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Tuesday, August 12, 2025

GRICE E VANNI

 IL SISTEMA ETICO-GIURIDICO DI HERBERT SPENCER SomxaArio. — I. Dalla Statica Sociale alla Giustizia — Le idee mari del sistema — Necessità di rilevarle, — II. L’etica fondata sulla deduzione da rapporti di causalità naturale — Utilitari- smo razionale — SrexcEr e Romagnosi. — ILL. L'atica assoluta — Le condizioni di esistonza e le loro variazioni — Il criterio delia relatività storica. — IV. Fondamento del diritto nella natura delle cose — Conferma psicologica — Il diritto naturale, — V.1l reale e l'ideale nel corso dell'evoluzione — Riprova dell’indu- zione storica — Il progresso del diritto. — VI. La formula della giustizia — Ln legge biologica della sopravvivenza del più adat- to e l’iden individnalistica del diritto — La legge dell’equili- brio sociale e la coesistenza — Elemento individuale ed elemen- to sociale nel diritto — Conclusione. IL Un sistema filosofico non può dirsi compiuto se non comprende anche una teoria etico-giuridica. È la natura stessa della filosofia che lo esige; è la lo- gica delle sue dottrine che ve la conduce. Dal mo- mento che la filosofia mira a spiegare l'universo e la conoscenza che ne abbiamo, il posto dell’uomo nella natura, la vità e i suoi scopi, non può a meno. i di mettere in rapporto con questa spiegazione tutto — VI IL SISTEMA ETICO-GIURIDICO ot ciò che attiene all’operare umano. Tale esigenza viene anzi sentita tanto più vivamente, quanto più profonda è la persuasione che la scienza sia fa ta. per la vita; onde è avvenuto riguardo ad alcuni si-_ stemi filosofici che la soluzione del problema etic giuridico è stata considerata dai loro autori come È. meta finale, a cui tutto il resto doveva servire di preparazione, e a cui tutto doveva convergere. Qi NE sto appunto è il caso dello SpENCER il quale, inau- «2A gurata la sua attività di scrittore nel campo della Do filosofia pratica, ebbe poi ad elaborare tutto il eran- 3 dioso sistema di filosofia sintetica per ritornare là. rs donde era partito, avendo sempre, como egli stessc ; ne avverte, a scopo ultimo dell’opera sua trovare una base scientifica per i principî regolatori. della condotta. L'etica e più specialmente quella parte di essa che riguarda l’equa costituzione della società, la giustizia, considerata come la prima delle cond >. zioni essenziali della felicità umana, fu l’arsomento della Statica Sociale pubblicata nel 1850. Ed a ques e sta fa d’uopo risalire per ricostruire la storia de lin pensiero etico-giuridico dello SPENCER, per c prenderne le trasformazioni successive, e soprattut per colpire certe idee madri le quali, mentre dann a quel pensiero l'impronta caratteristica e ne d terminano l’intrinseco valore, ne costituiscono anche il fondo rimasto costante, per quanto via via corretto integrato con altri elementi, e ricongiunto al siste ma filosofico generale nel frattempo elaborato dal l'Autore. Prendendo le mosse dalla Statica Social : sì può seguire passo passo lo sviluppo che viene fa- "ag cendo nella mente di lui la teoria della giustizia e di del diritto. Liberata dal presupposto teologico e se fondata già su hase rigorosamente scientifica, Veli Si DI HERBERT SPENCER vir teoria fin dal 1860 riapparisce nelle sue linee gene-. Veda E; rali e viene applicata alla penalità nel saggio sul- V'Etica della Prigione; è avvalorata nei Primi Prin- È 200 cipî, in quanto implica un alto ideale da raggiungere, dalla previsione che l'ideale sarà effettivamente rea- lizzato in quello stato ultimo di equilibrio, verso cui tende l’evoluzione progressiva dell'umanità; si arricchisce dal lato psicologico di complementi no- tevoli mediante l’analisi del sentimento e dell’idea della giustizia, che fa parte dei Principî di Psicolo- 4 gia; trova nuove conferme nelle induzioni ricavate nei Principî di Sociologia da quegli aspetti della fe- nomenologia sociale che più da vicino vi si riferi scono; riceve una formulazione più rigorosa e di- MG viene parte integrante di una teoria più generale, allorchè nei Dati dell’Etica vengono poste le basi di tutto il sistema dei principî concernenti la condotta; {°° nell’ Individuo contro lo Stato è riaffermata energica- | È mente per dedurne la soluzione del primo e più A grave dei problemi etico-politici; finalmente prende i le più vaste proporzioni di una trattazione speciale e sistematica esclusivamente dedicata alla Giustizia, di cui il saggio sull’Etica Politica assoluta costituisce una specie di programma. Il libro della Giustizia è dunque l’ultima e più : compiuta espressione del pensiero dello SpPENOER su questo argomento. Ma è naturale che, volendo approfondirlo ed apprezzarlo adeguatamente, non sì possa prescindere dagli altri scritti precedenti e dal rapporto con tutto il rimanente della dottrina dI sofica di lui, al di fuori della quale, come accade — ogniqualvolta si tratta di un grande pensatore, sa- rebbo inesplicabile. È appunto dal fondo dî quella | dottrina che scaturiscono le idee ul Fontamioa So Ù È VIII IL SISTEMA ETICO-GIURIDICO tali e caratteristiche del sistema, alle quali feci lusione e che mi propongo qui di porre in rilievo, di rilevarle c'è grande bisogno, perchè in esse è ripos l’importanza vera del sistema stesso; sono esse che racchiudono l'elemento vitale, che Tappresentano acquisto durevole, che costituiscono un progresso ve-_ ro; sono esse che hanno contribuito e potranno vie più contribuire, purchè si voglia e si sappia giovarsene! al rinnovamento scientifico sia dell’etica in generale, della filosofia del diritto. Quindi vanno sceverat distinte da altre che non hanno uguale valore, t: tochè non raccolsero e non possono raccogliere l’ad sione di chi, professandosi indipendente seguace delli SPENCER, vuole restare rigidamente fedele alle pre- messe critiche e sperimentali del suo evoluzionis e da quelle stesse premesse deduce la necessità di. correzioni e complementi, soprattutto nel campo de applicazioni sociologiche ed etiche. A. quali e quanti discussioni queste abbiano dato luogo, e come nel seno stesso della scuola si sieno manifestati profondi | dissensi, lo dice tutta una letteratura che conta chi anni ed è già abbastanza copiosa. Da essa si può raccogliere come alcuni seguaci della filosofia 2 scientifica, giudicando non conformi ai principî d: questa certe dottrine dell’etica spenceriana, sie affrettati a respingerla tutta quanta e posti per conto loro a tentare altre vie, facendo interamente o pres sochè interamente astrazione da quella. Non hanno avvertito che bisognava invece sottoporla a rigor ‘revisione critica, prima di stabilire fin dove s'avesse a dichiararla inaccettabile ; non hanno compreso co- n me quelle stesse dottrine, che loro ripugnano, non. DI HERBERT SPENCER IL cho essi professano. E se ciò è accaduto per l'etica in genere, tanto più avrebbe dovuto verifica la teoria giuridica; anzi rsi per questa per alcuni rispetti e addirittura meraviglia ed ‘he scandalo in certi evoluzionisti. è stata fatta sufficiente avrebbe dovuto destar an Ma non vi attenzione, nonostante che qualche avveritmento non sia mancato intorno al vero carattere della dottrina giuridica spenceriana!, Ora che questa apparisce nella veste di una tratta- sione compiuta e speciale, diverrà oggetto di stadi più profondi; e i dissensi, se ne può essere certi, sa- ranno vivissimi, alte le meraviglie, fiera le prote- Ma si avrebbe gran torto anche qui di non distinguere ciò che è conforme ai principî del eri- ticismo e del positivismo da ciò che non lo è, Vele- mento essenziale, legittimo e vitale dall’elemento accidentale, arbitrario \e caduco. È di quello che va tenuto conto; è su quello che bisogna insistere, procedendo anche, se è necessario; a rettificarlo ed a compierlo, come lo esige per sua natura la filo- sofia scientifica, che non è circolo chiuso di formule assolute e definitive, ma progressiva integrazione di verità. 1 Fin dal 18S8 nel Programma critico di sociologia (Cap. VIII, e poi con maggiori sviluppi nel Problema della filosofia del ni- itto ($ XII), io abbi a rilevare il rapporto della dottrina dello Srrxcer colla scuola del diritto naturale, e, pure adilitando la necessità di rettifiche e di complementi, insistetti nel mostrarne le piena legittimità e l’alto valore, in quanto mira a stabilire il fondamento intrinseco e ln giustificazione razionale della” morale e del diritto. Mi permetto questo ricordo personale an, che perchè mi fornisco occasione ad avvertire, una yolta per sempre, che in quei due miei scritti e nell'altro più recente, Gli studi di H. Sumner Maiîne è le dottrine della filosofia del diritto; il lottore potrà trovare la conferma ed una dimostrazione più ampia, sia sotto l'aspotto della oritica, sin sotto l'aspetto della ricostruzione, delle cose dette qui. IL SISTEMA ETICO-GIURIDICO de Di accingersi a tale lavoro, sia pure nei limiti angusti di una prefazione, v'ha anche una ragione di opportunità. Non è improbabile che qualche av- versario della filosofia scientifica, facendosi forte di quelle parti della teoria etico-giuridica dello Spen- CER che rientrano, o gli sembrano rientrare, nell’or- dine d'idee da lui vagheggiato, trascurando le altre, e soprattutto dimenticando gli indissolubili rapporti ; con tutto il resto del sistema, cada nell’equivoco dî È ritenere e pretenda poi far passare la Giustizia per l'opposto di ciò che è in sostanza. Può essere an- che che ci accada di vedere esaltato il caposcuola dell’evoluzionismo, come se avesse cessato di esserlo #9 solo perchè parla di diritto naturale, di etica ASSO luta, di principî a priori. Data siffatta ipotesi, sarà fica bene fino da ora mostrare a questi avversari la 1 o= a cessità di andare molto cauti, di non fidarsi troppo ai dell’insperato soccorso, e in particolar modo di non perder di vista il fondo della dottrina, perchè in fondo c'è appunto quella filosofia che essi combat- tono e disprezzano. L'accettazione anche parziale, — che facessero della teoria, potrebbe essere per loro A e = molto pericolosa, oltrechè sarebbe sempre una vera | Su ingenuità. ‘Per lo meno dovrebbe agitarli il sospetto che turbava l'animo di Margherita, allorchè Faust or le parlava di Dio: quelle cose all'incirca le diceva | anche il parroco; ma le diceva in un modo diverso! i II pas É palo 1° 00 Se non si sapesse quante ragioni possono con- | correre ad impedire l’adeguata comprensione den pensiero altrui, potrebbe sembrare strano essersi di solito avvertito ed apprezzato mono nel sistema e v em ci renzia, non ‘solo pel nome ma per E, di da altri sistemi nei quali, eccettuatone eri tip gli & si avvicina; quell’ idea o fa inte me) il carattere della necessità. Si tratta di sap un'azione sia ‘ed abbia ad essere. riputa cattiva, giusta od ingiusta. Vece tormenta la coscienza umana, eacui sia mai riusciti a comporre il lor Alla volontà di un potere s RISO di questo, fa ricorso la Gan lazioni intime della coscienza, r ed infallibile, si affida l’intuizionismo della ragione ed alle leggi del pens dell’ethos, risale l’ idealismo; dall’os effetti utili o dannosi corivindi RD sere MG empirico ricava lo SRO lu cerca etica alla constatazione. in fatto, senza preoccuparsi d pagano dell'autorità che alla. dallo stesso processo d S convincimenti della coscion: a sa zioni di. un pone impera : N: Ar xIÎ IL SISTEMA ETICO-GIURIDICO spiegazioni di necessità intrinseca o non v'ha ATAOS] cia, o non è abbastanza giustificata, o non scaturi- sce da dimostrazione scientifica. La vera necessità intrinseca, risponde invece lo SPENCER, è quella che si fonda su rapporti di causalità naturale. ‘Pol modo stesso onde le cose sono costituite, esiste un Tapporto uniforme e costante fra causa ed effetto, fra l’azione e i suoi risultati. Certi modi di condotta produco- no conseguenze vantaggiose, certi altri producono conseguenze funeste ; a le producono necessariamente, Quindi ciò che è bene o male, giusto od ingiusto, lo è in forza di questa necessità; esiste una ragione intrinseca per dichiararlo tale, e por subordinare la condotta a norme corrispondenti. E poiché la na- tura delle cose, che determina il rapporto necessa- rio fra l’azione ed i risultati, si rivela nelle leggi della vita e nelle condizioni del suo completo svi- luppo nello stato sociale, segue che da quelle leggi e da queste condizioni si debbono dedurre le norme etiche tutte quante. Così l'etica diventa veramente scientifica assu- mendo a base quello stesso rapporto causale tra fe- nomeni, su cui riposa ogni altra cognizione sciontifica; 0 sodisfa le esigenze proprie di una ricerca oggettiva procedendo per deduzione rigorosa da leggi naturali antecedentemente accertate. E non basta, Una dot- trina della condotta che mira a ricondurre tutto le norme particolari di questa ad un principio unico, vuol essere ed è essenzialmente filosofica, Sotti questo aspetto il suo valore è misurato dal rapporto. che la lega colla dottrina della conoscenza o colla nozione sintetica dell’universo; fa d'uopo cioè che ‘6888 formi con queste un tutto coerente ed armonico in modo che l'ordine pratico coincida coll’ordine te DI HERBERT SPENCER XI—II Pensiero e ) 0 SPENCER sodisfa anche questa i di : È » Hdi vero, la spiegazione ultima che, procedendo di generalizzazione in generalizza- zione, la filosofia scientifica ci dà dell’ordine rico, Videale della vita colla RA, 7 € LI ; si dello coso. Ora l esposta teoria, sebbene] non l'abbia messo m evidenza, seconda condizione. ie SEA 2 cosmico, si assomma nel principio di causalità. D'altra dae te questo è anche supremo principio gnoseologico, condizione fondamentale di ogni conoscenza, legge dol pensiero implicata nella stessa nostra costituzio- ne mentale. Quindi, se alla causalità naturale risale la dottrina della condotta come ultimo suo fonda mento, segue che non solo convergono, ma s'imme- desimano e si unificano, la legge del sapere, la legge dell'essere, la logge dell’operare. | Wîha poi fra Pe tica e la concezione dell'universo un rapporto anche più immediato, quello che lo SPeNoER stesso ha tenuto a rilevare quale conseguenza del suo sistema filosofico. Da una parte l’universo è spiegato come una formazione naturale, come evoluzione; dall'altra l'etica, mostrando la necessità di uniformarsi alle condizioni di esistenza e valutando la condotta dal grado più o meno alto di questa corrispondenza, riesco a designare nell'adattamento la norma diret- trice della vita e nello sviluppo perfettivo il suo ideale: Così la vita è compresa qual parte integran- te dell'ordine cosmico, e la legge dell’operare umano sì risolve in una applicazione della legge dell'evo-. luzione universale; un’applicazione che concerne la forma più alta dell'evoluzione stessa, perchè conver- tita in idealità ed attuata in modo cosciente, riflesso, volontario, Quale è ora il nome di questo sistema che ripone la ragione della morale e del diritto nella causazione XIV IL SISTEMA ETICO-GIURIDICO necessaria? Lo SPENCER l’ha chiamato utilitarismo razionale. Nella Statica Sociale non aveva ancora questa designazione, e non poteva averla perchè il concetto fondamentale del sistema era combinato con 3 elementi teologici e teleologici, rappresentandovisi la ; costituzione delle cose come un ordinamento divino, e l’uniformarsi alle condizioni di esistenza como at- tuazione dell’Ylea Divina. Sostituita più tardi l'in- terpetrazione scientifica, venne anche il nome diretto a significare, ein modo non equivoco, la differenza. dall’utilitarismo empirico. C°è appena bisogno di avvertire che l’appellativo di razionale è preso qui in un senso affatto diverso da quello proprio della. ne: scuola razionalista, la quale faceva della morale e del diritto un prodotto del pensiero. Denota invece in questa, come in altre scienze, quel grado mag- n giore di perfezione che raggiungono quando, supe- i rato lo stadio induttivo, riescono a spiegare dedut- tivamente i fenomeni come conseguenze necessarie di una legge generalissima. La trasformazione quin- di dell’utilitarismo da empirico in razionale costi- tuisce un momento della massima importanza nella Storia dell’etica. L’utilitarismo empirico non va al di là delle generalizzazioni raccolto osservando gli effetti derivanti dalla condotta, ed è condannato a smarrirsi nel labirinto di calcoli incerti, soggettivi, variabili; non riesce a spiegare perchè quegli effetti necessariamente arrivino, e nemmeno quindi a ren- dere ragione della necessità della norma. L'utilità è un mero risultato, e il raggiungerlo dipende dal “U conformarsi alle condizioni di. esistenza, Ora, se si ripone nell’utilità il fondamento dell’ordine etico- giuridico e lo scopo immediato della condotta, si vie-. ne a fare del risultato un principio regolatore o del DI HERBERT SPENGER | consecutivum un constitutivum. Vero rismo empirico difende vigorosame zione; ma se un suo eminente I Sip@WICK, muove con successo gli a: iti co lati deboli del sistema spenceriano, no a scuotere la superiorità che a qu l’idea dei rapporti di causazione nece todo di dedurre dalla conoscenza dei rapp regole della condotta 1. IZ Aa i E o nell'avonisna quell idea con rigore sistematico facendoi saldo della teoria; ma, enunciata par incidentalmente, la si riscontra già in denti, compreso l’utilitario. Ve nh accennai, strettamente affine con quelli e certo a lui sconosciuto. Ki il sistemi nostro. Anche per RoMAGNOSI vo e il sapere pratico fanno capo al cipio, il concatenamento delle cause ed la necessità che erompe dai rapp ti rea tura. Tali rapporti costituiscono una leg antecedente, ossia un ordine necessario, ( mali, in vista del quale certe cause producono benefici effetti e certe altre € Per conseguire i beni ed evitare î mali allora che gli uomini nella loro condo 22 0 x st “RITO 1 H, Sipawicx, Mr. Spencer's Ethica! The methods of Ethics, Third Edit., London, Noa 4, Quanto sia profonda la differ a dichiarazione di Stuart Miti riguardo alla cer. Questa vuole che “si bra modi di azione tendono necessaria? IBID quali il contrario,. Eglisi ad eccezione della parola “ Ch. V). In questa riserva c'è to Miun, sn # ATe da bili XVI IL SISTEMA ETICO-GIURIDICO quell’ordine, e sia posto modo e regola alle relazioni sociali. Donde un ordine di diritti e di doveri, o legge naturale conseguente, che va dedotta dai rap- porti reali e necessari della natura. Così dalla na- cd tura sono poste le condizioni pel raggiungimento 2 dell'utilità; la vera utilità razionale, che consiste £ nella più felice conservazione accompagnata al più rapido e completo perfezionamento, dipende dall’at- tuazione della giustizia. Quindi l’utilità, per quanto formi un carattere perpetuo ed essenziale di qualun- que diritto e dovere, è sempre un effetto; e ne deriva teoricamente l’esicenza di risalire ai rapporti reali —— /{_° della natura e alle sue loggi indeclinabili, che FOTO la sorgente del bene e del male e determinano quel- l’effetto! Non fa bisogno di commenti per dimo- strare una affinità che si pone in'ilievo da sè e nel modo più evidente; come d’altra parte è superfluo aggiungere che sarebbe assurdo spingere il parallelo più oltre. Nel modo d’intendere i rapporti della | natura cominciano subito, e sostanziali, le differenze. Il concetto della causalità, la considerazione degli effetti intrinseci delle azioni, il processo di deduzio- ne da leggi naturali, questo c'è di comune; 0 questo È basta perchè, parlando di una corrente di pensiero — dalla quale, purchè congiunta con altre, potrà uscire il rinnovamento della filosofia morale e giuridica, si. possa e si debba associare il nome de? due grandi filosofi. } ue 1 G. D. Roxaaxosr, Assunto primo della scienza del diritto na- E turale, 68 1, 2, A, 17; Introduzione allo studio del diritto pubblico universale, 870; Genesi del diritto penate, 88 994-1009; Zstituzioni A Cito soltantoi civile Mosofia ossia Giurisprudenza teorica, 8 1408, passi più salienti, DI HERBERT SPENCER XVII TODI Senonchè la geniale e feconda dottrina dell’uti- litarismo razionale perde molto del suo valore pel modo onde lo SPENCER intende le condizioni di esì- stenza, e quindi i caratteri dell’etica. Egli, l'autore di una filosofia per cui tutto perennemente sì tra- sforma, considera, ed ha sempre considerato, come uniformi e permanenti le condizioni di esistenza, le condizioni, secondo lui, necessarie per una vita com- pleta nello stato di associazione. Da queste deduce una legge oetico-giuridica invariabile, universale, as- soluta, la quale per conseguenza non può essere altro che la legge propria di quello stato ideale, verso cui l’evoluzione no Sospingerebbe; propria cioè di un’umanità perfetta, di uomini completamente adattati alla vita sociale. Donde la concezione di un giusto in sè, a cui corrisponderà, come è detto nei Principî di Psicologia, la formazione di sentimenti fissi ed universali !; donde la distinzione fra l’etica assoluta © l'etica relativa. La prima, seguendo un pro- cesso metodico che è quello stesso della meccanica astratta, a cui viene con signiticantissimo paragone rassomigliata, stabilisce quali sieno le eque relazioni