Grice e Duni: l’implicatura conversazionale della costume, o sia,
sistema di dritto [sic] universale – il diritto romano universalizzabile -- filosofia
italiana – Luigi Speranza (Matera). Filosofo italiano.
Grice: “I like Duni; but of course he errs, as Kant does – for how can a
‘sitte’ a mere costume, become ‘universal’ – yet that’s the oxymoronic title of
his tract, ‘scienza dei costume, ovvero, diritto universale’. Figlio di
Francesco, maestro di cappella della cattedrale di Matera, e fratello dei
compositori Egidio Romualdo ed Antonio, nell'ambiente familiare impara la
musica scrivendo anche alcune composizioni da gravicembalo, pur se non seguì le
orme dei fratelli maggiori in campo musicale, e fu avviato agli studi religiosi
nel Seminario della città di Matera. Si laurea in Napoli. Torna a Matera dove
aveva già intrapreso la pratica di avvocato presso la Regia Udienza e dove, chiamato
da Lanfranchi, fu insegnante presso il Seminario; lo stesso Palazzo del
Seminario divenne in seguito sede del Liceo Classico di Matera, che fu a lui
intitolato. Dopo la morte del padre, lascia Matera trasferendosi dapprima a
Napoli e successivamente a Roma. Presso
l'Università degli Studi La Sapienza fu docente di diritto canonico e di
diritto civile, e pubblica un Commentarius in cui esponeva la dottrina
giuridica del codicillo, con una dedica a Benedetto XIV che in seguito lo
sostenne nella sua nomina alla cattedra universitaria; a Roma entrò in contatto
con le opere di Vico, del quale divenne un convinto sostenitore. Eleggendo Vico
a suo maestro, si propose di realizzare un programma di diritto universale come
fonte di tutte le leggi e costumi umani. Partendo dalla sua formazione
cattolica, crede in Dio creatore del mondo e suo legislatore, e non distinse
l'etica e la giurisprudenza considerandole integrative in quanto tendenti allo
stesso fine, cioè a dare il senso della vita, e quindi facenti parte entrambe
della filosofia. Nacque così il “Saggio sulla giurisprudenza universale”; sua
opera fondamentale, dedicato al promotore della politica riformatrice del Regno
meridionale, il ministro Tanucci. Il “Saggio” indica esclusivamente nel vero il
principio unitario delle conoscenze umane, a cui ricondurre anche la fondazione
delle scienze morali. Il bene o vero morale (Cicerone e buono), che differisce
dal vero metafisico perché comporta anche l'elezione volontaria del vero
conosciuto, si esprime come onestà e come giustizia. La morale propone
l'honestum, cioè il bene secondo coscienza, e opera dall'interno, invece il
diritto indica la via per andare al giusto, regolando i rapporti tra gli
individui o soggetti e quindi la vita sociale. Successivamente al Saggio, scrisse
un'opera sul rapporto tra filosofia e filologia nell'ambito della storia di
Roma, ed in seguito una Risposta ai dubbi proposti da Finetti in cui
polemizzava contro Finetti difendendo la memoria del Vico. Pubblica a Napoli la
“Scienza del costume o Sia sistema del diritto universale”, dedicata a Antonelli,
in cui prosegue l'opera iniziata con il Saggio. Opere: “De veteri ac novo iure
codicillorum commentaries; “Saggio sulla giurisprudenza universale”; “Origine e
progressi del cittadino e del governo civile di Roma”; “Scienza del costume o sia sistema del
diritto universale”. LA A falſa comune
opinione adotta ta co me un'affioma dai Politici, che le So cieti Civili
naſcono colla forma di Governo Monarchico, diede occaſione non meno agli
antichi, che moderni Scrittori della Storias Romana di formare di queſta
Nazione tutt ' altra idea di quella, che fu realmente. I vo caboli di Re e di
Regno appreſi nel ſenſo di quei tempi, in cui viſſero gli Storici, quando già
fioriva in Roma la Monarchia, gli traſportarono a credere, che il Governo
cominciaſſe fin dal tempo di Romolo colla, forma Monarchica. Taluni peraltro
convinti da’ fatti contrari della Storia furono obbligati a confeflare che ne'
primi tempi di Roma quantunque regnaffe la Monarchia, pure.que Ita non poteſſe
dirá alſoluta ma che folle accom accompagnata, e mifta di Ariſtocrazia, ' é,
Democrazia; ' e che in conſeguenza i Patrizi inſieme co ' Plebej
rappreſentaſsero qualche dritto nel Governo, di cui peraltro la ſomma foſse
preſso de' Re. L'Idea adunque che tam luni Scrittori fecero del Governo di Roma
fin dal fuo nafcere, fu di conſiderare Romolo co'ſuoi Succeſsori o per veri
Monarchi; o per Monarchi, che aveſsero comunicato parte dell'amminiſtrazione ai
due Ceti di Patrizi, e Plebej, riputando i Patrizi e Senatori, come Ceto di
Cittadini illuſtri ricchi e favj, im piegati dai Re nelle cariche più gelofe
del lo Stato, ed i Plebej per Ceto anche di Cit tadini ma ignoranti e vili, che
ſerviſsero per le faccende ruſtiche, e per la guerra; e che aveſsero qualche
parte anche ne' pubblici affari. Venne, come diſi, tal falfa opinione fo
ſtenuta da quel comune errore, che tutte le Società Civili non poſsano
altrimenti comin ciare, fe non con la forma Monarchica, non fapendo eſli
immaginare con qual altra for ma di Governo poſsa mai unirli, e comporli Tom.
II. B un > 7 un Ceto di famiglie a convivere tra loro, ed a formare un corpo.
Imperciocchè, dico no efli, non è poſſibile di concepire il prin cipio di tal
unione, ſenzachè qualcuno di eſſi, o per violenza, o per fraudolente ambizione
induca gli altri alla di lui foggezione e Si gnoria; tantoppiù che non ſi
faprebbe in al tra maniera immaginare, come i Padri di fa miglia, i quali prima
di entrare in Società Ci vile, facendo ſenza dubbio la figura di Mo narchi
nella propria famiglia, pofsano ſenza il mezzo della violenza, o dell'inganno,
ab bandonare la propria Signoria col foggettarfi al Governo Civile. Su queſta
mal fondata, opinione incontrandoſi nel fatto della Nazio ne Romana, in cui
intefero parlare di Re, e di Regno nel ſenſo appreſo di Monarca, e Monarchia
non dubitarono punto di defi nire il Governo fotto Romolo, e Tuoi fuccef fori
per Monarchico. Ma poichè i fatti ſteſſi della Storia realmente non
s'uniformano all ' Idea di una perfetta Monarchia, furono co ftretti ad
ainiettere una Mon: irchia mitta di Ariſtocrazia inſieme, e Democrazia. Tutte
Tutte le ragioni politiche, che ſogliono ads durſi dagli Scrittori nel
pretendere, che le So cietà Civili non poſſano altrimenti nafcere che colla
forma Monarchica, fono a mio giu dizio tanto lontane dal dimoſtrarla, che anzi
provano tutto il contrario, cioè, che la unione de' Padri di famiglia, nel
comporre la Società Civile, debba neceſsariamente pro durre forma di Governo
Ariſtocratico, e non Monarchico; poichè fe effi non fanno im maginare, come
tali particolari Monarchi di famiglia poſsano ſoggettarſi alla pubblica,
Podeſtà ſenza frode o violenza di qualcuno di loro, io al contrario non ſo
concepire,.come tal violenza o frode d' un ſolo por fa eſser valevole ad
obbligare un Ceto in tiero di Padri di famiglia avvezzi a ſignoreg. giare in
caſa propria per ſoggettarſi al Mo narca, Qualunque voglia figurarfi la frode o
la violenza d'un folo, egli è chiaro che tali mezzi non faprebbero indurgli a
foffrire di buon animo un totale cambiamento di con dizione, quanto, lo è il
paſsare da quella, in cui trovavanli di Signori aſsoluti, a queſta di B 2 fud E
fudditi, trattandoſi di cambiare condizione in tieramente oppofta; ed ognun fa,
quanto rin.: creſce al Signore il paſſare di fatto dallo ſta to di comandare a
quello di ubbidire. Che ſe mi diceffero, che ciò nafce dalla violenza, cui non ſi
può reſiſtere, io gli riſpondo, che nei naſcimenti delle Repubbliche la for za
d'un ſolo non è, ne può eſſere parago nabile alle forze unite di tanti Padri di
fa miglia, quanti converranno ä formare la So cietà. Sicchè tanto è fupporre,
che la forza d'un folo baſti per opprimere gli altri, quan to è dire, che molti
non fiano in grado di vincere la violenza d' un folo; ciò che o non è affatto
poſſibile, o almeno lo potrà eſſere in qualche caſo troppo raro, e ſtravagante;
ma la ſtravaganza e la rarità non può in durre un ſiſtema generale. Quindi il
preten dere, che le Società Civili debbano necella riamente cominciare colla
forma di Governo Monarchico, è lo ſteſso, che fupporre la violenza, o la frode
d' un folo maiſempre ſuperiore alla forza, ed alla deſtrezza di mol ti; e ciò
non baſta, perchè biſognerebbe an che > 1 che ſupporre, che al numero di
molti non fc gli preſenti mai occaſione favorevole per re fiftere, e liberarſi
dall' uſurpato potere di un ſolo; cioche realmente s’oppone ad ogni no ftra
immaginazione. Se poi vorranno fingere, che dopo la violenza, o frode uſata dal
Mo narca per ſoggettare gli altri, poffa ſeguire il compiacimento degli ſteſſi
ſoggetti, forſe perché il Monarca ſia dotato di virtù tali, che baſtino ad
innamorargli, oltreché une tal ſupporto non ſi può ammettere general, mente,
incontra il maſſimo oſtacolo di non poterſi concepire, come gli Uomini avvezzi
a dominare poſſano cosi preſto invogliarſi della condizione oppofta di ubbidire
per qualunque ammirazione di virtù nella perſona del Moia. narca. Ma poi non è
poſſibile il concepire nel Monarca virtù degna di ammirazione preſo co loro,
che naturalmente, non fanno ſpogliarli di fatto del proprio carattere di
dominare, ſenzaché entrino almeno a parte della pub blica amminiſtrazione; fe
pure non vogliamo fingerli per Uomini affatto ftolidi ed alieni dalla maſſima
delle Umane paſſioni. B 3 Qui Qui potrei co ' monumenti pervenutici de gli
antichiſsimi Popoli dimoſtrare col fatto l? inſuffiſtenza di un tal ſentimento
dei Politici col riconoſcere nelle origini delle Nazioni tutt altra forma di
Governo, che la Monar chica; e che laddove eſli ſuppongono, che la Monarchia
ſia ſtata la prima a forgere nel le Società Civili, fi troverà maiſempre l'ulti
tima a venire dopo l' Ariſtocrazia, e Demo- ' crazia; perché la naturalezza
delle Umane vicende è tale, che i Padri di Famiglia nel formare la Società
Civile dovendo decadere da quella podeſtà afloluta, che eſercitavano in Caſa,
cercheranno di cedere il meno che ſia poſſibile dell'antica Signoria; poichè
l'Uo mo per natura non fa mutarſi di fatto da, uno ſtato ad un altro
direttamente oppoſto al primo, e perciò quando trovali nella contin genza di
dover paſſare da una condizione ſuperiore all' inferiore, procura ſempre di
paſſarci per gradi, e non di ſalto. Quin di è, che fe vogliamo ragionare a
ſeconda, dell'idee Umane, dobbiam dire, che tali Pa dri di famiglia qualora li
vedranno obbligati dalla dalla neceſſitii di laſciare la Monarchia del ta loro
famiglia, ſebbene converranno vo lentieri in Società Civile per trovare mag
gior ſicurezza coll'erezione della poteſtà pub blica compoſta di forze unite, e
per confi gliare ai vantaggi, e comodi della vita; pu Te non ſi diſporranno mai
a cedere dell'anti ca poteſta, fe non quanto biſogna per reg gerſi il Corpo
Civile, e quanto meno liane poflibile di quella dominazione, che lafciano. Or
la forma di governo, che dovranno fce gliere, farà certamente l'Ariſtocratica,
come quella, in cui fi cede il meno dell'anticas Signoria, formandoſi una
Podeſtà pubblica che riſiede nondimeno preſſo gli iteſi mem bri, che la
compongono, e nel tempo ſtello col Governo Ariſtocratico ſieguono a ſignorega
giare ſul Volgo, e ſulla Plebe, che ſi ricovera ſotto la loro protezione. Che
ſe poi vorremo fare un' efatto giudizio, come coll' andar del tempo dall'una
forma di Governo ſi fuol para ſare all'altra, poſſiamo qul accennare breve.
