Grice e Falciglia: la ragione conversazionale del senso
e la sensibilità – scuola di Salemi – filosofia trapanese – filosofia siciliana
-- filosofia italiana – Luigi Speranza (Salemi). Filosofo salemese. Filosofo trapanese.
Filosofo siciliano Filosofo italiano. Salemi, Trapani, Sicilia. Grice: “I like Falciglia; for
one, he took dialectic seriously, as any Aristotelian does! So he wrote on sensus compositum, on ‘definitio,’ on
‘demonstratio,’ and he even ventured on moral philosophy – in a nutshell, the
perfect Aristotelite!” -- Studia a
Salemi per essere poi trasferito a Padova per proseguine negli studi sotto
Paolo da Venezia e Giovanni di Cipro. Insegna a Siena, Bologna, Rimini. Altre opere:
“Statuta pro conventu Parisiensi”; “De sensu composito”; “De medio
demostrationis”, “De sophistarum regulis, Terminorum moralium, tractatus
singularis, Definitiones et additions super constitutions, necnon formularium
et privilegia ordinis -- Dizionario biografico degli italiani. Grice: Falciglia’s “De sensu
composito” should not be mistaken with
“De sensu composito et diviso” by another Philosopher – Paolo di Pergamo -- sensus
compositus: composite or compounded sense. The term has two applications. A
logical application, as distinguished from a divided or isolated sense (sensus
divisus). In the composite sense (in sensu composito), a subject is understood
in necessary connection with or as conditioned by its predicates or attributes;
in the divided sense (in sensu diviso), the subject is understood in a
hypothetical or contingent relationship to its predicates or attributes. Thus
in the composite sense, it is necessary that a blind man cannot see or that a
man who is running is in motion; whereas in the divided sense, a man is now
blind, but it is possible that he could see; a man is now running, and it is
possible that he stand still. The sensus compositus can be used to indicate a
necessity of the consequent thing (necessitas consequentis), while the sensus
divisus can be used to indicate a contingency, namely, a necessity of the
consequence (necessitas consequentiae). And a rhetorical or exegetical
application, also identified as the sensus literalis compositus: composite or
compounded literal sense; viz., either the literal meaning understood as a
figure or type, with the allegorical, mystical, or moral sense embedded figuratively
in the text as part of the literal meaning, or the literal sense of a larger
unit as distinguished from the sense of an individual term, particularly in
cases where one term is in itself unclear or subject to multiple
interpretations but capable of a clear, unitary sense in its context. When the
composite sense of a text rests on figurative meaning or on a type that is
fully understood only with a view to its antitype, the Protestant exegesis
stands in positive relation to the medieval quadriga, albeit capable of denying
multiple meanings. sensus divisus: the divided sense; i.e., the meaning
of a word or idea in itself apart from its general relation to other words of a
text or apart from its logical relation to another term or thing; the opposite of
sensus compositus and fear of death. Thus physics is entirely subordinate to
ethics, being merely the necessary means whereby the ethical goal is achieved.
This is a point which it is particularly important to remember when reading the
DRN, for although LUCREZIO is a perfectly orthodox memberof L’ORTO and is not
concerned with scientific inquiry for its own sake, the great bulk of his
subject-matter is scientific and he gives no systematic account of Epicurean
ethical theory. His reasons for concentrating on physics will be considered in
§ 3. As Diogenes Laertius points out, the system of L’ORTO “is divided
into three parts: Canonic, Physics, and Ethics.” The Canonic44 is his
theory of knowledge. There are three criteria of truth: sensation,
preconceptions, and feelings. Sensation (αἴσθησις, sensus) is the primary
standard of truth (LUCREZIO). If an error is made, that is not because the
sensation is not true, but because the reason draws a wrong conclusion from the
evidence which the sensation provides (Lucrezio). With the repetition of
sensations, images of each class of things accumulate in the mind to form a
general idea or preconception (πpόληψις, notities, anticipatio, praenotio) to which other examples are referred
(.Lucrezio). Without these preconceptions, attainment of scientific xxx
knowledge would be impossible, for sensation by itself is “irrational and
incapable of memory” (Diogenes Laertius). As for the third criterion of truth,
“there are two feelings (πάθη), pleasure and pain, which
affect every living creature, the former being congenial to it, the latter
repugnant; it is through these that choice and avoidance are determined”
(Diogenes Laertius). Thus the feelings of pleasure and pain are the supreme
test in matters of morality and conduct, and since they are a part of
sensation, it is true to say that Epicurus’ ethical theory, like his physical
theory, is founded on the validity of sensation. Epicurus derived his physical
theory from Democritus, who had adopted and elaborated the atomic theory
invented by Leucippus. However, he made some important alterations to
Democritus’ theory, and differed from him in making physics subservient to
ethics. The first principles of Epicurean physics are that “nothing is
created out of nothing” (Lucrezio) and “nothing is destroyed into nothing”
(Lucrezio). In other words, Epicurus shared the belief of other ancient
physicists in the conservation of matter. The universe (τὸ πᾶν, omne) consists of matter (σῶμα, corpus) and void (τὸ κενόν, inane). These are the only ultimate realities: nothing that is
distinct from them can exist (Lucrezio). That matter exists is proved by
sensation; and if there were no void, matter would be unable to move (Lucrezio),
whereas sensation tells us that it does move. Mentre nella storia della filosofia la parola
sensocompare, a partire dalla αίσθησις di Aristotele, per indicare la facoltà
di "sentire" (cioè di percepire l'azione di oggetti interni al corpo
o esterni ad esso), le origini del sensismo, come filosofia, possono ritrovarsi
in alcune affermazioni dei sofisti. [1] Aristotele, De anima aveva dato una
definizione del tutto corretta e coerente col pensiero del tempo, ancora molto
lontano dal concepire una possibile sensibilità specifica di un essere umano come
caratteristica peculiare della sua individualità.Giuliano Falciglia. Falciglia. Keywords: sensus,
sentiment, sense and sensibilia, sentient, sensus divisus, sensus compositum –
philosophy of the ‘senses’ – the use of Roman ‘sensus’ in Boezio. Refs.:
Luigi Speranza, “Grice e Falciglia” – The Swimming-Pool Library.
Grice e Falcone:
la ragione conversazionale e la lingua universale -- Luigi Speranza, pel Gruppo
di Gioco di H. P. Grice, The Swimming-Pool Library. (Napoli). Filosofo napoletano. Filosofo campanese. Filosofo
italiano. Napoli, Campania. He thought it would be a good idea to translate PORTA
(si veda)’s Ars reminiscendi into ‘L’arte del ricordare’, and he did! Se
yendeno per Marco Antonio P affari d Sergio Capuano, Josephus
Tavjplona. V.lJ), ir- V y ; H T :51 A.
AK-HDia jaq a^Aa-'iooia i a T A T 2 I T T A a .O l.S : -1
O ‘I A J aaa P.tfATUO'IAM '.'7 • a CIÌCTIkA «UlM
WJOIlillttV V-. A^jO 0»5^2Ì!> .fi .1.^ .iKcViWtfT CHS?
C O'fA; SIA!- MEMO o reminiscenza [Cf. Grice, “Personal Identity,” Grice
on Benjamin on Remembering] ./ r ‘">•,-v E L L E
cofi^«alùnqK€Ìefifianttd)dhU * ò memorilo remtmfeer^ap Che, cose ft firn
è l’una,è l'altra il dichiareremo, y fendo ncHofcriut re{ come fi
dice ) vnafiu craffit M inerba, accio che le hofìre regole con piu chiare zsa si
intenda ifOilàfdando' dtffifctè le varie}dtjjicfli opinioni de
Etltfefe^hehimìòfefira ctbftrtfàyptf'nènefo luoghi di raggioname-.
Vujjki*delaimagmami là qtMa-Ufud flanta nel capo )fi è di femore per me^zo
delle finefireftejhffetógUoCchifym chiede l nafe t cjalti efimilifiguifà
d’ un pittore eccettcntcjvti ritratto deli le cofe materiali r dtiìfignàt
Wlfió permèìlo neÙajdemìm, che come vna muoia ben acconcia lejìa
dinanzi-accio che venendoci poi uolunti di ricordarci di qttcUo,per mezzo
dell'intelletto, che tpflo alla memoria ricor* te* qui quella r-jcor^mo
delle cofe che rft» vogliamo à punto come feci fijfero
prefcntlfiglioixhiyE'vòm^mlfr veggia w,cbeh per difetto della molalo pur
di cduiyìhedfegnando non preparane compartì bene i coloricene dopo
qualche tempo quella littori a [conciar fi, fi ella farà talmente
guafia,cbe non ui appaiano punto ifuoi prifìini lineamenti, noi ci
ritrouiqmohauerpeifo il ritratto di quella cofe if téme con la
me^oriarMtfemto^y^in piè, che il pittore con Va* iu:o di quel pòco
circonfcridendò htoàrgm intorno^ tjimdo da vn capò ali' altro
lalìnèà.nepub rfferciredxpttu'ra^ùr ilritrattofenereintegra, la memoria
riprende vita : E qufioèfeeHo’chevhtamiamo il ricordarci D f*fi Con $*
vriairitìera finora enfio fo ÌH quella tou'daàtimmitfo m zhimiamo:0erebro
; ttcminejcenz} trtcorjdrtfoi}' quello] ài qigfc ftcvfàJJéohipftJu&ri
jiio ejftpfjftomf farò veglio intens dere, Io imparai qqejló yerfi. ' '
iì - Nel tempo che rinuoua i miei fijfiiri.; Se le i magmi di
cfuejìe parole mi JLinno cofi chiare nel cerebro, confi i prima ve le
difcgnciimaginatiu,fe pur nqnVh^owfi chiamata dal fine, poi che il tuttofi
fa per accrescere la memoria, perche pojfiamo S\. n? zH. ’.r; a Y :
j r?i ù Z \\ f.y i !rA5i«y.V;;55 vroìjjtwta';.- « >\wh àm>i o,
Chela Renrtiwfcensa ila naturale et, 5 j j-artificiale. •' Il f; f•*?? I* • j.t*c ' Q
VeflaReminificenza edi'due maniere, l'unac naturale, l'atra e artficiefe,
la naturale^ quella thcconwiijlfffi najcej’ artificiale che
còn-regp1é.m ibi, e la caggione, onde fi fia introdotte à pori » t r Onde
fi a nato il poi de luoghi in quella :;"ìv ^aite di Reminiscenza.
P Er mojfrare che queJT arti di ricordare fa tolta dalle naturali ifi
rieme faremo qui chiaro, come non Jènza caggione gli antichi cojlia
tuironojchc fi debbano primieramente el igere i luoghi . Noi vediamo no
ruralmente >che chiunque vuole ricorda fi di vn lungo fotti) fi forza
fempre di ricor darfi de luoghi prima, doue quel fittigli auetàjfe ; e
poi ari K. gii Jkmh T ordine^ luoghi} fitto
intier amento racconta . Introduce limai rmgliofc Poeta non fcrtza
mifìerio ENEA, che battendo h raccontare a Di (Ione ciò, che accaduto li
fijfi doppò la prej S di Troia, per ricordarft di tut te le cafri puntola
rimemorandofi i luoghi prima, dotte quelle accadute particolarmente li
fino . Partito di Troia fine viene in Tracia. Qmktra ra la crudel
morte di Polidoro . Indi ne viene in’ Deio, doue defcriùe d empio, c
fi mentione del vaticinio di Apollo. Ne viene apprejfo in Gre ta,e quella
bombile peJlilenzaracconta.Comc pòi nell'lfde Strofidi rag* giona delle
Har pie. Nella Città del monte Leucate, attacca alle pone deb Tempio il
feudo jebe tolfr ad Ab ante greco. Neita Cifrò di Buti-oto riuc# de
Andromaohejùr Hàlcno . Ne va in Sicilia \ vede Bina, i ciclopi, gli more il
padre . Simonide Melico ( come Cicerone, è Quintiliano firi^ uono) per
che fi ricordo l'ordine^ il luogo de corniti iti > cb’eran inòrti'
nella rouina di quella cajà, venne ageuolmente à ricordarf di tutti’cbe al cimenti
non fipeuemoi parenti riconofcerlijper frpelirli. E di qui ne uens
tleegli inpenjiero di firnef arte del ricordare.Ne mi ptjjò imagginare
htomò cojì infinfato efàocco^chépaj] andò per un luogo non uenga tofloi
foieord'arfianchcrjcbe ejfi non uogliaji cofrche qui gli accadevo fi#
ceffi fé àie di molto piacere,}) difiiacere li fijfi. li caùallo di D ario
pafi findo per quel luogo,doue la fira innanzi hauea della Caualla goduto,
tofìo fi ricordò del fitto,ir annu endo fi caggione } che il fio Gaualiero
nefiljc, corte vuol T rogo, della corona di Perfia adornoMediamo ancho
che ciafcbuno che vuole ricordarft di vn detto, i fitto yfi u^fempre firz
randa incominciar da capo, e figuir poi per ordine : per ciocbe da quello
come da vn filomene à poco à poco à ricordarft del tutto. Ci ricordiamo
con maggior agevolezza delle cofe di Mathematica, le quali fi feguorm
luna l'altra, che non degli A pborifmi di Hipocratt,che fino finza
ordine. Le fiuolèfi le bijìorie^per^uejìacaggior.e fi imparano à mente
ancho dui dònnkctuokfida contodini,ppr che fi comincia daun-espo,efiuàpmpft\ tardine
fine al fini ; Dice Atriflohle nel libre (Idia Rèmmfcema,(he Vm nimo
nojlro fi motte con molta ageuolezza ne’ luoghi, E quantunque ab- etini
per h luoghi iute ridano, l? interpretino i luoghi T opic t ; non dimeni
T bemiflio eccellente Veripantico intende di qufiìi luoghi materiali . M«
che cofi potrà far maà.che con piu ordine un ricordo proceda, che ojjei
guari o a i luoghi de fi figliano l’un l’altro }. Per che dotte non e ordine
j iut e confusione. Ei poi che fi trouano tutte quefie cofi ne’ noflri
luoghi, incominciamo à dijhnguerli,&- à raggioname
particolarmente 1 ..'-l V r u \ «3 rM
"iCome si debbano elegere i luoghi fine flra, angolo# filmile. Nella
ekttione di quejlo luogo ymuerfale bifegna éuertire alcune conditiom.
Prima che in cfi'o noi halinamo } o uerfidmé ontinouamente,e che ne
jappiamo ogni minima particella \ I peregrini eli ganfi quello,
doueefìnati fieno} douehabliano battuta qualche lor dolce fidtsfimoneyche
quefli piu de gli altri ci fighono refìar impreft nella mea» moria.
Apprejfo, che le parti fue fumo dfifitenttl'una dall'altra, come fis nò
camere, file, fiale, i loggia, palchi^entratr, portichì,0' altri fimili ;
Ori* de debbiamo fiiggire 17 beatici Colonnat i,! giardini le
firade, 1? altri " cofi fimiglianti, poi che non è cofi doue tanta
varietà fi ricerchi, quanto in quefila . Di più che fiano figuenti l’un
ì* altra, ciò e che dalle ficaie fi fa* glia in filabile camere, djr da
quefie alle loggie, e palchi fienza intvrromi pimento alcuno fra loro,?
finalmente fiano quefìi luoghi chiari, et lumia nofi, perche hauendo à
locarui dentro le pitrure delle parole, la poca luce 1 farebbe lorjòfichi
i colori,e le pitture infieme con la luce ifltffa monchi #4
Imi 9 r e fitr ciò tante uolte, finche gU habbiamo ottimamente
in memoria, tal che firmi in un luogo con gli occhi chiufi, e AifcorrenAo
con la imaginatiua It vaiamo come fi prefinti ci fijjero . Nc cirincrefca
reiterarli trenta, e cinquanta uolte il giorno, che quejìo è il fendamene
dell'opera . Per ciò che non ejjèndo quefii luoghi ben fondati, e fijji
nella memoria,fi nói ui Jnbrichcremo [opra altre ima a gimmonifiuno fiera
caufa della deflruthone fie rouina dell’altro Quelle lofi, chcgiouano d
Jàrci ricordare di quello che non Zappiamo, btfigtta ohe elle ottimamente
fi fippianojaltrimente fi fibrica f òpra l'arena’ Di alcune
opinioni confutate r# j SI potrà adunque per do
raggioneuolmente incolpare MetroAoro di vanagloria, è di pazziajpoiche
uolendo manififì arci gli unii precetti della memoria, fi ( come fcriue
Quintiliano )i fiuoi luoghi nelle dodeci imagtni del Zodiaco, doue trecento
fijfantn luoghi vi defifie, ponédone un $ per grado : E chi non fi } che
ejfindono tutti quefii luoghi filmili, Lr urna firmi turberanno non poco
la memoria nel recitare f e che cfji filano mos bili, e luoghi tuli, che
mai fu huomo che li uedejfie ? Vuole Cicerone, che fi non potrà alcuno
ritrouare tutte le già dette conditioni ne’ luoghi, che fi •hdnoda
cllcgerc,fingafii da fi JleJJòutta Città in una fiolitudine,e quiui a fi
a uolutotà i fuoi luoghi fi eìega } et imagini . la quale opinione aedo
io che dislaccia à tutti coloro, die hanno qualche ifperienza di quefii’
arte, per t io che potendo noi ritrouare le già dette conditioni reali in
ogni luogo, per de fiopra le imaginationi ordinarie uogliamo noi aggrauar
dtpiula memo % di altre Soie ìmagìnatiorn )Ì phantafini l Die? parimente)
che per ogni decimo luogo fi finga una mano d'oro : le quali coffe a me
paiono fu perflitioni difutili . Che fi pur ci aggrada far quefile difl in
fiotti, potremo in ogni camera/o fiala locar diece luoghi, òr bauremo d
medefimo coma m odofinza ingombrarci luoghi d'altre nuoue imaginatìont .
Se alcuno in Cicerone legejfcji luoghi douer ejfier lontani trenta piedi
l’uno dall'ala irò, òr alcune altre regole dalle nofìre differenti, non
fi ne marauigli, poi che il suo intento, è fiato affai differente dal
nofìro . bjfo fi Jèruiua di que fila arte ne’giudttij,doue bifogna
recitar concetti,e non parole ; òr haueg di bifigno t di luogo ampio,
doue hauejfe potuto accomodare diucrjc perfioa ne, che rapprefèntaffèro
ilfitto;&à noi ha mqjlro laijferienzajche co'l nojlro modo poJJiamo
fruirci dell'arte j Lr perii concetti, ir perle paa rele,òr per ogni
(Atra coffa occorrente ; quello,chc non potrà firfii col fiuo. Onde Ha
natoli porre delle persone ne’luoghi. P lEr ciò che io fino il primo,fie
non twi inganno che uoglb.chc ne y hot ghigia eletti fi accomodino le
perfine, quello, di che gli altri ne fin nodi fienza;parmi di fir beneà mo/lrar
alcune caggioni,che m'hanno i/iof fio i ciofire. Coloro, che fiorifero di
quejl'arte } quafi per tutte le 'magmi) ehe figurano per dimofìrar un
fatto, ò ungejlo, uanno cercando fra i lo* ro amici, quale fiia piu
attojche fi debba à quello ufi accomodare, et in porre in cjficutionc
quefiio penJiero,ui fi tr amette # fende fitiga, e tema po;la doue noi
ritrouando una perfino dritta in quel luogo, e Rapendone tutti icoJìumi,e
conditi oni ( come diremo appreffò) in un punto nell’atto de fiderato
Accomodiamo ; e potremo fogliarla, e ueflirla ; e figurarla in tutte
quelle ; tozze, e modi che parrà che bifigni. Vediamo anchora, cìie fi
nel luogo Me cofi piemie, et inanimate non fit pone alcuna perfim uiua. de
le dimoflri} fitdaparerqqgeudtmenié tette dimentichiamo, la dotte con
quefia ne trrrannofimpte la memoria e piu defilale piu uiua . A ppref fi
chi non fi, de a figure un luogo ji firlo dagl' altri differente ( de in
quefia arte è molto necejfttrio ) non fi potrebbe ntrouaec cofi piu utile
ne piu commoda, che illocarci perfine utue,che ne djflinguano i luohit\c
drà ancho chi fitrrà delle noflre regole ifferienza con quanta aUegrczza$
e chiarezza fi uiene al luoco.ouefia collocata alcuna pei fina goduta} o
dea fiderata ; che doue le altre perfine ci danno il ricordo d’urta fola
parola > quefia ne mofirarà un uerfi # e duo uerfi ««(imi : E come in
quefìo luogo ci parrà quefia imaginc uiua,rifilei]e noi
riprendiamogli altri, per che noi aggrauiamo la memoria di molte nuoue
iaaginationi . Alche non accade eh’ io rifionda altro, fe non che fi noi,
grauiamo la memoria di cofi alcuna per una uolta, la difgr aitiamo
all'ino contro d’ \nfimte altre nclfeJfirciào,che noi lodiamo. Come si debbano
locare le persone. Noi porremo ne’già detk luòghi alcune perfine da noi piu
conofiiu tejnongia qualunque ci capiterà per le mani jìici uerrà in finta
(io, ma firemo una feelta de piu cari amici, di dieceo uentt donne beh
fiime, 'le quali habbiamo godutelo amate, 0 reuerite, e di altre tante
perfine ridia ' cole, come fino bufoni, e fimilifC ini mefcolarcmo
matrone } perfine no lih ffime,e perfine uilifftme e con cofloro ancho infìeme
firati, preti, fra* tcelli, fanciulli,1? altri, che fra loro facciano
uarta mcfcolanza, e di tutti quefii Infogna fiperne i cofiumi,eilor fitti
à pieno con le cofi di loro oc* cadutecele giocofi principalmente. E ne
porremo un per luogo nt? già difegnati prima, in gu\ fi, che fra loro
uengano mefcolaU inficine, £ * V»i dorma, un ’gmanèìvn fraterna finte, un
parente : un uecchto finche, tutti i luoghi riempiamo .E fi non pojjiamo
di quefhhauer tanto numeroy effendo poveri di amici;empiendo i luoghi di
perfine communi rijcrberca \ mo per ogni terzo/) quinto luogo una di
quelle, accio che in effe la memo a. ria come fianca armando ui fi ripofi
. guffìe perfine fi uogliono cotto? care in piè dritte nel luogo con le
fratte al muro, e con le braccia pendentif accio che poffiamo noi poi
accomodarle in quelle atooni f cbe ne farà necefis - firio, Hor locate,
die le hauremonel luogo, bifigna con gli occhi detta mente stempiarle al
quanto, cpme fi uiue fiffero, ir poffeggtare loro molte uolte ùicinof
toccarle con mano,è chiamarle per dritto, e per rouera feto tante uolte
>che ritrouandoci poi lontani dal luogo ce ne ricordiamo, eoa me fe
prefintiui fòjftmo . 1/ quale effercitio faremo noi per duo giorni
contmoui. Quando vedremo poi che la memoria finza fruga alcuna Jè ne
ricor da, e dopp'o befferemo non ne refla turbata, potremo ben dire, che
quefìoèfigno ch’ella ottimamente le fippia. i. . > . à. *. Come si
debbano fingere rimaglili de concetti. Abbiamo ragionato detuoghi, è
delle perfine ;ragg\omeifìo JLl h ora dette imagini, (he è la terza parte
e la piu difficile delnojlto effercitio ; e doue confijle l’accortezza,el
giudicio del recitare. Chiamo io IMAGINE, similitudine, idea, forma, o simulacro,
che cosi leri trovo chiamate dagl’antichi quella pittura animata che recamo
nella imaginauua per RAPPRESENTARE cosi un fitto, come una PAROLA.
Parlaremo prima come ' ft fingono i fotti, O CONCETTI, e poi passaremo à
dire dette parole, che è piu difficile, per ciò che ogni cosi che si può
fireft puo DIPINGERE, ma non eoa si
UNA PAROLA che non fippiamo come sia fatta. Queste imagni di concetti sono
o fimpìiafi composite. Chiamo simplici quelle che si potino una parola
diptngcre. Composte quell’altre, che con piu d’una favela, quara io
bifigna raccontarsi il fatto inaero. Per essempiom s’io voglio raccordate
mi Jòlo della fauoltt d’Andromeda, fingerà la perfina del luocò ignuda,
legata a un fioglio con catene di fèrro, tutta tramortita piangente. Ma si io
vorrò ricordarmi d’una fauola ò btjloria intiera, dove intervengono piu persone,
ridurrò il fitto in quella breue fcmma, e di perfine, e di cosi chi Jta
pojftbile, accomodandola al luogo. Ed in questo mi piace imitar i pitto?
ri^ouero gli poeti Xragici, o Comicide Jctpprerappre fintano la lor
fiìh la con quelle piu puocbe perfine che poffonoi Ne ehij hria cofì piena
di varietà di cosi che diece perfine non b fiino a rappre fintarla . Se a
me piace di ricordarmidella hijloria degli Ke,quàndofurono cacciati di R
ot ma. Tingo rieia prima imagine T arquinio inbabim reale ò con vna ffada
•n manose ch’habbia vna donna ignuda infino nel fecondo luogo, la quale
fingerò che fia L ucretia,che piangendo uolgagliocchi al dèlo in atto,
che dimoflri cedere à fòrza alla voglia dtshonejla fila. Tingeremo, terza
pefia n a parimente LUCREZIA afflitta ir dogliofàraggionareaUa quarta per
fia ttaufiita da Collcttino, il quale fla attonito ad ofiolatria; Ir ella
cauacofi Impugnata difètto la utflè y fincfcrifcamomlmente il
petfo.lAquinta per fina wimagincanchi Realc con la corona toltali di
tejlafe dal fuo folio dea poflafiràmedefmamcnte T arquinio. E coft nel
medefmo modo firn* pre ci onderemo dipingendo la bifloria tutta Philomena
in queflo modo iifinfiintolaUhfioriàde’fioifùcceJftjquandolamfirQà Progne
fua fittila ; doue ejfireffi. tutti quegli atti principaliirte* quali
confifleua la ina telligentia del fiuto. Di qufia maniera è LE MEMORIA DI
CICERONE, berta thè egli in un luogo filofingefft [a hifloria tutta; la
douenot col nojlrt ordine Tbabbiamoancbo effreffad firfi con piu ordine
racconterajfi, Paffiamo bora A RAGGIONAR DELLE PAROLE., i [' et fileremo
alt A. V A quanto per trattar di cosi non poco necessaria alle nostre
regole; E firkyche avendo insegnata, e mojlra l’arte del ricordare }
magniamo qui anebo L’ARTE DEL DIMENTICARE. Di questo nostro esscrdtio una
parte ne è jhbilcjunaltra mobile. Stabde fino i luoghi, e le perfine.
Mobile fino limagini cosi de concetti, come delle PAROLE « Uluoco fa
quello effetto in questo esserctio che fa la caria inuernicatv, o pietra
de compositori di musica. Le perfine fino le righe, che iui fino, le imagini
fino le note, che ui fi fanno di fipra cfiruito chcfièil compofmre di
quelle, firegadole con fi uto,b con un panno humido le manda via, per
firuirfi della carta per l'altra wlta. Noi delle cosi che recitiamo, di alcune vogliamo
a fatto dimena tic arci te altre uogliamo che tomamente ne refiino nella
memoria. Vos Aliamo dimenticarci di quelle parole, ò concetti, cheti
poniamo in memoria ’éarà di per affidar art,e difi orzar l’ingegno, e
recitate che l habiamo y non te ne firuiamo piu dirimente . Il medefmo
dico di quelle cofi, che redo Homo a pompdfa ai oJ1entmonc,quafi per vn
gran miracolo / una tana ta fiUati, di memoria. E ne ho ueduti io non
pochi farne le marauiglie. Vogliamo anelo dimenticarci delle comedie f
deHeletuniy delle Orattoni, e Prediche/percbe fatta U rapprefintatione
poco adiriamo, che elle ci rea fiino ; anzi procuriamo dliauer i luoghi
uacùi.e netti per poter firuirccne deir altre uoltr, Il per che bifigna
imitare i pittori,i quali dijfiaccndo loro il ritratto,con ingejfire di
nuouo la tcuola y la redono bianca r preparati per la nuoua pittura . A
quejìo modo bfigna,clje noi con vnaffogrta in* tinta di rubrica
tfcancelhamo tutte k imagini fatte, e con gli occhi della mente vediamo
tutte le perfine ignudo, e con le braccia penderti, o rac a coltela
lenzuola biancheirte andiamo difeorrendo con la memoria tre fa quattro
volte } facendo penfiero,tomc fi mai noi figurate l’hauejjimo f € che mai
ptù nonjvi ritornino. Di quefiiprecctà banca di bjfigno The a melode (
come feriti^ Cicero**) che ejfindg dimandato da S moiude, fc egli volata
imparare Torte ài ricordarft, rjfiofi > eh ejfo lenirebbe piu
volentieri l’arte di dimenticar fi apparati, per potere di quelle cofi
dimenticar fi, che ejfo defideraua di [[cancellar fi dalla memoria . Ma
quelle cofi che vogliamo ricordarci, che ci paiono vtili j e necejprrie :
bis j legna doppo di hauerle recitate in quefo modo otto, e dieci volte,
indi à poche bore far il medefmo, cofi per alquanti giorni, e la notte in
quel fts lenti o, che gli occhi fin riuocati dalle cofi finfibili, à vero
la mattina per far il cercbro meglio dijfojlo, per ejferegia digejìi, e
confumati i va* pori del cibo, bifigna far ancho firmo penfiero alle
imagini recitando* accio che s’imprimano bene nella memoria ; che poi fi
ben vogliamo, non ce ne pofftamo dimenticare ; per non ejfir altro
memoria, ch’un habito di tener firmo le imagini . Però veggiamo i tardi
di memoria dopp'o, che hanno imparata vna cofi non dimenticar {eia più :
per ciò che confidando poco a fi Jlejft, fanno con tutto il penfiero
all’effetto 4 el ricordare, la dos ucgli ingenioft confidati nella bontà
dell’ingegno, poco dopp'o d'kauera ! recitato fi ne
dimenticano. Come possiamo ricordarci delle parole dal proprio. H
Orrt raggionaremo, come pojffimo ricordarci delle parole, opri più
difficile dalla pajfata . A ciò fare terremo vna regola da Aris Jloicle
nel libro della remmjcenm, che ci ricordiamo delle cofi > ò dal
proprio * ò dal fimile * o dal contrario . Noi di ciafcbeduna di quejle
fi remo particolar raggionamento, cominciando dal Proprio * Le parole,
che ci occorrono à ricordare, altre hanno le loro imagini, altre ne fan*
Hodifinxa . Chiamo io quelle parole bauereje imagini, che DENOTANO cosi
materiali jome TAVOLA, che è un legno piano, ò PIETRA, che Jèra calce
marmo,'ocrtta cotta: A kun altre ne faranno di finita ft come qoefla
proli PERCHE,\yw T £ N T O, àieTun dinota v« dimandar cè cominciaremo da
quef1e>cke fi fon dette) per ejfer piu fk t cili: per che ciascuno avendo
à dipingere queste nella memoria, sa meglio dipingere una mola o pietra che un
perchefo tanto j che non fa come fumo fitti. Co/i l'ingegno di colui che
fi eserciterà, s auezzerà à pocojà poco a ricordarsi. Ajcolta: Not della PRIMA
PAROLA CHE VOGLIAMO RICORDAR esporremo l’imagine in mano della prima persona
che habbiamo lacata nel primo luogo e la dipingeremo qui con la imaginatiua,
come diremo Off prejfofe fingeremo quella persòna tenerla in quello atto
che si con sa più Con l’età, co'l portamento, e co’cuoi cofium 't che
come abbiamo prima ietto bijògna hauerli lenijfimo conofciutì Se da per
caso UCCELLO.j e toccherà ad un FIGLIUOLO, ci imaginaremo un UCCELLACCIO
GRANDE che lo tiene abbracciato, e cinto, come habbtam visto L’AQUILA CON
GANIMEDE. Se toc? cherà il medesimo ad UNA MERETRICE, la fingeremo
tenerlo nel grembo Jlret lo, come habbtam visto LEDA tener GIOVE MUTATO
IN CIGNO. Se toccherà ad un cuoco che lo Jlia, ad arrojlire . Ma jè per
case dice TORO; è toccherà ad vngiouanc gagliardo, lo fingeremo Jìarin
quell’atto co*/ toro, che habbiamo uifio in più-ritratti d’ERCOLE con
Acheloo Se ad un uillano, nella gufa che Argo pafceua lo vacca. Se ad una
vergine 3 che ui feda fipra, e ut Jcherzi, e lo inghirlandi) come fi
legge di EUROPA. Se ad una MERETRICE qual ne deferiueno i Poeti, Pafifi
congionta con quello. Daremo urialà tro essempio, Se dirà CORNO, e tocca ad un sacerdote)Ct
imagmere ino un sacerdote antico che tiene
una uitnma per unxprno. Una vergine> (he l’habbia pieno di fiori, e di
fiuta ncliaguifà che le ninfi Notaci tengo# no il CORNUCOPIA che
unànergine fi-fàccia dormir nel grembo un LEO a corno ) che co’l fùono
della Citerà, ue lo halite indotto,‘Vn cacciatore 4 qual habbiam visto ADONE
per le seluv. Vn infime detia moglie, come A leeone lacerato da-Qm; e
filmili imaginano ni cfxpvffpno ejjert infinte^- « fr.U fr. Il mete fimo
firn ALLA SECONDA PAROLA, dipingendola aìU seconda Peri fina, co ft della
terza in fino all‘ulama, Jìn die fiano ripieni i luoghi Dopo comincieremo
a recitarle da capo tutte, e dimenticandoci di akunajlcjvres mo di nuouo LA
FIGURAZIONE; apprcJfi le reciteremo a rouerfeio, poi traladaremo le Jparijpoi
reciteremo le trdafàate : ne penfire che fia piu dijji àie dirle a
rouerfcio t che a dritto,per che auendo le parole dipinte ne’luoghi come colui
che ha le parole deferitte sopra una carta poco li fard cofi dal capOiCome
dal fine recttarlc; e do farai il giorno tante volte, finche eoa
nqfcerai, che db ft faccia poi finza fatica veruna. t >, *MÌk « • Hs'*«
it- ik - Alcune condizioni che (i ricercano alle r imagini.
Perche aviene Mora che dipingendo l’imagine d’una parola, o fatto non ne
fouuiene con quella ageuolezza che noi vorremo, o no ce ne ricordiamo
punto; per do che non di tutte LE FIGURAZIONI che fingia 0 no, ci poffiamo
noi ricordare;rcnderemo noi la caggione onde possa accadere, aedo che
effircitandod in qucflo, ricorriamo fimprc in quel modo di imaginare che
ne tenga la memoria e piu defla, e piu yiua ; e non dicano gli poco
esercitati al ricordare che piu lofio si ricorderanno da per loro di una
parola finza l’aiuto diqucfl’arte jche per quella fila parola non farano
no in ricordar fi del luogo, detta per fina, e dell’imagine. Noi per
confa guir qurflo lamineremo per quella firada per la quale LA NATURA
iflcjfi c guida jn tutte le cofi ARTEFICE maravigliosa. Mediamo naturalmente che
dette cosi prime e nuove d ricordiamo assai volctiticri. Io mi ricordo me
gito dette fiuolc mal composte } cbc mi recitava la bada mia qua/tdo io
era fnnciullo t cbe di quelle che leggo ogni di ne’poeti. Pcr affimi in
quel tempo ogni cosi prima è nuova, come dice il LIZIO, e non come dice
Attieni: i fanciulli Uno lantani da oem {enfierò Jt C da
noiofc fàjlidió, Veliamo anchórd:che ri ricordiamo Ielle eojè marauta gl
iofejper che la marauiglia najce Ma nouita, Ci ricordiamo anchora dei le
cose rare, ir inufitare per che ne taufino maraviglia, eia furo fi ricora
Aera piu d’un Cometn apparsele delle stelle, che habbia vifìe Ceffate dia
Jtorrere per lo (telo, piu d’un eclisse del Solere della Luna; ptu d’ur,
ara co celejle di notte, che dt giorno, per ejjere cofe più rare. Per ciò
che delle eojc.che ogni giorno facciamo ci dimentichiamo assai
uoluntieri. Ci ria cordiamo ancho delle cose fàcilmente che ne muouono à
giuoco, i i rt(è; Per che il rifi najce dalla marauigUa, e le cose piu tofìo
dishonefìe e bruto te ci fanno ridere che le buone. Ci ricordiamo piu
della gentil dorma, e dell’asino, die ne defenue Apuleio, cìie
delHionorato atto di Regolo j ò di Mutio Scevola. Ci ricordiamo anchora
delle cose che ne piacciono, ir anchora, che non voglidmo la memoria ce le
rapprefinta dinamica dove de fate cose che ne diffiacciono gonfilo non ce ne
ricordiamo, ma le alhorrfa mo ancho co'l pensiero, e fuggmo piu che
pojfamo il ricordo di loro coll’imaginatiua. Le cose bombili e ffaucnteuoli ci
danno anchora caufa di ricordo; per che l’horribiltà del fatto, d tiene per
qualche tempo l’animo fercoffo, e foJfefo, e cbicordiamo piu di coloro,
che muoiono per fet^a di gtrocijfmcgiuflitic che di coloro che muoiono di film,
ò d’altre malattie. Ci ricordiamo anchora delle cose varie fra loro e
differenti, che fe ne òli 3 e nella Mufuacida piu diletto la varietà che
l’abondanza nelle cose della natura, e della martoria fono non filo vtdi,
ma necessarie; di una pittura di BUONARROTI (si veda), o di Tiziano ci
ricordiamo meglio che di quella d’un pittore comun; perche dove in quejìe
fi veggono ogni: giorno cofè filamenti Ordinane, cofi in quelle fi
veggono dtuerfi mouia menti, ir infilile attitudini. Se adunque ciò
conojciamo, per che non -, debbiamo noi figuir quello, thè fa Natura
ifleffa ri rnofìra 1 Hora con ogni noflro penfiero alfigurarc facciamo le
imaginationi nelle perfine » de gagliardamente muouano le membra, che
imitinogli atti degli Ijlria . ni, piu del fiUito granii, ornati ii colori
splendenti l e viui, t bruttezze incomparabili, e di altri p radicamenti,
che ne rapprefintmo all'animo una nuoua forane, marauigliofi, mu finita
+ piaceuole, varia, c faauenteuole pittura. Si io voglio ricordarmi
ii INNAMORATO; non fingerò la perfino del luogho ben ve a fiita, ir
acconcia fijjnrare > e fir fintili altre co fi conuementi ad vn
gentiluomo innamorato ; ma la dipingerò qual deferiue OVIDIO (si veda) Polifit
mo innamorato, con la falce raderfi la barba, co’l rajìro pettinar fi la
tea fia;ffacchiarfi nell’acqua; con vnflr omento di mufica forano
finare,e cantare . Per che ejfinio cofi ridicola timagine, mi defiera con
maga gior ageuolezza il ricordo nella memoria . Il fonile farai ancho
nettale tre cosi Onde fia nato il ricordar dal Simile; e come fi
faccia S Jamogiontìiraggionarc, come fi pojfano dipingere quelle parole J
chejìanno finza le loro imagini ; il che è opra dijficiùjfima, e doue fia
tutta l'importanza dell’arte. Per do che dice il LIZIO, ejjer net
eejfario k ciafauno j che faecola che vada fae colando l’imagim et queU
la cofi t ne può l'intelletto noflro vfir il fuo vfacio, fi £ intorno non
fi gli rapprejènta Immagine di quella . Onde non confijlcndo in altro
quet fi* arte > che nello cfarimerc intieramente in difigno nella
memoria il rittratto delle parole; come potrà chi far il volefie a gufi di
eccellente pitt tore fi ngcrc con l'imaginatiua,ò mojhrar in difigno
cofajche egliifìcjfi no fàppia come fatta fi fiaitìora duque forziamoci
di moflrar molte rego kjc uie, accio che hauédole J’esercitate dindzi
tutte ) fi uada firuendo di quelle, che più proto li uegono, e più comode
fi le ritrouaie co queflo fi reco f c/i la fatiga del faito.U feudo modo
adùque, che babbiamo detto di [opra Jìc il ri cordar/ dal Sfatile,
e queflo modo daremo noi a quelle parole, che non hanno imagmi . Chiamo
io queflo modo dal fimile.per ciò che non ha uendo le lor proprie imagini
quefìeparolejaremo loro le propinque, affini, e fi non in tutto, almeno
raffomiglianti in qualche parte. Ma prima, che di quejlojàcciamo parola,
parmi conueneuole a narrare alcune caggiìrà, onde filmiamo noi che queflo modo
ne pojfa efiergioucuole in qualche parte. Che un simile ci fa ricordare d'uri
altra cefi fimile/ecofi funda tu fui naturale, e l if peri mentiamo ogni
giorno. Ogni madre, che uedrà un JìgUuolotch’habligliocchiye la faccia, e
le mani,e'lgeJlo di alcun fio, figlio^chegia gran tempo non hahbia
ueduto,fine ricorda fibitv. Andro machc uedendò Afcanio figliuolo dt F
neaper la simiglianza degl’occhi, delle mani, e del volto si ricorda del suo
Ajhanatte, onde piange, egli (à prefinti. Sempre che veggo una donna che
quando parla lo ride fi certi mpuimenti di labbra, e di facciami ricordo
dt un’altra donna conosciuta, che ridendo, o parlando ficea fimiì atti.
Sempre thè fintiti) cantare l'aria Sun madrigale, ch’hablia alcuna
fimiglianza con alcun altro, mi ricordo di quello di chi lo cantaua. La
fimiglianza c nel predicamene della ree, lattone : conofciuto un e [Iremo,
e fòrza che Ji conofca l’altro. Cosa di troppo gran fiocco, e finza mente
firia,che hauendo locata una parola fio mile ad un'altra, e finttndo,o
ueggendo quella non cene fitiuenga fibito. E fi ben fintiamo in noi un
cere che di /confidarci, non ce ne /marnami però punto. per che la
memoria nofira ancbora, chc non uogliamo, lo ci torà ita per fina fa
mente. Come possiamo ricordarci dall’Aggiuns, - ti od e L itfr » * '
a H Oro trattiamo k flette detSimileJe quali fino molte, e le
Jiuideo remo in due parti una terremo dalla intesone della parola?
l'dtrp. dalla frittura, dai con fiderando come ellafìl, cmincktremo h
quefìa, che e lene afficurarààn quella, ch‘è piu certa dell’ altre. La
chiamo dalla fcrit tura, per che occorrendo una parola, la cui
fignificatione non ajjomiz glia ad alcuna altrado alterando quelle
lèttere, ò frllabe > che la componga no de darò famigliatila nel suono.
De’ modi d‘ alterarla non mi fi untene bora piu di cinque. Aggiungere,
Mancare, Trajjwrre, Mutare,}: Parure. Cominciaremo dall’aggiungere j il
(piale può ejftrc nel principio, è nel mezzo, e nel fine della ditaone. Chiamo
io aggiungere nel principio della ditti onestila figura cb’igr ematici
chiamano Prolhefis, de fifa aggiungendo una fillaba, b al meno una
lettera al principio, come con magi gtor prontezza,ò comodità ne occorre
in mente . S’io uorro ricordarmi di CH E, non fitprei,chc imaginarmi da
porre in mano delle perfine, ò ne* luoghi, ma, aggiungendo una lettera O
nel principio della ditaone diri OCHE, che fino le Papere, quejìi animali
in mano della perfetta mi fa ranno ricordare di ChE.llmcdcfimo faro a
LOMBO, per aggeuolan mi tifilo ricordo, per che fi io aggiungo la fillaba
CO nel principio, barn rbCOLOMBO,quefìo animale adunque mi farà ricordare
dùLO M BO. Farò amhora nel mezzo della dittione l’aggiuntone di una
fillabafi lettera, Ì7 4 e da grammatici chiamata quefla figura epentesi.
Se io cera co ricordarmi di R I A, che non si come fìtafitta, aggiungendo
un V nèl mezzo dirà RIVA, vna rtua adunque, b vero vn colie fiorito in
quel luogo mi darà il ricordo di RI A; cofi per ricordarmi di
INSTRQ, porrò nel mezzo CHIO.è dirà INCHIOSTRO) le manilla fàccia
dela per fina del luogo imbrattata di inchitni firà ricordare di IN* STRO.
Qucflo parimente faremo nel ultimo, aggiungendoui pur una fillaba come
per ricordami di FINE aggiungerò STRA, e fà T h NESTR A, che fi bene come
fia fittmeoft à DI aggiungerò vn O fedi ÙDIO, chiamata pur da grammatici
Proparalejfifi Paragoge. Come portiamo ricordarci dal nancamento S Egutil
Mancamento, che e il contrario di (fucilo, che habbiamo dettò, mancando
dal principio ; dal mezzo, edal fine della dittione alcuna lettera,ò
fillaba ; e prima ragioneremo del principio y chiamando tfuejìa figura
con i Granatici Apherefijir auerra,chc terremo al principio del la
dittione.lncontrandomi a ricordar di SPERO j togliendo il primo e dirà
COSCIE: fingerò aduna ape la perfina del luoco moftrarmi le cofcie, e mi
Jòuucrrà ancho fubito di CONOSCE, e da Grammatici c chiamata quejla figura
di torre di mezzo la dittione Sincopa. Atterrii il medesimo alla fine
della dittione. Occorre CAN IT ferrò l’ultima, e dina CANI. Ecco duo cani insieme
mi daranno C ANIT. Se vorrò ricordarmi di SOLEMO, un SOLE mifirà ricordar
di SOLEMO: togliendo parimente quella sillaba MO tire detta questa apocope
k ' r v.,et * rv V v ì
-‘‘-t Come possiamo ricordarci pet lottai sponimento. I L
traffonimcnto auiene ogni uolta,che le lettere, ò filiale della dittione
mutano luogo fia loro. Prima diremo del traffonimcnto delle lettere. Ciò è
della prima all’ultima, della feconda alla penultima, e cosi di mona, in
mano dell’ due. Se mi vorrò ricordar di ROMA vvolgerò tutte le fd tale al
touerfciofi irta AMOR, vrt Cupitine m mattò, curro all'ract àato con la
persona del luogo mi porràinmentoj ROMA. Si trafiongos no medefimantfnto
le filiale, cóme dicendo REGO; che non si come fa fittvìvolgo In seconda
fittala al primo luogo } t la prima àtt’t ihma, e dirò CORE, potrà meglio
dipingerfi un CORE che un RECO. Cefi di R 1SEM I, porro fióre MISERI ;
che ficn le filiale riuolte.Si potranno anchora trofporre le lettere
altiimcnte ponendo la fecondò al primo luogo • non mutando le ah e } come
vedendo ricordarmi di ALTO, porrò la Jet tonda lettere L al primo luogo
poi quelle, che figuono, e dirà LATO, la perfino del luogo tvccandofi il
lato, mi fitrà ricordar di ALTO . Il me* dejmo porremo far attefittabe:
Se per tifo eeicarò ricordarmi LO ME* N l, pongo la feconda fittala M E
manzi,e dirà cofi trafijwfiìa MELONI, Ecco due meloni in mano delt afifidente
del luogo, mi fiora ricordare del primo . Il fimile fiorai degli altri
traff>oriimenti,ché pofifono effereim Jmti t e bqfimo quefiìi
effempi.per non efijèr piu lungo. Come polliamo ricordarci per la ' '
mutatione. Cap. ier cafi ricordarmi di SELO, utdo ìb mutando le uocali
potrà dir SOLO, anchora SALE, e SOLE. Se narrò gncborn ricordarmi di una
donna chiamata MENICA, me ne ricorderò fingendo vn MANICO di fiata/* di
Qppa, fingendo parimente vn i MONACO,e ftmiU.Per SA GG IO ; SEGGIA, per
BENCHÉ vn BANCO, per PARLA, PERLA : tAa pajiamo alla divisione. Il
dividere che faremo della dittione in piu fillttbee una di quelle
par? tijche fono ytìlifftmc a farci ricordare pcr che ne nafcenonjolo il
por? te a memoria ogni cosa che occorre j ma di qualunque nomejìrano,
bar? laro,& inulto, che fùffe. Ma parliamo prima come fi fàccia
quefìa dia ui fotte in partì fignificatìue, per che fegliono occorrere,
alcuni nomi, de ancho diuift figtòfi canone poi riforniremo di quelli, le
cui parti nonfàps piamo a chi aJfomigliarle. Occorrendo per.auentura
AMOROSA >s'io {fluido per mezzo questa parola diri) AMO, ROSA J
fìngendo dunque vn Amoda prender pefc i, et yna pùnta di Kofi mi fòri
ricordar AMOROSA, che, fi intiero fife non faprei ritromlo. Il medesimo frrcmoà
SOLE KE'Chediufodirà SQLE ieKE'VnReaiun que yefìito col Scettro^ conia
corona, e con yn Sole di legno, quale ftam filiti veder dipinto, ci farà
ricordar di quello. Coftanchora di APOLLODORO Vn A polline indorato. Vegliamo b
era all’altra parte . Di* uidaft il nome Jlranoin tutte le Jueftllabe, c
daremo per ognifillaba alcun sogno mannaie in mano dela perfina del luogo,
il cui nomo cominci da, % quella ftlkka r Con yneffimpio mi farò meglio
intendere Volendomi t Come possiamo ricordarci dalla divisione. U
/empiici A Diofcòtidc, 'cfimAi Cmè STÀEfLODEttDR A} li prima fillaba e
STA. trio fingerò la prima perfona tener in mani una Jìatua A marmo. FI
nell’altra un ramo A fico : LO > ne* pick una locujìa. DEN, chef altra
perfona co una mano fi tocchi uniente.DRA e con l’altra abbracci un D
ragoneionde legenda le prime fiUabe di 1.! - j t o. r ; Coti che fegno
debbiamo fegnaile ^ n, jff Z'm un ATA perche patria dir
colui, chela da fir effreitio A epuffarte, à 1’ Ichcfcgno potrò
conofcereio t fi in la figura ui è aggiunto, mancar io jfrdjpojlo.fò
altramente alterato i perciò che guardandoti mfap ri piu Affetti à
ricordarmi A ciò che-mi magmi che della sola parola ifìeffa. A queflp noi
ripareremo con uuabreue regola, che dobbiamo cefi figurarci la pittura
come è la co fa ifìeffa . S e io ho aggiunto alla dittione torri alla
figvra,efi ho tplfp ui aggiungerò,ò la mtarò mediche parte, come
pcreffempio, (colendo ricordarci di CHE mifinfi 3ueOCHE> per Amojlrart
chefa letterati capo, della ditone c fouerchiaj smammi Capo all’oche,e le
fingeremo cofi, acfipchc il mancamento Alle teff alti pH ! muttrafi
parimente ifs tUnW fiu VnfliENNAflratmdinmaccn le piume ritcrte^un
BAN* CO rifinito, un SO L E cdifjaàjt tenebrò fc, òr una PERLA tqal
con da in quella parte mutata, doue habbiamo di lei fitta la mutotione.La
Db uifione fi una ROSA cui manchilo
aktyfìe^altdti’jÀPQÌ&QtndoratD: rotto per mezzo, et fimili figurati
ori come piu n piacciono^ ti uegono à uerfo.Ne ti w r* jy m j „
jti '*jri i » o pensi » tfijnd’ u tòtrinciàua c irosi 'in fcr
mt&c | .‘^1 ri ©drtfcfofà lafctitttì£i regole che altro noi non
vogliamo xth'uftre interini in uece delle le t ter e t per patrie
depingcrc nella memoria. Il Tempo lo dipingeano figurane Jo il Sole, x
là, Lurknii faggif* cbequtflì fmetmrù o emfdfe m fo ..Perii Moruk
dipittgeanavo Serpe.lon inbocca-jjl Serpe è punteggiate di oro 3 òr
dipinte dt fiutane, che r effe mkaH jietvtm la jlelle, è rotondo fenkh
'principio 3 e fcn^ofne^Qmé tl 'cmkofd&klo:} rinuoua di fiogUa alla
primauera, v-Và 1 V é* :5 **>$• i . r r- m iwfci&t "t\r: o* T
"yOtremo parimente col Gejlo effimere alcune fgwfimonidi paro A le ;
e ne diremo piu particolarmente quache non barbiamo fitto rag ? gionando
delle I magini de* concetti, e dtquejlo potremo fruirci con molta
comodità, per ciò che à firci ricordare la perfino del luogo figurata
inquel gffio; ne porge molto vtile, e quella pittura figurata in un
decente gefìoj quantunque taccia, che non paia che raggioni, ed efjrimi «
fio con detti piu che la voce vma tVn muto effitme coi Gejlo ciò che egli
de fiz dera,'V fóndo le mani in uecedi lingua Philomena efireffi col
gejlo dia ferrila più chiaramente la violenza vfatde daTereo, che non
fice con la pittura* N efil cifignificano quijli atti nelli hnomini, ma
neUi animali ondo, che io*i filo mouerfi ci accennano ciò che ejfi
defiderano. Chi non giudica /thè dinoti humiltà vn capo chef a inchinato
alla dea fira, vnritto arroganza, piegato innanzi accetta, ti pendente in
dietro neghi deche con bocca, mani, e con ogni altro membro del corpo non
fi fojfino dimjk'are infinite pajfmi fi parole ì Chi non giudicara
mejlo, et di mah voglia vno,che ft veggSpalhdonel volto,con la fronte
dea prefiy col collo languido, e pigró intuiti ifinfi,e nelle fòrze dir
un’altro infiammato (tira, thè hahbiail colore gli occh gonfi,cr
(facondo, t rutre le membra nfiritite, e fiia èon tutta la perfimtin moto
gagliar difi fimod Jf of occorrendoci adunque (come per cafifi
IMBRIACO a 'V* * - a I •• # ^ v - fìngeremo quella perfètta in imagine,
quale veliamo deferita Sileno da VIRGILIO (si veda); Jìar dijlefo in
terra me^go finnacchiofi, con le vene gonfie di vino, con vna corona
difirondi di vite, con yn fiafeo, che gli fenda via cino, a cui la Ninfa
Egle dipinga la faccia di mora rojjc V
cigliamo ria cordarci di INVIDIOSÒ, fingeremo quella perfena guaine
deferiite O uidio l’invidia, Jederin terra facendofi cibo de jer penti,femprc
meta ero, fofairando, e piangendo } di faccia pallida, col guardo torto,
co denti ruggmosi ) egli difiilli veleno dalla bocca. Se anchora dicejli
OCCI DE j qual ancho VIRGILIO (si veda) ne dejcriue ENEA fipra TURNO, il quale
confe braccia JòpplicheuolijCt djflejò interra chieda perdono ENEA
minaccia te gli habiiafittu la spada nel petto. Il filmile farai nell’
altre parole, che ft potranno efarimcrc co’lgejlo.Cosi chi con le braccia
aperte,chi con dia Jlefi t chi dritti, chi piegati,et finalmente tutti in
diuerfe attioni faggen a do quanto fi pojfa ? atto dell’uno
rajfomigliarfi con l’altro, acciochcal rea àmre non pigliammo errore. Come
ci possiamo ricordare dal contrario. j Vf 7 % . 0», Efìami quejla
terza j Ir vltima parte a trattare, ciò e come ci pof fi amo ricordare
dal contrario > il che io promifi al principio, quatta io infegnai et
ricordar dal proprio . Il ricordar dal contrario ci porge non piccola
vnlità ;per ciò che ciafcuno per vno ejìremo fi ricorda dcllaltro eferemo
. 1/ color nero mi farà ricordar del bianco, nella infamità mi ricorderò
della finita e nella infelicità fempre della pajfita felicità . Ina
Produce Euripide tìccuba nella fra T rageìta, che ritrouandofi nel colmo
della infelicità che hauea dt bifogtto d’ognt cafi, rtcordarfi del colmo
della Jùa felicità ; dclrcgno dejf flfia> de cinquantafigli, e
cinquanta nuore, del Marito, della cafi tonto ricca : ir iHuflre .Nel
caldo ci ricordiamo Helfeido, 1 caualierì Tranztfi combattendo
neU'cJferdto di Morto Craffo contro i Parthijper lo caldo che fintiuano
fi ricordauanodelfed do di Francia, e per lafite che papuano j fi ricord
auano di tutte quelle ac 0 guef’iui haueano vfie., Ma prima,
che mi parta di raggiane di queflo, racconterò anchora un al tira regola,
che non fife la debbo dal contrario, ò da altro chiamare, che fi fi ra
fra quante ne babbiamo raccontate digrandiffimogiouamcntv. La refi gobi c
quejla,che colui haura da fcruirfi di quefl'arte, elegaft primierafi
•niente in de vfifi nt haura a firuire, ciò e fi in predicare, b in ree
idre O rationifi altre co fi fé pojforìo ejfcrc tafanitele fra queflo fio
v o eleggasi da duecento o trecento parole, che ptìtgli firuorw, e piu gli
intinte# rgono, e che meno fi pojfino ajsomgliare, per ciò .che quejìe
parole piu dell’ altre ci f cglione effir molefic al ricordare . Soia ci
fama di quelle daremo un figno manale jò dal contrio/o dui diffamile, a
come a lui meglio piacerà elegerle, e quefie notarle in un librone
porfile beniffimo à memo; tiaytedo che occorrendo al ricordare le potigli
in mano delle perfine del luogo in uece defle'parolé . Fingerò fa me j
che una gran 'Zucca dica POI CHE, vn Melone dica POSCIA, vn Ccdruolo DAL,
vw Tomo P ER y e fmilijcofi con molta prefie^a locaremo le imagini
alle parole fenza andar molto vagando con l'tmaginatiua per porle, e pat
irne» te con molta prefezza uedendole con l'intelletto ci ricordiamo
delle parò* le . Quel la regola è tolta da coloro f e raccogiicuano le
orationi antica mente dalli vtua voce mentre fi recitauanont’l Senato f e
con certe tifica^ refi caratteri da loro imaginati alle parole piu
occorrenti } le Jcriueuano (on molta jtgeuole^za.e.Fu quefia regola molto
commendata da Greci per mio parere fé fcrijfero dt qu fi’ arte, ammonendo
coloro f e hauea* noà fr tpieflja profcJfione,ne haucjfcro à
memoriiynagran moltttydi fi, La quaU opinione à torto Cdcerom. la ri
prende, intendetiJojtfpiwenfy U da quello f che faa.penfindofi., che 'a
tutte le Rarefi che,pq^ Falcone. Keywords: caratteristica universale. Refs.: Luigi
Speranza, “Grice e Falcone.’ Falcone.
