Tuesday, August 12, 2025

GRICE E VANNI

 yh ^ t j5^5Xu ^ Voi.. II. BIBLIOTECA QIIJIÌIDICA MATOALL ICILiu VANNI IL PROBLEMA DlU.tA FILOSOFIA DEL DIRITTO NELLA iiLUiUi^JA, NELLA SCIENZA E NELU VITA AI l'EMPl NOSTKI VERONA DONATO TEDESCHI E FIGLIO EDITORI 1890. % 4^f^^4k ALTRL SCRITTI DI FILOSOFIA SOCIALE DELLO STESSO AUTORE Zo studio comparativo delle razze inferiori nella sociologia contemporanea^ Perugia, Santucci, 1884. / Giuristi della scuola storica di Germania nella storia della sociologia e della filosofia positiva, WXdSiQ'Tonrio, Dumolard, 1885 (Estratto dalla Rivista di Filosofia scientifica). Saggi critici sulla teoria sociologica della- popolazione. Città di Castello, Lapi, 1886 (L Teoria biologica e teoria sociologica della popolazione — IL Questioni malthusiane in Germania ed il momento etico della teoria della popolazione).. Prime linee di un programma critico di sociologia, Perugia, Santucci, 1888. 0*+ ICILIO VANNI Professore ordinario di Filosofia del Diritto nella R. Università di Parma ^,' ^ e IL PROBLEMA DELLA FILOSOFIA DEL DIRITTO mU FEOSOFIA. NELLA SCIENZA E NELLA VITA AI TEMPI NOSTRI VERONA DONATO TEDESCHI E FIGLIO EDITORI 1890. / r ^*»;AS^iN-- •• ' WI*«L'*»W - ' -aWSr » ,jp-«»_ . , ^ Proprietà Letteraria, Verona, 1890 — Stab. Tip. di G. Civelli. PRELEZIONE LETTA U. GIORNO 15 GENNAJO 1890 NELLA R. UNIVERSITÀ DI PARMA AVVERTENZA In uno scritto precedente^ tracciando le prime linee ^di un programma critico di sociologia, l'Autore ha lungamente insi- stito sulla nééessità di sottoporre ad un processo di revisione critica, di sistemazione e di organizzazione le scienze sociali, e dette anche le ragioni teoriche e pratiche, che inducono a rite- nere come indifferibile tede impresa per talune fra esse, e piìc specialmente per la morale e per la filosofia^ del diritto. È na- turale quindi che, iniziando un corso di quest'ultima disciplina, egli dovesse restare fedele al suo programma ed affrontare senz altro il problema. Ma i limiti di una prelezione consenti- vano appena sfiorare un tema che esigerebbe ampia trattazione e gli svolgimenti propri di un libro. Perchè l'esame critico di una scienza, come la filosofia del diritto, potesse dirsi compiuto, occorrerebbe rannodare^ il suo stato presente allo svifuppo cJte; ha avuto nel passato, esaminarne gli indirizzi e i sistemi piti recenti, discutere ad uno ad uno i piti importanti tentativi che si sono fatti per adattarla alle esigenze della ricerca positiva, vedere se - é - ò fin dove questi sien9' riusciti allo scopo y e, nel caso che nofi lo sieno lo sieno solo in parte^ porre le. basi di una ricostru- zione, la quale potrà sembrare inopportuna o superflua soltanto a chi non abbia coscienza, o si senta soddisfatto del momento gravissimo che la filosofia del diritto attraversa. Ma per quanto si sia cercato riassumere e condensare il proprio pensiero, e si sieno aggiunti nelle note alcuni sviluppi e schiarimenti, che pa- rtivano indispensabili, nello spazio di poche pagine non fu pos- sibile che accennare i punti principali di così vasto e difficile argomento. Quindi F Autore ben conscio di ciò non pretende certo di far^passare questa sua prelezi(Me come P adempimento di una promessa, che fa parte integrale del programma propostosi ^, mira semplicemente a portarvi, ispirandosi allo stesso indirizzo e agli stessi criteri, un primo quanto modesto contributo. ^Parma, Gennaio 1890. Icij.10 Vanni Signori, Se neir assumere T insegnamento di una disciplina si dica di avere piena coscienza della gravità del proprio compito e di sentire a questo sproporzionate le forze, si corre rischio di non essere creduti, perchè la generale consuetudine di tale ^chiarazione la fa apparire più come un luogo comune ed un opportuno espediente di arte oratoria, che come l'espressione di un sincero convincimento. Senonchè potrebbe essere che, anche posta da parte qualunque considerazione personale, la natura della scienza professata e le condizioni in cui essa versa fossero tali, non solo da imporre quella dichiarazione, ma da attribuirle un valore ed un significato affatto* speciali. Finché si tratta di una scienza la cui legittimità nessuno pone in dubbio, e la cui individualità è rigorosamente- definita, di una scienza sicura di sé, già costituita e sistemata nella fissazione dell'og- getto suo proprio, del campo delle sue ricerche, dei principi fondamentali direttivi di queste, si potrà fare soltanto questione della sua maggiore o minore difficoltà. Ma ben altrove il caso di una scienza, per la quale — diciamolo subito senza ambagi* e senza mezzi termini — si agita il problema dell' essere o non — è — essere. La crisi gravissima, e tanto più grave se, come d'or- dinario avviene, non la si avverta o non ce se ne preoccupi, che travaglia tutte le scienze* relative alla convivenza sociale, più d' ogni altra ha colpito proprio quelle che, come la morale e il diritto, riguardando la condotta e le norme onde ha da essere regolata, sono le più importanti al punto di vista delle esigenze pratiche, e per le quali sarebbero quindi necessarie le basi più solide e sicure. È un vero processo di intima disorganizzazione che in esse si viene operando, ed arrivato ora a tal grado di acutezza, che per taluna fra loro, come appunto per la filosofia del diritto, non solo v'è ragione di chiedersi che cosa più essa sia e in che veramente consista, ma di fironte alle recise denegazioni degli uni, alle incertezze e ai dubbi degli altri, di fronte all'ambiente di scetticismo e di diffidenza: formatosi a suo riguardo, ^ la sua stessa esi- stenza, la sua possibilità e legittimità scientifica che è posta in questione. Se non sono molti quelli che senz'altro la con- siderano come destituita di ogni ragione d'essere e arrivano fino a pretendere che non se ne abbia più nemmeno a par- lare, tendono invece a prevalere opinioni e indirizzi, pei quali essa avrebbe a trasformarsi radicalmente non solo nell'oggetto e nel contenuto, ma financo nel nome, o, perdendo la propria individualità distinta, verrebbe sostituita da una nuova più ampia disciplina; e in questa assorbita e confusa. Persino in alcuni di coloro, che pur ne mantengono fermo in sostanza il concetto tradizionale, si osserva^talvolta l' influenza della nuova corrente di idee, tanto che l'amalgama del vecchio col nuovo accresce Y incertezza, e rende sempre più vacillante il terreno. Se dopo ciò la filosofia del diritto accenna a perdere della sua importanza nell'ordinamento degli studi, se se ne vagheggia • o dimanda o anche se ne tenta l'abolizione, se il pensiero di surrogarla coli' insegnamento della sociologia, dapprima impli- cito e sottinteso in certi indirizzi, si afferma ora in proposte concrete, come quella fatta dal Saint-Marc per le facoltà giu- ridiche della Francia, non ve certo da far' le meraviglie (0. I. Né meraviglia può suscitare il fatto stesso della crisi, come d'altra parte rivelerebbe mancanza di senso storico il ritenerla prodotta da cause meramente accidentali e transitorie, effetto di esagerazioni ipercritiche, di tendenze innovatrici, di dissen- sioni eterodosse. Chi invece senza preconcetti riprenda in esame la storia della filosofia del diritto, osservi le fasi per le quali è passata, e il suo organismo di scienza, quale risulta dall'in- sieme del suo sviluppo, ponga a raffronto coli' indirizzo del pensiero contemporaneo, coi criteri e metodi che lo caratte- rizzano, cogli abiti mentali che ha introdotto e fatto prevalere, coi profondi rivolgimenti che ha generato in tutti i rami del sapere, non può non venire nella persuasione che il moto era di lunga mano preparato, e che per ineluttabile necessità si doveva riuscire alla crisi. Cosi si possono scoprire ed asse- gnare le vere ed intime ragioni di questa. E innanzi tutto fa d'uopo considerare l'opposizione mossa alla filosofia del diritto come conseguenza, come applicazione ad un caso particolare; di ciò che fu detto contro la filosofia in generale. Una volta dichiarata superflua o impossibile questa, non poteva logicamente non ripetersi lo stesso di quella, che ne era una parte. La fine della filosofia pareva dovere essere il risultato inevitabile del processo di formazione storica delle :v.. 1 •^ to — Scienze. Queste si sono costituite come studio indipendente di parti distinte della realtà fenomenica, distaccandosi progressi- vamente dalla filosofia, che si era affermata dottrina dell'es- sere, quindi scienza universale, e mirava a spiegare, movendo dalle sue astrazioni, ogni particolare entità. La filosofia veniva cosi a poco a poco, uno dopo l'altro, spogliata dei suoi do- mini, e colle scienze, postesi ormai per la propria via e fatte sicure dei loro progressi pel diverso metodo che adoperavano, si trovò in aperto, profondo, apparentemente insuperabile dis- sidio. Onde non solo le si contestò ogni valore, ma, con pre- cipitazione pari alla superficialità dell' indagine, si concluse che, mancandole un campo speciale di ricerche, non le rimaneva più ragiona alcuna di essere. Ultime a distaccarsi e ad assu- mere autonoma individualità, ultime ad abbandonare la via infeconda della vuota speculazione e a rinnovarsi mediante la ricerca positiva, sono state le così dette scienze morali e po- lìtiche. La costituzione della sociologia per opera del Comte mirò appunto e, diciamolo pure perchè in ciò è riposto uno dei maggiori e meno contestabili meriti di lui, riuscì a strap- pare alla metafisica il dominio più lungamente e più gelosa- mente custodito. Quindi anche la morale e il diritto, riguar- dando fatti e rapporti della civile convivenza, dovevano ne- cessariaménte essere attratti nell'orbita delle scienze sociali. È il processo che si matura e sì compie sotto gli occhi nostri ; ed è dà questo processo che è venuto il primo impulso e motivo a dubitare, se ci possa essere più posto in una orga- nizzazione positiva delle scienze per una dottrina filosofica del diritto. E il dubbio rimane, come rimane il problema, nono- stante che ora la filosofia, rinnovandosi su basi scientifiche e critiche, riabiliti sé stessa, e affermi altamente non solo la sua risurrezione, ma anche la sua perennità. A tenere vivo il pro- blema concorrono altre ragioni. • ---fi - Si può dire che la filosofia del diritto . abbia dovuto vìa via trasformarsi, cambiare nome e programma, restringere" le sue pretese, quanto più progrediva e si diffondeva lo spirito della ricerca positiva e della^ critica. Le fasi del diritto natu- rale, del diritto razionale, del diritto dedotto dall'essenza, ri- tenuta invariabile, della natura umana- ed opposto alle forme imperfette e caduche del diritto vigente ; le fasi delle costruzioni a priori^ della speculazione a^ratta, dei filosofemi dommatici sono state superate, e lo si può sperare, per sempre. Le teorie dei principi di giustizia assoluti, eterni, universalmente valevoli, nelle quali i prodotti di un convincimento soggettivo o tutto al più gli ideali etico-giuridici di un certo momento storico erano trasformati in categorie logiche, 'e sollevati fino ad archetipi ti- ranpeggianti il passato come il presente e l'avvenire della storia umana, hanno dovuto inevitabilmente piegare di .fronte alle più legittime tendenze ed alle più sicure conquiste del pensiero con- temporaneo. Da una parte le dottrine critiche dimostravano, in- fondato, illegittimo,. destituito di valore scientifico ogni processo mentale che trascenda i limiti dell'esperienza, che pretenda giun- gere a, nozioni assolute, e penetrare nella regione inaccessibile dell'essenza delle cose. D'altra parte, preparata per vie diverse ■ e molteplici, in rami i più disparati e lontani di studi, quindi in modo affatto indipendente e senza la tirannia di un sistema preconcetto, si veniva a poco a poco* formando una nuova spiegazione dèi mondo. Come correnti che dopo avere per- corso ciascuna il proprio cammino convergano jn un punto, e quivi sì unifichino in una grande fiumana, così i. risultati, con- cordi di tante ricerche si congiungeyario in uno stesso con- cetto fondamentale; Il modo di considerare le cose §i spostava completamente; alla rappresentazione di forme fisse,. di essenze quiescenfi, di entità ideali, e schematiche si sostituiva una in- terpretazione dinamica, genetica e storica della natura; sul- — ■ li — . Tantica e profondamente radicata credenza delle creazioni ex niliiloy dei tipi preformati, dei disegni prestabiliti prendeva il sopravvento Tidea che tutto nellunivèrso è formazione e svi- luppo, che tutto per leggi naturali si fa e diviene. E notisi poi che a disporre e ad abituare le menti a questa concezione contribuirono con gravidissima efficacia le scienze storiche e sociali, che essa si affermava prima d'ogni altro solennemente per opera -^ella scuola storica -dei giuristi tedeschi proprio nel campo del diritto, e in aperta opposizione ai principi del di- ritto filosofico. Che il diritto sia uà fatto sociale, un prodotto della cultura, urta realtà concreta della vita ;*che esso nasca e si tPGsformi con processo organico di sviluppo nel corso della storie ; che a determinarlo ed a foggiarlo variamente nello spazio e nel tempo concorrano il carattere nazionale e il complesso di condizioni, di elementi e di fprze, onde risulta lo stato generale di una società in un dato momento storico; tuttociò è un patrimonio acquisito che dobbiamo a quella scuola ed alla sua efficacia rinnovatrice degli intelletti. Le ricerche posteriori non hanno potuto, per quanto almeno riguarda il concetto dinamico ed evolutivo del diritto, se» non confermare, avvalorare ed allargare 1§ sue induzioni, comprendendole nella più vasta sintesi di un sistema filosofico W. Di fronte all'evidenza di queste la filosofia del diritto, seb- bene mantenesse d'ordinario — r non essendo mancate tendenze realistiche di alcuni sistemi — il suo carattere speculativo, seb- bene mirasse pj»jr sempre ad una spiegazione astratta del •prin- cipio fondamentale d^l diritto, non potè però più trascurare il momento storico dì questo, dovè modificare le sue dottrine e cercare di. comprendervi 1§ spiegazione di ciò che si muove, si sviluppa e si attua nella realtà. Fu tentato anche trovare, e non già sotto un aspetto puramente formale ed esteriore, sib- bene nell'intrinseca ed organica unità di un processo dialettico, V ' • — 13 — li punto di congiunzione e di accordo dell'idea col fatto, del razionale col reale, dell'assoluto col relativo. Per quanto però ingegnosi i .tentativi,* per quanto grande la metamorfosi che il vecchio jus naturae aveva subito, tuttavia rimaneva se;jnpre il suo vizio originario ; rimaneva X idea del diritto che tra- scende e precede i fatti, che non è un fatto essa stessa, ma un puro prodotto del pensiero. Era poi naturale che, come nelle dottrine più generali, così nelle applicazioni particolari si rivelasse il dissidio della filosofia del diritto coi sistemi po- sitivi e critici. Talvolta anzi vi appariva anche più manifesto e più acuto, perchè intanto sotto l'impulso o in armonia di quei sistemi si erano istituite ricerche su alcuni speciali argo- menti, le quali, come, j)er ricordare un esempio caratteristico, le ricerche sull'origine, sulle forme e variazioni storiche della proprietà, riuscivano a porre in contradiziòne coi fatti le ca- tegorie assolute e le giustificazioni apriqristiche della filosofia del diritto. Dato tuttociò, si comprende come dovesse nascere necessariamente il quesito, se sia compatìbile la sua esistenza, o come eventualmente lo possa essere, coli' odierno indirizzo filosofico e scientifico. Ad accrescere le incertezze si aggiunse la sociologia. Ho detto già che l'prigine di questa si collega nel pensiero del suo fondatore col proposito di estendere alle scienze morali e sociali lo spirito e i metodi della ricerca positiva ;* ed ho fatto anche intendere che ci si deve vedere un grande prò» gresso. Però l' innovazione racchiudeva un pericolo, che cioè rimanesse vago e indeterminato sia il contenuto specifico della sociologia, sia il suo rapporto colle scienze sociali particolari, e con ciò si aprisse l'adito a farne una designazione generica di queste, o, che è peggio; all'assurda pretesa di costituirla unica legittima scienza sociale surrogante tutte le altre fuse in una enciclopedica e caotica unità. È quello che poi § avve- — 14 — 'nuto. Incerta di sé e delFessere suo, preoccupata più di esten- * dere i suoi confini che- di determinarli, vera nebulosa vagante nello spazio scientifico, la sociologia ha voluto, comprendere anche il diritto, farsi sociologia giuridica, togliere alla vecchia filosofia del diritto nome, contenuto,. autononiia(3). IL Tale, riassunto a larghi tratti e ricondotto alle sue cause prossime e remote, lo stato della crisi ; la quale, come si vede, oltreché colpisce la parte formale e la struttura esteriore del- l'organismo scientifico, penetra addentro e sconvolge i principi fondamentali. La crisi della filosofia del diritto si risolve in sostanza nella crisi del diritto, parallela ed in parte legata da Un rapporto di dipendenza a quella che fu designata ed ener- gicamente descritta come la crisi della morale. È il diritto stesso che é posto in questione ; è intorno al suo concetto, alla sua natura, alle sue basi, al suo scopo, alla sua ragione di essere nella vita sociale, che il pensiero contemporaneo si dimostra mal sicuro, oscillante, pontradittorio. Io non starò qui a ripetere cose abbastanza note e già poste in rilievo efficacemente da altri (4). A me preme richiamare l'attenzione sopra un punto, che riguarda più da vicino il problema pro- postomi. È un fatto sicuro, perché concordemente dimostrato dalla psicologia e dalla storia, che nella coscienza * umana, quanto più alta e sviluppata, tanto più il sentimento del di- ritto si è differenziato e reso indipendente dal sentimento di mero rispetto per le prescrizioni legali dell'autorità ; tanto più si è consolidata l'idea che a fondamento e giustificazione di \ _ 15 _ quelle prescrizioni vi sia o abbia ad esservi una ragione su- periore all'autorità stessa, un motivo intrinseco ed oggettivo. Ed è tale idea* che, come vedremo, ha dato origine e im- pulso alle ricerche filosofiche intorno al diritto. Ora in questi ultimi tempi, riabilitando e ringiovanendo antiche dottrine in nome di un malinteso naturalismo, si tende invece a far pas- sare come un suo corollario che nel diritto si debba soltanto vedere un fatto d'opinione, e non gli si possa riconoscere altro fondamento se non l'autorità di chi lo costituisce e lo crea (5). Del pari, mentre nella coscienza collettiva si è formata ri- guardo a certe norme giuridiche una vera e propria ovifiio necessitatisi tantoché le ripugnerebbe come contrario a giu- stìzia che esse non esistessero o fossero diverse, vale a dire che rimanessero senza protezione e garentia certe forme di attività e certi scopi della vita, alcune teorie filosofiche attri- buiscono invece al diritto il. valore di una pura forma, e lo rassomigliano ad una veste che può coprire qualunque conte- nuto, rimanendo il contenuto stesso affatto indifferente pel diritto (^). Cosi si è arrivati a creare un dissidio profondo tra la scienza e la coscienza etico-giuridica dei popoli civili ; la scienza si trova ridotta o a trascurare questa, vale a dire a non tenere conto, perchè incomodo, di un fatto psicologico e storico di tanta importanza, o a dichiararla senz'altro una grande illusione. E non basta. Contro la metafisica, che aveva creduto trovare il diritto nella natura, fu agevole al positivismo dimostrare che esso non apparisce se non nel pensiero umano. Non restava quindi che interrogare questo, e osservarne 1 prodotti accumulati nel corso della storia, per potere legitti- mamente affermare il diritto come una realtà d' esperienza. Invece si è visto uno scrittore, il quale pure tenta con sforzi ingegnosi ricostruire una dottrina etica conciliabile col natu- ralismo, concedere a questo che il diritto e la libertà non — i6 — sono %tti verificabili, e non saper trovare altro modo di man- tenerne il concetto, se non relegandolo in un mondo ideale ^7). Quando il Fouillée ci dice* che il diritto ribn è una realtà, sibbene una pura idea, che tende ad attuarsi pel fatto di essere concepita, e quindi, come tuttociò che è virtuale, più che il passato riguarda Tavvenire, e ne deduce che pratica- mente i diritti delfuomo derivano soltanto dall'avere esso Fidea del diritto, si potrebbe chiedere con qualche ragione se il sentimento comune non sia in grado, meglio che le teorie dei filosofi, di illuminarci intorno alla nozione del diritto. ni Senonchè la crisi non esiste nella scienza soltanto, ma anche nelle coscienze; non solo agita la scuola, ma travaglia e turba la vita. Né potrebbe essere diversamente in un tempo come il nostro, che propriamente appartiene a quei periodi detti dai filosofi della storia periodi critici e di transizione, nei quali la struttura sociale si trasforma, ed un profondo rivol- gimento si opera nei sentimenti e nelle idee, negli abiti men- tali, nel modo di intendere la vita. Chi guardi bene addentro nelle varie manifestazioni dello spirito pubblico degli ultimi anni^ riesce a colpire una tendenza che si viene sempre più accentuando. Usciti dal momento storico della rivoluzione, du- rante il quale si combattè una lunga e gloriosa lotta pel di- ritto, e ad alte idealità sociali si assicurò il trionfo e la consa- crazione del riconoscimento giuridico, è venuto dopo a poco a poco sbollendo l'entusiasmo e diminuendo la fede, che aveva determinato e accompagnato quel moto. Gli ideali, già così ■/.;.^^^^;a.