mente, che ſtabilitaſi la Societ: Civile nella ſua origine colla forma
Ariſtocratica, che dee ellere 1 B 4 priva d'ogni dritto Civile i Indi
l'oppreſſo eſsere la prima a naſcere, gli Ottimati na turalmente faranno
traſportati dall’amor pro prio ad opprimere, e tirannizzare il Volgo, o ſia la
Plebe, che ricoverandoſi ſotto la lo ro protezione, per ſoſtentare la vita,
rimane Volgo creſciuto in numero, maſſime col mez zo della procreazione, pel
deſiderio iſpiratoci dalla Natura di fottrarci dall' altrui tirannia, cogli
ammutinamenti e ſedizioni cerca di li berarſene; e quindi avviene, che dall'
Ari ftocrazia ſi paſſa alla Democrazia. Finalmente il Popolo tutto reſo
partecipe del Governo, naturalmente ſi divide in fazioni, le quali agi tandoſi
continuamente tra loro, non trovano altro ſcampo per ſalvarſi dalle guerre
Civili, che di ricoverarſi ſotto la Monarchia. E que Ito ſembra il corſo
ordinario e naturale delle Origini e de' progreſſi delle Nazioni tutte uniforme
altresì alle memorie pervenuteci del le antichiſſime Nazioni. Ma per non
partirci dal noſtro argomento, ci conviene di fermarci ſull' eſame del Go verno
Civile di Roma. E ſulla prima fa duo po po di ſviluppare dalle tante incoerenze,
che troviamo nella Storia, quella prima forma di Governo, che venne iſtituita
ſotto Romolo nel naſcimento della Città Romána. Dicia ino adunque, che la prima
forma diGover no iſtituita fin dal tempo di Romolo tanto è lungi, che fofle
ftata Monarchica, o miſta di Monarchia, che anzi ſi riconoſce chiaramen te
Ariſtocratica delle più feverè, che mai li poſſa immaginare, come realmente lo
furono le Nazioni tutte nei loro forgimenti. E pri mieramente l'efferſi
attribuita a Romolo, e ſuoi Re fucceffori la Monarchia, nacque fo vratutto,
come diſli, dalla falſa intelligen-. za della voce Rex, col di cui nome vennero
chianati tutti quei, che da Romolo fino al la creazione de' due Conſoli Annali
ebbero la cura di preſedere, e far da Capi del Se nato regnante. La voce Rex
nei tempi, in cui gli Storici, come Livio e Dioniſio 'com pilarono la Storia
Romana, fu certamente appreſa in ſenſo di Monarca, come temps, in cui fioriva.
la Monarchia e con un tal Suppoſto non ſapendo neppur eſi immagina. re re altra
forma di Governo nel naſcimento della Città Roinana, andarono a credere, che o
in tutto, o in parte regnaſſe la Monarchia. Ma ſe vogliamo inveſtigare la vera
originaria fignificazione della voce Rex, troveremo, ch'ella viene da reggere,
e ſoſtenere, e che propriamente dinotava un Capo e Dace del la Repubblica, e
non un Monarca di pode Atà aſſoluta. La ſtella eſpreſſione di Rex tro viamo
uſurpata in tutte le altre Nazioni, di cui ci è pervenuta la Storia; ma il
Governo del le niedeſime non ſi può attribuire a Monar chia ſenza ſmentire i
fatti medefimi, dai quali ſcorgeſi, che tali Re altro realmente non era no, che
Capi, e Duci delle Repubbliche: per che inſieme colla perſona del Re troviamo i
Senati, da cui definivanfi gli affari pubblici dello Stato. Soleaſi per altro
diſtinguere l' incombenza dei Re in pace ed in Città da quella, che
rappreſentavaſi in guerra; poi che qualora erano in piegati a far da Capita ni
Generali a comandare l'eſercito, ſpiega vano certamente una podeſtà affoluta,
come quella, ch'è troppo necelaria nel Capitan Gen Generale per lo buon
regolamento delle fac cende militari. Trattaſi in guerra di porre in eſecuzione
all'iſtante le opere militari, le qua li non ſoffrono dilazione, e richieggono
la più rigoroſa ſegretezza per forprendere l'ini mico, ed in conſeguenza i Re
in guerra per natura dell'impiego medeſimo ſpiegavano po teſtà aſſoluta, perchè
non giova di eſercitarſi colla dipendenza dal volere degli altri, è maf
fimamente de' Cittadini, come lontani e che non poſſono eſſer preſenti alle
diſpoſizioni mi Jitari, e perciò non ci dee far maraviglia, fe per conſigliare
al pubblico bene fafi co ſtumato di concedere al Re, quando coman da in guerra,
una poteſtà indipendente e Monarchica. Ma di qualunque carattere ftata foſſe
lae poteftà dei Re in guerra, non dobbiamo con fonderla colla podeſtà da effi
loro praticata in pace e nel Governo Civile dello Stato. In fatti Tacito
narrando i coſtumi degli antichi Germani ci fa ſapere che prello tali antis chi
Popoli ſi diſtinguevano i Re propriamen te 1 te detti nel ſenſo di reggere la
Repubblica dai Capitani Generali; poichè i primi fi eleg gevano dal Ceto degli
Ottimati e. Signori, ed i ſecondi fi ſceglievano tra quei, che li erano reſi
celebri pel valore, ' I Re, dices egli, ſi eleggono dal Ceto de' Mobili, e per
Capitani Generali ſi ſcelgono i più celebri nel valore; Ma i Re non
rappreſentano pode fà libera ed illimitata (a ); quanto a dire che la qualità
di Re preflo gli antichiſſimi Germani non produceva poteſtà fuprema, e
Monarchica, tuttoche Tacito gli aveſſe at tribuito il nome di Rex. Dioniſio
parlando degli antichi Re della Grecia fcrive, che i Re delle antiche Greche
Nazioni, preffo di cui il Principato era ereditario, o pure elettivo,
governavano col conſiglio degli Ottimati, come lo atteſtano Omero, e gli
antichiſſimi Poeti. Nè quei tali antichi Re eſercitavano il Prin cipato con
poteſtà aſſoluta, come veggiamo a tempi (a ) Tacit. de moribus Germanorum 9.
VII. Reges ex nobilitate, duces ex virtute fumunt. Nec Regi bus infinita, aut
libera poteftas. DI ROMA. 29 tempi noftri (a ). La voce Rex adunque nell'
originaria ſignificazione Latina dinotava une Capo di qualunque Ceto, o di
Repubblica, e non un Monarca z e queſto Capo qualora veniva deſtinato a
comandare in guerra; al lora fpiegava la poteſtà aſſoluta; Ma nei tem pi
poſteriori, quando le Nazioni pervennero allo ſtato di Monarchia fi ritenne la
ſteffa voce Rex, che paſsò a ſignificare il Monarca, quan to a dire, che il
nome di Rex attribuito a Romolo, ed agli altri Re ſucceſſori, non può eſſere un
argomento per definire il Governo Monarchico nel naſcimento della Città Ros
mana. Parliamo ora ad eſaminare i fatti narratici dagli Storici, dai quali
unicamente dipende lo ſchiarimento di queſto articolo. Dioniſio, il quale a
differenza degli altri s'impegna a de (a ) Dioniſio Antiq. Rom. lib. 2.
Graecanici Reges çerte, qui haereditarium Principatum fumerent, quolve Populus
fibi ipfe praeficeret, confilium habebant ex Optimatibus, ut Homerus, &
antiquitlimi quique Poetarum teftantur.. neque (ut fit in noſtro feculo )
veteres illi Reges ex ſui tantum animi fententia poo feſtatem exercebant.
deſcriverci minutamente l'origine del Govere no Civile ſotto Romolo, febbene
non ſeppe, formare un' eſatto e coſtante giudizio della forma del Governo, pure
ci ſomminiſtra ba. ftanti lumi, onde poſſiamno ſcovrire il vero. E ſulla prima introduce
un allocuzione fatta da. Romolo ai ſuoi Compagni ſul propoſito di doverſi
ſtabilire una forma di Governo che foſſe più utile, e più atta per tener lon
tana la Città dalle fedizioni Civili, e per di fenderla dagl' inſulti dei
Popoli eſteri. E qui ci rappreſenta Romolo per Uomo ben iltrutto ed erudito
delle Nazioni Greche, e delle Barbare, delle forme del loro Governo della
difficoltà nello ſcegliere la migliore; indi gli conſiglia a riflettere
maturamente l' affare, affinchè poteſſero riſolvere, se piutto fto voleano
ubbidire a un ſolo, o pure a pochi, moſtrandoſi pronto e pieno di moderazione a
ſeguire il loro volere (a). Dopo una ſpe cio (a) Dioniſio antiq. Rom. lib. 2.