Grice e Falzea: all’isola -- la ragione
conversazionale e l’implicatura conversazionale -- QVOD PRINCIPII PLACVIT LEGIS
HABET RIGOREM – il sentimento condiviso – scuola di Messina – filosofo
messinese – filosofia siciliana -- filosofia italiana – Luigi Speranza (Messina). Filosofo messinese. Filosofo siciliano. Filosofo
italiano. Messina, Sicilia. Grice: “I like Falzea; for one he applies
Apollonian principles to H. L. A. Hart’s analysis of ‘discorso giuridico’ –
alla ‘discorso musicale’ – after all, there is ‘armonia’ in justice!” – Si
laurea sotto Pugliatti a Messina. Insegna a Messina. Lincei. Sua costante
preoccupazione è stata quella di integrare, sempre ed opportunamente, la
prospettiva astratta logico-formale e filosofica con quella pragmatica del
diritto mirante a fornire quel necessario ordine giuridico indispensabile alla
co-esistenza pacifica di vita materiale, vita spirituale e vita sociale. Fra i
suoi maggiori risultati, la centralità della nozione dell’’intersoggettivo”,
“l’interazione” – “l’interpersonale” -- pensato sia astrattamente che in
relazione alle correlative persone la fondazione di una etica giuridica e
l'elaborazione di una assiologia del diritto, frutto rispettivamente della sua
incisiva indagine critica ed ampia comprensione concettuale delle nozioni di
”valore“ da porre, al centro della sua filosofia giuridica, assieme a quello di
“interesse” (cf. Prichard), e di “categoria giuridica” formale, quali nuclei
fondanti del corpus dottrinario della giurisprudenza. Da qui, la constatazione
di principio secondo cui “il giuridico”, nella sua accezione più ampia come
fatto storico-sociale dinamico e non statico, si analizza nelle sue due
componenti principali, quella ”formale“ e quella “materiale”, da considerarsi
sempre in un reciproco, razionale equilibrio co-relativo garante di quella
realtà umana fattuale del interesse e del valore. Il perno epistemologico
dell'impianto teorico, quale presupposto ineludibile per l'esistenza di un
qualsiasi “stato di diritto”, è quello che fa leva sull'imprescindibile ruolo
formalizzante che ogni determinazione giuridica cogente deve avere nel
catturare, indi razionalizzare (forma), quel nucleo affettivo-emotivo (materia)
insito in ogni fatto umano consuetudinario della vita. Il diritto, come realtà
assiologica, è quella naturale concezione cui si perviene allorché si abbandona
quella riduttiva visione formalistica ed astratta della giurisprudenza la
quale, invece, deve guardare alla realtà fattuale ed alle sue dinamiche
complesse e multi-fattoriali, ai suoi contenuti pragmatici, di valore ed d’interesse.
Da qui, la necessaria interdisciplinarità cui deve sottostarepur mantenendo la
propria autonomia la costante giurisprudenza per non cadere in un anacronistico
e sterile formalismo privo di materia. La forte, quasi esasperata dimensione
teoretica (ma mai grettamente dogmatica) espressa non solo da un punto di vista
meramente logico-formale ma sempre contestualizzata alla variegata
problematicità e storicità della realtà umana, si evince, in tutta la sua
evidenza, dagli scritti dedicati ai problemi di teoria generale del diritto,
affrontati, oltre che in alcuni suoi lavori monografici, in certe voci la lui
redatte per l'Enciclopedia del Diritto, sì da costituire dei classici della
letteratura giuridica contemporanea: fra queste, accertare, apparire, efficacia
giuridica, fatto giuridico. Fra i molti contributi dati da Falzea
all'elaborazione teorica dell'ordinamento giuridico, in raccordo a quanto detto
sopra, degno di nota è l'aver egli richiamata l'attenzione nella voce ”I fatti
del sentimento“, sulla scia di parte del pensiero di Pugliatti sulla rilevanza
giuridica del sentimento, inteso non come un principio generale
dell'ordinamento, bensì come un vero e proprio sentimento soggetivo ed
intersoggetivo – shared feelings -- fattualmente rilevante per l’interazione
interpersonale, che la norma giuridica, specie quelle del diritto civile,
classificano come un valore positivo, da rispettare dunque, o negativo (“disvalore”),
da reprimere invece. Da questa presupposizione quindi, con metodo
contraddistinto da ampiezza dell'indagine storica e improntato al rigore
concettuale, consegue uno dei suoi maggiori risultati, riguardante l'analisi
del concetto generale di diritto, quale diritto positivo, cioè effettivamente
vigente, incardinato entro un sistema assiologico fondato su un ordine
razionale intersoggetivo che rispetta il valore di una determinate
intersoggetivo in un assegnato luogo ed in un certo tempo (storicità del
diritto), secondo una scala della loro importanza. Quest'ordinamento razionale
è un tratto distintivo sia del sistema intersoggetivo che dei suoi sottosistemi,
fra i quali preminenti son oil sistema di comunicazione, e quello giuridico,
che è il sistema normativo attualizzato dell'interazione. Da questa
prospettiva, anche sulla base di un parallelo analogico-concettuale con la
struttura della logica, perviene, tra l'altro, ad una elementare quanto
fondamentale distinzione meta-giuridica fra teoria generale del diritto e
dogmatica giuridica, argomentando solidamente a favore della tesi per cui
la teoria generale del diritto opera ad un livello superiore di generalità
rispetto a quello in cui si colloca la dogmatica giacché quest'ultima è sempre
inerente a diritti positivi storicamente attualizzati, oggetti di studio della
teoria generale che, in quanto tale, non discende dunque da alcun diritto
positivo particolare, e quindi neppure dalla dogmatica. La teoria generale del
diritto è piuttosto riflessione meta-teorica su quei particolari sistemi
vigenti di diritto positivo, sistemi che verranno quindi interpretati
speculativamente e spiegati razionalmente (interpretazione giuridica) tramite
metodi centrati sulla individuazione e ordinazione concettuale. Solo in questi
termini, si può allora più propriamente parlare di ”filosofia del diritto”. Altre
opere: “L’intersoggetivo giuridico” Dott. A. Giuffrè Editore, Milano);
“L’intersoggetivo giuridico, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano); La separazione
personale, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano); L'offerta reale e la liberazione
co-attiva del debitore, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano); Il fatto naturale, MILANI-Casa
Editrice Dott. Antonio Milani, Padova); Voci di teoria generale del diritto, Dott.
A. Giuffrè Editore, Milano); Il gene giuridico” Dott. A. Giuffrè Editore,
Milano, Introduzione alle giurisprudenza filosofica”. “Il concetto di diritto” Dott.
A. Giuffrè Editore, Milano); Teoria generale del diritto, Dott. A. Giuffrè Editore,
Milano,Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica, Dogmatica Giuridica, Dott. A. Giuffrè
Editore, Milano, Scritti d'occasione,
Dott. A. Giuffrè Editore, Milano. giuscivilista.
Il civilista. Il nesso fra la fattispecie, ossia la premessa normativa (ovvero,
il caso particolare fattuale), e la conseguenza, ossia il suo possibile effetto
giuridico. norma giuridica Diritto e
interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto. Il diritto può essere
consuetudinario. consuetudine. Antropologia giuridica. diritto civile, Oltre il
”positivismo giuridico“, regola giuridica. Motivi volontaristici e
imperativistici sono presenti nel pratico e volitivo spirito dei romani.
Nemmeno tra i romani tuttavia troviamo formulate dottrine filosofiche che si
propongano di ricondurre compiutamente il diritto alla volontà o al comando. Il
lato imperativistico del diritto emerge piuttosto in singole tesi o massime di
giuristi. Si ricordi il noto passo di Modestino riportato nel Digesto: « Legis
virtus haec est: imperare, vetare, permittere, punire" (Digesto); o
l'altro detto, di Ulpiano, ancora piu indicativo sotto il profilo
volontaristico che sottolinea l'importanza della volonta del sovrano per la
validita della legge: "quod principi placuit legis habet vigorem" (Digesto).
Ma le espressione forse piu significative si trovano in un luogo di Gaio, nel
quale egli, dopo aver distinto varie fonti del diritto romano, le caratterizza
cosi: "Lex est quod populus iubet atque constituit. Plebiscitum est quod plebs iubet
atque constituit... Senatusconsultum est quod Senatus iubet atque
constituit" (Gaio). Il
rapporto regola giuridica-commando risulta ormai fissato in maniera esplicita,
mentre e IMPLICITAmente enunciato il rapporto tra il comando (iubere) e
l'imperativo (constituere). Rientra in questa configurazione
volontaristica e imperativistica del diritto la concezione della consuetudine
come iussum populi, un comando del popolo alla stessa stregua della legge: lex
lata sine suffragio. Ma e con la compilazione giustinianea che, associato al
processo politico dell'epoca imperiale, il volontarismo giuridico ottiene la
sua prima grande e compiuta affermazione. A cio concorsero due fattori
strettamente collegati. La volonta d'onde promana la regola giuridica e adesso
individuata e circoscritta nella persona dell'imperatore. La netta separazione,
su piano empirico, tra interpretazione e applicazione della legge e la regolar
rigorosa che riservava allo stesso imperatore il POTERE INTERPRETATIVO (nel
senso di risoluzione dei casi dubbi) esaltano il peso della volonta imperiale,
impedendo che altri, giurista o giudice che sia, possa sustituirsi, alterandola
o integrandola, a quella volonta. E ben noto il monito che Giustiniano, sulla
presunzione della completezza e perfezione della propria opera di legislatore,
rivolgeva ai giuristi: nullis iuris peritis in posterum audentibus
commentarios illi adplicare et verbositate sua supra dicti codicis
compendium confundere: quemadmodum et in antiquioribus temporibus factum est,
cum per contrarias interpretantium sententias totum ius paene conturbatum est
sed sufficiat per indices tantummodo et titulorum subtilitatem quae paratitla
nuncupantur quaedam admonitoria eius facere nullo ex interpretatione eorum
vitio oriundo"; e quello ancor piu energico e perentorio che gia in
precedenza era stato fato ai giudici da Valentiniano e da Marciano: "Si
quid vero in idsem legibus latum fortassis obscurius fuerit, oportet id
imperatoria interpretatione patefieri duritiamque legum nostrae humanitati
incongruant emendari". La prassi non poteva non smentire questo ambizioso
proposito, la cui formulazione, tuttavia, giova a chiarire come una concezione
volontaristica possa trovare un effetivo riscontro nella realta solo a patto
che la VOLONTA legistlativa venga aggiunta a fonte unica del diritto al di
fuori di ogni condizionamento esterno e risultati garantita nella sua fedele
applicazione ed esecuzione. Può il diritto penale di una
moderna democrazia liberale essere invocato a tutela di sentimenti? L’idea
della protezione penale sembra di primo acchito stridere nell’accostamento a
oggetti come i sentimenti. Eppure, il problema non è estraneo alla realtà
normativa italiana: nel codice Rocco il sen- timento religioso, il pudore, la
pietà dei defunti, il sentimento per gli animali sono gli esemp i più
evidenti. Di fronte all’impiego legislativo di suddetta terminologia, si apre
il problema della definizione dell’oggetto di tutela: il presidio è rivolto a
stati psicologici individuali? Oppure l’evocazione di sentimenti va ri- ferita
alla collettività, quale salvaguardia di una sensibilità che si as- sume come
propria della maggioranza dei consociati? La definizione in termini di
sentimento comunica, in prima istan- za, l’attenzione verso aspetti non
strettamente materiali della vita de- gli individui: riconosce la possibilità
di recare offesa alla persona su versanti che trascendono la mera fisicità. Un
richiamo a fenomeni che interessano la sfera psichica, e che si pongono di
fronte al diritto come realtà da decifrare. La prima parte dell’indagine sarà
dedicata a una mappatura del- l’orizzonte conoscitivo, attraverso contributi di
conoscenza esterni al mondo del diritto. Cercheremo di sviluppare un dialogo
interdisciplinare esteso non soltanto alle scienze lato sensu psicologiche, ma
anche alle discipline sociologiche e filosofiche, secondo un’apertura che dà
rilievo ai ca- noni metodologici elaborati in seno alla branca di studi della
dottrina statunitense denominata ‘Law and Emotion’. A seguito di tale sintetico
ma importante excursus, entreremo nel- la dimensione normativa, analizzando sia
le fattispecie penali del- l’ordinamento italiano in cui l’oggetto di tutela
viene definito come ‘sentimento’, sia le peculiari sfumature di significato che
emergono dai discorsi dei giuristi. Culminata tale parte della ricerca, la
quale è finalizzata a delinea- Tra sentimenti ed eguale rispetto re il
quadro di riferimento normativo e a fissare le coordinate meto- dologiche di
fondo, cercheremo di analizzare una specifica declina- zione del problema della
tutela di sentimenti: i rapporti fra sensibilità soggettive e libertà di
espressione. L’approfondimento di tale questione assume oggi una peculiare ri-
levanza dovuta alla crescente conflittualità che si registra nel discor- so
pubblico delle società occidentali, con particolare riferimento ad argomenti ad
alto tasso emotivo dove vengono in gioco ‘appartenenze significative’
dell’individuo. L’asserita impossibilità che il diritto possa muoversi
all’interno di coordinate eticamente neutrali impone di riflettere attentamente
sul- la dimensione politica del problema penale, all’interno di una dialet-
tica i cui poli opposti sono rappresentati da posizioni di individuali- smo
democratico contrapposte a concezioni di tipo comunitarista- identitario. La
parzialità dei sentimenti, la loro mutevolezza, la loro essenzia- lità per la
persona acutizzano il problema degli equilibri fra coerci- zione e libertà.
L’obiettivo è riuscire a bilanciare esigenze di rispetto per le persone con la
salvaguardia di forme e contenuti comunicativi la cui libertà è anch’essa parte
essenziale del reciproco rispetto dovu- to da ciascuno a tutti. Una misurata e
accorta diffidenza verso il tessuto affettivo- emozionale è la premessa per un
approccio critico che metta il diritto penale in condizione di distinguere
richieste di riconoscimento da tentativi di sopraffazione, per «non confondere
il pensiero e l’auten- tico sentimento – che è sempre rigoroso – con la convinzione
fanatica e le viscerali reazioni emotive» 1. In questo senso, un confronto con
i sentimenti sarà forse utile a meditare sugli spazi per una convivenza tra le
diverse libertà che chiedono ascolto nella società pluralista. 1 MAGRIS,
Laicità e religione, a cura di Preterossi G., Le ragioni dei laici, Roma-Bari. EMOZIONI
E SENTIMENTI TRA FATTO E NORMATIVITÀ. Tra sentimenti ed eguale rispetto
Fenomeni affettivi e dimensione giuridica. I FENOMENI AFFETTIVI E
DIMENSIONE GIURIDICA: COORDINATE EPISTEMOLOGICHE E METODOLOGICHE se trascuriamo
tutte le reazioni emozionali che ci legano a questo mondo, noi trascuriamo
anche gran parte della nostra umanità, e precisamente quella parte che sta alla
base del perché noi abbiamo una legislazione civile e penale, e di quale
aspetto essa prenda» NUSSBAUM. Nascondere l’umanità. Il disgusto, la vergogna,
la legge. L’orizzonte di indagine. Diritto penale, sentimenti, emozioni:
panoramica dei problemi. Fulcro
dell’indagine: il richiamo al sentimento nella definizione dell’oggetto di
tutela. Oltre il lessico legislativo. Diritto penale, sentimenti, emozioni:
panoramica dei problemi «Anche se nel diritto penale domina il fenomeno
oggettivo ed esterno del comportamento, si trovano in esso frequenti espliciti
ri- chiami ai fenomeni soggettivi e interiori del sentimento. Purtroppo si
tratta di semplici richiami, dai quali nessuno finoggi ha tentato di as-
surgere a una trattazione sistematica unitaria. Il peso di queste lacu- ne non
può non accusarsi in sede di teoria generale perché sono gli [Tra
sentimenti ed eguale rispetto istituti penalistici a offrire a uno studio
giuridico del sentimento gli esempi più numerosi e più importanti» Con queste
parole Falzea richiama l’attenzione sulla rilevanza che i fenomeni affettivi
assumono nella dimensione penalistica, lamentando l’assenza di stu- di
specifici che avrebbero potuto giovare a un più esaustivo inqua- dramento
teorico dei fatti di sentimento nella sfera giuridica. A distanza di decenni le
parole di Falzea mantengono inalterato il loro valore di impulso a riflettere
su ruolo e significato del sentimen- to nel diritto penale. Ad oggi il tema non
è stato ancora compiuta- mente indagato in una prospettiva di sistema, per
quanto l’attenzione della dottrina penalistica italiana sia andata crescendo
negli ultimi decenni. I limiti dell’approfondimento, quasi una ‘presa di
distanza’ dai fat- tori affettivi, non costituiscono una peculiarità del
microcosmo pena- listico ma sono da contestualizzarsi in un atteggiamento del pensiero
occidentale che ha considerato sentimenti ed emozioni come un fat- tore di
distorsione del pensiero cognitivo e, conseguentemente, anche come elemento
distonico in rapporto all’asserita ‘razionalità’ degli isti- tuti giuridici e
delle riflessioni ad essi inerenti 2. 1 F., I fatti di sentimento, in Studi in
onore di Passarelli, Napoli. «Si è
soliti associare al concetto di “decisione” il qualificativo “razionale”, come
garanzia di esattezza dei presupposti da cui promana e di “bontà”/coerenza
delle ripercussioni che intende provocare. Ragione/razionalità come promessa di
succes- so, di eliminazione dell’errore, di metodo fondato su argomentazioni
logiche e su- scettibili di controllo critico», così CAPUTO, Occasioni di
razionalità nel diritto penale. Fiducia nell’“assolo della legge” o nel
“giudice compositore”?, Jus. Il tema della razionalità giuridica e penalistica
affiora in innumerevoli scritti che non appare possibile menzionare
esaustivamente; per un quadro di sintesi v. LA TORRE, Sullo spirito mite delle
leggi. Ragione, razionalità, ragionevolezza, Napoli; con riferimento all’ambito
penalistico, v. ex plurimis, LÜDERSSEN, L’irrazionale nel diritto penale, in
AA.VV., Logos dell’essere Logos della norma. Studi per una ricerca coordina- ta
da Luigi Lombardi Vallauri, Bari, Un eloquente monito a non dare per scontata
la razionalità del giuridico si deve a GRECO, Premessa, in BIANCHI
D’ESPINOSA-CELORIA-GRECO-ODORISIO-PETRELLA-PULITANÒ, Valori socio-culturali
della giurisprudenza, Bari: «nel mondo del diritto l’attenzione è
tradizionalmente rivolta ai contenuti strettamente giuridici delle leggi e
della giurisprudenza e v’è una propensione ad attribuire significati razionali
o ideali non soltanto al reale giuridico, ma anche a quello che tale non è. Ora
in un mondo ampiamente dominato da leggi economiche e dai corrispondenti
dinamismi socio-politici, la pretesa di considerare il fenomeno giuridico in
linea generale negli stretti limiti della scienza giuridica propriamente detta
è illusoria e illusionistica. Per un’interessante prospettiva sui rapporti tra
razionalità dell’intervento penale ed emozioni mo- [ Fenomeni
affettivi e dimensione giuridica [Il modo di intendere le dinamiche del
diritto, soprattutto del diritto penale, si è fondato implicitamente, forse
anche inconsciamente, su una narrazione convenzionale che ha attribuito a
sentimenti ed emozioni un ruolo negativo, quasi antagonistico rispetto alla
ragione, e che ha portato in questo senso a marginalizzare il ruolo dei
fenomeni affettivi, sia riguardo alla dimensione di razionalità della condotta
del reo, sia soprattutto in relazione al modo di concepire l’agire delle figure
tecniche cui sono affidate le dinamiche applicative del diritto: soggetti,
questi ultimi, idealmente assimilati, anche a livello di immaginario
collettivo, a modelli di razionalità pura, secondo veri e propri stereotipi che
caratterizzano il modello culturale di diritto radicato nel mondo occidentale.
Tale vulgata influisce tutt’oggi sull’insegnamento per la preparazione di giudici
e avvocati, tendenzialmente, e forse talvolta ingenuamente, proiettati alla
ricercadi una non ben definita razionalità, ma forse non ancora adeguatamente
messi in condizione di conoscere, studiare e gestire la complessità delle
euristiche del pensiero e dei rapporti con l’emotività 6. rali v. MURPHY,
Punishment and the Moral Emotions, Oxford. Quale testo di riferimento per un
inquadramento in chiave socio-psicologica della razionalità umana, v. ELSTER,
Ulisse e le Sirene. Indagini sulla razionalità e l’irrazionalità, Bologna.
Definizione di BANDES, Introduction, in ed. Bandes, The Passion of Law, New
York. Il tema è sviluppato principalmente in ambito criminologico; per una
sintesi v. FORTI, L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo
penale, Milano.; cfr. PALIERO, L’economia della pena (un work in progress), in
AA.VV., a cura di Dolcini-Paliero, Studi in onore di Marinucci, Milano, il quale, in superamento di tale teorica,
afferma che ormai non è pensabile immaginare un attore della scena penalistica
che sia contemporaneamente affekt-, tradition- e wert-frei». È la critica di
BANDES-BLUMENTHAL, Emotion and the Law, in
Review of Law and Social Science, HARRIS, “Another Critique of Pure
Reason”: Toward Civic Virtue in Legal Education, in Stanford Law Review; per la
critica al modello di pensiero sotteso all’insegnamento del diritto nel
panorama occidentale vedi il saggio. Emblematica è la figura del giudice, il
quale per definizione si dovrebbe differenziare da figure atecniche, prive di
una formazione giuridica e che dunque dovrebbero essere più esposte a
condizionamenti emotivi (testimoni, imputato, pubblico), ma che andrebbe più
realisticamente inteso, e studiato, anche come soggetto emotivo. Judges are human and
experience emotion when hearing cases -- v. MARONEY, Emotional Regulation and
Judicial Behaviour, in California Law Review; si veda soprattutto per il
discorso sulla gestione delle emozioni; EAD., Angry Judges, in Vanderbilt Law
Review; cfr. BANDES, Introduction. Sul
tema delle emozioni del giu- [Tra sentimenti ed eguale rispetto I tempi
sembrano però essere cambiati: i saperi sul mondo, e dunque le scienze con cui
anche il mondo del diritto deve confrontar- si utilizziamo il termine ‘scienze’
in un’accezione lata che comprende sia le scienze c.d. ‘dure’, sia le scienze
sociali e le discipline filosofiche – inducono oggi a un ripensamento di fondo:
non solo relativamente alla distinzione dicotomica ragione/emozioni, ma più in
generale al ruolo che emozioni e sentimenti assumono anche in rapporto alla
qualità morale delle scelte di un individuo dicante si veda anche
WIENER-BORNSTEIN-VOSS, Emotion and the Law: A Framework for Inquiry, in Law and
Human Behaviour, L’emotività del giudice viene analizzata anche nel panorama
italiano: fra le monografie v. FORZA-MENEGON-RUMIATI, Il giudice emotivo. La
decisione tra ragione ed emozione, Bologna.; CALLEGARI, Il giudice fra
emozioni, biases ed empatia, Milano. Fra gl’articoli v. CERETTI, Introduzione,
in Criminalia; LANZA, Emozioni e libero convincimento nella decisione del
giudice penale, in Criminalia.; BERTOLINO, Prove neuro-psicologiche di
responsabilità penale, in Forti-Varraso-Caputo, «Verità» del precetto e della
sanzione penale alla prova del processo, Napoli. Per una critica all’attuale
formazione dei giuristi, e la proposta di introdurre le scienze cognitive nel
percorso di studi universitario v. PASCUZZI, Scienze cognitive e formazione
universitaria del giurista, in Sistemi intelligenti; si sofferma sulla debolezza
del modello di azione razionale fatto proprio dal diritto, in una prospettiva
mirata principalmente al diritto civile, CATERINA, Processi cognitivi e regole
giuridiche, in Sistemi intelligenti. Traggo tale definizione da PULITANÒ,
Difesa penale e saperi sul mondo, in Carlizzi-Tuzet, La giustizia penale tra
conoscenza scientifica e sapere comune, Torino, in corso di pubblicazione. La
bibliografia sul tema è sterminata. Ci limitiamo a indicare alcune opere che,
anche in virtù dell’attitudine divulgativa, hanno contribuito a favorire un
dialogo interdisciplinare. Un autore che in tempi recenti ha impresso una
svolta, anche dal punto di vista comunicativo, per la confutazione della
dicotomia ragio- ne/emozioni è Damasio, a partire del cele- bre studio
intitolato L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano, Milano, al
quale si sono aggiunti successivamente Alla ricerca di Spinoza. Emozioni,
sentimenti e cervello, Milano, e Il sé
viene alla mente. La costruzione del cervello cosciente, Milano. Si vedano
anche i saggi di Doux, il quale pone lo
studio delle emozioni come base per la conoscenza della mente umana, DOUX, Il
cervello emotivo. Alle origini delle emozioni, Milano. Per una prospettiva
interdisciplinare, di taglio socio-filosofico, opera di riferimento è NUSSBAUM,
L’intelligenza delle emozioni, Bologna. Per un quadro di sintesi di taglio
prettamente divulgativo v. EVANS, Emozioni. La scienza del sentimento, Roma. Il
problema non è mai stato, soprattutto da Hume in poi, ammettere che le emozioni
possano essere motivi dell’azione umana, ma semmai ammettere che ne siano
ragioni morali, che abbiano un’autorità, una forza normativa, pari a quella che
il razionalismo classico attribuiva a principi della ragione incontaminati
dalle Fenomeni affettivi e dimensione giuridicaNon è possibile in questa
sede addentrarci nello sconfinato dibattito. Riteniamo però di poter
sintetizzare lo stato dell’arte con un’eloquente affermazione di Haidt,
psicologo di matrice intuizionista, e dunque incline a riconoscere la primazia
dell’intuizione emotiva nell’economia dell’agire umano. La razionalità umana
dipende in maniera cruciale da un’emotività sofisticata: è solo perché il
nostro cervello emotivo lavora così bene che i nostri ragionamenti possono
funzionare. Un’emotività sofisticata: se la razionalità umana è il risultato di
una complessa combinazione in cui anche la dimensione emotiva ha un ruolo
importante, ne deriva l’esigenza di un ridimensionamento delle pretese di
razionalità pura che ci si ostina o ci si illude a ricercare nei prodotti
legislativi e anche nelle condotte degli operatori del diritto (giudici,
avvocati). In altri termini, appare tutt’altro che inscalfibile la plausibilità
dell’impostazione veteror-azionalistica cui la tradizione giuridica occidentale
ha conformato i propri paradigmi e alla cui ombra sembra ancora coltivare
l’autor-assicurante illusione della legge e del sistema giuridico come dominio
della razionalità’ passioni e che il sentimentalismo, d’altra parte, finiva per
trattare solo nella contingenza del loro incidere su una ragione pratica, v.
PAGNINI, Il rispetto al centro della morale, in Il Sole-24Ore; sul rapporto fra
emozioni e ragioni morali, un’opera che riassume lo stato dell’arte è Bagnoli,
Morality and the Emotions, Oxford, HAIDT, Felicità. Un’ipotesi, Torino; per
un’esplicazione più dettagliata v. The Emotional Dog and Its Rational Tail: A
Social Intuitionist Approach to Moral Judgment, in Psychological Review. Il
tema è sconfinato; per una sintesi del dibattito v. MACKENZIE, Emotions,
Reflection and Moral Agency, in Langdon-Mackenzie, Emotions, Imagination and
Moral Reasoning, London; OATLEY, Psicologia ed emozioni, Bologna. Una posizione
che afferma l’esigenza di non trascurare l’effetto di possibile alterazione
della razionalità da parte delle emozioni è quella di ELSTER, Emotions and
Rationality, in Mansted-Frijda- Fischer, Feelings and Emotions. The Amsterdam
Symposium, Cambridge. Un’efficace sintesi, anche sul piano comunicativo, è il saggio
di GOLEMAN, Intelligenza emotiva. Che cos’è e perché può renderci felici, Milano.
Da ultimo, v. MORIN, Sette lezioni sul pensiero globale, Milano. Per un
interessante quadro di sintesi sull’atteggiamento del pensiero giuridico
occidentale teso a prendere le distanze dalla dimensione emotiva (senza
peraltro riuscirci), v. MUSUMECI, Emozioni, crimine e giustizia. Un’indagine storico-giuridica,
Milano. The main-stream notion of the rule of law greatly overstates both the
demarcation between reason and emotion, and the possibility of keeping
reasoning processes free of emotional variables. It is also likely that
emotion, by its very nature, threatens much of what law hopes to be. To the extent legal systems Tra sentimenti ed
eguale rispetto È emblematico l’assunto con cui la giurista Bandes apre un
importante studio collettaneo intitolato ‘The Passions of Law’. Le emozioni
pervadono il diritto. Possiamo dire che ne impregnano sia la fase genetica sia
la dimensione applicativa. la domanda cruciale non è se emozioni e sentimenti
diano luogo a forme di interazione con la realtà giuridica, bensì in quali
termini essi interagiscano e come possano essere gestiti a livello teoretico e
in ambito applicativo. L’osservazione di Bandes vale in misura ancora maggiore
per il diritto penale, il quale intrattiene con le emozioni un rapporto di
problematica contiguità, poiché coinvolge, e spesso travolge, beni che
rivestono un ruolo importante nella scala dei bisogni e delle preferenze
soggettive: per proteggere interessi rilevanti per la sopravvivenza e lo
sviluppo della persona umana è chiamato a incidere su interessi altrettanto
essenziali (le libertà) 1thrive on categorical rules, emotion in all its messy
individuality makes such categories harder to maintain. The notion of the rule of law
is based, at least in part, on the belief that laws can be applied
mechanically, inexorably, without human fallibility, v. BANDES, Introduction. Nella
cospicua letteratura si vedano, ex plurimis, BRENNAN, Reason, passion, and the
progress of the law, in Cardozo Law Review; DEIGH, Emotions, Values and the
Law, Oxford; KARSTED, Emotion and Criminal Justice, in Theoretical Criminology;
MARONEY, The Persistent Cultural Script of Judicial Dispassion, in California
Law Review; BANDES, Introduction. Per
una panoramica di taglio generale si vedano anche i contributi pubblicati in Palma-Silva
Dias-de Sousa Mendes, Emoções e Crime. Filosofia, Ciência, Arte e Direito
Penal, Coimbra. Il problema della razionalità del punire si identifica con
anche l’esigenza di un equilibrato rapporto con la dimensione affettiva. Nella
sua versione più primitiva e brutale, la pena si manifesta come reazione
istintiva a un torto. Definendo la pena primitiva come ragione cieca,
determinata ed adeguata soltanto agl’istinti ed agl’impulsi – in una parola,
come azione istintiva – volevo innanzitutto ed in primo luogo porre con ciò in
rilievo, nella maniera più efficace possibile, una caratteristica negativa
della pena primitiva. LISZT, La teoria dello scopo nel diritto penale, Milano. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria
del garantismo penale, Roma-Bari. Il diritto penale costituisce il ramo
dell’ordinamento in cui è maggiore è il rischio di assecondare istanze
vendicative o bramosie punitive slegate da una razionalità strumentale e
guidate da una cieca emotività, esso vive in una continua dialettica con
l’irrazionale: cfr., ex plurimis, DONINI, “Danno” e offesa nella c.d. tutela
penale dei sentimenti. Note su morale e sicurezza come beni giuridici, a
margine della categoria dell’offense di Feinberg, Riv. it. dir. proc. pen.; v.
anche Metodo democratico e metodo scientifico nel rapporto fra diritto penale e
politica, in Stortoni-Foffani, Critica e giustificazione del diritto penale:
L’analisi critica della scuola di Francoforte, Milano; BARTOLI, Il diritto
penale tra vendetta e riparazione, in Riv. it. dir. proc. pen.; Fenomeni
affettivi e dimensione giuridica; L’azione dello strumento penale è di per sé
‘emotigena’, ossia fat- tore di stimolo a emozioni 15. Vale per la fase
precettiva, ossia l’espressione di divieti che, a se- conda degli interessi
coinvolti, possono suscitare negli individui atteg- giamenti emotivi di diverso
tipo 16 i quali finiscono per influire sul gra- do di adesione alla norma e
dunque sulle condizioni di osservanza del precetto, in una dimensione che
potremmo definire come ‘risvolto emozionale’ del problema della legittimazione
delle norme penali 17. E vale, forse in modo più rilevante, per la fase
applicativa, in cui si accertano le responsabilità e la sanzione ‘prende
corpo’. Non è un ca- so che la dimensione emotiva nel diritto penale venga
convenzional- mente collocata, e sovente circoscritta, a fasi e momenti in cui
emo- zioni e sentimenti risultano più ‘visibili’: la realtà delle aule di tri-
ss.; PADOVANI, Alla ricerca di una razionalità penale, in Riv. it. dir. proc.
pen., «In effetti, il reato è la mistura
di un fatto che suscita reazioni immediate negative e di un’imputazione dalle
origini spesso motivate politicamente e dagli effetti sempre stigmatizzanti»,
LÜDERSSEN, L’irrazionale nel diritto penale. Per uno studio ad ampio spettro
sulle emozioni suscitate dal fatto crimina- le, con particolare riferimento al
sublime, v. BINIK, Quando il crimine è sublime. La fascinazione per la violenza
nella società contemporanea, Milano, 2017. 16 Sul richiamo ad atteggiamenti
emotivi della collettività come parte di un più ampio problema concernente
adesione a valori, consenso sociale e normazione penale, v., per tutti,
PALIERO, Consenso sociale e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., Nella
letteratura italiana v. FORTI, Le ragioni extrapenali dell’osservanza della
legge penale: esperienze e prospettive, in Riv. it. dir. proc. pen., Sui
rapporti fra la dimensione sociale delle emozioni e le scelte di politica del
di- ritto si soffermano BANDES-BLUMENTHAL, Emotion and the Law. Sui rapporti
tra dimensione ‘visiva’ del crimine e ruolo delle emozioni v., per un’ampia
panoramica,a cura di Forti-Bertolino, La televisione del crimi- ne, Milano,
2005; per l’analisi di un caso emblematico, v. CERETTI, Il caso di Novi Ligure
nella rappresentazione mediatica, in AA.VV., a cura di Forti-Bertolino, La
televisione del crimine; sul tema v. anche PALIERO, Verità e distor- sioni nel
racconto mediatico della giustizia. Uno sguardo d’insieme, in AA.VV., a cura di
Forti-Mazzucato-Visconti A., Giustizia e letteratura, vol. II, Milano, 2014,
pp. 671 ss.; più diffusamente, ID., La maschera e il volto (percezione sociale
del crimine ed ‘effetti penali’ dei media), in Riv. it. dir. proc. pen.;
PALAZZO, Mezzi di comunicazione e giustizia penale, in Politica del diritto;
volendo, v. BACCO, Visioni ‘a occhi chiusi’: sguardi sul problema penale tra
immaginazione, emozioni e senso di realtà, in The Cardozo Law Bulletin,
Sull’approccio ‘visuale’ in criminologia v., per una sintesi globale e per le
coordinate di fondo, v. BROWN, Visual Crimonology, criminology. oxfordre. com/view/10.1093/a
crefore/ 9780190 264079.001.0001 /acrefore-97801902 64079-e-206? Tra sentimenti
ed eguale rispetto bunale e la dialettica spesso tumultuosa fra i soggetti del
processo 19. E infine il carcere, il dramma umano della pena, da sempre intriso
di atteggiamenti emotivi che si dividono fra vendetta, odio per il tra-
sgressore e compassione 20. Siamo solo alla punta affiorante di un intreccio
che affonda le proprie radici in un substrato per lo più invisibile 21. È bene
riflettere non solo sulle emozioni che il diritto penale su- scita, ma anche
sugli atteggiamenti emotivi e di pensiero che sono alla base e che modellano la
fisionomia dell’intervento punitivo22, nelle forme e nei presupposti23.
L’esigenza di riconoscere e proble- Sulle emozioni della vittima, v. da ultimo
BANDES, Share your Grief but Not Your Anger. Victims and the Expression of Emotion in Criminal
Justice, Abell-Smith, The Espression of Emotion. Philosophical, Psychological an Legal Perspectives,
Cambridge. Richiamiamo, nella sconfinata letteratura, alcune opere in cui viene
affron- tato lo specifico tema delle matrici affettive; per una sintetica
ricognizione filoso- fica, a partire da un’analisi etimologica, v. CURI, I
paradossi della pena, in Riv. it. dir. proc. pen.,; nella letteratura
angloamericana, SOLOMON, Justice v. Vengeance. On Law and the Satisfaction of Emotion, in AA.VV., ed.
by Bandes, The Passions of Law.; POSNER, Emotion versus Emotional- ism in Law,
in AA.VV., ed. by Bandes, The Passions of Law; MURPHY, Punishment and the Moral
Emotions, cit., pp. 94 ss.; NUSSBAUM, L’intelligenza delle emozioni; EAD.,
Rabbia e perdono. La generosità come giustizia, tr. it., Bologna. Emotions
pervades not just the criminal courts, with their heat-of-passion, and insanity
defenses and their angry or compassionate jurors but the civil court- rooms,
the appellate courtrooms, the legislatures. It propels judges and lawyers, as
well as jurors, litigants, and the lay public. Indeed, the emotions that
pervade law are often so ancient and deeply ingrained that they are largely
invisible», v. BANDES, Introduction, Cfr. ABRAMS-KEREN, Who’s Afraid of Law and
the Emotions?, in 94 Minnesota Law Review. Secondo l’istanza razionalistica che è alla base del
diritto penale postillumi- nistico, le emozioni sembrano subire una
sublimazione che ne rende più difficol- toso riconoscerne la presenza pur
avvertendone gli effetti: «The institutions of criminal justice thus find
themselves in a paradoxical situation. They offer a space for the most intensely felt
emotions – of individuals as well as collectivities – while simultaneously
providing mechanisms that are capable of ‘coolig off’ emotions, converting them
into more sociable emotions, or channelling them back into reasonable and more
standardised patterns of actions and thought», v. KARSTED, Handle with Care:
Emotions, Crime and Justice, Karsted-Loader-Strang, Emotions, Crime and
Justice, Oxford and Portland, 2011, p. 2. 23 Nella dottrina penalistica italiana è stata
avviata una riflessione concernente il raffronto fra la logica
razionalistico-consequenzialista e una diversa prospetti- va, più marcatamente
intuitiva e a base emozionale, nell’approccio a problemi di
Fenomeni affettivi e dimensione giuridica 11 matizzare il ruolo della
dimensione emotiva si pone dunque anche in rapporto al processo di
deliberazione delle politiche penali e più in generale all’esercizio delle
scelte pubbliche 24. Appare opportuna una tematizzazione delle connessioni fra
diritto penale e dimensione affettiva, in relazione non solo al funzionamento
di istituti del diritto vigente, ma più in generale all’assetto logico e te-
leologico delle categorie penalistiche, le quali sono frutto di atteg- giamenti
di pensiero e di cultura intrisi di emotività. In altri termini, il ruolo delle
emozioni e dei sentimenti va concepito non solo come elemento da ‘incastrare’
all’interno di geometrie concettuali tradizio- nali, ma soprattutto come
fattore che contribuisce, e ha contribuito fino ad oggi, a influire sulle
geometrie. Le relazioni tra emozioni, sentimenti e diritto penale non sono
dunque confinabili a singoli territori della c.d. ‘dogmatica’, né posso- no
circoscriversi a particolari settori della parte speciale del codice. Il
rapporto fra dimensione affettiva e diritto penale appare in defini- tiva come
un intreccio di questioni che si dispiegano da monte (fase genetica) a valle
(fase applicativa) dell’ordinamento normativo. Più radicalmente, è l’idea
stessa della responsabilità penale, il suo dover essere e i suoi obiettivi, a
essere in buona parte co-determinati da at- teggiamenti emotivi, dalla
sensibilità sociale e dal sentire dei legisla- tori: un presupposto
fondamentale per ogni riflessione penalistica, e che giustamente viene oggi
evidenziato come dato preliminare nella presentazione del problema penale.
regolamentazione normativa e a casi concreti: v. DI GIOVINE O., Un diritto
penale empatico? Diritto penale, bioetica, neuroetica, Torino, 2009, passim;
EAD., Una let- tura evoluzionistica del diritto penale. A proposito delle
emozioni, in AA.VV., a cura di Di Giovine O., Diritto penale e neuroetica,
Padova, WESTEN, La mente politica, tr. it., Milano; più recentemente, sul ruolo
della componente emotiva nelle scelte politiche e nell’adesione a orientamenti
va- loriali, fedi, ideologie, si veda HAIDT, Menti morali. Perché le brave
persone si divi- dono su politica e religione, tr. it., Milano, 2013, pp. 93
ss.; una sintesi dei proble- mi in ROSSI, Emozioni e deliberazione razionale,
Sistemi intelligenti. Un’analisi del ruolo del fattore emotivo nel contesto
applicativo evidenzia come il richiamo a emozioni sia ben presente nelle
argomentazioni giurispruden- ziali anche al di là di un definito inquadramento
in particolari istituti, e rappre- senti in questo senso un ausilio
argomentativo polivalente, adoperato soprattutto in relazione alla colpevolezza
e ai criteri soggettivi dell’art. c.p., v. AMATO, Di- ritto penale e fattore
emotivo: spunti di indagine, in Riv. it. med. leg. FIANDACA, Prima lezione di
diritto penale, Roma-Bari. Tra sentimenti ed eguale rispetto 2. Fulcro
dell’indagine: il richiamo al sentimento nella definizione dell’oggetto di
tutela La dottrina penalistica parla oggi espressamente di ‘ruolo delle
emozioni e dei sentimenti nella genesi e nell’applicazione delle leggi penali’,
proponendo una classificazione dei profili di interazione fra stati affettivi e
diritto penale basata su cinque piani prospettici i quali possono a nostro
avviso sintetizzarsi in due macrocategorie: 1) profili pertinenti la genesi del
diritto, della legge penale, e il dover essere della pena (ruolo della
dimensione affettiva nelle scelte di politica del dirit- to e riflessi sulla
configurazione del bene oggetto di tutela penale; in- fluenza sul modo di
concepire i concetti o le categorie della teoria del reato, riflessi sul modo
di concepire significato e scopi della pena); profili concernenti la dimensione
applicativa (ruolo di emozioni e sen- timenti nel giudizio di colpevolezza;
influenza della dimensione affet- tiva nella riflessione del giudicante) 27.
Questioni come l’influenza della dimensione affettiva sulla teoriz- zazione dei
concetti della categoria del reato, sul modo di concepirele funzioni della pena
e sulla graduazione della colpevolezza costitui- scono tematiche che, secondo
un gergo ‘endopenalistico’, orientano la riflessione verso temi più vicini alla
‘parte generale’; appaiono maggiormente pertinenti a problemi di ‘parte speciale’
profili riguar- danti il ruolo di sentimenti ed emozioni nella configurazione
di og- getti di tutela. Una prima ricognizione può essere condotta attraverso
uno sguardo al diritto penale vigente, al testo prima che al contesto 28, alla
ricerca di norme in cui vengano evocati fenomeni psichici lato sensu
riconducibili a sentimenti ed emozioni; ed effettivamente nel codice penale
italiano tali richiami non mancano. Un’avvertenza: partire da una lettura delle
norme è funzionale a fornire delle coordinate di base per l’inquadramento delle
questioni 27 FIANDACA, Sul ruolo delle emozioni e dei sentimenti nella genesi e
nell’ap- plicazione delle leggi penali,
a cura di Di Giovine O., Diritto penale e neu- roetica, cit., pp. 215
ss. 28 Adoperiamo la diade testo/contesto per indicare due distinti livelli di
analisi: il primo relativo alla dimensione letterale delle norme, il secondo,
che non affron- teremo nella presente indagine, relativo all’emersione del
lessico emotivo nelle applicazioni giurisprudenziali anche in relazione a
disposizioni e istituti che non richiamano espressamente stati affettivi. Sul
rapporto fra testo e contesto v. PALAZZO, Testo, contesto e sistema
nell’interpretazione penalistica, in AA.VV., a cura di Dolcini-Paliero, Studi
in onore di Marinucci. Fenomeni affettivi e dimensione giuridica 13 che sono
più strettamente legate al diritto vigente, evidenziando in questo modo le
connessioni più immediate, ma non traduce una scel- ta metodologica tesa a
‘ontologizzare’ il lessico legislativo e a farne la chiave di lettura
prioritaria. Al contrario, il lessico delle norme, con le sue approssimazioni,
deve indurre a chiedersi quale sia, al di là delle formule, il ruolo dei
fenomeni affettivi richiamati nelle dinami- che della penalità. Prendiamo le mosse
dalla parte generale del codice penale29. Ri- chiami al lessico dei sentimenti
e delle emozioni emergono in istituti relativi alla graduazione della
colpevolezza: nel titolo relativo all’im- putabilità, l’art. 90 c.p. parla di
stati emotivi e passionali 30; fra le cir- costanze del reato spiccano il
riferimento allo ‘stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui’ e la
‘suggestione di una folla in tumulto’ (artt. c.p.). Menzioniamo le suddette
norme poiché contengono richiami testuali, senza allargare il campo a ulte-
riori situazioni in cui gli stati affettivi rappresentano un elemento che può
concorrere a integrare, o a influire dal punto di vista naturalisti- co, sulla
configurazione di importanti istituti: pensiamo al dolo e alla 29 Menzioniamo
gli istituti e le fattispecie in cui vengono richiamati espressa- mente
fenomeni psichici definiti come sentimenti ed emozioni, o comunque a essi
riconducibili; non si tratta quindi dell’elencazione di tutti gli istituti che
rimandi- no a concetti psicologici; per una sintesi in tal senso vedi di
recente NISCO, La tu- tela penale dell’integrità psichica, Torino. La norma che
stabilisce che gli stati emotivi e passionali non escludono l’imputabilità è
una disposizione controversa e dibattuta fin dalla genesi; per una sintesi v.
MUSUMECI, Emozioni, crimine, giustizia; FORTUNA, Gli stati emotivi e
passionali. Le radici storiche della questione, in Vinci- guerra-Dassano,
Scritti in memoria di Giuliano Marini, Napoli. La rigidità della disposizione
normativa viene oggi criticata, fino a farla definire da attenta dottrina come
una delle finzioni più odiose del sistema, v. DI GIOVINE O., Il dolo
(eventuale) tra psicologia scientifica e psicologia del senso comune,
penalecontemporaneo.it; BARTOLI R., Colpevolezza: tra persona- lismo e
prevenzione, Torino; ma è tuttora ben solida nella giuri- sprudenza, v., ex
plurimis, Cass. pen., sez., con nota di VISCONTI A., in Riv. it. med. leg.;
cfr. Cass. pen.L’unico spazio di rilevanza per stati emotivi e passionali viene
ammesso nel caso di fenomeni già radicati in un pregresso quadro di infermità,
v. EAD. In relazione alle circostanze dello stato d’ira e della suggestione
della folla, secondo la giurisprudenza, nel primo caso lo stato emotivo deve
corri- spondere a un impulso incontenibile, v. Cass. pen., sez.; Cass. pen.,
sez.; Cass. pen., sez.; per le spora- diche applicazioni dell’attenuante della
suggestione della folla v. Cass. pen., sez. VI, 27/02/2014, n. 11915; Cass.
pen., sez. Tra sentimenti ed eguale rispetto colpa e, più in generale, a
tutta la materia dell’imputazione soggettiva. È oggetto di discussione se e in
che misura la componente affettiva (emo- zioni e sentimenti) sia da prendere in
considerazione quale fattore costitutivo dei coefficienti psichici che il
diritto penale definisce ‘dolo’ e ‘colpa’, e, più in genera- le, si discute sul
grado di rispondenza fenomenica della categoria della colpevo- lezza in
rapporto allo stato soggettivo della persona; in relazione a tale aspetto il
concetto di colpevolezza assume un ruolo che è stato definito ‘ambiguo’: «da un
lato presidio del rilievo da attribuirsi allo stato soggettivo reale
dell’imputato, on- de evitare una condanna che si fondi su mere istanze di
esemplarità sanzionato- ria; ma nel contempo fattore che autorizza, quando la
colpevolezza non viene esclusa, l’insignificanza di quel medesimo stato
soggettivo (cioè della condizione vera in cui versi il soggetto agente)
rispetto al contenuto della condanna», così EUSEBI, Le forme della verità nel
sistema penale e i loro effetti. Giustizia e verità come «approssimazione», in
Forti-Varraso-Caputo, «Verità» del pre- cetto e della sanzione penale.
L’impostazione dominante in dottrina tende a escludere una rilevanza degli
stati affettivi sul piano normativo: «Estranei alla natura del dolo sono
affetti, emozioni, motivi di qualsivoglia natura che stan- no ‘a monte’ della
decisione di agire. In via di principio, elementi emozionali non servono a
fondare il dolo, né valgono a escluderlo», così PULITANÒ, Diritto penale, Torino,
Cauta è l’apertura di FIANDACA, Appunti sul ‘pluralismo’ dei modelli e delle
categorie del diritto penale contemporaneo, in La Cor- te d’Assise, il quale
osserva che «[o]ccorrerebbe evitare, invero già nell’individuare l’essenza
generale o nucleo centrale del dolo nella coscienza e vo- lontà del fatto, di
concepire tali requisiti psicologici in termini eccessivamente razionalistici e
idealisticamente depurati da corrispondenti componenti emotive». Appare
difficilmente contestabile che a livello naturalistico la componente affetti-
va sia un fattore costitutivo degli stati psicologici che fondano dolo e colpa;
gli spazi per una eventuale considerazione del ruolo degli stati affettivi
nella fisio- nomia del dolo e della colpa penale potrebbero eventualmente
ampliarsi o re- stringersi a seconda che si propenda per una concezione
‘normativizzante’ dei coefficienti psichici oppure per una concezione più
‘naturalistica’, tema in rela- zione al quale il dibattito nella dottrina
penalistica italiana è amplissimo: si veda- no, ex plurimis, VENEZIANI, Motivi
e colpevolezza, Torino; EUSEBI, Formula di Frank e dolo eventuale in Cass.,
S.U., (Thyssen- krupp), in Riv. it. dir. proc. pen.,, e più ampiamente ID., Il
dolo come volontà, Brescia, 1993; DE VERO, Dolo eventuale, colpa cosciente e
costruzione “separata” dei tipi criminosi, a cura di Bertolino-Eusebi-Forti,
Studi in onore di Romano, Napoli; DONINI, Il dolo eventuale, fatto-illecito e
colpevolezza, Diritto penale; 103 ss.; FIANDACA, Sul dolo eventuale nella
giurisprudenza più recente, tra approccio oggettivizzante-probatorio e
messaggio generalpreventivo, Diritto penale; DEMURO, Il dolo. II.
L’accertamento, Milano; PULITANÒ, I confini del dolo. Una riflessione sulla
moralità del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., Per una riflessione
sulla consistenza psicologica del dolo eventuale alla luce delle più recenti
acquisizioni della psicologia e delle neuroscienze v. BERTOLINO, Prove
neuro-psicologiche di responsabilità penale, in AA.VV., a cura di Forti-
Fenomeni affettivi e dimensione giuridica 15 Si tratta di norme
problematiche il cui specifico approfondimento non sarà oggetto della presente
indagine; nondimeno va dato conto della rilevanza di tali disposizioni
nell’impianto della responsabilità penale. Nella parte speciale del codice la
definizione di oggetti di tutela in termini di sentimento rappresenta
un’evidenza palmare: si parla di ‘sentimento religioso’, di ‘pietà dei
defunti’, di ‘sentimento per gli ani- mali’, di condotte atte a ‘deprimere lo
spirito pubblico’ (art. 2c.p.), a ‘distruggere o deprimere il sentimento
nazionale’ (artt. dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale -- c.p.) e
a istigare all’odio fra le classi sociali (art. c.p.), di atti finalizzati a
incutere ‘pubblico timore’ (art. c.p.), di ‘comune sentimento del pudore’ (art.
c.p.), di ‘perdurante e grave stato di ansia o di paura e timore per
l’incolumità propria o di un prossimo congiunto’ (art. c.p.), di ‘passioni di
una persona minore’ (art. c.p.). Allargando lo sguardo al di là del codice, la
legislazione comple- mentare offre ulteriori esempi: la legge nota come Legge
sulla stampa, parla di sensibilità e impressionabilità di fanciulli e
adolescenti e incrimina condotte idonee a offendere il loro ‘sentimento morale’
(art.); sempre nell’ambito del medesimo testo normativo, è considerata
penalmente rilevante la pubblicazione di stampati i quali descrivano o
illustrino, con particolari impressionan- ti o raccapriccianti, avvenimenti
realmente verificatisi o anche sol- tanto immaginari, ‘in modo da poter turbare
il comune sentimento della morale’ (art.). Estremamente significative sono
infine le nor- me contro la discriminazione razziale (legge), nelle quali la
tipicità della condotta è fondata sulla nota caratterizzante di ciò che
comunemente è definito come un sentimento, ossia l’odio. Abbiamo constatato che
«nel linguaggio legislativo penale il rife- rimento a sentimenti è ben
presente» e che «sentimenti e stati emo-
Varraso-Caputo, «Verità» del precetto e della sanzione penale; DI GIOVINE O.,
Il dolo (eventuale) tra psicologia scientifica e psicologia del senso co- mune,
cit.; per una sintesi del ruolo delle scienze extranormative in rapporto al
problema dell’imputazione soggettiva, v. da ultimo FIANDACA, Prima lezione. Nondimeno,
nelle motivazioni dei giudici il richiamo alla dimensione affettiva figura
quale corollario argomentativo in relazione all’elemento soggetti- vo,
all’ipotesi di concessione di attenuanti generiche e più in generale in ordine
alla commisurazione della pena; per un quadro di sintesi v. AMATO, Diritto
penale e fattore emotivo, C. cost. PULITANÒ, Introduzione alla parte speciale
del diritto penale, Torino. Tra sentimenti ed eguale rispetto tivi non sono
certo realtà sconosciute al diritto penale»34: «i “senti- menti”, [...]
ancorché di natura psichico-emozionale, sono [...] delle realtà personalistiche
innegabili. Le disposizioni della parte speciale (sentimento religioso, pudore,
pietà dei defunti, sentimento per gli animali, sentimento nazionale)
rappresentano la rispondenza più univoca e immediata di ciò che si suole
definire ‘tutela di sentimenti’, con una formula tanto accatti- vante quanto
ambigua e problematica nei contenuti, la quale soprat- tutto nell’attuale
momento storico sta riscuotendo un inedito interes- se da parte della dottrina
penalistica italiana 36. Le norme codicistiche forniscono una prima cornice, un
panora- ma dalla capacità esplicativa simile a quella di una visione in contro-
luce: sostanzialmente definiti appaiono i contorni, il tratteggio ester- no che
inquadra il teatro dei fatti oggetto di interesse normativo; più nebuloso è il
nucleo interno, legato al retroterra dei fenomeni e alle loro dimensioni di
significato. Un primo ordine di problemi ha a che fare col profilo fattuale,
legato all’inquadramento e alla decifrazione di ciò che i saperi sul mondo, e
in particolare le scienze empirico-sociali, definiscono ‘sen- timenti’,
soprattutto in rapporto ad altri fenomeni affettivi, come ad 34 FIANDACA, Sul
bene giuridico. Un consuntivo critico, Torino, PALAZZO, Laicità del diritto
penale e democrazia “sostanziale”, in Quaderni co- stituzionali, 2/2010, p.