fra individui perfetti in una società ideale, o per ciò non può tenere conto alcuno, come fa la seconda, delle circostanze e delle esigenze proprie di forme di associazione puramente transitorie. Così, per un esempio caratteristico, la subordinazione dell’indi- viduo e il suo eventuale sacrificio al bene comune, nel caso di guerra difensiva, sono giustificati dal- l'etica relativa, e quindi finchè dura il conflitto dei gruppi, non già dall’otica assoluta che è l’etica dello 1 Cfr, s 624, XVIII IL SISTEMA ETICO-GIURIDICO Stato permanentemente pacifico, e, come tale, incon- L dizionatamente afferma la legge dell’uguale libertà, dalla quale non possono essere riconosciute per le- gittime altro che le limitazioni reclamate dalle ne- cessità della coesistenza. i Ora è stato appunto tale carattere assegnato al- l’etica e alle sue leggi una delle cause che più ha contribuito a procurare oppositori alla teoria, e ad impedire che se ne vedessero i pregi. Obbiezioni gravissime furono sollevate, nè lo SPENCER è riu- scito, rispondendovi, a rimuoverle; anzi colle appli-. cazioni concrete e particolari, fatte adesso dell’idea | sua nella Giustizia, le ha giustificato più che mai, Lt 3 Si prescinda pure dalla legittimità dell'ipotesi di uno stato di completo adattamento, e dalla possi- bilità di prevedere in modo definito quali ne sareb-. bero la natura e le condizioni. Resta sempre, ed implica contradizione, che la legge dell’uguale li- | bertà, affermata come propria di condizioni sociali | F: ideali e perciò affatto diverse dalle nostre, venga poi in realtà assunta, e largamente, a regola anche di queste, tantochè non sì sa dove finisca l’etica re- lativa e dove cominci l’assoluta, e nessun criterio Ù viene assegnato per decidere se sia bene, o per lo meno dentro quali limiti lo sia, seguirne fino da or. n i dettami. Tranne le limitazioni reclamate dalle ne- cessità della difesa, i diritti particolari, dei quali nolla Giustizia si stabilisce il fondamento, derivano dall’etica assoluta; eppure si afferma, ed a ragione, | che abbiano ad essere riconosciuti fino da adesso, anzi si constata che lo sono di già nei paesi civili. AS ! Fra i tanti che mossero le criticlio basterà ricordare: H Spawick, Op, @ loc, ci t.@F. W. MarrrawD, Hr. H. Spencer*8 Theo-. ty 0f Society, I, The ideal state (Mind, VIN), atei ga ig i DI HERBERT SPENCER XIX Ma, se è così, essi rispondono non già alle esigenze di una remotissima ideale umanità, sibbene proprio Simo stato. 0% poi tradizione nel ritenere come propria di una società ideale la legge dell’uguale libertà. Questa implica limitazioni reciproche; ma în tin mondo composto di uomini, costituiti psicologicamente in modo che il mantenimento fra loro di equi rapporti si effet- tuerebbe colla spontaneità di un’ abitudine organica, e sarebbe dovuto agli impulsi di irresistibile sim- patia, come si può più parlare di restrizioni e di Ji- miti, e quindi della giustizia, se non in un senso puramente nominale ? E tuttavia queste ed altre obbiezioni dello stesso genere, che possono muoversi, non hanno che un va- lore secondario in confronto di ciò che deve essere opposto in nome dei principî fondamentali della filo- sofia scientifica. ‘Per poterle dire conformi a tali principî, le teorie hanno da adeguare i fatti, rispec- chiarne la natura, comprenderli nella loro interezza. Se trattasi quindi di una cosa che si fa, di una cosa che è in movimento 6 sviluppo, la scienza che la studia deve seguirla passo passo, spiegarla non già solo in un particolare momento main tutti, e rimanere sempre aperta in modo da integrare nell’avvenire le sue spiegazioni. Ciò vale naturalmente anche per le scienze Dratiche, perchè, deducendo esse le norme della condotta da rapporti reali, dovranno pure te- ner conto delle modificazioni che avvenissero în que- sti rapporti. Ma a tale esigenza contradice la no- zione di etica assoluta. Lo SPENCER fonda il suo Sistema etico-giuridico sulla natura delle cose, e que- Sto ne determina il grandissimo valore. Ma chi me- pod IL SISTEMA ETICO-GIURIDICO glio di lui ha dimostrato che la natura delle cose, ben lungi dal costituire l'essenza quiescente supposta dalla metafisica, si viene invece facendo a poco a poco ed ha per conseguenza carattere evolutivo e dina- mico? Le leggi della condotta, egli aggiunge, van- N no dedotte dalle condizioni di esistenza; e senza dub- bio è questa la vera via. Ma le condizioni, di cui si parla, non concernono esistenze astratte, sibbene esseri reali, concreti, determinati da molteplici cir- costanze di tempo e di luogo; e quindi non possono ritenersi come immutabili ed universali. Vero è pu- re che quelle condizioni alla loro volta dipendono. da leggi naturali, le leggi della vita individuale e le leggi della vita in comune. Ma non si evolvono forse la vita e la società? Si evolve la vita, e per conseguenza le sue leggi assumono caratteri, signi-. ficato e valore corrispondenti alla natura propria Ghio nn processo evolutivo; dal grado stesso di sviluppo, dall'ambiente diverso in cui la vita si svolge, dall’in- tervento di nuovi fattori ed elementi, derivano nuove condizioni ed esigenze e rapporti nuovi. Si evolve la Sa à società passando per forme molteplici e varie, ognuna sa È dello quali, come presenta caratteri specifici, così ha A A le sue condizioni e le sue leggi. Soprattutto poi va tenuto conto che l'evoluzione sociale è una formazione. essenzialmente storica, e che l’uomo, di cui s'ha; Ci considerare la natura per derivarne le norme di con- “a dotta, è un ente storico, e non può quindi venire compreso nella realtà sua al di fuori della storia. mu Donde la necessità che nel determinare le condizio- È ni di esistenza, lungi dal procedere per via di astra- LA zione, si ricerchi quali effettivamente esse siono in un dato momento storico. Certo sarebbe ‘esagera zione dire che variano tutto e sempre e incessan SEDE SLIERIZE I TT OT DI HERBERT SPENCER XXI Alcune hanno il carattere di una certa uniformità e costanza, rap- presentano ciò che vi è di più generale e comune nelle esigenze della conservazione e della prosperi- tà individuale e collettiva, quali che sieno le parti- colari circostanze di tempo e di luogo. ì progredire dell'incivilimento, che co a attenua le differenze e accresce le somiglianze, ten- de a stabilirsi sotto questo riguardo una sempre maggiore uniformità fra le varie aggregazioni uma- ne. Certe altre condizioni di esistenza, invece, sono soggette a variazioni, alla loro volta determinate dallo sviluppo fisio-psichico degli individui e dalle trasformazioni dell’organizzazione sociale. Ed è na- tarale che sia così. Se il grado di vita si fa più elevato, se il tipo sociale diventa più complesso, più elevate e complesse condizioni si debbono cor- relativamente produrre. mente le condizioni di esistenza. Ora se variano, almeno in parte e dentro certi limiti, le condizioni di esistenza, segue necessariamente che debba pure variare, nelle stesse proporzioni e negli stessi limiti, la norma etico-giuridica derivata da quelle. ‘E segue pure che una norma corrispondente in tutto e per tutto alle esigenze proprie di un certo grado di sviluppo individuale e di una certa forma di organizzazione sociale, o quindi la meglio adatta ad assicurare il benessere dei singoli e del gruppo, s'ha da ritenere, finchè durano tali esigenze, tanto razionale e tanto necessaria quanto la norma corrispondente ad altre condizioni. Perchè dovrebbe ossore riservato il pri- vilegio della giustificazione intrinseca alla leggo dello stato ideale? Soltanto sì potrà fare questione di maggiore o minore perfezione, non già desumen- dola, come l’idealismo pretende, dal rapporto con X XII IL SISTEMA ETICO-GIURIDICO un archetipo astratto, sibbene misurandola dal grado piò o meno alto, più o meno progredito, di vita 6 di svi- luppo, a cui una data norma 0 istituzione risponde. Come è facile vedere, colla correzione reclamata da una più positiva considerazione delle cose, non è che varî il principio; variano solo le sue applica- zioni. Il supremo principio etico-giuridico resta sem- pre lo stesso, l'adattamento degli individui e delle società alle condizioni di loro esistenza. Ma nelle applicazioni esso va subordinato al criterio della re- latività storica, deducendo cioè la norma dalla con- creta realtà dei rapporti, da quelle particolari con- dizioni ed esigenze alle quali l’uomo e la società in È un dato momento storico sono sottoposti. Affinchè i non nascano equivoci, sarà bene esemplificare. Do- vunque e in qualunque forma esista una organizza- zione politica, essa implica un rapporto di autori- no tà e di subordinazione. L'esigenza di questa, lungi dall’appartenere ad uno stato transitorio secondochè vuole lo SPENCER, appartiene appunto alla catego- Mi ria delle condizioni che abbiamo detto uniformi e È costanti. Ma il grado di subordinazione necessaria non è sempre lo stesso, varia col variare del tipo sociale. Una società organizzata giusta il tipo mi- * litare più puro, vivento in uno stato di continua ostilità con altre, esige, come condizione assoluta della sua preservazione, una tale integrazione da subordinare in grave misura gl’interessi e gli scopi di: degli individui a quelli della comunità. Im conse- guenza di uno sviluppo progressivo, alcune società | hanno invece raggiunto una forma di organizzazio- ne più elevata, che non solo consente, ma esige, anche quale condizione dell’ulteriore progresso suo, È il riconoscimento di una maggiore autonomia indi- DI HERBERT. SPENOER xa viduale. Nell’uno come nell’altro caso la norma che determina doveri e diritti, ha una ragione di intrinseca necessità; ma nel secondo caso, come più olevata l’organizzazione, così più perfetta deve ri- tonersi la norma. E si consideri pure una società cui le nature indisciplinate e ribelli difficilmente si piegano alle esigenze comune, e solo le raffrena la forza del costume che, ritenuto sacro ed inviolabile, incute un senso di pauroso rispetto. primitiva, in degli uomini della vita in Chi è che non vede essere allora il rigido impero della “santa, consuetu- dine e della tradizione non discussa una condizione essenziale di sopravvivenza ? La libera critica agi- rebbe come forza dissolvente. D'altra parte lo svi- luppo psichico è ancora così limitato, che la libertà di esame non è divenuta una condizione della vita individuale; e infatti manca quello che sì può chia- mare l’indice psicologico delle condizioni di esisten- za, voglio dire il bisogno. Che cosa invece debba farsi in una società la quale