Grice e Coco: l'implicatura conversazionale del mutuale prevalente –
il contratto di carattere mutuale prevalente -- filosofia italiana – Luigi
Speranza (Umbriatico).
Filosofo italiano. Grice: “Typically, while in the Italian North, Conte can
play with words, in the Italian South, Coco must work for the workers! Is
conversation a work? I think so – lavoro – In the ‘codice civile’ or rather the
‘codice’ of the civil laws – there is a section on ‘lavoro’, and a title on
‘co-operativa’, short for ‘cooperative society’ – This is all due to Coco – It
sounds slightly fascist, and he did write a little tract with ‘fascist’ in the
subtitle! – Coco is a performativist, so he understands that ius must
‘constitute’ and define: so he goes on to analyse what I’ve been analysing too
– what is to cooperate – in a common task or ‘lavoro’ – what is ‘mutuality’ –
what are the requirements for mutuality, and so on – It’s not as legalese and
boring as it sounds! And it provides a framework for my pragmatics – since a
lawyer, and especially a Griceian one, can be VERY SMART! Coco is!” -- Dal punto di vista sistematico molto vicino
alla visione del grundnorm, teoria da Kelsen.
Si laurea a Napoli. Sostituto procuratore del Re a Cassino. La Regia
Procura di Roma. Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma.
Fondatore dell'Ufficio del Massimario. Insegna a Roma. Noto soprattutto per
aver partecipato ai lavori di stesura del nuovo codice civile italiano nonché
del codice di procedura civile, entrambi entrati in vigore nel 1942. Si occupa
prevalentemente della stesura di leggi in materia del contratto, obbligazione,
e diritto del lavoro. Altre opere: “Gli eclettismi contemporanei e le lezioni
di filosofia del diritto” (Lagonegro, M. Tancredi & Figli); “La filosofia
del diritto”; “Una quistione di diritto transitorio in tema di farmacie” (Milano,
Società Editrice Libraria); “Sull'ultimo capoverso dell'art. 375 del codice
penale” (Milano, Società Editrice Libraria); “Luce di pensiero italico nelle
tenebre della guerra” (Cassino, Soc. Tip. Ed. Meridionale); “Per la tradizione
giuridica italiana” (Milano, Società Editrice Libraria); “Saggio filosofico
sulla corporazione fascista” (Roma, Edizioni del diritto del lavoro); “Sulla
costituzione di parte civile delle associazioni sindacali” (Roma, Edizioni del
diritto del lavoro); “Corso di diritto inter-nazionale (recensita da Santi
Romano, seconda edizione riveduta ed ampliata, Padova, MILANI); “Intorno alla
pre-giudiziale penale nel giudizio del lavoro” (Roma, U.S.I.L.A.); “Raffaele
Garofalo” (Napoli, SIEM); “Il contratto collettivo di lavoro e la impresa
cooperativa” (Roma); “Una inchiesta sulla criminalità” (Napoli, SIEM). Annuario
Camera dei fasci e delle corporazioni. Rivista penale. Rassegna di dottrina,
legislazione, giurisprudenza, Roma, Libreria del Littorio, Rivista di diritto
pubblico. La giustizia amministrativa, Roma,
Società per la Rivista di diritto pubblico e la Giustizia amministrativa, Una
vita per il Diritto Giusto, La giustizia penale. Rivista critica settimanale di
giurisprudenza, dottrina e legislazione, Società editoriale del periodico La
giustizia penale, Tale trasferimento avvenne per via di un suggerimento
pervenutogli al Re dagli allora procuratori presso la Corte d'appello di Napoli
Salvatore Pagliano e Giacomo Calabria.
La giustizia tributaria. Dottrina, giurisprudenza, legislazione, Città
di Castello, Società tipografica Leonardo da Vinci. Cfr. Gazzetta Ufficiale del
Regno d'Italia, Cfr. Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, La scuola positiva.
Rivista di diritto e procedura penale, Milano, Vallardi. Iniziò la sua carriera a 24 anni e nel 1906 fu nominato
pretore di Lagonegro. Quattro anni dopo divenne pretore di Moliterno, per assumere
in seguito le funzioni di sostituto procuratore a Cassino. Venne trasferito a
Roma presso la Procura. Oltre vent’anni dopo, fu Presidente di sezione della
Corte Suprema di Cassazione, oltre che Professore di Filosofia del diritto.
Dotato di una solidissima dottrina e di un rigorosissimo lavoro
applicativo, partecipa ai lavori per la
stesura del nuovo Codice Civile e del Codice di Procedura Civile. Cura
vari aspetti dell’allora nuova normativa: contratto, obbligazione, diritto del
lavoro. Una delle sue grandi doti fu quella di riuscire a non farsi
condizionare dal regime dell’epoca. Non accetta la candidatura in Parlamento
offertagli dai suoi conterranei della Calabria. “Una Vita per il diritto
giusto” si lascia leggere con piacere, in diversi passaggi si incontreranno i
tratti che lo hanno contraddistinto come uomo, come magistrato e
giurista, troveremo, inoltre, la sua attività di ricerca e di elaborazione
teoretica, il tutto in un arco temporale di oltre quarant’anni. Sotto il
profilo sistematico si accosta alla visione di Kelsen per quanto riguarda
l’ordinamento e le codificazioni, nonché, proprio per la ricerca e per
l’identificazione di una grande norma fondamentale (grundnorm). Dal punto di
vista epistemologico, rappresenta la condanna dell’ideologia e della prassi
delle scomposizioni in una galassia di frammenti superficialistici. Lo sguardo
al pensiero Coco ci consente anche di sottolineare la sua analisi critica, egli
non si ferma alla semplice stigmatizzazione della responsabilità oggettiva nei
confronti del singolo. Prende spunto da queste aberrazioni per sottolineare
come all’accanimento contro la condotta individuale della persona fisica non
corrispondesse eguale severità verso gli atti illeciti e dannosi della pubblica
amministrazione. Proprio negli anni ‘30 scrisse “la responsabilità della
pubblica amministrazione”. -- è stato anche filosofo e storico al tempo
stesso. Un’uomo molto impegnato nel suo lavoro che ci sembra doveroso
ricordare. Dal padre, persona di cultura, ricevette i primi
rudimenti di storia, letteratura, e filosofia, che si ritroveranno,
successivamente, in taluni suoi saggi filosofici su Aquino. Iniziò la
carriera giudiziaria a soli ventiquattro anni e ottenne la nomina a
Pretore di Lagonegro. Divenne Pretore di Moliterno, per assumere
successivamente le funzioni di Sostituto Procuratore del Re a Cassino.
Trasferito a Roma, presso quella Regia Procura, col viatico di rapporti oltremodo
favorevoli e lusinghieri dei Procuratori Generali Pagliano e Calabria
della Corte d’Appello di Napoli, dove vi permarrà per
passare alla Procura Generale presso la Corte d’Appello. Ottenne la
nomina a Procuratore Generale del Re presso la Corte d’Appello di Cagliari, ma
non ne assumerà di fatto la titolarità. Chiamato, invece, a presiedere il
Tribunale Supremo delle Acque, era Presidente di Sezione della Corte Suprema di
Cassazione. Il giornale “Il Tribunale”, pubblicazione mensile
edita a Roma, lo saluta a tale nomina. È della nostra famiglia, di quell’aristocratica
famiglia giornalistica, alla quale non disdegna di appartenere,
nonostante l’altissimo grado che ricopre nell’ordine giudiziario,
oggi lieti di salutarlo, insieme con quello forense, Presidente di Sezione
della Suprema Corte. Noi lo abbiamo visto nella Corte di Cassazione sin dagli
anni ormai lontani della sua felice unificazione. E stato, infatti, tra i
fondatori e promotori di quell’Ufficio del Massimario che raccoglie il vasto e
prezioso materiale giurisprudenziale della Suprema Corte. Non appena
conseguita la promozione al grado IV°; ha ricoperto la carica di Consigliere,
partecipando attivamente alla funzione giudiziaria di così eminente consesso.
Ci asterremo, di proposito, da ogni aggettivazione che non sarebbe di buon
gusto né riuscirebbe gradita al nostro Amico e collaboratore; non possiamo,
peraltro, esimerci dal ricordare fra le benemerenze e il titolo di Professore
di Filosofia del Diritto nella Scuola di Perfezionamento di Diritto
Penale né l’altro, per noi particolarmente caro, di Redattore Capo
della Rivista di Diritto Pubblico. La recente nomina, se
indubbiamente costituisce un nuovo riconoscimento dei meriti di così
eletto Magistrato, rappresenta però un onere, che si aggiunge all’onore di così
ambita carica. Ma l’accoglierà di buon grado, assolvendo
anche dal nuovo seggio presidenziale le delicate funzioni giudiziarie,
alle quali porta il valido contributo della sua competenza, ma soprattutto
una grande serenità ed equanimità. Riguardo ai meriti illustrati dall’articolo
dell’epoca, c’è da dire che il suo cursus honorum non è stato caratterizzato
soltanto da solidissima dottrina e da rigorosissimo lavoro applicativo, ma
anche dalla partecipazione costante all’evoluzione dell’ordine giudiziario, e
tappa importante in tale attività, fu la Sua nomina a membro del Consiglio
Superiore della Magistratura, ossia dell’organo politico e
politico-amministrativo, anche se in base alla legislazione dell’epoca il
Consiglio Superiore della Magistratura non aveva ancora il potere e
l’importanza che la Costituzione e la successiva normativa di attuazione gli
diedero. Ancora, circa la indicata fondazione del Massimario civile della
Corte di Cassazione Unificata va detto che Lui effettivamente fu tra i
principali ideatori; era, quello, un periodo di grandi innovazioni, perchè
all’atto dell’Unità d’Italia, oltre alla Corte di Cassazione di Torino
esistevano quella di Firenze nonchè le due Corti Supreme di Giustizia di Napoli
e di Palermo (che assunsero anch’esse la denominazione di Corte di
Cassazione). Con la legge, vennero soppresse le Corti sopra indicate, mentre
quella di Roma fu trasformata in Corte di Cassazione del Regno. Fu titolare
dell’insegnamento di Filosofia del Diritto presso la Scuola di Perfezionamento
in Diritto Penale dell’Università di Roma “La Sapienza”. In questo ambito,
svolse attività accademica per quel periodo che vide la Scuola annoverare i
più bei nomi della dottrina penalistica italiana, le cui teorie risultano,
ancora oggi, alla base della trattatistica più importante. Altro aspetto
rilevante della sua eccezionale figura di giurista, come si rileva da un saggio
del nipote dell’alto Magistrato, che porta con orgoglio lo stesso nome, il
Professore Nicola Coco, dell’Università di Roma “La Sapienza”, è costituito dal
coerente riferimento alla legalità, cioè allo stato e all’ordinamento
giuridico quali unica garanzia di contratto sociale. Per questo, il periodo che
va dal primo dopoguerra all’ avvento del fascismo,
costituisce una parentesi temporale di efficace e prorompente
elaborazione delle basi di quel diritto del lavoro e sindacale, o “giuslavorismo”,
costituendo davvero una novità assoluta nelle scienze giuridiche del tempo.