441. 36 Menzioniamo gli scritti che si sono dedicati ex professo al tema,
lasciando al momento da parte la cospicua produzione letteraria in cui
l’argomento viene tocca- to in modo incidentale. Oltre al già menzionato saggio
di FIANDACA, Sul ruolo delle emozioni e dei sentimenti, si segnala del medesimo
Autore un ulte- riore approfondimento in occasione dello studio sul bene giuridico:
v. FIANDACA, Sul bene giuridico, cit., pp. 81 ss. Si vedano quindi DONINI,
“Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei sentimenti; GIUNTA, Verso un
rinnovato romantici- smo penale? I reati in materia di religione e il problema
della tutela dei sentimenti, in Bertolino-Eusebi-Forti, Studi in onore di Mario
Romano, vol. III, Napoli; CAPUTO, Eventi e sentimenti nel delitto di atti
persecutori, in Studi in onore di Mario Romano; NISCO, La tutela penale
dell’integrità psichica; PULITANÒ, Introduzione alla parte speciale del diritto
penale; volendo, BACCO, Sentimenti e tutela penale: alla ricerca di una
dimensione liberale, in Riv. it. dir. proc pen., 3/2010, pp. 1165 ss. Fra i
costituzionalisti v. GUELLA-PICIOCCHI, Libera manifestazione del pensiero tra
fatti di senti- mento e fatti di conoscenza, in Quaderni costituzionali, Per
un’analisi del sentimento quale elemento che concorre a fondare ragioni e
struttura di di- sposizioni normative non solo penalistiche, v. ITALIA, I
sentimenti nelle leggi, Milano, 2017. Per una sintesi delle più recenti
posizioni della dottrina continentale, nel con- testo di un’analisi incentrata
sull’ordinamento spagnolo, v. ALONSO ALAMO, Senti- mientos y derecho penal, in
Cuadernos del polìtica criminal, Fenomeni affettivi e dimensione giuridica 17
esempio le emozioni. In termini complementari si pone un problema concettuale
che riguarda le regole d’uso dei termini sia nell’ambito extragiuridico e, di
riflesso, nella specifica dimensione giuridico-pe- nalistica: si tratta di prendere
in considerazione le tassonomie scien- tifiche in rapporto alle esigenze di
normatività, alla chiarezza defini- toria e alla funzionalità comunicativa del
diritto. Un secondo ordine di problemi concerne gli spazi di legittimità di
norme finalizzate a una tutela penale di interessi legati alla sfera affettiva
degli individui: tema che proietta verso percorsi differenti a seconda del
significato e del senso normativo attribuibile all’evoca- zione del peculiare
sentimento o dell’emozione, in un discorso che chiama in gioco pregiudiziali di
tipo filosofico, morale, politico. In questo senso la problematica si presta a
essere sviluppata ad un pri- mo livello su un piano generale (la tutelabilità
di sentimenti come problema di principio), e, successivamente, in una
prospettiva più circoscritta concernente lo specifico problema di tutela che
sia dato individuare dietro il richiamo alla dimensione affettiva della
persona. Come detto, prendere le mosse dalle norme positive è volto a
facilitare l’inquadramento dei problemi; una volta fotografato l’esistente, il
lessico dei legislatori è destinato a divenire oggetto di analisi criti- ca,
nel tentativo di superarne la cortina di artificialità. 2.1. Oltre il lessico
legislativo Un primo obiettivo è dissolvere l’alone di retorica e guardare ‘in
trasparenza’, oltre le formule. La tendenza a costruire norme penali attraverso
richiami alla di- mensione affettiva, pur manifestatasi in momenti storici
differenti, rivela una sostanziale continuità 38, animata da variabili che si
legano a fattori sociali e culturali i quali hanno concorso a dare stimolo a
una sensibilità dei legislatori39. Si tratta di scelte culturalmente 37 Più
remoti sono il codice penale e la c.d. legge sulla stampa, distanti anche
culturalmente dall’attuale momento storico; più prossima cronologicamente è la
c.d. ‘Legge Mancino’ (incriminazione di condotte d’odio razziale), mentre è
relati- vamente recente la scelta di dare riconoscimento a esigenze di tutela
di animali non umani attraverso la formula ‘Delitti contro il sentimento per
gli animali’. Una panoramica in MUSUMECI, Emozioni crimine, giustizia. I testi
legislativi, che parlano di sentimenti, sono spia di un sentire dei legislatori
che, ieri come oggi, hanno adottato quel lessico, così PULITANÒ, Introduzione
alla parte speciale. Tra sentimenti ed eguale rispetto orientate, nel contesto
di una complessità di fondo 40 che è confluita in determinazioni di politica
del diritto le quali, secondo un processo ricorsivo 41, si caratterizzano a
loro volta per un elevato grado di pre- gnanza culturale e una forte valenza
simbolica, nel senso che le nor- me giuridiche a loro volta contribuiscono a
modellare atteggiamenti di pensiero ed emotivi. Seguendo le traiettorie del
pensiero di Edgar Morin troviamo un efficace quadro riassuntivo della
complessità di ciò che chiamiamo ‘cultura’: «La cultura, peculiarità della
società umana, è organizzata/organiz- zatrice attraverso il veicolo cognitivo
costituito dal linguaggio, a parti- re dal capitale cognitivo collettivo delle
conoscenze acquisite, dei saper-fare appresi, delle esperienze vissute, della
memoria storica, delle credenze mitiche di una società. Così si manifestano
“rappresentazio- ni collettive”, “coscienza collettiva”, “immaginario
collettivo”. E la cul- tura, sfruttando il suo capitale cognitivo, instaura le
regole/norme che organizzano la società e governano i comportamenti
individuali. Le regole/norme culturali generano processi sociali e rigenerano
global- mente la complessità sociale acquisita dalla stessa cultura» 42. In che
termini il giurista penale deve rapportarsi a tale complessità? Solo se lo si
considera da una prospettiva esterna, il diritto penale è un coacervo di norme:
se si guarda con più attenzione, però, esso si ri- vela come una parte della cultura
in cui viviamo», ricorda Winfried 40 Nel senso in cui il concetto è stato
sviluppato da Morin: «Complexus significa ciò che è tessuto insieme; in
effetti, si ha complessità quando sono inse- parabili i differenti elementi che
costituiscono un tutto (come l’economico, il poli- tico, il sociologico, lo
psicologico, l’affettivo, il mitologico) e quando vi è tessuto interdipendente,
interattivo e inter-retroattivo tra l’oggetto di conoscenza e il suo contesto,
le parti e il tutto, il tutto e le parti, le parti tra di loro. La complessità
è, perciò, legame tra l’unità e la molteplicità. Gli sviluppi propri della
nostra era planetaria ci mettono a confronto sempre più ineluttabilmente con le
sfide della complessità», v. MORIN, I sette saperi necessari all’educazione del
futuro, tr. it., Milano; sempre Morin afferma che «Il problema della
complessità è quello che pongono i fenomeni non riducibili agli schemi semplici
dell’osser- vatore», v. ID., Scienza con coscienza, tr. it., Milano; cfr. più
diffusamente, ID., Introduzione al pensiero complesso, tr. it., Milano. I
prodotti e gli effetti generati da un processo ricorsivo sono contempora-
neamente co-generatori e co-causanti di tale processo», MORIN, Le idee:
habitat, vita, organizzazione usi e costumi, tr. it., Milano, MORIN, Le idee:
habitat, vita, organizzazione usi e costumi. Fenomeni affettivi e dimensione
giuridica 19 Hassemer43. L’osservazione dello studioso tedesco è un invito a
riflet- tere sul diritto penale munendosi di ‘lenti’ che sappiano mettere a
fuo- co non solo norme ma anche la cultura che fa loro da sfondo: gli uni-
versi fattuali, valoriali, simbolici ed emotivi che la formano. Il giurista
penale dovrebbe volgere il proprio sguardo verso i fe- nomeni al fine di
costruire esplorazioni ‘a partire dal capitale cogni- tivo collettivo delle
conoscenze acquisite’: delle conoscenze che han- no contribuito a dare
un’impronta alla cultura, e dunque anche alla sensibilità dei legislatori; e
del panorama di conoscenze del tempo presente, con l’annesso potenziale
epistemico. Un approccio critico al lessico del diritto significa in questo
senso presa di distanza da ‘ontologismi giuspositivistici’ o da riduzionismi
pangiuridici’ della realtà, e traduce l’esigenza di tenere ben presente la
distanza tra il diritto, inteso come ideale regolativo, e i fatti della vita
L’‘inemendabilità’ di cui parla il filosofo Maurizio Ferraris, «il fatto che
ciò che ci sta di fronte non può essere corretto o trasforma- to attraverso il
mero ricorso a schemi concettuali»45, suona per il giurista come un monito
aprendere sul serio la distinzione tra di- mensione ‘costruttivistica’ degli
schemi del diritto e il piano ontologico dei fenomeni HASSEMER, Perché punire è
necessario, tr. it., Bologna. Non è vero e completo giurista colui che, pure
conoscendo con scientifica precisione il diritto positivo di un determinato
paese, non si rende conto della in- colmabile distanza tra il diritto e la
vita, ossia della assoluta impossibilità di sod- disfare totalmente l’esigenza,
presente in tutte le società, di razionalizzare le azioni degli uomini dando a
esse un ordine stabile mediante regole». v. CESARINI SFORZA [si veda],
Filosofia del diritto, Milano; FERRARIS,
Manifesto del nuovo realismo, Roma-Bari; si veda an- che la riflessione di un
filosofo del diritto di matrice analitica SCARPELLI, Filosofia analitica, norme
e valori, Milano: le norme e le asserzioni svolgono nell’esperienza dell’uomo
una differente funzione, ma le une e le altre possono svolgere la loro funzione
solo se si riferiscono a stati ed eventi dentro l’esperienza e distinguibili
dagli altri stati ed eventi dentro l’esperienza». 46 Non intendiamo prendere
posizione sui rapporti tra ontologia ed epistemo- logia, addentrandoci nel
ginepraio di problemi legati alla dialettica fra concezioni ‘realiste’ e
‘postmoderne’. Nella letteratura italiana, oltre al citato ‘manifesto’ di
Maurizio Ferraris, si veda ID., Documentalità. Perché è necessario lasciar
tracce, Roma-Bari, 2009, pp. 62 ss.; per una cristallina sintesi del dibattito
sul realismo vedi D’AGOSTINI, Realismo? Una questione non controversa, Torino. In
termini generali, segnaliamo come tale produzione letteraria sia da inquadrarsi
quale risposta al trend postmoderno che nella seconda metà del Novecento ha
sottoposto i concetti di ‘verità’ e di ‘realtà’ a tentativi di destruttura-
zione da parte di correnti filosofiche che possiamo approssimativamente
definire Tra sentimenti ed eguale rispetto Nella dottrina penalistica
italiana si parla di vincoli di realtà, e si potrebbero definire tali istanze
anche attraverso il richiamo a con- cetti meno abituali ma oggi non più alieni
al discorso penalistico, come quello di ‘verità’ 48. Lo specifico caso dei
sentimenti come pro- blema di tutela porta a riflettere sulla «verità dei presupposti
su cui si fonda il ragionamento funzionalistico all’origine dei precetti»49. Si
tratta di un impegno anche sul piano metodologico: come approccio di studio che
pone la conoscenza dei fenomeni a fondamento di ana- lisi volte a testare la
qualità delle scelte e delle possibili risposte da parte del diritto,
emancipandosi dalla prospettiva di patenti ‘ontolo- giche’ alle formule coniate
dal legislatore 50. Il punto di osservazione dello studioso non dovrebbe
pertanto col- locarsi in un’ottica del tutto interna al linguaggio e agli
schemi con- cettuali del diritto posto, ma, come ogni punto di osservazione,
ne- cessita di una collocazione anche esterna rispetto all’oggetto che si come
relativistico-ermeneutiche. La bibliografia è sterminata; ci limitiamo a
menzionare il testo forse più emblematico, e raffinato, del trend postmoderno,
ossia RORTY, La filosofia e lo specchio della natura, tr. it., Milano, 2004. 47
«Come impresa ‘di ragione’, il diritto è vincolato al principio di realtà. Il
le- gislatore deve fare i conti con la realtà che intende regolare, nella quale
ha da ri- tagliare gli oggetti e cercare le condizioni di una regolazione
possibile e razionale rispetto agli scopi. Nei concreti orizzonti storici, i
vincoli di realtà (ontologici) si traducono in vincoli epistemologici di
razionalità rispetto al sapere disponibile», v. PULITANÒ, Il diritto penale fra
vincoli di realtà e sapere scientifico, in Riv. it. dir. proc. pen., 3/2006,
pp. 798 ss. 48 Le questioni di fondo sono oggi compendiate nell’importante
volume a cura di Forti-Varraso-Caputo, «Verità» del precetto e della sanzione
pena- le, cit.; si veda inoltre il denso scritto di DI GIOVINE O., A proposito
di un recente dibattito su “Verità e diritto penale”, in Criminalia, 2014, pp.
539 ss., quale tentati- vo di superamento, nella prospettiva
giuridica, della radicalità insita nell’alter- nativa tra teorie
corrispondentiste e pragmatiste. PALAZZO, Verità come metodo di legiferazione.
Fatti e valori nella formulazione del precetto penale, in AA.VV., a cura di
Forti-Varraso-Caputo, «Verità» del precetto e della sanzione penale, cit., p.
101. 50 Umberto Vincenti afferma la necessità di «combattere ogni formalismo
in- terpretativo che ha la pretesa, per malintese aspirazioni di autonomia
della scien- za giuridica, di risolvere ogni questione – e gli stessi casi
della pratica – ragionan- do esclusivamente all’interno del testo normativo,
levigando e combinando le sua parole, per comporre un certo prodotto
linguistico – una certa massima di decisione – da accollare all’esperienza:
alla nuova esperienza da conoscere e, nei fatti, destinata a rimanere, non
volendosi andare oltre le parole di un testo (o, anche, di molti testi), di
necessità sconosciuta (o quasi) perché impenetrabile attraverso il solo strumento
verbale», v. VINCENTI, voce Linguaggio normativo, in Enciclopedia del diritto,
Annali, vol. VII, Milano. Fenomeni affettivi e dimensione giuridica 21 vuole
indagare: «a partire dall’insopprimibile “eccedenza” della vita rispetto a
tutte le forme», e nella consapevolezza che il diritto, rispet- to ai fenomeni
che ne costituiscono il campo applicativo, costituisce ormai una semantica
influente in cui quello di cui si parla è molto di più di quello che si dice. Le citazioni sono tratte da RESTA, Diritto vivente,
Bari. Si veda anche RODOTÀ, La vita e le regole. Tra diritto e non diritto,
Milano, il quale sembra farsi sostenitore di istanze simili quando afferma che
il ri- chiamo alla ‘verità’ dei presupposti implica che è in gioco qualcosa di
più profon- do della precisione linguistica e dell’efficacia descrittiva di una
norma: osserva Rodotà che «In realtà il diritto è più che una regola. Prima di
tutto è un linguag- gio. Si può davvero dire tutto con le parole del diritto o
è proprio la grammatica dei diritti a dimostrarsi povera di fronte alla
complessità sociale e alla sua ric- chezza? Il radicarsi del diritto nella
realtà segue itinerari complessi, e meno lineari, di quello che misura
l’effettività della norma unicamente da una sua diret- ta e immediata
applicabilità in una situazione determinata. Già la sola trascrizio- ne
nell’ordine giuridico di un valore o di un principio o di un fine pubblico
porta con sé una variazione del contesto in cui collocare gli atti della vita,
del discorso giuridico a cui fare riferimento, del sistema normativo con il
quale misurarsi». Tra sentimenti ed eguale rispetto SEZIONE II Percorsi
concettuali e interdisciplinari SOMMARIO: 3. Spunti di riflessione attraverso
le ‘Law and Emotion Theories’. Sentimenti ed emozioni: approcci di studio e
questioni di linguaggio. Quale concezione di emozione per il giurista? Sull’uso
del termine emozione. Spunti di riflessione attraverso le ‘Law and Emotion
Theories’ Un approccio orientato a problematizzare il profilo ontologico- fattuale
dei fenomeni affettivi, e dunque a dialogare con ambiti disci- plinari diversi
dalla scienza giuridica, trova un importante punto di riferimento dal punto di
vista metodologico nel campo di studi di matrice statunitense denominato ‘Law
and Emotion’ Si tratta di un’area di discussione orientata a rimeditare i
termini dell’interazione fra diritto e dimensione emotiva per ragioni che si
le- gano non solo a un complessivo aggiornamento delle conoscenze ex-
tragiuridiche sul tema, ma soprattutto per favorire una maggiore con-
sapevolezza e un ‘uso’ più intelligente delle emozioni nel campo giuri- dico
(«intelligent and responsible engagement by law») Secondo i teorici di ‘Law and
Emotion’ i giuristi tendono a non prendere sufficien- temente in considerazione
le acquisizioni delle scienze extragiuridiche sugli stati affettivi, rivelando
un’autoreferenzialità frutto di mentalità chiusa e una riluttanza ad apprendere
da altre discipline Per un inquadramento dei temi trattati e delle diverse
impostazioni v. BANDES- BLUMENTHAL, Emotion and the Law, cit., passim; MARONEY,
Law and Emotion: A Proposed Taxonomy of an Emerging Field, in 30 Law and Human
Behavior.; cfr. anche ABRAMS-KEREN, Who’s Afraid of Law and the Emotions? ABRAMS-KEREN, Who’s Afraid of
Law and the Emotions? BANDES, Introduction. Fenomeni affettivi e dimensione giuridica Gli studi
di ‘Law and Emotion’ mirano a mettere in luce l’influenza che la dimensione
affettiva esplica sul modo di concepire ratio e struttura di istituti di
diritto positivo e, più in generale, sulle ragioni addotte per legittimare
l’essere e il dover essere del diritto, soprattutto del diritto penale. Si
approfondisce la conoscenza dei fenomeni affettivi attraverso una base
epistemica che non si limita alla dimen- sione bio-psicologica, ma che si apre
alla sfera sociologico-umani- stico-letteraria, attraverso la filosofia, la
letteratura, l’antropologia, la sociologia, in una prospettiva volta a
dischiudere orizzonti di senso e a guardare ai fenomeni affettivi attraverso un
filtro interpretativo multidisciplinare. Ciò che sembra meglio riassumere
l’istanza sottesa agli studi di ‘Law and Emotion’ è la ricerca di un dialogo
finalizzato non solo a in- crementare consapevolezza e competenze dei giuristi
sul tema delle emozioni, e dunque a favorire una maggiore attendibilità
scientifica dei lavori dei giuristi, ma anche a promuovere un feedback virtuoso
fra scienza giuridica e saperi empirico-sociali sugli stati affettivi 58. I
contributi di ‘Law and Emotion’ non si identificano con una linea teorica
univoca, ma si articolano in diverse correnti; una fra le BANDES-BLUMENTHAL,
Emotion and the Law. BANDES-BLUMENTHAL,
Emotion and the Law; MARONEY, Law and Emotion, cit., pp. 123 ss.; ABRAMS-KEREN,
Who’s Afraid of Law and the Emotions? Sotto
tale profilo sembrano esservi sostanziali differenze rispetto ad altre branche
di studi, affini ma distinte da ‘Law and Emotion’: in particolare ‘Law and
Economics’ e ‘Law and Neuroscience’, le quali, peraltro, sembrano essere tenute
in maggiore considerazione dai giuristi. Una possibile chiave di lettura di
tale atteg- giamento è il fatto che ‘Law and Economics’ e ‘Law and
Neuroscience’ sembrano basarsi su assunzioni che sono più vicine al modello di
razionalità ‘classica’ con cui i giuristi hanno maggiore confidenza, v.
ABRAMS-KEREN, Who’s Afraid of Law and the Emotions?, MARONEY, Law and Emotion,
cit., p. 135: «We see as well a persistent divide between empiricists and
theorists. The lack of
dialogue across these dividing lines lessens opportunities for cross-fertilization.
We therefore would do well to foster dynamic collaborations among social
scientists, those trained in the life sciences, philosophers, lawyers, and
legal scholars. The exercise of forging such collabora- tions would encourage
creation of a common language, and resulting scholarship would be both more
complex and more accessible to those across the range of implicated disciplines.
Quali caratteristiche deve avere uno
studio per potersi inquadrare come contributo su ‘Law and emotion’? Questa la risposta di
MARONEY, Law and Emo- tion, cit., p. 124: «The question as to at what point any
given project is sufficiently about both “law” and “emotion” to productively be
claimed for this particular en- Tra sentimenti ed eguale rispetto più
autorevoli studiose, la giurista Terry Maroney, individua ben sei tipologie di
approccio60. Tale schematizzazione assume in primo
luogo un valore descrittivo, individuando snodi concettuali che carat-
terizzano le peculiarità dei singoli contributi nel contesto della pro- duzione
scientifica sul tema; sotto un diverso profilo, la tassonomia degli approcci
possiede anche la funzione di canone metodologico volto a evidenziare questioni
fondamentali con cui il singolo studioso che intenda approfondire il tema delle
interazioni fra diritto e dimen- sione affettiva si troverà a fare i conti 61.
I percorsi individuati da Ter- ry Maroney fissano in questo senso delle
coordinate che possono con- tribuire a suggerire al singolo studioso
l’impostazione che meglio si attaglia al tipo di indagine che intende
affrontare: la conoscenza dei nodi teorici fondamentali e, correlativamente,
della possibilità di percorsi e di approcci alternativi, dovrebbe costituire un
impegno ad acquisire consapevolezza riguardo l’impostazione adottata, anche al
fine di renderne esplicita l’adesione. clave is worthy of greater exploration
than is possible here. I offer,
nonetheless, two premises, one pertaining to motivation and the other to
method. First, contemporary law and emotion scholarship is based on the beliefs
that human emo- tion is amenable to being specifically and searchingly studied,
that it is highly relevant to the theory and practice of law, and that its
relevance is deserving of clos- er scrutiny than it historically has received.
Second, such scholarship explicitly directs itself to both sides of the “and”;
it takes on a question regarding law and brings to bear a perspective grounded
in the study or theory of emotions. MARONEY,
Law and Emotion. Nel dettaglio, si parla di: emotion centered approach’, come
approccio che si focalizza su una singola emo- zione e ne analizza le possibili
interazioni con la dimensione giuridica; emotional phenomenon approach, il
quale muove dallo studio di processi mentali e comportamentali che non
corrispondono propriamente a emozioni, ma che rap- presentano condizioni per
l’elicitazione o la esternazione di stati emozionali emotion theory approach’,
approccio porta a sviluppare riflessioni in linea con una o più teorie
interpretative delle emozioni; legal doctrine approach, il quale mira a far
interagire il sapere su emozioni e stati affettivi con aree determinate del
diritto o con particolari istituti; theory of law approach, il quale studia i
nessi tra emozioni e diritto a un livello puramente teoretico, facendo interagire
teorie sulle emozioni con teorie generali sul diritto; legal actor approach, il
quale si occupa di analizzare come la dimensione emotiva influisce
sull’attività dei soggetti che operano nell’ambito applicativo: giudici,
avvocati, ecc. MARONEY, Law and Emotion, careful consideration of the
analytical approaches potentially implicated in any given project will help
identify blind spots or force unstated assumptions to the surface, and may
further encourage scholars to justify why they make the choices they do. Thus, academic inquiry into
the intersection of law and emotion should identify which emotion(s) it takes
as its focus; carefully distinguish be- tween those emotions and any implicated
emotion-driven mental processes or Fenomeni affettivi e dimensione
giuridica 25 4. Sentimenti ed emozioni: approcci di
studio e questioni di linguaggio Gli studi su ‘Law and Emotion’ mettono in
evidenza questioni teo- riche le quali riteniamo debbano essere prese in
considerazione an- che nella presente indagine: in particolare, un importante
step è rappresentato dalla ricerca di punti di convergenza fra contributi di
ma- trici scientifiche eterogenee, e dunque dall’esigenza di uno sguardo
d’insieme alle acquisizioni elaborate dalle discipline che studiano gli stati
affettivi. Sentimenti ed emozioni sono fenomeni relativi al sentire della
persona: per comprenderne i profili di rilevanza nella dimensione del singolo e
l’incidenza nelle dinamiche relazionali il giurista penale de- ve
necessariamente rivolgersi a saperi esterni al diritto che potremmo definire
lato sensu ‘psicologici’, ma che non si limitano alla sola psicologia.
Nell’attuale momento storico le dinamiche interiori dell’individuo sono poste
sotto osservazione da una molteplicità di punti di vista: un’interazione fra
discipline che dà luogo a complesse mappe epistemiche. Difficilmente potrà
trovare appagamento la bramosia di defini- zioni che spesso anima le operazioni
intellettuali dei giuristi quando si addentrano in campi di conoscenza diversi
dal proprio. La lettera- tura sugli stati affettivi non è semplicemente una
sovrapposizione di varianti tassonomiche e definitorie; differenti sono le
discipline coin- volte, con angolazioni prospettiche e linguaggi che
valorizzano profili differenti e complementari: non esiste un’unica ‘scienza
dell’emozio- ne e dei sentimenti’. Come modello di approccio penalistico alle
scienze extranormati- ve si è recentemente parlato di una prospettiva
‘separatista’ e di una ‘dialogante’64. La soluzione a nostro avviso preferibile
è la seconda; nel presente caso, il dialogo si caratterizza per una particolare
com- plessità, poiché le voci che il giurista si trova di fronte rappresentano
una variegata polifonia da cui emergono prospettive di ricostruzione behaviors;
explore relevant and competing theories of those emotions’ origin, purpose, or
functioning; limit itself to a particular type of legal doctrine or legal
determination; expose any underlying theories of law on which the analysis
rests; and make clear which legal actors are implicated», v. MARONEY, Law and
Emotion. Condividiamo in questo senso l’impostazione metodologica di NISCO, La
tu- tela penale dell’integrità psichica, FIANDACA, Prima lezione. Tra
sentimenti ed eguale rispetto e di classificazione alquanto diverse. Sarebbe
segno di chiusura cul- turale se ci si accontentasse di identificare le
rispondenze fenomeni- che del richiamo a sentimenti sulla base del senso
comune, senza ap- profondire le articolate classificazioni proposte dai diversi
saperi sul mondo 65; nondimeno, la non omogeneità del panorama di conoscen- ze
grava il giurista di un compito severo. In primo luogo appare opportuno
individuare le branche della co- noscenza che oggi tracciano le coordinate di
riferimento. Al fine di delineare i presupposti di un’interazione fra scienza
penale e saperi sugli stati affettivi, nella dottrina penalistica italiana è
stata proposta una schematizzazione utile a mappare l’orizzonte conoscitivo.
Tre le tipologie di approccio evidenziate: approccio psicologico; approccio neurofisiologico e
neuroscientifico; approccio filosofico La dimensione biologica e quella
psicologica offrono un quadro in- centrato sulle dinamiche interne alla
persona, ossia relativo a come gli stati affettivi si manifestano e a quale
influenza possono avere sul- l’agire, sull’autodeterminazione individuale e
dunque nella globale eco- nomia di vita di un soggetto. Prospettive come quella
filosofica e so- ciologica forniscono chiavi di lettura differenti, facendo
luce non solo sulla dimensione soggettivo-interiore e solipsistica dei fenomeni
af- fettivi, ma proiettandoli nelle complesse dinamiche della vita di rela-
zione e dunque nella sfera interpersonale. Nella prospettiva penalistica sono
importanti entrambi i profili, sia quelli più legati al ruolo degli stati
affettivi nella dimensione indi- viduale, sia quelli concernenti
l’intersoggettività e la dimensione col- lettiva, i quali potranno assumere una
maggiore o minore pertinenza a seconda dei problemi esaminati dal giurista.
Rispetto ai temi oggetto della presente indagine, la parte definitoria è in
larga pare debitrice di contributi di ambito psicologico; quanto al- lo
sviluppo che riguarderà la specifica connessione della tutela di sen- timenti
al tema del rispetto reciproco e dei limiti penali alla libertà di espressione,
le traiettorie di pensiero a nostro avviso più feconde risul- tano intrecciate
alla filosofia politica e a recenti sviluppi della filosofia fenomenologica.
Non va infine dimenticata un’ulteriore branca del sa- pere che si focalizza su
dinamiche di intersoggettività nella dimensione Per una critica all’habitus
culturale del penalista, talvolta poco propenso al confronto con il mondo dei
fatti, e una conseguente esortazione a fare proprio uno spirito scientifico e
una modalità di pensiero diversi dal mero senso comune, v. FORTI, L’immane
concretezza, FIANDACA, Sul ruolo delle emozioni e dei sentimenti; cfr. NISCO,
La tutela penale dell’integrità psichica. Fenomeni affettivi e dimensione
giuridica 27 sociale: parliamo della sociologia delle emozioni, un campo di
studi relativamente giovane e alquanto promettente per le prospettive di
interazione con la riflessione giuridica 69. Nel prosieguo cercheremo di compiere
un excursus, necessaria- mente approssimativo, al fine di fare maggiore
chiarezza sui tratti che distinguono in particolare il sentimento da un’altra
manifesta- zione del sentire: l’emozione. Si tratta di un compito spinoso.
Eloquente è quanto affermato nella letteratura psicologica italiana. Nell’affrontare
lo studio della vita emotiva si resta colpiti dal disaccordo che vi è tra gli
psicologi sull’uso e sul si- gnificato dei termini fondamentali, sulla
classificazione e sui caratteri differenziali degli stati affettivi, sul
meccanismo della loro produzione. L’ambiguità e la vaghezza presenti nel
linguaggio comune non do- vrebbero rinnovarsi nel linguaggio scientifico, e,
soprattutto, quan- do si tratta di gestire l’interazione fra discipline
differenti «le parole [non dovrebbero essere] introdotte in un sistema di
linguaggio scien- tifico, serbando a tradimento il significato che loro viene
dal modo in 67 Sul tema, amplius, v. a cura di Turnaturi, La sociologia delle
emozioni, tr. it., Milano. TURNATURI, Introduzione, in AA.VV., a cura di
Turnaturi, La sociologia delle emozioni, BANDES-BLUMENTHAL, Emotion and the Law.
SCHERER, What are
emotions? And how can they be measured?, Social Science Information. ZAVALLONI, La vita emotiva, in Ancona, Questioni di
psico- logia. Principi e applicazioni per psicologi, medici, insegnanti ed
educatori, Milano. Problemi di natura terminologica sono posti in evidenza
anche da ABBAGNANO [si veda], Storia filosofica delle emozioni, in GALATI,
Prospettive sulle emozioni e teorie del soggetto, Milano. [cf. H. P. Grice,
“Grice ed Abbagnano”]. Oltre ai complessi rapporti tra definizioni
scientifiche, l’inquadramento di profili di rilevanza giuridica di sentimenti
ed emozioni richiede di non trascurare il vocabolario tramite cui gli attori
sociali connotano gli stati affettivi, e dunque le sfumature del linguaggio che
possono concorrere a illuminare dimensioni di sen- so dei fenomeni. In altri
termini, la ricerca di una tendenziale coerenza tra cate- gorie giuridiche e
concettualizzazioni scientificamente fondate dovrebbe essere veicolata anche
attraverso un esame di usi linguistici che, pur caratterizzati da
approssimazioni e da una logica comunicativa incline al ‘senso comune’ o alla
c.d. ‘psicologia ingenua’, possono nondimeno contribuire ad additare problemi
di fondo e a identificare l’area di significato dei termini. Sul ‘senso comune’
come categoria che definisce ciò che è ritenuto ovvio e condiviso all’interno
di una cer- chia sociale, v., per tutti, JEDLOWSKY, “Quello che tutti sanno”.
Per una discussione sul concetto di senso comune, in Rass. it. sociologia, Tra
sentimenti ed eguale rispetto cui sono usate in un altro sistema, o nel
linguaggio comune» 73. Tale monito, proveniente da un filosofo italiano del
diritto, trova rispondenza in ambito anglo-americano proprio negli scritti legati
a ‘Law and Emotion’ il lessico degli stati affettivi muta a seconda dei
contesti di studio, e l’opera di consultazione di saperi esterni da parte del
giurista penale dovrebbe essere accompagnata da una rielabora- zione dei
contenuti, poiché le ipotesi definitorie e classificatorie pro- poste in ambito
extragiuridico possono non assumere una corrispon- dente rilevanza nella
prospettiva della valutazione penalistica. I concetti di emozione e di
sentimento vanno conseguentemente mo- dulati sulla dimensione giuridica,
tenendo ben presente la base epi- stemica alla quale si sta facendo
riferimento, ma senza vincoli sul piano strettamente lessicale né concettuale.
Il problema non è certo inedito, e può essere ricollegato agli inter- rogativi
formulati, ormai qualche decennio fa, da autorevole dottrina, relativi a come
rendere metodologicamente compatibili il punto di vista normativo e quello
delle scienze empirico-sociali di fronte al- l’esigenza di definire la
rilevanza giuridica di fenomeni psichici Scarpelli richiama l’attenzione
sull’esigenza di pulitura, ed eventualmente di ri-strutturazione, del lessico
giuridico, con l’importante avvertenza di non limitarsi a importare
terminologie esterne in modo pedissequo e irriflessivo, senza procedere a
un’adeguata concettualizzazione: v. SCARPELLI, Scienza del diritto e ANALISI
DEL LINGUAGGIO, a cura di Scarpelli-Di Lucia, Il linguaggio del diritto,
Milano, MARONEY, Law and Emotion; BANDES-BLUMENTHAL, Emotion and the Law. FIANDACA,
Sul ruolo delle emozioni e dei sentimenti: «il giurista contemporaneo, se da un
lato non può fare a meno di rivisitare i concetti di emozione e sentimento alla
luce delle acquisizioni scientifiche e della riflessione filosofica più
recenti, rimane per altro verso pur sempre vincolato all’esigenza di ri-
pensare i concetti elaborati in altri ambiti disciplinari secondo la sua
specifica ottica». Dello stesso
avviso, BANDES, Introduction, cit., p. 8, secondo la quale it is also true that
law has its own set of purposes, demands and limitations. The knowledge we gain
about emotion is usable in a legal context only if it can be translated in
light of law requities». 76
FIANDACA, I presupposti della responsabilità penale tra dogmatica e scienze so-
ciali, in AA.VV., a cura di de Cataldo Neuburger, La giustizia penale e la
fluidità del sapere: ragionamento sul metodo, Padova. L’analisi di Fiandaca è
in questo caso incentrata sui presupposti soggettivi della responsabilità
penale, e pone in evidenza due distinti ordini di problemi: da un lato, il
grado di affidabili- tà del sapere metagiuridico, che, specie con riferimento
alle scienze psicologiche, offre contributi i cui esiti si prestano a letture
non univoche. Dall’altro lato, evi- denzia come determinate acquisizioni in
ambito psicologico siano tali da porre in dubbio la base fattuale di principi
normativi come la colpevolezza, esponendone Fenomeni affettivi e
dimensione giuridica 29 Nello scenario contemporaneo, l’ampliamento
dell’offerta epistemi- ca, ossia l’incremento delle branche della conoscenza
che oggi si sof- fermano sullo studio dei fenomeni affettivi, rende ancora più
com- plesso tale compito. A fronte di tali difficoltà, e nella consapevolezza
che sia opportuno tenere distinte le finalità delle categorizzazioni dei saperi
sul mondo dalla teleologia delle categorie penalistiche77, resta l’obiettivo di
ridurre la distanza fra l’artificialità delle concettualizzazioni giuridiche e
la realtà dei fenomeni 78, sia al fine di individuare re- gole d’uso dei
termini non ‘arbitrarie’, ossia fondate su connessioni fra le diverse proposte
in ambito extragiuridico le quali siano adeguata- mente esplicative rispetto ai
problemi in gioco; sia nella prospettiva di dare anche un impulso alla
rivisitazione di categorie e di modelli con- cettuali presenti nel discorso
giuridico 79 – non solo dei teorici ma an- che, soprattutto, degli applicatori
– che risentono di schemi di pensiero legati al senso comune e alla cosiddetta
psicologia ingenua 80. però a rischio anche il ruolo individual-garantistico;
oppure, con riferimento a un possibile allineamento con quanto espresso da
determinate teorie sociologiche, rimarca il rischio di una funzionalizzazione
del diritto penale all’ascolto di istanze di mera difesa sociale. 77 Rileva
tale problema, con riferimento al tema dell’imputabilità, BERTOLINO,
L’imputabilità e il vizio di mente nel sistema penale, Milano, 1990, pp. 25
ss., 44 ss. Sul tema della costruzione di un modello di scienza penale
integrale, non asservi- ta ai saperi empirici ma comunque attenta a limiti epistemologici,
v. DONINI, La scienza penale integrale fra utopia e limiti garantistici, a cura
di Moccia- Cavaliere, Il modello integrato di scienza penale di fronte alle
nuove questioni socia- li, Napoli, 2016, pp. 26 ss. 78 Anche aprendo la
riflessione verso un’eventuale ‘rivisitazione’ di categorie che dovessero
risultare mero riflesso di una psicologia cosiddetta ‘esoterica’: su tale
definizione v. FIANDACA, Appunti sul ‘pluralismo’ dei modelli e delle
categorie; cfr. VENEZIANI, Motivi e colpevolezza. BANDES-BLUMENTHAL, Emotion
and the Law, cit., p. 165. 80 Si è osservato che «il diritto può venire
considerato un caso particolarmente brillante di scienza “ingenua”. Esso
infatti impiega massicciamente una propria concezione della psicologia ma senza
dichiararne i teoremi ed i postulati», v. PE- RUSSIA, Criteri giuridici e
criteri psicologici: note sullo scambio epistemologico fra psicologia e
diritto, in AA.VV., a cura di de Cataldo Neuburger, La giustizia penale e la
fluidità del sapere, cit., p. 89. Per un quadro generale sulla ‘psicologia
inge- nua’, con cui si intende la capacità spontanea degli esseri umani «di
interpretare i comportamenti di un agente attribuendogli stati mentali quali
credenze, desideri, piacere, interesse», v. MEINI, Alle origini della
psicologia ingenua: interpretare se stessi o interpretare gli altri?, Sistemi
intelligenti; con riferimento alla dimensione giuridica, v. di recente
FORZA-MENEGON-RUMIATI, Il giudice emotivo. Per una sintesi del ruolo della
commonsense psychology nel di- ritto penale, in una prospettiva tesa a non
demonizzarne il ruolo ma ad analiz- Tra sentimenti ed eguale rispetto 4.1.
Quale concezione di emozione per il giurista? Non si tratta dunque di
effettuare un travaso lessicale che intro- duca nomenclature e classificazioni
ab externo; le diverse ‘emotion theories’ si prestano a sviluppi fra loro
profondamente differenti, e il giurista non può limitarsi a importazioni
passive di saperi 81. zarne i risvolti positivi quale alternativa a prospettive
‘comportamentiste’ e ‘ridu- zioniste’, v. SIFFERD, In defense of the Use of
Commonsense Psychology in the Cri- minal Law, in 25 Law and Philosophy, 2006,
pp. 571 ss.; per un’opinione differen- te v. COMMONS-MILLER, Folk Psychology
and Criminal Law: Why We Need to Repla- ce Folk Psychology with Behavioral
Science, The Journal of Psychiatry and Law. Quando si parla di psicologia folk
ci si riferisce a un terri- torio che non corrisponde a un sistema armonico di
concetti (peraltro si tende anche a distinguere folk psychology da commonsense
psychology), ma che è un campo variegato, caratterizzato anche da incongruenze
interne, nel quale i saperi scientifici costituiscono l’humus di
concettualizzazioni che vanno ad assumere forme differenti in relazione ai
momenti storici; è più corretto parlare al plurale di ‘folk conceptions’
piuttosto che di un’unica visione ‘folk’ dei fenomeni affettivi. La dimensione
folk resta eminentemente esplicativa, ma non descrittiva: è condi- zionata da
un sapere approssimativo sulla fisiologia degli stati affettivi, e accom- pagna
tale gap epistemico con congetture che rivelano un approccio tendenzial- mente
valutativo del fenomeno emotivo, il quale trova espressione in immagini
significative che traspongono in termini metaforici i caratteri del fenomeno.
In generale possiamo affermare che la vita di relazione è in larga parte
regolata da deliberazioni interiori assunte sulla base di postulati di ‘folk
psychology’, in parte come frutto di competenze innate, e in parte effetto di
deduzioni influenzate della cultura. Si osserva che nella dimensione
penalistica la ‘folk psychology’ può rap- presentare un formante in relazione a
tre distinti profili: influisce sulla confor- mazione categorie generali del
diritto penale; influenza le argomentazioni degli studiosi di diritto; si
insinua concretamente nel sistema legale attraverso argo- mentazioni che gli
operatori pratici adoperano nella loro professione (giudici, av- vocati, e, con
riferimento al sistema americano, giurati), v. FINKEL-GERROD PAR- ROT, Emotions
and culpability. How the Law is at
Odds with Psychology, Jurors, and itself, Washington, 2006, p. 48. Sull’interazione fra senso comune e studio delle
emozioni, in una prospettiva che ne rimarca le reciproche implicazioni, v.
GALATI, Prospettive sulle emozioni. Si veda anche CALABI, Le varietà del
sentimento, in Sistemi intelligenti, la quale afferma che la psicologia del
senso comune contribuisce a fornire una rappresentazione del fe- nomeno emotivo
che ne comunica la complessità in modo più coerente e attendi- bile rispetto
alle tendenze riduzioniste o eliminativiste. 81 Per il giurista, oltre alla
necessità di riuscire a districarsi fra gli ‘overlap- ping fields’ sulle
emozioni (secondo la definizione di BANDES, Introduction, cit., p. 8) si pone
l’esigenza di non introdurre tali conoscenze in termini meramente strumentali
alla costruzione delle proprie teorie, importandoli e magari ‘co- stringendoli’
all’interno di argomentazioni giuridiche senza renderne manifesto il margine di
opinabilità e la possibilità di ricostruzioni alternative, e senza dunque
osservare il dovuto rispetto per la complessità a cui si sta facendo ri-
Fenomeni affettivi e dimensione giuridica 31 Il richiamo a vincoli di
realtà si potrebbe così articolare: un primo livello, relativo all’esplorazione
del panorama di conoscenze disponi- bili, all’esame di nozioni, di tassonomie e
di differenti prospettive di ricostruzione; un secondo livello, incentrato su
una concezione di sentimento e di emozione che sia suscettibile di entrare in
connes- sione con i fatti e con le dinamiche che interessano i problemi di re-
golamentazione penale. Nel complesso, a una fase di ricognizione epi- stemica
si aggiunge un processo interpretativo e al tempo stesso ‘crea- tivo’, nel
senso che il giurista finisce per concepire una particolare idea di emozione e
di sentimento. Una critica mossa ad alcuni fra i primi contributi sul tema di
‘Law and Emotion’ è stata quella di non aver adeguatamente problematiz- zato ed
esplicitato un importante passaggio metodologico, ossia di- scutere apertamente
quale sia la concezione di emozione assunta alla base delle riflessioni 82.
Parallelamente a tale critica, riteniamo che si attaglino anche al giurista le
osservazioni del sociologo Sergio Manghi, quando afferma che per lo studioso di
scienze sociali non è possibile limitarsi a de- scrivere il modo in cui le
emozioni vengono socialmente definite: allo stesso modo per il giurista non è
possibile far interagire la dimensio- ne giuridica con le diverse prospettive
attraverso cui emozioni e sen- timenti vengono socialmente e scientificamente
definiti, senza pren- dere al contempo una posizione che traduca maggiore o
minore pre- ferenza per una determinata impostazione. Va dunque inoculato an-
che nella riflessività dello studioso di diritto l’interrogativo di natura
epistemologica su quale sia la concezione di emozione alla base del proprio
discorso: «attraverso quale idea di ‘emozione’ parlo di ‘emozioni’? Essere o
me- no dotati di un’idea di ‘emozione’, o per dirla con una parola più im-
pegnativa, di una teoria delle emozioni, non è questione di scelta, per nessun
essere umano che ricorra alla parola ‘emozione’. A maggior ra- gione, non è una
questione di scelta per uno scienziato sociale. Una teoria c’è comunque. Possiamo scegliere solo se
mantenerla implicita, colludendo con il senso comune, o possiamo cercare di
esplicitar- mando: «Legal scholars, as well as lawyers, legislators, judges,
need to guard against this temptation to pillage other fields without regard
for their full com- plexity and to use the spoils selectively to make legal
arguments», v. BANDES, Introduction, LITTLE, Negotiating the Tangle of Law and
Emotion, in 86 Cornell Law Re- view. Tra
sentimenti ed eguale rispetto la: ben sapendo, beninteso, che l’esplicitazione
non tocca che uno scam- polo del vasto sistema delle nostre premesse implicite.
L’assunzione di un’idea da altri ambiti testuali rimane comunque un gesto
attivo, un atto linguistico generativo, del quale non possiamo non assumerci la
responsabilità epistemologica» 83. Il problema non è solo definitorio ma
implica una presa di posi- zione sul piano epistemologico, con conseguenze sul
merito delle ri- flessioni84: tematizzare problemi concernenti i rapporti fra
diritto e dimensione affettiva porta anche il giurista a prediligere e a
identifi- carsi con una o più proposte ricostruttive. Formarsi un’idea di cosa
siano l’emozione e il sentimento, e in quale accezione si intenda in- trodurre
tali concetti nel discorso penalistico, rappresenta in primo luogo
un’acquisizione importante dal punto di vista della qualità epi- stemica
dell’indagine e delle proposte eventualmente avanzate, e co- stituisce un
impegno sul piano metodologico. 4.2. Sull’uso del termine ‘emozione’ Esigenze
di chiarezza e di coerenza con le fonti bibliografiche ri- chiedono una
puntualizzazione sul piano lessicale, o più precisamen- te, meta-lessicale.
Nella lingua italiana i termini che definiscono gli stati affettivi so- no
diversi: ‘sentimento’ ed ‘emozione’ sono quelli probabilmente più noti, cui si
affiancano anche vocaboli come ‘passione’, ‘sensazione’, ‘impressione’,
‘affezione’, ‘stato d’animo’. In lingua inglese il termine di uso più comune e
dal significato più ampio è ‘emotion’, il quale, a seconda dei diversi
contesti, sembra po- tersi tradurre in italiano sia con ‘emozione’, sia con
‘sentimento’. Più circoscritto appare l’uso del termine ‘feeling’, il quale si
presta a esse- re tradotto letteralmente come ‘sentimento’, al pari dell’ancor
più univoco, ma meno frequente, ‘sentiment’. Diffuso è inoltre l’uso del
termine ‘passion’, il quale sembra connotare un particolare modo 83 MANGHI, Le
emozioni come processi sociali. Considerazioni teorico-epistemo- logiche, in
AA.VV., a cura di Cattarinussi, Emozioni e sentimenti nella vita sociale,
Milano. LITTLE,
Negotiating the Tangle of Law and Emotion, cit., p. 982: «The tax- onomy issue
is not a battle just about what goes on the list; the issue also goes to the
core of what constitutes an emotion and how emotions emerge and
transform». Fenomeni
affettivi e dimensione giuridica 33 d’essere degli stati affettivi, ossia
l’effetto condizionante nei confronti dell’agire umano 85. Se si cerca una
corrispondenza in lingua inglese con la formula ‘tutela di sentimenti’ non si
trova praticamente mai il vocabolo ‘fee- ling’: il discorso giuridico sugli
stati affettivi è fondamentalmente in- centrato sul termine ‘emotion’. Quando
si parla di ‘Law and Emotion’, tale ultimo vocabolo non si riferisce solo ai
fenomeni psichici che possono ricondursi a emozioni in senso stretto, ma
comprende anche gli stati che, come avremo modo di osservare, in lingua
italiana corrisponderebbero a ‘sentimen- ti’. Le questioni che nel panorama di
studi giuridici in lingua italiana richiamano espressamente ‘sentimenti’ trovano
dunque nella dottrina nordamericana una rispondenza col termine, più generico e
com- prensivo, ‘emotion’ 86. Tale ambivalenza, se da un lato appare foriera di
ambiguità, da un altro lato mostra una compenetrazione fra i due fenomeni che
sugge- risce, in fase di esposizione e di impostazione dei problemi, l’uso del
termine ‘emozione’ quale traduzione di ‘emotion’ in tutta la sua porta- ta
semantica87, e dunque in modo sostanzialmente intercambiabile col termine
‘sentimento’. 85 Una panoramica
in DIXON, “Emotion”: The History of a Keyword in Crisis, in Emotion Review. Da notare l’interessante equivoco linguistico nella
traduzione del titolo del celeberrimo romanzo di JANE AUSTEN, Sense and
Sensibility, tradotto, come noto, in italiano come Ragione e sentimento. In
realtà in inglese ‘sensibility’ indica la sensibilità come emotività; sarebbe
stato preferibi- le, come segnalato da Griffith e Davies, autori di un saggio
sull’opera di Jane Austen citato in
http://www.unteconjaneausten.com/senno-e-sensibilita-
piu-che-ragione-e-sentimento/, intendere ‘sense’ come risposta ragionata o
pratica a una situazione, mentre ‘sensibility’, come percezione emotiva di tale
situazione. Debbo la segnalazione di tale interessante questione all’amico
Alessandro Corda, che ringrazio. Sull’uso del termine ‘passione’ v. anche
infra, cap. II, nota 1. 86 Un’eccezione da noi riscontrata è relativa a un
saggio di FEINBERG, Senti- ment and Sentimentality in Practical Ethics, in 56
Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association, nel quale
il termine ‘senti- ment’ è utilizzato per indicare stati affettivi non
episodici, distinti dall’‘emotion’ sia per la durata, sia per la presenza di un
oggetto cognitivo. In controluce a tale impostazione emerge un complementare uso
del termine emotion volto a indicare stati psicologici privi un oggetto
cognitivo definito, in controtendenza dunque all’opinione di autori come Kahan
e Nussbaum. Osserva DE MONTICELLI, L’ordine del cuore. Etica e teoria del
sentire, Milano, 2008, pp. 21 ss. che «nella lingua franca della filosofia
contemporanea la parte del leone affettivo la fa oggi la parola “emozione”. È
questo il termine che viene di pre- ferenza usato con la stessa generosità
onnicomprensiva di “passioni” in Cartesio, anche se a volte l’uso italiano è
stridente, come lo sono spesso, prima che l’abitu- 34 Tra
sentimenti ed eguale rispetto Il problema di un uso più sorvegliato si porrà al
momento di in- quadrare i profili naturalistici che caratterizzano il
sentimento e l’emozione al fine di verificare, nella prospettiva giuridica, il
senso di una distinzione fra una ‘tutela di sentimenti’ e una ‘tutela di
emozio- ni. Sinossi Il significato e il ruolo del sentimento nel diritto penale
costitui- scono un argomento poco esplorato, il quale può inquadrarsi all’in-
terno di un macroambito riguardante i rapporti fra diritto penale e stati
affettivi. L’insufficiente attenzione ad oggi riservata a tali temi si motiva
anche come effetto di un più generale atteggiamento del pen- siero occidentale
tendente a relegare la dimensione affettiva nella sfe- ra dell’indominabile e
dell’irrazionale; una vulgata attualmente in fa- se remissiva alla quale sta
subentrando una nuova considerazione di sentimenti ed emozioni come elementi
dotati di una peculiare forza non necessariamente negativa, ma anche
potenzialmente virtuosa, nelle dinamiche del pensiero e dell’agire umano. Fra i
diversi problemi concernenti il ruolo degli stati affettivi nella genesi e
nell’applicazione delle leggi penali, quello che ci sembra di più immediata
evidenza, quantomeno se si ha riguardo al lessico dei legislatori, ha a che
fare con la c.d. ‘tutela penale di sentimenti’, o, in termini meno retorici,
con il ruolo del sentimento quale oggetto di tutela. Per tematizzare tale problema,
e più in generale tutte le questioni concernenti i rapporti fra diritto e
dimensione affettiva, si rendono necessarie delle riflessioni preliminari sul
piano epistemologico e me- todologico, profili teorici su cui si è mostrata
particolarmente sensi- bile la dottrina giuridica statunitense attraverso il
filone di studi noto come ‘Law and Emotion’. Seguendo i percorsi tracciati dai
contributi afferenti al suddetto ambito, riteniamo che la presente indagine
debba prendere le mosse da un inquadramento dei fenomeni cui le norme fanno
richiamo. Un impegno che non dovrebbe limitarsi a un’importazione passiva di
sa- peri e definizioni, e che sollecita piuttosto il giurista a interrogarsi su
quale sia la concezione di emozione e di sentimento più funzionale e dine
spenga il disagio, gli anglicismi (sospettiamo infatti che il senso del termine
inglese “emotions” sia più lato di quello del suo falso amico italiano. Fenomeni
affettivi e dimensione giuridica 35 meglio esplicativa rispetto ai diversi
problemi in gioco. Vedremo nel prossimo capitolo quali siano i principali
criteri di differenziazione fra stati affettivi, e quali profili distintivi
appaiano più funzionali al discorso sul problema del sentimento come oggetto di
tutela. 36 Tra sentimenti ed eguale rispetto SENTIMENTI ED
EMOZIONI: CLASSIFICAZIONI E DISAMBIGUAZIONI «Capire tu non puoi Tu chiamale se
vuoi Emozioni» BATTISTI L.-MOGOL, «Io penso che un uomo senza utopia, senza
sogno, senza ideali, vale a dire senza passioni e senza slanci sarebbe un mostruoso
animale fatto semplicemente di istinto e di raziocinio... una specie di
cinghiale laureato in matematica pura» DE ANDRÈ F., intervista tratta dal
documentario ‘Dentro Faber, l’anarchia’
Definire gli stati affettivi: una sfida continua. Emozioni. Un quadro ricostruttivo: dalla
matrice filosofica alle neuroscienze. Le emo- zioni come giudizi di valore: la
concezione di Nussbaum. Concezioni ‘meccanicistiche’ e concezioni valutative
dell’emozione: profili di rile- vanza giuridica. La dimensione sociale delle
emozioni. – 3. Sentimenti: componente di riflessività e dimensione morale. Il
pensiero filosofico e i sentimenti morali. Un’interpretazione fenomenologica.
Emozioni e sen- timenti: il senso della distinzione concettuale. Definire gli
stati affettivi: una sfida continua I termini ‘sentimento’ ed ‘emozione’
definiscono fenomeni appar- tenenti alla categoria dei cosiddetti ‘stati
affettivi’, e additano in que- sto senso differenze fattuali il cui
approfondimento richiede di attin- gere da saperi esterni al mondo del diritto,
tenendo presente che ri- spondere alla domanda ‘che cosa sia un’emozione o un
sentimento’ rappresenta ancora oggi una sfida continua 1, data la difficoltà di
cri- 1 BANDES-BLUMENTHAL, Emotion and the Law; cfr. SCHERER, What
38 Tra sentimenti ed eguale rispetto stallizzare nozioni univocamente condivise
a livello interdisciplinare. Nella prospettiva giuridica è opportuno avere
chiaro a quali fini si intenda evidenziarne le differenze2: non si tratta di
perseguire una fedeltà al linguaggio dei legislatori ove adoperino una
terminologia più o meno dettagliata, ma piuttosto di dotarsi di strumenti
episte- mici per un’adeguata interpretazione delle situazioni descritte in
eventuali norme e per una comprensione delle questioni di fondo, anche in una
prospettiva de jure condendo 3. Il rinvio alle scienze psicologiche è
funzionale a elaborare delle definizioni operative idonee a essere impiegate
quale chiave di lettura di problemi penalistici. Ad esempio, in relazione a un
interrogativo particolarmente rilevante nella presente indagine: per quale
motivo si tende a parlare di tutela di ‘sentimenti’ e non di ‘emozioni’? Da un
la- to vi è il riflesso condizionato dal lessico delle disposizioni, ma si
tratta ovviamente di una spiegazione insufficiente ad accreditarne la coerenza.
Appare invece necessario fare chiarezza sulla distinzione fattuale tra i
suddetti stati affettivi e sulle conseguenti ripercussioni sul piano
concettuale, al fine di chiedersi quali differenze possano di- scendere
dall’orientare un’eventuale prospettiva di intervento sulle emozioni piuttosto
che sui sentimenti. are emotions? And how can they be measured? Non adoperemo
il ter- mine ‘passione’, il quale è spesso utilizzato quale sinonimo d’emozione
soprat- tutto in relazione agli aspetti di reattività e di passività, ma assume
un significato più esteso, il quale non si limita al piano psicologico e
fenomenico ma tende a includere una dimensione sociale e culturale, specie nel
discorso che storicamen- te contrappone ‘passione’ e ‘ragione’. Come osserva
BODEI, Geometria delle passioni, Milano: «“Ragione” e “passioni” [fanno] parte
di costellazioni di senso teoricamente e culturalmente condizionate sono cioè
termini pre-giu- dicati, che occorre abituarsi a considerare come nozioni
correlate e non ovvie, che si definiscono a vicenda (per contrasto o per
differenza) solo all’interno di de- terminati orizzonti concettuali e di
specifici parametri valutativi»; cfr. CURI, Pas- sione, Milano. Il termine
passione connota in definitiva una tipologia di stati affettivi caratterizzati
dalla durata transitoria, fra cui rientrano an- che le emozioni, ma non, ad
esempio, i sentimenti; per una ricostruzione in tal senso v. GOZZANO, Ipotesi
sulla metafisica delle passioni, a cura di Ma- gri, Filosofia ed emozioni,
Milano. Nella dottrina penalistica si soffermano sulla distinzione fra
sentimento ed emozione FIANDACA, Sul ruolo delle emozioni e dei sentimenti;
NISCO, La tutela penale dell’integrità psichica; volendo si veda anche BACCO,
Sentimenti e tutela penale, cit., pp. 1186 ss. 3 Si veda l’indagine di NISCO,
La tutela penale dell’integrità psichica, il quale procede a una distinzione
fra emozione e sentimento nell’ambito di una più ampia analisi volta a definire
i tratti identificativi della ‘sofferenza’ come categoria esplicativa
dell’offesa dei processi psichici. Sentimenti ed emozioni:
classificazioni e disambiguazioni Non si possono sviluppare adeguatamente tali
problemi affidan- dosi alla sola psicologia del senso comune, senza tener conto
di come i saperi sugli stati affettivi configurano oggi il rapporto fra
emozioni e sentimenti, e, più in generale, il ruolo della dimensione affettiva
nella vita della persona. Cerchiamo pertanto di procedere a una di-
sambiguazione che evidenzi i tratti distintivi fra i fenomeni definiti
‘emozione’ e ‘sentimento’. 2. Emozioni. Un quadro ricostruttivo: dalla matrice
filosofica alle neuroscienze Prendiamo le mosse dalle emozioni; la definizione
di altri stati af- fettivi viene formulata spesso in termini di comparazione e
di differen- za con l’emozione, la quale mostra pertanto una rilevanza
primaria. Ripercorreremo in estrema sintesi alcuni degli snodi fondamentali
della storia delle emozioni, con particolare attenzione alle teorie del- l’età
moderna e contemporanea, ossia quelle elaborate a partire da quando la
psicologia ha assunto lo statuto di disciplina autonoma 4. Non va però
dimenticato che l’interrogativo su cosa siano le emozioni ha interessato il
pensiero umano fin dall’antichità, ed è a partire dai classici del pensiero
filosofico che si aprono oggi buona parte delle trattazioni sulle emozioni 5.