Quum autem diffi çilis fit earum (vitae uempe rationum ) electio, juf lit ciofa
allocuzione i compagni di Romolo te. nendo conſiglio tra loro, non dubitarono
di preſcegliere la forma del Goveno Regio in perſona dello ſteſſo Romolo, non
ſolamente perchè l' aveano ſperimentata la migliore per quanto l'aveano inteſo
approvare dai loro Maggiori, ma perchè giudicavano, che con una tal forma di
Governo ſi otteneffero i due maſimi vantaggi, cioè la libertà propria, e · l'
impero preſſo degli altri (a). Da un tal racconto ognun vede, che Dio. nilio
fit eos re per otium conſiderata dicere, NUM UNI RECTORI, AN PAUCIS PARERE
MALINT. Etenim, inquit, quamcumque Reipublicae formain in ftitueritis, ad eam
recipiendam paratus fum, nec principatu me indignum cxiſtimans, nec detrcaans
imperata facere. (a) Dioniſio loc.cit.Illi, communicato inter fe con filio,
reſponderunt in hunc moduin: nobis nova Reid publicae forma non eft opus; nec a
majoribus proba tam, & per manus traditam mutabimus, fed & pri fcorum
conlilium fequimur, quos non ſine inſigni prů. dentia illam Reipublicae formam
inſtituiſſe credimus, & praefenti fortuna contenti ſumus; cur enim illam
in. cuſemus, quum fub Regibus contingerint nobis bona, quae apud homines
habentur praecipua, LIBERTAS ET IMPERIUM IN ALIOS Haec eft noftra de Republica
fententia &c. niſio compoſe tali narrazioni piuttoſto allas maniera,
com'egli avrebbe penſato di fare, che con quella, che Romolo realmente ufaf ſe
preſſo i lnoi compagni'. E tralaſciando di riflettere le tante improprietà di
ſimile allo cuzione, in cui ci propone Romolo per Uo mo iſtrutto delle Barbare,
e delle Greche Na zioni, anzi delle varie forme del loro Gover no; quando al
contrario, come dimoſtraremo a fuo luogo, i Romani per molti ſecoli fu rono
affatto ſconoſciuti ed ignoti, mallime alle Greche Nazioni, ci giova quì di
notare quell'eſpreſſione, che il Governo Regio po tea loro conſervare il pregio
della libertà, il quale certamente non ſi può ottenere colla Mo narchia preſa
nel ſuo vero fenfo di podeſa d' un ſolo aſſoluta, ed arbitraria; poiché an che
ſul ſuppoſto d'un Monarca dotato della più retta politica ę ſaviezza, e di
coſtumi i più ſublimi ed innocenți, il Popolo non può godere altro pregio di
libertà, ſe non quello, che deriva dalla rettitudine dell'animno dalla ſaviezza
del Monarca medeſimo; mais non ſi può pretendere ſotto la Monarchia di 1 DI
ROMA. 33 godere il dritto e la libertà di reſiſtere, ed oppora al di lui
ſentimento e comando; poiché la forma Monarchica, come tale, racchiude la
fuprema poteſtà preſſo di una folo; e tutto il reſto del popolo potrà fo
lamente eſercitare quell'autorità, che pia ce rà al Monarca di comunicargli;
ficchè ſi conſidera allora ' tale autorità come dipen dente e ſoggetta
maiſempre al voler del Monarca e non libera del popolo, che l' eſercita per
comando del Principe. Ed ecco cheDioniſio leffo finora ci propone il Gover no
Regio non già in ſenſo di Monarchia, ma di Capo e Duce d ' un ceto d' Uomi ni,
che intendono d'eſser membri del Go verno medeſimo, per eſſere anch'eſſi a par
te della libertà di comandare. Siegue indi Dioniſio a narrare la diviſione del
Popolo in Tribù, e Curie, inſieme colla egual partizione de' campi, e de'
terreni tralle Curie; e poi paſſando alla diviſione de' Ceti fatta in Padri e
Plebe, nel riferire il carat tere che i Patrizi doveano rappreſentare nella
Repubblica, chiaramente ci atteſta, Tomo II. С che che ai Patrizi apparteneva
la cura dei Sacri, l'eſercizio de' Magiftrati, l'amministrazione della
Giuſtizia, ed il Governo della Repubblica unitamente con Romolo (a ). Ę poco
dopo narran do l'erezione del Senato dal Ceto de? Patrizj replica lo ſteſſo,
cioè, che Romolo avendo ri dotto le coſe in buon ordine, immediatamen-: te creò
dal Ceto de' Patrizj i Senatori, i quar. li doveſſero ſeco lui amminiſtrare la
Repubbli 64 (b). E queſta ' erezione di Senato l'affomi glia alle Repubbliche
delle antiche Nazioni Greche ſulla teſtimonianza di Omero, e di altri Poeti
Greci, che fanno menzione di fimi li Senati regnanti, cui preſedeva il Re, il
qua le per altro facea da Capo e Duce, in ma niera $ (a) Dionifo loc. cit.
Romulus porro poftquam difcre vit potiores ab inferioribus, mox legibus latis
praefcri plit, quid utriſque faciendum effet: ut Patricii facra curarent,
Magiſtratus gererent, jus redderent,SECUM REMPUBLICAM ADMINISTRARENT. Dioniſio
loc. cit. Ceterum Romulus poftquam haec in decentem ordinem redegit, confeftim
decrevit Se fatores creare, ut ellent, QUIBUS CUM ADMINI STRARET REMPUBLICAM.
DI ' ROMA. 35 niera però, che il Governo della Repubblica riſedelle prello il
Senato compoſto degli Ot timati, come per l'appunto furono i Patrizi di Roma
(a). Indi riferiſce le particolari in combenze attribuite a Romolo, come Capo
del Senato, cioè, che prello di lui eſſer do veſſe la principal cura dei
Sacrifizj e del le coſe Sacre: che doveſſe aver cura delle Leggi e de' Coſtumi
Patri; che ſi riſerbaf ſe il giudizio per gli delitti più gravi, e de' minori
ne giudicaſſero i Senatori; che foſſe di ſua incombenza di convocare il Senato
ed il Popolo tutto, colla prerogativa di dover eſſere il primo a profferire il
ſuo ſentimento, ma che le determinazioni del Senato dovef ſero dipendere dalla
pluralità dei fuffragi; e finalmente, che poteſſe ſpiegare Poteſtà aſſo luta in
guerra (b), Paſſando poi a ſpiegare, C 2 qua (a) Dioniſio 796x it. Graecanici
Reges certe > qui hereditarium Principatum fumerent, quoſve populus fibi
ipfe praeficeret, conlilium habebant ex Optimatibus, ut Homerus &
antiquiſſimi quique Poetarum teſtantur &c. (b) Dioniſio loc.cit. His
conſtitutis, honorcs, & potefta tes in fingulos Ordines diſtribuit. Regi
quidem eximia mune 36 DEL GOVERNO CIVILE quale eller doveſſe l'autorità del
Senato, fcri ve, che gli affari del Governo ſi doveſſero dal Re proporre al
Senato, preſo di cui non di meno doveſſe riſedere la potefta fuprema di
decidere col mezzo della pluralità dei ſuf fragj, ſoggiungnendo inoltre, che un
tal fix ſtema di Governo folle ftato appreſo dalla Repubblica dei Lacedemoni, (fempre
col falfo fuppofto, che Romolo in tali tempi aveſſe avuto cognizione de' Papoli
della Gre cia ) in cui i Re non erano Monarchi, nè Die {potici del Governo, ma
ſemplici Capi del Senato il quale fpiegava la fuprema pote ftate munera fuerunt
haec: Primum, ut Sacrificiorum, & re liquorum Sacrorum penes eum eflet
principatus, per quem çumque gereretur quidquid ad placandos Deos attinet;
deinde uit legum ac conſuetudinum Patriarum haberet cuſtodiam, omniſque Juris,
quod vel natura di&ar, vel pacta & tabula fanciunt curam ageret; utque
de graviſſimis delictis ipſe decerneret, leviora permitteret Senatoribus,
providendo interim, ne quid in judiciis pece caretur; utque Senatum cogeret,
Populum in concio nem vocaret, primus fententiam diceret, quod pluçi bus
placuiſſet, ratum haberet. Haec Regi attribuit mu nia, & practerea fummum
in bello Imperium, (be neppur ftà nell'amminiſtrazione della Repubblica (a ).
Da tutto queſto racconto di Dioniſio non v'è chi pofſa negare, che Romolo non
eb l'ombra, della poteſtà Monarchica; poichè colla coſtituzione del Senato la
poteità ſuprema riſedeva preſſo il Senato medeſimo, e preſſo gli Ottimati; e
che tutto quello, che fu attribuito alla perſona del Re, conſiſte va nel fare
da Capo del Senato Regnante col la ſemplice prerogativa di poter proporre gli
affari, e di eſſere il primo tra i Senatori 2 profferire il ſuo fentimento; ma
che la poteſtà di determinargli riſedeſſe preſſo il Ceto dei Senatori, in
maniera che le determinazioni ſi coſtituivano colla pluralità de' Suffragj, a
cui il Re medeſimo dovea foggiacere; ciocchè non ſolamente eſclude ogni idea di
Monarchia, ma C3 ci (a ) Dioniſio loc. cit. Senatui vero dignitatem ac po
teſtatem hanc addidit, ut is s de quibus à Rege ad ipſum referretur, de his
decerneret, & ferret calculum, ita ut ſemper obtineret plurium ſententia.
