Grice e Codronchi: l'implicatura conversazionale del contratto -- giochi d’assardo – contratto – gioco aleatorio – Ercole, l’Ara Massima, e il
patto comunitario -- filosofia italiana – Luigi Speranza (Imola).
Filosofo italiano. Grice: “One would underestimate Codronchi if it were not for
the fact that he wrote a smartest little tracts on the two ways I see
conversation as: ‘game’ and ‘contract.’ In “Logic and conversation’ I do
confess to having been attracted for a while to a ‘quasi-contractualist’
approach to conversation alla Grice (i. e., G. R. Grice) – and I’m not sure the
reason I give there for rejecting the view is valid, or strong enough! As for
‘games’ – of course conversation is a game – but I never took that too
seriously – perhaps because Austin was obsessed with games and rules of games –
and the subject was worn out for me – when Hintikka came along all he did was
talk about ‘dialogue games’! – I do use ‘game’ terminology – and cf. ‘contract
bridge!” – such as ‘conversational move,’ ‘converaational rule’ of the ‘conversational
game’ – and conversational ‘players’ – “Only this or that ‘move’ will be
appropriate’, and so on.” Appartenente alla nobiltà, dopo la laurea prosegue
gli studi approfondendo la filosofia spinto dal padre. In seguito entra alla
corte del regno di Napoli, prima con Ferdinando I e poi con Giuseppe Bonaparte,
da cui ottiene la nomina a consigliere di stato. Le sue saggi più celebri sono
“Etica” e “Il contratto”, in cui affronta con semplicità l'argomento del calcolo
delle probabilità. Distingue in tre classi di contratto. Contratto epistemico:
C’e un contratto nel quale è noto il rapporto tra eventi favorevoli e contrari.
Contratto empirico. C’e un secondo contrato nel quale il rapporto tra un evento
favoravole e un evento contrario è fondato sull'esperienza. Contratto misto
Finalmente, c’e un terzo tipo di contratto nel quale il rapporto tra un evento
favoravole e un evento contrario si basa su una legge sicura e in parte
sull'esperienza. For a time, I was attracted by the
idea that observance of the CP and the maxims, in a talk exchange, could be
thought of as a quasi-contractual matter, with parallels outside the realm of
discourse. If you pass by when I am struggling with my stranded car, I no doubt
have some degree of expectation that you will offer help, but once you join me
in tinkering under the hood, my expectations become stronger and take more
specific forms (in the absence of indications that you are merely an
incompetent meddler); and talk exchanges seemed to me to exhibit,
characteristically, certain features that jointly distinguish cooperative
transactions: 1. The participants have some common immediate aim, like getting
a car mended; their ultimate aims may, of course, be independent and even in
conflict-each may want to get the car mended in order to drive off, leaving the
other stranded. In characteristic talk exchanges, there is a common aim even
if, as in an over-the-wall chat, it is a second-order one, namely, that each
party should, for the time being, identify himself with the transitory
conversational interests of the other. 2. The contributions of the participants.should
be dovetailed, mutually dependent. 3. There is some sort of understanding
(which may be explicit but which is often tacit) that, otl1er things being
equal, the transaction should continue in appropriate style unless both parties
are agreeable that it should terminate. You do not just shove off or start
doing something else. SAGGIO FILOSOFICO SUI CONTRATTI E GIOCHI D'AZZARDO
DEL CAVALIERE NICCOLA CODRONCHI. Sor's incerta vagatur, Fertque refertque vices.
Lucan. FIRENZE PER GAETANO CAMBIAGI STAMPATOR GRAND. CON APPROVAZIONE. ALL’ALTEZZA
REALE DI PIETRO LEOPOLDO PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA ARCIDUCA
D'AUSTRIA GRANDUCA DI TOSCANA &c. &c. & c. 1 NICCOLA CODRONCHI. Questa
operetta che sottopone il contratti d’azzardo o aleatorio all'esame della
filosofia per fissare, quant'è possibile i I dati onde non discordino dalla
giustizia, dovea bene essere umiliata, a VOI, che pieno del le verità della
prima, avete consacrati tanti pensieri ad assi curare, e stabilir la seconda;
onde può dirsi che il vostro trono è il punto più luminoso della loro unione,
che sola può formare la felicità degli stati. Posta questa mia fatica, se non è
degna dipresentarsi all'illuminatissima vostra mente, non dispiacere al vostro
cuore, che non sdegnerà di riconoscere in esta una significazione dei
sentimenti del mio, penetrato del la più viva gratitudine al vostro real
patrocinio, e alle copiose beneficenze, auspici sotto de’ quali è nata, e
condotta alla luce, e ai quali desidero con tutto lo spirito che sempre più
raccomandi l'autore. Non avvi forſe negli uomini un sentimento più costante e
universale del desiderio di arricchire. L'uomo tende incessantemente a
procacciarsi, ed assicurarsi i mezzi necessari a sostenere e a rendere
tranquilla e comoda la vita. La natura, che ha voluto che ciò concorra alla sua
felicità alla quale con tanta forza lo stimola, gli ha inserito di sua mano nel
petto questo vivissimo ardore; acciocchè se dalla propria industria riconosce
egli il sostentamento e gli agi della vita, riconosca però dalle provvide mani
di lei l'eccitamento e l'efficacia di questa industria medesima. Questa fiamma
sempre operosa accende talvolta un cuore angusto che non ha altro oggetto che
se medesimo, o un piccolo e ristretto sistema di persone. Talvolta pero trionfa
sovranamente in un animo generoso, a che stima di se minori tutte le mire che
non sian vaste e sublimi. Patria, nazione, pubblica felicità, interessi
dell’uman genere ecco i grandi oggetti, che egli ha sempre davanti; ed ecco
intorno a che si aggirano i lumi del politico pensatore; ecco ciò che forma le
vigilie dell’uom’di stato. Quindi è che sempre nuove vie si spianano al
commercio, nuovi mezzi si studiano per facilitarlo, nuovi metodi si ritrovano
per dilatarlo. Questo ardore medesimo ha fatto sì, che gli uomini vadano sempre
inventando un nuovo contratto, o ai ritrovati già prima diano nuove sempre e
più estese forme. Chi avrebbe mai detto nei primi tempi delle nascenti civili
società, quando altro contratto non conoscevasi che quello di dare i grassi capi
dell’armento in cambio degli scelti frutti del campo, che vi sarebbero stati un
giorno uomini, che avrebbero ridotte a contratto non solo una cosa esistente,
sicura, e da esli ben conosciuta, ma la cosa non esistenti ancora, le incerta,
la soggetta al caso, la sconosciute? O chi persuaderebbe alle numerose carovane
dei mori che vanno nel fondo dell’Affrica a far coi negri il cambio del sale
colla polvere d’or, che sonvi e lecici, e un vantaggioso contratto, che si
appoggia solamente all’aleatorio pericoloso e al bizzarro capriccio della
fortuna? Il moro che mette il suo sale in un mucchio e lo va sminuendo, se gli
pare che il negro con cui commercia, non abbia ammassata in sufficiente
quantità l'a preziosa polvere; riderà di coloro che si espongono a gravi
perdite delle loro sostanze affidandole all'incertezza della sorte. Eppure, e
vi e questo contratti aleatorio, e puo esser ridotti a quella uguaglianza che
dopo determinati, o dalle leggi, o dalla consuetudine i prezzo della cosa è
necessaria a render giusto qualunque contratto. A fissare il limite e il grado
di uguaglianza in tale contratto aleatorio giova maravigliosamente
quell’utilissima scienza che arditamente calcola le probabilità e si rende
soggetti, per così dire, i sempre vari accidenti della fortuna. Questa scienza
è stata chiamata finora aritmetica politica perchè è stata ordinata soltanto a
ricercare l’utilità e la miglior sorte a 2 del commercio e di chi lo esercita,
e ad apprestare dei nuovi dati a chi veglia alla pubblica felicità. Ma io
crederò di potere con parità di ragione chiamarla “aritmetica del giusto” ed
asserire che se il gran principio che fra il certo presente e l'incerto avvenire
trovasi una vera proporzione è stato quel seme fecondo che ha germogliato al
pubblico bene, è quello ancora che dee produr nulla meno la sicurezza e la
tranquillità nell’animo di chi sulle tracce dell’onesto e del giusto voglia
istituire tale contratto. Non farà però inutil cosa se io cercherò di spogliare
della austerità e difficoltà del calcolo una sì vantaggiosa teoria e di ridurla
a principi generali e semplici, facendo su di essi opportunamente alcune
riflessioni ed applicandone le regole al contratto aleatorio, che verrò con la
chiarezza e brevità maggiore che a me sia possibile investigando. Mi lusingherò
quindi di aver sempre pronta una misura, più o meno esatta, a norma che eſli
più o meno ne siano suscettibili, che ne determini l’uguaglianza, é una
bilancia che ne pesi l'equità e la giustizia. Contratto aleatorio io chiamo
quel contratto nel quale si fa acquisto di un diritto, o vogliam dire di una speranza
(res sperata – emptio spei, emptio rei separatae), il buon esito della quale è
affidato all’incertezza della sorte (cfr. Grice, “Intenzione e incertezza”). E
quì si osservi che si può nel medesimo contratto considerare l’aleatorio
relativamente ad ambedue i contraenti. (parola chiave: “ambedue i contraenti”).
Quello, il quale talvolta per far guadagno di una tenue somma di denaro (a) ma
certa, vende la speranza incerta di un gran guadagno, sottopone all'aleatorio
tutto quel di più che avendo buon esito la ceduta speranza, supera la tenue
somma in cui la cambio. L'uguaglianza che dopo fissato dalla legge o dalla
consuetudine il prezzo della cosa ricercasa nel contratti perchè sia giusto, vi
è ſempre, quando esaminata la cosa che ne forma l'oggetto, ritrovisi in (a).
Vedasi più sotto ove si parla del contratto di alii curazione un vero senso
egualmente pregevole ciò che danno nel contratto e reciprocamente ricevono ambedue
i contraenti. Or chi non vede che l'avere un diritto o una speranza è molto più
valutabile che il non averla? E se ciò è vero, è manifeſso che questa speranza
puo dirsi avere un vero e real prezzo nel commercio degli uomini. Ma siccome
tuttociò che ha prezzo pui avere un prezzo diverso, questa speranza ha
anch'essa la sua diversita e puo per conseguen prezzo calcolarsi in guisa da
poterne trovare il *rapporto* a quello per cui alcuno desideri di farne
acquistom che è quanto dire potrà ridursi ad una vera uguaglianza. Stabiliscasi
adunque l’incontrastabile fondamenza il suo tale TEOREMA. Nel contratto
aleatorio vi puo essere essere quella uguaglianza, che gli caratterizzi per
giusti. ng Too vorrei potere esporre con la maggior precisione e chiarezza la serie
delle idee che conducono a fissare il canone per cui si puo in un contratto
aleatorio rinvenire l'uguaglianza di cui si parla. Il soggetto è molto arduo e
per esporlo nel dovuto lume e farne poi l'opportuna applicazione è neceſſario
fare di tratto in tratto molte importanti osservazioni che o sviluppino il
principio fondamentale o vagliano a dilucidarlo. E prima di tutto io intendo
sempre per nome di prezzo tutto quello o sia certo e determinato, o sia incerto
anch'esso o per l'evento la quantità che si espone per far l’acquisto di una
speranza. Premio io chiamo quello per cui ottenere si espone il prezzo così
definite. Conviene pero osservare che per nome di premio si può intendere, e
l'oggetto solo a cui si aspira e il medeſimo più il prezzo che si è o esposto o
sborsato per acquistarne la speranza. Ciò ben'inteso parmi che per rintracciare
questa uguaglianza sia d'uopo conoscere i o per 8 la diversa speranza. Di due
elementi viene egli composto. Tanto è più stimabile una speranza quanto ha
un'oggetto più pregevole; e questo è ciò che io intendo per valore intrinseco;
ma tanto anche è più stimabile per altra parte quanto è più probabile che ha un
esito favorevole, e questo col nome di estrinseco valore vuolsi significare. La
probabilità è maggiore o minore secondo che è maggiore o minore il numero di
casi favorevoli all'evento rispetto al numero de' sinistri; di modo che se si
facesse una tavola che gradatamente, e per serie e sprimeſle questi rapporti si
avrebbe una vera tavola delle probabilità. Conſiderando però ciascun evento
separatamente e senza rapporto ad altri; la probabilità che esso liegua, vien
espressa dal *rapporto* del numero de’ casi a lui favorevoli alla somma dei favorevoli
insieme e de’ contrari. Poichè se sianvi in un urna 10 palle bianche e 10 nere;
per definire la probabilità dell'estrazione di una palla Bianca fa d' uopo
conſiderare le 10 bianche in massa colle nere; giacchè in massa sono quando si
fa l'estrazione dall'urna. L'istesso avviene di ciascun evento che sia
l’oggetto di una speranza; giacchè deve distaccarsi dalla massa che è il cumulo
degli eventi favorevoli e dei sinistri che stan raccolti nell’urna sovrana
regolatrice della umana vicenda. Se dato un prezzo con cui si voglia fare
acquisto di una speranza, il numero dei casi favorevoli al buon esito sia
uguale a quello dei sinistri, è troppo chiaro che a volere la ricercata
uguaglianza e necessario che il valore intrinseco della speranza o sia
dell'oggetto della medesima, sia *doppio* del prezzo che si espone per
acquistarlo; poichè in tal guisa la metà del valore intrinseco resta compensata
dal prezzo che si è pagato; l'altra metà, che sola è un vero guadagno è uguale
al prezzo medesimo che si è espoſto all'aleatorio; e così deve essere essendo
nel caso nostro uguale la probabilità del buon esito e dell’infausto. E non
altro appunto significa quella regola infallibile secondo la quale è sempre 10
il valore (a) dell’aspettativa, quando in ugual numero siano i casi favorevoli
all’esito bramato e i sinistri. Che se si accresca il numero de’ casi sinistri;
siccome scema percið il valore estrinſeco della speranza, converrà che si
accresca *proporzionatamente* l’intrinseco accrescendo il valore dell’oggetto
medesimo. Per maggior chiarezza di cio suppongasi il prezzo con cui si compra
la speranza uguale ad un dato numero e suppongasi il numero dei casi favorevoli
uguale a quello dei sinistri. In questo caso la probabilità del buon esito e uguale
a quella dell'infausto e la speranza si elide col timore, e per conseguenza il
suo valore estrinſeco puo considerarsi = 0; verrà dunque in confronto il solo
prezzo col premio; che però queste due quantità dovranno eſſere uguali, benchè
il valore intrinſeco della speranza, o sia il premio medesimo preso in una più
estesa significazione 111 (a) L’aspettativa non è altro che il grado di probabilità
che uno ha di ottenere un’intento fortuito. II sia doppio del prezzo, poichè
una metà del premio medesimo non si può chiamare lucro, restando compensata col
prezzo già sbor fato ed esposto all’aleatorio. Stabilito adunque questo caso,
come per punto fisso dal quale si parte la serie dei valori, è chiaro
ugualmente che se il numero dei sinistri casi sia maggiore o minore di quello
dei favorevoli, di tanto la probabilità del buon esito a fronte della
probabilità dell'infausto farà a proporzione maggiore o minore di zero nel formare
il valore totale della speranza; lo che non altro significa, se non che ad
avere l'uguaglianza necessaria converrà che a proporzione l'oggetto della
speranza superi nel primo caso il prezzo con cui si acquista e nel secondo sia
ad esso inferiore, e quindi li puo universalmente stabilire. Nel secondo
teorema, i valori delle speranze sono in ragion composta del valore intrinseco
dell’oggetto o cosa o reale sperato (res sperata), o dell’spettativa. Ne terzo
teorema, nel contratto aleatorio allora visarà l'us 1. Il contratto aleatorio
allora vi sarà l'uguaglianza quando il prezzo che espone uno de contraenti stia
al premio, come il numero dei casi favorevoli a lui, alla ſomma dei favorevoli
e dei contrari. Notisi che quì per premio s’intende non solo la porzione che si
lucra, ma di più il prezzo istesso che si è aleatorio, aleatato. E siccome, per
quanti siano i prezzi dei contraenti, deve verificarsi in ciascun prezzo questo
rapporto al premio, ne verrà che i prezzi staranno fra di loro come il numero
dei casi favorevoli ad uno dei contraenti di viso per la somma de favorevoli e
de’ contrari al numero de favorevoli a quello con cui si istituisce il
paragone, diviso anch’esso per la somma dei favorevoli e dei contrari: e così
dicasi di quanti siano i contraenti. Da questo teorema si deduce il seguente
corollario. Nel contratto aleatorio allora vi sarà l'uguaglianza quando i
prezzi dei contraenti ſtiano fra di loro, come i numeri dei caſi ri
ſpettivamente favorevoli. Dagli enunciati Teoremi chiaramente ap pariſce, che
per bene applicarli agl' indivi dui caſi, è neceſſario eſaminare maturamente,
qual ſia il vero valore del prezzo con cui ſi compra la ſperanza; quali ſiano i
veri caſi favorevoli, e ſiniſtri; e fiflarne il numero con quella eſattezza che
convenga alla naturą del contratto in queſtione. Conſiderando at; tentamente la
natura e le leggi dei diverſi contratti di azzardo, mi è parſo che preſen tino
una facile e natural diviſione, per la quale in tre ſeparate, e diſtinte claſſi
li pof ſono comodamente diſtribuire. Imperciocchè dalla loro diverſa natura, e
dalle diverſe leg gi che gli coſtituiſcono, ne naſce una diverſa maniera di
fiſſare i rapporti del numero dei caſi favorevoli, a quello dei ſiniſtri. A tre
fi poſſono in fatti ridurre i metodi per fillare 1 14 gli accennati rapporti, e
quindi collocare in una di tre diſtinte claſli ciaſcun contratto di azzardo.
Primo metodo è quello per mezzo del quale conſiderata la natura, e le leggi del
contrat to rilevaſi il ricercato rapporto dal numero delle cauſe e delle
ragioni, che poſſono in fluire ſul buon eſito della ſperanza, numero
determinabile, e ragioni certe, e ſicure. Il ſecondo è quello nel quale per la
natura del contratto, non ſi può fondare il rapporto, ſe non che ſulla
ſperienza, e ſulle oſſerva zioni eſatte perd, e molte volte replicate; e ſopra
cagioni incerte, e variabiliffime per le quali il numero dei caſi favorevoli e
dei fi niſtri, non può mai eſſer certo, determinato, e ſicuro. Terzo metodo è
quello per cui ſi appoggia la indicata proporzione, parte alla conſiderazione
di leggi certe e ſicure, e par te alla ſperienza del paſſato, e a circoſtanze
incerte ', e di numero indefinito. Nei contratti adunque della prima fpecie,
conoſciutene le leggi, fiffato il numero delle cauſe che poſſono influire
ſull'oggetto del 1 4 13 contratto, ed eſaminate le diverſe maniere nelle quali
poſſono combinarſi, ſi avrà un eſatta ed infallibile notizia del rapporto dei
caſi favorevoli ai finiftri. La ſcienza delle combinazioni, e permu tazioni è
ſtata nel noſtro ſecolo così illuſtra ta, e dall ’ Ugenio, e dal Bernullio, e
dal Moivre, ed è così vaſta ed eſteſa, che vo lendo io trattarne a lungo, non
potrei per l'una parte non oſcurare ciò che è ſtato detto con tanta preciſione,
e ſicurezza, e non fa prei per l'altra accennar poche coſe, che non laſciaffero
un neceffario deſiderio di molte più, intorno alle quali l'intertenermi, oltre
paſſerebbe di gran lunga il fine, e l'idea di queſto faggio; e tanto più, che
ſenza la fe verità del calcolo più aſtruſo non ſi potreb bero per avventura
trattare tutti i caſi par ticolari. Nel venire però eſaminando la na tura dei
diverſi contratti, ed applicando ad effi li ſtabiliti Teoremi, ſi vedranno di
trat to in tratto i principj di queſta ſcienza ſvi luppati, ed indicata la
maniera di applicarli ad alcuni caſi particolari, ſiccome con l'uſo ! 16 rétto,
e ſicuro del calcolo ſi poſſono adattare a tutti i caſi i più compoſti, ed
aſtruſi. Il gioco di pura ſorte è certamente uno dei contratti che alla prima
claſſe debbonſi riferire. Mi è noto quanto ha ſcritto il cele bre Giacomo
Bernulli, per dare le regole ficure onde fiſſare nei giochi di fortuna il
numero dei caſi favorevoli e dei contrari, i vantaggi reſpettivi dei giocatori,
e il pre mio che può uno eligere, dopo incominciato il gioco per ritirarſi
ſenza rinunziare alla miglior condizione, in cui l'hanno già poſto alcuni colpi
favorevoli. So che eſſendo la probabilità, o ſemplice, o compoſta, ne ha queſto
gran Matematico ridotta la miſura all'interſezione di una linea retta con una
curva logaritmica, o di queſta con una pa rabolica, e così ſucceſſivamente
aſcendendo alle curve dei gradi più alti. Ma laſciando da parte i profondi
calcoli, e i miſteri della fublime Geometria, i quali però ben pene trati
ſcuoprono il profondo e inventore in gegno di queſto grand' uomo, piacemi in
quella vece di eſaminare ſemplicemente ſen 17 za di effi la natura e le leggi
del gioco, per riconoſcere ſecondo l'accennato metodo, come ſi poſſa in eſſo e
dare e ſcoprire l'u guaglianza fra i giocatori, e in tal guiſa applicare a
queſto contratto gli enunciati univerſali Teoremi. Il gioco di pura ſorte è una
ſpecie di con tratto, nel quale due o più perſone, dopo di aver convenuto di
certe leggi, e condizio ni, ſi diſputano un premio, che ſi rilaſcia a chi ſarà
più felice, per rapporto a certi acci denti l'effetto dei quali non dipende per
ve run modo dalla loro induſtria. E quì cade in acconcio fare una rifleſſione
comune a tutti i contratti di azzardo. Il dire che una coſa accada caſualmente,
non altro ſignifica, ſe non che la cagione ne è a noi ſconoſciuta; e che
non vi abbiamo alcuna volontaria influenza. Per altro quan do fiegue in natura
un determinato effetto, qualunque ſiaſi, è certo che neceſſariamente dovea
ſeguire. Che due dadi gettati ſu di una tavola, ſcoprano piuttoſto un numero,
che un altro; noi ne ignoriamo la cagione b 18 nell'atto ſteſſo che ne ſegue
per le noſtre mani medeſime il tratto. E perd ugualmente vero, che dato quel
tal moto alla mano che gli getta, dato quel tal grado d'impeto, e non più nè
meno, data la mole dei medefi mi, e il piano ſu cui ſi aggirano, devono
neceſſariamente preſentar quel tal dato nu mero e non altro. Così dicaſi dei
giochi di carte le combinazioni delle quali dipendono dalla diverſa maniera di
meſcolarle, e di dividerle alzandone una parte di eſſe fovra il reſtante; anzi
pure non ſolo del gioco, ma dicaſi, come ſi avvertì di tutti i contratti di
azzardo, e generalmente di qualunque evento fortuito (a ), (a) Non ſolo ne'
contratti ove ciò che ſi perde o che ſi guadagna è riducibile ad una miſura
diſtinta in gradi coſtanti ed eſattamente marcati, ma anche in tutto il tenore
di una vita diretta a un fine fpe rato ma incerto ha luogo il prezzo ed il
premio. Le fatiche, gl'incomodi, le priyazioni dei piaceri formano il primo.
Nella gloria, nell'autorità, negli onori, nelle ricchezze è ripoſto il ſecondo,
che molte volte defrauda le meglio fondate ſperanze, o almeno ad effe
perfettamente non corriſponde; onde può dirlig.Varie ſono le ſpecie principali
dei giochi di pura ſorte, ſiccome varie ſono le maniere di diſputarſi il
premio.O due giocatori eſpon gono all'eſito della forte le loro reſpective
porzioni di depoſito con la legge che deb baſi tutto a quello rilaſciare, il
quale felice mente s'incontra prima dell'altro in un fa vorevole accidente, che
ambi ſi ſono propoſti d'incontrare; o a quello, che in ugual nu mero di faggi,
ſotto le medeſime leggi, di pendentemente dalle medeſime condizioni, 6 2 che
così in queſte ſecrete e non ftipulate aſpettative come in quelle per cui s'inſtituiſcono
e ſi celebrano i contratti,domina ugualmente quella inſtabile divinità creata
dall'ignoranza della conneſſione delle cagioni delle coſe, e del compleſſo
delle circoſtanze necef ſarie ai fortuiti eventi, ma che in tutti i caſi ſuol
chiamarſi ugualmente Saevo laeta negotio Et ludum inſolentem ludere pertinax.
Biſogna però rammentarſi ſempre che le parole che eſprimono gli attributi della
fortuna, o del caſo, quando ſono uſate dal Filoſofo, hanno un fenſo di verſo da
quello in cui le uſa il Poeta che simboleg gia, e il volgo che non ragiona.