^A^*- — 17 — VIVI ed efficaci nelle menti, hanno molto perduto della loro attrattiva e del loro valore; una corrente di scetticismo ha incominciato a serpeggiare negli animi, minacciando di affievo- lirvi il sentimento giuridico. Si potrà anche ritenere che tale mutamento implichi per certi riguardi un progresso, risolven- dosi in un trionfo del senso critico e positivo, del senso del reale e del limite, e contrassegnando una reazione salutare di fronte al carattere assoluto, inflessibile, dommatico da prima attribuito a certi principi, specialmente per opera delle teorie scfentifiche dominanti, comprese quelle della filosofia del di-' ritto non ancora uscita dallo stadio metafisico. Ma sarebbe d'altra parte* errore gravissimo disconoscere* che la reazione si è spinta troppo oltre, e chiudere gli occhi dinanzi al peri- colo che un tale stato di cose minaccia alla società moderna. Ed è questo stato di cose che ci riconduce novamente per altra via al problema della filosofia del diritto. Una ra- gione pratica si aggiunge a quella scientifica per dimostrare la necessità di sottoporre la nostra disciplina ad una rigorosa revisione critica, in cui essa, riprendendo in esame sé stessa, discuta la sua possibilità e legittimità, il suo valore teorico e le condizioni che si richiedono per assumere il carattere di ri- cerca positiva ; e cosi riesca a determinare in modo non equì- voco il suo oggetto, il suo contenuto, il suo scopo, ed a cal- colare nel tempo stesso il suo valore pratico e l'efficacia sulla vita e sulla società. Come si vede, è una questione pregiudi- ziale che fa d'uopo risolvere ; e sono così gravi, così decisive del suo avvenire le condizioni nelle quali la filosofia del di- ritto nel momento presente si trova, che non si saprebbe com- prendere come ce ne potesse essere altra più importante. — i8 — IV. La possibilità della filosofia del diritto altro non significa se non la possibilità di considerare il diritto filosoficamente. Ciò implica che siasi prima stabilito che 'sabbia ad intendere per filosofia, di quali condizioni e caratteri particolari abbisogni il sapere per assumere quel nome, e distinguersi così dagli altri gradi del conoscere. Dissi già come venga operandosi sotto gli occhi nostri un vero rinnovamento filosofico. Mentre s era creduto — e non manca chi tuttora lo crede — che la scienza emancipata dalla filosofia e in ogni sua parte co- stituita sulla base dell'esperienza l'avrebbe interamente sur- rogata, è accaduto invece l'opposto. Quanto più le scienze progredivano, tanto più facevano capo a problemi, la solu- zione dei quali trascendeva le loro forze ; tanto più si ren- deva indispensabile una ricerca ulteriore,, in cui avrebbero do- vuto trovare il loro compimento. Così è stata la scienza stessa che ha dato occasione ed impulso, fornito elementi e materiali per una nuova filosofia, rendendo possibile comporre l'antico dissidio e stringere fra loro saldo e fecondo connubio. Donde una filosofia che è scientifica, sia perchè posa sul medesimo terreno e segue i medesimi procedimenti, metodi e criteri della scienza, sia perchè emana dalle viscere di questa e ne elabora i risultati, pur sollevandosi là dove le scienze parti- colari non possono giungere ; una filosofia positiva in quanto fondata suU' esperienza, ma ad un tempo critica in quanto sottopone ad esame il fatto stesso dell'esperienza ; una filosofia in cui GOif^ergpno, si uniscono e fondono spogliati di ciò che - 19 - hanno di sistematico ed unilaterale, mantenuti in tuttociò che vi è di vero e legittimo, corretti e completati l'uno collaltro i due grandi indirizzi del pensiero contemporaneo, positivismo e criticismo. Per quanto si sposti il punto di vista da cui considerarlo, e mutino gli strumenti e le vie onde si tenta risolverlo, ri- mane il problema che affatica e tormenta da secoli l'intelletto umano, e al quale questo è condotto dalla legge fondamen- tale della sua costituzione, legge di integrazione progressiva, per cui l'attività conoscitiva npn s'arresta e non s' acquieta se non giunta all' ultimo grado di generalità e di unità ; rimane il problema dell'essere e del sapere, dell'universo e della co- noscenza che ne abbiamo. Mentre le singole scienze ci danno solo una interpetrazione frammentaria e limitata della realtà fenomenica, senza farci colpire gli intimi nessi onde le parti si ricongiungono l' una all' altra e formano una inscindibile unità, vi deve essere una scientìa altìor qhe spieghi il reale nella sua interezza, e possa veramente dirsi una teoria cosmica unificatrice del sapere. Questo in primo luogo il compito della filosofia ; un compito, come si vede, esclusivamente suo. E sotto tale aspetto ha nome e valore di filosofia sintetica, non già, quale la voleva Comte, limitata a coordinare e a riassu- mere in un corpo di dottrine omogenee l' insieme delle cogni- zioni fornite dalle scienze, ma intenta a fonderle, ad integrarle e ad organizzare logicamente le loro sintesi parziali in un prin- cipio unico, che rappresenti le ultime generalità, che com- prenda in sé e domini e spieghi tutti i fenomeni particolari. Sollevando a sistema le induzioni, alle quali, come già accennai, uniformemente riescono le moderne ricerche sia nel campo della natura sia in quello della storia, la filosofia ha formulato fino da ora una dottrina, che è. senza dubbio un'ipotesi, ma ipotesi legittima, avvalorata ogni giorno più da prove dì fatto, e ad — 20 •^— Ogni modo Y unica non contradicente ai dati dell* esperienza. Ricondotta la totalità dei fenomeni ai loro ultimi fattori, ma- teria e movimento, il modo, onde questi si ridistribuiscono, dà luogo ad una ritmica vicenda di evoluzioni e dissoluzioni. Dob- biamo quindi rappresentarci Y universo ed ogni particolare esi- stenza sensibile come una formazione naturale prodotta dal- r energia inerente alla sostanza cosmica, e questo sistema solare, di cui facciamo parte, come una evoluzione unica che procede continua, senza salti e senza interruzioni, e si eleva di forma in forma, di grado in grado, mantenendo sempre la nativa medesimezza, ma ad un tempo differenziandosi qualita- tivamente, in quanto presenta in ciascuna forma e grado ca- ratteri nuovi e specifiche modalità. Che se di {ale grandioso processo evolutivo si cerchi la ragione che lo spieghi e lo dimostri necessario, fa d'uopo cercarla in un primo principio sperimentalmente dimostrabile, il principio della conservazione e trasformazione dell'energia. Ma che cosa in fondo noi conosciamo e possiamo cono- scere deir universo ? Ecco la seconda ricerca che deve istituire la filosofia. È la ricerca critica iniziata da Locke, sviluppata da HuME, divenuta per opera di Kant fondamento della più grande rinnovazione che conti la storia del pensiero filosofico ; ed ora proseguita, allargata, corretta, anzi radicalmente tra- sformata e resa rigorosamente scientifica dal nuovo criticismo inglese e tedesco. Oltre i fatti datici dall'esperienza, v'è un altro fatto da chiarii-e, l'esperienza ; occorre cioè vedere come essa sia possibile, che valore abbia, quali leggi la governino, dentro quali limiti si circoscriva. Se le scienze particolari si rivelano impotenti a compiere quella che può dirsi l' opera- zione finale, ossia la sintesi dei loro risultati, non lo sono meno, perchè anche qui si tratta di un problema a tutte co- mune e a tutte superiore, a darci una teoria preliminare che — 2i — concerne la scienza stessa, le origini e il fondamento del sapere, le condizioni oijde è reso legittimo. Anche qui dunque un oggetto esclusivamente proprio della filosofia. Ed essa in questa sua parte è in grado di fornirci insegnamenti preziosi e sicuri. Condizione assoluta del conoscere l'esperienza, ma, contraria- mente a ciò che vorrebbe il puro empirismo, inseparabile ad un tempo da essa il concorso dell' attività mentale del sog- getto. Relativa la cognizione, vale a dire limitata ai fenomeni, alle cose come appariscono a noi, a quello che è dato nella nostra coscienza. Quindi l'impossibilità invincibile, dovunque si spingano i progi'essi del sapere, di penetrare al di là, e colpire, come pretende il dommatismo e vecchio e nuovo, razionalista o positivista che sia, ciò che non si trova con noi in relazione, la cosa in sé. Per quanto però questa resti inconoscibile e formi l'eterno insolubile\mistero dell'universo, costituisce pur sempre la base del mondo fenomenico, ed il fattore i)ggettivo della sensibilità ; e come tale 1' analisi critica ne afferma, e contr^*iI fenomenismo, l'idealismo e lo scetti- cismo ne dimostra la reale esistenza. ^ Ma la filosofia non si limita a spiegare il fatto del co- noscere ; oltreché gnoseologia essa vuol essere una teoria ge- nerale delle scienze. Lswsua funzione centrale si dispiega qui sotto un altro aspetto. Come nella sua ope»a di generalizza- zione mira a cogliere la connessione delle cose e a ricostruire r unità dei fenomeni^ così procedendo a classificare le scienze» a sistemarle, a porre in rilievo i rapporti onde si legano X una all'altra e mutuamente dipendono, si propone integrare il la- voro diviso del sapere in un organismo ideale, che riproduca e rispecchi la realtà. Nel tempo stesso, e sempre in forza di questa sua funzione centrale, assumendo di fronte alle scienze speciali il carattere di scienza direttrice e, come dicono i te- deschi, normativa, iniprime loro il movimento, le ispira e con- •?4 ''v^.vJ.^^v■w:,5;■r^;■^y;--i*^^^.*:^J«Jvr^>,:'^-♦^T:•:■ - • , 7~ ": " '^":^ ^ ^nfg^.^^^/^x^^^ ' ^ f2 -- trolla, assegna le condizioni di loro positività, le pone in grado di aiutarsi scambievolmente, ne coordina gli sforzi verso una meta comune. • Determinato l'oggetto della filosofia, rimane ad aggiun- gere che i risultati delle due ricerche, sintetica da una parte e critica dall'altra, vanno messi in relazione fi*a loro, in modo che, completandosi reciprocamente, ne scaturiscano nuovi prin- cipi fondamentali. Ed anzitutto, se la sintesi unificatrice della filosofia, scientifica non è un sistema fondato, come lo sono quelli metafisici, sopra un supremo principio che la mente abbia posto a priori, e dal quale si deducano poi le verità partico- lari in esso virtualmente contenute, ma un sistema derivato dai dati deir esperienza e dal generalizzare i risultati delle scienze ; segue che, come queste e quella sono senza limiti progressive, così progressiva deve pur essere la lord integrazione filosofica. Quindi si dimostra recisamente anticritico e schiettamente dom- matico qualunque tentativo di sintesi definitive, che yogliano esaurire il sapere e circoscrivere nel eJjwolo chiuso di formole sistematiche, assolute, immutabili la spiegazione del mondo. In secondo luogo, se relativa è la conoscenza, non si potrà, ed anche qui per un' esigenza critica, attribuire alla legge di evoluzione^ altro che un significato ecj^n valore relAivo ; legge dei fenomeni, noa già delle cose in sé ; legge delle manife- stazioni dell'essere, non dell'essere stesso, come pur si pretende da chi, negando la fondamentale distinzione e riponendo nel fenomeno tutta l'essenza del reale, riesce a convertire il rela- tivo in assoluto, e ci riconduce così senza volerlo in nome del monismo in piena metafisica. In fine dal momento che tutto è formazione, anche il fatto della conoscenza deve necessaria- mente rientrare nel processo generale. Non è più una pro- prietà originaria ed immutabile che s' ha da sottoporre all'ana- lisi, accettandola qu^le è; ma si tratta di sapere donde prò- t ^c'S^ -di- viene, sorprenderne la genesi^ seguirne gli sviluppi, determi- narne i fattori. Mutano anche qui i termini del problema, la dottrina dell'evoluzione rinnova quella dell* intendimento, la ri- cerca critica sì converte in una ricerca psicogenetìca e storica (^), V. S€ Innesta è Y idea che ci delibiamo formare della filo- sofia, sono posti i fondamenti e Ì criteri per determinare che cosa possa essere la filosofia di una scienza speciale. Anche l'ordine delle cognizioni, come quello della realtà, procede per gradi ; non si passa tutto ad un tratto dalla scienza alla fi- losofia, ma attraversando un territorio mediano che non ap- partiene air una più che all' altra, partecipa di entrambe, e serve a congiungerle. È ÌI campo delle filosofie particolari, intorno alle quali fa d' uopo dire qualche parola, perchè i dubbi e le questioni insorte a loro riguardo contriMiscono non poco ad -©scurare il concetto della filosofia del diritto. Nella discus- sione che ci occupa non va mai perduto di mira un criterio fondamentale. Allorché nel processo intellettuale, salendo ja scala di progressive integrazioni, arriviamo a certi concetti che si vede non essere propri di una scienza piuttostochè di un'altra, ma a tutte comuni, possiamo stare sicuri di trovarci sul ter- reno della filosofia. Del pari in ogni gruppo di scienze vi sono concetti per quel dato gruppo ultimi e generali, vi sono pro- blemi che nessuna di quelle scienze potrebbe di per sé stessa indagare, se non oltrepassando i propri confini e Iq proprie forze ; e allora anche qui il segno è sicuro, quel concetto e quel problema sono filosofici. È la filosofia dì un gruppo di -J^-^ji^A,*. ■• — i4 ^ scienze. Finalmente anche in una scienza singola ha luogo la stessa gradazione ; riducendo il molteplice ad unità si sale sempre più alto, e si giunge a principi che sono i più generali possibili in quel dato ordine di fatti. La coordinazione m'etodica di questi principi, vere idee madri di una scienza, costituisce la sua filosofia. Ed è per essi che le scienze si ricongiungono alla filosofia prima, fornendole i dati necessari per la sintesi finale, in modo che quella sopra designata come filosofia scien- tifica altro non è in sostanza, se non la generalizzazione su- prema delle filosofie particolari. Così, se la sintesi si fa consistere nella dottrina dell' e- voluzione, perchè- l'ipotesi possa convertirsi in tesi, l'evoluzione ha da essere provata in tutte le molteplici sue forme ; le sue leggi debbono venire j^^ccolte da ogni ordine di fenomeni cosmici, dai siderei ai sociali, per aver diritto a chiamarsi universali. Ed ecco allora il compito e il contenuto delle filo- sofie particolari ; determinare la legge di evoluzione come ciascuna 1' ha trovata esplicarsi nell' àmbito suo proprio, vale a dire colle note e gli elementi comuni a tutte le forme, e ad un tempo SSìle note e gli elementi che, essendo specifi- • camente propri di una forma, la distinguono da ogni altra. Dissi già che il processo evolutivo, piJr mantenendo la sostan- ziale medesimezza ed unità, è sempre un processo di diffe- renziazione e di qualificazione. Quindi si cadrebbe in equivoci assurdi e, specialmente trattandosi di fatti umani e sociali, in aberrazioni pericolose, se non si tenesse conto di ciò che di nuovo e diverso presentano i singoli gruppi di fenomeni nelle lóro condizioni oggettive, e per conseguenza anche delle mo- dalità assunte in ciascuno di essi dalle leggi universali. Le * differenze nell' unità : questo è il vero e compiuto concetto dell' evoluzione cosmica, al quale però non si potrebbe giun- gere senza l'opera delle filosofie particolari (9), 4 # ^ 2i -^ Senonchè, mentre dai seguaci dei più opposti sistemi e dai positivisti quasi concordemente esse vengono ammesse, mentre di parecchie scienze si è fatta o tentata la filosofia, ed alcune posseggono già a questo riguardo ' una ricca ed anche famosa letteratura, mentre tutte le scienze si mostrano ora animate da spirito filosofico ed agitano problemi filosofici, non manca chi contesta qualunque legittimità alle filosofie par- ticolari, e ne dichiara perfino erroneo il concetto. Di filosofie, si è detto, non ce ne può essere che una, quella che unifica il sapere. La filosofia di una scienza non solo manca di un oggetto suo proprio, ma è termine contradittorio, perchè la filosofia implica l'universale e la scienza ÌI particolare» La più alta verità, a cui una scienza possa riuscire, riguarda sempre un ordine parziale di «fatti ; quindi è scienza, non filosofia. Così nel sistema evoluzionista, T evoluzione essendo una ed universale, il formularla e determinarne la legge non può spettare altro che alla filosofia, la quale, scendendo a dimo- strarne l'applicazione a tutte le specie di fenomeni, potfà anche suddividersi in parti e assumere, se si vuole^ varie denomina* zioni, ma resta sempre vera e propria filosofia* In sostanza questo è pure il pensiero dello Spencer. Anche egli esclude recisamente che vi sia filosofia al dì fuori del sapere unificato^ se parla di una filosofia speciale distinta dalla generale e la sviluppa poi, come è noto, nelle appli<5azioni alla biologia, alla psicologia ed alla sociologia, la intende appunto nel senso accennato, che cioè movendo da verità universali già stabilite interpetri mediante esse le verità particolari!'^). Senza dubbio l'obbiezione è grave, e a prima giunta si presenta anche come ragionevole. Perchè però realmente lo fosse, farebbe d'uopo che fra la scienza e la filosofia esistesse una separazione così recisa ed assoluta, da doverle considerare come due modi di conoscenza di natura affatto diversa. Invece ^«i— 2^ Tunità fondamentale che presenta il processo intellettivo dalla più semplice esperienza fino alla più alta speculazione, non consente si parli di differenze di natura,, ma solo di grado. n sapere, le dissi già, è come una scala per cui progressi- vamente ascendendo ci eleviamo a vedute sempre più vaste e comprensive. Quindi non si può, perdendo di mira gli stadi intermedi, contrapporre senz'altro il primo all'ultimo, l'uni- versale al particolare; ma va tenuto conto del valore gerar- chico che ogni generalizzazione superiore assume di fronte a quella inferiore. La giustificazione delle filosofie particolari sta tutta qui, I primi prirtcipì della filosofia, dice lo Spencer, hanno colle più ampie verità scientifiche lo stesso rapporto che queste hanno colle verità scientifiche più ristrette. Ma se il rapporto è lo stesso, come non dovrebbe esseriio anche il nome? Per- che non s'avrebbe a chiamare filosofica quella parte di una scienza che ne formula le più generali dottrine ? Per una filo- sofia che proclama sé stessa scientifica, è questione di logica ; non si ^uò dimenticare che secondo essa la filosofia non è qualche cosa* di aggiunto e di sovrapjposto alla scienza, ma ne costituisce- parte integratìte, la pervade tutta, vive per dir così nel suo medesimo seno. Né giova opporre l'unità deH'e- voluzìone, che anzi deriva proprio da essa l'esigenza delle filosofie particolari. La quale esigenza -non si soddisfa certo applicando in via deduttiva le leggi universali ai vari ordini di fenomeni ; metodo falso e pericoloso che costituisce uno dei più gravi difetti del sistema spenceriano, non a torto accusato di invertire così i termini del problema, di dare per dimostrato ciò che s*ha da dimostrare, di cercare nei fatti non già una prova, ma una conferma di idee prestabilite. E v'ha di più. Dal momento che l'evoluzione presenta in ogni sua forma pro- prietà tanto diverse, l'estensione analogica indistinta delle leggi universali è illegittima, perchè trascura le differenze. Solo col processo induttivo si può salire fino ad una generalizzazione, che fissi i caratteri specifici dell' evoluzione in una certa sua forma. Ed è appunto questo il momento in cui la^ scienza assume veste filosofica ("). Ma Tassume anche in un altro momento, poiché oltre la funzione già assegnata ne spetta pure alle filosofie particolari una seconda, analoga a quella compiuta dalla critica nella filo- sofia generale. La parte di una scienza (e dicasi lo stesso per un gruppo di scienze) che ne costituisce la teoria propedeu- tica, che indaga la possibilità, le condizioni ed i limiti del conoscere in quel dato ramo del sapere, che s occupa della sua sistemazione ed organizzazione, fissandone Toggetto, lo scopo, il campo proprio, i rapporti con altre discipline, distin- guendone le parti, e risolvendo quello che parve a Kant il problema capitale di ogni scienza, il metodo, deve ritenersi come una parte essenzialmente filosofica. Così supponenao trattarsi di scienze sociali, sul limitare stesso ci troviamo di fronte a questioni gravissime. Quale è la natura dei fenomeni sociali, per quali caratteri differenziali si distinguono da tutti gli altri ? Sono essi regolati da rapporti costanti di coesistenza e di successione, in modo da poter costituire oggetto di scienza ? E se esistono vere e proprie leggi sociologiche, presentano nulla di specifico? La previsione, ad esempio, vale a dire la determinazione del corso futuro del fenomeno è mai possibile, o almeno dentro quali limiti ? A tali domande e a tante altre congeneri^ che si potrebbero aggiungere, jè incompetente a ri- spondere Tuna piuttostochè Taltra delle scienze sociali; fa d*uopo che intervenga la loro filosofia. Certo esse formano già oggetto della critica generale, e proprio di quella sua parte che in aggiunta alle due kantiane il Dilthey ha designato come la critica della ragione storica, cioè della possibilità che ha Tuomo di conoscere sé stesso e la società e la storia create da lui('^), i - 28 ~ Ma il problema si ripresenta in modo più immediato e in forma più concreta nella trattazione speciale. VI. Senonchè il concetto delle filosofie particolari qui breve- mente delineato è giusto finché si riferisce alle scienze teo- retiche, a quelle cioè che studiano i fenomeni e i loro rap- porti causali, che spiegano le cose come sono, le loro pro- prietà, i modi, le condizioni, le teggi del loro prodursi. Sarebbe però affatto insufficiente quando si avesse invece da fare la filosofia delle scienze pratiche, più propriamente destinate ad applicare le cognizioni teoriche al conseguimento dei fini umani, a dare norme^ principi direttivi, precetti per la condotta vuoi individuale, vuoi collettiva. La quale riserva va pur fatta nel caso che una stessa scienza presenti il duplice aspetto teore- tico e pratico ad un tempo, e debba, come appunto accade alla morale e al diritto, da una parte considerare il fenomeno storicamente sviluppatosi, dall'altra formulare in modo impe-. rativo regole dell'agire umano. Comunque i due aspetti si de- nominino, si riservi anche al primo soltanto l'appellativo di scienza, si dica arte il secondo ; quello che importa è tenere ferma la classica distinzione che il pensiero greco ha raccolto dalla realtà oggettiva delle cose, che non ha perduto e non può perdere del suo valore, perchè le filosofie passano, ma quella realtà resta ; resta la differenza fra il conoscere e Y ope- rare, alla sua volta fondata sullo specificarsi dell'attività psichica nelle due ben diverse funzioni dell'intelletto e della volontà ('3), Ed è nellaver messo da parte tale distinzione, dichiarandola o — 5^ — supponendola vieta e infondata, che va riposta uria delle cause principali delle incertezze, delle confusioni e degli equivoci do- minanti ora nelle scienze relative all'uomo e alla società; la causa decisiva per cui, restringendo l'attenzione ad un lato solo delle cose, si è riusciti a non intendere più la vera natura della morale e della filosofia del diritto, e, se non nel nome, almeno in fatto ad eliminarle. Nonostante che i grandi maestri del positivismo insegnino ben diversamente, nonostante che uno di essi, lo Stuart Mill, abbia formulato colla solita pro- fondità la teoria logica delle scienze pratiche e di quelle etico- sociali dimostrata perentoriamente la necessità, si crede invece da molti essere una conseguenza del positivismo stesso che, anche trattandosi di rapporti morali, giuridici, politici, estetici^ nessuna ricerca possa aver luogo diversa da quella praticata riguardo ad ogni altra formazione naturale. Fenomeni e leggi di fenomeni, induzioni che comprendano tutta la storia di una particolare entità, il suo passato, le forme presenti, le preve- dibili modificazioni avvenire; ecco la scienza. Ma trascurando 1 rapporti normativi non meno reali dei rapporti causali, la scienza resta mutilata, ed il positivismo avviatosi per questo indirizzo ha finito col fare dell'arbitraria restrizione la sua de- bolezza, il suo pregiudizio, il suo massimo errore^ e finché non riuscirà a spezzare il cerchio dì ferro in cui si è chiuso, rimarrà in contradizione colla coscienza etica, incapace a sod- disfare le più imperiose esigenze della società umana, impo- tente a governare la vita f '4), Tuttavia che esso sia giunto a queste dottrine, fino ad un certo punto si comprende e si spiega, perchè ha voluto reagire contro gli eccessi dei sistemi speculativi, e le reazioni difficilmente si mantengono dentro i limiti dovuti. Più difficilmente invece s'intende che anche nel- l'opposto campo dell'idealismo vi sia chi, per un ordine affatto diverso di considerazioni, escluda, come ad esempio ha fatto / — 3° — 4 ' il Lasson, la funzione pratica della scienza e della filosofia t^sì. Da qualunque parte però esso provenga, Terrore è sempre il medesimo. Allorché si tratta di fenomeni relativi*alla condotta", a meno che non si voglia assumere T atteggiamento di un ìn- ^ differente quietismo, e disconoscere che un essere intelligente può bene porre a se