Id quoque a Laconica Republica defumtuin eſt; Lacedaemonio, rum cnim Reges non
erant fui arbitrii, ut, quidquid vellent, facerent; fed penes Senatum erat tocà
publi cæ adminiftrationis poteftas. ro
ci manifeſta chiaramente una perfetta Ariſto crazia compoſta di Senatori, i
quali furono eletti dal Ceto nobile de' Patrizj. Egli è ve che il Re di Roma
ſpiegava la poteſtà aſſoluta ſoltanto in guerra; ma queſta, come dicemmo, non
toglie, nè s’ oppone alla for ma del Governo mero Ariſtocratico, perchè in
tutte le Ariſtocrazie troviamo tal poteſtà ſuprema nella perſona del Capitan
Generale, per la ragione di non poterſi altrimenti eſer citare con felice
effetto il comando del Du ce dell' Eſercito: E qui giova d' oſſervare, che
ſebbene nelle Ariſtocrazie il Capitan Ge nerale faccia ufo di poteſtat aſſoluta
in guer ra; pure la dichiarazione della guerra, e tut to ciò, che appartiene al
ſiſtema generale di eſercitarla, dipende dal volere dello ſteſſo Se nato
regnante, quatito a dire, che tutta live poteſtà ſuprema del Capitan Generale
ſi ridu ce ad eſeguire gli ſteſſi ordini del Senato éd a riſolvere all'iſtante
da ſe medeſimo ciò che non ſoffre dilazione, e l'attendere l'ora colo del
Senato ſarebbe inutile e dannoſo Del rimanente la forma del Governo ſi diſtin
gue ITgue non già dall'uſo della poteſtă, che ſi eſercita in guerra, ma dalla
ragione delle pubbliche determinazioni, le quali, qualora dipendono dall'
arbitrio di quei pochi, che compongono il Senato, ci manifeſtano chiara mente
l'Ariſtocrazia, e non la Monarchia, anzi neppure un miſto dell'una è dell'altra;
perchè la coſtituzione d'un Capo del Senato, ſempreche tutte le pubbliche
determinazioni ſono riſerbate alla pluralità de' Suffragj dei Senatori s non ſi
può aſcrivere, che ad un più ordinato regolamento del Senato mede ſimo, come
avviene in tutti i Ceti di per fone, in cui vi ſia un Capo, il quale ſembra
effer neceſſario, affinchè ſia meglio regolato il Corpo intiero di quei, che lo
compongo ño; ma non già che la coſtituzione del Capo vaglia à mutare o alterare
in minima parte il fiftemå del Ceto medeſimo. So bene, che anche nelle
Monarchie fogliono eſſervi i Se nati, maſlime de Grandi dello Stato ma cali
Senati ſono di gran lunga diverſi da quello, che fu ſtabilito in Roma forto
Romolo; poi chè il Monarca talvolta ſuole commettere a C4 quals 0 qualche Geto di Perſoné la deliberazione de
gli affari, o pubblici, o privati; ma tali de liberazioni non oltrepaſſano i
confini d'un mero configlio, ſicchè rimane maiſempre al Monarca la facoltà di
approvare, di repu diare la deliberazione; quanto a dire, che la determinazione
dipende maiſempre dall' arbitrario fuo volere e non dai ſentimenti dei ſuoi
Conſiglieri; ragion, per cui nelle Mo narchie ſi trovano talvolta ſtabiliti
tali Ceti di perſone, che ſogliono aver nome di Con ſiglieri del Monarca.
All'incontro il Senato di Roma era compoſto di perſone, di cui ognu na ſpiegava
uguale autorità a quella di Ro molo per le pubbliche determinazioni, e queſta
tal ſorta di Senato Regnante è quel la propriamente, che coſtituiſce la vera
forma di Governo Ariſtocratico. Quindi pof ſiamo francamente affermare, che
dove re gna la Poteſtà fuprema nel Senato, ivi non vi può eſſere neppur l'ombra
della Monar chia, ed al contrario dove regna la Monar chia, ivi non può eſſervi
Senato di poteftà ſuprema; perchè l'una e l'altra forma di Go verno 4.1 3 come
verno non ſi diſtinguono in altro, ſe non che nella Monarchia la poteſtà
fuprema riſiede in un folo, e nell' Ariſtocrazia in molti. Ma per eſſer meglio
convinti d'una tal ve rità, ci conviene di eſaminare con maggior diſtinzione
quel Capo di Poteítà, che riguar da lo ſtabilimento delle Leggi, il quale più
d'ogni altro fa diſtinguere la Monarchia dal? Ariſtocrazia, ſecondo che venga
eſercitata da un ſolo, o da molti, è che ſecondo il ſenti mento di tutti i
Politici ſi conſidera la maſſima nell' amminiſtrazione dello Stato. In fatti
tra tutte le pubbliche deliberazioni la più ſpecioſa ed importante è certamen
te quella, che diceſi poteſtà Legislativa; poi chè lo ſtabilimento delle Leggi,
come quel lo, che più d'ogni altro riguarda l'intereſſe e la pubblica
tranquillità, è il punto più ge lofo, che poſſa eſſervi nel regolamento del le
Società Civili, e come tale ci manifeſta, e ci fa diſtinguere ad un tratto la
Monarchia dall'Ariſtocrazia. La ragione ſi è, perchè pre ſcriver la Legge allo
Stato altro non è, che obbligare e ſoggettare tutti i particolari mes membri del Corpo Civile alla cieca obbedien
za di ciò, che la Legge comanda; e perciò ñon li può riconoſcere poteſtà più
ſublime di quella di poter comandare la Legge. Or fen za biſogno di ſoggettarci
ſu tale articolo ai ſentimenti degli Storici; qualora ci riuſciſſe di
dimoſtrare, che la Poteſtà Legislativa di fat. to riſedeva non nella perſona di
Romolo, ma preſſo l'Ordine del Senato regnante, non ci rimarrà luogo da
dubitare, che l'iſtituzio ne del Governo folle di forma mera Ariſto craticào É
qul fa d’uopò di ricorrere alla narrazio ñê del Giureconfulto Pomponio nella
Legge feconda de Origine juris į ove impreſe con particolari cura à trattare
dell'origine delle Leggi Romane · Ci fa egli ſapere, che ſul principio il
Popolo Romano ſi regolava ſenzos leggi certe e determinate; ma che tutto ſi go
Bernava col mezzo della dutorità del Re (a). A tal (a ) L. 2. 9.1. de Orig.
Juris: Et quidem initio Ci vitatis noftrae Populus fine lege cerca, fine jure
certo pri A tal narrazione di Pomponio gl' Interpreti del Dritto Civile,
valutando aſſai più la di lui Autorità, che quella di Dioniſio li dettero a
credere che realmente il Governo iſtituito fotto Romolo folle itato Monarchico,
poichè (dicono eſli ) ſe ne primi principi della fonda zione di Roma al dir di
Pomponio non v'era no leggi ſtabilite, e determinate, ma tutto li regolava
collº autorità del Re, ne liegues neceſſariamente, che la forma del Governo
cominciare dalla Monarchia. Ma io non sò, come tali Interpreti poſſano formare
da quelle parole di Pomponio un tal giudizio, quando dall' altre, che ſeguono,
li dimoſtra il con trario. Indi (fiegue Pomponio ) eſſendoſi ing qualche
maniera ingrandita la città, dicéſi, che lo ſtesſo Romolo aveſſe diviſo il
Popolo in trenta parti, chiumate CURIE a motivo, che allo primum agere
inſtituit, omniaque manu Regis guber nabantur. NellePandette Fiorentine leggefi
MAŇU A REGIBUS GUBERNABANTUR ma de ciocchè fregue, e dall' eller direito il
diſcorſo di Pomponio alla perfona di Romolo, dee fi piuttosto abbracciare la
lezio ne volgata, omniaque manu Regis gubernabantur. allora Spediva gli affari
della Repubblica coi ſentimenti, e colle determinazioni delle medeſime Curie;
ed in tal maniera promulgò egli alcune leggi dette CVRIATE, come fecero altresì
i Re ſuoi ſucceſſori (a ). Or fe folle vero, che Romolo cominciaſſe a governare
la Città colla fornia Monarchica, dovrebbe eſſer falſo, che lo ſteſso Romolo
indi ſtabiliſſe la Repubbli ca degli Ottimati, con attribuire al Senato l'
Autorità ſuprema di diſporre degli affari pub blici per mezzo della pluralità
de' Suffragi. Nè vale il ſupporre, che Romolo regolaſſe, la Città coi
ſentimenti delle CURIE di puro conſiglio, quafi che ſi riſerbaffe l'arbitra rio
volere di ſeguire, o di ripudiare tali fen timenti. Imperciocchè lo ſtello
Pomponio chia ramente s'eſprime, che gli affari ſi determi navano per
Sententias partium earum, che in buon (a ) Poftea au&a ad aliquem modum
Civitate ipfum Romulum traditur, Populum in triginta partes divififfe, quas
partes Curias appellavit, propterea quod tunc Reipublicae curam per Sententias
partium caruni expediebat; & ita leges quaſdam & ipfe Curiatas ad
Populum tulit. Tulerunt & fequentes Reges. buon latino non poſſono
ſignificar Configlio; ed oltracciò le Leggi ſi chiamarono Curiato non per altra
ragione, fe non perchè le de terminazioni venivano preſcritte co' ſentimens ti
delle ſteſse Curie, e non dall' arbitrario vo lere di Romolo. Egli è vero, che
tali Leggi coll'andar del tempo furono anche dette Regie a cagion che ſi
proponevano dai Re ne' Co mizj Curiaci; ma poichè tutti gli Storici con vengono
nell'affermare, che gli affari li de terminavano dalSenato a relazione degli
ftelli Re, come Capi di quella adunanza, non ci dee far maraviglia, ſe le Leggi
ſi foſſero dette anche Regie; perchè venivano propoſte dal Capo del Senato, cui
ſi dette il nome di Re. Dunque fe vogliamo credere più a Pompó nio, che a
Dioniſio, pure ſiamo obbligati coll'autorità dello ſteſſo Pomponio di ammet
tere ne' tempi di Romolo l ' Ariſtocrazia, u non la Monarchia; perché
altrimenti non ſi potrebbero comporre le prime colle ſeguen ti parole del
Giureconſulto. All'incontro egli farebbe coſa ridicola il ſupporre, che pri ma
di ſtabilirſi le leggi certę, Romolo governaſse da Monarca, e che poi
iſtituiſſe l' Ariſtocrazia; e quando anche potefle'aver luogo una tal
fuppoſizione, non dobbiamo at tenerci a quel che foſſe ſeguito, prima che ſi
dalle una certa forma al Goveșno, la quale non fi dee ripetere, fe non dal
tempo, in cui la Città preſe i ſuoi certi regolamenti. Ма,per meglio chiarirci
di tal verità, con „ viene di riflettere, che quella eſpreſione di Pomponio,
cioè, che fu i principi della cit tà non v'erano leggi certe, ma che tutto ve
niva regolato coll'autorità di Romola, non può ſignificare forma di Governo
Monarchi co, come è itata appreſa dagl' Interpreti. E qut fa d 'uopó