<< tro, così dire nega incontra quelle combinazioni che preſen tano una
maggior ſomma di quegli elementi ond'è compoſto il gioco, e alla quale è at
taccata la vincita del medeſimo. Oppure il contratto del gioco è tale che un
ſolo dei giocatori s'impegna in un dato numero di ſaggi, e ſotto certe
condizioni, d'incontrare un dato favorevole accidente o ſemplice ſia di altri '
compoſto, e quale non incontran do, la ſorte s'intende aver deciſo per l'al la
ſperanza di cui per tiva, non ha altro oggetto che l'eſito infe lice delle mire
dell'avverſario, non obbli gandoſi intanto a tentare poſitivamente ve run colpo
di gioco. Nei priini due caſi egli è chiaro che devo no i giocatori azzardare
una egual fomma, o prezzo, altrimenti reſterebbe manifeſtamente tolta di mezzo
la neceſſaria uguaglianza. E' chiaro che allora il prezzo con cui ſi acquiſta
la ſperanza è eguale alla metà del valore dell' oggetto; poichè il primo altro
non è che la porzione di depoſito di uno dei giocatori e il ſecondo è la ſomma
delle due porzioni 2 1 uguali componenti il totaledepoſito.Ma co me trovare in
queſto caſo il numero dei caſi favorevoli uguale a quello dei ſiniſtri come
pure eſige la ſtabilita Teoria? E certamente ſe fi conſiderino i caſi
favorevoli, ei con trarj diſtintamente in ciaſcuno dei giocatori; non ſi potrà
fiſſare nè ragione di uguaglianza nè altra qualunque. E' queſta una evidente
verità, ſe ben ſi conſiderino le leggi di queſto gioco, per le quali dipendendo
la ſorte di un giocatore, non dai ſuoi colpi ſolamente ma da quelli ancora
dell'avverſario, i ter mini della proporzione ſaranno ſempre rela tivi, e per
conſeguenza variabili. Eſaminata però più maturamente la natura del gioco di
cui ſi tratta, fi dee riflettere, che il nu mero dei caſi favorevoli a un
giocatore, è compoſto non ſolo dei caſi propizi a lui di rettamente, ma dei
caſi altresì all'avverſario contrarj; e al contrario il numero dei finiſtri,
altro non è che la ſomma degl'infauſti a lui, e dei favorevoli all'avverſario.
Ma quando fi giochi con condizioni eguali, queſte due fomme fono eguali: dunque
anche in queſto 22 caſo può reſtare verificato il canone della ſtabilita
proporzione, e i prezzi ſtare fra loro come i caſi favorevoli ai finiſtri. Da
ciò ne ſegue, che ſe due giocatori proponganſi di incontrare la medeſima favo
revole combinazione o la medeſima ſomma di accidenti; ma che uno voglia far più
ſaggi del gioco, o cercar con più mezzi quelle combinazioni che preſentino
maggior ſomma degli elementi del gioco, nella guiſa di ſopra accennata; l'altro
in tal caſo dovrà eſami nare di quanto il numero delle combinazioni a ſe
favorevoli reſti fuperato dalle ſiniſtre, ed eligere che la porzione di
depoſito dell' avverſario ſuperi in tal proporzione quella che egli conferiſce
nel gioco. Sia concertato per eſempio, che abbia il premio del gioco quello che
fa più numeri con i dadi, ed uno voglia gettarli più volte, o in ugual numero
di volte gittarne un mag gior numero, è manifeſto, che dalla natura, e dalle
leggi di queſto gioco, ſi potrà con le note regole delle combinazioni ricavare
in che proporzione debba egli eſporre all'azzardo ſomma maggiore. Che ſe poi
trattiſi della ſeconda ſpecie di ſopra accennata, che è allor.quando uno ſolo
dei giocatori ſi eſpone ad incontrare una o più favorevoli combinazioni, in un
dato numero di faggi, e ſotto certe leggi, e l'altro guadagna full infauſto
eſito dell'avverſario, ſenza tentare egli di per ſe alcuna forte di gioco, è
più difficile allora, ed è più operoſo il fiſſare gli opportuni termini della
noſtra proporzione. L'intenzione e l'oggetto dei giocatori in tal caſo può
eſſere di eſporre all'azzardo una ugual porzione, o di eſporla diverſa. Nel
primo caſo il giocatore che intraprende, e faminata la natura del gioco, e le
leggi chę a lui propone l'avverſario, potrà ricavarne il numero dei caſi
favorevoli e quello dei ſiniſtri, e dimandare quelle condizioni nelle quali
queſti due numeri ſi uguaglino: nel ſe condo conviene che dimandi quelle condi
zioni nelle quali, il numero dei favorevoli caſi, ſuperi tanto quello dei
contrari, di quan to la ſua porzione di depoſito ſupera quella dell'altro, o al
contrario. Intraprende uno 14 di gettare un dado in maniera che ſi ſcuopra la
faccia la quale moſtra il numero 6. Se lo deve fare in una ſol volta, ſiccome
ha cin que combinazioni contrarie, e una ſola fa vorevole, converrà, che
l'altro azzardi una ſomma cinque volte maggiore, altrimente la proporzione
reſta alterata. Che ſe trattiſi di azzardare una fomma eguale da entrambi i
giocatori, e ſi voglia più volte ricominciare, erinovare il gioco, converrà
oflervare quanti tratti di dado ſiano neceſſarj per fare che il numero dei caſi
favorevoli, ſia uguale a quel lo dei contrarj, del che, e relativamente al
noſtro addotto caſo, e ai fimili, ne da una eſtefa tavola il gran Bernulli alla
propoſizio ne X. del libro primo del ſuo trattato inti tolato ars conje
&tandi; ove dimoſtra un ingan no che in fiſſare queſta proporzione è facile
a pigliarſi da chi eſamini queſta ſpecie di gioco ſulla prima apparenza, ſenza
internarſi profondamente nelle fue leggi. Diffi, quan do fi voglia più volte
ricominciare, e rino vare il gioco, per le ragioni addotte dal Ber nulli nel
loco citato; giacchè fe non ſi ri 25 novi ſucceſſivamente, egli è evidente che
chi deve con un ſol dado ſcoprire la faccia del numero 6. per eſempio, ed
azzardare una ſomma eguale a quella dell'avverſario, do vrà chiedere di gettare
il dado tre volte; e cid col patto che non s'intendano in queſto numero
compreſe quelle volte in cui ſi vol taſſe di nuovo una medeſima faccia del dado
già ſtata ſcoperta. Ciò che ſi è detto di due giocatori, dicaſi di più, e ſi
conſiderino diſtintamente tutti i contratti che fa ciaſcuno dei giocatori, e
l'azzardo a cui eſpone ciaſcuno la depoſitata porzione, e ſi vedrà che non
reſta punto terata la noſtra teoria, benchè coll’eſporre una determinata ſomma
ſi poſſa guadagnare la medeſima moltiplicata per il numero dei giocatori (a ).
Anzi è regola univerſale in tutti i caſi compleſſi di gioco, ridurli ai ſem
plici dei quali è compoſto, ed eſaminare in ciaſcuno di effi le ſovra ſtabilite
maſſime. Dalle medeſime troppo chiaro appariſce (a) Vedi il Corollario del
Teorema III. che i vantaggi, che ha in alcuni giochi il banchiere, per eſempio
nel faraone quello dei doppietti, quello dell'ultima carta, ed altri che ha
ſecondo i vari uſi dei paeſi ove giocaſi tolgono l'uguaglianza, perchè tur bano
la fiſſata da noi proporzione; poichè nei caſi medeſimi nei quali il premio che
dà il banchiere è uguale alla ſomma azzardata dal puntatore, il numero dei caſi
favorevoli al primo è maggiore del numero dei favo revoli al ſecondo; o in
ugual numero di caſi favorevoli il ſecondo azzarda più del primo. Si pretende
nonoſtante, che ſe ſi conſideri, non la relazione che ha ciaſcun giocatore in
particolare al banchiere ma bensì tutto il ſiſtema del gioco, vi ſiano molti
rifleſſi che giuſtifichino queſto vantaggio di condizione. Una ſplendida ſomma
ſottopone egli alla cie ca ſorte, e ſi obbliga di laſciarla ſempre in pericolo.
Il puntatore per lo contrario può voltar le ſpalle ſdegnoſo a quella avverſa
for tuna, che tenta in vano di placare; o aven dola provata propizia può
aſſicurare i ſuoi doni dalla capriccioſa ſua volubilità. Oltre 1 1 27 di ciò la
ineguaglianza delle ſomme eſpoſte dai vari giocatori, delle quali alcune per
dendo può il banchiere rimanere ftremo, ed eſauſto, ſenza ſperanza di tirar
profitto dalla incoſtanza della fortuna; le altre ſe vin ce appena gli recano
un tenuiſſimo guada gno; la non leggiere fatica per ultimo del banchiere
medeſimo poſſono baſtevolmente render leciti i vantaggi che egli ha nel liſte
ma del gioco. Io preſcindo dall' eſaminare quale, e quanta conſiderazione
eſigano le accennate circoſtanze. Due coſe ſolo aſſeri ſco. E che alcune di
queſte ſono quantità non già coſtanti ma variabiliſſime, eſſendo relative a
circoſtanze facilmente alterabili; e che conſiderato il gioco in ciaſcuno a par
te dei puntatori relativamente al banchiere, come par certamente debbaſi
conſiderare, la alterazione della proporzione ſtabilita è mol to notabile in
iſvantaggio dei primi, e in manifeſta utilità del ſecondo. Non voglio perd
omettere, che eſſendo ſta ta eſaminata con eſatto calcolo la ſerie dei vantaggi
del banchiere per ogni pofta femplice, cominciando dalla ſuppoſizione che vi
ſiano 52. carte fino a quella che ve ne ſia no quattro due delle quali ſiano
dell'iſteſſa figura, ſi è rilevato che la media, è il 5. per 100. Ma in tutto
un giro quando l'avi dità dei giocatori fa che per mezzo dei pa roli o delle
paci la forza del gioco ſi traſporti almeno verſo l'ultime 24. carte, allora la
media diventa il 9. incirca per 100. Ep pure le circoſtanze che eſigono
compenſa zione non variano in modo da efigere que Ita differenza (a ). Non ſi
ha dunque nell'attuale ſiſtema del faraone la vera maniera di trovare la com
penſazione delli ſvantaggi del banchiere. Bi ſognerà dunque per ottenerla, o
fiſſare il nu mero delle pofte: 0 por dei termini ſopra, e fotto de' quali non
poſſa ſalire o ribaſſarſi la poſta: 0 tentar di fiſſare più che fia poſſibile
una ſomma relativa alle diverſe poſte la quale (a) Si noti che il vantaggio di
ſopra indicato del ban chiere ſi ripete tante volte quante poite fi fanno, onde
ſi vede in un ſol giro quanto ſia enorme ed ecceffivo. 29 effendo un di più
della poſta medeſima, ma conoſciuto, non altererà le giuſte proporzioni fra il
prezzo ed il premio: o diſperare per ultimo di poter mai annoverare fra i con
tratti giuſti il gioco del faraone. Sogliono comunemente dalle fagge leggi
vietarſi i giochi di pura ſorte, come quelli che per una certa fatalità
luſinghiera, ſi uſur pano il tempo dovuto alle pubbliche cure, alle dotte occupazioni,
ed al domeſtico reg gimento delle famiglie, alle quali recano sì di frequente
irreparabile ruina; che non è già sì di rado, che una carta di gioco, o un ſol
colpo di dado decida della defolazione, e dell' inopia di molti infelici. Si
aggiunge a queſto, che la dura legge del biſogno, e la ſevera faccia
dell'avverſa fortuna dettano all'inaſprito giocatore le arti meno oneſte, e i
mezzi più indiretti nel gio co medeſimo; talchè ſi verificano di troppo i
celebri verſi di Madama Deshouliers. Le deſir de gagner qui nuit &jour
occupe Eft un dangereux aiguillon; Souvent quoique l'eſprit, quoique le coeur
foit bon, On commence paretre dupe, On finit par etre fripon. E quanto il gioco
di pura ſorte ſia ſtato ſempre deteſtato lo conoſcerà chi oſſervi le Leggi
Romane al tit. De aleatoribus, e nei digeſti, e nel codice, e legga i dotti
commenti degl' interpreti sù i medeſimi, e vedrà che ſi è ſempre riguardata
come oggetto di compal ſione e di orrore la miſera condizione di que gl’incauti
quos praeceps alea nudat. Io però e nel gioco, e in tutti i contratti di
azzardo eſamino la giuſtizia per rapporto ſoltanto alla ſovra eſpoſta
neceſſaria ugua glianza, preſcindendo affatto da qualunque carattere che poſſa
rendere i medeſimi, o conformi, o oppoſti alle provide leggi, e ai retti
coſtumi. Similiſſima al gioco è un'altra ſpecie di contratti d'azzardo, che
chiamaſi comune mente il lotto de go. numeri; cinque dei quali ſi eſtraggono da
un vaſo, e decidono della ſorte di chi ſulla ſperanza, che eſcano 31 dall'urna
miniſtra della fortuna, azzarda una data ſomma di denaro. Troppo ſon note le
leggi di queſto contratto, e troppo è facile il conoſcerne e combinarne gli
accidenti, per poter francamente aſſerire che non vi è forſe contratto di
azzardo nel quale, e più nota bilmente e più ſolennemente la ſtabilita pro
porzione reſti alterata. Sempliciſſimi elemen ti formano il ſiſtema di queſto
contratto, e una ſuperficialiſfima cognizione di calcolo è baſtevole per far
conoſcere, che ſebbene una tenue ſomma di denaro può cambiarſi in una ſplendida
maſſa di oro, pure a fronte di un caſo favorevole ve ne ſono tanti dei
ſiniſtri, che rieſce aſſai più ſuperata la probabilità di gua dagnare da quella
di perdere, che non la ſomma azzardata dal promeſſo premio per ricco e grande
che poſſa parere. Per ſalvare la giuſtizia di queſto gioco, non giova il dire,
che conſentendo i gioca tori con piena e perfetta libertà a queſta
diſuguaglianza, queſto baſta per rendere le gitima quella convenzione, che
ſarebbe al trimenti tanto leſiva. Queſto argomento proverebbe troppo in genere
di contratti, e per ciò deve conſiderarſi di neſſun vigore. Sareb be queſta
maſſima l'appoggio di moltilli mi contratti ingiuſti, e la difeſa di infiniti
illeciti guadagni. Oltre di ciò la maggior parte di quelli che giocano al lotto
neppure ardiſce di ſoſpet tare, che ſiavi a loro ſvantaggio una sì di chiarata
ſproporzione; anzi moltiſſimi rin graziano come generoſa e prodiga quella mano
che premia i vincitori, come ſe foſſe un gratuito dono ciò che non è ſe non una
piccola parte di un debito. Più ſolida difeſa potrebbe recarſi riflettendo
doverſi in queſto contratto dal padrone del lotto impiegare molti miniſtri, e
fare molte e gravi ſpeſe, per lo che può eſigere ragionevolmente un
riſarcimento; ma tutto ciò ancora non baſta a rendere giuſto queſto contratto
fe ad altri termini e ad altre maſſime non ſia ridotto. Troppo anche più enorme
era la diſugua glianza, prima che con lo ſtabilito aumento foſſe migliorata la
condizione dei giocatori; condizione però, che tuttora è aſſai inferio re a
quella del padrone del lotto. Quì però fa d'uopo dileguare un inganno comune a
moltiſſimi che hanno le vedute corte, e limitate dalla prima ſuperficie delle
coſe. Altro è l'aſferire, che il lotto conſide rato ſemplicemente come un
contratto è in giuſto; altro è il dire che un Principe giuſto non poſſa
ammetterlo nel ſuo ſtato, e debba toglierlo affatto, e ſradicarlo come un mal
nato germe della rovina di tanti ſconſigliati. Il lotto può conſiderarſi come
un tributo, che viene impoſto a chi ſpontaneamente con fente di pagarlo;
cangiandoſi così in vantag gioſo al pubblico, ciò che potrebbe eſſer tan to
pernicioſo al privato. Non ſi può deſcri vere l'ardore che muove ciaſcuno a
cercare in queſta guiſa un propizio ſguardo della for te; nè ſi può immaginare
quanto ſia pungen. te lo ſtimolo che ſpinge, e inquieta chi ri fiette che con
una tenue ſomma di denaro, che azzardi, può guadagnare di che ſoſten tare una
languente e numeroſa famiglia, o pur talora dilatare i confini del proprio luf
ſo, o accreſcer anco tal volta un nuovo peſo agl’inoperoſi forzieri. Quindi è
che tanti, e 34 tanti ſi affollano a tentare nel lotto la ſorte (a ). Penetrati
dall'idea, e ſedotti dalla luſinga di (a) Non può negarſi per altro, che
riccome tutte le cofe hanno un grado di valore e di eſtimazione ri Spettiva che
naſce dall' uſo che può o vuol farne chi ne è padrone: può conſiderarſi ſotto
l'iſteſſo aſpetto anche il denaro. Oltre il ſuo valor generale che na. ſce dal
rapporto che egli ha alla maſſa delle coſe che ſono in commercio, può dirſi che
un altro egli ne abbia privato e ſpeſſo mutabile, che naſce dalla qualità
e quantità deibiſogni, o reali, o di opinione che à nelle date particolari
circoſtanze, chi lo poſſiede; Può darli adunque che ciò che ſi azzarda al lotto,
levato da una gran quantità, fia una piccola por zione di eſſa, relativamente
ſuperflua; onde il ſuo valore ſia ſtimato sì tenue a fronte di una ſomma
ragguardevole che rappreſenta un gran numero di comodi e di piaceri benchè
fperabile ſolo per un piccoliſſimo grado di probabilità, che detto valore nella
eſtimazione di chi lo gioca ſia conſiderato come zero, o come una quantità più
o meno ad eſſo approf. fimante, formandoſi perciò, per così dire, una nuova e
riſpettiva proporzione, ſecondo la quale il vantaggio molte volte ſarebbe dalla
ſua parte. Queſto ſe non baſta, come ognun yede manifeſtamente, a render giuſto
il contratto ſerve a render qualche ragione del traſporto, che hanno a tentar
la forte in queſto gioco tanti che pur ne fanno ben conoſcere le condizioni, e
calcolar le ſperanze. 35 quel bene che ſperano, non penſano a mi. ſurare i
gradi della ſperanza medeſima; e il molto oro che già poſſeggono col penſiero,
getta ſugli occhi loro un lampo che abbaglia talvolta anche il più ſaggio
filoſofo, e il più freddo calcolatore. Quindi un tale impeto non conoſce freno
che poſſa reggerlo, e non legge che poſſa vincerlo. Se un Principe tol ga dal
proprio ſtato queſto oggetto dei co muni voti, la ſconſigliata avidità ad onta
delle più fagge leggi, e deludendo le più ve glianti ſollecitudini ſi
precipiterà in altri ſtati, che ſi arricchiranno a ſpeſe di quello onde il
lotto ſia proibito ed eſcluſo. Unſaggio Principe adunque che può far ar gine a
queſto torrente, accid non sbocchi al di fuori; deve procurare che ſi ſcarichi
tutto a pubblico vantaggio, e che quella porzione di ſoſtanze che fagrificano
follemente alla loro avidità i membri del corpo di cui egli è il capo circoli
per il medeſimo, e poichè i pri vati ſi eſpongono a riſentire dello ſvantaggio,
neſſun nocumento però ne venga alla Repub blica. Così facendo il faggio
Principe, e non 1fi attira la taccia di ingiuſto, e merita tutta la lode di
prudente, di politico, di difenſore e cuſtode della pubblica felicità. Di
queſta verità ne conoſcono per una fe lice eſperienza il frutto in più ſpecial
maniera quei popoli, che hanno la ſorte di eſſere go vernati da Principi umani
e benefici, che per l'uſo che fanno del loro erario, anzichè pof ſeſſori, ſe ne
moſtrano piuttoſto amminiſtra tori a pubblico e generale vantaggio. Havvi
un'altra ſpecie di lotti nei quali non è un ſolo il premio, nè un ſolo il colpo
fa vorevole della forte, ma molti ſono i premi, come molti e vari i caſi
propizi; e ſecondo l'ordine dell'eſtrazione dei numeri dall'ur na, o ſecondo
altre leggi convenute in pri ma ſi decide del maggiore, o minor premio. Tale è
il lotto che ſi è fatto in Spagna per la coſtruzione del canale di Murcia,
nella quale occaſione ſiccome ha fatta luminoſa comparſa la vaſtità, e
penetrazione di ſpirito di chi ha ideato il progetto della grand'ope ſi è
diſtinta non meno la finezza, e il di ſcernimento di chi ha regolato il metodo
di ra;. 2 37 accumulare le gravi ſomme di denaro neceſ fario ad un sì grandioſo
diſpendio. In queſto contratto come nei ſimili ad eſſo biſogna conſiderare, che
varie ſono le ſperanze e molte, perchè vari e molti ſono i premi, e che la
ſomma di tutti reſta come venduta a quelli che hanno comprati i viglietti.
Sicco me queſti hanno sborſato un ugual prezzo, così devono avere fra loro
ugual numero di caſi favorevoli e finiftri relativamente ai di verſi, o
maggiori o minori premi; quali eſſendo per lo più vitalizj, l'uguaglianza fra
gli azionarj e il padron dell'impreſa dipen de dalle regole, ſecondo le quali
ſi ſtabiliſce la giuſtiza dei vitalizj. Ma non ſi troverà mai eſatta queſta
uguaglianza, poichè una parte notabile del denaro che contribuiſcono gli
azionarj, non già nel numero o nel valore dei premi ſi impiega, ma ſi deſtina
alle ſpeſe delle ideate opere ſontuoſe. In queſto di Murcia però così ſono
ſtati bilanciati i di ritti degli azzionarj, e ſono ſtati così grada tamente
formati i premi, e in tal numero, e così bene è ſtata regolata l'economia di
queſta sì grandioſa impreſa, che forſe non vi è ſtato mai un'altro lotto, in
cui ſiaſi nel tempo iſteffo meglio aſſicurata la ſomma ne ceſſaria alla
deſtinata opera, e ſia ſtata me no alterata la proporzione a ſvantaggio de gli
azzionarj. Troppo ſon note le lotterie, che con al tro nome chiamanſi dai
Franceſi Blanques perchè io impieghi molto tempo in eſami nare le qualità, e i
caratteri di tale contrat to. Dall'economo del gioco ſi mette in un vaſo un
certo numero di viglietti, dei quali alcuni ſon bianchi ed altri neri, e ſi
vende il diritto di eſtrarne uno il quale ſe è nero apporta a chi lo eſtraſſe
il guadagno di un premio del valore che è notato ful viglietto medefimo. Ognun
vede, che accið ſiavi ugua glianza convien ricorrere alla regola mede ſima, che
ſi è data pei lotti che ſi fanno per grandioſe opere pubbliche, avuta anche quì
in conſiderazione la fatica, e il diſpendio dell'economo del gioco, e
riflettendo che in queſto caſo i premi non ſono vitalizj. Queſto è un contratto
della natura di quello che dai 39 Latini chiamavaſi olla fortunae. In fimil
guiſa Auguſto dilettavaſi al riferir di Svetonio di compartir doni ai ſuoi
cortigiani, chiaman do così la forte ad eſſer miniſtra della ſua beneficenza.
Talora un ſolo è il premio che ſi diſputa fra quelli che giocano alla lotteria,
e allora ſe il premio non è denaro ma un altra coſa qualunque che abbia prezzo,
ſi giuſtifica più facilmente, giuſta l'opinione del Barbeirac, la notata
diſuguaglianza: e l'economo del gioco può vendere non ſolo tanti viglietti
quanti corriſpondono al valore del premio, ma ancora in maggior numero anche di
quello che altronde eſiger pud e l'opera ſua, e il diſpendio, quando ve n'abbia.
Queſti lotti fi riducono, dice il citato au tore ad una ſpecie di compra, che
ſi fa in comune, a condizione che la ſorte decida a chi debba appartenere la
coſa comprata. Se ſiavi adunque dell'alterazione nella propor zione, ſi potrà
conſiderare come ſe fi foſſe comprata la coſa ad un prezzo un poco più alto del
corrente; penſando che ciaſcuno tra 1 ! fcuri queſto di più che in altra fpecie
di con tratto gli parrebbe forſe notabile, ſulla ſpe ranza di guadagnare il
premio più o meno fondata a proporzione che uno ha comprata maggiore, o minor
quantità di viglietti. Queſta mallima, che non è certamente di ri goroſa
giuſtizia, non ſi potrebbe eſtendere perfettamente a quei lotti nei quali, e
molti e di vario prezzo ſono i viglierti, e molti e di vario valore i premi; a
tutti quelli in ſomma, nei quali non ſia aſſolutamente u guale la condizione
dei ſingoli poſſeſſori di ciaſcun viglietto, benchè lo ſia riſpettiva mente.
