Grice e Mosca: l’implicatura conversazionale – filosofia
siciliana – filosofia italiana -- Luigi Speranza (Palermo). Filosofo italiano. Grice: “When Austin was
defending the ‘man in the street,’ he was thinking Mosca!” -- Grice: “I like
Mosca; he speaks of elites – Gellner speaks of elites, too!” -- Grice: “Do
Italians consider Mosca a philosopher?” – Saggi: “Sulla teorica dei governi e sul
governo parlamentare, Appunti sulla
libertà di stampa, Questioni costituzionali, Le Costituzioni moderne; Elementi
di scienza politica, Che cosa è la mafia, Appunti di diritto Costituzionale,
Italia, Stato liberale e stato sindacale, Il problema sindacale, Saggi di storia delle dottrine politiche,
Crisi e rimedi del regime parlamentare, Storia delle dottrine politiche,
Partiti e sindacati nella crisi del regime parlamentare, Ciò che la storia
potrebbe insegnare. Scritti di scienza politica (Milano), Il tramonto dello
Stato liberale (a cura di A. Lombardo, Catania) Scritti sui sindacati (a cura
di F. Perfetti, M. Ortolani, Roma) Discorsi parlamentari (con un saggio di
Panebianco, Bologna. Appunti di diritto costituzionale dall’Enciclopedia
Giuridica Italiana. Milano. La genesi
delle cottituzion imoderne. Cenni storici sulla scienza del diritto costituzionale.
Definizione dello stato e della sovranità. Condizioni sociali che prepararono
il regime rappresentativo. Dottrine politiche che integrano l'azione
del dizioni sociali. La costituzione inglese e sua importanza con
dello di tutte le costituzioni moderne. Origini. Ordinamenti politici ed
amministrativi dell'Inghilterra. La prima rivoluzione inglese. La restaura:
Vhabecis corpus. La seconda rivoluzione inglese. Il seconc
dei diritti e Patto di stabilimento. Lo svolgimento della costituzione
inglese nel decimottavo. Lo statuto
albertino. Caratteri delle prime costituzioni moderne. più dirette dello statuto
albertino. Il re. Sue prerogative e norme della succezione monarchica. Il
gabinetto, i ministri ed il presidente del consiglio. La responsabilità penale
dei ministry. La formazione delle due Camere. Varii sistemi di suffragio.
La legge elettorale politica. Prerogative
e funzioni dell» due Camere. Dell’ordine giudiziario. Dei diritti individuali. Dei
rapporti fra la chiesa e lo stato. Lo studio del diritto pubblico in genere e
del diritto costituzionale in ispecie richiede anzitutto la
definizione esatta di certi concetti che, per quanto non nuovi, non hanno
acquistato ancora un significato preciso e determinato e nello stesso tempo
accolto da tutti. Il concetto di Stato, che è il più fondamentale di
tutti, venne ad esempio elaborato fin dalla classica antichità e corrisponde a
ciò che i greci chiamavano “polis” ed i romani “respublica”. Eppure anche
oggi si disputa sulla origine e la natura dello stato. Fra tutte le
definizioni dello stato la migliore mi sembra quella che lo fa consistere
nella organizzazione politica e giuridica di un popolo entro un
determinato territorio, ma anche essa ha bisogno di spiegazioni e
commenti. Quando si dice infatti organizzazione politica di un
popolo, s' intende quella di tutti gli elementi che dirigono politicamente
un popolo ossia esercitano funzioni statuali. Nello stato moderno perciò
vanno compresi non solo tutti i pubblici funzionari, tenendo conto pure
di quelli fra costoro che non sono pubblici impiegati, ma anche i membri
del parlamento ed i consiglieri provinciali e comunali; e perfino gl’elettori
politici e comunali, quando sono convocati nei comizi, esercitano
funzioni statuali e perciò fanno parte dello stato. Ma per quanto in una
organizzazione statuale democratica lo stato comprende, almeno
giuridicamente dappoiché in fatto le cose vanno diversamente, la parte maggiore
della società, pure questa non si confonde mai intieramente collo stato. Perchè
anche nei paesi dove vige il suffragio universale vi sono molti individui che
pur fanno parte del sociale consorzio, come le donne, i minorenni e
coloro che per condanne sono esclusi dal suffragio, i quali in nessun caso
partecipano alle funzioni politiche o statuali. Ma se lo stato non è la
società, esso essendo costituito dal complesso di tutti gl’elementi
che partecipano alla direzione politica di questa non è certo al di
fuori della società. Il cervello non è tutto il corpo umano, ma ne fa
parte e senza di esso il corpo umano non può vivere. Bisogna però
notare che la vita del corpo sociale ha delle analogie non delle
identità con quelle dell'individuo umano. Infatti in questo ogni singola
cellula è fissata nell'organo di cui fa parte, mentre negl’organismi sociali
più perfezionati, nei quali le funzioni statuali sono suddivise in vari organi
le cui attribuzioni sono giuridicamente limitate, vediamo spesso che il
medesimo individuo fa parte dello stato nell'esercizio della sua pubblica
funzione e é sem-plice membro della società al di fuori della sua
funzione e di fronte a tutti gli altri organi dello stato. Ciò accade
tanto al semplice elettore che al magistrato ed allo stesso membro del parlamento,
se non vogliamo tener conto per i due ultimi delle poche speciali prerogative
che mirano a salvaguardarne l'indipendenza nell'esercizio delle loro
funzioni. Molti filosofi considerano intanto lo stato e la società
come due enti che per necessità vivono in continuo antagonismo, per