Così, quando si verificheranno gravissime crisi socio0economiche che
metteranno a rischio l’assetto della produzione, la politica e i sindacati
troveranno i loro punti d’incontro nel noto Statuto del Lavoratori, una
ri-edizione aggiornata delle linee guida tracciate, agli inizi del “secolo
breve”, dai primi “giuslavoristi”, tra i quali appunto Coco. Altro aspetto
qualificante del giurista è l’aver concorso alla stesura del Codice Civile, ai
cui lavori preparatori, dai Ministri Solmi e Grandi (che è il sottoscrittore
anche del Codice di Procedura Civile, emanato anch’esso, furono chiamate
le più belle e fertili menti di magistrati e giuristi. Cura vari aspetti della normativa
(il contratto, l’obbligazione, diritto del lavoro), tant’è, che nell’imminenza
della promulgazione, il Ministro Dino Grandi gli inviò una lettera personale di
ringraziamento per il prezioso contributo offerto per il Codice. L’ultima parte
della sua vita coincide con l’immane conflitto mondiale, con
la guerra civile e con la scia di vendette e iniquità che ne conseguirono. Dopo
la fuga del Re e la costituzione della Repubblica Sociale Italiana, viene
invitato ad assumere la Presidenza della Corte di Cassazione trasferitasi a
Brescia e fors’anche la carica di Ministro Guardasigilli, ma egli fermamente
rifiuta. Ebbene, nonostante tale ferma presa di posizione nei confronti del
regime fascista, sulla base di taluni articoli che aveva scritto su “Il
Messaggero” di Pio Perrone, di commento a leggi e questioni giuridiche di alto
livello, ovviamente di epoca fascista, l’occhiuta Commissione di epurazione,
su decine di articoli scritti in una pluridecennale collaborazione, ne scova
qualcuno che suona come apologetico del Fascismo. Nulla di più falso, quando
era nota a tutti la dirittura morale del magistrato integerrimo, del quale va
appena ricordato, ammesso ve ne fosse bisogno, che la sorella del Duce,
Edvige Mussolini, gli fece pervenire sollecitazioni per una causa che la interessava.
Ebbene, Coco procedette secondo coscienza, quindi non nel modo auspicato dalla
sorella del Duce! L’epurazione ingiusta, nella quale probabilmente influirono
anche motivazioni non occulte di gelosia e invidia da parte di taluni,
soprattutto per il fatto che per meriti poteva benissimo aspirare alle
funzioni di Primo Presidente della Suprema Corte, ne mina rapidamente le
condizioni di salute. Negli ultimi mesi non volle proporre ricorso contro i
provvedimenti che lo avevano colpito e rifiuta cortesemente anche una
candidatura in Parlamento, per le elezioni, che i conterranei di Calabria gli
avevano offerto con affetto e riconoscenza. Spira serenamente, non mancando
nel suo testamento di perdonare cristianamente quanti gli avevano provocato
tanto immeritato dolore. Codice Civile. Del Lavoro. Delle societa cooperative e
della mutue assicuratrici, delle societa cooperative – disposizione generali –
cooperative a mutualita prevalente. Articoli: societa cooperative; societa
cooperative a mutualita prevalente, criterio per la definizione della
prevalenza, requisiti delle cooperative a mutualita prevalente. Del Lavoro. Le Società di Mutuo
Soccorso in Italia. Il prof. Gobbi, nel suo pregevole libro: « Le
Società di Mutuo Soccorso » (1) dice che « il nome di Società di Mutuo
soccorso è co¬ munemente assunto da associazioni, le quali hanno per loro
scopo principale di dare ai soci sussidi in caso di malattia o in altre
even¬ tualità che interessino la loro famiglia o l’esercizio della loro
atti¬ vità economica, ricavando i mezzi all’uopo principalmente da
con¬ tributi dei soci stessi ». Considerato così il carattere
economico-sociale dei sodalizi mu¬ ralisti, non possiamo sicuramente
affermare che le prime traccie di essi si riscontrino nelle antiche
Corporazioni di arti e mestieri, nelle maestranze, nei Collegi, nelle
Università. Queste associazioni si proponevano scopi di difesa
professionale, di perfezionamento nelle arti esercitate dagli associati ;
qualche volta, in via secondaria, l’eser¬ cizio di pratiche religiose; e
spesso assumevano importanza politica di prim’ordine e conferivano
dignità nobiliare, come nelle arti della repubblica Fiorentina.
Abbiamo però nel nostro paese esempi di società mutualiste sca¬
turite dal vecchio tronco della corporazione o del Collegio, o meglio
che'di questo possono reputarsi trasformazione. Così e non altrimenti noi
possiamo considerare la Società fra i falegnami e fabbri di Faenza che fa
rimontare la sua origine al 1410; l’altra pure di Faenza fra calzolai ed
arti affini che si dice sorta nel 1474; la So¬ cietà Veneta Sovvegno
Calafati al R. Arsenale del 1454 ; la Società Calafati del porto di
Genova del 1456; la Società dei Cappellai di Padova del 1530; il
Consorzio degli Orafi ed Argentieri capi d’arte di Roma del 1509. Nè
diverso giudizio possiamo recare sui sodalizi che sorsero nel secolo
decimosettimo e nella prima metà del deci- mottavo. E questi sono: la
Società dei calzolai di Cesena (1610); le due Società Maestri falegnami,
ebanisti e carrozzai e fra falegnami ed arti affini di Torino (1636); la
Società fra carrozzai, sellai, fabbri¬ canti di Torino (1653); la Società
fra calzolai padroni di Asti (1681); la Società Archimede fra operai
fabbri, meccanici ed affini e fra fabbri ferrai e serraglieri
(proprietari di officina) (1700); la Confraternita Sovvegno fra israeliti
di Padova (1713); le Società Riunite Sovvegni spagnuoli e tedeschi di
Venezia; il Pio Istituto lavoranti Milano, Società editrice libraria, pellai di
Torino (1736); la Società Cocchieri e palafrenieri di Torino
(1748). Quantunque sorta nel 1738, la Unione Pio-Tipografica
Italiana di Torino può dirsi la prima che abbia assunto dalle sue origini
e poi meglio perfezionati con successivi adattamenti, i caratteri del
mutuo soccorso. Essa fu approvata con Regie patenti 19 agosto 1751 e
poi nel suo riformato organismo con Regie patenti 28 settembre 1770.
E ira i sodalizi che sorsero nella seconda metà del secolo
decimottavo e possiamo considerare, al pari della Unione Pio Tipografica
di To¬ rino, come le più antiche Società di mutuo soccorso, meritano
par- ticolar menzione: la Pia Unione fra lavoranti calzolai di Torino
del i/54 e la Società dei Servitori di Faenza T . 1 -^ a s ? c °nda metà del secolo
decimottavo sorsero quindi in rippnr, • P rim ? Società di mutuo
soccorso, secondo il concetto mo- Daese affe[>m are che di buon'ora si
manifestò nel nostro Fara il^KfrfSr? 11 6 J° Uta A } P rev idenza
sociale. Ed è cosa singo- concettn°df nnl a Che ’ “® ntre secoQdo la evoluzione
logica del Sassari dalIe , f orme più semplici di essa dovrebbe
videnza tipIIa lesse, il risparmio, forma primigenia della pre¬
previdenza mutuaPs/nT 116 0I ! ganicile . sorse in Italia più tardi
della Hlllacoo^fonì qUale C r blna * due elementi del risparmio
auanrìn <yìà ^ !• ^ prime Casse di risparmio sorsero nel 1822,
litaria, la quale si esu M , Jl ns P arm io, che è virtù so-
adatto a raccoglierlo duò P«p.»?r ma - pa e ® e quando trova
l’organo domestiche, ed in questa anche nel segreto delle pareti
quanto l’economiaVonetaria dp? 0 ^^^ fumare che esso è antico che
l’atto primo deTsodalizfo ? 10va inoltre considerare contributo che
versa il socio 1Sta + e Un atto dl ris P a nmio; il fini della
mutualità, rappresenta La - 1 fondi occorren ti ai “lata, sottratta
alle spese vofottSie sp t np dei SU01 guadagni rispar- occorre per i
bisogni della vita 6 6 n pUre risecata su quanto me„fo 0 U“liX a .S
a m m uta 4 ,I?5', ’ ec ?l° 1 . d!,olmo " 0 no rapido l'inoro- primo
dofsecoli“orsòrKtcietó Fi ” 0 al 1851 società di mutuo soccorso
(1). di dii Gl0va rammentarle dl Bergamo : nel 1810.
Pr« ’camnen*»! !’ ls p. tut0 n | armoniTo’dS el Teatr’f) 1 r?Ìni
SU Ì“ t ^ municipale Simoiie Mayr ano. la Pia Unione tessitori in
seta areento l a Società di M. S. fra cap- ’ aigento e oro di Tonno; nel
1884, la Società Assieme a’gli altri benefici di ordine politico e
'sociale che la unificazione del Regno ci recò, dobbiamo segnalare anche
il rapido incremento nelle Società di mutuo soccorso. Durante il periodo
della prima metà del secolo decimonono solo 48 Società nuove videro
la luce, come abbiamo veduto. Al 31 dicembre 1885, cioè dopo 35
anni soltanto, la statistica a quella data denunzia la esistenza di 4896
So¬ dalizi e ah 31 dicembre 1894, dopo nove anni, ne troviamo 6722,
con un aumento di 1826. Vedremo in seguito quante e di qual forza
siano quei sodalizi al 31 dicembre 1904, secondo la recente statistica,
pub¬ blicata dall’Ispettorato Generale del Credito e della Previdenza.
IL — I caratteri. Le Società di mutuo soccorso italiane,
nella loro generalità, sono associazioni che esercitano in modo
prevalente funzioni di carattere assicurativo col principio della
mutualità, aggiungendo spesso a queste altre funzioni accessorie dirette ad
accrescere le forze economiche e intellettuali e morali dei soci.