stesso il quesito di ciò che vi sia da fare di meglio, lo studio del fenomeno non basta, rendersi conto di 'quello che, esiste non costitiiisce l'ultimo termine» e nemmeno lo scopo più importante della ricerca scientifica. Resta a sapere' qual valore abbia il fenomeno, se vi sieno » ragioni che inducano a volerne e a favorirne la continuazione, o additino al contrario la necessità di modificare, perfezionare, innovare. In altre parole resta in tutta la sua interezza e nella sua formidabile gravità la ricerca del dover essere. Dal mo- mento che razione è diretta dall'uomo verso un fine coscien- temente voluto, è il fine stesso che fa d'uopo prendere in esame, determinando in base ad un principio scientifico quali fini sieno da desiderare e da recare in atto, quali i mezzi a •'^- ciò più* idonei, quale l'ideale a cui tener fisso, come a meta deir esistenza, lo sguardo e dirigere gli sforzi operosi. È dun- que una norina che alla scienza domanda la vita; le induzioni storiche^ etnologiche e statistiche a ben poco servirebbero, se non se ne traessero ammaestramenti per migliorare le condi- zioni, del genere umano. Data tale natura e funzione delle scienze pratiche, è fa- cile vedere in che debba consistere la loro filosofia. Si limiti questa ad una sola fra esse, o si allarghi fino ad abbracciare tutto il gruppo, e nel secondo caso la si consideri come filo- sofia particolare, o se ne faccia, col nome di etica preso nel senso più largo, una parte integrante della filosofia generale, la nozione, salve le differenze di grado, è sempre la stessa. Va richiamato anche qui Tinsegnamento del Mill» secondo il ? • "T- 31 — quale, come vi sono i primi principi della conoscenza, cosi debbono esservi ì ' primi principi della condotta, una philoso- pìtia prima riconducente tutte Iq norme particolari della con- dotta stessa ad un principio unico, che fornisca la misura per giudicare il valore dei fini desiderabili* Ma il pensiero del grande scrittore ha bisogno di molti complementi. Ed anzitutto, perchè tanto le regole fornite dalle scienze pratiche' quanto il primo principio in cui le assomma la loro filosofia posino su basi po- sitive, e resti escluso qualunque elemento soggettivo ed arbi- trario, hanno da consistere in una applicazione rigorosa di leggi naturali antecedentemente accertate. I fini deiresistenza sono già contenuti nelle condizioni dell'esistenza stessa, considerate sia riguardo agli individui, sia riguardo al tutto di cui fanno parte. Dalle leggi che governano Tuomo e gli organismi sociali è stabilito un rapporto invariabile fra le azioni e gli effetti da esse prodotti» Quindi da queste leggi e da quelle condizioni si può dedurre a mo' di corollario quale abbia ad essere la norma da seguire. Il fine, che si doveva assegnare come desi- derabile, si rivela allora come necessario, necessaria lazione diretta a conseguirlo, necessaria la norma che la prescrive \ e sempre una necessità intrinseca, perchè esprime un rapporto di causalità naturale. In secondo luogo i primi principi della filosofia pratica debbono porsi in relazione coi risultati otte- nuti dallo studio del fatto storico correlativo. Non va mai dimenticato il duplice aspetto della ricerca in tuttociò che attiene alla condotta umana. Se da una parte si formula il dover essere come ideale, dall'altra abbiamo una realtà feno- menica, la cui osservazione conduce alla legge di ciò che è. Trovare laccordo fra questo e quello, e fondere cosi i risul- tati delle due ricerche in un principio comune costituisce il grande problema, di fronte al quale gli sforzi più ingegnosi della speculazione astratta si sono rivelati impotenti. Essa cer- "^"^V-'W^i^'l ■ — $2 — cava nel pensiero quello che solo può esser dato dalla realtà delle cose. È nel corso dell'evoluzione, è nella vasta circola- zione della storia che V essere e il dover essere tendono a ricongiungersi come momenti di uno stesso processo. La con- dotta e tutte le formazioni psico-sociali ad essa relative, prese nella totalità del loro sviluppo, realizzano appunto quell'adat- tamentp progressivo alle condizioni di esistenza, che costituisce il primo principio della filosofia pratica ; quindi le norme di questa rappresentano ciò che si è in parte attuato e prose- guirà ad attuarsi nel tempo^ T'ideale designa un risultato cui si dovrà giungere, anticipa un fatto che è nel suo divenire. Per questa stessa via si giunge ad ottenere che le scienze pratiche e la loro filosofia soddisfino anche un' altra esigenza. Esse non avrebbero valore di sorta, qualora non armonizzas- sero coi risultati della filosofia generale e non si ispirassero sia ai principi posti dalla teorica della conoscenza, sia al concetto dell'universo e della vita rivelato dalla sintesi cosmica. L'or- dine pratico deve riposare sulla stessa base dell'ordine teorico ; nessuna cocitradizione deve esistere fra la legge del sapere e quella dell' operare ; dal fondo medesimo della spiegazione positiva del reale deve rampollare un ideale conforme. Potrà dunque dirsi veramente scientifica la dottrina della condotta solo quando sì mantenga nei limiti imposti al conoscere, non trascenda V esperienza, e. sia progressiva quanto lo è il fatto che ne costituisce l'oggetto. Sarà filosofico il suo supremo principio se comprenda l'esistenza umana come parte integrante deirordine cosmico, e si risolva in un' applicazione particolare della legge di questo. E tale è appunto il principio che pro- pone l'adattamento qual fine della vita, e designa come ideale lo sviluppo perfettivo. Esso si fonda e trova la sua ultima ragione nel processo di evoluzione universale, la cui forma più alta r uomo è chiamato ad attuare in modo cosciente e — 33 — 9 riflesso ; rappresenta, convertita in norma imperativa della con- dotta, lap legge stessa della causalità naturale. Onde ad espri- merlo con una formola sintetica può ancora valere, ma ri- ripreso in un senso positivo, concreto ed anco «eticamente più elevato il precetto della Stoa: ó/ioXoyov/xénog xfj (pvaec Cp* VII. Cosi è aperta e tracciata ad un tempo la via per deci- dere se conservi ancora la sua ragione d'essere, e in che debba consistere la filosofia del diritto. In tutto quello che sono, venuto dicendo è già compresa la risposta recisamente affermativa al primo quesito. Farmi anzi ne emerga luniinosa la prova della sua necessità, e se ne possa trarre ragione di credere che essa non solo sia in grado di superare la crisi, ma, come è. proprio dei forti organismi, di uscirne ringagliar- dita e rinnovata. Una concezione filosofica del jjiritto è tanto una esigenza indeclinabile del processo conoscitivo, quanto lo è la filosofia in generale. La legge fondamentale dell* intelligenza che rende necessaria in ogni altro ramo dèi sapercela coor- dinazione, l'unificazione, la sintesi delle cognizioni particolari in un primo principio, non subisce certo un' eccezione allorché si tratta del sapere giuridico. Né le molteplici e varie disci- pline sia storiche, sia sistematiche, delle quali questo si corri' pone, differiscono dagli altri gruppi di scienze per il doppio privilegio di trovarsi in grado di risolvere ognuna per suo xonto i problemi più generali e comuni, e di potere da loro stesse, spontaneamente, comporsi ad unità. ^Sarebbe poi con- — 34 — « tradittorio ammettere la legittimità della ricerca filosofica in genere, e negare nel tempo stesso che ÌI diritto possa essere considerato sotto tale rispetto. Una volta che la filosofia ci abbia fatto conoscere le ragioni del sapere, e data una spie- gazione deir universo, della vita, deir uomo, del posto che esso occupa nella natura, come potrebbe tuttociò non riflettersi nel modo di concepire il diritto? Sarebbe forse il diritto qualche cosa di estraneo al mondo e alla vita ? Se i fini di questa restano incomprensibili qualora si astragga dalla* sua indisso- lubile connessione coli* intero ordine cosmico, qual significato, qua! valore avrebbe mai nel caso che non vi fosse pur essa ricongiunta, la norma diretta a garantire quei fini? Intanto la ^oria ci avverte che, qualunque sia stata, non dico la teoria, *ma r idea, anche la più rudimentale, cheluomosi è formato delle cose, egli Tha estesa sempre a spiegare l'ordine giuri* dico. Anche il selvaggio, che nelle norme e consuetudini ob- bligatorie vede un comando dell'antenato, e, associando l'au- torità di quelle *al culto di questo, trova un freno alla sua condotta ìlei -sentimento pauroso in lui provocato dall' imagine del morto, si rappresenta il diritto in una forma adattata al complesso delle altre sue rappresentazioni. Dalle intuizioni spi- ritiste dell'uomo primitivo fino ai più elevati prodotti della speculazione filosofica, il parallelismo non si è mai smentito; e basterebbe esso solo per autorizzarci a credere serenamente nella perennità della filosofia del diritto. Perchè però la sua giustificazione sìa compiuta, è d' uopo stabilire in modo più concreto sotto quali aspetti il diritto esiga una trattazione filosofica, E r indagine va fatta^ oltreché direttamente, anche e prima di ogni altro, benché qui solo, con brevissimi cenni, per via indiretta, esaminando cioè i tentativi che sono stati fatti in questi ultimi tempi per trasformare in senso positiva e realistico la scienza nostra. .4 — 3S — Ebbi già a rilevare come si tenda a farne un tutt' uno colla sociologìa. Su questo punto, che è decisivo, bisogna spie- garsi subito e chiaramente. K affatto infondata T opinione in cui convengono tanto avversari della sociologia quanto alcuni dei suoi più ardenti sostenitori, che cioè, una volta accordato diritto di cittadinanza alla nuova scienza, non si possa più logicamente riconoscere la legittimità dell' esistenza autonoma della filosofia del diritto, anzi nemmeno la legittimità di questa denominazione C^^). Le due discipline debbono invece ritenersi come perfettamente compatibili, entrambe hanno ragione di essere, V una non può ridursi ali* altra, perchè la sociologia non è un termine generico da impiegare qual denominatore comune di un gruppo di scienze, tanto meno poi è la scienza unica dei fenomeni sociali. 'Impossìbile rifare qui una dimostrazione che ha formato il costante obbiettivo dei mìei studia 7), Sol questo dirò : la sociologia si risolverebbe sempUcemente in un bar- barismo inutile di più, qualora non la sì intendesse come dot- trina generale della società, la quale, coordinando e integrando i risultati di tutte le sìngole scienze della vita sociale, mira a spiegare questa nella sua interezza, nella sua organica unità. Una scienza dunque sintetica e filosofica. Mentre poi ad essa fanno capo le scienze sociali particolari, come raggi luminosi convergenti in un fuoco centrale^ da questo riflessa torna e si diffonde su loro una luce più viva. Tutte concorrono a pre- parare 1 materiali necessari a spiegare Y insieme ; tutte traggono da tale spiegazione nuova forza, per cui s'accrescono e si per- fezionano* È la sociologia che loro dischiude nuovi orizzonti, addita nuove vìe, e prescrive ad un tempo dì uniformarsi ai criteri della ricerca positiva, assegnando come i più essenziali fra questi il riconoscimento della naturalità del fenomeno so- ciale, e la necessità di non perdere mai di mira i rapporti di quel particolare fenomeno, che ciascuna studia, con tutti gli i — 3«5- altri, dal momento che essi coesistono in una così intima so- lidarietà organica, e tutti dipendono e sono spiegati dallo stato generale della società. Sotto questi rispetti è giusto che si parli del rinnovamento della filosofia del diritto per opera della sociologia, se ne cerchino le strettissime attinenze, si affermi anzi la loro inseparabile connessione ; sotto questi rispetti hanno molta parte di vero i tentativi di trasformazione, ai quali al* ludeva testé. VCL Non è facile, sia a causa della varietà dei sistemi e delle dottrine, sia perchè non di rado vi si riscontra qualche cosa d' incerto e di vago, poter designare con caratteri ben definiti e con termini precisi i recenti indirizzi, tanto più poi che fa d'uopo non trascurarne alcuni, i quali, sebbene contengano implicita una concezione filosofica del diritto e concorrano quindi a determinare la nuova fase della filosofia* giuridica, tuttavia non si propongono come scopo diretto od esclusivo la riforma di questa disciplina, e talvolta nemmeno sono stati ad essa espressamente applicati. S' afferma però ad ogni modo decisa e prevalente nel tempo nostro la tendenza a conside- rare il diritto come una realtà fenomenica, della quale o prin- cipalmente s* investiga il processo di formazione, o più spe- cialmente si pone in rilievo il fondamento, il significato, la funzione sociale. Il primo, come si vede, è un punto di vista genetico- evolutivo, quindi filosofico per le ragioni dette grà, connesso colla dottrina dell' evoluzione cosmica, o ad essa, anche quando -ig- nori lo si annunci per tale, facilmente riducibile. Che poi ad una scienza ispirata a questo concetto vengfa conservato, come pur fanno alcuni, T antico nome di filosofia del diritto^ o che invece la si converta, per quanto secondo me illegittimamente, in un ramo della sociologia, designandola col termine non molto proprio di storia naturale del diritto^ o addirittura con quello ibrido ed equivoco di sociologia giuridica, la cosa ri- mane sempre la stessa ('^). Colpire, mediante lo studia delle sue forme più semplici e rudimentali, la genesi del diritto, e, seguendone le fasi successive nella continuità della storia, de- "terminare le leggi che ne regolano Y intero processo evolutivo, fino a potere spingere lo sguardo nel lontano avvenire, e dalla previsione di più alti gradi di sviluppo indurre la nozione dei suoi ideali \ ecco il concetto sostanziale in cui s' accordano sistemi^ che pure si ramificano in varie direzioni. Né da essi r evoluzione giuridica viene studiata in modo indipendente ed isolandola, sibbene ricongiunta con tutti gli altri aspetti, ele- menti e forze della vita sociale. Penetrando anzi nelle più re- condite fibre di questa, si mira a comprendere il diritto nel suo fondamento psicologico, vale a dire come manifestazione del carattere nazionale, come risultato di un latente, intimo e condnuo lavorio spirituale della coscienza collettiva, come un prodotto di idealità sociali, la cui formazione naturale un no- stro pensatore, rARoiGÒ, assegna appunto qua! contenuto della filosofia positiva del diritto f '9). Ad una così vasta elaborazione sintetica forniscono poi ì materiali tutte quelle scienze particolari, che col magistero di pazienti ricerche vengono ora ricostruendo il passato della specie umana \ V antropologia, V etnologia, la storia della civiltà, la psicologia dei popoli, e più specialmente la storia univer- sale delle istituzioni giuridiche, ed una disciplina anche più recente, la quale, conscia dei risultati onde è stato fecondo il — 3» - SUO metodo nello studio di^ altri fenomeni sociali e in quello delle forme organiche, si annuncia, e non a torto, colle più larghe promesse. Alludo alla così detta giurisprudenza com- parativa, o giurisprudenza etnologica. Iniziata nei lavori im- Hìortali del Sumner Maine col carattere prevalente di archeo- logia giuridica e nelle comparazioni ristretta a certi gruppi ^etnici soltanto (^°\ si è allargata a poco a poco allo studio degli istituti di tutti i popoli, di tutte le razze della terra, in tutti i gradi del loro sviluppo storico* Un pensiero largo ed eminentemente filosofico la muove le dirige. Mentre la vecchia filosofia giuridica veniva costruita generalizzando i dati di pò-' chissimi diritti storici e principalmente quelli del diritto romano, processo tanto assurdo quanto lo sarebbe per la scienza del linguaggio fondarsi sull'esame di una o due lingue e non più; mentre alle intuizioni puramente soggettive, alle rivelazioni della coscienza giuridica individuale, agli ideali etico-giuridici di un certo tempo e paese si pretendeva accordare un valore assoluto ed universale, la nuova scuola esige invece che nella sua interezza sia ricostruita la coscienza giuridica umana, os- servando ad uno ad uno, senza limitazioni o preferenze, e ponendo fra loro a raffronto tutti gli istituti, nei quali essa ha preso forma oggettiva e concretammo. Certo questo conte- nuto filosofico essa non se Fé proposto subito come scopo, né tutti i suoi seguaci V intendono allo stesso modo. Cosi nelle ' ricerche del Bastian, che hanno carattere puramente etnolo- gico, non se ne rinvengono traccieC^^); ma comincia ad aflfer^ marsi nel programma intorno al quale il Bernhoft, ÌI Cohn ed il KoHLER hanno raccolto una legione di valorosi C^3) ^ e si solleva alle altezze di sistema per opera del Post, che va- gheggia confidente la meta di una filosofia del diritto speri- mentale, indotta dai dati della sociologia etnica, e integrata nell'unità della sintesi universale mediante il rilievo della di- ^ 3^ ^ pendenza del fenomeno giuridico da tutti gli altri, che lo pré* cedono nella serie cosmica C^^). Con proposito anche più im- mediato e diretto mira il Dahn alla filosofia del diritto , Mentre però nella comparazione storica ed etnografica vede l'unico mezzo, perchè quella, cessando di essere una raccolta di frasi ^ divenga scienza vera, pure, ispirato a tendenze ecclettiche 5 conciliatrici dell'elemento storico collo speculativo, la vuole diretta, sempre però mediante la comparazione, a scoprire un* intima necessità ideale di ragione, che secondo lui ji rea- lizza sempre nelle istituzioni giuridiche positive C^5), Quindi non sarebbero più le leggi di uno sviluppo storico il vero e pro- prio obbiettivo dell' indagine; come non lo sono nemmeno per coloro, fra gli altri il Bekker, che si propongono solo racco- gliere, astraendolo dalla totalità dei fatti osservati, quello che chiamano, senza però definirlo con sufficiente precisione, il principio del diritto {Rechisbegriff) (=^X Ad ogni modo quali che sieno le particolari vedute, onde si cerca completare o correggere un indirizzo in fondo comune, sta in fatto che questo si estende e consolida ogni giorno più, che raccoglie adesioni perfino là dove meno si sarebbe aspettato ; e basti ricordare che un insigne romanista, Alphonse Rivier, lo designava pochi anni or sono in una occasione solenne come la vera filosofia del diritto destinata a trionfare nell* avvenire C^7), Né ad arrestare il moto così vigorosamente iniziato hanno valso o varranno certo le obbiezioni, colle quali un campione della filosofia sperimentale e critica, lo Schuppe, ha creduto dimostrarlo secondo i criteri di questa erroneo nel suo fonda- mento. Egli esclude, che X oggetto e i problemi della filosofia giuridica sieno di quelli che comportano il metodo storico e comparativo; e d'altra parte afferma che nelle molteplici for- me particolari assunte dal diritto nella storia vi sia sempre un elemento comune, identico, universale, vale a dire il principio i — 4Ò — del diritto stesso, a rilevare il quale non la comparazione^ sib- bene V osservazione psicologica della natura umana e ranalisi delle idee hanno da essere impiegate (=*). Come possa dirsi filosofia empirica questa che ammette la storicità del diritto, e pretende nel tempo stesso indurne la nozione per una via diversa dalF esame oggettivo dei fatti, nei quali esso rivelasi, non si riesce davvero a comprendere. Se Y universale è con- tenuto è vive nei particolari, il buon metodo esige che lo si astragga da questi e non viceversa ^ se vi ^ono idee da ana- lizzare, esse sono- appunto idee storiche 5 se il principio del diritto va posto in rapporto colla natura dell' uomo, anche qui non è con una astrazione ma con uno sviluppo che abbiamo da fare. Al metodo oppugnato lo Schuppe ne sostituisce un altro che, senza volerlo e nonostante le sue proteste, ci ricon- durrebbe direttamente alle teoriche dei sistemi trascendentali. IX. Oltreché l' indirizzo genetico-evolutivo, o filosofico-storico che voglia dirsi, ne accennai un secondo. Veramente questo non si distingue il più delle volte dal primo, anzi con esso^ sotto certi aspetti sì compenetra e fonde. Infatri mi fu d'uopo avvertire che la spiegazione adeguata sia dell'origine sia dello sviluppo del diritto viene ricercata in tutto il complesso di azioni 'e reazioni, onde risulta la vita di una società. Tuttavia si può e giova discorrerne a parte, in quanto in certi sistemi contem- poranei il diritto viene di preferenza considerato sotto l'aspetto sociale, e si tende, sebbene per vìe diverse, ad elaborare quella che è stata giustamente designata come la teoria sociale del ^ 4i - diritto stesso, e che si potrebbe anche dire la sua fisiologia, se fosse più opportuno adoperare termini analogici dopo il tanto abuso che se ne è fatto. Ed è vera fisiologia perchè riconduce il diritto alle forze che lo determinano e producono ; ricerca gli scopi, i bisogni, gli interessi che neU' ordine reale e concreto della vita si offrono come sua base, condizione e ragione \ sottopone ad analisi i rapporti che esso è desti- nato a regolare, le molteplici forriìe di attività umana che rev clamano il suo intervento protettore, ,i vari ordini di cultura dei quali assicura lo sviluppo. È Vera fisiologia perchè da tutto - ciò induce quale funzione"* esercita il diritto neirt>rganismo so- ciale. In altre parole oggetto vero dell* indagine diventa qui il contenuto del diritto, vale a dire che 1* indagine è traspor- tata in un campo che non è più propriamente il diritto, ma il soUosuolo^ se posso cosi esprimermi, dal quale il diritto ram- polla* Mentre rimanendo alla superficie se ne veggono solo le forme esteriori, per sapere che cosa veramente esso sia, si vuole scendere neir interno^ e scrutare i più riposti e profondi meati di un mondo finora ignorato, in cui vivono e s' agitano e si combinano i suoi elementi generatori (^9), È facile scorgere 1! alto significato filosofico di questa dot- trina e dì questo metodo- Certo non è una nuova filosofia giuridica che mirano a costituire la maggior parte almeno di coloro che se ne fanno banditori ; anzi più specialmente e più direttamente il programma riguarda la vera e propria giuris- prudenza, e si propone riformare in modo radicale le singole discipline sistematiche onde essa risulta. Ma se per questa via si giunge a determinare la natura e il fondamento del diritto, non implica forse tale determit^zione un' idea filosofica ? Idea geniale e feconda, che -la scienza nostra può, anzi deve far sua^ sviluppandola con piena indipendenza. Né costituisce osta* colo il fatto che, ad esempio, lo Stein, al quale si deve la i ^ 42 " più originale, la più profonda, la più sistematica teoria del nuovo indirizzo^ sia stato impedito dalla logica delle sue dot- trine di applicarlo alla filosofia del diritto. Se egli relega questa nel mondo metafisico di un diritto assoluto, eternamente uguale, fondato suW essenza di una personalità vuota, astratta, quie- scente ; resta sempre da utilizzare, per quanto con molte ri- serve e correzioni, l'altra parte del suo sistema che riguarda la vita effettiva della persohalità, che spiega i mutamenti e il divenire del diritto, e t^ova la ragione ultima di questo nel complesso delle condizioni economiche e sociali, dal grande pensatore riassunte nelF unity*delIo flato f^o). Del pari si può trarre un contributo prezioso dalle dottrine che neir economia ripongono la base vera del diritto, e lo interpretano, per dirlo con