Grice
e Goretti: l'implicatura conversazionale e la co-azione istituzionale – filosofia fascista -- filosofia
italiana – Luigi Speranza (Torino). Filosofo italiano. Si
laurea a Torino sotto Solari. Fequenta Milano, dove incontra Martinetti.
Segretario delCongresso Nazionale di Filosofia, organizzato dalla Società
filosofica italiana. Il Congresso è sciolto dalle autorità dopo appena due
giorni. Firmano la lettera di protesta indirizzata al rettore Luigi
Mangiagalli, nel quale si "protesta in nome della libertà degli studi e
della tradizione italiana contro un atto di violenza che impedisce l'esercizio
della discussione filosofica.” Al momento del giuramento di fedeltà, necessario
per entrare nella carriera universitaria o per proseguirla, si rifiuta e resta
così al di fuori della carriera accademica; svolge attività professionale a
Milano, e collabora alla "Rivista di filosofia" (anche quale
componente del comitato direttivo). Frequenta Palazzo Fossati in Via Ciro
Menotti a Milano. In prossimità della morte, Martinetti lascia la sua biblioteca
privata in legato a Ruffini, Solari e Goretti. La Biblioteca verrà poi
conferita dai rispettivi eredi alla "Fondazione Piero Martinetti per gli
studi di storia filosofica " di Torino; oggi nel palazzo presso la Biblioteca
della Facoltà di Filosofia. Goretti è riammesso nel mondo universitario e assume
per concorso la cattedra di Filosofia del diritto; insegna all'Ferrara fino
alla morte. Il Comune di Ferrara ha intitolato una via a Cesare Goretti,
"filosofopatriota". L'animale come soggetto di diritto
Prolifico filosofo del diritto, autore di scritti su Kant, Sorel, Bradley, cura
Špir, Bradley, Green), a Goretti si deve il primo intervento che qualifica
l'animale come “soggetto di diritto”. Martinetti pubblica “L’animo del
animale” in cui aveva sottolineato che il animale possede intelletto e
coscienza e, in generale, un animo, come emergeva dagli lo studio dello “atteggiamento, gesto, la
fisionomia.” Questo animo e vita animale è “forse estremamente diversa e
lontana” da quella del homo sapiens” ma “ha anch'essa la carattere della
coscienza e non può essere ridotta ad un semplice meccanismo fisiologico. Goretti
va oltre, fino ad affermare che l’ animalee vero e proprio un “*soggetto*
(“soggetoodi diritto” e che l'animale ha una “coscienza giuridica” e una
percezione del giuridico. In tal modo, anticipa tematiche proprie della bioetica
e dell'etologia. Nonostante l'originalità e l'innovatività delle posizioni
assunte, il suo manifesto non ha avuto fortuna ed è stato del tutto trascurato
dal dibattito animalista e negli studi di etologia. Come non possiamo
negare all'animale in modo sia pure crepuscolare l'uso della categoria della
causalità, così non possiamo escludere che l'animale partecipando al nostro
mondo non abbia un senso di quello che può essere la proprietà e l'obbligazione.
Casi innumerevoli dimostrano come un cane e custode geloso della proprietà del
suo padrone e come ne compartecipa all'uso. Dve operare in esso questa visione
della realtà esteriore come cosa propria, che nell’homo sapinens arriva alle
costruzioni raffinate dei giuristi. È assurdo pensare che l'animale che rende
un servizio al suo padrone che lo mantiene agisca soltanto istintivamente. Deve
pure sentire in sé in modo sensibile questo rapporto di servizi resi e
scambiati – cf. Grice, lo scambio conversazionale --. Naturalmente l'animale
non potrà arrivare al concetto di ciò che è la proprietà e l'obbligazione.
Basta che dimostri di fare uso di questi principî che in lui operano ancora in
modo osensibile.» (“ L’animale quale soggetto – e soggeto di diritto”). Nella
filosofia del diritto si individuano tre teorie dell'"istituzionalità nel
giuridico": istitutismo: teoria del diritto quale insieme di istitutito e
concepito come una sorta di azione co-ordinata, costituente un equilibrio
tipico e costante di finalità che si fissa in un complesso di mezzi, una costruzione.
Per l istituzionalismo la istituzione (Romano, Hauriou). neo-istituzionalismo:
il diritto è rappresentato da un “fatto” istituzionale (McCormick, Weinberger).
Saggi: “La forma giuridica” (Isis, Milano); “Il sentimento giuridico” (Solco",
Città di Castello); “I fondamenti del diritto” (Lombarda, Milano); “Liberalismo”
(Pirola, Milano); “Norma giuridica, atto giuridico” (Bianciardi, Lodi); “Istituto
giuridico” (Bianciardi, Lodi); “Norma giuridica” (Milani, Padova); "Rivista
di filosofia", L'animale, soggetto, e soggeto di diritto, "Rivista di
filosofia", Recensione di Schmitt, Die Diktatur. Von den Anfängen des
modernen Souveränitätsgedankens bis zum proletarischen Klassenkampf,
Duncher & Humblot, München-Leipzig, "Rivista di Filosofia", Recensione di R. Smend, Verfassung und
Verfassungsrecht, "Rivista di Filosofia", Introduzione a A. Spir, La
giustizia, Lombarda, Milano, Il saggio politico sulla costituzione del
Württenberg, "Rivista di filosofia", “Legge e norma, "Rivista di
filosofia", La filosofia pratica W. Schuppe, "Rivista di
filosofia", “F. H. Bradley, "Rivista
di filosofia", “La conoscenza etica, "Rivista di filosofia", “L'idea
di patria”, "Rivista di filosofia", L'idealismo rappresentativo”,
"Rivista di filosofia", Recensione di Calamandrei, Elogio dei giudici
scritto da un avvocato, in "Rivista di filosofia", La metafisica della
conoscenza, "Rivista di filosofia", Il dolore nel pessimismo di A. Spir, "Rivista
di filosofia", L’individualità, "Rivista di filosofia", Il saintsimonismo,
"Rivista di filosofia", Diritti e doveri giuridici in relazione alla
norma giuridica, "Archivio della Cultura italiana", L'istituzione
dell'eforato in Sparta, "Archivio della Cultura italiana", “La valutazione
tecnica della realtà, "Archivio della Cultura italiana", Martinetti, "Archivio
della Cultura italiana", L'impiego delle categorie o dei concetti puri ed
il valore della co-azione e inter-azione -- e dei postulati nella filosofia
giuridica” "Annali della Ferrara",
Recensione di Candian, Avvocatura, Milano, in "Annali della Ferrara", Il
liberalismo, "Rivista internazionale di filosofia del diritto", L’istituzione
in senso tecnico ed l’istituto giuridico nel realismo"Annali della
Ferrara", “Equità, "Scritti giuridici
in onore di Carnelutti", Filosofia
e teoria generale del diritto, Milani, Padova, L'umanesimo critico di France,
"Rivista di filosofia del diritto", Recensione di Erzbach,
"Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", Rileggendo il
Filomusi Guelfi, "Rivista internazionale di filosofia del diritto", La
filosofia di Martinetti, "Memorie dell'Accademia delle Scienze