Fra le funzioni di carattere assicurativo ha prevalenza in tutte
l’assicurazione di un sussidio in caso di malattia. Spesso vi si ag¬
giungono le spese funerarie in caso di morte ed un sussidio una volta
tanto ai superstiti. I sussidi di malattia sono commisurati ai
contributi, spesso con calcoli empirici, qualche volta alla stregua di
previsioni tecnicamente calcolate. Quasi tutte le Societàc he con¬ cedono
sussidi di malattia, per conseguire il diritto al sussidio fissano un
periodo di tempo dall’ ammissione, che comunemente chiamasi periodo di
noviziato. Sono poche le Società che accordano il sussidio subito dopo
l’ammissione: 45 secondo l’ultima statistica (1); tutte le altre vanno da
un minimo di un mese ad un massimo di 24 mesi, e ve ne ha 120 nelle quali
il periodo di noviziato supera i 24 mesi. Ma il numero maggiore si
condenza intorno al periodo da uno a 12 mesi: il 76 per 100 del
totale. Non tutte le Società concedono il sussidio dal primo
giorno della malattia, sono anzi pocchissime quelle che lo concedono; le
al¬ tre fissano un periodo, che chiamono periodo di carenza, nel quale
i soci non hanno diritto al sussidio. Il periodo di carenza è di ordi¬
nario di uno a tre giorni, ma giunge sino a dieci e per poche So¬ cietà
va oltre i dieci giorni. orefici ed arti aifiai di Bologna, la
Società Sant’Anna fra i maestri muratori di Pinerolo; nel' 1835, la
Società cocchieri e domestici di Sant’Antonio Abate di Verona; nel 1836, la
Società •di M. S. fra parrucchieri di Novara, la Società di M. S. fra
brentatori di Vercelli, la Società di M. S. fra lavoranti guantai,
tintori e conciatori di pelle di guanto di Torino, la Società operaia di
M. S. fra conciatori di Torino; nel 1812, la Società di M. S. fra parrucchieri
di "Torino, la Società dì vi. s. fra barbieri, parrucchieri e
profumieri di Bologna; nei 1444, il Pio Istituto di M. S. pei medici e
chirurgi della città e provincia di Bologna, la So¬ cietà fra medici e
chirurgi di Lombardia in Milano, la Società di M. S. fra farmacisti,
medici e veterinari di Parma, la Società lavoranti calzolai di Pinerolo,
la Società di M. S. fra ma¬ rinai pescatori di Trapani; nel 1846, la
Società di M. S. dei medici-chirurgi della città e provincia di Ferrara,
l’Istituto di M. S. fra medici, chirurgi e farmacisti di Roma e sua pro¬
vincia, la Società mutua beneficenza di Citta di Castello; nel 1847, la Società
di M. S. tra calzolai di Alba, la Società medico-farmaceutica di Padova;
nel 18 - 1 S, l’Unione operaia pa¬ triottica fratellanza di Asti, la
Società Femminile di M. S. S. Bonifacio di Pinerolo, la So¬ cietà
Generale fra gli operai di Pinerolo, l’Unione per le malattie di Verona, la
Federazione italiana fra lavoranti del libro (compositori) di Tonno; nel
1849, la Società di M. S. fra i pompieri municipali di Ancona ; nel 1764,
la Università dei pescivendoli patentati di Roma Questi dati e i seguenti
concernono le Società riconosciute soltanto, per la quale la statistica
ha potuto registrare notizie più copiose. Si tratta quindi di osservazioni che
con¬ cernono 1548 Società soltanto. Nè il sussidio è concesso per
tutta la durata della malattia.Società soltanto sussidiano la malattia fino al
suo termine; ma nelle altre assai raramente il sussidio va oltre i 180
giorni in un anno, e il numero maggiore si conta fra quelle che non vanno
oltre 120 giorni La misura del sussidio di malattia per mo te Società (il
4-2 per 1001 rimane invariata per tutta la durata della malattia, in
molte altre (il 50.4 per 100) varia, sia aumentando dopo alquanti
giorni sia diminuendo. L’assicurazione obbligatoria contro
gl infortuni del lavoro tutela oggi in Italia una larga massa di operai,
ma non H tutela tutti: l’artigianato, la mano d’opera agricola, le
industrie ohe non appli¬ cano macchine, sono ancora oggi fuori il campo
dell assicurazione obbligatoria. E’ confortante perciò osservare nell
azione dei nostri sodalizi muralisti, in via se pur vuoisi sussidiaria,
un aiuto inte¬ gratore pei casi di infortunio. Per quanto concerne la
invalidità temporanea il numero maggiore delle Società (823 su 965)
conside¬ rano questa agli effetti-del sussidio come una malattia
ordinaria; le altre danno il sussidio in misura diversa. Piu scarso è il
numero delle Società che danno sussidio in caso d’invahdita
permanente (542), e il sussidio per alcune è determinato sia in un
assegno una volta tanto, sia in forma continuativa;- per altre, e sono il
numero maggiore, il sussidio è indeterminato, viene dato, cioè, secondo
la entità e la disponibilità dei fondi sociali. E ancora in minor
numero sono le Società che danno sussidi in caso di morte per fa,tto di
in¬ fortunio sul lavoro (464 soltanto); e questi sussidi sono in
misura determinata sotto forma di assegni per una volta o continuativi
o di pensioni o di spese funerarie, o in misura indeterminata.
Quantunque riferentisi alle Società riconosciute soltanto, hanno
valore, come indice tecnico, i dati relativi ai casi di malattia sussi¬
diati, ai soci sussidiati, alle giornate di malattia sussidiate ed agli
oneri finanziari che ne derivano alla Società. Di questi dati ripor-
Per ogni Società, in media, sono sussidiati 45.1 soci all’ anno,
per 52 6 casi di malattia e per 995.3 giornate di malattia, con una spesa
media di 1007.02. Su 100 soci si hanno 29.1 casi di malattia, sussidiati
e sono sussidiati 25 soci. Per ogni caso di malattia sono sussi¬ diate
giornate 18.7; e per ogni socio esistente sono sussidiate giornate 5.52.
Questa media può rappresentare l’indice di morbosità nei soci delia
Società di mutuo soccorso ed ha grande valore per il migliore ordinamento
tecnico di questi sodalizi, per una più razionale corri¬ spondenza fra i
mezzi di cui dispongono e gli impegni che assumono con la promessa
statutaria. La spesa media pei sussidi di malattia, annualmente, risulta
di lire 5.64 per ogni socio esistente. Nell’ordine stesso del mutuo
soccorso devono porsi i sussidi per spese funerarie di soci defunti.
Molte Società provvedono diretta- mente alle spese funerarie, alcune
concorrono con la famiglia alle spese stesse. Non sono infrequenti poi i
casi di Società che danno sussidi alle famiglie dei soci morti sia una
volta tanto sia in forma continuativa. Sono relativamente poche le
Società che concedono sussidi di puerperio e di baliatico (l’8.9 per
100). Nè sono molte le Società che provvedono con sussidi ai soci
disoccupati (il 6.5 per 5 — 100). Questi dati si riferiscono a tutte
Società delle quali si occupa la statistica recente.
Carattere degno del maggiore studio delle nostre Società mu- iualiste è
di aver attinto alla forza delle loro organizzazioni per dar vita ad
istituzioni cooperative a vantaggio dei propri soci. Questa geniale
filiazione della cooperazione dal seno della previdenza mu- tualista fu
rilevata ed illustrata dal Mabilleau in occasione di uno studio che, per
conto del Musee Sociale di Parigi venne a fare in Italia delle nostre
Istituzione di previdenza assieme al Conte di Rocquigny ed al Rayneri
(1). La statistica recente ne dà una conferma luminosa. Nel quadro
seguente è indicato il numero delle Società di Mutuo Soccorso che
esercitano funzioni cooperative. COMPARTIMENTI Prestiti
ai soci Magazzini di consumo Cooperative di
lavoro Cooperative di credito Piemonte.
174 281 2 Liguria. ..
19 15 — Lombardia.
233 ■ 46 1 Veneto . .... ....
. 161 32 Emilia . . , . . 182
23 1 Toscana. 92
58 1 Marche....... 128
24 1. — Umbria. . . . . . .
72 18 — — Lazio..
63 .2 . Abruzzi. 82 5
Campania. . . . . . 150 10 Puglie . . . . .
. . 1 • 57 7 1 ; “
Basilicata. 27 Calabria . . . . . .
47 14 — — Sicilia.
95 17 — — Sardegna .
