Grice e Capograssi: la ragione
conversazionale e l’implicatura conversazionale degl’eroi di Vico – scuola di
Sulmona – filosofia abruzzese -- filosofia italiana – Luigi Speranza, pel
Gruppo di Gioco di H. P. Grice, The Swimming-Pool Library (Sulmona). Filosofo
abruzzese. Filosofo italiano. Sulmona, L’Aquila, Abruzzo. Grice:
“I love Capograssi; at Oxford we’d call him a lawyer, but the Italians call him
a philosopher! My favourite of his tracts is his attempts – linked as he was to
the Napoli area – Vico relevant! Oddly, he stresses the ‘Catholic,’ or RC, as
we say at Oxford, rather than the heathen, pagan, side, of this illustrious
philosopher who Strawson – as along indeed with Speranza -- think as the
greatest Italian philosopher that ever lived – I mean, what can be more Italian
than Vico?!” Si
occupa principalmente di filosofia del diritto. Fu membro della Corte costituzionale. Da
un'antica famiglia nobile che vi si era trasferita da un comune della provincia
di Salerno, a seguito del vescovo Andrea. Si laurea a Roma con “Lo stato e la storia",
in cui già affiorano le problematiche connesse alle interrelazioni fra
individuo, società e stato: problematiche che impegneranno tutta la sua
filosofia. Insegna a Sassari, Macerata, Padova, Roma, e Napoli. Prende parte ai
lavori che portarono alla redazione del Codice di Camaldoli. La sua
filosofia si centra nell’esperienza giuridica ed è rivolta alla
centralizzazione della volontà del soggetto agente, che si imprime nell'azione
stessa, vera fonte di espressione giuridica e di vita. La filosofia dovrebbe
quindi occuparsi della vita e dell'azione, avendo a centro della sua
speculazione la "persona". Il suo pensiero si ricollega al
personalismo. Il ponere al centro della sua filosofia il rapporto essenziale
che intercorre fra il diritto inteso come esigenza giuridica e la vita consente
alla filosofia del diritto di superare il campo della tecnica giuridica per
pervenire ad una visione organica e totale del reale, cioè a Dio. Fede e
scienza; Lo Stato; Riflessioni sull'autorità; democrazia diretta; Analisi dell'esperienza
comune; L’esperienza giuridica; La vita etica; Il problema della scienza del
diritto); Incertezze sull'individuo, Milano, Giuffrè). “Pensieri” sono alcuni scritti vergati su
foglietti e conseglla. Nei Pensieri, poi raccolti e pubblicati, si colgono i
momenti salienti della sua filosofia. La teoria dei valori. Il
personalismo. Il positivismo giurdico in
Italia. Decentramento e autonomie nel pensiero politico europeo. I sentieri dell'uomo comune. Dizionario
biografico degli italiani. Kelsen
avrebbe, invece, potuto utilizzare la stessa idea di una Norma Fondamentale
come un principio etico-politico costituente. Anzi, proprio perché essa è tale,
non si identifica con la pura fatticità della Forza, come, invece, pensa C.. Ed
è rivendicando la funzione costituente della Norma Fondamentale che Bobbio può
osservare: Il C. sostiene che tutta la costruzione kelseniana è così solida
solo perché poggia su alcuni presupposti, e che questi presupposti non sono
soltanto delle ipotesi di lavoro utili alla ricerca, ma si fondano su una vera
e propria concezione della realtà. E che questa concezione è che il diritto è
forza (N. BOBBIO, La teoria pura del diritto ecc., cit., p. 24. Per la
posizione di C. si veda: Impressioni su Kelsen tradotto, in «Rivista
trimestrale di diritto pubblico», poi in Opere, Giuffrè, Milano). Le
argomentazioni di Capograssi, secondo Bobbio, rinviano a una concezione
giusnaturalistica del diritto che confonde «il criterio di validità e il
criterio di giustificazione del diritto», e aggiunge che il Kelsen si limita a
dire che il diritto esiste (indipendentemente dal fatto che sia giusto o
ingiusto) solo quando la norma, oltre che valida, è anche efficace (il
cosiddetto principio di effettività). Non si potrebbe mai trarre dalla
concezione kelseniana il principio che il diritto è giusto in quanto è
comandato, perché da nessun passo del Kelsen si può trarre la conclusione che
il diritto, il quale esiste in quanto è comandato (e fatto valere colla forza),
sia anche giusto53. Dunque, l’insoddisfazione di Bobbio per la soluzione
kelseniana nasce dal fatto che il giurista viennese lascia aperto il problema
del che cosa fondi e legittimi il sistema normativo e l’ordinamento giuridico,
con la 50 BOBBIO, La teoria pura del diritto e i suoi critici, in «Rivista
trimestrale di diritto e procedura civile», poi ristampato in ID., Studi sulla
teoria generale del diritto, Giappichelli, Torino; Il saggio è ora in ID.,
Diritto e potere, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli. Utilizzo quest’ultima
edizione. La citazione è alla p. 39. 51 Cfr. BOBBIO, MaxWeber e Hans Kelsen,
«Sociologia del diritto», , ora in ID., Diritto e potere, BOBBIO, La teoria
pura del diritto ecc.. Per la posizione di Capograssi si veda: Impressioni su
Kelsen tradotto, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», poi in ID.,
Opere, vol. V, Giuffrè, Milano, BOBBIO, La teoria pura del diritto, BISIGNANI
conseguenza che la stessa funzione costituente della Norma Fondamentale non
viene esplicitata. L’esigenza di superare i limiti teorici di Kelsen non
comporta, però, il recupero del giusnaturalismo come ideologia (come idea di
una fondazione del diritto su valori assoluti e trascendenti), ma sollecita il
pieno recupero di quelle ragioni etiche e sociali che, dopo la catastrofe della
Seconda guerra mondiale e dopo l’olocausto, si erano manifestate come una
“rinascita del giusnaturalismo”54. Per queste ragioni Bobbio non si
lascerà mai tentare dal ridurre lo Stato al suo ordinamento giuridico; a quello
Stato-Forza che Capograssi rinfaccia a Kelsen. REFS.: Impressioni su
Kelsen. C.