dell'Istituto di Bologna. Classe di Scienze Morali", Bologna, Considerazioni
critiche sul diritto sociale, "Annali della Ferrara", Scienze Giuridiche. L’acquisto ideale nella filosofia giuridica di
Kant, "Rivista di filosofia del diritto", Sulla sociologia della
diada e del gruppo sociale”. "Scritti di sociologia e politica in onore di
Sturzo", Zanichelli, Bologna, Isu
luigisturzo, Scritti su Cesare Goretti Gioele Solari, Recensione, "Rivista
di filosofia", N. Bobbio, "Rivista internazionale di filosofia del
diritto", G. Roccia, Filosofia e
realizzazione spirituale” "Rivista internazionale di filosofia del
diritto", Orecchia, voce “Goretti” della Enciclopedia filosofica, Venezia-Roma, Istituto per la Collaborazione
culturale, Goretti, in Orecchia, Maestri italiani di filosofia del diritto, Bulzoni,
Roma, Castignone, I diritti animali: la prospettiva utilitaristica,
"Materiali per una storia della cultura giuridica", D'Agostino, I
diritti degl’animali, "Rivista internazionale di filosofia del
diritto", Pocar, Gli animali non umani, Laterza, Roma-Bari, Martinetti,
Pietà verso gl’animali (Alessandro Di Chiara), Il melangolo, Genova, Lucia,
Goretti e la bioetica e l'etologia, "Annuario di itinerari
filosofici", "Piacere, dolore, senso", Mimesis, Milano, Lorini,
Atti giuridici istituzionali, in Lorini, L’atto giuridico, Adriatica, Bari, Paolo
Di Lucia, Filosofia del diritto, Raffaello Cortina Milano); Colombo, La
filosofia come soteriologia: l'avventura spirituale e intellettuale di Martinetti,
Vita e Pensiero, Milano, C. Galli, Schmitt nella cultura italiana. Storia,
bilancio, prospettive di una presenza problematica, "Storicamente", G.
Lorini, Due a priori del diritto: l'a priori del giuridico”; Fenomenologia del
diritto. Adolf Reinach, Mimesis, Milano,
A. Pisanò, Diritti de-umanizzati:
animali, ambiente, generazioni future, specie umana, Giuffrè, Milano, Lettera, Martinetti
e Goretti a L. Mangiagalli in Martinetti Lettere Firenze, Massimo Mori, Rivista
di filosofia, -- "Segni e comprensione", Brixia Sacra. Memorie
storiche della Diocesi di Brescia, Solari, Fossati, Necrologio, "Rivista di
filosofia", Colombo, La filosofia come soteriologia: l'avventura
spirituale e intellettuale di
Martinetti, Vita e Pensiero, Milano, Luigi FossatiArchivi del Garda, in
Archivi del Garda. Paolo Di Lucia, Filosofia del diritto, Raffaello Cortina
editore, Milano, Attilio Pisanò, Diritti deumanizzati: animali, ambiente,
generazioni future, specie umana, Giuffrè, Milano, P. Martinetti, La psiche
degli animali in Saggi e discorsi, Paravia, Torino, ore in Pietà verso gli
animali (Alessandro De Chiara), Il Melangolo, Genova); “L'animale come soggetto
di diritto, in Rivista di filosofia, per estratto in P. Di Lucia, Filosofia del
diritto, Raffaello Cortina, Milano, P. Di Lucia, Filosofia del diritto,
Raffaello Cortina editore, Milano, A. Pisanò, Diritti deumanizzati: animali,
ambiente, generazioni future, specie umana, Giuffrè, Milano, “Istitutismo” è un
neologismo coniato da Piovani, Mobilità, sistematicità, istituzionalità della
lingua e del diritto, Giuffré, Milano, cfr. G. Lorini, Dimensioni giuridiche
dell'istituzionale, Milani, Padova, Lorini, “La dimensione giuridica
dell'istituzionale, Milani, Padova, Cosa resta dell'istituzionalismo, “L'ircocervo”,
L.
Glazel, “Tetracotomomia dell’ istituzionale” in R. Renard, "Saggi
in ricordo di Tanzi", Giuffré, Milano, M. Brutti, Alcuni usi del concetto
di struttura nella conoscenza giuridica, "Quaderni fiorentini per la
storia del pensiero giuridico", McCormick/Weinberger, Il diritto come
istituzione, M. La Torre, Milano, M. Torre, “Norma, l’istituzionale, il valore:
Per una teoria istituzionalistica del diritto, Bari. Il pensiero filosofico di
Cesare Goretti non è comprensibile se ricondotto solamente al suo aspetto
giuridico1, brillantemente espresso all’interno dei suoi Fondamenti del diritto
(Goretti 1930), ma necessita di un approfondimento che tocchi ogni ambito
speculativo della filosofia. Questo lavoro, quindi, pur mantenendo fermo il
fine di una delucidazione dei principi filosofici posti alla base della sua
concezione del diritto, fornirà un excursus preliminare sugli aspetti più
importanti del suo pensiero, conducendo il lettore all'interno del formalismo
gnoseologico kantiano, del volontarismo di Schopenhauer e dell’idealismo di
matrice britannica, esortando ulteriori approfondimenti su un autore il quale,
attraverso il proprio rigore morale (Goretti, così come il suo maestro Piero
Martinetti, risulta tra i non firmatari del 1 Un richiamo in nota al contesto
storico nel quale la filosofia del diritto di Goretti si sviluppa risulta
tuttavia necessario. Essa si inserisce all'interno di quell’indirizzo, chiamato
‘istituzionalismo’, che identifica nell’istituzione il fulcro attorno al quale
si crea e si espande la vita associata. Inaugurato con gli studi di Maurice Hauriou
in Francia e Santi Romano in Italia, esso si pone in netta contrapposizione con
la teoria normativista di Kelsen. Il particolare interesse di Goretti per
l’idealismo di matrice anglosassone conferisce però al suo giuridicismo
filosofico un taglio innovativo rispetto, ad esempio, al più celebre
istituzionalismo di Santi Romano, tanto da poterlo considerare come
‘istitutismo’.160 Politics. Rivista di Studi Politici n. 10, 2/2018 giuramento
di fedeltà al fascismo del ‘31) ha dimostrato l’autonomia dello spirito
rispetto alla contingenza degli avvenimenti storici. Nella trattazione delle
sue opere non verrà seguito un ordine cronologico, ma una sistematica
ricostruzione della sua dottrina. Questo è il motivo per il quale La metafisica
della conoscenza in Thomas Hill Green (Goretti 1936) e l’Introduzione alla sua
Etica (Goretti 1925) rappresentano un punto di partenza necessario per la
successiva analisi del suo pensiero. È dunque dalle origini, dall’aspetto
gnoseologico, che questo lavoro prenderà le mosse, ed è proprio da uno spunto,
fornito dall’incompletezza della soluzione alla Ding an sich kantiana fornita
da Green, che Goretti elaborerà il suo impianto filosofico. L’esigenza di
ricongiungere forma e materia, di collegare il fenomeno con il noumeno, ha condotto
la filosofia, da Kant in poi, verso la strada di un idealismo monistico. Quello
che Goretti compie, invece, consiste in un’elegante risoluzione del problema,
la quale, pur non rinunciando al principio monistico, mette al sicuro il
formalismo kantiano da eventuali ricadute metafisiche. Per fare ciò, egli si
avvale del concetto di volontà elaborato da Schopenhauer, evitando le sue
derive pessimistiche e avvalorando il principio morale delineato da Green.