linguaggio matematico^ in funzione di quella (3^), La con- siderazione della enorme complessità del fenomeno non per- metterà di consentire col Marx, cól De Greef, col Loria e con gli altri che, sollevandosi arditamente alle altezze di una vasta sintesi sociologica, fanno r-ampollare le molteplici mani- festazioni deir attività sociale, comprese quindi le giuridiche^ dalla forma di organizzazione economica dominante in un certo periodo storico, e le' riguardano come^ una superstruttura ed un riflesso, del fatto economico; fatto, secondo loro, il più ge- nerale di tutti, su tutti preeminente, di tutd supremo genera- tore f32). Ma, una volta spogliato di ciò che vi può essere di unilaterale o dì esclusivo e ridotto alle sue vere proporzioni, abbiamo anche qui un elemento indispensabile per la soluzione del problema. Più direttamente collegati colla trattazione filo- sofica del diritto sono invece i sistemi di Jhering e di Schaffle. In quello il principio sostanziale del diritto ricondotto agli in- teressi e scopi della vita, e l' idea di orna meccanica sociale, che più esattamente però dovrebbe dirsi una statica, dove le condizioni di esistenza della società, costituenti appunto un ^ 4Ì ^ sistema di scopi, trovano la loro garanzia nel diritto, il quale concorre così con altre forze a tenere in freno gli interessi divergenti e cozzanti, e a produrre come ultimo effetto V equi- librio (33), Nel secondo prevalente, come è noto, il punto di vista dinamico ed evoluzionìstico, il diritto compreso organi- camente nella fisiologia del corpo sociale, e, al pari della mo- rale, riguardato qual norma ordinatrice e regolatrice delle lotte sociali per la vita, diretta a promuovere l'adattamento utile e ad assicurare la conservazione collettiva (34), Così a poco a poco e di progresso in progresso la nozione del diritto, già cristaUizzata nella forma astratta di una categoria assoluta, rientra nella via regia della realtà fenomenica, e s'integra nel- r unità dì tutto il sistema sociale. Senonchè tutte queste nuove vedute da me ricordate sono esse di per sé sole sufficienti a darci una filosofia giuridica veramente^ compiuta ? Certo, prendendole in coaaplesso, si vede subito che le anima con forza rinnovatrice lo spirito della ri- cenca positiva. Ed è del pari incontestabile per molte quel carattere e valore filosofico che ho via via rilevato ; soprat- tutto in quanto mirano a dimostrare la naturalità del diritto e la sua dipendenza dalle forze cosmiche, in quanto si pro- pongono come ultimo scopo risalire alle cause e leggi della sua formazione, e queste sussumono nella Sintesi delle leggi universali. Ma, oltreché in alcune prevale o domina esclusiva- mente r elemento storico o T elemento tecnico-sociale, tutte presentano i difetti e le lacune che sopra lamentai come pro- prie del positivismo di fronte alle esigenze delle scienze pra- tiche e della loro filosofia. Fenomeni e rapporti fra essi di coesistenza e successione, di somiglianza e di differenza; fatti e leggi storiche ; cause e condizioni sociali, ma non altro. Non ci si dice^ nulla se nella costituzione stessa delle cose vi sia . qualche ragione intrinseca che giustifichi il fatto, o additi un / — 44 — compito air attività modificatrice e miglioratrice dell* individuo e dello stato. Gli scopi, gli interessi, le condizioni di esistenza vengono riguardati solo come cause e motivi determinanti di quello che è, ma non se ne ricava una teoria di fini deside- rabili e di norme necessarie (35), Quindi, pur facendo tesoro dei nuovi indirizzi, occorre che si proceda a correggerli e in- tegrarli, e, abbracciando tutti i Iati di un problema assai com- plesso, si tenti una dottrina la quale armonÌ2:zi coi pripcipi della filosofia positiva e critica, e ad un tempo risponda ai bisogni della vita e della società. X. Perchè la filosofia giuridica concordi colla filosofia gene- rale e nel campo suo proprio ne riproduca V organismo ^ i caratteri^ è anzitutto un problema critico che le fa d'uopo affrontare. Che cosa possiamo noi sapere riguardo al diritto ? Quale è l'origine, il fondamento, il valore dell'idea che ne | abbiamo ? Dentro quali limiti dovrà mantenersi, per poterla dire legittima, un'S, teoria che ne voglia definire la naturai'». J Tutte questioni, come ognuno vede, che esigono di essere decise, e in modo ben sicuro, prima di fare un passo sqjo in avanti nella ricerca scientifica» Per una duplice via la filosofia del diritto può giungere ad una identica soluzione. Trattasi in primo luogo di applicare ad un caso particolare I risultati delle indagini gnoseologiche, che dimostrano, come si disse, la re- lati vita del conoscere, V impossibilità di trascendere T esperienza, r impenetrabilità dell' essenza delle cose. Per ciò ^lo resta eliminata come dommatica e destituita di ogni valore oggettivo i — 4S — qualunque dottrina intorno al diritto^ la quale parta da principi CL prioriy si fondi su presupposti teologici o metafisici, affermi più di quanto è contenuto nei dati dell' esperienza scientifica- mente determinabili. Inammissibile quindi che il diritto possa sussistere al dì fiiori del pensiero umano e dei suoi prodotti 5 inammissibile quelV idea assoluta del diritto per cui gli onto- logi, convertendo in realtà effettiva un concetto astratto, harfno fatto del giusto in sé una vera entità ipostatica. Ma per quanto •smagliante T aureola, onde è stata da Platone in poi circon- data, non regge alla prova dell' analisi critica. E dì vero og- getto del diritto è il bene umano considerato in certi speciali rapporti. Ora il bene è sempre necessariamente qualche cosa di relativo alla nostra coscienza, perchè, appunto per poterlo dire un bene, è la nostra coscienza che deve averlo giudicato cosi, E non solo relativo a noi che lo pensiamo, ma relativo anche a qualche cosa, perchè bene altro non significa se non la proprietà di ciò che adatto al raggiungimento di un certo fine. Se dunque esso implica una doppia relazione, la nozione di un bene assoluto si risolve in una contradizione in termini ; un bene ed un male, un giusto ed un ingiusto indipendente- mente^da questo nostro mondo, dair umanità e dalle sue con- dizioni di esistenza, al di fuori di ogni rapporto di spazio e di tempo» sono semplicemente una cosa impensabile. Ripeto una 'dimostrazione che è stata fatta le mille volte (3<^). j n riconoscimento della relatività della conoscenza e della T scienza deve essere dunque un caposaldo anche pei: Is^ filosofia del diritto. Con questo però sono ben lontano dal dire che vi si possa fondare sopra una teoria Jntorno al principio del diritto stesso, come ha preteso di fare il Foucllèe, Traducendo il concetto della relatività dal campo speculativo in quello pratico^ egli se ne vale a spiegare 1* ordine etico-giuridico tutto quanto. Secondo luì, poiché la nostra conoscenza dell' uomp - 46 - non è nemmeno essa assoluta, e, mentre conosciamo il me e le altre coscienze, non si riesce a comprendere che cosa sia la 'coscienza in sé stessa, la persuasione di questo elemento inconoscibile deve esercitare un' efficacia sulla condotta ; T ir- razionalità del domniatìsmo teorico implica V irrazionalità di ! un dommatismo pratico, che consisterebbe nel fare di sé un assoluto di fronte agli altri ; dai limiti dell' intelletto deriva necessariamente quella limitazione reciproca della libertà^ *che costituisce la giustizia. Così, partendo da una premessa t:riticaf si arriva ad una nuova metafisica del diritto fondata sul dubbio e sul mistero, e più di ogni altra contrastante con quello che gli uomini pensano ed hanno sempre pensato intorno alla giu- stizia come esigenza della vita civile. Ma la premessa ha un valore puramente gnoseologico, e non si può senza contradi- zione trasportarla in un campo diverso. In qualunque modo si stabilisca, sia pure in un senso limitativo, un rapporto del sentire, del volere, dell' operare umano colla nozione delFìn co- noscibile, il rapporto è già per se stesso una determinazione, per cui quello cessa subito di essere tale. Tutto che trascende r esperienza non serve a spiegare una realtà d'esperienza; ed il diritto appartiene all'ordine della realtà. Però il Fo%n.LÈE, come ebbi già a notare, ciò non ammette ■ e da qui tutti g]ì errori del suo pure ingegnosissimo sistema (37X Ma oltre questa accennata v* è un' altra ricerca critica da fare intorno al diritto ; sottoporne cioè ad analisi Tidea quale 31 manifesta nella coscienza individuale e collettiva, giovandosi dei dati della psicologìa, soprattutto comparata, e di quelli forniti dalle diverse discipline che studiano il diritto sotto l'a- spetto storico ed etnico* Anche qui, come sempre, si riesce a constatare una formazione naturale, e la ricerca diventa essen-* zialmente Dsicogenetica e storica. Quell'idea del diritto che si era creduta^ e voluta far passare per innata e primitiva, conie I ' ~ '^'^ ~ ^ * . se da una forza invisibile fosse stata impressa nella mente dell'uomo, al pari delle altre deve la sua origine alle espe' rienze accumulate, organizzate e trasmesse di generazione in generazione nel corso del tempo ] al pari delle altre riassume il lento e faticoso acquisto della razza ; al pari delle altre rac- chiude in sé stessa la sacra eredità psichica e storica dei padri nostri. L*idea del diritto è dunque, come la designava Vico con una parola che rivela la sua geniale intuizione e riepiloga la sua grande scoperta, un* idea umana, un' zdea storica ; quindi necessariamente relati va^ necessariamente diversa nello spazio e nel tempo, proporzionata alle condizioni particolari che de- terminano tutta la vita di un popolo, al grado della sua men- talità, alla forma della sua organizzazione sociale. Oggettivata negli istituti giuridici e nelle norme positive che li disciplinano, essa ci si offre come una realtà di esperienza, come un fatto tanto verificabile, quanto lo sono in generale i fatti della storia. Ma se è così, il problema critico anche sotto questo aspetto è risoluto, e trova nuova conferma la dottrina dei limiti per altra via assegnati al* sapere riguardo al diritto* Nel tempo stesso rimane dimostrata V impossibilità che esista un diritto diverso da quello fenomenico e storico, un diritto superiore e trascendente. Anzi il vizio logico inerente al processo mentale di chi per tanto tempo lo è andato fantasticando, è posto in , piena evidenza come un' illusione metafisica, consistente nel co- struire il diritto mediante il pensiero e neir oggettivare poi il concetto soggettivo in una legge giuridica naturale, creduta ed affermata esistere realmente e dover valere, solo perchè tale, come diritto. Arrivata a questo punto la ricerca critica necessariamente si allarga all'esame dei diversi sistemi filoso- fico-giuridici, che sono tanta parte delF umano pensiero. Per accertarsi della loro validità essa" non ha che giudicarli alla stregua dei suoi principi fondamentali ; e, non perdendo mai di mira questi, sarà facile alla mente orientarsi in mezzo a varie ed opposte dottrine. Le quali poi dovranno ritenersi tanto più infondate e contrastanti alle esigenze del criticismo, quanto più pretendono darci un sistema chiuso, immobile, definitivo. Se Tidea del diritto è un'idea storica e progressiva, se rappre- senta un fatto in movimento e una integrazione graduale, segue inevitabilmente che la scienza relativa ed anche la sua filosofia abbiano a svolgersi parallelamente a quel moto, rispecchiarlo, e via via pur esse progressivamente integrarsi. Una filosofia del diritto, che s intenda fatta una volta per sempre, non è né scienza, ne filosofia^ è domma. Tutto ciò costituisce, come si vede, una teoria critica della scienza giuridica. Né fa bisogno, poiché s intende facìU mente da sé, fermarsi a rilevare quanta luce e che indispen- sabile sussidio ne debbano trarre le singole discipline. Del pari sarebbe superfluo stabilire la posizione della filosofia del diritto di fronte ad esse, non potendosi fare altro che ripetere quanto si è detto della funzione centrale, sistematrice, direttrice e coor- dinatrice a proposito della filosofia in' genere e delle filosofie particolari. Aggiungo solo che, non potendo spettare alle sìn- gole discipline giuridiche né quella funzione né T indagine cri- tica, rimane dimostrata sotto un primo aspetto la legittimità e ad un tempo V indeclinabile necessità della filosofia del di- ritto. Senonchè, oppongono alcuni, a compiere l'ufficio che si attribuisce alla ricerca filosofica bastano le scienze stesse prese nel loro congiungimento naturale. Non esiste, dice il Dilthey cri ti cista eminente, una speciale disciplina filosofica del diritto; quello che v*era di legittimo nel problema, che essa si pro- poneva, rientra e può essere chiarito nella connessione (Zu- sammenhang) delle scienze pesitive dello spirito, fondata su basi filosofiche e sulla teorica della conoscenza OS). Ma la connes- sione non si effettua in modo naturale e spontaneo ; an^l» — 49 — quanto maggiore è il progresso scientifico^ quanto più speda* lizzato è il sapere, tanto più vengono perduti di mira i rap- porti. La connessione non può essere che lopera di una ricerca superiore, distinta dalle ricerche particolari, quindi rispetto a queste filosofica. XI. Con questo però è tutt' altro che esaurito il compito della scienza nostra. Al pari della filosofia generale e delle altre filosofie particolari, deve pur darci una spiegazione sintetica, unificando in un primo principio le idee madri e fondamentali di tutte le scienze giuridiche speciali e storiche e sistematiche. Oltreché una crìtica, essa è dunque una scienza dei primi principi del diritto* Ma dobbiamo rammentarci che il suo og- getto, mentre appartiene alla realtà fenomenica, costituisce an- che una norma dell* agire umano coordinata ad un sistema di scopi, e come tale ha bisogno di essere non più soltanto spie- gato, ma altresì giustificato (39), E sappiamo pure che le due ricerche hanno da procedere così armòniche da convergere in un sol punto, e quivi unificarsi, entrambe poi debbono con- cordare coi dati della filosofia generale. In quanto la filosofia del diritto prende a considerare il fenomeno, è ad una teoria evolutiva che essa deve riuscire, perchè trattasi di una formazione naturale, parte integrante di un processo più vasto e regolata dalle medesime leggi. Sotto questo aspetto non sì può non aderire alla nuova dottrina, di cui sopra ho discorso. E dì vero, il diritto è un fatto storico- sociale^ ma decomponendolo e rintracciandone la fonte prima i — $0 — donde scaturisce, si risale all' attività fisio-psichica della quale i fenomeni tutti della vita comune non sono che un prodotto. L* attività fisio-psichica alla sua volta, per la legge della tra- sformazione ed equivalenza delle forze, dipende ed è determi- nata dagli altri fatri antecedenti della serie cosmica; quindi il diritto per il tramite di quella pur esso vi si ricongiunge^ ri- vela la sua naturalità, si afferma come una delle ultime e più alte manifestazioni di quelFunica forza, che, affaticando di moto in moto r universo, arriva per un processo di differenziazioni e integrazioni progressive fino ai prodotti ideali della cultura umana. Così il concetto del diritto è in armonia col concetto del mondo, la sua spiegazione è quella stessa di tutte le cose \ concetto unitario, spiegazione dinamica* Ma non è soltanto la verificazione induttiva delle leggi generali dell' evoluziojie che spetta, come si disse, alla filosofia di una scienza- è il carattere, il significato, il valore partico- lare che quelle leggi assumono, qualificandosi in un dato or- dine dì fenomeni, che fa d* uopo porre principalmente in ri- lievo f^o). Generalizzando il materiale empiricg fornito dalle scienze storiche^ la filosofia del diritto ha da essere una vera e propria filosofia della storia del diritto, e proporsi la ricerca delle leggi deirevoluzione giuridica colla loro impronta speci- fica. Non si può scindere la legge dai fatti ; essa rispecchia fedelmente le condizioni oggettive che li caratterizzano. Ora le note differenziali del fatto sociale umano si assommano nella evolubilità storica o storiciià, intesa in un senso largo e stret- tamente tecnico, vale a dire come continuità intellettuale che rannoda le une alle altre le generazioni^ ed assicura in modo la conservazione 'e la trasmissione dei prodotti materiaU e im- materiali accumulati, da rendere possibile che questi divengano alla loro volta impulso, causa, strumento dello sviluppo ulte- riore* f40 Partecipando naturalmente anghe il diritto di tale — SI — carattere, segue che le leggi della sua formaxione sono leggi storiche, storico il primo principio a cui esse ci conducono. Questo primo principio altro quindi non può essere se non queir elemento comune e costante, che pure si riesce a colpire nel flusso dell* evoluzione storica, astraendo dalle va- rietà particolari. Qualunque forma assuma il fatto giuridico, in qualunque tempo e luogo lo si osservi, lo si trova sempre con- sìstere in una norma obbligatoria della condotta, norma che è il prodotto di una elaborazione psichica collettiva, e^mira a ga- rantire le condizioni di esistenza, ad assicurare la conservazione e lo sviluppo dell'aggregato sociale e delle unità che lo com- pongono. Da ciò solo risulta che ne la coscienza collettiva nella formazione di quelle idealità che esprimono i suoi con- vincimenti intorno a ciò che è giusto, né T autorità^traducen- dole in legali prescrizioni, non hanno fatto e non fanno opera capricciosa, arbitraria, accidentale, cui si debba attribuire un valore puramente soggettivo. Sarebbe questo un assurdo psico- logico e storico ad un tempo, A base della formazione stanno invece le esperienze di utilità parte immediate^ proprie cìoè^i una generazione vivente in un dato momento, parte accumu- late nel tempo e apprese per tradizione. Alla loro volta poi le esperienze di utilità hanno un fatlore" oggettivo, riflettono un ordine reale di rapporti, vengono determinate appunto da quelle condizioni di esistenza, oke, generando per Y individuo e per la società un sistema di bisogni, di interessi, di scopi, reclamano anche la loro garentia, È dunque un' esigenza vi- tale dell'organismo sociale che ha prodotto questa funzione re- golatrice della condotta; è per rendere possibileil fatto stesso della cooperazione che la norma si è stabilita come legge di proporzione, di armonia, di equilibrio. Donde lalfo ufficio eser- citato dal diritto nel corso dellevoluzlone stoiica, e la ragione di annoverarlo tra i primi e più efficaci fattori delrincivilìmentpt - 5^ — Questa stessa necessità intrinseca, che dà origine agli istituti giuridici, concorre a spiegarne la diversità delle forme ed i can- giamenti che ne costitubcono la storia. Dico concorre, perchè^ se da una parte bisogna tenere conto di tutte le circostanze e di tutti i fattori interni ed esterni, originari e derivati, na- turali e sociali che determinano in generale Tevoluzione storica, se quelle circostanze e quei fattori danno ragione del modo onde un popolo ha considerato la vita, le condizioni e gli scopi di questa, quindi anche della particolare impronta della sua coscienza etico -giuridica, conviene altresì non trascurare, come d'ordinario accade, un altro capitale elemento^ le condizioni di esistenza C4^\ Alcune di esse infatti hanno un carattere di uni- formità e costanza, rappresentano ciò che è più strettamente e generalmente necessario alla conservazione ed alla prospe- rità sì degli individui che dei gruppi -, e vi corrisponde appunto quella parte del diritto che meno è sottoposta a mutamenti e meno diversifica da popolo a popolo; una parte anzi che viene considerevolmente aumentando, e per più di una ragione, col progredire della civiltà. Per altre invece non può dirsi cosi\ Sebbene si conformino ad una legge imperante nell'ordine so- ciologico come in quello biologico, in virtù della quale gli ele- menti più essertziali Sond anche i più stabili e più lente le loro variazioni, certe condizioni di esistenza differiscono nello spazio e nel tempo ; e le loro differenze sono sempre correlative alla forma tipica dellorganizzazione sociale e al grado di sviluppo. Nello stesso modo e per le stesse ragioni hanno dovuto va- riare e variano e varieranno ancora le norme dirette a tute- larle. Un popolo giunto a ordinarsi a stato in confronto del^ Torda primitiva, un popolo stanziato sopra una terra che ha messo a cultura in confronto di quando errava nomade cac- ciatore, un popQlo pacificamente industre in confronto di un • altro bellicoso "e in continua lotta coi suoi vicini, rappresen- -ai- tano tipi sociali diversi, pei quali, come è diverso il grado di vita, così diverse sono le necessità che questa impone. Tutto- ciò dimostra all' evidenza qual bisogno vi sia, per intendere adeguatamente il signify^ato^ la natura e Tuffi ciò degli istituti giuridici, di ricercarne T intima ragione nel multiforme e com- plesso intreccio di azioni e di reazioni onde risulta lo stato generale di una società, e, per assorgere alle leggi di loro va- riazione, di ricondurle alle leggi più vaste della dinamica so- ciale. E poiché né queste né quello possono abbracciarsi nella loro interezza se non dalla sociologia intesa nel senso legittitno, segue che già sotto questo aspetto la filosofia del diritto ha da trovare in essa ìl suo vero fondamento. Così, scrutata nei suoi elementi sostanziali e in quel fondo comune che presenta, Y evoluzione giuridica ci si rivela come una formazione storica determinata da esperienze di utilità e diretta a produrre un risultato utile, rendendo possibile me- diante la garentia Y adattamento degli individui e dei gruppi alle condizioni di loro esistenza. Considerata poi quell'evolu- zione nell'insieme del suo moto storico, troviamo che riproduce pienamente i caratteri generali che distìnguono lo sviluppo so- ciale j voglio dire la prevalenza progressiva dei fattori storici sui naturali, Y efficacia via via crescente delle energie ideali accumulate nel corso del tempo, la parte sempre più grande che vi prendono la riflessione e la volontà. Quindi a mano a mano che si eleva il grado deirintelligenza e della cultura, la coscienza collettiva elaboratrice del diritto viene acquistando un'idea sempre più chiara, più ampia e soprattutto più riflessa delle condizioni di esistenza, e degli scopi da queste determi- nati. Tale processo graduale della coscienza giuridica esclude già per sé stesso che nel valutarne i prodotti sì possano ap- plicare criteri, che costituirebbero una specie di ottimismo storico^ e si voglia far credere essere stata sempre quella co- — S4 --* scienza interpetre fedele delle esigenze della vita in comuae, e infallibile produttrice di utilità. Errori, pregiudizi, interessi di ogni specie possono averla offuscata e deviata ; potrà anche dimostrarsi che in certi casi la norma ^giuridica non fu o non è adatta a** raggiungere lo scopo, che sia perfino riuscita ad ostacolare, in luogo di favorire, la conservazione e lo sviluppo individuale e sociale- Né può nemmeno disconoscersi la parte che nella formazione del diritto hanno avuto gli interessi par- ticolari delle classi sociali dominanti, circostanza questa che per divèrse vie e in -forma diversa 4o Stein eJo Jhering hanno sollevato fino a principio generale, ed il Gumplowicz esagerato per farne puntello al suo sistematico pessimismo