Grice e Cotta: l’implicatura
conversazionale nella storia del diritto romano -- filosofia italiana – Luigi
Speranza (Firenze).
Filosofo italiano. Grice: “My favourite explorations by Cotta are three: ‘per
che violenza?” – “dalla guerra alla pace: un itinerario filosofico” and a
secondary-literature study on ‘i concordati’ --- which is MY philosophy. You
see, Plato thought that the soul resided in the brain – cool as he was – but
Aristotle corrected him: it resides in the HEART – Cicero loved that and coined
‘cum-cor’ – i.e. something like my cum-operare: your hearts convene!” -- Grice:
“I would say Cotta is Italy’s H. L. A. Hart, with a bonus – he wrote on
essentialism, deontic logic, and from war to peace!” Figlio di Alberto, studioso di scienze
forestali, e Maria Nicolis di Robilant. Da parte di madre è discendente diretto
di Eulero. Studia a Firenze presso l'istituto dei barnabiti La Querce. Si
laurea a Firenze. Chiamato alle armi con il grado di sottotenente, il giorno
dell'annuncio dell'armistizio, è in Friuli. Scioltosi l'esercito, scende in
barca lungo l'Adriatico per raggiungere l'Italia non ancora occupata dai
tedeschi. Ammalatosi di malaria, dopo svariate traversie decide di raggiungere
il Piemonte, dove partecipa alla guerra di resistenza come comandante di una brigata
partigiana nella VII Divisione Autonoma "Monferrato". È tra i primi
ad entrare a Torino nei giorni della liberazione. Per la sua partecipazione
alla guerra partigiana gli vengono attribuite la Medaglia di bronzo al valor
militare e la Croce di guerra. Dopo gli studi sul pensiero politico
dell'Illuminismo i suoi interessi si sono incentrati sulla filosofia
giusnaturalistica, che è stato in grado di fondere con elementi della
fenomenologia. Autore di saggi sulla visione politica di Montesquieu,
Filangieri, Aquino ed Agostino, dedicandosi in seguito a riflessioni teoriche
sul diritto e sulla politica. Insegna a Torino, Perugia, Trieste, Trento,
Firenze, Roma, e Teramo. Fu tra i componenti del comitato promotore del
referendum abrogativo della legge sul divorzio. Altre opere: “La società; “Il
concetto di ‘legge’ in Filangieri” (Torino, Giappichelli); “Il concetto di ‘legge’
in Aquino” (Torino, Giappichelli). “Il concetto di Roma come città in
Agostino”; “Filosofia e politica nell'opera di Rousseau”; “La sfida
tecnologica”; “L'uomo tolemaico” – la ferita narcissista di Galileo – “Quale
Resistenza?, Perché la violenza; “Il normato: tra il giurato e l’obbligato”; “Il
diritto nell'esistenza. Linee di ontofenomenologia giuridica”; “Dalla guerra
alla pace”; “l’uomo, la persona, il diritto umano”; “Il pensiero politico di Montesquieu,
Bari, Laterza); “L’inter-soggetivo giurato”; “I limiti della politica, “Il
sistema di valori e il diritto”; Perché il diritto Quid ius?” (Brescia, La
Scuola). Stante la concessione chirografata dall'ex re Umberto II, C. puo
fregiarsi del titulo nobiliare di “conte”, sia pure del tutto informalmente
stante l'instaurazione dell'ordinamento repubblicano e la XIV disposizione
finale e transitoria della Costituzione. Diritto
romano ordinamento giuridico della civiltà romana Lingua Segui Modifica Con
diritto romano si indica l'insieme delle norme che hanno costituito
l'ordinamento giuridico romano per circa tredici secoli, dalla data
convenzionale della Fondazione di Roma fino alla fine dell'Impero di
Giustiniano (565 d.C.). Infatti, tre anni dopo la morte di Giustiniano l'Italia
fu invasa dai Longobardi: l'impero d'Occidente si dissolse definitivamente e
Bisanzio, formalmente imperiale e romana, si allontanò sempre più dall'eredità
dell'antica Roma e della sua civiltà (anche giuridica). Il Corpus
Iuris Civilis in una stampa del XVIII secolo, che raggruppava l'insieme di
tutte le leggi romane contemporanee e precedenti alla sua compilazione,
avvenuta sotto Giustiniano I «Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere,
alterum non laedere, suum cuique tribuere. Le regole del diritto sono queste:
vivere onestamente, non danneggiare nessuno, dare a ciascuno il suo.»