E IL NICHILISMO GIURIDICO. ASPETTI DELLA CRISI DELLA SCIENZA GIURIDICA. Le
“Impressioni su Kelsen tradotto” come critica all’astratto formalismo giuridico
kelseniano e alla teoria del diritto come “forza e forma”. La “pars destruens”
di C.. C. scrisse le “impressioni su Kelsen tradotto” poco dopo la traduzione
della teoria generale del diritto e dello stato da Cotta e Treves, edita dalle
Edizioni di Comunità. Si tratta di un saggio denso, in cui la prosa
capograssiana e la sua cifra stilistica è mossa, libera, sinuosa, andante come
sempre, ma particolarmente severa, austera, critica, propositiva,
concettualizzante, come dappresso noteremo, sia nella “pars destruens” che nella
“pars costruens” del saggio. La pars destruens è chiara e persuasiva. La
dottrina kelseniana dello stato e del diritto si pone fuori i reali problemi
della scienza giuridica ed una prima immediata impressione ha il lettore, e
deve subito dirla, una impressione singolare di riposo. Sarebbe così bello se
uno potesse accettare questo pensiero. Come si capisce il successo che ebbe
quando nacque, in un’epoca e in un mondo, che ci è ormai così lontano e che era
così facile ad accogliere ogni genere di illusioni. Qui non ci sono più
problemi. Come per un’operazione di magia i problemi sono spariti. Non ci sono
più disordini, incertezze, incoerenze, nel pensiero e nella realtà. Ogni cosa è
sistemata ordinata disegnata in una specie di piano regolatore, che smista e
distribuisce tutto in compartimenti separati. Se uno potesse accettare. Con
tanto più impegno di attenzione il lettore è indotto a leggere. Il diritto come concepito e teorizzato da
Kelsen è una scienza esangue. Lo notava pure Pigliaru, in “Persona umana ed ordinamento
giuridico” richiamando proprio in nota il pensiero capograssiano testè citato.
E’ un diritto scisso dall’essere e dalla storia, fondato su un’astratta idea di
dovere contrapposta all’essere, entro una rigida separazione, che Kelsen svolge
nell’opera surriferita, ma anche in altri scritti, tra natura (essere) e
spirito (devere). Si tratta di un’idea di scienza giuridica totalmente formale,
fondata sulla norma giuridica, monade, essenza, fondamento del sistema kelseniano.
Il diritto è un ordinamento coercitivo basato sulla validità, cioè la forza
vincolante e sull’efficacia cioè l’effettiva applicazione delle norme
giuridiche. L’ordinamento giuridico è un sistema di norme connesse fra loro in
base al principio che il diritto regola la propria creazione. Lo stato, il
potere dello stato, i tre poteri dello stato, gli elementi dello stato, sono
soltanto stadi diversi nella creazione dell’ordinamento giuridico. Così come,
in questa intelaiatura teoretica, per Kelsen quelle che per lui sono le due fondamentali
forme di governo, democrazia ed autocrazia, sono modi diversi di creare
l’ordinamento giuridico. Lo stato, entro una simile ed asfittica concezione, è
un ordinamento giuridico espressione di norme giuridiche valide ed efficaci,
collocate in un sistema giuridico gerarchico, in cui ogni norma trae il
fondamento della sua validità dalla norma gerarchicamente superiore e la stessa
costituzione è ridotta a norma sulla normazione, sulle procedure di formazione
della legge. C. nota opportunamente che lo stato è, altresì, un ordinamento
relativamente accentrato, a differenza dell’ordinamento internazionale più
decentrato. Un ordinamento che produce diritto e da cui deriva la
giurisprudenza normativa, che coincide con un sistema di norme valide, che è
l’unico sistema che deve riguardare l’indagine del filosofo della
giurisprudenza. C. osserva, inoltre, che in Kelsen il diritto in senso
sociologico che descrive l’effettivo comportamento umano che rappresenta il
fenomeno del diritto e cerca di predire l’attività degli organi creatori del
diritto e specialmente quella dei tribunali e lo stato in senso sociologico
riguardano la sfera dell’ efficacia del diritto, delle norme, e sono
condizionati dal diritto normative, così come quest’ultimo concerne la sfera
della validità delle norme e condiziona la scienza sociologica del diritto. Ma
scienza delle norme e scienza dei fatti sono scisse, ciascuna vive di vita
propria, sono parallele e non interferenti, sempre rigorosamente distinte ed
eterogenee. In questi due mondi così puri l’uno e l’altro, il filosofo si muove
con la libera facilità con cui l’uccello vola nell’aria. Di conseguenza, la
giurisprudenza normativa non si interseca mai con la giurisprudenza
sociologica, il diritto come tecnica della sanzione ed ordinamento coercitivo
può rivestire qualsiasi contenuto, in una concezione del dovere assolutamente
formale che non ha nemmeno per così dire il contenuto di sé stessa come dovere,
perché questo dovere non ha nulla del
dovere reale. E afferma altresì l’insigne autore, citando Bobbio e comparando
la teoria generale del Kelsen a quella di Carnelutti, che se la teoria generale
è teoria generale del diritto POSITIVO, sicuramente quella del Carnelutti, a
differenza di quella del Kelsen, è relativa alla vita stessa della realtà
giuridica, perché muove dalla nozione di diritto come composizione di conflitti
di interesse. La teoria generale del Kelsen è astratta e resta sulla superficie
della norma e della vita dell’esperienza giuridica comunale, perché il sistema
gerarchico di norme valide trae il suo fondamento da una norma non da un fatto,
da una norma fondamentale, una “Grundnorm”, presupposta ed ipotetica, ricavata
con procedimento interpretativo dal filosofo. Quest’ultima pone una data
autorità, non si fonda su nessuna norma, è valida» in virtù del suo contenuto e
non «perché è stata creata in un certo modo, al pari di una norma di diritto
naturale, a prescindere dalla sua validità puramente ipotetica, ed il suo
contenuto è il fatto storico particolare qualificato dalla norma fondamentale
come il primo fatto produttivo del diritto. La norma fondamentale cioè significa
in un certo senso, la trasformazione del potere in diritto. La perfetta
separazione della forma dal contenuto, la perfetta indifferenza della forma da
qualsiasi contenuto, che è la base di tutto questo sistema, non vale per la
norma fondamentale, che da validità a tutte le norme, che si caratterizzano
proprio perché il contenuto è per esse indifferente…perché è proprio il
contenuto a dare qui validità alla norma fondamentale». L’identificazione
perfetta tra diritto e Stato, inoltre, fondata sulla “Grundnorm” e
“l’esteriorità” del diritto, osserva il Nostro, deriva da una concezione del
diritto «come forza», come «diritto naturale della forza». E’sistema di «norme
sanzionatorie» che, formalmente, sono «un aliquid di stabile di fronte al
perpetuo oscillare della forza», ma la cui validità è “emanazione” di una “norma
fondamentale”, la quale trae il proprio contenuto dall’evento di forza che si è
assicurato il potere vale a dire il diritto di riempire le forme vuote delle
norme».Questo è il «residuo giusnaturalistico kelseniano»: il diritto naturale
della forza» che fonda il diritto positivo statale. La prosa capograssiana sul
punto è vibrante, incisiva: «qui il diritto è forza organizzata, cioè forza e
forma; la forza sostiene e riempie la forma, la forma riveste la forza». La
“pars destruens” del saggio in esame giunge al suo acme con una metafora
corrosiva: «la rappresentazione del diritto che è in questo libro…richiama la
visione di quegli spettri di città e paesi, che i bombardamenti avevano
demolito in modo che erano rimasti in piedi muri e travi: non c’era più nulla
tranne quel tragico scheletro di case nude e vuote, terribili sotto la luna»,
«ma che si sarebbe detto di uno di noi che avesse preso quei “cadavera urbium”
per città viventi, per le case dove gli uomini vivono? Ci sarebbe stato errore
pari a questo? E così accade per il diritto, come è esposto in questo libro».