sociologico f43i. Ma che monta tuttociòP In primo luogo, per quanto T impulso muova da false o interessate vedute, non per questo si crede meno di assicurare o promuovere colla norma- il benessere della convivenza. Si mira all' urilità sociale tanto vietando la stipu- lazione dell'interesse nel prestito della Ihoneta pel motivo della naturale sterilità dì questa, quanto proclamandone la libertà per il riconoscimento della sua vera funzione economica, D' altra parte quando negli ordinamenti giuridici si voglia sempre ve- dere un mero strumento di dominio, e da tale generalizzazione molto discutibile si tragga motivo per negare che essi abbiano giovato a tutta la comunanza, non solo si arrida ad una illa- zione che oltrepassa la premessa, perchè T effetto potrebbe benìssimo essersi prodotto anche indipendentemente dall* inten- zione degli autori di quegli ordinamenti, ma si cade nel fa- cile errore di fermarsi alla superficie dei grandi processi della storia. Considerando invece questi in ciò che nascondono di più profondo e nei loro ultimi risulta ti ^ non è raro il caso di constatare che istituzioni, nelle quali a prima giunta apparisce solo r interesse della classe prevalente, per lo stato della so- detà in quel dato momento, corrispondono altresì air interesse - 55 - comune, o finiscono a lungo andare col favorirlo* Ad ogni modo poi gli errori, i pregiudizi, gli interessi di classe ed altre cose simili non solo non escludono, ma confermano la legge generale, ne forniscono anzi una prova ulteriore. La corrispon- denza della norma giuridica alle* condizioni di esistenza si viene appunto stabilendo a poco a poco mediante un processo inte- grativo, lento e graduale. Se non fosse così, in che mai con- sisterebbero r evoluzione e il progresso ? Una ' corrispondenza pienamente e razionalmente effettuata non può essere un fatto compiuto, mentre dipende da uno sviluppo che si fa; non può essere un risultato acquisito, mentre designa una meta altis- sima ma lontana da raggiungere. Tale e non altra e sempre la stessa la storia e la legge della specie umana; e ne ve- dremo a momenti le conseguenze. Intanto se la fenomenologia giuridica, colpita in quello che ha di più generale, rivela un rapporto indissolubile fra essa e il processo adattativo degli individui e delle società; se il di- ritto in tutta la sua storia esercita un alto ufficio di tutela, mediante il quale si preservano, si accrescono^ si perfezionano le attività della vita; se per il concorso indispensabile di una forza organatrice e regolatrice, quale è la forza del diritto, la vita vissuta in comune si solleva dalle forme più basse fino agli stadi più elevati deirincivilimento \ tuttociò vuol dire che r evoluzione giuridica, anche considerata nel suo aspetto spe- cifico, ha sempre un significato ed un valore cosmico, fa parte integrante dell'evoluzione universale arrivata alla forma cosciente di sé. Ed ecco novamente ricongiunta la sintesi della filosofia del diritto colla dottrina generale del mondo. - s*- xn. Non resta che T ultima parte del problema, ma già seno poste le basi per la sua soluzione; la ricerca filosofico -storica prepararla via a quella filosofico-pratica, e designa il punto centrale della loro convergenza e del loro intimo accordo* L'in* duzione storica ci ha mostrato anteriori alla norma giuridica le idealità sociali, che, se non sono^ come vuole TArdigò, di per se stesse il diritto» tuttavia costituiscono una esigenza etica del diritto medesimo sorta nella coscienza collettiva, ad ogni modo poi Io preparano e lo determinano, Donde il fatto fi-e- quentissimo di una sproporzione e di contrasti fi"a il diritto vigente e le idealità sociali giunte ad un più alto grado di intuizione etica, e reclamanti la riforma di quello. Però — ed anche qui sì chiarisce incompleta la dottrina del filosofo ita- liano, che ripone la giustificazione e l'autorevolezza intrinseca della legge nella semplice corrispondenza colle idealità sociali — r induzione storica ci mostra pure che queste non sono un fatto d' opinione o di convenzione arbitraria, ma riflettono reali esigenze e condizioni, quale che sia stata l'attitudine a inter- pretarle (44), Così l'analisi stessa della formazione del fatto giu- ridico, smentendo 1 vecchi ora rinnovati sofismi, vale già a spiegare e a soddisfare la coscienza etico-giuridica, la quale» come dissi, in un certo stadio della cultura sociale, e con forza proporzionata al grado di questa, sente che l'autorità del diritto dipende da ragioni superiori all' autorità del potere poib- blico, e afferma e protesta che il diritto non lo crea il potere . ma trae da ben altra sorgente origine, fondamento e motivo 3 - 5? " I risultati di queir analisi ci conducono anche più là ; ci rivelano Telemento di vero che pur giace in fondo alle teorie della vecchia filosofia del diritto. Movendo in sostanza dallo stesso concetto a cui s'ispira la coscienza sociale progredita, essa si era posta alla ricerca di principi di diritto che aves- sero un valore intrinseco ; credè averiì trovati mediante la ra* gione nella natura dell' udmo^ e li contrappose come diritto superiore e tipicamente ideale al diritto vigente. Tale in mezzo alla varietà dei sistemi la sua tendenza costante. L'antitesi tra la <pi&atg ed^il vófiog, tra ciò che è giusto od ingiusto per na- tura e ciò che lo è per legge positiva, pel costume, per la tradizione, per V ethos sociale, si afferma spiccatissima fino dagli albori del pensiero greco, ispira la speculazione e dà motivi air arte, genera una controversia, colla quale ha vera- mente principio la filosofia del diritto. Al grido tragico del- TAntigone sofoclea che oppone fieramente gli àyQajtta tfew vó- fu^a al tiranno divieto di seppellire Y ucciso fi-atello (4S)^ fa eco la dottrina di Ippia di Elide, detto a ragione il Grozio del- Tantichità, che formula nettamente V idea di una legge di na- tura, opera divina C46). Da allora in poi quella intuizione pri- mitiva ha costituito sempre gran parte del pensiero filosofico, fino a rivivere, pur tanto trasformata, anche nella teoria eti- co-giuridica dello stesso maestro della filosofia evoluzionista, con molta meraviglia degli avversari e con grave scandalo dei seguaci. Ora, per quanto erroneo il concetto di un diritto tra- scendente la realtà storica, non è meno assurdo il disprezzo con cui da qualcuno se ne parla; non è meno antiscientifico ignorare o trascurare queir anima dì verità, che può trovarsi anche nelle dottrine più false, D* altra parte poi sarebbe uno strano modo di interpetrare 1 fatti psicologici e sociali, se si facesse risolvere in mera illusione un sentimento, come quello dei diritti personali, a poco a p6co cresciuto fino a formare — sé - parte della nostra costituzione mentale ^ a commuovere poten- temente l'animo degli individui e di popoli interi, a determì* nare grandi avvenimenti storici; se non si riconoscesse valore di sorta ad una opinione cosi profondamente radicata nella coscienza del mondo civile, maturata anzi dall' incivilimento come uno dei suoi prodotti più alti^ divenuta sistema nel pen- siero dei più forti intelletti. Ma non manca, io dissi, un elemento di vero ; ed è quello stesso sostrato oggettivo che si trova in fondo all'evoluzione giuridica ; è la tendenza costante, e nella sua totalità progres- siva, del diritto, a produrre un effetto utile ; l'effetto cioè che deve derivare dalla tutela accordata alla realizzazione degli scopi della vita, da cui dipende Y adattamento alle condizioni di questa, L' induzione storica ricavata dal passato la filosofia del diritto deve sollevarla a primo principio direttivo del pre- sente e delFavvenire, determinando la ragione per cui gli scopi sono non solo desiderabili, ma anche necessari, necessairia quindi la norma di loro garentia. Essa è chiamata così a sta- bilire, ma per una via-scientifica e positiva, non più metafisica ed astratta, quel fondamento intrinseco ed oggettivo del di- ritto cui ha sempre mirato. E tale fondamento risiede nelle leggi della vita individuale e della vita sociale, trovate dalle scienze respettive mediante losservazione dei fatti, vale a dire dalle scienze antropologiche, intese nel senso più largo, e dalle scienze sociali. Ha qui piena applicazione ciò che dissi intorno alla filosofia pratica e all'etica in generale. Date cioè quelle leggi, data una certa costituzione delle cose, per un rapporto di causalità naturale dalle azioni umane derivano inevitabil- mente certi effetti. Data resistenza, sono poste anche le sue condizioni ; perchè essa possa conservarsi ed evolversi, le con- dizioni hanno da essere rispettate, air attività diretta a rag- giungere gli scopi da quelle- dipendenti non debbono opporsi ^ ^9 — Ostacoli, il rapporto naturale fra Tazione e i suoi effetti esìge la più rigorosa osservanza, iData la vita in comune .e le re- lazioni, che ne derivano, una limitazione reciproca nelle sfere di attività diventa inevitabile, e la giustizia non è soltanto, come rha definita TArdigò, la forza specifica dell' organismo sociale nel senso che ne coatituìsce la formazione caratteri- stica (47)^ rrià è anche la condizione specifica a cui è legato Tessere suo. Se la società è un aggregato, al pari di tutti gli aggregati deve avere la sua statica; e questa implica che i rapporti fra i membri della comunanza, cofhe pure fra le parti e il tutto, sieno di tal natura da ottenersi l'equilibrio indispen- sabile per una armonica cooperazioné (48)^ Ed allora una legge di proporzione e di garentia che renda obbligatoria V osser- vanza dì certe forme della condotta, relative alle condizioni . più strettamente necessarie della vita in comune, è da queste che ripete la sua intrinseca giustificazione. Chi^ credendo svi- luppare le conseguenze pratiche del naturalismo^ ha detto che nella costituzione personale dell'uomo non e* è nulla che possa fondare il diritto di vivere ^^^\ ha dimenticato una cosa sola : la vita. Cosi lo stesso pensiero che, partendo da esperienze ac- cumulate di utilità, è* venuto poi assumendo storicamente una forma sempre più definita, chiara e riflessa nella coscienza giuridica e nella legislazione^ si compone a sistema scientifico e filosofico. È il sistema dell' utilitarismo* razionale. Questo tra- sportando nell'ordine pratico V idea della costante relazione tra i fenomeni, su cui riposa ogni altra verità scientifica, fa sca- turire dalla natura delle cose la necessità dei risultati \ sottrae così alFempirismo le norme dell'operare, non facer^dole più di- pendere da calcoli di utilità incerti, variabili, soggettivi \ addita r utilità non più come un fine prossimo e immediato, ma me- diato e remoto che si raggiunge solo ottemperando alle leggi — 6o — della vita; pone la stessa causazione naturale a fondamento e giustificazione razionale di ogni comando e divieto legislativo; ricongiunge in un comune principio^ pure distinguendoli, il di- ritto e la morale; mette in piena luce il contenuto essenzial- mente etico del diritto medesimo. La considerazione degli ef- fetti intrinseci ; questa ha da afifiwmarsi come criterio supremo, criterio che^ mentre è disconosciuto o non compreso adegua- tamente nei diversi sistemi etico-giuridici, costituisce il pregio maggiore, per quanto il meno avvertito, e la parte non ca- duca di quello di ^^erbert Spencer. A luL si accosta sotto questo riguardo e Io precorre Romagnosi nostro, con quella sua veramente geniale dottrina del diritto fondata sulla connes- sione delle cause e degli effetti, sui rapporti reali e necessari della natura, ai quali fa d'uopo conformarsi per ottenere il meglio ed evitare il peggio Cs^X Senonchè lo Spencer dalla tesi individualista, clie tanto Io preoccupa, è condotto ad erronee deduzioni ; egli ritorna^ con insistente compiacenza al vieto con- cetto di un diritto, che ci viene da natura ed esiste pel solo fatto che le cose sono costituite in un certo modo, 11 grande filosofo non vede che, se la natura dà le condizioni di esi- stenza, i finì, quindi anche la necessità del diritto, non può mai dare il diritto, al quale perchè abbia realtà, oggetto di esperienza, è indispensabile il fatto storico e sociale. Ad esclu- dere quella possibilità 'bastava la logica di tutto il suo sistema filosofico. Ma non e bastata ad impedire nemmeno un* altra incoerenza. Nel tempo stesso che egli fonda una filosofia, la cfti idea madre è il cangiamento di tutte le cose ; mentre pone così luminosamente in rilievo l'elemento relativo del T etica e ne addita I^ ragioni perentorie, attribuisce poi alle condizioni di esistenza un carattere cosi deciso di uniformità e costanza, da risultarne una legge invariabile, assoluta, universale, e da dovere necessariamente designare questa solo come legge d; I \ - ^I ^ una», società ideale e dell' uomo arrivato al più alto grado di adattamento. Apparisce qui evidente un ultimo inconscio re* siduo di quelV Idea Divina, nella cui realizzazione aveva 'già riposto il primo principio della morale e del diritto ^5'), E un residuo però inconciliabile colle dottrine della filosofia scienti- fica. Sta bene che si risalga alla costituzione delle cose, al fondamento che natura pone; ma quella non è già Tessenza quie- scente, la specie stabile supposta dalla metafisica, sibbene la natura quale si rivela e sì attua nel mt)to e neir evoluzione. Le condizioni di esistenza non concernono esistenze astratte ed isolate dal mezzo in cui vivono, ma esseri reali, concreti, determinati da molteplici circostanze di tempo e di luogo. E allora non è possibile considerare Tuomo al di fuori della vita in comune, che fa di lui un ente storico ; non è legittimo par- lare di condizioni e di leggi, che non seguano le vicende di una formazione storica, quale è la formazione sociale. Lo Spencer ha sempre di mira Tuomo quale è dato dalla biologia ; non esiste per lui Tuomo della storia, vale a dire il vero uomo» Certo necessario ed assoluto è il principio della cau- salità naturale; ma esso implica appunto che a cause diverse rispondano effetti diversi. Nonostante la costanza di alcune, variano, come già dimostrai, le condizioni dì esistenza ; quindi è razionale che muti anche la norma giuridica, dovendo ad esse conformarsi. Di immutabile e di assoluto non c'è che lesjgenza di questa conformazione. Per stabilire come tale esi- genza nei casi particolari abbia ad essere soddisfatta, subentra il criterio della relatività storica, desunto cioè dall'esame og- gettivo di tutte le contingenze di fatto. Siccome però la filo- sofia del diritto non può accingersi a farlo da sé, cosi le è d' uopo novamente ricorrere a quelle scienze, che le forni- scono i dati per le sue deduzioni, e Soprattutto alla sociologia. Dissi Soprattutto la sociologia, perchè soltantcf dallo studio com- — 6i ~ plessivo deir organizzazione sociale si apprende quali sì©«o i caratteri, e quindi anche le necessità specificamente proprie delle singole sue forme e dei singoli gradi del suo sviluppo ; solo le leggi generali dell' evoluzione storica possono fornirci almeno gli indizi dei cangiamenti ulteriori che sì preparano, e degli stadi più alti ai quali essa tende \ solo la conoscenza piena, profonda, sicura della società considerata in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue forze, in tutti i suoi prodotti, designa chiaramente gli scopi* sui quali deve spiegarsi la funzione giu- ridica tutelatrice. Mentre si nega che la sociologia abbia a sostituire la filosofia del diritto, si riesce però per una duplice via e per un duplice intenta a riconoscere che questa non avrebbe valore scientifico alcuno» se non fosse basata su quella, Rimane cosi dimostrata la legittimità della filosofia del diritto anche come filosofia pratica, dimostrata pure la con- cordanza del suo principio fondamentale colle induzioni della ricerca filosofico-storica* Da una parte un processo graduale, per cui nelle idee sociali intorno alla giustizia e negli istituti giuridici si attua sempre rìù adeguatamente, e in modo sempre più consapevole e riflesso, la loro corrispondenza con ciò che impongono la natura delle cose, le leggi della vita e dello sviluppo. Dall'altra una dimostrazione scientifica della necessità razionale che questa corrispondenza non solo continui, ma si faccia via via maggiore e si .compia. L* accordo non potrebbe essere 'più completo. Né minore è l'accordo colla teoria filo- sofico-critica del diritto e colle dottrine della "filosofia generale. E di vero il fondamento assegnato al diritto resta nei limiti dell'esperienza e della più rigorosa positività, procedendosi per via di deduzione da leggi scientificamente accertate. La filo- sofia del diritto cosi intesa, lungi dall' essere qualche cosa di immobile e chiuso, si aff<?rma eminentemente progressiva, in quanto riflette la' realtà della^ vita sociale nel suo storico di- ■ - 63 - vanire. In fine il supremo principio da essa formulato è lo stesso principio di evoluzione; la razionalità che si esige nel ^diritto non è altro che T applicazione delle leggi dell'ordine universale* S' era creduto e s* era detto che la filosofia del di- ritto sarebbe rimasta per sempre sepolta sotto le rovine della metafisica abbattuta dalla filosofia positiva trionfante ; ed ecco invece che questa, rigenerandola nello stesso suo seno, la fa risorgere a vita novella, e la designa come il suo necessario compimento. XIII- Ma, intesa nel modo che si è detto, qual valore potrà avere la filosofia del diritto per la vita, quale funzione sociale gqtrà esercitare ? Giova ripeterlo : essa non si propone più né di trovare, né di foggiare un diritto diverso da quello vigente : sa ed afferma anzi che il diritto non può essere il prodotto del puro pensiero. Il compito suo, come di tutte le scienze pratiche, è quello di una mentalità che illumina, promuove, dirige. Ed anzitutto essa è in grado di cooperare con gran- dissima efficacia affinchè prosegua e si compia il processo sto- rico già spontaneamente e da tempo iniziatosi, vale a dire affinchè nella coscienza sociale si formi la chiara e piena per- suasione della ragione oggettiva della norma giuridica, e il sentimento di ciò che è giusto od ingiusto si leghi definitiva- mente alla considerazione degli- effetti intrinseci delle azioni, alla esigenza etica di uniformarsi alle leggi della vita, e di osservare le condizioni di una armonica cooperazione. Che se, - 64 — come prevede lo Spencei^, quella persuasione e questa senti- mento costituiranno un tratto caratteristico del tipo sociale più avanzato, verso cui siamo diretti, possiamo consolarci del poco.- credito in cui al presente da molti è tenuta la filosofia del diritto, pensando che è destinata a trionfare nel futuro come una teoria dominante della pubblica opinione C5^>., Ma non basta. Dal momento che, come abbiamo visto, il moto progressivo del diritto consiste nell' assumere questo forme effettivamente corrispondenti alle condizioni deiresistenza umana; dal momento che nel corso dell'evoluzione sociale tali condizioni si modificano, sì rinnovano, si fanno più complesse e più alte ; segue che la filosofia del diritto, spingendo lon- tano lo sguardo, è chiamata a designare V ideale di una ulte- riore e più perfetta corrispondenza, e a dirìgere verso questa meta Y evoluzione giuridica. Con ciò essa rivela il suo carat- tere eminentemente etico, compie la funzione di vera scienza etica^ che non può consistere solo nello scoprire le leggi se- condo le quali si producono i fatti, ma, trattandosi di fatti umani e sociali, deve prefiggersi di cooperare alla loro trasfor; mazìone e al loro progresso. Ed anche qui si resta nei limiti dell* esperienza e della ricerca positiva. L'ideale vagheggiato dalla filosofia del diritto non è un ideale astratto, che la mente ricavi da sé stessa e voglia imporre alla vita, quindi arbitrario e senza valore oggettivo ; ma un ideale che erompe dalle vi- scere stesse del reale, dalF esperienza del passato, da tutto il moto della storia; un ideale progressivo quanto lo è lo svi- luppo sociale in cui deve attuarsi ; un ideale necessario, per- chè rappresenta ciò che avverrà e simboleggia cosi la più alta realtà dell* evoluzione. Non tragga dunque in inganno la somi- glianza delle parole, mentre tanto diverso ne è il significato* La metafisica abituata a trasformare il soggettivo in oggettivo poteva bene dare valore dì diritto ^Ue sue concezioni^ e par I ~ 65 - lare di un diritto ideale;, ma la filosofia positiva non vede di- nanzi a sé altro che una formazione storica, e addita F ideale soltanto come un grado più elevato di questa formazione. La metafisica proponeva ai legislatori un modello tipico di norme giuridiche, valevole per tutti e sempre \ la filosofia positiva non aspira che ad imprimere una direzione scientifica alla forma- zione delle idealità sociali, dalle quali dovrà erompere il di- ritto dell'avvenire, , Come poi sia possibile attribuire tale funzione alla scienza nostra di fronte al moto dell' evoluzione sociale, che pure si compie necessariamente^ spinto da una forza intrinseca e se- guendo sua legge ^ si spiega benissimo richiamando quello che dissi costituire il carattere differenziale ài. detta evoluzione, la storicità. Sappiamo infatti che in conseguenza di questa sulla nativa ed inconscia spontaneità prende a poco a poco il so- pravvento la riflessione ; i cangiamenti sempre più si effettuano in vista di uno scopo coscientemente proposto e voluto, e spesso in seguito di grandi sforzi e di lotte lungamente com- battute ; si accresce T efficacia motrice e direttrice dei cosi detti fattori storici, quindi delle idee, della cultura, della scienza, deir azione dello stato. L'incivilimento, che per eccesso di rea- zione al razionalismo ricostruttore e riformatore della società si volle e si vuole far passare da alcune scuole positive come un processo fatale, non dissimile da quello della pianta che cresce per la sua forza vegetativa, considerato più attentamente e più serenamente alla stregua dei fatti, si rivela invece come un laborioso risultato di quelle energie intellettuali e morali, che viene via via accumulando^ tanto da essere autorizzati a sperare che esso finisca col divenire in tutto e per tutto lopera di un pensiero che attua sé stesso* Naturalmente ciò trova piena applicazione anche nel campo del diritto ; e allora si può dire a ragione che la sua filosofia rinunziando e per sempre 5 L — 66 — air assurda pretesa di produrre il diritto, vuol essere solo uno dei principali fattori dell' evoluzione giuridica. Né sarà certo questo un fatto nuovo nella storia. Forse nessun' altra disciplina può vantare, come la filosofia del diritto e la filosofia polìtica, tanta influenza spiegata sugli spiriti e sugli avvenimenti. Qual rapporto vi sia fra le teorie astratte della scuola del diritto naturale e le applicazioni concrete del periodo rivoluzionario, è troppo^ noto, costituisce un esempio classico e tipico. In generale poi si osserva questo : nel mo- mento in cui si preparano grandi trasformazioni sociali, nei tempi procellosi e difficili dai quali escono nuovi periodi sto- rici, allorché s' incomincia a sentire V imperfezione degli ordi- namenti vìgenti, e n^iove idee di giustizia, per quanto ancora vaghe, germogliano negli animi, le dottrine filosofiche intorno al diritto e allo stato si fanno coscienza pubblica ^ e in qualche caso la speculazione solitaria esplode in