(Eneo Domizio Ulpiano Libro secondo delle Regole dal Digesto1.1.10 principio
[1]) L'importanza storica del diritto romano si riflette ancora oggi in una
lista di termini legali latini. Infatti, dopo la dissoluzione dell'Impero
romano d'Occidente, il Codice giustinianeo rimase in effetti nell'Impero romano
d'Oriente, conosciuto come Impero bizantino. Il linguaggio legale in Oriente fu
il greco. Il diritto romano definisce un sistema legale applicato nella
maggior parte dell'Europa occidentale fino alla fine del XVIII secolo. In
Germania, il diritto romano venne utilizzato più a lungo sotto il Sacro Romano
Impero. Il diritto romano servì inoltre come base per la pratica legale
attraverso l'Europa occidentale continentale, così come nella maggior parte
delle colonie delle nazioni europee, inclusa l'America latina e pure l'Etiopia.
Il sistema inglese e nord americano della common law venne influenzato anche
dal diritto romano, in particolare nel loro glossario giuridico latineggiante. Anche
la parte orientale dell'Europa venne influenzata dalla giurisprudenza del
Corpus Iuris Civilis, specialmente nei paesi come la Romania medievale[4]che
creò un nuovo sistema, un mix del diritto romano e locale. L'Europa orientale
fu inoltre influenzata dal diritto medievale bizantino. Il diritto romano
viene diviso approssimativamente in tre o cinque differenti stadi evolutivi. Dalla
fondazione di Roma alle leggi delle XII Tavole. Magnifying glass icon mgx2.svgLo stesso
argomento in dettaglio: Storia del diritto romano, Ius Quiritium e Mos maiorum.
La prima fase, detta del diritto arcaico o quiritario, comprende il periodo che
ha inizio con la fondazione di Roma e giunge alle Leggi delle XII tavole. In
questo periodo, il diritto privato, compreso il diritto civile romano era
applicato solo ai cittadini romani, ed era legato alla religione. Si trattava
di una forma giuridica non sviluppata, quindi non contenente gli attributi di
formalismo rigoroso, simbolismo e conservatorismo. Il giurista Sesto Pomponio
disse: "All'inizio della nostra città, le persone iniziarono le loro prime
attività senza alcun diritto scritto, e senza alcuna regola fissa: tutte le
cose erano governate dispoticamente dai re". Si ritiene che il diritto
romano sia radicato nella mitologia etrusca, con un'enfatizzazione dei rituali.
Diritto repubblicano fino alla seconda guerra punica. Magnifying glass icon
mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Leggi delle XII tavole, Leges
Liciniae Sextiae, Lex Canuleia, Lex Hortensia e Lex Aquilia. L'inizio del
secondo periodo coincide con il primo testo di diritto: le leggi delle XII
tavole. Il tribuno della plebe, Gaio Terentillo Arsa, propose che le leggi
fossero scritte, per evitare che i magistrati potessero applicarle in modo
arbitrario.Dopo otto anni di scontri politici, i plebei riuscirono a convincere
i patrizia inviare un'ambasceria ad Atene, per copiare le leggi di Solone; essi
inviarono poi altre delegazioni ad altre città greche per ottenerne il
consenso. Secondo quanto ci racconta Livio, furono scelti dieci cittadini
romani per mettere per iscritto le leggi. Mentre stavano eseguendo questo
lavoro, gli vennero attribuiti poteri politici supremi, detti imperium, mentre
il potere dei normali magistrativenne ridotto. I decemviri produssero le leggi
su dieci tavole, dette tabulae, ma lasciarono insoddisfatti i plebei. Un nuovo
decemvirato, si racconta, aggiunse, nel 449 a.C. due ulteriori tavole. La nuova
legge delle dodici tavole venne ora approvata dall'assemblea popolare. Gli
studiosi moderni tendono a non dar credito alla precisione degli storici
romani. Non credono in genere che un secondo decemvirato abbia mai avuto luogo.
Il decemvirato si ritiene abbia incluso i punti più controversi del diritto
consuetudinario, e di aver assunto le funzioni principali a Roma. Inoltre, la
questione sulla influenza greca trovata nel diritto romano arcaico è ancora
molto discussa. Molti studiosi ritengono improbabile che i patrizi abbiano
inviato una delegazione ufficiale in Grecia, come gli storici romani credevano.
Invece, gli studiosi suggeriscono che i Romani abbiano acquisito leggi dalle
città greche della Magna Grecia, serbatoio principale dal mondo romano a quello
greco. Il testo originale delle XII tavole non si è conservato, anche perché
furono distrutte durante il sacco di Roma da parte dei Galli. I frammenti
sopravvissuti mostrano che non si trattava di un codice del diritto in senso
moderno. Non forniva infatti un sistema completo e coerente di tutte le norme
applicabili o nel dare soluzioni giuridiche per tutti i casi possibili.