. 15 — Regno . . . 1597
| . 552 5
2 Nella maggior parte dei casi non si tratta di istituzioni
autonome fondate secondo le norme del codice di commercio, ma di i-ami
di attività della stessa Società di mutuo soccorso operante coi fondi
di questa. Le Casse di prestiti sono principalmente dirette al fine
di produrre un maggiore rendimento coi fondi sociali, e quindi si
com¬ prende come esse siano in numero maggiore (il 24.9 per 100). I
ma¬ gazzini di consumo, che sul totale rappresentano 8 6 per 100
delle Società esistenti, primeggiano nel Piemonte, dove il 21.3 per
100 delle Società hanno annesso il magazzino di consumo, e merita
par¬ ticolare mensione quello della Società Generale operaia di .Torino,
reso ancora più forte dalla alleanza con la Cooperativa di consumo dei
ferrovieri. La Prévoyance Sociale en Italie - Paris, Armand Colin et C.«
Editeurs Fra gli scopi accessori delle nostre Società mutualiste meritano
poi particolare mensione quelli diretti alla istruzione dei soci; le
Società vi contribuiscono mediante biblioteche, scuole serali o festive,
scuole di disegno o industriali, ó pure mediante I’ assegnazione di
premi, la provvista dei libri e così via. Altri scopi accessori sono
il collocamento dei soci disoccupati^ ed alcune Società hanno annessi
veri e propri uffici di collocamento; il conferimento di doti alle figlie
dei soci; la costruzione di abitazioni operaie; la concessione dei
sussidi alle famiglie dei soci richiamati sotto le armi. Nei
riguardi della costruzione delle case operaie la legge del 1903 sulle
case popolari contempla in modo particolare le Società di mutuo soccorso,
dando ad esse facoltà di impiegare una parte dei loro fondi in
costruzione di case pei propri soci. La legge vuole soltanto che le
Società, le quali questa impresa intendono assumere, costituiscano una
sezione speciale. E già sotto l’impegno di quella legge parecchie Società
hanno chiesto ed ottenuto 1’ autorizzazione di intraprendere la
costruzione di case Operaie. Un nuovissimo ufficio assunto delle
nostre Società di mutuo soc¬ corso è quello di promuovere la iscrizione,
collettiva o individuale, dei soci alla Cassa Nazionale di providenza per
la invalidità e la vecchiaia degli operai. Contiamo nel
nostro paese Società le quali assicurano pensioni di vecchiaia
tecnicamente calcolate: sono modelli del genere le due Società, maschile
e femminile, di Cremona. E sonovi Società le quali non pensioni ma
sussidi di invalidità o di vecchiaia promettono ai loro soci in misura e
qualità corrispondenti ai fondi disponibili. E siccome le Società
che corrispondono pensioni o sussidi' di vecchiaia ai soci hanno per tale
servizio costituito un fondo speciale alimentato da speciali contributi o
da avanzi di bilancio, la legge institutrice della Cassa Nazionale di
previdenza consente’ a queste Società di versare alla Cassa i fondi così
raccolti e le future contri¬ buzioni, inscrivendo ad essa collettivamente
i soci aventi diritto a pensione ed accorda a quei soci, segnatamente i
più anziani, qualche maggior favore. ^ Quel precetto della
legge è provvido, contiene un germe che dovrebbe essere sviluppato,
fecondato da nuove e più larghe con¬ cessioni per condurre i sodalizi
mutualisti a divenire organi inter¬ medi attivissimi fra l’operaio e la
Cassa Nazionale, sull’esempio di quanto con maravigliosi risultati viene
praticandosi nel Belgio. Alcuni credono che, per mantenere vivo lo
spirito di fratellanza per aumentare gli elementi che fanno fiorire e
cementano la soli¬ darietà mutualista, sia opportuno conservare alle
Società di mutuo- soccorso il servizio di pensioni di vecchiaia, di
perfezionarlo. Ed altri persuasi che quei sodalizi non possono coi soli
contributi dei b^ C n t rni°HAi I ìr e i+ PenS10ni vec ?. hiaia
sufficienti ai più elementari vorrebbero che una parte delle risorse
assicurate - e i ^ preTld ® nza 0 nu °ve risorse affluissero a
quelle Società che intendono mstituire o continuare un bene ordinato
servizio di pensioni di vecchiaia. ordinato Io non posso, senza venir
meno alle mie convinzioni, manifestate già in pubbliche conferenze,
accogliere 1’ una tesi nè 1’ altra. Non occorrono lunghe considerazioni
per dimostrare condannevole la prima. In un paese in cui è sorto un
Istituto, il quale, con mezzi forniti dallo Stato, può assicurare
pensioni di vecchiaia in misura superiore a quella cui possono provvedere
istituzioni o sodalizi pri¬ vati, si renderebbe un cattivo servizio ai
lavoratori consigliandoli a preferire la cassa pensioni della Società
mutualista cui appartengono. Nè si può ammettere che le inscrizioni dei
soci di un gruppo operaio alla Cassa Nazionale rallenti i vincoli della
fratellanza e della soli¬ darietà. La Società, organo intermedio fra il
socio e la Cassa Nazio¬ nale, non affievolisce perciò i suoi rapporti coi
soci, anzi li afforza, procurando ad essi maggior vantaggio. E poi, come
in tutti i feno¬ meni sociali ed economici, vi sono virtù compensatoci
che colmano le lacune e riconducono rapidamente 1’ equilibrio per un
momento turbato. La seconda tesi è pericolosa per le
conseguenze cui condurrebbe: il fatale spezzamento delle forze le quali
per dare il maggiore effetto utile devono convergere in un unico grande e
solido organismo, nel quale soltanto può giuocare, in tema di
assicurazioni, la legge così proficua dei grandi numeri. In
un sistema d’assicurazione libera, nel quale, pure come nella
obbligatoria, devono nécessariamente concorrere i tre elementi: lo Stato,
il padrone, l’operaio, non si può ammettere che, accanto al¬ l’Istituto
nazionale, il quale può funzionare e divenire centro potente di
attrazione soltanto per la larghezza dei mezzi che gli si procurano,
vivano Istituti privati e diano gli stessi buoni risultati anche procu¬
rando ad essi aiuti speciali e peggio ancora se questi vengono sot¬
tratti all’Istituto Nazionale, L’esperimento dell’assicurazione
libera non può farsi che all’ombra di un grande Istituto verso il quale
convergano le cure assidue dello Stato, la simpatia delle classi
dirigenti, la fiducia dei lavoratori. La legge operò quindi
saviamente quando volle associare alla grande opera dell’assicurazione
per la invalidità e la vecchiaia degli operai le forze, le iniziative dei
sodalizi mutualisti ; ed il legislatore farà ancora meglio se aumenterà
gli stimoli, con un ben congegnato sistema di premi, per la iscrizione
dei soci della Società di mutuo soccorso. Intanto sono
salutari gl’incitamenti che l’amministrazione del grande Istituto adopera
presso le nostre Società mutualiste, fu prov¬ vido il pensiero del
Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale, con R. Decreto
19 marzo 1905, bandì un concorso a premi in danaro ed in medaglie d’oro e
di argento da conferire a quelle Società di mutuo soccorso che al 30
giugno del corrente anno di¬ mostreranno di avere contribuito
efficacemente alla iscrizione dei propri soci alla Cassa Nazionale di
previdenza. Di queste buone iniziative già si raccolgono copiosi i
primi frutti. Sono molte le società che hanno inscritto collettivamente o
procu¬ rato le inscrizioni individuali dei loro soci. Si hanno notizie
precise di 73 sodalizi a tutto il mese di febbraio scorso. Queste 73
Società hanno inscritto alla Cassa Nazionale, 16,078 soci. Meritano
particolare mensione: la Società di m. s. della ditta Ginori, di Sesto
Fiorentino che ha inscritto tutti i soci (587); la Società Generale di m.
s. per le operaie di Milano che ne ha inscritto 568; la Società operaia
di — 8 — m. s. di Modena che ne ha
inscritto 519; la Società di m. s. di Mol- fetta. (Bari) che ne ha
inscritto 512. 3.° La legislazione e la giurisprudenza.
Le Società di mutuo soccorso sono regolate in Italia dalla legge 15
aprile 1886. Questa contempla però soltanto le Società Operaie. Il
legislatore temè che con le forme assai semplici per il riconosci¬ mento
giuridico fissate nella legge, senza alcun controllo della pote¬ stà
politica, potessero rivivere, sotto la specie dell’ associazione mu¬
tualistica. le soppresse corporazioni religiose e quindi volle che le
Società composte di operai soltanto potessero chiedere ed ottenere il
riconoscimento giuridico con il procedimento escogitato. La for¬ mula
rigida della legge è stata però largamente temperata dalla giu¬
risprudenza; la quale ha ammesso che possa considerarsi operaia una
Società costituita in gran parte da operai. E così si è potuto am¬
mettere anche nelle Società operaie l’intervento di soci benemeriti, di
soci fondatori, che con largo concorso pecuniario esercitano il benefico
ufficio del patronato. Le Società di mutuo soccorso non composte di
operai possono ottenere il riconoscimento giuridico in base all’articolo
2 del codice civile, come enti morali, e seguendo le norme che all’ uopo
furono tracciate dal Consiglio di Previdenza (1). Qui è opportuno
rile¬ vare che la giurisprudenza ha riconosciuto nelle Società di
mu¬ tuo soccorso i caratteri dell’ ente morale. E quindi non ammette
che in caso di scioglimento, il patrimonio sociale possa essere
distribuito fra i soci superstiti,jjma debba essere devoluto a scopi
afllni o in opere di beneficenza, e vuole che le Società di mutuo
soccorso nello acquisto di immobili, nell’accettazione di doni o di
legati siano au¬ torizzate con decreto Reale, ai termini della legge del
1850 che contempla appunto enti morali. a uà, ^aucenena aei j
naie Civile, depositando copia autentica dell’atto costitutivo e
statuto. statuto. Le condizioni che la legge vuole adempiute
sono soltanto le se-> guenti : 1. Le Società devono
proporsi tutti o alcuni dei fini seguenti: assicurar ai soci un
sussidio nei casi di malattia, di impo¬ tenza al lavorò o di vecchiaia
; venir in aiuto alle famiglie dei soci defunti.
Possono inoltre; cooperare all’ educazione dei soci e delle
loro famiglie ; dare aiuto ai sòci per l’acquisto degli attrezzi
del loro mestiere ; esercitare altri uffici propri delle
istituzioni di previdenza economica. 2. Gli statuti delle
Società devono determinare espressamente; la sede dèlia
Società; i Ani pei quali è costituita ; le condizioni,
la modalità d’ammissione e di eliminazione dei soci ; i
doveri che i soci contraggono e i diritti che ne acqui¬ stano ;
le norme e le cautele per l’impiego e la conservazione del
patrimonio sociale ; la disciplina alla cui osservanza è
condizionata la vali¬ dità delle assemblee generali, delle elezioni e
delle deliberazioni; la costituzione della rappresentanza della
Società in giudizio e fuori ; le particolari cautele
con cui possono essere deliberati, lo scioglimento, la proroga della
Società e le modificazioni degli sta-, tuti, sempre che le medesime non.
siano contrarie alle disposizioni della legge. La concessione
della personalità giuridica alla Società di mutuo soccorso è quindi
secondo la legge del 1886, subordinata soltanto all’ esame estrinsero
dell’adempimento delle condizioni dianzi indicate. Non si chiede come ne
fn manifestato il proposito in alcuni disegni, di legge presentati prima
che si giungesse alla legge del 1886, la dimostrazione tecnica della
corrispondenza fra contributi e sussidi, non si impone l’impiego dei
fondi sociali in determinate specie di investimenti. Deve però avvertirsi
che la legge parla di sussidi e dalla discussione parlamentare risulta
che si volle escludere pen¬ satamente la parola pensioni, implicando un
regolare servizio di pensioni necessariamente la dimostrazione di un
ordinamento tec¬ nico adatto allo scopo. Nè si può dire che la facoltà di
cor¬ rispondere pensioni possa vedersi compresa nella formula della
legge : « esercitare altri uffici propri delle istituzioni di previdenza
economica ». Si tratta di una funzione che ha speciale importanza che non
può essere esercitata senza un ordinamento tecnico preciso, che implica
impegni a lunga scadenza e non si può in modo asso¬ luto ammettere,
tenuto conto anche della discussione parlamentare, che il legislatore
abbia voluto concedere di straforo l’esercizio di una . così importante
funzione. B la giurisprudenza ha confermato il pensiero del
legislatore ammettendo che occorra una speciale concessione governativa
per' esercitare il ramo pensióni di vecchiaia o di invalidità;
concessione subordinata alla dimostrazione di un ordinamento
tecnico che dia sicurezza per il mantenimento degli impegni assunti
(1). Nelle norme preparate dal Consiglio della Prev^nza per a
concessione della personalità giuridica mediante deci eto .R®* 1 ® a “®
Società di mutuo soccorso non operaie, si chiede qualche cosa di più di
quello che la legge del 1886 chiede alle Società operaie. Può sembrare a
una prima impressione, che ciò costituisce una c0I1 ^ 10ne meno
favorevole alle Società che non possono ottenere i 1 1 cono¬ scimento
giuridico altrimenti che con un atto del potere esecutivo. Ma ove si
consideri che si tratta di Società fra persone che hanno qualche maggiore
coltura, non sembrerà eccessivo chiedere ad esse una più razionale
discriminazione negli scopi, qualche maggiore det¬ taglio negli Statuti.