alcuni anzi lo stato è il perpetuo nemico della società. Dopo quanto si
è scritto risulta evidente che il loro concetto è per lo meno
inesatto e sopratutto è difettoso perchè contribuisce piuttosto a confondere
che a chiarire le idee che si possono avere sull'argomento. Nondimeno
esso non è del tutto falso e può essere anzi riguardato come una
interpretazione sbagliata di una condizione di cose in tutto od in parte
verace. È indiscutibile infatti che in una società vi possono essere
elementi dirigenti che dalla costituzione in vigore sono tenuti lontani
dalla organizzazione statuale. Ed allora naturalmente vi è una lotta
fra questi elementi e quelli già accolti entro lo stato che può assumere
la parvenza di una lotta fra stato e società. E può anche accadere che i
progressi del senso morale e giuridico di una società
abbiano oltrepassato quel livello che si era aggiunto nel momento
della formazione del suo organismo politico. Sicché questo, rimasto arretrato,
permette ai rappresentanti dello stato un'azione che
riesce vessatoria ed arbitraria per gli altri membri
della società. Ma in sostanza i periodi di antagonismo acuto
fra gl’elementi statuali e quelli extra-statuali di una società possono
essere considerati come eccezionali e sogliono ordinariamente precedere le
grandi rivoluzioni. Tutto quanto si è detto spiega perchè lo stato sia
l'organizzazione politica di un popolo. Se si tiene poi presente che, in
tutti i paesi che hanno raggiunto un certo grado di civiltà, le condizioni
in base alle quali si arriva all'esercizio delle funzioni statuali ed i
limiti di queste funzioni sono determinati dalla LEGGE si vede facilmente
come questa organizzazione sia non solo politica ma anche giuridica;
perchè essa crea fra i diversi organi dello stato e fra coloro che
esercitano le funzioni statuali ed i semplici cittadini una serie di
rapporti giuridici. Questi rapporti nascono in base ad una facoltà
che lo stato esclusivamente possiede: la sovranità. La sovranità consiste nel
potere di conchiudere convenzioni e trattati con un’ altro stato e di
creare il diritto e farlo eseguire in tutto il territorio sottoposto allo
stato. I filosofi, educati quasi esclusivamente alle concezioni del
diritto privato, si sono spesso trovati in qualche imbarazzo riguardo a
questo attributo della sovranità. Essi stentano a spiegaisi come e perchè
l'ente che ha facoltà di fare la legge, di modificarla e disfarla e *sottoposto*
alla legge. Per darsi ragione di questo fatto i filosofi hanno ricorso a
tante ipotesi, fra le quali la più divulgata è quella che lo stato a
sorto in base ad una convenzione, ad un “contratto”, ad un atto
giuridico tacito od espresso, ma ad ogni modo consentito da coloro che
fanno parte del consorzio sociale sul quale esso esercita la sua
sovranità. Prendendo a base il concetto che già si è adottato sullo stato
e dei suoi rapporti con la società non riesce difficile di risolvere
la difficoltà accennata. Già fin dal tempo dei filosofi e giureconsulti
romani si distinsero nello stato due personalità -- una di diritto PRIVATO, per
la quale esso potea contrarre obbligazioni come ogni altra persona
giuridica -- ed un'altra di diritto PUBBLICO che gli confere l'esercizio
dei poteri sovrani. L'esercizio di questi poteri produce la conseguenza che
lo Stato impone a tutti i cittadini degli obblighi, come ad esempio quello
dell'imposta e del servizio militare, senza offrire in cambio
alcun corrispettivo diretto. Senonchè è da osservare che nelle forme
di stato più perfezionato e sopratutto nello stato rappresentativo
moderno, quando si tratta d'imporre questi obblighi e di esercitare in genere
la funzione sovrana per eccellenza, che è quella di fare le leggi,
è necessario il consenso del capo dello stato e di tutte quelle forze
politiche che son rappresentate nei due rami del parlamento. Nel
momento nel quale, collettivamente e nelle forme volute, gl’elementi ai
quali è affidato il POTERE LEGISLATIVO esercitano questa funzione, essi
sono sovrani, cioè, SUPERIORI alla legge perchè la fanno e la
disfanno, in tutti gli altri momenti ed individualmente sono soggetti alla
sovranità, cioè all'impero della legge. A guardarci bene nello stato
moderno ciò non rappresenta una vera anomalia, perchè anche nell'esercizio
delle altre funzioni statuali gl’elementi che le disimpegnano agiscono,
sia individualmente che collegialmente, in nome dello stato e lo
rappresentano nei limiti delle loro attribuzioni. Mentre sono completamente
soggetti alla sovranità dello stato in qualunque *altra* manifestazione
della loro attività personale. Tanto i membri del POETER GIUDIZIARIO che
gl’agenti del POTERE ESECUTIVO si trovano infatti nelle condizioni
accennate, colla differenza però che, quando esorbitano dalla
loro funzione ed anche nell'esercizio della loro funzione, è sempre
possibile di esercitare sopra di essi un controllo che riesce malagevole,
se non impossibile, di fronte al potere legislativo. Gaetano Mosca. Mosca.
Keywords: implicatura, mafia. Stato liberale, stato sindacale, regime
parlamentare, partito e sindacato. Refs.:
H. P. Grice: “Mosca’s liberalism;” Luigi
Speranza, "Grice e Mosca," per il Club Anglo-Italiano, The
Swimming-Pool Library, Villa Grice, Liguria.
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