Piuttosto, le tabelle contenevano disposizioni specifiche volte a modificare
l'allora esistente diritto consuetudinario, anche se le disposizioni erano
valide per tutti i settori del diritto, dove la parte più ampia era dedicata al
diritto privato e alla procedura civile. In seguito le leggi delle dodici
tavole vennero integrate da una serie di nuove leggi come: la Lex
Canuleia, che ammetteva il matrimonio (ius connubii) tra patrizi e plebei; le
Leges Licinae Sextiae che prevedevano restrizioni sui terreni pubblici (ager
publicus), dove almeno uno dei due consoli doveva essere plebeo; la Lex Ogulnia
dove i plebei ottennero l'accesso alle cariche sacerdotali; la Lex Hortensia dove
i verdetti delle assemblee plebee (plebiscita) ora riguardavano tutte le
persone; la Lex Aquilia, che poteva essere considerata come la fonte del
moderno diritto civile. Tuttavia, il contributo più importante di Roma alla
cultura giuridica europea non fu la promulgazione di leggi ben elaborate, ma
l'emergere di una classe di professionisti giuristi e della giurisprudenza.
Questo venne realizzato applicando in modo graduale e con metodo scientifico la
filosofia al soggetto del diritto, tema che i greci stessi mai trattarono come
una scienza. Tradizionalmente, le origini della giurisprudenza romana
sono collegate a Gneo Flavio, il quale sembra abbia pubblicato una serie di
"modi di dire" contenenti il linguaggio giuridico da utilizzare in
tribunale per intraprendere un'azione legale. Prima di Flavio, queste formule
sembra fossero segrete e note solo ai sacerdoti. La loro pubblicazione rese
così possibile, anche per chi non ricopriva cariche sacerdotali, di esplorare
il significato di questi testi di legge. Il periodo che successe dopo la
fine della seconda guerra punica fino all'avvento del principato, corrisponde
storicamente al periodo del diritto chiamato pre-classico. Questo periodo
coincise con una produzione da parte dei giuristi di un grande numero di
trattati, soprattutto a partire dal II secolo a.C. Tra i più famosi giuristi
del periodo repubblicano si ricordano, Quinto Mucio Scevolaautore di un
voluminoso trattato su tutti gli aspetti del diritto romano, che ebbe grande
influenza nelle epoche successive, e Servio Sulpicio Rufo, amico di Marco
Tullio Cicerone. E benché Roma avesse sviluppato un sistema del diritto molto
evoluto, oltre a una raffinata cultura legale, la Repubblica romanavenne
rimpiazzata dal principato. In questo periodo possiamo notare lo sviluppo
di leggi più flessibili per soddisfare le esigenze del momento. In aggiunta al
vecchio e formale ius civile venne creata una nuova classe giuridica: lo ius
honorarium, che può essere definita come "la legge introdotta dai
magistrati che avevano il diritto di promulgare editti al fine di sostenere,
integrare o correggere la giurisprudenza esistente. Con questa nuova legge il
vecchio formalismo venne abbandonato per i più flessibili principi dello ius
gentium. L'adattamento del diritto alle nuove esigenze fu dedicata alla
pratica giuridica dei magistrati, e soprattutto riguardante i pretori. Un
pretore non era un legislatore e non poteva tecnicamente creare una nuova legge
quando emetteva i suoi editti. I risultati delle sue sentenze godevano di
tutela giuridica[19] ed erano in effetti spesso fonte di nuove norme
giuridiche. Il successore del precedente pretore non era vincolato dalle
disposizioni del suo predecessore; comunque doveva rifarsi alle norme contenute
negli editti del suo predecessore che si dimostrassero utili. In questo modo si
generò un modo costante di operare da un punto di vista giuridico, editto per
editto. Così, nel corso del tempo, parallelamente al diritto civile, che andava
integrandosi e correggendosi, emerse un nuovo corpo di leggi pretorie. In
realtà, la legge pretoria venne così definita dal celebre giurista romano
Papiniano. Ius praetorium est quod praetores introduxerunt adiuvandi vel
supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem publicam. Il
diritto pretorio è una legge introdotta da pretori per integrare o correggere
il diritto civile per il bene pubblico.» Alla fine, il diritto civile e
il diritto pretorio si fusero nel Corpus Iuris Civilis. I primi
duecentocinquant'anni da Augusto, fino alla morte dell'imperatore Alessandro
Severo corrispondono al cosiddetto "periodo classico". Questo momento
storico rappresentò per il diritto e la giurisprudenza romana il momento più
elevato dell'intera storia romana. I successi letterari e le pratiche dei
giuristi di questo periodo hanno dato una forma unica al diritto romano.