moto collettivo. Se r efficacia, specie neir esempio ricordato, sia stata razionale e benefica, qui non occorre indagare; come non occorre sog- giungere che la filosofia del diritto invocata e augurata diret- trice del progresso giuridico, è una filosofia scientifica, una filosofia legata intimamente alla storia, quindi non ignara che le condizioni della relatività e l'ordine naturale di successione storica non sono state mai impunemente violate dagli uomini. Sotto questo riguardo il principio stesso che costituisce Tes- J senza del positivismo, è già per sé solo una garanzia \ si deve al positivismo la dimostrazione delle fatali conseguenze, alle quali inevitabilmente conducono gli errori di metodo della teoria applicati al governo della società umana. Ciò dimostra che alla funzione pratica della scienza nostra è associata una grande responsabilità. E adesso forse più che mai* Noi ci tro- viamo appunto in uno di quei momenti difficili che accennava testé* Problemi nuovi» gravi, paurosi agitano la società con- mmm - 67 - temporanea^ e chiedono anche al diritto la loro soluzione. E tutto V odierno organamento sociale che è posto in discussione ; non v' ha istituto contro il quale non diriga gli attacchi la critica demolitrice. La filosofia del diritto non può certo rima- nere indifferente ; quei problemi essa deve affrontarli senza esitanza e senza preconcetti, serenamente, con piena coscienza della responsabilità che le spetta. XIV, Così il problema, che io mi era proposto, è stato preso in esame sotto tutti gli aspetti; descritto lo stato presente della filosofia del diritto, dimostratane la legittimità, ricercato quale abbia ad esseme il contenuto, lo scopo, la funzione so- ciale. E dopo ciò io confido avervi persuaso, o Signori, che, se sul principio io dichiarava formidabile il compito di chi la coltiva e la insegna, esprimeva un profondo convincimento. Come vedete, quella dichiarazione sintetizza tutto quello che io penso di essa, contiene una professione di fede filosofica, un sistema scientifico, un programma didattico. Ma insieme alle difficoltà intrinseche, desunte dall'indole propria e dallo stato presente della scienza, io non mi nascondo quelle che dipendono da cause estrinseche, e soprattutto dall' essere 10 chiamato a professarla qui^ in questa Università, dove la filo* sofia del diritto ha tradizioni gloriose, dove chiunque salga questa cattedra deve sentirsi T animo commosso e trepidante pel ricordo di un nome immortale. Ma non è soltanto a fine di mostrarvi ciò che io provi in questo momento, che evoco il nome dì Romagnosi. Chi parla dalla cattedra sua meno d\ .1 — 6S — Ogni altro può dimenticare che molte dottrine di quel sovran o \ intelletto, lungi dall'essere invecchiate e dall' appartenere solo alla storia, spirano ancora una freschezza tutta . moderna, e contengono germi preziosi da svolgere e fecondare. E voi lo sapete, voi che ne udiste pochi anni or sono una magistrale dimostrazione dal forte pensatore, cui sono fiero di succedere, e alla cui memoria mando un riverente saluto, a nome mio e vostro, a nome di quanti in Italia e fuori rimpiangono an- cora la sua fine immatura (53). Da queste memorie io traggo gli auspici, per quanto esse rendano anche più grave l'impresa, cui non mi sono accinto se non dopo lunga esitanza. E a vincerla mi ha confortato solo il pensiero che la filosofia sociale attraversa tale momento, da imporre gravi doveri anche a me, l'ultimo dei suoi cultori. Bt g^i » J » W i » 5g^fe*yyìfaigga^HBÉ ■*•■ •^^ ^^ NOTE. (i) La crisi della filosofìa del diritto è stata avvertita da parecchi scrittori. Ricordo fra gli altri : G. Carle, La vita dal diritto nei suoi rap- Jfarti coila vita sociale^ Torino, 1880, Prefazione, — A* Prins, La Philo- sùphie du droit tt técaie historiquE^ Bruxelles, 1882, p, 6, — S. Pachmann, Ubir die gegenwàriige Bewegung in dtr Rechiswissemchaft^ BerliDj i88z § I- — F. Dahn, Rechtsphilosophi$che Studien {Bamttine^ Band IV, Berlin 18S4) passim, — C. Nani, Vecchi e nuovi prùhhmi del diritto, Torino, 18S6, — É. Beaussire, Les principes du droit, Paris, 1888, Préface, — R. Wallaschek, Studien zur Rechtsphilosopkie, Leipzig, 1889, dal quale (p. 107, B. 2) si pilo apprendere corae uno dei più espliciti e risoluti a contestare la legittimità della filosofia del diritto sia lo Steudel {Zum Pro- blem einer MecHtsphiios&phie) affermante senz'altro che « die Aufstellung einer Kechts philo Sophie ein purer Schwindel sei 1 e che « von einer philo- sophischen Rechtslehre oder einer Rechtsphilosophie ferner nicht mthr die Ride sein solite ^, In uno scritto, che nel titolo prometteva un'ampia discus- sione dell'argomento, J. Bahnsen {Ist eim Réchtspkilosophìe ilherhaupt m'oglick und unter welchen Btdingungen^ resp. Einschrànkungen^ nella Ziitschrift fur verghickende Rechfswissenschafi^ Dritter Band, p, 219-231) né ha visto il problema in tutta la sua complessità, né è ritiscito per alcun verso a chia- rirìo. Seguace delle idee dello Schopenhauer egli crede salvare la filosofia del diritto col ricondurre il diritto alla metafisica della volontà che lo ge- nera e, nella sua dialettica reale comprendendo in sé le forme storiche più varie ed opposte^ ne spiega tutte le contradizioni, "Ma se non le restasse altra base che questa, bisognerebbe affatto disperare dell'avvenire della filosofia del diritto. Per quanto concerne la posizione della nostra disciplina neir insegna- mento, non si può disconoscere che esiste già e tende sempre più ad in- — to — grossare una corrente ad essa sfavorevole ; tutti poi ricordano che cosa st tentasse farne in Italia coi Regolamenti del 1875, Recentemente anche la, vecchia cattedra di diritto naturale al Collegio di Francia fu trasformata in quella di psicologia sperimentale e comparata. Benanche un critico noxa. sospetto, P. Janet {Une chaire de psychologie expérimentale et comparée c^s^ ColUge de France nella Revue des Deux Mondes, i*"^ Avril 1888) ne a-v- verte che s*interpetrerebbe falsamente il fatto se gli si desse il significato di una proscrizione. La vorrebbe invece sostituita coli' insegnamento delLa sociologia H. Saint-Marc {Droit et Sociologie nella Revue Critique de Le- gislation et de Jurisprudence, Janvier 1888), dicendo che è questa la vera, filosofia del diritto e costituirebbe il miglior corso di diritto naturale. (2) Ad evitare qualunque malinteso intomo all'apprezzamento della scuola storica, richiamo ciò che altrove cercai dimostrare rettificando e com- pletando le conclusioni del Bruci (7 Romanisti della scuola storica e la sociologia contemporanea, Palermo, 1883). Non si può certo dire che essa abbia precorso la filosofia positiva e nemmeno che abbia applicato al diritto r idea di evoluzione quale s' intende oggi ; ma eminentemente positivo fa lo spirito che l'animava, e per essere informate ad un concetto dinamico del diritto e della società le sue dottrine, come pure quelle della stessa scuola in altri campi di ricerche (economia, lingua, miti, religioni etc), ebbero un significato filosofico, e concorsero anphe esse a preparare il terreno alla teoria dell'evoluzione. Cfr. I. Vanni, I Giuristi della scuola storica di Ger- mania nella storia della sociologia e della filosofia positiva, Milano-Torino, 1885. Le idee da me sostenute ebbero poi un'autorevole conferma nello scritto di G. Barzellotti {Il concetto delle scienze storiche e la filosofia moderna nella Rivista di Filosofia Scientifica, V, p. 193-214), il quale anzi si spinge secondo me troppo oltre nel rilevare il contributo delle scienze storiche e sociali di fronte a quello delle scienze naturali. (3) La giustificazione. di quello che dico qui della sociologia trovasi nel mio libro, Prime linee di un programma critico di sociologia, Perugia, 1888. Vi si parla anche (Gap. Vili) della trasformazione che in nome della nuova scienza si vorrebbe fare della filosofia del diritto, rilevando che perfino scrittori, i quali pur non aderiscono al così detto indirizzo sociologico ed alle idee filosofiche da esso presupposte, riconoscono e ammettono in so- stanza quella trasformazione. ' H Filomusi Guelfi ad esempio {La codifica- zione civile e le idee moderne che ad essa si riferiscono, Roma, 1887, pag. 25) considera la sociologia come un nome nuovo dato alla filosofia del diritto. (4) Oltre gli scritti sopra ricordati del Pachmann, del Nani e del Beaussire veggansi: O. Gierke, Naturrecht und, deutsches Recht, Frank- furt, 1883. — A. FouiLLÉE, r idée moderne du droit, Paris, 1883. Della — yt ^ Crisi della morde parla quest'ultimo Bell'altra opera, CrìHqm da syttìfàsi é^e morale cùnfemparains^ Paris, 1883, Préface; e più largamente il Beaus- SIRE nei Principe s de la morale^ Paris, 1885, In trod action, (5) « Four les naturalistes, le droit est consécutif à T action sociale, il est unfait d^ opinion. 11 n'y a dans la constìtiition perso nelle de Thomme rien qui puisse l'ondar le dioit de vivre^ de se notirrir, de posseder etc. . , . La socìété De se borne pas à definir et à sauvégarder le droit; elle le canstitue^ puisque le droit n'est pas autre cìwse que la valeur aitrihuée à la personne bumaine dans un pays donne ^, Così A, Espinas, Études socio- i^giques en Francc nelle Revue PhihsQphique, XIV, pag. 514; e si potreb- "bero moltiplicare le citazioni. Come sarà detto più ipnanii, questa dottrina contiene un elemento incontestabile di veritài che cioè il diritto sia un fatto sociale e non possa concepirsi al di fuori e senza di esso ; ma trascura del tutto l'elemento oggettivo che nella formazione delle idealità sociali deter- mina il convincimento di una intrinseca necessi^ della norma giuridica. (6) Insiste ripetutamente su questa idea P, Cogltolo, Saggi sopra r evoluzione del diritto privato^ Torino, 1885, Cap* IV; Filosofia del diritto privato, Firenze^ 1S8S, passim. Eppure egli aggiunge che certe norme non possono divenire oggetto del diritto, sebbene talvolta per ignoranza o per nequizia si sia rivestita questa parte incoercibile di veste giuridica. Ma per quale ragione la si dice incoercibile, una volta che il contenuto è indifferente?^ (7) Cfn A. FouiLLÉE, L^idée moderne du droit^ Liv. IV. ^ (8) Sarebbe impossibile chiarire punto per punto la dottrina filosofica qui fugacemente delineata. Il lettore versato in questi studi comprenderà subito quale sia il modo di vedere dell'autore nelle questioni fondamentali che dividono gli stessi seguaci della filosofia scientìfica. A scanso di facili equivoci aggiungo solo che la distinzione tra fenomeno e cosa in sé, da molti di loro, specialmente in Italia, respinta come teoria dualistica, è da me mantenuta in un senso strettamente ed esclusivamente gnoseologico. Se non la si ammette, tutto Tedificio di quella filosofia crolla, perchè la cono- scenza non sarebbe più relativa. Ma appunto perciò la distinzione ha un valore incontestabile, nota giustamente il WuNnx {Ùher die Anfgahe dar Philosophie in der Gtgenwart, Leipzig, 1874, p* 11 e s.), finché si rimane sul terreno della teoria della conoscenza, fuori di questo, vale a dire se presa a fondamento della spiegazione del reale, nesyoo. Se, come fa lo Spencer, si trasformi la cosa i^ sé in un assoluto inconoscibile e la si rappresenti quale un potere che sì manifesta nei fenomeni, allora si sono' superati i limiti dell'esperienza, ed è giustificata Taccusa di dualismo. Del pari e per la medesima ragione T ipotesi monistica è legittima finché concerne e mira a ricondurre ad unità i fenomeni, le loro forze e leggi; ma, se è traspor- tata a significare V unità dell' esserej implica la possibilità di conoscere fl fondo delle cose e diviene subito un'ipotesi metempirica» (g) Sulla teoria veramente fondamentale del momento qualitativo nel- r evoluzione ho insistito a lungo nel Programma di Sociologia^ Cap. XII. E v' insisteva contemporaneamente, approfondendola e chiarendola in t\itd i suoi aspetti, A, Angiulle nello stupendo libro La Jthsffia e la scuoia (Napoli, 1888, passim e specialmente p* 270 e ss.), che è stato pur troppo il testamento scientifico di quel gagliardo intelletto. Veggansi anche le pro- fonde osservazioni del Lewes nei Frohkmcs of Life and Mind, 1, 96 e ss. (io) H. Spencer, First Prìncipies, §§ 37 e 38. Anche nel modo come questi le intende la ragione d'essere delle filosofie speciah è negata dal mo espositore G» Cesca, L'evoluzionismo di Erherto Spencer, Verona-Padova, 18S3, p. 65. La questfone è stata ora ravvivata, e a proposito della filosofia del diritto, da V. Wautrain Cavagnari, La filosofia dd diritto secando i^ scisma vwderna, Bologna, 1888, §§ i e z^ il quale la risolve conformemente alla dottrina spenceriana per dimostrare che quella disciplina non può con- sistere^ come vorrebbero alcuni, in una ricerca delle leggi deirevoluzione giuridica. (11) Fra i molti che accettano e giustificano, per quanto per ragioni diverse, la nozione delle filosofìe particolari ricordo: E, De Robert y. La Sùciologie; Essai de philùsophit socioiogique, Paris, 1881, p, VI, — R. SCHIATTARELLA, / presupposti del diritto scientifico e questioni affini di filosofia contemporanea^ Palermo^ 1S85, p. 4 e 135- — P. Cogliolo, Filo- sofia dd diritto privato, § i . — A. Angiulli^ La filosofia e la scuola^ p. 20 e 33. Più specialmente la illustra H, Girard, La phiiosophie sdsn- tifique, Paris-Eruxelles^ 18S0, p. 31 e ss,, che dalla filosofia ultima o cen- trale distingue la filosofia di un gruppo di scienze e la filosofia di una scienza, assegnando come contenuto costante della ricerca filosofica da una parte la sintesi, dall'altra la determinazione del r entità scientifica od obbiet- tivo e del metodo. Ma meglio delle giustificazioni astratte giovano le appli- cazioni concrete, e di queste è ricchissima la letteratura scientifica contem- poranea. E che cosa è in fondo la grande opera dì A, Comtè, se non una coordinazione delle filosofie delle scienze fondamentali ? Né si creda che sieno i soli positivisti che le ammettono. Pochi ne hanno formulato così esplicitamente e cosi precisanaente la teoria come lo Schopenauer, « Hat jede Wissenschaftj egli scrive, noch ihre specielie Phjosophie..» Hierunter ist nicbts Anderes zu verstehen, aìs die Hauptresultate jeder Wissenschaft selbst vom hòchsten, d. h, allgemeinsten Standpunkt aus, der innerhalb derselben mòghch ist, betrachtet und ausammengefasst, .. Diese Specialphi' losophien stehen vermittelnd zwischen ìhren spedellen Wissenschaften und — 73 — <i^r eigentlichin Philosophie etc. ». (Cfr. Die We/i ah Wilk und Vcrsttl- lT€^zg^ Leipzig, 1873, Zweiter Band, Kap. la, pag* 140 e s,). Anche il AVuNDT nel suo recente Syst€m der Philosophie^ Leipzig, 1889, Einleitung, 11 J, p. 33 e ss., dividendo e s\iddivìdendo la filosofia in varie parti, riesce da. nltimo a filosofie speciali che riguardano singoli gruppi dì fenomeni vuoi della natura, vnoi dello spirito, compreso fra i secondi pure il diritto. Ho insistito su questi richiami perchè a qualcuno è sembrato che il parlare della filosofia di una scienza fosse quasi nna strana novità.. (la) W. DiLTHEV, Einhitung in dit Geìsicswissensckaftm: Versuck einer 4^undUgung fur das Studium dir Gesellsckaft und der Geukichte, Leipzig, 1883, p, 145. {\'^''Emmriii'ìqq d^^a}gì}ttHÌjg fJÀv yàg téXog àkTJéetmf TZQaHstxìjc d'EQyov. Aristotelis, Metaphysica^ II, i, 4, La stessa distinzione in Platone, Poli- iìcus^ 25S, e, (14) Sarebbe superfluo ricordare come tanto il Comte quanto lo Spencer tengano fermo il concetto tradizionale delle scienze pratiche^ giu- stificato da J* Stuart Mill nel System oj Logic rattocinative and inductive, Book VI, ph* XII, Più specialmente per V etica è da tener conto della nozione che come scienza normativa ne dà il Wundt, Ethik: Bine Unter- zuchung der Thatsachen der sittUchen Lehens, Stuttgart, 1886, Eìnleitung, p, 1-14, e della profonda dimostrazione delVANGiULtr^ La filosofia e la scuola, p. 16 e ss-^ 80 e ss., 347 e ss,, il quale l'allarga fino a farne la filosofia pratica universale. (15) A, Lasson, System der Rtehtsphilosophie, Berlin und Leipzig, iSSa, § 2* Egli si riferisce appunto all' etica ed alla filosofia del diritto, che dovrebbero essere reine Theorie von dem was istj nicht eine Anweisyng za dem was sein solite. v (16) Così per A. Fkanck [Les prtmipes du droit nel Journal des Savants, lanv, 1 889) se la sociologia fosse una vera scienza, cosa secondo lui impossibile fino a concepirsi, la filosofia del diritto, o meglio il diritto naturale, sarebbe necessariamente in essa assorbito. Ne ha' voluto invece dimostrare la compatibilità H, Joly {Le droit naturd et la science sociale Bella Nouvelle Revue^ 1" lanv. 1887); ma non può dirsi una conciliazione riuscita perchè non sono stati esattamente posti i termini della questione^ e le cose da conciliare intese in un senso che non è vero. (r7) Si vegga il citato Programma di sociologia^ passim e in particolare Cap, ni e IV. (18) Cosi lo SCHiATTARELLA, uuo dei più decisi sostenitori del con- cetto evolutivo, nei citati Presupposti del diritto scientifico, p. 1 e s., 134 e ss,, Goerentemente alla definizione delle filosofie particolari in gfenere, man- ^ — 74 — tiene la denominazione tradizionale. Fra j molti che ne faupo invece un^ parte della sociologia ricordo: P, Alex, Du droit et du positivhmsy Paris, 1876, p. 14 e ss»; Tu. G, Masaryk, Vcrsuch eintr concrtUn Logik (C/^s- sificaiion und Organisatiùn dcr Wissenschafien}^ Wien, 1887, § 65 ; e<J É, Dltrkiheim, C&urs de science sociale^ Le fon d ouverture^ Paris, iBSS, p. s 3^, il quale anzi, dimenticando i precedenti che pure contano i sistemi più roo - derni, afferma il diritto sollevarsi da pura arte a dignità di scienza, soltanto mediante rapplicazione recentissimamente tentata dei principi e dei metodi sociologici. La trattazione più sistematica e più schiettamente filosofica eli e sia stata fatta in questo senso, per quanto se ne debba dissentire su molti punti fondamentali, è quella di R. Ardegò, Movendo dalla considerazione che la form^ione jiaturale della giustizia costituisce il fatto caratteristico dell'organismo sociale, egli riduce la sociologia ad una vera e propria filosofia del diritto. Cfr: la sua Morale dei Positivisti^ Padova, 1885, p. S, 407 e ss. e la Sociologìa, Padova, 1886, passim. Dovendo limitarmi ad accennare soltanto ciò che vi è di più saliente e comune nei nuovi sistemi, duolnaì non potere q^ui, come pur vorrei, distinguerli e classificarli metodicamente, ricordare ad uno ad uno i principali almeno dei loro autori o^sostenitorì, e porre in rilievo speciale quello che si è fatto e si viene facendo in Italia- (19) GH studi odierni intorno al momento psicologico del diritto e i loro precedenti si trovano ora riassunti nel libro di G. Vadala Papale, Dati psicologici nella dottrina giuridica € sociale di G . B. Vico^ Roma, 18S9. (ao) H Maine stesso ha delineato magistralmente lo scopo e Timpor* tanza della ricostruzicyie delle idee giuridiche primitive n^XY^Ancìeni Lmx^^ Ch. V, e 1 vantaggi del metodo comparativo nelle Villagt-Communities in the East and ìVesl, Lecture I. Cfr. pure ivi a p. 203 e ss, (Ed, London^ 188 1) Tàe ^ects ùf observation of India on modem earopean thought. (21) Isolata e affatto priva di fondamento è a questo riguardo Topì- nìone sostenuta d^ Cogliolo nei Saggi sopra l'evoluzione del diritto pri- vato, Cap. VI, e nella Filosofia del diritto privato, § i. Mentre vuole in- dotte mediante *la comparazione le leggi generali del fenomeno giurìdico, dichiara poi né fattibile né utile lo studio del fenomeno stesso presso tutti i popoli e tempi ; e insegna doversi prendere ad esame — cosa secondo lui permessa e consigliata dalla logica positiva — i fenomeni tipici^ bastando per r induzione anche un solo diritto storico che abbia, come il romano, completezza di sviluppo, o sia passato, come il germanico in materia di proprietà, per tutte le fasi evolutive possibili. Coslj aggiunge, fanno le scienze naturali, cosi fa la mineralogia che sceglie il cristallo più puro e più perfetto, SenoncHfe l'esempio non solo non è a proposito, ma prova tutto l'opposto, perchè tra i fatti naturali ed ì sodali, insegna davvero la — 75 — logica positiva, corre una differenza grandissima riguardo al valore tìpico; e appunto al fatto del trovani questo in tnininao grado nei secondi — tantoché il Rumelin ha potuto dire essere tifica l'unità nella natura e in- dividuale nel mondo umano — è dovuta la necessità assoluta della più larga comparazione possibile, sia storica, sia statistica. Né vale il dire, come fa il CoGLiOLOj che diventa superfluo ripetere più volte una uguale osser- vazione, quando si sa che nelle stesse condizioni sociali non può a meno di sorgere una stessa regola di diritto* Lo si sa però perchè ce lo dice r indagine comparativa, e non già in forza del principio astratto di analogia. Se r analogia si potesse applicare in questo modo nelle scienze storiche, sarebbe davvero un sistema comodo ; conosciuta la storia di un popolo, sì farebbe presto a conoscere quella di tutti gli altri ; invece di studiare i fatti, basterebbe dire: deve essere accaduto così. Mala somiglianza delle condizioni sociali, sulla quale si fonda tutto il ragionamento analogico, è precisamente ciò che deve essere prima constatato e dimostrato. Del resto non la mineralogia, ma la linguistica, la mitologia comparata e la scienza delle religioni possono ofirirci il modello di ciò che occorre fare nel campo del diritto. Una comparazione ristretta a pochi fatti, peggio poi ad un fatto solo, è contradizione ed ironia ad un tempo ; una filosofia giuridica fondata sui pretesi diritti tipici non significa altro che il ritorno a quelle vedute ristrette ed esclusive, che per tanto tempo hanno reso impossibile una filosofia degna di questo nome, e dalle quali il metodo comparativo ci ha liberato. Quali sieno i caratteri, Festensione e gli intenti delle ricerche com- parate nel campo dei fenomeni sociali, puè vedersi nel mio s«wlto. Lo studio comparativo dei le raz^e inferiori nella sociologia contemporanea^ Perugia, 1884. Per quanto però riguarda la ricostruzione delle origini dell'incivilimento ricavata in via indiretta ed analogica ^dalla- osservazione dei popoli selvaggi, c'è bisogno, come ho detto nel Programma di sociologia^ Gap, XIX, di sottoporre sifiatto metodo ad una ulteriore revisione critica, circondarlo di maggiori cautele, circoscriverlo dentro limiti più rigorosi. Non v'è da spe- rare di giungere a risultati soddisfacenti nella soluzione dei gravissimi pro- blemi dell'origine del diritto e delle istituzioni primitive, se prima non si sia ben sicuri e concordi sul valore che si può legittimamente attribuire ai dati etnografici, e sul rapporto che corre fra le razze inferiori e Tuomo deUa preistoria. (22) A. Bastian, Die Hechtsverhàiinisse bei verschiedenen V'élkern der Mrdti Ein Beitrag sur virgleichenden Eihnologie^ Berlin, 1872. (a 3) Alludo alla Zeitsckrift filr vtrghichenden Recktswissenschaft che sotto la direzione dei tre ricordati scrittori sf pubblica a Stuttgart ^no dal 1878. Neirartìcolo che ne costituisce il programma, Ubtr Zweck und Mittd i — 76 — dcr vcrgkkhemUn Rechi swisstnsihajt (Erster Bandr p. i'3S)j e ne 11' altro Vhtr die Grundlagtn der RcehUentwkheìung bd den indagermanische^ V^i* kern (Ivi, Zw. B,, p. 255 e ss.), il BERNHorx assegna appunto come ultima meta della nuova disciplina trovare la legge generale dell' evoluzione giu- rìdica e dare un fondamento scientiiÌGO alla filosofia del diritto» II programrna della scuola è riassunto anche da J. Kohler, Rechisgeschkhte und I^ec/its- iniwkkeiungy Ivi, Ftinf. B., p* 321-334 — Da^R^ccht ah Kiditurerschciriu^^* Einieitung in die vergkichende Rechfswissenschaft^ Wii^^bu^g, iSSg. L'applicazione dei dati dell' etnologia ueOa filosofia del diritto Tton è però senza precedenti. Sebbene precoce per difetto di materiale empirico, tuttavia rimane sempre cooie il tentativo più notevole quello di K. F. Voll- CRATF^, StautS'Und Rechtsphilosùphit auf Grundlage eimr wisstnschaftiichen Menscìun und Vólktrkunde (Cfr. Neue Ausgabe v. J. Held, Frankfurt, 1S64), Se poi si prescinde dalla più larga base del metodo etnologico, non va di- menticato che il nostro E. Amari {Critica di una sciettza delie kgisiazìani tomparak^ Genova, 1857) sì fondava sulla comparazione per assorgere ad una sintesi potente di filosofia della storia del diritto* Ma dei precedenti ve ne ha uno che a ratti sovrasta, tutti meravigliosamente li anticipa. QueUe die oggi si chiamano scoperte^ induzioni, ricostruzioni, dovute a lunghe e faticose ricerche, erano divinazioni pel genio di Vico» (34) L' intento filosofico -giuri dico che A. H, Post si è proposto e prosegue da molti anni con infaticabile costanza, \ ha designato egli stesso più volte. Cfr. Bausteine filr einc aiigemeine Rechiswissenschaft auf verghi- chtnd-ethn&Iagiiicher Basis, OldenUurg, 1880-1, §§ i e 132 — Die Grundla- gen des Rechts und die Grundziige seiner Enhmckelungsge$chichte : Leitge- danken filr den Aufbau einer allgemeinen Rechi swissensckaft auf saciologischer Basis, Oldenburg, 1884, §§. 