d'inveſtigare la vera ſignifi çazione di quelle parole, Omniaque manu Regis
gubernabantur. La voce Manus, è vero, che per traslato • ſtata anche appreſa
da' Latini in ſenſo di poteftà (a); pure non hanno 1 I Latini quandą apprefero la voce Manus in
senſo di POTESTA', s' avvalſero di quelle locuzioni IN MANU ESSE, HABERE, IN
MANUM CON VE DI ROMA, 47 hanno mai detto gubernare manu in ſenſo di governarc,
colla poteſtà; nè mai trovaremg gubernare, o regere, o altre fimili parole in
ſieme colla voce manu, per ſignificare poteſta nel governo, Molto meno può
adattarſi alla voce manus la ſignificazione di arbitrio, o la diſpotiſmo, come
piacque ad altri Inter preti; perché un tal difpotiſmo altro non è, che poteft
fuprema, ed indipendente; ma comunque ſi apprenda tal poteſtà, ſiamo pur troppo
ſicuri, che nel linguaggio latino quel gubernare many non ſi può apprendere in
ſen ſo di poteft. In queſta eſpreſſione adunque di Pomponio la voce manus deeſi
riferire a tutt'altra intelligenza, che a quella di po teſtà; e poichè tal voce
è ſtata anche appre fa dai Latini in ſenſo di forza, e di valore di corpo, o
d'animo, come la troviamo in tan te locuzioni (a), non poſſiamo fpiegare il
detto VENIRE > DARE, MANU MITTERE fimili. (a) Nel fenſo di FORZA, VALORE, E
CO RAGGIO i Latini han detto MANUS MILITARIS, MA detto di Pomponio, ſe non nel
ſenſo d ' ef ferli in quelle prime origini della Città re golati gli affari
colla forza, col valore, e col la guida di Romolo, come quegli, che tra quelle
poche perſone, che ſi unirono ſeco lui nella fondazione della Città, facea la
fi gura di Capo e Duce. E queſta intelligen za ci fa intendere altresì tutto il
compleſſo del racconto di Pomponio; poichè, dic'egli, che ne' principi il
Popolo vilfe ſenza legge certa, fine lege serta, fine jure certo; perché prima
di ſtabilirſi moltitudine cale di abitanti, che formafle un corpo abile a
comporre una Società Civile, non v'era biſogno di formare leggi e regolamenti
pubblici, ma tutto re golavaſi con quei medeſimi coſtumi, fecon do i quali
erano ſtati educati quegli ſteſli, che unironſi con Romolo; e perciò dice
Pomponio, che ſi vivea ſenza Leggi certe, perché MANUS ARMATA, MANUM CONSERERE,
IN JICERE, INFERRE MANUM ALICUI REI IMPONERE, MANU DOCERE, e fimili. E noz
Italiani abbiamo ritenuta l'eſpreſione di MANO RE GIA per hgnificare la forza
legittima dello Stato di pronta, e spedita eſecuzione. D'L ROMA. 49 perchè
allora la Legge era la voce mede ſima del Capo dell'unione, il quale poteva
occorrere ad ogni diſordine. Ma quando poi crebbe la moltitudine degli Abitanti,
allora biſognava di ſtabilire le Leggi, non poten doli regolare un Corpo Civile
colla fola voce parlante del Duce. In fatti le Leggi certe e ſtabilite altro
non ſono, che voci mute di chi governa; e ſiccome per regolare i pic coli Corpi
può baltare la voce parlante di chi gli regge, cosi moltiplicataſi l'unione
degli abitanti, e pervenuta al grado di formarli un Corpo conſiderabile
richiede neceſariamente lo ſtabilimento di Leggi certe, le quali pre ſtino
l'uffizio della voce medelima di quel Ceto, preſso di cui riſiede la pubblica
pote ftà. Ciò ſuppoſto, fino a tanto che Roina ven ne abitata da piccol numero
di perſone, la vo çe parlante di Romolo baſtava per regolare gli affari; ma
moltiplicatoſi il numero, fi do vette venire alle determinazioni delle Leggi
certe, non potendoſi altrimenti ſoſtenere un Corpo Civile. Ma prima di
ſtabilirfi tali Leg gi non poſſiamo ſupporre, che Romolo co Tom. 11. D man
mandaffe coll'arbitrario fuo volere; perchè lo Steffo Po mponio ci aficura, che
quando ci fu biſogno di stabilire le Leggi certe, furono queſte determinate
colla pluralità de' fuffragi delle Curie, o ſia del Senato; e poichè non è
poſſibile l'immaginare, che il Governo per coså breve tempo dipendeſse dal
voler del Mo barca, e che immediatamente poi paffalle nella poteſtà
Ariſtocratica, perciò dobbiams conchiudere coll' autorità dello ſteſſo Pompo
nio, che fin dal principio la Città fu eretta colla forma del Governo
Arittocratico. Ne G può conoſcere altra divertità tra quel tempo, in cui fi
vivea ſenza Leggi certe, e quell' altro, che venne immediatamente, in cui furo
no ftabilite le Leggi, fe non che in quello la poteſtà degli Ottimati
ſpiegavafi colla voce parlante di Romolo, manu Regis, laddove in quefto il
Senato fpiegava la ſua poteſtà colla voce muta delle ſtabilite Leggi; ma l' uno
e l' altro tempo riconobbe la medeſima forma, Ariſtocratica; Quindi è ancora,
che quelle locuzioni di Pomponio ſine Lege certa, fine's jure certo, non si
poſſono apprendere, come fecea fecero alcuni Interpreti, quaſiché il regola
mento in quel tenipo folle vario ed inco ftante, perché non ſi può fingere
ſocietà di Uomini, che vivano ſotto un yario fiftema di Regolamento, ma ſi
debbono riferire a quella intelligenza, che meritano, cioè che tutto veniva
preſcritto a voce ſecondo le opportu nità delle contingenze, che ſpiegavali col
mezzo di Romolo loro Capo; perché non v ' era biſogno ancora di ſtabilirſi
leggi certe, come figui poi colla moltiplicazione degli abitanti, Siegue
Pomponio a narrare, che eſéndoli diviſo il Popolo in trenta Curie, coi di cui
ſentimenti li determinavano gli affari, allo ra cominciaffero a ſtabilirli le.
Leggi cere te, che furono perciò dette Curiate, come fecero altresi i Re fuoi
fucceffori: Et ita le ges quafdam cuo ipſe Curiatas ad Populam tri lit,
tulerunt eam fequcntes Reges: 1 qut gł Interpreţi del Dritto Romano per
ſoſtenere la fognata Monarchia di Romolo caddero in tun'al tro equivoco
nell'apprendere l'eſpreſſione di Pomponio di ferre legem ad populum in fente D2
d'ef d'eſſerſi comandate le leggi da Romolo, e dai Re fuoi fucceffori. E
febbene una tale interpretazione ſi oppone direttamente a cioc. chè lo ſteſſo
Pomponio riferiſce nelle parole antecedenti, cioè che il governo della Re
pubblica ſi amminiſtrava per mezzo de' fen timenti delle Curie: propterea quod
tuma Reipublicæ curam per ſententias earum partium expediebat; pure abbagliati
da quel guberna bantur manu Regis, ſi videro obbligati a rico noſcere nella
perſona di Romolo e degli al tri Re la poteſtà fuprema di comandare le leggi.
Siminaginarono dunque, che lo ſta bilimento delle Curie non toglieva al Re la
poteſtà Monarchica, poichè febbene il Sena to interveniva nelle deliberazioni
dello Stato, pure i ſentimenti delle Curie ſi debbono ri ferire piuttoſto a
ragion di conſiglio, e che in conſeguenza la poteſtà di comandare le Leggi
riſedeſſe preſſo di Romolo, e ſuoi Re ſucceſſori. Or (dicono eſli) ſe la
poteſtà di co mandare le Leggi, al dir di Pomponio, fpie gavaſi dal Re, ne
ſiegue, che la forma del Governo debbafi attribuire anzi a Monarchia, che, che
ad Ariſtocrazia. Ma io non só intendere con qual fondamento poſſano afcrivere
l'e ſpreſſione latina di ferre legem ad populum al fenſo di comandare, e
preſcrivere la legge, quando al contrario egli è coſa notiſlima pref fo i
Latini, che il ferre legem nella ſua vera intelligenza ſignifica ſemplicemente
il propor re la legge per determinarji, o ripudiarſi, e non il preſcriverla, e
comandarla; anzichè qualora dagli Scrittori Latini al ferre legem fi aggiligne
ad populum, ad plebem, e ſimili, non v'è eſempio, che foſſe ſtata mai tal lo
cuzione appreſa in ſenſo di comandare la leg ge al Popolo, alla Plebe, ma
ſempre nel ſen ſo di proporla, per determinarſi dal Ceto del Popolo, o della
Plebe (a ). E quando la lega ge propoſta veniva coi fuffragi ſtabilita v
preſcritta, allora diceaſi lex juſſa, condita; ſic chè altro era il ferre,
altro il jubere legem; il ferre fignificava proporre, ed il jubere pro D 3 pria
(a ) Vedi Briſſonio de Formulis lib. 2. cap. 17. 2 109. il quale traſcrive i
laoghi degli Scrittori Latini ſu sale articolo priamente dinotava la
determinazione, o sia le juffione della legge. Tra gli altri Scrittori Latini
ſono innumerabili i luoghi di Livio, in cui cgli îi avvale dell' eſpreſsione di
ferre legem, o pure rogationem, nel ſuo vero ſenſo di propar re, e non già di
comandare, e ſoprattutto quando riferiſce le pretenſioni de' Tribuni del la
Plebe, in cui fa uſo della voce ferre ine fenſo ſempre di proporre o promuovere,
e lis mili, e non mai di preſcrivere, o comandare, perchè i Tribuoi della Plebe
non aveano altra facoltà, fe non quella di promuovere, e di eſporre le
petizioni del Ceto plebeo, e non già di comandarle. Ma per eller convinti di
queſto vero ſenſo ſecondo l'originaria fua fi gnificazione baſta un luogo folo
di Livio, in eui eſpreſamente ſi addita la differenza tra "! ferre, e
jubere legem. Racconta egli, che pell'anna 372. il Senato -ordinà, che ſi fosſe
pro poſto al Ceto plebeo la deliberazione d' intimark la guerra a' Popoli di
Veletri. I Patrizi co nofcendo d' eſſerſi laſciata più volte impunitra la
ribellione de' cittadini di Veletri, decreta rono, che al più preſto che fosſe
poſſibile, ſi pro poneffc SS ponefe,al
Ceto plebeo l'affare d' intimarye loro la guerra, e che propoftafi una tal
delibera zione tutte le Tribù conſentirono a coman dare', e determinare una tal
guerra. E qui Livio eſpreſſamente fi avvale della voce fer re, quando parla di
proporſi l'affare al Ceto plebeo, e della voce jubere, quando riferiſce la
juffione della guerra ſeguita coi fuifragj di tutte le Tribù (a ). Egli è vero,
che l' eſpreſ Gone di ferre legem é ſtata poi dai Latini tra ſportata anche a