Il diritto è, in definitiva, confuso dal Kelsen per «eventi di forza»,
«dispositivi di sanzioni», «sistemi coercitivi». La “pars costruens”
capograssiana ed il richiamo al pensiero del VICO ed alla concezione del
“diritto come esperienza” La “pars costruens” dello scritto oggetto delle
presenti considerazioni richiama, con riferimenti sintetici ma convincenti, il
pensiero del Vico, sempre presente nella riflessione del C., la storia e lo
storicismo, la nozione di esperienza. Capograssi indica come prioritaria la
necessità «di non mutilare l’oggetto della scienza del diritto, cioè
l’esperienza», «riducendola tutta al cosiddetto valore o alla cosiddetta forma
o alla cosiddetta forza», alla «nuda forza» e alla «vuota forma»; la «necessità
di vedere l’oggetto, cioè l’esperienza, nella sua integralità vivente, nella
sua natura, cioè vichianamente nel modo di nascere perenne e quotidiano del
diritto come vita e come esperienza, e quindi con tutto quello per cui nasce,
per cui si afferma, per cui si concreta in forme concrete nella realtà». Al
riguardo si accennano idee di grande importanza che hanno più ampi sviluppi
nell’opera principale del Nostro, “Il problema della scienza del diritto”: la
possibilità della conoscenza della realtà e del diritto si compie «nella comune
coscienza umana di colui che osserva e conosce e di colui che opera nella
realtà che è osservata e conosciuta. In quanto chi osserva partecipa della
stessa vita, degli stessi principi, delle stesse esigenze di chi opera, è il
segreto per cui chi osserva riesce a rendersi conto di quello che fa colui che
opera». Ne “Il problema della scienza del diritto” si legge, infatti, ad
esempio, che «con tutto il suo lavoro l’intelletto riflesso che si pone come
scienza viene faticosamente e lentamente, perché fa il suo cammino momento per
momento e tappa per tappa, scoprendo quella che è l’idea viva del diritto, la
viene scoprendo traverso tutte le forme concrete e particolari dell’esperienza
che essa forma». E l’idea viva del diritto si forma come «parte essenziale
dell’esperienza», «momento e parte della vita stessa dell’esperienza» che
«conosce sé stessa nella sua effettiva e determinata puntualità e riesce a
conservare la realtà di sé stessa nelle sue molteplici e puntuali
determinazioni». C., inoltre, soffermandosi ulteriormente sull’opera di Kelsen
richiama anche «la grande verità vichiana che il mondo storico lo conosciamo
perché lo facciamo…»; richiama il monito, proprio del Vico, di non «mettersi
fuori dall’umanità…»E rileva che «se uno si mette al mondo supponendolo già
compiuto…e quindi estraneo all’osservatore, necessariamente l’integralità
dell’esperienza gli sfugge». In tal modo l’insigne autore coglie, dunque, il
punto di maggiore fragilità dell’impianto teorico di Kelsen, cioè la netta,
irriducibile, incolmabile separazione tra la “norma giuridica” e la “coscienza
dell’individuo”, tra l’ “oggetto” ed il “soggetto”, tra la «norma estrinseca al
soggetto e il soggetto estrinseco alla norma». La “pars costruens” capograssiana
ruota, quindi, intorno al concetto di «unità in perenne movimento che è tutta
la natura dell’oggetto» del diritto, «l’esperienza nella sua vivente umana
unità» che è “falsata” (perché l’ “oggetto” è falsato) dai presupposti e dai
postulati della teoria generale del diritto e dello Stato di Kelsen. E
l’illustre autore, perciò, individua la «positività del diritto» come «coerenza
intrinseca al processo di vita», «coerenza interna e vitale», e non «coerenza
formale e artificiale», delle «determinazioni della vita giuridica», che
«vivono nel concreto», ricordando un’opera in tal senso significativa, gli
“Orientamenti sui principi generali del diritto” del civilista Cicu. 3. –
Sull’attualità del pensiero di C. e su alcuni aspetti significativi
dell’attuale crisi della scienza giuridica alla luce di recenti saggi
monografici sull’argomento. Per una critica del “nichilismo giuridico”
(ontologico) Perché è attuale la critica capograssiana al formalismo giuridico
kelseniano? Perché nell’ “ambiguità del diritto contemporaneo”, per riprendere
il titolo di un notissimo saggio del grande pensatore abruzzese, si parla di
frequente di “crisi”, con ciò indicando, per riprendere il linguaggio dello
stesso C., «una situazione che non vorremmo», «un elemento di disapprovazione»
ed «un elemento di speranza», il richiamo di una «situazione passata» o
«pensata», «che crediamo migliore, vale a dire che preferiremmo». Ora, tra gli
autori che hanno approfondito gli aspetti dell’attuale crisi della scienza
giuridica sono di notevole importanza, a parere dello scrivente, tre saggi
monografici, il “Diritto senza società” di Barcellona, il “Nichilismo
giuridico” (e la più recente opera dello stesso autore, “Il salvagente della
forma”) di Irti ed “Il diritto e il suo limite” di Rodotà. Ritengo che la sfida
più radicale ed invasiva[46], tra le teorie sviluppate in questi saggi, sia
quella del “nichilismo giuridico” (più precisamente del “nichilismo giuridico
ontologico”, riprendendo la ricostruzione di una recente monografia di
Barcellona, “Critica del nichilismo giuridico”, che lo distingue dal
“nichilismo giuridico cognitivo” nordamericano) e quest’idea è affermata
dall’angolo visuale di chi cerca, come lo stesso Rodotà si propone con
lucidità, risposte alternative al nichilismo. Il nichilismo, senza voler
entrare nel merito di tutti i suoi significati, secondo il filosofo Severino ed
il giurista Irti, significa, in un senso specifico al diritto ed alla tecnica
economica, «ricavare le cose dal niente» e «riportarle al niente». Franco Volpi
scrive che esso è «la situazione di disorientamento che subentra una volta che
sono venuti meno i riferimenti tradizionali, cioè gli ideali e i valori che
rappresentavano la risposta al “perché”e che come tali illuminavano l’agire
dell’uomo». Nietzsche ne parla come «il più inquietante tra tutti gli ospiti».