Prima di paſſare ad altri contratti giovami riflettere, che anche quando il
padron del gioco, o qualunque altro che ne abbia di ritto pretende, che ſiano
valutate le ſue fa tiche e il ſuo difpendio, non tanto ſi può dire che
v'intervenga una compenſazione; quanto che ſi verifica di fatto a tutto rigore
la noſtra proporzione, giacchè quel di più che fi paga, non è a titolo di
compra della ſperanza, ma bensì a titolo dell'altrui di 41 ſpendio, e fatica; e
per conſeguenza eſſendo una quantità eſtranea alla detta proporzione non la può
in verun modo alterare. Si poſſono ridurre ad un contratto d'az zardo
appartenente a queſta claſſe le ſorti ancora propriamente dette. La ſorte, dice
l'elegantiſſimo ſcrittore della ſtoria degl'ora coli, è l'effetto dell'azzardo,
e come la deci fione, o l'oracolo della fortuna; ma le ſorti fono gli ſtrumenti
di cui uno pud valerſi per ſapere qual ſia queſta deciſione. Le ſorti ſono
ſtate in uſo preſſo i più antichi popoli; e la forte s'interrogava, o col
gettare i dadi colle proprie mani, o col gettarli da un urna: e ai caratteri,
ed alle parole che ſu i dadi erano ſegnate, corriſpondevano alcune tavole che
ne contenevano la ſpiegazione. Altre molte erano le maniere di tentare la ſorte,
e di a ſcoltarne gli oracoli. E' incredibile poi quan iti, e quanto gravi
affari ſi regolaſſero a ta lento di queſta cieca divinità. Baſta leggere gli
autori che trattano dei voti che ſi offe rivano a Preneſte, e ad Anzio, e che
parlano diffuſamente delle forti Omeriche, e Virgiliane. I verſi dell'immortale
Epico Greco, nei quali dipinge con sì vivi tratti l'impeto, e il furore
dell'indomito Achille, ritrovati a caſo nell'aprire l'lliade, erano talvolta la
fola innocente cagione della rovina delle più floride città, e della
deſolazione d'intiere Provincie. E ſe per lo contrario, aprendo i libri della
divina Eneide s'incontravano gli amabili colori coi quali ſi dipinge la man
fuetudine e la pietà del figlio d' Anchiſe, gli animi tutti non reſpiravan che
pace, e quei pochi verſi baſtavano per dar fine alle guerre più ſanguinoſe.
Aleſſandro Severo, ſalito al foglio dei Ce fari, credette di averne avuto un
preſagio, quando privato ancora, anzi odioſo all'Im peratore Eliogabalo,
aprendo nel Tempio di Preneſte l'Eneide di Virgilio, s'incontrò in quel tratto,
ove queſto gran Poeta eſalta le virtù e piange i'immatura morte di Marcel lo, e
preciſamente gli ſi preſentarono quelle parole fi qua fata aſpera rumpas Tu
Marcellus eris. Ma io non parlo propriamente di queſte forti, e confeſſo anzi
eſſere le medeſime uno dei monumenti più ſolenni dell'umana fol lìa. Io quì
parlo delle ſorti, che chiamanlı elettive, diviſorie, attributorie, e ſimili
delle quali brevemente eſporrò la natura e le qua lità, ed applicherò alle
medeſime i più volte enunciati Teoremi. Due, o più perſone han diritto ad una
coſa medeſima; eſaminato il valore del lor diritto lo trovano uguale; non
vogliono gettare, nè tempo, nè denaro in ſuſcitare queſtioni; aſcoltano anzi
ſentimenti più miti, e commettono alla ſorte la deci fione dell'affare, anzichè
affidarlo alle lun ghe, e diſaſtroſe vie dei Tribunali. Conſe gnano i loro nomi
all'urna diſpenſatrice della forte, e quello è giudicato favorito dalla me
deſima, del quale vien eſtratto il nome; e vien dichiarato pacifico, e ſolo
padrone di quella coſa alla quale avea con gli altri ugual diritto. Che ſia
lecito commettere in talguiſa alla ſorte un affare dubbioſo o controverſo non
v'ha dubbio alcuno, giacchè non vi è ra gione per cui non polfa uno obbligarſi
ſotto una condizione tale, che il purificarſi la mede fima dipenda dall'incerto,
e vario evento della forte. Ora ſe i diritti ſono uguali, ſe quanti fono i
concorrenti tanti ſono i nomi che ſi conſegnano all'urna, ecco che i prezzi che
vengono rappreſentati dai diritti che ſi az zardano, ſtaran fra loro come i
numeri dei caſi favorevoli ad uno, al numero dei caſi favorevoli a ciaſcuno
degli altri riſpettiva mente; ed ecco ſalvata l'uguaglianza di pro porzione fra
i favorevoli, e ſiniſtri caſi, e fra i riſpettivi prezzi della ſperanza, la
ſomma dei quali è l'oggetto della medeſima nel caſo di cui ſi tratta. L'iſteſſo
può dirſi a proporzione, quando uno abbia un diritto, per eſempio doppio di
quello degli altri; e baſterà che in tal caſo due volte ſi affidi il ſuo nome
all' urna fata le; e così dicaſi di altri ſimili caſi. E di fatto queſto
contratto a farne una giuſta analiſi ſi riduce ad un gioco di pura forte, in
cui molti depoſitando ugual por zione un ſolo guadagna tutte le porzioni de
poſitate, del quale ſi è di ſopra parlato; e ſi 45 è detto, che uno depoſitando
maggior por zione, pud eſigere a proporzione condizioni più vantaggioſe.
L'iſteſſe maſſime regolar denno le ſorti elettive che ſi uſano, quando molti
avendo un privato diritto ad eſſere eletti a qualche onorifica o autorevole
dignità, troncano ogni ſorgente di diſcordanza col tentare la forte, L'iſteſſo
dicaſi delle ſorti diviſorie, e di quan te altre poſſono immaginarſi, che tutte
ſi ap poggiano ai medeſimi fondamenti, e in tutte nel modo iſteſſo ſi trova la
proporzione che coſtituiſce l'uguaglianza fra i contraenti, Fin quì fi è
parlato di quei contratti che alla prima delle ſopra indicate claſſi appar
tengono. In effi fra la ſperanza che ſi acqui ſta, e il prezzo con cui ſi
acquiſta ſi può fif fare un eſatta, inalterabile, e matematica proporzione.
Note fono tutte le cagioni che poſſono aver rapporto al favorevole o triſto
evento della ſorte, ſi conoſcono tutti gli ele menti dei quali ſi formano le
varie combi nazioni, e ſi fanno perfettamente tutti i modi 46 diverſi per mezzo
dei quali queſte fi forma no. E' queſto forſe l'unico caſo al quale ſi poſſa
applicare lo ſpiritoſo Emblema del ce lebre Moivre, rappreſentante la ruota
della fortuna, e ſopra di eſla una ſemicirconferen za di cerchio, che con le
ſue diviſioni ſerve a regolare quei capriccioſi giri, che ſono l'og getto di
tanti voti, e la cagione di tante vi cende dei mortali. Chi intraprende queſti
contratti pud, direi quafi, venire alle preſe con la ſorte, e conoſcendone la
forza e l'ar mi bilanciare il deſtino della lotta fatale. Non è così certamente
nei contratti che alla ſeconda claſſe ſi riferiſcono, ne' quali il rapporto
neceſſario a formare l'uguaglianza fra i contraenti, ſi appoggia alla ſola
ſperien za del paſſato, e a cagioni incerte, e varia: biliffime. lo ſo bene che
ſi ſono pur trovati dei Filoſofi che hanno francamente aſſerite due coſe. La
prima, che nelle umane vicen de che colpi chiamanſi della ſorte, e a noi pajono
fortunoſi e irregolari, ſiavi un ordine coſtante, eun'originale diſegno per cui
dirette da una provida mano che lor dà moto ſecon 47 1 do certe invariate
leggi, eſcano a ſuo tempo ad agire in queſto sì ben congegnato ſiſtema del
Mondo. La ſeconda, che l'irregolarità, che non agli eventi medeſimi e alle
vicende, ma alle noſtre cortę vedute deveſi attribuire, ſcom parirà finalmente,
e replicate l'eſperienze fi vedrà quella conneſſione che ora ci è inco gnita, e
ſi conoſceranno i fottiliſſimi punti nei quali ſi uniſcono i tanti fili, che
regolano con sì bella armonia l'intero univerſo. Da queſte due propoſizioni
argomentano, che dunque dopo un dato tempo, ſiccome cre ſcendo il numero delle
ſperienze, queſte ci danno regola per conoſcere ſempre più la probabilità di un
evento, che anch'eſſa va ſempre aumentando a miſura che ſe ne co noſce la
regolarità, arriverà un giorno queſta probabilità a cangiarſi in certezza. Ecco
ciò che aſſeriſcono con molta ſicu rezza alcuni Filoſofi, alla teſta dei quali
è l'incomparabile Moivre più altero di aver rintracciato ne' ſuoi intimi
penetrali l'ordine della natura, e di averle ſtrappato queſto ſe 43 creto, che
non fu già il ſuo celebre concit tadino di aver conoſciuti, e indicati i rego
lari moti e le orbite dei pianeti per gl'im menſi ſpazi del cielo. Egli è
veriſſimo che la gran macchina dell univerſo ricevè dalle mani creatrici quel
grande impulſo, che poi la mantiene in moto coſtantemente, e dal quale come da
prima cagione derivano tutti i più piccoli moti della medeſima, benchè
immediatamente prodotti dalle ſottiliſſime e varie molle che la com pongono, e
le dan forza. Ad eſſo ſi riferiſce ugualmente un'auretta leggiera che diſſipa
per la ſelva poche aride foglie, e un procel loſo vento che ſull'immenſo Oceano
di ſperde e rompe una flotta ſuperba di mille vele. Le grandi vedute di un
politico illumi nato, che formano il ſoſtegno e la forza del Trono, non ſono
agli occhi dell' Onni potente niente più luminoſe delle ignobili e ſconoſciute
cure di un ſelvaggio, dirette ſoltanto a ſoſtentare la propria vita, e a
difenderſi dall'ingiuria delle ſtagioni. Che poi l'Eterna mente che tutto sà e
49 za, o del tutto regola, abbia voluto che fra i varj eventi che inteflono la
ſerie delle umane vicende, e che ſon chiamati in più ſtretto ſenſo fortunoſi
ſiavi un rapporto più che un altro, un tal'ordine e non un altro, queſto è
quello che io credo non poterſi ſcopriregiam mai. Che dopo un certo periodo
ricompa riſca di nuovo l'iſteſſo evento, chedopo certe rivoluzioni torni
l'iſteſla ſerie di coſe, ridon da egli forſe in maggior lode o della fapien
potere eterno, e ſovrano? Nell'immenſo vortice della divinità fi pers dono le
idee, che noi abbiamo di ordine, e conneſſione. O non vi è relativamente agli
occhi divini ordine e regola; o non potiam noi conoſcere in che conſiſta; o
tutto deve dirſi averla ugualmente. Chi vede inſieme col preſente ſiſtema di
coſe infiniti altri pof fibili, vede un punto che non è ſuſcettibile di quei
rapporti, che ſono idee relative a vedute limitate e finite; o ne vede infiniti
altri, per cagion dei quali pud agli occhi ſuoi parer regolato tutto ciò che
noi chiameremmo forſe diſordine, e confuſione, d 50 Ma non è forſe neppur vero
eſſere più van taggioſo all'uomo che ſiavi di fatto nelle umane vicende queſta
regolarità. Fra le infinite vedute, che l'occhio im menſo ha preſenti per il
vantaggio delle ſue creature, chi ſaprà dire quale abbia fillata a preferenza
dell'altre? Se un Sovrano cela ai ſuoi popoli i diſegni che forma, e le impreſe
che và maturando, queſta condotta è diretta a tenergli nella dovuta ſommiſſione,
e ad allontanarne l'orgoglio: e ſe un padre, ben chè benefico fa l'iſteſſo
co'propri figli, non lo fa ad altro oggetto, che ad animarne la cieca
confidenza che è uno dei più vivaci alimenti di un reciproco amore. Non vi è
dunque argomento che comprovi queſta preteſa regolarità degli eventi che ſi
fogliono chiamare fortuiti, e caſuali. Ma ſe ancor foſſevi, io ben non veggo ſu
che fondamento ſi aſſeriſca, che agli occhi mortali eziandío dovrà una volta
comparir chiara, e ſvanire per conſeguenza quella ap parente irregolarità che
alla ſcarſezza delle noſtre notizie, e alla mancanza di eſperien ze, in tale
ipoteſi deveſi attribuire. SI Quando ſi vuol fiſſare la contingibilità di un
evento, oſſervar dennoſi ogni volta ch ' ei compariſce, le circoſtanze che lo
accom pagnano, e l'intervallo di tempo che paſſa fra le diverſe ſue apparizioni.
Quanto più creſceranno di numero le oſſervazioni, tanto più potrà conoſcerſi in
quali circoſtanze ed in qual tempo debba arrivare. Da queſto ap punto
argomentano gl ' indicati filoſofi, che ciaſcuna ofſervazione è diretta a
ſcemare un grado della diſtanza che corre fralla irrego larità dipendente a
ſenſo loro dalle noſtre corte vedute, e la regolarità che eſiſte di fatti
nell'originale diſegno, e lega inſieme ed u niſce ſotto certe leggi tutte le
varie vicende. Replicando adunque le eſperienze, rinovan do le offervazioni, ſi
potrà arrivare a render nulla affatto queſta diſtanza; e a ſquarciare del tutto
quel velo che cela ai noſtri occhi queſta bella regolarità. Di fatto
ſoggiungono, che altro è la cer tezza ſe non un tutto di cui la probabilità è
una parte? Creſcendo adunque queſta per mezzo delle oſſervazioni, potrà
arrivare al 1 گرí grado di confonderſi col ſuo tutto: ed ecco fiſſata la
certezza di quegli eventi, che ſi fo no ſempre creduti giochi, e capricci di
una irregolare fortuna. E' egli per altro evidente queſto diſcorſo?
Potrebb'egli un animo, che non voglia ar renderſi ad altra forza, che a quella
della ve rità, dubitare ancora di ciò medeſimo che uomini di grande ingegno
hanno tenuto per certo? E prima di tutto nel formare la tavola dei tempi nei
quali ricompariſce l'evento medeſimo, convien riflettere di non notare ſe non
quelle volte, nelle quali ſi moſtra ri veſtito delle medeſime circoſtanze. Se
così è, e ſe queſte ſono preſſo che infinite, e in finitamente variabili, ne
verrà per conſeguen za che quella rivoluzione che dee ricondur l'iſteſſo evento
farà sì vaſta, e il circolo che la rappreſenta sì ampio, che o non ſi potran no
da chi oſſerva congiungere oſſervazioni sì diſparate e rimote, o sì poche ſe ne
po tranno fare, e la probabilità creſcerà sì len tamente da non potere giammai
arrivare al 53 grado di confonderſi con la certezza. Tra= laſcio di oſſervare
che un evento può com parire a noi accompagnato dalle medeſime circoſtanze, ed
eſſervi nulladimeno tanta va rietà, che ſe foſle da noi ben conoſciuta fa rebbe
sì che a tutt'altra ſerie da quella di cui ſi fanno le oſſervazioni, dovrebbeſi
ri chiamare. Si conſideri ora ſeriamente qua lunque di queſti eventi che
fortuiti chiamat ſogliamo, da quante cauſe poſſa provenire, e queſte in quante
maniere poſſano combi narſi; e vedremo, ſe per quante ſi vogliano replicate
ſperienze ſi potrà giammai arrivare ad argomentare dalle circoſtanze che altre
volte fi videro accompagnare un evento, la eſiſtenza del medeſimo. Quelle
ragioni medeſime che immediata mente influiſcono ſugli eventi fortuiti hanno
conneſſione con vari ordini di cauſe più o meno rimote, che innumerabili ſono
ancor eſſe, e capaci di innumerabili gradi di alte razione. E quì potrei
ricorrere a tante fiſiche teorie, le quali dimoſtrano, che un gran fe nomeno
può avere la ſua prima ſorgente, tam 54 lora sì rimota che per infiniti giri, e
tortuoſi fentieri appena ſi può rintracciare; talvolta sì piccola, che dopo
averla conoſciuta, ap pena ſi può credere che da eſſa derivi. E la ragione, e
la immaginazione vanno in queſto caſo d'accordo a preſentare al pen fiero
l'enormiſſima ſproporzione che correrà ſempre fra un gran numero di
offervazioni quali peraltro non potranno eſſere moltiſſi me, (ſe vogliano porſi
in calcolo quelle ſolo che fimiliſſime ſono, è relative ad oggetti ſimili ) e
l'immenſo vortice fra cui fi aggi ra ľ apparente irregolarità. Di quì deriva,
che a rigore parlando dubitar deveſi di quella maſſima, che la probabilità di
queſti eventi arriverà una volta a cangiarſi in cer tezza. E quì fa d'uopo
riflettere, che la proba bilità, e la certezza ſono due atti eſſenzial mente
fra loro diverſi, come dicono i meta fiſici, e che fralla maſſima probabilità
che arrivi un evento, e la certezza, vi è di mez zo una ſerie infinita di
poflibili. Il timore di errare che ſi coinpone con la maſſiına pro. 55 babilità
e viene eſcluſo dalla minima cer tezza, è una barriera inſuperabile, per cui
non ſi poſſono giammai fra loro confon dere, ed è quello appunto che le rende (ſia
mi lecito uſare un termine di matematica trattando di una materia nella quale
ſe n'è fatto uſo con tanto profitto ) quantità in commenſurabili. Le prime
oſſervazioni che fi fanno intorno a un determinato evento, non poſſono dargli
che un grado di pro babilità così piccolo riſpetto al vortice im menſo della
irregolarità, e all' infinita ſe rie dei poſſibili dall'evento medeſimo di
verſi, che queſto grado pud conſiderarſi co me un infiniteſimo. Siccome adunque
per trasformare un infiniteſimo in una quantità finita deveſi queſto
moltiplicare per l'in finito, così queſto grado di probabilità do vrebbe
ricevere infiniti aumenti per mezzo di infinite oflervazioni, prima che ſi
poſſa chiamare ridotto al carattere della cer tezza. Parlo di caſi nei quali la
ſerie dei poſſibili, che è di mezzo fralla probabilità e la cer 56 2 ! tezza, è
compoſta di cauſe, che ogn'uno fa eſſere non immaginate ma vere, e poterſi in
infinite maniere combinare. Poche oſſervazioni baſtano al filoſofo per render
certe, o almeno eſcludenti un pru dente dubbio, alcune ſempliciſſime leggi
della natura, dove tanto è lontano che ſi co noſca effervi infinite altre
cagioni poſſibili, che anzi per argomenti preſi dai principi delle ſcienze ſi
deduce non eſſervi luogo a ſoſpettare che altre ve ne ſiano. E' ben diverſo il
caſo noftro ove trattaſi degli eventi che danno occaſione ai contratti di
azzardo; e riguardo a quali ſi pretende ſolo di mettere in diffidenza la
maſſima che promette che ſi abbia a cangiare in una aſſo luta e rigoroſa
certezza, quella che è mera probabilità, e forſe capace di creſcer ſolo pochi
gradi. Che non pud fare l'amor di ſiſtema? Lo ſpirito calcolatore avvezzo a
portar lume ai più aſtruſi miſteri della geometria, e ad ana lizzare le
coſtanti leggi della natura col più felice ſucceſſo, ſi lancia ardito dal
gabinetto $ 7 di un filoſofo, e prefume di porre in mano ai mortali un filo che
ſegni la traccia co ſtante degli eventi più incerti, e di aſſoggets tare alla
ſua eſattezza ed uniformità, quan to v'ha di più vario, e mutabile. Non ſolo
hanno cercato alcuni di ſcoprire un'ordine conoſciuto dai naufragi, un'ordi ne
riſpettato dai morbi, e dalla ineſorabil morte; ma hanno fperato di poterlo tro
vare anche in quegli eventi che più dipen dono da cauſe morali e libere, le
quali agi ſcono certamente, non perchè così voglia un ordine e non un'altro, ma
perchè così vo glion eſſe, e non altrimenti. Si è perfino tro vato chi ha
propoſto le tavole degl'incendii, delle cadute fatali da un precipizio, e di
molti altri ſimili fortunofi accidenti come ſe ſi poteſſe ſcuoprire anche in
eſſi a ſuo tempo regola, ed ordine. Per quanto poſſa nei caſi dipendenti da fi
fiche cauſe trovarſi una conneſſione fralle me deſime per lunga ſerie
concatenate, in guiſa che debbano in un dato tempo produrre un effetto più che
un'altro; non ſi potrà mai dire 1 1. $$ altrettanto quando vi abbia luogo una
libera volontà che non ſiegue ordine, o conneſ fione, e che può produrre
un'atto ſenza rap porto a verun' altro che abbia altre volte prodotto, o che
ſia per produrre in appreſſo. E ſe è vero, che negli eventi, e nei caſi preſi
in compleſſo di tutte le loro circoſtanze, e in quelli ſpecialmente che ſono il
ſoggetto dei contratti di cui parliamo, qualche o più proſſima, o più rimota
influenza vi hanno le cauſe morali; che ſi può egli penſare di più ſtravagante
che il volergli ridurre eſattamen te a regola e pretendere di cangiare la pro
babilità in certezza? E chi fu mai che tentaffe di ordinare le diſperſe, e
confuſe foglie, che contenevano le riſpoſte ſull'avvenire, della fatidica Sacer
dotella di Cuma? Ma quand'anche gli argomenti da me ad dotti non provaſſero
l'impoſſibilità di arriva re dopo un lunghiſſimo corſo di anni a can giare in
qualche certezza la probabilità, pro vano almeno, che per noi, e per ben mol te
generazioni queſta farà una ſterile ricer 59 ca; giacchè per molti, e molti
ſecoli, (ac cordando anche più di quello certamente, che ſi può ) non ſi potrà
vincere quel diſordi ne, e irregolarità almeno apparente, che of ſervaſi nelle
umane vicende, e che in ſomma il limite delle medeſime è tanto diſcoſto, che
pud conſiderarſi come infinitamente diſtante. Dal fin quì detto per altro non
ſi può ra gionevolmente inferire, che dunque dal com mercio degli uomini ſi
debbano eſcludere i contratti di azzardo che appartengono alla ſeconda delle
ſopra indicate clafli. Per provare la verità di queſta aſſerzione convien
fiſſare due maſſime conformi alla ragione, e che ſe non erro ſono il fonda
mento al quale ſi appoggia la giuſtizia di queſti contratti. Queſta uguaglianza
fra i contraenti che è sì neceſſaria a render giuſti i contratti è un termine
vago, e che non ha affiffa alcuna idea, ſe allo ſtato di natura vogliam rimon
tare. Il prezzo delle coſe introdotto o dalla legge, o dalla conſuetudine che
imitatrice della legge la vince di autorità, ecco ciò che ha chiamata l'
uguaglianza a preſiedere ai contratti. Alla ſocietà dunque, e alle fire maſſime
deveſi attribuire. Si eſamini pero lo ſpirito della ſocietà, e ſi vedrà che
nelle ſue maſſime generali non ſi devono comprendere quei caſi che è dello
ſpirito della medeſima l'eſcludergli, e l' eccettuarli. Si riduce al lora la
queſtione, ad eſaminare ſe ſiano utili alla ſocietà i contratti in queſtione; e
ſe nelle bilance del pubblico bene ſia di maggior mo mento il vantaggio che
recano, o la preciſa offervanza di quella perfetta uguaglianza ne contratti,
che è tanto neceſſaria generalmen te alla quiete, e felicità degli individui, e
al buon ſiſtema, e conſervazione di queſto cor po morale, e politico. Pochi
elementi, e poche idee ſciolgono il problema. Induſtria eccitata, commercio
invigorito, circolazione ampliata. Vantaggi fono queſti generalmente procurati
da tali contratti ben regolati, come ſi può ben co noſcere da chi ne eſamini lo
ſpirito, e le conſeguenze. Daqueſto argomento riceve gran forza un 61 ſecondo
rifleflo. In queſti contratti non ſi può avere fra i contraenti una perfetta
ugua glianza di condizione, perchè non ſi può eſattamente miſurare la loro
forte. Ma ciò che manca a queſta giuſta miſura è con une ad entrambi. Ad
entrambi è egualme ite i gnoto per chi debba eſſere il vantaggio, e per chi il
diſcapito, potendo ugualmente nel caſo noſtro, e l'uno, e l'altro a ciaſcun di
loro arrivare; e queſto medeſimo forma una ſpecie di ſorte uguale, la quale pud
ſupplire a quanto manca alla perfetta uguaglianza. Diſli alla perfetta
uguaglianza, perchè le maſſime ſopra eſpoſte ed impugnate, vacil lano ſoltanto,
perchè oltrepaſſano certi li miti, dentro dei quali rinchiuſe provano
moltiſſimo, rapporto alla uguaglianza che deve eſſere nei contratti della
ſeconda claſſe. Inteſe le maſſime con la dovuta moderazio ne, è veriſſimo che
eſtraendo da un'urna ove ſiano alla rinfufa molti viglietti bianchi e molti
neri, quante più eſtrazioni fi anderan no facendo, tanto più creſcerà la
conoſcen za del rapporto che hanno fra loro: è verif fimo che le oſſervazioni
ſegnate in tavole danno ai giovani la prudenza dei vecchi: ed è incontraſtabile
che quanto più ſpeſſo ac caderà in natura un evento, tanto più ſi po tranno
attrappare le circoſtanze che lo ac compagnano, e farà meno irragionevole l'in
duzione che dalla eſiſtenza di queſte, ſi farà della futura eſiſtenza di quello.