Osserva lo psicologo Dario Galati che lo studio delle emozioni na- sce come
indagine filosofica; i fenomeni affettivi sono stati conside- rati da sempre
una fondamentale chiave di lettura per lo studio della natura umana, e anche
nell’attuale variegato panorama di branche della conoscenza la matrice
filosofica mantiene una rilevanza pecu- liare: non si può fare psicologia delle
emozioni senza avere un’opi- nione generale – e diciamo pure filosofica – su
ciò che le emozioni sono, sul valore che hanno e sul ruolo che svolgono
nell’esistenza quotidiana degli esseri umani» 6. 4 RIMÈ, La dimensione sociale
delle emozioni, tr. it., Bologna, 2008, p. 29. 5 Un importante esempio è
l’opera di GRIFFITHS, What Emotions Really Are. The Problem of Psychological Categories, Chicago;
SOLOMON, The Philosophy of Emotions, in The Psychologists’ Point of View,
Lewis–Haviland- Jones, Handbook of Emotions, London. Per un’in- teressante prospettiva sulla ‘priorità’
delle emozioni da un punto di vista filosofico si veda VECA, Sulle emozioni, in
Iride. GALATI, Prospettive sulle emozioni, cit., p. 29. Sulla stessa linea di
pensiero v. 40 Tra sentimenti ed eguale rispetto In questa sede possiamo
solo limitarci a rinviare alle belle pagine con cui il filosofo Nicola
Abbagnano riassume la storia filosofica del- le emozioni, descrivendo la
concezione platonica del Filebo (la pri-ma analisi delle emozioni che la
filosofia occidentale ci ha dato) e la teorizzazione aristotelica della
Retorica («una delle più interessanti analisi di cui la filosofia dispone»)7.
Ai fini della presente indagine appare opportuno compiere un salto cronologico
a epoche caratte- rizzate da una più definita differenziazione tra approcci di
studio, e a prospettive che si estendono anche ai profili fisiologici e
‘corporali’ dei fenomeni affettivi. Arriviamo dunque all’Ottocento, cioè quando
lo studio delle emo- zioni viene a focalizzarsi su un approccio empirico-sperimentale
in relazione a movimenti corporei e pattern comportamentali. L’opera di Charles
Darwin segna in questo senso uno spartiacque e la sua teoria evoluzionistica
dell’emozione rappresenta il primo studio pro- priamente moderno 8. Ma è soprattutto
un articolo di William James 9 a consolidare l’approccio empirico, con la
celebre teoria secondo cui lo stato emotivo scaturisce dalla percezione dei
cambiamenti biologi- ci e neurovegetativi innescati da uno stimolo emotigeno.
Il carattere innovativo, ma anche l’aspetto più criticato di tale teoria, è
l’inver- sione del rapporto tra elaborazione cognitiva e stimolo viscerale:
l’espe- rienza emotiva come esito dalla percezione di mutamenti a livello
corporeo, e non viceversa. Altrettanto importante, ma di opinione opposta, è la
posizione di Walter Cannon, il quale, al contrario di James, riteneva che i
centri di attivazione dei processi emotivi siano localizzati in regioni
periferi- che del corpo (da cui la denominazione ‘teoria periferica’), propo-
nendo un radicamento del processo di elaborazione emotiva nella re- gione
talamica, in un’area che interessa principalmente le strutture dell’ipotalamo e
dell’amigdala. Su tale ultima regione del sistema limbico si sono concentrati
gli studi in epoca contemporanea; in particolare, secondo il neuroscien-
FRIJDA, voce Emozioni e sentimenti, in Enciclopedia delle scienze sociali,
Roma, Sono parole di ABBAGNANO, Storia filosofica delle emozioni. DARWIN, L’ESPRESSIONE DELL’EMOZIONE
NELL’ANINMALE E NELL’UOMO. Torino, JAMES, What is an emotion, Mind. CANNON, The
James-Lange Theory of Emotions: A Critical Examination and an Alternative
Theory, The American Journal of Psychology. Sentimenti ed emozioni: classificazioni e
disambiguazioni 41 ziato Joseph LeDoux, è l’amigdala ad assumere un ruolo
primario nelle dinamiche dei fenomeni emozionali: non solo nella generazione
delle emozioni, ma anche nella gestione della vita emozionale di un soggetto
11. Questi, in estrema sintesi, alcuni dei contributi più significativi che orientano
verso una descrizione che pone in primo piano aspetti di attivazione a livello
corporeo. Una prospettiva più genuinamente psicologica 12 si deve agli studi
condotti da Stanley Schachter con la teoria c.d. ‘cognitivo-attivazio- nale’
13. Lo psicologo statunitense riconduce l’emozione all’attivazione di una
componente di tipo materiale-corporeo compresa fra due atti cognitivi: il primo
è rappresentato dalla percezione e dalla valutazio- ne di uno stimolo
elicitante; il secondo, successivo all’attivazione dell’arousal14, è costituito
dalla riflessione sul legame causale fra lo stimolo esterno e l’attivazione
emozionale interna, secondo un pro- cesso che viene letteralmente definito come
‘etichettamento’ (label- ling) e che corrisponde a un’elaborazione e a
un’interpretazione del rapporto tra stimolo emotivo ed arousal. Si tratta di un
significativo passo oltre la dimensione fisica delle emozioni, nel quale viene
in considerazione l’esperienza cognitiva del soggetto: l’emozione assu- me una
fisionomia complessa e multifattoriale rivelandosi come mo- mento dialettico
fra mente e corpo, secondo un’interazione guidata da processi non meramente
istintuali. Su tali premesse troveranno sviluppo teorie che assegnano impor-
tanza centrale alle elaborazioni cognitive e alle valutazioni di cui si compone
l’esperienza emotiva, meglio note come ‘teorie dell’appraisal’. Opera di
riferimento è uno studio di Magda Arnold15, che definì 11 LE DOUX, Emotion
circuits in the brain, in Annual review of neuroscience.; ID., Il cervello
emotivo. Alle origini delle emozioni, cit., pp. 49 ss. 12 Sulla definizione del
punto di vista psicologico sulle emozioni v. FRIJDA, The Psychologists’ Point
of View, Handbook of Emotions, SCHACHTER-SINGER, Cognitive, Social and
Psychological Determinants of Emotional State, in Psychological Review. L’arousal
(eccitazione, risveglio) rappresenta il risvolto più propriamente fisico
dell’emozione, ossia l’attivazione nervosa che viene per- cepita dal soggetto a
seguito di uno stimolo emotigeno, la quale può avere diverse gradazioni di
intensità e provocare differenti stati affettivi: ad esempio nell’emo- zione vi
sarebbe un intenso arousal provocato da eventi edonicamente rilevanti che
sollecitano una risposta comportamentale, v. voce Arousal, in Enciclopedia
della scienza e della tecnica, Roma. ARNOLD, Emotion and Personality, New York.
Tra sentimenti ed eguale rispetto l’emozione come una spinta tendente
all’attrazione o all’allontana- mento da un determinato oggetto a seguito di
una valutazione di es- so; tale fase, cosiddetto ‘appraisal’, è seguita da una
valutazione se- condaria, detta ‘reappraisal’, la quale di fatto implica una
riflessività sugli stati che il soggetto ha percepito. Nel solco tracciato
delle teorie dell’appraisal si sviluppano le elabo- razioni di Nico Frijda,
secondo il quale le emozioni costituiscono ri- sposte modulate sulla struttura
di significato di una determinata situa- zione: ‘significato’ da intendersi
come attribuzione di senso in termini di positività o negatività da parte di un
individuo. Elemento centrale dell’esperienza emotiva è la soggettività: la
dimensione individuale è chiave di lettura della complessità e della
variabilità delle emozioni 16. Le considerazioni di Frijda, e più in generale
le teorie dell’appraisal, conducono verso l’inquadramento delle emozioni come
«mediatori complessi fra il mondo interno e quello esterno che variano secon-
do alcune dimensioni continue, quali la valenza edonica (piacevolez- za o
spiacevolezza), la novità (o meno) degli eventi elicitanti, il livello di
attivazione, il grado di controllo dei medesimi, la compatibilità (o meno) con
le norme sociali di riferimento. La prospettiva intrapsichica si apre in questo
modo all’inclusione di aspetti cognitivo-valutativi che sono esito del continuo
processo di giudizio che il soggetto compie nel suo rapportarsi alla realtà:
«l’indi- viduo è continuamente impegnato in operazioni di valutazione cogni-
tiva, con le quali egli mette a confronto la sua percezione della situa- zione
attuale con una sorta di visione prospettica, che gli deriva dalla conoscenza
del mondo, dalle sue credenze di base, dalle norme a cui si conforma e dai
diversi obiettivi temporanei e permanenti che persegue. Negli anni a noi più
vicini il panorama di conoscenze e di approc- ci di studio è andato
arricchendosi, anche a seguito dell’avvento delle neuroscienze cognitive, una
disciplina che nasce all’inizio degli anni Ottanta del Novecento e che porta a
una nuova auge la dimensione neurobiologica19, grazie a innovative tecniche che
consentono di vi- FRIJDA, voce Emozioni e sentimenti, cit., p. 568; più
ampiamente v. ID., Emozioni, tr. it., Bologna, ANOLLI-LEGRENZI, Psicologia
generale, Bologna, RIMÈ, La dimensione sociale delle emozioni. DAMASIO, Emotions and
feelings: a neurobiological perspective, ed. by Mansted-Frijda-Fischer,
Feelings and Emotions. The Amsterdam
Symposium, Cambridge, Sentimenti ed emozioni: classificazioni e disambiguazioni
43 sualizzare l’attività del sistema neurale delle emozioni. Si deve
soprattutto all’opera scientifica e divulgativa del neuro- scienziato Antonio
Damasio un importante tentativo di definire l’emo- zione e di studiarne le
strette connessioni con il ragionamento e con l’agire che definiamo
‘razionale’. L’articolata proposta di Damasio per dare una fisionomia
all’emozione è la seguente: «l’insieme dei cambiamenti dello stato corporeo che
sono indotti in miriadi di organi dai terminali delle cellule nervose, sotto il
controllo di un apposito sistema del cervello che risponde al contenuto dei pen-
sieri relativi a una particolare entità, o evento. Per concludere, l’emo- zione
è frutto del combinarsi di un processo valutativo mentale, sem- plice o
complesso, con le risposte disposizionali a tale processo, per lo più dirette
verso il corpo, che hanno come risultato uno stato emotivo del corpo, ma anche
verso il cervello stesso che hanno come risul- tato altri cambiamenti mentali. Per
un quadro generale v. DE PLATO, Il modello delle emozioni, a cu- ra di De
Plato, Psicologia e psicopatologia delle emozioni, Bologna; BELLODI-PERNA,
Emozioni e neuroscienze, in AA.VV., a cura di Rossi, Psichiatria e
neuroscienze, in Trattato italiano di psichiatria, Milano, 2006, pp. 35 ss. Fra
gli studi sulle emozioni che si avvalgono di tecniche neuroscientifiche possiamo
includere i già citati contributi di Antonio Damasio e di Le Doux (v. supra,
nota 11); di quest’ul- timo ricordiamo inoltre LE DOUX, Il Sé sinaptico. Come
il nostro cervello ci fa diven- tare quello che siamo, tr. it., Milano, 2002.
L’oggetto di studio delle neuroscienze co- gnitive si estende anche al di là
delle emozioni, e le acquisizioni delle neuroscienze sono sempre più
frequentemente oggetto di interesse da parte dei giuristi penali: per una
sintesi v. GRANDI, Neuroscienze e responsabilità penale. Nuove soluzioni per
problemi antichi?, Torino, 2016; BERTOLINO, Il vizio di mente tra prospettive
neuro- scientifiche e giudizi di responsabilità penale, in Rass. it.
criminologia; EAD., Imputabilità: scienze, neuroscienze e diritto penale, in
AA.VV., a cura di Pa- lazzani-Zannotti, Il diritto nelle neuroscienze. Non
“siamo” i nostri cervelli, Torino, 2013, pp. 145 ss.; EAD., L’imputabilità
penale fra cervello e mente, in Riv. it. med. leg.; GIOVINE O., Chi ha paura
delle neuroscienze, in Arch. pen.; EAD., voce Neuroscienze (diritto penale), in
Enciclopedia del dirit- to, Annali VII, 2014, pp. 711 ss. EUSEBI, Neuroscienze
e diritto penale: un ruolo diver- so del riferimento alla libertà, in AA.VV., a
cura di Palazzani-Zannotti, Il diritto nelle neuroscienze; CORDA, Riflessioni
sul rapporto tra neuroscienze e im- putabilità nel prisma della dimensione
processuale, in Criminalia, 2013, pp. 497 ss.; ID., Neuroscienze forensi e
giustizia penale tra diritto e prova (Disorientamenti giuri- sprudenziali e
questioni aperte), in Arch. pen. (Rivista web), 3/2014, pp. 1 ss.; ID., La
prova neuroscientifica. Possibilità e limiti di utilizzo in materia penale,
Ragion Pratica; FUSELLI, Le emozioni nell’esperienza giuridica: l’impatto delle
neuroscienze, in AA.VV, a cura di Palazzani-Zannotti, Il diritto nelle
neuroscienze, cit., pp. 53 ss. 21 DAMASIO, L’errore di Cartesio, cit.,
pp. 201 s. 44 Tra sentimenti ed eguale rispetto Com’è evidente anche da
questa sintetica trattazione, la mole di approcci e di contributi è tale da
rendere difficoltoso definire l’emo- zione: è possibile individuare dei punti
di convergenza tali da poter indicare al giurista dei tratti caratterizzanti?
Nella dottrina giuridica americana gli studiosi Bandes e Blumen- thal, dopo
aver formulato il caveat metodologico di non avventurarsi alla ricerca di
‘definizioni universali’, propongono una sintesi di ciò che a loro avviso può
ritenersi condiviso nei diversi ambiti disciplina- ri, inquadrando le emozioni
come: «un insieme di processi valutativi e motivazionali, che coinvolgono
completamente il cervello, i quali ci aiutano a valutare e a reagire agli
stimoli, e che prendono forma, significato e vengono comunicati in un contesto
sociale e culturale. Le emozioni influiscono sul modo in cui selezioniamo, classifichiamo
e interpretiamo informazioni; influenza- no le nostre valutazioni sulle
intenzioni e sulla credibilità degli altri; e ci aiutano a decidere cosa sia
importante o abbia valore. Cosa forse più importante, ci guidano nel fare
attenzione ai risultati del nostro agire e forniscono motivazioni per agire o
per astenersi dall’agire nelle situazioni che valutiamo. Riteniamo tale
definizione una buona base per il prosieguo dell’in- dagine, in quanto
l’ampiezza è tale da coinvolgere diversi profili del- l’esperienza affettiva: è
presente la dimensione neurobiologica, si fa riferimento all’interazione col
contesto sociale e culturale, viene evi- denziato che le emozioni
contribuiscono a guidare sia il pensiero co- gnitivo sia, conseguentemente,
l’azione umana. Approfondiamo alcuni dei suddetti aspetti, a partire dal
chiari- mento di cosa si intenda per emozione come ‘giudizio di valore,
analizzando di seguito due prospettive di approccio alle emozioni nel discorso
giuridico, ossia la concezione meccanicistica e quella valutativa. BANDES-BLUMENTHAL, Emotion
and the Law. Ex plurimis, v. VECA, Dell’incertezza. Tre meditazioni filosofiche, Milano. Sentimenti ed
emozioni: classificazioni e disambiguazioni Le emozioni come giudizi di valore:
la concezione di Nussbaum Un’opera che a nostro avviso sintetizza
emblematicamente la ri- scoperta della dimensione emozionale nella vita di
relazione, e so- prattutto nella dimensione politica, è il saggio di Nussbaum
‘Upheveals of Thought’, autentico esempio di approccio interdisciplinare allo
studio dei fenomeni emotivi: psicologia cognitiva, neuroscienze, antropologia,
etologia, filosofia morale vengono convogliate in un flusso epistemico nel
quale non si avverte disomo- geneità ma sincretismo. Uno studio non collocabile
in una corrente definita, il quale interseca differenti campi e prospettive al
fine di in- terpretare il ruolo delle emozioni nelle scelte del singolo e nella
di- mensione collettiva. Il titolo italiano si distacca dalla traduzione
letterale (sommovimenti del pensiero), e con enfasi retorica forse eccessiva
recita ‘L’intelligenza delle emozioni’; il messaggio dell’opera è più comples-
so, ma il tema di fondo può essere sostanzialmente identificato con una ricerca
sull’intelligenza nelle emozioni: un dato non scontato ma da valutarsi con
attenzione, intendendo con intelligenza un giudizio sulla ‘bontà’ e
sull’affidabilità dell’emozione. Secondo Martha Nussbaum l’emozione si fonda su
un giudizio di valore: ha cioè un contenuto proposizionale di tipo valutativo e
una componente intenzionale-cognitiva26 che la pone in relazione con un oggetto
(c.d. ‘oggetto intenzionale’). Non è un evento prettamen- te fisico,
‘meccanico’ e viscerale, ma si articola in un giudizio sulla realtà esterna il
quale è a sua volta modulato sulle credenze del sog- getto. Sono le credenze a
influire in modo determinante sulla qualità dell’emozione, la quale non è
giudicabile in sé come vera o falsa, bensì come più o meno appropriata.
Credenze errate possono gene- NUSSBAUM, L’intelligenza delle emozioni, cit. 25
Viene fatto notare come tale traduzione avrebbe consentito di salvare la ci-
tazione di Proust, il quale definì le emozioni ‘soulèvements géologiques de la
pen- sée’, v. FURST, Sommovimenti del pensiero: la teoria delle emozioni di
Nussbaum, athenenoctua.it/sommovimenti-del-pensiero. NUSSBAUM, L’intelligenza
delle emozioni. Ciò che può essere valutato in termini di verità o falsità sono
le credenze re- trostanti l’emozione; credenze false generano emozioni che
possono essere valu- tate come più o meno appropriate, ma si tratta comunque di
emozioni ‘vere’, v. NUSSBAUM, L’intelligenza delle emozioni. Tra sentimenti ed
eguale rispetto rare emozioni inappropriate a seconda dei contesti: le emozioni
pos- sono essere dunque, a loro volta, valutate. Questo rapporto fra ‘nor-
matività interna’ e ‘normatività esterna’ all’emozione risulta cruciale per
l’evoluzione degli sviluppi del pensiero della studiosa americana: è infatti su
tale presupposto che si fondano i successivi studi sull’affi- dabilità politica
delle emozioni. A quali condizioni un determinato atteggiamento emotivo dei
sin- goli e, soprattutto, della collettività – inteso come emozione social-
mente diffusa – può essere assecondato dalle istituzioni e ‘riconosciu- to’
anche attraverso norme giuridiche? L’interrogativo rimanda al raffronto tra il
giudizio di valore sulla base del quale l’emozione si genera, e l’orizzonte
assiologico che si assuma a riferimento per gli assetti sociali e
istituzionali. Martha Nussbaum ha il merito di aver messo a tema la dimensio-
ne politica delle emozioni evidenziandone le profonde connessioni con l’etica
pubblica, con i valori costitutivi di un ordinamento e dun- que con la genesi e
le ricadute applicative di istituti giuridici, in un discorso che attraversa
numerose discipline ma che cerca costante- mente nel diritto e nella teoria
politica gli interlocutori privilegiati. La sua opera, dall’eloquente titolo
‘Emozioni politiche’, rappresenta in questo senso una proposta teorica ispirata
ai canoni del liberali- smo, nella quale si esorta al buon uso delle emozioni
in sede pubblica quale strumento di pedagogia civile. Non vanno però
dimenticati ulteriori contributi della studiosa americana, incentrati su
profili più vicini alla dimensione giuridica, e in particolare sulla concezione
di emozione che dovrebbe essere adottata dal giurista come punto di partenza
nelle riflessioni perti- nenti Law and Emotion, alla luce dell’alternativa fra
un modello bio- logico-meccanicistico e un modello cognitivo-valutativo.
Vediamo in dettaglio quanto osservato in tale studio. NUSSBAUM, Emozioni
politiche. Perché l’amore conta per la giustizia, tr. it., Bologna, 2014. 29
Anche in relazione alla figura del giudicante e alle sue emozioni, e con par-
ticolare riguardo alla giusta compassione che dovrebbe accompagnarne le deci-
sioni, v. NUSSBAUM, L’intelligenza delle emozioni; NUSSBAUM, Giu- stizia
poetica. Immaginazione letteraria e vita civile, tr. it., Milano. KAHAN-NUSSBAUM,
Two Conceptions of Emotion in Criminal Law, in 96 Co- lumbia Law Review,
Sentimenti ed emozioni: classificazioni e disambiguazioni. Concezioni
‘meccanicistiche’ e concezioni valutative del- l’emozione: profili di rilevanza
giuridica Nella prospettiva giuridica è fondamentale interrogarsi sull’alter-
nativa fra interpretazioni dell’emozione legate a paradigmi stretta- mente
fisicalistici e concezioni incentrate sull’emozione come giudi- zio di valore.
Dan Kahan e Martha Nussbaum riassumono tali ap- procci nella diade composta da
concezione meccanicistica e concezione valutativa (mechanistic and evalutative
conception). Secondo la visione meccanicistica, le emozioni sono equiparabili a
forze ‘non pensanti’ che spingono una persona all’azione; per la ‘evalutative
conception’ invece l’emozione scaturisce dalla relazione, definibile in base a
un valore edonico (ossia di maggiore o minore piacere), con un oggetto
cosiddetto intenzionale. Le emozioni sono rivolte a un quid materiale,
cognitivo o immaginativo: non sono energie naturali prive di oggetto ma sono in
relazione about a qualcosa. In secondo luogo l’oggetto è intenzionale: ovvero,
esso appare nell’emozione nel modo in cui lo vede o lo interpreta la per- sona
che prova l’emozione stessa. L’approccio valutativo mostra una migliore
rispondenza in rap- porto ai fenomeni e trova oggi un maggiore consenso
rispetto all’al- ternativa meccanicistica. Ma quali conseguenze discendono
dall’aval- lo di concezioni valutative piuttosto che meccanicistiche in
relazione ai problemi penali? Ragionare in termini di approccio meccanicistico,
e trattare le emozioni come meri impulsi senza considerarne la componente co-
gnitiva, non offre strumenti per spiegare come le emozioni si possano
differenziare ‘qualitativamente’ e dunque valutare. Come abbiamo
precedentemente osservato, il nucleo della concezione valutativa po- 31
«without embodying ways of thinking about or perceiving objects or situa- tions
in the world», v. KAHAN-NUSSBAUM, Two Conceptions of Emotion in Criminal Law,
«thought of a particular sort, namely appraisal or evaluation and, moreover,
evaluation that ascribes a reasonably high importance to the object in
question», v. KAHAN-NUSSBAUM, Two Conceptions of Emotion; il concetto è ripreso
in NUSSBAUM, L’intelligenza delle emozioni, cit., pp. 50 ss.; cfr. CALABI, Le varietà
del sentimento, cit., pp. 276 ss., la quale ricostrusce il concetto di
‘razionalità’ del- l’emozione in base al rapporto tra fondamenti cognitivi e
antecedenti cognitivi. Sulla definizione di ‘cattive emozioni’ intese come
fallimentari dal punto di vista cognitivo, v. TAPPOLET, Le cattive emozioni, in
AA.VV., a cura di Tappolet-Teroni- Konzelmann Ziv, Le ombre dell’anima. Pensare
le emozioni negative, tr. it., Milano. Tra sentimenti ed eguale rispetto stula
che l’emozione nasca da un giudizio che il soggetto elabora sul- la base di
credenze; si può parlare in questo senso di una ‘razionalità’ dell’emozione in
termini normativi, ossia modulata su pretese e aspettative che hanno a che fare
con gli equilibri della convivenza 33. Secondo Kahan e Nussbaum il significato,
e il disvalore, di una condotta non coincidono semplicemente con le conseguenze
prodotte ma sono l’esito di una contestualizzazione che deve prendere in esame
anche le motivazioni, e dunque, la matrice emozionale dell’agire 34. Un’implicita
adesione alla concezione valutativa è alla base del modello di responsabilità
che fa leva sul principio di colpevolezza e sulla rieducazione36: è l’idea di
emozione come giudizio di valore piuttosto che come moto irriflessivo a porsi
come criterio per la valu- tazione della responsabilità penale e anche come
chiave di lettura criminologica delle condotte. La concezione meccanicistica
non riesce a dar conto dell’intreccio fra stati soggettivi e percezioni di
valore, e configura una sensibilità meramente epidermica senza coloriture di
senso, la quale non appare funzionale a tematizzare la problematica
dell’attendibilità del giudi- zio sulla situazione che abbia cagionato
un’emozione negativa. Rileva Nussbaum che il diritto definisce l’adeguatezza di
una rea- zione emotiva adottando una prospettiva basata sull’immagine di ‘uomo
ragionevole’, v. NUSSBAUM, Nascondere l’umanità. Il disgusto, la vergogna, la
legge, tr. it., Bari. KAHAN-NUSSBAUM, Two Conceptions of Emotion, cit., p. 352.
35 La concezione normativa della colpevolezza come ‘atteggiamento antidove-
roso’ sottende la possibilità di un giudizio concernente ciò che è stato fatto
in rapporto a ciò che si sarebbe dovuto fare. Le diverse articolazioni di
questo giudi- zio, soprattutto il nesso psichico (dolo e colpa) e la verifica
dell’imputabilità, non funzionerebbero se si attribuisse all’agente
un’emotività priva di contenuti cogni- tivi apprezzabili sotto il profilo della
normatività, ossia ‘giudicabili’ in base a cri- teri di ragionevolezza e
adeguatezza alle situazioni; per una sintesi, v., ex pluri- mis, BARTOLI R.,
Colpevolezza. L’approccio valutativo apre alla possibilità che le emozioni di
un soggetto si prestino anche a percorsi rieducativi, v. KAHAN-NUSSBAUM, Two
Conceptions of Emotion. Per un’analisi criminologica dei rapporti tra emozioni,
riflessività ed agire violento v. CERETTI-NATALI, Cosmologie violente. Percorsi
di vite criminali, Milano. È emblematico il saggio di FEINBERG, Sentiment and
Sentimentality, avente ad oggetto problemi del tutto collimanti con la tutela
di sentimenti del codice penale italiano, nel quale l’Autore dichiara
espressamente che la nozione di ‘sentimento’ da lui adoperata si caratterizza
per il fatto di avere un oggetto cogniti- vo, di essere ‘riguardo a qualcosa’:
«there is an irreducible “aboutness” to it». Sentimenti ed emozioni:
classificazioni e disambiguazioni 49 Anche con riferimento al problema della
tutela di sentimenti (e/o di emozioni), assumere come presupposto la concezione
meccanici- stica non avrebbe semplicemente senso, poiché non consentirebbe di
focalizzare l’attenzione sulla cause emotigene e sugli oggetti inten- zionali,
e non sarebbe pertanto funzionale allo sviluppo di un discor- so sui criteri di
rilevanza normativa (di adeguatezza e di meritevolez- za) di un determinato
atteggiamento del sentire. La dimensione sociale delle emozioni Analizzata
l’emozione come giudizio di valore, è importante prenderne in considerazione la
dimensione sociale: una prospettiva incentrata non sul versante solipsistico bensì
sul piano interperso- nale e collettivo, e dunque sul ruolo cognitivo e
comunicativo delle emozioni 39, considerate come oggetto di costruzione sociale
il quale è in grado di influenzare, a sua volta, l’esperienza delle situazioni
sociali 40. La principale disciplina che si occupa di questi temi è la sociolo-
gia delle emozioni, la cui nascita viene convenzionalmente collocata a metà
degli anni Settanta 41. Ciò non significa che i sociologi avesse- ro ignorato
le emozioni, ma fino ad allora gli studi ad esse specifica- mente dedicati
risultavano di pertinenza di altre discipline. Il muta- mento di paradigma
coincide con una diversa considerazione del fe- nomeno emotivo, visto non più
come espressione irrazionale e di- storsiva dell’organizzazione sociale, ma
come fattore indispensabile per la comprensione dei fatti sociali. L’attore
sociale si sveste dell’aura di pura razionalità per divenire anche attore
emozionale, il quale non è in contrapposizione con l’attore razionale «ma ne è
invece un’altra faccia, una sua parte costi- tutiva e ineliminabile e non va
inteso come un soggetto spontaneo, 39 Per una panoramica di sintesi e per
richiami bibliografici su approccio in- tra-personale e inter-personale, v.
VELOTTI-ZAVATTINI-GAROFALO, Lo studio della regolazione delle emozioni:
prospettive future, in Giornale italiano di psicologia, 2/2013, pp. 249 ss.;
PULCINI, Per una sociologia delle emozioni, in Rassegna italiana di sociologia.
RIMÈ, La dimensione sociale delle emozioni, WENTWORTH-RYAN, L’equilibrio fra corpo,
mente e cultura: il posto dell’emozione nella vita sociale, La sociologia delle
emozioni. CATTARINUSSI, Sentimenti ed emozioni nella riflessione sociologica,
in AA.VV., a cura di Cattarinussi, Emozioni e sentimenti nella vita sociale. Tra
sentimenti ed eguale rispetto libero da vincoli e costrizioni»42. Da un lato le
emozioni vengono considerate come un importante elemento per la comprensione
del- l’agire sociale 43, e simmetricamente l’ambiente sociale si pone a sua
volta come chiave di lettura di atteggiamenti emozionali dei singoli, in un
rapporto di influenza reciproca 44. Questa prospettiva rappresenta un
importante contributo non solo allo studio delle emozioni45, ma anche in
relazione all’approfondi- mento dei temi di Law and Emotion, poiché gli
approcci focalizzati sulla dimensione individuale rischiano di essere
limitanti, in ragione del fatto che esistono emozioni la cui genesi e le cui
dinamiche sono meglio definibili attraverso il riferimento all’ambiente sociale
46. Uno sguardo alla dimensione sociale e culturale dei fenomeni emotivi può
favorire un più esaustivo approfondimento delle intera- zioni fra emozioni e
diritto, aprendo la strada a molteplici traiettorie di ricerca, come sottolinea
la dottrina statunitense 47. Basta uno sguar- do ad alcuni dei capisaldi
teorici che la sociologa Gabriella Turnaturi inquadra come linee conduttrici
dell’analisi sociologica delle emo- zioni48 per individuare questioni che
possono intrecciarsi virtuosa- mente con la riflessione giuridica. Qualche cursorio
esempio: ci sem- 42 TURNATURI, Introduzione, in La sociologia delle emozioni. DOYLE
MCCARTHY, Le emozioni sono oggetti sociali. Saggio sulla sociologia delle
emozioni, in AA.VV., a cura di Turnaturi, La sociologia delle emozioni. Il
termine sociale, molto semplicemente, vuole qui richiamare l’idea che la parola
“emozioni” possa/debba evocare eventi e processi che hanno luogo entro contesti
interattivi e comunicativi, piuttosto che eventi e processi che hanno luo- go
entro i confini del singolo organismo e/o della singola psiche», v. MANGHI, Le
emozioni come processi sociali, cit., p. 40. 45 La sociologa Arlie Hochschild
identifica quale ostacolo a un serio studio sul- la natura delle emozioni la
tendenza a considerarle esclusivamente come un fe- nomeno affettivo
individuale, v. BANDES-BLUMENTHAL, Emotion and the Law. Osserva KEMPNER, Social
Models in the Explanation of Emotions, Handbook of Emotions, che lo sviluppo di
una larga parte di ciò che chiamiamo ‘personalità’ è un prodotto sociale. 46
Pensiamo ad esempio alla vergogna, e al radicamento che essa può raggiun- gere
fino a connotare la fisionomia di una società; si parla di questo senso di
‘cul- ture della vergogna’ in alternativa alle cosiddette ‘culture della
colpa’. Su tale di- stinzione, originariamente elaborata dall’antropologa
statunitense Ruth Benedict, v., sintenticamente, CATTARINUSSI, Sentimenti ed
emozioni. Per un’analisi della dimensione pre-sociale della vergogna, v.
NUSSBAUM, Nascondere l’umanità. BANDES-BLUMENTHAL, Emotion and the Law, TURNATURI,
Introduzione, in La sociologia delle emozioni. Sentimenti ed emozioni:
classificazioni e disambiguazioni bra di particolare interesse l’osservazione
secondo cui ogni società ha delle regole implicite concernenti le situazioni
attivanti e le modalità espressive delle emozioni: le cosiddette feeling rules.
Ebbene, il te- ma potrebbe assumere rilevanza anche in relazione al problema
del sentimento quale oggetto di tutela: le regole, più o meno implicite, che
definiscono quali emozioni siano giustificate, accettabili, dovero- se o
immotivate rappresentano una coordinata importante, forse l’elemento più
significativo, per la definizione di quello che il diritto penale ha spesso
evocato sotto le forme del ‘sentire comune. Potremmo in questo senso parlare di
feeling rules come elemento del contesto sociale che contribuisce a imprimere
una fisionomia a ciò che i legislatori hanno definito ‘sentimenti’. Ma sono
diversi, e non analizzabili in questa sede, gli ulteriori profili in rapporto
ai quali l’analisi sociologica dell’emozione può fornire importanti chiavi di
lettura di problemi afferenti al diritto pe- nale 51. Si tratta quindi di non
limitare l’angolo visuale alla dimensio- ne soggettiva del fenomeno emotivo,
soprattutto in relazione a temi in cui risulta fondamentale la riflessione
sugli equilibri politico- deliberativi e sulla ‘normatività’ delle emozioni. 3.
Sentimenti: componente di riflessività e dimensione morale Veniamo ora a
esaminare il sentimento, e prendiamo le mosse dalla dimensione neurobiologica.
Sono d’aiuto ancora una volta gli spunti di DAMASIO (si veda), il quale nel suo
‘L’errore di Cartesio’ define l’emozione come processo valutativo mentale che
induce cambiamenti a livello corporeo, e ha successiva- mente distinto i
sentimenti in due categorie: ‘sentimenti delle emo- zioni’ e ‘sentimenti di
fondo’. I primi, strettamente legati alle emozio- ni, sono costituiti
dall’esperienza che il soggetto prova a seguito dei Sulla genesi del concetto,
v. HOCHSCHILD, Emotion Work, Feeling Rules, and Social Structure, in American
Journal of Sociology. In questo senso si potrebbero teorizzare connessioni
anche con il tema pe- nalistico delle c.d. Kulturnormen; v., per tutti,
CADOPPI, Il reato omissivo proprio, vol. I, Profili introduttivi e politico
criminali, Padova. Si veda ad esempio NISCO, La tutela penale dell’integrità
psichica, quando afferma che strutturare le emozioni, a partire dal tipo di
situazione sociale in grado di generarle, può aiutare, nell’analisi delle norme
penali, ad indi- viduare una soglia di rischio illecito all’interno della
condotta tipica. Tra sentimenti ed eguale rispetto cambiamenti indotti dalle
emozioni: «l’essenza del sentire un’emo- zione è l’esperienza di tali
cambiamenti in giustapposizione alle im- magini mentali che hanno dato avvio al
ciclo» 52; mentre i ‘sentimenti di fondo’ appaiono come stati duraturi,
radicati nel soggetto e non legati a emozioni contingenti. La distinzione viene
affinata in uno studio successivo, ove si os- serva che nel sentimento vi è qualcosa
di più che la percezione di un oggetto intenzionale; secondo Damasio ad essere
oggetto di perce- zione è lo stato edonico che si manifesta a seguito del
contatto con un determinato stimolo emotigeno: «un sentimento è la percezione
di un certo stato del corpo, unita alla percezione di una particolare modalità
di pensiero nonché di pensieri con particolari contenuti. Le emozioni sono
movimenti in larga misura pubblici, ossia percepi- bili e visibili; i
sentimenti appaiono invece come moti di pensiero di tipo riflessivo,
«invisibili a chiunque salvo che al loro legittimo pro- prietari. Le emozioni
si esibiscono nel teatro del corpo; i senti- menti in quello della mente. Al di
là delle osservazioni sul piano neuroscientifico, ciò che in questa sede è bene
sottolineare sono le implicazioni su un piano più propriamente
antropologico-filosofico56, e in particolare sul ruolo che i sentimenti
assumono nelle dinamiche comportamentali. L’ipo- tesi di Damasio è che il
sentimento rappresenti una guida nei proces- si decisionali, e risulta
particolarmente interessante l’osservazione secondo cui tale fenomeno affettivo
assume una funzione riflessiva in grado di fornire coordinate e criteri di
demarcazione fra piacere e do- lore più complessi e stratificati rispetto a
quelli che la mappe neurali trasmettono sulla base delle sole funzioni vitali a
livello biologico: «I sentimenti coscienti sono eventi mentali cospicui che
richiamano l’attenzione sulle emozioni che li hanno generati e sugli oggetti
che, a loro volta, hanno indotto quelle emozioni. Negli individui che hanno
anche un sé autobiografico – il senso di un passato personale e di un DAMASIO,
L’errore di Cartesio. DAMASIO, L’errore di Cartesio. DAMASIO, Alla ricerca di
Spinoza. DAMASIO, Alla ricerca di Spinoza. Per la verità tutt’altro che
trascurate dallo stesso Damasio, il quale inquadra la propria opera come ideale
prosecuzione del pensiero di Baruch Spinoza, v. DAMASIO, Alla ricerca di
Spinoza. DAMASIO, Alla ricerca di Spinoza. Sentimenti ed emozioni:
classificazioni e disambiguazioni 53 futuro anticipato, senso noto anche come
coscienza estesa – lo stato del sentimento induce il cervello a porre in
posizione saliente gli og- getti e le situazioni legate all’emozione. Se
necessario, il processo di stima che porta dall’isolamento dell’oggetto al
sorgere dell’emozione può essere rivisitato e analizzato. Poiché hanno luogo in
uno scenario autobiografico, i sentimenti generano un interesse per l’individuo
che li sperimenta. Il passato, il presente e il futuro anticipato ricevono la
giusta attenzione e hanno maggiori possibilità di influenzare il ragio- namento
e il processo decisionale» 58. La teorizzazione di Damasio descrive sentimenti
ed emozioni co- me parti complementari di un processo, non come fenomeni dicoto-
mizzati: richiamare l’emozione significa additare l’esteriorità e la di-
namicità di uno stimolo, le contingenze dovute al contatto con un certo tipo di
fattori emotigeni; richiamare il sentimento significa en- trare ‘in interiore
homine’, confrontarsi con l’elaborazione che analiz- za lo stimolo emotivo e ne
valuta il peso nella soggettività dell’indi- viduo: «un sentimento è la
percezione di un certo stato del corpo, unita alla percezione di una
particolare modalità di pensiero nonché di pensieri con particolari contenuti»
59. Il sentimento appare in definitiva come esito di una mediazione riflessiva
che può avvenire non in tutti gli organismi, ma solo in quel- li che posseggono
la capacità di rappresentarsi il proprio corpo all’in- terno di sé stesso. Il
pensiero filosofico e i sentimenti morali. Un’interpreta- zione fenomenologica
Quanto osservato in ambito neuroscientifico sembra accreditare la portata del
tutto peculiare che il sentimento assume nella dimen- sione affettiva
dell’individuo come momento di incontro tra perce- zione e riflessione, ossia
come «medio necessario tra il sentire sensi- tivo e l’intelligenza concettuale.
Passando ora a un approccio incentrato più sulla dimensione teo-
retico-concettuale che sulla distinzione fenomenica, va specificato DAMASIO,
Alla ricerca di Spinoza. DAMASIO, Alla ricerca di Spinoza. DAMASIO, Alla
ricerca di Spinoza. MASULLO, voce Sentimento, Enciclopedia filosofica, Milano. Tra
sentimenti ed eguale rispetto che l’inquadramento di una specifica nozione di
sentimento non fi- gura nei classici della filosofia, da Aristotele, a Cartesio
e fino a Hume [cf. Grice, HUMEIAN PROJECTION], ma comincia a delinearsi a
partire dal XVIII secolo. Sottolinea Aldo Masullo che un simile affinamento è
legato anche a sviluppi del- la teoria politica: «L’assunzione da parte del
sentimento di una sua specificazione forte è promosso dalla diffusa tensione
della cultura illuministica che, per la nuova esigenza storica di fondare
un’etica cosmopolitica, è assillata dal bisogno di scoprire un principio
coesivo razionalmente argomen- tabile e nient’affatto razionalmente
relativistico, generalmente ricono- scibile ma non dommaticamente irrigidibile»
63. Sono soprattutto alcuni studi dei cosiddetti filosofi moralisti in- glesi a
definire il sentimento ‘forma sintetica dell’universale’ e fon- damento
dell’umana convivenza, ossia principio coesivo nei rapporti umani, come recita
l’opera di Adam Smith sui sentimenti morali 64. Si tratta di un indirizzo
filosofico che ha come esponente di spicco Da- vid Hume, e che affonda le
proprie radici nel sentimentalismo inglese di Shaftesbury e Hutcheson 65. Idea
portante è la riconducibilità della moralità dell’agire a una matrice affettiva
(per Hume, il cosiddetto PRINCIPIO DELLA SIMPATIA). CURI, Passione, cit., p. 9.
63 MASULLO, voce Sentimento/ SMITH, Teoria dei sentimenti morali, tr. it.,
Milano; per una riflessione sulle interazioni fra le teorie smithiane, in
particolare il concetto di ‘simpatia’, e il diritto penale, v. CADOPPI,
Simpatia, antipatia e diritto penale, a cura di Di Giovine O., Diritto penale e
neuroetica. MORRA-BONAN, voce Sentimentalismo, in AA.VV., Enciclopedia
filosofica, vol. XVI, Milano. Per una sintesi v. LECALDANO, Prima lezione di
filosofia morale, Bari L’Autore osserva che «non bisogna confondere il piano
della rico- struzione genealogica o genetica della nostra capacità di trarre
distinzioni mo- rali, con la riflessione su quali siano i giudizi morali
corretti». L’opzione per una teoria sentimentalistica ha una valenza in primo
luogo metaetica; a livello di etica sostantiva si apre infatti il problema di
«[affiancare] una concezione normativa sul contenuto da privilegiare come
moralmente rilevante», v. ID., Prima lezione. Da ciò, la critica a concezioni
che, sulla base degli studi di neuroscienze, si sono mosse nella direzione di
offrire una ricostruzione in termini ‘realistico-emozionali’ del
sentimentalismo morale: «queste ricerche [...] suscitano dubbi laddove
accampano la pretesa di aver identificato una base fisiologica o biologica a
cui l’etica può essere ridotta nella sua interezza. Il sentimento morale non va
caratterizzato sostantivamente, anche per non con- Sentimenti ed
emozioni: classificazioni e disambiguazioni. Venendo a sviluppi più recenti,
relativamente ai rapporti tra senti- re e dimensione morale appare a nostro
avviso particolarmente inte- ressante per il giurista uno studio di matrice
fenomenologica di Monticelli, nel quale il tema del sentire diviene oggetto di
un problema etico in relazione sia alla formazione del singolo individuo
(l’etica del sentire intesa come qualità etica – maggiore o minore
‘correttezza’ – delle disposizioni del sentire di un soggetto) sia ad aspetti
relazionali (la ricerca del giusto spazio – e dunque di limiti eticamente
tollerabili – alla fioritura dell’individuo, intesa come realizzazione della
sua personalità, resa unica e peculiare dalle disposi- zioni del sentire).
Secondo tale studio, l’esperienza affettiva è riconducibile a due di- mensioni
essenziali: il sentire e il tendere. Il sentire implica un recepi- re, il
tendere è invece un vettore d’azione: «se diciamo che una persona è sensibile
non intendiamo affatto dire che è eccitabile, e neppure che manca di
obiettività, al contrario intendiamo dire che è più di altri ca- pace di discriminazione,
e quindi di verità nell’esercizio del sentire» 68. Negli individui non è
infatti riscontrabile il medesimo livello di matu- razione affettiva: «una
sensibilità si attiva per strati o segmenti – e in- tendiamo dire con questo
che uno sentirà più o meno realtà a se- conda che più o meno “strati” della sua
sensibilità siano attivati» 69. Ta- le soglia può variare ed essere
incrementata positivamente durante l’esistenza; nondimeno, la diversità insita
nelle molteplici varianti di sviluppo del sentire fonda le diversità di ordini
assiologici dei singoli, quella che è in definitiva la loro identità morale 70.
fonderlo con qualche emozione immediata: è invece proprio del sentimento morale
il punto di vista riflessivo su tutte le passioni che si presentano senza
qualificazione valutativa nella mente di una persona», v. ID., Prima lezione,
cit., pp. 42 s. Per una differente impostazione, non propriamente
‘riduzionista’ ma comunque orientata a ricercare dei fondamenti naturalistici
della morale v., ex plurimis, CHANGEUX, Il bello, il buono, il vero. Un nuovo
approccio neuronale, tr. it., Milano. La fenomenologia del sentire e
l’approccio fenomenologico ai sentimenti sono debitori dell’opera di SCHELER,
Il formalismo nell’etica e l’etica materiale dei valori, tr. it., a cura di
Guccinelli, Milano, 2013, il quale inquadra il sentimento come fattore
costitutivo nell’ontologia della persona e come interfaccia tra sogget- tività
e valori. Per una sintesi dei tratti caratterizzanti la fenomenologia come
corrente filosofica v. GALLAGHER-ZAHAVI, La mente fenomenologica. Filosofia
della mente e scienze cognitive, tr. it., Milano. DE MONTICELLI, L’ordine del
cuore, cit., p. 26. 69 DE MONTICELLI, L’ordine del cuore, cit., p. 79. 70
«L’ethos di una persona è la sua identità morale, ma questa identità
morale Tra sentimenti ed eguale rispetto Così definito il fenomeno del
sentire e delle sue manifestazioni, si pone il problema di inquadrare
specificamente il sentimento: è uno stato momentaneo? un evento? un atto?
Roberta De Monticelli af- ferma che esso è: «una disposizione reale – e non
semplicemente virtuale – del sentire. È una disposizione del sentire che
comporta un consentire più o meno profondo all’essere di ciò che la suscita, un
più o meno profon- do dissentire da questo, e un atteggiamento caratteristico
nei confron- ti di questo essere, capace di motivare altri sentimenti,
emozioni, pas- sioni, scelte, decisioni, azioni, comportamenti. Il sentimento è
ciò che forma le risposte all’esperienza dei valori: in questo senso viene
definito ‘matrice di risposte’. Le emozioni sono maggiormente legate
all’attualità contingente, poiché costituiscono un’alterazione reattiva e
presuppongono l’attivazione di uno strato minimo di sensibilità, anche di
livello puramente sensoriale. I sentimenti hanno un ruolo fondante
nell’approccio dei singoli alla realtà, agli eventi, e, soprattutto, al
rapporto con i propri simili: i sentimenti costituiscono lo strato del sentire
propriamente diretto sulla realtà personale. Se il sentire, in generale, è
percezione di valore, i sentimenti sono, o perlomeno implicano, disposizioni a
sentire gli altri sotto l’aspetto dei valori che la loro esistenza realizza o
delle esi- genze che essa pone. si manifesta primariamente nella vita affettiva
che queste scelte e comporta- menti motiva, e nella quale si esprime infine il
modo di sentire che le è irrepeti- bilmente, inconfondibilmente proprio. Il
modo di sentire è segnato da una storia individuale, ancorato agli incontri di
una vita: è, come vedremo, il profilo stesso dell’individualità essenziale»: v.
DE MONTICELLI, L’ordine del cuore. MONTICELLI, L’ordine del cuore. MONTICELLI,
L’ordine del cuore. In presenza di una sensi- bilità strutturata la quantità di
reazioni affettive è maggiore, ed è anche possibile che da emozioni
scaturiscano risposte strutturanti, ossia che le emozioni stesse inducano alla
formazione di nuovi sentimenti. Diverso discorso per le passioni, le quali
costituiscono una manifestazione del volere e del tendere, e presuppongono la strutturazione
di sentimenti, v. MONTICELLI, L’ordine del cuore. La tradizionale
contrapposizione delle passioni alla ragione non è intrinseca alle passioni
stesse, ma risale a un livello precedente, ossia al sentimento di cui quelle
passioni sono manifestazione: «“irrazionali” sono dunque le passioni nella
misura in cui sono “disordini del cuore”, ovvero ordinamenti assiologici
perversi o inadeguati – per quanto difficile sia stabilire in positivo lo
standard rispetto a cui definire la deviazione»: v. MONTICELLI, L’ordine del
cuore. MONTICELLI, L’ordine del cuore. Sentimenti ed emozioni: classificazioni
e disambiguazioni Emozioni e sentimenti: il senso della distinzione concettuale
In questa sede non è nostro obiettivo individuare un’esaustiva on- tologia dei
fenomeni, bensì intendiamo verificare se vi siano diffe- renze che possano
assumere una rilevanza concettuale nella prospet- tiva giuridica. Sentimenti ed
emozioni hanno la funzione di classificare, in base al binomio piacere-dolore,
le esperienze del sentire individuale. Un punto di contatto utile al fine di
ricercare coerenza nella complessità delle de- finizioni, è il fatto che
entrambi i fenomeni – naturalisticamente distin- guibili in base a criteri
basati sull’intensità e la durata – da un punto di vista adattivo-funzionale
rappresentano ‘proiezioni del sé’, ossia marca- tori dell’originalità che rende
unico ogni individuo: «le emozioni guar- dano al mondo dal punto di vista del
soggetto, e ordinano gli eventi in base alla cognizione della loro importanza o
valore per il soggetto. Relativamente alle differenze, una prima, fondamentale,
distinzione tra sentimento ed emozione è relativa ad aspetti di tipo
‘fisico-quan- titativo’, legati alla durata e all’intensità dell’esperienza
affettiva: più bre- ve e accentuata nell’emozione, più duratura, ma meno
intensa, nel sentimento. Secondo una definizione offerta da uno studio di
psicologia: sentimento e umore si riferiscono a stati affettivi di bassa
intensità, durevoli e pervasivi, senza una causa direttamente percepibile e con
la capacità di influenzare eventi inizialmente neutri. Il sentimento, come
stato affettivo ‘radicato’, non si esaurisce in stimoli momentanei. Un tratto
caratterizzante l’emozione è la componente reattiva: «il termine emozione
dovrebbe indicare, in accordo anche con il senso comune, stati affettivi
intensi di breve durata, con una causa precisa, esterna o interna, un chiaro
contenuto cognitivo e la funzione di rio- rientare l’attenzione» 77. Uno stato
affettivo di durata limitata, diverso dunque da stati duraturi NUSSBAUM,
L’intelligenza delle emozioni. Si veda anche OATLEY, Psicologia ed emozioni, il
quale parla di ‘condizioni di elicitazione’ per indicare che le emozioni
insorgono sulla base della valutazione soggettiva di un evento da parte
dell’agente in relazione alla sua condizione e ai suoi scopi. Cfr. OATLEY,
Breve storia delle emozioni, tr. it., Bologna. D’URSO-TRENTIN, Introduzione
alla psicologia delle emozioni, Bari; cfr. CATTARINUSSI, Sentimenti ed
emozioni, PIETRINI, Dalle emozioni ai sentimenti: come il cervello anima la
nostra vita, a cura di Colombo-Lanzavecchia, La società infobiologica, Milano. Per
un esempio di tassonomia degli stati affettivi e per una conseguente
ap- Tra sentimenti ed eguale rispetto Passando a un piano di lettura
differente, non limitato alla ‘di- mensionalità’ (intensità, durata),
richiamiamo quanto osservato in ambito neuroscientifico da Damasio, secondo il
quale il sentimento costituisce il momento della rappresentazione cosciente
dell’emo- zione: la percezione che il soggetto ha di sé stesso. Viene
evidenziata in questo modo una dimensione riflessivo-speculativa che trova ri-
scontro anche nell’analisi di un altro neuroscienziato, Joseph Le Doux, il
quale osserva le emozioni sono funzioni biologiche che si sono evolute per
permettere agli animali di sopravvivere in un am- biente ostile e di
riprodursi; i sentimenti invece sono un prodotto del- la coscienza, «stati di
consapevolezza legati all’esperienza interna dell’emozione. Emerge qui una differenziazione
che attiene a un piano funzionale, e che vede il sentimento come fenomeno che
ha più a che fare con la sfera cognitivo-riflessiva del soggetto. E veniamo
infine a un terzo criterio distintivo, quello forse più importante ai fini
della presente indagine. L’analisi fenomenologica di Monticelli ha richiamato
il carattere disposizionale del sentimento, l’essere una matrice che può
generare e formare ulteriori stati affettivi. Introduciamo dunque l’importante
distinzione tra fe- nomeni affettivi ‘in atto’ e ‘disposizioni’ del sentire:
«un’emozione in atto è un episodio nel quale proviamo effettivamente collera,
paura, gioia o altro. Una disposizione emotiva è la suscettibilità a provare
emozioni in atto» 81. Cosa significa ‘disposizionale’? Il concetto è stato
approfondito in particolare da Ryle, secondo il quale le espressioni
disposi-zionali contengono l’affermazione che un uomo o un animale o una
plicazione a un tema penalistico-criminologico, v. CORNELLI, Paura e ordine
nella modernità, Milano, DOUX, Feelings: What Are They et How does the Brain
Make Them?, in Daedalus Si osserva che le concezioni speculative del
sentimento, da Platone a Vi- co, sottolineandone l’ambiguità di regione
“intermedia” tra il senso e l’intelletto, cioè il suo partecipare marginale
tanto all’uno quanto all’altro, tematizzano il sen- timento come una delle
categorie o generi sommi della vita umana. Questa infatti è tale – umana –,
solo in quanto è “soggettività”, il modo di essere che consiste nel-
l’avvertire stimoli dal mondo esterno (senso) e ordinare gli avvertimenti in
rap- presentazioni generali e ben connesse (intelletto), avendo come necessaria
condi- zione il riferimento dei primi e delle seconde a un chiaramente o
oscuramente avvertito “sé”, ossia comportando un sentimento fondamentale», v.
MASULLO, voce Sentimento. ELSTER, Sensazioni forti, tr. it., Bologna, il quale
cita, quali esempi di disposizioni emotive, la misoginia e
l’antisemitismo. Sentimenti ed emozioni: classificazioni e
disambiguazioni 59 cosa ha una certa capacità o una certa inclinazione, o è
esposto ad una determinata tendenza. Le definizione ‘disposizionale’ può rap-
presentare in questo senso un’antitesi rispetto a ‘episodico’, poiché
«possedere una proprietà disposizionale non vuol dire trovarsi in un certo
stato particolare o essere soggetto a un certo cangiamento» 83. Più in generale
la distinzione fra stati ‘episodici’ e ‘disposizionali’ descrive una diversità
funzionale nella complessiva esperienza affet- tiva della persona, e si presta
a evidenziare il rapporto fra mera reat- tività soggettiva contingente e
carattere fondativo e ‘personologico’ (vedi infra, cap. IV) degli stati
affettivi, i quali appaiono in questo senso come strutture di base della
soggettività. È questa a nostro avviso un’importante chiave di lettura per la
presente indagine: ciò che appare decisivo nel problema della tutela di
sentimenti non è capire se si debba far riferimento a emozioni in senso stretto
o ad altri fenomeni affettivi, ma è invece importante de- cidere se il fulcro
dei problemi debba riguardare la reattività emozio- nale, oppure se si debba
assumere quale vettore di senso l’affettività come base di stati disposizionali
non episodici, ossia come strutture portanti della identità morale degli
individui. Un richiamo alla sfera affettiva intesa come ‘struttura
disposizionale’ orienta l’attenzione sul sentire quale marcatore della
personalità, e pone in questo modo sen- timenti ed emozioni al centro di
questioni concernenti la diversità di preferenze e di ordini assiologici fra
individui. Tale ultima opzione è quella a nostro avviso più funzionale a in-
staurare connessioni con le accezioni del termine ‘sentimento’ che emergono nel
discorso penalistico: l’uso dei legislatori e della dot- trina. Nel prosieguo
dell’indagine approfondiremo entrambi gli aspetti. 5. Sinossi Il panorama di
fenomeni che costituiscono il tessuto affettivo de- gli individui è oggetto di
definizioni dall’uso non univoco e talvolta polisenso. Il rimando a saperi lato
sensu psicologici, pur assumendo 82 RYLE, Il concetto di mente, tr. it.,
Roma-Bari, RYLE, LO SPIRITO COME COMPORTAMENTO, tr. it., Roma-Bari; cfr. ID., IL
CONCETTO DI MENTE [citato da H. P. Grice]: Le tendenze sono cosa diversa dalle
capacità e dalle suscettibilità. RYLEIAN AGITATION. Tra sentimenti ed eguale
rispetto una notevole complessità, sembra nondimeno costituire per il giuri-
sta penale un indispensabile tassello. Lo studio di contributi prodotti in
ambito neuroscientifico, psico- logico e filosofico evidenzia come, al di là di
possibili aree di contat- to, sentimenti ed emozioni non siano fenomeni del
tutto accomuna- bili. Vi è una connessione di fondo relativa al fatto che
entrambi, pur in modo differente, sono funzionali a classificare in base al
binomio piacere-dolore le esperienze e le inclinazioni del sentire individuale,
e contribuiscono così a definire l’identità e la peculiare originalità di ogni
individuo. Da un altro lato, emergono differenze relative sia al- l’intensità,
sia alla consistenza e alla durata. La distinzione che sembra maggiormente
funzionale alla riflessio- ne sul problema del sentimento come oggetto di
tutela concerne la nozione di stati episodici e disposizionali: con la prima
accezione si definiscono fenomeni che si esauriscono in una contingente reattività
psichica, con la seconda si indicano stati duraturi a loro volta matrici di
ulteriori reazioni, i quali si intrecciano con le trame costitutive del- la
personalità. Alla luce di tale ultimo distinguo cercheremo di trovare connes-
sioni con le categorizzazioni che emergono dal diritto positivo e dal discorso
dottrinale. DIMENSIONE CODICISTICA E FUNZIONE DISCORSIVA DELLA FORMULA
‘TUTELA PENALE DI SENTIMENTI’ SOMMARIO: ‘Tutela di sentimenti’: usi e
significati della formula. Le tipologie di interessi dietro le norme
codicistiche: sentimenti-valori e disagio psichico. La tutela di
sentimenti-valori. Il sentimento religioso. Il pudore. La pietà dei defunti. Il
sentimento nazionale e la condotta di istigazione all’odio fra le classi
sociali. Il sentimento per gli animali.