I giuristi lavorarono in diverse direzioni, dando pareri legali: su richiesta
delle parti private; ai magistrati a cui era affidata l'amministrazione della
giustizia, soprattutto i pretori; nella redazione degli editti dei pretori,
quando veniva annunciato pubblicamente l'inizio del loro mandato, su come
avrebbero gestito le loro funzioni, oltre alle formule, in base alle quali
vennero condotti procedimenti specifici. Alcuni giuristi vennero incaricati di
occuparsi di prestigiosi uffici giudiziari e amministrativi. I giuristi
produssero, inoltre, tutta una serie di commentari legali e trattati. Attorno
al 130 il giurista Salvio Giuliano redasse un modello standard di come doveva
essere redatto un editto di un pretore, che poi venne utilizzato da tutti i
pretori da quel momento in poi. Questo editto conteneva dettagliate descrizioni
di tutti i casi, nei quali il pretore avrebbe potuto compiere un'azione legale
e una difesa. L'editto standard funzionava come un codice di legge completa,
anche se formalmente non aveva forza di legge. Esso indicava i requisiti
giuridici per un'azione legale di successo. L'editto divenne pertanto la base
per numerosi commentari giuridici da parte dei giuristi classici di epoca tarda
come, Giulio Paolo e Eneo Domizio Ulpiano. I nuovi concetti e istituti
giuridici elaborati dai giuristi di epoca pre-classica e classica sono troppo
numerosi da menzionare qui. Seguono quindi alcuni esempi: i giuristi
romani separarono chiaramente l'utilizzo di una cosa (proprietà) nel diritto
legale, dalla possibilità di utilizzare e manipolare la cosa (possesso).
Elaborarono anche la distinzione tra contratto e colpa come fonti delle
obbligazioni legali. I contratti standard (di vendita, di lavoro, locazione, appalto
di servizi) furono regolati nei più importanti codici continentali e le
caratteristiche di ciascuno di questi contratti furono sviluppate nella
giurisprudenza romana. Il giurista classico Gaio creò un sistema di diritto
privato basato sulla divisione materiale di personae (persone), res (cose) e
actiones (azioni legali). Questo sistema fu usato per molti secoli successivi:
basterebbe ricordare i Commentaries on the Laws of England di William Blackstone,
gli atti francesi del Codice Napoleonicooppure il codice civile tedesco
(Bürgerliches Gesetzbuch). L'ultimo periodo è quello denominato post-classico,
iniziato con la morte di Alessandro Severo e segnò la fine del principato, dilaniato
dalle guerre civiliper la porpora imperiale e dalle continue invasioni dei
barbari del nord e delle armate persiane. Terminò, quindi, con il regno di
Giustiniano. In questo periodo le condizioni per il fiorire di una cultura
giuridica raffinata divennero meno favorevoli. La situazione politica ed
economica generale si era andata deteriorando, da quando gli imperatori
romaniavevano assunto un controllo più diretto di tutti gli aspetti della vita
politica. Il sistema politico del principato, che aveva mantenuto alcune
caratteristiche della costituzione repubblicana, cominciarono a trasformarsi
nella monarchia assolutadel dominato. L'esistenza di una giurisprudenza e di
giuristi che considerassero il diritto come una scienza, non come mero
strumento per raggiungere gli obiettivi politici stabiliti dal monarca
assoluto, non si adattarono al nuovo ordine di cose. La produzione letteraria
cessò quasi di esistere. Pochi furono i giuristi conosciuti dopo la metà del
III secolo. Tuttavia, mentre la maggior parte della giurisprudenza del diritto
classico finì per essere ignorata e, infine, dimenticata in Occidente, in
Oriente prese piede una fondamentale attività di codificazione delle leggi
classiche e della giurisprudenza e di armonizzazione con le leggi successive,
soprattutto grazie all'opera di Giustiniano I, che avrebbe costituito la base
del diritto medievale. Eredità del diritto romanoModifica In
OrienteModifica Edizione del Digesta, parte del Corpus Iuris Civilis di
Giustiniano I. Quando la centralità dell'Impero romano venne spostata a est
della Grecia nel IV secolo, apparvero nella legislazione ufficiale romana molti
concetti legali di origine greca. Questa influenza risulta visibile perfino nel
diritto privato inerente ai rapporti tra persone e alla famiglia, che
tradizionalmente faceva parte del diritto che subiva minori cambiamenti. Per
esempio Costantino I cominciò a porre delle restrizioni all'antico concetto
romano di patria potestas, il potere detenuto dal padre nei confronti della
famiglia e dei suoi discendenti, riconoscendo che le persone in potestate, i
discendenti, potevano avere diritti di proprietà. Egli apparentemente fece
delle concessioni al concetto molto più severo di autorità paterna del diritto
greco-ellenistico. Il Codex Theodosianus era una codificazione delle leggi di
Costantino. Gli imperatori successivi andarono perfino oltre, fino a quando
Giustiniano I decretò che un fanciullo in potestate potesse diventare
proprietario di tutto ciò che avesse acquistato, con esclusione di quanto
veniva acquistato da suo padre. L'opera giuridica di Giustiniano,
particolarmente il Corpus Iuris Civilis, continuò a costituire la base della
pratica legale dell'Impero bizantino. Leone III Isaurico emise un nuovo codice,
denominato Ecloga. Gli imperatori Basilio I il Macedone e Leone VI il
Saggiocommissionarono la traduzione in greco del Codice e del Digesto, parti
del codice di Giustiniano, conosciuta con il nome di Basilica. Il diritto
romano preservato nel corpus legislativo di Giustiniano e nella
Basilicarimasero la base della giurisprudenza greca e nelle corti della Chiesa
ortodossa perfino dopo la fine dell'Impero bizantino e la conquista dei Turchi,
formando così la base per gran parte del Fetha Negest, che rimase in essere in
Etiopia. Reintroduzione in OccidenteModifica Magnifying glass icon mgx2.svg Lo
stesso argomento in dettaglio: Regni romano-barbarici, Diritto barbarico e
Diritto medievale. In seguito alle invasioni barbariche, come fonte principale
del diritto, il diritto romano scomparve in gran parte dell'Europa occidentale.