Si potrà dun que avere un qualche dato per eſaminare la probabilità di
un'evento, e proporzionargli il prezzo con cui ſe ne acquiſti la ſperanza. Per
formare una ſerie dei diverſi gradi di tale probabilità gioverà eſaminare un
qualche contratto in ſpecie, e fiffare i punti dai quali la ſerie ſi parte;
poichè non ſi potrebbe con tanta facilità fare una giuſta analiſi, o alme no
egualmente chiara, ſe fi conſideraſſero le idee in aſtratto, e ſenza applicarle
ad un de terminato ſoggetto. Fra tutti i contratti che ridur ſi poſſono a
queſta ſeconda claſſe parmi che meriti di eſ ſere diſtintamente eſaminata
l'aſſicurazione, Efla è un contratto per cui uno dei contraenti ſi obbliga a
riparare tutti i danni che può un altro ſoffrire nelle ſue merci per naufragio,
o altre convenute cagioni; e queſti ſi obbli ga a pagarli una determinata
mercede in com penſo del pericolo al quale volontariamente ſi eſpone. 1
Fiorentini che avendo già eſteſo il loro commercio per tutto il Levante aveano
fatto conoſcere a tutto il mondo quello ſpirito di lo devole induſtria, e
fagacità, che forma il nerbo e la floridezza di uno ſtato, e che fu ſempre del
loro carattere, furon quelli che riduſſero a certe leggi queſto contratto, e
gli diedero for ma e credito. Inſegnarono così alle altre na zioni commercianti
a tirarne quel profitto, che il profondo, ed illuminato Melon aſſe riſce dover
eſſere sì ampio per uno ſtato che abbondi di eſperti, ed avveduti aſſicuratori.
Di fatto alla Repubblica Fiorentina deb bonſi i primi capitoli di aſſicurazione
che furono diſteſi negli anni 1523., e 1525. A queſti ſucceſſero negli anni
1563., e 1570. le ordinazioni di Olanda. Non è ſtata queſta l'unica occafionein
cui abbiano, gareggiato in fatto di commercio 64 queſte due nazioni, la prima
delle quali ha faputo ſempre profittar pienamente delle fe lici fue circoſtanze,
e la ſeconda compenſare ognora in mille modi i danni della infelice ſua
ſituazione; e inſultar quaſi alla natura di ayerla in eſſa collocata. Gli
ſcrittori che hanno trattato di queſto contratto lo diſtinguono in due ſpecie.
La prima chiamano eſſi aſſicurazione propria mente detta, ed è quando le merci
che ne ſono l'oggetto appartengono di fatto a quello che ne chiede
l'aſſicurazione; e queſto è ciò che intendono ſotto il nome di riſico dell'
aſſicurato; ed inoltre ſono eſſe realmente ſog gette a pericolo, o com'eſſi
dicono a ſiniſtro. Per la validità di queſto contratto ricercaſi la coeſiſtenza
del riſico, e del ſiniſtro; ed è quanto dire, che l'aſſicuratore non deve pa
gare la ſicurtà, nè l'aſſicurato la mercede, ſe le merci avean corſo già il
loro deſtino quan do fi ftipulò il contratto, o ſe non apparten gono
all'aſſicurato. Per maggior comodo poi, e dilatazione di commercio fu
introdotto il contratto di affi 65 curazione ſulle merci o proprie, ma non
nella ſomma che ſi afferiſce, e che cade ſotto l'aſſi curazione: o appartenenti
affatto ad altra perſona. In queſto contratto il fondamento conſiſte nella fola
eventualità dell'azione; e ſi può in eſſo ravviſare un'apparenza di Scommeſſa
della quale però gli mancano ſe condo molti, alcuni caratteri. Anche in queſta
ſeconda ſpecie comunemente ricer caſi, che le merci ſiano in pericolo ancora
quando ſi fa il contratto; benchè in alcune piazze ſi ſoſtenga anche nel caſo
che le merci aveſſero già corſa la loro forte quando ſi ſti puld il contratto,
purchè però queſto non foſſe a notizia dei contraenti. Per ridurre pertanto in
qualche vero ſenſo il contratto di aſſicurazione alla Teoria ſopra eſpoſta
regolatrice della uguaglianza neceſ faria nei contratti di azzardo, fa d'uopo
con ſiderare due fatta di caufe che influir poſſono full'evento incerto, che ne
forma l'oggetto. Altre ſono le cauſe fiſiche che per un puro meccanico impulſo
della materia agiſcono in dipendentemente da qualunque libera deter 66
minazione di una cauſa ſeconda; il mare cioè più o meno ſparſo di pericoli,
agitato da vortici, terribile per gli ſcogli; il vento che tormenta più un ſeno
di mare che un altro, e domina più in una ſtagione, che in un altra; la qualità
del naviglio, più o me no capace di reſiſtere agli urti, e di inſul tare gli
Aquiloni; e finili altre che a que ſte ridur ſi ponno, anzi con queſte confon
derſi. Più incerte affai, e più indocili all'eſat tezza del calcolo ſono quelle
cagioni che mo rali ſi chiamano, perchè o conſiſtenti nella libera
determinazione di un ente creato, o da quella dipendenti almeno mediatamente.
La deſtrezza, e la buona fede del capitano: l'abilità dei marinari e dei piloti:
il nume ro, e la gagliardìa dell'equipaggio: la mag giore o minor frequenza dei
pirati che infi diano fraudolenti, e poi attaccano rapaci; o dei nemici
armatori che appoggiano le fan guinoſe loro infeſtazioni ai tremendi diritti
della guerra, ſono o le uniche, o le più con ſiderabili di queſte cauſe morali.
67 i Se il fondare un calcolo eſatto ſulle fiſiche cagioni ſuaccennate è
impoſſibile: il fondarlo che ſi accoſti all'eſattezza difficiliſſimo: lo ſarà
molto più l'appoggiarlo alle cauſe morali che non agiſcono per una conneſſione
di mo vimenti, e d'impulſi che l'un l'altro fiſie guano neceſſariamente; ma che
operano per una mera libera determinazione, che per qualunque congettura la più
apparentemente probabile non ſi può preſagire; poichè anche preſa può ſul
momento abbandonarſi, per cangiarla in una affatto diverſa, e talora dia
metralmente oppoſta, e contraria. Un canone perd univerſaliſſimo, e da non
preterirſi giammai in queſto contratto, parmi quello di non conſiderare neſſuna
cauſa, o fiſica, o morale, ſeparatamente o iſolata dalle altre; ma di oſſervare
l'influenza reci proca che hanno tutte le cauſe l'una ſopra dell'altra, e
quella non meno che hanno ſulle morali; e l'iſteſſo dicaſi di queſte rapporto
alle fiſiche. Il momento di ciaſcuna cauſa ſi altera a miſura che diverſamente
è combi nata, o temperata colle altre. e 2 68 Per conoſcere però quanto poſſano
queſte cagioni, e ſingolarmente preſe, e in complef ſo, è neceſſaria una lunga
ſperienza. In queſto contratto, per caſi ſiniſtri non ſi intendono già tutte
quelle combinazioni, che realmente poſſono funeſtare l'aſſicuratore, e perder
la nave, nè per favorevoli quelle che ſalva dai naufragi, e dalle oſtili
violenze, la confe gnano al ſoſpirato porto. Fatta una tavola di accurate, e
frequenti oſſervazioni, e conoſciuto quante volte in parità di circoſtanze
ſiaſi perduta la nave, e quante ſia giunta felicemente al deſiato fuo termine;
la ſomma delle prime rappreſenta la ſomma dei caſi ſiniſtri; e quella delle ſe
conde ſi tiene per il numero dei favorevoli; e ſu queſti dati ſi forma la
proporzione da noi ſtabilita nel III. Teorema. Queſta è la ſpecifica differenza
che paſſa fra i contratti del primo genere, e queſti che al ſecondo
appartengono. Nei primi entrano in calcolo tutti quanti i poſſibili caſi e fini
ſtri, e favorevoli, perchè ſi fanno tutti, e ſe ne conoſce perfettamente il
numero; noi 1 69 ſecondi fi calcolano quelli ſoltanto, che dopo una lunga
ſperienza ſi ſono oſſervati; reſtan done non compreſi nel calcolo tanti altri
pof ſibili, i quali perd dopo molte e molte oſler vazioni fi fuppongono in
proporzione di no tati. La proporzione ſi accoſta tanto più al vero, quanti più
ſono i caſi oſſervati, come appunto accade nell'urna che contiene un ignoto
numero di palle bianche e nere: delle quali con tanto minor pericolo di errore
ſi può fiffare la proporzione, quanto più copioſa ſe ne è fatta l'eſtrazione.
In una parola, nei primi è incerto l'eſito della ſorte; nei ſecondi è incerto
anche ciò che può determinarlo. Rariſſimi però ſono i caſi che ſieno riveſtiti
perfettamente delle medefine circoſtanze. Fa d'uopo adunque per formare la
propor zione ricorrere alle diverſe tavole, ove ſono notate le circoſtanze
preſe ſeparatamente; e conſiderarle come tanti elementi dei quali ſono compoſti
i dati della proporzione. Scioglie una nave dal Porto, e veleggia per un mare
tranquillo, e placido; queſta circoſtanza è un fondamento della propor 70 zione
da ſtabilirſi fra il valor delle merci, e il prezzo dell'aſſicurazione; e la
tavola delle navigazioni fatte in queſto mare lo additerà preciſamente. Ma fe
queſta nave corra un pericolo di pirati, o di nemici che le altre navi facendo il
medeſimo viaggio non avevan corſo giammai, nel formare la proporzione vi entra
anche queſto elemento, la di cui forza ſi miſura dalla tavola di altre naviga
zioni benchè fatte in altri mari, e ſi compone il minor pericolo che ha queſta
veleggiando per un mare tranquillo; col pericolo che cor ſer altre per la ſola
oſtile infeſtazione. Vaglia queſto per eſempio delle proporzioni com poſte di
varj elementi, il valor dei quali ſia regiſtrato in diverſe tavole, non
obliando giammai nel combinarli la forza che acqui ſtano dalla reciproca loro
influenza. Ma può talvolta non eſſervi l'eſperienza baſtante a far conoſcere i
gradi di probabi lità dell'eſito lieto, o infauſto. Monta per la prima volta un
vaſcello un Capitano, che non ha mai per l'avanti governato naviglio alcuno:
infeſta i mari una turma di corſari 1 1 71 sbucati da qualche ſcoglio che
alzava prima una barriera alla fanguinaria loro rapacità e dei quali ignoraſi
per anco il numero, ed il valore, o a meglio dire la violenza della eſecrabile
loro ſete dell'oro e del ſangue; chi potrà miſurare i gradi dell'influenza che
ha ſull'eſito felice la prụdenza e la deſtrezza del primo, e ſull’infauſto
l'ardire, e la forza dei ſecondi? In tal caſo per quanto vogliaſi dare un va
lore anche a queſte circoſtanze nuove; fon dandolo ſu qualche piuttoſto appreſa,
che conoſciuta ſomiglianza ad altri caſi; egli è certo però che ſenza una più
volte ripetu ta eſperienza, non può fiffarſi una propor zione di cui ſi
calcolino i gradi, e ſi nume rino i valori; e ſenza di eſſa non ſi può for mare
una ſerie che ſerva di norma all'u guaglianza ricercata in tali contratti.
Tutto alla fine ci conduce a riflettere, che una e fatta proporzione nei
contratti del ſecondo genere non può ſperarſi giammai; che in molti caſi ſi
potrà avere meño lontana dall' eſattezza; in altri ſi troverà dalla medeſima 72
più rimota, come dal fin qui detto chiara mente appariſce. Ma forſe gli
aſſicuratori interrogano que ſte tavole, formano calcoli, e ſciolgon pro blemi?
Il filoſofo che ſcortato dalla ragione fino ai loro principi eſamina le azioni
degli uomini e le bilancia, conoſce che queſti cal coli ſono neceſſarj a
ridurre i contratti all' uguaglianza e comprende che queſta tanto più ſi
otterrà facilmente, quanto più ſiano frequenti queſte tavole, e numeroſi i caſi
che ad eſſe, come a indicatrici della ſorte ſono af fidati; l'aſſicuratore poi
accorto ed illumi nato le conſulta, o le deſidera; l'indotto, e meno avveduto
ha preſente, almeno in con fuſo la maggiore, o minor frequenza de' fini ſtri
nelle date circoſtanze ſeguiti, e ſu queſto implicito calcolo forma il ſuo
giudicio più o meno eſatto, e non ſi affida totalmente alla cieca all'arbitrio
dell'incerta forte. In queſto contratto il prezzo che eſpone l'aſſicuratore, è
il valore delle merci, che egli ſi mette in azzardo di dover pagare all'
aſſicurato; quello dell'aſſicurato è la merce: 1 73 de che egli paga
all'aſſicuratore in compenſo di queſto azzardo medeſimo. Ma ſiccome fatto il
contratto di aſſicura zione, l'aſſicurato deve in qualunque evento pagare
all'aſſicuratore la convenuta merce de, pare a prima viſta che per l'aſſicurato
non ſiavi azzardo alcuno; poichè dal punto dello ſtabilito contratto è deciſa
la ſua forte; o a dir meglio riguardo a lui nel ſuo con tratto non ha luogo
alcuno la forte. Baſta però una giuſta rifleſſione ſulla natura di tal
contratto, per vedere che anche per l'aſſicu rato vi è l'eſito favorevole della
ſorte ſicco meancora l'infauſto. Caſo favorevole può chiamarſi quello che rende
il contraente pago, e contento di aver fatto il contratto; talmente che ſe
aveſſe pre veduto l'eſito, conſultando ſolo il ſuo van taggio, l'avrebbe nonoſtante
fatto, anzi con tanto maggiore alacrità. Per lo contrario infauſto può dirſi
quello che in qualche modo gli dà occaſione di pentimento, in guiſa che ſe
aveſſe previſto l'eſito avrebbe omeſſo di fare il contratto. Ora quantunque 74
l'aſſicurato, fatto il contratto ſia già ſicuro di dover pagare la mercede,
qualunque ſia l'evento; quando però la nave giunga a ſal vamento, è in caſo di
pentirſi del ſuo con tratto; poichè ſe non lo aveſſe fatto, e avreb be avuta
ſalva la nave, e non avrebbe fof ferto il diſpendio della ſtabilita mercede. In
queſto ſolo ſenſo, e non in altro, che ſareb be troppo contrario all'umanità,
poichè ſi riſolverebbe in compiacerſi dell'altrui dan no, che neppur ridonda in
proprio vantaggio, ſi pud intendere ſiniſtro per l'aſſicurato il caſo del
ſalvamento della nave; e in queſto ſolo può ridurſi il contratto al carattere
di una vera ſcommeſſa, di cui è eſſenziale ſe condo alcuni, che l'avvenimento
favorevole ad uno dei contraenti, ſia per l'altro infau ſto, e ſiniſtro.
Conchiuſo il contratto, l'al ficurato che ha ſentimenti di umanità, deſi dera
che ſi falvi la nave, ma falvata la nave vorrebbe non aver fatto il contratto.
Quello che non ſi può in modo alcuno ri durre a calcolo, ſi è nella perdita di
una na ve, la minore, o maggior quantità di merci, ! 75 che ritoglier ſi
potranno all'ingordigia dell onde, e ritrarre al lido; lo che ſuccede mol te
volte, e fa che non debbanſi tutti i cafi ſiniſtri giudicare di un carattere
egualmente dannoſo; ma diverſi, a miſura, che più o meno delle aſſicurate merci,
ſi perde, e ro vinafi. Il poter prevedere, e calcolare in a vanti tal quantità
influirebbe molto a deter minare la mercede che l'aſſicurato promet te. Ma chi
potrà mai calcolare le tante cauſe che poſſono influire ſopra un sì variabile
ac cidente? Forſe l'aſſicurato avrà all'ingroſſo preſente queſta varietà di
combinazioni; ma potrà egli dare ai loro effetti un giuſto valore? I principj
fin'ora eſpoſti regolatori di que Ito contratto, quando ha per oggetto merci
affidate al pericoloſo traſporto di mare, pof ſono facilmente adattarſi alle
merci traſpor tate per terra; anzi alle merci, o ſituate nei magazzini, o in
altra maniera cuſtodite. Tutto ciò che può eſſer ſoggetto ad un fatal accidente,
e per quello perire, o deteriorarſi, fi fa eſſere oggetto di queſto contratto.
Anzi il guaſto di un incendio divoratore, le ruine 70 di un turbine procellofo
che abbatte caſe, porta la deſolazione per le campagne, la vio lenta incurſione
di rapaci aſſaſſini, o le ru berie affidate al ſegreto e alle tenebre della
notte dalle timide mani infidiatrici, ed altri pericoli di tal fatta, che a
prevederli biſogne rebbe nulla meno che lo ſpirito di divinazio ne,
ſomminiſtrano in alcuni paeſi occaſione di venire alle mani con la ſorte, ſenza
che nè l'una parte nè l'altra poſſa mai, neppure all'in groſſo e colla maggiore
ineſattezza, miſurarla. Un'altro contratto non meno intereſſante, e che
appartiene a queſta ſeconda claſſe ſi è quello che chiamaſi vitalizio. Gli
uomini non contenti di affidare la loro forte a tante, e sì varie combinazioni
che alterano, e modificano sì ſtranamente gli ef Teri inanimati; hanno voluto
che ella dipen da anche dalla vita dei loro ſimili, ed hanno fatto sì che un
uomo debba ftimarſi infelice ſe un altro gode per lungo tempo sì prezioſo dono
del cielo. La vita iſteſſa è venuta tal volta in bilancia con un tenuiſſimo
guadagno. Il vitalizio altro non è che l'annuo inte 77 ! reſſe di un capitale
collocato a fondo per duto. Chi colloca in tal guiſa il ſuo capitale lo fa ad
oggetto di ritrarne un profitto mag giore di quello che riſerbandoſene il
dominio potea ſperare. Suol eſſere comune queſto con tratto e a coloro che non
avendo perſone congiunte con ſtretto vincolo di ſangue o di amicizia, o che non
curando le veci dell' uno, o dell' altra, non hanno nulla che gli ritragga dal
provvederſi i mezzi di ſodisfare anche a quei biſogni che ſono figli del più
molle, e faſtoſo luſſo; e a quegl' infelici, che ſenza queſto compenſo condur
dovrebbero i triſti loro giorni in ſeno all'inopia, e allo ſqual lore. Il
vantaggio di liberarſi da tante fre quenti, e penoſe cure della domeſtica eco
nomia luſinga molto, ed è talor neceſſario, a chi trovandoſi in un'età cadente,
accom pagnata per lo più da una infaufta dote di mali, vedrebbe da mercenarie
mani rapaci diſperſi, e lacerati i ſuoi fondi, rendergli un frutto di gran
lunga inferiore a quello che potrebbe ritrarne perchè diviſo con tanci
domeſtici fti pendiati uſurpatori. 78 Quello poi che ſi carica di pagare un
frutto maggiore dell'ordinario ha per oggetto non folo di fare in un colpo
l'acquiſto di una ragguardevole ſomma, ma di vedere la vita di quello a cui lo
paga non oltrepaſſare un tal corſo di anni che la rendita ecceſſiva af forbiſca
il capitale, e la ſomma degli inte reſſi ordinarj, che egli ne ha ritratti.
Aipri mo arride la ſorte fe ſopravviva un tal nu mero di anni che fatta la
ſomına delle an nuali rendite vitalizie, queſta ſuperi il fondo perduto e di
più le rendite ordinarie del medeſimo. Favoriſce il ſecondo ſe la morte fi
affretti a troncare prima di tal termine i giorni dell'altro. Ecco lo ſpirito
di queſto contratto. Per rintracciare nel medeſimo la neceſſaria uguaglianza, e
per verificare i noſtri teore mi è neceſſario riflettere, che sborſato il ca
pitale che ſi perde, e fiſſata la rendita mag giore dell'ordinaria, vi ſarà un
certo nume ro di anni, per il corſo dei quali ſopravi vendo, la ſomma degli
ecceſſi della rendita vitalizia full' ordinaria uguaglierà il capita 6 79 le.
Se quello adunque che perde il fondo foſſe ſicuro di ſopravivere un tal corſo
d'an ni, non potrebbe eſiger di più di queſta de terminata rendita vitalizia.
Ma ſiccome quel lo che dà a vitalizio non è ſicuro di vivere un determinato
numero d'anni; per poter rendere eguali le condizioni dei contraenti, è
neceſſario fiſſare un tal numero d'anni, che la probabilità di ſopravivere ſia
uguale a quella di premorire, e che al caſo che uno ſopraviva o due o tre anni,
o qualunque altro numero, ſi poſſa con ugual probabilità contrapporre il caſo
che muoja un egual nu, mero d'anni prima. Quando dunque ſi tratta di formare un
vitalizio, conviene eſaminare quanto abbia ſopraviſſuto un gran numero di
perſone, per eſempio mille, all'età di quello che vuol farlo. La ſomma di tutti
gli anni che tali perſone hanno ſopraviſſuto di viſa per il numero delle
medeſime, dà un numero, che ſi chiama l'età media. Trovato queſto, ſi ſuppone
che chi fa il vitalizio deb ba ſopravivere fino a tal termine, e ſi fa il
diſcorſo che ſi è detto di ſopra, quando ſi è 80 fatta l'ipoteſi che uno foſſe
ſicuro di vivere nè più nè meno un determinato numero d'anni. Nel fiſſare la
media ſi ſono conſide rati gli eventi che poſſono favorire il caſo della
ſopravivenza eguali in numero a quelli che vi ſi oppongono; uguaglianza che ſi
ac coſterà tanto più al vero quanto ſarà mag giore il numero delle vite dalle
quali ſi ri cava la media. Ecco dunque, come in queſto caſo la ſpe ranza può
dirſi uguale al timore, e per con ſeguenza può aver luogo l'azzardo ſenza op
porſi alla giuſtizia, ed ecco finalmente ridot to il contratto ai termini dei
noſtri teore mi. La ſomma del capitale più le rendite ordinarie, che è il
prezzo eſpoſto da chi perde il fondo, deve ſtare alla ſomma delle rendite
vitalizie che formano il prezzo eſpoſto dall' altro contraente, come il numero
dei cafi favorevoli al primo, al numero dei caſi fa vorevoli al ſecondo; i
quali ſupponendoſi moralmente uguali per l'accennata ragione, ne ſegue che la
ſomma del capitale, e delle rendite vitalizie dovrà eſſere eguale alla fom 81
ma del capitale, e delle rendite ordinarie computando tal ſomma fino al termine
del la vita media, che per ipoteſi ſi dà ſtabilito per l'indicato calcolo. Si
ridurrà dunque l'uguaglianza di queſto contratto a diſtribui re per detto
numero d'anni queſta ſomma; o ſia a rendere anche più ſemplice l'eſpreſ fione,
ſi tratterà di aggiungere alle annue rendite ordinarie il capitale diſtribuito
per detto numero d'anni. E'evidente che per rendere in queſto contratto le
condizioni più eguali convien pigliare un grandiſſimo nu mero di vite per
formar la media. E quì ſi oſſervi che ſe poteſſe la probabilità della du rata
di una vita fino a un dato numero d'an ni cangiarſi in certezza, ſarebbe tolto
affatto l'uſo di queſto contratto: lo che dee dirſi di tutti i contratti di
azzardo. Si penſa a can giare la probabilità degli eventi in certezza. Se
queſto ſi otteneſſe ſarebbe affatto bandita quella cieca divinità alla quale ſi
abbando nano gli uomini per formarne un ramo di commercio. Vogliamo adunque
miſurar la forte, non eſpellerla. f 82 Tanto più farà facile in queſto
contratto fiſſare la media, quanto più ſaranno ridotte a claſſi diſtinte le
perſone delle quali ſi ſom mano le età. Qualità di profeſſione, carattere di
temperamento, indole di clima, eligono ſeparate oſſervazioni. In fatti, ſiccome
per cali favorevoli s'intendono quelli per i quali ſi prolungano le vite, per
contrari quelli che le abbreviano; e i ſecondi, nel fillarſi l'età media
vengono conſiderati moralmente ugua li di numero ai primi; queſta uguaglianza
ſarà più vicina alla vera, quanto maggiore ſarà la parità di circoſtanze. Se
abbiaſi però riguardo non ſolo alle an nue rendite vitalizie, ma al frutto
delle me deſime, potendoſi eſſe, e il frutto loro cangia re ſucceſſivamente in
forte fruttifera; fic come quello che paga l'annua rendita vita lizia paga un
frutto maggiore di quello che ritrae; dovrà a proporzione ſcemarſi l'ecceſſo
della rendita vitalizia ſull'ordinaria. Queſto però non ſi oppone alla verità
del teorema terzo; poichè in tal caſo il prezzo che eſpo ne quello che paga la
rendita vitalizia non farà più quell'ecceſſo della rendita vitalizia ſull'
ordinaria, che naſcerebbe dalla fillata proporzione; ma ſarà un ecceſſo tanto
mino re, quanto è la differenza del frutto della rendita vitalizia conſiderato
ſucceſſivamente, e per ferie cangiato in forte fruttifera, dal frutto della
rendita ordinaria conſiderata nell'iſteſſa maniera, e così cangiandoſi pro
porzionalmente le eſpreſſioni dei due prezzi, non ſi cangerà l'analogia. Non
farà difficile il perſuaderſi dell'indi cata differenza fe fi conſideri, che
chiamata la ſorte totale per eſempio A, e una di lei porzione C, alla quale
corriſponda l'annuo frutto B, ſarà la ſerie delle annue rate d'in tereſſe o ſia
di ciò che ſi deve ogni anno nella ipoteſi che il frutto ſi cangi in forte,
eſpreſſa dalla ſeguente formola. (C + B ) A,(B ) A (C (C + B С N o ſia
eſprimendo per Nil numero degli anni ſcorſi dal primo (C + B) À laddove quando
il N frutto non ſi cangia in ſorte fi avrà una ſe C_A f 2 84 rie aritmetica il
di cui primo numero cor riſpondente al primo anno farà il capitale col frutto;
il ſecondo il capitale col doppio del primo frutto; il terzo il capitale col
tri plo del primo frutto. Il valore adunque del frutto del primo anno ſarà la
differenza dei termini di queſta ſerie. Siccome poi nel caſo dell'ultima
ipoteſi, tanto la rendita ordiną ria, quanto la vitalizia ſi cangiano in forte;
fatte le due ſerie di potenze ſecondo la eſpo fta formula, e ridotte ai termini
individui del caſo di cui ſi cerca, ſi conoſcerà il valore della ricercata
differenza. Richiaminſi però a queſto contratto i prin cipj ſtabiliti in quello
dell'aſſicurazione, e ſi abbia in viſta che per caſi favorevoli, altro non
s'intende, che il numero di quelle per ſone che in parità di circoſtanze hanno
ſo pravviſſuto un dato numero d'anni, per ſi niſtri poi il numero di quelle che
ſono man cate prima; che queſta parità di circoſtanze vien compoſta talora da
molti elementi il valore de'quali dev'eſſere prima a parte no tato; e che la
vita dell'uomo dipendendo da 85 cagioni fiſiche e morali, fa di meſtieri riflet
tere al diverſo loro carattere, e alla recipro ca influenza delle medeſime.