abbia superato questo stadio, è inutile aggiungere. E si potrebbero mol- tiplicare gli esempi, Lo osservazioni fatte fin qui portano a conelu- dere che l’utilitarismo, pure restando razionale, ha da essere combinato col principio dell'evoluzione ed informato al criterio della melatività storica, Nè la sostanziale modificazione, che si deve apportar- gli, implica contradizione di sorta col principio di causalità, fondamento del sistema. Anzi ne è una 1 L'afformazione del Wuxpr (Ethik, Zw. Absoh,, Kap, III, 4, c) che il sistema spencoriano, implicando la variabilità delle condizioni di esistenza, finisce coll’essere un relativismo utili= tario, da quanto si è detto risulta affatto ingiustificabile. Egli non tiene conto dell'etica assoluta, [ehe in sostanza è per lo Sennorr la vera etica, AR ente LI i XXIV IL SISTEMA ETICO-GIURIDICO conseguenza, un'applicazione ed una conforma nol à tempo stesso. Se mutano le condizioni di esistenza, : mutano anche i rapporti causali; cause diverse, od operanti in circostanze diverse, producono effetti diversi. E ben lo comprese Romagnosi che, domi- nato sempre da un senso profondo della realtà, in- segnò una teoria sotto questo riguardo ben più po- sitiva di quella dello Serworr. Dalla varietà dei | rapporti egli appunto deduceva non poter rimanere sempre la stessa la norma della condotta, ogni po- sizione dovere avere il suo ordine proprio di ragione, e il diritto naturale, che non costituisce una formula algebrica, essero tanto esteso, pieghevole o OE i forme quanto lo sono le necessità naturali. * IV. Così, nonostante l'elemento relativo e storico con. D cui va completata, la dottrina dell’utilitarismo ra- ) zionale mantione la sua piena validità, in quanto assegna alla morale e al diritto un fondamento in- trinseco ed una ragione oggettiva nella natura stessa. — delle cose. Fa d’'uopo ora vedere quale ne. sia da vera portata e quali ulteriori conseguenze ne deri vino, considerandola più specialmente in rapporto al -# diritto. Essa trovasi, come accennai già, in aperto contrasto coll’idea di coloro che nel diritto non ve- dono nulla al di lì del fatto, al di là della norma positiva, leggo o costume che sia, lo dichiarano un | fatto d'opinione e ne ripongono la giustificazione nell’autorità di chi lo costituisce e lo sanziona. Ka | TÒ Bluziov nal td alokpiv ob qploer Add vbjup. Non 1 Sì vogga più spociaImonto l'Assunt Ta sdlèRaa del diritto naturale, 88 5, 26, 27. SRI Dara DI HERBERT SPENOER dalla natura ma dalla loggo derivano il giusto e lin- giusto. E la vecchia idea ospressa la prima volta appunto în questi termini da AROHELAO, ripetuta via via tante volte e sotto forme diverse, ravvivata ai tompì nostri, integrandola però con nuovi elementi, dallo storicismo, o ritenuta ora da molti l'unica com- patibile con una teoria positiva e naturalistica del’ diritto, Ciò che lo storicismo v*ha aggiunto di nuovo è stato, oltre la formulazione più rigorosa, una com- prensione più larga del fatto ricavata dalla sua spie- gazione storica; ed in forza dì questa il diritto viene inteso come il prodotto di una elaborazione psichica collettiva, come un'idealiîtà sociale formatasi nella coscienza popolare, onde la giustificazione vera della norma vigente la sì fa consistere nella sua effettiva corrispondenza coll’idealità sociale che la prepara e la determina. Il progresso che con ciò ha fatto la teoria è certo notevolissimo, ma îl difetto sostanziale rimano. Sebbene trasferito dal volere «del legisla- tore ai convincimenti della coscienza collettiva, il fondamento del diritto resta pur sempre estrinsaco. Risorgo e ricove nuova applicazione l’obbiezione del- lo SPENOER che sì disconosce la causalità naturale. Se a giustificare il diritto bastano l'opinione e la volontà o di uno o di molti o anche di tutti, e non interviene la necessità che esclude l’arbitrio, vuol diro che nel mondo umano e sociale tutto è inde- terminato, o che una leggo può indifferentemente ritonersi buona quanto ùn’altra. Ma se esistono * rapporti causali, se tutto è reciprocità, allora esiste anche una ragione per cuì una legge agisce sugli uomini associati più beneficamente di un'altra. Se gli atti cho la leggo preserive producono effbtti be- neficì, © gli atti cho la legge divieta producono | XXVI IL SISTEMA ETICO-GIURIDICO effetti dannosi, non si potrà certo dire che l’effetto deriva dalla legge; dunque non dalla legge ma dal- l’effetto che naturalmente produce dipende il valore dell'atto, e non dall'autorità che l'emana ma dalla natura delle cose è giustificata la legge. E ciò im- plica che oltre 0 prima del fatto c'è la sua necessità; idica non può non essere od essere Due la norma giuri diversa. Il suo contenuto è già dato. Data la vita, sono date anche le condizioni perchè essa si conservi e sviluppi; data la società, sono dato le condizioni perchè possa raggiungersi una cooperazione armonica, efficiente, progressiva. Ed ecco allora il fondamento naturale del diritto. £ ‘Raffermandolo, lo SPENOER riprende, ravviva e rafforza con dimostrazione strettamente scientifica i una tradizione costante del pensiero filosofico-giuri- | | dico, che ha sempre mirato @ ricercare quel fonda- È mento. Ricerca legittima, che per un vero pregiu- de dizio s'è voluta condannare in nome del positivi. Ca smo; disconoscendo così la natura e la funzione pro. pria di una scienza etica, quindi chiamata, stabilendo P ciò che deve essere, a governare la vita. Ma non fa d’uopo insistere su tale legittimità. Piuttosto in- teressa rilevare come la dottrina spenceriana intorno alla ragione intrinseca della norma giuridica, o tutta la secolare tradizione a cui essa si rannoda, sodisfino un bisogno della coscienza umana, 6 trovino una giu- — bi stificazione ulteriore in un processo psicologico il quale s'è compiuto nel corso dell’incivilimento, ri- sponde ad un aspetto essenziale di questo, ne costi- tuisco anzi uno dei più alti prodotti. Il processo ha consistito nella differenziazione dell'idea di giusti- zia da quella di legalità. Osservando i gruppi sociali — effettivamente progrediti o giunti ad uno stadio ab DI HERBERT SPENCER Xxvn pastanza avanzato di cultura, si trova che l’idea della giustizia, associata da prima con quella di autorità o divina od umana, a poco a poco se ne distacca, e finisce col rendersene affatto indipendente. In Se guito di questa. differenziazione, nella coscienza, quanto più è sviluppata, la ragione giustificatrice delle norme giuridiche viene riposta, o per lo meno ricercata, in qualche cosa che sta al disopra del- l'autorità del potere sociale, in qualche cosa d'in- trinseco ed oggettivo, tantochè ripugnerebbe come contrario ® giustizia che non ci fossero certe norme di condotta 0 fossero diverse, e in aleuni casi si ar- riva a trovare le norme vigenti în contradizione con ciò che si ritiene dovrebbero essere, le sì procla- mano ingiuste, o se ne domanda la riforma. Se que- sta differenziazione non fosse avvenuta, di progresso non si potrebbe parlare, e irrigidite in una immo- bilità orientale sarebbero rimaste anche le società nostre. Essa infatti presuppone che gli animi sì affrancassero dalla tirannia della tradizione e della leggo immutabili, che s’iniziasse colla discussione o colla critica quell’era della liberazione a cuì in- noggia GOETHE, © che così fosse resa possibile la rinnovazione cosciente e deliberata degli istituti so- ciali. A questo moto di emancipazione si ricongiun- go l'origine di una dottrina che ricercava al di là dol costume e della logge il principio del diritta; anzi si deve vedere in essa la manifestazione riflessa di ciò che intanto era avvenuto nella coscienza di tutti, Ma l'evoluzione psichica differenziatrice del- l’idea di giustizia da quella di legalità non solo spie- ga l'origine di quella dottrina, ne fa comprendere altresì l'importanza storica che ha avuto, @ designa. la funzione sociale che può compiere ancora. il XXVIII il SISTEMA ETICO-GIURIDICO sentimento comune che ne fa un'esigenza. Se in- fatti la scienza non desse al diritto altro fonda- mento che l'autorità del potere, acuto e invincibile sarebbe il dissidio fra la scienza e la coscienza dei i popoli civili, e per eliminarlo bisognerebbe ricorrere È all’assurdo di ammettere che i più alti prodotti di questa si risolvono in una grande illusione. È Ta giustificazione psicologica del suo sistema etico-giuridico è stata fatta anche dallo SPENGER, ma per una via diversa e sotto un aspetto affine sì ma distinto. Già nella Statica Sociale egli si era valso, come di una riprova, delle rivelazioni del senso mo- rale, e trovando che la coscienza dei diritti perso- nali, oltre di essere un fatto costante, si afferma in modo sempre più vivo ed energico, ne induceva do. ver essa corrispondere a qualche elemento essenziale della nostra costituzione morale. Applicando ora le sue teorie di psicologia evolutiva, considera il principio della giustizia, ossia la legge dell’uguale libertà, come un dato a priori della coscienza nel senso dell’innatismo ereditario, nel senso cioè che. l’intuizione dell'individuo deriva dalle accumulate ed organizzate esperienze della razza. E siccome fo la legge fondamentale dell’intelletto implica l'adat- tamento delle relazioni interne alle esterne, così le Si m esperienze dovettero essere determinate dalle neces- sognerebbe esaminare se veramente l'intuizione eti- co-giuridica assume quella forma così specificamente definita 6 distinta che lo SPENCER afferma, ed OLD (o DI HERBEBT. SPENOER XXIX tenuto proprio quella legge di uguale libertà in cui egli fa consistere tutta la giustizia. Ma ad gra modo deve ammettersi che intuizioni relative vo erti principî fondamentali di giustizia fanno parte della costituzione mentale dell’uomo civile, accom- yagnati © avvalorati dalla persuasione della loro in- \rinseca necessità. Ora questa persuasione, questa opinio necessitatis, presuppone che l’idea di giustizia si sia differenziata dall’idea di ciò che è prescritto, presuppona compiuto il processo del quale abbiamo discorso. Dunque nella natura delle così il vero fondamento del diritto. Ma con ciò si vuole forse dire che esi- ste un diritto naturale? Ecco un altro punto in cui è necessario dissentire profondamente dallo SPENGER. Egli afferma che esiste; dalla Statica Sociale in giù lo ha sempre affermato, e con calorosa insistenza. Anzi il suo pensiero prende in ciò un atteggiamento che ricorda molto da vicino la scuola del diritto na- turale, non già, s'intende, nelle fantastiche ipotesi di uno stato primitivo di natura e di