L’imperatore d'Oriente Giustiniano I promulgò il Corpus iuris civilis che in
futuro sarebbe diventato la base per la reintroduzione del Diritto romano
nell'Occidente. Nel Corpus, Giustiniano fece confluire tutte le antiche leggi
di Roma cercando di armonizzarle con le nuove che nel frattempo erano state
promulgate. Il Codice di Giustiniano fu applicato nei territori italiani
sottoposti all'autorità di Bisanzio, ma le seguenti invasioni barbariche le
cancellarono dall'Occidente, riducendo il diritto romano a mero diritto comune.
In seguito, l'insistenza degli imperatori romano-germanici di proclamarsi
diretti successori dell'Impero romano, in particolare della Dinastia ottoniana
di Sassonia favorì, anche grazie alle università, la reintroduzione del Diritto
romano in Occidente, andando a rimpiazzare le tradizioni giuridiche degli
invasori germanici. Nel Regno di Sicilia il diritto romano fu reintrodotto per
volontà dell'imperatore Federico II con le due assise di Capua e Messina. Il
diritto romano venne riscoperto e dominò la pratica legale di molti paesi
europei. Un sistema giuridico, in cui il diritto romano venne mescolato con
elementi di Diritto canonico e di costume germanico, soprattutto con il diritto
feudale, divenne comune in tutta l'Europa continentale e conosciuto come lo ius
commune, termine che viene indicato nei sistemi giuridici anglosassoni come
civil law. Diritto romano e tutela dei monumentiModifica La protezione
delle opere pubbliche e delle principali opere d'arte come anche, più in
generale, dell'intera consistenza cittadina era disciplinata da un insieme
organico di statuti, leggi, costituzioni e provvedimenti risalenti già alla
prima età repubblicana. Nell'epoca classica si creò una nuova serie di cariche
pubbliche che sovrintesero alla tutela di settori sempre più specifici,
regolando e inserendo in un sistema altamente efficiente una realtà in
precedenza già presente, seppur in forma embrionale, anche nel mondo greco.
Le tracce di come un tanto imponente sistema si sia trasmesso sino ai giorni
nostri, influenzando la nascita delle prime moderne forme di protezione dei
monumenti pubblici, sono fin troppo evidenti. Si pensi, per esempio,
all'istituzione dei magistri aedificiorum et stratarum voluti, nella Roma del
Quattrocento, da papa Martino V. Diritto romano oggiModifica Oggi, il diritto
romano non è più applicato nella giurisprudenza moderna, anche se negli
ordinamenti giuridici di alcuni Stati come il Sudafrica e San Marinoalcune
parti si basano ancora sullo ius commune. Tuttavia, anche se la giurisprudenza
si basa su un codice, si applicano molte regole derivanti dal diritto romano:
nessun codice ha completamente rotto i collegamenti con la tradizione romana.
Piuttosto, le disposizioni del diritto romano sono state create su misura in un
sistema più coerente, espresso nella lingua nazionale di molti Stati. Per
questa ragione, la conoscenza del diritto romano è indispensabile per capire i
sistemi giuridici contemporanei. Il diritto romano risulta spesso un argomento
obbligatorio per gli studenti di legge nelle varie giurisdizioni di diritto
civile. Come passo fondamentale verso l'unificazione del diritto privato
negli Stati membri dell'Unione europea, viene così adottato il vecchio Ius
Commune, che era la base comune della pratica legale in tutto il mondo,
permettendo poi molte varianti locali, ed è sentito da molti come un modello
basilare. Divisioni interne al diritto romanoModifica Il diritto romano
si suddivide in: ius Quiritium (deriva da "Quirites", sinonimo
di "Romani"), costituito da un insieme di consuetudini ancestrali,
non scritte, talmente remote che i Romani stessi non ne conoscevano l'origine.