E nello stabilire quelle nome il Consiglio della Previdenza si è anche
proposto l’obbiettivo d additarle ad esempio alle Società operaie. La
legge chiede il minimo, e non può quinci escludere che si faccia di più e
meglio. I vantaggi che la legge del 1886 consente alle Società di
mutuo soccorso riconosciute sono i seguenti: esenzione dalle
tasse di bollo e registro, conferita alla So¬ cietà cooperative
dell’articolo 228 del codice di commercio; esenzione dalla tassa
sulle assicurazioni e dall' imposta di ricchezza mobile, come all’
articolo 8 della legge 24 agosto 1877, nu¬ mero 4021;
parificazione alle Opere pie per il gratuito patrocinio, per la
esecuzione dalle tasse di bollo e registro e perla misura dell’im¬ posta
di successione o di trasmissione per atti ira soci ; esenzione da
sequestro e pignoramento dei sussidi dovuti dalle Società ai soci.
Gli obblighi delle Società registrate, come anche di quelle ri¬
conosciute con decreto Reale, si riassumono nell’invio del proprio
Statuto al Ministero di agricoltura, industria e commercio e nelle
comunicazioni allo stesso Ministero dei rendiconti annuali i quali sono
compilati sopra moduli dal Ministero stesso forniti gratuitamente. Il
Ministero esamina i rendiconti annuali e spesso dà buoni consigli per la
migliore gestione del patrimonio sociale, mettendo in guardia il
sodalizio contro la tendenza di spese suutuarie, per un più cauto impiego
dei fondi disponibili. Nessun altra ingerenza il Ministero esercita nelle
Società registrate, nè esercita ufficio di vigilanza so¬ vra di esse, non
potendo sottoporle ad ispezioni, scioglierne le am¬ ministrazioni,
nominare Commissari Regi. Nè la legge del 1886 nè altre leggi,
oltre i vantaggi di ordine fiscale, conferiscono alle Società di mutuo
soccorso aiuti diretti o in¬ ni Il Consiglio di Previdenza non
espresse divei del 1897, cosi concepita « Le Società di mutuo
so< lità giuridica ai termini della legge del 15 aprile --
-.-e pensioni, ossia rendite vitalizie jn^misuraJìssa e prestabi
i una nota al modello di statuto spirano ad ottenere la
persona- s possono proporsi di assi- diretti dello Stato. I
nostri sodalizi mutualisti vivono esclusiva- mente, o quasi, eccettuate
le non frequenti obblazioni dei benefat¬ tori, attingendo le proprie
forze alle contribuzioni dei soci. E ciò, a mio giudizio, costituisce il
loro miglior vanto. Occorre però tener conto degli aiuti di
carattere non continua¬ tivo e straordinario che vengono ad esse nei
concorsi a premio e da sussidi speciali conferiti dal Ministero di
agricoltura, industria e commercio. Nel campo dei concorsi a
premio meritano particolare mensione quelli che una volta con alquanta
frequenza indiceva la Cassa di Risparmio di Milano fra le Società di
mutuo soccorso meglio ordi¬ nate. Nel 1882 fu bandito un
concorso a premio, di lire 3000 (1500 of¬ ferte dal comm Besso e 1500
date dal Ministero) per il miglior or¬ dinamento delle Società di mutuo
soccorso; enei 1901 ne fu indetto un’altro dal Ministero con un premio di
mille lire, due di cinque¬ cento e con medaglie di argento o di bronzo a
quelle Società ope¬ raie di M. S. che avessero meglio provveduto ad
organizzare e ga¬ rantire un servizio di rendite Vitalizie ai soci nei
casi di inabilità al lavoro o di vecchiaia, sia direttamente con apposito
fondo sociale, sia mediante l’inscrizione dei soci alla Cassa Nazionale
di previdenza. Ho rammentato più sopra il concorso a premi del
1905. Incoraggiamenti morali vengono dal Governo alle Società
di mutuo soccorso, mediante concessione di medaglie di benemerenza.
Nella occasione della Esposizione Generale di Torino del 1882, il
Ministero istituì premi consistenti di quattro medaglie d’oro di prima
Classe, cinque di seconda e 12 medaglie di argento da conferirsi a quelle
Società Operaie che avessero dato prova di miglior ordina¬ mento e di più
lunga esistenza con risultati efficaci, giovando anche con le scuole e
con le biblioteche alla istruzione degli operai. E frequensemente il
Ministero concede medaglie di Benemerenza ai sodalizi operai che hanno
dato prova per lunga serie di anni di buon ordinamento e di costante
devozione ai principii della mutua¬ lità. Nè sono infrequenti i sussidi
in denaro, non molto larghi data la parità dal fondo all’uopo stanziato,
che il Ministero dà alle So¬ cietà operaie che più si addimostrano
bisognose di aiuti. A. Lo stato attuale. La recente
statistica sulle Società di mutuo soccorso, elaborate dell’ Ispettorato
generale del credito della previdenza, registra la esistenza in Italia al
31 dicembre 1904 di 6535 Società delle quali riconosciute
1548 non riconosciute 4987 Abbiamo veduto più innanzi
che la statistica del 1892 denunziava al 31 dicembre di quell’ànno la
esistenza di 6722 Società di mutuo soccorso; e quindi nel decennio, in
luogo di riscontrare un incre¬ mento, come erasi verificata, e notevole,
dal 1885 al 1894, si constata uua diminuzione di 187 Società, e cioè, in
cifra media, del 2 - 8 per cento. La diminuzione più notevole si osserva
nell’Italia meridionale e nell’insulare ed in parte della centrale; si
giunge sino al 48. 1 per cent© nelle Puglie. Ma per compenso si ha
un aumento nell’ Italia settentrionale e nel rimanente della centrale;
aumento che riuscì notevole nel Veneto col 24.2 per cento e nella
Lombardia col .15.0 per cento. Abbiamo detto più innanzi che la
diffusione delle Società di mu¬ tuo soccorso, assai lenta nella prima
metà del secolo decimonono, andò accentuandosi dopo la unificazione del
Regno, e riportammo, a dimostrazione, le cifre delle statistiche del 1885
e del 1894. La dimo¬ strazione riesce più evidente classificando il
numero delle Società per anno di fondazione. Dai numeri assoluti si
traggono le medie seguenti su 100 Società esistenti al 31 dicembre
1904: Società fondate prima del 18*0 — % . 1.0 » ,,
dal 1850 al 1859 — » . 2.7 » » dal 1860 al 1869 — » . 10 . 3
» » dal 1870 al 1879 — » . 19 . 2 » » dal 1880 al 1884 — » .
18 . 9 » » dal 1885 al 1889 — » . 14 . 5 » » dal 1890
al 1894 — » . 12 . 6 » » dal 1896 al 1899 — » . 8.7 » »
dal 1900 al 1904 — ». 12 . 1 Il decennio più fecondo è stato
quello dal 1880 al 1889, con una inedia di 33 4: vien dopo il decennio
1890-99 con 21.3; e terzo il decennio 1870-79 con 19 2. . Ma
l'incremento più rapido si determina appunto dal 1860 in poi.
Esaminando le cifre afferenti ai vari compartimenti è da notare
che, mentre nell’Italia settentrionale e centrale è piccolo il numero
delle Società instituite negli ultimi anni, questo numero è notevole
nell’Italia meridionale ed insulare. E siccome in queste regioni si
riscontra pure la maggior diminuzione delle Società nel periodo 1895-
1904, si deve concludere che in esse le Società hanno vita più breve.
Tale ipotesi trova conferma nelle cifre seguenti: Su 100 Società
esistenti al 31 dicembre 1891, numero di quelle sciolte nel
decennio: Piemonte Liguria Lombardia
Veneto. Emilia. Toscana Marche
Umbria Abruzzi Campania
Puglie. Basilicata Calabria Sicilia
. Sardegna Regno 25 . 2
L’indice più alto di diminuzioni lo danno le Puglie; seguono la Basilicata,
la Calabria, la Campania, la Sardegna. ° Delle 6,535 Società
esistenti al 31 dicembre 1904 sono composte di soli uomini .
» » di sole donne » » di uomini e donne se ne
ignora la composizione . 5,078 252
1,017 189 Le Società esistenti al 31 dicembre
1904, abbiamo veduto, sono 1548. Di queste 42 soltanto sono riconosciute
con decreto Reale e 1506 con provvedimento del Tribunale, ai sensi della
legge 15 aprile 1886. Al 31 dicembre 1894 le Società riconosciute erano
1156; vi fu quindi nel decennio un aumento di 392 ed in media del 33. 6
per %• L’aumento fu più sensibile nell’Italia meridionale. Su 100 Società
esi¬ stenti, si contano 23.7 Società riconosciute. Quando si consideri
che la legge del 1886 è sufficientemente liberale, non impone vincoli
e formalità costose, lascia ai sodalizi la maggiore libertà di azione
nello esplicamento dei fini che si propongono, sullo impiego dei fondi,
non le asservisce ad alcuna vigilanza governativa, male si spiega il
lento incremento delle Società riconosciute e il loro scarso numero
ri¬ spetto alla massa. Forse deve rintracciarsi la ragione del fatto
in pregiudizi non ancora rimossi dall’animo dei nostri lavoratori, nella
imperfetta conoscenza dei benefizi che la personalità giuridica reca,
indipendentemente da quelli d’ordine finanziario conferiti dalla legge.