Lodevolilimo però è l'uſo di far le tavole, o regiſtri, nei quali ſi notino la
naſcita, la morte, e gli altri accidenti della vita umana; poichè queſte ſole
appreſtano il fondamento ſu cui ſi appoggiano tanti vantaggioſi con tratti; ed
elle ſole danno la miſura delle forti, e delle aſpettative dei contraenti.
Sarebbe in conſeguenza deſiderabile che ciaſcun medico regiſtraſſe privatamente
le qualità, e gli accidenti dellemalattie che egli tratta; ſiccome quelle del
temperamento di ciaſcun malato, che egli libera, o che non può ritrarre dalle
prepotenti fauci di morte. Queſte ridotte in ſiſtema, e reſe pubbliche
riſparmierebbero molte volte la pena di com binarne molte formate da indotti
oſſervatori, anzi fovente farebbero neceſſarie; poichè l'imperito regiſtratore
omettendo tutte le circoſtanze, o alcuna almeno delle eſſenziali, rende inutili
le ſue oſſervazioni, e appreſta piuttoſto occaſione all'altrui errore, o irri
fleſſione. 86 Benchè e da quali tavole ſi potrà mai rica vare la giuſta miſura
della vita d'un uomo? Quot non ſunt caufae, dice S'graveſand intro duft. ad
Phil. a quibus vita hominis pendet? Una di queſte tavole forſe la più eccel
lente, perchè ricavata da regiſtri d'interi regni e provincie, è quella di
Pietro Süſmlich da lui intitolata: La divina providenza nelle vicende
dell'umana ſpecie, dimoſtrata dall'or dine delle naſcite, morti e
moltiplicazioni. Celebre è anche quella di Hocdſon fatta appunto per fillare le
annue penſioni vitali žie, e dedotta dai cataloghi di mortalità di Londra.
Gl’Italiani forſe ſono quelli che hanno traſcurato fin'ora più dell'altre
nazioni queſti importanti regiſtri. Oh ſe lo ſpirito d'indu ſtria, e di curioſità,
che non è l'ultimo pre gio di queſta nazione ſe l'intendeſſe ſempre con la vera,
ed utile filoſofia ! Sono ſtate fatte oſſervazioni meteorologiche, ed ulti
mamente l'aſtronomo di Padova il chiariſ fimo S: Toaldo ha dato alla luce un
libro nel quale ſono regiſtrate le oſſervazioni fatte 87 í per un lungo corſo
d'anni. Più palpabile però, per ſervirmi di una eſpreſſione di un fommo
Filoſofo, e più immediata ſarebbe l'utilità delle tavole di cui ſi parla. Vi è
tutta la ragione di aſpettarla grandiſſima, dalla aſſiduità, ed efficacia dei
noſtri Italiani oſſervatori. Il preſagio comincia ad avve raríi felicemente.
Già dai regiſtri delle na ſcite, che la noſtra fanta religione rende neceffari,
ſonoſi ricavate delle conſeguenze ſull'articolo della popolazione: ficcome
dalle oſſervazioni delle frequenti morti dei bambi ni, ſi è preſa occaſione di
rintracciarne la cauſa, e d'indagare la maniera di ſalvare queſti teneri germi,
che sì facilmente foc combono anche ad un leggiero urto, e ad una tenue ſcoſſa.
Al genere dei vitalizj appartiene quella convenzione, che dal ſuo oggetto
chiamaſi: la dote della figlia. Un provido padre sborfa una determinata ſomma
di denaro con la condizione che fe una tal figlia di freſco natagli manchi
prima dell'età nubile, la sborſata ſomma cada in 88 proprietà di quello che
l'ha ricevuta; ma ſe la figlia arrivi all'età nubile riceva eſſa da queſto una
ſomma proporzionata agl'intereſſi decorſi del denaro, e al pericolo in cui ella
è ſtata di morire in tal intervallo, e di per der così la ſomma dal padre
sborſata. Dovrà in tal contratto rifletterſi che il prez zo, che sborſa il
padre per la figlia è uguale alla fomma più le rendite ordinarie fino all anno
prefiffo; quello che azzarda l'altro è l'ecceſſo della dote ſopra la sborfata
ſomma, e i frutti ordinari: ecceſſo che fi deve per l'incertezza della vita.
Deve dunque come il numero dei caſi favorevoli alla vita della figlia fino
alprefillo termine, ſta ai ſiniſtri (a), o fia ai favorevoli all'altro; così
ſtare la ſom ma sborſata dal padre, più le rendite ordi narie, all'ecceſſo
della dote che ſi dovrà alla figlia in caſo di ſopravvivenza ſulla ſomma
sborſata più le rendite ordinarie. Havvi un'altro contratto per cui un par
ticolare, che vuol comprare una conſidera (a) Anche in queſto contratto i caſi
favorevoli, e i finiftri s'intendono come fi dille parlando de' vitalizji 89
bile carica; per non privare della ſomma ne ceſſaria a tal acquiſto una
famiglia a lui ca ra che la ſua morte potrebbe mettere in braccio alla
deſolazione, e all'inopia; fi fa aſſicurare la propria vita per un dato corſo
di anni, pagando, o una ſomma, o un'an nua penſione all'aſſicuratore, che ſi
obbliga all'incontro di pagare agli eredi di lui la ſom ma ſpeſa nell'acquiſto
della carica, ſe egli muoja prima del termine ſtabilito. La eva luazione della
vita, si in queſto, come in tutti gli altri caſi ſi ricava dalle non mai ab
baſtanza commendate tavole. Si oſſervi, che in queſto contratto quello che
riceve la ſoin ma o l'annua penſione, trova vantaggio nella prolungazione della
vita di chi la sborſa, al contrario di ciò che accade nei vitalizj, e negli
altri contratti ad eſſi analoghi. Nel for mare adunque la proporzione cangian
nome fra loro i caſi che nei vitalizj ſi chiamano favorevoli, o ſiniſtri; del
reſto non vi è dif ferenza veruna. E' queſto un contratto di cui tanto meno
importa trattenerſi ad eſami nare i dettagli quanto importa più alla feli 1 $ 1
1 1 1 1 go cità di uno ſtato che non poſſa mai trovarſi occaſione d'iſtituirlo.
Diaſi però in quella vece una rapida oc chiata a quello che dal nome del ſuo
inven tore chiamaſi Tontina. Non differiſce que fto dal vitalizio, ſe non in
ciò che ove in quello la rendita annua ceſſa alla morte di colui, che collocò
il ſuo capitale a fondo per duto; in queſto ſi diſtribuiſce nei ſuperſtiti che
appartengono alla medeſiına claſſe, e che hanno fatto un ſimile contratto col
padro ne della tontina. L'ultimo però di ciaſcu na claſſe conſolida ſul ſuo
capo tutte le ren dite che ſi pagavano a quegli che gli ſono premorti nella ſua
claffe. A formare le diverſe claſli dà norma la diverſa età. E' celebre la
Vedova di un Chirurgo di Parigi la quale morì in età di 90. anni, e godeva
35000, lire di annua penlione frutto di uno sborſo di 600, lire. Dalle tavole
di mortalità ſi è ricavata la formula che eſprime in un dato numero di vite
coetanee quanti anni ſia per durare la più lunga. Da ciò il padrone della
tontina pud co 91 lui il pagare a o il noſcere per quanti anni dovrà pagare le
ren dite; poichè per il ſovra eſpoſto carattere di tal contratto, val lo ſteſſo
per ciaſcuno la ſua penſione col diritto di ac creſcere, che hanno quelliche
ſopravvivono, pagare la fomma di tutte a quella vita che durerà più dell'altre.
Potrà per conſe guenza fiſſare il valore di queſte annue pen ſioni. Si è in
oltre trovata la formola che eſpri me, dato qualunque numero di vite coetanee,
il tempo in cui uno, o due, o più manche ranno, la formola per il caſo che più
perſo ne comprino un annualità da dividerſi fra loro mentre vivono, da
dividerſi poi dopo la mor te di qualcuno di loro ugualmente fra i ſo
praviventi, e da ricadere finalmente tutta all'ultimo ſuperſtite da goderſi
durante la ſua vita; e queſta ancora dà lume agli azionari ſulla contribuzione
che devono preſtare. E faminate queſte formole, ed avuto in conſi derazione il
metodo tenuto nel fiſſare la pro porzione per i vitalizj, ſi ritrova facilmente
la medeſima anche per le contine. 92 1 1 E' oltre ogni credere benemerito
dell'u“ manità il gran inatematico Abramo Moivre, che ha trovate, e applicate
le anzidette, e molte altre formole, che ſi trovano nella incomparabile ſua
opera intitolata la dot trina degli azzardi. Io non le ho riportate perchè il
far ciò e troppo lungo ſarebbe, e devierebbe dallo ſcopo fin da principio pro
poſtomi. Benchè peraltro l'unico mio oggetto nell’ eſaminare i contratti
d'azzardo ſia quello di fiſſare i principj sù cui ſi fonda l'uguaglianza perchè
ſian giuſti; voglio rammentare, che i più illuminati politici hanno deteſtato
l'a buſo di queſte pubbliche rendite, come ap punto ſono le tontine, ed altre
di fomi gliante natura. E' troppo chiaro che queſte tendono a ſoffocare i germi
dell'induſtria, e ad appreſtare alla parte ozioſa, e indolente della ſocietà
armi ſempre nuove per oppri inere la porzione che co'ſuoi ſudori dà moto, ed
anima al ben eſſere dello ſtato; oltre di che ſi oppongono alla propagazione,
allet tando eſſe a ſituarſi in uno ſtato nel quale il 1 I 93 generar figli
ſarebbe un'accreſcere il numero degl’infelici. En fin je ne me plaindrai plus
De l'etoile qui me domine; Il me reſte encore cent ecus Que je vais mettre a la
Tontine: O la charmante invention ! Sans avoir du Dieu Mars eſſuyé le orages,
Sans avoir fatiguè la cour de mes hom mages, Je ferai ſur l'etat, & j'aurai
penſion. Così cantò un elegante Poeta Franceſe in tendendo così di far la
ſatira delle tontine; e pare di fatto che il Poeta potrebbe ora viver quieto ſu
queſto articolo eſſendo eſſe molto ſcemate, e andate in diſuſo, benchè non così
gli altri contratti del genere di cui parliamo. Ma d'altra parte eſſendo
utiliſſimo, e tal volta neceſſario al ben dello ſtato il poter ſollecitamente
raccogliere una grandioſa ſomma di denaro, ſenza imporre perciò nuo ve
contribuzioni; ed effendovi talora molti cittadini, le circoſtanze dei quali
rendono ad eſſi neceſſario il ſoccorſo di queſte pen 94. fioni vitalizie ſi
potrebbero forſe ritrovare provvedimenti opportuni, per fare un eſame regolato
dell'età, e delle circoſtanze di quelli che doveſſero eſſere ammeſſi alla
compra delle azioni, e con i neceſſari regolamentipreveni re gl ' inganni, che
in queſto articolo intereſ fante poteſſero deludere le pubbliche vedute. 1 1 1
1. 1 Per eſaminare i contratti della terza claſſe ne quali il rapporto su cui
ſi fonda l ' ugua glianza fra i contraenti ſi appoggia in parte alla
conſiderazione di leggi certe, e ſicure, e in parte alla ſperienza del paſſato,
e a cir coſtanze incerte e di numero indeterminato, ſi ripigli l'eſempio
dell'urna, nella quale ab biavi un determinato numero, per eſempio di go. palle.
Se la ſperanza dell'eſito felice è affidata all'eſtrazione di una palla; per la
natura di tal contratto, o gioco che voglia chiamarſi, e per le ſue leggi, il
numero dei caſi favorevoli ai ſiniſtri farà come 1. 89,0 ſia chiamando il
numero totale m farà il mu mero dei caſi favorevoli ai ſiniſtri come 1: m - 1 e
per conſeguenza l'aſpettativa del buon'eſito farà = mo ſia -112 95 Ma ſe ſia
vero che la palla alla quale è affidata la ſperanza eſca più frequentemente
dall'urna che qualunque altra, e l'ecceſſo di tal frequenza ſu quella delle
altre ſia Þ; il numero dei caſi favorevoli non ſarà più i ma bensì 1 Xp; e
quello dei ſiniſtri eſſendo m = 1, la probabilità della ſperata eſtrazione farà
Xp L'addotto eſempio è la norma coſtante di tutti i contratti che poſſano mai
cadere for to queſta terza claſſe, come comprendenti le condizioni che ne
formano il carattere. Di fatti la probabilità dell'eſtrazione della palla
fatale dipende dalle leggi del contratto certe, e ficure che danno il rapporto
di e dalla ſperienza, ed oſſervazione delle fre quenti eſtrazioni della
medeſima, che danno l'ecceſſo di p ſulla frequenza dell'eſtrazione dell'altre
palle nell' urna rinchiuſe, la quale i XP fa che l'aſpettativa diventi I: m;
112 Non è neceſſario che io offervi che per quanto ſiaſi oſſervato queſto
ecceſſo p, non 96 dimeno non è ſicuro e certo che piuttoſto eſca tal palla, di
quello che ne eſca un'al tra. E queſta è una di quelle circoſtanze che io
chiamo incerte e variabili. Che ſe ſi trattaſſe di paragonare la pro babilità
dell'eſtrazione fra due palle, ſicco rapporto che naſce dalle leggi certe e
ſicure è lo ſteſſo per tutte due, eſſendo in me il I tutte due ſi dovrebbe
attendere ſolamen in te la diverſa frequenza dell' eſtrazione di queſte due
palle. A queſto eſempio ſi poſſono ridurre fpe cialmente le offervazioni dei
giocatori di lotto, e di quelli che ſi travagliano in oſſer vare quali carte ſi
moſtrino più ſovente, o quali facce del volubil dado, ad avvicendare
nell'agitato cuore dei giocatori la gioja e la triſtezza. Ben' è vero però che
per quanto fiano replicate le eſperienze, in moltiſſimi caſi non apparendo
neppure in confuſo una minima conneſſione di tal frequenza con una vera cauſa
da cui derivi, non potranno giam mai meritare che le abbia in viſta, chi ra 97
giona ſu dati veri, e non fa caſo di mere e vaganti accidentalità. Se ſi aveſſe
a queſte riguardo, molti di quei contratti, che nella prima claſſe ho eſa
minati, a queſta terza dovrebbonſi riferire. Ma io per le indicate ragioni, a
quella ſola nei ſuoi veri termini inteſa giudico i mede ſimi appartenere. Anche
in tali caſi perd vi ſono inolti che credono doverſi fare ſcrupo lofo conto
dell'oſſervazioni, e per queſta ra gione ancora approverebbero la mia diviſio
ne; eſſendo queſta terza claſſe da me confi derata in modo che può, ſe
vogliaſi, compren dere le medeſime, anche quando non appa riſca la ſopra
indicata conneſſione. Che ſe il numero delle offervazioni ſia grande, e i
riſultati coſtanti, ed abbiavi qual che conneſſione fra l'eſito della ſperanza,
ed una cauſa dalla quale poſla derivare tal frequenza di oſſervazioni, allora
non v'ha dubbio che ſiamo nel caſo che caratterizza queſta terza claſſe, e la
diſtingue dalle altre. Vi ſono in fatti molti giochi, nei quali l'eſito
fortunato dipende in parte dalla pro g. 98 pizia ſorte, e in parte deveſi alla
propria in duſtria o deſtrezza nel combinare gli elemen ti del gioco, e
rendergli coſpiranti al termi ne a cui ſta anneſſo il guadagno del premio
deſiderato. L'induſtria però di un giocatore pud conſiſtere o nella ſola
avvedutezza e pre ciſione nell'oſſervare l'eſito delle varie coin binazioni del
gioco, che ſi vanno ſuccefliva mente preſentando, e la replicata ſperienza
delle quali porge la norma ai caſi avvenire; o nella deſtrezza maggiore di
combinare gli accidenti medeſimi del gioco, di dedurre, di ſcuoprire gli
artificj dell'avverſario; e in qualſivoglia di queſti due aſpetti ſi ravviſi
l'induſtria, è ſempre vero che i giochi che di effa, e della forte ſi chiamano
miſli, hanno un filo non traſcurabile per cui ſi attengono alla terza clafle
dei contratti di azzardo, In un gioco miſto è molto difficile che tornino per
appunto le medeſime circoſtan ze; e quindi è che le oſſervazioni ad e {To re
lative ſono della natura di quelle dei con tratti alla ſeconda claſſe
appartenenti; in certe cioè, e incapaci di rendere indubitato 99 e ſicuro
l'evento, ma fiſabili quanto baſta per formarne un calcolo che miſuri l ' ugua
glianza, acciò il contratto ſia giuſto. Ma ſiccome in queſti giochi medeſimi vi
ſono dati ſicuri dipendenti dalle loro leggi inva riabili; quindi è che eſſi appartengono
alla terza claſſe, perchè regolati in parte da tali leggi, e in parte da
cagioni incerte e inde terminate, e dalla ſola ſperienza. Siccome però poſſono
eſſere o molte o poche le com binazioni che conducono all'eſito medeſimo, a
miſura che queſte ſono in maggiore o mi nor numero, prevale nei giochi miſti
l'in duſtria o la ſorte. Inoltre la deſtrezza di combinare, di de durre, di
rammentarſi gli elementi delle com binazioni che ſono uſcite ſucceſſivamente
dalla malla totale delle medeſime nel decorſo del gioco, è variabile, come può
ognuno of ſervare, quanto è variabile la tranquillità d'a nimo neceſſaria, la
perfetta diſpoſizione di ſa lute, e per conſeguenza l'agilità degli ſpiriti,
l'elaſticità delle fibre; in una parola l'atti vità neceſſaria per ben riuſcire
in qualunque 100 impreſa richiegga applicazione di mente, e attuazione di
fantasia. Conſiderate queſte come cauſe incerte ed indeterminate, e che ſi
poſſono ſoltanto dopo un lungo corſo di oſſervazioni fatte giocando col
medeſimo avverſario ridurre a calcolo, e quanto alla loro frequenza, e quanto
al grado d'influenza ſull'eſito del gioco; ecco anche in ciò un motivo per cui
il fiſſare l’u guaglianza fra i giocatori nei giochi miſti, dipende, e dalle
invariate e ſicure leggi del gioco, e da circoſtanze incerte, e indeter minate,
Certo è che nei giochi miſti l'induſtria sà tirar profitto dai colpi della
ſorte, e il gioca tore avveduto, dice la Bruyere, imita in queſto un gran
generale, e un abile politico. Al valore del primo, e alle vedute del ſe condo
è miniſtra la forte. Arrivano entrambi francamente al loro intento per quelle
ſtrade medeſime che aperſe il caſo; e che là metton capo, ove forſe non gli
avrebber condotti i mezzi più maturati, e i piùmeditatiprogetti. Nei giochi
miſti deve farſi la rifleſſione IOI medeſima di cui ſi parlò trattando dei
giochi di puro azzardo. O i giocatori tentano con eguali condizioni l'evento
medeſimo; o un folo tenta la ſorte del gioco, e l'altro ſta ozioſo ſpettatore,
e riduce la ſua ſperanza unicamente all'infauſto eſito dell'avverſario. Nel
primo caſo ſiccome il numero dei caſi favorevoli e dei ſiniſtri dipendente
dalle leggi del gioco, è l'iſteſſo per ambidue, ſi riduce a calcolo
l'eſperienza ed induſtria, la quale ſi oſſerva nelle medeſime circoſtanze
quante volte abbia ſaputo ridurre a buon termine il gioco; calcolo che ſi fonda
ſopra oſſervazioni molto difficili, e incerte. Giacchè farebbe d' uopo che ſi
foſſe ſempre giocato col mede fimo avverſario; eſſendo la deſtrezza, e abi lità
di un giocatore affatto relativa a quella dell'avverſario; e potendoſi queſto
rapporto variare ogni giorno, o reſtar coſtante ſecondo i progrelli, o uguali,
o proporzionali, o di verſi, che l'uno, o l'altro facciano nel gio co. E' vero
però non meno, che trattandoſi di rapporti, poſſono in qualche modo gio vare le
offervazioni fatte dell'abilità di un 102 giocatore riſpetto ad un terzo
all'induſtria del quale è noto qual proporzione abbia quella dell'avverſario.
Nel ſecondo caſo poi l'induſtria non è più riſpettiva, ma aſſoluta; e fi riduce
a calcolo con l'offervare, nelle medeſime combina zioni, o in non molto
diffimili per la natura del gioco, quante volte l'avverſario abbia ottenuto
quell'intento che ſi era propoſto, fotto le date condizioni; e quante volte non
abbia toccato il termine al quale per otte nere il premio dovea pervenire.
Generalmente adunque ficcome il numero dei caſi favorevoli e de'ſiniſtri è
dipendente in parte dalle leggi del gioco, in parte dalle oſſervazioni, che
miſurano la riſpettiva, e afloluta induſtria, converrà diſtinguere, e calcolare
queſti due elementi componenti la ſomma dei caſi favorevoli, e ſiniſtri; e
formare poi la proporzione eſpoſta nel Teo rema III.', e nel Corollario. Se non
due, ina più ſiano i giocatori, ſi rammenti la regola di ridurre i caſi
compleſſi ai ſemplici componenti, e di eſaminare in 103 ciaſcuno a parte le
ſtabilite maſſime. Sarebbe un ripetere il già detto; ſe io voleſſi ram mentare
i principj ſtabiliti nei contratti della prima claſſe, e in quelli della
feconda. Bafli l'avvertire che in queſti della terza claſſe ove trattaſi dei
caſi favorevoli o ſiniſtri, in quanto dipendono dalle leggi certe e ſicure del
contratto, convien ricorrere ai priini; ove poi fia queſtione di offervazioni,
e di cauſe indeterminate, conviene eſaminare i ſecondi; non omettendo mai di
riflettere quanta alterazione poſſa produrre l'influenza degli uni, ſu gli
altri, e la varia loro com binazione. Stabilite così le leggi ſulla ſcorta
delle quali ſi giunge a fiſſare la ricercata ugua glianza in qualunque claſſe
di contratti di azzardo; non devo diffimulare, che uno dei più grandi Filoſofi
il Signor d'Alembert ha preteſo di abbattere il calcolo delle pro babilità
quanto alla ſua applicazione agli ac cidenti umani. Accid, dic ' egli, queſto
cal colo foſſe applicabile, ſarebbe neceſſario, che tutti i caſi che ſono
ugualmente poſlibili ma 104 tematicamente parlando, lo foſſero anche di fiſica
poſſibilità. Sarebbe dunque neceſſario, che gettata infinite volte in alto una
moneta, ſopra una faccia della quale vi ſia impreſſa una marca, per eſempio
palle, e ſull' altra una diverſa, per eſempio croce, foſſe ugual mente
poſſibile che ſi ſcopriſſe ſempre palle, o croce; e che ſi ſcopriſſero
alternativamente queſte due diverſe marche. Ma benchè ciò ſia ugualmente
poſſibile matematicamente parlando, non lo è fiſicamente. E queſta di verſità
appunto è quella che fa sì, che il cal colo matematico delle probabilità, non è
applicabile ai caſi fiſici. Anzi non ſi potrà mai fiſſare il numero delle volte
per il quale duri la poſſibilità fiſica di ſcoprirſi ſempre l'iſtella faccia
della moneta, e il limite ol tre il quale non paſſi queſta fiſica poſlibilità,
durante però ſempre oltre ogni limnite com'è certiſſimo, ed oltre qualunque
aſſegnabile numero di getti, la matematica poſſibilità del continuo ſcoprirſi
della medeſima faccia.: Lo prova con una inafſima che egli ſtabi liſce per
certa: che non è in natura, che un 1 1 1 IOS 1 effetto ſia ſempre, e
coſtantemente il mede fino; ſiccome non è in natura che tutti gli alberi, ſi
raſſomiglino fra loro. Queſta maf ſima lo induce ad argomentare che la pro
babilità di una combinazione, nella quale il medeſimo effetto ſi ſuppone
accader più vol te, in parità di circoſtanze è tanto più pic cola, quanto
queſto numero di volte è più grande, di modo tale che quando queſto è maſſimo,
la probabilità è aſſolutamente nulla, o quaſi nulla; e all'incontro quando
queſto numero è aſſai piccolo la probabilità non ne reſta che poco, o punto
diminuita per queſto riguardo. Adduce egli moltiſſimi eſempi compro vanti la
ſua aſſerzione, e conclude che i re ſultati della teoria dei probabili,
quand'anche ſiano fuori di ogni queſtione nell'aftrazion geometrica, ſono
ſuſcettibili di molta reſtri zione quando i medeſimi ſi applicano alla natura.