un diritto pro- prio di questo stato, ma in ciò che ne costituiva la sostanza vera, vale a dire in quanto riteneva dalla natura provenive il diritto, un diritto diverso dal diritto positivo e ad esso superiore. E non solo nelle dottrine, nelle applicazioni, talvolta perfino nel lin- guaggio, sì riscontra una stretta affinità, ma anche o soprattutto negli intenti pratici. La scuola. del diritto naturale fu, considerata nelle sue tendenze per col più comuni, l’espressione teorica di nu moto di eman- — cipaziono politica e religiosa, nacque dalle lotte della vita, lottò anche essa e cooperò efficacemer rivendicazione dei diritti indivuali. Per Ra UNO v XXX IL SISTEMA ETICO-GIURIDICO to, e nel “diritto divino ,, dei parlamenti, per la difesa della libertà compromessa dall’ingerenza dello stato che viene preparando la “futura schiavitù ,, combatte lo SPENCER, 0 da quasi mezzo secolo, con ardore di apostolo. Se si fosse tenuto conto dell’ idea ultraindividualistica che ispira tutta la sua filosofia sociale, non sarebbe dovuto sembrare strano il ri- torno alla teoria del diritto naturale. Ciò che invece è strano, è che nella storia di questa non si sia mai pensato di assegnare alla Statica Sociale il posto di onore che le è dovuto, e non si sia compreso che proprio in essa la logica della teoria era spinta ine- sorabilmente alle ultime sue conseguenze, comprese le conseguenze rivoluzionarie ed. anarchiche, com- preso il riconoscimento nel cittadino del diritto di ignorare lo stato !. Ma in questo ravvicinamento sarebbe affatto inutile insistere qui, tanto più che accanto alle somiglianze dovrebbero essere rilevate le differenze. Differenze profonde e sostanziali, per- ché, non lo si dimentichi, la natura, di cui parla lo SPENCER) è sempre la natura quale egli se la rap- presenta in forza di una interpetrazione scientifica dell'universo. Su questo nessuno si deve fare illu- sioni, e a questo bisogna badare per dare alle idee di lui il loro vero significato. per Fatta tale riserva, resta però sempre fuori di dubbio che egli ammette un vero e proprio diritto dato dalla natura, Le leggi della vita nello stato di associazione si convertono, secondo lui, in una legge giuridica naturalo, da cui la legge positiva, qualora — s ga 1 i 1 Cfr. Part III, Ch. XIX. Questo capitolo non lo si trova — più nella recento edizione (Social Statics abridged and revised, | London, 1892). L’'averlo tolto conferma quello che risulta dal- l'intero raffronto della Statico colla Giustizia, essersi ciod lo idee dell'Autore venute a poco a poco notevolmente temperando, DI HERBERT SPENCER XXXI niformi, trae ogni sua autorità; e quindi pri- jconoscimento legislativo, e indipendente- anzi prima ancora che si sia formato vi si U ma del © ‘o da 0850; monto (o a CS co È organo regolatore, gl’individui, come tali, hanno g RA pel solo fatto di essere OE in un certo modo 5 di possedere certo facoltà. Lo cla parecchio tempo che siffatta concezione del diritto è stata dimostrata illegittima, ® in modo definitivo. Nè la dimostra- zione è venuta soltanto dalla scuola benthamiana, dallo storicismo dal positivismo. Anche nei suoi indirizzi puramente metafisici, tutta la filosofia giu- ridica, dopo TANT © Fronte, da prima si è rivolta a correggere ® integrare la nozione del diritto natu- rale, poi ha palesato una tendenza sempre più de- cisa, che ormai si può dire prevalente, a non am- mettere l’esistenza del diritto altro che come diritto positivo, pur volendolo subordinato ad esigenze ra- zionali o ideali. La dottrina dello SerNoER appar tieno dunque ad una fase del ponsiero filosofico-giu- ridico di già superata. Non v'è allora ragione di opporre ad essa argomenti tante volte ripetuti. Ma v'è un’altra cosa da fare e che non è stata fatta, valu- tare cioò l’idea del diritto naturale alla stregua di quei principî del criticismo, ai quali lo SPENCER non può nogare il suo assenso. E tanto più è necessario far- lo, in quanto l’affermare con lui un fondamento na- turale del diritto e negare contro di lui l’esistenza î del diritto naturale, può sembrare a chi guardì le | cose alla superficie come una contradizione, o per lo | meno una questione di parole. lì invece questione di rispettare o no le leggi della conoscenza cho il criticisimo ci ha rivelato. Ammettere un fondamento intrinseco della norina giuridica, significa riconoscere un'esigenza che la norma stessa nella sua formazio XXXII IL SISTEMA ETICO-GIURIDICO ne, non fatale ma cosciente e volontaria, deve sodi sfare; e ciò è legittimo ed è scientifico; laddove af- fermare l’esistenza di un diritto, che non sia quello positivo e prodottosi storicamente, equivale ad affer- mare una non entità, ad assumere come reale ciò che non è dato dall'esperienza, vale a dire a ricadere nel dommatismo metempirico. E di vero, il diritto si offre a noi come realtà d’esperienza solo in quanto è un fenomeno psico-sociale, ossia un'idea umana che si concreta e si oggettiva in una norma di condotta, norma obbligatoria e, nello stadio della sua forma- zione compiuta, fatta valere dall’autorità dello stato. Sempre e dapertutto una norma vigente, un diritto positivo e, come sua origine, un’idealità umana e sociale; ecco quello che ci dà la realtà storica, niente altro. Il diritto invece che si fa derivare dalla na- tura non è una realtà. La natura dà l’esistenza, i suoi bisogni, i suoi scopi, e con questo dà anche il contenuto e la materia del diritto; la natura dà le condizioni alle quali è legata l'esistenza, e quindi. anche la necessità di una norma garantitrice; ma la natura non dà la norma, per la quale occorre una mente, anzi più menti associate, che la pensino e la vogliano; non dà la garantia che presuppone, supe- rati gli stadi primitivi e imperfetti della difesa di sé, la costituzione dello stato e la sua autorità. Da qui si scorge come la nozione del diritto naturale sia nata e si mantenga per la confusione di duo coso affatto distinte. La leggo, in quanto esprime rap- porti causali di fenomeni, è confusa colla leggo nel senso di norma della condotta; anzi la logge fonome- nica viono senz'altro convertita in legge otico-giuri- dica, e sotto il nome di legge di natura viene com- presa tanto l’una quanto l’altra; si applicano alla DI HERBERT SPENCER XXXIII seconda i caratteri della prima, e ci si aggira così in un equivoco che è tutto riassunto nella tanto ce- lebrata definizione di MoNTESQUIET: “log lois sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature. des choses,. Mai rapporti ne me, stabiliscono solo ciò che 1 e alla coscienza sociale, che 1 deale da tradurre in realtà. cessari non sono nor- a norma deve essere, elabora, additano l’i- Vi Sorge allora spontaneo il quesito, in quali rap- porti effettivamente si trovino il reale e l'ideale nel corso dell’evoluzione giuridica. Per quanto non se lo presenti in questa forma, tuttavia al quesito ri- sponde lo SPENOER; e risponde in modo da arrecare, purchè lo si rettifichi e completi, un altro contributo prezioso alla costituzione di un sistema otico-giuri- dico scientifico. Nell'ultima parto del suo primo lavoro, sollevandosi a considerazioni sintetiche di dinamica sociale, mostrava la coincidenza della legge dell’incivilimento col supremo principio etico. L'u- manità progredisce verso 1° individuazione, la quale consiste nello sviluppo il più completo dell’indivi- dualità di ciascuno salva l’uguale individualità di tutti gli altri, ed implica quindi il riconoscimento dei diritti personali. Questa la legge dello sviluppo progressivo; questo il fatto della Storia. E questo vuole puro la legge etica dell’ugnale lib tà, che è la lesge dell’ individuazione perfetta, | Più tardi l’idea di tale coincidenza sì combina, anzi addirit- tura s'immedesima, coll’ ipotesi dell'evoluzione, 6, trasformata, diventa l’idea dominante del sistema. La leggo dell’etica assoluta, la legge dell’uomo ideale bh }4 ti “ A XXXIV IL SISTEMA ETICO-GIURIDICO nella società ideale, designa precisamente il limito al quale tende l'evoluzione della condotta, l’ultimo stadio di quell’adattamento che s'è venuto e si viene facendo. Infine nella teoria della giustizia la coin- cidenza ricove nuova applicazione, e in forma più conereta, più definita, più suscettiva di essere con- fortata da prove di fatto. Quella teoria, infatti, è fondata dallo SPeNOER sui risultati concordi di un processo deduttivo e di un processo induttivo. Da una parte, come si è visto, la deduzione dalle leggi della vita nello stato sociale; dall’altra l’induzione in cui, sulla base di dati etnografici e storici, gene- ralizza le esperienze dell'umanità registrate nella legislazione progressiva. Da queste raccoglie come, nel corso dell'evoluzione sociale e dell’evoluzione mentale che l’ha accompagnata, i sentimenti e le idee, le consuetudini e le leggi si sieno venute sem- pre più conformando al principio della giustizia, la legge dell’uguale libertà, tantochòè il principio in genere ed i singoli diritti personali, che ne derivano quali corollari, hanno ricevuto via via progressiva- mente riconoscimento e sanzione. ; È evidente che il rapporto stabilito dallo SPEN- cER tra il fatto e la legge etica dipende ed è inse- parabile dal carattere e dal contenuto a quella as- segnati. ‘Posta la legge come assoluta, ne deriva necessariamente un tipo anch’esso assoluto, quindi invariabile ed universale, verso il quale progredirebbe il diritto positivo. ‘Posto il principio dell’uguale li- bertà come supremo, unico e incondizionato, il moto. storico del diritto, pur così ampio e così multiforme, viene racchiuso nello rigido maglie di quella for- mula, e tutto il progresso, o già avvenuto o che av- verrà, fatto esclusivamente consistere nel riconosci- iti iii st DI HERBERT SPENOER mento della libertà individu da parte per ora l’unilater prescinda ancora una volta ipotesi dell? adattamento com s'avanza verso la terra promessa dello stato idea- le. L'essenziale è ristabilire, in conformità di ciò che sopra si disse, che il progresso del diritto va riferito a condizioni ed esigenze variabili, e quindi misurato secondo una stregua che varia, si Sposta, s'innalza con queste. Ed una volta rie via di un'indagine più (una via che le difficoltà zazioni storiche impon la necessità di consid un aspetto wiiversale, e lineare, ma in rapporto ai vari XXxV ale. Ma si lasci pure alità del principio, e si da ogni questione sulle pleto e dell'umanità che gruppi sociali, in o arbitrariamente del pro- gresso continuo dell’umanità, si parlî più modesta- mente, ma legittimamente, di