Il comune sentimento della morale. Lessico delle norme e piano fenomenico:
sentimenti o emozioni? Atti persecutori: sofferenza psichica e libertà di
autodeterminazione. La definizione di ‘sentimento’ come connotazione simbolica
negativa nel discorso penalistico. Una virtuosa prospettiva di interazione:
‘sentire comune’ e legittimazione delle norme penali. – Sinossi. ‘Tutela di sentimenti’: usi e
significati della formula Volgiamo ora lo sguardo alla dimensione giuridica e
cerchiamo di inquadrare le rispondenze della formula ‘tutela di sentimenti’.
Sono a nostro avviso distinguibili due accezioni: la prima, di tipo
descrittivo-classificatoria, è strettamente legata al diritto positivo, e si
presta a sintetizzare le disposizioni in cui l’interesse protetto viene de-
finito nei termini di un sentimento o di un’emozione: si pensi alle nor- me
codicistiche che parlano di sentimento religioso, pudore, pietà dei defunti et
similia. La seconda accezione, che definiamo connotativa, è funzionale a tematizzare
norme e problemi di tutela in cui la matrice emozionale non traspare da
definizioni normative, ma emerge nei discorsi della dottrina penalistica in
sede di speculazione teorica o di interpreta- zione, tendenzialmente per
richiamare beni dalla fisionomia protei- forme, suscettibili di ricostruzioni
profondamente differenti in quan- 62 Tra sentimenti ed eguale rispetto to
esposte al condizionamento emotivo: interessi parificati dunque a sentimenti
per via di un’intrinseca inafferrabilità 1. L’accezione connotativa enfatizza
in chiave critica l’associazione tra fenomeni affettivi e oggetti di tutela dai
confini incerti, disancora- ti da una base oggettiva e tendenti a sfociare in
ricostruzioni di ma- trice soggettivistica. Parlare di sentimenti attiva nel
lettore e nell’in- terprete frames psicologici che risentono della nebulosità
epistemica che caratterizza le condizioni di conoscenza dei fenomeni psichici,
contribuendo in questo modo a comunicare una sostanziale diffiden- za: «[le]
parole non sono semplicemente dei mezzi per individuare gli oggetti. Le parole
intervengono nella nostra percezione degli oggetti, e infatti trasmettono
interpretazioni e attribuiscono senso ai loro referenti. Associare un oggetto
di tutela penale a un sentimento equivale a sottolinearne il potenziale di
criticità, come coacervo di interessi ‘su- blimati’ che non rispondano a
requisiti di razionalità e coerenza ri- spetto a principi ‘di sistema’ 3.
Menzioniamo, per ora a titolo esempli- ficativo, il richiamo alla dignità
umana, e pensiamo anche alla cosid- detta ‘sicurezza pubblica’ la quale è stata
in tempi recenti associata criticamente a uno stato di tranquillità soggettiva
dei singoli; si può inoltre ascrivere a tale categoria anche il concetto di
onore, ben noto ai penalisti e da sempre oggetto di faticosi sforzi
ermeneutici. Si trat- ta di interessi che non a caso vengono additati come
‘problematici’ dalla dottrina4, i quali evidenziano tutti una forte connessione
con matrici emotive, tale da indurre a definirli anche come ‘sentimenti’. Nel
prosieguo approfondiremo gli ambiti e i problemi connessi sia all’accezione
descrittiva, sia a quella connotativa, a partire da una panoramica sulle
fattispecie dell’ordinamento italiano in cui il senti- 1 Con riferimento alla
dottrina tedesca si veda la ricostruzione di NISCO, La tu- tela penale
dell’integrità psichica, cit., p. 84, il quale sottolinea come anche in
Germania l’espressione ‘Gefühlschutzdelikte’ sia intesa in chiave
essenzialmente critica. 2 SARTORI, Logica, metodo e linguaggio nelle scienze
sociali, Bologna. Sulla specifica accezione del diritto penale come ‘sistema’ –
definizione che attiene al piano del dover essere piuttosto che alla
descrizione della realtà del- l’ordinamento – e sulle distinzioni tra principi
di rilevanza normativa che entrano in gioco nel diritto penale, v. per tutti
FIANDACA, Diritto penale, in FIANDACA-DI CHIARA, Un’introduzione al sistema
penale. Per una lettura costituzionalmente orientata, Napoli. FIANDACA, Sul
bene giuridico. Dimensione codicistica e funzione discorsiva della formula 63
mento figura testualmente come coordinata descrittiva dell’interesse protetto
Le tipologie di interessi dietro le norme codicistiche: ‘senti- menti-valori’ e
disagio psichico Nel codice penale il sentimento viene espressamente evocato
dalle norme poste a tutela del sentimento religioso, del pudore, della pietà
dei defunti, del sentimento nazionale; nella legislazione complemen- tare viene
menzionato come oggetto di tutela il ‘comune sentimento della morale’ 6. Oltre
a tali ipotesi, riteniamo, in accordo con autorevole dottrina, che la
problematica del sentimento come oggetto di tutela investa, pur con i dovuti
distinguo, anche una norma di più recente introdu- zione, ossia l’art. 612 bis
c.p., la quale incrimina il delitto di atti per- secutori. Si tratta di una
fattispecie la cui tipicità appare fortemente improntata in senso emotivistico:
‘perdurante e grave stato d’ansia e di paura’, ‘fondato timore’ sono eventi di
tipo psichico, e precisamen- te sono assimilabili a emozioni negative. Anche il
delitto di atti per- secutori appare orientato a tutelare un sentire, o, più
propriamente, 5 Non analizzeremo in questa sede ulteriori fattispecie
codicistiche il cui so- strato di offensività sembra rimandare a un retroterra
di tipo emozionale. Al di là dell’onore, che è unanimemente riconosciuto come
interesse della persona caratterizzato da un’evidente componente ‘di
sentimento’ che la dottrina si è impegnata a razionalizzare mediante il
richiamo, comunque problematico, alla ‘dignità sociale’, v. MUSCO, Bene
giuridico e tutela dell’onore, Milano, vi sono altre norme la cui afferenza al
tema in esame appare meno uni- voca. Una recente ricostruzione include ad
esempio il vilipendio alla bandiera (come forma di offesa al sentimento
nazionale), la corruzione impropria susse- guente (offesa al sentimento di
onestà che dovrebbe guidare i pubblici ufficiali), l’ingiuria semplice,
l’incesto (offesa al sentimento della morale familiare), la pedopornografia
(sentimenti moralistici inerenti la sessualità) e infine il nega- zionismo: si
tratta di un panorama variegato ed eterogeneo, il quale meritereb- be una
dettagliata analisi volta a verificare in che termini dietro i casi menzio-
nati si possa davvero parlare di sentimenti, v. GIUNTA, Verso un rinnovato ro-
manticismo penale?, cit., pp. 1556 ss. 6 Si pongono al di fuori dell’area
concettuale della tutela di sentimenti le pro- blematiche concernenti gli stati
emotivi e passionali e le circostanze attenuanti fondate su emozioni; il
profilo che viene qui in gioco è il ruolo che i fenomeni af- fettivi possono
assumere in relazione alla graduazione della responsabilità pena- le,
attraverso gli istituti dell’imputabilità e delle circostanze del reato (vedi
anche supra, cap. I, nota 30). 64 Tra sentimenti ed eguale rispetto
presidia l’equilibrio emotivo di un soggetto in chiave strumentale rispetto
alla libertà di autodeterminazione. È plausibile definire tale ultima
fattispecie come una forma di tu- tela di sentimenti8 (fatte salve le criticità
che possono derivare da un’interpretazione meramente emozionale e
soggettivistica degli even- ti), ma è altrettanto evidente che rispetto alle
ipotesi precedentemen- te menzionate in cui il legislatore parla espressamente
di ‘sentimento’ vi sono delle differenze: nel caso della religione, del pudore,
della pie- tà dei defunti et similia, la parola ‘sentimento’ viene associata a
ulte- riori concetti che indicano valori e oggetti significativi per il singolo
e per la collettività, dando vita a un’entità in parte psicologica e in par- te
di consistenza prettamente socio-valoriale. Nel caso dello stalking lo stato
psichico assume una rilevanza autonoma, senza alcuna cor- relazione con
specifici oggetti del sentire, ed è proprio il turbamento emotivo a rivestire
importanza centrale nell’economia della fattispe- cie, precisamente come evento
tipico 9. Si tratta di due diverse declinazioni del sentimento come oggetto di
tutela, le quali necessitano di una trattazione distinta. 2.1. La tutela di
‘sentimenti-valori’ Con riferimento ai delitti contro il sentimento religioso,
contro il pudore e contro la pietà dei defunti, sia l’interpretazione oggi do-
minante in dottrina sia la realtà applicativa depongono per una linea
depsicologizzante, secondo la quale il disvalore del fatto non dipende
dall’impatto della condotta tipica sullo stato psichico del soggetto passivo.
Si è osservato che l’ordinamento penale non tutela sentimenti, 7 Sul tema, pur
con diversità di accenti, v. MAUGERI, Lo stalking tra necessità politico-criminale
e promozione mediatica, Torino; NISCO, La tutela penale dell’integrità
psichica; COCO, La tutela della libertà indivi- duale nel nuovo sistema
‘anti-stalking’, Napoli FIANDACA, Sul bene giuridico. Uno tra gli aspetti più
discussi della fattispecie di atti persecutori concerne l’alternativa fra reato
di danno o di pericolo; per un’interessante prospettiva in- terpretativa
MAUGERI, Lo stalking; sulla stessa linea di pensiero, CADOPPI, Efficace la
misura dell’ammonimento del questore, in Guida dir. In giurisprudenza tende a
prevalere la qualificazione come reato di danno; v., ex plurimis, Cass. pen.,
sez.; Cass. pen., sez. Dimensione codicistica e funzione discorsiva della
formula 65 «anche se talora lo stesso codice penale si esprime in questi termini,
ma tutela la loro obiettivazione in situazioni sociali, in interessi, in beni
giuridici più definiti della percezione soggettiva: tanto che essi vengono
tutelati a prescindere dalla prova di quella percezione in capo a un qualche
individuo determinato» 10. Tale osservazione è ineccepibile, e trova riscontro
nel panorama applicativo: la prova di un effettivo turbamento psichico
soggettivo non è mai venuta seriamente in considerazione. Le situazioni de-
scritte nelle disposizioni codicistiche non richiedono la verifica di una
concreta elicitazione della sensibilità di singoli individui: l’asserita
attitudine lesiva della sensibilità costituisce esito di un proces- so
interpretativo di elementi di fatto e di condizioni di contesto esa- minati
alla luce di criteri di adeguatezza e di tollerabilità modulati su parametri di
tipo socio-culturale, in base a un’ipotizzata sensibilità media dei consociati.
Come osserva Angelo Falzea, non è il mero fatto emozionale ad assumere ruolo
decisivo, ma è piuttosto la sua traducibilità in valori e disvalori secondo un
punto di vista sociale. Nel complesso, il senti- mento assume rilevanza sub
specie iuris e non sub specie facti: «Non ogni volta che il diritto pone a base
delle sue regole il sentimen- to si è in presenza di un fatto giuridico
affettivo. Vi sono norme giuri- diche ispirate all’esigenza di tutelare un
sentimento condiviso dalla 10 DONINI, “Danno” e “offesa” nella c.d. tutela
penale dei sentimenti. Si prendano a riferimento gli ambiti della tutela penale
della religione e del pudore, nei quali si registra un congruo numero di
pronunce. Per una panorami- ca sulla tutela del sentimento religioso in Italia
fino agli anni Ottanta v. SIRACUSANO, I delitti in materia di religione. Beni
giuridici e limiti dell’intervento penale, Milano; per uno sguardo sugli
sviluppi più recenti v. BASILE, art. 403 c.p., in AA.VV., Codice penale
commentato, diretto da Dolcini-Gatta, Milano; PECORELLA, Delitti contro il
sentimento religioso, in AA.VV., a cura di Pulitanò, Manuale di diritto penale.
Parte speciale, vol. I, I reati contro la persona, II ed., Torino; per una
panoramica della giurispruden- za in materia di offese al pudore v.
PROTETTÌ-SODANO, Offesa al pudore e all’onore sessuale nella giurisprudenza,
Padova; PULITANÒ, Il buon costume, in BIANCHI
D’ESPINOSA-CELORIA-GRECO-ODORISIO-PETRELLA-PULITANÒ, Valori socio- culturali
della giurisprudenza; FIANDACA, Problematica dell’osceno e tutela del buon
costume, Padova, 1984, pp. 33 ss.; sugli sviluppi più recenti sia consentito il
rinvio a BACCO, Tutela del pudore e della riservatezza sessuale, in AA.VV., a
cura di Pulitanò, Manuale di diritto penale. I reati contro la persona. In
psicologia è d’uso il termine ‘elicitazione’ per indicare l’azione di stimolo
volta a suscitare emozioni e/o a indurre comportamenti. Tra sentimenti ed
eguale rispetto comunità o di reprimere un sentimento che la comunità
disapprova, ma nelle quali la considerazione del fenomeno emozionale resta al
livello dell’interesse normativo e non si traduce in elemento della fatti-
specie: il sentimento tende allora a svincolarsi dalla necessità di una sua
specifica manifestazione e a confondersi coi valori etici ogget- tivi» 13. Ciò
che rileva è la ‘personalità affettiva comune’, ossia «l’insieme dei fatti
biologici e psichici che influiscono sul comportamento emo- zionale affettivo e
reattivo della persona» definito «in relazione al pa- trimonio sentimentale e
alla sensibilità che sono propri in linea di principio dell’intero gruppo
sociale. Il sentimento viene in questo modo proiettato in una dimensione
collettiva come modo di sentire diffuso che accomuna più individui (c.d.
‘atmosfera emozionale’). Alla luce di tale fisionomia dell’oggetto di tutela,
il sentire indivi- duale viene filtrato «in funzione e sotto l’angolo visuale
del sistema dei valori di un gruppo diverso e più comprensivo la valutazione
contenuta nel sentimento di certe persone o comunità diventa ogget- to di
un’altra valutazione contenuta nel modo di sentire o comunque nel sistema dei
valori di altre persone o comunità» 15. In definitiva, attraverso le «regole e
gl’istituti con cui il legislatore predispone una tutela penalistica a
salvaguardia di sentimenti che nel- l’animo e nel costume dei consociati
assumono un alto valore» 16, il di- ritto penale finisce per tutelare non un
stato soggettivo della persona, bensì l’oggetto e il valore impersonale che
fonda quel dato modo di F. I FATTI DI SENTIMENTO. L’Autore inoltre distingue
fra ‘reati di sentimento’, ossia quelli in cui il diritto «punisce il disprezzo
verso valori ritenuti fondamentali», ossia le varie forme di vilipendio alle
istituzioni (Repubblica, nazione, bandiera), dai casi in cui il sentimento
dell’agente è tale da influire sulla gravità della pena in funzione di
circostanza (crudeltà, futilità dei motivi etc. A ben vedere, una simile
prospettazione potrebbe creare fraintendimenti: nella definizione del
vilipendio quale reato di sentimento (la cui ragion d’essere trova dunque
spiegazione nella mera censura di uno stato interiore considerato contrario a
valori ‘oggettivi’) l’occhio del penalista non può fare a meno di riscon- trare
una sottile caratterizzazione soggettivistica, secondo tecniche di incrimina-
zione tipiche del Gesinnungsstrafrecht. Il suddetto schema non sembra inoltre
funzionale ad una prospettiva di bilanciamento, poiché se l’aver provato
disprez- zo diviene motivo di incriminazione tout court, relegando in secondo
piano i pro- fili di turbamento del sentimento di altri, risulta assai più
difficoltoso procedere sulla strada di un equilibrio tra
posizioni. Dimensione codicistica e funzione discorsiva della formula
sentire. Il lessico degli stati affettivi si rivela dunque un orpello retorico
volto a porre sotto protezione penale gli oggetti del sentire, ossia valori e
simboli ritenuti socialmente significativi nella comunità: «nell’apprestare
tutela a determinati sentimenti, il codice non tende a proteggere stati
affettivi duraturi in quanto tali: si tratta, piuttosto, di sentimenti –
individuali e/o collettivi – concepiti altresì come atteg- giamenti intrisi di
valore in una accezione culturale e normativa. Sic- ché si può dire, da questo
punto di vista, che la legge penale mira a proteggere più che sentimenti in sé,
sentimenti-valori, se non valori tout court» 17. Vediamo nel dettaglio quali
sono i valori che, dietro le effigie del sentimento, sono entrati nel catalogo
dei beni tutelati dal diritto penale italiano. Il sentimento religioso I
delitti in tema di religione sono un elemento sintomatico del tas- so di
secolarizzazione del sistema 18. Nelle legislazioni penali moder- ne, la
religione è stata di rado identificata come bene di esclusiva per- tinenza del
singolo, e più frequentemente come forma di adesione collettiva o come
sentimento istituzionalizzato, ossia entità storica- mente e culturalmente
determinata nella quale sono trasfusi valori e patrimoni propri di una o più
confessioni. Il codice Rocco parla di ‘sentimento religioso’ 19, ma la
legislazione del 1930, fedele nelle rubriche e nella sostanza alla sola
religione di Stato, si identificava nel modello di tutela definito come bene di
civiltà: era la religione cattolica, affiancata dalla timida presenza dei culti
ammessi, e non un qualsiasi sentimento religioso individual- FIANDACA, Sul
ruolo delle emozioni e dei sentimenti, FIANDACA, Laicità del diritto penale e
secolarizzazione dei beni tutelati, in AA.VV., a cura di Pisani, Studi in
memoria di Pietro Nuvolone, vol. I, Milano, 1991, pp. 180 ss.; SIRACUSANO,
Pluralismo e secolarizzazione dei valori: la superstite tutela penale del
fattore religioso nell’ordinamento italiano, a cura di Risicato-La Rosa,
Laicità e multiculturalismo. Profili penali ed extrapenali, Torino. Per una
panoramica, v. a cura di Brunelli, Diritto penale della libertà religiosa,
Torino, Cfr. MARCHEI, Sentimento religioso e bene giuridico. Tra giurisprudenza
costi- tuzionale e novella legislativa, Milano; PACILLO, I delitti contro le
confessioni religiose dopo la legge, Milano. SIRACUSANO, I delitti in materia
di religione, cit., Milano Tra sentimenti ed eguale rispetto mente avvertito, a
godere di un privilegiato regime di tutela 21. L’impianto codicistico ha subito
profonde modifiche ad opera del- la Corte costituzionale, la quale, nel corso
degli anni, ha ‘rabbercia- to’ 22 il sistema dei reati riducendo le distonie
con i principi codificati nella Carta costituzionale. Particolarmente
significativa è la linea giu- risprudenziale inaugurata con la pronuncia n.
440/1995 (sulla con- travvenzione di bestemmia) e seguita dalle pronunce
(equiparazione del trattamento sanzionatorio fra religione di Stato e culti
ammessi, in relazione all’art. 403 c.p.) e soprattutto n. 508/2000 (ablazione
della fattispecie di vilipendio della religione di Stato, art. c.p.): decisioni
che attuano un cambio di rotta rispetto alla giu- risprudenza costituzionale
che, fino a pochi decenni prima, ancora legittimava il trattamento privilegiato
della religione cattolica sulla base di criteri quantitativi e sociologici 25.
Argomentando sulla base del principio di laicità, la Corte ha iden- tificato
nella dimensione religiosa individuale il corollario di una li- 21 In linea con
l’afflato statocentrico che ispira l’intera codificazione, le fatti- specie in
tema di religione sono espressione di autoritarismo etico da parte del governo fascista,
congeniale al sodalizio politico con la Chiesa Romana formaliz- zato nei Patti
Lateranensi: La religione dice Rocco è non tanto un feno- meno attinente alla
coscienza individuale, quanto un fenomeno sociale della più alta importanza,
anche per il raggiungimento dei fini etici dello Stato», v. Codice penale,
illustrato con i lavori preparatori, a cura di Mangini-Gabrieli-Cosentino,
Roma. Per una sintesi, v., ex plurimis, PACILLO, I delitti contro le
confessioni religiose. L’espressione è di FIANDACA, Altro passo avanti della
Consulta nella rabbercia- tura dei reati contro la religione, in Foro it. Per
un’ampia e pun- tuale sintesi della giurisprudenza costituzionale vedi il
saggio di VISCONTI C., La tutela penale della religione nell’età post-secolare
e il ruolo della Corte costituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen. Sul tema v.,
ex plurimis, PALAZZO, La tutela della religione tra eguaglianza e
secolarizzazione (a proposito della dichiarazione di incostituzionalità della
bestem- mia), in Cass. pen.; DI GIOVINE O., La bestemmia al vaglio della Corte
costituzionale: sui difficili rapporti tra Consulta e legge penale, in Riv. it.
dir. proc. pen. Ex plurimis, VENAFRO, Il reato di vilipendio della religione
non passa il vaglio della Corte Costituzionale, in Legislazione penale. Cfr.
FALCINELLI, Il valore penale del sentimento religioso, entro la nuova tipici-
tà dei delitti contro le confessioni religiose, in AA.VV., a cura di Brunelli,
Diritto penale della libertà religiosa, Torino; MORMANDO, Religione, laicità,
tol- leranza e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen.; MARCHEI, Sentimento
religioso e bene giuridico. Dimensione codicistica e funzione discorsiva della
formula 69 bertà costituzionale 26; parametro costituzionale decisivo che ha
sup- portato le modifiche più rilevanti è stato il principio di uguaglianza. La
riforma, nel dichiarato intento di superare l’anacro- nistico e illiberale
modello del codice fascista, ha eliminato il riferi- mento alla religione
introducendo il concetto di ‘confessione religio- sa’. In merito all’interesse
protetto, la lettura critica offerta dalla pre- valente dottrina individua una
sostanziale continuità con la vecchia normativa28, identificando l’oggetto di
tutela in una prospettiva che oscilla tra il bene di civiltà ‘pluriconfessionalmente
articolato’ e il sentimento collettivo della pluralità dei fedeli che si
riconoscono in una determinata confessione religiosa29. Non mancano però
letture alternative che cercano di armonizzare la duplice natura, individuale e
collettiva, del bene protetto, sottolineando come «la nozione di sen- 26 Pur
aderendo sostanzialmente al principio di laicità dello Stato, la giuri-
sprudenza costituzionale presenta sensibili oscillazioni circa l’effettiva
portata del concetto: cfr. VISCONTI C., Aspetti penalistici del discorso
pubblico, Torino; ID., La tutela penale della religione, cit., p. 1050. Istanze
personalistiche sono emerse quando si è parlato di «sentimento religioso, il
quale vive nell’in- timo della coscienza individuale e si estende anche a
gruppi più o meno numerosi di persone legate tra loro dal vincolo della
professione di una fede comune», v. C. cost.; cfr. MARCHEI, Sentimento
religioso. Così PULITANÒ, Laicità e diritto penale, a cura di Ceretti-Garlati,
Laicità e stato di diritto, Milano; cfr. VISCONTI C., Aspetti penalistici. Sui
rapporti tra uguaglianza e diritto penale, v. DODARO, Uguaglianza e diritto
penale. Uno studio di giurisprudenza costituzionale, Milano, 2013; FIANDACA,
Uguaglianza e diritto penale, a cura di Cartabia-Vettor, Le ragioni del-
l’uguaglianza, Milano. Si rileva che la Corte non ha assunto decisioni
dirompenti, tali da condur- re all’abbattimento del sistema esistente, talvolta
riducendo a un semplice pas- saggio ermeneutico, secondo alcuni Autori, lo
stesso richiamo alla realtà reli- giosa individuale, nei fatti seguito dalla
rilegittimazione del paradigma esi- stente: cfr. l’analisi di MARCHEI,
Sentimento religioso, cit., pp. 143 ss. Osserva PIEMONTESE, Offese alla
religione e pluralismo religioso, Religione e re- ligioni: prospettive di
tutela, tutela delle libertà, a cura di De Francesco-Piemontese-Venafro,
Torino, che «la libertà individuale parrebbe valoriz- zata, qui, solo in
chiusura e ad abundantiam, all’interno di un iter argomentati- vo volto a preservare
comunque l’originaria dimensione pubblica ed istituziona- le della tutela»;
cfr. PADOVANI, Un intervento normativo scoordinato che investe anche i delitti
contro lo Stato, in Guida dir.; BASILE, art. c.p. Nel primo senso SIRACUSANO,
Pluralismo e secolarizzazione dei valori; per la seconda opzione v. BASILE,
art. c.p. Cfr. anche VISCON- TI C., Aspetti penalistici. Ritiene che la riforma
abbia fatto assurgere il sentimento religioso individuale a bene protetto in
via diretta e immediata, PACILLO, I delitti contro le confessioni religiose Tra
sentimenti ed eguale rispetto timento è solamente un connotato – innegabile
quanto imprescindibile – di un ben più articolato valore di libertà religiosa.
Il pudore Il richiamo al sentimento è centrale nella definizione delle osceni-
tà penalmente rilevanti: sono da considerarsi osceni gli atti e gli og- getti
che ‘secondo il comune sentimento’ offendono il pudore (art. c.p.). L’elemento
normativo ‘comune sentimento del pudore’31 attinge da un fenomeno di reattività
interiore dell’individuo: il pudo- re, genericamente definibile come
disposizione soggettiva che induce al riserbo su quanto attiene alla vita
sessuale, fonda la soglia sogget- tiva di eventuale disagio avvertibile di
fronte a manifestazioni della sessualità. Inteso nella dimensione comunitaria
il pudore si emancipa dal rapporto di implicazione emotiva individuale e dalla
sua concreta sussistenza, scivolando verso un’identificazione con concezioni
della morale sessuale: la valorizzazione normativa del pudore diviene in questo
modo funzionale a introdurre soglie atte a delimitare manife- stazioni e
rappresentazioni aventi contenuto sessuale 33. Il problema del buon costume e
della pubblica moralità quali beni di categoria in ambito penalistico ha finito
per tradursi nel richiamo a canoni di moralità sessuale, concetto quest’ultimo
la cui delimita- 30 È la condivisibile notazione di FALCINELLI, Il valore
penale del sentimento religioso, cit., p. 48, la quale definisce l’interesse
protetto dalle norme post riforma 2006 come sentimento religioso collettivo e
al contempo individuale. Sul tema degli elementi normativi, e in particolare
sui rapporti fra il coeffi- ciente di certezza degli elementi normativi
culturali e giuridici, v. lo studio di BONINI, L’elemento normativo nella
fattispecie penale. Questioni sistematiche e costitu- zionali, Napoli, 2016,
pp. 320 ss.; sul tema v. anche RISICATO, Gli elementi norma- tivi della
fattispecie penale. Profili generali e problemi applicativi, Milano Per
un’analisi in chiave psicanalitica v., ex plurimis, APPIANI, Tabù. Elogio del
pudore, Milano, Fondamentale FIANDACA, Problematica dell’osceno, cit., pp. 4
ss. Sul proble- ma definitorio del pudore, nella letteratura penalistica più
risalente v. ALLEGRA, Il “comune” sentimento del pudore, in Iustitia.;
LATAGLIATA, voce Atti osceni e atti contrari alla pubblica decenza, in
Enciclopedia del diritto, vol. IV, Mi- lano; VENDITTI, La tutela penale del
pudore e della pubblica decen- za, Milano; GALLISAI PILO, voce Oscenità e offese
alla decenza, in Dig. disc. pen., Torino; FARINA, Il reato di atti osceni in
luogo pub- blico: tensioni interpretative e prospettive personalistiche nella
tutela del pudore, in Dir. pen. proc. Cfr. FIANDACA, Problematica dell’osceno,
cit., pp. 78 ss. Dimensione codicistica e funzione discorsiva della
formula 71 zione è però nondimeno ardua, al punto da costituire classicamente
un luogo di forti tensioni tra il diritto punitivo e i principi liberali. Ad
oggi gli sviluppi giurisprudenziali, incentivati e affinati da im- portanti
contributi della dottrina 36, depongono per una riconversione dell’interesse di
tutela, il quale è identificato nel diritto a essere pro- tetti da indebite
violazioni del proprio riserbo sessuale: esempio tipi- co, l’assistere a manifestazioni
di contenuto erotico senza avervi pre- ventivamente acconsentito. Ciò ha
condotto a un modello di interven- to incentrato non più su una lesione
astratta e potenziale del pudore collettivo, ma teso a reprimere solo le
manifestazioni oscene che si impongano a determinati soggetti senza che questi
abbiano prestato un preventivo consenso 37. È il carattere della pubblicità più
o meno indesiderata dell’atto o della pubblicazione, inteso come capacità di
diffusione e percepibilità da parte di soggetti non consenzienti, a fondare
l’illiceità, e non la sua natura eventualmente oscena. Si tratta di un
ragionevole distacco da modelli di intervento non 35 Sul punto rimarca
FIANDACA, Problematica dell’osceno, che il principio della tolleranza
ideologica e della tutela delle minoranze impediscono di trasformare il diritto
penale di uno Stato democratico in tutore della virtù. Ciò induce a dover
giustificare sotto ogni aspetto l’assunto, secondo il quale la punizione
dell’immoralità non può rientrare tra gli scopi del diritto penale con-
temporaneo. Tanto più che l’esplicito riferimento, contenuto nella
Costituzione, alla tutela del buon costume potrebbe essere da taluno
interpretato – come di fat- to è avvenuto – appunto in chiave di “copertura”
costituzionale all’incriminazione di fatti lesivi di semplici valori morali».
Cfr. WOHLERS, Le fattispecie penali come strumento per il mantenimento di
orientamenti sociali di carattere assiologico? Pro- blemi di legittimazione da
una prospettiva europea continentale e da una angloame- ricana, a cura di
Fiandaca-Francolini, Sulla legittimazione del diritto penale. Culture
europeo-continentale e anglo-americana a confronto, Torino Il riferimento è
sempre a FIANDACA, Problematica dell’osceno In giurisprudenza, sentenza capostipite
è quella del Tribunale di Torino, 2/04/1982, in Foro it. Nella giurisprudenza
di legittimità, Cass. pen., sez. in Foro it.; v. anche Cass. pen., SS. UU.,
24/03/1995, in Foro it., 1996, II, c. 17 ss. Da ultimo, v. Cass. pen., sez. e
Cass. pen., sez., che conferma la per- cepibilità dell’osceno da parte del pubblico
come elemento costitutivo della fattispe- cie il cui onere probatorio deve
essere fornito dall’accusa. Per un avallo del suddetto orientamento da parte
della Corte costituzionale, v. la sentenza n. 368/1992, secon- do cui «la
misura di illiceità dell’osceno è data dalla capacità offensiva di
questo verso gli altri, considerata in relazione alle modalità di
espressione e alle circostan- ze in cui l’osceno è manifestato», v. C. cost.,
n. 368/1992; sia consentito il rinvio a BACCO, Tutela del pudore e della
riservatezza sessuale Tra sentimenti ed eguale rispetto compatibili con uno
Stato liberale e pluralista38. Ad oggi l’ordina- mento italiano non tutela un
moralistico pudore collettivo 39, ma ap- presta gli strumenti affinché le
persone non assistano a manifesta- zioni della sessualità per loro
indesiderate: l’equilibrio si fonda su po- tenzialità nell’agire che trovano un
limite nell’altrui pretesa di non subire contatti sgraditi. Vi è sì una
depsicologizzazione dell’interesse protetto, presentato nelle fogge di una
libertà negativa, ma va non- dimeno riconosciuto che il problema della tutela
del pudore resta profondamente legato, nella sua matrice, anche a una
sensibilità di tipo ‘epidermico’40, non semplicemente morale, ma saldamente in-
trecciata alla reattività emotiva della persona. La pietà dei defunti Pochi termini denotano
un’appartenenza al lessico emozionale come la pietà: traduzione del latino
pietas, essa, al di là dell’uso gene- rico che connota il sentimento di
solidale comprensione nei confronti della sofferenza altrui, designa ancora
oggi la dimensione psicologica che scaturisce dall’esperienza della morte dei
propri simili, e fa la sua comparsa nel codice penale al capo II del titolo IV.
38 Esigenze di riforma sono state invocate evidenziando un ormai critico rap-
porto tra il diritto vivente e la tipicità formale, sottolineando come lo
stesso rein- quadramento in termini personalistici del bene giuridico disveli,
in definitiva, un’irragionevole disparità sanzionatoria tra l’offesa al pudore
(rectius, libertà da visioni indesiderate) e altre offese alla persona: v.
FARINA, Il reato di atti osceni I sentimenti individuali rimangono sullo
sfondo, preservati nella loro auto- nomia e senza dover render conto dei propri
contenuti: le generalizzazioni e i giudizi su base quantitativa dovrebbero
rimanere al di fuori della norma, poiché la libertà del singolo è anche libertà
di usufruire e concedersi quello che per molti dei suoi simili potrebbe
apparire indecoroso o ripugnante, ovviamente senza in- vadere le altrui sfere
di libertà. Autorevoli esponenti del pensiero liberale hanno affermato in
questo senso la necessità di una politica ‘anticollettivista’, nella quale cioè
«gli interessi della maggioranza non possono mettere a tacere i diritti fon-
damentali dell’individuo, se non in circostanze eccezionali, solitamente
laddove siano ipotizzabili danni ad altre persone o qualche grave pericolo per
l’intera na- zione», v. NUSSBAUM, Disgusto e umanità, tr. it., Milano; cfr. H.
L. A. HART [citato da H. P. Gice], Diritto, morale e libertà, tr. it., a cura
di Gavazzi, Acireale È stato osservato come sia doveroso un approfondimento
delle ragioni psi- cologiche alla base di atteggiamenti repulsivi dell’altro,
al fine di disvelare (e ar- ginare) l’irrazionalità di fondo che, se trasfusa
in dettami normativi, potrebbe condurre a esiti discriminatori: un tipico
esempio sono istanze di tutela che tro- vino la propria motivazione in un mero
‘disgusto collettivo’, v. NUSSBAUM, Na- scondere l’umanità Dimensione
codicistica e funzione discorsiva della formula L’interpretazione consolidatasi
in dottrina individua in tali norme un presidio a un sentimento universale, non
una forma di difesa della salute pubblica . La tutela è incentrata su oggetti
materiali e postula la rilevanza simbolica delle res: oggetti la cui violazione
integra il pa- radigma delittuoso in quanto la materialità delle azioni assuma
il si- gnificato di dileggio alla memoria 42. Al di là della topografia
codicistica, pare opportuno rimarcare l’autonomia concettuale del sentimento di
pietà per i defunti dalle eventuali caratterizzazioni religiose43: è sul
presupposto di una di- mensione laica di tale sentimento 44, oltre il manto di
ritualità cultua- li, che si pone la discussione sulla legittimità e
opportunità di un pre- sidio sanzionatorio. Autorevole dottrina è critica nei
confronti della scelta politico criminale del codice Rocco: «la previsione
autonoma di delitti contro la pietà dei defunti non appare, nell’attuale
momento storico, perfet- tamente congrua con la funzione propria di un diritto
penale di uno Stato democratico e secolarizzato: il mero sentimento non sembra
infatti poter assurgere al rango di bene giuridico, non intaccando la sua
semplice violazione quelle condizioni minime della vita in comu- ne la cui
salvaguardia legittima l’uso dello strumento penalistico» 45. L’osservazione ha
il merito di evidenziare uno dei punti critici del rapporto tra sentimenti e
tutela penale: libertà che rischiano di essere soggette alla coercizione di
fronte a moti dell’animo umano, il cui turbamento, pur intenso, non dovrebbe
essere destinatario di una priorità assoluta all’interno di un contesto
pluralista. 41 FIANDACA, voce Pietà dei defunti (Delitti contro la), in Enc.
giur., Roma; per l’orientamento incline all’interpretazione della norma come
tutela della salute pubblica, v. GABRIELI, Delitti contro il sentimento
religioso e la pietà verso i defunti, Milano, ROSSI VANNINI, voce Pietà dei
defunti (delitti contro), in Dig. disc. pen., Torino Ex plurimis, cfr.
FIANDACA, voce Pietà dei defunti, cit., p. 1; ROSSI VANNINI, voce Pietà dei
defunti, Non potendo in questa sede offrire un quadro della sconfinata
bibliografia, ci limitiamo a segnalare le intense riflessioni contenute nella
pubblicazione di AA.VV., a cura di Monti, Che cosa vuol dire morire, Torino,
2010. Argomentazioni condivise da parte di autori di estrazione laica e autori
cattolici emergono nei saggi di BODEI, L’epoca dell’antidestino MONTICELLI, La
libertà di divenire sé stessi, pp. 83 ss.; per i secondi, v. REALE, L’uomo non
si accorge più di morire; MANCUSO, Se si ha paura della morte, si ha paura
della vita, pp. 109 ss. 45 FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, vol.
I, IV ed., Bologna, Tra sentimenti ed eguale rispetto Nell’attuale
configurazione normativa, tuttavia, la tutela del de- funto evoca sentimenti,
ma non ha ad oggetto stati psicologici di pa- renti o delle persone ad esso
affettivamente legate. Si tratta di un ri- conoscimento dovuto all’essere umano
in quanto tale, a prescindere da metafisiche ultraterrene, ma anzi ben ancorato
a una concezione secolare dell’esistenza, secondo cui il soggetto può e deve
meritare rispetto anche dopo il trapasso 46. È in quest’ottica che può
eventual- mente valutarsi l’opportunità del mantenimento di un presidio e i
suoi limiti: secondo logiche non pervasive ma ragionevolmente orien- tate alla
salvaguardia di un nucleo minimo di rispetto verso chi ha abbandonato la
dimensione fisica dell’esistenza. 2.1.4. Il sentimento nazionale e la condotta
di istigazione all’odio fra le classi sociali Fra i delitti contro la
personalità dello Stato troviamo menzionati lo ‘spirito pubblico’ e il
‘sentimento nazionale’. Si tratta di fattispecie cadute ormai nel dimenticatoio
e sostanzialmente inapplicate: l’am- bito di operatività dell’art. 265
(disfattismo politico) è circoscritto, per espressa previsione legislativa, al
tempo di guerra; gli artt. (nella parte
in cui faceva riferimento al ‘sentimento nazionale’) sono stati oggetto di
dichiarazioni di incostituzionalità con le senten- ze n. 87/1966 e n. 243/2001
47. Al di là del valore di ‘archeologia giuridica’, fra gli elementi costi-
tutivi delle suddette fattispecie troviamo il cosiddetto ‘spirito pubbli- co’ e
il ‘sentimento nazionale’: concetti strettamente legati, i quali evocano una
disposizione affettiva, ossia l’atteggiamento di fede e di attaccamento del
cittadino alla nazione. 46 GIUNTA, Verso un rinnovato romanticismo penale? ;
cfr. DONINI, “Danno” e “ offesa”nella c.d. tutela penale dei sentimenti, il
quale sot- tolinea la possibilità che dall’assenza di tali presidi scaturiscano
esiti negativi per la stessa pace sociale; ERONIA, La turbatio sacrorum tra
legge e cultura: il caso del- la riesumazione della salma di S. Pio, in Cass.
pen. Nella relazione al progetto di riforma del codice penale elaborato dalla
commissione Pagliaro era stato osservato che: «il bene personalistico della
dignità della persona defunta appare costituire l’oggetto primario e costante
della tutela contro gli atti irriguar- dosi delle spoglie umane e dei sepolcri,
mentre il pur rilevante bene collettivo del suddetto sentimento si presenta
come bene secondario ed eventuale», v. Relazione alla bozza di articolato per
un progetto di riforma del Codice Penale, consultabile in
http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/riforma/relazionepagliaro.htm. 47
L’art. 272 c.p. è stato poi integralmente abrogato dalla legge n. 85 del 2006.
Sul tema, v. ALESIANI, I reati di opinione. Una rilettura in chiave
costituzionale, Milano, 2006, pp. 275 ss. Dimensione codicistica e
funzione discorsiva della formula Il
concetto di spirito pubblico appare più generico e va delimitato a contesti in
cui, a causa dello stato di guerra, viene richiesta al citta- dino fiducia
nelle sorti del Paese. Non si tratta di una disposizione da accertarsi in capo
a singoli soggetti, bensì di un atteggiamento di col- lettiva partecipazione al
sostegno morale della nazione, il quale, se- condo il legislatore del 1930,
poteva essere frustrato dalla diffusione di notizie false, esagerate o
tendenziose così da menomare la resisten- za della nazione di fronte al nemico.
Il ‘sentimento nazionale’, secondo le parole della Corte costituzio- nale, è da
intendersi come corrispondente «al modo di sentire della maggioranza della
Nazione e contribuisce al senso di unità etnica e sociale dello Stato» 48.
Anche in questo caso il pensiero giurispruden- ziale rifugge da interpretazioni
emotivistiche e incentra la tutela pe- nale su un nucleo di valori
asseritamente condivisi. La natura puramente ideologica di tale oggetto di
tutela ne ha de- cretato l’incompatibilità con la libertà di manifestazione del
pensiero. Va però evidenziato che, mentre nella prima parte della motivazione
della sentenza n. 87/1966 la Corte descrive tale interesse in termini col-
lettivistici, al momento di decretare l’illegittimità della norma incrimi-
natrice la fisionomia dell’oggetto di tutela viene riproposta ponendo l’accento
in chiave critica sulla componente soggettivo-emozionale: di- ce infatti la
Corte che «è pur tuttavia soltanto un sentimento, che sor- gendo e
sviluppandosi nell’intimo della coscienza di ciascuno, fa parte esclusivamente
del mondo del pensiero e delle idealità». Facendo leva su tale carattere
impalpabile 49 viene affermata l’ille- gittimità anche dell’art. nella parte in
cui incrimina la propa- ganda per distruggere o deprimere il sentimento
nazionale, salvando invece (fino alla formale abrogazione del 2006)
l’incriminazione della propaganda per l’instaurazione violenta della dittatura,
per la sop- pressione violenta di una classe sociale e per il sovvertimento
violen- to degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, rico-
noscendo in tali norme una tutela del metodo democratico da forme di pensiero
prodromiche ad azioni violente. Diversamente da altri ambiti in cui il richiamo
a un sentire collet- 48 C. cost. n. 87/1966. 49 Lo sottolinea, ex plurimis,
CAVALIERE, La discussione intorno alla punibilità del negazionismo, i principi
di offensività e libera manifestazione del pensiero e la funzione della pena,
in Riv. it. dir. proc. pen.Mero reato di opinione, sia pure in senso lato»
secondo VASSALLI, Propaganda sovversiva e sentimento nazionale, in Giur. cost.,
1966, II, p. 1100. 76 Tra sentimenti ed eguale rispetto tivo è
stato riconvertito dagli interpreti in una prospettiva di tutela della persona,
il sentimento nazionale non è riuscito a beneficiare di alcun maquillage
ermeneutico, e, dissipatosi il manto della retorica di regime, è scomparso dai
beni penalmente tutelati in quanto non in grado di sostenere il confronto con
la libertà di espressione. Una vicenda similare ha caratterizzato la
problematica disposizione dell’art. c.p. (istigazione all’odio fra le classi
sociali), che la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente
illegittimo «nella parte in cui non specifica che tale istigazione deve essere
at- tuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità». L’eccezione
sollevata con riferimento al contrasto con l’art. 21 Cost. viene accolta dalla
Corte motivando che la norma, poiché non indica come oggetto dell’istigazione
un fatto criminoso specifico o un’attività diretta con- tro l’ordine pubblico o
verso la disobbedienza alle leggi, ma sempli- cemente l’ingenerare un
sentimento senza nel contempo richiedere che le modalità con le quali ciò si
attui siano tali da costituire perico- lo all’ordine pubblico e alla pubblica
tranquillità, «non esclude che essa possa colpire la semplice manifestazione ed
incitamento alla persuasione della verità di una dottrina ed ideologia politica
o filoso- fica della necessità di un contrasto e di una lotta fra portatori di
op- posti interessi economici e sociali» 51. Si tratta di una piana
applicazione di principi già evidenziati nella sentenza, che culmina in questo
caso in una pronuncia additiva la quale di fatto espunge dall’ordinamento
l’incri- minazione dell’istigazione all’odio fra le classi sociali,
riconoscendo la preminenza del diritto di libertà alla manifestazione di
«teorie del- la necessità del contrasto e della lotta tra le classi sociali che
sor- gendo e sviluppandosi nell’intimo della coscienza e delle concezioni e
convinzioni politiche, sociali e filosofiche dell’individuo appartengo- no al
mondo del pensiero e dell’ideologia Il sentimento per gli animali Un ambito del
tutto peculiare è costituito dalle norme codicistiche a tutela del cosiddetto
‘sentimento per gli animali’. Èstata introdotta nel codice penale la disciplina
che sanziona, in forma di delitto, le condotte di uccisione e maltrattamento di
animali; stando alle parole del legislatore, l’interesse tutelato sarebbe il
sentimento C. cost., n. 108/1974. 52 C.
cost., n. 108/1974. Dimensione codicistica e funzione discorsiva
della formula per gli animali, ossia l’umana compassione che scaturisce dal
rapporto con la sofferenza dell’animale. L’evidenza testuale suggerisce una
connessione con i problemi og- getto della presente indagine, ma
l’inquadramento dell’interesse pro- tetto in ossequio al verbo legislativo
appare una lettura superficiale. Le tesi dottrinali nel panorama italiano sono
espressione di diversi orientamenti53: il primo tendente a dare rilievo alla
definizione del legislatore; il secondo proiettato all’affermazione di una
soggettività giuridica dell’animale; un terzo orientamento di compromesso, e
infine una quarta soluzione che appare protesa al riconoscimento di una tutela
diretta dell’essere non umano, senza scivolare in proble- matiche (soprattutto
da un punto di vista filosofico) ‘soggettivizza- zioni’ dell’animale, ma
rimarcando come la tutela diretta dell’animale non umano sia da
contestualizzarsi all’interno di un quadro di inte- ressi e controinteressi
umani 57. Non potendo approfondire nel corso della presente indagine l’amplissima
questione, ci limitiamo ad alcune osservazioni finalizza- te a definire il
senso e la peculiarità dell’impianto normativo della tu- tela del sentimento
per gli animali in rapporto agli altri ‘sentimenti- valori’ presenti nel codice
penale. In primo luogo la tipicità delle fattispecie di cui agli art. 544 bis e
53 Secondo la ricostruzione di FASANI, L’animale come bene giuridico, in Riv.
it. dir. proc. pen. Così GATTA, Art. c.p., in AA.VV., diretto da Dolcini-Gatta,
Codice penale commentato,; PISTORELLI, Così il legislatore traduce i nuovi
sentimenti e fa un passo avanti verso la tutela diretta, in Guida dir. Per una
sintesi della problematica, v. VALASTRO, La tutela giuridica degli ani- mali,
fra nuove sensibilità e vecchie insidie, in Annali di Ferrara. Va evidenziata
la posizione di MANTOVANI F., Diritto penale, Padova, il quale individua la
ratio della tutela penale degli animali in una prospettiva promozionale della
stessa dignità umana, in quanto «la riduzione dell’immensa crudeltà verso gli
animali attenuando la crudeltà complessiva del mondo, se non rende l’animale
più uomo, rende l’uomo meno animale e migliore la Terra. POCAR, Gli animali non umani. Per una
sociologia dei diritti, Bari; RESCIGNO, I diritti degli animali. Da res a
soggetti, Torino. Testo di riferimento per l’introduzione alle teorie
animaliste è SINGER, Liberazione animale, tr. it., Milano. MAZZUCATO, Bene
giuridico e “questione sentimento” nella tutela penale della relazione
uomo-animale. Ridisegnare i confini, ripensare le sanzioni, ia cura di
Castignone-Lombardi Vallauri, Trattato di biodiritto-La questione animale,
Milano. FASANI, L’animale come bene giuridico, Tra sentimenti ed eguale
rispetto ss.58 non lascia spazio a valutazioni in termini emozionali; al senti-
mento umano di rispetto per gli animali può essere riconosciuto un ruolo
propulsivo nei confronti della scelta politico-criminale, ma per ricondurre
l’oggetto della tutela ad una sorta di pietas verso gli esseri non umani,
dovrebbe essere necessario richiedere nelle condotte quantomeno un grado di
pubblicità tale da riflettersi sul sentire col- lettivo. Ciò che fonda la
tipicità degli artt. 544 bis e 544 ter è aver uc- ciso con crudeltà un animale
o averlo maltrattato con carichi di lavo- ro insopportabili: azioni che possono
senz’altro indurre sentimenti negativi nella gran parte degli esseri umani, ma
che rilevano norma- tivamente per il semplice fatto di essere state realizzate,
e dunque quale offesa ad animali non umani Per una panoramica v. VALASTRO, La
tutela penale degli animali: problemi e prospettive, in AA.VV., a cura di
Castignone-Lombardi Vallauri, Trattato di biodiritto – La questione animale. Sul
tema, prima della riforma, vedi i saggi contenuti in a cu- ra di
Mannucci-Tallacchini, Per un codice degli animali, Milano. Sottolinea FIANDACA,
Prospettive di maggiore tutela penale degli animali, a cura di
Mannucci-Tallacchini, Per un codice degli animali, che, al di là della
possibile disputa circa un’ipotetica soggettività giuridica animale, per
legittimare una tutela penalistica possa essere sufficiente «parlare di
“interessi animali” degni di riconoscimento e tutela: interessi considerati in
una dimensione oggettiva, a pre- scindere dal problema di una loro riferibilità
all’animale come soggetto giuridico», ritenendo plausibile che «gli animali
[siano] portatori di due interessi fondamentali: l’interesse alla sopravvivenza
e l’interesse alla minore sofferenza possibile». Il di- stacco da un’ottica
antropocentrica, con implicita emancipazione da una ratio di tutela incentrata
sul sentimento umano per gli animali, appare peraltro ravvisabile anche nella
giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, relativa all’art., il quale,
prima dell’introduzione del titolo IX bis, incriminava le condotte di maltrat-
tamento di animali: v., in particolare, Cass. pen., sez., in Cass. pen., 1992,
p. 951, la quale afferma che «in via di principio l’art., in considerazio- ne
del tenore letterale della norma (maltrattamento) e del contenuto di essa (ove
si parla non solo di sevizie ma anche di sofferenze e di affaticamento) tutela
gli ani- mali in quanto autonomi esseri viventi, dotati di sensibilità
psico-fisica e capaci di reagire agli stimoli del dolore, ove essi superino la
soglia di normale tollerabilità. La tutela è, dunque, rivolta agli animali in
considerazione della loro natura»; in senso conforme, v. Cass. pen., sez., in
Dir. giust.; Cass. pen., sez., in Nuovo dir., secondo cui «La “ratio” della
disposizione di cui all’art. c.p. è quella di voler perseguire condotte caratterizzate
da un’apprezzabile componente di lesività dell’integrità fisi- ca e-o psichica
dello animale». Più contraddittoria appare invece la giurisprudenza di
legittimità dopo la novella: si veda, ad esempio, Cass. pen., sez., ove si
afferma che «La norma è volta a proibire comporta- menti arrecanti sofferenze e
tormenti agli animali, nel rispetto del principio di evitare all’animale, anche
quando questo debba essere sacrificato per un ragionevole motivo, inutili
crudeltà ed ingiustificate sofferenze», rimarcando tuttavia che «in
Dimensione codicistica e funzione discorsiva della formula
L’identificazione dell’oggetto di tutela in un (non meglio identifi- cato)
sentire comune costituisce una lettura pregna di risvolti pro- blematici60, e
sono in questo senso condivisibili interpretazioni più ragionevoli che
suggeriscono di configurare l’interesse tutelato in termini di relazionalità e
‘interspecificità’: «andare oltre la dicotomia radicale e guardare nel mezzo
[...] cioè nel rapporto tra l’uomo e l’animale; lì si rinviene il bene
giuridico davvero tutelabile dal diritto penale, nel quadro delle garanzie
costituzionali. L’animale non riempie, non esaurisce, l’orizzonte di tutela
penale. L’uomo (che prova qualcosa davanti all’animale e che invoca per quest’ultimo
un dignitoso trattamento) non scompare dalla scena» 61. Nel complesso, i
problemi connessi alla tutela del sentimento per gli animali non sembrano
propriamente accomunabili a quelli riscontrati in relazione agli altri
‘sentimenti’ tutelati dalle norme pena- li. Una differenza di fondo è che le
disposizioni a tutela della religio- ne o del pudore chiamano in gioco un
bilanciamento fra interessi in- terno al confronto fra esseri umani e basato su
entità immateriali come i valori normativo-ideali; dall’altra parte, per quanto
il ricono- scimento di una soggettività giuridica all’animale sia un problema
aperto, in sede di ricostruzione dell’oggetto di tutela appare preferibi- le
tenere conto della soggettività animale senza sublimarla né in un impalpabile sentire
dell’uomo né in un mero contenuto ideale, ma piuttosto come problema che
sollecita un approfondito studio delle condizioni di compatibilità fra esigenze
umane e rispetto della vita di esseri non umani. Per tali ragioni, il tema del
sentimento degli animali pone que- stioni non inquadrabili nella tutela dei
cosiddetti ‘sentimenti-valori’, né appare accostabile al tema del disagio
emotivo, rivelandosi piutto- sto la proiezione di un problema antico e ancora
attuale, concernente gli equilibri di vita e sopravvivenza fra uomo ed
ecosistema. tali disposizioni l’oggetto di tutela è il sentimento di pietà e di
compassione che l’uo- mo prova verso gli animali e che viene offeso quando un
animale subisce crudeltà e ingiustificate sofferenze. Scopo dell’incriminazione
è quindi di impedire manifesta- zioni di violenza che possono divenire scuola
di insensibilità delle altrui sofferenze. Ben evidenziati da MAZZUCATO, Bene
giuridico e “questione sentimento. MAZZUCATO, Bene giuridico e questione
“sentimento”, cit., p. 703. 62 Un’interessante lettura sulla complessità del
rapporto fra uomo e animali non umani è il libro di HERZOG, Amati, odiati,
mangiati. Perché è così difficile agire bene con gli animali, tr. it., Torino.
Per un inquadramento dell’impianto di tutela penale degli animali nel più ampio
contesto dei reati contro l’ambiente e Tra sentimenti ed eguale rispetto.