fignificare la promulgazione della legge in quelle locuzioni Lata lex eft, e
limili; ma neppure "la trovaremo uſurpata in queſto ſenſo, quando ci ſi
aggiugne ad Populum, ad plebem c. perchè allora ritie ne l' originaria
ſignificazione di proporre, e non di promulgare (.b). Comunque però fi D4 ap (a
) Liviv lib. 6. Cap. 21. Id Patres rati contemptu accidere, quod Veliternis
Civibus ſuis tamdiu impuni ' ta dete &tio effet, decreverunt, ut primo
quoque rem pore ad populum FERRETUR de bello cis indicen do...... Tum, ut
bellum JUBERENT, latum ad Populum eft; & nequidquam diffuadentibus Tribu
nis Plebis, omnes Tribus bellum JUSSERUNT. (b) Tum ut bellum juberent, LATUM AD
PO PULUM EST. Livio loc. cit. apprenda, o in ſenſo di proporre, o di pro
mulgare, egli è fuor di dubbio, che non mai può ſignificare juffione è
determinazione della legge. Ciò ſuppoſto, per ritornare ora a Pomponio, ognun
vede, che le di lui parole: Et ito leges quaſdam & ipfe Curiatas ad populum
tue lit; tulerunt ex Sequentes Reges non pofſono apprenderli nel ſenſo, che
Romolo, e gli altri Re aveſſero preſcritte le leggi Curiate ſe non vogliamo
tacciare il Giureconſulto per ignorante del linguaggio latino, ma quel tu lit
ad populum deeſi riferire a quella facoltis che riſedeva ſoltanto preſso la
perſona del Re, di proporre gli affari pubblici in Senato, ed in conſeguenza le
leggi, la di cui juffio ne nondimeno dipendeva dal fuffragio delle Curie
medesime per fententias earum partium, e non dall'arbitrario volere del Re; e
le leg gi fi diſſero Curiate non per altra ragione, ſe non perché vennero
preſcritte, e comandate dalle Curie, e non dal volere del Re, quan tunque egli
come. Capo del Senato, e come riconoſciuto per lo più abile e favio trai Senapa
" DI ROM A 57 Senatori godeſſe la facoltà di proporre cioc chè gli
ſembrava più eſpediente per l'ottimo regolamento dello Stato; ma' una tal prero
gativa fu fpiegata' altresì dopo il diſcaccia-, mento de'Re dai Conſoli, dai
Tribuni mili tari di poteſtà Confolare, dai Ditcatori, e da altre Magiſtrature
di ſublime autorità, le quali tutte proponevano al Senato, alla Plebe, al Po
polo tutto, le determinazioni degli affari pub blici, e maſſime delle leggi;
niuno però fin è ſognato finora di aſcrivere la forma del Go verno ſotto i
Conſoli a Monarchia, perchè la ragione di Capo d'un Popolo ſenza carat tere di
poteſtà aſſoluta non può produrre Monarchia, fe non vogliamo confondere ! idea
del Governo Monarchico coll' Ariſtocra tico e Democratico. winno Conchiudiamo
adunque. Gli Scrittori chepiù degli altri ci narrano con qualche diſtinzione la
forma del Governo tenuta ſotto Romolo, fo no Dioniſio, e Pomponio. Il primo ci
de fcrive chiaramente la coſtituzione del Senato, dal di cui arbitrio
dipendevano le determina zioni degli affari e l'intiero regolamento dello dello
Stato, ciocchè eſclude di fatto ogniom bra diMonarchia in perfona di Romolo. Il
fecondo non ſolamente non fi oppone a quan to riferiſce Dioniſio, anziché ce lo
conferma più chiaramente, prima col riferirci, che nel naſcimento della Città
non v'erano leggi cer te e preſcritte, ma che tutto regolavaſi col conſiglio e
guida di Romolo, ed indi cot narrarci, che creſciuta in qualche maniera la
moltitudine degli abitanti, fu neceffario di venirli allo ſtabilimento delle
leggi certe. Quali leggi inſieme col reſto de' pubblici af fari, eſſendoſi
diviſo il Popolo in trenta Cu rie, furono preſcritte col fuffragio delle me
defime; ragion, per cui fi diſsero leggi Cum riate; e che finalmente la
prerogativa di Rom molo, come Capo del Senato, fi riduceaus alfa - facoltà di
proporre predo il Ceto de Se natori ciocchè gli ſembrava opportuno per
determinarli gli affari dal Senato medeſimo per ſententias carum partium. In
fomma, che Je leggi col reſto delle pubbliche determinazia -ai fi ſtabilivano
colla juſsione delle Curie, o fia del Senato, non si può negare per l'alt
torita DI ROM A. 1 59 torità di Pomponio, di Dioniſio, di Livio, e di tutti gli
Storici, i quali concordemente combinano ſu tale articolo. Il determinarli gli
affari per ſententias delle ſteſſe. Curie e de Senatori, in buon latino non può
fignifica re pareri confultivi, ma juſsione per mezzo della pluralità de*
fuffragi. Quel tulit leges ad populum attribuito a Romolo, ed ai Re fuc celori,
altro non contiene, che la facoltà del Re nel proporle, e non già nel
comandarle, e prefcriverle. Dunque dai detti degli ſteffi Storici siamo
convinţi, che la forma del Gom verno iſtituita fatto Romolo non ebbe nep pur
l'ombra dellaMonarchia, perché doves vi è Senato, preffo di cui rilieda la
poteftà. ſuprema di decidere gli affari dello Stato, ivi non vi può regnare il
Monarca. E per ultimo troviamo nella Storia Civile di Romaun fatto
incontraſtabile, che di ſya natura ci dimoſtra, quanto foffe lontano dalla
Monarchia il Governo Civile iſtituito foto Romolo. Egli è troppo noto il dritto
di Pa tria poteſtà, che eſercitavaſi in Caſa dal Citta dino Romano ſulla ſua
famiglia ſenza limiti, @fen. 3 e fenza la minima dipendenza dal Re, o dal
Senato. Non intendā io qui di quella potefta patria praticataſi nei tempi
poſteriori, e maf fime fotto gl’Imperatori, ma di quell'affolu to Impero
Paterno eſercitato fin dalla fonda zione di Roma, e che dai Decemviri fu tra-.
ſcritto nelle xir. Tavole, come riferiſce Dio-, niſio (a ). Era certamente la
Patria poteſtà di quel tempo fornita d'un aſſoluta dominazio ne ſulla ſua
famiglia, finanche verſo i pro prj. Figli, fovra di cui il ' Padre eſercitava
dritti di vera Monarchia, com'era l'effer di ſpotico della vita, e della morte
loro (b), eltre dell'arbitraria facoltà di poterli vende re, in manierachè dopo
la terza vendita i Fi gli di liberavano dal diſpotiſmo Paterno (c). Or queſto
dritto Patrio, che con vera efpref fione (a) Antiq. Rom. lib. 2. (b ) Sull'
autorità di Dioniſio gl' Interpreti del dritco Romano compoſero quel capo di
legge delle mit. Tavole con quelle parole: ENDO LIBERIS JUSTIS VITAE NECIS
VENUM, DANDIQUE POTE STAS EI ESTO. (c ) SI PATER FILIUM TER VENUM DUIT, FILIUS
A PATRE LIBER ESTO: altro capa delle? fione da Valerio Maſſimo (a) e da
Quintilia no (b) venne detto Patria Majeſtas, fu eſerci tato dai Romani non
ſolamente dal teropo della promulgazione delle XII. Tavole, ma fin da’ pri ra,
delle xir. Tavole riferito da Ulpiano tit. 10.5. 1. E Dionifio loc. cit:
Romanorum autem legislator (inc tende di Romolo ) omuem ur breviter dicam, pour
teſtatem patri dedit in filium, idque toto vitae tem pore, five in carcerem eum
detrudere; five fla gris caedere, five vinctum ablegare ad ruſtica ope five
necare libeat, etiamli filius tractet Rempue. blicam, etiamfi Magiftratus
gefferit maximos, etiamſi fudii erga Rempublicam laudem fit promeritus. Jux ta
hanc certe legem illuſtres viri pro roftris favente plebe concionantes in
Senatus invidiam, fruenteſque aura populari, detracti e ſuggeſto, abducti ſunt
apa tribus, poenas daturi ex ipforum fententia; quos, duin per forum ducerentur,
nemo adftantium eripere poterat, non Conſul, non Tribunus, non ipſa turba, cui
tuin adulabantur, licet omnem poteſtatem ſua minorem exi ftimans. Taceo, quot
viri fortes necati Gnt. a patri bus &c.... Nec contentus hanc poteſtatem
parentibus dediffe Legislator Romanus, permifit etiam vendere fi lium.. Majorem
largitus poteſtatem patri in filium, quam hero in mancipiuin; lervus eniin
ſemel venditus, deinde libertatem adeptus, in poſterum fui juris eſt; fi lius
vero a patre venditus, fi liber fieret, rurſum fub ра tris poteftatem
redigebatur; iterum quoque venunda tus, & liberaçus, fervus patris crat
tertiam demum yendiționem eximebatur e patris po teſtare & c. (b ) Declamat. 378., ut ante? poſt primi tempi
di Roma, poichè Ulpiano (a ) afferma d'ellerli introdotto moribus, cioè, non
per legge ſcritta, ma per antichillimo coftu me Patrio; Dioniſio (6) lo
riferiſce ad una legge di Romolo; e Papiniano (c) l' attri buiſce ad una legge
Regia. Ma Ulpiino a mio giudizio l'indovina meglio di tutti, coll' affermare
d'eſerli tal dritto di Patrią poteſtå ricevuto per coſtume; e la ragione ſi è,
perchè una tal poteſtà diſpotica del Padre di famiglia dobbiamo fupporla nata
inſieme col la coſtituzione delle Famiglic medefime, e prima che quefte
conveniſſero a formare So cietà Civile, ſicchè troyandofi tal coſtuine già
introdotto nello Stato di famiglie, natu ralmente fu conſervato e ritenuto
dalle Fa miglie, che convennero con Romolo nella fon dazione di Roma. In fatti
tal coſtume trovali quaſi uniforme in tutte le Nazioni ne'loro for gimenti per
le chiare teſtimonianze degli an tichi (a) L. 8. de his, qui ſunt fui, vel
alieni juris. (b ) Loc. cit. (c ) Collar. leg. Mofaic. tit. 4. ). 8. 3 tichi
Scrittori (a ). E ſebbene Triboniano (b ) credette, che folle queſto dritto
proprio de' Romani, pure s'inganno, forſe dall' avere of fervato, che ne’tempi,
in cui i Romani eſer citarono queſto dritto con aſſoluta poteſtà, e. nel
maſſimo ſuo rigore, l'altre Nazioni l'avea. no già raddolcito con ridurlo a
limiti più be. nigni ed umani, come avvenne altresì pref fo gli itefli Romani,
mallime fotto gl'Im peradori, nella di cui età la poteità Patria decadde in
buona parte dall'antico fuo ri gore. Comunque sia, quanto al preſente ar
gomento çi baſta di potere afficu are colla tea ftimonianza di tanti Scrittori,
che il Diſpo tilmo Patrio fu eſercitato da'Romani fin dai primi tempi di Romolo.