società progredite e di momenti storici progressivi, distinti da società e da momenti che non si dimostrano tali. Ciò implica che si debba dare all’induzione una base ben più ampia che non faccia lo SPENCER, il quale sì limita a mettere insieme, scegliendo qua e là nell’etnogra- fia e nella Storia, alcuni fatti, o Ji adduce più che altro ad illustrazione e conferma di ciò che ha tro- vato in via deduttiva. Insufficienti sono i materiali, non sistematico il processo, non sempre legittime le induzioni. Hi invoce tutta la storia del diritto che va posta a contributo, giovandosi specialmente dei ri- sultati dello odierne ricerche comparative; è l’intera evoluzione giuridica che va colpita in quello che presenta di comune e di costante per poterne pages gnare i caratteri e trovare lo leggi. Le cose, sì XXXVI IL SISTEMA ETICO-GIURIDICO disse, vanno comprese nella loro interezza e spie- gate in tutti i loro momenti; perciò l'indagine filo- sofico-storica, lungi dall’essere un elemento secon- dario e quasi avventizio della teoria filosofica del dliritto, ne forma invece una parte principalissima e integrante. Da quell’indagine si può ricavare fino da ora un risultato che, mentre conferma ciò che v'ha di più essenziale nell’idea dello SPENCER, la restringe però dentro certi limiti rendendola schiettamente posi- tiva. È, come vedemmo, un’esigenza razionale che la norma giuridica rispecchi l’ordine naturale delle cose; e dal conformarvisi dipende la possibilità di riuscire per opera sua ad ottenere l’effetto utile di as- sicurare la conservazione e lo sviluppo progressivo degli aggregati sociali e delle loro unità. Ora que- sto fondamento naturale non solo non è stato estra- neo alla formazione storica del diritto, ma în una certa misura ha costantemente concorso a determi- narla come suo fattore oggettivo. Considerata in- fatti l'evoluzione giuridica nel suo fondo sostanziale, la si trova indissolubilmente legata col processo adat- tivo degli individui e dei gruppi alle condizioni di loro esistenza. La coscienza sociale nella conce- zione delle idealità, che esprimono i suoi convinci- menti intorno a ciò che è giusto, per una legge psi- cologica confermata dall’analisi storica, è determi- nata da precedenti esperienze di utilità. Vengono cioè sperimentati gli effetti derivanti dalla condotta, o allora nasce l’idea che per evitare effetti dannosi e per ottenere il benessere comune, si debba pre- scrivere obbligatoriamente alla condotta stesi: servanza di certe norme. Alla loro volta poi le espe- rienze di utilità riflettono quell’ordine oggettivo di DI HERBERT SPENOER XXXVII rapporti, di bisogni e di scopi, che nasce dalle con- dizioni della vita in comune. Naturalmente la co- scienza sociale comprende tali condizioni per quanto può e sa, le interpetra secondo il grado d’intelligenza e di cultura, e sotto l'impulso delle idee, dei senti- menti, degli interessi dominanti. Quindi non pos- siamo aspettarci che i motivi di utilità abbiano sem- pre pienamente corrisposto all’utilità vera, e la nor- ma giuridica a ciò che effettivamente esige la natura delle cose. Lo stabilirsi di tale corrispondenza è l’opera lenta del tempo e della civiltà, presuppone lo sviluppo psichico che. faccia acquistare un'idea più chiara, adeguata e riflessa delle condizioni di esi- stenza, implica quel concorso di circostanze favorevoli da cui dipende che una società S'avanzi o s’arresti, Crescendo la corrispondenza, l’evoluzione giuridica sì rivela progressiva; e tanto più progressiva se, in- nalzandosi nel caso di una società sviluppata il grado di vita e delle sue esigenze, il diritto si trasforma in modo da garantire le condizioni inerenti a que- Sto più alto grado di sviluppo umano. Donde lu- minosa e feconda, applicando lo stesso criterio alle trasformazioni future, scaturisce la nozione del suo ideale. L’induzione, dunque, conferma la deduzione: en- trambe convergono allo stesso risultato. Giò che questa stabilisce come un'esigenza a cui il diritto positivo ha da conformarsi, quella dimostra essere un fatto che si Viene compiendo lentamente e per gradi nel corso dell'evoluzione, se progressiva. Ciò che ci rappresentiamo come il momento ideale del diritto, | è la realtà stessa dol suo divenire storico in quanto raggiunge forme più elevate. So è così, possiamo dirci avviati verso la soluzione positiva del formi- XXXVII IL SISTEMA ETICO-GIURIDICO dabile problema che ha tanto affaticato il pensiero filosofico; voglio dire l'accordo e l'unificazione del reale e dell'ideale. La metafisica, specialmente per opera di HEGEL e della scuola sua, feco uno sforzo poderoso per ricongiungerli nell'unità di un processo dialettico, in forza del quale l’idea del diritto si svi- lupperebbe e si attuerebbe per gradi nella storia. Il tentativo fu geniale, ma segnò l'estremo limite della speculazione che trascende l’esperienza. Non sola- mente si trasformò il soggettivo in oggettivo, e del- l’idea, cioè di un prodotto del pensiero, si fece una vera e propria entità, ma la si convertì in una forza capace di determinare e produrre la realtà. La dot- trina evoluzionista invece, intesa nel modo che si è detto, rimane nei limiti rigorosi dell’esperienza. Non si parla più di un diritto razionale o ideale che si tra- duce in diritto positivo; si parla soltanto di diritto positivo che nelle società progredite si viene uni- formando sempre più adeguatamente a ciò che im- pongono le condizioni della vita, in modo che per opera dell’incivilimento l’essere e il dover essere si ricongiungono nella vasta circolazione della storia. VI. Tutto ciò che s'è detto fin qui riguarda più che altro le basi del sistema etico e giuridico spence- riano. ‘Resta a parlare del contenuto di quest'ulti- mo, contenuto che si riassume nella formula della giustizia. Trattandosi di adulti, ciascuno dove es- sere soggetto alle conseguenze della propria natura e della propria condotta, ricevendo i boneficî in pro- porzione dei meriti. Questa è l’espressione otica della legge suprema che, avendo per risultato la s0- DI HERBERT SPENCER XXXIX “avvivenza del più adatto, ha presieduto all’evolu- La Jella vita in tutte le sue forme. Perchè sia ora e: il rapporto normale fra la condotta e le e; Dea e quindi assicurata la responsbilità, è Y e, negli individui la piena libertà di eser- citare le attività occorrenti alla conservazione @ allo sviluppo della vita. La libertà costituisce l'elemento 23 positivo della giustizia, il quale deriva così dalle leggi È: della vita. Trattandosi però di creature viventi nello stato di associazione, perchè sia possibile una coo- perazione armonica ed efficiente, bisogna che inter- venga una limitazione reciproca, che cioè l’attività di ciascuno sia coercitivamente limitata quanto è reso nocessario dalla simultanea attività degli altri, e s'impedisca fra loro ogni aggressione compiuta o di- Sa rettamente o indirettamente violando il contratto. RE La limitazione alla sua volta costituisce l'elemento Di negativo della giustizia, e questo deriva dalle condi zioni proprie dell’organizzazione sociale. I due ele- to menti si raccolgono nella formula della libertà di cia- ì seuno limitata solo dall’uguale libertà di tutti gli altri; principio generale da cui poi discendono le varie forme di libertà, i diritti particolari che sono altret- -G tante condizioni, senza le quali i fini della vita non possono essere raggiunti. Oltre quella resa neces- saria dal fatto stesso della vita in comune, la legge etica fondamentale del rapporto fra la condotta e le conseguenze subisce due altre modificazioni o limi- (Sd tazioni; l’una che provvede alla conservazione della specie, onde ai generati, finchè sono immaturi, deve essere in proporzione della loro incapacità prestato aiuto dai generanti; e l’altra che subordina la vita e la libertà dell'individuo alle esigenze della difesa comune. Ma tali ulteriori limitazioni non fanno ve- RR E RS TE 1 RIE, Pn XL IL SISTEMA ETICO-GIURIDICO ramento parte della giustizia; non la prima perchè Spetta all’etica della famiglia in cui, a differonza dell'etica politica, vige il principio, non della giu- Stizia, ma della gonorosità; o nemmeno la seconda la cui giustificazione etica, come si video, è soltanto relativa e transitoria. Questo il contenuto della teoria giuridica dello SpeNoER. Sottoponendola ad analisi, si trova che tro elementi hanno principalmente concorso a determi- narla. Uno anzitutto che si distingue per l’origi- nalità e la novità, cioò la spiogaziono biologica del fatto etico. In secondo luogo l’idea individualistica del diritto o dello stato, per la quale lo SPENCER si ricongiunge alla scuola del diritto naturale e più specialmente alla dottrina Kantiana, sobbone vi sia giunto, come attesta egli stesso, in modo affatto in- dipendente. V’ha concorso infine la teleologia otti- mista propria della scuola economica dello armo- nie naturali, che dalla fede in un ordino benefico - di natura deduceva dover bastare il riconoscimento della libertà per rimuovere gli ostacoli all’attuazione di quest'ordine, e per far regnare nel mondo la giu- stizia, la prosperità, il progresso. L'ispirazione è evidente nella Statica Sociale dove la teleologia predo- mina, e perdura nogli scritti posteriori nei quali la teleologia è attenuata di molto, non tanto però da scomparire del tutto, nonostante lo ripetute dichia- razioni dirette a sconfessarla, Questi tro elementi, dirò così, generatori si combinano poi insieme, in modo che l’uno servo di base o di complemento o di conferma all’altro, e si fondono in una teoria mira- bile per Semplicità, armonia, o rigore logico, Se- nonchè la storia più recente delle scienze morali 6 politicho è là a dimostrare como l’idea individuali- DI HERBERT SPENCER XLI stica del diritto e dello stato e l'ottimismo econo- mico abbiano doynto cedere il campo di fronte ad una vigorosa e salutare reazione. Alla sua volta l'applicazione delle leggi biologiche alla società e all'etica tende ora a rientrare per opera della cri- tica nei suoi logittimi confini. Riflettendo & ciò, sì comprende come la teoria spenceriana della giusti- zia abbia già dovuto e debba sempre più dar luogo a dissensi ed opposizioni vivissime. Sarebbe però, lo ripetiamo, un grave errore se, preoccupandosi sol di quello che non paro accettabile, non si vedesse e non sì mettesse a contributo la parte vera, legitti- ma, feconda. Il pregio grandissimo, singolare anzi, del sistema perdura sempre; si procede cioè per una via che è quella propria della ricerca Scientifica, della ricerca