Non vogliamo ammettere che influiscano anche tendenze che esulano dal
campo della mutualità, del fratellevole aiuto. Queste tendenze trovano
più conveniente esplicazione in altre forme di organizza¬ zioni, che in
ben ordinato reggimento politico hanno diritto di cit¬ tadinanza per la
legittima difesa di interessi professionali e per la protezione del
lavoro. Il,numero dei soci aggregati alle Società di mutuo
soccorso, se¬ condo le statistiche alle tre date, risulta nelle cifre
seguenti: nel 1885 — 730,475 nel 1894 - 933,685 nel 1904 —
926,026 Siccome però non tutte le Società diedero sulle tre
indagini le indicazioni del numero dei soci, assumendo, per la
integrazione, il criterio della media dei soci per ciascuna Società, si
avrebbero le cifre seguenti : nel 1885 — 760,085 nel
1894 — 956,328 nel 1904 — 953,455 La media dei soci per ogni
Società nel 1885 risulta di 153.2, nel 1894 di 142 . 3, nel 1904 di 145 .
9. Il numero dei soci è aumentato in tutti i compartimenti
dell’Ita¬ lia settentrionale, escluso il Piemonte: è aumentato anche
nell’Emi¬ lia, nella Toscana, nell'Umbria e nella Sicilia; ed è diminuito
in tutti gli altri compartimenti. Nel periodo 1895-1904 il numero medio
dei soci è aumentato in Liguria, Emilia, Campania, Sicilia e
Sardegna, si è mantenuto eguale in Lombardia ed è diminuito negli altri
com¬ partimenti. Sopra 100 Società esistenti al 31 dicembre
1904, la diversa com¬ posizione numerica di esse è indicata dalle cifre
seguenti: Sino a 99 soci . — 53 . 6 Con soci da »
» da » » da » » da » » da » »
da b b da 1000 a 1500 — 0 . 5 b b oltre . 1500 —
0.3 100 a 199 — 27 . 6 200 a 299 — 27 . 3 300 a 399 —
4.5 400 a 499 — 2.3 500 a 699 — 1.2 700 a 899 — 0.8
In complesso, in tutti i compartimenti, esclusa 1’ Emilia ove se
ne ha il 43 . 2 per 100 e la Lombardia ove se ne ha il 46 . 0 per 100, più
della metà delle Società conta meno di 100 soci; ed in ge¬ nerale un
quarto circa delle Società conta un numero di soci da 100 a 200.
La statistica del 1904 discrimina anche i soci secondo i sessi. Dei
926,026, soci, 849,418 sono uomini, 76,608 sono donne. Sul
movimento economico dqlle Società di mutuo soccorso si pos¬ sono fare
raffronti con la statistica del 1885; quella del 1895 non con¬ tiene
alcuna notizia sul patrimonio sociale. Ecco i dati riferentisi alle due
date: Entrata. Spese . Patrimonio L.
7. L. 14,632.425 .404.205 » 11.790.028 1.200.840 »
72.395.544 Il patrimonio medio per ciascuna Società, che nel 1885
era di L. 9.147,97, nel 1904 ammonta a L. 12.-017,85. Volendo
integrare le cifre per le Società, che nei due tempi non diedero la
indicazione del patrimonio sociale, assumendo come cri- terio il
patrimonio medio, si avrebbero le cifre seguenti: Con lo stesso
metodo si possono integrare le cifre afferenti alle entrate ed alle
spese. Secondo tali risultati,!che non si possono discostare molto
dalla ventarsi ha nel 1904 in confronto al 1885 un aumento di L.
4.919.727 nelle entrate, di L; 5.089.469 nelle spese; e di L 33.748 218
sul pa¬ trimonio, nella misura cioè del 75 . 13 per 100. t 9 o^?
trata media .nell’ anno per ciascuna Società risulta di L. 2,342,43, con
un mimmo di L. 861,63 per le Società degli Abruzzi e con un massimo di L.
3833,27 per le Società della provincia di Roma. La media delle entrate
per ciascun socio è di L. 16 con un Lombardia L ’ 8 ’ 3 ° Pei> la
Calabria e un massimo di L. 18,92 per la „ n +S„ el ^ m . e ^ Ì prÌ
- nc y? a À i .’ di cui si compongono le entrate sono tre: “SJ on ? dl ®
oc ì effettivi, contribuzioni di soci non effettivi, do¬ nazioni ed altro
(patronato), altre entrate. Sopra ogni cento lire di entrate nel 1904 ,1
tre elementi davano le cifre seguenti: Contribuzioni di soci
effettivi .... 68 80 Contributi di soci non effettivi, donazioni,
ecc 7 28 Altre entrate . . y . . . 29 * 47 Il cfflpite inabor
6 di entrata è dovuto, come abbiamo già no¬ tato, alle contribuzioni dei
soci effettivi. E la proporzione diventa maggiore quando si consideri che
le altre entrate slno in malsima dei fondi impiegati, i quali alla
loro volta derivano dalle contribuzioni dei soci. La media delle
entrate 1eT3 V 9 ate 5 8 da nn ^urioni dei Soci effettivi Varia da^
SSmo Liguria 58 P °° m Basillcata ad un mas simo dall’82 per 100 in
Si hanno notizie più particolareggiate sulle entrate delle Società
riconosciute ; ma queste, desunte dai loro rendiconti, si riferiscono al
1903. Le percentuali di queste entrate sono le seguenti: Redditi
patrimoniali Contribuzioni di soci Introiti lordi . . .
Redditi straordinari | Rendita di beni immobili ... 1.
69 ( Interessi attivi.17. 13 (effettivi.38.60
^ non effettivi.0. 99 l di Magazzini di consumo ... 27.
58 1 di aziende sociali.6.85 .7.16 Anche
per queste Società, nella media generale del Regno, il maggiore delle
entrate deriva dalle contribuzioni dei soci effettivi, esclusi però il
Piemonte, la Toscana e la Calabria ove proviene da¬ gli introiti dei
magazzini cooperativi, e la Sicilia ove la maggior parte delle entrate
sono dovute alla assunzione da parte di due So¬ cietà di Palermo, quella
fra la gente di mare e T altra dei capitani marittimi, di appalti di
carico e scarico di merci. In Lombardia le contribuzioni dei soci
effettivi eguagliano quasi i redditi patrimo¬ niali; ivi infatti sono le
Società più antiche e con patrimonio più rilevante. Le contribuzioni
dei soci non effettivi variano dal 2. per 109 nell’Umbria, al 0. 5 per
100 nelle Puglie, perchè appunto nelle So¬ cietà di questa regione è
minimo il numero dei soci non effettivi. La spesa media per
ciascuna Società nel 1904 risulta di L. 1902,84 e per socio di lire 13.
Nelle medie per Società della spesa si va da un minimo di lire 679,30 per
le Soc età degli Abruzzi ad un massimo di lire 2925.51 per quelle della
provincia di Roma; il minimo ed il massimo delle spese si riscontrano
quindi nelle stesse regioni nelle quali si hanno il minimo ed il massimo
delle entrate. La spesa per ciascun socio oscilla fra un minimo di lire
6-,67 negli Abruzzi e un massimo di lire 16,51 in Liguria.
Nello insieme delle Società non è riuscita possibile una minuta
discriminazione delle spese: si è dovuto star paghi alle due grandi
divisioni: spese per sussidi, altre spese. Nel 1904, rispettivamente ad
ogni 100 lire di entrata, si hanno per il Regno le cifre seguenti:
spese per sussidi.51.4 altre spese.29.7 Le spese
superarono le entrate dell’1.8 per 100 soltanto in Liguria: nelle altre
regioni le spese furono inferiori alle entrate. Nelle So¬ cietà della
Basilicata, della Calabria, della Sicilia la proporzione delle altre
spese alle entrate è superiore a quella delle spese per sussidi ai soci e
alle loro famiglie, indizio di non buono e parsimonioso or¬ dinamento
amministrativo ; nel resto del Regno la parte maggiore delle spese fu
assorbita dai sussidi ai soci e alle loro famiglie. Come per le
entrate così per le spese si hanno più minuti rag¬ guagli nelle spese
delle Società riconosciute, erogate durante l’anno 1903. Nelle cifre
seguenti si dà la ripartizione di 100 lire di spesa Spese di
malattia j f^^se '. ! : Sussidi di cronicità ed impotenza al lavoro
Sussidi di vecchiaia. Soci defunti Altri sussidi
l Onoranze funebri. . ^ Sussidi alle famiglie
19,45 3.01 4,40 10 87 0.75 2.62
1.34 03 ( Magazzini di consumo . “§ < Altre aziende sociali
. ’S g ( Altre spese. Spese di amministrazione Spese
straordinarie. . . Le spese per sussidi assorbono il 42.44 per
cento del totale delle spese e vanno da un minimo del 14.21 per cento in
Sicilia ad un massimo del 69.57 per cento nell’ Umbria. In tutte le
regioni, esclusa la Lombardia, si nota che la maggior parte delle spese
per sussidi va nei sussidi di malattie, col massimo del 50 per cento
nel¬ l’Umbria. In Lombardia invece hanno prevalenza i sussidi di
vecchiaia. Le spese pei magazzini di consumo sono rilevanti nel Piemonte
(56.02 per cento), nella Toscana (43.51 per cento), in Calabria (39.97
per cento). Le spese di amministrazione variano dall’ 8.02 per cento
in Piemonte, al 33.47 in Basilicata. . 28.78 .