Sul punto penso al “Dialogo su diritto e tecnica”, scritto in più atti dai due
stessi importanti autori surrichiamati, Irti e Severino, in cui l’Irti afferma
che «l’unica superstite razionalità riguarda il funzionamento delle procedure
generatrici di norme», «la validità non discende più da un contenuto, che
sorregga e giustifichi la norma, ma dall’osservanza delle procedure proprie di
ciascun ordinamento» ed il Severino ritiene che «la tecnica è destinata a
diventare principio ordinatore di ogni materia, la volontà che regola ogni
altra volontà», «la “capacità” della tecnica è la potenza effettiva (“potenza
attiva” nel linguaggio aristotelico) di realizzare indefinitamente scopi e di
soddisfare indefinitamente bisogni». L’idea di sistema giuridico unitario e di
diritto statale «portatore di valori», in un simile orizzonte, è ormai
destinato al declino irreversibile, sul viale tramonto. Il diritto della globalizzazione,
e questo è il “topos” di crisi più acuta, porta alle estreme conseguenze quella
scissione tra “liberalismo” e “liberismo” che Croce già tracciava negli anni
trenta. Lo stesso Irti scrive che «la tecno-economia non conosce differenze
soggettive ma soltanto variazioni di quantità». Il “diritto globale”, come nota
un altro grande giurista, Francesco Galgano, fondato sul principio di
effettività e non su quello di legalità, è pienamente funzionale all’ “idea di
produzione” che viene dall’economia e, come scrive l’Irti, «caratterizza
l’economia globale», i cui spazi sono fluidi e sottratti al controllo giuridico
e politico degli Stati nazionali sovrani. E’ in crisi, come opportunamente pone
in risalto lo stesso insigne autore ne “Le categorie giuridiche della
globalizzazione”, il «dove del diritto», il «dove applicativo», il «dove
esecutivo» delle norme, «l’intrinseca ed originaria spazialità del diritto»,
l’idea di “confine” consustanziale allo Stato nazionale moderno che si afferma
con il capitalismo mercantile. Non solo: i ritmi produttivistici della tecnica
e della sua volontà di potenza, posti in evidenza e criticati, pur se ritenuti
ineluttabili da Severino, secondo lo stesso Irti «producono un vorticoso
succedersi di norme giuridiche…» che «attesta la “nientità” del diritto, i
canali delle procedurequesti che potremmo chiamare nomo-dotti, poiché conducono
le volontà dalla proposizione alla posizione di norme - sono pronti a ricevere
qualsiasi contenuto.Ogni ipotesi può scorrere in essi: la disponibilità ad
accogliere qualsiasi contenuto è indifferenza verso tutti i contenuti…». Per
cui, l’attuale crisi del diritto, «nella postmodernità giuridica», è
«l’indifferenza contenutistica” che “sospinge verso il culto della forma” e
costituisce perciò realizzazione ed inveramento dello “Stufenbau” kelseniano,
“capace di tradurre in norma qualsiasi contenuto” (“la Grundnorm di Kelsen –
che Severino definirebbe “logos ipotetico”- spiega la validità di qualsiasi
ordinamento», è il trionfo del vuoto formalismo giuspositivista che «si svela
nelle procedure produttive di norme», nella razionalità tecnica e
nell’«autosufficienza della volontà normativa». Al riguardo si deve porre
l’accento su un altro notevole autore, di diversa formazione culturale, il
filosofo marxista Volpe, che in un saggio dal titolo emblematico, “Antikelsen”,
contenuto nel suo volume “Critica dell’ideologia contemporanea”, individuava i
limiti propri della dottrina del diritto e dello Stato del Maestro di Praga,
del Kelsen, proprio riferendosi ad una concezione meramente formale, raffinata
e colta espressione di un’idea borghese del diritto, della democrazia e
dell’eguaglianza. Ma sono altrettanto importanti le profonde ed intelligenti
critiche di Nicola Abbagnano, che ha giustamente parlato del formalismo
giuridico nei termini di una dottrina adattabile a qualsiasi regime politico e
quindi sprovvista di sostanza, di contenuti. Per tornare all’analisi di alcuni
rilevanti aspetti dell’attuale crisi della scienza del diritto, “nichilismo e
formalismo” sono i due aspetti pregnanti di un diritto “tecnico”,
“autoreferenziale”, “senza società”, come scrive Pietro Barcellona realizzazione
anche, secondo quest’ultimo autore, delle distorsioni della teoria sistemica di
Luhmann. Rodotà nella sua opera summenzionata scrive che «il diritto deve
misurarsi con una tecnica di cui è stata da tempo esaltata l’irresistibile
potenza, la continua produzione di fini, alla quale sarebbe ormai divenuto
impossibile opporsi. Così la tecnica annichilirebbe il diritto, condannato
ormai ad una umile funzione servente. Ma questa è una profezia destinata a
realizzarsi solo se la politica diviene progressivamente prigioniera di una
logica che la induce a delegare alla tecnologia una serie crescente di
problemi…e se il diritto, seguendola in questa deriva, accettasse un’espulsione
da sé di valori e scopi, determinado quella che Michel Villey ha chiamato una
“mutilazione del diritto per ablazione della sua causa finale. Per cui viene da
chiedersi, in termini comunque molto problematici, se è possibile individuare
una via d’uscita al declino dei sistemi giuridici e della certezza del diritto,
alla “crisi di razionalità”, per riprendere Habermas, delle società
capitalistiche postmoderne, all’oscuramento dei contenuti essenziali degli ordinamenti
giuridici democratici, tra cui rientrano, anzitutto, i diritti fondamentali (lo
stesso Rodotà ritiene altresì che «la ricostruzione di un fine del diritto
intorno ai diritti fondamentali si presenta così come una guida quotidiana,
come un test permanente al quale sottoporre anzitutto le scelte giuridicamente
rilevanti. E’un impegnativo programma, che mette alla prova politica e diritto.
La politica, considerata non più nell’area dell’onnipotenza, ma del rispetto.