Quanto fin qui solamente accennato mette dunque in luce l’aspetto poliedrico
del pensiero di Goretti, in grado di spaziare tra gli autori e i campi della
filosofia più disparati, mantenendo comunque quel rigore logico ed espositivo
che lo rendono un autore unico nel suo genere. 1. Fenomeno e relazione: da Kant
a Green La filosofia di Green, come sottolinea Goretti, rappresenta una fusione
del pensiero critico di Kant e di Fichte (Goretti 1936, 97), una sintesi degli
studi portati avanti a partire dalla sua Introduction to Hume’s Treatise of
Human Nature, contenuta all’interno dei Collected Works (Green 1885-1888).
Anche se i suoi Prolegomena to Ethics (1883), tradotti in italiano dallo stesso
Goretti (Green 1925), vengono di frequente considerati come la «concezione
definitiva dell’autore» (Goretti 1936, 98), portando spesso ed erroneamente a
giudicare la sua gnoseologia prettamente metafisica, la sua capacità di analisi
è riuscita ad andare ben oltre l’empirismo e il razionalismo precedenti. È per
questa ragione, dunque, che Goretti tornerà, molto tempo dopo aver tradotto
l’opera del Green, a dedicare ulteriori studi volti a precisare e confutare
alcune delle conclusioni avanzate dal filosofo britannico. Attraverso
un’accurata scomposizione del suo apparato epistemologico, Goretti riesce a
salvare l’apparente e vuoto formalismo kantiano, che il Green aveva così
ardentemente tentato di eliminare. La teoria della conoscenza di Green si fonda
sulle osservazioni kantiane inerenti l’esistenza di una coscienza, in grado di
unificare e sistematizzare i dati dell’esperienza, considerati, fino ad allora,
come unica realtà possibile. Per Kant, ribadisce Goretti, è La volontà
formale e il valore della norma giuridica in Cesare Goretti solo grazie alla
natura del nostro spirito che l’esigenza unificatrice, chiamata con il nome di
appercezione trascendentale, si manifesta (Goretti 1936, 99). L’esperienza,
dunque, rappresenta il complesso di unificazioni che il nostro spirito pone in
essere sulla molteplicità del sensibile. Da ciò, la celebre distinzione
kantiana tra prodotto della natura e prodotto dell’intelletto, che porta la
filosofia verso un «Umänderung der Denkart» (Kant 1919, 24). Tutto ciò che
possiamo conoscere è derivabile dalla nostra esperienza, mentre la realtà, ciò
che è posto al di fuori del mondo sensibile, non può essere conosciuto, il che
equivale ad affermarne il suo carattere a priori, in quanto strumento
inconoscibile atto a conoscere. È proprio su questo punto, tuttavia, che Kant
incontra le maggiori difficoltà. Tentando di superare le aporie humeane, pone
in essere quella distinzione tra fenomeno e cosa in sé che occuperà gran parte
della speculazione filosofica successiva. Nel tentativo di fornire una risposta
adeguata a questo dilemma, senza rientrare all’interno delle conclusioni
delineate dall’idealismo tedesco, si inserisce l’opera di Green. Come
sottolineato da Goretti, Green adopera un linguaggio differente rispetto a
quello utilizzato da Kant, il quale, secondo Green stesso, gli permetterebbe di
eludere il problema relativo alla cosa in sé. Egli sostituisce, continua
Goretti, la locuzione kantiana phenomena con quella di relations. Per mezzo di
questa distinzione, Green è convinto di poter esprimere in maniera più marcata
la facoltà unificatrice dello spirito, evitando così di cadere all’interno
delle problematiche del razionalismo kantiano. L’errore di Kant, sottolinea
Green, è rinvenibile proprio nella separazione che egli opera tra natura
formaliter spectata e natura materialiter spectata. Questo errore non è altro
che un refuso dell’empirismo lockeano, rinvenibile in Kant attraverso
l’espressione «Macht zwar der Verstand die Natur, aber er schafft sie nicht»
(Selsam 1930, 2). Come sostiene Green: If phenomena, as materialiter spectata,
have such another nature, it will follow [...] that there is no ground for that
conviction of there being some unity and totality in things, from which the
quest for knowledge proceeds. The cosmos of our experience, and the order of
things-in-themselves, will be two wholly unrelated worlds (Green 1883, § 39). Se
si vuole considerare la materia, continua Green, dobbiamo prendere in
considerazione l’esistenza di forze che generano il loro movimento comprese
nella rappresentazione del fenomeno stesso (Goretti 1936, 100-101). Il
divenire, dunque, diventa veicolo attraverso il quale la realtà spirituale si
manifesta, una molteplicità con la quale il nostro spirito limitato coglie
l’unità. Esso rappresenta, per Green, il processo causale della molteplicità
stessa e non un prodotto della realtà assoluta. Alessandro Dividus 161
162 Politics. Rivista di Studi Politici n. 10, 2/2018 La posizione di Green è
molto particolare. Egli rinnega l’esistenza di due elementi distinti, forma e
materia, ma al tempo stesso, non ricade nella sintesi degli opposti sviluppata
da Hegel. Le cose che noi osserviamo non sono scisse e frammentarie, ma
rivelano l’esistenza di un assoluto che non si muove seguendo un movimento
dialettico. La realtà, secondo Green, è una progressione di gradi di relazione
e per questo motivo non può in alcun modo trovarsi fuori dallo spazio e dal
tempo. La molteplicità delle relazioni, dunque, assume per Green il significato
di qualità dello spirito, che il nostro Io attribuisce alle cose, ma che non si
trova nelle cose stesse (Goretti 1936, 108). Queste conclusioni, sottolinea
Goretti, sono per Green il modo di superare il dibattito intorno alla
distinzione lockeana tra qualità primarie e qualità secondarie. Mentre, per i
sostenitori dell’empirismo, la differenza tra qualità sussiste su di un piano
sostanziale, cioè appartenente alla natura delle cose, per Green, invece, essa
è puramente graduale. L’unica diversità che le caratterizza consiste
nell’apparente priorità temporale che le prime dimostrano nel manifestarsi.
