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(e) o (e) (e) (e) (°] (e) o (e) o o [e] (e) o (°] o (°] o (e) (°] [e] [e] o [e] MAX dii INSTITUTE OR LEGAL HISTORY ‘AND LEGAL THEORY MPILHLT RESEARCH PAPER SERIES Mario G. Losano Tra lex e ius: le leggi razziste del fascismo e le amnistie postbelliche. Una nota anche bibliografica No. 2022-04 https://ssrn.com/abstract=4019450 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (e) o (e) [e] (e) (e) o (e) o (e) [e] o (e) o (°] [e] o (e) o o o 0 0 o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tra /ex e ius: le leggi razziste del fascismo e le amnistie postbelliche Una nota anche bibliografica Mario G. Losano 1. Ottant’anni dalle leggi razziali del fascismo: un anniversario nella pandemia 2. L’antisemitismo dell’epoca fascista e il contesto delle leggi razziali a) Il problema ebraico e lo Statuto Albertino del 1848 b) Il fascismo e la purezza della stirpe c) Leggi e documenti razzisti del fascismo: una sintesi . Commemorare in tempi immemori: tra condanna e nostalgia . Un esempio: la rievocazione all'Accademia delle Scienze di Torino . Una guida: i ricordi di Liliana Segre . Un dibattito: “l’amnistia Togliatti” del 1946 tra giusta punizione e pace sociale L’“Amnistia Azara” del 1953 e la fine della giustizia di transizione NAUAOU Bibliografie Libri di sopravvissuti Bibliografia 2017-2021 sulle leggi razziali del 1938 Bibliografia sintetica sull’“Amnistia Togliatti” 1946 Bibliografia sintetica sull’“Amnistia Azara*, 1953 1. Ottant’anni dalle leggi razziali del fascismo: un anniversario nella pandemia Nel 1938 venne pubblicato il Manifesto della razza e in quello stesso anno il regime fascista emanò varie norme razziste che colpivano gli italiani ebrei. Caduto il fascismo, quell’anniversa- rio venne ricordato in convegni e scritti, ma non subito: nel 2018, “l’ottantesimo anniversario delle leggi razziali antiebraiche del 1938 ha risollevato interesse e attenzione su quella pagina oscura della nostra storia e sulla successiva rimozione, protrattasi, salvo alcune lodevoli ecce- zioni, sino all’anniversario del primo cinquantennio”!, cioè sino al 1988, quando la Camera dei 1 Guido Neppi Modona, La magistratura e le leggi razziali 1938-1943, in: Alberto Piazza (a cura di), Le leggi razziali del 1938, Il Mulino, Bologna 2021, p. 133. Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Mario G. Losano 2 Deputati promosse un convegno sulle leggi razziali e Michele Sarfatti pubblicò un’esauriente raccolta di quelle leggi e delle circolari amministrative che le accompagnarono?. In Italia il “Giorno della Memoria” venne istituito soltanto nel 2000: “La Repubblica italia- na riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, ‘Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati”3. Da parte delle Nazioni Unite, il riconoscimento del “Giorno della Memoria” venne soltanto cinque anni dopo, nell’Assemblea Generale del 1° novembre 2005. Nei quarant'anni dopo il fascismo “un diffuso processo di rimozione ha nascosto sotto un impenetrabile velo di oblio il periodo della persecuzione dei diritti” proiettando lo stigma “sul periodo della Repubblica Sociale Italiana, sulla deportazione e lo sterminio nei campi nazisti. Quello che è stato chiamato ‘il peso di Auschwitz? ha finito per svalutare e minimizza- re, sino a cancellarla dalla memoria collettiva, l’essenziale funzione preparatoria svolta dalle italianissime leggi antiebraiche del 1938”4. Anche nel 2018 si rievocò quell’anniversario: l’ottantesimo dall’emanazione delle leggi razziali (che sarebbe più corretto chiamare ‘razziste’). Però, mentre si preparavano non poche delle pubblicazioni legate a quella ricorrenza, tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 cominciò a diffondersi la pandemia del coronavirus Covid-19. Il blocco della vita sociale ed economica che ne seguì non solo impedì incontri e convegni, ma coinvolse anche le imprese editoriali e tipografiche, con inevitabili rinvii e ritardi delle pubblicazioni. Molti scritti collegati all’an- niversario delle leggi razziali persero così il collegamento temporale con l’evento che inten- devano ricordare, mentre d’altra parte subivano interruzioni e ritardi anche le pubblicazioni che volevano commentare quegli scritti. L’esigenza di ricordare quelle leggi vergognose era rafforzata dalla costante ripresa degli atteggiamenti politici di estrema destra in Italia e in Eu- ropa, nonché dal manifestarsi di forme antisemitismo che si ritenevano ormai appartenenti a un passato lontano. Alcune fra le più recenti di queste posizioni verranno sommariamente richiamate nel prossimo paragrafo 3. L’Accademia delle Scienze di Torino ricordò nel novembre del 2018 l’ottantesimo anni- versario delle leggi razziali con un convegno, i cui atti pubblicati nel 2021 si aprono con una “richiesta di scuse per il ritardo della pubblicazione di questo volume rispetto alla data di svolgimento del convegno al quale hanno contribuito le difficoltà connesse con la pandemia Covid-19”5. Questa situazione — comune a molti altri scritti di quel periodo — mi indusse a 2 La legislazione antiebraica in Italia e in Europa. Atti del convegno nel cinquantenario delle leggi razziali, Roma, 17-18 ottobre 1988, Camera dei deputati, Roma 1989, VIII-353 pp.; Michele Sarfatti, Documenti della legislazione antiebraica. I testi delle leggi, cfr. infra, nota 36. 3 Art. 1 della Legge 20 luglio 2000, n. 211, Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. 4 Neppi Modona, La magistratura e le leggi razziali 1938-1943, cit., p.134 s. 5 Alberto Piazza (a cura di), Le leggi razziali del 1938, Il Mulino, Bologna 2021, p. 7. Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Mario G. Losano 3 riunire alla fine del presente scritto le indicazioni bibliografiche che andavano disperdendosi nei mesi della pandemia: indicazioni che si rivelarono particolarmente numerose perché intendevano non soltanto rievocare il passato, ma anche — attraverso la rievocazione — contra- stare il crescente manifestarsi di atteggiamenti di estrema destra. Queste pagine si presentano dunque come un dimesso apporto documentario, cioè come un contributo umile ma, spero, utile per una futura storia del diritto contemporaneo6. Dopo aver ricordato nel prossimo $ 2 l’evoluzione dell’antisemitismo in Italia, il $ 3 si sofferma su alcuni recenti episodi soprattutto italiani di chiara simpatia per i regimi dittatoriali prebel- lici, mentre i tre paragrafi successivi commentano tre recenti volumi sulle leggi razziali, sul loro contesto e sull’atmosfera dell’immediato dopoguerra: gli atti del convegno dell’Accade- mia delle scienze ($ 4), le memorie di Liliana Segre ($ 5) e l’analisi dell’“amnistia Togliatti” del 1946 ($ 6). Infine l’“Amnistia Azara” del 1953 segna la conclusione tombale della giustizia italiana di transizione ($ 7). Seguono quattro bibliografie: la prima sulle memorie scritte da sopravvissuti alla depor- tazione; la seconda, più estesa, sulle rievocazioni (fra il 2017 e il 2021) delle leggi razziali del 1938; la terza sull’“amnistia Togliatti” che nel 1946 evitò molte tensioni in una società che usciva da una guerra civile, ma che d’altra parte lasciò impuniti molti eventi inaccettabi- li; infine la quarta sull’‘amnistia Azara” del 1953, che completò il passaggio dalle amnistie all’amnesia. Le dittature prebelliche non perseguitarono soltanto gli ebrei, ma anche gli avversari politici (dai democratici ai socialisti e ai comunisti) e i diversi (gli omosessuali, “le vite non degne d’essere vissute” i Testimoni di Geova e gli zingari): di essi non è possibile occuparci in que- ste pagine”. Per ragioni di spazio non è possibile esaminare l’atteggiamento dell’Italia postbellica di fronte all’eredità tanto del fascismo quanto, in particolare, della persecuzione degli ebrei. A partire dal dopoguerra inizia “la costruzione del mito [...] del popolo italiano come salva- tore degli ebrei. Si precisa da subito che non si tratta dell’invenzione di episodi falsi, bensì di un’operazione di storytelling, che modifica la prospettiva sul fenomeno e la percezione 6 Un quadro generale è in Mario G. Losano (a cura di), Storia contemporanea del diritto e sociologia storica, Franco Angeli, Milano 1997, 265 pp.; un esempio concreto di documentazione giuridica a futura memo- ria è in Id., La libertà d’insegnamento in Brasile e l’elezione del Presidente Bolsonaro, Mimesis, Milano 2019, 221 pp. 7 Si vedano per esempio: Giorgio Giannini, Vittime dimenticate. Lo sterminio dei disabili, dei rom, degli omo- sessuali e dei testimoni di Geova, Stampa alternativa/Nuovi equilibri, Viterbo 2011, 118 pp.; Luca Bravi - Matteo Bassoli, // porrajmos in Italia: la persecuzione di rom e sinti durante il fascismo, Emil di Odoya, Bologna 2013, 103 pp. (in lingua romo sinti porrajimos indica lo sterminio: il loro Olocausto); Carla Osel- la, Rom e Sinti. Il genocidio dimenticato, Tau Editrice, Todi 2013, XVI-238 pp. (Sulla situazione attuale: Pao- lo Bonetti, Alessandro Simoni e Tommaso Vitale (a cura di), La condizione giuridica di Rom e Sinti in Italia. Atti del Convegno internazionale, Università degli studi di Milano Bicocca, 16-18 giugno 2010, Giuffrè, Milano 2011, 2 volumi, XV, XV, 1362 pp.); Lorenzo Benadusi, I/ nemico dell’uomo nuovo: l'omosessualità nell’esperimento totalitario fascista. Prefazione di Emilio Gentile, Feltrinelli, Milano 2021, XVI-427 pp. Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Mario G. Losano 4 collettiva, portando in primo piano singole azioni individuali contra legem [cioè contro le leggi fasciste] e mettendo in ombra il contesto complessivo, normativo e culturale, dell’Italia fascista e della RSI, che portò all’arresto di 7.570 ebrei” (p. 262)8. In altre parole, sino ad oggi si intrecciano interventi politici e legislativi che pongono con prevalenza l’accento su uno soltanto dei due aspetti. La vasta opera del penalista Paolo Caroli dedica a questo accavallarsi di iniziative postbelliche una cinquantina di pagine, per metà costituite da fitte note biblio- grafiche: a questo scritto può rifarsi chi vuole approfondire gli eventi legislativi e giudiziari che, dal dopoguerra sino ai giorni nostri, caratterizzano la giustizia transizionale italiana e la supplenza della magistratura rispetto alla politica?. 2. L’antisemitismo dell’epoca fascista e il contesto delle leggi razziali Il fascismo prese il potere in un’Italia che già nella fase pre-unitaria aveva concesso i pieni diritti alle minoranza religiose presenti sul territorio: gli ebrei e i valdesi!0. Sotto il fasci- smo la persecuzione dei valdesi derivava dall’atteggiamento politico dei valdesi stessi: non aveva quindi fondamenti religiosi o razziali, come avvenne invece nei confronti degli ebrei. 8 Paolo Caroli, 1/ potere di non punire. Uno studio sull’amnistia Togliatti, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2020, 382 pp. (Fonti e Studi per il Diritto Penale, collana diretta da Sergio Vinciguerra e Gabriele Forna- sari, n. 2); le indicazioni tra parentesi dopo le citazioni si riferiscono a questo saggio. ? A questi temi Caroli dedica gli ultimi due capitoli del suo libro (IV. La transizione amnesica italiana: l’eredità dell’amnistia [Togliatti]; V. L’oblio della clemenza).I paragrafi finali del Cap. IV, pp. 261-298, com- pletano il presente paragrafo sulle leggi razziali del fascismo: 4. Diritto penale e questione ebraica. Un percorso di autoassoluzione? 4.1. La Shoah nei processi e nella legislazione dell’immediato dopoguerra; 4.2. L’innesto del paradigma eurounitario: la Giornata della Memoria e l'aggravante del negazionismo; 4.3. Il d.d.l. Fiano: quando il simbolo [fascista] è una minaccia per la democrazia; 5. Lo specchio della transizione degli anni ’90. Il diritto penale per uscire dalla guerra e il diritto penale per uscire da Tangentopoli; 5.1. Un ele- mento di differenza fra le due transizioni: sulla maggiore responsabilità dl legislatore del 1993; 5.2. Un elemento di analogia e continuità: l’abdicazione del legislatore e la responsabilità lasciata alla magistratura. 10 Sulle persecuzioni dei valdesi — che meriterebbero un’apposita ricostruzione — ci si limita qui ad alcu- ne indicazioni bibliografiche. In generale: Dino Carpanetto - Patrizia Delpiano (a cura di), L'Italia fra cristiani, ebrei, musulmani (secoli 17°-18°). Immagini, miti, vite concrete, Claudiana, Torino 2020, 235 pp. Sull’evoluzione storico-politica dei valdesi: Giorgio Spini et a/., Il glorioso rimpatrio dei Valdesi [1689]: dall'Europa all'Italia. Storia, contesto, significato, Torino, Claudiana 1988, 165 pp. (con pdf); Bruno Bellion et al., Dalle valli all’Italia: i Valdesi nel Risorgimento, 1848-1998. Introduzione di Giorgio Tourn, Claudia- na, Torino 1998. 144 pp. Sulla repressione fascista: Giorgio Rochat, Regime fascista e chiese evangeliche. Direttive e articolazioni del controllo e della repressione, Claudiana, Torino 1990, 349 pp. (con pdf); Davide Dalmas - Anna Strumia (a cura di), Una resistenza spirituale. “Conscientia” 1922-1927, Claudiana, Torino 2000, 430 pp. (settimanale protestante di Roma, chiuso dal fascismo nel 1927; il volume contiene l’indice di tutti gli articoli e la riproduzione di alcuni di essi); Susanna Peyronel Rambaldi - Filippo Maria Gior- dano (a cura di), Federalismo e Resistenza. Il crocevia della “Dichiarazione di Chivasso”(1943), Claudiana, Torino 2015, 180 pp. (con pdf): documento approvato il 19 dicembre 1943 a Chivasso da resistenti prove- nienti dalle valli valdesi e dalla Valle d’Aosta (di indirizzo repubblicano e federalista: v. anche il manifesto di Ventotene, Per un’Europa libera e unita, dell’agosto 1941). Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Marto G. Losano 5 Tuttavia - senza voler con questo avallare il generico mito degli “italiani brava gente” — l’anti- semitismo non era un sentimento diffuso tra gli italiani, come attestano due storie personali. Il generale Maurizio Lazzaro de’ Castiglioni operava sul fronte della Francia occupata: “Les juifs et les étrangers pourchassés par les Allemands trouvent à ses còtés une réelle protection, par humanisme certes, mais aussi pour manifester son opposition, parfois ‘musclée’ aux Alle- mands. [...] Son comportement en tant que commandant de l’occupation illustre les valeurs qui l’animaient. Il a sans doute contribué à la réputation — au mythe ? — du ‘brave Italien’”1!, Il commerciante Giorgo Perlasca militò nel fascismo in gioventù; poi, trasferitosi in Unghe- ria e di fronte alle deportazioni nazionalsocialiste, si finse console generale spagnolo e con- cesse i lasciapassare che salvarono la vita a più di cinquemila di ebrei ungheresi!?. Bisogna tenere presenti questi esempi individuali per comprendere il contesto sociale in cui si inserirono le leggi razziali del 1938. Esse trovarono meno antisemiti che in Germania, però non pochi opportunistici spalleggiatori: “Se è vero, infatti, che sin dal 1938 in Italia gli ebrei erano degradati a cittadini di serie b, va anche evidenziato come il ruolo degli italia- ni nell’operazione di caccia all’ebreo e di collaborazione nella deportazione fu pressoché motivato da opportunismo di tipo economico e personale, più che da ideologia antisemita finalizzata allo sterminio, propria invece del contesto nazista. Nei processi davanti alle CAS [Corti Straordinarie d'Assise del dopoguerra] relativi alla Shoah, infatti, lo scopo di lucro risulta quasi sempre presente” (p. 271). Mentre la prossima sezione di questo paragrafo ricorda l'emancipazione delle minoranze religiose nel Piemonte risorgimentale (estesa a tutt'Italia con l’unificazione nazionale), la sezione successiva documenta come - sino a pochi anni prima delle leggi razziali — l’atteggia- mento fascista rispetto ai problemi razziali fosse diverso da quello della Germania di allora. Infine, nella terza sezione, vengono sintetizzate le norme razziali emanate dal fascismo. 11 Jean-Louis Panicacci, L’occupation italienne, Sud-Est de la France, juin 1940-septembre 1943, Presses Univer- sitaires de Rennes, Rennes 2010, 439 pp.; Giovanni Cecini, // salvataggio italiano degli ebrei nella Francia meridionale e l’opera del generale Maurizio Lazzaro de’ Castiglioni, Stato Maggiore dell’Esercito, Ufficio storico, Roma 2021, 208 pp. 12 L’emissione abusiva di questi lasciapassare spiega il titolo della sua autobiografia: Giorgio Perlasca, L’îm- postore, Il Mulino, Bologna 2007, XXIII-193 pp.; cfr. anche Enrico Deaglio, La banalità del bene. Storia di Giorgio Perlasca, Feltrinelli, Milano 2012, 135 pp. Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Mario G. Losano 6 a) Il problema ebraico e lo Statuto Albertino del 1848 Negli anni del Risorgimento si erano occupate della questione ebraica personalità importan- ti come Carlo Cattaneo!3 e Massimo d’Azeglio!4. Nel Piemonte sabaudo - sul cui territorio viveva, oltre alla minoranza ebraica, anche la minoranza valdese — il problema delle minoran- ze religiose era stato risolto nel contesto liberale che aveva accompagnato l’emanazione dello Statuto Albertino nel 1848. Questa costituzione venne poi estesa all’intero Regno d’Italia nel 1871, rimanendo in vigore anche durante l’epoca fascista e sino all’entrata in vigore nel 1948 dell’attuale costituzione. Lo Statuto Albertino riconosce il principio di eguaglianza all’art. 24: “Tutti i regnicoli, qua- lunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla Legge [...]. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammessi alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determi- nate dalle leggi” Esso tutela formalmente anche la libertà individuale (art. 26), l’inviolabilità del domicilio (art. 27), la libertà di stampa (art. 28) e la libertà di riunione (art. 32). Inoltre “la Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato” (art. 1). Lo Statuto Albertino entrò in vigore il 4 marzo 1848: l'emancipazione dei valdesi venne poco prima di quella data (con le Lettere Patenti del 17 febbraio 1848), mentre l'emancipazione degli ebrei venne subito dopo di essa (29 marzo): a entrambe le minoranze erano così riconosciuti i dirit- ti civili e politici. Un decreto regio abolì i privilegi ecclesiastici ed espulse i Gesuiti dallo Stato sabaudo. Una legge di poco posteriore (la “Legge Sineo” del 19 giugno 1848) precisava che la differenza di culto non impediva il godimento dei diritti civili e politici e l'ammissibilità alle cariche civili e militari!S, Questa era la situazione giuridica ereditata dal fascismo al momento della sua presa del potere nel 1922 e, soprattutto, della sua affermazione elettorale nel 1924, quando nel Parla- mento giunse a detenere 400 seggi su 540. Iniziava l’epoca delle “leggi fascistissime” b) Il fascismo e la purezza della stirpe È difficile spiegare come, partendo da questo rapporto pacificato con la comunità ebraica, si sia giunti alle leggi razziali del 1938. Per rispettare le esigenze di sintesi di questa nota so- prattutto bibliografica, mi limiterò all’esame di un solo testo, ma importante: l’Erciclopedia 13 Carlo Cattaneo, Ricerche economiche sulle interdizioni imposte dalla legge civile agli israeliti, [Zini], Milano 1836, 143 pp. Questo estratto dagli “Annali di giurisprudenza pratica” v. 23, porta sulla copertina il titolo: Sulle interdizioni israelitiche, adottato nelle numerose edizioni successive, come nella recente Interdizioni israelitiche. Introduzione e cura di Gianmarco Pondrano Altavilla. Prefazioni di Noemi Di Segni, Ofer Sachs, Maurizio Bernardo, Castelvecchi, Roma 2017, 169 pp. 14 Massimo d’Azeglio, Dell’emancipazione civile degl’israeliti, Le Monnier, Firenze 1848, 57 pp. 15 Una sintesi di queste emancipazioni è in Alberto Cavaglion (a cura di), Minoranze religiose e diritti. Percorsi in cento anni di storia degli ebrei e dei valdesi, 1848-1948, Angeli, Milano 2001, 185 pp. (Atti delle Giornate di studio tenute a Torre Pellice e Torino nel 1998). Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Mario G. Losano 7 Italiana, comunemente nota come Enciclopedia Treccani. Essa consta di 35 volumi, pubblicati fra il 1929 e il 193616: ha quindi preso forma per intero nell’epoca fascista, che ha trasfuso in essa anni di lavoro pre-fascista dando così origine a un’opera tuttora culturalmente valida. Giovanni Gentile (che a questa enciclopedia “ha consacrato molti anni della propria vita, e riposto in essa uno dei maggiori titoli della sua personale reputazione”) si muove tra due poli: da un lato, “in un’enciclopedia non si vuol distribuire diplomi di gloria ma semplici in- formazioni sulle persone come sulle cose che ognuno per qualsiasi motivo può aver vaghezza di conoscere”; dall’altro, essa nasce quando “l’Italia, per l’azione potente d’un grande Uomo e d’una grande Idea, risorgeva per la terza volta a imperiale potenza e riaffermava nel mondo la sua missione”!7. Esaminando in questa enciclopedia le voci sul fascismo e sui problemi razziali, si nota che sino a pochi anni prima delle leggi razziali l'atteggiamento ufficiale, riflesso nelle voci dell’enciclopedia, è nettamente distaccato dall’ideologia dominante in Germania. Anche qui il fascismo si presenta, secondo Alessandro Galante Garrone, come una “dittatura annacqua- ta” dalla “italica disposizione alla inefficienza del potere” cioè come “qualcosa di abissalmente diverso dal rigore consequenziario del regime nazista. Il gatto e la tigre, come mi pare dicesse in quegli anni dall'America Giuseppe Antonio Borgese”!8, È inevitabile partire dal voce Fascismo, scritto dal vice-segretario del Partito Nazionale Fa- scista, Arturo Marpicati, e, al suo interno, dalla sezione Dottrina politica e sociale: testo non imparziale, ma certamente autorevole, perché firmato da Benito Mussolini!9, Nelle sei dense colonne in cui egli passa in rassegna le dottrine confutate dal fascismo e gli indirizzi teorici e pratici di quest’ultimo, non compare la parola ‘razza’ o ‘razzismo’; vi si legge soltanto: “La politica ‘demografica’ del regime è la conseguenza di queste premesse” (p. 848), e subito si passa a criticare l’universalismo e l’internazionalismo. La voce Razza del 1935 rivela qualche sorpresa nella sezione Le razze umane, firmata da Gioacchino Sera, antropologo dell’università di Napoli (vol. XXVIII, pp. 911-929). Egli critica gli studi antropologici tedeschi perché scritti “con un così evidente entusiasmo ‘nordico’, che lascia trasparire troppo chiaramente la tendenziosità e l’inaccettabilità dei risultati” (p. 928). Ne deriva un’“unilateralità dei risultati della maggior parte di questi studi: cioè l’affermata prevalenza dell’elemento nordico nella genesi della civiltà europea. Tale prevalenza sarebbe determinata da una maggiore ‘creatività’ della razza nordica, in confronto con tutte le altre, 16 Ad essi si aggiunge il volume Appendice I del 1938, quindi ancora durante il fascismo: in esso infatti confluiscono i vari fascicoli pubblicati fra il 1934 e il 1936 (come spiega Giovanni Gentile nella sua Pre- fazione, pp.IX-XII), seguito da due volumi di Appendici 1938-1948, già postbellici. In queste pagine faccio riferimento solo all’Appendice I del 1938. 