Riguardava gli ambiti di diritto di famiglia, matrimonio, patria potestas e
proprietà privata, e non comprendeva le obbligazioni, che in età arcaica non
esistevano. Costituisce il nucleo più arcaico del ius civile. ius civile, era
l'insieme delle norme che regolano i rapporti tra i cives romani, considerato
nell'ottica romana come orgogliosa prerogativa dei cittadini di Roma. Di esso
il giurista romano Papiniano dà la seguente definizione tramandataci dal
Digesto giustinianeo: Ius autem civile est quod ex legibus, plebis scitis,
senatus consultis, decretis principum, auctoritate prudentium venit. Il ius
civile è il diritto che promana dalle leggi, dai plebisciti, dai
senatoconsulti, dai decreti degli imperatori e dai responsi dei
giurisperiti.» (Digesto) ius gentium, l'insieme di tutti gli istituti che
trovano tutela, oltre che nell'ordinamento statuale romano, anche presso altri
popoli. ius naturale, la lezione stoica proficuamente accolta da Cicerone, si
trasfuse nella coscienza giuridica romana. I giureconsulti, però, non essendo
filosofi, ne trassero scarsi e rozzi ammaestramenti, interpretando la natura come
atavico istinto comune anche agli esseri irrazionali. Ciò accadde
specificamente nella definizione che ne diede Ulpiano, allorché stabilisce che
"Il diritto naturale è quello che la natura ha insegnato a tutti gli
esseri animati. [Da esso] derivano l'unione del maschio e della femmina, che
noi chiamiamo matrimonio, la procreazione e l'allevamento dei figli. Vediamo
infatti che anche gli altri animali, perfino quelli selvaggi, conoscono e
praticano questo diritto. Questo passo di Ulpiano sarà inserito nel Digesto
giustinianeo (D.) e insieme con l'intero Corpus iuris civilis costituirà
oggetto di studio per le scuole giuridiche medievali. Gaio propende per una
bipartizione del diritto, cioè che il diritto si divida in ius civile,
creazione artificiale della civitas, e in ius gentium o ius naturale, diritto
comune ai popoli e che trova la sua ragion d'essere nella naturalis ratio, cioè
in una ragione naturale, dunque ritenuto anche eticamente migliore poiché
ispirato dalla natura: in questa visione la schiavitù è considerata come una
situazione naturale già predisposta dalla stessa natura; Ulpiano propende per
una tripartizione del diritto; come Gaio, pensa che lo ius civile sia creazione
artificiale, ma va oltre affermando che il ius gentium riguarda un regolamento
per i soli uomini, mentre lo ius naturale sarebbe quello di tutte le creature
viventi: in questo caso la condizione di schiavo viene vista come una
condizione predisposta dal diritto e non riconducibile alla condizione naturale
dell'uomo. ius honorarium (o ius praetorium), che riguarda le situazioni di
diritto o di fatto che, pur non trovando tutela nelle norme dello ius civile,
sono state regolamentate dall'attività giurisdizionale dei magistrati dotati di
iurisdictio. Lo stesso Papiniano, nel medesimo brano in cui definisce il ius
civile, racchiude il concetto di ius honorarium, che egli chiama ius
praetorium, nelle seguenti parole. Ius praetorium est quod praetores
introduxerunt adiuvandi vel supplendi vel corrigendi gratia propter utilitatem
publicam; quod et honorarium dicitur ab honore praetorum. Il ius pretorium è il
diritto introdotto dai praetores al fine di aiutare, aggiungere, emendare lo
ius civileper la pubblica utilità; ciò che viene anche chiamato
honorariumdall'onore dei pretori.» Ius legitimum, il cui nome deriva da
lex è il diritto prodotto in sede assembleare attraverso la votazione e
approvazione di una legge comiziale; lo ius legitimum ha particolare vita in
età repubblicana e fiorisce particolarmente con Augusto per poi scomparire dopo
la sua morte e la trasformazione dello Stato in impero; con il venir meno delle
assemblee a favore del duopolio Senato-imperatore e del successivo monopolio
imperiale del potere la lex perde il suo carattere di comizialità e viene a
identificarsi con la definizione di norme da parte dell'imperatore stesso,
nella forma della "costituzione imperiale". Da questo momento lo ius
legitimum si estingue, confluendo nello ius civile. Durante la repubblica le
principali assemblee produttrici di ius legitimum erano i comitia centuriata e
i concilia plebis, in minore parte le altre assemblee. Eneo Domizio Ulpiano,
Digesto1.1.10 principio. Ad esempio stare decisis, culpa in contrahendoo in
pacta sunt servanda. In Germania, Art.
311 BGB. Valacchia, Moldova e alcune
altre province medievali. Secondo Francisci (Sintesi storica del diritto romano)
la prima fase, denominata del diritto "primitivo", iniziava con la
fondazione di Roma e terminava con la fine della seconda guerra punica. Biondi,
Istituzioni di diritto romano, Ius civile Quiritium. ^ Come ad esempio la
pratica rituale della mancipatio, una forma di vendita. "Roman Law",
in Catholic Encyclopedia, Appleton Company, New York. Jenő Szmodis, The Reality
of the Law — From the Etruscan Religion to the Postmodern Theories of Law, Ed.