Questo evento è dovuto, spiega Green, alla predominanza dell’elemento formale
rispetto a quello empirico. Ogni relazione, dunque, è per Green una qualità. Il
centro della realtà rimane sempre l’Io, ma l’elemento formale che Kant non era
riuscito ad eliminare viene sostituito da gradi di relazione. Queste
affermazioni sono avvalorate ancor più da Green attraverso la distinzione tra
giudizi sintetici e giudizi analitici. Utilizzando l’enunciato kantiano “ogni
corpo è esteso”, non ci troviamo di fronte ad un giudizio analitico, come Kant
suppone, data la presenza del predicato all’interno del soggetto, ma come per
il secondo enunciato “ogni corpo è pesante”, stiamo attribuendo al soggetto un
grado di relazione meno complesso rispetto al secondo (Green 1886, §§ 69-72).
La mera intuizione delle categorie di spazio e tempo non è sufficiente per
cogliere la distinzione tra diversi giudizi. Lo spazio offre solamente la
concezione di una figura, ma non di un corpo. Secondo Green, dunque, Kant
confonde il concetto di corpo con quello di figura. La conclusione di Green,
riporta Goretti, «è che ogni giudizio presuppone una sintesi che si può
scomporre in una analisi di relazioni, analisi che può portare ad ulteriori
sintesi» (Goretti 1936, 112). Ogni relazione è dunque un grado di realtà
maggiore o minore rispetto all’unità che essa contribuisce a formare
all'interno della nostra conoscenza. Quanto finora brevemente riportato mette
in luce l’atteggiamento critico di Green rispetto alle problematiche formali
espresse dalla filosofia kantiana. Naturalmente, quanto emerso rispecchia solo
una minima parte del pensiero greeniano, in questa sede appositamente
riassunto, ma fornisce gli strumenti necessari per comprendere il punto di
partenza attraverso il quale Goretti ripartirà per formulare la sua teoria.
Come sostiene Goretti «Non si può certo affermare che Green abbia sempre
esattamente compreso la filosofia di Kant» (Goretti 1936, 113). Le critiche che
Goretti muove nei La volontà formale e il valore della norma giuridica in
Cesare Goretti confronti del filosofo britannico riguardano proprio il suo
tentativo di eliminare, senza risolvere, il formalismo kantiano, ricadendo in
quella struttura monistica della quale già Fichte aveva tracciato le linee.
Secondo Goretti, la concezione metafisica di Green è prettamente religiosa
(Goretti 1936, 115; cfr. Seth 1887), in quanto ogni fenomeno, o relazione, è
per lui un riverbero dell’assoluto che non si esaurisce nella sua apparenza.
Così facendo, continua Goretti, Green non si accorge di aver identificato
l’assoluto stesso con la molteplicità delle sue relazioni, senza mettere in
conto la possibilità che un grado di realtà inferiore, rispetto ad uno
superiore, possa rappresentare solamente una negazione, un’apparenza
dell’assoluto (Goretti 1936, 115). Il dibattito sull’aspetto monistico, o meno,
della filosofia di Green è ovviamente molto ampio (vedi Tyler 2003) e le teorie
le più disparate. Il percorso tracciato dalle sue tesi trova il suo naturale
sviluppo nelle dottrine del Bradley, il quale riduce le relazioni stesse a
provvisorie apparenze riproponendo, ancora una volta, l’ombra di una realtà
intellegibile (Goretti 1933). Ma Goretti percorre una strada diversa, in
qualche modo innovativa rispetto al senso comune. Egli si serve di Schopenhauer
per liberarsi del rapporto dualistico tra realtà assoluta e materia, senza però
rinunciare alla categoria formale elaborata da Kant2. 2. Il concetto di volontà
in Cesare Goretti Secondo Goretti, l’unico ad aver intuito veramente cosa la
materia rappresenti è Schopenhauer (Goretti 1936, 105). Nella sua opera più
famosa, Die Welt als Wille und Vorstellung (1819), Schopenhauer definisce la
materia come apparenza sensibile della volontà. Questa volontà non è altro che
una forza che tende ad affermarsi e realizzarsi. Essa non è più semplice
materia inerte, come in Aristotele, ma forza, voluntas. Questa forza si oppone
alla conoscenza tanto da tramutarsi in una noluntas, mettendo in moto quel
processo che ci permette di conoscere le vere fattezze del reale, pur non
rinunciando al dualismo tra realtà fenomenica e realtà assoluta. La volontà di
conoscere, quindi, rischiara l’oscurità della materia e rende il mondo reale
accessibile all’uomo. Green aveva intuito questo principio attraverso la
definizione di dover essere e il suo concetto di moral will, ma non era
riuscito, sostiene Goretti, a renderlo completo. È con Schopenhauer, quindi,
che la concezione volontaristica acquista finalmente forma. 2 La strada
percorsa da Goretti risulta alquanto particolare poiché, pur rimanendo
all’interno dei canoni dell'idealismo (una sorta di idealismo religioso
ispirato in Goretti dallo studio delle opere del filosofo russo Afrikan Spir e
del suo amico a maestro Piero Martinetti), non ne segue la normale evoluzione
tracciata da Fichte e conclusasi con Hegel, della quale Croce e Gentile sono
stati, in Italia, i due massimi, seppur sotto molti aspetti critici,
rappresentanti. Alessandro Dividus 163 164 Politics. Rivista di
Studi Politici n. 10, 2/2018 Tuttavia, Goretti diverge dalla definizione di
voluntas fornita da Schopenhauer. Per il filosofo tedesco la volontà si
manifesta come impulso, energia, pura forza cieca, in quanto posseduta anche
dalla materia, che sussiste al di fuori della forma dello spazio e del tempo ed
è, quindi, indistruttibile ed eterna. Essa è energia senza causa (Abbagnano
1923). La sua ragione può essere ricercata solo nella sua manifestazione
fenomenica, ma non nella volontà in sé. Per Goretti, invece, la volontà non è
energia senza un fine, ma è un collegamento tra mezzi e fini. Essa ubbidisce
alla categoria della finalità, mira a fini prescelti, segue degli schemi
prestabiliti (Roccia 1955, 6). La realtà esteriore, secondo Goretti,
rappresenta il complesso dei mezzi, gli oggetti e la materia che la volontà
utilizza per realizzarsi, per liberarsi e, quindi, per perseguire il suo fine.