7.05 . 2.6S . 13.14 . 5.91 La sostanza
patrimoniale delle Società al 31 dicembre 1902 che come abbiamo veduto, è
di lire 72.395.544. ragguagliata per Società e per soci e distinta fra
Società registrate e Società non registrate, dà le cifre seguenti:
patrimonio medio. per ciascuna Società Società
riconosciuta 24.267,00 Società non riconosciuta 7.887,67
Riconosciute e non riconosciute 12.017,85 per ciascun
Sòcio 123.32 60,16 82,50 È più
alta la media nelle Società riconosciute; e ciò non dimo¬ stra che il
riconoscimento giuridico sia stato per quei Sodalizi ele¬ mento di
singolare prosperità, ma che i sodalizi più forti meglio do¬ tati e
quindi più evoluti hanno sentito e voluto tutti i vantaggi della
personalità giuridica. Dalla media generale del patrimonio per
Società si discostano, nel massimo la Lombardia con lire 20.655,70, nel
minimo la Calabria con lire 4 391,09; gli stessi scarti si riscontrano
nella media del pa¬ trimonio per socio : 122.97 in Lombardia, 40.15 in
Calabria. Si hanno i dati della composizione del patrimonio
soltanto per le Società riconosciute, e si riferiscono al 31 dicembre
1903. A quella data il patrimonio delle Società riconosciute
ammon¬ tava a lire 35.976.981 ed era cosi composto. Beni
stabili ...... L. 3.580.079 10,0 Titoli pubblici e privati .... »
15.239,047 42,6 Mutui e depositi a risparmio . « 14.648 374
40.7 Altre attività.» 2.50S.461 6,9 La misura massima
di impieghi in immobili è nelle Società delle Calabrie ove si ha il 33.5
per cento, il minimo si riscontra in quelle della Campania col 2.5 per
cento. Negli investimenti in titoli pub¬ blici e privati il massimo è
nella provincia romana col 70.3 per cento. Nelle Marche invece si ha il
massimo in mutui e depositi a risparmio con 1’ 81.9 per cento ; la
Liguria presenta invece in que¬ sti impieghi il minimo col 13.8 per
cento. Hanno speciale importanza le cifre che discriminano le
Società di mutuo soccorso secondo la entità del patrimonio da esse
posse¬ duto. Riferiamo qui le cifre assolute e proporzionali del
numero delle Società per entità patrimoniale, al 31 dicembre 1904.
Numero delle Società che hanno un patrimonio: Da L. 0
a 999 Cifre assolute 1.517 Su 100 Società
23.6 11 1000 a 4999 2.117
35,3 » 5000 a 9999 9S9
16.5 n 10.000 a 49.999 1.239
20.6 n 50.000 a 99.999 156
2.6 n 100.000 a 249.999 60
1.0 ii 250.000 a 49.1,999 12
0.2 n 500.000 a 1.000.000 5
0.1 Oltre un milione 4 tu
Senza indicazione del patrimonio 535 — Di 5999
Società che hanno comunicato 1’ ammontare del loro pa¬ trimonio, solo 81,
delle quali 54 riconosciute, hanno un patrimonio superiore a lire 100,000
ossia circa 1' 1.10 per cento. 11 23.6 per cento delle Società ha un
patrimonio inferiore a lire 1000; il 35 3 per cento un patrimonio da lire
1000 a 5000, il 16.5 per cento un patrimonio da lire 5.000 a 10.0000 ; il
20.6 per cento un patrimonio da lire 10.000 a lire 50 000 e il 2.6 per
cento un patrimonio da lire 50.000 a 100.000. 5. Le
federazioni. Nelle norme preparate dal Consiglio di Previdenza per
il rico¬ noscimento giuridico delle Società composte di non operai è
am¬ messa la costituzione di consorzi fra Società riconosciute per
for¬ mare un fondo di riserva consorziale, per assumere impiegati co¬
muni, per stipulare contratti con medici e farmacie, per mettere in
comune alcuni servizi, o anche alcune assicurazioni. Si può strin¬ gere
anche un accordo fra Società non tutte legalmente riconosciute per
esercitare un controllo sui soci sussidiati o per regolare il pas¬ saggio
dall’uno all’ altro sodalizio di quei soci che cambiano resi- ^Ta
legge francese del 1898 sulle Società mutualiste consente la costituzione
di unioni fra le Società, conservando ciascuna la propria autonomia,
aventi per oggetto principalmente : l’organizzazione a favore dei membri
effettivi delle cure e dei soccorsi indicati nella legge e specialmente
la instituzione di farmacie nelle condizioni stabilite dalle leggi
speciali sulla materia ; l’ammissione dei membri effettivi che abbiano
cambiato residenza; il regolamento delle pen¬ sioni di vecchiaia; 1’
organizzazione di assicurazione mutua pei rischi diversi a cui le Società
debbano provvedere, specialmente la fonda¬ zione di Casse di pensioni e
di assicurazioni comuni a più Società per le operazioni a lunga scadenza
e le malattie di lunga durata; il servizio del collocamento
gratuito. La statistica ufficiale non registra la esistenza in
Italia di Consorzi o d Unioni costituiti per gli scopi predetti, che
hanno alquanta analogia eon quelli indicati nelle norme. In recenti
Congressi regio¬ nali di Società di mutuo soccorso fu deliberata la
costituzione di unioni regionali, ma ancora non possiamo dire se furono
costituite e per quali scopi. Nel primo Congresso nazionale
delle Società di mutuo soccorso tenuto a Milano il 29 giugno 1900 fu
deliberato «d'organizzare fra m loro tutte le Società operaie di mutuo
soccorso in federazione nazionale, salvo studiare il modo di organizzarle
razionalmente, con a nomma di una Commissione esecutiva provvisoria »,
fissando intanto a Hi n^ ta 1 o annUa dl , pre ,. 5 per le Societ à
aventi non più di 100 soci t pe f <3 £ e i e dl - un numero superiore;
e «di indire un mprf Ha] lavnnn Fede n azl one delle Società operaie,
quelle delle Ca- La fnlliìl! 6 ?r e Ì Ie delle Cooperative per un’intesa
comune ». con?t^ a aduna " za deI 5 settembre dello stesso anno
1900, Essa G ha S «Tintento F ri? e n aZ10D H SOn ° P reyaIen
temente d'indole morale. Società federate ed? ,?^ ed - ere . alla tutela
de ^ interessi delle nomico delle classi i a JÌ ,!f + lb - U ^ re a
miglioramento morale ed eco- raS ungeretei intenti ^ per mezzo delIa
Previdenza ». Per aggiungere p ento la Federazione si propone in modo
speciale: previdenza e cooperazionp A n< ?I 6 i ment + ) d '^
istituti di mutualità, di Sano effettì^SX*teoon P«r Chè ris
S°"- fare opera di solidarietà con tutte le li“■ ,QM . de !
lavoratori; e ,SC ° P0 .iirftr 1 " t‘la<i'asse lavoratrice;
“ P6r slazione che valga a svfiunnare^Am 6 dÌ U ° . si ,f tema
completo di legi- a tutelare le ragioni deMavoro “ p pi . u 1 . bene .
fiz i dell’associazione, sulle classi lavoratrici; 6 ad alIeviare i
tributi che gravano nella m^deUo^ ifm^ 00Ì ^ Società federate,
intervenendo mediante pubblicazionrco^fere^ze 0 ÒQWe CÌ * ZÌOn - e
6 di P revid enza, meZ SelK^ UÌ Ia C ° n tUttÌ 1 mutuo
soccorso rTcoifosS^e Sf parte tutte le Soc ietà italiane di siano
inspirate ai5? f a „ 08 ,? ute 0 di fatto - P^chè- videnza. P p l0
ndamentali della mutualità e della pre- di iirc 5 se
hanno^^numero^i^ff 1 - 6 UDa quota annua anticipata: se hanno da 100 a
500 soci di k p ® non superiore a 100; di lire 10 ài lire 20 se hanno più
di ìooo^om' 1 86 hann0 da 500 a 1000 soci ’ 6 «5dfott federa a e
hano diritt0: consigli ed aiuti morali^ ^ oinn: n ss mne esecutiva
in ogni circostanza teresse generale- 1 " 81 d<J1 seryizl
che la Federazione stabilirà nell’in- àana, monitore della 6
P^derazton^^d^ giorna l e La Cooperazione Ita- Congresso; ^aerazione, ed
una copia degli atti di ogni « d) di ottenere gratuitamente
consulti legali e pareri di in¬ dole amministrativa; « e) di
valersi del giornale La Cooperazione Italiana per trattare quelle
questioni che si riferiscono agli interessi della mutualità e della
previdenza ». Gli organi della Federazione sono: il Congresso delle
Società federate; il Consiglio Generale composto di 50 consiglieri eletti
dal Congresso fra i soci delle Società federate; la Commissione
esecutiva composta di nove membri scelti fra i soci delle Società
federate e residenti in Milano; i Comitati regionali, secondo le
circoscrizioni stabilite dalla Commissione esecutiva; il Collegio dei
Sindaci com¬ posto di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dal
Congresso fra i soci delle Società federate residenti in Milano; le
Commissioni di consulenza, di statistica, di propaganda, ecc. quando ne
fosse re¬ clamata la costituzione. La Federazione ha
organizzato tre Congressi nazionali: quello di Milano nel 1900; quello di
Reggio Emilia nel 1901; quello di Fi¬ renze nel 1904. Le Società federate
sono andate crescendo nei cinque anni 1901-1905 nella proporzione
seguente: 1901 — 548 1902 — 573 1903 —
720 1904 — 733 1905 — 745 In un Congresso
internazionale e nel chiudere questa rela¬ zione la quale dimostra quale
sia la condizione delle organizzazioni mutualiste in Italia, io non credo
che si possano presentare, come epilogo dei fatti osservati, voti e
proposte che abbiano riferimento alle particolari condizioni delle nostre
Mutue ed al loro avvenire. Credo soltanto possibile esprimere un
voto il quale ha necessario legame con la proposta costituzione di una
Federazione internazio¬ nale della mutualità, che sarà vanto di questo
III Congresso, poiché, a mio giudizio, una Federazione internazionale
deve trovare il suo principale fondamento nelle organizzazioni federative
nazionali. Ed il voto è il seguente: Che si promuova in
Italia la costituzione di Federazioni od Unioni regionali di mutuo
soccorso, le quali si propongano i fini additati dalle Norme e meglio
specificati dalla legge francese, in quanto siano applicabili alle
particolari condizioni e funzioni delle nostre Società ; Che
le Federazioni regionali facciano capo ad una Federazione Nazionale, la
quale, pure esplicando l’azione d’indole morale che è nel programma
dell’attuale Federazione, compia anche alcuni uffici propri delle
federazioni regionali, specialmente quello di sovvenire i soci dei sodalizi
aggregati alle regionali, i quali, per ragioni di lavoro o per altre
ragioni, si trovino fuori del territorio nel quale la Federazione
regionale esplica la sua azione. Uo spirito cooperativo. Se
il tracollare di tante impresa o società sorrette da grossi capitali aggiunge
nuove pa^ne ai volume delle nostre afflizioni , è bello invece vedere per
virtù popo- lana sorreggersi liberi e sicuri nel loro corso anche
in Italia i sodalizii dèlia previdenza e* del mutuo soccorso.