1-4 C59 *— Einleitung in das Studium der €ihnologischen Jurtsprudtnz^ Oldenburg, 1886, passim, (25) F, Dahn, Die Vernunft im Rechi^ Grundlagm der RechtspMlo- Sophie, Berlin, 1879 — Vam Wesen und Wer den des Rechis ntìla. Zeit. filr vergi, Rechtsw.j Zw. B., p, i-io, Drit, B.j p. 1-16 — Rechisphilotophischt Siudien sopra citati. Pure riconoscendo le grandi benemerenze del Dahn per la fondazione di una filosofia scientifica dei diritto, non si può dissi- mulare che egli rischia di comprometterne gravemente la positività, intro- ducendo un elemento che in modo troppo chiaro tradisce la sua origine razionalista. Voler trovarela radice ideale del diritto in un bisogno teo- retico e logico che ha la ragione di sussumere il parricolaie nel generale^ e quella dello stato nella tendenza della ragione stessa all'uno, al neces- sario, all' universale, significa partire da una premessa, la quale non è un dato forbitoci né dair osservazione psicologica, né da quella storica. I bi- sogni e le tendenze del pensiero generano la riflessione scientifica, non già il diritto e !e istituzioni polìtiche; \ ùpinla mcessitafìs che si afferma nella coscienza giuridica e sulla quale il Dahn fonda Itutto il suo ragionamento, altro non è se non un riflesso ideale delle necessità della vita sociale. Per vederci qualche cosa dì più fa d'uopo arrivare all'assurdo di supporre negli uomini delle società primitive la mentalità di un filosofo. (a 6) Cfr. E. J. Bekker, Uòer din Mtchtsifegriff n^là. Zeitsch, f, vergL J^echtsw. Erst. E*^ p. 95-116, (37) Cfr, A. RtviER, Discours de prorectarat ch^ ^teztò.^YIntr&du€H(m hìstorique au droit romaiuy Bruxelles, 1881, p- 69-77. (38) W. ScHUPPE, Die Methoden der RechtspkUosùphu nella Zdtsch. f. vergi, Rechtsw. Fiinf. B,, p. 209-274. In un* altra sua opera, Grundmgi dir Ethik und RickUphiiùSQphie^ Breslau, 188 1, trovasi applicato il metodo e sviluppato il sistema, che egli contrappone a quello comparativo. {29) È in questo trasferimento dello studio del diritto al suo conte- nuto che propriamente risiede la novità della cosa. Ma non è ana novità la considerazione dell' elemento sociale e dei rapporti reali della vita nem- meno nella trattazione filosofica del diritto. Anzi nella storia di questa si rivela nel seno stesso della scuola metafisica come reazione alF astrazione razionalista^ che Kant e Fichte avevano portato al grado più alto. Pos- sono quindi trovarsene i precedenti nello Schellikg, neir Hegel, nello Stahl, nel Trend elemburc, più specialmente ed ampiamente nel Krausk e Dell' Ahrens, Pel lettore italiano c'è appena bisog:no di aggiungere il nome di Roma gnosi, sommo maestro anche in ciò, soprattutto nel rilevare la connessione dell' elemento giuridico coli' economico. La tendenza a con- siderare la filosofia del diritto colla larghezza di vedute, che deriva dal porre mente ai rapporti, è caratteristica nei nostri scrittori. H FfLOMUSi Guelfi [Enciclopedia i filosofia del diritto^ Roma, 1S76, p. 9 e s., 38 e s.) ha delineato un programma dì filosofia del diritto e dello stato, in cui è fatta larga parte alla scienza sociale. Da questa trae il Gabba nelle sue Confcrenzi nuova e viva luce per la soluzione di problemi giuridici. Più di- rettamente sottopone ■ il Carle ad un profondo studio la viia del diritto nei utoi rapporti colla vita sociale. Il Cavagnari insiste nel porre in rilievo la necessità di stabilire gli intimi nessi del diritto colla totalità di questa e con tutto Torganismo della civiltà, deducendola dalla considerazione dell'eie* mento storico di quello {Corso moderna di filosofia del diritto^ Padova, iSSz)* Il Mira GLIA vuole che la filosofia d^ diritto sia anche cognizione dei supremi principi dell'organismo sociale {Filosofia del diritto, Napoli, 1885, p. 99)^ la ricongiuiJle all*economia e rileva acutamente l'aspetto economico dei sin- goli istitud. Il Liov^ allorché tratta dell'oggetto del diritto, vi comprende, i analizzandoli ad uno ad tino, i vari ordini di cultura {Della filosofia ,^e£ di- ritto^ Firenze, 1S87-8). E si potrebbero moltiplicare ie citazioni ricordando i più giovani, come lo Sc*attarella, il Puglia, il Rava, TAgnetta Gen- tile, il Vadala Papale, il Wautrain Cavagnari, I'Abate Longo, il Mar- LETTAj il Bonelu, il MiCELf etc, che aderiscono o più s'avvicinano al po- sitivismo e alla sociologia. (30) Cfr, L. V, Stein, System der Staatswissenschafl^ Zweiter Band, Die Gesellsehaftsiehre, Stuttgart und Augsburg, 1856, p. 51*73 — G^egen- wart und Zukunft der Rtchts-und Staaiswissensckaft Dtutschlands^ Stutt- gart, 1S76, passim j dove la dottrina è largamente sviluppata e applicata. Quali che sieno le riserve da fare riguardo al suo sistema filosofico e so- ciologico, nonostante il grave difetto di separare artificialmente la perso- nalità da tuttocià in cui realmente si manifesta, e così sottrarla al flusso deir evoluzione, nonostante le arbitrarie e sistematiche ricostruzioni storiche, lo Stein ci offre un modello stupendo di quello che valga a rinnovare in un senso largo, comprensivo e veramente organico la concezione del diriEÉO il porre a suo fondamento la scienza sociale. (31) Uno dei principali sostenitori di questo indirizzo è il Dankwardt, Nationalókonofuie und Jurisprudenz^ Ro stock, 1857-9 — National'ókùnomisch- civilistische Studim, Leipzig, 1862-9. Applicandolo ad un caso speciale ha studiato la struttura economico -tecnica del diritto K v,. Bòhm-Bawerk, Rexhte und Verhdltnissc vom Siandpunkte der volkswirihschaftlichen Gilier- lehre, Innsbruck, 1881, Cfr. specialmente il § IL {32) K. Marx, Zur Kritik der poUtischen Oekommù^ Berlin, 1859, Vorrede — G. De Gre£F, Introducti$n à la sociologie, Prem. Part., Bru- xelles-PariSj 1886, Chap. II e VII, Con maggiore larghezza, e de ducendo ne tutte le conseguenze colla coerenza logica propria della sua mente pode- rosa, ha sviluppato questa idea il nostro Loria. La legge della dinamica sociale fondata sull'economia, obbiettivo costante di tutti i suoi scritti, è ora da lui riassunta e formulata -néM Analisi della proprietà capitalistica, Torino, 1889. Il rapporto fra Pnomo e la terra, alla sua volta generato dall'incremento della popolazione, determina il rapporto economico fra uomo ed uomo, e col variare di questo variano corrispondentemente le molte- plici forme della vita e del pensiero, i rapporti domestici, giuridici e po- litici, le idee religiose e filosofiche, il modo di concepire la moralità e la giustizia. Cfr Voi. II, p. 465 e ss. Riassumo e non discuto, sperando di potere, quando che sia, giustificare i dutbi che su queste costruzioni sin- tetiche ho sollevato nel Programma di Sociologia, Gap. V. Un egregio sociologo, alla cui benevolenza sento il debito di professarmi piftblicamente grato, N. CoLAjANNf, La sociologia criminale, Catania, 1883, Voi. II, p. 454, imi appunta di non ammettere la pjeeminenza del fenomeno economico, riaentre pure riconosco che esso preesiste ed è condizione perchè tutti gli a.ltrl si producano. Ma io aveva espressamente detto che m quAto senso la preeminenza è un dato di fatto incontestabile, restringendo le mie obbie- :&ionì all'altro ben diverso significato che le si vuol dare da chi colla sola economia spiega Y intera vita sociale. Può bene una cosa essere condizione airesistenza ed allo sviluppo di un*altra, ma ciò non implica menomamente che ne sia nel tempo stesso anche la causa determinante» (33) R. JherinGj Der Zmeck ini Recht^ Zw. Aufl-, Leipzig^ 1884-6. Si confrontino specialmente i Kap. VII e Vili, e per seguire il processo del suo pensiero si tenga conto del concetto del diritto che aveva già formu- lato in senso realistico nel Gdst des r Omise hen Rechis auf den verschudenm Stufen sdner Entwickdung^ § 71. (34) A, E. F. SCHAFFLE, Bau uftd Zcèen dcs sociaien Korpcrs, VII, 2. (35) Anche il Pachmann nello scritto già ricordato, t/òer die gegen- wàrtìge Bewegiwg in der RechisTjuissenschafi, § I^ mette benìssimo in rilievo V insufficienza del nuovo indirizzo riguardo alla filosofia del diritto, che vuol mantenuta distinta. Non si riesce però ad intendere in che egh la faccia consistere, assegnandole troppo vagamente lo scopo di generalizzare le idee giuridiche fondamentali continue e comuni a tutta \ umanità. (36) Cfr. J. Stuart Mill, On Utiiitarianism, Ch. V. — H, Spencer, The Data of Ethics, g§ 8 e 99. — G. v. GrzYCKT, Maralphilvsùphie ge- meinversiàndiich dar g€ steli t, Leipzig, iSSS^ Erst. Abschn'., § 2. — G. Cèsca, La morali della filosofia scientifica^ Verona -Padova, 1886, § 5. (37)A*FourLLÉE, Critique des sysilmes de mar aie cùntemporains, Conclus. — E idée moderne du droit^ Liv, IV, § S ^ ConcL Per le stesse ragioni deve ritenersi infondata l' accusa di incoerenza che ripetutamente egli muove allo Spencer, per aver lasciato il suo inconoscibile nel! inerzia e privo di rife- rimento alla moralità. Sebbene il filosofo inglese faccia illegittimamente del- l' inconoscibile una realtà assoluta, pure non poteva nemmeno lui determi- narlo più oltre senza con tradirsi, (38) W* Dilthey, Einleitung in die Geisieswissenschafien^ ai e, p. 99 e s. Va tenuto conto dell'opinione di questo scrittore che si è accinto — e già ce ne ha dato un saggio che è una grande promessa — alla vasta impresa di sistemare su basi critiche quelle che molti continuano a chia- mare le scienze dello spirito. Del resto egli non esclude che la divisione del lavoro e le esigenze didattiche possano consigliare di mantenere ancora distinta la filosofia del diritto. (39) Il WuNDT {Logia: Eine Unttrsuckung der Principien der Erkent- niss und der Methoden wissensckaftlicher Eorschung, Zw. B., Stuttgart. 1883, i — èo — p, 60 1 e ss.) mentre dimostra non potersi il diritto sottrarre alla conside- razione filosofica, anche egli la distingue in due parti. Tona storica che rientra nJa filosofia della storia, T altra etica che si collega all' etica gene- rale e mira a valutare le forme giuridiche reali alla stregua delle norme etiche, e a trame induzioni per T ulteriore sviluppo etico del diritto* Si vegga anche quello che dice m^ Ethik s. e*, p, 484 e ss. (40) Giustamente insiste il Cogliolo sulla necessità di ricercare questo elemento specifico, ricavandolo dalla storia intima degh istituti giuridici - Evoluzione del diritto privato^ Gap. I e V; Filosofia del diritto^ § 2, {41) Questa teoria secondo me fondamentale della storicità trovasi largamente esposta nel mio Programma di sociologia^ Gap. XV, e posta in rapporto colle leggi del progresso sociale nei miei Saggi critici sulla teoria^ sociologica della popolazione. Città di Castello, iS86| passim. A questi ri- mando il lettore anche per l'applicazione concreta, per quanto circoscritta ad un caso speciale, della teoria etico-giuridica qui sostenuta, (42) Non sarà inutile, per eliminare il pericolo di false interpetrazioni, avvertire che le condizioni di esistenza ^ono una cosa ben diversa dalle condizioni di fatto^ onde risulta lo stato generale di una società. Erronea- mente vengono confuse spesse volte le une colle altre. Giusta il significato proprio della parola, le condizioni alle quali è sottoposto un essere vivente designano dò che ad esso è necessario perchè la sua vita possa preservarsi ed espandersi, (43) La teoria sopra accennata con cui io Stein spiega il diritto con- siste appunto nel riferirlo alla composizione organica della società e al modo onde la forza sociale si distribuisce fra i vari ordini e classi- Cfr, Die Ge- selhchaftshhrt s. e, passim e in specie p. 56-73 ; Gegenwart und Zu- kunft dtr Rechts^und Staaiswissenschaft^ s, e, II, 4 e IH. Lo Jher[ng {J^er Zweck im Eecht, Kap, Vili, § 2) & derivare il diritto dal prepotere dei più forti, che per proprio vantaggio, per saggia e interessata politica pon- gono essi stessi delle limitazioni alla forza» Pel Gumplowicz poi dall' urto di gruppi sociali eterogenei e dalla signoria dei più forti sui piii deboli assoggettai nascono ad un parto lo stato e il diritto, che necessariamente significano servitù e disuguaglianza. La sociologia pessimista ritorna così alle idee di Trasimaco. Gfr. Grundriss der Sociologie, Wien, 18S5, IV, §§ 6-S e appendice a p. 237 e ss. Fra i sostenitori di questo sistema va annoverato anche M. A. Vacca ro, che lo ha sviluppato di recente nel libro Genesi e funzione delle kggi penali ; Ricerche sociologiche^ Roma, i88g. (44) Ho accennato alle dottrine deirARtucò, ma un apprezzamento critico non può farsene senaa sottoporre ad ampia discussione tutto il suo sistema etico-giuridico. Mi limito quindi ad una sola osservazione. Egli V tiistixigue il diritto positivo, opera del potere costituito e funzionante nella società, da quello che clfl^i^' diritto naturalt o potenziale, dal diritto cioè corrispondente alle idealità sdtiali assolutamente vere e giuste, quindi as- saitito come la natura onde emerge. Ma se si intende il diritto naturale nel senso attribuito dal positivismo alla parola naturalità, perchè non do- vretbe dirsi tale anche il diritto positivo, che pure, secondo T Aroigò, è «ieterminato e prodptto dalle idealità sociali? Non è diritto naturale, egli aggiunge, anzi non è diritto vero se non Rutilo fondato sulla natura del* /* z^omo che vuole Uberamente secondo i dettami della ragione. Ciò fa dubitare c"h€ la parola sia presa in un doppio significato, 1' uno proprio della filo- sofia naturalistica, l'altro mutuato al linguaggio del vecchio diritto di na- tura. Perchè il potere da cui emanano le prescrizioni è un potere violento e tirannico, esse non sono meno una naturalità. Se invece si vuol trovare nella natura una ragione giustificatrice, allora fa d'uopo che lo sia non solo rispetto al diritto positivo, sibbene anche rispetto alle stesse idealità sociali. Al fondamento intrinseco di queste sembra alludere I'Aruigò nella Fska- iogia come scienza posiiiva (Mantova, 1883, Parte ST, § i), dove dice che la loro formazione non ha un valore semplicemente soggettivo, perchè il lavoro dell'individuo e della società nel produrle ha la sua ragione nella stessa statura per la quale agiscono, come la forma che assume il seroe germogliando. < E come la forma assunta dal seme per la germogliazione, pili che sé stessa, rappresenta quell'ordine di cose, che ha determinato la formazione della specie vegetale a cui appartiene, cosi Fidea di un uomo, pili che r operazione accidentale, soggettiva, variabilissima di esso, rappre- renta, secondo che dicono giustamente gli ontofogisti, quell'ordine assoluto e immutabile, almeno qiianto la natura, nel quale è la ragione oggettiva del fatto »* Ma, se questa può essere una spiegazione psicologica della for- mazione deiridea, siamo ancora ben lontani dal concetto di una esigenza ^ naturale a cui risponda la formazione storica del diritto, e che serva di base ad una teoria razionale di esso. Le idee dell^ Ardigò qui discusse pos- sono vedersi principalmente nella Morale dei positivisti s. c-, Lib. I, Parte II", Cap. 4; Parte 111% Gap. i, e -aéìsi Sociologia s. e, Gap. I, §§ 5-8 ; Gap. HI, §§ 5 e 6. (45) SopHOCLis, Antigone, vv, 449-455. (46) Si vegga la magistrale ricostruzione storico -critica di A- Chiap- PELLI, Sulle teorie sociali dei Sofisti Grecia Napoli, 1889, p. 30 e ss. (47) R. Arbigò, Sociologia, Cap* II, § 4, (48) Pel concetto della statica sociale e per le deduzioni che da questa debbono trarre l'etica, il diritto, la politica, veggasi il mio Programma di Sociologia, Cap. XVIJ, k (49) È il pensiero dell' Espjnas riferito nella nota 5. (50)* Lo studio fortunatamente ora nnas(|eote delle opere .del Roma- gnosi dispensa dall' addurre citazioni. Basti Vicordare V Assunto prima iieila scienza del diritto naturale^ passim, e soprattallo il § 3. Una certa affinità colla teoria spenceriana ha pure quella di Jhering, pel quale il diritto as- sicura le condizioni di esistenza {Lebensòedingungen) della società, M^a, oltreché egli non tiene conto che della società sola e riesce a fare di questa il soggetto finale del diritto, mira più ad una spiegazione storica che ad una ricerca razionale del fondamento del diritto stesso ; non pone in rilievo il momento della causazione necessaria ; non dà, delle condizioni di esi- stenza un* idea compiuta ed esatta ; ne esagera la relatività, e finisce col farle apparire come qualche cosa dì soggettivo* Cfr. Der Zwtck im Rec/zf^ Kap. Vm, § 12. Ad ogni modo però il suo sistema così vigorosamente pensato, cosi ricco dì idee larghe e feconde^ segna sempre un avvenimento importante nella storia della filosofìa del diritto. Chi poi sfa addentro nella 'storia dei sistemi etico-giuridici f%cilmente potrà da sé rilevare che le condizioni di esistenza^ come le intende la filo- sofia positiva^ non hanno affinità di sorta, nonostante V apparente somiglianza dei vocaboli, con quelle alle quali riporta la nozione del diritto la scuola dì Krause» e dì vero per questa scuola, il cui pensiero è lucidamente ia* terpetrato dall' Ah re NS {Nafurrechi oder Phihsùphie des Eechts und des Staates^ §§ 17-20), le condizioni di esistenza stanno a designare quei rap- , porti dì reciproca determinazione e dì mutua dipendenza^ che neir ordine sociale legano le une alle altre le varie sfere di persone e di beni. Cosa ben diversa da vere e proprie leggi che rappresentano le esigenze della vita in comune. Data una cosi sostanziale differenza, rimane esclusa la pos- sibilità che si ripetano riguardo al concetto del diritto, come è stato qui delineato, le obbiezioni mosse comunemente alla cosi detta teorìa della con- dizionalità* (51) La teoria dello Spencer intorno al diritto è abbastanza nota, ma non lo è altrettanto la prima fase per la quale è passata. 11 punto di par- tenza per la ricostruzione del suo pensiero va cercato nella Social Statics ; or the conditions esscntial to human happiness specified, London, 1850 (New- York, 1877, alla quale edizione bisogna riferirsi, perchè arricchita di ag- giunte e di importanti dichiarazioni dell'Autore intorno al valore che ora accorda alle sue dottrine di un tempo). Questa in sostanza e principal- mente costituisce una vera e propria filosofia del diritto, una teorìa delPeqna costituzione della società e delle giuste relazioni fra gli uomini {system of equitf). Dopo avere combattuto l'utilitarismo {the doctrine of txpcdicncy) e la opinione di coloro che da Archelao in giù ripetono non esservi un giusto — S3 — per natura, ma solo per legge, lo Spencer assegna qual fondameDto della morale ^ del diritto T attuazione delFIdea Divina. Dio vuole la felicità del- l' uomo, e questa si raggiunge solo coir uniformarsi alle leggi deiresistenza, le quali sono assolute ed inflessibili, e, determinando una connessione in^ dissolubile tra le cause e gli effetti, tra la condotta e i rtsultadp determi- nano anche ciò che è necessariamente bene o male, giusto od ingiusto. Se al benessere umano è indispensabile T esercizio delle facoltii, ne conseguono il dovere delP esercizio da una parte e dall' altra il diritto, cioè la libertà uguale per tutti, entrambi del pari voluti da Dio, Un sistema etico cosi assoluto non può tenere conto delle imperfezioni attuali, quindi rappre- senta la hgge deir umanità ideale. Eliminato il concetto teologico e teleo- logico, Videa fondamentale del sistema, tanto nella parte che è vera e legittima, quanto in quella affatto insostenibile, nonostante le grandi meta- morfosi subite, rimane anche nelle dottrine posteriori del filosofo inglese. (Per quel che riguarda il diritto si confrontino Frison Eikia negli Mssays — Frindples of Psychohgy^ § 5^4 — Tìic Data &f Ethics, passim, e più specialmente Ch. Vili, IX, XYI — Principks of Socwiogy, F, Politicai ìnstihdians, §§534 e 567 — Tht Man versus ihe Siate, Ch. IV). Rimane la ragione intrinseca della morale e del diritto desunta dalle condizioni di esistenza; rimane, anzi s'accentua via via fino ad incontrarsi colla scuola del diritto naturale, T idea che il diritto non è creato dallo stato, ma de- riva dai rapporti stabiliti dalla natura. Ma anche l' elemento teologico Don è sparito secondo me del tutto ; e questo serve a spiegare, come ho ac- cennato nel testo, quello che v' è di meno accettabile tìel sistema. Parlando della costituzione necessaria delle cose, lo Spencer pare ancora animato da quel sentimento mìstico, che nasce dalla rappresentazione di una volontà soprannaturale. Le idee di un pensatore (e qual pensatore I) non si inten- dono, se non si rifa, per cosi dire, la storia della sua mente. È per questo che mi sono trattenuto a richiamarne i precedenti. (52) Cfr. H, Spencer, Principies 0/ Socioi&gy^ V^ FùHHcal Insiitutiims^ § 534- (53) Giuseppe Levi inaugurava il suo corso colla splendida prolusione: Dti caratteri megiio determinante la filosofia di G. D. Romagnosi, veduto specialmente nella dottrina filosofica dei diritto^ Parma, 1S85. I t i A OPERE DI GIURISPRUDENZA PUBBLICATI DALLA CASi EDIXHICE DONATO TEDESCHI & FIGLIO VERONA . IL IMO CODICE DI COHERCII ' ILLUSTRATO dagli Avvocati Ascoli Prospero — Borafflo Le&ne, Prof, d di' Università di Parma — Cafuci Eugenio — Cuiinì Emanuc re, Direttore deUa Gazzella Ledale — Vi vanto Cesarei Prof. deirUniverailà di Bologna — Supino Davide, Prof, dell' Un ivefsìlà di Pisa — Moriara Lodovico, Prof, dell' UDlversità di Pisa — Marghìeri Alberto^ Prof, deir Università di fiapoli, ' n presente commentario è diviso in otto volumi e così distribuito : Voh L — Titoli I a Vili del libro I commentati dairAw, Leone Bolaffio. IL — Titolo IX dal Prof. Alberto Marghieri (completo). IIL — Titolo X dal Prof. Davide Supino (completo). IV. — Titoli XI a XIII dairAw. Eugenio Caluci (com- pkto), , V, — Titoli XIV a XVI dal Prof, Cesare Vivante (com- pleto). » VI. — Libro II dairAvv. Prospero Ascoli (completo)'. VII. — Libro III dairAvv, Emanuele Cuzzeri. » Vili. — Libro IV dairAvv. Lodovico Mortara (completo). CONDIZIONI DI ASSOCIAZIONE » L L'opera consterà di circa 50 fascicoli in-S a due co- lonne di pag. 80 al prezzo di L. 1.50 ciascuno. Terona ~ Donato Tedeschi e Figlio — Terona. — 86 — n. n pagamento dei fascicoli si effettuerà ad ogni quattro anticipatamente mediante invio di Vaglia di L. 6 alla Casa. Editrice in Verona. in. L'associazione importa elezione di domicilio in Verona* IV. Compiuta Ik pubblicazione dell* opera, se ne aumen- terà il prezzo. JPtfòòMeafe Atmpen^e 49* Sotto i to^^ehit dimpewèum 43-44, . È oramai troppo nota la grande importanza di quest'o- pera: è il più completo commento sul Codice di Commercio, e senza perderci in maggiori parole su questa nostra impor- tante .pubblicazione, ci è cosa grata riferire quanto scriveva YBco di Giurisprudenza Commerciale nel N. 17 del 15 set- tembre 1888: € Sono infatti completi i volumi III, V e VI ed è pros- simo ad esserlo anche il IV, Il volume IH, dovuto al- l'egregio Prof. DAvroE Supino, contiene il commento del Titolo X, libro I del Codice di Commercio, ossia tratta delle cambiali e dell'assegno cambiario- Il volume V con- tiene il commento ai Titoli XIV a XVI ed è particolar- mente dedicato all'importante materia delle assicurazioni, nella quale è competentissimo il Prof. Vivante, che ne è l'autore. Il volume VI, opera dell'illustre Aw. Prospero Ascoli è dedicato al Diritto 'marittimo. € Non è nostro intendimento ragionare qui dei pregi di ciascuno di questi volumi ; possiamo però assicurare i nostri associati che nessuno di essi smentisce la bella fama che nel campo della scienza giuridica commerciale hanno già acquistato i rispettivi autori. E F ottima riuscita di questi tre volumi, non che il nome di quegli egregi, cui è affidato il compimento degli altri, assicurano all'opera intrapresa dai diligenti editori Donato Tedeschi e Figlio, il primato sopra ogni altro commento finora pubblicato intorno al nuovo Co- dice di Commercio >. Terona — Donato Tedeschi e Figlio — Terona - «7 - IL CODICE ITALIANO DI PROCEDURA CIVILE ILLUSTRATO DALL'AVV. CAV. EMANUELE gUZZERI SECONDA EDIZIONE corretta e aximeaUla, ttonteneule la raccolta della ginrlspmdfflata a tutto 11 ISSI e completata ùòW Annuario della Ftvcedura Oivìle. mm : Tol I L.