Il comune sentimento della morale Passando all’ambito extracodicistico, le
disposizioni normative in cui è più evidente ed univoco il richiamo al
sentimento quale oggetto di tutela sono gli artt. 14 e 15 della legge: l’art.
stabilisce la rilevanza penale, ai sensi dell’art. c.p., di pubblicazioni
destinate ai fanciulli e agli adolescenti quando, per la sensibilità e
l’impressionabilità ad essi proprie, siano idonee a offendere il loro
sentimento morale o a costituire per essi incitamento alla corruzione, al
delitto, al suicidio; l’art. 15 si rivolge parallelamente alla tutela di
soggetti adulti, vietando la pubblicazione di stampati i quali descri- vano o
illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti
realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il
‘comune sentimento della morale’ 63. Punto centrale delle fattispecie, che ne
determina (fortunatamente) anche le difficoltà applicative, è l’esigenza di
accertare l’idoneità delle condotte alla causazione di eventi determinati
(«favorire il disfrenarsi di istinti di violenza, diffondersi di suicidi o
delitti»). Al fianco di tali eventi si pone l’offesa o il turbamento al
sentimento morale, formula tanto eloquente quanto indeterminata: «fondata sopra
un presupposto empirico e nebuloso di morale corrente, essa reca con sé tutti i
pericoli che le norme ispirate a concetti vaghi, a intuizioni, a sentimenti
porta- no sempre nella loro applicazione concreta» 64. L’accostamento esplicito
fra il sentire e la morale trova probabil- mente la sua ragione nell’intento di
introdurre una disposizione il più possibile assonante con l’art. c.p. (comune
sentimento del pudore), rielaborando in termini più estensivi i divieti
stabiliti in tema di buon costume sessuale65; una connessione che si motiva
anche con l’obiettivo di trovare un aggancio costituzionale esplicito a un
inte- resse che deve essere bilanciato con la libertà di espressione 66.
l’ecosistema v. RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, II ed., Torino. Per
una prospettiva socio-criminologica sul rapporto uomo-ambiente v. NATA- LI,
Green Criminology. Prospettive emergenti sui crimini ambientali, Milano. Sul
tema, per tutti, NUVOLONE, Il diritto penale della stampa, Padova; ID., I
limiti della libertà di stampa nell’art. della legge, Arch. pen. NUVOLONE, Il
diritto penale della stampa, cit., p. 234. 65 Parla di ‘triplice oggetto del
reato’ (sentimento della morale, ordine familia- re, ordine pubblico) NUVOLONE,
I limiti della libertà di stampa. La connessione fra sentire, morale e buon
costume emerge anche in C. cost., n. 9/1965, la quale ha ritenuto non fondate
le questioni di legittimità costituzionale sol- Dimensione
codicistica e funzione discorsiva della formula 81 Le sporadiche applicazioni
confermano la centralità a livello teo- rico del nesso fra turbamento emotivo e
offesa alla morale: appare significativa ad esempio una pronuncia della Corte di
Appello di Ro- ma nella quale si nega la sussistenza della fattispecie in
relazione alle immagini di una donna col cordone ombelicale attaccato, sulla
base della motivazione che simili immagini non potrebbero provocare tur-
bamento o orrore, e pertanto non offendono la morale. Il più eloquente
contributo alla definizione dell’interesse protetto dall’art. 15 è la sentenza
n. 293/2000, con la quale la Corte costituzio- nale ha ritenuto inammissibile
l’eccezione di incostituzionalità della norma per contrasto con l’art. 21
Cost.: «L’art. 15 della legge sulla stampa del 1948, esteso anche al sistema
radiotelevisivo pubblico e privato dall’art. della legge, non intende andare al
di là del tenore letterale della formula quando vieta gli stampati idonei a
“turbare il comune senti- mento della morale”. Vale a dire, non soltanto ciò
che è comune alle di- verse morali del nostro tempo, ma anche alla pluralità
delle concezioni etiche che convivono nella società contemporanea. Tale
contenuto mi- nimo altro non è se non il rispetto della persona umana, valore
che anima l’art. 2 della Costituzione, alla luce del quale va letta la
previsione incriminatrice denunciata. La descrizione dell’elemento materiale
del fatto-reato, indubbiamente caratterizzato dal riferimento a concetti elastici,
trova nella tutela della dignità umana il suo limite, sì che appa- re escluso
il pericolo di arbitrarie dilatazioni della fattispecie, risultando quindi
infondate le censure di genericità e indeterminatezza» 68. Come è stato
osservato in dottrina, tale sentenza ha compiuto un’operazione di
rivisitazione/trapianto, finendo per concepire come vasi comunicanti il comune
sentimento del pudore e il comune sentimento della morale attraverso il
passepartout della dignità uma- levate in relazione all’art. c.p. (incitamento
a pratiche contro la procreazione), osservando in motivazione che non
diversamente il buon costume risulta da un insieme di precetti che impongono un
determinato comportamento nella vita sociale di relazione, la inosservanza dei
quali comporta in particolare la violazione del pu- dore sessuale, sia fuori
sia soprattutto nell’ambito della famiglia, della dignità perso- nale che con
esso si congiunge, e del sentimento morale dei giovani, ed apre la via al
contrario del buon costume, al mal costume e, come è stato anche detto, può
com- portare la perversione dei costumi, il prevalere, cioè, di regole e di
comportamenti contrari ed opposti. App. Roma, 13 maggio 1958, in Arch. pen. C.
cost., n. 293/2000. Tali conclusioni sono state confermate in una succes- siva
ordinanza che ha dichiarato la manifesta infondatezza della medesima ecce-
zione di costituzionalità, v. C. cost. Tra sentimenti ed eguale rispetto na69.
La chiosa della Corte, quando esclude censure di genericità e indeterminatezza,
è alquanto frettolosa, per non dire superficiale, e fonda il discorso su un
valore sì fondamentale, ma tutt’altro che definito nei risvolti applicativi. Merita
attenzione la triade concettuale ‘sentimento-morale-di- gnità’: l’evocazione
del sentimento è disgiunta da profili di reattività psichica, e dunque
dall’aggancio a una dimensione individuale, po- nendosi come sinonimo di
minimum etico. Il delitto di cui all’art. 15 della legge sulla stampa, pur
essendo sostanzialmente inapplicato, riveste a nostro avviso importanza
centrale, dal punto di vista teorico, nel ‘microsistema’ delle disposizioni a
tutela di ‘sentimenti’; ne rivela i tratti più problematici, poiché attribuisce
a stati affettivi come disgusto e orrore il ruolo di parametro etico per la
valutazione di cosa possa considerarsi moralmente adeguato, riconoscendo dunque
a tali emozioni un ruolo cognitivo-valutativo che oggi sappiamo essere
tutt’altro che attendibile (vedi infra, cap. IV). 2.2. Lessico delle norme e
piano fenomenico: sentimenti o emo- zioni? Un passaggio concettualmente
importante consiste nel decodifica- re il richiamo giuridico a emozioni e
sentimenti in rapporto all’alternativa fra concezioni meccanicistiche e
concezioni valutative. A nostro avviso la chiave di lettura più funzionale
all’analisi delle norme che l’ordinamento italiano pone a tutela di
‘sentimenti’ è la concezione valutativa: gli interessi denominati dal
legislatore ‘senti- menti’ acquistano rilevanza normativa in virtù di una
peculiare tra- iettoria dell’intenzionalità dello stato affettivo. Si tratta di
un modo di concepire il sentimento del tutto simile al significato che Joel
Feinberg propone quando analizza il cosiddetto ‘appello ai sentimen- VISCONTI
C., Aspetti penalistici. Cfr. TESAURO, Riflessioni in tema di dignità umana,
bilanciamento e propa- ganda razzista, Torino. Intendiamo il concetto di
intenzionalità secondo l’accezione proposta da Searle, ossia «quella proprietà
di molti stati ed eventi mentali tramite la quale essi sono direzionati verso,
o sono relativi a oggetti e stati di cose del mondo, SEARLE,
Sull’intenzionalità. Un saggio di filosofia della conoscenza, tr. it., Milano. In
termini generali, sul concetto di intenzionalità v. GALLAGHER- ZAHAVI, La mente
fenomenologica, cit., Dimensione codicistica e funzione discorsiva della
formula 83 ti’ nelle questioni etiche: il filosofo americano ritiene infatti
che ciò a cui si fa riferimento non sia un mero stato emotivo, ma la peculiare
risposta soggettiva che gli individui possono provare nel rapporto con determinati
oggetti. È bene distinguere tra l’oggetto del sentire e la sindrome affettiva,
quali elementi costitutivi delle entità psico-sociali che il diritto pren- de
in considerazione. L’uso giuridico, in accordo col senso comune, adopera la
categoria del sentimento in un modo che tende a fondere il profilo soggettivo
dell’affettività con la sua proiezione esterna e dunque con l’oggetto del
sentire 73. La distinzione fra sindrome affet- tiva e oggetto del sentire
permette di tematizzare in modo separato i profili pertinenti da un lato alla
selezione degli ‘oggetti emotigeni’, e dall’altra alla tipologia di stati
affettivi che potrebbero eventualmente venire in gioco. L’oggetto del sentire è
ciò che definisce il substrato materiale o ideologico dell’offesa: ad esempio
si parla di sentimento religioso per dare rilevanza non a un astratto sentire
ma quel genere di esperienza emotiva che ha a che fare con la fede religiosa.
Stesso discorso per altri interessi definiti ‘sentimenti’: il sentimento del
pudore come di- sposizione a provare un certo tipo di reazioni soggettive in
rapporto a manifestazioni della sessualità; oppure il sentimento nazionale
quale FEINBERG, Sentiment and sentimentality: «Unlike some emotions, sentiments
are not mere objectless perturbations with subtle but neutral affective
colorings. They too have an
essential polarity to them (pleasant-unpleasant, friendly-unfriendly,
postive-negative), though unlike attitudes, the positive or negative character
of sentiments is not simply a “pro” or “con,” “for” or “against” posture. Some
of the terms we apply to the objects of positive or negative sen- timents are
themselves definable not in terms of the inherent properties of those objects
but rather in terms of the sentiments they are thought naturally or properly to
awaken. È significativo quanto osservato in
ambito psicologico: in genere, le persone dichiarano sentimenti patriottici più
o meno intensi in momenti diversi del- la loro vita; come sono tali sentimenti?
L’ovvia risposta a tale domanda è che que- sti sentimenti non hanno alcun senso
di esistere, per lo meno non al di fuori della tendenza del singolo a provare
altri tipi di sentimenti (orgoglio, dolore, vergo- gna), nei quali la sua vita
affettiva appare in linea con sorti della nazione. In tal senso, da un patriota
ci si aspetta che provi gioia e orgoglio quando la sua nazione vince, dolore o
compassione quando essa è in crisi, rabbia se è ingiustamente diffamata, e
disperazione nella sconfitta umiliante. Pertanto, osservando attentamente la
vita interiore e le abitudini di un patriota, non vi si troverà mai una traccia
di quel sentimento particolare chiamato “patriottismo” al di fuori di quanto
scritto sopra, v. ROYZMAN-MCCAULEY-ROZIN, Da Platone a Putnam: quattro mo- di
di pensare all’odio, a cura di Sternberg, Psicologia dell’odio. Cono- scerlo
per superarlo, tr. it., Gardolo. Tra sentimenti ed eguale rispetto forma di
partecipazione affettiva, ‘patriottica’, alle vicende della pro- pria nazione.
Veniamo ad analizzare il versante della sindrome affettiva: qual è il fenomeno
che appare più aderente alle situazioni descritte nel con- testo codicistico?
Una importante differenza fra emozione e sentimen- to è identificabile nella
consistenza e nella durata: l’emozione, secon- do quanto abbiamo
precedentemente osservato in accordo con le ela- borazioni delle diverse
branche dei saperi lato sensu psicologici, rap- presenta una componente
dinamica del sentire, ossia uno stato men- tale di breve durata, caratterizzato
da una predominante componente reattiva; il sentimento è uno stato più durevole
e radicato. Parlare di una tutela di emozioni in senso stretto è improprio; ma
appare non del tutto corretta con anche un’eventuale associazio- ne degli
oggetti tutelati dal codice a stati psichici più duraturi. L’accezione che in
relazione ai ‘sentimenti-valori’ consente di in- staurare una connessione ‘non
irrealistica’ con la dimensione feno- menica è rappresentata a nostro avviso
dal concetto di ‘disposizione individuale del sentire’: non un accostamento a
emozioni in senso stretto e neanche a stati duraturi in quanto tali, ma
piuttosto ad at- teggiamenti che delineano l’orientamento affettivo e
assiologico della persona in conseguenza della maggiore o minore partecipazione
emotiva nel rapporto con determinati oggetti e situazioni. Entità come il
sentimento religioso, il sentimento del pudore et similia, appaiono funzionali
a richiamare disposizioni soggettive a provare emozioni. Atti persecutori:
sofferenza psichica e libertà di autodetermi- nazione Parlando di sentimenti
come ‘disposizioni del sentire’ si potrebbe intendere il problema di tutela
anche come protezione delle condi- zioni di formazione del sentire, e dunque
come assenza di forme di coartazione psichica. In questo modo si finirebbe però
per identificare nella libertà morale l’interesse di fondo, accomunando in modo
improprio ambiti di intervento che restano ben distinti nel codice Cfr.
FIANDACA, Sul ruolo delle emozioni e dei sentimenti. Si veda anche
l’impostazione di FEINBERG, Sentiment and Sentimentality. Dimensione
codicistica e funzione discorsiva della formula penale e che la dottrina ha
contribuito anche di recente a definire nelle rispettive sfere di autonomia. Ci
sembra più adeguato tenere in evidenza la distinzione concettuale e collocare
la problematica dei ‘sentimenti-valori’ e delle dispo- sizioni del sentire a
uno stadio nel quale la libertà morale, intesa come libertà di conservare la
propria personalità psichica, di ragionare con la propria testa, di formarsi
una propria fede religio-sa politica e di conservarla come di mutarla, sia da
considerarsi elemento acquisito, e dunque come precondizione delle situazioni
in cui possono eventualmente crearsi conflitti relativi al piano dei
‘sentimenti-valori’. Il tema della tutela da forme di turbamento emotivo e di
coarta- zione psichica viene in gioco in relazione a un’altra fattispecie del
codice italiano, anch’essa formulata attraverso il richiamo a stati af-
fettivi, ossia il delitto di ‘atti persecutori’. La condotta tipica consiste
nel porre in essere azioni di minaccia o molestia tali da ingenerare un
perdurante e grave stato d’ansia e di paura, ossia stati psichici
caratterizzati da un tono edonico negativo e dunque in grado di alterare
l’equilibrio emotivo dell’individuo e la sua tranquillità 78. Si può parlare di
tutela di sentimenti in un senso che contribuisce a rimarcare che l’interesse
protetto ha a che fare in primo luogo con la dimensione affettiva del singolo;
in questo senso si è ben sottoli- neato che il delitto di atti persecutori
rappresenta l’avvio di un trend politico criminale «attento a consolidare la
finora striminzita tutela codicistica dei sentimenti di stampo individuale, in
luogo della classi- ca e per certi aspetti controversa tutela dei sentimenti di
tipo collettivo virando verso una maggiore concretizzazione personologica del
bene giuridico. La rilevanza giuridica dello stato affettivo non è però
qualificata dall’oggetto del sentire, ma piuttosto dall’impatto 76 NISCO, La
tutela penale dell’integrità psichica; VITARELLI, Manipolazione psicologica e
diritto penale, Roma. Quest’ul- tima si sofferma in particolare sulle
interferenze fra tutela della libertà psichica e della libertà di
manifestazione del pensiero osservando che il semplice utilizzo della parola,
in assenza di violenza e inganno, resta comunque resistibile e dun- que non può
considerarsi come forma di compressione della libertà morale. 77 È la
cristallina definizione di VASSALLI, Il diritto alla libertà morale, in AA.VV.,
Studi giuridici in memoria di Filippo Vassalli, vol. II, Roma. Ex plurimis,
MAUGERI, Lo stalking. COCO, La tutela della liber- tà individuale nel nuovo
sistema ‘anti-stalking’, Napoli. CAPUTO, Eventi e sentimenti. Tra sentimenti ed
eguale rispetto sull’equilibrio psico-fisico del soggetto. Non sono in gioco
‘sentimen- ti-valori’: nella fattispecie di atti persecutori il bene-sentimento
as- sume una connotazione più psicologica che simbolico-valoriale. Il richiamo
a stati affettivi nel delitto di stalking ha una funzione rilevante sul piano
della tipicità: gli eventi emotivi descritti nella fat- tispecie devono essere
oggetto di prova. L’alternativa di fondo è fra una concezione patologica,
secondo la quale è necessario un accer- tamento medico-legale della sussistenza
(quantomeno nel caso dello stato d’ansia) di disturbi diagnosticabili secondo
un paradigma me- dico-psicologico80, e un orientamento differente secondo il
quale è sufficiente un disagio accertabile in autonomia dal giudice 81. Appare
comunque riduttivo appiattire il disvalore dello stalking sullo stimolo di
sensazioni negative identificate attraverso standard cognitivi basati sul senso
comune. La tipicità penale è imperniata su un’interazione di tipo psicologico e
sulle conseguenti reazioni in- dotte nella vittima, e gli eventi psichici
assumono rilevanza in un’ot- tica strumentale all’evento finale, sostanziandosi
«in percorsi motiva- zionali diretti all’assunzione di una decisione da parte
del soggetto passivo. Nel delitto di atti persecutori il fatto emozionale assume
rilievo quale causa potenzialmente condizionante il comportamento e la vita di
un soggetto. Non dovrebbe essere sufficiente un mero stato edoni- co negativo,
ma si dovrebbe, a nostro avviso, verificare la sussistenza di stimoli emotivi
tali da produrre alterazioni della funzionalità di scopo nella complessiva
economia di azione dell’individuo: forme di turbamento psicologico che la
dottrina penalistica ha collocato nella 80 BRICCHETTI-PISTORELLI, Entra nel
codice la molestia reiterata, in Guida dir., 10/2009, pp. 58 s.; cfr.
BARBAZZA-GAZZETTA, Il nuovo reato di atti persecutori, in Altalex. VALSECCHI,
Il delitto di atti persecutori (il cd. stalking), in Riv. it. dir. proc. pen. A
favore di una concezione intermedia si pongono FIANDA- CA-MUSCO, Diritto penale.
Parte speciale, Bologna; CAPUTO, Eventi e sentimenti. In giurisprudenza è
discusso se debba trattarsi di uno stato tale da integrare gli estremi di una
malattia mentale; per ora sembra prevalere l’orientamento che non richiede
l’accertamento di uno stato patologico, ritenendo sufficiente che gli atti
ritenuti persecutori «abbiano un effetto destabilizzante della serenità e
dell’equilibrio psicologico della vittima», così Cass. pen., sez.; cfr. Cass.
pen., sez.; Cass. pen., sez. In questo senso la condivisibile posizione di
NISCO, La tutela penale dell’integrità psichica. Così li definisce
efficacemente CAPUTO, Eventi e sentimenti, cit., p. 1400. Dimensione
codicistica e funzione discorsiva della formula 87 categoria della ‘sofferenza
psichica’, corrispondenti a «un’alterazione della mente nella sua consistenza,
né più né meno di quanto possa accadere ad una macchina danneggiabile; ed
un’alterazione del fun- zionamento di questa ‘macchina’ come entità diretta ad
uno scopo, secondo una prospettiva nella quale la sofferenza emerge come misu-
ra eccessiva di frustrazione di tale scopo, a prescindere dal danneg- giamento
della macchina La definizione di sentimento come connotazione simbolica
negativa nel discorso penalistico Attraverso un excursus sulle norme di diritto
positivo abbiamo cercato di dare una dimensione al versante descrittivo della
formula ‘tutela penale di sentimenti’. Passiamo ora a considerare il profilo
che abbiamo definito ‘connotativo’ e che attiene alla dimensione teoreti-
co-speculativa. Nel discorso penalistico è oggi frequente l’uso della parola
‘senti- mento’ per definire in termini critici oggetti di tutela la cui
fisiono- mia appare difficilmente determinabile, esposti al rischio di
interpre- tazioni soggettivistiche e suscettibili di incentivare problematiche
espansioni dell’intervento penale; il lessico dei sentimenti non emer- ge in
questo caso da norme, ma dai discorsi dei giuristi. L’interrogativo concernente
la tutelabilità di sentimenti per mezzo del diritto penale ha tradizionalmente
suscitato la diffidenza della dot- trina penalistica, non solo nel panorama
italiano ma anche nel conte- sto europeo-continentale85: più in generale, il
pensiero penale che NISCO, La tutela penale dell’integrità psichica. Ampio
consenso sussiste circa il fatto che l’utilizzo di norme penali è il- legittimo
quando si tratti di tutelare sentimenti o rappresentazioni morali o di valore»,
v. WOHLERS, Le fattispecie penali come strumento per il mantenimento di
orientamenti sociali di carattere assiologico? Nella dottrina tedesca, il
richiamo a sentimenti è presente nello storico saggio di BIRNBAUM, Über das
Erfoderniß einer Rechtsverletzung zum Begriffe des Verbrechens, mit besonderer
Rücksicht auf den Begriff der Ehrenkränkung, in Archiv des Criminalrechts, Neue
Folge, Vi è poi l’analisi di MISCH, Der Strafrechtliche Schutz der Gefühle,
Frankfurt am Main. Le opere successive mantengono il focus sul problema della
configurabilità come bene giu- ridico (Rechtsgut) soffermandosi su un’analisi
che privilegia l’aspetto dogmatico piuttosto che la dimensione di politica del
diritto; cfr. VOLK, Gefühlte Rech- tsgüter?, in FS für Roxin, Berlin; SEELMAN,
Verhaltensdelikte: Kulturschutz durch Recht?, in FS für Jung, Tra
sentimenti ed eguale rispetto identifichi la propria guida assiologica nei
principi liberali ha da sempre un rapporto problematico con le norme a tutela
di sentimenti. Le motivazioni non si limitano a questioni di tassatività e
deter- minatezza delle fattispecie, ma hanno a che fare con ragioni di politi-
ca del diritto: dietro gli oggetti di tutela definiti ‘sentimenti’ i legisla-
tori hanno di fatto apprestato forme di presidio a valori, ossia a con- cezioni
della vita buona, o della morale sessuale, o in generale a con- cezioni
normativo-ideali. Le norme a tutela di sentimenti hanno dunque un altissimo
coefficiente di pregnanza etica e riflettono at- teggiamenti valoriali di fondo
la cui tutela per mezzo del diritto pena- le può rappresentare un fattore di
alterazione degli equilibri fra mag- gioranze e minoranze in un contesto
pluralista. Non deve dunque sorprendere il fatto che il problema della tu- tela
di sentimenti rappresenti un capitolo importante nel discorso sulla
legittimazione delle norme penali, per quanto spesso non venga richiamato attraverso
la formula che qui stiamo analizzan- do, ma si trovi inserito all’interno di
altri macrotemi; ad esempio nel discorso concernente i rapporti fra diritto
penale e morale 88 o Baden-Baden; più diffusamente HÖRNLE, Grob anstößiges
Verhalten. Strafrechtlicher Schutz von Moral, Gefühlen und Tabus, Frankfurt,
Nella dottrina spagnola v. ALONSO ALAMO, Sentimientos y derecho penal.;
GIMBERNAT ORDEIG, Presentaciòn, a cargo de Alcàcer Guirao-Lorenzo- Ortiz de
Urbina Gimeno, La teorìa del bien jurìdico. Fundamento de legitimaciòn del
Derecho penal o juego de abalarios dogmàtico?, Madrid-Barcelona. Cfr. HÖRNLE,
La protecciòn de sentimientos en el StGb, a cargo de Alcàcer
Guirao-Lorenzo-Ortiz de Urbina Gimeno, La teorìa del bien jurìdico. Funda-
mento de legitimaciòn del Derecho penal o juego de abalarios dogmàtico? Cfr. TESAURO, La propaganda razzista tra tutela della
dignità umana e danno ad altri, in Riv. it. dir. proc. pen. Il richiamo a
sentimenti ed emozioni intrattiene un legame particolarmente stretto con i
problemi relativi al rapporto tra diritto penale e morale; nella pro- spettiva
liberale l’incriminazione di condotte ritenute contrarie a dettami morali o a
tabù in assenza di veri e propri danni viene motivata, in termini critici,
quale violazione di un sentire. Se da un lato le incriminazioni, o le ipotesi
di incriminazione, di violazioni morali vengono definite criticamente come
offese a sentimen- ti, non bisogna tuttavia inferire frettolosamente la
veridicità dell’eventuale per- corso logico inverso, ossia che anche tutte le
ipotesi di tutela di un particolare sentimento costituiscano delle proiezioni
del più ampio problema della punizione della mera immoralità: sarebbe infatti
una conclusione che pecca di genericità e non consentirebbe di riservare la dovuta
attenzione ai diversi problemi di tutela, anche non meramente ‘moralistici’,
che potrebbero ragionevolmente emergere dietro l’evocazione di un sentimento.
Sul tema della punizione dell’immoralità, in una prospettiva che mette in
dialogo i criteri di legittimazione di matrice euro- peo-continentale e
anglo-americana, v. FIANDACA, Punire la semplice immoralità?
Dimensione codicistica e funzione discorsiva della formula 89 in
relazione al problema del paternalismo penale 89. Nella dottrina italiana le
perplessità di fronte a istanze di tutela caratterizzate da una componente
emozionale sono inizialmente formulate in contesti di analisi incentrati su
temi di diritto positivo o di teoria generale del reato, e mantengono un angolo
visuale definibi- le come ‘endopenalistico’, se non proprio ‘endocodicistico’.
Risulta particolarmente significativo il richiamo che viene fatto al sentimento
in un autorevole studio sul bene giuridico 90: nell’esporre Un vecchio
interrogativo che tende a riproporsi, a cura di Cadoppi, Lai- cità, valori, e
diritto penale. The Moral Limits of The Criminal Law. In ricordo di Joel
Feinberg, Milano; DE MAGLIE, Punire le condotte immorali?, in Riv. it. dir.
proc. pen., CADOPPI, Paternalismo e diritto penale: cenni introduttivi, in
Criminalia; ID., Liberalismo, paternalismo e diritto penale, a cura di
Fiandaca-Francolini, Sulla legittimazione del diritto penale; CANESTRARI-
FAENZA, Paternalismo penale e libertà individuale: incerti equilibri e nuove
prospettive nella tutela della persona, a cura di Cadoppi, Laicità, valori e
diritto penale; CORNACCHIA, Placing care. Spunti in tema di paternalismo
penale, in Criminalia; PULITANÒ, Paternalismo penale, a cura Forti-
Bertolino-Eusebi, Studi in onore di Romano; ROMANO, Danno a sé stessi, paternalismo
legale e limiti del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen.; SPENA, Esiste
il paternalismo penale? Un contributo al dibat- tito sui principi di
criminalizzazione, in Riv. it. dir. proc. pen. Con riferimento al tema del
potenziamento cognitivo, v. ZANNOTTI, Potenziamento umano: le considerazioni di
un penalista, a cura di Palazzani, Verso la sa- lute perfetta. Enhancement tra
bioetica e biodiritto, Roma. ANGIONI F., Contenuto e funzioni del concetto di
bene giuridico, Milano. Sul tema è d’obbligo il riferimento a BRICOLA, Teoria
generale del reato, in Noviss. dig. it., Torino; v. anche MAZZACUVA, Diritto
penale e Costituzione, a cura di
Insolera-Mazzacuva-Pavarini-Zanotti, Intro- duzione al sistema penale, III ed.,
Torino, 2006, pp. 83 ss. Fra le opere che hanno avuto maggiore rilievo per
l’elaborazione di un concetto di bene giuridico costitu- zionalmente orientato
v. MUSCO, Bene giuridico e tutela dell’onore, cit.: anche in questo caso il
problema nasce dalla problematica fisionomia dell’oggetto di tute- la, il quale
secondo alcune correnti interpretative viene fatto coincidere con un sentimento
soggettivo. Per una panoramica sui differenti sviluppi della teoria del bene
giuridico nei rapporti con la Costituzione, v. FIANDACA, Il bene giuridico come
problema teorico e come criterio di politica criminale, a cura di
Marinucci-Dolcini, Diritto penale in trasformazione, Milano; DONINI, Teoria del
reato. Un’introduzione, Padova; ID., Ragioni e limiti della fondazione del
diritto penale sulla Carta costitu- zionale, in ID., Alla ricerca di un
disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia, Padova; per un raffronto con
la giurisprudenza costituzionale, v. PULITANÒ, Bene giuridico e giustizia
costituzionale, a cura di Stile, Bene giu- ridico e riforma della parte
speciale, Napoli.; MANES, Il principio di offensività nel diritto penale.
Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di
ragionevolezza, Torino. Tra sentimenti ed eguale rispetto la problematica
relativa a fattispecie penali che sembrerebbero rivol- gersi esclusivamente
alla tutela di principi etici, si osserva che «con la realizzazione di un fatto
che contrasta con quelle norme etiche si ur- ta in pari tempo, o si può urtare,
contro i sentimenti di quella parte della popolazione che in quei principi
morali crede, o che addirittura attribuisce loro tale rilievo da averne, come
forza politica o culturale organizzata, difesa la conservazione al rango di
valori penali. Offendere valori può significare offendere i sentimenti di chi
crede in quei valori: questa, in sintesi, la motivazione che, secondo Angioni,
sarebbe a fondamento di norme quali, ad esempio, quelle a tutela del pudore e
del sentimento religioso. Il riferimento a sentimenti appare in questo caso
finalizzato a in- centrare il fuoco del disvalore su un bene della persona,
così da poter rinvenire una base di legittimità ancorata a una prospettiva
persona- listica di danno, o comunque non meramente moralistica. Non si tratta
però di una soluzione appagante, in quanto, rileva successiva- mente lo stesso
Autore, resta aperto il problema della necessità e del- la meritevolezza di
pena: la considerazione che l’offesa a un senti- mento sia un criterio di per
sé sufficiente a fondare il ricorso allo strumento penale sembra cozzare contro
un naturale senso di proporzione e di misura. L’argomentazione che Angioni
espone tramite categorie endopenalistiche (principio di proporzione) rimanda in
ultima istanza a ra- gioni che hanno a che fare con valori di fondo della
democrazia libe- rale e con i principi costituzionali: ritenere che l’offesa a
meri senti- menti non sia sufficiente a fondare una criminalizzazione legittima
è l’esito di un ragionamento che assume a presupposto un pacchetto di principi
di ispirazione liberale, laicità ed uguaglianza in primis 93. Ciò mostra come
il discorso sia tutt’altro che limitabile a un piano tecnico-giuridico, ma
investa in pieno la dimensione politica del pro- blema penale, anche in forza
dei profondi nessi che legano, in termini di interdipendenza, la presenza di
oggetti di tutela ad alta pregnanza etica, come i ‘sentimenti’, in rapporto
alla laicità dell’ordinamento. ANGIONI F., Contenuto e funzioni. ANGIONI F.,
Contenuto e funzioni. È stato messo in
evidenza come, soprattutto a partire dagli anni Settanta e Ottanta, la
riflessione sul dover essere del diritto penale si sia fondata non tanto
sull’affinamento di principi ‘endopenalistici’, compreso il c.d. ‘bene
giuridico’, ma piuttosto sul principio di uguaglianza, il quale ha assunto un
ruolo decisivo nel contribuire a delineare i cardini del costituzionalismo
penale: v. DODARO, Ugua- glianza e diritto penale. Dimensione codicistica e
funzione discorsiva della formula 91 Sulla base di questa consapevolezza la
dottrina penalistica si è impegnata in un’opera di reinterpretazione delle
diverse disposizioni del codice Rocco, offrendo un importante contributo al
consolida- mento di un ideale di democrazia penale laica e costituzionalmente
orientata 94. Esempi emblematici sono gli studi sui delitti di religione e sui
rea- ti a tutela del pudore, ad opera rispettivamente di Placido Siracusano e
di Giovanni Fiandaca. Con riferimento ai delitti di religione, Siracusano
sottopone a cri- tica il modello del cosiddetto ‘bene di civiltà’ e del
sentimento religio- so collettivo: «al bene giuridico sentimento religioso
individuale si addice, di regola, una protezione penale dalle caratteristiche
fonda- mentalmente “liberali”; o perlomeno dai tratti più aperti e tolleranti
possibile» 95, tale dunque da attribuirgli un respiro costituzionale che invece
non è riconducibile al paradigma del cosiddetto ‘bene di civil- tà’. L’approdo
finale è di segno abrogazionista, ossia a sostegno di un ordinamento penale che
non contempli fattispecie poste specifica- mente a presidio del sentimento
religioso. Siracusano lascia comun- que intravedere la possibilità che
attraverso un riorientamento in senso personalistico si possa realizzare una
intervento penale compa- tibile con i principi costituzionali, e precisamente
come apertura ver- so qualsiasi ideale di trascendenza, in quanto
manifestazione della coscienza ed espressione della personalità dell’individuo
96. Anche i reati contro la cosiddetta ‘moralità pubblica’ e il comune
sentimento del pudore sono stati oggetto negli anni ’80 di un’analisi che,
orientata a spezzare i legami con l’impostazione del codice, so- stiene una
riconversione in termini personalistici dell’interesse pro- tetto: dalla
moralità pubblica alla riservatezza sessuale di quanti non intendano fruire di
un certo tipo di manifestazioni. Si deve a uno studio di Giovanni Fiandaca la
critica decisiva al moralismo conservatore che impregnava l’universo
applicativo delle fattispecie a tutela del cosiddetto ‘comune sentimento del
pudore’, a sostegno di un cambio di direzione per il rispetto di diritti di
libertà 94 Come autorevolmente osservato, «la laicità del diritto penale
esprime in qualche modo addirittura la sintesi e in un certo senso il
coronamento del costi- tuzionalismo penale essa evoca lo “spirito” più profondo
del costituzionali- smo penale», V. PALAZZO, Laicità del diritto penale e
democrazia sostanziale, SIRACUSANO, I delitti in materia di religione. SIRACUSANO,
I delitti in materia di religione. Tra sentimenti ed eguale rispetto che
trovano riconoscimento nella Carta costituzionale, e che risulta- vano
compressi dai modelli di intervento del codice Rocco e da orien- tamenti
illiberali della giurisprudenza. Presupposto di fondo è che in una società
liberale e pluralista lo Stato non debba ergersi a tutore della virtù 97. Il
legame col sentimen- to – schermo retorico che ammanta di una patina
personalistica l’impianto di tutela – viene radicalmente confutato: «non
sarebbe suf- ficiente asserire che il danno provocato dai comportamenti
contrari al buon costume consiste nell’“offesa ai sentimenti nel passaggio dal
bene moralità al bene sentimento, il mutamento della dimen- sione qualitativa
dell’oggetto della tutela è appena percepibile: quest’ul- timo finisce infatti
col trasferirsi nel riflesso psicologico di una regola etica di condotta» 98. Sotto
un profilo metodologico l’angolo visuale adottato nei sud- detti studi appare
ancora definibile come ‘endopenalistico’, se non proprio ‘endocodicistico’: in
altri termini, la tematizzazione del pro- blema resta incentrata su profili che
attengono precipuamente le scelte di intervento del codice. In questo senso,
l’approccio muove dalla so- luzione normativa, e tende a seguire un percorso
d’analisi che man- tiene come referente primario gli schemi d’intervento
descritti nelle fattispecie di reato. Fulcro dell’interesse è la risposta
normativa; più circoscritto è lo spazio per l’analisi della dimensione
extragiuridica del fenomeno. In tempi più recenti, a partire dagli anni
Duemila, il tema dei sen- timenti è divenuto oggetto di un rinnovato interesse
da parte della dottrina, caratterizzato da mutamenti nell’apparato concettuale
e da una maggior propensione a estendere lo studio a profili extragiuridi- ci.
Si tratta di un ammodernamento che porta a superare lo statico quesito sulla
configurabilità o meno del sentimento come oggetto di tutela, andando a
tematizzare in termini più complessi la questione dell’incidenza dei fattori
emotivi sulle scelte di politica penale, ossia del rilievo della componente
affettiva come elemento che concorre a integrare l’oggetto di tutela anche
senza identificarsi espressamente con esso 99. In questo senso l’orizzonte di
problemi additato dalla formula ‘tu- tela di sentimenti’ viene esteso al di là
degli ambiti tradizionali, favo- rendo una riflessione critica sulla
consistenza di interessi di tutela FIANDACA, Problematica dell’osceno. FIANDACA,
Problematica dell’osceno. Si veda, ad esempio, ALONSO ALAMO, Sentimientos y
derecho penal. Dimensione codicistica e funzione discorsiva della formula 93
che apparentemente non evidenziano una matrice affettiva, ma che ad uno sguardo
attento rivelano una forte pregnanza emozionale. È emblematico un saggio di
Giovanni Fiandaca dedicato ai rap- porti tra bioetica e diritto penale, nel
quale, definendo criticamente delle innovazioni legislative come riflesso di un
clima sociale e politi- co italiano tendente a una rieticizzazione del diritto,
l’Autore rileva che ai sentimenti e ai fenomeni a essi correlati spetti un
ruolo tut- t’altro che secondario nell’economia del dibattito pubblico e
soprat- tutto nelle scelte di politica del diritto volte a disciplinare i
cosiddetti ambiti ‘eticamente sensibili’. Il terreno della bioetica si trova
infatti a essere soggetto a contrapposizioni fondate su «timori e reazioni emo-
tive che hanno a che fare con la sfera più irrazionale ed oscura di ciascuno,
ossia reazioni di orrore, spavento, raccapriccio, disgusto, definite
dall’Autore «sentimenti e sensazioni»; reazioni emotive che possono indurre un
uso distorto della politica penale tramite divieti assimilabili a mero
palliativo psicologico per i cittadini. La parificazione di istanze di tutela
penale a meri sentimenti è una strategia di critica argomentativa che diverrà
sempre più frequente. Prendiamo ad esempio il discorso sulla dignità umana 102.
Si tratta di un valore caratterizzato da una spiccata componente emozionale che
la rende strumento retorico particolarmente efficace, ma che la 100 FIANDACA,
Considerazioni intorno a bioetica e diritto penale, tra laicità e “post-secolarismo”,
in Riv. it. dir. proc. pen. FIANDACA, Considerazioni intorno a bioetica e
diritto penale, cit., p. 554. 102 Ad oggi nel panorama penalistico lo studio
più approfondito è quello di TE- SAURO, Riflessioni in tema di dignità umana,
cit., pp. 89 ss. Il tema della dignità umana come bene penalmente tutelabile è
oggetto di riflessioni critiche in FIAN- DACA, Laicità, danno criminale e
modelli di democrazia, in AA.VV., a cura di Risica- to-La Rosa, Laicità e
multiculturalismo. Profili penali ed extrapenali; ID., Considerazioni intorno a
bioetica e diritto penale; VISCONTI C., Il reato di propaganda razzista tra
dignità umana e libertà di espressione, in Jus; più favorevole a un recupero
(tramite un uso accorto e non inflazionistico) del concetto di dignità umana,
PULITANÒ, Etica e politica del diritto penale ad 80 anni dal Codice Rocco, in
Riv. it. dir. proc. pen. Nella dottrina tedesca si veda l’importante saggio di
HASSEMER, Argomentazione con concetti fondamentali. L’esempio della dignità
umana, in Ars interpretandi; profili critici del concetto di dignità in ambito
pe- nalistico sono evidenziati anche in ZIPF, Politica criminale, tr. it.,
Milano. Nel panorama statunitense, per una sintesi del dibattito v. MCCRUDDEN,
Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights, in The European
Journal of International Law; per una panoramica di taglio più divul- gativo v.
ROSEN, Dignità. Storia e significato, tr. it., Torino. Tra sentimenti ed eguale
rispetto espone contemporaneamente al rischio di tramutarsi in un «bene-
ricettacolo dei sentimenti di panico morale o delle reazioni emotive sgradite
da cui veniamo sopraffatti di fronte a fatti o eventi insoliti o nuovi che
contraddicono modelli morali consolidati ovvero esulano da una radicata
autocomprensione antropologica dell’identità dell’essere umano» 103. Definire
la dignità umana è certo impresa ardua, ma è ragionevole ritenere che tale
valore e il suo universo di significato non debbano es- sere intesi come mero
riflesso di percezioni soggettive (vedi infra, cap. V). Si tratta di un rischio
che trova esemplificazione in una incrimina- zione oggi fortemente discussa,
ossia il divieto di propaganda razzista, definita «norma che si colloca a metà
strada tra ‘tutela penale dei sen- timenti’ e ‘funzione (pedagogico-)promozionale
del diritto penale. Altro interesse che rivela una problematica osmosi con la
dimen- sione affettiva è la cosiddetta ‘sicurezza’, la cui fisionomia è
alquanto nebulosa e rischia di essere intesa come «fonte di obblighi
legislativi di penalizzazione in funzione ansiolitica. Anche dietro il problema
che nel discorso penalistico è stato definito come ‘sicurezza pubblica’ si può
scorgere una matrice emotiva: la paura della criminalità, intesa come emozione
di risposta a una minaccia, reale o semplicemente percepita. Tale argomento è
oggetto di studio soprattutto in ambito criminologico107, nel quale è stato
osservato come la pervasività in ambito collettivo della paura non sia dovuta
tanto alla percezione dei singoli cittadini, ma finisca per essere esito di
un’insicurezza sovente manipolata108 attraverso stereotipi e modelli culturali
che si incardi- FIANDACA, Sul bene giuridico. TESAURO, Riflessioni in tema di
dignità umana, cit., p. 86. 105 FIANDACA, Sul bene giuridico, cit., p. 95. 106
Benché non vada dimenticato che dietro le istanze securitarie mobilitate dalla
collettività vi possono essere, oltre a pretese meramente emotive, anche bi-
sogni reali di tutela, v. PALIERO, Consenso sociale e diritto penale. Sul tema,
in un’ottica critica riguardante le manifestazioni del trend securitario a
partire dagli anni Duemila, v. CERETTI-CORNELLI, Oltre la paura. Cinque
riflessioni su criminalità, società e politica, Milano; HASSEMER, Sicurezza
mediante il diritto penale, tr. it., in Critica del diritto; DONINI, Sicu-
rezza e diritto penale, in Cass. pen., 10/2008, pp. 3558 ss.; PULITANÒ,
Sicurezza e di- ritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen.; per uno sguardo
d’insie- me v. a cura di Donini-Pavarini Sicurezza e diritto penale, Bologna. Per
tutti, CORNELLI, Paura e ordine nella modernità. DURANTE, Perché l’attuale
discorso politico-pubblico fa leva sulla paura?, FILOSOFIA POLITICA – non
POLITICA FILOSOFICA, Dimensione codicistica e funzione discorsiva della formula
95 nano nelle strutture istituzionali o che vengono diffuse attraverso i mass
media 109, in un processo di circolarità dove l’insicurezza è al con- tempo
motivo di crisi e motore di legittimazione per le istituzioni 110. Il problema
della tutela di sentimenti ha portato la riflessione penali- stica a meditare
anche sugli strumenti concettuali per lo sviluppo del di- scorso: da un lato la
teoria del ‘bene giuridico’ di matrice continentale, dall’altra lo Harm e
l’Offense Principle di matrice anglo-americana. È emblematico in questo senso
un saggio di Massimo Donini il qua- le evidenzia come anche il ricorso alle
categorie anglo-americane sem- bri deludere aspettative di oggettività delle
scelte di criminalizzazione, in quanto tali categorie «sono spesso definite
mediante un utilizzo ambiguo della categoria dei sentimenti. Troppi sentimenti
sia nell’Of- fense (che si definisce proprio in quanto più sentimentale che
dannosa, più irritante che dolorosa) e sia anche nello Harm, che si fonda pur
sempre (specialmente in Feinberg) sul postulato che la lesione dell’in- teresse
produca un dolore, una sofferenza nel suo titolare. Sullo specifico punto
concernente la tutela di sentimenti la con- clusione dell’Autore è netta: «la
tutela specifica dei sentimenti costituisce un esempio incon- gruo di diritto
penale orientato all’irrazionalità delle funzioni il di- ritto penale non
tutela meri sentimenti anche se talora lo stesso codice penale si esprime in
questi termini, ma tutela la loro obiettivazione in situazioni sociali, in
interessi, in beni giuridici più definiti della percezione soggettiva: tanto
che essi vengono tutelati a prescin- dere dalla prova di quella percezione in
capo a un qualche individuo determinato. La ragione per la quale non è
possibile la tutela di- retta ed esclusiva come oggetto “giuridico”, dei
sentimenti, neppure ovviamente dei sentimenti “morali”, è costituita dal fatto
che essi non sono un oggetto giuridico, e non possono esserlo per carenza di
tassa- tività. È infatti necessario che il sostrato umano fondamentale in cui
si sostanziano le offese e che tocca direttamente la sfera emotiva e morale
delle persone, si ancori a realtà socio normative più afferrabili e gestibili»
112. Così formulata tale osservazione sembrerebbe fondarsi prevalen- CORNELLI,
Paura e ordine nella modernità. CORNELLI, Paura e ordine nella modernità. DONINI,
“Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei sentimenti. DONINI, “Danno” e
“offesa” nella c.d. tutela penale dei sentimenti.Tra sentimenti ed eguale
rispetto temente su ragioni epistemologiche: carenza di tassatività come ‘non
afferrabilità’ e dunque sostanziale ‘non verificabilità’ secondo i prin- cipi
che sovrintendono la responsabilità penale. Diverse le obiezioni avanzate in
dottrina, le quali convergono so- stanzialmente nell’osservare che il pur
ragionevole argomento della non-tassatività dei sentimenti non è decisivo, e
rischia di anticipare troppo con interrogativi sul piano della tipicità che
paiono non offri- re adeguato spazio alla problematica questione dei
bilanciamenti che dovrebbero fondare la legittimazione dei precetti. Si
rischia, insom- ma, di «chiudere la partita prima che cominci. Il monito circa
la carenza di tassatività coglie un aspetto rilevante ma che non pare
sufficiente a escludere in via di principio la legitti- mità di interventi
penali. La questione cruciale è «se e quale tutela [sentimenti ed emozioni]
possano chiedere, a fronte di comporta- menti e manifestazioni espressive del
sentimento di altri, nel contesto di una società aperta. Tirando le fila del
discorso, appare evidente come il mainstream penalistico mostri una sostanziale
diffidenza nei confronti del tessuto emotivo. Si tratta di caveat
condivisibili, ma che riteniamo non deb- bano essere letti, frettolosamente,
come avallo di posizioni ‘veterora- zionalistiche’ che ancora concepiscano in
termini dicotomici i rapporti fra emozioni, sentimenti e diritto penale, o che
intendano negare gli influssi della dimensione affettiva sull’impianto teorico
e prati- co della criminalizzazione. La plausibilità di tali cautele trova una
solida base in studi che hanno evidenziato la possibile inaffidabilità delle
emozioni a causa di contenuti cognitivi falsi, abnormi o più semplicemente
incompatibili con i valori di un ordinamento liberale. Così TESAURO,
Riflessioni in tema di dignità umana; cfr., FIANDA- CA, Sul ruolo delle
emozioni e dei sentimenti. A ben vedere, va ricono- sciuto che l’argomentazione
di Donini sembra andare oltre la questione della me- ra tassatività quando
richiede «che il sostrato umano fondamentale in cui si so- stanziano le offese
e che tocca direttamente la sfera emotiva e morale delle per- sone, si ancori a
realtà socio-normative più afferrabili e gestibili: non solo da par- te della
magistratura, ma prima ancora da parte del legislatore, onde evitare i ri- schi
immanenti di un diritto penale irrazionale». Il richiamo a realtà socio-nor-
mative, e non meramente empirico-fattuali, lascia intendere un disvalore
leggibile non solo in termini di suscettibilità individuale, ma misurabile alla
stregua di va- lori che lo facciano apparire ragionevole e non semplicemente
riflesso di un so- lipsistico puntiglio. PULITANÒ, Introduzione alla parte
speciale. La studiosa che di recente si è impegnata a rivendicare
l’‘intelligenza Dimensione codicistica e funzione discorsiva della
formula 97 Si tratta di prendere atto di una complessità di fondo, riflettendo
su quali siano i contenuti di pensiero che possono rendere l’emozione e il
sentimento interlocutori inaffidabili per il diritto penale, riser- vando però
la dovuta attenzione anche a prospettive differenti, orien- tate a vagliare
anche il potenziale di interazione virtuosa che potreb- be generarsi da un
intelligente ‘ascolto’ delle emozioni e dei senti- menti. Tale ultima istanza
trova oggi riscontro anche nel panorama pena- listico italiano, grazie a
contributi che hanno messo a tema ipoteti- che, auspicabili interazioni fra
diritto penale e dimensione affettiva quale coordinata per una più realistica e
consapevole attenzione al profilo umano delle questioni oggetto di interesse
penalistico. 3.1. Una virtuosa prospettiva di interazione: ‘sentire comune’ e
legittimazione delle norme penali Vi sono opere, di taglio differente, che
fanno espresso riferimento alla dimensione affettiva e al ruolo positivo
dell’emozione e del sen- timento quali elementi di comunanza e quali possibili
vettori di rico- noscimento reciproco fra essere umani; non si tratta si
riflessioni propriamente incentrate sul sentimento come problema di tutela, ma
di profili legati al rapporto fra emozioni, sentimenti, genesi e struttu- ra
dei precetti penali. delle emozioni’, affermandone l’imprescindibile ruolo
anche nelle strategie di politica penale, ha d’altro canto fornito una delle
più approfondite e convin- centi analisi sul potenziale anche negativo che
determinati atteggiamenti emotivi possono assumere in rapporto alla
legiferazione e all’applicazione di norme penali, v. NUSSBAUM, Nascondere
l’umanità, Merita menzione, per quanto sui generis, la posizione espressa
diversi de- cenni fa da Giuseppe Maggiore, la quale, pur derivando da un
retroterra episte- mico ed ideologico profondamente differente dalle
elaborazioni degli autori contemporanei, costituisce nel panorama penalistico
italiano una emblematica af- fermazione del ruolo positivo del sentimento. In
una serrata critica al pensiero che vorrebbe ricondurre il diritto a mero
sillogismo, a puro «congegno di giudizi logici», lo studioso siciliano
rivendica l’importanza di una ‘vocazione affettiva’, di un quid che possa
offrire un senso alla mera logica formale. Ogni mediocre interprete sa bene che
l’applicazione del diritto non si riduce a un accostamento meccanico tra la
legge e il caso concreto: ma che occorre valutare, ossia sentire giuridicamente
la fattispecie – in tutti i suoi lineamenti, in tutte le sue ombre e sfumature
– per ridurla sotto l’impero della norma un giudizio puramente e freddamente
logico può essere iniquo: nel clima della nuda logica il jus può trali- gnare
facilmente in injuria», v. MAGGIORE (si veda), Il sentimento nel diritto, in
Giornale critico della filosofia italiana. Tra sentimenti ed eguale rispetto Ad
esempio, in relazione alle condizioni di osservanza della legge penale si è
definita la forma idealtipica del diritto penale come dirit-to del comune
sentire (declinato rispettivamente in forma di principi e di regole/precetti)
che dovrebbe trovare cioè nei consociati il più alto grado di corrispondenza
ideale, di consonanza soggettiva e dunque di adesione spontanea. Muovendo da
presupposti differenti, si è invece osservato, con ri- ferimento allo specifico
ambito della regolamentazione normativa in materia bioetica, che la ricerca di
risposte normative dovrebbe assu- mere a riferimento anche l’emozione che
scaturisce nei soggetti di fronte a un fatto bioeticamente rilevante. In altri
termini, viene ipo- tizzata una relazione tra la componente emotiva che
caratterizza le scelte individuali e la possibilità che, valorizzando nelle
statuizioni normative elementi fattuali suscettibili di attivare una comune
reatti- vità emozionale, sia possibile addivenire a una maggiore condivisibi-
lità dei precetti. In risposta all’opinione di chi non ritiene che il diritto
penale pos- sa tutelare sentimenti viene obiettato che «non può escludersi che,
quanto meno in materia di bioetica, il diritto penale, se vuole trovare la sua
legittimazione, ben possa, anzi debba, tutelare, in un certo senso, i
sentimenti ed addirittura il sentimento del caso concreto, senza per ciò
trascendere in concezioni soggettivizzanti e sprovvi- ste di sostrato empirico,
ma recuperando, al contrario, insieme alla concretezza, altresì la prospettiva
di un giudizio, se non condiviso, quanto meno diffuso. Nelle linee tracciate da
tali Autori viene attribuita al sentimento la funzione di parametro per
l’‘accreditamento etico’ delle norme penali MAZZUCATO, Dal buio delle pene alla
luce dei precetti: il lungo cammino del di- ritto penale incontro alla
democrazia, in MAZZUCATO-MARCHETTI, La pena in castigo. Un’analisi critica su
regole e sanzioni, Milano. GIOVINE O., Un diritto penale empatico? Si tratta di
un programma teorico che propone «una rinuncia, pur con tutte le cautele del
caso, a parte della rigidità e della predeterminazione del precetto, per
consentire a quest’ultimo di plasmarsi sul fatto concreto, di valorizzarne le
nuances» Un ango- lo visuale che assume il fenomeno del sentire in una
accezione che potremmo de- finire ‘naturalistico-emozionale’. La funzionalità
del precetto sembra infatti legar- si alla condizione che esso arrivi a
contenere elementi fattuali ad ‘alta carica emo- tiva’: «si porrebbero così le
condizioni perché giochi una empatia che, facendo un punto di forza della sua
natura prosaicamente biologica ed umana, possa svolgere la funzione di
coordinata epistemologica nei suddetti ambiti del penale», v. EAD., Un diritto
penale empatico? GIOVINE, Un diritto penale empatico? Dimensione codicistica e
funzione discorsiva della formula 99 e più in generale per la legittimazione
dell’intervento penale. Tra le due posizioni sussiste però una profonda differenza:
nella prospettiva di Claudia Mazzucato il ‘comune sentire’ pare doversi
intendere in termini normativi, ossia quale richiamo a valori condivisi
modellati su «dati umani, stabili, trasversali, da sempre validi»120; la strada
suggerita da Giovine fa riferimento a un sentire ‘natura- listico’, ossia a un
sostrato di reazioni emotive condivise che dovreb- bero costituire punto di
riferimento per le scelte del legislatore nelle materie eticamente sensibili. A
tali studi va affiancato un importante contributo dedicato al tema delle
ragioni extrapenali della legittimazione della legge penale, il quale, sulla
base di recenti acquisizioni della filosofia morale che evidenziano come le
emozioni siano fra le condizioni della nostra ri- cettività alle considerazioni
razionali e morali, afferma che ogni concretizzazione del giudizio penale,
dalla previsione edittale fino al- la applicazione della sanzione comminata, se
non vuole limitarsi a pretendere la pura «obbedienza degli uomini-bambini»,
debba espri- mere una qualche coerenza rispetto a un tale ‘comune sentire. Vediamo
come anche in questa teorizzazione le emozioni figurino in una veste emancipata
da negatività e irrazionalità, e si propongano nel ruolo di coordinata
epistemica per la ricerca di un terreno di incontro tra la forza motivazionale
del giudizio morale e le ragioni di un’osservanza dei precetti che sia
‘sentita’ e non solo imposta. Il rinnovato, e per certi versi inedito,
interesse che i fenomeni del sentire assumono oggi in diverse branche del sapere
– dalla psicolo- gia, alle neuroscienze, alla filosofia morale – sta avendo
dunque riflessi anche nel pensiero penalistico: la prospettiva di analisi
incen- trata sul sentimento come oggetto di tutela resta tema classico, ma i
suddetti ulteriori spunti rappresentano un’importante base di rifles- sione che
arricchisce, con promettenti intrecci con la dimensione morale, il discorso
sulla legittimazione delle norme penali e sull’os- servanza dei precetti. 120
Così lo definisce MAZZUCATO, Dal buio delle pene alla luce dei precetti, FORTI,
Le ragioni extrapenali, BAGNOLI, Introduction, Bagnoli, Morality and the
Emotions, FORTI, Le ragioni extrapenali, Tra sentimenti ed eguale rispetto 4.
Sinossi Addentrandoci nel microcosmo giuridico, emergono due possibili
accezioni nel significato della formula ‘tutela di sentimenti’: la prima, descrittiva,
concerne il panorama delle disposizioni in cui il senti- mento è espressamente
evocato quale oggetto di tutela; la seconda, connotativa, coincide con l’uso
che della categoria del sentimento viene fatto nel discorso penalistico, ossia
in una funzione prevalentemente critica. L’accezione descrittiva ci conduce
verso l’analisi delle fattispecie codicistiche ed extracodicistiche: un
panorama variegato che con- templa due differenti declinazioni del sentimento.
La prima, del tutto tendente alla ‘depsicologizzazione’, nella quale non
entrano in gioco fenomeni psichici bensì sentimenti-valori; la seconda, più
vicina alla dimensione naturalistica del sentire, si ricollega a fattispecie
come gli ‘atti persecutori’, volte a tutelare la tranquillità psicologica come
bene strumentale rispetto alla libertà di autodeterminazione. Relativamente
all’accezione connotativa e ai discorsi dei giuristi penali, il tema della
tutela di sentimenti ha rappresentato uno dei terreni in cui si è giocata la
sfida culturale per il superamento dei modelli illiberali di incriminazione del
codice Rocco, fungendo in questo senso da ‘trampolino teoretico’ per il
consolidamento dell’in- terpretazione costituzionalmente orientata degli
interessi di tutela penale. Attualmente i rischi di torsioni illiberali
veicolate dall’appello a sentimenti ed emozioni si legano alla incerta
fisionomia di beni e in- teressi caratterizzati da una marcata componente
emozionale (digni- tà, sicurezza). A fronte di tali istanze di tutela il
mainstream penali- stico tende a mantenere una forte diffidenza. Non vanno
tuttavia trascurate anche le prospettive di interazione virtuosa fra dimensione
affettiva e diritto penale, concernenti in par- ticolare il ruolo di sentimenti
ed emozioni nelle dinamiche di adesio- ne e di osservanza del
precetto. FRA DIRITTI ED EMOZIONI: ITINERARI E PROSPETTIVE Tra
sentimenti ed eguale rispetto Sensibilità individuali e libertà di espressione
SENSIBILITÀ INDIVIDUALI E LIBERTÀ DI ESPRESSIONE Espressioni ed emozioni:
prospettive di approccio «Troppo spesso ci capita di dover affrontare dilemmi
postmoderni con un re- pertorio emozionale adatto alle esigenze del
Pleistocene» GOLEMAN D., Intelligenza emotiva: Libertà di espressione e
rispetto reciproco: l’esigenza di nuove pro- spettive di analisi. Approccio
‘naturalistico-emozionale. La prospet- tiva dell’Offense secondo Feinberg.