17 Giovanni Gentile, Prefazione all’Appendice I del 1938 (cfr. nota precedente); le citazioni sono alle pp.X-XII. 18 Alessandro Galante Garrone, Amalek, il dovere della memoria, Rizzoli, Milano 1989, 205 pp. La citazione è a p. 142. 19 Vol. XIV (1932), sw. Fascismo, pp. 847-884. La sottovoce Dottrina politica e sociale è firmata da Benito Mus- solini per esteso (mentre tutte le voci sono firmate soltanto con la sigla degli autori) ed è scritta in prima persona: “Quando, nell’ormai lontano marzo del 1919, dalle colonne del Popolo d’Italia, io convocai a Milano i superstiti interventisti-intervenuti” (p. 848). Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Mario G. Losano 8 stando agli autori suddetti. Ciò senza dubbio non corrisponde alla realtà” (p. 928). E conclu- de: “Come la storia della civiltà non autorizza esclusivismi di popoli nell’opera creativa della civiltà umana, così l'antropologia non autorizza esclusivismi di razza” (p. 929). Soltanto l’Appendice del 1938 (l’anno delle leggi razziali) presenta il lemma Politica fasci- sta della razza come prosecuzione e completamento della voce Razza del 1935, richiamata poco sopra?0. L'autore Virginio Gayda - direttore del “Giornale d’Italia” gloriosa testata della destra storica divenuta in quegli anni quasi portavoce del governo fascista — seguendo l’inter- pretazione allora diffusa presenta la politica razziale antiebraica dell’Italia come l’importazio- ne del modello adottato dal fascismo in Africa Orientale: “Questo tipo nuovo d’impero, che ammette nel suo territorio vaste masse bianche di nazionali, crea anche un problema nuovo, che è quello dei rapporti fra nazionali e indigeni” Per arginare il meticciato “lo Stato inter- venne con precisi principi di netta separazione: un decreto-legge, approvato nel Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 1937, vietò con sanzioni penali [reclusione da 1 a 5 anni?!] le rela- zioni con carattere coniugale tra i cittadini italiani e i sudditi dell’Africa Orientale Italiana” (p.962)22. In quel territorio il concubinato era facilitato da un un istituto del diritto locale — il matrimonio per mercede o pro tempore — che regolava anche gli obblighi verso i nati dalle unioni temporanee, diffuse tra le truppe italiane23. Questo concubinato, noto come reato di “madamato” era avversato dal regime?4: “l'Impero si conquista con le armi, ma si tiene con il prestigio” aveva detto Mussolini; e una circolare del governatore dell’Harar ribadiva questo precetto con un’ineludibile alternativa: “Aut Imperium Aut Voluptas!” La sanzione legislativa contro il “Ìmadamato” precede di pochi mesi le leggi antiebraiche. Secondo Virginio Gayda, questa politica si trasferisce “dal piano imperiale a quello naziona- le” a causa “di due fatti esterni: le abbondanti immigrazioni in Italia di elementi stranieri, 20 Appendice I, 1938, Razza (sezione: La politica fascista della razza). Ne è autore Virginio Gayda, direttore dal 1926 al 1943 del “Giornale d’Italia” sul quale il 15 luglio 1938 venne pubblicato l’articolo anonimo Il fascismo e i problemi della razza, che — riprodotto il 5 agosto 1938 sul primo numero della rivista “La di- fesa della razza” con la firma di dieci scienziati — ebbe poi larga diffusione come Manifesto degli scienziati razzisti, anticipando la legislazione razziale. 21 “Conversione in legge del r.d.l. 19 aprile 1937-XV, n. 880, sulle sanzioni per i rapporti d’indole coniuga- le tra cittadini e sudditi” (https://archivio.camera.it/inventari/scheda/disegni-e-proposte-legge-e-incarti- commissioni-1848-1943/CD0000007126/conversione-legge-del-r-d-1-19-aprile-1937-xv-n-880-sulle- sanzioni-i-rapporti-d-indole-coniugale-cittadini-e-sudditi.html). 22 “Norme relative ai meticci” Legge 13 maggio 1940, n. 822. Cfr. anche Giorgio Rochat, I/ colonialismo italiano, Loescher, Torino 1974, pp. 204-216. 23 Su questo tema avevo affidato una tesi, divenuta poi libro: Marina Rossi, Matrimonio e divorzio nel diritto abissino. Stratificazione di diritti ed evoluzione dell’istituto, Unicopli, Milano 1982, 152 pp. (2° ed. rivista e ampliata). 24 Mario Manfredini (magistrato), Problemi di diritto penale coloniale nell'Africa orientale italiana: il delitto di madamato, “Scuola positiva. Rivista di diritto e procedura penale, 1938, n. 1-2, 15 pp. (estratto); Federico Bacco,// delitto di “madamato” e la “lesione al prestigio di razza”. Diritto penale e razzismo coloniale nel periodo fascista, in Loredana Garlati — Tiziana Vettor (a cura di),// diritto di fronte all’infamia nel diritto: a 70 anni dalle leggi razziali, Giuffrè, Milano 2009, pp. 85-121; Gabriella Campassi, // madamato in Africa Orientale: relazioni tra italiani e indigene come forma di aggressione coloniale, in Miscellanea di storia delle esplorazioni, vol. 12, Bozzi, Genova 1987, pp. 219-260. Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Marto G. Losano 9 soprattutto ebraici, fuggiti dopo il 1919 e sempre più numerosi dall’Europa Orientale e poi dopo il 1933 dalla Germania e infine dall’Austria” (p. 962). Ne nasce “un duplice problema: di concorrenza molesta al lavoro italiano e soprattutto d’influenza corrosiva creata dalla menta- lità di una razza che non può armonizzarsi con quella della razza italiana. La formulazione di questi problemi doveva portare alla creazione di una vera politica italiana di razza, nel senso di un’azione statale rivolta alla difesa della purità della razza italiana e dell’esaltazione dei suoi più essenziali valori” (ivi). Il tutto accompagnato da una vana rassicurazione: “La politica razziale fascista riguardante gli Ebrei tende a separare la razza italiana da quella ebraica senza assumere alcun carattere particolarmente persecutorio” (p. 963). Quale sia poi stata la realtà lo illustrano, ad esempio, le vicende esistenziali descritte nel $ 5 e nella bibliografia Libri di sopravvissuti (infra, p.A15.). Se si ricorda che già il 10 maggio 1933 ebbe luogo il rogo dei libri nella Piazza dell’Opera di Berlino (poi Bebelplatz di Berlino Est), sorprende che alcune importanti voci dell’Enciclo- pedia Treccani sulla cultura ebraica siano state affidate ad autori ebrei sino al 1938; proprio in quello stesso anno entrava in vigore una “delle norme per la difesa della razza nella scuola italiana” che ordinava: “Nelle scuole d’istruzione media frequentate da alunni italiani è vieta- ta l’adozione di libri di testo di autori di razza ebraica. Il divieto si estende anche ai libri che siano frutto della collaborazione di più autori, uno dei quali sia di razza ebraica; nonché alle opere che siano commentate o rivedute da persone di razza ebraica”?5, Alberto Pincherle era docente universitario e redattore dell’Enciclopedia Treccani, ma nel 1938 — a causa delle leggi razziali — dovette esiliarsi in Perù, dove insegnò a Lima nell’Univer- sidad Nacional Mayor de San Marcos (la più antica dell'America) e nell’Università Pontificia, fino al suo ritorno in patria a guerra finita. Nel 1929, alla voce Antisemitismo?6, Pincherle traccia una storia generale dell’antisemitismo, e conclude: “Anche in Italia il dopoguerra [dal 1918] diede luogo a qualche pubblicazione antisemita. Si tratta per lo più di traduzioni o di rimaneggiamenti di opere straniere. Ché alla diffusione dell’antisemitismo da noi osta la tradizione del nostro Risorgimento nazionale, al contrario di quanto accadde in Germania, tutta favorevole, per ragioni nazionali, all’emancipazione degli ebrei ed al loro incorpora- mento nello Stato. [...] Mancano del resto in Italia i motivi economici e sociali che, se non giustificano, spiegano in parte la fortuna dell’antisemitismo in altri paesi: scarsi di numero gli ebrei italiani e quasi tutti stabiliti da secoli nel paese, sì da essersi completamente italia- nizzati; lunga tradizione di pacifica convivenza tra ebrei e cristiani specialmente in quelle provincie, come la Lombardia, la Venezia, la Toscana, nelle quali la tolleranza è stata larga- mente praticata anche dagli antichi governi; mancanza di un’alta banca e di un’oligarchia finanziaria specificamente ebraiche” (p. 531). 25 Art. 4 del Regio decreto-legge 15 novembre 1938 — XVII, N. 1779, Integrazione delle norme per la difesa della razza nella scuola italiana: ctr. infra, p.12. 26 Antisemitismo, vol. III, 1929, pp. 527-531. Alberto Pincherle (1894-1979) fu docente di storia del Cristiane- simo all’Università di Roma; da non confondere con l’omonimo romanziere, noto con lo pseudonimo di Alberto Moravia (1907-1990). Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Mario G. Losano 10 L’ampia voce Ebrei?7 del 1932 apre la sezione ‘Antropologia’ con queste parole: “Occorre anzitutto affermare l’inesistenza di una pretesa razza o tipo ebraico”; ne è autore il già ricor- dato Gioachino Sera, antropologo dell’Università di Napoli. La sezione ‘Storia e religione’ del popolo ebraico è affidata al rabbino maggiore di Trieste, Israele Zoller; ‘Diritto ebraico” a Dante Lattes, rabbino a Roma; ‘Diritto post-talmudico’ a Mario Falco, professore di diritto pubblico all’Università di Milano ed esponente di rilievo della comunità ebraica: a lui si deve la “Legge Falco” che nel 1930 — in parallelo con i Patti Lateranensi del 1929 - regolò i rapporti tra lo Stato fascista e le comunità ebraiche in Italia28. Nonostante questi rapporti di alto livello con lo Stato fascista e la sua iscrizione dal 1933 al partito fascista, anche Falco dovette lasciare l’insegnamento nel 1938. Morì nel 1943, mentre era in fuga per sottrarsi alla deportazione. È importante la sua amicizia con Arturo Carlo Jemolo?29, presso il quale trovò rifugio la sua famiglia superstite sino alla fine della guerra. Non mancavano però ebrei fascisti, anche in posizioni di rilievo. Venne perciò istituita la figura dell’“ebreo arianizzato” sulla base di una specifica legge del 193930. Un’apposita “Commissione per le discriminazioni” (nota come “Tribunale della razza” i cui atti non erano pubblici) formulava un parere, sulla cui base il Ministero dell'interno emanava un decreto di arianizzazione, che dichiarava “la non appartenenza alla razza ebraica anche in difformità delle risultanze degli atti dello stato civile” evitando così l’applicazione delle leggi antiebrai- che. Questa disposizione “favorì un vero e proprio mercato delle ‘arianizzazioni’, alimentato da una schiera di faccendieri e truffatori, di funzionari corrotti e di avvocati di bassa lega, basato su testimoni falsi chiamati a dichiarare di aver avuto occasionali rapporti sessuali con una donna ebrea sposata”3!. Gli ebrei ebbero comunque una vita difficile. Sulle difficoltà cui andarono incontro gli ebrei fascisti sono esemplari le vicende di un importante filosofo del diritto del Novecento, Giorgio Del Vecchio (1878-1970). Rettore dell’università di Roma sotto il fascismo, epurò vari docenti ma fu a sua volta espulso sulla base delle leggi razziali. Alla fine della guerra venne reintegrato nella sua posizione di docente come perseguitato in base alla legislazione razziale, ma poco dopo venne nuovamente rimosso a causa della sua attività di rettore sotto il fascismo. Per questo le sue memorie narrano la persecuzione di un perseguitato8?. 27 Ebrei, vol. XIII (1932), pp. 327-380. Questa voce affronta tutti gli aspetti della cultura ebraica: lingua, let- teratura, musica, numismatica. 28 Secondo Saverio Gentile, questa legge “riduceva l’autonomia statutaria e il carattere di democrazia inter- na, al contempo assicurando allo Stato un forte controllo sulle Comunità” (cfr. infra, nota 77, p.41). 22 Arturo Carlo Jemolo, Lettere a Mario Falco, Giuffrè, Milano 2005, vol.1 (1910-1927); vol.2 (1928-1943). 30 Legge ne 1024 del 13 luglio 1939-XVII, Norme integrative del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVI, n.1728, sulla difesa della razza italiana (Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1939). Questa normativa è ana- lizzata nel $ 3. Un richiamo indispensabile: il basilare r.d.I. 17 novembre 1938, n. 1728, e nel $ 5. La valuta- zione della razza ebraica: la legge de 13 luglio1939 e il “tribunale della razza”, in Gian Savino Pene Vidari, La legislazione antiebraica del 1938-39, con la sua applicazione in Piemonte nel campo dell’istruzione e dell’av- vocatura, in Piazza, Le leggi razziali del 1938, cit., pp. 167-171 e pp. 173-175. 31 Neppi Modona, La magistratura e le leggi raziali 1938-1943, in Piazza, Le leggi razziali del 1938, cit., p.144 s. 32 Giorgio Del Vecchio, Una nuova persecuzione contro un perseguitato. Documenti, Tipografia artigiana, Roma 1945,79 pp. Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Mario G. Losano 11 c) Leggi e documenti razzisti del fascismo: una sintesi Il clima fin qui evocato e il legame sempre più stretto con il nazionalsocialismo portarono l’Italia fascista a emanare nel 1938 le leggi razziali. I destinatari erano soprattutto gli ebrei: 70.000 persone, a quell’epoca, secondo Gayda33; oppure “non più di quarantaquattromila” come desume Salvatorelli da altre fonti34. Il primo quesito che si pone è questo: come pote- vano le leggi razziali essere compatibili con lo Statuto Albertino che, come si è visto, aveva concesso la piena capacità giuridica a ebrei e valdesi? La risposta è nella natura giuridica di quello stesso Statuto: esso è una costituzione flessibile, modificabile cioè con una legge ordinaria. Quindi l'emanazione delle leggi razziali abrogava le norme emancipatorie dello Statuto Albertino. Esso venne così progressivamente svuotato, ma poté restare in vigore sino alla fine del fascismo, così come la costituzione di Weimar rimase in vigore sino alla fine del nazionalsocialismo. La preparazione delle leggi razziali iniziò il 1° giugno 1938, quando Benito Mussolini, come Ministro dell’Interno, istituì la “Commissione per la preparazione di provvedimenti legislativi concernenti la difesa della razza italiana e la disciplina degli ebrei stranieri residen- ti in Italia”35. Seguirono numerosi testi legislativi sulla politica razziale del fascismo36. Due giorni dopo il decreto del 15 novembre 1938 sull’esclusione degli ebrei dalla scuola venne emanato il decreto-legge “per la difesa della razza italiana”: 29 articoli “basilari per la politica antiebraica fascista e per la definitiva perdita dell’eguaglianza civile degli ebrei nello Stato italiano” che costituiscono “la ‘magna charta’ dell’antiebraismo giuridico fascista”37. Per brevità, ci si limiterà qui a citare soltanto alcuni articoli tratti dal Regio decreto-legge del 15 novembre 1938, n. 1779, Integrazione delle norme per la difesa della razza nella scuola ita- liana (il cui art. 4 è già stato ricordato poco sopra); sono più che sufficienti per comprendere qual è lo spirito di queste leggi: Art. 1. A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, fre- quentate da alunni italiani, non possono essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorsi anteriormente al presente decreto; né possono essere ammesse al conseguimento dell’abilitazione alla libera docenza. Agli uffici ed impieghi anzidetti sono equiparati 33 Questa cifra è fornita dal già citato Virgilio Gayda: Appendice I, 1938, alla voce Razza, p. 963 (cfr. supra, nota 20). Il censimento nazionale degli ebrei del 22 agosto 1938 indica però circa 37.000 ebrei italiani e 9500 stranieri (rapporto del sottosegretariato “Demorazza” Ministero degli Interni, in Cavaglion — Romagnani, Le interdizioni del Duce, cfr. supra, nota 15, pp. 50-55). 34 Luigi Salvatorelli — Giovani Mira, Storia d’Italia nel periodo fascista, Einaudi, Torino 1964, p. 980. 35 Sull’intera parabola della legislazione razziale si veda l’esauriente Giorgio Fabre, I/ razzismo del duce. Mus- solini dal Ministero dell’interno alla Repubblica sociale italiana. Con la collaborazione di Annalisa Capristo, Carocci, Roma 2021, 549 pp. 36 Michele Sarfatti, Documenti della legislazione antiebraica. I testi delle leggi, in Michele Sarfatti (a cura di), 1938. Le leggi contro gli ebrei, “La rassegna di Israel” (numero monografico), gennaio-agosto 1988, pp. 49- 167. Un elenco delle norme razziali è reperibile anche su Internet (https://it.wikipedia.org/wiki/Leggi_ razziali fasciste#Legislazione_italiana_in_chiave_razziale). 37 Gian Savino Pene Vidari, La legislazione antiebraica del 1938-39, con la sua applicazione in Piemonte nel campo dell’istruzione e dell’avvocatura, in Piazza, Le leggi razziali del 1938, cit., p. 167. Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Mario G. Losano 12 quelli relativi agli istituti di educazione, pubblici e privati, per alunni italiani, e quelli per la vigilanza nelle scuole elementari. Art. 2. Delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti non possono far parte persone di razza ebraica. Art. 3. Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, frequentate da alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di razza ebraica. È tuttavia consentita l’iscrizione degli alunni di razza ebraica che professino la religione cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti dalle Autorità ecclesiastiche. Art. 4. Nelle scuole d’istruzione media frequentate da alunni italiani è vietata l’adozione di libri di testo di autori di razza ebraica. Il divieto si estende anche ai libri che siano frutto della collaborazione di più autori, uno dei quali sia di razza ebraica; nonché alle opere che siano commentate o rivedute da persone di razza ebraica. Art. 5. Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite, a spese dello Stato, speciali sezioni di scuola elemen- tare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci. Le comunità israelitiche possono aprire, con l’autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, scuole elementari con effetti le- gali per fanciulli di razza ebraica, e mantenere quelle all’uopo esistenti. Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario. Nelle scuole elementari di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica; i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole frequentate da alunni italiani, eccettuato l’insegnamento della religione cattolica; i libri di testo saranno quelli di Stato, con opportuni adattamenti, approvati dal Ministro per l'educazione nazionale, dovendo la spesa per tali adattamenti gravare sulle comunità israelitiche. Nella parte meridionale dell’Italia liberata dagli Alleati e, successivamente, sull’intero terri- torio nazionale le norme razziali vennero abrogate nel 1944 in considerazione dell’“urgente ed assoluta necessità di reintegrare nei propri diritti anteriori i cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica per riparare prontamente alle gravi sperequazioni di ordine morale e politi- co create da un indirizzo politico infondatamente volto alla difesa della razza”38. Tuttavia la reintegrazione degli epurati nelle loro posizioni originarie fu spesso complessa, perché i loro posti erano stati nel frattempo affidati a colleghi vincitori di un regolare concor- so. Ancora una volta è utile esaminare un caso paradigmatico: quello del filosofo del diritto Renato Treves, reduce da un lungo esilio in Argentina, e della sua complessa reintegrazione, ricostruita da Carlo Nitsch in un volume ricco di documenti originali. Tra di essi viene citata una lettera dell’ 11 settembre 1945 di Tito Ravà a Treves; quest’ultimo aveva chiesto ragguagli sul suo possibile rientro in Italia: “Con l'abolizione delle leggi razziali, — scrive Ravà, — rien- trano in servizio, oltre me, anche Donati e Levi di filosofia del diritto: ciò disturba quelli che sono ai nostri posti e io mi rammarico di dover disturbare Bobbio. Questi era stato chiamato a Torino, ma non c’è posto, essendo rientrati due professori ebrei. Ora può essere lo chiami- no a Milano. Qui a Roma Del Vecchio è stato collocato a riposo per ragioni politiche e ne è molto amareggiato. Per altri sono in corso provvedimenti (Maggiore, Cesarini). Tutto ciò 38 Regio Decreto-Legge, 20 gennaio 1944 n. 25, Disposizioni per la reintegrazione dei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica e/o considerati di razza ebraica. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale — serie speciale — del 9 febbraio 1944 n. 5 e convertito dal decreto legislativo luogote- nenziale 19 ottobre 1944 n. 306 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1944, serie speciale, n. 82). Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Mario G. Losano 13 determina un ambiente poco simpatico; perché come non fu gradevole che siano stati occu- pati i nostri posti, così non è bello andare al posto dei professori ora epurati. E io non sono sicuro che il nostro ritorno sia gradito a tutti, perché sposta notevoli interessi”39. Nel dopoguerra la costituzione repubblicana stabilì all’art. 3 l'uguaglianza di tutti gli ita- liani senza distinzioni, tra l’altro, “di razza” Però anche questo articolo della costituzione non è del tutto applicato, come si è visto nel primo dopoguerra con la discriminazione dei “mulat- tini” (i nati durante l’occupazione degli alleati) e come avviene ancora oggi con il mancato ri- conoscimento della cittadinanza italiana ai nati in Italia (e perfettamente integrati) da genito- ri non italiani. Silvana Patriarca, professoressa di storia alla Fordham University di New York, ha analizzato questo aspetto della recente storia italiana, giungendo alla conclusione che, “se nella nuova repubblica democratica l’idea di razza non era più accettabile se applicata agli ebrei, la stessa continuava a essere accettabile se applicata a persone dalla pelle più scura”40. Ne è prova ancora oggi il sempre ricorrente rifiuto del “ius soli” e nel persistere del “ius sanguinis” che attribuisce la cittadinanza (e, quindi, anche il diritto di voto) a lontani discen- denti di emigranti che spesso non sono mai stati in Italia e non parlano più l’italiano. Un dibattito senza fine: “Il presidente del consiglio Paolo Gentiloni, alla festa per i dieci anni del Partito democratico (Pd), il 14 ottobre [2017], ha detto che si sta impegnando per far approvare la legge di riforma della cittadinanza impropriamente chiamata ius soli, che era nel programma elettorale del Pd nel 2013 ed è bloccata al Senato da due anni”4!, 3. Commemorare in tempi immemori: tra condanna e nostalgia Il ricordo e la condanna delle leggi razziali del fascismo è divenuto ancora più necessario nei tempi presenti, nei quali la condanna delle colpe fasciste si scontra con una crescente nostalgia per quegli anni e con un rafforzamento dei movimenti di estrema destra‘. (Questo 32 Carlo Nitsch, Renato Treves esule in Argentina. Sociologia, filosofia sociale, storia. Con documenti inediti e la traduzione di due scritti di Treves, Accademia delle Scienze, Torino 2014, 239 pp. (specialmente le pp. 65-78: S 1. Tutto è mutato; $ 2. Le difficili vie della normalizzazione: l'abrogazione delle leggi razziali e la disciplina della revisione dei concorsi). La lettera di Tito Ravà è citata a p. 72, mentre il testo completo è a p. 138 s. (Documento n. 17). Il riferimento è al penalista di Palermo Giuseppe Maggiore e al filosofo del diritto Widar Cesarini Sforza. 40 Silvana Patriarca, I/ colore della Repubblica: “figli della guerra” e razzismo nell'Italia postfascista. Traduzione di Duccio Sacchi, Einaudi, Torino 2021, VI-230 pp. La frase citata è ripresa nella recensione di Nadia Ur- binati, L'Italia è una Repubblica fondata sul razzismo, “Domani” 16 settembre 2021, p. 13. 41 Annalisa Camilli, Ius soli, ius sanguinis, ius culturae: tutto sulla riforma della cittadinanza,“L’internazionale” 20 ottobre 2017 (https://www.internazionale.it/notizie/annalisa-camilli/2017/10/20/riforma-cittadinan- za-da-sapere). 42 Sulla destra italiana: Mario Coglitore — Claudia Cernigoi, La memoria tradita. L'estrema destra da Salò a Forza Nuova, Ed. Zero in Condotta, Milano 2003, 183 pp.; Saverio Ferrari, Da Salò ad Arcore. La mappa della destra eversiva, L’Unità, Roma 2006, 159 pp.; Gianluca Passarelli - Dario Tuorto, La Lega di Salvini: estrema destra di governo, Il Mulino, Bologna 2018, 168 pp.; Ugo Maria Tassinari, Naufraghi. Da Mussolini Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Mario G. Losano 14 clima ostile alla democrazia parlamentare si manifesta anche in Europa e fuori d'Europa: ma non è qui possibile occuparcene4.) Senza perdersi in distinzioni e condanne che sarebbero inappropriate in queste note soprattutto bibliografiche, basti qui accennare sommariamente allo stillicidio di prese di posizione “nostalgiche” che tendono a ripresentarsi ciclicamente, per poi essere dimenticate. Per esempio, nel 1989 Alessandro Galante Garrone pubblicava “un grido d’allarme” contro “i pericoli sempre latenti o risorgenti dell’antisemitismo in Italia e nel mondo” e ricordava che “verso la fine degli Anni Cinquanta e della prima metà degli anni Sessanta si ebbe in varie parti del mondo una preoccupante ondata di razzismo e in particolare di antisemitismo. [...] Anche l’Italia ne fu insudiciata” Proprio come ai nostri giorni, anche allora si discusse sulla chiusura di organizzazioni di estrema destra e la Germania sciolse il “Bund Heimatfreier Jugend” (BHJ) e la DNAP (“Demokratische Nationale Arbeiterpartei” dalla sigla sinistra- mente simile alla “Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei” NSDAP di Hitler). “Altre ricorrenti manifestazioni di antisemitismo si sono ripetute nei decenni successivi, cioè sino ai giorni nostri’ cioè al 1989, e su di essi Galante Garrone andò pubblicando una serie di articoli “sul quotidiano “La Stampa?” di Torino, fra il 1960 e il 1965” In altre parole, nulla di nuovo sotto il sole44. Per limitarci ai casi più recenti, nel febbraio del 2021 la consigliera comunale torinese del Movimento Cinque Stelle, Monica Amore, è accusata di razzismo per una vignetta satirica a sfondo razzista sugli ebrei pubblicata sui social (e poi rimossa a furor di polemiche). Il procuratore aggiunto Emilio Gatti l’ha iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di diffama- zione aggravata dall’odio razziale. L’inchiesta è stata aperta ufficialmente ieri dalla procura di Torino a seguito dell’esposto depositato a Palagiustizia da un legale incaricato dal presidente della comunità ebraica Dario Disegni. Il post raffigurava un collage di testate giornalistiche del gruppo Gedi accompa- gnato da immagini evidentemente antisemite e cioè la caricatura di due uomini con naso pronunciato, Kippah e la Stella di David giunte alla consigliera attraverso un canale Telegram. Lei, in cima al post, aveva scritto: “Interessante”45. Qualche mese dopo, il Sottosegretario all’Economia nell’attuale governo Draghi — Claudio Durigon, della Lega - proponeva di ritornare alla toponomastica fascista in un comizio a Latina, città sorta nelle terre dell'Agro Pontino bonificate dal fascismo e inaugurata il 18 di- alla Mussolini: 60 anni di storia della destra radicale, Immaginapoli, Pozzuoli 2007, 304 pp. Sui rappporti dei movimenti italiani con quelli stranieri: Piero Ignazi, L'estrema destra in Europa, Il Mulino, Bologna 2000, 268 pp.; Pierre Milza, Europa estrema: il radicalismo di destra dal 1945 ad oggi, Carocci, Roma 2005, 487 pp. 43 Qualche accenno è nel mio Democrazia senza democratici: Weimar alle porte?, in Hans Kelsen, Due saggi sulla democrazia in difficoltà (1920-1925), Aragno, Torino 2018, pp. V-XXII; inoltre: Id., Germania, agosto 2018: manifestazioni neonaziste, privacy e libertà d'informazione, “Diritto dell’informazione e dell’informa- tica” 2018, pp. 673-688; Id., La libertà d’insegnamento in Brasile e l’elezione del Presidente Bolsonaro, Mimesis, Milano 2019, 221 pp. 44 Dieci di questi articoli sono riprodotti in Galante Garrone, Amalek, il dovere della memoria, cit., pp. 9-35. Le citazioni provengono dalla breve Premessa e da p.9. 45 https://www.lastampa.it/torino/2021/02/18/news/post-antisemita-la-consigliera-amore-indagata-per- istigazione-all-odio-razziale-1.39923630 Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Mario G. Losano 15 cembre 1932 con il nome di Littoria (divenuto poi Latinia nel 1944 e l’attuale Latina nel 1945): Il 4 agosto [2021], in un comizio a Latina dove parlava accanto a Matteo Salvini, Durigon propone di cambiare il nome al giardino comunale per reintitolarlo al fratello del duce, Arnaldo, come era durante il fascismo, accusando l’attuale sindaco di aver fatto un’operazione politicamente orientata quando nel 2017 ha intitolato il parco ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: “Questa è la storia di Latina che qualcuno ha voluto anche cancellare con quel cambio di nome a quel nostro par- co, che deve tornare a essere quel Parco Mussolini che è sempre stato” Ma il sindaco Damiano Colella spiega che nessuno “ha cancellato la storia di Latina. Nel 1943 il podestà stabilì di cambiare tutta la toponomastica. E da quel giorno Parco Arnaldo Mussolini è diventato Parco Comunale. Quando nel 2017 abbiamo intitolato il parco a Falcone e Borsellino non l’abbiamo fatto per rivalsa nei confronti della storia della città. Abbiamo scelto i valori e il sacrificio di due uomini dello Stato che hanno perso la vita per l’affermazione della legalità e della giustizia contro la mafia” Infatti “la delibera numero 248 del 31 luglio 1943 cambiò tutta la topomomastica: Piazza Ciano divenne piazza Giulio Cesare, piazza Predappio piazza del Mercato, piazza Littorio cambiò nome in piazza d’Italia, insieme a tutte le vie, viale delle Camicie nere per esempio divenne via Giosuè Carducci”46. Si noti che “in realtà Arnaldo Mussolini non ha rapporti con la storia cittadina, perché è morto nel 1931, prima della fondazione di Littoria, nome originario di Latina, battezzata dal fratello Benito Mussolini”47. La sortita del Sottosegretario leghista va collocata nella situazione locale, alla vigilia delle elezioni comunali di Latina, con la Lega che tenta di captare i voti della destra con candidati dai sospetti coinvolgimenti in vicende di mafia o di corruzione, ora oggetto di processi da parte della Lega contro “Domani” il giornale che ha pubblicato queste notizie. La vicen- da Durigon si salda così alla richiesta di sanzioni per le liti temerarie intentate contro i giornali per le notizie pubblicate: ma questa polemica sulle liti come strumento per soffocare la stampa libera è una vicenda diversa48, La politica italiana dibatté sull’opportunità di far dimettere questo membro del Governo, cosa che avvenne 22 giorni dopo quell’affermazione sul “Parco Mussolini” anche “per le rela- zioni emerse con personaggi legati ai clan di Latina” - “rapporti pericolosi”4. Mentre in Italia questa disputa era in parte soffocata dal ritorno degli atleti italiani dalle Olimpiadi (dove per la prima volta avevano raggiunto il record di 40 medaglie), la notizia non passava inosservata all’estero: Il The Times di Londra dedica un pezzo al sottosegretario leghista: “Let's dedicate local park to Musso- lini, says italian minister” (“Dedichiamo un parco a Mussolini, dice un ministro italiano”). Così anche Abc Neuws, il portale della celebre emittente americana (“Crescono le tensioni dopo la proposta di dedi- 46 Daniela Preziosi, / partiti si accorgono che Durigon è impresentabile: adesso cacciatelo, “Domani” 11 agosto 2021, p 1. 47 Nello Trocchia, Con i richiami a Mussolini Durigon coltiva i voti fascisti per la Lega, “Domani” 12 agosto 2021, p.1. 48 Gaia Zini, Durigon sta cercando di fermare ‘Domanî’ a colpi di querele, “Domani” 12 agosto 2021, p. 2. 49 Giovanni Tizian — Nello Trocchia, Durigon si dimette e accusa i giornali di averlo infangato, “Domani” 27 agosto 2021, p. 4; id., I/ sindacalista di Durigon dava ordini al clan di Latina,“Domani” 27 ottobre 2021, p.3. Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Mario G. Losano 16 care un parco a Mussolini”) che come Euronews — colosso che trasmette in 155 Paesi — riprende il titolo della American Press. Ma c'è pure il francese L’opirion, che parla di “nostalgia fascista”50, In pieno Ferragosto era giunta anche un’altra dichiarazione, come minimo qualunquista, di un candidato sindaco di Milano per il centrodestra: “Io non distinguo le persone tra fascisti e antifascisti, contro questo o contro quell’altro. Le persone non le distinguo se non per uomo, donna e persone perbene” Luca Bernardo, candidato della destra alle Amministrative di Milano, preferisce non prendere posizione. E così ammette che per lui fascisti e antifascisti uguali sono” [...] Parole che suonano come una difesa del sottosegretario leghista Clau- dio Durigon, che nei giorni scorsi si era augurato che un parco di Latina fosse dedicato ad Arnaldo Mussolini©!, In tempo già preelettorale — nell’autunno del 2021 hanno avuto luogo le elezioni locali in importanti comuni — l’esempio del Sottosegretario Durigon fece scuola, e anzi qualcuno rincarò la dose, proponendo che Piazzale dei Partigiani, a Roma, tornasse ad essere intitolato ad Adolf Hitler come ai tempi dell’occupazione nazionalsocialista: Dopo le polemiche sul caso del Sottosegretario all’Economia della Lega Claudio Durigon che, du- rante un comizio a Latina aveva proposto di intitolare di nuovo il parco ad Arnaldo Mussolini, [...], ora arriva un’altra idea di intitolazione che fa discutere. A lanciarla, come riporta “La Repubblica” è Andrea Santucci, vigile del fuoco ed ex consigliere comunale leghista di Colleferro, che si dichiara favorevole a intitolare di nuovo piazzale dei Partigiani a Roma, ad Adolf Hitler. Le sue parole: “Nel bene e nel male questa è la nostra storia, credo anche che per la cecità di alcuni perdiamo moltissimo in termini di turismo nel voler nascondere”52, Quasi all’inizio dell’inverno del 2021 alcune eredità del passato fascista riemersero in una storia che non è solo individuale. Dopo le mancata reviviscenza, a Latina, del parco che fu intitolato ad Arnaldo Mussolini, nella poco lontana Anzio (dove sbarcarono gli Alleati nel 1944) Edith Bruck — scrittrice ebrea ungherese sopravvissuta alla Shoa e naturalizzata italiana — rifiutò il Premio per la Pace con una lettera al sindaco: “Avrei volentieri accettato, se nel frat- tempo non avessi saputo che è stata negata la benemerenza a una mia correligionaria, Adele di Consiglio, sopravvissuta alla barbarie nazifascista, e invece è stata riconfermata a Mussoli- ni”53, Infatti nel 2019 il Partito Democratico aveva proposto di revocare la cittadinanza ono- 50 L. Giar.,I/ caso [Durigon] arriva sul “Times”e in tutta Europa, ma non al Tg2,“Il Fatto Quotidiano” 15 agosto 2021, p.4. S1 L. Giar., Milano, Luca Bernardo fa il nostalgico: “Non distinguo tra fascisti e antifascisti”, “Il Fatto Quotidiano” 14 agosto 2021, p. 14. Inoltre: “Certo che c’è differenza tra i due, se vogliamo andare sul semantico. So che cosa mi volete chiedere, so che cosa vi rispondo’, ha replicato ai cronisti a margine di un evento. E a domanda diretta se possa definirsi antifascista, Bernardo tergiversa ancora: ‘No, io non mi definisco né A, né B, né Z. Mi definisco un cittadino della città di Milano, che vuol dire che è aperto e liberale. La libertà conquistata grazie ai nostri nonni dobbiamo portarla sempre avanti. Io mi definisco Luca Bernardo che arriva dalla società civile” S2 “Intitolare a Hitler piazzale dei Partigiani”: bufera su ex consigliere leghista di Colleferro (https://www. huffingtonpost.it/entry/intitolare-a-hitler-piazzale-dei-partigiani-bufera-su-ex-consigliere-leghista-a- colleferro_it_611652dee4b07c140313e96c). 53 [Redazionale,] Anzzo, onorificenza a Mussolini: Bruck rifiuta il premio, “Il Fatto Quotidiano” 3 Novembre 2021, p. 16. Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Mario G. Losano 17 raria a Mussolini e di conferirla ad Adele di Consiglio. L’allora sindaco respinse entrambe le richieste, e oggi Edith Bruck rifiuta di essere associata al cittadino onorario Benito Mussolini, responsabile della deportazione degli ebrei italiani, e quindi anche della sua. La risposta del sindaco attuale suona però non come una discolpa, ma come un’aggravante: “Mussolini ha la cittadinanza onoraria dal 1924. Prima di me ci sono stati tre sindaci comunisti, due socialisti, uno repubblicano, uno Ds e nessuno l’ha mai revocata. Anzi questo argomento non è stato mai discusso in Consiglio comunale dal 1946 al 2021”54, Questi e altri eventi e interventi pubblici palesemente nostalgici culminarono, il 9 ottobre 2021, nelle manifestazioni di piazza a Roma che portarono alla devastazione della sede cen- trale del sindacato CGIL: un assalto nel quale ebbero una posizione di rilievo gli esponenti del movimento di estrema destra Forza Nuova. L’irruzione nelle sedi sindacali non è una no- vitàs5, ma la devastazione romana richiamò alla memoria di molti l'assalto e l’incendio della Camera del Lavoro di Torino del 1921 - giusto un secolo fa — e l’affermarsi dello squadrismo fascista. Non si tratta di casi isolati, benché frequenti: in realtà, questa tradizione di “fascismo eter- no” non si è mai spenta e trova il suo caso più emblematico in Verona, in una sequenza che inizia nel 1920 e dura ancora oggi: Nero era il colore dello sparuto drappello di “diciannovisti” capeggiati da Italo Bresciani, fondatore e segretario del piccolo Fascio di Verona, il “terzogenito” nato appena due giorni dopo la fondazione a Milano, il 23 marzo 1919, dei Fasci di combattimento. Nera fu l’evoluzione in città del Partito nazio- nale fascista. [...] Nell’agosto del 1920 la prima visita di Mussolini in città: il futuro duce atterra con un Aviatik nella scalcinata piazza d’armi di stradone Santa Lucia. Diciotto anni dopo, un’altra visita. Trionfale. [...] Dopo l’8 settembre 1943 Verona diventa il teatro di fondazione della Repubblica so- ciale italiana, sede di cinque ministeri e di importanti comandi tedeschi. Il nome della città si incide dunque anche nella storia del fascismo repubblicano: accostato prima al Manifesto di Verona (il piano programmatico per il governo della RSI, in cui si definivano gli obiettivi politici del Partito fascista repubblicano, nato dalle ceneri del Partito nazionale fascista) e poi al celebre processo di Verona, che condannò Galeazzo Ciano e altri gerarchi accusati di avere tramato con Badoglio per fare arrestare Mussolini. [...] È sempre a Verona che, tra il 1943 e il 1945, il comando generale della Gestapo allestisce la sua base in Italia. [... Nel dopoguerra] Il territorio scaligero diventa un crocevia per diverse organiz- zazioni neofasciste: la Rosa dei Venti del generale Amos Spiazzi; Ordine Nuovo; la sanguinaria sigla Ludwig — responsabile di dieci “omicidi per caso” — e il Fronte Nazionale di Franco Freda sono gli zii. Poi sono arrivati i nipotini. Che portano avanti la tradizione della ‘ditta’. Neri sono i movimenti che, da metà anni Ottanta, mettono radici a Verona56. 54 Paolo Ferrario, Anzio. Il “rifiuto” di Edith Bruck: “Mat accanto a Mussolini”, “L'Avvenire” 3 novembre 2021 (https://www.avvenire.it/attualita/pagine/il-rifiuto-di-edith-bruck-mai-accanto-a-mussolini). SS Per esempio: “Lavoratrici, lavoratori! Un criminale attentato fascista è stato compiuto contro la sede della CGIL [dalle] forze della estrema destra che temono l’unità dei lavoratori e la loro combattività sindacale: lavoratrici, lavoratori! rispondete con la lotta unitaria: uniti si vince. Federazione milanese del Pci” (Manifesto del PCI del 1964). 56 Paolo Berizzi, Verona, la città in fondo a destra: dal fascismo al fascismo, *MicroMega” 29 Ottobre 2021 (https://www.micromega.net/verona-estrema-destra-berizzi/). La “singolarità del caso Verona, il labora- torio italiano della destra radicale” è descritta per esteso nel volume (da cui è tratto l’articolo di “Micro- mega”) di Paolo Berizzi, È gradita la camicia nera, Rizzoli, Milano 2021, 249 pp. Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Mario G. Losano 18 Nell’autunno del 2021 si moltiplicarono in Italia i moti di piazza, nei quali estremisti di destra e, in misura minore, di sinistra si infiltrarono nelle manifestazioni organizzate dai mo- vimenti contrari alle misure anti-pandemiche, come No-Vax e No-Green Pass. Un esempio inquietante di questa simbiosi è la manifestazione dei No-Vax del 30 ottobre, quando i parte- cipanti sfilarono per le vie di Novara con pettorine a strisce bianche e grigie contrassegnate da numeri, in un demenziale richiamo ai campi di stermino nazisti: volevano così protestare contro l’obbligo del certificato vaccinale nei luoghi pubblici, odiato simbolo della “dittatura sanitaria” La Procura della Repubblica indaga sul “negazionismo” dei partecipanti, anche se per poter “negare” bisognerebbe “sapere” o almeno “avere una vaga idea” mentre in questo caso l’ignoranza abissale si rivela più preoccupante della violazione di certe norme giuridi- che. Purtroppo tra gli italiani è presente un elevato tasso di analfabetismo funzionale”, e in queste aree di regressione culturale si inseriscono i gruppi di estrema destra: “La vergogna dell’ignoranza” così lAssociazione Nazionale Partigiani Italiani ha commentato la sfilata di Novara. Soprattutto il partito di estrema destra “Forza Nuova” ha organizzato sistematicamente l’in- filtrazione in vari settori della destra presentabile e dei movimenti incolti, attraverso l’attività del suo leader Roberto Fiore, arrestato dopo l’assalto alla sede sindacale di Roma. Nel 2006 “Alessandra Mussolini, successivamente eletta alla Camera, lascerà il seggio all’europarlamen- to al neofascista Fiore, che a Bruxelles compirà passi decisivi nel progetto di infiltrazione di sigle sicuramente più presentabili e ascoltate di quanto lo è Forza Nuova” Fiore ha finanziato con fondi esteri “un’associazione molto ascoltata tra i critici della gestione governativa della pandemia. A questo si aggiunge l’infiltrazione metodica nei salotti della chiesa conservatrice e oltranzista” per esempio nell’associazione Pro Vita & Famiglia (la quale nega però questo legame)58. Questo doppio livello consente a Forza nuova, da un lato, di “contare nei palazzi della politica pur senza rapresentanza parlamentare” e, dall’altro, di infiltrarsi a Roma e a Milano, a Torino e a Trieste nelle manifestazioni contro “la dittatura sanitaria” inneggiando alla dittatura del ventennio. A Milano “il gruppo ha cantato slogan di chiara matrice fascista durante la partecipazione al corteo contro il certificato verde” e sono stati fermati “8 militanti del gruppo di estrema destra per apologia del fascismo” In conclusione, “il bilancio finale del corteo parla di 83 denunce e di un 22enne arrestato nei concitati momenti del tentato (e fallito) assalto alla Camera del lavoro, sede della Cgil [di Milano, questa volta]. Sono ormai 57 “Il 70% della popolazione italiana si colloca al di sotto del livello 3, il livello di competenze considerate necessarie per interagire in modo efficace nella società del XXI secolo”: così si esprime sull’analfabetismo funzionale il rapporto ISFOL, “Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori”: ente pubblico di ricerca vigilato dal Ministero del Lavoro (https://Awww.ithappens.it/analfabetismo-fun- zionale-esiste-anche-quello-di-ritorno/). I dati ufficiali sono nel Rapporto nazionale sulle competenze degli adulti (https://www.isfol.it/piaac/i-risultati-di-piaac). 