La realtà limita il nostro egoismo, nel senso che pone al nostro volere dei
punti di orientamento comuni. Quando l’uomo cerca di prendere possesso della
realtà che lo circonda, non sorge in lui la visione di una realtà trascendente,
ma lo schema di un’esigenza unitaria, che è la stessa limitazione del nostro
egoismo (Goretti 1930, 75). La volontà, dunque, segue degli schemi
prestabiliti, creando una sintesi tra il nostro volere e una parte della realtà
esteriore. Nel volere del singolo si manifesta la sua propensione verso
l’assoluto. Al principio del divenire, dunque, Goretti riabilita e sostituisce
quel dualismo tra fenomeno e realtà che aveva messo in crisi la filosofia di
Kant. Con la sua concezione di volontà, inoltre, Goretti non solo si allontana
dal pensiero di Schopenhauer, ma trova anche il modo per rendere possibile
l’esistenza di una categoria formale della conoscenza. Come nel collegamento
tra mezzi e fini, la volontà guida la relazione immediata tra il soggetto e
l’oggetto, tentando di far prevalere il suo dominio sulle cose e mettendo in
mostra l’aspetto egoistico del suo movimento. Ma la volontà è prerogativa di
ciascuno e non si esplica solamente attraverso un individuo determinato. Essa,
dunque, incontra sul suo cammino gli atti volitivi di altri soggetti. È grazie
al contatto della volontà individuale con la realtà esterna che l’egoismo nasce
e scopre la sua ragion d’essere. La realtà pone dei limiti all’assoluto tendere
della volontà, alla sua brama unitaria, e circoscrive i limiti delle differenti
personalità individuali. La limitazione dell’egoismo è dovuta proprio
all’esigenza unitaria della volontà ed esso non è altro che il prodotto della
volontà stessa. In questo modo, Goretti è adesso in grado di giustificare
l’aspetto formale della volontà. Essa non è più forza cieca che tende verso
l’assoluto, ma, data la sua propensione unitaria, è forza costretta a
percorrere determinate direzioni: l’una conduce al dominio delle cose
(l’aspetto finalistico della volontà, cioè l’appropriazione del tutto),
l’altra, invece, porta al godimento delle cose che dipendono dalla volontà
degli altri (ciò che pone un freno alla categoria egoistica). Come riporta il
Roccia: La volontà formale e il valore della norma giuridica in Cesare
Goretti Questi schemi, queste direzioni sono preordinate: non derivano cioè
dalla nostra esperienza, bensì sono esse medesime condizioni dell’esperienza: o
noi consideriamo il mondo esterno come un complesso di cose capaci di un
possesso immediato o noi lo consideriamo come un complesso di cose il cui
godimento dipende dall’attività di un altro soggetto (Roccia 1955, 7).
L’aspetto formale della volontà, per Goretti, non solo è in grado di
riconciliare forma e materia, fenomeno e realtà, ma è anche capace di fornire
una risposta alla problematica morale riguardante la finalità dell’azione. Se
per i sostenitori di una morale comune, come Kant o Green, l’azione del singolo
deve essere orientata verso un bene collettivo, un fine cioè che non tenga
solamente conto del concreto sviluppo del singolo, ma che rispetti l’insieme
nel suo complesso, per la corrente dell’utilitarismo, invece, l’azione morale
deve prediligere l’aspetto individuale, in primis, e solo in seguito condurre
ad un accrescimento del benessere comune. Quello che Goretti mette in risalto,
invece, è l’aspetto etico dell’egoismo. La sua è una posizione che si concilia
perfettamente con entrambe e richiama alla memoria le parole di Spinoza. Per
lui, così come per Goretti, il principio dell’utilità aveva un grande valore.
Esso costituiva il primo grado della ragione, in quanto essa opera sulla natura
empirica dell’uomo e ne mette in luce il suo carattere finito. L’utilità
costringe il singolo a ripiegare su se stesso e «a sentire tutta l’ostilità
della nostra limitatezza» (Goretti 1927, 238). È per questo motivo che la
volontà, avendo fini egoistici ma mezzi comuni, è costretta a limitare la sua
azione sulla base di un accordo sociale. La volontà, dunque, genera e limita
l’egoismo, rendendo di fatto l’utile come un primo passo verso l’etico.