Alle ragioni però ingegnoſiſſime di un si grand' uomo converrà adunque
arrenderſi, e diſperare della cauſa del noſtro calcolo dei probabili? 1 106 1
Parmi che ben'inteſi i noſtri principj co me ſono ſtati da noi ſtabiliti, o non
ſiano at taccati da tali oppoſte difficoltà, o le mede fime reftino ſciolte.
Prima di tutto ſi oflervi che noi trattiamo ſolo di calcolare i gradi di
probabilità nei caſi nei quali ſi ſuppone po terſi efla rinvenire. Se diaſi
dunque un caſo, che non cada in modo alcuno forto la cate goria dei fiſicamente
poflibili, e che per con ſeguenza nè il minimo grado abbia di proba bilità; io
dirò che queſto non è oggetto delle mie teorie; ma non concederò mai che per
queſto non ſi poſſano eſſe applicare perfet tainente ai caſi, che ſiano di
fatto filica mente poſſibili. Per conoſcere poi quali ſiano i caſi o le
combinazioni fiſicamente poſſibili nel ſenſo del Sig. d'Alembert, è neceſſaria
una fre quente e replicata oflervazione. Che ſia fiſicamente impoſibiie (ſe
pure ſi può uſar queſto termine ) che una moneta moſtri un inaſſimo o un
infinito numero di volte la ſtella faccia, donde ſi ricava, fe non dall'avere
offervato che una tale con 107 tinuazione dello ſcoprimento medeſimo non accade,
ma che al contrario ſi vanno alter nando, e cangiando di tanto in tanto le
facce della moneta? Benchè non può dirſi a rigore fiſicamente impoſſibile il
caſo in cui per un infinito numero di getti ſi paleſi ſempre l'iſteſſa fac cia,
a meno che non vi ſia nella moneta qualche fiſica e meccanica cagione che ciò
non permetta. Se ſi concedeſſe ancora (benchè non ſo quanto ſia dimoſtrato )
che ſia fiſicamente impoſſibile, che ſi dia un albero perfetta mente ſimile ad
un altro, non che, come fi contenta di dire il Sig. d'Alembert, che ſi
raſſomiglino tutti gli alberi fra di loro; non correrebbe la parità, per
dedurne che nel caſo di un infinito numero di getti di una moneta, l'uniforme
ſcoprimento di una fac cia della medeſima ſia fiſicamente impoſſi bile. Poichè
vi corre una notabiliflima di ſparità. Tutte le combinazioni le quali fanno,
che una coſa non ſia fimile all'altra, danno tanti ios riſultati fra loro
diverſi. Dalle diverſe com binazioni infinite che faran caufa che l'ala bero A
non ſia perfettamente ſimile all'albe+ ro B, naſceranno tanti alberi fra loro
diverſi; o altri corpi dei quali ſi conoſcerà la diffe renza. Ma dalle diverſe
combinazioni che poſſono fare che non venga infinite volte di ſeguito la faccia
palle della moneta; non ne poſſono venire che riſultati affatto ſimili, cioè
croce; poichè ogni volta che non ſi ſcopra palle, ſi ſcoprirà croce. Queſto
prova che le combinazioni che ſono contrarie alla per fetta ſomiglianza di due
coſe, formano infi niti rapporti, infiniti riſultati dei medeſimi, infinite
diverſe compoſizioni di parti dipen denti da infinite meccaniche direzioni
delle particelle della materia di infinite poſſibili diverſe velocità, figure
ec.: coſe tutte che nel caſo noftro non ſi verificano. Di fatto gli elementi
che formano la com binazione, che per infinito numero di volte preſenta palle,
ſono tutti ſimili fra di loro, ed hanno fra di loro un folo invariato rap porto.
Di modo che ſe ſi ſupponeſſe mutato 109 l'ordine col quale eſce prima la
infinita ſerie di palle, e ſi ricominciaſſe il getto, e ritor naſſe di nuovo a
ſcuoprirſi infinite volte la faccia che preſenta palle, ne verrebbe un or dine
fimiliſfimo al primo, potendoſi dire, che l'iſteſla relazione ha il primo
ſcoprimento di palle al milleſimo, che ha il ſecondo al cen teſimo, e così
dicaſi di tutti. Talmentechè a rigor parlando, non ſi può dire, che fra queſti
getti vi ſia ordine che formi fra effi un rapporto piuttoſto che un altro. Non
così degli elementi che formano un dato fiore, o albero; eſſendo combinabili
fra di loro con infinite varietà di ſopra ac cennate. Gli elementi fiſici
adunque delle combinazioni nel caſo della moneta ſono ſempliciſſimi, laddove
nell'eſempio addotto dal Sig. d'Alembert fono infiniti, dal che ne viene, che
la parità non corre; e dalla fiſica impoſſibilità (ſe fi ammetta ) di trovare
mol te, o anche due coſe fra loro ſimili; non ne viene la fiſica impoſſibilità
che una monetan gettata in aria infinite volte moſtri ſempre l' iſtefla faccia.
110 1 La diſparità compariſce più chiara, fe li rifletta che qualunque vedendo
in un dato ſpazio tutte le particelle più minute compo nenti i corpi; e
riflettendo alle variazioni poſſibili della velocità, e della figura delle
medeſime; e vedendone in un ſimile ſpazio un altro ſimile numero, avrebbe
ſubito infe rita l'impoſſibilità di una combinazione ta le, che ne riſultaſſero
due alberi ſimili. Laddove vedendo una moneta, e ſapendo che ſi deve gettare in
aria infinite volte, non avrebbe avuta una fiſica ragione di preſagire che non
ſi ſarebbe un infinito numero di volte ſcoperta l'iſteſſa faccia, e di credere
tal combinazione fiſicamente impoſſibile, come la pretende, fondato ſulle
addotte ri fleſſioni, il Sig. d'Alembert. In una parola della impoſſibilità (ſe
tal vo glia chiamarſi ) della ſomiglianza di due al beri ſe ne può addurre a
colpo d'occhio una fiſica meccanica ragione; lo che non può dirſi dello
ſcoprimento della faccia di una moneta. Lo ſteſſo a proporzione dicaſi delle
diverſe, III combinazioni delle lettere che formano la parola
Conſtantinopolitanenfibus. Chi attribuirà al caſo, dice d'Alembert, che ſi
combinino in modo tante lettere che formino queſta pa rola? chi vorrà crederlo
poſſibile? Dunque conchiude egli ſarà ugualmente impoſſibile il continuo per
infinite volte ſcoprimento della faccia medeſima di una moneta. Queſto eſempio
è molto ſimile a quello dei due al beri fimili; e ſi riſponde anche a queſto,
che ciaſcuna lettera può variare rapporto a tutte le altre, e che ciaſcun
riſultato ſarà diverſo. La Luna, aggiunge il Ch. Filoſofo, gira attorno al ſuo
alle in un tempo preciſamente uguale a quello che ella impiega nel deſcri vere
la ſua orbita intorno alla terra; e queſta eguaglianza di tempo produce
ammirazione, e ſi vuol cercare qual n'è la cagione. Se il rapporto dei due
tempi foſſe quello di due numeri preſi all'azzardo, per eſempio di 21: 33,
niſſuno non ne ſarebbe ſorpreſo, e non ſe ne ricercherebbe la cagione; e pure
il rap porto di uguaglianza è matematicamente و II2 parlando ugualmente
poſſibile, che quello di 21:33; perchè dunque ſi cerca una cagione del primo,
che non ſi cercherebbe del ſe condo? Lo ſteſſo dicaſi della ſituazione dei
pianeti e del rapporto che ha la zona nella quale fono rinchiuſe le orbite loro,
alla sfera. Per chè ſi conchiude egli che queſto non è effet to del caſo?
perchè queſta combinazione, benchè matematicamente poſſibile al par dell'altre,
ſi riguarda.come effetto di un diſegno, e di una regolarità? E non ſi crederà
poi, che il ſolo caſo non può pro durre quella combinazione per la quale la
moneta ſcopra infinite volte di ſeguito fem pre palle; e non ſi crederà queſta
fiſicamente impoſſibile, benchè abbia una matematica poſſibilità eguale a
quella delle altre combi nazioni? Ma io riſpondo, che di fatto le com binazioni
dei citati eſempi hanno avuta una fiſica poſſibilità uguale a quella di tutte
l'al tre combinazioni; che non vi è forſe argo mento che provi che il caſo non
le aveſle po tute produrre; ma che anche ſe ſi vogliono LI3 fiſicamente
impoſſibili al ſolo caſo; ciò è per chè ſon compoſte di elementi infinitamente
variabili; lo che appariſce a chi ſi faccia di propofito a conſiderare le
diverſe cagioni, e le diverſe poſſibili combinazioni, che poſſon far sì che i
tempi dei due giri lunari non ſia no uguali; e che la zona delle orbite plane
tarie abbia alla sfera un rapporto diverſo da quello che ora ha infatti;
cagioni tutte fi fiche, e meccaniche. Di più dico, che l'uguaglianza dei corſi
della luna intanto a noi fa impreſſione, in quanto che il rapporto di
uguaglianza è quello al quale ſi fogliono riferire tutti gli altri; e tutta la
differenza che fra eſſo, e gli altri paffa, non è che metafiſica; e nulla po ne
di fiſico per cui tal combinazione debba eſſere più difficile dell'altre. Lo
ſteſſo dicaſi della parola Coſtantinopoli tanenſibus. Queſta combinazione di
lettere fa ſpecie a noi che intendiamo il ſenſo della parola, e che al ſuono
della medeſima abbia mo legataunidea; non così a un Turco idio ta il quale non
col nome di Coſtantinopli b 114 ma con quello di Stamboul è avvezzo a no minare
la ſuperba metropoli dell'Impero Ot tomano. Non contento Monſieur d'Alembert
degli eſempi addotti in conferma della ſua aſſer zione, l'appoggia ad altre due
rifleſſioni. Si fa che la durata media della vita di un uomo, contando dal
giorno della ſua naſcita è all'incirca di 27 anni; ſi è pure conoſciuto per
mezzo delle oſſervazioni, che la durata media delle ſucceſſive generazioni più
ome no è di 32 anni; finalmente ſi è provato per tutte le liſte della durata
dei regni di ciaſcu na parte d'Europa, che la durata media di ciaſcun regno è
di circa a 20 in 22 anni. Si può dunque dic' egli, ſcoinmettere non ſolo con
vantaggio ma a gioco ſicuro che 100. fanciulli nati nel medeſimo tempo non
vive-, ranno che 27 anni l ' un' per l'altro; che 20 generazioni non dureranno
più di 640 anni in circa; che 20 Re ſucceſſivi non viveran no che intorno a 420
anni. Una combina zione adunque che non daſſe intorno a 27. anni la durata
media della vita dell'uomo, IIS pigliandone cento a eſaminare, o non dalle di
32 anni la durata media di 100 fuccef five generazioni; oppure portaſſe che 20
Re ſucceſſivi regnaſſero, o molto più, o molto meno di 420 anni, non ſarebbe
fiſicamente poſſibile; eppure lo ſarebbe matematicamen te parlando. Dal che
riſulta che vi ſono al cune combinazioni matematicamente pofli bili, che ſi
denno eſcludere, quando eſſe fo no contrarie all'ordine coſtante della natu ra.
Dunque la combinazione in cui, o infi nite volte, o un gran numero veniſſe
ſcoperta ſempre la medeſima faccia della moneta, benchè di matematica
poſſibilità uguale a quella di qualunque altra combinazione, dev’ eſſere rigettata.
E' nell'ordine naturale, ché un banchiere di faraone, che ha dei caſi
favorevoli più che dei ſiniſtri ſi arricchiſca coll'andar del tempo. Di fatti
ſi oſſerva coſtantemente, che non vi è banchiere, che non accumuli groſſe fomme
di denaro. Queſto prova, che quelle combinazioni, che hanno più caſi contrari
che favorevoli, ſono alla fine di un certo b 2 116 tempo, meno fiſicamente
poſſibili che le al tre; quantunque matematicamente parlando tutte le
combinazioni ſiano ugualmente pof ſibili. Dunque conclude egli, la combina
zione, la quale preſenti ſucceſſivamente per un gran numero di volte ſempre la
ſteſſa fac cia della moneta dev'eſſere eſcluſa. Per riſpondere a queſti due
eſempi parmi che prima di tutto ſi poſſa negare la fiſica impoſſibilità, che
con tanta franchezza ſi af feriſce della durata media della vita di un' uomo
diverſa dallo ſpazio di circa 27 anni. Ed io ſono ben perſuaſo che eſaminando
il caſo della vita di molte centinaja d' uomini ſe ne troveranno di quelle, o
aſſai maggiori, o aiſai minori dello ſpazio di 27 anni; dun que tale
combinazione non fi deve ſcartare come fiſicamente impoſſibile. L'iſteſſo
dicafi di quella, per cui un banchiere in vece di arricchire ſi vedeſſe dal
gioco medeſimo ri dotto all' inopia; caſo che non è poi sì in frequente ad
accadere. Dicafi piuttoſto che l'una, e l'altra di queſte combinazioni con
tenute nei due eſempi addotti dal chiarilli 117 mo d'Alemberţ ſono molto
difficili, e tanto più, quanto l'ecceſſo dei caſi contrarj alle combinazioni
medeſime ſupera il numero dei favorevoli; lo che conviene appunto con li da me
ſtabiliti principj. Venendo poi al caſo noſtro dico, che fo no varie, e
moltiſſime in numero le cauſe vere, e fiſiche che influiſcono ſulla vita degli
uomini. Ma trattandoſi del getto della mo neta, non vi ſono principj fiſici
diverſi, e tali, che ſi debba in vigor deị medeſimi pre dire piuttoſto una, che
l'altra delle combi nazioni, che a rigor parlando non ſono che due, come più
ſopra ſi è offeryato. L'ordine delle umane coſe, e le fifiche qualità, e
coſtituzioni dell'uomo, e delle ca gioni che lo poſſono privar di vita, ſon con
ſultati nel primo caſo; nel ſecondo nulla hav: vi di fiſico che ſi poſſa
conſultare a formare il preſagio. Dunque fi pud predire, che ioo o maggior
numero di uomini avranno preſi inſieme un corſo di vita uguale a quello di
altri 100 uomini; benchè prima di aver faţte le offervazioni non ſi poſſa cal
corſo file 1 b 3 118 ſare; così prima di aver’anche fatte le oſſer vazioni,
conoſciuto il ſiſtema del gioco del faraone ſi può predire che un numero molto
maggiore farà quello dei banchieri che arric chiſcono, che non ſarà quello
degli altri che ſi rovinano. E ciò perchè veramente vi ſono delle intrinſeche
cagioni che portano a for mare queſto preſagio, e cagioni che naſcono dal
ſiſtema del gioco. Ma chi sà dire qual fi fica ragione addur voglia uno, che
vedendo gettarall'aria una moneta, aſſeriſca che è fiſicamente impoſſibile, che
o per un maſſi mo, o anche infinito numero di volte, pre ſenti ſempre la ſteſſa
faccia? Varie poſſono eſſere le maniere di gettare in alto la moneta. Si può
gettare a una gran de altezza, e a una piccola; con poca forza, e con molta;
con tale direzione che la baſe faccia angolo retto con l'orizzonte; o che lo
faccia obliquo; oppure in modo che ſia ad eſlo parallela. Si può anche gettare
in ma niera che ſomigli quaſi il laſciarla cadere leggermente da un punto fiſſo.
Fermiamoci ad eſaminare queſt' ultima ipoteſi; e ſi ve 1 1 119 1 drà, che
laſciandola in tal modo cadere, ſpecialmente a piccola altezza, anche in finite
volte, non vi è ragione di preſagire, che non poſſa eſſere coſtante lo
ſcoprimen to della faccia medeſima. La impoffiſibilità di queſto uniforme
ſcoprimento, la inten de egli il Signor d'Alembert in queſto ca ſo, o negli
altri caſi? Se la intende in queſto caſo, come dunque ſi verifica, che il ſolo
or dine della natura renda impoſſibile queſto u niforme ſcoprimento? Se poi non
la intende in queſto caſo, come dunque ſi verifica uni verſalinente la ſua
maſſima? Ma io aſſeriſco eſſere più conforme allo ſpirito delle ragioni del
Sig. d'Alembert, che anzi egli intenda di queſto ſolo caſo in cui non altro
appunto, che un non sò quale fatal ordine della natu ra,potrebbe cagionare la
preteſa variazione. Che ſe pure ſi trattaſſe degli altri caſi, dico che
nonoſtante la variabilità delle combina zionidell'impeto,dell'altezza, della
direzio ne; queſte non poſſono valutarſi in modo da rendere fiſicamente
impoſſibile l ' uniforme ſcoprimento; poichè gli effetti di queſte va 120
riabili combinazioni, non ſono che due; o lo ſcoprimento di palle, o lo
ſcoprimento di croce; e non ogni variazione, e combinazione di tali cauſe
influiſce a diverſificare gli ef fetti: come peraltro ſuccede negli eſempi ad
dotti dal Sig. d'Alembert, nei quali trattan doſi di rapporto, o di diverſa
conſociazione di parti, ognun vede, che ogni variazione influiſce a produrre un
effetto diverſo. O ſi riſguardi adunque la diverſità negli effetti; e negli
addotti eſempi, queſti ſono in finiti, nel caſo noftro non ſon che due non
potendoſi voltare, che palle, o croce; o ſi ri guardi la diverſità nelle
cagioni che tali ef fetti producono; e negli addotti eſempi, ſo no anch'eſſe
infinite, giacchè ogni minima variazione influiſce come nuova cauſa; nel caſo
della moneta non è così, potendoſi dare moltiſſime combinazioni di forza,
altezza, direzione, che producano ſempre l'iſteſſo effetto; potendoſi anche
dare che in infiniti getti, o in un numero aſſai grande, ſi man tenga l'iſteſſa
direzione, benchè obliqua; l'iſteſſa altezza benchè grande; l'iſteſſo im 1 1
pero, benchè forte; oppure che fi muti ad ogni getto. Parmi adunque che e
queſti ultimi e gli altri addotti eſempi, o non combinano con quello della
moneta; o al più provano una no tabile difficoltà nella combinazione che pre
ſenti ſempre l ' ifteffa faccia della moneta; verità che ſi accorda
perfettamente con gli eſpoſti principj; poichè le oſſervazioni me deſime ce lo
fanno conoſcere,ed io ſuppon go nell' applicargli, il caſo probabile, e con la
ſcorta dei medeſimi ne cerco il grado di probabilità; dal che ne viene che la
teo rìa non è applicabile ai caſi ove o neſſuna o quaſi neſſuna probabilità del
buon eſito appariſca, per poterne formare la propor zione.. Quando poi cominci
il numero in cui non ſia ſperabile un continuodiſcoprimento di una fola faccia
della moneta, le oſſervazioni, e non altro, poſſono moſtrarlo; quelle oſſer
vazioni io dico, che io medeſimo ho prefe per ſcorta in moltiſſimi caſi
appartenenti alla materia dei contratti di azzardo. 122 } E' poi tanto evidente
che la propoſizione del Sig. d'Alembert non atterra l'uſo del calcolo delle
probabilità, che anzi in qual che caſo ſe ne poſſono tirare delle conſeguen ze,
che lo conferinano. Chi gettando un dado intraprende di ſcuo prire per eſempio
il 6 non vorrà gettarlo una ſol volta, quando debba azzardare una fom ma eguale
a quella che azzarda l'avverſario; ma vorrà gettarlo più volte. La ſua ſperan
za è,che non voltandoſi ſempre l'iſtello nu mero che al primo tratto ſi
ſcuopre, e che può non eſſere il 6, arrivi in più volte a vol tarſi anche il 6;
altrimenti ſe non fcopren doſi alla prima il 6 ſi doveſſe ſempre ſcopri re in
tutti i tratti ſucceſſivi quel numero che ſi ſcopre il primo, la ſua perdita
ſarebbe ſicura. La ſperanza dunque di queſto gio catore acquiſta tanto maggior
fondamento quanto più è vero che ſia impoſſibile che ſi volti ſempre quel numero
che alla prima fi ſcoprì; impoſſibilità, che reſta compreſa nel la impugnata
opinione del Sig. d'Alembert. Stabiliti i principj regolatori dell' ugua 123
glianza nei contratti d'azzardo, e difeſane l'applicazione non reſta che a
deſiderare, che uomini di ſublime ingegno, e di pro fondo ſapere ſi applichino
in gran numero ad eſtendere ſempre più l'uſo di una dottri na sì utile. Quanto
a me, mi pare di aver ottenuto il mio intento, ſe poſſo luſingarmi di aver
formate ed eſpoſte idee giuſte, e chia in un articolo per una parte sì arduo, e
per l'altra sì intereſſante. Codronchi. (NrcoLA), na cque in Imola il 2o
aprile 1751 ed alla patria e al casato accrebbe lu stro e decoro: perchè già
rapida-, mente corsi gli studii delle amene lettere e della eloquenza sotto la
disciplina de' Gesuiti, e con pub blico saggio nelle materie di filo sofia
sperimentatosi non ancora compiuti gli anni 16, potè dallo stesso genitore
nelle matematiche, delle quali era egli peritissimo, essere ammaestrato. E col
magi stero di quella scienza sublime, illuminando la mente già ordinata a
diritti giudizii e scorto da pre cetti delibati dalla scuola non fal libile
degli antichi esemplari, com formò la scrittura alla altezza del pensiero, alla
cultura dello spirito ed al candore dell'animo: nè i gravi studii della
giurisprudenza cui tennesi in Roma applicato (insegnatore monsignor Giovan
nardi concittadino di lui, e fiore de giureconsulti) gli tolse di col tivare la
poetica, alla quale senti vasi per tal guisa inclinato, che poco oltre il terzo
lustro di età bastò a dettare alcuni componi menti i quali resi pubblici con le
stampe trovarono grazia e lode somma ne cultissimi di quel tem pi, e sì pure in
Arcadia alla cui accademia appartenne col nome pastorale di Cratino. E sono ne
gli scritti di lui altri saggi in tal genere di lettere che a migliori poeti,
onde la città di Santerno si onora, il pareggiano: che se come ne sono degni
verranno presen tati al pubblico giudizio, ben si farà manifesto aver egli con
arte maestra saputi attingere da cia scuno de più valenti Imolesi quei modi
sceltissimi onde le loro ope re di bella luce risplendono mel l'italiano
parnaso. Il carme in fat to robusto e nervoso tal come u sciva dalla penna di
Antonio Zam pieri, e castigato ad un tempo ed elegante, quale il vedi in Camil
lo, muove nel Codronchi con quella spontanea e nobile sempli cità che
t'invaghisce nel Canti; 282 e si abbella di quelle grazie ed e leganze di che
lo Zappi infioriva le soavi e dolci sue rime. Tornato in Imola venne decorato
della cro ce di Santo Stefano, e nella Imole se accademia degli Industriosi di
cui fu socio si mostrò erudito ed elegante oratore e poeta: d'indi a non molto
passato per le caro vame a Pisa ebbe colà lezioni di pubblico diritto da
quell'alto spi rito del Lampredi, che il tenne in istima d'ingegnoso e di
colto, e che lo ebbe sempre carissimo. Quindi il magnanimo gran duca Leopoldo
gli conferì la carica di ispettore delle carovane, e ad un tempo la cattedra di
etica; intor no a che compose un trattato qua si corso di lezioni, degno per
fer mo di essere fatto di pubblica ra gione: ed a quel principe intitolò il
Codronchi una eloquente e dot ta Orazione composta eletta, per incarico da lui
avutone, al capito lo de'cavalieri Circa l'origine, le leggi ed i fasti
dell'ordine, che fu pubblicata il 1779, pel Cam biagi in Firenze, dai torchi
del quale uscì nel seguente anno 1785 altro grave e prezioso libro col titolo
di Saggio sui contratti e giochi d'azzardo, ove risplende la dottrina di
pubblico economista e di filosofo; ed ove la materia gravissima, e che diresti
poter so lo dimostrarsi col soccorso del cal colo, per la chiara sposizione pia
ma e facile si mostra alla intelli genza comune, Corse intanto tal fama del sa
pere di lui alla corte di Ferdinan. do di Napoli, che con reale decre to del 25
novembre 1787, il no minò membro del supremo consi glio di Finanze; nel qual
tempo venne ad egual carica eletto quel sommo ingegno di Gaetano Filan gieri,
cui il Codronchi fu poi sempre stretto con vincoli di re ciproca stima e di
amicizia tene rissima. E ben di questo è prova il pa rere dal Filangieri
proposto al re intorno all'enfiteusi del così no mato Tavoliere di Puglia che
leg gesi negli opuscoli di lui pubbli cati pel Silvestri in Milano il 1818. ove
egli da maestro discorre ciò che con grave senno e sapere a veva il suo collega
consigliere Codronchi proposto, quando a questo fine per sovrano volere eb be a
recarsi in queHa provincia. Del quale importantissimo servi gio ebbe onore da
maestrati quivi preposti alla agraria economia che con parole di lode il
provvedimen to del principe ed il nome del be nemerito consigliere in latina e
pigrafe eternarono; e n'ebbe dal monarca eziandio meritato pre mio:
imperciocchè gli di grado di consigliere effettivo con voto, e di
sopraintendente alle dogane ed alle zecche del regno; nel che adoperò a
maniera, che sommo vantaggio m'ebbe lo stato per la retta amministrazione di
quegli ufficii, ed a lui vennero per mol te lettere di mano della stessa
regnante Carolina onorevolissime lodi. Seguì il Codronchi la real corte a
Palermo quando dovè colà ri fuggirsi nel 1798: e con essa lei tornò al suo
impiego in Napoli nel seguente anno 1799. Salito al trono il re Giuseppe, volse
tosto gli sguardi ad esso lui come a spec chio di sapiente reggimento e di non
comune interesse, e gli confe rì la carica di consiglier di stato, di cavaliere
del nuovo ordine del le due Sicilie da esso lui istitui to: ma la mal ferma
salute che gli vietò continuare a quel monarca i suoi servigi, e che il tolse a
quel regno ove lasciò fama durabile del suo merito, procacciò alla patria il
conforto di vederlo tornare fra' suoi concittadini de quali era de siderio e
delizia: e ben l'ebbero eglino zelantissimo della pubblica 283 morale, e civile
istruzione dei giovani a quali col più potente dei precetti, l'esempio, era di
bel la guida e di stimolo; e per l'im portante buon regime delle acque operoso;
e di quant'altro poteva interessare il pubblico vantaggio studiosissimo: nè
mancavano ai mendici dalla mano benefica di lui generosi soccorsi i quali seppe
providamente elargire, anzichè ad alimento dell'ozio, a meritato sollievo della
vera indigenza. Illi bato del costume e per la esqui sita erudizione della
quale era for nito nella sociale consuetudine piacentissimo, con la serena
calma del giusto vide giungere l'ora e strema del vivere, che a suoi cari ed
alla patria il rapì nel giorno 15 novembre 1818, in età di an mi 67: e della
acerba morte di lui amaramente si dolse l'universale della città desolato per
la perdita irreparabile di quest'uomo chia rissimo nel quale si ammirarono
congiunte a sapere profondo in o gni maniera di scienze e di lette re,
integrità di vita e dovizioso corredo di ogni bella virtù. Whoever has glanced through the pages of any
text-book on Mercantile Law will hardly deny that Contract is the
handmaid if not actually the child of Trade. Merchants and bankers must
have what soldiers and farmers seldom need, the means of making and
enforcing various agreements with ease and certainty. Thus, turning to
the special case before us, we should expect to find that when Rome
was in her infancy and when her free inhabitants busied themselves
chiefly with tillage and with petty warfare, their rules of sale,
loan, suretyship, were few and clumsy. Villages do not contain
lawyers, and even in tdwns hucksters do not employ them. Poverty of
Contract was in fact a striking feature of the early Roman Law, and
can be readily understood in the light of the rule just stated. The
explanation given by Sir Henry Maine is doubtless true, but does not seem
altogether adequate. He points out 1 that the Roman house- hold
consisted of many families under the rule of a 1 Ancient Law, p.