58 Una dettagliata analisi di questa strategia del ‘doppio binario” è in Giovanni Tizian, Anatomia dell’infil- trazione fascista nell’èra dei complotti, “Domani” 18 ottobre 2021, p. 2 s., da cui sono tratte le citazioni nel testo. “Le affermazioni presenti nell’articolo volte ad accostare la onlus [Pro Vita & Famiglia] al partito Forza Nuova sono false, inesatte, oppure nemmeno pertinenti” scrive in una Richiesta di rettifica il presi- dente della onlus, Antonio Brandi, riservandosi azioni legali (“Domani” 26 ottobre 2021, p. 8). Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Marto G. Losano 19 oltre 300 i denunciati nei 14 cortei che vanno avanti dal 24 luglio [2021]”5?: e questo nella sola Milano. Poiché queste gravi tensioni presenti in tutt'Italia assumevano spesso un aspetto quasi eversivo, i partiti di centro-sinistra chiesero di applicare contro Forza Nuova la XII disposi- zione transitoria della costituzione (“È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”) e presentarono varie mozioni parlamentari a questo fine. Il Parla- mento rinviò però ogni decisione. Nel dibattito parlamentare e politico di quei giorni è stata richiamata più volte la “Legge Scelba” del 1952 (modificata nel 1975); poiché essa riporta alla memoria le tensioni ormai lontane dell’immediato dopoguerra, vari giornali l’hanno illustrata ai lettori odierni: La norma di riferimento è la legge del 20 giugno 1952, n. 645. Meglio conosciuta come “legge Scelba” (dal nome del politico Dc che, alla guida di un comitato interministeriale del governo De Gasperi, la elaborò) rientra nelle norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione: “E vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista” si legge. La norma attua questo principio mettendo nero su bianco il concetto di “riorganizzazione” del “partito fascista” e prevedendo due strade per lo scioglimento dei gruppi: tramite il ministro dell’interno, sulla base di una sentenza di un tribunale, oppure in maniera più diretta attraverso un decreto del governo, ma solo in casi “straordinari di necessità e di urgenza”90, Delle due vie prospettate nel 1952, il parlamento del 2021 scelse quella della sentenza giudi- ziaria, che permetteva di guadagnare tempo rinviando ogni decisione e affidandosi così alla tanto criticata funzione suppletiva della magistratura: suppletiva cioè della decisione politica cui non riescono a giungere i governi deboli e le coalizioni troppo frammentate: Nessun vincolo arriva dal Parlamento allo scioglimento di Forza Nuova. Le quattro mozioni del cen- trosinistra che chiedevano all’esecutivo di utilizzare la legge Scelba e di sciogliere con decreto la for- mazione di estrema destra, e i suoi simili, sono approdate oggi pomeriggio in Senato. Ma, il tempo di presentarle, e sono state ritirate, diventando un ordine del giorno unitario. Un atto cioè, d’indirizzo, ma non vincolante. Che può essere letto come la legittimazione ulteriore di quello che sembra essere l’orientamento del governo: prima di scrivere anche una sola riga del decreto legge di scioglimento, aspettiamo che la magistratura si esprima sui fatti del 9 ottobre, sulla devastazione della Cgil a Roma. Dopo un lungo dibattito il Senato ha approvato per alzata di mano l’ordine del giorno del centrosini- stra: l’atto avrà poco più che una valenza simbolica®!, Il condizionare lo scioglimento di un movimento neofascista all’esistenza di una futura sen- tenza giudiziaria aveva tre precedenti. Da un lato, lo scioglimento di movimenti neofascisti era già avvenuto nel 1973 con “lo scioglimento di Ordine Nuovo, movimento nato nel 1969 e sciolto dal Ministro dell’interno Taviani in seguito alla sentenza di accertamento della ricosti- tuzione del partito fascista, nel processo in cui era pubblico ministero Vittorio Occorsio, poi 5? Cesare Giuzzi, Corteo no pass, un fermo e 83 denunciati, “Corriere della Sera” 25 ottobre 2021, p. 12. 60 Gabriele Bartoloni, Sanzioni e scioglimento dei partiti fascisti, cosa prevede la legge Scelba (https://www. repubblica.it/politica/2021/10/12/news/iter_scioglimento_partito_fascista-321832696/). 61 Federica Olivo, Su Forza Nuova la maggioranza si sgonfia: il governo non sarà costretto a scioglierla (https:// www.huffingtonpost.it/entry/su-forza-nuova-la-maggioranza-si-sgonfia-il-governo-non-sara-costretto-a- scioglierla_it_61704651e4b066de4f5d2b7e). Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Mario G. Losano 20 ucciso in un attentato rivendicato proprio da Ordine Nuovo”; nel 1975 con lo scioglimento di Avanguardia Nazionale; nel 2000 con lo scioglimento del Fronte nazionale. D’altro lato, le esitazioni attuali del governo non sono infondate, e i dubbi sull’opportunità dello sciogli- mento sono stati sintetizzati dai giuristi Michele Ainis e Vladimiro Zagrebelsky: lo sciogli- mento rischierebbe di provocare “un’inversione di prospettiva tra persecutore e perseguitato” (Ainis), né esso è lo strumento più adatto a cancellare i rigurgiti neofascisti (Zagrebelsky)93. Per fronteggiare il problema delle organizzazioni neofasciste la “Legge Scelba” era stata attualizzata nel 1993 con la “Legge Mancino” che qui può essere soltanto menzionata: Nel 1993 il governo Amato emanò il Decreto Legge n.122 contenente “misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa” poi convertito nella legge 205/93 e oggi conosciuta come Legge Mancino. La Legge Mancino costituisce ancora oggi il principale strumento legislativo contro i crimini d’odio, mirando a sanzionare e a prevenire le condotte di discriminazione razziale, etnica e religiosa, attraverso il divieto di ogni organizzazione movimento o gruppo che abbia tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. L’art. 7 comma 3 della legge Mancino consente lo scioglimento di organizzazioni, associazioni, movi- menti o gruppi che abbiano favorito la commissione dei reati elencati dall’art. 5 della medesima Legge (oggi descritti all’art. 604 fer del codice penale [64]). Si tratta di tutti quei reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità” Ma qui conviene arrestarsi: il Parlamento ha approvato un atto che, come si è detto, “avrà poco più che una valenza simbolica” mentre nell’autunno del 2021 le manifestazioni contro la “dittatura sanitaria” vengono strumentalizzate dai nostalgici delle dittature tout court. Questa reviviscenza dell’estrema destra non avviene solo in Italia. Sempre in quegli stessi giorni, il governo polacco era coinvolto nella polemica (anche giudiziaria) sulla legge con cui vietava a società straniere di possedere più del 49% di reti televisive o radiofoniche in Polonia: in questo modo eliminava le catene critiche rispetto al governo, come TVN24, con- trollata dall’americana Discovery International. Inoltre quello stesso governo prendeva una misura che negava il risarcimento agli ebrei che erano stati espropriati durante l’occupazione nazionalsocialista della Polonia, entrando così in collisione con gli Stati Uniti: Prosegue il suo corso tra le polemiche anche la legge che blocca i risarcimenti agli ebrei (e non ebrei) espropriati durante la Seconda guerra mondiale e nella furia nazionalizzatrice del regime comunista. Ponendo il limite massimo di 30 anni per la presentazione del ricorso da parte degli ex proprietari, o degli eredi, il governo vanifica in blocco tutte le istanze. [...] Per chiudere definitivamente il capi- 62 Antonio Caputo, Neofascismo e ordine democratico: sciogliere Forza Nuova necesse est,“Micromega” 22 Otto- bre 2021 (https://Avww.micromega.net/sciogliere-forza-nuova/). Caputo analizza anche la “Legge Manci- no” appena accennata nel testo. 63 Ivi; e Vladimiro Zagrebelsky, “La Stampa” 16 ottobre 2021 (https://www.lastampa.it/topnews/lettere-e- idee/2021/10/16/news/i-pro-e-i-contro-di-un-decreto-su-forza-nuova-1.40814678). 64 Per un’analisi del contenuto di queste norme: Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di sesso, di genere, di orientamento sessuale o di identità di genere A.C. 107, A.C. 569, A.C. 868, A.C. 2171, A.C. 2255 Dossier n° 217/1 — Il testo unificato adottato come testo base 14 luglio 2020 (https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/gi0109a.Pdf). Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Mario G. Losano 21 tolo risarcimenti, e per giustificare la decisione, il legislatore si è fatto forte di un complicato fardello pregresso di atti giuridico-amministrativi, risalente ai decenni passati. Ma ciò che ha scatenato l’ira degli Stati Uniti e di Israele sono state le allusioni al rischio di possibili “tentativi di truffa” da parte di millantatori, indice per Washington e Gerusalemme di una politica “cripto-antisemita” Non esplicita, ma già nei fatti6S, Anche la Francia registra da tempo un crescente antisemitismo. Nelle manifestazioni che ogni sabato scendono in campo contro la c.d. ‘dittatura sanitaria’ in varie città della Francia “fioriscono dei numeri sull’avambraccio (riferimento ai deportati nei campi di concentra- mento) o delle stelle gialle sulla giacca (richiamo alla politica antisemita nazista)”66, Si molti- plicano le scritte “Qui?” (Chi?), il cui valore antisemita va però spiegato. “Qui?” fa riferimento a un’allusione antisemita del generale a riposo Dominique Delawarde, che il 18 giugno 2021, in una trasmissione su CNews, continuava ad accusare un complotto mondiale “qui contròle le Washington Post, /e New York Times, chez nous [cioè in Francia] BFM-TV et tous les journaux qui viennent se grouper autour”, senza però citare alcun nome. La ripetuta domanda “Chi?” resta senza risposta, e il conduttore a questo punto interrompe la trasmissione. Ma da quel momento la domanda “Chi?” diviene uno slogan degli antisemiti: il 7 agosto un’insegnante di destra, in una manifestazione contro la politica sanitaria, inalbera un cartello con i nomi dei “traditori” — tutti ebrei — accompagnati dallo slogan “Mais Qui?” (“Ma chi?”): e la “Q” è adorna di diaboliche corna”. Riassumendo i fatti recenti — “Sui cartelli compaiono i ‘Chi? diretti contro la comunità ebraica, derivati da un’allusione antisemita del generale a riposo Dominique Delawarde; su un centro di vaccinazione vengono dipinte delle stelle di Davide; una stele in omaggio a Simone Veil, in Bretagna, è stata vandalizzata tre volte in una settimana” —- “Le Monde” non può fare a meno di chiedersi: “Que se passe-t-il en France?” 68, E non solo in Francia: all’inizio di settembre del 2021, Papa Francesco condannava il cre- scente antisemitismo durante il suo viaggio in Ungheria e Slovacchia, le cui comunità ebrai- che avevano softerto molto durante l’epoca nazionalsocialista, ma nelle quali l'antisemitismo stava riaffiorando sotto i governi sovranisti di destra. Nel 1941 l’effimero Stato slovacco — sot- 65 Elisabetta Rosaspina, “I/ blocco dei risarcimenti contro gli ebrei è inaccettabile” Ma il governo: avanti con la legge, “Corriere della Sera” 14 agosto 2021, p. 18. 66 Antisémitisme: le poison de la banalisation (https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/08/18/antisemi- tisme-le-poison-de-la-banalisation_6091734_3232.htm]). 67 “Sur la pancarte [...] figure une série de noms de ‘traîtres’: plusieurs responsables politiques actuels, mais aussi une dizaine de personnalités frangaises ou américaines, qui n’ont que peu de rapport direct avec la gestion de la crise sanitaire. Le milliardaire américain d’origine hongroise George Soros, le fondateur du forum de Davos, Klaus Schwab, Bernard-Henry Lévy ou encore la famille Rothschild sont ainsi cités. Leur point commun? Ils sont de confession juive. Au centre de la pancarte figure le slogan en lettres rouges Mais Qui?”, dont le ‘O’ est agrémenté de cornes” (Samuel Laurent - William Audureau, “Mass qui”, de la blague virale au slogan antisémite. Au travers de cette question rhétorique, certains opposants à la politique sanitaire ciblent la communauté juive, accusée d’étre responsable de la crise liée au corona- virus, Publié le 10 aoùt 2021 à 16h28 — Mis à jour le 14 aoùt 2021 à 06h35 — https://www.lemonde.fr/ societe/article/2021/08/10/mais-qui-de-la-blague-virale-au-slogan-antisemite_6091086_3224.html). 68 Cfr. supra, nota 66 (https://Avww.lemonde.fr/idees/article/2021/08/18/antisemitisme-le-poison-de-la- banalisation_6091734_3232.html). Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Mario G. Losano 22 to la guida di Jozef Tiso, sacerdote cattolico dalla vita tormentata in un territorio tormenta- to5? — aveva emanato un “codice ebraico” contenente misure antisemite analoghe alle “Leggi di Norimberga” nazionalsocialiste del 1935 e a quelle fasciste del 1938. La politica filo-na- zionalsocialista di Monsignor Tiso aveva imbarazzato non poco la Santa Sede. Nel 1947, con l'ascesa al potere del comunismo, era giunta per Monsignor Tiso la condanna a morte per collaborazionismo: ma oggi alcuni ambienti slovacchi ne propongono la riabilitazione. Il Pontefice esortava “a promuovere insieme un’educazione alla fraternità, così che i rigurgiti di odio che vogliono distruggerla non prevalgano. Penso alla minaccia dell’antisemitismo, che ancora serpeggia in Europa e altrove. È una miccia che va spenta. Ma il miglior modo per disinnescarla è lavorare in positivo insieme, è promuovere la fraternità” Un analogo appello era risuonato in Ungheria: “Parole, - commentava il quotidiano dei vescovi italiani, — che appaiono anche come una risposta indiretta al premier Viktor Orbn, incontrato prima della Messa”70, Negli stessi giorni, il congresso “Interfaith” — il G20 delle fedi — rilanciava a livello inter- confessionale la stessa condanna e annunciava la preparazione di uno studio sugli attentati a sfondo religioso compiuti nel mondo negli ultimi quarant’anni. Nel suo intervento, il pre- sidente Mario Draghi condannava espressamente le “manifestazioni di antisemitismo, un fenomeno in preoccupante crescita”7!, Questo era dunque il clima in cui ci si preparava a ricordare l’anniversario delle leggi raz- ziali del 1938. 4. Un esempio: la rievocazione dell’Accademia delle Scienze di Torino Il 19 e 20 novembre 2018, l'Accademia delle scienze di Torino ricordava l’ottantesimo an- niversario della legislazione razziale del fascismo con un convegno che si proponeva, “a 80 anni dalla promulgazione delle leggi razziali da parte del regime fascista, di ricostruire le 69 Thomas Anselm Lorman, The christian social roots os Jozef Tiso’ radicalism, 1887-1939, in Rebecca Haynes — Martyn Rady (eds.), Jr the shadow of Hitler. Personalities of the right in central and Eastern Europe, Tauris, London - New York 2011, pp. 245-261; Ingrid Graziano — Istvîn Eòrdògh Josef, Tiso e la questione ebraica in Slovacchia. Prefazione di Antonello Biagini, Periferia, Cosenza 2002, 143 pp.; Lisa Guarda Nardini, Tiso: una terza proposta, Ceseo — Liviana, Padova 1977, 87 pp.; Amedeo Giannini, Monsignor Tiso, “Rivista di Studi Politici Internazionali” luglio-settembre 1952, n. 3, pp.450-452. 70 Mimmo Muolo, La visita. Il Papa a Budapest e Bratislava: “Mai più odio e chiusure, ma fraternità” “L'Avvenire” 12 settembre 2021 (https://www.avvenire.it/papa/pagine/papa-budapest). Una descrizione degli incotnri del Pontefice è in Domenico Agasso, Slovacchia, il Papa al Memoriale dell’Olocausto incontra gli ebrei: con la Shoah “qui disonorato il nome di Dio”,“La Stampa” 13 Settembre 2021 (https:/Avww.lastampa.it/vatican- insider/it/2021/09/13/news/slovacchia-il-papa-al-memoriale-dell-olocausto-incontra-gli-ebrei-con-la- shoah-qui-disonorato-il-nome-di-dio-1.40698218). 71 Intervento del premier Mario Draghi nell’ambito dell’Interfaith Forum, 15 settembre 2021 (https:/Avww. osservatorioantisemitismo.it/articoli/intervento-del-premier-mario-draghi-nellambito-dellinterfaith- forum/). Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Marto G. Losano 23 linee essenziali delle radici ideologiche e politiche della persecuzione, il suo svolgimento e i suoi risultati per dare un contributo al rinnovarsi della memoria e per stimolare le dovute riflessioni in un mondo in cui si continuano ad alimentare odii etnici e risentimenti”72. Il programma così annunciato costituisce la cornice delle nove relazioni, pubblicate in volume a metà del 2021 (a causa della pandemia, come già ricordato nel $ 1)73. Il curatore del volume, Alberto Piazza (già professore di genetica all’Università di Torino), è anche autore del saggio di apertura, in cui ripercorre le teorie razziali poste a fondamento della legislazione fascista e le confuta sulla base delle teorie genetiche attuali, chiedendosi infine: “Perché lo stereotipo razziale è così difficile da estirpare?”74. Gli altri saggi si occupano del contesto in cui prese forma la legislazione razziale fascista, delle reazioni che essa suscitò in generale, nella società italiana e nella Chiesa cattolica; nonché delle reazioni in specifici ambienti: l'università, la magistratura, la comunità dei matematici, l’istruzione e l’avvocatura. Fabio Levi, già professore di storia contemporanea all’Università di Torino, sintetizza la transizione degli italiani da una posizione di indifferenza rispetto alla sorte degli ebrei a una maggiore attenzione per la loro sorte: ma non sempre e ovunque. Questa transizione correva parallela allo scoppio della guerra, all’aggravarsi del suo svolgimento in Grecia e in Russia, ai bombardamenti alleati del 1942, all’arresto di Mussolini il 25 luglio 1943, all’armistizio dell’8 settembre, alla fuga del re, alla nascita di una repubblica fascista asservita ai nazio- nalsocialisti. “Il trauma dell’armistizio aveva ridotto di molto la distanza residua fra ebrei e non ebrei. Sia gli uni sia gli altri erano vittime della stessa guerra”: presi nella morsa della persecuzione antiebraica e delle distruzioni belliche, “gli ebrei tentarono la sorte affidandosi al mondo che avevano intorno” e “in queste condizioni si rese possibile un incontro inaspet- tato” (p. 131 s.)75: quello con gli italiani non ebrei. Due saggi riprecorrono la storia del razzismo prima della legislazione razziale. Massimo Salvadori - dopo aver sottolineato che il razzismo moderno, a differenza di quello delle so- cietà antiche e di quello fondato sulle religioni, non offre “una via d’uscita dalla condizione degli appartenenti alle razze inferiori o intrisecamente nemiche” (p. 31)76 — traccia una sin- tetica storia del razzismo a partire dal Seicento, “il secolo definito della ,rivoluzione scienti- fica”: Infatti scienziati, teologi e filosofi sostennero non soltanto la differenza, ma anche la gerarchia delle razze e, con quest’ultima, anche il diritto della razza superiore a dominare quella inferiore. Insomma, da Linneo a Gobineau è “agevole scorgere elementi che si possono definire di proto-nazismo” (p. 33). Ma è con il Novecento (e con l’opera di Houston Steward 72 Notizie sul convegno sono contenuti in vari siti (per esempio: https://\www.unito.it/eventi/le-leggi- razziali-del-1938-convegno-allaccademia-delle-scienze; i filmati dell’intero convegno sono in: https:// www.accademiadellescienze.it/attivita/iniziative-culturali/le-leggi-razziali-11-2018). 73 Alberto Piazza (a cura di), Le leggi razziali del 1938,Il Mulino, Bologna 2021, 217 pp. 74 Alberto Piazza, La scienza contemporanea e le ceneri del razzismo, in Piazza, Le leggi razziali del 1938, cit., p.- 24: le indicazioni tra parentesi dopo le citazioni si riferiscono a questo saggio. 75 Fabio Levi, Le risposte della società italiana, in Piazza, Le leggi razziali del 1938, cit., pp. 119-132: le indica- zioni tra parentesi dopo le citazioni si riferiscono a questo saggio. 76 Massimo Salvadori, I/ razzismo prima di nazismo e fascismo, in Piazza, Le leggi razziali del 1938, cit., pp.119- 132: le indicazioni tra parentesi dopo le citazioni si riferiscono a questo saggio. Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Marto G. Losano 24 Chamberlain, “una sorta di bibbia del razzismo novecentesco” p. 35) che le teorie razziali sanciscono l’assoluta superiorità degli ariani e l’insanabile contrasto con gli ebrei. In Cham- berlain questi ultimi “subiscono una sorta di jelevazione’, in quanto sono visti quale l’altra razza che [...] è la sola che possa contrastare il dominio dei teutoni nel mondo”; quindi “la via allo sterminio degli ebrei e alla riduzione degli slavi e delle altre etnie considerate inferiori era spianata dal programma formulato da Chamberlain” (p. 35). Hitler mise in pratica questo piano “e nel 1938 il servile dittatore nostrano si mise al carro di quello tedesco col varare le leggi razziali” (p. 37) Il saggio di Saverio Gentile, professore di storia del diritto medievale e moderno dell’Uni- versità Cattolica di Milano, considera nel suo insieme la legislazione antiebraica del fascismo - “un fenomeno di rara complessità” (p.39)77 — e descrive al suo interno quattro fasi, che ana- lizza poi in dettaglio: “Un primo frangente è quello degli antefatti e della preparazione del dispositivo discriminatorio, un secondo momento è costituito dalle norme vere e proprie, un terzo dalle circolari amministrative — superamento delle norme —, un quarto e ultimo stadio è quello in cui si travalicano le circolari stesse: la fase, buia oltre ogni dire, della Repubblica sociale italiana” Viene descritta quindi “una paurosa gradazione ascendente” in cui si pas- sa dalla “persecuzione dei diritti” alla “persecuzione delle vite” (p. 39 s.). Ancora una volta l’esperienza coloniale è additata come fonte della discriminazione razziale: “È proprio in colonia che si adoperano, veicolano e immettono nel circuito, nel panorama e nel linguaggio giuridico concetti e categorie nuove a cui [...] si fece riferimento in fase di elaborazione della normativa antiebraica. Anzi, il maggior portato dell’esperienza coloniale fu probabilmente .la giuridicizzazione del concetto di razza” (p. 52). Di fronte al Manifesto della razza, la Chiesa cattolica espresse un cauto rifiuto attraverso po- sizioni non omogenee. Da un lato, Pio XI condannò il razzismo antisemita, ma, d’altro lato, l’articolata gerarchia della Chiesa assunse atteggiamenti variamente sfumati: Francesco Tra- niello, già professore di storia contemporanea all’Università di Torino, li riconduce alla “viva preoccupazione che la politica dell'Asse, inaugurata da Mussolini nel 1936, stesse portando a un’omologazione ideologica e fattuale del regime fascista a quello nazionalsocialista” col suo “razzismo paganeggiante del sangue e della terra, condannato sotto il profilo dottrinale dall’enciclica papale Mit brennender Sorge del marzo 1937” (p.62)78.Il punto cruciale era però “l’interconnessione tra la questione ebraica e quel sistema di relazioni con il regime fascista che, per quanto possibile, la Chiesa non intendeva mettere a repentaglio” (p. 63), sistema sancito dal Concordato del 1929 (“che aveva ulteriormente innalzato il livello del supporto consensuale della Chiesa all'opera di Mussolini” p. 65). Di conseguenza, “l’incidenza del- la linea negoziale adottata dalla Santa Sede sul complesso della legislazione antisemita fu 77 Saverio Gentile, Le premesse della campagna razziale dell’Italia fascista: profili politici e storico-giuridici, in Piazza, Le leggi razziali del 1938, cit., pp. 39-58: le indicazioni tra parentesi dopo le citazioni si riferiscono a questo saggio. 