Kairosz, Budapest, Olga Tellegen-Couperus, A Short History of Roman Law, Livio,
Ab Urbe condita libri. Decemviri legibus scribundis. ^ Pudentes, sing. prudens,
o jurisprudentes. Pietro De Francisci, Sintesi storica del diritto romano. Invece
Biondi lo accorpa in un unico periodo con il precedente e lo chiama
"repubblicano". Berger, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, in The
American Philosophical Society. Magistratuum edicta. Actionem dare. Edictum traslatitium. Francisci, Sintesi
storica del diritto romano, Tellegen-Couperus & Tellegen-Couper, A Short
History of Roman Law. Ecloga | Byzantine law Britannica, su britannica. Cardini e Montesano, Storia
Medievale, Firenze, Le Monnier Università/Storia. "È questo il famoso Corpus iuris civilis, nel quale Giustiniano dettò
le sue nuove leggi preoccupandosi però di armonizzarle coerentemente con quelle
antiche. Tale monumento alla sapienza giuridica di Roma sarebbe stato alla base
della rinascita degli studi giuridici e delle istituzioni politiche della
stessa Europa; e costituisce ancora oggi il fondamento sul quale si appoggiano
i sistemi giuridici di gran parte dei paesi del mondo. Cardini e Montesano,
Storia Medievale, Firenze, Le Monnier Università/Storia, "La pretesa di
questi re di atteggiarsi a imperatori romani non fu priva di risultati anche
importanti: essa fu ad esempio uno dei motivi per cui, a partire dalla metà del
XII secolo, il diritto romano rientrò nell'Europa occidentale e -anche grazie
al lavoro che fu allora espletato nelle università- s'impose come nuovo diritto
sostituendosi in tutto o in massima parte alle precedenti tradizioni giuridiche
ereditate dai germani delle invasioni." Cardini e Marina Montesano, Storia
Medievale, Firenze, Le Monnier Università/Storia, "Introdusse il diritto
romano, fondò l'Università di Napoli per disporre di un ceto di funzionari
fedeli istruiti all'interno dei confini (altrimenti i suoi sudditi avrebbero
dovuto andare fino a Bologna per studiare) e favorì lo "Studio"
medico di Salerno." ^ Incluse tutte le proprietà private. ^ V. Campanelli,
L'antefatto: leggi e norme di tutela nel diritto romano, "‘ANAΓKH", I
curatores viarum, operum publicorum, rei publicae, statuarum, ecc. ^ Platone,
nel VI capitolo delle Leggi, cita un tipo particolare di magistrati chiamati
astynomi, storicamente documentati (cfr. Die Astynomenischrift, Atene) dediti
alla cura e alla riparazione dei luoghi pubblici. Con la bolla Etsi in
cunctarum. Che per gli Stoici era permeata dalla ragione divina. Fassò Fassò,
p. 25, nota 5: «Digesto, Fassò, p. 25. BibliografiaModifica Fonti primarie
giuridiche La ricostruzione dell'intero sistema di diritto romano è basata sul
ritrovamento di fonti giuridiche e storiche più o meno complete. Di seguito, un
elenco (certamente non esaustivo) delle principali fonti di produzione del
diritto romano che ci sono pervenute: Augusto, Res gestae divi Augusti
(opera divisa in sei tabulae). Marco Tullio Cicerone, De legibus, libri I-III
Wikisource-logo.svg. Codice Ermogeniano. Codice Teodosiano Imperatoris Theodosiani
Codex Wikisource-logo.svg; il contraltare alla codificazione Giustinianea, in
sedici libri densi di diritto e innovazioni strutturali, tra cui il Liber Legum
Novellarum Imperatoris Theodosi. Constitvtiones Sirmondianae: raccolta di 16
costituzioni imperiali, che disciplinano materie ecclesiastiche; presero il
nome dal primo loro editore, il gesuita Sirmond. Emanate non furono tutte
accolte nel Codice teodosiano, in appendice al quale vennero pubblicate da Mommsen.