312. B. E. 1 2 paternal autocrat, so that few freemen
had what we should call legal capacity, and consequently there
arose few occasions for Contract. This may indeed account for the
non-existence of Agency, but not for that of all other contractual forms.
For if the households had been trading instead of farming
corporations, they must necessarily have been more richly provided in
this respect. The fact that their commerce was trivial, if it existed at
all, alone accounts completely for the insignificance of Con- tract
in their early Law. The origin of Contract as a feature of social
life was therefore simultaneous with the birth of Trade and
requires no further explanation. It is with the origin and history of its
individual forms that the following pages have to deal. As Roman
civilization progresses we find Commerce extending and Contract
growing steadily to be more complex and more flexible. Before the end of
the Roman Republic the rudimentary modes of agreement which
sufficed for the requirements of a semi-barbarous people have been
almost wholly transformed into the elaborate system f of Contract
preserved for us in the fragments of the Antonine jurists. At the
most remote period concerning which statements of reasonable accuracy can
be made, and which for convenience we may call the Regal Period, we
can distinguish three ways of securing the fulfilment of a promise. The
promise could be enforced either (1) by the person interested, or
(2) by the gods, or (3) by the community. When however we speak of
enforcement, we must not think of what is now called specific
performance, a con- ception unknown to primitive Law. The only kind
of enforcement then possible was to make punish- ment the alternative of
performance. I. Self-help, the most obvious method of re-
dress in a society just emerging from barbarism, was doubtless the most
ancient protection to promises, since we find it to have been not only
the mode by which the anger of the individual was expressed, but
also one of the authorised means employed by the gods or the community to
signify their displeasure. This rough form of justice fell within the
domain of Law in the sense that the law allowed it, and
even encouraged men to punish the delinquent, whenever religion or
custom had been violated. But as people grew more civilized and the
nation larger, self-help must have proved a difficult and therefore
inade- quate remedy. Accordingly its scope was by degrees narrowed,
and at last with the introduction of surer methods it became wholly
obsolete. II. Religious Law, as administered by the priests,
the representatives of the gods, was another powerful agency for the
support of promises. A violation of Fides, the sacred bond formed
between the parties to an agreement, was an act of impiety which
laid a burden on the conscience of the delin- quent and may even have
entailed religious disabili- ties. Fides was of the essence of every
compact, but there were certain cases in which its violation was
punished with exceptional severity. If an agreement had been solemnly
made in the presence of the gods, its breach was punishable as an
act of gross sacrilege. III. The third agency for the
protection of promises was legal in our sense of the word. It
consisted of penalties imposed upon bad faith by the laws of the nation,
the rules of the gens, or the by-laws of the guild to which the
delinquent belonged. What the sanction was in each case we are left
to conjecture. It may have been public disgrace, or exclusion from the
guild, or the paying of a fine. And as some promises might be strength-
ened by an appeal to the gods, so might others by an invocation of the
people as witnesses. Agreements then might be of three kinds
corresponding to the three kinds of sanction. They might consist of (1)
an entirely formless compact, (2) a solemn appeal to the gods, or (3) a
solemn appeal to the people. I. A formless compact is called
pactum in the language of the twelve Tables. It was merely a
distinct understanding between parties who trusted to each other's word,
and in the infancy of Law it must have been the kind of agreement
most generally used in the ordinary business of life. Such
agreements are doubtless the oldest of all, since it is almost impossible
to conceive of a time when men did not barter acts and promises as
freely as they bartered goods and without the accompani- ment of
any ceremony. Compacts of this sort were protected by the universal
respect for Fides, and their violation may perhaps have been visited with
penalties by the guild or by the gens. But intensely religious as the
early Romans were, there must have been cases in which conscience was too
weak a barrier against fraud, and slight penalties were
ineffectual. Fear of the gods had to be reinforced by the fear of man,
and self-help was the remedy which naturally suggested itself. In the
twelve Tables pactum appears in a negative shape, as a compact by
performing which retaliation or a law-suit could be avoided 1 . If this
compact was broken the offended party pursued his remedy. Similarly
where a positive pactum was violated, the injured person must have had
the option of chastising 1 Gell. zx. 1. 14. Auct. ad Her. n. 13.
20. the delinquent. His revenge might take the form of personal
violence, seizure of the other's goods, or the retention of a pawn
already in his possession. He could choose his own mode of punishment,
but if his adversary proved too strong for him, he doubtless had to
go unavenged ; whereas if the broken agree- ment belonged to either of
the other classes, the injured party had the whole support of the
priesthood or the community at his back, and thus was certain of
obtaining satisfaction. It is therefore plain that though formless
agreements contained the germ of Contract, they could not have
produced a true law of Contract, because by their very nature they lacked
binding force. Their sanction depended on the caprice of
individuals, whereas the essence of Contract is that the breach of
an agreement is punishable in a particular way. A further element was needed,
and this was supplied by the invocation of higher powers. II.
At what period the feshion was introduced of confirming promises by an
appeal to the gods it would be idle to guess. Originally, it seems,
the plain meaning of such appeals was alone con- sidered, and their form
was of no importance. But under the influence of custom or of the
priest- hood, they assumed by degrees a formal character, and it is
thus that we find them in our earliest authorities. Since
Religion and Law were both at first the monopoly of the priestly order,
and since the religious forms of promise have their counterpart in
the customs of Greece and other primitive peoples, whereas the
secular forms are peculiarly Roman 1 , the religious forms are evidently
the older, and formal contract has therefore had a religious
origin. Fides being a divine thing, the most natural means of
confirming a promise was to place it under divine protection. This could
be accomplished in two ways, by iusiurandum or by sponsio, each of
which was a solemn declaration placing the promise or agreement
under the guardianship of the gods. Each of these forms has a curious
history, and as they are the earliest specimens of true Contract,
we may discuss them in the next chapter. III. Another method, and
one peculiar to the Romans, which naturally suggested itself for
the protection of agreements, was to perform the whole transaction
in view of the people. Publicity ensured the fairness of the agreement,
and placed its ex- istence beyond dispute. If the transaction was
essentially a public matter, such as the official sale of public lands,
or the giving out of public contracts, no formality seems ever to have
been required, so that even a formless agreement was in that case
binding. The same validity could be secured for private contracts by
having them publicly witnessed, and the nexum was but one application of
this principle. In testamentary Law it seems probable that the
public will in comitiis calatis was also formless, whereas in private the
testator could only give effect to his will by formally saying to
his fellow-citizens " testimonium mihi perhibetote"
Thus the two elements which turned a bare agreement into a
contract were religion and publicity. The naked agreements (pacta) need
not concern us, since their validity as contracts never received
complete recognition. But it will be the object of the following pages to
show how agreements grew into contracts by being invested with a
religious or public dignity, and to trace the subsequent process by
which this outward clothing was slowly cast off. Formalism was the only
means by which Contract could have risen to an established position,
but when that position was folly attained we shall find Contract
discarding forms and returning to the state of bare agreement from which
it had sprung. Art 1. Ivsivrandvm is derived by some
from Iouisiurandum 1 , which merely indicates that Jupiter was the god by
whom men generally swore. To make an oath was to call upon some god
to witness the integrity of the swearer, and to punish him if he
swerved from it. This appears from the wording of the oath in Livy 2 ,
where Scipio says: "Si sciensfalloy turn me, Iuppiter optime maxime,
domum familiam remque rneam pessimo leto afficias" and from
the oath upon the Iuppiter lapis given by Polybius and Paulus Diaconus,
where a man throws down a flint and says : " Si sciens /alio, turn
me Dispiter salua urbe arceque bonis eiiciat, uti ego hunc
lapidem" A promise accompanied by an oath was simply a unilateral
contract under religious sanction. And it would seem that the oath was in
fact used for purposes of contract. Cicero remarks 8 that the oath
was proved by the language of the XII Tables to have been in former times
the most binding form of promise ; and since an oath was still morally
binding 1 Cf. Apul. de deo Socr. 5. a xzii. 53. » Off.
ni. 31. 111. in the time of Cicero, though it had then no
legal force, the point of his remark must be that in earlier times
the oath was legally binding also. From Dionysius we know that the altar
of Hercules (called Ara Maxima) was a place at which solemn
compacts (ovvdfjtcai) were often made 1 , while Plautus and Cicero inform
us that such compacts were solemnized by grasping the altar and taking
an oath 2 . It would seem probable that the gods were consulted by
the taking of auspices before an oath was made. Cicero says that even in
private affairs the ancients used to take no step without asking
the advice of the gods 8 ; and we may safely conjecture that whenever a
god was called upon to witness a solemn promise, he was first enquired
of, so that he might have the option of refusing his assent by
giving unfavourable auspices. The terms of the oath were known as
concepta uerba, at least in the later Republic, and like the other forms
of the period they were strictly construed 4 . Periuriv/m did not
mean then, as now, false swearing. It meant the breach of an oath 5 , the
commission of any act at variance with the uerha concepta 9 .
There is some dispute as to what were the exact consequences of
such a breach. Voigt 7 thinks that it merely entailed excommunication
from religious rites, but Danz 8 is clearly right in maintaining
that its consequences in early times were far more serious ;
1 Dion. i. 40. 2 Plaut. Rud. 5. 2. 49. Cio. Flacc. 36. 90. 8
Div. 1. 16. 28. 4 Seru. ad Aen. 12. 13. 6 i.e. 8ciem fallere, Plin.
Paneg. 64. Seneca, Ben. in. 37. 4. 6 Off. in. 29. 108. 7 Ius Nat. in.
229. 8 Ram. RG. n. § 149. they amounted in fact to complete
outlawry. Cicero says that the sacratae leges of the ancients
confirmed the validity of oaths. Now a sacrata lex was one which declared
the transgressor to be sacer (i.e. a victim devoted) to some particular
god 1 , and sacer in the so-called laws of Seruius Tullius 2 and in
the XII Tables 8 was the epithet of condem- nation applied to the
undutiful child and the unrighteous patron. So likewise it seems
highly probable that the breaker of an oath became sacer, and that
his punishment, as Cicero hints 4 , was usually death. The formula of an
oath given by Polybius 6 is more comprehensive than that given by
Paulus Diaconus 8 , for in it the swearer prays that, if he should
transgress, he may forfeit not onry the religious but also the civil
rights of his countrymen. This shows that the oath-breaker was an
utter outcast; in fact, as the gods could not always execute vengeance in
person, what they did was to withdraw their protection from the
offender and leave him tolhe punishment of his fellow-men 7 . The
drawbacks to this method of contract were the same as those of the old
English Law, which made hanging the penalty for a slight theft ; the penalty
was likely to be out of all proportion to the injury inflicted by a
breach of the promise. So awful indeed was it, that no promise of an
ordinary kind could well be given in such a dangerous form, and
consequently the oath was not available for the 1 Festus, p. 318,
s.u. sacratae. 2 Fest. p. 230, s.u. plorare. 8 Seru. ad Aen. 6.
609. 4 Leg. n. 9. 22. B in. 25. 6 p. 114, s.u. lapidem. 7 Liu. v.
11. 16. common affairs of daily life. The use of the
oath therefore disappeared with the rise of other forms of binding
agreement, the severity of whose remedies was proportionate to the rights
which had been violated; while at the same time the breaking of an
oath came to be considered as a moral, instead of a legal, offence, and
by the end of the Republic entailed nothing more serious than disgrace
(dedecus). In one instance only did the legal force of the oath
survive. As late as the days of Justinian^ the services due to patrons by
their freedmen were still promised under oath 1 . But the penalty for
the neglect of those services had changed with the development of
the law. At and before the time of the XII Tables, the freedman who
neglected his patron, like the patron who injured his freedman 2 ,
no doubt became sacer, and was an outlaw fleeing for his life, as we are
told by Dionysius 3 . But in classical times the heavy religious penalty
had disappeared, and the iurisiurandi obligatio was en- forced by a
special praetorian action, the actio operarum*. By the time of Ulpian the
effects of the iurata operarum promissio seem indeed to have been
identical with those of the operarum stipu- latio*, though the forms of
the two were still quite distinct. We may then summarise as
follows our knowledge as to this primitive mode of contract :
The form was a verbal declaration on the part of the promisor,
couched in a solemn and carefully 1 38 Dig. 1. 7. a Sera, ad Aen.
6. 609. 8 n. 10. 4 38 Dig. 1. 2 and 7. 5 Cf. 38 Dig. 1. 10.
1 worded 1 formula (concepta tierba), wherein
he called upon the gods {testari deos)*, to behold his good faith
and to punish him for a breach of it. The sanction was the
withdrawal of divine protection, so that the delinquent was exposed
to death at the hand of any man who chose to slay him.
The mode of release, if any, does not appear. In classical times it
was the acceptilatio*, but this Was clearly anomalous and resulted from
the similar juristic treatment of operae promissae and operae
iuratae. Art. 2. Sponsio. Though the point is contested by
high authority, yet it scarcely admits of a doubt that there existed from
very early times another form, known as sponsio, by which agreements
could be made under religious sanction. This method, as Danz has
pointed out, was originally connected with the preceding one. It was
derived from the stern and solemn compact made under an oath to the
gods. But Danz goes too far when he identifies the two, and states that
sponsio was but another name for the sworn promise 4 . The stages
through which the sponsio seems to have passed tell a different
story. The word is closely connected with airovSij, tnrivSeiv, and hence
originally meant a pouring out of wine 8 , quite distinct from the
con- vivial \ocfirf or libatio 6 , so that " libation " is not
its proper equivalent. The other derivation given by 1 38
Dig. 1. 7, fr. 3. 2 Plant. Rud. 5. 2. 52. * 46 Dig. 4. 13. 4 Danz,
Sacr. Schutz, p. 106. 8 Festus p. 329 s.u. spondere. 6 Leist,
Greco-It. R. O. p. 464, note o. Varro 1 and
Verrius 2 from sports, the will, whence according to Girtanner 8 sponsio
must have meant a declaration of the will, savours somewhat too
strongly of classical etymology. I. This pouring out of wine,
as Leist 4 has shown, was in the Homeric age a constant accom- paniment
to the conclusion of a sworn compact of alliance (optcia iriara) between
friendly nations. The sacrificial wine seems originally to have
added force to the oath by symbolising the blood which would be
spilt if the gods were insulted by a breach of that oath. In this then
its original form sponsio was nothing more than an accessory piece of
cere- monial. II. The second stage was brought about by
the omission of the oath and by the use of wine-pouring alone as
the principal ceremony in making less important agreements of a private
nature. In the Indian Sutras for instance a sacrifice of wine is
customary at betrothals 5 , and comparison shows that the marriage
ceremonies of the Romans, in connec- tion with which we find sponsio and
sponsalia applied to the betrothal and sponsa to the bride 6 , were
very like those of other Aryan communities 7 . We may therefore
clearly infer that at Rome also there was a time when the pouring out of
wine was a part of the marriage-contract; and thus our derivation of
the word receives independent confirmation. III. In the third
and last stage sponsio meant 1 L. L. vi. 7. 69. 2 Festus, «. u.
spondere. 8 Stip. p. 84. 4 Greco-It. B. G. § 60. 8 Leist, AlUAr. I. Civ. p.
448. 8 Gell. iv. 4. Varro, L. L. vi. 7. 70. 7 Leist, loc. ciu
nothing more than a particular form of promise, and
it is easy to see how this came about. At first the verbal promise took
its name from the ceremony of wine-pouring which gave to it binding force
; but in course of time this ceremony was left out as taken for
granted, and then the promise alone, provided words of style were
correctly used, still retained its old uses and its old name. Sponsio
from being a ceremonial act became a form of words. Such was the
final stage of its development. The importance attached to the use
of the words spondesne ?, spondeo in preference to all others 1
thus becomes clear. Spondesne ? spondeo originally meant " Do
you promise by the sacrifice of wine V "I do so promise," just
as we say, "I give you my oath," when we do not dream of
actually taking one. Another peculiarity of sponsio, noticed
though not explained by Gaius 2 , was the fact that it could be
used in one exceptional case to make a binding agreement between Romans
and aliens, namely, at the conclusion of a treaty. Gaius expresses
surprise at this exception. But if, as above stated, a sacrifice of
pure wine {airovhal a/cprjTot) was one of the early formalities of an
international compact (op/cia mard), it was natural that the word spondeo
should survive on such occasions, even after the oath and the wine-
pouring had long since vanished. Sponsio being then a religious act
and subse- quently a religious formula, its sanctity was doubtless
protected by the pontiffs with suitable penalties. What these penalties
were we cannot hope to know, 1 Gai. in. 93. 2 in. 94.
though clearly they were the forerunners of the penal sponsio
tertiae partis of the later procedure. Varro 1 informs us that, besides
being used at be- trothals the sponsio was employed in money
(pecu/nia) transactions. If pecunia includes more than money we may
well suppose that cattle and other forms of property, which could be
designated by number and not by weight, were capable of being promised
in this manner. Indeed it is by no means unlikely 2 that nexum was
at one time the proper form for a loan of money by weight, while sponsio
was the proper form for a loan of coined money (pecunia nwmerata).
The making of a sponsio for a sum of money was at all events the
distinguishing feature of the afibio per sponsionem, and though we
cannot now enter upon the disputed history of that action, its
antiquity will hardly be denied. The account here given of the
origin and early history of the sponsio is so different from the
views taken by many excellent authorities that we must examine
their theories in order to see why they appear untenable. One great class
of commentators have held that the sponsio is not a primitive
institu- tion, but was introduced at a date subsequent to the XII
Tables. The adherents of this theory are afraid of admitting the
existence, at so early a period, of a form of contract so convenient and
flexible as the sponsio, and they also attach great weight to the
fact that no mention of sponsio occurs in our fragments of the XII
Tables. While it would doubtless be an anachronism to ascribe to the
early 1 L. L. vi. 7. 70. a Karsten, Stip. p. 42.
J sponsio the actionability and breadth of scope
which it had in later times, still it may very well have been
sanctioned by religious law, in ways of which nothing can be known unless
the pontifical Commentaries of Papirius 1 should some day be discovered.
As to the silence of the XII Tables on this subject, we are told by
Pomponius that they were intended to define and reform the law rather
than to serve as a comprehensive code 2 . Therefore they may well
have passed over a subject like sponsio which was already regulated by
the priesthood. Or, if they did mention it, their provisions on the
subject may have been lost, like the provisions as to iusiurandum, which'
we know of only through a casual remark of Cicero's 8 . The
early date here attributed to the sponsio cannot therefore be disproved
by any such negative evidence. Let us see how the case stands with
regard to the question of origin. (a) The theory best known in
England, owing to its support by Sir H. Maine, is that sponsio was
a simplified form of neocum, in which the ceremonial had fallen
away and the nuncupatio had alone been left 4 . This explanation is now
so utterly obsolete that it is not worth refuting, especially since
Mr Hunter's exhaustive criticism 5 . One fact which in itself is
utterly fatal to such a theory is that the nuncupatio was an assertion
requiring no reply 6 , i Dion. in. 36. 2 1 Dig. 2. 2. 4.
8 Off. in. 31. 111. * Maine, Am. Law, p. 326. 5 Hunter, Roman
Law, p. 385. 6 Gai. n. 24. B. E. 2 whereas the
essential thing about the sponsio was a question coupled with an
answer. (6) Voigt follows Girtanner in maintaining that
spondere signified originally " to declare one's will," and he
vaguely ascribes the use of sponsiones in the making of agreements to an
ancient custom existing at Borne as well as in Latium 1 . He agrees
with the view here expressed that the sponsio was known prior to the XII
Tables, but thinks that before the XII Tables it was neither a contract
(which is strictly true if by contract we mean an agreement enforceable
by action), nor an act in the law, and that its use as a contract began
in the fourth century as a result of Latin influence 2 . In another
place 8 he expresses the opinion that its introduction as a contract was
due to legislation, and most probably to the Lex Silia. The objections
to this view are (1) that the etymology is probably wrong, and (2)
that the inference drawn as to the original meaning of spondere iuvolves
us in serious difficulties. An expression of the will can be made
by a formless declaration as well as by a formal one. And if a formless
agreement be a sponsio, as it must be if sponsio means any declaration of
the will, how are we to explain the formal importance attaching to
the use of the particular words " spon- desne ? spondeo." (3)
This view ignores the religious nature of the sponsio, which I have
endeavoured to establish, and (4) it forgets that sponsio, being
part of the marriage ceremonial, one of the first subjects 1
Rom. RG. i. p. 42. 2 16. p. 43. 8 Ius Nat. §§ 33-4. to
be regulated by the laws of Romulus 1 , is most probably one of the
oldest Roman institutions. Again (5), as Esmarch has observed 2 , the
legislative origin of the sponsio is a very rash hypothesis. We
only know that the Lex Silia introduced an improved procedure for matters
which were already actionable, and had a new formal contract been created
by such a definite act we should almost certainly have been informed
of this by the classical writers. (c) Danz also derives sponsio
from sports, the will; but he takes spondere to mean sua sponte
iurare, and thinks that the original sponsio was exactly the same as
iusiurandum, i.e. nothing more than an oath of a particular kind 3 . .
His chief argu- ment for this view is to be found in Paulus
Diaconus, who gives consponsor = coniurator. But why need we
suppose that Paulus meant more than to give a synonym ? in which case it
by no means follows that spondere = iurare. For such a statement as that
we have absolutely no authority. Moreover, as we saw above,
iusiurandum was a one-sided declaration on the part of the promisor only.
How then could the sponsio, consisting as it did of question and
answer, have sprung from such a source ? especially since the
iusiurandum, though no longer armed with a legal sanction, was still used
as late as the days of Plautus alongside of the sponsio and in
complete contrast to it ? (d) Girtanner, in his reply to the
"Sacrale Schutz" of Danz 4 , maintains that sponsio had nothing
1 Dion. n. 25. 2 K. V. filr G. u. R. W. n. 516. 3 Sacr.
Schutz, p. 149. 4 Ueber die Sponsio, p. 4 fif. 2—2
9 to do with an oath, but was a simple declaration of
the individual will, and that stipulatio had its origin in the respect
paid to Fides. This view however is even less supported by evidence than
that of Danz 1 . Arguing again from analogy Girtanner thinks that,
as the Roman people regulated its affairs by expressing its will publicly
in the Comitia, so we may conjecture that individuals could validly
express their will in private affairs, in other words could make a
binding sponsio. But this, as well as being a wrong analogy, is a
misapprehension of a leading principle of early Law. For, as we
have seen, no agreement resting simply upon the will of the parties
(i.e. pactum) was valid without some outward stamp being affixed to it,
in the shape of approval expressed by the gods or by the people. In
the language of the more modern law, we may say that such approval, tacit
or explicit, religious or secular, was the original causa ciuilis which
dis- tinguished contractus from pactiones. Now a popular vote in
the Comitia bore the stamp of public approval as plainly as did the
nexum. But the sponsio, requiring no witnesses, was clearly not
endorsed by the people ; therefore the endorsement which it needed in
order to become a contractus iuris cvuilis must have been of a religious
nature, and that such was the case appears plainly if we admit that
sponsio originated in a religious cere- monial such as I have
described. To recapitulate the view here given, we may
conclude that sponsio was a primordial institution 1 See
Windscheid, K. F. fiir G. «. R. W. i. 291. of the Roman and
Latin peoples, which grew into its later form through three stages, (a)
It was originally a sacrifice of wine annexed to a solemn compact
of alliance or of peace made under an oath to the gods. (b) Next it
became a sacrifice used as an appeal to the gods in compacts not made
under oath such as betrothals. Just as iusiurandum for many
purposes was sufficient without the pouring out of wine, so for
other purposes sponsio came to be sufficient without the oath, (c) Lastly
it became a verbal formula, expressed in language implying the
accompaniment of a wine-sacrifice, but at the making of which no
sacrifice was ever actually performed. In this final stage, which
continued as late as the days of Justi- nian, Its form was a
question put by the promisee, and an answer given by the promisor, each
using the verb spondere. " Filiam mihi spondesne ? "
" Spondeo? " Centum dari spondes ? " " Spondeo?