L’essere ragionevoli, quindi, il perseguire la propria volontà, non rappresenta
altro che una manifestazione del fine ultimo dell’uomo, il quale, a sua volta,
si caratterizza come aspetto formale non solo della conoscenza, ma anche
dell’appropriazione del reale. Date queste premesse, è adesso possibile per
Goretti enunciare la sua personale interpretazione del diritto. Le condizioni a
priori della conoscenza, riabilitate del loro carattere formale, vengono
trasposte da Goretti all’interno della costituzione del diritto, nel campo cioè
delle relazioni umane. Quello di Goretti, quindi, si presenta come un idealismo
volontaristico, che non pretende «dedurre dalla volontà il diritto e tutto il
diritto, intende solo cercare nella volontà stessa le condizioni che rendono
possibile il diritto» (Roccia 1955, 7). Ci troviamo, dunque, di fronte a una
tipologia di diritto differente rispetto a quella di matrice kantiana, poiché
non rende la giuridicità stessa un elemento formale, ma identifica solamente
alcuni schemi preordinati verso i quali la volontà deve dirigersi e attraverso
i quali, grazie alla facoltà giuridica del reale, riesce a concretizzarsi. Solo
il Green era riuscito a intuire il principio fondante del diritto, cioè la sua
capacità strumentale di permettere una completa realizzazione Alessandro
Dividus 165 166 Politics. Rivista di Studi Politici n. 10, 2/2018
dell’individuo nella società. Ma egli aveva eliminato ogni residuo di carattere
formale all’interno della sua teoria, svilendo così la prerogativa finalistica
della volontà. Quella di Goretti, quindi, rappresenta una perfetta sintesi dei
due autori, che gli permetterà non solo di fornire una più completa riflessione
sull’aspetto filosofico della norma, ma anche di ampliare il diritto stesso ad
un gruppo sempre più ampio. 3. Il carattere strumentale del diritto La volontà
deve realizzare fini dettati dalla ragione e non dati della sensibilità. Solo
l’essere ragionevole è fine a se stesso. Ma per raggiungere un fine bisogna
possedere un mezzo, uno strumento. Questo strumento è il diritto, l’unico in
grado di ricongiungere il dover essere con la realtà fenomenica e fornire i
mezzi esterni per la realizzazione morale (Goretti 1922, 16-17). Il diritto è
quindi un mezzo, ciò che rende l’azione conforme al dovere. Esso è preordinato
da fini. Kant derivava il diritto dal dovere, mentre Green sottolineava come
l’uno non potesse esistere senza l’altro. In entrambi, però, il dovere
ricopriva un ruolo primario, qualcosa che, una volta realizzato nella sua
totalità, avrebbe reso vacuo il significato stesso del diritto. Per Goretti,
invece, il diritto è sì uno strumento, ma uno strumento che non nasce con lo
scopo di servire il dover essere, bensì è prodotto della realtà stessa che il
dover essere riscopre. Mezzi e fini sono presenti nel mondo reale e offerti a
chiunque possieda le capacità necessarie per farli propri. Queste possibilità
di possesso, come le chiama Goretti, non forniscono alcun contenuto storico e
mutabile, ma indicano solamente le linee guida attraverso le quali il nostro
volere si esplica (Goretti 1930). È grazie al tentativo di dominio del reale,
che gli schemi giuridici si manifestano. Essi rappresentano il collegamento
diretto tra volontà ed esteriorità, regolando aprioristicamente lo spazio
giuridico nel quale l’individuo si muove. Anche i Romani, sottolinea Goretti,
avevano intuito la realtà empirica degli schemi giuridici. Quando essi
distinguevano le res in mobiles, immobiles e semoventes non facevano altro che
prendere coscienza della distinzione esistente tra diritti reali, diritti di
obbligazione e diritti di asservimento (Goretti 1930, 90-91; cfr. Goretti
1922). La volontà, d’altronde, non può che realizzarsi attraverso un rapporto
tra il proprio volere e l’oggetto desiderato (diritto reale), tra il proprio
volere e l’attività di un terzo dal quale si pretende una certa prestazione
(diritto di obbligazione) e, infine, tra il proprio volere e l’asservimento di
tutta, o parte, della personalità esteriore altrui (diritto di asservimento).
Questa triplice ripartizione, continua Goretti, esaurisce tutte le potenzialità
«di sfruttamento e di dominio della realtà esteriore» (Goretti 1930, 89). Come
per Kant, nella teoria della conoscenza, lo schematismo aveva reso possibile
unificare le intuizioni sensibili all’interno delle categorie, così per
Goretti, in campo giuridico, esso permette di riconoscere le tappe obbligate
che la realtà empirica La volontà formale e il valore della norma
giuridica in Cesare Goretti fornisce al nostro volere. Si potrebbe obbiettare
una presunta arbitrarietà nella tripartizione schematica effettuata dal
Goretti, chiedendo come mai la volontà si esaurisca solamente attraverso questi
schemi e non altri. Ma al perché questi schemi siano solamente tre, Goretti
risponde: «L’uomo fin ad ora non ha altri modi di sfruttamento della realtà
esteriore; altra prova del valore intuitivo degli schemi. [...] La realtà
intuitiva non me ne fornisce altri allo stato attuale del nostro sviluppo
organico» (Goretti 1930, 104). La nostra stessa esperienza e storia degli
istituti giuridici, continua Goretti, dimostra il ruolo che i concetti di
proprietà e obbligazione rivestono. Essi sono generici, originari, intuitivi e
solo in seguito acquistano una valutazione razionale della realtà alla quale
l’uomo fornisce un contenuto etico e, quindi, arbitrario. Essi, tende ancora a
sottolineare Goretti, possiedono una natura puramente intuitiva e ciò non
esclude che la logica giuridica possa trarne concetti giuridici corrispondenti,
come la compravendita, il mandato, la proprietà ecc. (Goretti 1930, 95). Non
bisogna confondere il concetto della proprietà e dell’obbligazione, che hanno
un proprio contenuto storico e concreto, con lo schema dell’impossessamento e
dell’obbligazione, che rappresenta il loro carattere intuitivo. Come afferma
Goretti: Si dice: è il concetto di proprietà il prius logico, l’antecedente che
rende possibile allo spirito l’impossessarsi della realtà. Al contrario è
questo impossessarsi che permette l’elaborazione del concetto di proprietà. In
questo impossessarsi vi è un atto che deve spiegarsi; e la spiegazione consiste
nel fatto che il nostro egoismo, il nostro volere si muove diversamente a
seconda dello spazio. Il volere ubbidisce alla categoria della finalità come
l’intelletto a quella della causalità (Goretti 1930, 95-96). La nostra esigenza
razionale, quindi, prende forma sensibile attraverso questi schemi giuridici,
condizione dei rispettivi istituti giuridici. Per mezzo di questo atto
intuitivo della realtà esteriore, il nostro egoismo viene limitato e obbligato
a prendere determinate direzioni comuni, facendo trapelare una prima forma di
unificazione dei voleri, di volontà comune. Essa appare inizialmente come
complesso di mezzi per le nostre volizioni personali, ma lascia intuire la
portata limitata di tali mezzi e, dunque, la loro comune origine. Questo
passaggio, dice Goretti, è una normale conseguenza della visione unitaria della
realtà da parte dei singoli, i quali tendono a polarizzare la propria volontà
intorno a un ideale condiviso, acquisendo la consapevolezza della necessaria
condivisione dei mezzi esteriori (Goretti 1930, 113). Si sviluppa così la
coscienza di quell’elemento costituente il diritto: il principio di uguaglianza.
Non si tratta, sostiene Goretti, di un’uguaglianza di diritti e doveri, di un
livellamento dei valori individuali, ma di un’uguaglianza della nostra
personalità di fronte alla realtà esteriore: «È la posizione del nostro volere
di fronte alle direzioni che la realtà esteriore ci offre» (Goretti 1930, 113).