Animati nelle loro operazioni dal sentimento della pietà , e non mossi da
studio di soverchio guadagno , finiscono col raccogliere anche la
ricchezza , come premio della loro virtù e col dare un'alta pro\a di
quella verità che gli affari più cauti ed onesti sono sempre in (in dei
conti i più lucrosi. Così queste società nuove di operai e di pic-
coli indaslriali , svincolale dai vecchi rancori , amiche deirordiiie e
della liherlA, v:inno sempre meglio disegnando ed aiiargaiido i contorni
dell' azione, c creando una buona Speranza per l'avvenire
della nostra patria. Fatta Tlta- lìa, è d'uopo per fare gP italiani che
alle vecchie e ca- scanti passioni di un popolo per secoli torpido e
povero , sì sostituisca la fede energica nel lavoro e neir associa-
zione. Occorrono a ciò quelle tempre d^ uomini gagliardi ai
quali nulla di onesto e di utile pare impossibile, e che nel meditare al
proprio, tornaconto non dimenticano quello degli altri. Occorre che in
tutte le citlà^ d'Italia sorgano e iiros|u'rino gli spirili benevoli, i
quali sappiano inlen- dere l' iiulirizzo del nostro secolo, e prodighino
le opere buono a quello stesso modo , e sto per dire , con quella
spensieratezza , colla quale i più le stemperano nella ca- scafigine e
nelT ozio. E queste qualità cominciano appunto a ravvivarsi
nei gruppi de' nostri cooperatori , le quali , mef^lio di tanti
discorsi accademici che entrano ed escono dalle orecchie 0 di certi
volumi di economia politica , senza lettori, val- gono a provare colla
evidenza dei fatti , che la maggiore delle industrie è l'onestà dei
costumi, e che il lavoro e r associazione non accrescono soltanto la
nostra fortuna materiale, ma ben di più» il patrimonio dei nostri
affetti e delle virtù nostre. Di fronte al movimento
d'associazione che si estende da tutte le parti, è. necessario stabilire
i cardini su cui s' aggiri ben definito l' oggetto e lo scopo dell'
associa- zione. Fino ad oggi te società di commercio e
dMndostrla avevano per unica mira il guadagno di coloro che le di-
rigevano. Questo guadagno talvolta eccessivo , aveva per motore
l'egoismo, c per mezzi i tranelli , la speculazione e r aggiolag!2Ìo. E
pur troppo mezzi così odiosi hanno fatto colossali e scandalose fortune
con desolazione c ro- vina di una falange di creduloni e di delusi. Le
società cooperative hanno invece per ragione la fra- ternità, per
principio l'eguaglianza, per mezzi l'onore, la probità e il lavoro dei
cooperatori associati ; e per ìscopo r emancipazipoe di tutti ; la
cooperazione dà ai- spiaiTo d' associazione. 25
r uomo il mezzo di amministrare e di gestire da sè stesso
ciò che gli appartiene , ed a ciascun cooperatore accorda la facoltà di
aver parte air amministrazione delle cose co- muni. Còsi la cooperazione
sorretta dall' intelligenza , vi* vificata dair amor fraterno , rivela
air uomo T arcano della sua forza e della sua potenza. Ma peicliè giunga
agli sperati e (Te ili senza deviare dai principii che sono fon-
damenlo di ogni rigenerazione sociale , si addomanda ai cooperatori
vigilanza attiva e studiosa, saggezza, aniiega- zione e virtù; nè, per
evitare gli scogli contro cui ruppero tanti , cessino di tenersi in guardia
contro i funesti allctlamenli , i desiderii ambiziosi , le passioni
egoistiche e gelose. Bando sopratutto ai sistemi esclusivi! essi
con- tengono i germi di discordia e di dissoluzione che bi- sogna
sradicare dalla loro prima comj)arsa. Quanto allo socielà cooperative
formate lìnora in Italia, mentre dobbiamo conoscere la devozione , il
disinteresse dei loro fondatori ed aderenti e i risultati abbastanza
fe- lici, tenendo calcolo delle difficoltà che erano da supe- rare,
converrà sìeno impiegate maggiori forze e sieno sbandite tutte quelle
mezze misure che conducono facil- mente air aborto. Si ha
bisogno di uscire al più presto dalie vecchie abitudini, dai sistemi
restrittiyi, e rendersi p^puasi che un progresso non è realmente buono se
non m quanto possano tutti parteciparvi; che T eguaglianza è T
anima della cooperazionc , come d'ogni giustizia; che il genio
cooperativo nel suo oggetto , nel suo scopo e nelle sue conseguenze
sociali , ha una missione immensa da com- piere, e che deve penetrare
come il sole, tanlo nelle campagne quanto nelle grandi città. Ma
perchè le società di credito e di produzione pos- sano agire senza
ostacoli deesi sgombrare il terreno del- l' industria dall'impiccio delle
tante braccia strappate alle campagne e fioriate nelle città a far una
disastrosa concorrenza cogli operai. Per togliere dallo stato precario e
dalla miseria, ove si trovano, lutti questi campagnoli che disertano la
gleba per cercarsi lavoro nelle manifatture » bisognenibbe procurare la
loro emancipazione col mclterli anch'essi in grado di partecipare alla
propriclà territoriale per mozzo delle associazioni cooperative. Al che
condurrebbero quando si formassero de' sodalizii agricoli c industriali,
abbastanza potenti per oHrirc un asilo a coloro che non hanno una via
aperta alla loro aUivilà. Con questo mezzo il commercio e l’industria si
troverebbero al riparo dalia concorrensa industriaJi superflui, poiché
ove le società cooperative non propagassero ia loro azione nelle
campagne, e restassero nelle sole pitià, su- birebbero i maggiori
disinganni. Ed oltre a questa concorrenza dannosa, aggiunge quella
che i lavoratori si fanno fra essi e che forma reggette dMndebite
lagnanze. E infatti coltivatori, affit- jtaìuoli , proprielarii si
lamentano troppo spesso dr questa concorrenza che , a detto loro ,
impedisce di vendere i frulli del campo e del lavoro a buon prezzo, e non
pen- sano intanto che la concorrenza de'' produttori coi
prezzi moderali suscita un'altra concorrenza, quella de' consu-
matori; non pensano che se essi hanno quelle vanghe, quelle zappe, quei
martelli, quelle seghe a buon patio, e appunto per la concorrenza delle
fucine che procura a minor prezzo il ferro di che hanno bisogno per gli
isiru- menti de' tgro mestieri ; che è la concorrenza dei tes-
sitori e de" granaiuoli che fa comperare ad essi con mo- dici valori
il vestito e il nutrimento, e tutto quanto entra nei bisogni della
vita. Ma quando l’equilibrio si rompe anche la concorrenza diviene
dannosa; le braccia divelle dai campi e intrec- ciate agli ordigni de^
mestieri devono rompere Tarmonia che è il supremo beneficio d^ogni
sociale interesse > ed è appunto un gran prezzo dell’opera il far in
modo che ì campagnoli restino nelle campagne , nò depongano la
marra e il sarchiello pel maglio o pel telaio. La concorrenza è ìm
gran motore delle attività umane, e trova la sua perpetua alimentazione
nelP interesse indi- viduale. Essa non e che il risultato dello sforzo
che fa ciascuno pel proprio interesse , e porta poi come
ultima conseguenza il bene generale. Essa è dunque il principio deir
esistenza Jelle società, poiché dalla concorrenza degli uni e degli altri
promana il vantaggio di lutti; nè per- meile ad' alcuno di predominare a
scapito degli altri, è una compensazione che ci facciamo a vicenda.
Senza la concorrenza dei produUori i consumatori pa- gherebbero tutto ad
una esorbitanza di prezzi , e senza la concorrenza clie i consomatori si
fanno tutto cadrebbe a prezzo sì abbietto che nessuno sarebbe più
sollecitato alla produzione. E chi sconoscerà il vantaggio che ne
trae l’emulazione « che è uno stimolante prezioso per T intelletto e per
Fat- tività deir uomo , e ne sorregge ne^ suoi lavori la medi-
tazione e i sudori per trionfare sui competitori suoi. Per studiare a tale
intento , e trovare nuovi processi di produzione più economica e più
abbondante per accorciare il tempo e conseguire Y esito migliore , e per
soggiogare le forze delia natura, decuplicando e centuplicando la forza
deir uomo? Chi teme la concorrenza è solo colui che non sa
far meglio degli altri, o clic vagheggia guadagni più ghiotti; egli
sa che il consumatore si rivolgerà al fabbricatore che lavora meglio, e
al venditore che spaccia a minor prezzo; e chi invoca misure restrittive,
chi domanda ai governi la proibizione d' introdurre merci forestiere ,
attenta alla liberti, ed è un egoista che vuoi prelevare a suo pro-
fitto la differenza tra i suoi prezzi e quelli degli stra- nieri.
Ha quando V equilibrio delle classi si rompe allora la concorrenza
conduce diviato alla ruina. E pur troppo ve- diamo i giovani campagnoli
non rare volte dalla mal tollerata loro condizione sospìnti a quella delP
artigiano delle città, perchè a questo la giornata si paga più cara
che ad essi , ed ogni sabato esce dall'officina col suo salario
alla mano. Queste braccia divelle dai campi e iuirecciate agli ordigni
degli opificii tolgono le larghe emanazioni di quella occupazi.one che
fin dai primi tempi alimentò l'uomo «uila terra. Eppure l uomo della
campagna quando pensa all'artiere della città, dice: in (jual minor conto
siamo ' noi tenuti! S'inganna esso a partito; nessuno tiene in
minor conto chi guida il solco e l’aratro, ed è necessario che i contadini il
sappiano, che abbiano ànch'essi le loro istituzioni da cui sieno
allettati, e che le provvide virtù camminino fra i popoli agricoli »
sotto i tetti di paglia , tra i novali e i vigneti , e che la vanga e
il sarchiello non restino mortificati dinanzi al maglio ed al
telaio. Nicola Coco. Keywords: mutuale prevalente, cooperativa,
impresa cooperativa, luce di pensiero italico nelle tenebre della guerra,
giurisprudenza romana, giurisprudenza italiana, eccletismi, filosofia dell’atto,
corporazione, contratto e cooperazione, codice civile italiano, codice di
procedura civile italiano, la tradizione giuridica italiana, associazione,
sindaco, Kelsen, grundnorm, legalita, nipote: Nicola Coco, ordine giuridico,
unica garanzia del contratto sociale, mutuo soccorso, la societa di mutuo
soccorso, le societa di mutuo soccorso, mutualita, mutualita prevalente,
contratto di carattere mutuale prevalente, lo spirito cooperativo,
considerazione sullo spirito cooperative. Refs.: Luigi Speranza, “Grice e Coco”
– The Swimming-Pool Library.


No comments:
Post a Comment