Qui cade in acconcio di riflettere ciocche gli Storici ci narrano dell'accuſa
d'Orazio per aver ucciſa la Sorella in atto, che ritornava trion (a) Ariftotele
Nicomache lib. 8. cap. 10. Cefare lib. 6. de bell. Gill. cap. 9. Plutarco in
Lucullo · Giustiniane Novel la 1 34 • (b ) Inf. lib. 1. tit. 9. 1. 2.
trionfante per la vittoria contro i Curiazi. Dioniſio fembrami', che racconti
il fatto al ſai meglio di Livio, allorchè cinarra l'accuſa, e'l giudizio
d'Orazio, in cui non fa men zioné né del Giudizio de' Duum viri, nè dell'
appellazione propoſta da Orazio al Popolo, che ſono le due circoſtanze che fi
leggo no in Livio (a ); ma ſemplicemente ci rac conta, che füll'accuſa propoſta
da taluni con tro Orazio al Re Tullo, il Padre di Orazio, oltre di aver
dichiarato di non meritare fuo Figlio la minima pena, pretendeva, che un tal
giudizio apparteneſſe privativamente alla di lui cognizione, tractandoſi d'un
fatto acca duto tra i ſuoi figli, e che in confeguen za per dritto di poteſtà
Patria dovea egli ef fere il giudice di queſta Cauſa (b). Ma il Re per una
parte credeva anch'egli di doverli af fólann (a) Lib. 1. cap 26. (b) Dioniſ.
Antiquit. Romanarum lib. 3. Pater contra patrocinabatur filio, acculans filiam,
& negans eam dicendam cædem, fed poenam verius, poftulabatque fibi de fuis
malis permitçi Judicium ut qui ambo rum effet Pater. 2 • Í folvere Orazio io
benemerenza della vittoria ed in conſiderazione dell'inſulto di parole fat to
dalla Sorella al Fratello in tempo, che aſpettava dà lei piùcche da ogni altro
lode, ed applauſo per un'opera egregia preſtata alla Pa tria; è molto più à
cagione, che il Padre preſſo di cui rifedevå fecondo i coſtumi di que' tempi
l'indipendente poteſtà di giudica re ſulle perſone de propri Figli fi era
dichia rato d'averlo già adoluto (a ).Dall'altra parte il Re temeva il tumulto
Popolare eccitato dagli emuli, ed inimici d'Orazio. Tra tali dubbiezze pensò di
prendere l'eſpediente di rimettere la cognizione della Caufa al Popo lo, il
quale confermò il giudizio Paterno con affolvere l' accufato Orazio. Un tale
rac conto è molto più verifimile di quel; che ci narra Livio fúl giudizio de '
Duumviri, e dell' appellazione propoſta da Orazio al Popolo; poichè in que'
tempi l'Impero Paterno eras Tomo 11. E nel (a ) Dioniſ. loc. cit. Praeſertim
patrc quoque ipſum abfolvente, quem potiſſimum Filiae ultorem jus * natura
fecerar: nel ſuo miglior vigore; nè il Re fenza of fendere le leggi del Patrio
Impero potea to gliere il giudizio di queſta Cauſa dallauto gnizione del
proprio Padre, e tasferirlo ai Duumviri, e molto meno in ſimili Cauſe era
permello al Popolo di prenderne cognizio ne in pegiudizio del dritto Paterno;
Ma la contingenza ſtraordinaria d ' eſſerſi mella, la Città in rivolta per
queſto fatto, produſela neceflità di ſedarſi il tumulto coll’eſpedien te
politico di rimettere l'affare al giudizio del Popolo, e l' Impero privato del
Padre dovette cedere alla ragione della pubblica tranquillità... E quindi
intendiamo ancora la ragione, per cui Dioniſio riferiſce, che que Ita fu la
prima volta, in cui il Popolo preſe cognizione d ' un giudizio Capitale (a),
non gia perchè prima di queſto tempo non aveſſe mai il Senato giudicato di
delitti capitali, come (a) Pion. lor. cit. Populus autem Romanus tum pri mum
Capitalis Judicii poteftatem nactus, compro bavit Patris fententiam Juvenemque
abſolvit a cac dis crimine, come ſe prima non foſſero mai accadute con tingenze
fimili o fe al Senato, che gode vala ſuprema poteſtà del Governo folle mancata
fino allora quella di poter giudica re di delitti Capitali; Ma l'eſſere ſtata
que. fta la prima volta, in cui eſercitoſli dal Po polo il dritto di giudicare
d ' un delitto Ca pitale, deeſi riferire al fatto particolare, di cui ſi
trattava, cioè alla poteſtà di giudicare d'un Figlio di Famiglia contro il
ricevuto ca ſtume dell'Impero Paterno, a cui privativa mente ne apparteneva la
cognizione. Or per tornare al noſtro propoſito diciamo, che fe que? Scrittori,
i quali s'immaginarono, che Romolo infieme coi Re ſucceſſori fpiegaro no
carattere di Poteſtà Monarchica, aveſsero fat to oſſervazione ſull'Impero
Patrio, e familia re praticato da ’ Romani fin dalla fondazione della Città, ſi
ſarebbero accorti dell' impof ſibilità di poterſi unire inſieme Monarchia,
Civile prello del Re, e Monarchia familiare preſſo i privati Cittadini; poichè
chi dice Monarchia familiare prello de' privati Citta dini cfclude ogni ombra
di Monarchia preſſo E 2 il ma dello il Re; e la ragione ſi è, perchè fe i Padri
di famiglia ſenza la minima dipendenza non folamente del Capo del Senato fteſſo
Senato regnante erano gli aſſoluti Mo narchi dell'intiera loro famiglia, ſia de
' figli, fia dei fervi, e famoli, come mai poſſiamo figurarci, che tali
Monarchi familiari foſſero nel tempo ſteſſo ſoggetti alla Monarchia Ci vile?
Chiamaſi Monarchia Civile quello fta TO, in cui tutto l'intero Corpo Civile in
tutte le ſue faccende pubbliche e private trovali ſoggetto all'autorità fuprema
d'un folo che comanda. Or chi non vede la manifeſta diſſonanza e contradizione
nel ſupporre il Ceto 'de' Cittadini fornito di po* teftà ſuprema, ed
indipendente nella fua fa miglia, é foggetto nel tenipo Ateſo al Mo narca? E
come mai poſſono fingerfi unite in ſieme poteſtà fuprema, e foggezzione? In
tutte le Società Civili, ove regna la Monar chia, non trovaremo mai poteftà
familiare in dipendente dal Monarca, perchè l'una eſclu de direttamente l'altra.
In fatti tali poteft:s private in perſona de' Cittadini non pollonio altri 3 1
1 1 altrimenti eſercitarſi, fe non in quelle Socie tà Civili, che ſiano
governate colla formas Ariſtocratica perchè tal forma di Gover no ſolamente può
comportare diviſioni di po teſtà pubblica, e privata; pubblica preſso il Ceto
degli Ottimati e privata preſo le perſone particolari degli ſteſſi rappreſentan
ti della Repubblica, i quali ſpiegano la po teſtà pubblica, quando uniti
inſieme com pongono l'autorità regnante, e la privata, quando ſeparatamente
regolano gli affari para ticolari delle loro famiglie: Or quanto tal diviſione
di poteftà pubblica, e privata è comportabile call' Ariſtocrazia, altrettanto
fi oppone direttamente alla Monarchia veggiamo colla ſperienza, la quale coſtan
temente ci atteſta, che la Monarchia non mai ammette un tale impero paterno
nelle famiglie, come in fatti avvenne preſſo i Ro mani in tempo, che la
Repubblica cadde nella poteſtà aſſoluta del Monarca. Ne poſliamo figurarci, che
la poteſtà fa niliare de' Romani foſſe ſtata in qualche ma niera ſubordinata
alla poteſtà pubblica; pero E 3 chè 9 come / E ché ſono troppo chiare le
teſtimonianze de gli Storici, come abbiam veduto, dalle quali Siamo a ſacurati,
che l'Impero Paterno de' Romani in que' tempi avea carattere di po teſtà
aſſoluta; ed indipendente; e quando al tro mancaffe il dritto vite e necis, e
di vendere i propri figli ci dimoſtra chiaramen te, che non potea eſſere un
dritto ſubordina to; poichè i dritti ſubordinati, e dipendenti riconoſcono
neceffariamente certi confini, ol tre de' quali non lice di eſercitarli; ma
qualo ra ſi tratta di dritto ſulla vita, ch' ċ l'ulti mo termine di ogni
poteſtà aſſoluta ſi poſſa uſare ſulle perſone, ceſsa ogni ſoſpetto di
ſubordinazione; ed oltracciò colle chiare teſtimonianze degli Storici ſiamo
convinti, che l'impero paterno di fatto fu eſercitato da’ Romani ſenza la
minima dipendenza del la poteſtà pubblica. Dunque non abbiam cam po da fuggire
da quel dilemma, cioè, che o fi dee ammettere per punto di Storia certa, che
quei Padri di famiglia eſercitavano poteſtà fuprema in caſa, e non poſſiamo
fingere poteſtà Monarchica Civile; o fe vogliamo nega negare tal poteſtà
familiare ai Padri di fami glia, allora ci ſi chiude affatto la ſtrada di
fapere la Storia Civile di Roma; perchè fe voglianio mettere in dubbio i punti
di Sto ria confermatici concordemente da tutti gli Scrittori, non ſiamo più in
grado di dar fe de a tutto il reſto. Grice: “Unfortunately, Duni, being the
elitist he is, spends more time on the monarchy than the republic, and focuses
on the concept of ‘citizen.’ Wikipedia
Ricerca Imperativo categorico concetto della filosofia kantiana L'imperativo
categorico è il principio centrale nella filosofia morale di Immanuel Kant,
così come dell'etica deontologica moderna, altrimenti chiamata legge
morale. Immanuel Kant Introdotto nella Fondazione della metafisica
dei costumi, potrebbe essere definito come lo standard della razionalità da cui
tutte le esigenze morali derivano. DescrizioneModifica Secondo
Kant, gli esseri umani occupano uno speciale posto nella creazione, nella quale
la moralità può essere definita come somma ultima dei comandamenti della
ragione, o imperativi, da cui ciascun uomo deriva tutte le altre obbligazioni e
i doveri. Egli definì un imperativo come una proposizione che dichiara una
certa azione (o anche un'omissione) essere necessaria. Mentre la massima è un
principiosoggettivo, l'imperativo categorico è invece un principio oggettivo;
l'intenzione è poi il fondamento intrinseco della massima. L'etica di Kant si
riferisce a massime e ciò a cui attribuisce grande importanza è
l'intenzione. Un imperativo ipotetico costringe all'azione in determinate
circostanze: se io desidero dissetarmi devo assolutamente bere qualcosa.