Approccio razionalistico-normativo: emozioni ragionevoli e irragionevoli
secondo Nussbaum. Libertà di espressione e rispetto reciproco: l’esigenza di
nuo- ve prospettive di analisi Le disposizioni del codice italiano nelle quali
l’oggetto di tutela viene definito in termini di sentimento, pur presentando
affinità sul piano del comune rimando a interessi legati alla sfera affettiva,
pon- gono l’interprete di fronte a questioni eterogenee. I problemi relativi al
sentimento religioso, al pudore, al sentimento nazionale, al comu- ne
sentimento della morale, si collegano a un comune substrato in quanto basati su
conflittualità di tipo espressivo-comunicativo e su forme di offesa
‘immateriali’; appare invece differente il sentimento per gli animali, a tutela
del quale vengono incriminate aggressioni fisiche e maltrattamenti a esseri non
umani. Riteniamo preferibile accantonare per il momento il tema del
sen- Tra sentimenti ed eguale rispetto timento per gli animali e
focalizzare l’attenzione sul retroterra che accomuna i restanti ambiti. Filo
conduttore è il coinvolgimento del piano comunicativo, in un senso non limitato
a espressioni verbali, ma esteso a comportamenti in grado di veicolare
significati1 e di esternare in termini simbolici prese di posizione che vanno a
interagire con aspetti profondamente radicati, potremmo dire ‘costitutivi’,
della personalità individuale e dell’identità morale di un soggetto. Tali
profili rimandano, in ambito giuridico, al tema della libertà di espressione,
ampiamente dissodato dalla dottrina non solo penalisti- ca 2. Nell’impianto del
codice Rocco, limiti alla libertà di espressione sono posti in primo luogo a
tutela di interessi dello Stato, mentre i risvolti personalistici dei conflitti
limitati al piano comunicativo trovano formale riconoscimento esclusivamente
nelle disposizioni sull’ingiuria oggi abrogata e sulla diffamazione: le uniche
collocate nel titolo dei reati contro la persona. Al di là delle etichette
legislative e della voluntas del legislatore, dietro reati come quelli contro
il senti- Sull’equiparazione fra condotte verbali ed espressioni fondate sul
valore simbolico dei comportamenti, v. BERGER, Symbolic conduct and freedom of
speech, in Russel, Freedom, Rights and Pornography. Berger, Amsterdam. Adotta
tale impostazione nella recente letteratura sulla libertà di espressione BROWN
A., Hate Speech Law. A Philosophical Examination, New York Nel panorama
italiano si sofferma su tale di- stinzione STRADELLA, La libertà di espressione
politico-simbolica e i suoi limiti: tra teorie e prassi, Torino. Fra gli
scritti più significativi di taglio generale, provenienti, relativamente al
contesto italiano, dall’ambito costituzionalistico, v. ESPOSITO, La libertà di
manife- stazione del pensiero nell’ordinamento italiano, Milano; BARILE,
Libertà di mani- festazione del pensiero, Milano; GIOVINE A., I confini della
libertà di manife- stazione del pensiero. Linee di riflessione teorica e
profili di diritto comparato come premessa a uno studio sui reati d’opinione,
Milano; PALADIN, Libertà di pensiero e libertà d’informazione: le problematiche
attuali, in Quaderni costituzionali; PUGIOTTO, Le parole sono pietre? I
discorsi di odio e la libertà di espressione nel diritto costituzionale,
penalecontemporaneo.it; CARUSO, La libertà di espressione in azione. Contributo
a una teoria costituzionale del discorso pubblico, Bologna; fra i penalisti, v.
BETTIOL, Sui limiti penalistici alla libertà di manife- stazione del pensiero,
in AA.VV., Legge penale e libertà di pensiero, Padova.; NUVOLONE, Il problema
dei limiti della libertà di pensiero nella prospettiva logica dell’ordinamento,
in AA.VV., Legge penale e libertà di pensiero; FIORE, I reati d’opinione,
Milano; PULITANÒ, Libertà di pensiero e pensieri cattivi, in Quale giustizia?;
ALESIANI, I reati di opinione, cit.; SPENA, Libertà di espressione e reati di
opinione, in Riv. it. dir. proc. pen.; VISCON- TI C., Aspetti penalistici, cit.
Si vedano inoltre, quale contributo collettaneo più re- cente, gli Atti del IV
Convegno dell’Associazione Professori di Diritto Penale dedica- to al tema ‘La
criminalizzazione del dissenso: legittimazione e limiti’, pubblicati in Riv.
it. dir. proc. pen. Sensibilità individuali e libertà di espressione 105 mento
religioso e contro la moralità pubblica sono in gioco fenomeni relativi
all’universo interiore dell’individuo, alla sfera del sentire co- me nucleo da
proteggere in positivo e in negativo, ossia favorendone la ‘fioritura’ e la
libera espressione, e anche, eventualmente, preser- vandolo da forme di offesa.
Ci sembra che il rispetto della reciproca sensibilità in rapporto a contenuti espressivi
in grado di offenderla rappresenti il problema che con maggiore immediatezza
logico-comunicativa può identificar- si anche come ‘tutela di sentimenti’. Le
questioni che possono celarsi dietro il richiamo a stati affettivi sono
molteplici, ma i rapporti tra forme di espressione e sensibilità soggettive
sembrano costituire oggi una priorità nell’agenda penalistica. A suggerire un
attento sguardo alle ‘guerre per la libertà di espressione è soprattutto
l’importanza nello scenario socio-politico con- temporaneo, il quale rivela
un’inedita complessità derivante dalla consistenza pluralista della società
occidentale, anche di quella ita- liana. È cresciuta la diversità sul piano
quantitativo e parallelamente sono aumentate le sensibilità, incrementando la
possibilità di attriti e portando a emersione, quale riflesso di difficoltà di
integrazione in rapporto agli ingenti flussi migratori, una conflittualità
fortemente radicalizzata in senso identitario4 e minacciata dal rischio del
fon- damentalismo: «l’esperienza comune della diversità e tanto più la
comparazione cul- turale specialistica mostrano che i modi stessi della
sensazione e i ri- sultati della sensibilità sono variabili da cultura a
cultura e all’interno stesso di società complesse, fino ai modi e ai risultati
delle sensibilità individuali, così importanti nella cultura occidentale
moderna» 5. Si è detto che è difficile trovare un argomento su cui si registri
un accordo maggiore di quello relativo alla libertà di espressione, almeno
finché non ci mette mano la ricerca della saggezza»6. Nella SULLIVAN, Free
Speech Wars, in 48 SMU Law Review. Sul problema vedi MANCINA, Laicità e
politica. Prove di ragione pubblica, a cura di Risicato-La Rosa, Laicità e
multiculturalismo. Per una critica alle tendenze identitarie e al concetto di
identità, definita ‘parola avve- lenata’, v. REMOTTI, L’ossessione identitaria,
Roma-Bari. ANGIONI G., Fare, dire, sentire. L’identico e il diverso nelle
culture, Nuoro, BENCIVENGA, Prendiamola con filosofia. Nel tempo del terrore:
un’indagine su quanto le parole mettono in gioco, Milano. Tra sentimenti ed
eguale rispetto prospettiva delineata dal filosofo Ermanno Bencivenga tale
ricerca coincide con una paziente opera di analisi filosofica che allontani lo
spettro dei luoghi comuni, nella consapevolezza di non poter risolve- re i
problemi con sentenze o ricette. Per quanto il giurista senta l’onere di
fornire una prestazione in- tellettuale che in qualche modo si identifichi in
una ‘sentenza’ o in una ‘ricetta’, intese come proposte ‘risolutive’, riteniamo
che in rela- zione ai problemi in esame tale ambizione debba essere accompagna-
ta dalla consapevolezza del carattere contingente e parziale delle risposte che
potranno essere eventualmente avanzate8. Non vi sono rimedi taumaturgici e
indolori: se un atteggiamento di tipo repressi- vo potrebbe portare a
comprimere un diritto essenziale delle demo- crazie contemporanee, la
prospettiva opposta di evitare una regola- mentazione lascia aperta la
possibilità di ricadute comunque pro- blematiche. Condividiamo quanto osservato
da attenta dottrina, ossia che per rapportarsi a tali problemi occorra mettere
da parte l’ambizione di elaborare criteri di selezione del penalmente rilevante
di tipo assio- matico-deduttivo, e vada pertanto considerato se «l’approccio
tradi- zionale possa risultare decisivo nel circuito comunicativo delle de-
mocrazie contemporanee; oppure se non vada piuttosto ricalibrato, rivisto, o
quantomeno accompagnato da analisi e valutazioni che si facciano seriamente carico
della complessità culturale, sociale e poli- tica dei contesti locali e globali
in cui risultiamo oggi calati» 9. In altri termini, il tema dei conflitti in
materia di libertà di espres- sione è un significativo banco di prova che
impegna a rendersi fauto- ri di «una scienza non già autoreferenzialmente
chiusa nel giuoco elegante di una dogmatica formalistica, bensì intenzionata a
prende- re in qualche modo posizione sul merito contenutistico delle questio-
ni spinose che il tempo presente prospetta BENCIVENGA, Prendiamola con
filosofia. Parla di carattere ‘contestuale’ ROIG, Libertà di espressione,
discorsi d’odio, soggetti vulnerabili: paradigmi e nuove frontiere, in Ars
interpretandi, VISCONTI C., Aspetti penalistici. FIANDACA, Aspetti problematici
del rapporto tra diritto penale e democrazia, in Foro it. Afferma la necessità
di un’analisi calata nel contesto socio- politico BOGNETTI, La libertà di
espressione nella giurisprudenza americana. Con- tributo allo studio dei
processi dell’interpretazione giuridica, Milano; cfr. da ultimo ROIG, Libertà
di espressione, discorsi d’odio, soggetti vulnerabili. Sia consentito il rinvio
a BACCO, Dalla dignità all’eguale rispetto: Sensibilità individuali e
libertà di espressione 107 Riteniamo che occorra dunque provare a immaginare
nuovi per- corsi, mettendo in conto l’irriducibile ‘politicità’ del tema, la
quale mette a disagio il giurista che ancora oggi coltivi l’ambizione illusoria
di riuscire a concepire proposte e modelli di interpretazione asseritamente
neutrali e avalutativi. È ricorrente in sede teorica prendere le mosse
dall’interrogativo sul perché la libertà di espressione sia importante. Il
livello di reattività emozionale, e purtroppo anche di violenza fisica, che
hanno caratterizzato alcuni recenti episodi nel contesto eu- ropeo11,
suggeriscono di affrontare il tema attraverso prospettive di analisi che non si
limitino a una, pur problematica, riflessione su norme e principi. La
complessità dei problemi esige un avvicinamento anche al sub- strato umano dei
conflitti e dunque alle emozioni e ai sentimenti che si agitano sullo sfondo e
che sono di fatto i vettori di senso che concor- rono a guidare le preferenze e
le scelte degli individui, e dunque la loro posizionalità assiologica 13: un
discorso che vale non solo per i destina- tari di espressioni avvertite come
offensive, ma che è funzionale a in- quadrare e definire anche la posizione di
chi esprime un pensiero14. libertà di espressione e limiti penalistici, in
Quaderni costituzionali. Su tutti, i violenti disordini seguiti alla
pubblicazione di vignette satiriche sulla religione musulmana in Danimarca, e
il tragico attentato contro il settima- nale francese Charlie Hebdo, colpevole,
agli occhi dei fondamentalisti, di aver pubblicato vignette blasfeme sull’Islam.
Il piano prettamente giuridico, ossia il riconoscimento di libertà nelle Carte
costituzionali nazionali e in fonti sovranazionali, rappresenta una premessa
del problema; né del resto sembra essere risolutivo l’appello a teorizzazioni
classiche, come quella milliana, il cui pur apprezzabile ottimismo di fondo
dalle coloriture utilitaristiche appare oggi forse troppo irenistico. Ci
riferiamo all’obiezione di fondo con cui Mill critica la prospettiva di limiti
alla libertà di espressione, ossia che la compressione della libertà
limiterebbe la circolazione di eventuali verità che potrebbero arricchire il
patrimonio intellettuale di un popolo, v. MILL, Sulla libertà, tr. it., a cura
di Mollica, Milano. Traggo questo concetto dalla teorizzazione fenomenologica
di MONTICELLI (si veda): definito il sentimento come disposizione del sentire
che comporta un consentire più o meno profondo all’essere di ciò che la
suscita, v. MONTICELLI, L’ordine del cuore, è importante a nostro avviso legare
tale concetto al tema della posizionalità, per evidenziare come l’atto del
consentire e dell’espri- mere rappresenti una presa di posizione nella quale la
persona è coinvolta in quanto soggetto, v. DE MONTICELLI, La novità di ognuno.
Persona e libertà, Milano. Non può essere condiviso l’assunto secondo cui la
caratterizzazione di un’espressione di critica in termini affettivo-emozionali
la renderebbe per ciò solo Tra sentimenti ed eguale rispetto Anche in
tempi in cui la considerazione della dimensione emotiva non poteva avvalersi
degli studi che oggi ne affermano la rilevanza nelle scelte decisionali, e che
ne riabilitano in buona parte anche la salienza morale, nella dottrina
penalistica italiana fu osservato che «è il senti- mento, l’atteggiamento di
adesione o indifferenza per questo o quel valore, e non la ragione raziocinante
che di per sé è uno strumento “neu- tro”, a indicare all’azione i suoi
possibili scopi e modi, e in tal modo addirittura a caratterizzare diverse
forme di civiltà. L’atteggiamento dominante della dottrina penalistica esorta
con- divisibilmente alla cautela quando si tratta di valutare input di politi-
ca del diritto che rivelano una componente emotiva. Ciò non significa cadere
nell’eccesso opposto, ossia immaginare o ipotizzare un diritto penale sordo e
cieco rispetto a qualsivoglia istanza di matrice emoti- va: un ideale ben poco
plausibile, poiché la risposta penalistica è ne- cessariamente anche una
risposta a emozioni che si legano inevita- bilmente ai fatti di vita su cui il
diritto interviene, e dovrebbe in que- sto senso cercare di acquisire una
«capacità di rispettoso governo del- le emozioni e dei sentimenti, come tale
autenticamente liberale, ossia costantemente sostenuta dalla consapevolezza di
come lo stesso si- stema di regolazione debba rassegnarsi, ma anche trarre
vantaggio, da questa sorta di “passività buona”» 16. Da ciò la rilevanza, in
primo luogo per la riflessione teorica, delle risonanze emozionali che
trapelano dai conflitti interrelazionali, fra cui anche quelli legati alla libertà
di espressione. L’obiettivo non è assecondare ciecamente le pretese di una
delle incompatibile con una vera manifestazione del pensiero; tale posizione è
esplicitata in NUVOLONE, Reati di stampa, Milano, poiché critica significa
dissenso ragionato dall’opinione o dal comportamento altrui, sarà estraneo
all’at- tività critica ogni apprezzamento negativo immotivato o motivato da una
mera animosità personale, e che trovi, pertanto, la sua base in un’avversione
di caratte- re sentimentale e non in una contrapposizione di idee». Il problema
divise la dot- trina penalistica: si vedano a sostegno di un’apertura liberale
PULITANÒ, Libertà di pensiero e pensieri cattivi; più recentemente, PELISSERO,
Reato politico e flessibilità delle categorie dogmatiche, Napoli; per
l’opinione opposta v. ZUCCALÀ, Personalità dello Stato, ordine pubblico e
tutela della li- bertà di pensiero, Legge penale e libertà di pensiero, Padova.
Tale distinzione si lega alla categorizzazione fra manifestazioni del pensiero
‘pure’ e forme di sollecitazione all’azione, utilizzata anche dalla Corte
costituzio- nale ad esempio nella sentenza n. 87/1966; per una critica vedi
CARUSO, La libertà di espressione in azione, PULITANÒ, Spunti critici in tema
di vilipendio della religione, in Riv. it. dir. proc. pen. FORTI, Le ragioni
extrapenali. Sensibilità individuali e libertà di espressione parti, bensì riuscire ad avere una migliore
visuale sulle sfumature as- siologiche che ogni singola vicenda lascia
emergere. Come osservato da autorevole dottrina, vi è l’esigenza di «riuscire a
gettare luce al di là del magma dei sentimenti, nel tentativo di trarre da essi
ragioni argomentabili nella discussione pubblica e nel dibattito politico cri-
minale. Riteniamo che affrontare problemi concernenti la libertà di espres-
sione anche attraverso una ragionevole attenzione alla dimensione affettiva,
possa arricchire i contenuti del dibattito. In primo luogo, un attento sguardo
alle dinamiche emozionali porta a non perdere di vista la dimensione
socio-antropologica dei conflitti, a non perdersi nel ‘cielo dei concetti’ ma
piuttosto a cercare di indagare le matrici umane del dissenso, le eventuali
cause e i potenziali effetti di una conflittualità che oggi presenta tratti
fortemente degenerati, con pre- occupanti echi che attingono da un inquietante
repertorio di odio e di contrapposizioni. Sul piano della definizione
dell’offesa, guardando i problemi at- traverso la prospettiva dello scontro fra
sensibilità emerge un dato di fondo: non sono coinvolti beni primari quali la
vita, l’integrità fisica o la libertà di autodeterminazione; si attinge un
livello non esiziale ma comunque significativo, poiché dietro un’offesa a
sentimenti si profi- la la possibilità di una sofferenza – in termini di
emozione negativa nel venire a contatto, o anche semplicemente a conoscenza, di
for- me di contrasto o di disapprovazione che hanno ad oggetto idealità,
visioni del mondo, valori. Con le parole si possono toccare corde sen- sibili
dell’animo, quando vengono criticati o irrisi simboli, dogmi nei quali un
individuo si riconosce, anche a prescindere dal fatto che una data espressione
sia rivolta a lui e quando colpisce in modo indistinto una molteplicità di
soggetti accomunati da una credenza. Qual è l’elemento che può legittimare
interventi normativi? È il disagio emozionale soggettivo che scaturisce di
fronte a manifesta- zioni di pensiero che sostengono valori e visioni del mondo
opposte a quella in cui ci si identifica? O l’attenzione va posta su ragioni
ulte- FIANDACA, Considerazioni intorno a bioetica e diritto penale. Giusto il
contrario, dunque, di un uso populistico e meramente retorico dell’appello a
sentimenti ed emozioni, il quale peraltro è assai frequente nel dibattito
pubblico come osserva D’AGOSTINI, Verità avvelenata. Buoni e cattivi argomenti
nel dibattito pubblico, Torino. Sul concetto di ‘polarità’ delle emozioni, o
‘valenza’, v., ex plurimis, TERONI, Più o meno: emozioni e valenza, a cura di
Tappolet-Teroni-Konzelmann Ziv, Le ombre dell’anima, Tra sentimenti ed eguale
rispetto riori che non hanno un’univoca corrispondenza con il contenuto co-
gnitivo delle reazioni emotive suscitate? Le risposte a tali interrogativi
possono condurre ad approcci pro- fondamente diversi, sintetizzabili a nostro
avviso in forme paradigmatiche: da un lato un modello di intervento giuridico che
potrem- mo definire ‘naturalistico-emozionale’, e dall’altra un modello
razionalistico-normativo. Nel primo caso il sentire individuale è preso in
considerazione nella dimensione fisico-naturalistica, come coefficiente di
reattività psichica nelle interazioni relazionali e dunque come problema di so-
glie di sensibilità soggettiva da verificarsi sul piano empirico, secondo
un’impostazione che individua il bene finale nella tranquillità emotiva della
persona. L’approccio alternativo, ossia il modello ‘razionalistico-normativo’,
cerca di identificare, attraverso le emozioni manifestate e i sen- timenti
chiamati in gioco, istanze e rivendicazioni che possano essere tradotte in
concetti razionalmente e normativamente filtrati, e valuta- te dunque in
rapporto a cornici assiologiche di riferimento 20. In altri termini,
l’approccio ‘razionalistico-normativo’ si propone di inquadrare i problemi in
una prospettiva nella quale la dimensione pret- tamente emozionale costituisce
elemento da tradurre in un contesto Utilizzo il concetto di modello-paradigma
nell’accezione di SARTORI, Logica, metodo e linguaggio nelle scienze sociali. Si
tratta di modelli di approccio che evocano alla memoria del penalista soluzioni
metodologiche e interpretative elaborate in relazione all’inquadra- mento
dell’interesse protetto nella tutela penale dell’onore: le concezioni ‘fattua-
le’ e ‘normativa’. La prima configura l’onore come sentimento individuale, o,
in riferimento alle condotte di diffamazione, come elemento sociopsicologico su
base collettiva; secondo la concezione normativa, cui possono affiancarsi le
successive rielaborazioni in chiave di concezione ‘mista’, l’onore è da
intendersi come riflesso del valore dell’individuo in quanto tale, ossia come
proiezione del- la dignità umana. Nel discorso penalistico sull’onore emergono
in nuce que- stioni di fondamentale importanza: il rapporto tra dimensione
fattuale e proie- zione normativa dello stato psicologico associabile al
concetto di onore non è altro che la ricaduta settoriale di un nodo
problematico che ricorre di fronte a ogni tipo di sentimento evocato dal
diritto come oggetto di tutela. Nella dottri- na italiana, ex plurimis, MUSCO,
Bene giuridico e tutela dell’onore; SIRACUSANO, Problemi e prospettive della
tutela penale dell’onore, Verso un nuovo codice penale. Itinerari, problemi,
prospettive, Milano; GULLO, Diffamazione e legittimazione dell’intervento
penale. Contributo a una riforma dei delitti contro l’onore, Roma; per
un’originale riela- borazione del tema, v. TESAURO, La diffamazione come reato
debole e incerto, Torino. Sensibilità individuali e libertà di espressione di
diritti di libertà e doveri di rispetto, con tutte le complessità che ne
discendono in termini di bilanciamento. Esporremo i tratti salienti di tali
modelli sulla base del pensiero di due autorevoli studiosi che hanno a nostro
avviso contribuito a mostrarne le coordinate fondamentali. 2. Approccio
‘naturalistico-emozionale’ Intendiamo come ‘naturalistico-emozionale’ un
modello di inter- vento che assuma a riferimento primario la dimensione
naturalistica del sentire, identificata in manifestazioni di reattività emotiva
cui il diritto attribuisca rilevanza tramite la costruzione di precetti fondati
su eventi di tipo psichico. Una simile prospettiva, nel caso sia volta a
preservare la sfera psi- cologica degli individui da turbamenti emotivi dovuti
alla semplice cognizione o al contatto ravvicinato con esternazioni di
opinioni, comunicazione di contenuti di pensiero o più in generale con atteg-
giamenti che suscitino contrasto fra sostenitori di visioni del mondo diverse,
appare un’opzione fortemente problematica, e con buona probabilità
impraticabile. Obiettare la mancanza di un’offesa significativa dal punto di
vista penalistico è però un argomento non decisivo se si apre la riflessione
alle concettualizzazioni di matrice anglo-americana dei cosiddetti Harm
Principle e Offense Principle 21: da questo punto di vista non è af- 21
Constatata la crisi del cosiddetto ‘bene giuridico’, anche nella dottrina
italiana si è fatto sempre più concreto l’interesse per le categorie dello Harm
e dell’Offense, ricostruite soprattutto sulla base del pensiero di Feinberg.
Nella letteratura italiana il pensiero di Feinberg è stato fra i temi
privilegiati di recenti studi collettanei dedicati al tema della legittimazione
del diritto penale: v. a cura di Fiandaca-Francolini, Sulla legittimazione del
diritto penale, cit.; a cura di Cadoppi, Laicità, valori e diritto penale,
cit.; si veda lo studio monografico di FRANCOLINI, Ab- bandonare il bene
giuridico? Una prospettiva procedurale per la legittimazione del di- ritto
penale, Torino; fra gli articoli in cui si ‘dialoga’ con le categorie
feinberghiane v. CADOPPI, Liberalismo, paternalismo e diritto penale.; ID.,
Presentazione. Principio del danno (Harm Principle) e limiti del diritto
penale, in AA.VV., a cura di Cadoppi, Laicità, valori e diritto penale, cit.,
pp. VII ss.; FORTI, Principio del danno e legittimazione “personalistica” della
tutela penale, in AA.VV., a cura di Fiandaca-Francolini, Sulla legittimazione
del diritto penale; FIANDACA, Laicità, danno criminale e modelli di democrazia,
in AA.VV., a cura di Ri- sicato-La Rosa, Laicità e multiculturalismo. Profili
penali ed extrapenali, cit., pp. 18 ss.; ID., Diritto penale, tipi di morale e
tipi di democrazia, a cura di Fianda- Tra sentimenti ed eguale rispetto
fatto scontato che una tutela di meri sentimenti, o, più propriamente, volta a
evitare emozioni negative, sia estranea all’ambito della penaliz- zazione
legittima, ma si tratta al contrario di un problema aperto. Le categorie del
pensiero giuridico anglo-americano sono partico- larmente efficaci
nell’illustrare la stratificazione di soglie di offesa che possono
ipoteticamente essere addotte per legittimare interventi penali: il discorso è
infatti aperto non solo al danno, lo Harm, ma anche a forme di interferenza con
interessi della persona meno incisive, ossia l’Offense, traducibile come
‘molestia’ 22. In particolare, è l’Offense Prin- ciple la categoria che meglio
si presta a riassumere il tipo di offese che si legano al contatto sgradito con
determinati atteggiamenti e contenuti espressivi. ca-Francolini, Sulla
legittimazione del diritto penale, cit., pp. 153 ss. DONINI, “Danno” e “offesa”
nella c.d. tutela penale dei sentimenti, cit., ROMANO, Danno a sé stessi, pa-
ternalismo legale e limiti del diritto penale, cit.; PULITANÒ, Paternalismo
penale, cit.; ID., voce Offensività del reato (principio di), in Enciclopedia
del diritto, Annali VIII, Milano; DE MAGLIE, Punire le condotte immorali? L’approccio
feinberghiano ha suscitato interesse anche in Germania, per quanto, come
espressamente affermato da Tatiana Hörnle, fino ai primi anni Duemila non sia
stato oggetto di particolari approfondimenti, forse anche, secondo la Hörnle,
per la mancata traduzione dei testi di Feinberg in tedesco, v. HÖRNLE,
Offensive Beha- viour and German Penal Law, in 5 Buffalo Criminal Law Review,
anche per una sintetica analisi delle concettualizzazioni feinberghiane in
rapporto al diritto penale tedesco. 22 Va specificato che l’atteggiamento di
maggiore o minore apertura a principi di legittimazione diversi dallo Harm
Principle discende da pregiudiziali politico- filosofiche: ad esempio, secondo
una posizione di ‘liberalismo estremo’ solo il principio del danno (Harm)
dovrebbe costituire criterio legittimo di incrimina- zione. In questo senso la
posizione di Joel Feinberg si presenta più aperta, poiché non esclude che fra
le ‘buone ragioni’ vi possano essere criteri complementari allo Harm: è Feinberg,
sostanzialmente, che amplia il discorso al c.d. offense principle, v. CADOPPI,
Liberalismo, paternalismo; cfr. FIANDACA, Diritto pe- nale, tipi di morale,
cit., p. 156. 23 Il concetto di Harm di matrice feinberghiana non corrisponde
in toto a quel- lo che ha trovato successivamente applicazione nel sistema
statunitense: lo Harm è stato oggetto di una dilatazione che ha portato ad
allargarne lo spettro di rilevanza, e molti dei problemi collocati da Feinberg
nell’Offense sono ricollocati oggi in una versione più estesa dello Harm; per
una sintesi v. DE MAGLIE, Punire le con- dotte immorali?, cit., pp. 947 ss. Si
veda anche infra, nota 65. Sull’applicazione dello Harm a problemi concernenti
la libertà di espressione v. COHEN, Psychologi- cal Harm and Free Speech on
Campus, in 54 Society, 2017, pp. 321 ss. Harm e Of- fense non sono
incompatibili fra loro, ma come principi di sistema possono inte- ragire in
termini di complementarietà, ossia è possibile che alcune norme dell’or-
dinamento penale si legittimino in nome dello Harm Principle e altre in norme
dell’Offense Principle. Non va peraltro dimenticato che «I principi compendiano
le ragioni morali che possono sostenere le proibizioni penali [...] servono a
circo- Sensibilità individuali e libertà di espressione 113
Illustriamo tali concetti attraverso un cursorio richiamo alla più importante
elaborazione sul tema, ossia lo studio di Joel Feinberg dedicato ai limiti
morali del diritto penale e in particolare al tema dell’Offense Principle. La
prospettiva dell’Offense secondo Joel Feinberg Cominciamo da un’importante
distinzione: secondo Feinberg quando si parla di tutela della tranquillità
psichica volta a evitare reazioni di disgusto, di rabbia e altre emozioni
negative, bisogna di- stinguere fra molestie in cui vi è la compresenza di
soggetto attivo e vittima, fondate su percezioni di tipo visivo, uditivo o
olfattivo, e altre condotte tali da poter suscitare sensazioni sgradite pur
senza un rap- porto di diretta percezione, ma semplicemente a seguito della presa
di conoscenza. Nel primo caso si tratta della cosiddette ‘nuisance’, ossia
offese ai sensi: nelle ‘mere offensive nuisance’ il torto (wrong) coincide ed è
in- scindibile dall’esperienza di percezione visiva, uditiva, olfattiva o
tattile. Nel secondo caso si tratta di forme di molestia, cosiddette profound
offenses’, le quali attingono una sensibilità di ordine più elevato e sono tali
da indurre sofferenza e disagio anche quando non vi sia percezione sensoriale
diretta. Le ‘profound offenses’ si differenziano dalle nuisances in quanto
potrebbero continuare a provocare fastidio anche dopo l’iniziale presa di
conoscenza: esempi addotti da Feinberg sono il voyeurismo, la propaganda
nazista e razzista in generale, le offese a simboli civili e religiosi, l’oltraggio
a cadaveri; una dimen- scrivere l’ambito all’interno del quale la restrizione
della libertà dei consociati è, secondo la concezione che li sostiene,
moralmente legittima: ma non escludono le ulteriori valutazioni di utilità
sociale e di effettiva opportunità che un determina- to legislatore positivo
dovrà compiere prima di decidere se dovrà emanare o meno una norma penale», v.
FRANCOLINI, Abbandonare il bene giuridico, cit., p. 78. 24 FEINBERG, The Moral Limits
of the Criminal Law, vol. II, Offense to Others, New York-Oxford, 1985. Una versione in nuce dell’elaborazione feinberghiana
sullo Harm e Offense Principle, precedente alla tetralogia sui limiti morali
del diritto penale, è contenuta in FEINBERG, Filosofia sociale, tr. it., Milano.
It is experiencing
the conduct, not merely knowing about it, that of- fends», FEINBERG, The Moral
Limits of the Criminal Law, vol. II, Offense to Others, FEINBERG, The Moral
Limits of the Criminal Law, vol. II,
Offense to Others. Tra sentimenti ed eguale rispetto sione che potremmo
definire di ‘sensibilità morale’ nella quale la le- sione si lega a qualcosa di
esterno al soggetto e viene definita ‘pro- fonda’ a causa del suo impatto su
una sensibilità non meramente ‘epidermica’, e che non dipende dall’effettivo
coinvolgimento emotivo di individui determinati. Quanto all’eventuale rilevanza
penale, per Feinberg le profund offenses che non siano contemporaneamente anche
nuisances, ossia commesse in un luogo pubblico e percepite da soggetti terzi,
non do- vrebbero rientrare nell’area di criminalizzazione legittima coperta
dall’Offense Principle. Con un’importante conseguenza: se le offese a
sensibilità di alto livello non vengono realizzate attraverso condotte in grado
di colpire anche la sensibilità di soggetti presenti, potrebbe escludersi la
loro incriminabilità secondo il criterio dell’Offense, e si dovrebbe far
ricorso a principi di legittimazione differenti, e del tutto distonici rispetto
alle prospettive liberali: il moralismo giuridico 28. In secondo luogo, anche
se si interpretasse il pensiero feinber- ghiano ammettendo che le cosiddette
‘profund offenses’ possano teo- ricamente costituire oggetto di incriminazione
in quanto riconducibi- li all’Offense Principle, resta il fatto che i criteri
di bilanciamento che Feinberg enuncia come ‘massime di mediazione’ porrebbero
un serio ostacolo all’incriminazione di offese a sensibilità di ‘alto livello’
29. Fra 27 Per una sintesi v. FRANCOLINI, Abbandonare il bene giuridico? È
l’opinione di FRANCOLINI, Abbandonare il bene giuridico. Sui rapporti tra
Offense Principle e Harmless Wrongdoing v. FEINBERG, The Moral Limits of
Criminal Law, Harmless Wrongdoing, Oxford; ID., Filosofia sociale. Per una
sintesi v. FIANDACA, Punire la semplice immoralità?MAGLIE, Punire le condotte
immorali? FEINBERG, The
Moral Limits of the Criminal Law, vol. II, Offense to Others. Nella teorizzazione feinberghiana il provare
un’emozione negativa non è requisito che esaurisce gli elementi costituitivi
dell’offense: condotte in grado di suscitare nei terzi sensazioni sgradevoli
possono scaturire da attività che fanno parte dell’agire quotidiano di ogni
individuo, attività comprese nella normale vita di relazione, e che tuttavia
possono produrre quelli che sono dei cosiddetti ‘stati mentali sgraditi’. Per
ovviare a possibili eccessi, Feinberg rimarca l’esigenza di elaborare dei
criteri di bilanciamento che operino nel senso di restringere l’ambi- to di
criminalizzazione della molestia. Secondo le ‘massime di mediazione’ da lui
elaborate, va esaminato il limite della cosiddetta seriousness della molestia,
e del- la reasonableness della condotta attiva: in sintesi, la serietà della
molestia dipende dalla sua intensità, dalla durata; dall’estensione; dal grado
di evitabilità (la difficoltà di sottrarsi senza inconvenienti alla situazione
in cui si è assistito alla mole- stia è un parametro per la gravità della
condotta attiva); dalla massima del con- senso, per cui l’assunzione volontaria
del rischio di incorrere nelle condotte di Sensibilità individuali
e libertà di espressione i parametri di selezione vi è infatti quello della
‘ragionevolezza’ del- l’offesa, valutabile attraverso i criteri dell’importanza
che la condotta riveste per l’agente, e dell’eventuale utilità sociale della
condotta stes- sa, con la conseguenza che azioni pur offensive, ma che siano al
con- tempo forme di espressione dell’individuo, potrebbero essere consi- derate
lecite in forza del valore individualistico (importanza per l’agen- te) e
collettivistico (utilità sociale) della condotta 30. In relazione alla
suscettibilità individuale, Feinberg è categorico nel porre un’obiezione alla
tutela di soggetti caratterizzati da un’ab- norme emotività, definendoli
‘cavalli capricciosi’ (skittish horses): quan- to più un soggetto è
emotivamente suscettibile, tanto meno potrà pre- tendere che il diritto penale
assecondi le sue pretese 31. Fin qui la teorizzazione di Feinberg sembrerebbe
sostanzialmente contraria all’incriminazione di condotte che offendano valori e
sensi- bilità di ordine elevato. Se dovessimo proiettare le categorie
feinberghiane nel diritto ita- liano potremmo associare tendenzialmente la c.d.
tutela di ‘sentimen- ti-valori’ alle ‘profund offenses’, come offese ad aspetti
concernenti il piano dei valori costitutivi dell’identità morale che attingono
strati profondi e relegano in posizione marginale, anche se forse non del tutto
irrilevante, il profilo della nuisance 33. offense esclude la rilevanza penale
di queste, v. ID., The Moral Limits of the Crimi- nal Law, vol. II, Offense to Others, «no amount of offensiveness in an expressed
opinion can counterbalance the vital social value of allowing unfettered
personal expression», FEINBERG, The Moral Limits of the Criminal Law, Offense
to Others, FEINBERG, The Moral Limits of the Criminal Law, Offense to Others. Negli Stati Uniti d’America si è recentemente
sviluppato un dibattito avente ad oggetto la libertà di espressione nei campus
e nei college, in relazione alla sensibi- lità degli studenti e alla
possibilità che un’assoluta deregolamentazione della li- bertà di manifestare
il proprio pensiero si riveli loro pregiudizievole: il tema è no- to come
‘Snowflakes’ (letteralmente ‘fiocchi di neve’, appellativo per gli studenti
sensibili). L’orientamento maggioritario tende a ritenere illegittime eventuali
re- strizioni alla libertà di espressione nei campus, adducendo il fatto che il
plurali- smo delle idee, e il confronto anche aspro, è ciò che deve contribuire
a formare e rafforzare la personalità degli studenti; per una sintesi di tale
posizione v. COHEN, Psychological Harm and Free Speech. Cfr. SPENA, Libertà di
espressione e reati di opinione., il quale richiama le sensibilità di alto
livello quale chiave di lettura dei c.d. reati d’opinione. Il profilo del
turbamento da contatto visivo o comunque fisico assume una rilevanza,
quantomeno sul piano della costruzione del tipo di reato, nel caso degli atti
osceni; per quanto non si richieda la verifica di un disagio concretamente
esperito da qualcuno, la fisionomia del fatto tipico resta basata su
un’esperienza Tra sentimenti ed eguale rispetto Inferire dalle teorie
feinberghiane l’illegittimità tout court di in- criminazioni come ad esempio la
propaganda razzista sarebbe però affrettato: va infatti rimarcato che Feinberg
introduce una deroga espressa (ad hoc amendment) alla sua costruzione teorica
al fine di dare un fondamento di legittimazione alla criminalizzazione di con-
dotte di insulto rivolte a minoranze etniche, razziali, e religiose. Se infatti
in linea di principio egli afferma che fra le massime di media- zione vada
contemplato anche il cosiddetto ‘standard di universalità’, ossia la verifica
che il comportamento offensivo sia ritenuto tale da una considerevole
maggioranza di persone prese a campione dall’in- tera popolazione34, e dunque
che l’offensività non debba essere dedotta dal capriccio di pochi, nondimeno
egli ritiene che vada fatta una deroga nel caso di offese indirizzate a certe
minoranze, cui la mag- gioranza potrebbe restare indifferente ma che, agli
occhi di Feinberg, dovrebbero meritare una rilevanza normativa. Se da un lato
tale eccezione sembra introdurre una falla nella complessiva coerenza
dell’impianto teorico feinberghiano, dall’altro lato la deroga evidenzia come
anche all’interno di posizioni fortemente li- berali sia avvertita l’esigenza
di lasciare aperta la possibilità di limiti a determinate forme e contenuti
espressivi: la motivazione non risiede nell’eventuale turbamento emotivo
(diversamente ricadrebbe nel di- scorso delle nuisance), ma le ragioni sono più
plausibilmente da ricer- carsi sul piano dei principi normativi e, in
particolare, in relazione alle modalità tramite le quali una democrazia
liberale dovrebbe tutelare le minoranze in una cornice di uguaglianza
sostanziale. Appare evidente che la partita decisiva si gioca su valori; sia il
principio dello Harm, sia il principio dell’Offense, non possono fare
affidamento una base oggettiva e neutrale al punto da poter prescin- dere da
una preliminare scelta assiologica su quali siano gli interessi la cui lesione
deve essere considerata rilevante 36 e soprattutto su co- visiva, e che dunque
richiede un contatto fra soggetti e non può limitarsi alla semplice presa di
conoscenza. FEINBERG, The
Moral Limits of the Criminal Law, Offense to Others. Per un’attenta critica v. MANIACI, Come interpretare
il principio del danno, Ragion pratica. FORTI, Per una discussione sui limiti
morali del diritto penale, tra visioni “liberali” e paternalismi giuridici, in
AA.VV., a cura di Dolcini-Paliero, Studi in onore di Marinucci; sulla
componente valoriale del concetto di danno cfr. FIANDACA, Punire la semplice
immoralità? Un vecchio interrogativo che tende a ri- proporsi, in AA.VV., a
cura di Cadoppi, Laicità, valori, diritto penale. Sensibilità individuali e
libertà di espressione 117 me debbano essere bilanciate le opposte pretese.
Nell’impostazione feinberghiana, comunque incentrata su aspetti di sensibilità
soggetti- va, tale ruolo è svolto, come detto, dalle c.d. ‘massime di
mediazione’; va però osservato che dopo Feinberg l’evoluzione dell’Offense
Principle sarà caratterizzato da un processo di depsicologizzazione, il quale
conduce a definizioni normativamente più pregnanti, per quanto ancor
problematiche, come ad esempio quella proposta da Hirsch. Tirando le fila del
discorso, un approccio puramente naturalisti- co-emozionale al problema della
tutela di sentimenti appare difficilmente praticabile poiché finirebbe per
incrementare la conflittualità. Secondariamente, anche le declinazioni a nostro
avviso più vicine all’approccio naturalistico rivelano l’ineludibilità di un
filtro norma- tivo delle pretese, volto a distinguere fra atteggiamenti
ragionevoli e irragionevoli secondo una prospettiva di tollerabilità sociale.
Il passaggio al piano di una considerazione delle emozioni e dei sentimenti da
un punto di vista normativo è dunque inevitabile, così come è ine- vitabile far
confluire le diverse istanze in una prospettiva di bilan- ciamento. Tale
esigenza viene approfondita in particolar modo da Nussbaum, e proprio a partire
dalle sue elaborazioni cercheremo di illustrare le coordinate di un approccio
alternativo. HIRSCH, The
Offence Principle in Criminal Law: Affront to Sensibility or Wrongdoing?, in 11
King’s Law Journal. Il correttivo
adottato da Hirsch – il quale ritiene che, inteso come ‘affront to
sensibility’, l’Offense Principle sia troppo espansivo – consiste nel valutare
la condotta ritenuta offensiva sia secondo parametri di adeguatezza sociale,
sia soprattutto includendo nel giudizio il principio morale del reciproco
rispetto: «All three reasons invoke convention to give social meaning to the
conduct, but entail a further reason of a moral kind, concerned with treating
others with proper respect»; v anche ID., I concetti di “danno” e “molestia”
come criteri politico-criminali nell’ambito della dottrina pena- listica
angloamericana, in AA.VV., a cura di Fiandaca-Francolini. Nel complesso,
l’Offense feinberghiana è stata sottoposta a un graduale processo di
depsicologizzazione che ne ha ridotto in buona parte il divario con lo Harm;
osserva icasticamente HÖRNLE, Offensive Behaviour and German Penal Law, che «If
one does not view offense to others as a psychological phenomenon, as does
Feinberg, but as a normative concept, the conceptual difference between harm
and offense disappears. Tra sentimenti ed eguale rispetto 3. Approccio
‘razionalistico-normativo’: emozioni ragionevoli e irragionevoli secondo Martha
Nussbaum Definiamo ‘razionalistico-normativo’ un approccio teorico che su-
bordini la rilevanza giuridica di atteggiamenti emotivi e di fatti di
sentimento alla valutazione dei relativi contenuti cognitivi, e in parti-
colare alla verifica dell’adeguatezza del giudizio di valore alla base
dell’atteggiamento emozionale, intesa come consonanza o compatibi- lità
rispetto a principi base della convivenza. Martha Nussbaum assume come
presupposto l’innegabile rilevan- za del fattore emozionale nel diritto e nelle
questioni di etica pubbli- ca, sostenendo la necessità di un ‘buon uso’ delle
emozioni, non di un avallo acritico, alla luce di ragioni che si intrecciano
con profili di psicologia sociale e con valori di fondo connessi ai sistemi
politici e ai modelli di democrazia. Per ora ci limitiamo a sintetizzare il
cuore della prospettiva politi- co-normativa della Nussbaum, al fine di
evidenziare come, rispetto alla teorizzazione di Feinberg, la componente
sensoriale-emotiva ri- sulti decisamente in secondo piano. L’obiettivo che
emerge dalle ope- re della Nussbaum è l’educazione dei legislatori e dei
giudici a un ascolto critico e consapevole delle emozioni individuali e
collettive, finalizzato a gettare luce sul riconoscimento di diritti e a non
asse- condare atteggiamenti fondati su generalizzazioni e stereotipi di-
scriminatori che collidono con i valori di una democrazia liberale. Secondo la
Nussbaum, l’emozione ha un ruolo rilevante nella for- mazione delle opinioni e
dei giudizi dell’individuo, non è un moto cieco e irriflesso ma implica
credenze che possono essere più o meno attendibili o ragionevoli. È
fondamentale inter- rogarsi sui contenuti di pensiero alla base delle emozioni
per poter maturare un atteggiamento selettivo sul piano giuridico: «[i] giudizi
sulle credenze valutative sono essenziali per il ruolo giocato dalle emozioni
nel diritto»38. Conseguentemente, l’etica pubblica non do- vrebbe essere
fondata su una matrice puramente emotiva: risulta es- senziale un filtro
normativo, ossia un passaggio di confronto fra l’emozione in senso psicologico,
i fondamenti cognitivi e un’assiologia [H. P. GRICE, THE CONCEPTION OF VALUE] di
riferimento. È emblematico il caso di un’emozione particolarmente radicata
nelle società umane come il disgusto, il quale nella sua dimensione primaria ha
la funzione di proteggere l’essere umano da fattori con- 38 NUSSBAUM,
Nascondere l’umanità, cit., p. 53. Sensibilità individuali e libertà di
espressione 119 taminanti, rappresentando un fondamentale strumento di
sopravvi- venza in rapporto a un’importante sfida adattiva 39: quella di
evitare il contatto con sostanze pericolose o nocive per la salute, stando ad
esempio lontano da corpi in decomposizione, non abbeverandosi o nutrendosi da
fonti di potenziali malattie et similia. Il disgusto esiste per condurre
l’essere umano a un approccio se- lettivo, la cui traiettoria era, in origine,
rivolta a oggetti cosiddetti ‘pri- mari’ (sangue, feci, sperma, urina, muco,
cadaveri), e che con l’evolu- zione dei contesti culturali e delle norme
sociali ha subìto un riadat- tamento in termini di proiezione40. Si parla di
disgusto ‘proiettivo’ per indicare il caso in cui tale emozione si rivolga a
individui o a gruppi di individui in virtù di un’associazione immaginativa
deter- minata da norme sociali o dallo stretto contatto del gruppo con og-
getti ‘primari’ del disgusto 41. In questo modo esso rischia di farsi por-
tatore di una carica discriminatoria poiché si lega a idee di contami- nazione
e a un rifiuto dell’animalità (e dunque della limitatezza e del- la mortalità)
umana che conduce all’emarginazione e alla stigmatiz- zazione di ciò che può
essere percepito come anomalo o ‘diverso’42, fino all’avversione verso soggetti
riconducibili a cosiddetti ‘gruppi impopolari’ (minoranze razziali, ebrei,
omosessuali, ecc.). Le riflessioni di Martha Nussbaum rappresentano
un’importante coordinata riguardo al problema della tutela di sentimenti, per
quan- to vadano fatte alcune precisazioni: l’oggetto principale delle analisi
della studiosa sono gli atteggiamenti emozionali collettivi e i loro riflessi
sul piano delle scelte di politica del diritto e, in particolare, di politica
penale. In che termini tali indicazioni possono essere utiliz- 39 HAIDT, Menti
tribali.Come osservano gli antropologi Sperber e Hirschfeld, citati da Haidt,
bisogna distinguere tra fattori di attivazione originari, ossia gli oggetti per
i quali la funzione adattiva è stata progettata dall’evoluzione, e fattori
scatenanti che possono accidentalmente attivare quella reazione, anche in
assenza di pericoli reali, in forza di percezioni erronee dovute a distorsioni
sensoriali o a condizionamenti socio-culturali. Osserva Haidt che le variazioni
cultu- rali della morale si possono in parte spiegare con il fatto che le
culture sono in grado di ridurre o moltiplicare il numero di fattori scatenanti
attuali di un qual- siasi modulo», v. HAIDT, Menti tribali. NUSSBAUM, Disgusto
e umanità. NUSSBAUM, Nascondere l’umanità. Per una diversa opinione, volta a
sottolineare aspetti in relazione ai quali l’emozione del disgusto può risul-
tare importante nel giudizio morale e, secondo gli esempi riportati
dall’Autore, anche nelle dinamiche del giudizio penale, v. KAHAN, The Progressive
Appropria- tion of Disgust, in AA.VV., ed. by Bandes, The Passions of Law. Tra
sentimenti ed eguale rispetto zate relativamente ai problemi concernenti la
libertà di espressione e il rispetto dei sentimenti altrui? Il suggerimento
traibile dalle riflessioni della Nussbaum concerne l’esigenza di verificare in
quale misura eventuali richieste di tutela per un dato sentimento trovino la
propria matrice in atteggiamenti che, ad un’attenta valutazione sul piano
cognitivo-razionale, rivelano una tendenza al rifiuto dell’altro, e dunque una
portata sostanzial- mente discriminatoria. Ci sembra un avvertimento quantomeno
opportuno e ben spendi- bile in rapporto alle odierne politiche penali, in cui
l’ascolto di emo- zioni collettive si è talvolta rivelato strumentale
all’emanazione di provvedimenti volti a raccogliere consenso43, senza valutare,
o me- glio omettendo talvolta volutamente di considerare, se e in che misu- ra
certe emozioni siano il riflesso di atteggiamenti che una democra- zia basata
su libertà e uguaglianza non dovrebbe assecondare. Il punto nodale per
addivenire a un modello di intervento orientato in termini non puramente
emozionali è la previa ‘interpretazione’ delle dimensioni di significato di
determinante emozioni e sentimen- ti, da considerarsi dunque non nella loro
‘bruta’ naturalità, bensì soppesandone la rilevanza soggettiva e sociale, e
bilanciandola con un sistema di diritti di libertà il quale è a sua volta il
precipitato di scelte di valore. La questione dell’orizzonte assiologico cui
fare riferimento è cen- trale sia per inquadrare la fisionomia del modello
normativo sia per il successivo sviluppo del discorso concernente gli equilibri
relativi ai rapporti fra sensibilità soggettive e libertà di espressione.
43 Il problema rimanda al tema del cosiddetto ‘populismo penale’: per una pa-
noramica v. PULITANÒ, Populismi e penale. Sull’attuale situazione spirituale
della giustizia penale, in Criminalia, 2013, pp. 125 ss.; FIANDACA, Populismo
politico e populismo giudiziario, in Criminalia. Sensibilità individuali e
libertà di espressione SEZIONE II Coordinate assiologiche «Quando sento parlare
di idee liberali mi meraviglio sempre di come gli uo- mini giochino volentieri
con parole vuote: un’idea non può essere liberale! Deve essere vigorosa,
efficace, in sé compiuta, in modo da adempiere alla sua divina missione di
riuscire feconda. Ancor meno può essere liberale il concetto; infatti ha un
compito completamente diverso» GOETHE Massime e riflessioni. Non possiamo mai
né atteggiarci a difensori radicali del multiculturalismo o
dell’individualismo, né essere semplicemente comunitaristi o liberali,
modernisti o postmodernisti; dobbiamo essere, al contrario, ora una cosa ora
l’altra, a secon- da delle circostanze legate alla ricerca dell’equilibrio WALZER
Sulla tolleranza. E NON ABBIAMO CIASCUNO LO STESSO SENTIMENTO? PIRANDELLO (si
veda), Il fu Mattia Pascal SOMMARIO: 4. Orizzonte costituzionale e spazio della
politica. Dialettica fra prospettive individualiste e collettiviste. Dai valori
collettivi all’individualismo democratico. Sentimenti ed emozioni come richiamo
metonimico’e personologico. Orizzonte costituzionale e spazio della politica Il
modello ‘razionalistico-normativo’ appare quello più funzionale allo sviluppo
delle nostre riflessioni, e pone in primo piano la que- stione di quali debbano
essere gli assunti valoriali e i principi-guida in rapporto ai quali valutare
se determinati ‘sentimenti-valori’ possa- no ragionevolmente accreditarsi come
meritevoli di una qualche pro- tezione. Tale problema si articola in diversi
piani di analisi: a un primo li- Tra sentimenti ed eguale rispetto vello
l’inquadramento di una cornice assiologica è funzionale all’in- terpretazione
delle fattispecie vigenti, e trova nella Carta costituzio- nale il referente
primario. Come abbiamo avuto modo di osservare, l’impronta ideologica che
connota la fisionomia dei reati a tutela di ‘sentimenti’ presenti nel codice
penale mostra una distonia rispetto ai principi della Costi- tuzione italiana:
nei casi più evidenti ciò ha condotto alla caduta di importanti disposizioni
(si pensi all’art. 402 c.p.44), mentre in altri ambiti vi è stata una radicale
reimpostazione, a livello giurispruden- ziale, della prospettiva di tutela (si
pensi ai reati a tutela della pubbli- ca moralità e del buon costume 45). Negli
esempi menzionati si è trattato di eliminare contrasti la cui evidenza ha reso
sostanzialmente agevole all’interprete capire quale potesse essere la strada
‘giusta’, o, più cautamente, la soluzione meno in contrasto con la Carta
fondamentale, facendo leva in particolare sul connubio fra uguaglianza e
laicità: l’uguaglianza ha costituito il parametro costituzionale
fondamentale46, mentre attraverso il prin- cipio supremo di laicità 47 la Corte
ha delineato la cornice assiologica di base, riconoscendo espressamente il
pluralismo come un valore, non solo come un dato di fatto. V. supra per i
riferimenti alla giurisprudenza di legittimità e costituzionale. 46 Si basa sul
principio di uguaglianza il nucleo motivazionale della sentenza C. cost., n.
508/2000; per una contestualizzazione di tale pronuncia nel quadro della
giurisprudenza costituzionale in materia di uguaglianza, v. DODARO, Uguaglianza
e diritto penale. Relativamente al tema del buon costume, la giurisprudenza
costituzionale non è mai arrivata a pronunce di illegittimità, ma solo perché
«il principio di conservazione dei valori giuridici – tanto più in casi in cui
la dichiarazione d’illegittimità costituzionale comporterebbe, quanto- meno per
qualche tempo, l’impunità anche di comportamenti che il legislatore considera
inequivocabilmente come illeciti penali – impone il mantenimento in vita di una
norma di legge quando a questa possa essere riconosciuto almeno un significato
conforme a Costituzione»: con queste parole la Corte, con la sentenza, ha
salvato la norma che incrimina le pubblicazioni oscene rimar- cando la
necessità di un’interpretazione adeguatrice coerente con gli artt. 21, 27, 2,
3, 13 e 25 Cost. Sulla laicità come principio supremo, o più precisamente come
‘meta- principio’, v., nel contesto penalistico, PALIERO, La laicità penale
alla sfida del ‘se- colo delle paure’, in Riv. it. dir. proc. pen. Questo il
messaggio fondamentale che ci sembra leggibile nel richiamo al principio di
laicità che «[caratterizza] in senso pluralistico la forma del nostro Stato,
entro il quale hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture
e Sensibilità individuali e libertà di espressione Vi è poi un
secondo livello in cui l’individuazione di coordinate assiologiche ‘vincolanti’
a livello costituzionale diviene più sfumato, e meno univoco: il problema
emerge sia in relazione al quadro di in- criminazioni oggi vigenti in cui
vengono in gioco bilanciamenti con la libertà di espressione – non solo
l’ambito del sentimento religioso ma anche le discusse norme sulla propaganda
razzista – e si proietta, con ulteriore complessità, nella riflessione de jure
condendo. Il sospetto di una illegittima compressione di spazi di libertà sem-
bra richiedere un onere argomentativo più gravoso poiché, pur te- nendo sempre
ben presente la bussola assiologica della Costituzione, il giurista penale si
trova a doverne constatare la limitata precettività, ossia la compatibilità con
un ventaglio di prospettive di segno diverso le quali potrebbero risultare
tutte ‘non illegittime’ 49. Proprio quando si fanno più stringenti le esigenze
di individuare soluzioni che ambiscano a una legittimazione costituzionale ‘forte’,
e specialmente quando le materie da regolare chiedano al diritto prese di
posizione che implicano l’assunzione di un punto di vista ideologi- camente
pregnante, la speranza di trovare nel testo costituzionale tradizioni diverse»,
testualmente contenuto nella sentenza (ma si veda anche l’inciso finale della
sentenza sulla parziale illegittimità costituzionale dell’incriminazione della
bestemmia). Per la distinzione tra pluralismo come fatto e come atteggiamento
v. MARCONI, Per la verità. Relativismo e filosofia, Torino.; BARBERIS, Etica
per giuristi, Bari.Per una sintesi della portata assiologica e costituzionale
del principio di laicità v., ex plurimis, BARBERA, Il cammino della laicità, a
cura di Canestrari-Stortoni, Valori e secolarizzazione nel diritto penale,
Bologna; nell’ambito penalistico, con diversità di accenti, v. FIANDACA,
Laicità del diritto penale; PULITANÒ, Laicità e diritto penale, cit., pp. 283
ss.; PALAZZO, Laicità del diritto penale e democrazia “sostanziale; CANESTRARI,
Laicità e diritto penale nelle democrazie costituzionali, in AA.VV., a cura di
Dolcini- Paliero, Studi in onore di Marinucci; EUSEBI, Laicità e dignità umana
nel diritto penale (pena, elementi del reato, biogiuridica), in AA.VV., a cura
di Bertolino-Forti, Scritti per Federico Stella, Napoli; FORTI, Alla ricerca di
un luogo per la laicità: il “potenziale di verità” nelle democrazie libera- li,
in AA.VV., a cura di Canestrari-Stortoni, Valori e secolarizzazione nel diritto
penale; ROMANO, Principio di laicità dello Stato, religioni, norme pe- nali, a
cura di Canestrari-Stortoni, Valori e secolarizzazione nel diritto penale. Sul
tema della laicità del diritto penale e delle connessioni con l’etica
cattolica, v., per tutti, STELLA, Laicità dello Stato: fede e diritto penale,
in AA.VV., a cura di Marinucci-Dolcini, Diritto penale in trasformazione. FIANDACA,
Legalità penale e democrazia, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero
giuridico moderno. FIANDACA, I temi eticamente sensibili tra ragione pubblica e
ragione punitiva, in Riv. it. dir. proc. pen. Tra sentimenti ed eguale rispetto
una risposta definitiva deve fare i conti con una vocazione pluralisti- ca
della Carta 51, la quale non addita soluzioni univoche ma è «suscet- tibile di
subire più interpretazioni e più modalità di attuazione, entro uno spazio di
discrezionalità politico-valutativa all’interno del quale nessuna
interpretazione o modalità di attuazione può vantare titoli per imporsi come
l’unica corretta o, al contrario, essere censurata perché scorretta» 52. Va
dunque ridimensionata l’ambizione di usare il testo costituzio- nale come
strumento di precisione chirurgica’ per tratteggiare diret- tive univoche che
consentano al giurista positivo di accreditare da un punto di vista
intraordinamentale risposte concernenti conflitti fra libertà di espressione e
sensibilità soggettive. Alla luce di tale panorama si è esortato a fare un uso
‘avveduto e parsimonioso della Costituzione. A nostro avviso, tale uso prudente
potrebbe essere accompagnato, financo ‘compensato’, da una rifles- sione che
esplori un ulteriore livello di normatività, trascendente sia il contesto
codicistico sia l’orizzonte costituzionale, nella consape- Sul pluralismo della
Carta costituzionale italiana, in termini problematizzanti, v. ANGIOLINI, Il
«pluralismo» nella Costituzione e la Costituzione per il «pluralismo», a cura
di Bin-Pinelli, I soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale,
Torino. Fra i penalisti, con particolare riferimento al carat- tere non
esaustivo dei principi costituzionali per la scelta degli oggetti di tutela, v.