Il diritto, non più vuoto di fini, ma strettamente vincolato a un sistema di
valori, dunque in grado di offrire una guida pur per le scelte tecnologiche»)
Insomma: qual è oggi lo scopo del diritto? Ed in che senso l’antikelsenismo
vichiano e personalista di C. è attuale e può costituire, “storicizzato” ed
adeguato al “presente storico”, una chiave di lettura delle asimmetrie e degli
scompensi dei sistemi giuridici vigenti e degli attuali “usi sociali del
diritto”? La critica capograssiana al
formalismo costituisce un richiamo al presente. Essa rappresenta una delle più
significative alternative teoriche agli esiti del nichilismo formalista; essa,
per riprendere le parole del Maestro che ricordiamo, è «sforzo per costruire la
storia», per «realizzare la vita nei suoi termini di attualità», e quindi il
diritto «nella profonda vita delle sue determinazioni positive»; anche perché
il diritto, come scriveva un altro importante giurista, Satta, è «dover essere
dell’essere» e non «dover essere» contrapposto all’«essere, “Sollen” staccato
dal “Sein”. C. ne “L’ambiguità del diritto”propone delle conclusioni dense di
speranza, affermando che «quest’epoca…pur muovendosi in un macrocosmo di
dimensioni così gigantesche…non fa che mettere al centro di questo mondo e
delle sue creazioni niente altro che l’uomo». Ed esse possono essere
un’alternativa alla “nientità” del diritto globale contemporaneo ed al
liberismo tecnicistico, produttivistico e massificante; al trionfo dell’
«Apparato tecnocratico», di cui parla Severino ne “La filosofia futura”, che
quasi lascia presagire la «fine della storia» e del «divenire storico» come
«farsi dell’esperienza umana» e, per riprendere Jhering, della “lotta per il
diritto”. Il presente testo riprende, nelle linee essenziali, la relazione
presentata al convegno di studi internazionale sull’ “Attualità del pensiero di
C.”, Sassari, Mulino”. C., Impressioni su Kelsen tradotto, in “Rivista
trimestrale di diritto pubblico”, ora in ID., Opere, Milano, KELSEN, General
theory of law and State, Teoria generale del diritto e dello Stato, tr. it., a
cura di Cotta e Treves, Milano; PIOVANI, Introduzione a G.Capograssi, Il
problema della scienza del diritto, Milano, C., Impressioni su Kelsen tradotto,
op.cit., 314. Per una differente concezione del diritto critica verso il
formalismo gradualista di Kelsen v. WINKLER, Teoria del diritto e dottrina
della conoscenza.Per una critica della dottrina pura del diritto (1990), tr.
it. di A. Carrino, Napoli (ove è scritto che «la dottrina pura e generale di
Kelsen è stata…, sin dall’inizio, nelle sue premesse epistemologiche e
gnoseologiche, priva di fondamenta solide…»); 189 (pagina in cui si afferma che
«la dottrina pura del diritto di Kelsen si impiglia inevitabilmente in
molteplici dilemmi. Un aspetto di questi dilemmi risiede nel tipo di determinazione
dell’oggetto, un altro nella concezione della scienza. Un altro ancora nella
ipostatizzazione di un orientamento metodologico che deifica il concetto
teoretico del diritto, lo interpreta nel senso della logica formale, lo deforma
e lo priva al tempo stesso del suo oggetto empirico»). [5] V. A. PIGLIARU,
Persona umana ed ordinamento giuridico, Milano, 1953, 98. Su quest’opera v. G.
BIANCO, Prefazione a Pigliaru, Persona umana ed ordinamento giuridico, in
“Diritto e storia”, dirittoestoria.it/5/Contributi/ Bianco-Pigliaru-persona- umana-
ordinamento-giuridico ed in A. PIGLIARU, op.ult.cit., Nuoro, KELSEN, Teoria
generale del diritto e dello Stato, Milano, KELSEN, Teoria generale del diritto
e dello Stato. KELSEN, Teoria generale del diritto e dello Stato, op.cit., 18
ss. KELSEN, Teoria generale del diritto e dello Stato; KELSEN, Teoria generale
del diritto e dello Stato. C., Impressioni su Kelsen tradotto. KELSEN, Teoria
generale del diritto e dello Stato. KELSEN, Teoria generale del diritto e dello
Stato. KELSEN, Teoria generale del diritto e dello Stato, op.cit., 126 ss.
Peraltro Kelsen sull’argomento introduce una sua distinzione tra “Costituzione
formale” e “Costituzione materiale” specificando che «presupposta la norma
fondamentale, la costituzione rappresenta il più alto grado del diritto
statale. La costituzione è qui intesa non già in senso formale, bensì in senso
materiale. La costituzione in senso formale è un dato documento solenne, un
insieme di norme giuridiche che possono venir modificate soltanto se si
osservano speciali prescrizioni, la cui funzione è di rendere più difficile la
modificazione di tali norme. La costituzione in senso materiale consiste in
quelle norme che regolano la creazione delle norme giuridiche generali, ed in
particolare la creazione delle leggi formali». Questa distinzione è,
ovviamente, eterogenea rispetto al dualismo “Costituzione formaleCostituzione
materiale” proposta dai “realisti”, in particolare da Costantino Mortati, Carl
Schmitt, Guarino, peraltro con connotazioni peculiari in ciascuno degli autori
richiamati. V. in argomento G. Bianco, Quel che resta della Costituzione
materiale (tra congetture e confutazioni), in “La Costituzione materiale.
Percorsi culturali e attualità di un’idea”, a cura di A. Catelani e S.
Labriola, Milano. C., Impressioni su Kelsen tradotto, KELSEN, Teoria generale
del diritto e dello Stato. C., Impressioni su Kelsen tradotto. C., Impressioni
su Kelsen tradotto. C., Impressioni su Kelsen tradotto. C., Impressioni su
Kelsen tradotto. C., Impressioni su Kelsen tradotto, CAPOGRASSI, Impressioni su
Kelsen tradotto, C., Impressioni su Kelsen tradotto. C., Impressioni su Kelsen
tradotto. C., Impressioni su Kelsen tradotto. C., Impressioni su Kelsen
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tradotto. Ed il nostro aggiunge nella stessa pagina, con il consueto tono
intelligente ed appassionato, che «concepito il diritto come forza e come
forma, è evidente che l’ordinamento giuridico ha una doppia faccia, la forza,
cioè l’efficacia, la forma, cioè la validità. La seconda dipende dalla prima ed
è condizionata dalla prima; la prima finchè dura si esprime nella seconda; la
validità è l’espressione formale dell’efficacia, e l’efficacia è la realtà sostanziale
della validità. Per questo i due diritti in senso normativo e in senso
sociologico si rispecchiano e vanno di conserva: sono due facce dello stesso
fatto. Dappresso è scritto che «la forza è il principio del diritto; gli
interessi, le passioni, le ideologie sono il contenuto; e la forma è la norma
come puro dispositivo della sanzione, e l’ordinamento che è il sistema delle
norme valide fondato sull’evento di forza che costituisce il contenuto della
norma fondamentale. Si può dire, può non chiamare nuda, perché non ha in sé
nulla di razionale: forza nuda dall’esterno, poiché s’impone per qualsiasi via
e vince se è legittimata, forza nuda dall’interno di sé stessa, perché non è
altro che il (preteso) fondo irrazionale e cieco dell’azione umana. Rare volte
la concezione del diritto come nuda forza è stata espressa e svolta con più
riuscita e più completa coerenza sia in sé sia nel suo naturale esplicarsi e
compiersi nelle forme vuote delle norme. Abbiamo qui nella forma più razionale
e perfetta il diritto naturale della forza e la sua dogmatica». C,, Impressioni
su Kelsen tradotto, C., Impressioni su
Kelsen tradotto. C., Impressioni su Kelsen tradotto. C., Impressioni su Kelsen
tradotto. C., Il problema della scienza del diritto (1937), Milano, 1962 (con
introduzione di Pietro Piovani) C., Il problema della scienza del diritto. C., Il
problema della scienza del dirittv btg55zo, C. Impressioni su Kelsen tradotto.