oggettiva. La promessa donde si muove non è qui, come nei sistemi metafisici, un primo principio che îl ponsiero ricava dal suo proprio fondo o dal quale viene svolgendo le verità particolari, ma una leggo naturale già data da altre scienze, la biologia e la sociologia. È il metodo della dedu- zione positiva. Il difetto sta nell’essere le promesse assunte in modo incompleto ed esclusivo, con un si- gnificato e un’estensiono non in tutto legittime. Ma la via è aperta per ristabilirlo nella loro integrità, per assegnarno il giusto valore e i limiti rigorosi; ed è aperta appunto perchè si tratta di un sistema scientifico, che porta în sò stesso gli elementi vitali del suo perfezionamento progrossivo. Dalla breve osposiziono fattano risulta che lo SPENCER deduco tutta la sua teoria dalla legge fon- damentalo che determina, mediante la sopravvivenza del più adatto, tutta l'evoluzione organica. Ora il principio dell’otica e quindi della giustizia non può XLII IL SISTEMA ETICO-GIURIDICO esser dato dalla pura biologia. Senza dubbio il prin- cipio è quello dell'adattamento alle condizioni di esi- stenza; ed è pur vero che, trattandosi di esseri vi- venti, non si può mai prescindere in tutto ciò che li riguarda dalle leggi della vita. Ma poichè condizione principalissima di esistenza è per l’uomo la socie- volezza, così l’etica esige 6 pone come vero srande ideale umano l'adattamento dell’individuo alla so- cietà. Quindi la legge di adattamento, in quanto diventa norma di condotta, non è più pura legge biologica, ma assume fattezze, condizioni e determi- nazioni essenzialmente sociologiche; l'individuo del- l'etica non è già l'individuo quale viene dato dalla biologia e fatto dalla natura, il che equivarrebbe ad una vera astrazione, ma l’uomo come ce lo dà la sociologia e l’ha fatto la storia. Lo SPENCER stesso, rispondendo alle critiche del LaveLEYE,! energica mente rileva che il processo, o meglio uno dei pro- cessi, onde la sopravvivenza del più adatto risulta, la lotta cioè o concorrenza vitale, ha da rimanere sottoposto nell’ambiente sociale a due limiti rigorosi stabiliti dall’etica, la giustizia e la beneficenza. Ma 80 l’etica, e come morale e come diritto, assegna lo condizioni e i limiti entro i quali deve operare la legge biologica, segue che non può essere principio supremo dell’etica quello, che l’etica ha invece da modificare. E anche prescindendo dai limiti etici, sta in fatto che la legge biologica della sopravvivenza del più adatto trova di fronte a sè nell’ambiente so- ciale tali e tante forze perturbatrici, da restarne pro- profondamente alterata l’azione. Lo SPENOER, con- (1) Si confronti la polemica snll’Individuo e lo Stato fra lo Spencer 6 il LaveLeve, ripubblicata in appendice al Socialisme contemporain di quest’ultimo, DI HERBERT sPENCER XLII siderando astrattamente l’uomo nelle sue proprietà biologiche, assume che le doti intrinseche 6 la con- dotta degli individui ne determinano la sorte, pur- chè vi sia in tutti uguale libertà, la quale basta per conseguenza da sola, secondo l'ipotesi ottimista, a fare ottenere la retribuzione secondo i meriti che costituisce la giustizia, ad assicurare il trionfo dei superiori, la scomparsa degli inferiori, il progresso della razza. Ma più volte e giustamente è stato os- servato in quali condizioni infinitamente diverse si effettui la lotta nel mondo sociale in confronto del mondo organico, e come per un complesso di circo- stanze sociali e storiche, ossia per ragioni puramente estrinseche che conferiscono vantaggi artificiali, sia avvenuto e possa sempre avvenire che i peggiori trionfino. Fra la libertà e la retribuzione secondo i meriti non c'è quel vincolo necessario che la teoria gratuitamente presuppone; e ritenendo, come lo SPEN- cvR esplicitamente dichiara! che la giustizia è so- disfatta quando nessuno ha patito aggressione e quin- di tutti hanno avuto uguale libertà di agire, anche se si trattasse di una libertà affatto nominale, si ri- cade nel vecchio formalismo della libertà che è fine a sè stessa. Sia dunque per le modificazioni che deve ricevere, sia per quelle che dì fatto riceve, la legge biologica non può essere supremo principio etico e contenere la formula della giustizia. Per quanto S'abbia a tenere conto delle esigenze dell'individuo, come tale, e risalire alla sorgente biologica donde derivano, va invece tenuto fermo che l’olemento co- stitutivo dell'etica risiede, secondo il vecchio ma LT notevole a questo rignardo ciò che dice, rispondendo al Mrans, noi Data of Ethics, Appendix, replies to oriticisms. XLIV IL SISTEMA ETICO-GIURIDICO sempre vero concetto aristotelico, nella vita in co- mune, nella cooperazione sociale. ARI E 5 Il difetto che si riscontra nella premessa natu- % ralmente si estende alle deduzioni ricavatene, e le va è spiega; donde le critiche che furono fatte alla no- al zione del diritto data dallo SeENoER, © lo altro cho | possono aggiungersi! Esaminiamole brevemente. Partendo dalle leggi della vita che implica essen- : zialmente l’individualità, la logica del sistema con- duce a riporre esclusivamente nell’individuo la ra- gione, il fondamento, l’esigenza del diritto. Essen- do il diritto una condizione per conseguire i fini della vita, l’uomo ne è rivestito solo pel fatto che ha esso è una individualità, non in quanto si trova in un ordine concreto di rapporti, che lo legano alle pe altre individualità e all’aggregato sociale di cui fa “ parte. Dei fini propri di questo non si tiene alcun — conto, il fattore sociale non interviene se non per de- Dr terminare l’elemento negativo del diritto, la limita zione reciproca delle libertà. Vero è (sebbene i suoi N° critici non l'abbiano avvertito) che in un certo sen- so lo SPENOER fa scaturire anche l’elemento positivo 1 Basti ricordare fra i tanti, senza però intendere con que- Sto di aderire pienamente alle loro conclusioni: F. W. Marr- ss LanD, Mr. H. Spencers's Theory of Society, LI, The law ofequalli. | berty (Mind, VIII) — F. 0. Moxrague, Limits to individual liberty, à Trad. OrLaxpo nella Biblioteca di Scienze Potitiche, Vol. V, Cap. k 1,2,4,6,7 — È. De Lavrevers, Op. e loo. cit. — G. BrLor, Ju- Pi stice eb socialisme (Revue Philosophique, Fèy. 1592) — D. ANZILOTTI, j La scuola del diritto naturale nella filosofia giuridica contemporanea v @ proposito del libro di H, Spencer “Justice, Firenze, 1892 — G. La- M i, Viosa nell’acuta recensione fat'a della Justice nella Rivista italia- na per le Scienze Giuridiche (Vol, XII, pag. 872-881). È poi notevole, non per valore intrinseco, ma come esempio caratteristico e sin- tomatico della contrapposizione dell'idon socialastica del diritto L all'idea individualistica, il libro di G. Laoy, Liberty and Law: È being an attempt at the refutation of the individualism of Mr, H. ; Spencer, London, 1888, DI HERBERT SPENCER XLV 1 diritto dalle leggi della cooperazione sociale, in del di anto questa esige, come una condizione sua, il man- È o del rapporto normale fra gli sforzi e i di la libertà. Ma poichè la vita della cietà non ò per lui altro che la somma delle vite singoli, e le proprietà dell’aggregato a DE, determinate da quelle delle sue unità, così il criterio individualistico riprende ilsopravyento, nella vita individuale il diritto finisce sempre per trovare il suo vero fondamento, ® dalla sola tutela dei di- ritti individuali vien fatto dipendere il benessere della società. La dottrina giuridica rispecchia così pienamente quella sociologica, e ne riproduce il di- fetto capitale. Là come qua, non è riconosciuto nel- l'organismo sociale ciò che appunto lo distingue da un’aggregazione atomistica diindividui, vale a dire il prodursi in forza della combinazione organica proprietà e condizioni nuove, che non si trovano negli elemen- ti singolarmente presi. Ponendo attenzione a questo sd che è decisivo, si comprende perchè al diritto venga € data una base così esclusiva. Si comprende perchè la teoria non solo non ricerchi nelle stesse neces- sità organiche della socievolezza la ragione anche di. quelle norme che più sembrano dirette a garantire il singolo, ma non ne vegga altresì scaturire un con- tenuto ulteriore del diritto, determinato da scopi col- lettivi, distinti dagli scopi individuali e non meno di questi bisognosi di garantia. E sì comprende pure come, ammettendo soltanto diritti dei singoli, non si — vogga nello stato altro che un istrumento per la loro. preservazione; di vero o proprio diritto pubblico non qu tonimento de ponoficî e quin so dei titti li 1 Più che nella Giustizia, questa idea trovasi svilu da prima nella Statica, poi neì Dati dell Etica 0 nell’ Ln contro lo Stato. (a a XLVI IL SISTEMA ETICO-GIURIDICO , È RSA di si parlî nemmeno, anzi si affermi che quanto v'è nel l'ordinamento politico da potersi chiamare diritto, merita tal nome solo in vista dell’efficacia sua a tu- Viene bensi riconosciuto che questi telare i diritti. ca abbiano asubirele limitazioni indispensabili per la difesa collettiva, e la proprietà privata paghi co- l'imposta le spese della tutela giuridica; ma trattasi di esigenze transitorie e non contemplate dalla pura giustizia, che fissa gli sguardi in quello stato ideale in cui non si avranno più a temere aggressori nè ester- ni né interni. Decisamente la teoria giuridica e poli- tica dell’individualismo, trovata nella biologia la base scientifica, arriva alle ultime sue conseguenze. Con- seguenze tanto unilaterali quanto lo è la premessa, Eppure, diciamolo di passaggio, anche questa affer- mazione così esclusiva e rigida del principio indi- viduale, considerata come reazione, non è senza im- portanza nel difficile momento storico che attra- versiamo. Mentre nelle dottrine e nelle tendenze pratiche l’opposto principio della socialità pretende di erigersi esso a regola unica e assoluta della vita; mentre accenna a illanguidirsi la coscienza dei di- ritti individuali, e qualcuno arriva fino a riguardarli come un comodo ritrovato del predominio borghese; mentre si dichiarano antagonistiche la libertà o la giustizia, e di questa separata da quella si fa un nuovo ideale; in un momento siffatto la reazione è salutare, equivale ad una battaglia in difesa della civiltà di cui il socialismo minaccia le più preziose conquiste, Ma proseguiamo a rilevare lo conseguenze ulte- riori della premessa individualistica, Questa doveva necessariamente condurre lo SPENOER a riassumere la giustizia nella legge dell’uguale libertà, 6 quindi DI HERBERT SPENCER XLVII a intendere il diritto come mero principio di coesi- stenza, per