Un imperativo categorico, d'altro canto, denota un'assoluta e incondizionata
richiesta: un "devi" incondizionato, che dichiara la sua autorità in
qualsiasi circostanza, entrambi necessari e giustificati come un fine in sé
stesso. È meglio nota nella sua prima formulazione: "agisci soltanto
secondo quella massima che, al tempo stesso, puoi volere che divenga una legge
universale"ma esistono altre due formulazioni dello stesso imperativo
categorico: "agisci in modo da trattare l’umanità, sia nella tua
persona sia in quella di ogni altro, sempre anche come fine e mai semplicemente
come mezzo." e "La volontà non è semplicemente sottoposta alla
legge, ma lo è in modo da dover essere considerata auto-legislatrice e solo a
questo patto sottostà alla legge."[3] Kant espresse estrema
insoddisfazione per la cosiddetta filosofia popolare dei suoi tempi, credendo
che non avesse potuto mai superare il livello degli imperativi ipotetici: una
persona utilitarista direbbe che l'omicidio è sbagliato perché non massimizza
il bene per il maggior numero di persone, ma questo è irrilevante per coloro i
quali sono interessati solo nel massimizzare risultati positivi solo per sé
stessi. Conseguentemente Kant argomentò che i sistemi di morale ipotetici
non possono convincere all'azione morale o essere visti come base per giudizi
morali verso altri, perché gli imperativi sui quali si basano si rifanno troppo
pesantemente a considerazioni soggettive. Egli presentò un sistema di morale
deontologica basata sulle richieste degli imperativi categorici come
alternativa. Natura del concettoModifica Dal punto di vista di Kant un
atto morale è un atto che sarebbe giusto per qualsiasi tipo di persona, in
circostanze simili a quelle nelle quali un agente si trova nel momento di
eseguirlo. La facoltà che ci permette di prendere decisioni morali è chiamata
ragion pratica pura, che è in contrasto con la ragion pura (la capacità di
conoscere) e la semplice ragion pratica (che ci permette di interagire con il
mondo dell'esperienza). La guida alle azioni determinate dall'imperativo
ipotetico ha un uso strumentale: ci dice cosa sia meglio raggiungere per i
nostri obiettivi. Non ci dice, in ogni caso, niente circa i fini che dovremmo
scegliere. Kant, viceversa, considera il giusto essere antecedente al buono
come importanza assoluta; infatti sostiene che il buono raggiunto ha una irrilevanza
morale. La giusta moralità non può essere determinata con riferimento a
niente di empirico o sensuale; si può determinare solo a priori, con ragion
pratica pura. La ragione, separata dall'esperienza empirica, può determinare il
principio secondo il quale tutti gli obiettivi possono essere determinati come
morali. È questo principio fondamentale della ragione morale che è conosciuto
come imperativo categorico. La ragion pratica pura, nel determinarlo,
determina cosa sarebbe necessario intraprendere senza riferimenti ai fattori
contingenti empirici. Questo è il senso in cui la meta etica di Kant è
oggettivistapiuttosto che soggettivista. Le questioni morali sono determinate
indipendentemente dal riferimento al particolare soggetto che viene loro posto.
È per il suo essere determinata dalla ragion pratica pura, piuttosto che dal
particolare empirico o dai fattori sensoriali, che la moralità è universalmente
valida. Questa morale universale è considerata come un aspetto distintivo della
filosofia morale kantiana e ha avuto un grosso impatto sociale sui concetti
politicie legali dei diritti umani e dell'uguaglianza sociale. Libertà ed
autonomiaModifica Kant vide l'individuo umano come un essere razionale
autocosciente con una scelta di libertà "impura": La facoltà di
desiderare in base a concetti, nella misura in cui il motivo determinante della
sua azione va individuato in lei stessa e non in un oggetto, si chiama facoltà
di fare o di non fare a piacimento. In quanto legata alla coscienza della
capacità della sua azione in vista della produzione dell'oggetto, essa si
chiama arbitrio, mentre se è priva di questo legame, il suo atto si chiama
aspirazione. La facoltà di desiderare, il cui motivo determinante interno,
quindi anche il gradimento, è da cercare nella ragione del soggetto, si chiama
volontà. La volontà è quindi la facoltà di desiderare considerata non tanto
(come l'arbitrio) in rapporto all'azione, quanto piuttosto in rapporto al
motivo determinante dell'arbitrio in vista dell'azione. Inoltre non ha di per
sé in verità alcun motivo determinante, ma, in quanto può determinare
l'arbitrio, la volontà è piuttosto la ragione pratica stessa. Nell'ambito della
volontà può rientrare l'arbitrio, ma anche la semplice aspirazione, in quanto
la ragione può determinare la facoltà di desiderare in generale. L'arbitrio che
può essere determinato dalla ragione pura, si chiama libero arbitrio. Quello
che si lascia determinare soltanto dall'inclinazione (impulso sensibile,
stimulus), sarebbe arbitrio animale (arbitrium brutum). Al contrario l'arbitrio
umano è tale da venire sì sollecitato dall'impulso, ma non determinato, e non è
dunque puro di per sé (prima di acquisire la prerogativa della ragione), ma può
essere determinato ad agire dalla volontà pura. Immanuel Kant, Die
Metaphysik der Sitten, 213 (Metafisica dei costumi, tr.it. a cura di Giuseppe
Landolfi Petrone, testo tedesco a fronte, Milano, Bompiani) Per
poter considerare una volontà "libera", dobbiamo intenderla capace di
influenzare il potere causale senza essere essa stessa causata a fare ciò. Ma
l'idea dell'essere di un libero arbitrio "senza legge", vale a dire
un volere che agisce senza alcuna struttura causale, è incomprensibile. Dunque,
un libero arbitrio dovrebbe agire sotto leggi che esso dà a sé stesso.
Sebbene Kant ammise che non vi potesse essere alcun esempio concepibile di
esempio di libero arbitrio, perché un qualunque esempio ci mostrerebbe solo
come una volontà come ci appare — come soggetto alle leggi naturali — in ogni
caso argomentò contro il determinismo. Propose che il determinismo fosse
inconsistente dal punto di vista logico: il determinista afferma che A ha
causato B, e B ha causato C, che A è la vera causa di C. Applicato al
caso della volontà umana, un determinista potrebbe discettare sul fatto che la
volontà non ha un potere causale perché qualcos'altro ha causato la volontà di
agire come ha fatto. Ma tale argomentazione semplicemente assume cosa si era
prefigurato di dimostrare; che la volontà umana non è parte della catena causale.
In secondo luogo Kant sottolinea che il libero arbitrio è intrinsecamente
inconoscibile. Poiché dunque anche una persona libera non potrebbe avere la
conoscenza della propria libertà, non possiamo usare le nostre sconfitte per
trovare una prova del fatto che la libertà esiste o l'assenza di essa. Il mondo
osservabile non potrebbe mai contenere un esempio di libertà perché non
mostrerebbe mai una 'volontà' come appare a "se stessa", ma solo una
'volontà' che è soggetta alle leggi naturali imposte su di essa. Ma alla nostra
coscienza appariamo come liberi: dunque trasse le conclusioni che per l'idea
della libertà trascendentale questa sarebbe, libertà come presupposto della
domanda "cosa sarebbe necessario che io faccia?". Questo è ciò
che ci dà base sufficiente per definire la responsabilità morale: il razionale
e il potere dell'auto-realizzazione dell'individuo, che egli chiama
"autonomia morale": «la proprietà che la volontà ha di essere una
legge per essa stessa». Buona volontà, dovere e l'imperativo
categoricoModifica Dacché considerazioni dei dettagli fisici dell'azione sono
necessariamente legati alle preferenze soggettive di una persona, e potrebbero
essere attivate senza l'azione del volere razionale, Kant concluse che le conseguenze
che ci si attendeva di un atto sono esse stesse neutrali moralmente, e quindi
irrilevanti alle delibere morali. L'unica base oggettiva per un valore morale
dovrebbe essere la razionalità della buona volontà, espressa in riconoscimento
del dovere morale. Il dovere è la necessità di agire in rispetto della
legge dettata dall'imperativo categorico. Poiché il suo valore morale non
scaturisce dalle conseguenze di un atto, la sorgente della sua moralità
dovrebbe essere semmai la massima sotto la quale l'atto è eseguito, senza
rispettare tutti gli aspetti o le facoltà del desiderio. Un atto può dunque
avere un contenuto morale se, e solo se, è eseguito con riguardo verso il senso
di dovere morale; non è sufficiente che l'atto sia consistente con il dovere,
deve essere intrapreso in nome dell'adempimento del dovere. NoteModifica
^ Immanuel Kant, Fondazione della metafisica dei costumi, in Scritti morali,
traduzione di Pietro Chiodi, Torino, UTET, Kant, Fondazione della metafisica
dei costumi, in Scritti morali, traduzione di Pietro Chiodi, UTET, Kant,
Fondazione della metafisica dei costumi, in Scritti morali, traduzione di
Pietro Chiodi, UTET, Orlando L. Carpi, Il problema del rapporto fra virtù e
felicità nella filosofia morale di Immanuel Kant, Bologna, Edizioni Studio Domenicano,
Etica Imperativo ipotetico Imperativo
categorico, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc. Imperativo
categorico, in Catholic Encyclopedia, Robert Appleton Company. Portale
Filosofia: accedi alle voci di Filosofia. Critica della ragion pratica testo
filosofico di Immanuel Kant Imperativo ipotetico termine Fondazione
della metafisica dei costume. Emanuele Duni. Duni. Keywords: costume, o
sia sistema di dritto [sic] universale, diritto
universale – diritto filosofico -- Vico, filologia, Roma, universalita –
Cicerone e buono. Cicerone e onesto – Cicerone dice la verita, il diritto
romano universalisabile --. Refs.: Luigi Speranza, “Grice e Duni” – The
Swimming-Pool Library. Duni.


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