Corpus Inscriptionum Latinarum. Decretum Gelasianum, fonte di diritto canonico,
più che di diritto romano (da The Latin Library); Editto di Costantino e
Licinio logo.svg. Edictum Theodorici Regis: l'Editto di Teodorico pubblicato
nel 500, diviso in 154 articoli, era un codice "territoriale", cioè
conteneva disposizioni valide sia per i Romani che per gli Ostrogoti. Ciascuno
degli articoli era ricavato da un testo delle leges o degli iura, soprattutto
dai codices, dalle Sententiae di Paolo ecc. Vi sono anche alcune norme nuove,
di incerta origine (non si sa se di origine ostrogota oppure derivate dalla
pratica). Fontes Iuris Romani Anteiustiniani in usum scholarum, divise in 7
libri (due sulle Leges, due sugli Auctores, e 3 sui Negotia). Fragmenta
Vaticana Fragmenta Vaticana, frammenti di un'ampia compilazione privata di
costituzioni imperiali e di passi desunti dalle opere di Papiniano, Ulpiano e
Paolo. Il palinsesto fu scoperto da Mai nella Biblioteca Vaticana. Le
costituzioni imperiali ivi riportate sono varie.. Giustiniano I, Corpus iuris
civilis, composto da: Imperatoris Iustiniani Institutiones, (versione latina) -logo.svg;
opera didattica in 4 libri destinata a coloro che studiavano il diritto; Domini
Nostri Sacratissimi Principis Iustiniani Iuris Enucleati Ex Omni Vetere Iure
Collecti Digestorum seu Pandectarum (o Pandectae), antologia in 50 libri di
frammenti estrapolati (non senza modifiche) dalle opere giuridiche dei più
eminenti giuristi della storia di Roma (testo latino); Domini Nostri
Sacratissimi Principis Iustiniani Codex, testo latino (raccolta di costituzioni
imperiali da Adriano allo stesso Giustiniano); Novellae Constitutiones -
costituzioni emanate da Giustiniano dopo la pubblicazione del Codex, fino alla
sua morte. Istituzioni di Gaio (Gai Institutionum). Leggi delle XII tavole
(Duodecim Tabularum Leges). Lex Romana Burgundionum, scritta all'inizio del VI
secolo, è articolata in 47 titoli e la si attribuisce a Gundobado, re dei
Burgundi (Gallia Orientale). È destinata ai soli sudditi romani del regno dei
Burgundi. Sententiae Pauli: i cinque titoli delle Sententiae receptae Pavlo
tributae e i cinque libri delle Pavli sententiarvm interpretatio. Senatus
consultum de Bacchanalibus; Ulpiano, Titvli ex corpore Ulpiani (opera piuttosto
elementare, destinata soprattutto all'insegnamento del diritto, contenuta in un
manoscritto della Biblioteca Vaticana. Secondo la dottrina prevalente, si
tratta di una compilazione post-classica, con molta probabilità dell'epoca di
Diocleziano o Costantino di passi rimaneggiati e rielaborati tratti da opere di
Ulpiano). Storiografia moderna Dario Annunziata, Temi e problemi della
giurisprudenza severiana. Annotazioni su Tertulliano e Menandro, Editoriale
Scientifica, Napoli, Ruiz, Storia del diritto romano, Jovene, Ruiz, Istituzioni
di diritto romano, Jovene, Biondi, Istituzioni di diritto romano, Ed. Giuffré,
Milano Burdese, Manuale di Diritto Privato Romano, Utet giuridica, Burdese,
Manuale di Diritto Pubblico Romano, Utet giuridica, Costabile, Storia del
diritto pubblico romano, Iriti, Francisci, Sintesi storica del diritto romano,
Roma Marzo, Istituzioni di diritto romano, Giuffrè, Milano, Marzo, Manuale
elementare di diritto romano, Utet, Torino Marrone, Istituzioni di diritto romano, Palumbo,
Cesare Sanfilippo. Istituzioni di diritto romano, Rubbettino, Schiavone, Ius:
l'invenzione del diritto in Occidente, Torino, Einaudi, 2 International roman
law moot court Diritto latino romano, diritto, su Treccani.it – Enciclopedie on
line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.Diritto romano, su hls-dhs-dss.ch,
Dizionario storico della Svizzera. Diritto romano, su Enciclopedia Britannica,
Encyclopædia Britannica, Inc. Modifica su Wikidata Digitalizzazione completa
del Corpus Iuris Civilis: Lion, Hugues de la Porte, Corpus iuris civilis, su
thelatinlibrary.com. The Roman Law Library (Yves Lassard, Alexandr Koptev)
Dizionario Storico del Diritto Romano SimoneDiritto e Storia del Diritto Romano
Otto Vervaart, Rechtshistorieː A gateway to legal history - Roman Law, su rechtshistorie.nl.
Fonti di diritto romano, su ancientrome.ru. (in russo). Portale Antica
Roma Portale Diritto Portale Roma Portale
Storia Corpus iuris civilis raccolta di materiale giurisprudenziale, voluta
dall'imperatore d'Oriente Giustiniano I Digesto Compilazione di frammenti
derivanti da opere di giuristi romani voluta da Giustiniano I. Basilika. Il
conte Sergio Cotta. Keywords: l’inter-soggetivo, il giurato, il normato. La prima
ferita narcissista, Filangieri, giurato, l’uomo galileano, l’obbligato, il
normato, Latin ‘normare’ – not recognized in Dizionario etimologico – il
giurato d’entrambi – il concordato d’entrambi – fenomenologia – Roma citta –
polis, politea, res publica – pubblico e privato -- Refs.: Luigi Speranza,
“Grice e Cotta” – The Swimming-Pool Library. Cotta.


No comments:
Post a Comment