C., Impressioni su Kelsen tradotto, C., Impressioni su Kelsen tradotto. C., Impressioni
su Kelsen tradotto. C., Impressioni su Kelsen tradotto, C., Impressioni su
Kelsen tradotto, op. cit., 356. Molto intense e particolarmente significative
sono le vivaci conclusioni del saggio in considerazione: «Quello che è
essenziale è questo riportare a questa unità vivente, a questa coerenza
intrinseca al processo di vita, proprio le profonde esigenze e funzioni per cui
il diritto costituisce un interesse formativo della vita; quel cogliere
dall’interno e come componente il diritto tutta la sostanza etica del fenomeno
giuridico. Qui il giurista è non il tecnico che fa uno sforza di costruzione
puramente formale, per raggiungere una coerenza puramente formale, ma l’uomo,
proprio l’uomo nell’alto senso della parola, che cerca di cogliere il diritto
nella profonda vita delle sue determinazioni positive e nelle profonde e
immutabili connessioni, con i principi e le esigenze costitutive della vita e
della coscienza. Qui il giurista è proprio il collaboratore della vita, il
collaboratore indispensabile del segreto processo traverso il quale la vita
concreta si trasforma in esperienza giuridica, e l’umanità del mondo della
storia viene perpetuamente difesa contro la barbarie sempre presente e sempre
immanente della forza. E se non è questo, che cosa è il giurista? Che cosa ci
sta a fare nella vita? Perché vive?» [41] V. G. CAPOGRASSI, L’ambiguità del
diritto contemporaneo, in AA.VV., La crisi del diritto, Padova, 1953, 13-47,
ora in ID., Opere. C., L’ambiguità del diritto contemporaneo; BARCELLONA, Diritto
senza società, Bari, IRTI, Nichilismo giuridico, Bari, 2004; ID., Il salvagente
della forma. RODOTÀ, La vita e le regole. Tra diritto e non diritto, Milano,
2006. [46] Sia consentito di rinviare a G. BIANCO, Nichilismo giuridico, in
Digesto IV, disc.priv., sez.civ., III vol. di agg., Torino, BARCELLONA, Critica
del nichilismo giuridico, Torino, RODOTÀ, La vita e le regole, op.ult.cit., 9
ss. Si legge, in particolare, tra i molti spunti presenti nel saggio
monografico, che «sullo sfondo scorgiamo la fine di un’epoca nella quale
esistevano valori generalmente condivisi, mentre oggi viviamo in un tempo
caratterizzato da un politeismo dei valori e da controversie intorno al modo di
dare riconoscimento al pluralismo…Si scorge una frontiera mobile, addirittura
sfuggente, tra diritto e non diritto…»(p. 16); «il percorso tra diritto e non
diritto porta al disvelamento progressivo dell’inadeguatezza della dimensione
giuridica tradizionalmente conosciuta rispetto alla vita quotidiana…nello
stesso ordine giuridico possono annidarsi i fattori che si oppongono al
dispiegarsi della personalità, alla pienezza della vita» (p. 23); «non siamo
più di fronte all’astrazione, ma alla cancellazione del soggetto». V.in modo particolare sul punto M. HEIDEGGER,
Il nichilismo europeo, tr. it., a cura di F. Volpi, Milano, 2003, 108; F.
NIETZSCHE, La volontà di potenza, frammenti postumi ordinati da P. Gast e E.
Forster-Nietzsche, nuova ed. italiana a cura di M. Ferraris e P. Kobau, Milano;
IRTI, Atto primo, in N. IRTI-E.
SEVERINO, Dialogo su diritto e tecnica, Bari, 2001, 8 ss.; ID., Nichilismo e
metodo giuridico, in “Nichilismo giuridico VOLPI, Il nichilismo, Bari; NIETZSCHE,
La volontà di potenza, IRTI, Atto primo, in N. IRTI-E. SEVERINO, Dialogo su
diritto e tecnica, SEVERINO, Atto primo, in op. ult. SEVERINO, Atto primo, in
op. ult. cit., 28-29. [56] Su cui v. B. CROCE, Liberismo e liberalismo, in
“Elementi di politica”(1925), Bari, 1974, 69 ss. v. al riguardo N. IRTI, Il
diritto e gli scopi, in “Esercizi di lettura sul nichilismo giuridico”, op.
cit., 115 ss. Sull’argomento v. pure le riflessioni contenute in B. LEONI,
Conversazione su Einaudi e Croce, in ID., Il pensiero politico moderno e
contemporaneo, a cura di A. Masala e con introduzionedi L.M. Bassani, Macerata.
IRTI, La rivolta delle differenze, in “Esercizi di lettura sul nichilismo
giuridico”, in Nichilismo giuridico; IRTI, Nichilismo e formalismo nella
modernità giuridica, in Nichilismo giuridico, op.ult.cit., 25. Sul pensiero del
Galgano v. ID., Lex mercatoria, Bologna; IRTI, Le categorie giuridiche della
globalizzazione, in Norme e luoghi. Problemi di geodiritto, Bari, 2006 (2a
ed.), 143 ss., 144. [60] v. tra i molti scritti dell’illustre filosofo Id., La
filosofia futura, Milano; Destino della necessità, Milano, 1980, p.41sgg.; Id.,
Essenza del nichilismo, Brescia, 1972, p.227sgg. [61] V. N. IRTI, Atto secondo,
in E. SEVERINO-N. IRTI, Dialogo su diritto e tecnica. IRTI, Atto primo; VOLPE,
Antikelsen, in ID., Critica dell’ideologia contemporanea, Roma, ABBAGNANO,
Stato, in Id., Dizionario di filosofia, Torino; BARCELLONA, Diritto senza società; BARCELLONA,
Diritto senza società, op. ult. cit., 9 ss., 11, in cui si legge che l’epoca
della globalizzazione «appare essenzialmente come definitivo tramonto della
società come istituzione (come tecnica organizzativa), attraverso la quale si
realizza la mediazione tra l’istanza di libertà e l’ordine prodotto
dall’autogoverno della società, e come fine della storia intesa come
metamorfosi dell’orizzonte di senso entro il quale si sviluppa la dialettica
sociale…I concetti di Stato nazionale, che aveva rappresentato la forma
dell’organizzazione sociale, e di sovranità, che aveva individuato nella
democrazia, come governo di popolo, la base di ogni ordinamento, sono
inutilizzabili per descrivere e comprendere le forme della globalizzazione».