L’umanità, dunque, non è il risultato della somma di tutti gli individui, ma è
l’idea Alessandro Dividus 167 168 Politics. Rivista di Studi Politici n.
10, 2/2018 alla quale il singolo, in quanto essere razionale, partecipa. Così,
ad esempio, l’idea della proprietà originaria non rappresenta il complesso
delle singole proprietà, ma è il riconoscimento del diritto che l’umanità
intera ha di impossessarsi della realtà esteriore (Goretti 1930, 116). Senza il
riconoscimento di questo diritto, comune a tutti, non sarebbe possibile il
conseguente riconoscimento dei diritti dell’individualità, dell’egoismo. 4. Gli
istituti giuridici e lo Stato Quanto fino ad ora esposto mostra solamente la
necessità degli schemi giuridici per la creazione di un ponte tra realtà
spirituale e realtà fenomenica, mettendo in luce un’esigenza di volontà comune
dettata dalla comunione dei mezzi e dei fini. Gli schemi giuridici, tuttavia,
non sono che la base razionale, a priori, grazie alla quale poter dedurre
l’esistenza dei diversi istituti giuridici. Gli schemi rappresentano quindi le
condizioni formali che ne costituiscono la loro possibilità. Mentre il
carattere strumentale del diritto aveva sottolineato la necessità di una comunione
di mezzi, la storia del diritto stesso, e quindi la sua rappresentazione
empirica formalizzata nell’istituto giuridico, fa emergere le caratteristiche
costanti delle finalità umane. Gli istituti giuridici non sono che il riverbero
di una comunione di mezzi, i quali contengono, però, vere e proprie finalità
concrete (Goretti 1930, 204). Del resto, se non esistesse una comunione di
mezzi, non sarebbe possibile parlare di finalità condivise. Queste finalità,
ovviamente, non sono identiche in ciascuno, in quanto l’istituto giuridico non
fa altro che porre in essere scopi immediati coordinati gli uni con gli altri,
ma convergono tutte, sostiene Goretti, verso un punto di equilibrio: I moventi
di ogni singola persona che partecipa ad un atto, ad un negozio giuridico
rimangono sempre qualche cosa di irriducibilmente soggettivo, ma lo scopo
dell’uno diventa una funzione di quello dell’altro, i due scopi devono farsi
equilibrio intorno ad un punto comune (Goretti 1930, 204). Il fatto che una
finalità presupponga un movente individuale, non esclude la possibilità che la
finalità di un singolo possa incrociarsi con quella di un altro. Questo
equilibrio di finalità dà vita a differenti figure giuridiche, non deducibili a
priori dai nostri schemi, ma lasciate in balìa degli eventi storico-sociali. Ma
il carattere formale dei nostri schemi, e quindi dei nostri mezzi, giustifica
la creazione uniforme e costante degli istituti, e dunque dei nostri equilibri
finali. Pertanto, dalle diverse finalità umane è possibile derivare
aprioristicamente la figura giuridica della compravendita, che si richiama allo
schema giuridico dell’obbligazione. Non è, dunque, il lavoro speculativo del
giurista che crea le forme degli istituti giuridici, ma è la realtà sociale
stessa. Essi La volontà formale e il valore della norma giuridica in
Cesare Goretti non sono altro che realtà fenomenica, svelata dalla volontà
individuale che si muove nel mondo empirico attraverso le sue forme
schematiche. Le istituzioni sociali, di conseguenza, sono il risultato di un
punto comune di equilibrio formatosi e consolidatosi, nel tempo, intorno a un
complesso di finalità umane. L’ineludibilità di simili conclusioni, sostiene
Goretti, può essere ulteriormente avvalorata attraverso un esempio. Se
esaminassimo il caso della compravendita, ci troveremmo di fronte a due
differenti finalità: quelle del venditore, da una parte, e quelle del
compratore, dall’altra. Naturalmente, continua Goretti, queste finalità
appaiono inizialmente diverse, ma il loro punto di equilibrio è riscontrabile
proprio negli asservimenti reciproci esistenti nel fatto di vendere e di
comprare, nei quali le finalità dell’uno si incrociano con quelle dell’altro.
Questo elemento comune è derivabile dallo schema dell’obbligazione, per mezzo
del quale le caratteristiche comuni delle finalità tendono a convergere. Nel
caso dei diritti reali, ad esempio, è la fruizione della cosa da parte di un
singolo, e dunque la sua finalità, che tende a escludere l’uso del medesimo
oggetto da parte di un terzo, facendo arrestare la sua finalità di fronte al
possesso del soggetto iniziale. Questo arresto, continua Goretti, mostra già di
per sé l’esistenza di un equilibrio dei fini, ed è proprio questo equilibrio
che rende possibile la formazione degli istituti giuridici. Ciò che rende
dunque costante nel tempo l’esistenza di determinati istituti è proprio
l’uniformità delle nostre forme e dei nostri bisogni. Ecco come, quindi, da un
accenno di volontà comune e di unificazione di finalità, espresse nella forma
dei singoli istituti giuridici, si assiste a un progressivo ampliamento del
principio di solidarietà sociale, che limita automaticamente il nostro
originario egoismo. Si passa, gradualmente, da un’unificazione di finalità e
bisogni elementari a un’unificazione più elevata di natura spirituale. Questo è
un fenomeno, dice Goretti, «storicamente accertabile e inoppugnabile» (Goretti
1930, 218). L’egoismo si asserve così, senza negarsi, a un criterio di
uniformità, dando vita a unità sempre più grandi e mostrando all’umanità il
cammino della giustizia. Si potrebbe sottolineare l’incoerenza pratica di tali
affermazioni, mostrando le derive violente ed ingiuste che molte istituzioni
hanno posto in essere, ma simili mostruosità sono solamente deformazioni
storiche di suddette istituzioni, le quali, in sé, non posseggono nessun
concetto di giusto ed ingiusto, ma rappresentano solamente un grado di
realizzazione della volontà comune, ad uopo strumentalizzata da egoismi
irrazionali. Ma in che forma empirica si realizza questa volontà comune,
secondo il Goretti? La sua risposta è molto chiara: «Il diritto come tale non
può culminare nello Stato» (Goretti 1930, 228). Quella che ad Hegel appare come
la rappresentazione e lo stadio più completo della volontà individuale, è invece
per Goretti un’indebita ingerenza dell’egoismo collettivo nei confronti di
quello soggettivo, una volontà di potenza che non ubbidisce a esigenze
razionali, ma ad un mero potenziamento di se stessa, tradendo quell’esigenza
prettamente unitaria tipica della dialettica hegeliana. Come Alessandro Dividus
169 170 Politics. Rivista di Studi Politici n. 10, 2/2018 all’interno
della società civile si manifestano una molteplicità di individualità e gruppi
in contrasto tra loro, così anche lo Stato, non essendo altro che un gruppo più
ampio, non potrà rappresentare la realizzazione della volontà comune, poiché
anch’esso tenderà al conflitto con Stati terzi. Il suo ruolo è, così per
Goretti come lo era stato per il Green, puramente pratico, nel senso di garante
del rispetto del diritto e della potenzialità di sviluppo della volontà comune.