assicurare la quale è sufficiente la limi- tazione reciproca, il mantenersi ciascuna attività nella sfera sua, il non invadere le altre, dalle aggressioni. incerte init l’astenersi Dunque una nozione negativa, l’essenza del diritto riposta nel non fare, regola suprema il neminem laedere. Ma questo è un ritorno, si è detto e abbiamo detto anche noi, alla vecchia filosofia del diritto e a KANT in particolare. Sì, è un ritorno, se consideriamo le conclusioni. Quanta distanza però nella via per cui vi si giunge, e quanto progresso! Là il principio della coesistenza meta- fisicamente affermato come una necessità logica, qua dedotto scientificamente dalle leggi dell'equilibrio sociale. Tutta la dottrina della Statica, mantenuta e anche meglio spiegata negli scritti posteriori, ! sì appunta nell’idea centrale dell'equilibrio. Come in un aggregato qualunque v'è equilibrio allorchè le sue unità agiscono e reagiscono le une sulle altre con forze uguali, così nell’aggregato sociale la con- dizione principale dell’equilibrio, indispensabile per un’armonica cooperazione, consiste nel bilanciamento delle forze, in modo che ciascuno si mantenga nella propria sfera d’azione e non invada quella degli al- tri, vale a dire che sì rispetti la legge dell’uguale libertà. Ora, se la coesistenza non può legittima- mente pretendere di essere l’unico principio del di- 7 ritto, certo è ad ogni modo che ne costituisce un momento essenziale, Quindi l’averlo rigorosamente dimostrato, facendolo derivare dalle leggi e dalle esigenze della cooperazione, è pregio grande e du- revolo del sistema spenceriano. Il difetto suo, è 1 Reasons for dissenting from the Philosophy of M. Comte, o he Data of Ethics, 8 61. XLVII IL SISTEMA ETICO-GIURIDICO sempre l’unilateralità. Quello esigenze infatti non riguardano la coesistenza soltanto; la funzione del diritto non sta tutta nel risolvere un problema di meccanica mediante un sistema di forze difensive che si facciano equilibrio; non basta garantire alle sfere d’azione individuali una libertà uguale perchè la giustizia sia sodisfatta, e perchè possano dirsi realizzate le condizioni alle quali è legata l’organiz- zazione sociale. Appunto perchè questa è coopera- zione attiva, solidarietà, integrazione reciproca, coor- dinazione delle parti fra loro e col tutto organico da esse formato, fa d’uopo che il diritto valga come principio, legge e forza di organamento, prescrivendo non già sole limitazioni negative, ma anche quel contributo positivo di prestazioni indispensabile alla conservazione e allo sviluppo dell'organismo. La giustizia, secondo il suo classico concetto mantenuto dallo SPENCER, è proporzione; quindi vuole che a ciascuno, sia individuo sia collettività, venga dato ciò che gli spetta, il suum necessarium, E allora, ol- tre a garantire la libertà e ad assicurare così l’equi- librio, l’armonia, la coesistenza, il diritto deve pure da una parte regolare l’attività dei singoli in modo che resti sempre coordinata e, nei limiti di stretta necessità, subordinata alle esigenze e agli scopi del tutto sociale, e dall’altra nei casi e nei limiti di Stretta necessità, giusta Ja formola romagnosiana, imporre atti positivi di soccorso. Invece lo SPEN- CER riesco ad escludere addirittura dal dominio della giustizia la coordinazione e subordinazione degli in- dividui alla comunanza; 6 per ciò che riguarda la seconda esigenza, la formula che ciascuno debba rac- cogliere i vantaggi oi danni della sua natura e della sua condotta, espressa così rigidamente e senza li- DI HERBERT SPENCER XLIX mitazioni di sorta, conduce inesorabilmente alla con- tO sacrazione giuridica del puro egoismo. V?è si lali- mitazione relativa al soccorso da prestare alla prole, ma deriva dall’etica della famiglia, dall’etica che prescrive la generosità; non appartiene alla giusti- zia. Tanto non v'appartiene, che, siccome bisogna pure rendere obbligatoria la prestazione allo scopo di tutelare i fanciulli, così per la logica della teoria È si ricorre all’espediente di dichiarare i loro diritti sostanzialmente differenti da quelli degli adulti, e di distinguerli col nome di legittime pretese (right ful claims). Un espediente che contradice non solo, come è stato acutamente osservato, ! alla coscienza comune, ma a tutta la storia del diritto domestico in cui quella coscienza concordamente sì rivela. E basterebbe da sola tale esclusione dei diritti dei fan- ciulli a dimostrare non poter essere il vero principio del diritto e della giustizia una formula, che non comprende in sè stessa (e non lo potrebbe senza di- struggersi) una così larga parte di umanità, Quale è allora la conclusione da trarre dall’ana- lisi che abbiam fatto? Quella che dicemmo già. So la teoria del diritto ha da far capo alle leggi che regolano l’uomo e la società, se questo è il metodo seguito dallo SPENOER, e tutto ciò cho vha di difet- toso dipende da un punto di vista unilaterale nello stabilire lo premesse, segue che si tratta di com- piere, non di rifare, di proseguire per la via ampia e sicura, che egli, il grando pensatore, ha tracciato, non d’imprenderne un'altra. E soprattutto sì tratta di determinare il rapporto in cui sì trovano l'ele- $ mento individuale e l’olemento sociale nel diritto e la parte che bisogna faro ad entrambi, muovendo da 1 Dal Laviosa nolla citata recensiono, RR e sAletcà ci IL SISTEMA ETICO-GIURIDICO ri lol: iva realtà delle una premessa che rispecchi l’offottiy i x gli individui e il tutto or- cose. Ora questa ci dà g ostituito. Da una parte dunque ab- L ganico da ess © i SN biamo la vita colle sue leggi e condizioni, 10 proprietà e attività, coni suoi bisogni e scopi; ab- biamo una individualità fisio-psichica, alla quale, facendo parte di una comunanza, è necessario; per- chè possa conservarsi e svilupparsi, di essere. ga: rantita nella sua esistenza e nella sua attività, ri- conosciuta come autonoma, elevata a persona giuri= dica. Così in una esigenza fisio-psichica, determinata e regolata dalla leggo di individuazione, risiede già il fondamento del diritto. Dall’altra parte abbiamo un aggregato che, sebbene per caratteri suoi propri si differenzi essenzialmente dagli organismi indivi- duali, pure è anche esso un organismo, e raggiunge coll’ordinamento a stato quel grado di integrazione e quell’unità di volere e di azione, che lo rendono analogo, non identico, alle individualità vere e pro- prie. Donde un nuovo ordine di bisogni e di scopi, una nuova e più ampia sfera di attività, ed' un com- plesso di condizioni dalle quali dipende l’esistenza, la prosperità, lo sviluppo dell’aggregato. Donde una ulteriore esigenza, l’esigenza sociale, determinata e regolata dalla logge di organizzazione. È evidente quindi che il principio del diritto non può risiedere nè esclusivamente nell’individuo, nè esclusivamente nella società, ma va trovato nella congiunzione dei due momenti, inseparabili l'uno dall'altro. In qual modo poi e in quale misura abbiano ad essere com- binati, lo si raccoglie dai caratteri e dalle condi- zioni proprie dell'organismo sociale, che è un orga- nismo etico di formazione storica, Etico per la natura delle suo individualità costituenti altrettante indi- a na ai PERA I le ui cool rt DI HERBERT SPENOER LI vidualità autonome, per il vincolo che: lo associa, per il rapporto di scopo e mezzo reciproco interce- dente fra esse e il tutto; di formazione storica, per- chè l’organizzazione non è stabile e a tipo definito, ma si fa, si rinnova, si evolve nella storia, ed evol- vendosi in senso progressivo sviluppa, rafforza, ac- cresce i suoi caratteri etici. Segue da ciò che quanto più la società nel corso della storia diventa orga- nismo etico, tanto più intimo si stabilisce un rap- porto di reciprocità fra l’individuazione delle parti e l’organizzazione del tutto, in modo da essere la prima causa e condizione della seconda, e viceversa, E allora l’accordo delle due esigenze, l’equilibrio delle due forze, il contemperamento dell'autonomia individuale colla solidariétà sociale, rappresentano l'ideale del diritto; idealo che le società progressive ‘ vengono attuando nel corso dell’incivilimento. An- che qui dunque un'esigenza che segue il moto del- l’evoluzione, e resta soggetta al criterio della rela- tività storica, Come si vede, tutte queste formano una serie di deduzioni tratte da principî di biologia e di sociolo- gia, È sempre il metodo di cui lo SPENCER forni- sce il modello. Così non solo per ciò che riguarda le basi, ma anche per ciò che riguarda il contenuto, il suo sistema si rivela focondo d'insegnamenti, i quali, se da soli non bastano, sono però indispensa- bili, anzi fra i più essenziali, alla rinnovazione scien- tifica dell’etica o della filosofia del diritto. Tutti quelli allora che vogliono tale rinnovazione, tutti gli aderenti al programma della ricerca sperimentale e oggettiva, non possono non tenerne conto, o preten- dere di ricominciare, essi, da capo. Bisognerebbe prima provare che i principî di quella ricerca non IL SISTEMA ETICO- GIURIDICO LII Se dalle dimostrazioni di una cri- tica rigorosa risulta che una parte del sistema non vi è a questa che deve limitarsi il dissenso. Ed è poi la parte destinata necessariamente a passare, Ciò che non passa è proprio la parte alla quale in- È vece avversari e seguaci generalmente fanno meno attenzione, e che quindi premeva rilevare. Ciò che non passa è la spiegazione della condotta ricongiunta all'interpetrazione scientifica della natura; è l’etica fondata su quello che costituisce il primo principio di tutte le cose e di tutte le nostre conoscenze, la causa- lità; è la ragione intrinseca assegnata alla morale e al diritto nelle condizioni di esistenza; è il metodo di deduzione da leggi biologiche e sociologiche; è la con- forma induttiva di ciò che deve essere ricavata dal- l'osservazione di ciò che in fatto diviene. Giò che uel concetto profondamente filosofico furono rispettati. corrisponde, non passa è q {i È della vita, per cui all’operaro umano, individuale e i collettivo, viene additata colla calma serena del vero $ sapiente la necessità di conformarsi alle leggi della natura. La filosofia morale e la filosofia giuridica potranno, dovranno anzi, superare quello che lo i Spenonr ha fatto per il loro progresso; ma non ; sid dei E RA A fr possono, non debbono prescindere dall’opera di lui, Al di là di questa, ma non senza di questa; prose- guirla e compierla: ecco il segreto del loro avye- nire. Parma, decembre 1892, Tornio VANNI

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