BARCELLONA, op. ult. cit., 151 ss., ove si afferma che nella teoria
surrichiamata «il sistema può fare a meno delle intenzioni e dei progetti,
della volontà e della coscienza e, in definitiva, degli uomini in carne ed
ossa. Perché il suo destino si compie nella perfetta circolarità della
riproduzione auto-referenziale e auto-riflessiva dei suoi “dispositivi” e della
sua logica. Luhmann ha scoperto il segreto del moto perpetuo e per questo la
sua teoria è ormai il nucleo vero di tutte le rappresentazioni della
modernità…»(p. 152). V. al riguardo N. LUHMANN, La differenziazione del diritto
(1981), tr. it., Bologna. RODOTÀ, La vita e le regole. Tra diritto e non
diritto, RODOTÀ, La vita e le regole. Tra diritto e non diritto. Su cui v. in
generale le classiche pagine di JHERING, Lo scopo del diritto, tr. it., con
introduzione di M.G. Losano, Torino, 1972, 6, in cui è scritto che «lo scopo è
il creatore di tutto il diritto; non esiste alcuna norma giuridica che non
debba la sua origine ad uno scopo; cioè ad un motivo pratico». Sul tema è stato
opportunamente notato che «là dove si parla di scopo…si allude a processi
intenzionali, consapevoli, voluti» (R. RACINARO, Presentazione di “La lotta per
il diritto” di R.von Jhering, tr. it., Milano, 1989, XX). [71] Sull’attualità
del pensiero del Capograssi v. anche il paragrafo quarto di BIANCO, Nichilismo
giuridico. Al riguardo v. la ricostruzione contenuta in S. RODOTÀ, La vita e le
regole. Tra diritto e non diritto, op.cit., 9 ss. [73] V. G. CAPOGRASSI,
Impressioni su Kelsen tradotto, op. cit., 356. [74] Sul tema v. S. SATTA,
Norma, diritto, giurisdizione, in “Studi in memoria di Carlo Esposito”, III,
Padova, Capograssi, in “Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo”,
Milano, 1963, IV, 589 e ora in ID., Soliloqui e colloqui d’un giurista, Padova.
Sull’argomento sia consentito rinviare, per una più articolata ed ampia
trattazione, a G. BIANCO, Crisi dello Stato e del diritto in Salvatore Satta,
in “Clio”. L’ambiguità del diritto contemporaneo. SEVERINO, La filosofia futura.
La volontà che nell’Apparato si vuole sempre più potente e decide in questa
direzione, in ogni momento del suo sviluppo decide innanzitutto di eseguire
quell’insieme determinato di azioni che in quel momento aumentano
determinatamente la sua potenza. In quantoè questa decisione, la volontà è quindi
certa dell’accadimento di tali azioni e pertanto è certa di esistere nel futuro
in cui tali azioni sono compiute. Ma la volontà che si vuole sempre più potente
non è solo questa certezza di esistere in quel momento del futuro in cui la sua
potenza riceve un incremento determinato: è anche la certezza che in ogni
momento futuro essa sarà il tentativo di aumentare la propria potenza e cioè di
trasformare ogni stato dell’essere. E’ certa del proprio tentativo. Decide che,
in ogni momento del futuro in cui essa si troverà esistente, tenterà di
aumentare la propria potenza», pur non essendo «certa che il divenire sia
eterno» perché «la volontà che si vuole sempre più potente riconosce la
possibilità del proprio annientamento»).
JHERING, La lotta per il diritto. Sostiene l’Insigne giurista che “il
diritto ci presenta, pertanto, nel suo movimento storico, il quadro del
tentare, del combattere, del lottare, in breve dello sforzo faticoso…il diritto
come concetto rivolto a uno scopo, posto nel mezzo dell’ingranaggio caotico di
scopi, aspirazioni, interessi umani, è costretto incessantemente a tastare,
saggiare per trovare la via giusta, e, quando l’ha trovata, ad atterrare ancora
innanzi tutto l’opposizione, che gliela preclude”. C. The Antiquity
of the Italian NationThe Cultural Origins of a Political Myth in Modern Italy. Francesco.
Oxford. With Italy under Napoleon, the antiquarian topic of anti-Romanism is
turned against the dominant French culture and becomes a pillar of the
nation-building process. The antiquity of the Italian nation — prior to the
Roman dominion — is evoked in order to support an inveterate Italian cultural
primacy and proves very useful for creating Italian nationalism. The issue is
completely forgotten today because Italian studies of Roman history, following
the example of Mommsen, would drape a long veil over the period of earliest
Italy, while, subsequently, Fascism openly claims the legacy of the Roman
Empire. Italic antiquity, however, remains alive throughout those years and it
often returns as a theme, intersecting deeply with the political and cultural
life Italy. Philosophy examines the constantly reasserted antiquity of the
Italian nation and its different uses in history, archaeology, palaeoethnology,
and anthropology, from the Napoleonic period to the collapse of Fascism.
Examining the fortunes and misfortunes of this subject, it challenges the view
of 19th-century Italian nationalism as an ethnical movement, suggesting how
deeply the image of pre-Roman Italy forged the political and cultural
sensibility of modern Italy. Introduction Source: The Antiquity of the Italian
Nation. Francesco. Oxford. The resumption of studies on Italian nationalism
focuses upon the aggressive forms that Fascism comes to represent. The
introduction discusses the easy notions of ethnic or racial nationalism,
questioning these categories and suggesting how complex Italian nationalism is.
Regarding this, the theme of the antiquity of the Italian nation—that is, the
myth of a perpetual presence in the country substantiating a cultural
primacy—represents an important example. An examination of the earliest Italy,
as it was proposed in 19th-century Italian culture, suggests how it did not
have a racial or ethnic basis, its main feature being cultural. This peculiar
aspect of early Italian nationalism is outlined in its historical perspective,
and the structure of the essay is described, indicating how the topic will be
followed from its birth during the Napoleonic years to its final demise shortly
after the fall of Fascism. Keywords: Italian nationalism,
Fascism, earliest Italy.The historic past of the nation The Antiquity of the
Italian Nation. Francesco. Oxford. This philosopher is devoted to the first
explicitly nationalizing reading of the myth of antiquity developed by Cuoco, who, in his “Platone in Italia”,
recalls the existence at the dawn of humanity of a civilizing people, the
Etruscans. In this way, Cuoco, aiming to establish antecedents for the Italian
nation as it measures itself against the French cultural model, could propose
the ethnic-cultural unity of the peninsula’s inhabitants since ancient times.