ÌO - Yol II e III L 6 cìascniKi - Tol. IV L. 10, Tolnme V sotto i torcliu m Di quest' opera così scrive recentemente nel Bibliofiio (anno V, n* i) T illustre comm, Carlo Lezzi, presidente alla Corte di appello di Bologna: € Il Cuzzeri è un procedurista di primo ordine; la prima edizione del suo Commento da tutti lodato fu ben tosto esaurita. Questa non è una ristampa, ma opera da capo a fondo rifatta, in cui colle più studiose e intelligenti cure si è tenuto conto di tutto ciò che può interessare la pra- tica del Foro, e si è fatta una sintesi veramente magistrale delle dottrine, e una critica arguta sì di queste come della giurisprudenza, oltre a copiosi e continui raffronti. Co- scienziosamente consigliamo di provvedersi di quest'opera chiunque non sia in grado di formarsi o non abbia tempo di consultare per ogni questione una intera raccolta di libri di procedura cfvile ». Alla pubblicazione del Voi. IV or , ora uscito cosi si esprime la Rivista Italiana pelle scienze Giuridiche di Roma ; € Non è per raccomandare questo magistrale commento del codice di procedura, che annunciamo la recente pubbli- cazione di un altro volume della seconda edizione ; poiché Teroaa — Donata led^scM e Figlia — Verona i -- 88 - • * il lavoro det Cuzzeri da gran tempo ormai non ha bisogno di raccomandazioni. Il volume testé venuto in luce, il quarto interessa in particolare maniera gli studiosi del diritto giudi- ziario per la imporl;^nza degli argomentF che vi sono com- presi. Ne indichiamo i principali: Querela di falso; Peren- zione d'istanza; Contumacia; Azioni possessorie. Anche questa volta il valente autore ci presenta un vero e completo rifa- cimento della sua opera già accolta con tanto e meritato favore. Ed il rifacimento attesta il molto e fine ingegno» il grande amore e lo studio costante. Tutto quanto è stato scritto neir ultimo decennio sulle materie trattate nel presente volume, è conos<3uto dallesimio procedurista: tutte le nuove controversie che si sono agitate nel foro hanno fornito tema alla di lui meditazione ^ e codesta copia di materiali arricchisce la illustrazione dei •singoli articoli del codice, già così egre- giamente fatta nella prima edizione. E in tutte le questioni nuove e vecchie, il Cùzzeri reca la nota originale del suo pensiero acuto ed illuitiinato, dove enunciando opinio'nì sue proprie, dove corroborando con nuovi ed efficaci argomenti quelle a cui aderisce, dove esercitando una critica serena e temperata che vince quasi sempre le dottrine combattute. Nel felice avvivamento degli studi sul diritto giudiziario in Italia non poca è stata la parte del Cuzzeri fin da quando iniziò la pubblicazione del suo commento, il quale se non ebbe da principio le forme e lo sviluppo di un lavoro scientifico, fu però guida ed ausilio prezioso anche ai più valenti fra coloro che trattarono poi della procedura in forma dottrinale. La nuova edizione pone l'autore in un posto eminente anco fra 1 teorici, non pochi dei quali possono invidiargli la 'completa erudizione, la pronta intelligenza di tutti i problemi, il retto criterio che lo conduce alla ricerca delle soluzioni *. Terana — Donato Teseseli 1 e Figlio — Terona - 89 - mWim DELLA PROCEDURA CIVILE Diretto dairAvv. Cav, EMANUELE CUZZERl ÀEDeaiice alla mmk ^Mm m ConiiÉElo al Coaice il ProcaSiira CMe Hello stesso autore Preiio (fogni voìmma L %0^ , i a die vaiunÈt pubblicaii li* 70. L* Annuario contiene tutte le sentenze e gli scritti pub- blicati nei diversi periodici di giurisprudenza e moltissimi arti- coli originali estesi dai più chiari scrittori d* Italia, relativamente alla procedura civile ed alFor din amento giudiziario, nonché un commento alle leggi ed un cenno sulle opere uscite nell'anno che a queste materie si riferiscono. Il primo volume racchiude la giurisprudenza del .1882, e l'ultimo volume (VII) quella del 1885 e perciò T Annuario completa il Commento, di guisa che coloro i quali possederanno r uno e r altro, senza ricorrere ad . altre opere e giornali, avranno quanto loro potrà abbisognare per la soluzione di qualsiasi questione concernente il rito civile, Deir Annuario se ne pubblicarono sette volumi, di circa pagine 700 ciascuno. Sotto stampa il primo fascicolo del volume Vili (1890)^ V abbonamento pelC intera annata costa L. 10. Terona — Donato Tedeschi Figlio — Terona AMft ^* — 9° — Aioario cito ili Mwàm Mmià COMPILATO DAI PEOPESSOEI ERCOLE TIDABI e LEONE BOLIFFIO Anno VI (18SS) Anno II. HI, IV, V, L. 26 • « Questo Aaniiario che vede la luce da cinque anni raccoglie tutte le deci— «ioni uscite durante ognìftfho sulif^riuova legislazione commerciate e le illu- stra risalendo ai phncipiì fondamentali della materia. È dunque la collezione più completa di giurisprudenza pratica 3ul nuovo Codice di Commercio. E perciò che la Ditta editrice ritenne di farne qui un'Appendice al proprio Commento al Codice di Commercio. E perché l'opera riuscisse per quanto è possibile perfetta ottenne che vi collaborassero, non solo gli egregi redattori prof. Vidari e Bolafflo, ma sì ancora gli altri giuristi che attendono al Com- mento delle singole partì del Codice. In tal modo il Commento è sempre messo al corrente della giurisprudenza, e ^Annuario diventa un indispensabile com- plemento deiropera dottrinale con tanto farore aceolta dagli studiosi italiani, CONDIZIONI DI ASSOCIAZIONE L'opera consterà di 5 dispense circa di fogli 6 di stampa a tutta pa^na nello stesso formato del nostro Commento al Codice di Comm^ercio, al prezzo di L, 1.50 cadauna. Si è pubblicalo il primo, ftecondo^ terzo e quarto fascicolo dell'anno VI (ISSO). ^ Il quinto &. sotto i torchi. Riportiamo quanto scrive nel sao giornale l'egregio signor L» Sampolo ; E. ViDARi; L. BOLAFFEO — ^rm^^'ario critico della Giurisprudenza commer- ciale, anno IV (1886) — D. Tedeschi e Figlio, Verona — IS87. Alla prima è succeduta a breve intervallo la seconda dispensa, la quale ha principio con la parola Cambiale, seguita da queste: Capitano; Check; Commerciante; Commissione, e finisce con la parola Competenza. Vi si trat- tano importanti questioni di diritto cambiario, tra le quali notiamo le se- guenti: La girata e l'avallo devono sempre e necessariamente contenere it nome e cognome di colui che si *sottoscrive ? Per conservare l'azione cam- biaria contro r avallante, il protesto deve farsi anclie al domicilio a danno deiravallante? II difetto di una cambiale stesa originariamente in bollo in- sufflciente è difetto radica^p, o può sanarsi col regolarizzare il titolo, nei riguardi del bollo prima di presentarlo in giudizio? Di quale natura debbono essere le eccDzioni personali che il debitore cambiario può opporre per la sospensione della condanna al pagamento ? Le osservazioni sono tutte Armate dal chiarissimo prof, Leone Bolafdo- L, SAMPOLO- Terona — Donato Tedeschi e Figlio — Verona Biblioteca Siuridica Nazionale -*o*p^o-o-sp- Inauguriamo la nostra BIBLIOTECA GIURIDICA NA- [RIONALE coti l'opera: ] iiffl 1 il ■ M mi DI L. TARTUFARI I VoL di pag. 416 circa in 8 grande — L. T. opera che ottenne il* premio Romagnosi, istituito presso la R- Università di Parma, — È lavoro che, per la novità della tesi, per il modo originale con coi è svolta, e per la lar- ghezza delle ricerche^ troverà indubbiamente accoglienza fe- stosa presso i cultori delle scienze legali. La nostra BIBLIOTECA GIURIDICA NAZIONALE, cosi inaugurata, vuole distinguersi dalle altre che si pubbli* cano in Italia» Essa è specialmente diretta a far conoscere gli ingegni più promettenti e più colti dei giovani usciti dalle nostre Università, i quali ottennero, pei lavori compiuti, il plauso dei loro maestri od un posto di perfezionamento al- l' interno o allestero. Terona — Donato Tedeaclii e Figlio — Terona Noi aprìamo così un nuovo arringo airattività scientifica dei giovani, i quali sentono come la dignità della patria si consolida e sì eleva, sopra tutto^ col prestìgio delle scienze e delle lettere* Nella nostra opera siamo sorretti dal consiglio autorevole di alcuni 'professori delle Università italiane. I quali non hanno il compito di vagliare in sede d appello il giudizio già favore- volmente emesso dai loro colleghi. Questo compito, né essi avrebbero accettato, ne noi avremmo loro offerto* Bensì di affidarci sul carattere speciale che deve avere un* opera per rispondere alle esigenze della pubblicità. Una ricerca storica^ la conciliazione di leggi romane, possono avere, ad esempio^ una importanza scientifica eccezionale \ senza che per questo la loro illustrazione interessi la maggioranza dei lettori. Ciò non significa — è opportuno intenderci — che il- criterio pratico sia sovrano nella nostra Collezione. Anzi di- ciamo subito che in essa non figureranno né com mentì, né compilazioni, né volgarizzamenti di legge o di giurisprudenza^ La BIBLIOTECA GIURIDICA NAZIONALE è campo riser- vato alla scienza. Ma a quella scienza , che non astrae dalla realtà; che si svincola dalF empirismo, dalla casuistica, senza però dimenticare la vita in cui il diritto fimziona^ e per cui soltanto funziona. La BIBLIOTECA rappresenterà queir illumi* nato connubio dell' elemento teorico e del pratico^ che solo può creare una letteratura giuridica rigogliosa, solidamente basata sopra la sapienza dei nostri maggiori, ma continuamente vivificata dall' esperienza. Terona — Donato TedescM e Figlio — Terona ^//r/^ ECONOMIA E DIRITTO LE OPEEAllI DI CREDI LE CARTELLE AGRARIE ' DELI.' A VV. ALBERTO ERRiqpA Prof, titolare nei II. Istituto Tecnica e Prof, incancctto nella fi. Università di l^apoli * SOHMAHLO ; Testo delle Leggi e del Regolamenti sul Credilo Agrario - Decreti h Girtolarij Moduli, Formnltì — Regolamenti ÌDternì per 1* esercìzio d&l Credito Agrario — GoDsiderazlo&i eco- nomiche © giuridiche — Norme pratiche -^ Manuale per i prostitl e i conti correnti agrari, per i mutui ipotecari, per lo emissioni delle cartello da 100 e da 200 lire - Leglalaaione comparata — Statistica — Bibliografia. • f YoL di pag. S20 circa in-8 grande — L. 5- L' importanza di questa ^pera risalta non soltanto dalla indiscutibile competenza dell'esimio autore e dalla cura messa dallo stesso nel farla, ma anche dair argomento che è palpitante d'attualità. Per gli uomini di affari giova couoscere l'indole di queste cartella da loo e 200 lire che saranno emesse per parecchi milioni ; i proprietari, gli agricoltori vorranno sapere come possono ottenere prestiti agrari, conti correnti agrari, mutui ipotecari con le nuove leggi, pubblicate nel 1887 e 88 e non ancora bene cono- sciute. Gli avvocati, i notai, gli impiegati agli ufììci di registro, i consiglieri comunali e provinciali, i professori di diritto negli Istituti tecnici e nelle Università, gli uomini politici non hanno ancora un hbro che si occupi, completamente, del nuovo privilegio agrario, delle innovazioni fatte al Co- dice civile, del nuovo registro che dovrà essere tenuto presso l' ufficio delle ipoteche, delle differenze giuiidiche fra credito fondiario e agrario, secondo le leggi ed i regolamenti, che, quest'anno, avranno una pratica attuazione. Quest'opera inoltre è un manuale indispensabile per tutti gli Istituti di Credito ordinario, agrario e fondiario. Eanche popolari, Casse di risp*- mio. I Sindaci ed i Prefetti avranno fii ^ssa, per la prima volta, una rac- colta delle circolari, dei moduli, ^deUe istruzioni date dal Governo. Avendo Fautore unita alla parte prettamente scientifica, un largo cor- redo di nozioni pratiche, di documenti, di statuti, di statistiche, il suo trattato troverà favorevole accoglienza presso il pubblico. Terona — Donato Tedeschi e Figlio — Verona 4 Togliamo da! Orrkre di Napoli del 33-24 Agosto 1889, N. 234: n Banco ed il Credito agrario, Napoli ha avuto il meriEo di iniziare il credito agrìcolo per me^zo dell' on. conte Giusso; ora imo degli insegnanti deir Università napoletana pubblica la prima opera completa sulle nuove leggi e sul regolamento in proposito. Il libro del prof Alberto Errerà € Zi ùperazioni di crediiù ava- ria e k cartelle agrarie (Verona, D, Tedeschi e Figlio 1889) > tratta la questione economica, giuridica e statistica: analizza il credito agrario ili Italia e all'estero; è il vade mecum dei proprietari, delle banche popolari, degli avvocati e dei depìitati che si occuperanno di ciò» Inoltre, sarà utile consultarlo per le questioni generali sulle imposte e sulla legislazione fon- diaria, ' ^ Raccomandiamo l'opera a quanti desiderano di avere cognizioni teo- riche e pratiche in proposito; essa è poi indispensabile nelle librerie ^i ogni uomo còlto, che vuole conoscere il problema più grave che s' agiti in Italia, cioè del credito, dell'agricoltura. Alla iniziativa del conte Girolamo Giusso fa riscontro questo risveglio di opere del Capuano, del Mortara e sopratutto di Alberto Errerà. Togliamo 'dal Corriere di Napoli del 27-28 Agosto \%%^t N*^ 238: Un libro utile. Negli ozi campestri la questione del benacsere dei contadini, dei pìc- coli e grandi proprietari, ritoma alla mente « al cuore degli italiani. L'editore Tedeschi di Verona ha ora data alla luce un'opera di un nostro economista, il prof. Alberto Errerà, che si intitola : Operazioni di credito agrario^ e che sì può leggere cosi dai dotti come dai profani, Mentre il pubblico avrà fra breve la gradita sorpresa di cartelle emesse dal Banco di T^apoli a vantaggio degli agricoltori, in tutta Italia questo libro dell' Errerà le presenta a noi tutti, dicendo come sono fatte, a che valgono e in quale modo si può acquistarne. Fatta la presentazione di un titolo^ che non è di speculazione, ma di vero benefìcio all' agricoltura V Errerà prende occasione per descrivere le condizioni agricole dell'Italia, confron- tandole con quelle degli altri paesi. Nulla gli sfugge: il contadino e T u- suraio : i processi recenti per le rivoluzioni rurali : la crisi e le imposte : le riforme fatte e da fare. In molte cose l'Erfera si dichiara dell'opinione che il Corriere ha sempre sostenuta: in altre fa proposte proprie che do- vrebbero essere accolte dai proprietari e dal Parlamento. * Il libro è quasi di occasione, malgrado il metodo scientifico, e sarà di buona compagnia nella villeggiatura per quelli che si raccolgono nel silenzio per operare cose utili alla patria, all' Italia^ che è e sarà agricola per quanto noi abitanti della città talvolta sembriamo dimenticarcelo. Terona — Danaio Tedeschi e Figlia — Terona - 9S - CODICE PENALE ITALIANO COMMENTATO - dairiTT. LUIGI MAJNO COI lavori preparatori, con la dottrina e con la giurisprudenza. La imminente attuazione del nuovo codice, che deve unificare la 'legislazione penale del nostro paese, ci ha fatto pensare alla opportunità di un Commento che possa pronta- mente valere come sussidio per la pratica applicazione. E ne abbiamo affidato T incarico air^rt^* M^èmìì/Ì MMaJwèa dli btMnaii ,, e M*è-af. di Di^in& IRe^ui^ uitU-' MÌve;»*3Ìttk fif M*ntyÌ€M e già noto ai cultori delle crimi- nali discipline per varie monografie e per la ultimazione del- l'opera di Borsani e Casorati sulla procedura penale. Il commento sarà fatto secondo lo stesso programma con cui gli illustri giuristi Ascoli, Bolaffi o, Caluci, Cuzzeri, Marghierì, Mortara, Supino e Vivante impresero il commento ad codice di commercio, edito da noi e tutt'ora in corso di pubblicazione. Sarà quindi fatto sulla scorta della dottrina e dei lavori preparatori in quanto utili ad illustrare le disposi- zioni del codice, avendo pure riguardo alla giurisprudenza siccome pratica guida per la risoluzione delle questioni con- troverse. Il Commento al nuovo codice penale consterà di circa 8 fascicoli, ciascuno di 5 fogli di stampa, di formato e tipi iden- tici a quelli del surricordato Commento al Codice di Com- mercio. Si è pubblicato il primo e secondo fascicolo, e i succes- sivi seguiranno, a intervalli non maggiori di tre mesi. Il prezzo d'associazione è fissato in L, 1.50 per ogni fascicolo pagabili ali* atto della consegna. Finita Tassociazione e quindi completata Topera il prezzo dei fascicoli sarà portato a L. 2.00. Teraiia — Donato Tedeschi e Figlio — Terona i PEREQUAZIONE FONDIARIA Testo àelia legge t mi^ im t Mi « Eegolanififlto 3 Afflato 1887 t 4871 con ircrmm^nfo deUa légg^ tavole di eonù^onto col re^olamettto e note per elascnn capo di «questo M'an. pL UOSE EMENO //. £tfie< f vof, in ^, (fi ^00 pag* circa — predio L. 6» ALTRE OPERE DI PROPRIA EDIZIONE BellaTite L. — Della respanaabililà dello Stato pei danùl aventi attinenza cnufiaU dìrMla ed indiretla con esso, 1 opuacolo in-8, — V^7Àoné Pnoliam. t voi. irv-8 Bibìfofpca Giuridica teorica-pratìt^a pubbl per cura deiravv. G. Teiìescbì: /. Trallatì dì Giun3pruden7,a storica dì F, C. Savìg-ny, 2 voi. in- 12. IL InslitQzioni di Gajus^ iii-12 IfL Le Fonti del Diritto CìvÌIr, in-t2 /K Introduzione al Manuale delle Pandette . , * * , * Boia filo prnt avv. tu — Nozioni elementari di Diritto Civile patrio ad uso degli Istituti tecnici. I voi, in-8 — Le principali Riforme del nuovo Codice di Commercio, 1 voi. in-S Boslo dott. C* — Deìla proprietà delle acque e della necessità dì rettificare la pratica vigente nel Veneto circa alla distinzione dì quelle in pubbliche e private. Cenni con raggiunta dei lesti di legge. 1 op, di pag. i3, in-8- Oaran! G« — Manuale di Contabilita Comunale, contenente tutte te Legi^i, Regolamenti, Massime di Giurisprudenza sulle Imposte e Sovraìmposte Co munalij ecc. ecc. 1 voi. in 8 di pag. G80 . , , . Codice dì Commi^rcio (il nuovo) del Regno d'Italia con le dìsposiziouì tran sitorìe. 1 voi ìn-32 >,.,,-., — Regolamento per l'attuazione del Codice dì Commercio del Regno d'Italia, i voi. in-32 — Disposiz. transitorie del Codice dì Coram. del Regno dltalia, 1 voi. in-312, — Disposizioni transitorie e Regolamento per l'attuazione del Codice dì com- mercio del Regno d' Italia. 1 voi in-3'2 . . • . - Codice Penale Itàl, — Testo con le disposizioni pell'attuazione. 1 voi. ìn^32 Fagioli avv. i* — Dell'impotenza virile al malrinsonio secondo il diritto e la medicina legale. 1 voL in42j 18S2 Lebrecht dott. G. — Il risparmio e la educazione del popolo. Studio sullo Casse dì Risparmio italiane ed estere. 1 voi. iu-12 di pag. iSS < Legge 29 giugno 1882 n. 83 S sulle tasse e depositi gìudiziaril col Regola- mento, approvato col R. Decreto 10 dicembre 1882 n. 1103 per la ese- cuzione aella Legge. 1 opuscolo ìn-8 , , , LeYÌ Li — La questione monetaria durante il Congresso dì Parigi del 1889. Morpnrgo E* — Roma e la Sapienza. Compendio di notizie storiche sulla Università Romana. 1 voi. in-S Monselice avv. Ugo, — Legge e Regolamento sulle Tasse e Depositi giù- diziafii, annotate. 1 opuscolo * * Stoppato A- — Infanticidio e procumto aborto. Studio di Giurisprudenza penale. 1 voi. in-12 Sopliio D. — Cambiale ed assegno bancario. Commento al titolo X del libro I del nuovo Codice dì Commercio. 1 gr. voi. in-8 , ToiìMo Gè — Sulla distribuzione della Ricchezza, 1 voi. in- 12 1 30] 3 801 2 — 1 1 tSOj 6 — ! i 2» - 30 - 30 - 80 1 m ì — a — - 90 - 7»i 2 - t m 3 ^ 10 - 3 -.► -^^SS^- Teraiia — Domito Tedeschi e Figlio — Terona RUUVO CODICE DI COMMERCIO ILLUSTRATO - '' ' -..io — Cusserf Ihannuci i^ '^' '•'•*"*'■•*, Prof. fk'irL'(iIr.-.-.,.n il i- "■ M 11,,.,. j, •..,-. ... i'ir,p - «arali i«rt Alberto. Prof. a«jmii»itrejj4 Il prosUHJ© Cotnmwiujj (i! e mvi-vo iu uiiu volumi ■striboilo : 'il' Vr.ì l - TiirtU r a Vra del LiJbiu 1 cammotiiati Uall'Avv. Lwae JJolaflio, " jj: — 1'"olo rx fJa) Prof. Alberto Mar?ìlti<«ri (comftff^in> 1 m. — Tjiojp X tìiU Prof. CI.. " IV. — Titoli XI 4 XJil <Jul!.;. .. i.Ui:vlHU > ,-> » V. - Titoli XrV a XVI ihì \>n>r. C-nm \ . ... ,. ,, ^..^i) • VII. — Libro ni .-li"", r .j Condizioni di Associasloae : L L'opera cnmùivh di circa 5i» fìtsoicoli Ij^^ u dite u-Utum) di pag. 80 ui pi-eznu di !>. l.BO cùiiicoriy. IL II pajT^nentQ dei fastìlcnli si efTetUiwli ad ouni quailro n,,. """'"";■ ""^ njediiinto Invio fl£ Vn^Iia di L. 6 altii Cai» Haìlrìcm UI : luu ira[X)rti» sfoaìone di <loraii5ÌlÌo in VeroniL uouipiuta lii publ>licaj|,me fkU'opei-a, -}« ne «qaiwtera il PubbttMlo rtiManic 42, — Botte I torciti: «tpeitn M-44. A^MAfiio \)]\\\ viummiiK rrvii.R ilm» iuUn SNNÙ VII - Vrm^ dui vt^ìmm i. Il», l/AiìnuaiJo tunlit'Hf^ luW.^ Ir' ^^^uìvu/a' e izìì imiti l'tiì/titìrall ufl tlrVcfii ni 4U ili' pi. rie. iiiiii <ii «Irc8 pgino 700 eroseti Sotto «ttuiDpa 11 I'* fiieitncol» ileiranoate Vili* 18ÙM, i-uiui iAKiuFARI DEI CONTRATTI A PAYOKE BI TERZI CODICE PENALE ITALIANO con affqluntq ff» Di$poir2toni Traf)$U9rit e le U1iiUH»nl pf?lf nppttgaiìonfs {follò stostò formato tn^cabìle ìd*^4* ottida KiIIzIoub U I.StK CODICE PENALE ITALIAN COMWCNTATO DALL' AVV. LUIGI MAJNO CJl \mn prepsTìlorl, cui l^i M II Elnrlsjriiilcnxi U Coiti tiiPii Io al nunvo Cùini^^i fii^nik conslerà di cirm S fnideoli, cin^tinu di 6 ] J s. Ili iti «1 i,.,. ^jÌ7V*« Sotto stampa il III fascicolo. 15:5jBr iS è pBtililicalo il M IV ilei Cddiwj IH Proceéira CiTlIe. r HARVARD LAW LIBRARY FROM THE LIBRARY OF RAMON DE DALMAU Y DE OLIVART MARQUÉS DE OLIVART Received December 31, 191 1

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