78 Francesco Traniello, Le risposte della Chiesa cattolica alla legislazione e alla politica antisemita del regime fascista, in Piazza, Le leggi razziali del 1938, cit., pp. 59-83: le indicazioni tra parentesi dopo le citazioni si riferiscono a questo saggio. Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Mario G. Losano 25 nell’insieme molto limitata, riducendosi a qualche aggiustamento normativo ottenuto dai contatti ufficiali e più spesso informali”: ad esempio, lo Stato non avrebbe considerato “con- cubinato, penalmente perseguibile, la fattispecie di matrimoni razzialmente misti celebrati con rito cattolico” ovvero avrebbe considerato l’appartenenza “alla razza ‘non ebraica’ dei figli di matrimoni misti nati dopo il 1° ottobre 1938 che fossero stati battezzati entro cinque giorni dalla nascita” (p. 75 s.). Il mondo universitario italiano era stato colpito nel 1931 dall’obbligo dei docenti di pre- stare giuramento di fedeltà al fascismo, cui pochi si erano sottratti7?. Ben più gravi erano invece i vuoti che si aprivano con le leggi razziali80. Annalisa Capristo, bibliotecaria presso il Centro di Studi Americani, raccoglie una nutrita schiera di testimonianze e sottolinea che “per decenni l’Italia non ha fatto veramente i conti con il suo passato razzista e antisemita” Una valutazione “è stata compiuta solo a partire dal 1988 ed è tuttora in corso” (p. 90)8! e “uno degli ambiti più studiati è quello accademico” per tre ragioni: la presenza ebraica vi era rilevante; il regime fascista diede particolare enfasi a questo intervento; vi fu una forte “compromissione degli intellettuali non ebrei nella politica antisemita del fascismo” (p. 91). Queste considerazioni vengono approfondite con documenti sugli atteggiamenti di Gentile, Croce, Einaudi (del quale vengono riportate “annotazioni diaristiche” con “inveterati stereo- tipi antisemiti” p. 105), seguite dall’“allineamento zelante dei matematici italiani” (p. 107) e dalla documentazione sugli archeologi (“una testimonianza raggelante” p. 115). Opposta fu la posizione dell’economista Attilio Cabiati (destituito per aver scritto al Ministro delle Fi- nanze di ritenere “antigiuridica” la normativa razziale, p. 118) e del costituzionalista Ernesto Orrei, di cui — per sbaglio! — venne pubblicato il libro in cui esprimeva il proprio sdegno per l’epurazione dei docenti ebrei82: “La scuola e la biblioteca sono come le chiese dello Stato moderno: non si respinge nessuno” (p. 116). Il tema dei matematici italiani espulsi è ripreso da Paolo Valabrega, già professore di geo- metria al Politecnico di Torino, che si fonda “soprattutto sulle informazioni avute da colleghi più anziani, che hanno conosciuto direttamente — o attraverso testimonianze dirette — i fatti del 1938, e ne hanno parlato con me in tante conversazioni” (p. 185)83. Ne risulta un contri- buto ricco di dati individuali, anche di matematici non ebrei. Fra i tanti nomi, vanno ricor- dati tre matematici non ebrei, ma “molto contrari alle leggi razziali” (p. 199): Tullio Viola a Roma e, a Torino, Piero Buzano e Francesco Tricomi (1897-1978); quest’ultimo, “contrario al 79 Helmut Goetz, I/ giuramento rifiutato. I docenti universitari e il regime fascista, La Nuova Italia, Firenze 2000, XXIII-314 pp.; e la mia recensione in “Sociologia del diritto” 2000, n. 2, pp. 202-204. 80 L’elenco dei professori ebrei espulsi è in Ugo Caffaz, Discriminazione e persecuzione degli ebrei nell'Italia fascista, Consiglio Regionale della Toscana, Firenze 1988, 101 pp. 81 Annalisa Capristo, Le reazioni degli ambienti accademici italiani, in Piazza, Le leggi razziali del 1938, cit., pp. 85-118: le indicazioni tra parentesi dopo le citazioni si riferiscono a questo saggio. 82 Ernesto Orrei, Intorno alla questione ebraica. Lineamenti di storia e di dottrina, s.n., Roma 1942 164 pp. Il volume venne subito ritirato dalle autorità, ma è oggi presente in alcune biblioteche. 83 Paolo Valabrega, La legislazione antiebraica del 1938-39: la comunità matematica italiana, in Piazza, Le leggi razziali del 1938, cit., pp. 185-204: le indicazioni tra parentesi dopo le citazioni si riferiscono a questo saggio. Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Mario G. Losano 26 fascismo da sempre, addirittura si convertì, pur non essendo religioso, alla religione valdese, perseguitata dal fascismo. In Val Pellice [una delle “valli valdesi” del Piemonte] si rifugiò alla fine del 1943, partecipando per un breve periodo alla lotta partigiana” (p. 199). L’impatto delle leggi razziali sull’università — che si è già visto nell’analisi di Annalisa Capristo (supra, p. 25) — viene ripreso da Gian Savino Pene Vidari (1940-2020), professore di storia del diritto medievale e moderno nell’Università di Torino, che ricorda come l’Uni- versità di Torino abbia “espulso con zelo amministrativo 58 persone: a ricordo ed espiazione l'Ateneo da poco ne ha tracciato con un’apposita, efficace e dettagliata mostra nel palazzo del Rettorato tutte le vicende personali e scientifiche, connesse con la propaganda razzista” (p. 163)84. Le autorità accademiche del tempo si limitarono a dare scarne notizie su quegli allontanamenti: solo all'Accademia di medicina di Torino il presidente Luigi Bobbio (padre di Norberto) “ha dato la notizia della decadenza, ma con un’espressione di stima e di rin- graziamento per i soci allontanati: si tratta di un accenno gentile, non frequente, ripetuto in Italia in qualche altra rara occasione” (p. 164). L’esame di altri gruppi professionali conferma un’immagine di sostanziale acquiescenza al regime. L’analisi del comportamento della magistratura italiana di fronte alle leggi razziali può essere approfondito partendo dalla bibliografia pubblicata da Giuseppe Speciale nel suo volume del 2007 e aggiornata in un suo successivo articolo8S. Inoltre è particolarmente viva la testimonianza di chi, all’epoca delle leggi razziali, fu un giovane magistrato di prima nomina: Alessandro Galante Garrone, eminente figura dell’antifascismo, che esamina con equilibrio la situazione della magistratura negli anni della dittatura — e i suoi cedimenti: “Episodi più che altro penosi, patologici. Diciamo ancora che questa magistratura scorata e avvilita ebbe, proprio sotto la repubblica di Salò e il tallone tedesco, qualche sussulto di fierezza, come il non prestare giuramento e qualche energica protesta collettiva, in varie regioni italiane. Ma nel complesso, di fronte alle leggi razziali del 1938, essa ebbe, più che tutto, imbarazzo e disa- gio di coscienza: scantonò e tacque. Tutto sommato, penombre, e qualche ombra più o meno densa, e qualche debole luce”86, Sulla magistratura durante l’epoca fascista è opportuno limitarci a questi accenni, e ritor- nare al volume dell’Accademia delle Scienze torinese. In esso Guido Neppi Modona, già pro- 84 Gian Savino Pene Vidari, La legislazione antiebraica del 1938-39, con la sua applicazione in Piemonte nel campo dell'istruzione e dell’avvocatura, in Piazza, Le leggi razziali del 1938, cit., pp. 159-183: le indicazioni tra parentesi dopo le citazioni si riferiscono a questo saggio. 85 Giuseppe Speciale, Giudici e razza nell'Italia fascista, Giappichelli, Torino 2007, XI-296 pp.; Id., La giustizia della razza. I tribunali e l'art. 26 del r.d. 1728 del 17 novembre 1938, in Luigi Lacchè (ed.),1/ diritto del Duce. Giustizia e repressione nell’Italia fascista, Donzelli, Roma 2015, pp. 249-278; l'aggiornamento bibliografico è a p. 249, nota 1. Inoltre: Giuseppe Speciale, Le /eggi antiebraiche nell’ordinamento italiano. Razza, diritto, esperienze, Pàtron, Bologna 2013, 324 pp. Vedi anche: Ernesto De Cristofaro, Una figura paradossale della legge: il diritto razzista, pp. 137-147; Giuseppe Speciale, Giudici e razza negli anni della discriminazione: voci dalle sentenze (1938-1942), pp. 149-171; in Giuseppe Ruggieri (ed.), Io sono l’altro degli altri: l’ebraismo e il destino dell’Occidente, Firenze, Giunti, 2006, 309 pp. 86 Galante Garrone, Amalek, il dovere della memoria, cit.; in particolare, il capitolo La memoria dell’offesa, che contiene A quarant'anni dalle leggi antiebraiche, e Cinquant’anni dopo: ricordi e rilessioni di un giudice, pp. 136-158. La citazione è a p. 158. Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Mario G. Losano 27 fessore di diritto e procedura penale nell'Università di Torino, ricorda che, all’entrata in vigo- re delle leggi razziali, il ministero della giustizia chiese che i singoli magistrati dichiarassero di non appartenere alla “razza ebraica”. nel gennaio del 1939 quattordici magistrati vennero dispensati d’ufficio, mentre quattro chiesero di essere messi a riposo: “non risulta che alcuno dei circa 4200 magistrati in servizio abbia preso in qualche modo le distanze dall’espulsione” (p. 136)87. È “l’immensa palude abitata da figure silenti” evocata da Saverio Gentile88. Molti però non rimasero silenti, ma anzi parteciparono attivamente alle riviste razziste del regime: “La difesa della razza” “La nobiltà della stirpe” e, in particolare, “Il diritto razzista” Neppi Modona elenca pagine di nomi e funzioni, e constata — con un elenco di casi esempla- ri — che a guerra finita nessuno è stato condannato. Non poteva mancare la carriera Gaetano Azzariti, presidente del Tribunale della razza, poi nel dopoguerra “Ministro della Giustizia nel primo Governo Badoglio, [...] consulente giuridico del guardasigilli Togliatti nel 1945- 46, infine presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche nel 1949. In pensione dal 1951, è nominato nel 1955 dal presidente Gronchi giudice della Corte costituzionale, di cui nel 1957 diviene presidente eletto dai suoi colleghi della Corte sino al 1961, anno della morte” (p. 145 s.). Al Tribunale della razza appartenevano anche Antonio Manca e Giuseppe Lampis, anch’essi divenuti giudici costituzionali nel dopoguerra. Ecco la loro (vittoriosa) difesa: il Tribunale della razza era “una commissione tecnico-giuridica, composta in preva- lenza di magistrati, che consentiva di far dichiarare ariane persone che agli atti dello stato civile risultavano ebree. Parecchie famiglie israelite furono così sottratte ai rigori della legge” (p. 145)82. Infine, Luigi Oggioni passa dal tribunale di cassazione della RSI alla Corte costi- tuzionale dell’Italia postbellica: nominato nel 1966 da parte del Presidente della repubblica Giuseppe Saragat, dal 1975 fu vice-presidente di quella Corte. Non mancarono però magistrati con la “spina dorsale” come Peretti Griva?0 (una cui sen- tenza su questioni razziali provocò circolari di rimbrotto perché in contrasto con la posizione del Ministero degli interni) e altri ancora di cui Neppi Modona rende conto. In questa inda- gine egli ha esaminato “una fonte inedita, i verbali delle adunanze del Consiglio giudiziario del distretto di corte d’appello di Torino nel decennio dal 1937 al 1946” sulla valutazione dei magistrati. Su quelle “centinaia di pareri i riferimenti alla razza sono episodici e casuali, in tutto solo quattro” (p. 152 s.); da essi “non risulta che alcuno abbia manifestato un sia pur 87 Guido Neppi Modona, La magistratura e le leggi raziali 1938-1943, in Piazza, Le leggi razziali del 1938, cit., pp. 133-158: le indicazioni tra parentesi dopo le citazioni si riferiscono a questo saggio. 88 Saverio Gentile, La legalità del male. L'offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridi- ca (1938-1945), Giappichelli, Torino 2013, XIV-614 pp. 89 Ulteriori notizie in Massimiliano Boni, Gaetano Azzariti: dal Tribunale della razza alla Corte costitu- zionale, “Contemporanea” 2014, pp. 577-607 (https://Awvww.academia.edu/25984366/Gaetano_Azzariti_ dal_tribunale_della razza alla corte costituzionale). Una precisa descrizione della sua carriera è in Antonella Meniconi, La magistratura e la politica della giustizia durante il fascismo attraverso le strutture del ministero della giustizia, in Luigi Lacchè (ed.), I/ diritto del Duce, cit., pp. 89-91. 90 Francesco Campobello (a cura di), Una spina dorsale. Domenico Riccardo Peretti Griva: magistrato, anti- fascista, fotografo, Edizioni SEB, Torino 2017, 179 pp.; Alessandro Galante Garrone, Peretti Griva: una spina dorsale, “Nuova Antologia” ottobre-dicembre 1998, pp.42-54. Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Mario G. Losano 28 timido dissenso o riserva nei confronti della politica razziale del regime o, al contrario, abbia manifestato adesione a tale politica” (p. 154). Se ne può concludere che “l’alta e la bassa ma- gistratura si sono trovate accomunate nel medesimo processo di rimozione della legislazione e della politica razzista del fascismo”; di conseguenza, “quali che siano stati i motivi della rimozione, la realtà è che i conti con il passato filo-razzista della magistratura italiana sono ancora tutti da fare” (p. 157 s.)?!. Nei tribunali operavano anche numerosi avvocati e procuratori, fra i quali l’epurazione venne realizzata con la legge del 29 giugno 1939, n. 1054. La situazione del Piemonte è stata descritta sulla base di documenti inediti: “Obiettivo della legge fascista era la cancellazione dei professionisti ebrei dai rispettivi albi”; però veniva istituito un “albo aggiunto” per inclu- dervi “gli ebrei ‘discriminati’ per particolari meriti nazionali” (cioè arianizzati, come si è vi- sto): “nell’albo torinese del 1941 dopo i 722 avvocati ‘ariani’ erano aggiunti in calce 10 ‘ebrei discriminati’, e quindi riparificati agli ariani” (p. 178). Massimo Salvadori concludeva il convegno torinese del 2018 con una constatazione — “non basta accrescere la conoscenza: occorre coltivare la memoria” — e con un quesito che si dovrebbe sempre tener presente: sarebbe necessario che “chi ha la fortuna di vivere in tempi migliori di quelli che abbiamo evocato e di cui abbiamo qui scritto non ceda ai facili eccessi di moralismo nei confronti di coloro che piegarono la schiena per salvaguardare se stessi e che domandi con sincerità a se stesso: ‘To che cosa avrei fatto, avrei superato la prova?””92, 5. Una guida: i ricordi di Liliana Segre Gli astratti furori delle norme antiebraiche si sono tradotti nelle concrete softerenze di milio- ni di individui, quando non nella loro morte spesso atroce. A partire dal dopoguerra molte persone hanno descritto la loro propria tragedia, affinché non si dimenticasse l’orrore che avevano vissuto, nella convinzione che il tramandarne la memoria avrebbe (forse) impedito il ripetersi di tragedie analoghe. Nel settembre del 1938 Liliana Segre era una bambina milanese otto anni, espulsa dalla scuola perché ebrea. A 13 anni venne deportata ad Auschwitz, dove morirono suo padre ed entrambi i nonni paterni. Sopravvissuta al campo di concentramento e tornata in Italia, rimase in silenzio per anni, poi condivise i suoi ricordi con migliaia di giovani, che incontrò durante trent'anni di costante impegno nelle scuole di tutt'Italia. Il 19 gennaio 2018 — pro- prio nell’ottantesimo anniversario delle leggi razziste, già ricordato più volte — Liliana Segre venne nominata senatrice a vita. A novant’anni, il 9 ottobre 2020, incontrò i giovani di una comunità di Arezzo per quella che lei stessa definì la sua “ultima testimonianza pubblica” ?1 Per un quadro generale: Neppi Modona, La magistratura dalla liberazione agli anni Cinquanta, in Storia dell’Italia repubblicana, vol. III/2, Einaudi, Torino 1997, pp. 83-137. 92 Massimo L. Salvadori, Conclusioni, in Piazza, Le leggi razziali del 1938, cit., p. 207. Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Mario G. Losano 29 inclusa nel 2021 in un volume insieme con altri documenti?3. Questa testimonianza è ora affidata alla lettura di ciascuno di noi e va meditata nel silenzio delle nostre coscienze. Le testimonianze individuali si sono moltiplicate nel corso degli anni, anche sotto la pres- sione delle rinascenti simpatie per gli autoritarismi tanto attuali quanto passati (qui evocate nel $ 3). La testimonianza di Liliana Segre è accompagnata da un elenco selettivo di Libri di altri sopravvissuti (riprodotto qui alle p.415.). Però la memorialistica su quegli anni è più este- sa: è già stato citato il libro di Giorgio Del Vecchio (cfr. supra, nota 32); altri ancora affiorano ripensando anche alle persone che abbiamo conosciuto?4; e indelebile è il ricordo della mia insegnante al Liceo Galvani di Bologna, Sandra Basilea, che ci leggeva in veneziano Giacinto Gallina e che ci commosse con il suo libro Sez viva Anne? del 1956: “Io li amo i miei ragazzi. E ne ho sempre tanti. Ragazzi e ragazze” Parlava a noi (“non c'è nulla di più bello che due occhi di adolescente che ascoltano un argomento più grande di noi”) rivolgendosi ad Anna Frank, e si presentava così: “Chi sono? Sono una superstite di quell’orribile marasma. Sono viva. Scampata per miracolo. Vivo ancora. Sono passati ormai più di dieci anni da quel lon- tano 1945. Ma vi sono anni della vita che non si dimenticano più. Incidono nel sangue”95, Per Sandra Basilea, l’uscire in un giorno di primavera dalla stanza dove era rimasta nasco- sta per 550 giorni è un ricordo imperituro, ma — guardandosi intorno nel fervore del dopo- guerra — si chiede: “Non sono troppi gli immemori?”; e conclude sulla salutare inevitabilità dell’oblìo: “Tutti forse dimentichiamo. Forse è destino che sia così. Dobbiamo anche dimen- ticare. Dimenticare i dolori per riprendersi, i rancori per perdonare, la vita passata per quella futura che si evolve e procede instancabilmente”96. Se Sandra Basilea si sofferma sull’oblio individuale, vedremo come Ernest Renan lo esten- da alla vita di un’intera nazione, quando essa esce da una catastrofe fortemente divisiva (cfr. infra, p.39). La curatrice del volume di Liliana Segre, Alessia Rastelli, ha arricchito il volume di interes- santi Approfondimenti: una Nota biografica su Liliana Segre (pp. 89-92), una Cronologia che ripercorre con chiarezza gli eventi storico-politici dal 1919 al 1945 (pp. 93-119) e, infine, delle Proposte di lettura e documenti sulla Shoah italiana (pp. 121-135), che comprendono la bibliografia dei Libri di Liliana Segre, i Libri di altri sopravvissuti (ricordati poco sopra) e una selezione di volumi suddivisi per argomento. 93 Liliana Segre, Ho scelto la vita. La mia ultima testimonianza pubblica sulla Shoa. Prefazione di Ferruccio de Bortoli. A cura di Alessia Rastelli, Solferino, Milano 2021, 121 pp. 94 Per esempio, Massimo Ottolenghi, Per un pezzo di patria. La mia vita negli anni del fascismo e delle leggi razziali, Blu Edizioni, Torino 2009, 189 pp.; Massimo Ottolenghi, Ricordi di un “gagno” di “Giustizia e li- bertà”, “Micromega” n. 3, 2015, pp. 279-290 (avvocato, figlio dell’internazionalista Giuseppe Ottolenghi dell’Università di Torino). “Gagno” significa bambino o ragazzo in piemontese. 25 Sandra Basilea, Sei viva Anne?, Cappelli, Bologna 1956, 157 pp. Le citazioni sono a p. 10 e a p. 12. Su Sandra Basilea: Elena Corsi, La persecuzione narrata, in Antonia Grasselli (ed.), Stranzeri in patria: gli ebrei bolognesi dalle leggi antiebraiche all’8 settembre del 1943, Pendragon, Bologna 2006, pp. 75-77; in questo volume sono analizzati anche altri testi memorialistici di ebrei scampato. 96 Ivi, p. 151. Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Mario G. Losano 30 Forse i più giovani non hanno presente il convulso sovrapporsi di eventi tra il 1943 e il 1945; però è necessario ripercorrerli a grandi linee — seguendo la Cronologia di Alessia Rastel- li sopra ricordata — per rendersi conto dell’intersecarsi e del sovrapporsi di eventi spesso in reciproco contrasto, perché riflessi d’una realtà frammentata e contraddittoria. Nel 1943, il 10 luglio gli angloamericani sbarcano in Sicilia; il 25 luglio, il Gran Consiglio del Fascismo depone Mussolini e il Re e Imperatore Vittorio Emanuele III lo fa arrestare; 1’8 settembre il governo firma l’armistizio con gli alleati e fugge da Roma; i tedeschi occu- pano l’Italia centro-settentrionale e il 23 settembre nell’Italia del Nord nasce la Repubblica Sociale Italiana (RSI). Essa è guidata dal Partito Fascista Repubblicano, il cui programma è contenuto nel Manifesto di Verona, in cui si legge: “Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica” (punto 7). In stretta col- laborazione con i nazisti inizia così la deportazione degli ebrei italiani: a simbolo di questo nuovo corso assurge la deportazione in Germania, avvenuta il 16-18 ottobre 1943, di oltre mille ebrei romani, dei quali soltanto sedici sopravvissero. Nel 1944, da Milano partono i treni per Auschwitz che deportano anche Primo Levi e Liliana Segre; si intensifica la lotta partigiana e il 24 aprile viene costituito il governo di unità nazionale presieduto da Pietro Badoglio; il 4 giugno gli alleati liberano Roma e il 6 giugno sbarcano in Normandia; l’Italia è divisa in due, con l’esercito della RSI che, a fianco dei te- deschi, combatte contro gli angloamericani che risalgono la penisola, affiancati dall’esercito regio di Badoglio; una parte dei militari fascisti si sbanda (Tutti a casa è appunto il titolo del celebre film del 1960 di Luigi Comencini su quei giorni); altri passano alla lotta partigiana; altri entrano nell’esercito “di Salò”; ma 800.000 rifiutano di servire sia nella RSI sia sotto i te- deschi e vengono internati in Germania: è la tacita resistenza degli IMI, gli “Internati Militari Italiani) non meno eroica della resistenza armata. Nel 1945, il 27 gennaio l’esercito sovietico libera Auschwitz; il 25 aprile il Comitato di Liberazione Nazionale ordina l’insurrezione generale contro i nazi-fascisti: è la data della “Liberazione” oggi festa nazionale; il 30 aprile si suicida Hitler e il 7 maggio la Germania si arrende; il 6 e 9 agosto gli americani sganciano le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki e il 2 settembre il Giappone si arrende. La Seconda Guerra Mondiale è finita. Il 20 novembre 1945 iniziano i processi di Norimberga contro i criminali nazionalsocialisti e il 29 aprile 1946 inizia il processo di Tokyo contro i militaristi giapponesi, mentre per l’Italia si registra una “mancata Norimberga”97. Accanto a questa “grande storia” dell’Italia scorre la “piccola storia” quotidiana degli ita- liani: bombardamenti, sfollamenti, tessere annonarie, rappresaglie dei nazisti e dei “repub- blichini” azioni anche arbitrarie dei partigiani, mentre la lotta per i grandi ideali (dell’una e dell’altra parte) si interseca con meschine e violente rivalse politiche e vendette personali. 27 Michele Battini, La mancata Norimberga italiana, Laterza, Bari-Roma 2003, XII-189 pp.; Filippo Focardi, Criminali a piede libero: la mancata “Norimberga italiana”, in Giovanni Contini - Filippo Focardi —- Marta Petricioli (a cura di), Memoria e rimozione: i crimini di guerra del Giappone e dell’Italia, Viella, Roma 2010, pp. 187-202 (Atti del Convegno tenuto a Firenze nel 2007); Guido Caldiron, La mancata Norimberga italiana, in Ora e sempre Resistenza, “Micromega” n. 3, 2015, pp. 236-246. Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Mario G. Losano 31 Il 2 giugno 1946 l’Italia diviene una repubblica parlamentare, ricostruisce un suo apparato statale che — oltre a garantire il funzionamento della nazione - deve anche punire i reati com- messi nel convulso triennio appena trascorso. In particolare, deve punire i reati commessi dai fascisti, e deve farlo nell’ambito della nuova legalità repubblicana, i cui tribunali sono però ancora in maggioranza retti da magistrati con un passato di acquiescenza al fascismo (come si è visto sopra, p. 26). L’Italia esce da una guerra mondiale, ma anche da una guerra civile, lasciandosi alle spalle un’epoca nella quale le istituzioni monarchiche e fasciste hanno goduto di un largo appog- gio popolare. Un quesito ineludibile si pone alle nuove istituzioni repubblicane: devono assumersi l’onere di reprimere i reati fascisti, come ad esempio i reati connessi alle leggi an- tiebraiche? Fiat justitia et pereat mundus? La nuova repubblica preferì la via della pace sociale e della conciliazione, che però è anche la via dell’impunità: l’“amnistia Togliatti” del 1946 si colloca in quest’Italia dilaniata dal passato, divisa sul presente ma fiduciosa nel futuro. 6. Tra giusta punizione e pace sociale: “l’amnistia Togliatti” del 1946 Dopo i tormentati giorni successivi all’armistizio dell’8 settembre 1944 e la conclusione delle attività militari sul territorio italiano, nel tentativo di salvare la monarchia Vittorio Emanuele II abdicò il 9 maggio 1946 a favore del figlio Umberto II, che dal 1944 al 1946 era stato Luo- gotenente Generale del Regno d’Italia: è sua la firma sui decreti luogotenenziali esaminati tra poco. Il 2 giugno il referendum istituzionale trasformò l’Italia in repubblica e quindi Umberto Il - il “Re di maggio” — dovette partire per l’esilio il 18 giugno. Nel contempo, sotto la guida di Alcide De Gasperi, veniva formato il primo governo re- pubblicano, il cui ministro della giustizia era Palmiro Togliatti, segretario del Partito Comu- nista Italiano: un inevitabile riconoscimento della rilevanza avuta dai comunisti nella lotta di Liberazione, destinato però a non avere seguito. Togliatti fu vice-primo ministro nel 1944-45 e Ministro di Grazia e Giustizia nel 1945-46: in quest’ultima veste varò l’amnistia che prese il suo nome e che verrà qui brevemente esaminata, avendo come testo di riferimento una recente analisi soprattutto tecnico-giuridica, cioè penalistica, di quest’amnistia?8. Il suo autore, Paolo Caroli, sintetizza così la sua opera: “Nel primo capitolo si offre una ricostruzione del contesto storico-giuridico della transizione italiana, sia con riferimento ai delitti fascisti che a quelli commessi dai militari italiani all’estero, ai delitti della Resistenza e a quelli dei militari tedeschi. Il secondo capitolo si concentra sull’amnistia Togliatti, analizzan- 98 Paolo Caroli, I/ potere di non puntre. Uno studio sull’amnistia Togliatti, Edizioni Scientifiche Italiane, Na- poli 2020, 382 pp. (Fonti e Studi per il Diritto Penale, collana diretta da Sergio Vinciguerra e Gabriele Fornasari, n. 2); le indicazioni tra parentesi dopo le citazioni si riferiscono a questo saggio. Cfr. in partico- lare: 2.6.I/ “grande ripiegamento”: dalla pena alla clemenza; 2.7. L’esercizio del potere di clemenza: l’amnistia Togliatti; 2.8. Gli interventi di clemenza successivi (1946-1966), pp. 48-57, e due capitoli di analisi dell’amni- stia Togliatti, pp. 101-211; importante la Brbliografia, pp. 331-382. Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Mario G. Losano 32 do i delitti a cui si applica [... ed] evidenziando lo iato tra /aw in the books e law in action. Il terzo capitolo sottopone il provvedimento di amnistia a un sindacato critico, ricorrendo a un duplice parametro: da un lato i criteri offerti dalla dottrina penalistica, dall’altro quelli della giustizia di transizione e del diritto penale internazionale. Il quarto capitolo allarga lo sguar- do alla transizione nel suo insieme, comparando l’esperienza italiana con quella spagnola e sudafricana” ma affrontando anche un problema italiano recente, cioè confrontando l’espe- rienza postbellica “con ciò che avvenne nel passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica, in quella stagione nominata Tangentopoli”9, iniziata nel 1992. Nel quinto capitolo, infine “si sviluppano considerazioni più generali sulla clemenza collettiva e sulla non punibilità” nell’I- talia di oggi (p. 16). Nella fase postbellica di transizione anche istituzionale, cioè tra il 1944 e il 1946, vennero emanati anzitutto due decreti luogotenenziali per il perseguimento penale dei reati com- messi sotto il fascismo: uno sulla Purzizione dei delitti e degli illeciti del fascismo, l’altro sulle Sanzioni contro il fascismo! Quest'ultimo — che può essere considerato “la Magna Charta della giustizia transizionale italiana” (p. 37) — istituisce l’Alto Commissariato per le Sanzioni contro il Fascismo e individua le fattispecie penali che saranno giudicate dalle Corti Straor- dinarie d'Assise (CAS), poi Sezioni speciali delle Corti d’Assise: Art. 1. Sono abrogate tutte le disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi poli- tici creati dal fascismo. Le sentenze già pronunciate in base a tali disposizioni sono annullate. Art. 2.I membri del governo fascista, e i gerarchi del fascismo, colpevoli di aver annullate le garanzie costituzionali, estinte le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesse e tradite le sorti del Paese condotto alla attuale catastrofe, sono puniti con l’ergastolo e, nei casi di più grave responsabilità, con la morte. Essi saranno giudicati da un’Alta Corte di giustizia composta di un presidente e di otto membri, nominati dal Consiglio dei Ministri fra alti magistrati, in servizio o a riposo, e fra altre personalità di rettitudine intemerata. Art. 3. Coloro che hanno organizzato squadre fasciste, le quali hanno compiuto atti di violenza o di devastazione, e coloro che hanno promosso o diretto l’insurrezione del 28 ottobre 1922 sono puniti secondo l’art. 120 del Codice penale del 1889. 99 Rilevanti i due paragrafi sulla “transizione degli anni ’90”: “Il diritto penale per uscire dalla guerra e il diritto penale per uscire da Targentopoli: a. Un elemento di differenza fra le due transizioni: sulla mag- giore responsabilità del legislatore nel 1993; 6. Un elemento di analogia e continuità: l’abdicazione del legislatore e la responsabilità lasciata alla magistratura” (pp. 288-298). 100 Rispettivamente: Decreto Legislativo Luogotenenziale, 26 maggio 1944, n. 134, Punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo; Decreto Legislativo Luogotenenziale, 27 luglio 1944, n. 159, Sanzioni contro il fascismo (“Gazzetta Ufficiale” serie speciale, 29 luglio 1944, n.41). Sull’insieme delle norme di quei giorni: Massimo Donini, La gestione penale del passaggio dal fascismo alla Repubblica in Italia,“Materiali per una storia della cultura giuridica” 2009, pp. 183-216; Nello Martellucci, Le sanzioni contro il fascismo ed il 496 c. p., Priulla, Palermo 1946, 31 pp. L’articolo del codice penale italiano citato nel titolo ha il seguente contenuto: “False dichiarazioni sulla identità 0 su qualità personali proprie o di altri.Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell’altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni” Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Mario G. Losano 33 Coloro che hanno promosso o diretto il colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e coloro che hanno in seguito contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista sono puniti secondo l’art, 118 del Codice stesso. Chiunque ha commesso altri delitti per motivi fascisti o valendosi della situazione politica creata dal fascismo è punito secondo le leggi del tempo. Art.4.1 delitti preveduti dall’articolo precedente sono giudicati, a seconda della rispettiva competenza, dalle Corti d’assise, dai Tribunali e dai Pretori. Le Corti d’assise sono costituite dai due magistrati, previsti dal Testo unico delle disposizioni le- gislative sull’ordinamento delle Corti di assise, e da cinque giudici popolari estratti a sorte da appositi elenchi di cittadini di condotta morale e politica illibata. Seguono poi le pene, delle quali vengono qui di seguito presentati soltanto alcuni esempi, che richiedono però una spiegazione preliminare. Il lettore di questo testo (e di altri ad esso successivi, qui non riportati) può constatare come, nell’indicare i fatti soggetti a punizione, vengano usati termini così vaghi, da lasciare largo spazio all’interpretazione del giudice nello stabilire il livello di gravità del comportamento, o addirittura l’esistenza del reato, e quindi nel decidere se la pena vada comminata, e in che misura, oppure no. Questa vaghezza terminologica può avere due cause. Una deriva dalla natura politica o fat- tuale del comportamento punito, il quale non è quantificabile o comunque delimitabile con precisione. Chi vive in un Stato totalitario, e per di più occupato da un esercito nemico, nella propria attività professionale inevitabilmente “collabora” con il nemico: a partire da quale momento questa inevitabile “collaborazione” diviene colpevole “collaborazionismo”!0 In base all’art. 3 appena citato, come distinguere gli “atti rilevanti a mantenere in vigore il re- gime fascista” dagli atti irrilevanti a questo fine? L'altra causa della genericità terminologica deriva dall’arrière pensée attribuibile al legislatore, che pratica una politica giuridica simboli- ca, anche se in apparenza dura: il legislatore compie il bel gesto di punire con severità certi comportamenti, sapendo che quella severità verrà attenuata (e anche molto) perché l’appli- cazione di quelle norme è affidata a una magistratura che ha ancora le sue radici nell’epoca fascista, come si vedrà tra poco. Ecco ora il testo di alcune norme, da considerare tenendo conto delle osservazioni sin qui svolte sulla loro terminologia: Art 8. Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia com- piuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla interdizione temporanea dai pubblici uffici ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore a dieci anni. Art. 9. Senza pregiudizio dell’azione penale, i beni dei cittadini i quali hanno tradito la patria ponen- dosi politicamente ed attivamente al servizio degli invasori tedeschi sono confiscati a vantaggio dello Stato. Art. 12. Sono dispensati dal servizio [cioè epurati]: 1) coloro che, specialmente in alti gradi, col par- tecipare attivamente alla vita politica del fascismo o con manifestazioni ripetute di apologia fascista, 101 Giuliano Vassalli — Giuseppe Sabatini, I/ collaborazionismo e l’amnistia politica nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. Diritto materiale, diritto processuale, testi legislativi, La giustizia penale, Roma 1947, VIII-645 pp. (analizza le sentenze del periodo 1944-1947). Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Mario G. Losano 34 si sono mostrati indegni di servire lo Stato; 2) coloro che, anche nei gradi minori, hanno conseguito nomine od avanzamenti per il favore del partito o dei gerarchi fascisti. Mentre sono dispensate (cioè epurate) altre figure legate al partito fascista e alla sua attività (artt. 13-17), in altri casi sono previste forme (altrettanto vaghe) di diritto premiale, come ad esempio nell’art. 18: “Chi, dopo 1°8 settembre 1943, si è distinto nella lotta contro i tede- schi, può essere esente dalla dispensa e da ogni misura disciplinare” Segue poi l’“Avocazione dei profitti di regime” (artt. 26-30), cioè la confisca dell’arricchimento individuale realizzato sfruttando le opportunità offerte dal regime fascista: Art. 26: Gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 28 ottobre 1922, da chi ha rivestito cariche pubbliche o comunque svolta attività politica, come fascista, si presumono profitti di regime, a meno che gli interessati dimostrino che gli arricchimenti hanno avuto lecita provenienza. Ciò vale anche se i beni abbiano cessato di appartenere alla stessa persona. Infine, una norma nella cui formulazione “la responsabilità del legislatore è più evidente” — , P 5 P osserva il penalista Paolo Caroli — punisce “le sevizie particolarmente efferate” all’art. 3 del decreto dell’“Amnistia Togliatti che è opportuno vedere per intero: Art. 3. Amnistia per altri delitti politici. È concessa amnistia per i delitti di cui agli articoli 3 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ed all’art. 1 del decreto legislativo luogote- nenziale 22 aprile 1945, n.142, e per i reati ad essi connessi a’ sensi dell’art. 45, n. 2, Codice procedura penale, salvo che siano stati compiuti da persone rivestite di elevate funzioni di direzione civile o po- litica o di comando militare, ovvero siano stati commessi fatti di strage, sevizze particolarmente efferate, omicidio o saccheggio, ovvero i delitti siano stati compiuti a scopo di lucro!02, Il termine ‘sevizie’ (si noti il plurale) “presuppone un livello estremo di disumanità. Esso non dovrebbe perciò tollerare l’apposizione di aggettivi che ne qualifichino l’intensità. Le sevizie, in quanto tali, dovrebbero essere già di per sé al livello massimo di gravità. Tuttavia il legislatore rende il termine ancora più selettivo, affiancandovi un avverbio ed un aggetti- vo e richiede, affinché tali sevizie abbiano efficacia ostativa [cioè impediscano l’applicazio- ne dell’amnistia], che esse siano ‘particolarmente efferate’”” (p. 155 s.). Il risultato pratico di questa scelta terminologica fu che le ‘sevizie’ senz’altra qualificazione e le ‘sevizie efferate’ vennero amnistiate dai tribunali, con sentenze che sono “addirittura ripugnanti all’umana coscienza”103, Per la Corte di Cassazione, la sevizia particolarmente efferata è “soltanto quella che, per la sua atrocità, fa orrore a coloro stessi che dalle torture non siano alieni” (Cassazione, 7 marzo 1951, Camerino). Con un’aberrante interpretazione di questo tipo, nota un com- mentatore, “giudice dell’efferatezza diventava la sensibilità dello stesso seviziatore” (p. 157)104. Il progressivo svuotamento delle sanzioni avvenne con varie norme e circolari interpreta- tive, nonché “con l’entrata in vigore della Costituzione” perché “l’art. 111 consente anche ai 102 Testo integrale dell’“Amnistia Togliatti”. Decreto Presidenziale, 22 giugno 1946, n. 4, Amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari, “Gazzetta Ufficiale” Serie Generale n. 137 del 23 giugno 1946; corsivo mio (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1946/06/23/046U0004/sg). 103 Carlo Galante Garrone, Guerra di liberazione (dalle galere), “Il Ponte” 1947, p. 1059. 104 La citazione è tratta da Massimo Donini, La gestione penale del passaggio dal fascismo alla Repubblica in Italia,“Materiali per una storia della cultura giuridica” 2009, p. 211. Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Mario G. Losano 35 condannati in via definitiva di presentare ricorso al fine di ottenere l’amnistia. Ciò di fatto annulla gli effetti di gran parte del lavoro dell’Alta Corte di giustizia” (p. 49). Infine, il per- seguimento penale “dei crimini fascisti in Italia conosce un punto d’arresto con l’amnistia del 1946, qualificata dagli storici come ‘colpo di spugna’, una combinazione di ‘amnesia e amnistia” (p. 49). Una precisa esegesi del testo dell’“Amnistia Togliatti” e il dibattito sulle sue numerose manchevolezze va lasciato ai penalisti. Proprio le indeterminatezze testuali favorirono “un vero e proprio attivismo della magistratura” segnata — come si è visto — dalla forte impronta ricevuta nell’epoca fascista: “Dall’inizio del secolo al fascismo, il sistema si basava su una sorta di ‘dialogo’ fra aperture sociali da parte del legislatore ed applicazione in senso restrittivo da parte di una magistratura conservatrice, che faceva massimo uso degli spazi di discrezionali tà consentita” In altre parole: “La logica del bastone e della carota nei confronti delle classi subalterne e dei movimenti politici di opposizione vede dunque, in un evidente gioco delle parti, il legislatore offrire la carota e la magistratura brandire il bastone a difesa della conser- vazione. L'applicazione dell’amnistia in Italia si reggeva proprio su questo gioco delle parti fra legislatore e magistratura” (p. 183 s.). Tenendo presente questa situazione conviene ora ritornare al 1946 per soffermarsi breve- mente sul contenuto dell’“amnistia Togliatti”105. Un suo chiaro commentario è la relazione con cui Togliatti stesso accompagnò il provvedimento, presentandolo come “un provvedi- mento generale di clemenza” (p. 143). L’amnistia riguardava i delitti comuni puniti con una pena detentiva inferiore ai 5 anni e commessi entro il 18 giugno 1946 (art. 1), nonché “i delitti politici commessi dopo la liberazione” (art. 2): però non veniva definito che cosa si intendesse per delitto politico. Altri articoli introducevano importanti forme di indulto fuori dai casi di amnistia: la pena di morte era commutata in ergastolo; l’ergastolo in reclusione per 30 anni; le pene detentive superiori a 5 anni erano ridotte di un terzo; quelle inferiori a 5 anni venivano condonate (art. 8-10). L’“amnistia Togliatti” provocò la scarcerazione immediata di molti fascisti e venne critica- ta non solo dai movimenti partigiani, ma anche all’interno del Partito Comunista Italiano: infatti vennero scarcerati i fascisti, ma non i partigiani arrestati prima e durante la Liberazio- ne. Tipica è la posizione dell’esponente del Partito d’Azione Mario Berlinguer (1891-1969), senatore socialista dopo il 1948 (e padre di Enrico, futuro segretario generale del PCI). Il 28 luglio 1946 - quindi poco prima dell““Amnistia Togliatti“ aveva presentato alla Camera un provvedimento di “larga amnistia e di condono” infatti egli si dichiarava favorevole a un provvedimento di amnistia che riguardasse tanto i reati politici quanto anche quelli comuni, adducendo due ragioni a favore di questa sua proposta: il mutamento della coscienza giuri- dica dopo il ’44 rispetto ai reati comuni e l‘esigenza di ridurre i processi arretrati che erano andati accumulandosi!0, Di fronte all’“amnistia Togliatti” ne valuta il pro e il contro: da un 105 Mario Bracci, Come nacque l’amnistia, “Il Ponte” 1947, pp. 1090-1107; in generale: Romano Canosa, Storza dell’epurazione in Italia. Le sanzioni contro il fascismo 1943-1948, Baldini e Castoldi, Milano 1999, X-465 pp. 106 Mario Berlinguer, Lineamenti della prossima amnistia, “La Giustizia Penale” 1953, p. 378. Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Mario G. Losano 36 lato, la ritiene pericolosa perché “dimentica le vittime per perdonare i persecutori”!07; ma, dall’altro lato, dà “atto al governo di questo gesto saggio e patriottico, segno di generosità, di forza e di fiducia nell’Italia che si rinnova”108, Nell’immediato dopoguerra, inoltre, bisognava tenere presente la collocazione politica tanto del governo quanto della magistratura: quest’ultima “è ora chiamata a giudicare mem- bri del passato regime, i quali [...] rappresentano comunque la conservazione, a fronte di un nuovo governo che di fatto [...] è un governo rivoluzionario. Esso era inoltre composto da partiti come il PCI, sino a poco prima bandito come illegale e bollato come sovversivo del concetto stesso di ordine costituito. L'atteggiamento della magistratura non rappresenta quindi un intervento improvviso e imprevedibile, ma un’evoluzione coerente e perfettamen- te prevedibile” (p. 184 s.). All’interno società italiana del dopoguerra si intrecciavano ancora “moti di violenza, mi- nacce neofasciste, ritorno di partigiani alla macchia, omicidi eccellenti e omicidi di classe” (p. 54), mentre nel contesto internazionale l’Unione Sovietica, da alleata delle democrazie occidentali nella ‘guerra calda’, si era trasformata nella loro nemica nella ‘guerra fredda”. All’interno dell’Italia veniva quindi meno quella solidarietà tra i partiti antifascisti di destra e di sinistra che aveva caratterizzato la Resistenza, mentre all’esterno appariva chiaro che gli Stati Uniti non potevano accettare che nel governo italiano fosse presente il maggior partito comunista dell'Occidente. Di conseguenza, nel 1947 il PCI venne escluso dal governo De Gasperi: resterà fuori dall’area governativa sino alla sua dissoluzione nel 1991109, Il grave attentato a Palmiro Togliatti del 14 luglio 1948 può essere preso a simbolo delle ten- sioni sociali e politiche dell’immediato dopoguerra!!0; un simbolo con una doppia valenza. Da un lato, l’attentato porta alla luce in forma estrema gli atteggiamenti fortemente osti- li ancora presenti in tutto il Paese: “Operai e contadini in piazza, sciopero generale prima spontaneo poi ufficiale, l’urlo della folla in marcia, le fabbriche occupate, le sedi cattoliche devastate, le camionette della Celere in azione, i comizi del Pci, i primi colpi, le prime vio- lenze. [...] Il 15 [luglio 1948] compaiono i mitra: i dimostranti sparano, i celerini rispondono, si contano i primi morti. Togliatti ha invitato alla calma, ma l’Italia è un vulcano. Genova, Firenze, Torino e Venezia sono in rivolta. Il Governo mette in campo l’esercito. Sono le ore più drammatiche della breve storia repubblicana. Siamo nell’anticamera della guerra civile”; 107 Mario Berlinguer, L’ammnistia è pericolosa. Dimentica le vittime per perdonare i persecutori, “Non Mollare” 20 luglio 1946, p. 1. Contrario all’amnistia anche A. Battaglia, A proposito dell’amnistia. Una cattiva legge ed una indebita circolare, “Rivista Penale” 1946, p. 852. 108 Mario Berlinguer, Incongruenza e iniquità dell’amnistia, “La Giustizia Penale” 1945-46, pp. 484-487. 109 Il 3 febbraio 1991 il XX Congresso del PCI decise di mutare nome in Partito Democratico della Sinistra, destinato a successivi cambi di nome e a un costante calo elettorale. 110 La notizia dell’attentato nella stampa di quei giorni è raccolta nel sito della Fondazione Feltrinelli (https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2020/11/1948_Attentato-a-Togliatti.pdf). Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Marto G. Losano 37 infine, “l’estate rovente del ’48 va in archivio, portandosi dietro una guerra civile che non c'è stata e un bilancio pesante: 30 morti e 800 feriti”111, Dall’altro lato, nel giorno stesso in cui fu vittima dell’attentato all’uscita dal parlamento, l'atteggiamento moderato di Togliatti tenne a freno un partito in cui molti militanti ex parti- giani avevano ancora le armi in cantina: “Le uniche parole che il segretario [del PCI] pronun- cia prima di entrare di entrare in sala operatoria sono “State calmi; non perdete la testa!””112, Il carisma del segretario generale e la disciplina del partito, nonché la ferma reazione del governo, evitarono giorni drammatici alla giovanissima repubblica. 7. L’“Amnistia Azara” del 1953 e la fine della giustizia di transizione Il clima fin qui illustrato spiega perché, a partire da quello stesso 1948, si sussegua uno stil- licidio di norme e di atti di clemenza individuale. Assume un particolare rilievo nel 1953 l’“amnistia Azara” dal nome dell’allora ministro della giustizia!!3. Essa vuole (queste le parole del relatore alla Camera dei deputati, Francesco Colitto) “chiudere il ciclo fin troppo lungo di una lotta politica assai aspra e drammatica, cancellando i residui della dura guerra civile e dare così inizio ad una nuova èra di solidarietà nazionale”1!4. Il medesimo spirito irenico traspare dalla presentazione al Senato di questo “progetto di clemenza”: PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: “Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto” già approvato dalla Camera dei deputati. Di- chiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Piola. Prima che egli inizi il suo di- scorso, mi sia consentito di ricordare al Senato che un provvedimento di clemenza deve essere discusso 11! Marco Innocenti, 14 luglio 1948: l'attentato a Togliatti, (https://st.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/ Tempo%20liberoX20e%20Cultura/2008/07/Storia-storie-togliatti-14-luglio.shtml). 112 Su questa celebre frase (narrata in più varianti, ma tutte con la stessa carica pacificatrice): Fabrizio Ron- dolino, I/ nostro PCI 1921-1991. Un racconto per immagini, Rizzoli, Milano 2020, p. 134 (a p. 180 il mani- festo per il ritorno di Togliatti alla Festa dell’Unità il 26 settembre 1948); Marcella e Maurizio Ferrara, Conversando con Togliatti, Edizioni di Cultura Sociale, Roma 1953, p. 375. 113 La carriera del magistrato Antonio Azara (1883-1967) riflette la mutevolezza dei suoi tempi: negli anni del fascismo fu giudice di cassazione dal 1936, collaborò alla preparazione del codice civile del 1942 (ottimo codice tuttora vigente), fu membro del comitato scientifico delle riviste “La nobiltà della stirpe” e “Diritto Razzista” rifiutò di aderire alla Repubblica Sociale Italiana (venendo per questo espulso dalla magistratura) e dal 1948 alla morte fu senatore della Democrazia Cristiana. Come ministro della giustizia nel 1953-54 emanò un provvedimento di indulto e amnistia per i reati politici commessi entro il 18 giugno 1948 (D.P.R 19 dicembre 1953, n. 922), noto come “Amnistia Azara”. Antonio Azara, Amnistia e indulto. Discorsi pronunciati alla Camera dei deputati nelle sedute del 2 e del 18 dicembre 1953, Tipografia della Camera dei deputati, Roma [1954?], 38 pp.; Id., Direttive fasciste nel nuovo Codice civile, Giuffrè, Milano 1939, 45 pp. (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente. repubblica:1953-12-19;922!vig=). 114 Alfredo Jannitti Piromallo, Esposizione critica della giurisprudenza sui decreti di amnistia e d’indulto dell’ulti- mo decennio, Società Editrice Libraria, Milano 1954, 414 pp.; la citazione è a p. 56 s. (2° ed. aggiornata con il decreto di amnistia e indulto 19 dicembre 1953, n. 922, illustrato articolo per articolo). Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Mario G. Losano 38 in un’atmosfera che non contrasti con le elevate finalità che esso si propone. Il senatore Piola ha facoltà di parlare. proLa. Illustre Presidente, onorevoli colleghi: il richiamo e l’augurio che il nostro Presidente ha fatto, di mantenere la discussione nell’ambito della più assoluta serenità, trova certamente concordi tutti i colleghi. Dirò brevi parole sul progetto in esame, risultato dei lavori della Commissione, nella quale è regnata quella stessa serenità di discussione che si verificherà in quest’Aula. Il progetto è giunto al Senato monco, in relazione a quello che era stato il progetto governativo, avendo l’altro ramo del Parlamento respinta l’amnistia; la Commissione all’unanimità ha ritenuto che dovesse essere integrato in quella parte che le vicende della discussione, alla Camera, avevano annullato. Non spetta a questo Consesso di indagare sulle ragioni complesse per le quali dal progetto era stato eliminato l’articolo primo; ma era doveroso per l’armonia stessa del provvedimento di clemenza che la Commissione si facesse parte diligente col creare l’altro pilastro sul quale il provvedimento stesso doveva poggiare. Ed è così che accanto all’indulto si propone all’approvazione del Senato l’amnistia!!5, Anche questo decreto del 1953 contiene dunque norme sia sull’amnistia, sia sull’indulto. In esso l’amnistia è “generale” mentre la particolare ampiezza dell’indulto aveva animato il dibattito sull’approvazione del provvedimento: secondo alcuni, infatti, quell’ampio indulto sembrava una misura per far uscire dalle carceri tutti i politici. L'amnistia sancita dal decreto presidenziale n. 922 del 19 dicembre 1953 è nota come “amnistia Azara” perché promossa dall’allora Ministro della Giustizia, Antonio Azara (1883-1967), “magistrato fascista e noto- riamente razzista (sostenitore delle “leggi razziali” e membro della rivista “Diritto razzista”). Tale decreto n.922, congiunto alla legge n. 921 sulla liberazione condizionale, emanata giusto il giorno precedente 18 dicembre 1953, determinò la scarcerazione dei collaborazionisti che erano ancora reclusi” 116, Basti qui richiamare in forma abbreviata i due articoli iniziali di questo testo, la cui analisi complessiva sarebbe lunga e tecnicamente complessa: Art. 1. È concessa amnistia: a) per ogni reato, non militare o finanziario, per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, oppure soltanto una pena pecuniaria. [Segue un elenco di reati esclusi dall’amnistia.] b) per tutti i reati preveduti dal regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e sue successive modifica- zioni, nonchè per tutti i reati preveduti da leggi antecedenti e successive al decreto-legge anzidetto in ordine alla disciplina dei consumi, degli ammassi e dei contingentamenti; c) per il reato di diffamazione a mezzo della stampa; d) peri reati militari di assenza dal servizio preveduti dagli articoli 146, 147, prima parte, e 151 del Co- dice penale militare di guerra commessi dall’8 settembre 1943 al 15 aprile 1946, in quanto non siano stati compresi in precedenti decreti di amnistia; e) per ogni reato, non militare o finanziario, per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, commesso da minori di anni diciotto, ferme restando le esclusioni di cui alla lettera a); f) per i reati finanziari preveduti [segue elenco]. 115 Senato della Repubblica, Seduta del 13 dicembre 1953, Discussione del disegno di legge: Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto, p. 2671 (https://www.senato. it/service/PDF/PDFServer/BGT/473525.pdf). Relatore è il senatore Giacomo Piola della Democrazia Cristiana. 116 Dalla tesi di Mauro Luciano Malo, La giustizia di transizione tra fascismo e democrazia, p. 200 s. (http:// dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/18408/855495-1250948.pdf?sequence=2). Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Mario G. Losano 39 Art. 2. È concesso indulto: a) per i seguenti reati commessi dall’8 settembre 1943 al 18 giugno 1946: reati politici, ai sensi dell’art. 8 del Codice penale, e i reati connessi; nonchè i reati inerenti a fatti bellici, commessi da coloro che ab- biano appartenuto a formazioni armate: 1) commutando la pena dell’ergastolo nella reclusione per anni dieci e, qualora l’ergastolo sia stato già commutato in reclusione per effetto dell’indulto, riducen- do ad anni dieci la pena della reclusione sostituita a quella dell’ergastolo; 2) riducendo ad anni due la pena della reclusione superiore ad anni venti e condonando interamente la pena non superiore ad anni venti; b) per ogni reato commesso non oltre il 18 giugno 1946 da coloro che abbiano appartenuto a forma- zioni armate, e non fruiscano del beneficio indicato nella precedente lettera. In sintesi, quell’amnistia e alcune norme successive “estesero definitivamente a tutti i condan- nati (compresi i latitanti), i benefici delle scarcerazioni e delle amnistie. In questo modo in carcere non rimase più nessuno, e la giustizia del dopoguerra così si concluse” 117, Se la condanna esige il ricordo, l’amnistia impone l’oblìo: e forse, come il dimenticare è essenziale per la mente dell’individuo, così il dimenticare è necessario affinché una nazione possa vivere senza eccessive tensioni. L'Italia ha molto dimenticato, e la natura e le dimensio- ni di questo oblio imporrebbero un’ulteriore, vasta ricerca. Essa potrebbe svolgersi all’inse- gna di quando aveva affermato Ernest Renan nel 1882: L’oblio, e dirò persino l’errore storico, costituiscono un fattore essenziale nella creazione di una na- zione, ed è per questo motivo che il progresso degli studi storici rappresenta spesso un pericolo per le nazionalità. La ricerca storica, infatti, riporta alla luce i fatti di violenza che hanno accompagnato l’o- rigine di tutte le formazioni politiche, anche di quelle le cui conseguenze sono state benefiche: l’unità si realizza sempre in modo brutale. [....] Una nazione è un’anima, un principio spirituale. Due cose, che in realtà sono una cosa sola, costituiscono quest’anima e questo principio spirituale; una è nel passato, l’altra è nel presente. Una è il comune possesso di una ricca eredità di ricordi; l’altra è il consenso attuale, il desiderio di vivere insieme, la volontà di continuare a far valere l’eredità ricevuta insieme. [...] L’essenza di una nazione sta nel fatto che tutti i suoi individui condividano un patrimonio comune, ma anche nel fatto che tutti abbiano dimenticate molte altre cose!!8, Nella giustizia transizionale dell’Italia del dopoguerra le amnistie “Togliatti” e “Azara” sono i primi passi sulla via dell’oblìo; altri se ne aggiusero, soprattutto dopo le turbolenze del 1968. Omettendo ulteriori approfondimenti, se ne può tracciare un primo quadro complessivo: “Negli anni ’50 e ’60 i provvedimenti di amnistia e di indulto per fatti politici sono cinque su un totale di nove atti del genere (i decreti emessi in relazione a fatti politici contengono di solito disposizioni anche in ordine a reati comuni). Il primo è del 1953 (D.P.R. 19/12/1953, n.922) e l’ultimo è del 1970 (D.P.R. 22/5/70, n. 283). Gli altri sono del 1959 (D.P.R. 11 luglio, n.460), del 1966 (D.P.R. 4 giugno, n.332) e del 1968 (D.P.R. 25 ottobre, n. 1084). Dopo il 1970 non vi sono più amnistie per fatti politici. Di conseguenza i provvedimenti di questo tipo 117 Ivi (http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/18408/855495-1250948.pdf?sequence=2). 118 Ernest Renan, Che cos'è una nazione? E altri saggi, Donzelli, Roma 1993, p. 7, p. 19, p. 8. Sull’oblìo indivi- duale in Sandra Basilea, cfr. supra, p. 29. Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Mario G. Losano 40 risultano essere cinque nei trentacinque anni compresi tra il 1950 ed il 1985: queste sono le dimensioni della ‘clemenza’ politica in Italia in tempi recenti”!!9, La riabilitazione del passato culminò nel 1960 con la formazione del Governo Tambroni, che ottenne la fiducia 1’8 aprile: un monocolore democristiano con l’appoggio esterno del Movimento Sociale Italiano, diretto erede della Repubblica Sociale Italiana e, quindi, del partito fascista (che una norma della costituzione del 1948 vieta di ricostituire “sotto qualsiasi forma?129; di qui la scelta di denominarlo “Movimento” e non “Partito”). Questa inaccettabile alleanza politica aveva il suo simbolo in Giorgio Almirante (1914-1988), già sottosegretario nel governo della Repubblica Sociale Italiana, co-fondatore e poi segretario generale del Mo- vimento Sociale Italiano, nonché deputato nel parlamento repubblicano dal 1948 al 1988. La fiducia a quel governo di centro-destra provocò violente manifestazioni in tutto il paese e Fernando Tambroni presentò le sue dimissioni il 18 luglio 1960. Ma oggi la fiamma tricolore — che fu il simbolo dell’estinto Movimento Sociale Italiano — continua ad essere presente nel simbolo del partito di estrema destra “Fratelli d’Italia” che nelle elezioni passate ha acquistato una posizione rilevante e che negli attuali sondaggi elettorali presenta una crescita costan- tel21, anche se sembra aver subìto un rallentamento nelle elezioni locali dell’ottobre 2021. In questo richiamo al ‘passato che non passa’ ritorna l'atmosfera ‘nostalgica’ (già evocata nel $ 3.Commemorare in tempi immemori: tra condanna e nostalgia) e la constatazione che, nella re- pubblica nata dalla Resistenza, si sta ormai affermando sempre più la desistenza, cioè il cedere il passo alle pulsioni di destra sopite ma non cancellate, al “fascismo eterno” evocato da Um- berto Eco!22. Ed era proprio la desistenza quello che Piero Calamandrei temeva — già nel 1946: Finita e dimenticata la Resistenza, tornano di moda gli “scrittori della desistenza”: e tra poco recla- meranno a buon diritto cattedre ed accademie. Sono questi i segni dell’antica malattia. E nei migliori, di fronte a questo rigurgito, rinasce il disgusto: la sfiducia nella libertà, il desiderio di appartarsi, di lasciare la politica ai politicanti. Questo il pericoloso stato d’animo che ognuno di noi deve sorvegliare 119 Amedeo Santosuosso, Gli anni ’50 e ’60 (https://Awww.inventati.org/apm/abolizionismo/santpoli/santpo- li6.html). 120 Costituzione della Repubblica italiana (1948), Disposizioni transitorie e finali, XII: È vietata la riorganiz- zazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista. 121 Secondo un sondaggio dell’importante Istituto Nazionale di Ricerche Dembòpolis “se si votasse oggi [cioè il 28 agosto 2021] il primo partito sarebbe Fratelli d’Italia con il 21% delle preferenze. La Lega, però, insegue ad appena lo 0,2 di distanza, accreditandosi al 20,8 per cento. - Non distante dai partiti del centrodestra il Pd, che otterrebbe il 19,5%. Il Movimento 5 Stelle, invece, si assesterebbe al 16,6 per cento, mentre tutti gli altri partiti sarebbero sotto la soglia del 10%. — Forza Italia [il partito di Silvio Berlusconi], infatti, è accreditata al 7 per cento, seguita da Azzore al 2,6%, Sinistra Italiana al 2,2 per cento, Leu all’1,9 per cento e infine Italia Viva all’1,7%” (https:/Avww.lagone.it/2021/08/29/sondaggi-politici- elettorali-oggi-28-agosto-fratelli-ditalia-lega-e-pd-racchiusi-in-appena-un-punto-e-mezzo/). 122 Umberto Eco, I/ fascismo eterno, La nave di Teseo, 2018, 51 pp. Eco indica “una lista di caratteristiche tipi- che di quello che vorrei chiamare l’“Ur-Fascismo” o il “fascismo eterno” Tali caratteristiche non possono venire irreggimentate in un sistema: molte si contraddicono reciprocamente, e sono tipiche di altre forme di dispotismo o di fanatismo. Ma è sufficiente che una di loro sia presente per far coagulare una nebulosa fascista” Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Mario G. Losano 41 e combattere, prima che negli altri, in se stesso: se io mi sorprendo a dubitare che i morti siano morti invano, che gli ideali per cui son morti fossero stolte illusioni, io porto con questo dubbio il mio con- tributo alla rinascita del fascismo. Dopo la breve epopea della resistenza eroica, sono ora cominciati, per chi non vuole che il mondo si sprofondi nella palude, i lunghi decenni penosi ed ingloriosi della resistenza in prosa. Ognuno di noi può, colla sua oscura resistenza individuale, portare un contributo alla salvezza del mondo: oppure, colla sua sconfortata desistenza, esser complice di una ricaduta che, questa volta, non potrebbe non esser mortale!23, Bibliografie124 Libri di sopravvissuti Rispetto all’elenco contenuto a p. 122 s. del volume di Liliana Segre (cfr. supra, S$ 5. Una guida: i ricordi di Liliana Segre, pp. 29-31), i titoli sono qui riportati in ordine alfabetico secondo il cognome dell’autore e, ove possibile, è stata indicata la prima edizione e qualcuna delle successive. Quasi tutti i titoli hanno però ulteriori edizioni, con vari curatori o prefatori. Bruck, Edith, Chi ti ama così, Lerici, Milano 1959, 112 pp.; Feltrinelli, Milano 2021, 109 pp. (cfr. supra, p. 165.). Id., Signora Auschwitz. Il dono della parola, Marsilio, Venezia 1999, 93 pp. Id.,// pane perduto, La nave di Teseo, Milano 2021, 126 pp. Bucci, Andra — Tatiana Bucci, Noî, bambine ad Auschwitz. La nostra storia di sopravvissute alla Shoah. A cura di Umberto Gentiloni Silveri e Marcello Pezzetti. In collaborazione con Stefano Palermo, Mondadori Milano 2018, XIX-133 pp. Fiano, Nedo, A 5405. Il coraggio di vivere. Prefazione Fiamma Nirestein; presentazione Ernesto Galli della Loggia; contributo storico Marcello Pezzetti, Monti, Saronno 2003, 240 pp.; Premesse di Andrea, Emanuele e Enzo Fiano, San Paolo, Cinisello Balsamo 2018, 234 pp. Levi, Primo, Se questo è un uomo, De Silva, Torino 1947, 197 pp.; Einaudi, Torino 1963, 221 pp. Id., La tregua, Einaudi, Torino 1963, 255 pp. Id.,/ sommersi e i salvati, Einaudi, Torino 1986, 167 pp. Millu, Liliana I/ fumo di Birkenau, La Prora, Milano 1947, 237 pp.; Giuntina, Firenze 1979, 163 pp.; Id., Tagebuch. Il diario del ritorno dal Lager. Prefazione di Paolo De Benedetti. Introduzione di Piero Stefani, Giuntina, Firenze 2006, 103 pp. (postumo) Modiano, Sami, Per questo ho vissuto. La mia vita ad Auschwitz-Birkenau e altri esili. A cura di Marcello Pezzetti e Umberto Gentiloni Silveri, Rizzoli, Milano 2013, 209 pp.; Walter Veltroni, Tana libera tutti. Sami 123 Piero Calamandrei, Desistenza, “Il Ponte” 1946, n. 10, p. 837 s. (inoltre: https://jacopogiliberto.blog. ilsole24ore.com/2013/10/21/desistenza-un-vecchio-articolo-di-piero-calamandrei-da-rileggere-con- attenzione/). 124 Queste bibliografie sono pubblicate anche nella rivista on line dell’Institut fur Zeitgeschichte di Monaco di Baviera e Berlino: Le leggi razziali in Italia (1938): dall’amnistia all’amnesia. Una bibliografia, “Sche- punkte” 21 (2021), Nr. 11 (in stampa). Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Mario G. Losano 42 Modiano, il bambino che tornò da Auschwitz, Feltrinelli, Milano 2021, 155 pp. (Veltroni raccoglie la testimo- nianza diretta di Sami Modiano e la trascrive per i più giovani). Nissim, Luciana, Ricordi della casa dei morti, in Luciana Nissim — Pelagia Lewinska, Donne contro il mostro, Ramella, Torino 1946, pp. 17-58; anche in Luciana Nissim Momigliano, Ricordi della casa dei morti, e altri scritti, Giuntina, Firenze 2008, pp. 35-71 (postumo). Springer, Elisa, // silenzio dei vivi. All'ombra di Auschwitz, un racconto di morte e resurrezione, Marsilio, Venezia 1997, 122 pp. Szòrenyi, Arianna, Una bambina ad Auschwitz. A cura di Mario Bernardi, Mursia, Milano 2014, 111 pp. Terracina, Piero, Pensate sempre che siete uomini. Una testimonianza della Shoah. Con una postfazione di Lisa Ginzburg, Ponte alle Grazie, Milano 2021, 97 pp. (postumo). Venezia, Shlomo, Sonderkommando Auschwitz. A cura di Marcello Pezzetti e Umberto Gentiloni Silveri; da un’intervista di Béatrice Prasquier, Rizzoli, Milano 2007, 235 pp. All’elenco di Liliana Segre si possono aggiungere: Basilea, Sandra, Se: viva Anne?, Cappelli, Bologna 1956, 157 pp. (cfr. supra, p. 29). Del Vecchio, Giorgio, Una nuova persecuzione contro un perseguitato. Documenti, Tipografia artigiana, Roma 1945, 79 pp. (cfr. supra, p.10). Grasselli, Antonia (ed.), Strarzeri in patria: gli ebrei bolognesi dalle leggi antiebraiche all’8 settembre del 1943, Pendragon, Bologna 2006, 198 pp. Ottolenghi, Massimo, Per un pezzo di patria. La mia vita negli anni del fascismo e delle leggi razziali, Blu Edi- zioni, Torino 2009, 189 pp. Id., Ricordi di un “gagno” di “Giustizia e libertà”,“Micromega” n. 3, 2015, pp. 279-290. Una bibliografia 2017-2021 sulle leggi razziali del 1938 La bibliografia che segue elenca soltanto i titoli dei libri (non quindi degli articoli) in cui compaiono le parole “leggi razziali” e si limita agli anni dal 2017 al 2021, cioè agli anni prossimi l’ottantesimo anniversario delle leggi razziali del 1938. Questa selezione è necessaria perché il Sistema Bibliotecario Nazionale indica complessivamente circa 650 titoli dedicati a questo tema. 2021 Benussi, Sabrina — Annalisa Di Fant (a cura di), Razzismo in cattedra. Il liceo F. Petrarca di Trieste e le leggi razziali del 1938, EUT, Trieste 2021, 151 pp. Convivere con Auschwitz. Il rafforzamento del dovere della memoria per la pace e la democrazia nell’ottantesimo dal preannuncio a Trieste delle famigerate leggi razziali. 5° convegno: 25 gennaio 2018, EUT, Trieste 2021, 127 pp. (Atti del convegno tenuto a Trieste nell’ambito della Settimana della Memoria). Di Veroli, Andrea, Giulio Amati da uomo a numero. La vita di un ebreo italiano spezzata dalle leggi razziali, Chillemi, Roma 2021, 186 pp. Fanesi, Pietro Rinaldo, GU ebrei italiani nelle Americhe dopo le leggi razziali del 1938. Introduzione di Andrea Mulas. Postfazione di Silvana Amati Roma, Nova Delphi, Roma 2021, 129 pp. Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Mario G. Losano 43 Fidanza, Vittorio, La lunga notte. Gli italiani fra leggi razziali e deliri totalitari, Associazione Culturale Mitico Channel, Foggia 2021, 199 pp. Foà, Ugo, I/ bambino che non poteva andare a scuola. Storia della mia infanzia durante le leggi razziali in Italia, Manni, San Cesario di Lecce 2021, 85 pp. Lombardo, Giacomo, L’ Italia s’è vespa. Una vespa che racconta i due volti dell’ Italia e della Piaggio, dalla promulgazione delle leggi razziali del 1938 fino al boom economico degli anni 50, Snt, 25 pp. Pegrari, Maurizio — Antonio Porteri (a cura di), Le leggi razziali contro i beni e le professioni degli ebrei in Italia (1938-1945), Travagliato — Torre d’Ercole, Brescia 2021, 232 pp. 2020 Alatri, Giovanna, Asili infantili dall'Unità alle leggi razziali: ebrei a Roma. Prefazione di Riccardo Di Segni. Introduzione Paolo Mieli, Fefè, Roma 2020, 119 pp. Calivà, Mario, Le leggi razziali e l'ottobre del 1943, Besamuci, Nardò (Lecce) 2020, 167 pp. Casula, Carlo Felice - Giovanni Spagnoletti, Alessandro Triulzi (a cura di), La conquista dell’impero e le leggi razziali tra cinema e memoria, Annali - Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, Effigi, Arcidosso (Grosseto) 2020, 206 pp. Malaguti, Gino — Barbara Previato, Giorgio Malaguti, Espulsi e licenziati: alunni e docenti delle scuole modene- si e le leggi razziali del 1938, Nonantola - Centro studi storici nonantolani, Il Fiorino, Modena 2020, 108 pp. Pagliara, Alessandro (a cura di), Antichistica italiana e leggi razziali. Atti del Convegno in occasione dell’ottante- simo anniversario del Regio Decreto Legge n. 1779 (Università di Parma, 28 novembre 2018), Athenaeum, Parma 2020, IX-247 pp. Riccardi, Andrea - Gabriele Rigano (eds.), La svolta del 1938. Fascismo, cattolicesimo e antisemitismo. Postfazio- ne di Agostino Giovagnoli, Guerini, Milano 2020, 271 pp. Severino, Gerardo, Le /eggi razziali e la Guardia di Finanza. Il caso del finanziere di mare Ettore Marco Cesana (1912-1994), Museo Storico della Guardia di Finanza, Roma 2020, 126 pp. 2019 Battifora, Paolo (a cura di), 1938-2018: 80° dell’emanazione delle leggi razziali. Testimonianze, saggi, riflessioni, “Storia e memoria. Rivista semestrale” (Numero speciale — Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea Raimondo Ricci, Genova) 2019, 160 pp. Brusco, Carlo, La grande vergogna: l’Italia delle leggi razziali. Prefazione di Liliana Segre, Gruppo Abele, Torino 2019, 174 pp. Cardinali, Cinzia — Anna di Castro, Ilaria Marcelli (a cura di), Voci di carta. Le leggi razziali nei documenti del- la città di Siena. Catalogo della mostra documentaria, Archivio di Stato di Siena, 26 ottobre 2018 — 31 gen- naio 2019, Pacini Giuridica, Pisa 2019, 113 pp. Cecini, Giovanni, Ebrei non più italiani e fascisti. Decorati, discriminati, perseguitati, Edizioni Nuova Cultura, Roma 2019, 193 pp. Vol. 2.; con prefazione di Riccardo Segni. In 4° di copertina: Secondo di tre volumi realizzati nell’ambito del progetto “Le leggi razziali e il Valore Militare (1938-2018)? Id., Le leggi razziali e il Valore Militare. Antologia di testi e documenti, Edizioni Nuova Cultura, Roma 2019, 257 pp. Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Marito G. Losano 44 Vol. 3. In 4* di copertina: Terzo di tre volumi realizzati nell’ambito del progetto “Le leggi razziali e il Valore Militare, (1938-2018)? Di Ruscio, Liliana — Rita Gravina, Bice Migliau (a cura di) Le leggi antiebraiche del 1938. Materiali per riflettere e ricordare, s.l.s.n. (Tipografia Pubbliprint), Roma 2007, 190 pp. Duranti, Simone, Leggi razziali fasciste e persecuzione antiebraica in Italia, Unicopli, Milano 2019, 330 pp. Iossa, Vincenza — Manuele Gianfrancesco (a cura di), Vietato studiare, vietato insegnare. Il Ministero dell’edu- cazione nazionale e l’attuazione delle norme antiebraiche, 1938-1943. Prefazione di Michele Sarfatti, Palombi, Roma 2019, 284 pp. Nigro, Giuseppe, Opposte direzioni: le famiglie Friedmann e Sonnino in fuga dalle leggi razziali. Prefazione di Alfonso Botti. Con una nota di Angelo Proserpio, Biblion, Milano 2019, 220 pp. Perini, Mario (a cura di), L'Italia a 80 anni dalle leggi antiebraiche e a 70 dalla Costituzione. Atti del Con- vegno tenuto a Siena nei giorni 25 e 26 ottobre 2018. Con una presentazione di Francesco Frati e con un’introduzione di Floriana Colao, Pacini Giuridica, Pisa 2019, 478 pp. Riccardi, Andrea — Gabriele Rigano (a cura di), La svolta del 1938. Fascismo, cattolicesimo e antisemitismo. Postfazione di Agostino Giovagnoli, Guerini, Milano 2020, 271 pp. 2018 Affricano, Marta, Una bambina ebrea ai tempi delle leggi razziali, Le Graffette, Sassuolo 2018, 78 pp. Berger, Sara — Marcello Pezzetti / (a cura di), 1938: vite spezzate, Gangemi, Roma 2018, 239 pp. Boratto, Rosanna — Luca Ruffino, 1938 /e leggi razziali: i diritti negati tra discriminazioni e persecuzioni, Comitato provinciale di Udine della Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, Udine 2018, 66 pp. Bozzi, Elisabetta (a cura di), 1938-2018 : le “leggi razziali”) l’antiebraismo fascista dalla persecuzione dei diritti alla Shoah, ANPI, Magenta 2018, 1 vol. Ca’ Foscari allo specchio: a 80 anni dalle leggi razziali. [Con la supervisione di Alessandro Casellato], Cata- logo della mostra, CFZ Ca’ Foscari Flow Zone, Venezia, dal 9 al 31 gennaio 2018 in occasione del Giorno della memoria, [s.l., s.n.], 2018, 85 pp. (Le) case e le cose : le leggi razziali del 1938 e la proprietà privata. Catalogo della mostra, 22 novembre 2018 — 31 gennaio 2019, Fondazione 1563 per l’arte e la cultura della Compagnia di San Paolo, Torino 2018, 40 pp. Cassarino, Salvatore, Nego nel modo più assoluto di essere ebreo. Documenti e riflessioni sull’applicazione delle leggi razziali nella provincia di Ragusa (1938-1943). Prefazione di Saro Distefano, Sicilia Punto L, Ragusa 2018, 143 pp. Cavicchi, Alba - Dino Renato Nardelli (a cura di), Le leggi razziali nell’Italia fascista, Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea (Isuc), Perugia 2018, 285 pp. Collotti, Enzo, I/ fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali in Italia. Prefazione di Donatella Di Cesare RCS, Milano 2018, IX-219 pp. (prima edizione 2003). Critelli, Claudio — Surace Angela (a cura di), Leggi razziali e drammi personali: i documenti raccontano, [Tipografia Essezeta], Varese 2018, 55 pp. Delsante, Ubaldo, Con la faccia infarinata: ebrei a Collecchio dalle leggi razziali alla fine della seconda guerra mondiale (1938-1945), (Corcagnano: Graphital), Collecchio 2018, 95 pp. Dix, Gioele, Quando tutto questo sarà finito. Storia della mia famiglia perseguitata dalle leggi razziali, Monda- dori, Milano 2018, 151 pp. (Edizione speciale edita per i periodici del Gruppo Mondadori; prima edizione: Mondadori, 2014; seconda edizione: Oscar Mondadori, 2015). Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Mario G. Losano 45 Fogarollo, Edda, Note scordate: tre musicisti ebrei nella tempesta delle leggi razziali. Prefazione di Liliana Picciotto. Con CD musicale a cura di Giovanni Cardillo e Francesco Buffa, Sillabe, [Livorno] 2018, 159 pp. Graffone, Valeria, Espulsioni immediate: l’Università di Torino e le leggi razziali, 1938, Zamorani, Torino 2018, 164 pp. Guadagni, Davide (a cura di), Due anniversari: 80° dalle leggi razziali, 70° dalla Costituzione, Pisa University Press, Pisa 2018, 151 pp. Id. (a cura di), Una giornata particolare: la cerimonia del ricordo e delle scuse. Pisa, 20 settembre 2018 — San Rossore 1938: 80° dalla firma delle leggi razziali italiane, Pisa University Press, Pisa 2018, 32 pp. Irico, Pier Franco (a cura di), Vo: 0n siete italiano: a ottant'anni dalle leggi razziali, gli ebrei trinesi e i regi- decreti del 1938, ANPI, Associazione nazionale partigiani d’Italia di Trino, Trino 2018, 48 pp. [Liceo classico e linguistico statale Vincenzo Gioberti di Torino,] Non dimenticare: le conseguenze delle leggi razziali del 1938 al liceo Gioberti, [s.n.], Torino 2018, 52 pp. Pardo, Lucio, Barbarie sotto le due torri: leggi razziali e Shoah a Bologna, [Centro stampa regionale], [Bologna] 2018, 126 pp. Id. - Carolina Delburgo (a cura di), Dopo la barbarie: il difficile rientro, [s.1.], Centro stampa della regione Emilia-Romagna 2019, 120 pp. (II) rumore del vuoto: assenze e presenze nell’istituto magistrale Laura Bassi durante le leggi razziali [progetto didattico: Luchita Quario e Maria Giovanna Bertani], Regione Emilia Romagna Assemblea Legislativa, Bologna 2018, 30 pp. Sega, Maria Teresa, // banco vuoto. Scuola e leggi razziali: Venezia 1938-45. Prefazione di Gadi Luzzatto Voghera, Cierre, Sommacampagna 2018, 154 pp. Vercelli, Claudio, 1938: francamente razzisti: le leggi razziali in Italia, Edizioni del Capricorno, Torino 2018, 165 pp. Volpe, Pompeo — Giulia Simone, “Posti liberi”: leggi razziali e sostituzione dei docenti ebrei all’Università di Padova, Padova University Press, Padova 2018, 172 pp. 2017 Foà, Dario e Aida, Quando due parallele si incontrano: due ragazzi ebrei dalle leggi razziali ad oggi, S. Belforte, Livorno 2017, 160 pp. Meneghetti, Francesca, Nor sapevo di essere ebrea. Carla Rocca di fronte alle leggi razziali (1938-1945), Istresco, Treviso 2017, 79 pp. Rossi, Gianni Scipione, Lo squalo e le leggi razziali. Vita spericolata di Camillo Castiglioni, Rubbettino, Soveria Mannelli 2017, 285 pp. Triggiani, Ilaria (a cura di), La memoria contro ogni discriminazione. Giorno della memoria 2016: martedì 26 gennaio 2016, Assemblea legislativa delle Marche, Ancona 2017, 129 pp. Bibliografia sintetica sull’“Amnistia Togliatti” del 1946 Questa bibliografia si limita ai titoli di un numero limitato di libri perché, per ulteriori ricerche, si può ricorrere alla vasta Bibliografia contenuta nel volume del penalista Paolo Caroli, // potere di non punire. Uno studio sull’amnistia Togliatti, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2020, pp. 331-382. Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Mario G. Losano 46 Agosti, Aldo, Togliatti, l’amnistia e i ragazzi di Salò, in: Italia 1943-46: guerra di liberazione e nascita della Repubblica. Scritti sulla Resistenza, sulla guerra civile e sulla Costituente, L'Unità — Nuova iniziativa editoriale, Roma 2002, pp. 143-152. Battini, Michele, Peccati di memoria. La mancata Norimberga italiana, Laterza, Roma-Bari 2003, XII-189 pp. Bugni (Arno), Ermenegildo, Riffessioni su due periodi storici : la Repubblica di Montefiorino, il dopoguerra, l’amnistia di Togliatti e il dopo... A cura di William Pedrini, ANPI, Comitato provinciale di Bologna, Bologna 2007, XVIII-136 pp. Lucio, D'Angelo, I socialisti e la defascistizzazione mancata, Franco Angeli, Milano 1997, 123 pp. Franzinelli, Mimmo, L’Amnistia Togliatti. 22 giugno 1946: colpo di spugna sui crimini fascisti, Mondadori, Milano 2006, 381 pp. Ristampato con una postfazione di Guido Neppi Modona: Feltrinelli, Milano 2016, 393 pp. [Caroli: “La principale monografia storica al riguardo” // potere di non punire, cit., p. 50]. Id., Le stragi nascoste. L’armadio della vergogna: impunità e rimozione dei crimini di guerra nazifascisti 1943- 2001, Mondadori, Milano 2002, 418 pp. Giannantoni, Franco, / giorni della speranza e del castigo. Varese 25 aprile 1945: la resa nazifascista, il Tribunale del popolo, il campo di concentramento di Masnago, i processi della Corte d’Assise, gli eccidi delle bande irregolari, il progetto Alleato di “occupare” la provincia, il fallimento delle Commissioni Epurazione e Illeciti Arricchimenti del regime, l’amnistia Togliatti, Emmeceffe, Varese 2013, 663 pp. Marchionne, Antonio, Amristia Togliatti. I provvedimenti clemenziali al mutar di regime: l’amnistia del ’46, [tesi di laurea a.a. 2011-2012, Università di Napoli Federico II]. Peregalli, Arturo — Mirella Mingardo, Togliatti guardasigilli 1945-1946. In appendice: circolari e documenti, Colibrì, Paderno Dugnano 1998, 127 pp. Santosuosso, Amedeo — Floriana Colao, Politici e aministia: tecniche di rinuncia alla pena per i reati politici dall’unità ad oggi, Bertani, Verona 1986, 278 pp. Scalabrino, Francesco, / guardiasigilli comunisti Togliatti e Gullo. Sanzioni contro il fascismo e processo alla Resistenza, in: Giovanni Miccoli et al. (a cura di), La grande cesura. La memoria della guerra e della Resistenza nella vita europea del dopoguerra, Il Mulino, Bologna 2001, pp. 327-353. [Nelle bibliografie risultano entrambi i nomi Scalabrino, Francesco e Scalambrino, Francesco.] Scalambrino, Francesco, Gullo e “amnistia Togliatti”, in Giuseppe Masi (a cura di), Mezzogiorno e Stato nell’opera di Fausto Gullo, Orizzonti meridionali, Cosenza 1998, III-416 pp. (Collana di studi e ricerche dell’Istituto calabrese per la storia dell’antifascismo e dell’Italia contemporanea). Bibliografia sintetica sull’“Amnistia Azara” del 1953 I testi su questa amnistia e sul suo autore sono pochi e di difficile reperimento. Essi sono qui suddivisi in tre sottosezioni: a) Per una biografia di Antonio Azara; b) Testi legislativi; c) Scritti sull’“Amnistia Azara”. a) Per una biografia di Antonio Azara Berri, Mario, Antonio Azara: necrologio, “Il diritto fallimentare e delle società commerciali” 1967, n. 2, p. 160 s. (estratto). Insediamento del primo Presidente della Corte di Cassazione sen. dott. Antonio Azara. Udienza delle Sezioni unite civili del 12 novembre 1952), Stamperia Nazionale, Roma 1952, 20 pp. Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Mario G. Losano 47 Insediamento del Procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione sen. dott. Antonio Azara. Udienza delle Sezioni unite civili del 15 febbraio 1951, Stamperia nazionale, Roma [1951?], 21 pp. (Il) trentennio della Rivista di diritto agrario, 1922-1952. Scritti di Antonio Azara [et a/.] ; in appendice: I giudizi dopo il primo decennio, Tipografia B. Coppini, Firenze 1953, 161 pp. Tritto, Francesco, Azara, Antonio, in: Dizionario Biografico degli Italiani , Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1988, Vol. 34: https://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-azara_(Dizionario-Biografico). b) Testi legislativi Amnistia-indulto e liberazione condizionale: legge 18-12-1953, n. 920, legge 18-12-1953, n. 921, D.P.R. 19-12- 1953, n. 922, Schiano, S. Maria Capua Vetere 1953, 16 pp. Calvanesi, Giovanni, Amnistia, indulto, liberazione condizionale. Testo completo dei provvedimenti: commento generale ed analitico articolo per articolo, richiami legislativi e giurisprudenziali, formulario, indice completo di tutti i reati compresi negli atti di clemenza (Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, pubblicato nella G. U. del 21 dicembre 1953, n. 292, Legge 18 dicembre 1952, n. 921, pubblicata nella G. U. del 11 dicembre 1953, n. 292), Ed. Istituto Dante, Roma 1954 (Tip. Pug, Pontificia Università Gregoriana), 131 pp. Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, Concessione di amnistia e di indulto (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1953/12/21/053U0922/sg; GU Serie Generale n.292 del 21-12-1953). Del Curatolo, Enrico, D.P. 12/12/1953 n. 922: Amnistia e indulto per reati comuni finanziari, militari, politici; D.P. 18/12/1953 n. 923: liberazione condizionale, Marrese, Bari 1953, 62 pp. (In cop.: Con commento e giu- risprudenza, elenco articoli C.P. amnistiati; in appendice: reati elettorali ed elenco amnistie ed indulti dal 8/9/1943 ad oggi.) Gorgoglione, Gino (a cura di), / decreti di clemenza: in materia penale, politica, militare, finanziaria, valutaria, annonaria, disciplinare, elettorale, amministrativa, tributaria e di polizia. Manuale pratico sugli istituti giuridici dell’amnistia e dell’indulto con prontuario dei decreti dal 1944 al 1953, note illustrative, criteri di applicazione, richiami giurisprudenziali e prospetto riassuntivo dei decreti emessi dal 1900 al 1943, Giuffrè, Milano 1954, 126 pp. (2° ed. riveduta e ampliata). Jannitti Piromallo, Alfredo, Esposizione critica della giurisprudenza sui decreti di amnistia e d’indulto dell’ul- timo decennio, Società editrice libraria, Milano [1951], VII-349 pp. (2° ed., 1954, aggiornata con il decreto dell’“Amnistia Azara” cfr. infra, c). Id., Esposizione critica della giurisprudenza sui decreti di amnistia e d’indulto dell’ultimo decennio, Società Editrice Libraria, Milano 1954, 414 pp. (2° ed. aggiornata con il decreto di amnistia e indulto 19 dicembre 1953, n. 922, illustrato articolo per articolo). Testo completo (dalla Gazzetta Ufficiale n. 292 in data 21 dicembre 1953) delle leggi 18 dicembre 1943, n. 920- 921-922, per la concessione amnistia ed indulto, Ceretti, Genova 1953, 8 pp. (Supplemento a: Ruote del lotto, n. 51-52). c) Scritti sull’“Amnistia Azara” Amnistia e indulto : leggi 18 Dicembre 1953, nn. 920 e 921, decreto P.R. 19 dicembre 1953, n. 922, L. Di G. Piro- la, Milano 1953, 16 pp. Azara, Antonio, Amnistia e indulto. Discorsi pronunciati alla Camera dei deputati nelle sedute del 2 e del 18 di- cembre 1953, Tipografia della Camera dei deputati, Roma [19542], 38 pp. Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04 Mario G. Losano 48 Bartholini, Salvatore, La delegazione legislativa in materia di amnistia e indulto, Giuffrè, Milano 1955, 47 pp. (estratto da “Rivista trimestrale di diritto pubblico”). Basso, Lelio, Per un’amnistia riparatrice, Camera dei deputati, Roma 1953, 49 pp. Berlinguer, Mario, Su/l’amnistia del 1953. Discorso pronunciato alla Camera dei deputati nella seduta del 26 novembre 1953, Tipografia della Camera dei deputati, Roma [1953?], 40 pp. Bracci, Arnaldo, Brevi cenni di giurisprudenza sull’applicazione dell’amnistia di cui al D.P.19 dicembre 1953, n. 922, al reato di contrabbando di tabacchi esteri,“La Giustizia Penale” aprile 1956, 4 pp. (estratto). Capalozza, Enzo, I/ reato politico nell’ultimo provvedimento di amnistia ed indulto, “Il Nuovo Diritto” Gennaio 1954, 6 pp. (estratto). Colitto, Francesco, Ammnistia ed indulto: discorso pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 2 dicembre 1953, Tipografia della camera dei deputati, Roma [1954], 37 pp. De Francesco, Giuseppe Menotti, La tesi monarchica sull’amnistia: discorso ..., s.n., Roma <1953> 8 pp. Id., L’amnistia e l’indulto in relazione all’articolo 79 della costituzione : discorso ...,S.) : s.n.,<1953>, 11 pp. Jannitti Piromallo, Alfredo Esposizione critica della giurisprudenza sui decreti di amnistia e d’indulto dell’ulti- mo decennio, Società Editrice Libraria, Milano 1954, 414 pp. (2° ed. aggiornata con il decreto di amnistia e indulto 19 dicembre 1953, n. 922, illustrato articolo per articolo; sulla 1° ed., 1951, anteriore all’“Amnistia Azara” cfr. supra, b). Malizia, Saverio, Giurisprudenza completa sull’amnistia e indulto : Decr. 19-12-1953 n. 922 e L. 18-12-1953 n.920 e 921, Gazzettino Forense, Padova 1955, 50 pp. Perazzoli, Giuseppe, / limiti di applicabilità dell’amnistia per i reati di assenza dal servizio, “Archivio penale” 1953, fasc. 7-8, 7 pp. (estratto) Riccio, Stefano, Sull’amnistia e l’indulto. Discorso pronunciato alla Camera dei deputati nella seduta del 19 novembre 1953, Tipografia della Camera dei deputati, Roma [1953?], 29 pp. Santamaria, Dario, Considerazioni sull’applicabilità dell’amnistia al reato continuato, “Rivista Italiana di Diritto Penale” 1954, fasc. 3, pp. 297-333. Scardia, Marcello, // concetto di formazioni armate nel recente decreto di amnistia e indulto, “La giustizia penale” luglio 1954, fasc. 7, 10 pp. (estratto) (anche: Tipografia della camera dei deputati, Roma [1954]). Siracusano, Delfino, Ancora sull’amnistia e sull’immutabilità dell’accusa, Compagnia industriale tipografi- ca editrice meridionale, Catania [1954?] , 7 pp. (in: “Rassegna giuridica di Catania” a. 6, n. 4, Udienza del 30 ago. 1954) Spallicci, Aldo, Su/l’amnistia. Discorso pronunciato al Senato della Repubblica nella seduta del 17 dicembre 1953, Tip. del Senato, Roma 1954 , 7 pp. Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-04
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