Italian nationalists rediscover Cuoco’s thesis and see it as the basis of Italian political identity. However, some
philosophers have underlined how this can be regarded as a predatory operation,
which overvalues the actual significance of “Platone in Italia” in the cultural
context of Italy. It also shows how “Platone in Italia” remains known mainly
for emphasizing the cultural primacy of the Italians rather than its assertion
of their ethnic uniformity. Cuoco, Platone in Italia, Etruscans, Italian
nationalists. A plural Italy. The Antiquity of the Italian Nation. Francesco. Oxford.
Cuoco’s interpretation of Italian antiquity does not hold up against Micali’s
Italy before the dominion of Rome. Micali responds to Cuoco’s view, suggesting
that cultural unity does not lead one to believe that the country’s peoples
necessarily share a common origin. It is Micali rather than Cuoco that come to
dominate the patriotic culture of the Italians. The significant impact that Micali
has is shown by the fact that Micali became a subject of great interest
throughout the country, accompanying the national movement -- the so-called
Risorgimento -- on its progress towards the events of the revolution. Micali, Italy before the
dominion of Rome, Cuoco, Risorgimento,
revolution. Unity in diversity. The Antiquity of the Italian Nation. Francesco
Publisher: Oxford. We measure the impact of Micali on the political culture of
the Risorgimento, testing the importance of his “Storia degl’antichi popoli
italiani” on the studies of the Italic past published in several areas around
the peninsula, especially in Lombardia, which remains the main Italian
publishing centre, Napoli, and Sicilia. The analysis shows the multiple and
different nationalizing uses of Micali’s works in tthese regions and confirms
how his reading of a cultural, rather than ethnic, uniformity of the Italian
people, is overwhelmingly accepted by the patriots on the eve of the revolution.
Micali’s model appears, in fact, to be the only one that could be followed in a
country which, though culturally united for centuries, is at the same time
deprived of political cohesion. Micali, Storia degl’antichi popoli
italiani, Risorgimento, Naples, Sicily, Lombardy. The other Italy. The Antiquity of the Italian Nation. Francesco. Oxford. Micali’s model comes
under fire when, after the political unification of the Italian peninsula, it
becomes clear that the encounter between the various parts of Italy is not
particularly harmonious. The problematic area of southern Italy seems to
obstruct, rather than smoothen, the way towards a rapid process of
stabilization for the newly unified state. We cast light on how the southern
regions’s difficulty in becoming an integral part of the new unified Italy
determine the reflections on the roots of a diversity which wocomes home to
roost in the considerations concerning the Aryan race which populates ancient
Italy. Unified Italy, southern Italy, Micali, Aryan race, Mediterranean
race. The anthropology of the nation. The Antiquity of the Italian Nation. Francesco
Publisher: Oxford Those who insist on the racist nature of the unified state
improperly rely on Sergi’s anthropology as demonstrating firm evidence of his
racist tendencies and establishing a connection between liberal Italy and
Fascism. Philosophers have reconstructed Sergi’s career in order to re-situate
him in his specific political and cultural context. From this point of view,
his theme of racial differences within the nation suggests the existence of two
different peoples on the peninsula: one northern and Aryan, the other southern
and Mediterranean. This distinction remains popular and rapidly becomes a
political matter, pertaining to the left of the political spectrum rather than
the right. It is used to explain the reasons why the modernization of Italy
seems to be grinding to a halt, as well as to help sustain the political
struggle that the radical left launches against liberal Italy. Sergi,
anthropology, racist tendencies, liberal Italy, fascism Return to Rome. The
Antiquity of the Italian Nation. Francesco Publisher: Oxford. The Italian state
seems to be heading for an irreversible crisis. Faced with this challenge, many
academics are quick to reaffirm the value of the unified state and reject every
reading of Italian identity which does not sustain the idea of complete
uniformity. This area is covered by philosophy, which deals with the renewal of
the study of Roman history through the example of the work of Pais. A keen
admirer of Micali, Pais soon adopts the model suggested by Mommsen, which sees
in Roman expansionism a work of political and cultural unification of the whole
of Italy. Pais’s main concern, therefore, is the construction of the nation’s
common historical identity. That is why he aligns himself with all the
political choices of the nationalist movement, from colonialism to the
interventionism of The Great War and the acceptance of Fascism. Pais,
nationalist movement, colonialism, Fascism. The Italian Fascist Empire, racial
policy and Etruscology. The Antiquity of the Italian Nation. Francesco. Oxford.
Romanism does not eradicate the tradition of Italian plurality, founded on the
specific contributions of peoples of different origins. The theme of Italic
antiquity is useful during fascism. Following the war in Ethiopia and the
foundation of the Italian Empire, the idea of italic antiquity is used to
reject the mixing of races in the name of a civilising policy with regard to
populations held to be inferior. This theme helps to bring about a significant
return of academic interest in relation to the origins of Italy’s ancient civilisation.
Basing his ideas on the example of the
ancient Romans, Pallottino is able to re-read Etruscan origins as the result of
the meeting of different peoples through a cultural model that becomes common
property. In this way, the process turns full circle and the work of Micali makes a powerful comeback. Romanism,
Pallottino, Italic antiquity, Etruscan origins, Italian Empire, Micali. Keywords:
gl’eroi di Vico, il culto degl’eroi, positivismo, positivismo giuridico, H. L.
A. Hart, Kelsen, il concetto di stato, stato italiano, il mito dell’Italia
nuova -- stato come forza, stato come autorita, Capograssi contro Bobbio. La critica
di Bobbio a Capograssi, essere/devere – Capograssi/Hart – Capograssi e il
fascismo – la nazione d'Italia previa all’unificazione -- in concetto di stato
come medimen, medimen medimen medimen previous drafts -- il concetto di stato com medimen --– kelsen,
positivismo giuridico – l’esperienza giuridica, azione giuridica, due tipi
d’obbedenza: formale (vacua) e materiale (intenzione inclusa), intenzione,
agire, vita etica, intersoggetivita, intersoggetivo, soggeto, individuo,
interpersonalismo, l’interpersonalismo di Capograssi – Aligheri, Leopardi,
Zibaldone, Rosmini. Refs.: Luigi Speranza, “Grice e Capograssi” – The
Swimming-Pool Library. Capograssi.
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