Lo Stato appare come la rappresentazione finale della sovranità, politica e
giuridica, ma essa è pura illusione. In ogni sovranità vi è sempre un riverbero
di ordinamento giuridico ideale, che non si esaurisce nella sua forma
storico-sociale, ma è assoluta spontaneità dei rapporti che l’uomo instaura tra
schemi e istituti. Lo Stato, nel suo processo evolutivo, non rappresenta altro
che un irrigidimento della volontà comune nel suo percorso fenomenologico.
Conclusioni Quanto esposto rappresenta una parte dell’importantissimo
contributo del Goretti nel campo della filosofia, che tocca aspetti
gnoseologici, giuridici e politici, mostrando il suo carattere poliedrico e
critico, senza però rinunciare al suo rigore logico. Le sue intuizioni sono
rimaste purtroppo vittime degli sfortunati eventi storici che hanno
accompagnato tutta la sua esistenza, lasciando ai più sconosciuta la sua
eredità intellettuale. Di non minore importanza, inoltre, è l’impegno che egli
ha dedicato in difesa dei diritti degli animali, per il quale si rimanda
all’articolo L'animale quale soggetto di diritto (Goretti 1928), che si
concilia perfettamente con la sua personale concezione del diritto e che
anticipa, in gran parte, molte delle speculazioni attuali sul tema. Ma lo scopo
di questo lavoro, data la limitatezza del contributo, non è stato quello di
approfondire ogni aspetto del suo pensiero, bensì di mostrare la profonda
capacità argomentativa di questo autore, il quale offre numerosi spunti in
altrettanto numerosi ambiti della filosofia. Oltre ad essere stato, in Italia,
il primo vero studioso e l’unico traduttore dell’opera del Green, Goretti ne ha
saputo cogliere la vera intuizione, proponendo una propria visione della
volontà, la quale rappresenta una geniale sintesi tra idealismo e razionalismo,
quasi come un proseguo degli studi, involontariamente interrotti, ai quali il
Green aveva dato origine. La riabilitazione, poi, del formalismo kantiano,
segnata da una propria interpretazione della volontà di Schopenhauer, mette in
evidenza un percorso innovativo rispetto al naturale interesse degli studiosi
successivi, il che conferma ulteriormente la necessità di riscoprire un autore
tanto grande quanto sfortunato. Bibliografia La volontà formale e il
valore della norma giuridica in Cesare Goretti Abbagnano, Nicola. 1923. Le
sorgenti razionali del pensiero. Napoli: Perrella. Bradley, Andrew Cecil. 1906.
Prolegomena to Ethics by the late Thomas Hill Green. Oxford: Oxford Clarendon
Press. Goretti, Cesare. 1922. Il carattere formale della filosofia giuridica
kantiana. Milano: Casa Editrice Isis. Goretti, Cesare. 1927. “Il trattato
politico di Spinoza.” Rivista di Filosofia XVIII, 3: 235- 247. Goretti, Cesare.
1928. “L’animale quale soggetto di diritto.” Rivista di Filosofia XIX, 4:
348-369. Goretti, Cesare. 1930. I fondamenti del diritto. Milano: Libreria
Editrice Lombarda. Goretti, Cesare. 1932. “Sulla distinzione fra legge e
norma.” Rivista di Filosofia XXIII, 2: 125-135. Goretti, Cesare. 1933. “Il
valore della filosofia di F. H. Bradley. Apparenza e Realtà.” Rivista di
Filosofia XXIV, 4: 332-352. Goretti, Cesare. 1935. “L'idea di patria.” Rivista
di Filosofia XXVI, 1: 66-82. Goretti, Cesare. 1936. “La metafisica della conoscenza
in Thomas Hill Green.” Rivista di Filosofia XVIII, 2: 97-117. Goretti, Cesare.
1941. “L’istituzione dell’eforato.” Archivio della cultura italiana III, 4:
251-264. Goretti, Cesare. 1951. Il pensiero filosofico di Piero Martinetti.
Bologna: Cooperativa Tipografica Azzoguidi. Green, Thomas Hill. 1925.
Etica. “L’istituzionale e una co-struzione, una sorta di inter-azione, o
co-azione co-ordinata, co-stitutente un equilibrio tipico o co-stante di
finalita che si fissa in un com-plesso di mezzi”. “Casi innumerevoli dimostrano
come il cane (o altro uomo) sia custde geloso della proprieta del suo padrone e
come ne compartecipi all’uso. Oscuramente deve operare in esso questa visione
della realta esteriore come cosa PROPRIA, che nell’uomo civile U1 arriva alle
costruzione raffinate dei giuristi. E assurdo pensare che l’animale o l’uomo O2
che rende un servizio al suo padrene che lo mantiene agisca soltanto
istintivamente. Deve pure sentire in se per quantto oscuramente e in modo
sensible questo rapport di servizi resi e SCAMBIATI. Naturalmente l’U2 o
l’animale non potra arrivare al concetto di ci oche e la proprieta,
l’obbligazione. Basta cche dimostri esterioremente di fare uso di questi
principi che in lui operano ancora in modo oscuro e sensibile.” Cesare Goretti.
Grice: “I like Goretti: I rather casually referred to ‘the institution of a
decision’ as the end of a conversational exchange – notably involving buletic
conversational moves; Goretti makes a whole system out of this. His example is
his conversation with his dog: ‘Surely my dog knows that he is providing me a
service – guarding my territory – and he is rightly deemed as a ‘subject’ in my
exchange with him – as we ‘institute a decision’ that there is a reciprocity
involved.” Goretti. Keywords: “the institution of decisions” --
l’istituzionale, A. C. Bradley, La massima d’equita; “segni e comprensione” il
concetto di patria, eforato—co-azione, co-operazione -- diada. Refs.: Luigi
Speranza, “Grice e Goretti” – The Swimming-Pool Library.


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