Throughout its history this was a form which Roman citizens alone could
use, in which fact we clearly see religious exclusiveness and a further
proof of religious origin. Why they used question and answer rather
than plain statement is a minor point the origin of which no theory has
yet accounted for. The most plausible conjecture seems to be that
the recapitulation by the promisee was intended to secure the
complete understanding by the promisor of the exact nature of his
promise. Its sanction in the early period of which we are
treating was doubtless* imposed by the priests, but owing to our almost
complete ignorance of the pontifical law we cannot tell what
that sanction was. Having now examined the ways in which
an agreement could be made binding under religious sanction, let us
see how binding agreements could be made with the approval of the
community. There is reason to believe that this secular class of
contracts is less ancient than the religious class, because nexum and
mancipium were peculiar to the Romans, whereas traces of iusiurandum and
sponsio are found, as Leist has shown, in other Aryan civilizations
1 . Art. 3. nexvm. There is no more disputed sub- ject
in the whole history of Roman Law than the origin and development of this
one contract. Yet the facts are simple, and though we cannot be sure
that every detail is accurate, we have enough information to see
clearly what the transaction was like as a whole. We know that it was a
negotium per aes et libram, a weighing of raw copper or other
commodity measured by weight in the presence of witnesses 2 ; that the commodity
so weighed was a loan 8 ; and that default in the repayment of a
loan thus made exposed the borrower to bondage 4 and savage
punishment at the hands of the lender. We know also that it existed as a
loan before the XII Tables, for it is mentioned in them as
something quite different from mancipium 6 . To assert, as Bech-
mann does, that since nexum included conveyance as 1 Alt Ar. I.
Civ. I« e Abt. pp. 435-443. 2 Gai. in. 173. 3 Muciu* in Varro, L.
L. 7. 105. 4 Varro, L. L. vi. 5. 5 Clark, E. R. L. § 22.
well as loan " mancipiumque " must therefore be an
interpolation into the text of the XII Tables 1 , is an arbitrary and
unnecessary conjecture. The etymology of nexwm, and of mancipium shows
that they were distinct conceptions. Mancipium implies the transfer
of mami8, ownership ; nexum implies the making of a bond (cf. nectere, to
bind), the precise equivalent of obligatio in the later law. It is true
that both nexwm and mancipium required the use of copper and
scales, to measure in one case the price, in the other the amount of the
loan. But this coincidence by no means proves that the two transactions
were identical. A modern deed is used both for leases and for
conveyances of real property, yet that would be a strange argument to
prove that a lease and a conveyance were originally the same thing.
Here however we are met by a difficulty. If, as some hold 8 and as
I have tried to prove, we must regard mancipium as an institution of
prehistoric times distinct from the purely contractual nexwm, how
are we to explain the fact that nexwm is used by Cicero 8 and by other
classical writers 4 as equi- valent to mancipium, or as a general term
signifying omne quod per aes et libram geritur, whether a loan, a
will, or a conveyance ? Now first we must notice the fact that neamm had
at any rate not always been synonymous with mancipium, for if it had been
so, there could have been no doubt in the minds of 1 Kauf f
p. 130. * Mommsen, Hist. 1. 11. p. 162 n. * ad Fam. 7. 30 ; de Or.
3. 40; Top. 5. 28; Parad. 5. 1. 35. ; pro Mwr. 2. 4 Boethius
lib. 3 ad Top. 5. 28 ; Gallus Aelius in Festas, s.u. nexwm ; Manilim in
Varro, L. L. 7. 105. Scaeuola and Varro that a res nexa was the
same thing as a res mamipata. This Scaeuola and Varro both deny,
and we must remember that Mucius Scaeuola was the Papinian of his day.
Manilius 1 on the other hand, struck perhaps by the likeness in
form of the obsolete nexum to other still existing negotia per aes et
libram, seems to have made nexum into a generic term for this whole class
of trans- actions. In this he was followed by Gallus Aelius 2 . The
new and wider meaning, given by them to that which was a technical term
at the period of the XII Tables, apparently became general in
literature, partly for the very reason that nexum no longer had an
actual existence, partly because need liberatio, the old release of
nexum, had been adopted by custom as the proper form of release in
matters which had nothing to do with the original nexum, namely in
the release of judgment-debts and of legacies per damnationem*. One
peculiarity men- tioned by Gaius in the release of such legacies
seems altogether fatal to the theory that mandpium was but a species of
the genus nexum. Gaius says that nexi liberatio could be used only for
legacies of things measured by weight. Such things were the sole
objects of the true nexum, whereas res maricipi included land and cattle.
Therefore if mancipiwm were only a species of nexum we should certainly
find nexi liberatio applying to legacies of res mancipi, but this, as
Gaius shows, was not the case. The view that nexum was the parent
gestum per 1 Varro, L. L. vu. 105. a Festus, p. 165, s. u.
nexum. 3 Gai. iii. 173-5. aes et libram,
and that mancipium was the name given later to one particular form of
nexum, is worth examining at some length, because it is widely
accepted 1 , and because it fundamentally affects our opinion concerning
the early history of an important contract. Bechmarm 2 thinks it more
reasonable to suppose that nexum narrowed from a general to a
specific conception. But it is scarcely conceivable that nexum should
have had the vague generic meaning of quodcumque per aes et libram geritur*
when it was still a living mode of contract, and the technical meaning of
obligatio per aes et libram when such a contractual form no longer
existed. What seems far more likely is that nexum had a technical
meaning until it ceased to be practised subsequently to the Lex Poetilia,
and that its loose meaning was introduced in the later Bepublic,
partly to denote the binding force of any contract 4 , partly as a
convenient expression for any transaction per aes et libram\ Even in
Cicero we find the word nexum used chiefly with a view to elegance of
style 8 in places where mandpatio would have been a clumsy word and
where 7 there could be no doubt as to the real meaning. But when Cicero
is writing history, he uses nexum in its old technical sense and
actually tells us that it had become obsolete 8 . 1 See Bechmann,
Kauf, i. p. 130 ; Clark, E. R. L. § 22. 2 .16. p. 181. • Varro, I.
c. — Festus, *. u. nexum. 4 Cf. "nexu uetu&ti " in
Ulpian, 12 Dig. 6. 26. 7. 5 Cic. de Or. in. 40. 159. 6
Uar. Resp. vn. 14; ad Fam. vii. 30. 2; Top. 5. 28. 7 As in pro Mur.
2; Parad. v. 1. 35. 8 de Rep. 2. 34 and cf. Liu. mi. 28. 1.
Rejecting then as untenable the notion that nexum
denoted a variety of transactions, let us see how it originated. The most
obvious way of lending corn or copper or any other ponderable
commodity, was to weigh it out to the borrower, who would naturally at
the same time specify by word of mouth the terms on which he
accepted the loan. In order to make the transaction binding, an
obvious precaution would be to call in witnesses, or if the transaction
took place, as it most likely would, in the market-place, the mere
publicity of the loan would be enough. Thus it was, we may believe,
that a nexurn was originally made. It was a formless agreement
necessarily accompanied by the act of weighing and made under public
super- vision. It dealt only with commodities which could be
measured with the scales and weights, and did not recognize the
distinction between res mancipi and res nee mancipi, — a strong argument
that nescum and mandpium were, as above said, totally distinct
affairs. Its sanction lay in the acts of violence which the creditor
might see fit to commit against the debtor, if payment was not
performed according to the terms of his agreement. Personal
violence was regulated by the XII Tables, in the rules of manus iniectio,
but before that time it is safe to conjecture that any form of
retaliation against the person or property of the debtor was freely
allowed. The fixing of the number of witnesses at five 1 ,
which we find also in rnancipium, . is the only modification of nexum
that we know of prior to 1 Gai. hi. 174. .
the XII Tables. Bekker 1 suggests that this change was one of the
reforms of Seruius Tullius, and that the five witnesses, by representing
the five classes of the Servian ceruma, personified the whole
people. This is a mere conjecture, but a very plausible one. For we
are told by Dionysius 8 that Seruius made fifty enactments on the subject
of Contract and Crime, and in another passage of the same author 8
, we find an analogous case of a law which forbade the exposure of
a child except with the approval of five witnesses. But here a question
has been raised as to what the witnesses did. The correct answer, I
believe, is that given by Bechmann 4 , who maintains that the witnesses
approved the transaction as a whole, and vouched for its being properly
and fairly performed. Huschke, on the other hand, claims that the
function of the witnesses was to superintend the weighing of the copper,
and that before the intro- duction of coined money some such public
supervision was necessary in order to convert the raw copper into a
lawful medium of exchange 5 . This view is part of Huschke's theory, that
neacum had two marked peculiarities: (1) it was a legal act per-
formed under public authority, and (2) it was the recognised mode of
measuring out copper money by weight. The first part of Huschke's
theory may be accepted without reserve, but the second part seems
quite untenable. We have no evidence to show that nexum was confined to
loans of money or of 1 Akt, i. 22 ff. a iv. 13. » ii. 15.
4 Kauf, i. p. 90. 8 Nexum, p. 16 ff. copper. Indeed we
gather from a passage of Cicero that far, corn, may have been the
earliest object of nexum 1 , while Gaius states that anything
measurable by weight could be dealt with by neari solvtio*. No
inference in favour of Huschke's theory can be drawn from the name
negotium per cms et libram, for this phrase obviously dates from the more
recent times when the ceremony had only a formal signifi- cance,
and when the aes (ravduscvlum) was merely struck against the scales. If
then we reject the second part of Huschke's theory, and admit, as
we certainly should, that nexum could deal with any ponderable commodity,
it is evident that his whole view as to the function of the witnesses
must collapse also. The very notion of turning copper from
merchandise into legal tender is far too subtle to have ever occurred to
the minds of the early Romans. As Bechmann 8 rightly remarks, the
original object of the State in making coin was not to create an
authorised medium of exchange, but simply to warrant the weight and
fineness of the medium most generally used. The view of Buschke
seems therefore a complete anachronism. There is also another
interpretation of neawm radically different from the one here advocated,
and formerly given by some authorities 4 , but which has few if any
supporters among modern jurists. This , view was founded upon a loosely
expressed remark of Varro's in which nexus is defined as 1
Cic. de Leg. Agr. n. 30. 83. 2 in. 175. 8 Kauf, i. p. 87. 4 See Sell,
Scbeurl, Niebuhr, Christiansen, Puchta, quoted in Danz, Rom. RG. n.
25. a freeman who gives himself into slavery for a debt which he
owes 1 . The inference drawn from this remark was that the debtor's body,
not the creditor's money, was the object of nexwm, and that a debtor
who sold himself by mancipium as a pledge for the repayment of a loan was
said to make a nexum' 2 . Such a theory does not however harmonize with
the facts. The evidence is entirely opposed to it, for Varro's
statement, as will be seen later on, admits of quite another meaning.
Neither nexum nor man- cipium is ever found practised by a man upon
his own person. Nor could nexum have applied to a debtors person, for the
idea of treating a debtor like a res mancipi or like a thing quod pondere
numero constat, is absurd. Again, if nexum = mancipium, the
conveyance of the debtors body as a pledge must have taken effect as soon
as the money was lent, therefore (1) by thus becoming nexus he must
have been in mancipio long before a default could occur, which is
too strange to be believed, and (2) being in mancipio he must have been
capite deminutus*, which Quintilian expressly states that no nexal debtor
ever was 4 . Clearly then mancipium was under no cir- cumstances a
factor in nexum. Thus it would seem that the theory which
regards nexum as a loan of raw copper or other goods measurable by
weight, is the one beset with fewest difficulties. Such goods correspond
pretty nearly to what in the later law were called res fungibiles.
1 Varro, L. L. vii. 105 and see page 52. 8 nexum inire, Liu.
vn. 19. 6. 3 Paul. Diao. p. 70, *. u. deminutus. 4 Decl. 311.
The borrower was not required to return the very same thing,
but an equal quantity of the same kind of thing. And this explains why
neanim, the first genuine contract of the Roman Law, should have
received such ample protection. A tool or a beast of burden could be lent
with but little risk, for either could be easily identified ; but the
loan of corn or of metal would have been attended with very great risk,
had not the law been careful to ensure the publicity of every such
transaction. lusiurandum or sponsio might no doubt have been used
for making loans, but they both lacked . the great advantage of
accurate measurement, which neanim owed to its public character. It was
the presence of witnesses which raised neanim from a formless loan
into a contract of loan. This general sketch of the original neanim
is all that can be given with certainty. The details of the picture
cannot be filled in, unless we draw upon our imagination. We do not know
what verbal agreement passed between the borrower and the lender,
though it is fairly certain that payment of interest on the loan might be
made a part of the contract. We cannot even be quite sure whether
the scale-holder (libripens) was an official, as some have
suggested, or a mere assistant 1 . Our description of the contract
may then be briefly recapitulated as follows: The form
consisted of the weighing out and delivery to the borrower of goods
measurable by weight, in the presence of witnesses, (five in
number, probably since the time of Seruius Tullius),
whose attendance ensured the proper performance of the ceremony.
The ownership of the particular goods passed to the borrower, who was
merely bound to return an equal quantity of the same kind of goods,
but the terms of each contract were approximately fixed by a verbal
agreement uttered at the time. The sanction consisted of the
violent measures which the creditor might choose to take against a
defaulting debtor. Before the XII Tables there seems to have been no
limit to the creditor's power of punishment. Any violence against the
debtor was approved by custom and justified by the noto- riety of
the transaction, so that self-help was more easily exercised and probably
more severe in the case of nexum than in that of any other
agreement. The release (nexi solutio) was a ceremony pre-
cisely similar to that of the nexum itself, the amount of the loan being
weighed and delivered to the lender, in presence of witnesses 1 .
Art. 4. We have now examined three methods by which a binding
promise could be made in the earliest period of the Roman Law. The
next question which confronts us is whether there existed at that
time any other method. The other forms of contract, besides those already
described, which are found existing at the period of the XII Tables,
were fiducia, lex mancipi, uadimonium, and dotis dictio. Did any of
these have their origin before this time ? Fiducia is doubtful, and lex
mancipi, as we shall see, owed its existence to an important
provision 1 Gai. in. 174. \.t
of that code. As to the origin of uadirnonium, we cannot be certain,
but judging from a passage in Gellius 1 we are almost forced to the
conclusion that uadimonium also was a creation of the XII Tables.
Gellius speaks of •' uades et subuades et XX V asses et
taliones...omnisque ilia XII Tabhlarum antiquitas." We know that
twenty-five asses was the fine imposed by the XII Tables for cutting
down another man's tree, therefore it would seem from the context
that uades had also been introduced by that code. The point cannot be
settled, but since the XII Tables were at any rate the first enactments
on the subject of which anything is known, we may discuss uadimonium in
treating of the next period. The only contract of which the remote
antiquity is beyond dispute is the dotis dictio. Art. 5.
DOTIS DICTIO. Dionysius 8 informs us that in the earliest times a dowry
was given with daughters on their marriage, and that if the father
could not afford this expense his clients were bound to contribute. Hence
it is clear not only that dos existed from very early times, but that
custom even in remote antiquity had fenced it about with strict
rules. From Ulpian 8 we know that dos could be bestowed either by dotis
dictio, dotis promissio, or dotis datio. The promissio was a promise by
stipu- lation, and the datio was the transfer by mancipation or
tradition of the property constituting the dowry ; so that these two are
easy to understand. But dotis dictio is an obscure subject. It is
difficult to know whence it acquired its binding force as a
contract, 1 xvi. 10. 8. 2 ii. 10. 8 Reg. vi. 1.
since in form it was unlike all other contracts with which we
are acquainted. Its antiquity is evidenced not only by this peculiarity
of form, but 9,lso by a passage in the Theodosian Code which speaks
of dotis dictio as conforming with the ancient law 1 . An illustration
occurs in Terence 2 , where the father says, "Dos, Pamphile, est
decern talenta" and Pamphilus, the future son-in-law, replies,
"Accipio"; but we need not conclude that the transaction was
always formal, for the above Code 8 , in permitting the use of any form,
seems rather to be restating the old law than making a new
enactment. A further peculiarity, stated by Ulpian 4 and by Gaius 5 , was
that dotis dictio could be validly used only by the bride, by her father
or cognates on the fathers side, or by a debtor of the bride acting
with her authority. Dictio is a significant word, for Ulpian 6
distinguishes between dictum and promis- sum, the former, he says, being
a mere statement, the latter a binding promise. This distinction
should doubtless be applied in the present case, since dotis dictio
and dotis promissio were clearly different. The following theories seem
to be erroneous : (a) Von Meykow 7 holds that dictio was adopted as
a form of promise instead of sponsio for this family affair of dos, in
order not to hurt the feelings of the bride and of her kinsmen by
appearing to question their bona fides. That theory would be a
plausible explanation, if dictio could ever have meant a 1 C.
Th. 3. 12. 3. 2 And. 5. 4. 48. 3 3. 13. 4. 4 Reg. vi. 2. 5 Epit. n.
9. 3. 6 21 Dig. 1. 19. 7 Diet. d. Rfim. Brautg. p. 5 ff.
B. E. 3 promise, but from what Ulpian says, this can
hardly be admitted. (6) Bechmann 1 , again, connects dotis
dictio with the ceremony of sponsio at the betrothal of a daughter.
The dos, he thinks, was promised by a sponsio made at the betrothal, so
that the peculiar form known as dotis dictio was originally nothing more
than the specification of a dowry already promised. The dotis
dictio would therefore have been at first a mere pactum adiectum, which
was made actionable in later times, while still preserving its ancient
form. The objection to this theory is tKat it lacks evidence :
indeed the only passage (that of Terence) in which dotis dictio is
presented to us with a context goes to show that this contract was in no
way connected with the act of betrothal. (c) Another
explanation is given by Czylharz 2 , ie. that dotis dictio was a formal
contract. His view is based on the scholia attached to the passage
of Terence, which say of the bridegroom's answer: "Mle nisi dixisset
' accipio' dos non esset." Czylharz therefore looks upon the
contract as an inverted stipulation. The offer of a promise was
made by the promisor, and when accepted by the promisee became a
contract. Though such a process is quite in harmony with modern notions
of Contract, it would have been a complete anomaly at Rome. And we
cannot believe that, if acceptance by the promisee had been a necessary
part of the dotis dictio, we should not have been so informed by
Gaius, when he has been so careful to impress 1 Rom. Dotalrecht. 2
Abt. p. 103. a Z.f. R. G. vn. 243. upon us that the dotis dictio could be
made nulla interrogatione praecedente. Thus the view of Czylharz
besides being in itself improbable is almost entirely unsupported by
evidence. Even the scholiast on Terence need not necessarily mean
that " accipio " was an indispensable part of the trans-
action. He may merely have meant that the bride- groom at this juncture
could decline the proffered dos if he chose, and this interpretation is
borne out by Iulianus 1 and Marcellus 8 , who give formulae of
dotis dictio without any words of acceptance. A satisfactory
solution of the problem seems to have been found by Danz 8 . He looks
upon dos as having been due from the father or male ascendants of
the bride as an officium pietatis 4 , and quotes passages from the
classical writers in which they speak of refusing to dower a sister
or a daughter as a most shameful thing 5 . The source of the obligation
lay in this relationship to the bride, not in any binding effect of the
dotis dictio itself. But in order that the obligation might be
actionable its amount had to be fixed, and this was just what the dictio
accomplished. It was an acknowledgment of the debt which custom had
decreed that the bride's family must pay to the bridegroom. In this
respect the dos was precisely analogous to the debt of service which a
freedman owed as an offidum to his patron, and which he acknowledged
by the iurata operarumpromissio. The dos and the operae were both
officio, pietatis, but 1 23 Dig. 3. 44. 2 23 Dig. 3. 59. 3 Rom. RO.
I. 163. 4 See 23 Dig. 3. 2. 5 Plaut. Trin. 3. 2. 63 ; Oic. Quint.
31. 98. 3—2
it became customary to specify their nature and their
quantity. In the one case this was done by an oath, in the other by a
simple declaration, and in both cases the law gave an action to protect
these anomalous forms of agreement. What kind of action could be
brought on a dotis dictio is not known. Voigt 1 states it to have been an
actio dictae dotis, for which he even gives the formula, but
formula and action are alike purely conjectural. We can only infer that
the dotis dictio was action- able since it constituted a valid contract.
How or when this came to pass we cannot tell. A further advantage of
Danz' theory, and one not mentioned by him, is that it explains the
capacity of the three classes of persons by whom alone dotis dictio
could be performed. (1) The father and male ascendants of the bride were
bound to provide a dos under penalty of ignominia; the bride, if
sui iuris, was bound to contribute to the support of her husband's
household for exactly the same reason 3 ; and (3) a debtor of the bride
was bound to carry out her orders with respect to her assets in his
posses- sion, and supposing her whole fortune to have con- sisted
of a debt due to her, it is evident that a dotis dictio by the debtor was
the only way in which this fortune could be settled as a dos at
all. Thus the hypothesis that the dos was a debt morally due from
the father of the bride, or from the bride herself, whenever a marriage
took place, completely explains the curious limitation with 1
XII Taf. ii. § 123. 2 24 Dig. 3. 1. 8 Cic. Top. 4. 23. FORM
OF D0TI8 DICTIO. 37 regard to the parties who could perform
dotis dictio. The nature of the transaction may then be summarized
as follows : Its form was an oral declaration on the part of
(1) the bride's father or male cognates, (2) of the bride herself, or (3)
of a debtor of the bride, setting forth the nature and amount of the
property which he or she meant to bestow as dowry, and spoken in
the presence of the bridegroom. Land as well as moveables could be
settled in this manner 1 . No particular formula was necessary. The
bridegroom might, if he liked, express himself satisfied with the
dos so specified ; but his acceptance does not seem to have been an
essential feature of the proceeding. Most probably he did not have to
speak at all. Its sanction does not appear, though we may be
sure that there was some action to compel perform- ance of the promise.
This action, whatever it may have been, could of course be brought by the
bride's husband against the maker of the dotis dictio. Perhaps in
the earliest times the sanction was a purely religious one.
Art. 6. Now that we have seen the various ways in which a binding
contract could be made in the earliest period of Roman history, we may
con- sider briefly the general characteristics of that primi- tive
contractual system. The first striking point is that all the contracts
hitherto mentioned are unilateral: the promisor alone was bound, and
he was not entitled, in virtue of the contract, to any
counterperformance on the part of the promisee. 1 Gai. Ep. 3.
9. The second point is that the consent of the parties was not
sufficient to bind them. Over and above that consent the agreement
between them was required to bear the stamp of popular or divine
approval. Even in dotis dictio, as we have just seen, a simple
declaration uttered by the promisor was invested with the force of a
contract merely because the substance of that declaration was a transfer
of property approved and required by public opinion. Thirdly we
notice that the intention of the con- tracting parties was verbally
expressed, but that the language employed was not originally of any
impor- tance (except in the one case of sponsio), provided the
intention was clearly conveyed. We must therefore modify the statement so
commonly made that the earliest known contracts were couched in a
particular form of words. For how did each of these particular
forms originate and acquire the shape in which we afterwards find it ? By
having long been used to express agreements which were binding
though their language was informal, and by having thus gradually
obtained a technical significance. Conse- quently the formal stage was
not the earliest stage of Contract. The most primitive contract of all
was not an agreement clothed with a form, but an agree- ment clothed
with the approval of Church or State. Nicola Codronchi. Keywords: Su
i contratti e giochi d’assardo, contratto, tre tipi di contratto, contratto
epistemico, contratto empirico, contratto misto, concordato puo essere
informale o formale. tre tipi di concordi formali nell’eta regale, il
giuramento per giove, il sponsio (il vino come simbolo del sangue dei vittimi)
e il nesso. Il giuramento per Giove e lo sponsio sono ambi religiosi in natura.
Solo il ‘nesso’ e secular – e chiede o necessita la presenza della comunita
come testificatore – e una forma tipicamente romana e consequentemente piu tard
ache le forme religiose che vediamo in altre comuita arie. Il nesso si
manifesta nel templo publico – ara maxima per Ercole – e invoca la regola del
primo re Romolo, contratti bilaterali, forma dialogica, A esprime la
proposizione e B risponde assentendo alla comprehension e all’accettazione di
p. Refs.: Luigi Speranza, “Grice e Codronchi” – The Swimming-Pool Library.


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