PALAZZO, Principi costituzionali, beni giuridici e scelte di criminalizzazione,
a cura di Pisani, Studi in memoria di Nuvolone; MANES, Il principio di
offensività nel diritto penale.VISCONTI C., Aspetti penalistici; cfr. DONINI,
“Danno” e “offesa” nel- la c.d. tutela penale dei sentimenti: «la fondazione
positiva di ciò che può essere reato, esige una ricostruzione più complessa,
che trova nella Costi- tuzione, per es., solo alcuni, pur rilevanti parametri
che convergono insieme nel dare al reato anche un volto positivo di matrice
costituzionalistica.Sulla teorizzazione di diversi modelli di rapporto e di
conflitto fra principi costituzionali (modello ‘minimalista’ e modello del
bilanciamento, a sua volta su- scettibile di essere declinato come modello
‘irenistico’ e modello ‘particolaristi- co’), v. CELANO, Diritti, principi e
valori nello Stato costituzionale di diritto: tre ipo- tesi di ricostruzione,
in Diritto e questioni pubbliche, Sono parole di VISCONTI C., Aspetti
penalistici. Tale istanza metodologica viene tematizzata ad esempio in
FIANDACA, I temi eticamente sensibili, quando parla di ‘coordinate teoriche e
assio- logiche’ del diritto penale contemporaneo facendo riferimento ai
concetti di pluralismo, ragione pubblica, costituzionalismo e laicità. Con
riferimento all’ambito costituzionalistico v. SILVESTRI, Dal potere ai
princìpi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo, Bari. Sul
ricorso ad argo- mentazioni morali sostanziali nell’applicazione di
disposizioni costituzionali, v. CELANO, Diritti, principi e valori. Sensibilità
individuali e libertà di espressione volezza che l’interpretazione delle
disposizioni costituzionali sui di- ritti non è questione di pura tecnica
giuridica: è questione politica in senso pieno» 56. Tuttavia, anche una volta
che ci si spinga al di là dello spazio normativo della Costituzione per far
riferimento all’offerta teorica proveniente dall’ambito filosofico-politico i
problemi non svaniscono. Nel discorso penalistico è d’uso il richiamo al
liberalismo quale teoria politica di riferimento, ma anche tale soluzione non è
suffi- ciente a definire prospettive univoche: si parla oggi di «pluralità di
liberalismi. Un generico richiamo al liberalismo rischia di dar luogo oggi a
una ‘comfort zone’ teoretica la quale non favorisce il confronto fatico- so, e
quasi traumatico, con teorie filosofico-politiche che esorbitano da una
prospettiva dicotomica ‘liberale-illiberale’. La diversità di vedute concerne
principalmente, ma non solo, gli equilibri di priorità fra ‘giusto’ e ‘bene’59,
riflesso dell’alternativa fra un liberalismo propriamente politico e un
liberalismo eticamente più spesso. PINTORE, I diritti della democrazia, Bari. Malgrado
l’aspetto ossimorico dell’espressione ‘diritto penale liberale’, v. FORTI, Per
una discussione sui limiti morali, MAFFETTONE, Fondamenti filosofici del
liberalismo, in DWORKIN-MAFFETTONE, I fondamenti del liberalismo, Bari.
L’osservazione si riferi- sce in primo luogo alla coesistenza di correnti
diverse interne all’idea liberale, ma evidenzia come le distinzioni possano
dipendere anche dal contesto e dall’ambito disciplinare in cui viene spesa la
nozione di ‘liberalismo’: esiste, ad esempio, an- che un «liberalismo dei
giuristi più attento alle caratteristiche legali e istituzionali. È il problema
nel quale si inscrive la dialettica fra posizioni à la Rawls, so- prattutto il
Rawls dell’opera ‘Liberalismo politico’, e posizioni comunitariste. Te- sti di
riferimento sono da un lato RAWLS, Liberalismo politico, tr. it. a cura di Fer-
rara, Roma, 2008, e per le posizioni comunitariste v. per tutti SANDEL, Il
liberali- smo e i limiti della giustizia, tr. it., Milano, 1994. Per una
panoramica, v. VECA, La filosofia politica, Bari. In estrema sintesi, si
definisce come ‘liberalismo politico’ la teoria che ritie- ne che lo Stato
debba assumere a proprio fondamento una concezione morale minimale su cui sia
possibile trovare un punto di incontro e di intersezione fra le diverse teorie
morali presenti nella società plurale. In questo senso lo Stato do- vrebbe
tendere a una neutralità. Dalla parte opposta, si argomenta come la ricer- ca
di una neutralità possa portare da un lato a una eccessiva ‘asetticità
valoriale’ e finisca per riservare un’attenzione insufficiente al discorso
sulle preferenze e sul benessere degli individui, concependo un idealtipo di
essere umano eccessiva- mente ‘vuoto’ e poco realistico. Nell’ampio panorama si
vedano le declinazioni del Tra sentimenti ed eguale rispetto Nel prendere
atto di tale realtà, il giurista penale è chiamato ad adottare uno sguardo più
disincantato anche di fronte all’assioma co- stituito dal richiamo a valori
liberali. Dire oggi ‘liberalismo’ equivale ad aprire un discorso gravido di
implicazioni problematiche: l’Oc-cidente considera oggi scontato il
liberalismo, ma fra tutti i concetti etico-politici odierni, forse, non ve n’è
uno che sia più di- scusso del concetto di liberalismo» 62. Il liberalismo
rappresenta la cornice culturale, più meno consoli- data, nella quale il
pensiero giuridico occidentale, e anche il pensiero penalistico italiano,
contestualizzano le proprie riflessioni, ma «L’opzione per la democrazia
liberale lascia aperti i problemi della po- litica, anche della politica del
diritto. Non addita soluzioni obbligate di questioni eticamente sensibili, o
anche solo politicamente sensibili. Delinea, e non è poco, una cornice nella
quale chiunque può con- frontarsi con ragioni presentate nel quadro di
concezioni comprensive anche molto diverse, ma che possano avere qualcosa da
dire su punti che interessano specificamente la politica del diritto» 63. È
come dire che il rifugio sotto l’ampio ombrello della dizione ‘li- berale’ non
è sufficiente a esaurire gli oneri argomentativi con cui il giurista
contemporaneo dovrebbe sostenere una posizione di fronte a temi ad elevato
tasso di pregnanza etica ed esposti a una marcata di- screzionalità politica
64. problema elaborate da DWORKIN, I fondamenti dell’eguaglianza liberale, in
DWOR- KIN-MAFFETTONE, I fondamenti del liberalismo. (strategia della
discontinuità e della continuità), e da MAFFETTONE, Fondamenti filosofici del
liberalismo. (liberalismo critico e liberalismo realista). Sul tema si ve dano
inoltre, ex plurimis, NUSSBAUM, Perfectionist Liberalism and Political Libera-
lism, Philosophy and Public Affairs; KYMLICKA, Liberal Indivi- dualism and
Liberal Neutrality, Ethics; per una sintesi del dibattito a partire dalle
critiche di Dworkin a Rawls v. VIOLA, Liberalismo e liberalismi, in Per la filosofia/
Sul tema della neutralità, o maggiore in- clusività del liberalismo politico
rawlsiano, v., ex plurimis, DEL BÒ, La neutralità politica in John Rawls, in
Materiali per una storia della cultura giuridica. In ambito penalistico, per
un’approfondita rielaborazione di tali problemi v. FORTI, Per una discussione
sui limiti morali, DWORKIN, I fondamenti dell’eguaglianza liberale, BARBERIS,
Etica per giuristi, PULITANÒ, Diritto penale, V ed., Torino. Più diffusamente,
FIANDACA, I temi eticamente sensibili; con approccio simile, sebbene con
accenti differenti che lo pongono più vicino alle posizioni rawlsiane,
PULITANÒ, Diritti umani e diritto penale, in Riv. it. Sensibilità
individuali e libertà di espressione A ben vedere un mero richiamo al
liberalismo assume oggi una funzione metaetica, ossia è un presupposto per
avviare un discorso su problemi pertinenti la dimensione etica sostanziale: le
questioni più spinose prendono corpo in un contesto che dà per acquisiti
diritti di libertà, ma è sui contenuti e sulle modalità di esercizio di
determi- nati diritti nei rapporti fra individui che si annidano le complessità.
Dialettica fra prospettive individualiste e collettiviste Alla luce del quadro
descritto, è comprensibile che lo studioso di problemi penali sia chiamato in
definitiva a elaborare proposte ‘poli- tiche’ nel senso nobile del termine,
ossia a disegnare prospettive di politica del diritto e a emanciparsi da abiti
mentali «che postulano una sorta di obbligo di prestazione scientifica
consistente nel conce- pire modelli dogmatici di interpretazione del (presunto)
sistema su- scettibili in quanto tali di fissare a priori, con nettezza e
definitività, quel che è o non è legittimo trarre penalmente ai sensi della
Costitu- zione» 66. L’individuazione di traiettorie assiologiche è l’esito di
scelte che riflettono inevitabilmente le precomprensioni e la posizione valo-
riale dell’interprete, in un contesto di non-neutralità. Cercheremo a questo
punto di formulare ipotesi e proposte a par- tire da quella che ci sembra
essere l’alternativa di fondo su cui si è imperniata fino ad oggi la
discussione sul sentimento come problema di tutela nel contesto italiano, ossia
se esso debba intendersi come richiamo ad atmosfere emozionali diffuse, e che
si traducono in for- me di presidio a ideologie e concezioni valoriali proprie
della mag- gioranza, oppure se nel richiamo al sentire umano sia rintracciabile
dir proc. pen., rimarca l’esigenza di tenere ben pre- sente a livello
concettuale la distinzione fra valori politici e valori morali, pur ri-
conoscendo l’impossibilità di posizioni neutrali. Tale processo di
complessificazione della prospettiva liberale si riflette an- che su categorie
del pensiero giuridico. È importante notare come il principio del danno, lo
Harm, abbia subito un graduale ampliamento dovuto non a una rifor- mulazione
della struttura del concetto, bensì legato all’accentuarsi della proble-
maticità delle premesse politico-filosofiche che ne guidano l’applicazione: è
la ‘mappa del liberalismo’ a essere cambiata, osserva HARCOURT, The Collapse of
the Harm Principle, The Journal of Criminal Law and Criminology, passando da un
orizzonte basato sull’alternativa liberale-illiberale, a una pro- spettiva
modulata su differenti modelli di liberalismo (Harcourt parla espressa- mente
di ‘liberalismo progressista’ e ‘liberalismo conservatore. VISCONTI C., Aspetti
penalistici. Tra sentimenti ed eguale rispetto una istanza normativa
differente, in grado di dare risalto alla dimen- sione del singolo e al
connotato personalistico della Costituzione sen- za necessariamente confluire
in un approccio ‘naturalistico-emozio- nale’ modulato su soggettivismi. Come
osservato, nelle fattispecie dell’ordinamento italiano i ‘sen- timenti’
tutelati sono parte di una sfera emotiva sociale, ossia ‘atmo- sfere
emozionali’ legate a valori assunti in un’ottica collettiva. Il sog- getto
portatore degli interessi tutelati è un’entità plurale, una molti- tudine
impersonale caratterizzata da valori asseritamente comuni. Nell’attuale momento
storico la reificazione di entità definite come ‘valori collettivi’ non appare
più legata a una retorica statocentrica, ma si presenta piuttosto come
possibile reazione a un indebolimento del- l’omogeneità etica e culturale
indotto dal pluralismo fattuale. Il principio di massima è che il sentimento,
anche quando rileva come fatto di coscienza individuale, rileva nella misura in
cui è collegato ad un fatto non individuale, appunto a un modo di sentire
sociale, a un’atmosfera emoziona- le socialmente diffusa e divisa in più o meno
larghi ambiti da un’intera comuni- tà», v. FALZEA, I fatti di sentimento, cit.,
p. 320. Si valuti ad esempio l’interesse de- nominato ‘sentimento religioso’:
il codice Rocco si pone a tutela, nelle rubriche e nella sostanza, alla sola
‘religione di Stato’. È interessante notare come anche do- po l’entrata in
vigore della Carta costituzionale, l’oggetto di tutela viene ricostrui- to in
un’ottica prettamente collettivistica che privilegia il dato dell’adesione
quan- titativa. Pensiamo agli argomenti che la giurisprudenza costituzionale
italiana ha adoperato per motivare il differenziato regime di tutela penale del
culto cattolico, sia precedentemente sia successivamente alla modifica del
Concordato: la Corte parla di «antica ininterrotta tradizione del popolo
italiano, la quasi tota- lità del quale ad essa sempre appartiene», e ne
legittima la tutela penale in quanto «professata nello Stato italiano dalla
quasi totalità dei suoi cittadini, e come tale è meritevole di particolare tutela
penale, per la maggiore ampiezza e intensità delle reazioni sociali
naturalmente suscitate dalle offese ad essa dirette in quanto l’universalità di
tradizioni e di sentimenti cattolici nella vita del popo- lo italiano è
rimasta, senza possibilità di dubbio, immutata con l’avvento della
Costituzione», C. cost., n. 79/1958. Per una riflessione penalistica sul
pluralismo delle fedi in Italia v. VISCONTI C., La tutela penale della
religione; per una panoramica extragiuridica v. GARELLI, Il sentimento religioso
in Italia, in Il Mulino. L’impatto della pluralità nella società contemporanea
è parte di un processo «che vede la graduale erosione del fondamento
tradizionalistico e religioso dei co- stumi e delle istituzioni a vantaggio
della coscienza personale, vede crescere l’am- bito delle opzioni soggette al
libero esame e all’adesione interiore, e assottigliarsi, per così dire, lo
spessore di oggettività degli oggetti sociali. Questo processo di
“umanizzazione” – di riconduzione ai suoi soggetti ultimi, le persone umane –
della vita sociale corrisponde anche a una progressiva estensione dell’ambito
delle opzio- ni soggette alla scelta e responsabilità degli individui, e alla giurisdizione
della ra- gione», v. DE MONTICELLI, La questione morale, Milano. Sensibilità
individuali e libertà di espressione In
ambito sociologico si riassume tale fenomeno affermando che la modernità
pluralizza e deistituzionalizza69. La pluralizzazione na- sce dall’incontro di
gruppi diversi, chiamati a condividere territori e spazi comuni in situazioni
di mescolanza nelle quali diviene più dif- ficile, se non addirittura
impossibile, addivenire a un consenso cogni- tivo e normativo, ossia a una
visione del mondo omogenea e condivi- sa. L’allargamento del mercato delle idee
moltiplica la possibilità di approcci alternativi alla realtà e contribuisce in
questo senso a rende- re la costruzione della propria identità una questione di
scelte e non l’esito scontato di programmi socialmente precostituiti. A seconda
delle cadenze, l’appello a valori comuni giustificati sulla base di un sentire
condiviso può rivelare sfumature di autoritarismo etico, soprattutto quando il
‘sentire comune’ sia addotto per sottoli- neare contrapposizioni sul piano
valoriale: paradossalmente l’appello a un substrato di emozionalità condivisa
può essere adoperato al fine di marcare differenze in termini di esclusione
piuttosto che di inclu- sione. Fino a che punto ciò risulta compatibile con i
valori di una demo- crazia liberale? Anche in questo caso l’appello al
paradigma liberale non è suffi- ciente a definire risposte univoche, mantenendo
aperti spazi di di- screzionalità politica, e in particolare rimandando alla
discussione concernente l’alternativa fra un liberalismo di tipo
‘individualistico’ e un liberalismo di marca ‘comunitarista’. Le differenze fra
le due cor- renti investono diversi profili della teoria politica; in estrema
sintesi, secondo le teorie comunitariste «la comunità viene assunta ora come
nucleo centrale di un paradigma normativo, a carattere etico o politi- co, ora
come uno standard meta-etico, un parametro per la giustifi- cazione dei valori
[cf. H. P. GRICE, THE CONCEPTION OF VALUE – AXIOLOGY]; l’approccio
individualista, più vicino al modello BERGER-ZIJDERVELD, Elogio del dubbio. Come
avere convinzioni senza diven- tare fanatici, tr. it., Bologna. Di fronte alle
dinamiche di relativizzazione indotte dall’incremento di plura- lità nel
tessuto sociale gli individui tendono a erigere delle ‘difese cognitive’, ossia
ad affidarsi a esercizi mentali e strategie per mantenere alta la visione del
mondo e l’approccio alla realtà a cui si dà credito. Nelle società
contemporanee tale fe- nomeno può avere riflessi nelle determinazioni di
politica del diritto: per placare l’ansia scaturita dall’irrompere della
relativizzazione si erigono difese cognitive istituzionali, strumentalizzando
il diritto quale veicolo promotore di valori identi- tari, v.
BERGER-ZIJDERVELD, Elogio del dubbio. PARIOTTI, voce Comunitarismo, in
Enciclopedia filosofica. Tra sentimenti ed eguale rispetto liberale classico,
pone al centro dell’orizzonte etico e normativo l’in- dividuo, non la comunità.
A partire da queste premesse, si riflette anche nella prospettiva giuridica
l’alternativa fra una declinazione del problema di tutela del sentimento
incentrato sul momento di condivisione collettiva, ancor- ché parziale e non
universalistica, e una diversa prospettiva che met- ta al centro l’individuo e
le sue libertà da bilanciarsi in un’ottica di reciprocità egualitaria con i propri
simili. 4.2. Dai valori collettivi all’individualismo democratico Autorevoli
esponenti del pensiero liberale hanno criticato a fondo l’evocazione di valori
collettivi [H. P. GRICE, THE CONCEPTION OF VALUE – AXIOLOGY]: uno Stato che
assegni rilevanza 72 Per un quadro ricostruttivo si vedano i saggi contenuti in
AA.VV., a cura di Ferrara, Liberalismo e comunitarismo, Roma, 2000; FERRARA,
Introduzione, in AA.VV., a cura di Ferrara, Liberalismo e comunitarismo; per
una definizione d’individualismo comprensivo e una ricostruzione critica v.
LARMORE, Dare ra- gioni. Il soggetto, l’etica, la politica, Torino, 2008, pp.
119 ss. La distinzione fra li- beralismo di marca individualista e comunitario
emerge anche nel discorso di Joel Feinberg. L’Autore specifica che la sua
aderenza all’idea liberale va conte- stualizzata: Feinberg sembra prendere con
cautela, financo negare, la propria aderenza all’idea liberale classica secondo
la quale autonomia dell’individuo e comunità costituirebbero due antitesi; nel
discorso sulla legittimazione del diritto penale il filosofo americano dichiara
di adoperare una concezione di liberalismo ‘in a narrow sense’ che non si
identifica con un liberalismo estremo inteso quale contrapposizione a un’idea
di comunità, v. FEINBERG, Harmless Wrongdoing. Ricordiamo le parole di H. L. A.
Hart [citato da H. P. Grice]. “Sembra terribilmente facile pensare che la
lealtà verso i principi democratici esiga che si accetti ciò che possiamo
chiamare populismo morale: l’idea che la maggioranza ha un diritto morale a
stabilire come tutti devono vivere. L’errore fondamentale consiste nel non
distinguere il principio accettabile secondo il quale il potere politico è
meglio affidato alla maggioranza, dalla pretesa inaccettabile che ciò che la
maggioranza fa con quel potere, sia al di sopra di ogni critica e che non ci si
possa mai opporre ad esso. Nessuno può dirsi democratico se non accetta il
primo di questi principi, ma nessun democratico è tenuto ad accettare il
secondo. v. H. L. A. HART [citato da H. P. Grice], Diritto, morale e libertà. Si tratta della ben nota
risposta che il FILOSOFO OXONIESE da a Devlin, e al suo ‘The Enforcement of
Morals’, nel quale si riconduce la moralità all’atteggiamento etico dominante
nella popolazione: «Every moral judgement, unless it claims a divine source, is
simply a feeling that no right-minded man could behave in any other way without
admitting that he was doing wrong. It is the power of a common sense and not
the power of reason that is behind the judgements of society, v. DEVLIN, The
Enforcement of Morals, New York-Toronto. Sensibilità
individuali e libertà di espressione 131 normativa a un particolare modo di dar
valore a oggetti e idee in quanto condiviso dalla maggioranza, sta di fatto
considerando gli appartenenti alla maggioranza in una condizione privilegiata
rispetto agli altri cittadini. In altri termini, è ben possibile che il
principio di maggioranza trasmodi in un principio di tracotanza. Più
recentemente, nell’ambito della filosofia analitica, si è affer- mato che il
tema dei valori condivisi è una «questione relativa alle credenze o alle
opinioni condivise, secondo le quali una o più cose pos- siedono un certo
valore» 76. Quando si cerca di spiegare a quali condi- zioni un certo valore
possa dirsi ‘condiviso’, la motivazione più sem- plice e più immediata è la
cosiddetta ‘teoria sommativa’: si ha condi- visione quando la maggior parte dei
membri di un dato contesto o di una comunità assegnano valore alla medesima
cosa. La domanda a questo punto è se una spiegazione sommativa sia sufficiente
per affermare che in una società vi è realmente condivi- sione di valori, e, di
conseguenza, per ritenere che ciascun soggetto abbia lo status, ossia la
legittimazione, per pretendere che il compor- tamento dei propri simili debba
essere rispettoso e coerente con i va- lori condivisi dalla maggioranza. Si è
osservato che «se due o più persone hanno una certa opinio- ne, esse
possiedono, evidentemente, un certo grado di identità quali- tativa. In
generale, tuttavia, tale identità fornisce agli individui umani soltanto una
forma superficiale di unità. I valori condivisi in senso sommativo uniscono
soltanto in un modo superficiale. In altri termini, un riscontro
storico-quantitativo della massiva adesione a un determinato valore in una
società non dovrebbe esse- re considerato elemento sufficiente a fondare alcun
tipo di pretesa nei confronti dei cittadini, salvo il caso di un impegno
espresso Ex plurimis, VIOLA, Il principio di maggioranza e la verità in una
democrazia, in Dialoghi. H. L. A. HART [citato da H. P. Grice], Diritto, morale
e libertà, GILBERT, Il noi collettivo. Impegno congiunto e mondo sociale, tr.
it., Milano. GILBERT, Il noi collettivo. Una critica alla concezione
‘sommativa’ della democrazia è leggibile, a no- stro avviso, anche nelle parole
di chi, nella dottrina penalistica, ha sottolineato che aderire al metodo
democratico non significa acconsentire alle idee dei più, bensì optare per una
modalità collettiva, comunitaria, consensuale di creazione delle regole –
valide poi per tutti – non fondate sul fattore-forza. La legalità democratica
richiede ben oltre complesse tecniche di calcolo, l’adesione convinta a
principi formulati in modo condiviso e perciò corresponsabilmente
vincolanti», Tra sentimenti ed eguale rispetto che le parti accettino
consapevolmente. Il sentire umano, nelle forme del sentimento e dell’emozione,
è fattore di diversità, ma è anche, di base, il correlato fenomenico di
un’uguaglianza di fondo fra individui resi al contempo uguali e diver- si dalle
disposizioni del sentire: uguali in potenza, diversi in atto. La varietà di
soglie di sensibilità, di assiologie personali e di repertori emotivi dei
singoli sono parte di una dotazione universalmente con- divisa: tutti gli
esseri umani (in assenza di condizioni patologiche) provano emozioni e
sentimenti, e sulla base di tale potenzialità co- mune prende successivamente
corpo la diversità. Per cercare di dare rilievo alla dimensione del sentire
quale con- notato a vocazione universalistica, e non semplicemente quale base
di frammentazione e di rivendica, ci sembra ragionevole prendere le distanze da
strumentalizzazioni del sentimento in chiave identitaria, per riorientare la
prospettiva a partire da diritti di libertà funzionali a consentire a ciascun
cittadino di vivere la propria ASSIOLOGIA [cf. H. P. GRICE, THE CONCEPT OF
VALUE] vocazionale. La sfida che sentimenti ed emozioni pongono oggi al diritto
pena- le si focalizza sul riconoscimento di un’eguale dignità fra persone
concretamente diverse, nella consapevolezza della varietà di preferen- v.
MAZZUCATO, Dal buio delle pene alla luce dei precetti. Anche EUSEBI, Laicità e
dignità umana nel diritto penale, sottolinea che il principio di laicità
richiede che le regole giuridiche di uno Stato non siano configurate secon- do
ciò che è comprensibile solo nell’ambito di una specifica concezione morale
anche se maggioritaria. L’elemento dirimente, e necessario, affinché si passi
da una semplice condi- visione in senso sommativo a una condivisione tale da poter
generare unità socia- le, è, secondo Margaret Gilbert, il cosiddetto ‘impegno
congiunto’: «l’impegno congiunto è l’impegno a credere come un corpo unitario
che una certa cosa C ab- bia un determinato valore V», v. GILBERT, Il noi
collettivo. Gilbert, pur non discostandosi da un piano analitico-concettuale,
non tralascia considerazioni su profili più propriamente politici:
«[e]videntemente, il fatto che si abbia lo sta- tus per fare pressione sugli
altri, se gli altri agiscono nell’inosservanza di un certo valore, non implica
né che, in fin dei conti, si debba esercitare questa pressione, né che, in
virtù di un impegno, si abbia ragione di farlo». Il caveat più significati- vo
si rivolge, non a caso, all’ipotesi di adoperare il diritto penale quale
strumento per la salvaguardia di valori collettivi. Anche in presenza di valori
che possono dirsi ‘collettivi’ in virtù di presupposti assimilabili all’idea di
‘impegno congiunto’, e non solo di una mera spiegazione sommativa, la
legittimità della pretesa di im- porre il rispetto di tali valori con strumenti
normativi dipende da considerazioni sostanziali sul merito dei valori assunti a
riferimento, sulla loro ‘correttezza’. ‘Va- lore collettivo’ non è di per sé
sinonimo di un sentire corretto. Traggo l’espressione e il concetto da DE
MONTICELLI, L’ordine del cuore. Sensibilità individuali e libertà di
espressione 133 ze e dei molteplici, possibili stili e concezioni della vita
buona. In questo senso appare importante evidenziare la matrice indivi-
dualistica dei diritti di libertà: significa che prima viene l’individuo, si
badi, l’individuo singolo, che ha valore di per se stesso, e poi viene lo stato
e non viceversa, che lo stato è fatto per l’individuo e non l’individuo per lo
stato» 81. Col richiamo al momento individualistico non intendiamo adom- brare
la vocazione solidaristica e la proiezione relazionale dei diritti di libertà,
ben leggibile nelle trame della Carta costituzionale. Riteniamo però che il
problema della tutela di sentimenti debba essere oggetto di un deciso cambio di
prospettiva che rompa con la tradi- zione del passato, nella quale il richiamo
alla socialità era divenuto sinonimo di ‘statualità’, di dominio della collettività
sul singolo, di assorbimento dell’individuo nel gruppo. Si rende in questo
senso ne- cessario rinsaldare la connessione fra il sentimento e il principio
per- sonalistico che pone «a base di tutto il sistema di rapporti fra stato e
singoli l’esigenza di rispetto della persona, della ‘dignità’ corrispon- dente
alla qualità dell’uomo come tale, quale che sia la posizione sociale rivestita.
Rispetto alla retorica comunitarista-identitaria, un’alternativa che emerge
oggi nel pensiero politico e che a nostro avviso si candida come sintesi
ragionevole tra individualismo e ottica solidaristica, è il cosid- detto
‘individualismo democratico’ elaborato da Nadia Urbinat: una 81 BOBBIO, L’età
dei diritti, Torino. Nel panorama penalistico si sof- ferma sul fondamento
individualistico dei diritti PULITANÒ, Diritti umani e diritto penale. Il
rapporto fra liberalismo e attenzione alle differenze è teorizzato in modo
peculiare da Rosenfeld, il quale contrappone il liberalismo in senso classico,
di marca individualistica, a una posizione politica che riconosce valore alla
pluralità, da Rosenfeld definita ‘pluralism’, e che saremmo portati a tradurre
con ‘liberalismo pluralista’. La distinzione di Rosenfeld non ci sembra però
tesa a confutare la matrice individualistica dei diritti di libertà, ma a
sottoli- neare come l’attenzione alla dimensione del singolo, tipica del
liberalismo classi- co, risulti poco funzionale alla tematizzazione delle
appartenenze e dell’identità: v. ROSENFELD, Equality and the Dialectic between
Identity and Difference, in AA.VV., ed. by Payrow Shabani, Multiculturalism and
Law: A Critical Debate, Wales, Ex plurimis, RIDOLA, Diritti fondamentali.
Un’introduzione, Torino. In ambito penalistico si è sottolineato l’intreccio e
la reciproca interdipen- denza tra profilo personalistico e collettivistico di
determinati interessi di tutela, v. DE FRANCESCO, Costituzione, persona,
comunità: beni giuridici e programmi di tutela nella dinamiche della vicenda
penale, in Dir. pen. proc. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, I, Padova.
Si tratta di un concetto che sottende una ben definita visione
antropologica: 134 Tra sentimenti ed eguale rispetto
reinterpretazione del concetto di individualismo classico, volta a di-
stinguerlo dal negativo accostamento all’idea di egoismo, di ‘anarchia
soggettiva’, di motore disgregativo a livello sociale. Il concetto di
‘individualismo democratico’ implica rispetto reci- proco e non-omologazione;
una visione che si pone in antitesi sia con un individualismo egoistico che
traduca disinteresse per la cosa pub- blica, sia con forme di comunitarismo
identitario che comprimereb- bero l’individualità attraverso politiche di
assimilazionismo e di im- posizione di ideali della vita buona. Come osserva la
Urbinati: «Il problema sta quindi nel modo di concepire la comunità, poiché è
evidente che le comunità totalizzanti e ascrittive sono in conflitto con
l’individualismo democratico come lo sono con l’eguale diritto alla di- gnità e
all’eguaglianza della legge. Rispetto alla reificazione dei legami identitari,
il richiamo alla “divinità” di ciascun individuo e al di- ritto che ciascuno ha
di contraddirsi per restare coerente a se stesso suona come un invito
tutt’altro che anacronistico a situare la supre- mazia nella ragione e nel
carattere, rovesciando i criteri di selezione dei valori, facendo cioè della
persona stessa il fulcro senza il quale nessuna comunità potrebbe esistere» 85.
In quest’ottica, il legame fra sentimenti e individualità può acqui- stare una
valenza normativa come presupposto del riconoscimento dovuto agli uomini in
quanto agenti morali 86. Vi sono diversità fat- tuali che derivano dalla
eterogeneità nel sentire, le quali invocano un sostegno normativo come
riconoscimento di libertà e uguaglianza in la democrazia non è solo una forma
di governo ma anche e prima di tutto una ricca cultura dell’individualità.
L’individuo democratico è simile ma non identico a quello liberale ed economico
perché non pensato come un essere puramente razionale che sceglie fra opzioni
diverse in una condizione ipotetica di perfetta informazione e libertà; e
nemmeno come un individuo neutro, vuoto di specificità culturali, economiche o
di genere. È invece una persona che ha un senso morale della propria
indipendenza e dignità e agisce mossa da passioni ed emozioni al- trettanto
forti delle ragioni e degli interessi; che non è soltanto concentrata sulle
proprie realizzazioni, ma anche emotivamente disposta verso gli altri per le
ragioni più diverse, come l’empatia, la curiosità, la volontà imitativa, il
piacere di sperimentare» URBINATI, Liberi e uguali. Contro l’ideologia
individualista, Roma- Bari. URBINATI, Liberi e uguali. Sul tema è fondamentale
l’approfondita analisi di un Autore tendenzialmen- te vicino alle posizioni
comunitariste: TAYLOR, La politica del riconoscimento, in HABERMAS-TAYLOR,
Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento, tr. it., Milano. Sensibilità
individuali e libertà di espressione 135 dignità e diritti87. La tutela delle
libertà è la dimensione prioritaria; nondimeno, in nome di esigenze legate al
riconoscimento, e in parti- colare tese a evitare il disconoscimento, si può
porre il problema di interventi normativi al fine di salvaguardare equilibri di
rispetto È su questo crinale che si impernia la questione che definiamo ‘tu-
tela di sentimenti’ 89. 5. Sentimenti ed emozioni come richiamo ‘metonimico’ e
personologico Cercando di tirare le somme del discorso, date le suddette pre-
messe filosofico-politiche, quale può essere la sostanza normativa da
identificarsi con il ‘sentimento’? Esclusa l’ipostatizzazione di atteggiamenti
emozionali su base maggioritaria, riteniamo che una visione alternativa
dovrebbe incen- trare la prospettiva sul significato del sentimento come
marcatore dell’originalità individuale che si interlaccia con le trame
costitutive della personalità morale di un soggetto. Definiamo tale prospettiva
come ‘personologica’ per evidenziarne la peculiarità rispetto a una più
generica definizione come personalistica. Il termine personologia in uso nelle
discipline psicologiche e filosofiche, designa, nel suo significato minimale,
il discorso sulle caratteristi- che dell’individuo inteso come soggetto non
riducibile alle dimensioni mentale e corporea 90, ma come esito di
un’interazione con gli altri e con la realtà, all’interno di un percorso
biologico e biografico unico e irripe- tibile. Questa impresa conoscitiva trova
sviluppo soprattutto in seno alla Sul rapporto tra dati di natura e dimensione
dei diritti, fondamentale HER- SCH, I diritti umani da un punto di vista
filosofico, tr. it., a cura di De Vecchi, Milano. L’individuo delle democrazie
si ciba [di riconoscimento e per questa ragione ha bisogno di essere circondato
da simili, da chi è parte di una comunità di significato e di riferimento e con
cui è possibile condividere una lingua, dei se- gni convenzionali che consentano
una comunicazione immediata, delle tradizioni che facciano sentire sicuri e
protetti», v. URBINATI, Liberi e uguali. Condivisibilmente, nella dottrina
penalistica, v. PULITANÒ, Introduzione alla parte speciale. Testo di
riferimento è MARGOLIS, Persons and Minds. The Prospects of Nonre- ductive
Materialism, Boston. Tra sentimenti ed eguale rispetto psicologia e alla
filosofia; non intendiamo però ricalcare le categorizzazioni elaborate in
ambito filosofico sui rapporti fra personologia e personalismo. Nel discorso
giuridico, e in particolare penalistico, si usa parlare di personalismo e di
concezioni personalistiche per indi- care prospettive teoriche che mettono al
centro dell’orizzonte assio- logico la persona umana92 e che si impegnano
conseguentemente a riconoscere in essa il punto di riferimento ultimo di norme
e di problemi di tutela. Perché allora parlare anche di ‘personologico’? Dalla
prospettiva filosofica riteniamo utile mutuare la definizione di personologia
come ‘discorso su ciò che una persona è’93, in un quadro che non si riduce alle
funzioni psichiche, concependo dunque sentimenti ed emozioni non solo come
addentellato fenomenico che rimanda a stati contingenti e a moti interiori, ma
come elementi co- stitutivi che concorrono a definire le disposizioni
individuali e la complessiva ‘fisionomia morale’ della persona. È di secondaria
importanza l’eventuale puntualizzazione se si stia in questo modo richiamando
il sentimento in senso stretto ovvero l’emozione; è invece importante
evidenziare che la rispondenza col mondo dei fenomeni affettivi deriva dalla
connessione con ciò che abbiamo definito ‘stati disposizionali’: disposizioni
del sentire, ossia coordinate costitutive della personalità morale
dell’individuo, e non semplicemente reazioni episodiche. Nella prospettiva
giuridico-penalistica, e con particolare riferi- mento ai rapporti fra libertà
di espressione e reciproco rispetto, il ri- chiamo a sentimenti ed emozioni può
ragionevolmente costituire una coordinata descrittiva dell’oggetto di tutela in
senso simbolico, trasla- to, o meglio metonimico, come elementi che rimandano
al substrato In ambito filosofico si distingue tra personologia e personalismo:
Roberta De Monticelli intende col primo termine «una teoria della realtà di ciò
che noi siamo», mentre il personalismo «è una tendenza più che una teoria» e i
per- sonalismi del secolo scorso possono definirsi come «visioni del mondo cui
“sta a cuore” una certa interpretazione della condizione umana», v. DE
MONTICELLI, L’ordine del cuore, cit., p. 30. La distinzione appare più sfumata
nella definizione di MIANO, voce Personalismo, in Enciclopedia filosofica,
secondo il quale IN SENSO LATO (cf. H. P. Grie, LOOSE] è personalistica ogni
filosofia che rivendichi la di- gnità ontologica, gnoseologica, morale, sociale
della persona, contro le negazioni materialistiche o immanentistiche. In senso
rigoroso si dice filosofia personalisti- ca o personalismo la dottrina che
accentra nel concetto di persona il significato della realtà». 92 Per una sintesi,
v. CANALE, Persona, a cura di Ricciardi-Rossetti- Velluzzi, Filosofia del
diritto. Norme, concetti, argomenti, Roma. Sensibilità individuali e libertà di
espressione 137 più profondamente identificativo dell’essenza individuale: si
menzio- na la parte (il sentimento o l’emozione), per additare il tutto (la
per- sona) 94. Dire ‘tutela di sentimenti’ equivale a dire ‘tutela della
persona e della sua libertà di vivere ed essere riconosciuto come soggetto di
pari dignità nella propria personale ‘assiologia vocazionale’ 95. Non ci si
deve dunque limitare alla presa in considerazione di fe- nomeni psichici
‘bruti’, ma si deve guardare ad essi come segno di individualità che chiedono
di essere tutelate nelle libertà e che al con- tempo non possono ritenersi titolari
di prerogative assolute: l’indi- viduo è uno, ma è al contempo anche
ciascuno96, ossia vive in un contesto di relazioni che implicano diritti e
doveri. 94 L’antropologia alla base del pensiero di Martha Nussbaum è basata
sul fatto che «le emozioni sembrano essere eudaimonistiche, ovvero concernenti
il prosperare della persona», v. NUSSBAUM, L’intelligenza delle emozioni, Il
legame tra sentire e sviluppo della persona, inteso come realizzazione del sé,
emerge anche in altri filosofi, quando si definiscono le emozioni come ‘atti di
base’ che esprimono ‘posizionalità assiologica’, ossia il «realizzare la
salienza, o valenza o valore negativo o positivo della data cosa o situazione»,
v. DE MONTICELLI, La novità di ognuno, cit., pp. 195 ss.; non dunque risposte
automatiche bensì posizionali, le quali possono es- sere più o meno
appropriate, ma comunque rappresentano una parte fondamentale di ciò che una
persona è, della sua struttura morale, «che è insieme velata e svelata
dall’espressività personale: la quale indica infine lo stato in cui la persona
si trova rispetto alla fioritura nuova che solo lei poteva portare al mondo»
EAD., La novità di ognuno. In particolare attraverso il concetto di
‘posizionalità’ si osserva che la persona umana si costituisce nella propria
individualità essenziale attraverso ‘atti’: con tale termine si vuole porre una
fondamentale distinzione fra ciò che la persona ‘compie’, rispetto agli
‘eventi’ in cui un soggetto è coinvolto; l’atto comporta sempre un presa di
posizione relativamente a un dato oggetto, e «[m]ediante le pre- se di
posizione, e dunque, mediante gli atti, noi rispondiamo alla realtà
circostante. Una risposta si distingue da una reazione precisamente in virtù
della presa di posi- zione in essa contenuta. In ogni presa di posizione,
pulsa, per così dire, l’individuo personale che mediante le sue prese di
posizione costantemente si costituisce e si definisce», v. EAD., La novità di
ognuno. Si è parlato di costituzionalizzazione della coscienza delle persone per
sottolineare la rilevanza di «tutto ciò che la persona considera in coscienza
come strettamente richiesto per la propria realizzazione, riconoscendo diritti
collegati alle richieste d’identità e di libertà di scelta», v. VIOLA,
Multiculturalismo, valori comuni, diritto penale, a cura di Risicato-La Rosa,
Laicità e multiculturalismo. Vi è un termine che ci sembra possa definire la
portata accomunante e al contempo differenziante dei fenomeni affettivi:
ciascunità. Lo prendiamo in prestito dal lessico psicanalitico, in particolare
da HILLMAN, Il codice dell’anima, tr. it., Milano. In questo caso ci atteniamo
però a un senso più let- terale-etimologico che all’accezione specifica
elaborata dallo psicologo statuni- tense: ‘ciascuno’ è pronome che indica la
totalità in modo non indistinto e sper- sonalizzante, bensì richiamando l’attenzione
sui singoli. Tra sentimenti ed eguale rispetto In assenza di tale filtro
normativo fondato sul valore dell’ugua- glianza, il richiamo a sentimenti ed
emozioni può rappresentare una china scivolosa, poiché il debordare del
discorso sul piano emozionale rischia di innescare un processo che altera la
fisionomia delle questio- ni, relegandole a una dimensione di micro-conflittualità
soggettiva. Si rischia in altri termini di alimentare ciò che la sociologa
Isabel- la Turnaturi ha eloquentemente definito ‘rivendicazionismo psicolo-
gico’: «un nuovo campo di battaglia in cui gli individui oppongono l’uno al-
l’altro le proprie emozioni. Vissuti, percezioni, sensibilità si confrontano e
si scontrano quotidianamente e conflitti sociali, di genere e culturali si
spostano sul piano dei rapporti interpersonali. L’uguaglianza dei di- ritti si
sposta sul campo emozionale, ciascuno è sempre più attento alle proprie
emozioni e pretende per queste rispetto, attenzione e libertà di
espressione-esibizione. La valorizzazione della sofferenza psicologi- ca e le
narrazioni di sé affidate a un linguaggio esclusivamente psicolo- gico mentre
pongono l’accento sull’individuo cercano l’origine di torti e offese subiti
nell’appartenenza a un gruppo etnico, di genere, o nella condivisione di
preferenze sessuali. Se sono i sentimenti a riscrivere la storia tutto può
essere ri-narrato e ri-costruito secondo i punti di vista di chi sente offesa
oggi la propria sensibilità. Tutto viene affogato in un confuso mare magnum
sentimentale, in un apparente coinvolgimen- to emotivo che soffoca ogni forma
di distanza al rispetto e riconosci- mento reciproco. Quel diritto di ciascuno
alla propria narrazione, giu- stamente rivendicato, andrebbe forse declinato in
un linguaggio meno psicologico e psicologistico, imposto nel discorso pubblico
con la forza dell’argomentazione, ancorato a una cultura dei diritti liberata
dalla co- lonizzazione emotiva. Il discorso politico mostra una sempre più
accentuata tendenza al linguag- gio psicologistico ed emotivo, e più in
generale tutta la comunicazione pubblica è problematicamente invasa da
«confessioni, narrazioni, biografie, programmi e proclami politici che mettono
in primo piano emozioni e passioni. Al discorso pubblico e in pubblico,
possibile solo se rispettoso della propria e altrui discrezione e della
distanza fra sé e l’altro, si è sostituito il discorso emozionale, il di-
scorso marmellata dove tutto diviene appiccicoso e dolciastro, dove ogni
distanza fra Io e Tu, fra me e l’altro viene annullata nel mare di un presunto
coinvolgimento», v. TURNATURI, Emozioni: maneggiare con cura, prefazione a
ILLOUZ, Intimità fredde. Le emozioni nella società dei consumi, tr. it., Milano.
Eloquente è l’espressione con cui ALONSO ALAMO, Sentimientos y derecho penal,
cit., p. 64, sintetizza il problema di una soggettivizzazione incentrata su
aspetti di rettività emotiva: «¿Un derecho penal de sujetos pasivos? TURNATURI,
Emozioni: maneggiare con cura. Sensibilità individuali e libertà di espressione
L’approccio del diritto non può assecondare il rivendicazionismo psicologico ma
deve essere declinato in termini ‘razionalistico-nor- mativi’ facendo
riferimento a «norme o principi che si difendono e argomentano in quanto dotati
di universalità, cioè in linea di prin- cipio valevoli per tutti coloro che si
trovano nella medesima situazio- ne esistenziale» 99. Identifichiamo dunque
sentimenti ed emozioni come ‘matrici di diversità’ tali da sollecitare la
prospettiva penalistica in relazione al- l’esigenza di gestire equilibri di
rispetto reciproco nella società plura- le di fronte a condotte in cui si
manifesta l’‘originalità’ degli individui in quanto caratterizzati da culture,
concezioni di valore, stili di vita, che ne identificano la personalità: da una
parte richieste di libertà per poter affermare le proprie visioni del mondo e
per vivere confor- memente a ciò in cui si crede; dall’altra parte istanze
simmetriche, fondate sui medesimi contenuti ma di segno opposto, che chiedono a
loro volta riconoscimento e rispetto attraverso l’altrui astensione da un certo
tipo di espressioni e di comportamenti. Sinossi Delineate le coordinate
teoriche per lo studio dei rapporti fra di- mensione emotiva e diritto penale
e, in particolare, del sentimento quale problema di tutela, l’indagine si
focalizza sui rapporti fra sen- sibilità soggettive e libertà di espressione. A
suggerire l’approfondimento di tale specifica questione sono sia ragioni
concernenti gli interessi emergenti dalle norme codicistiche, sia esigenze
legate alla sempre viva, e per molti versi crescente, conflit- tualità che si
registra nel discorso pubblico delle società occidentali. Il richiamo a
sentimenti ed emozioni può costituire un’utile coordinata esplicativa, a patto
di chiarire in che termini i problemi legati alla libertà di espressione
possano essere intesi anche come ‘fatti di sentimento’. Gli approcci di fondo
sono a nostro avviso fondamen- talmente due: il primo, che definiamo
‘naturalistico-emozionale’, è incentrato sul turbamento psicologico che può
discendere dall’essere oggetto di determinate espressioni o dal contatto con
determinate manifestazioni espressive; il secondo, che definiamo
‘razionalistico- normativo’, mette al centro l’analisi critica dell’emozione o
del senti- VIOLA, Multiculturalismo, valori comuni, diritto penale. Tra
sentimenti ed eguale rispetto mento addotti quale ragione di potenziali
divieti, al fine di verificarne la razionalità e la consonanza in rapporto ai
valori e ai principi as- sunti quale riferimento per la regolamentazione
politica. La partita decisiva si gioca sul piano delle alternative filosofico-
politiche che concorrono a definire i tratti dei differenti, possibili modelli
di democrazia. Con riguardo alla tutela di sentimenti, la scelta di fondo –
probabilmente quella logicamente prioritaria – è fra l’avallo di
interpretazioni del problema in chiave collettivistico-co- munitarista oppure
in chiave soggettivo-individualistica. Sulla base delle istanze evidenziate dalla
teorica dell’individua- lismo democratico, come elaborato da Nadia Urbinati,
riteniamo che si debba in primo luogo emancipare la tutela di sentimenti da
forme di presidio al sentire della maggioranza, interpretando il richiamo a
fenomeni affettivi come forma metonimica tesa a evocare simboli- camente la
persona nella sua dimensione di soggetto morale, riassu- mendone
contemporaneamente, quale duplice faccia nello stesso ele- mento, la dotazione
universalmente condivisa in termini egualitari (il provare sentimenti ed
emozioni di ciascun individuo) e gli esiti po- tenzialmente conflittuali (la
diversità nel sentire). La pretesa normativa definita ‘tutela di sentimenti’
viene così a identificarsi con un progetto teso a garantire il reciproco
rispetto a partire da una cornice assiologica di libertà e pari
dignità. FISIONOMIA DELL’OFFESA Oltre i sentimenti: gli interessi in gioco
SOMMARIO Temi ‘sensibili’ e discorso pubblico: esempi guida. Sensibilità
religiosa. Sentimento del pudore e pari dignità sessuale. Apparte- nenza e
gruppalità. Rispetto, riconoscimento, stima reciproca. Pari dignità ed eguale
rispetto. Bilanciare le pretese. Dignità e capacità umane. Rispetto di sé e
umiliazione: la concezione di Margalit. Ai confini fra critica e
discriminazione. Offesa ai sentimenti e offesa alla dignità nello hate speech
secondo Waldron. Ermeneutica del fatto ed ermeneutica della norma. Temi
‘sensibili’ e discorso pubblico: esempi guida Cerchiamo a questo punto di dare
una fisionomia più definita ai conflitti legati alla sensibilità degli
individui. In un importante studio di fine anni Novanta, il giurista Richard
Abel parlava emblematicamente di ‘lotte per il rispetto’ per indicare il tipo
di contesa dialettica che contraddistingueva il dibattito sulla pornografia, il
contrasto al discorso razzista e le prese di posizione seguite alla
pubblicazione di opere ritenute blasfeme in quanto criti- che o irridenti verso
temi religiosi 1. Storie che hanno un nucleo co- mune, le definisce Abel,
poiché «investono valori che ispirano emo- ABEL, La parola e il rispetto,
tr. it., Milano. Tra sentimenti ed eguale rispetto zioni profonde» 2. In
relazione a temi di questo tipo eventuali espres- sioni di critica o di scherno
sono in grado di attivare reazioni anche su scala collettiva, estendendo la
dimensione dei problemi fino a coinvolgere l’ordine pubblico di singole realtà
nazionali e anche del panorama globale. Lo scenario contemporaneo non si
discosta più di tanto dal quadro tracciato qualche decennio fa da Abel:
razza/etnia, fede religiosa/cre- denze, modi di concepire e vivere l’identità
sessuale, sono ancora oggi ambiti tematici in grado di accendere conflittualità
esorbitanti da un ordinario dissenso, dando luogo a un tipo particolare di
scontro fra soggetti che ha a che vedere con la concrezione di affetti,
interessi, ragioni e pregiudizi contrastanti che si fronteggiano e che
paiono o sono fortemente vitali per coloro che ne sono portatori o portati» 3.
Una dialettica ad alto tasso emotivo, nella quale emergono veri e propri ‘campi
minati’ che potremmo definire ‘argomenti-trigger’, i quali hanno contribuito a
riportare oggi il tema della libertà di espressione al centro del dibattito
pubblico prima ancora che scientifico. Per meglio contestualizzare i problemi
esporremo in modo sinte- tico alcune vicende tratte dal panorama nazionale ed
europeo. In questa fase dell’indagine non ci concentreremo sulla qualifica-
zione giuridica dei fatti, ma riteniamo preferibile individuare una ca- sistica
‘tipologica’ che possa fungere da palestra concettuale per riflettere sulle
istanze di tutela che vengono associate a offese a senti- menti. Riportiamo
anche episodi di rilevanza non strettamente pena- listica, i quali evidenziano
come l’appello a sentimenti non sia conno- tato esclusivo della penalità ma
possa presentarsi anche quale giusti- ficazione, più o meno esplicita, di forme
differenti di intervento normativo. Attingeremo dal tema della critica/satira
su temi religiosi e da epi- sodi concernenti le manifestazioni della
sessualità. Riteniamo di non dover introdurre, per il momento, esempi legati al
discorso razzista: in questa fase dell’indagine presentare il discorso razzista
come pro- blema di sentimenti può essere fuorviante perché limitativo. Nel di-
ABEL, La parola e il rispetto, cit., p. 27. 3 CERETTI, Vita offesa, lotta per
il riconoscimento e mediazione, in AA.VV., a cura di Scaparro, Il coraggio di
mediare. Contesti, teorie e pratiche di risoluzioni al- ternative delle
controversie, Milano, definisce tali conflitti ‘di seconda generazione’ per
sottolinearne la diversità da quelli che toccano le sfere della ri- produzione
materiale-economica e della sfera politica. 4 Per le medesime ragioni, in
termini ancora più stringenti, non si presta a fungere da esempio prototipico
il problema dell’incriminazione del c.d. negazio- Fisionomia
dell’offesa 143 battito sullo hate speech, categoria nella quale rientra la
propaganda razzista, la lettura dell’incriminazione come forma di
rassicurazione collettiva e come tutela della sensibilità del soggetto offeso
assume una funzione sostanzialmente critica e confutativa rispetto a un
mainstream che individua quale interesse di fondo la pari dignità, in- tesa
come pericolo di discriminazioni e come offesa a valori sul piano simbolico5. A
prescindere dalle diverse formulazioni mediante le quali lo hate speech assume
rilevanza normativa nelle singole realtà nazionali, non si tratta a nostro
avviso di un esempio prototipico di ambito normativo in cui il sentire,
individuale o collettivo, possa concorrere a definire l’oggetto di tutela, per
quanto le connessioni ri- spetto al tema in esame siano numerose e feconde, ma
necessitino di essere contestualizzate a un livello successivo dell’analisi
(vedi infra). nismo, il quale «non può essere inquadrato soltanto come una
specie del discorso razzista, v. CANESTRARI, Libertà di espressione e libertà
religiosa: tensioni at- tuali e profili penali, in Riv. it. dir. proc. pen. Fra
le diverse istanze addotte a sostegno dell’incriminazione è ravvisabile anche
l’offesa a un sentire condiviso, come evidenziato anche da BRUNELLI, Attorno
alla punizione del nega- zionismo, in Riv. it. dir. proc. pen., il quale
sottolinea in questo senso la differenza fra ‘negazionismo-vilipendio’ e
‘negazionismo-istigazione’; cfr. GUELLA-PICIOCCHI, Libera manifestazione del
pensiero. Si veda anche FRONZA, Criminalizzazione del dissenso o tutela del
consenso. Profili critici del negazionismo come reato, in Riv. it. dir. proc.
pen., la quale mette in evidenza la natura del reato di negazionismo come
‘modello di crimina- lizzazione altamente consensuale’, rispondente ad
aspettative e a emozioni della collettività. L’ampiezza e la pluralità di
argomenti e controargomenti lascia però in secondo piano la lettura del
problema come mera tutela della sensibilità; per una panoramica v. ex plurimis,
FRONZA, Il negazionismo come reato, Milano; VISCONTI C., Aspetti penalistici;
PULITANÒ, Di fronte al negazioni- smo e al discorso d’odio, in penalecontemporaneo.it,
CAPUTO, La “Menzogna di Auschwitz”, le “verità” del diritto penale. La
criminalizzazione del c.d. negazionismo tra ordine pubblico, dignità e senso di
umanità, in AA.VV., a cura di Forti-Varraso-Caputo, «Verità» del precetto e
della sanzione penale. Per un’accurata sintesi delle strategie di
legittimazione e degli interessi pro- tetti dall’incriminazione dello hate
speech nel panorama internazionale, v. BROWN A., Hate Speech Law; la questione
del danno alla sensibilità sogget- tiva e alla tranquillità psichica è trattata.
Si è osservato che nella trattazione della tematica delle restrizioni normative
allo hate speech sarebbe be- ne evitare generalizzazioni, non solo in relazione
alla fenomenologia delle con- dotte, ma anche con riferimento
all’individuazione, nella realtà dei diversi ordinamenti, del sistema di
prodotti normativi che vanno a costituire ciò che gli stu- diosi definiscono
‘hate speech laws’; si tratta infatti di un insieme eterogeneo, non limitabile
ai soli divieti penali, ma composto da statuizioni di diverso tipo che ne- cessitano
di strategie di legittimazione differenti.Tra sentimenti ed eguale
rispettoSensibilità religiosa Le contingenze storico-politiche suggeriscono di
prestare partico- lare attenzione alla questione dei rapporti fra libertà di
espressione e rispetto della sensibilità religiosa. L’attuale momento storico
si caratterizza per una peculiare aura di passionalità, e purtroppo anche di
violenza, che accompagnano una conflittualità per molti versi inedita 6. Le
fonti mediatiche ci mettono oggi in condizione di ascoltare la ‘voce’ delle
emozioni e di formularne interpretazioni con immedia- tezza; come ha scritto il
filosofo Ermanno Bencivenga, dopo i tragici fatti di Charlie Hebdo «[i]nsieme
con le emozioni esplosero contenuti intellettuali di ogni genere: commenti e
chiarimenti, diagnosi e previ- sioni, giudizi e proposte. Da un lato le
emozioni di chi, avvertendo una ferita al proprio sentire religioso, ha agito
con brutale violenza; dall’altro un’onda emotiva che di rimando ha stimolato
riflessioni e prese di posizione che si sono rivolte non solo contro la
condotta omicida, ma talvolta, più radicalmente, anche contro la religione e
l’etnia di appartenenza dei soggetti autori del massacro. Per quanto le due
posizioni siano del tutto incomparabili, prendere sul serio le emozioni di
entrambe le parti è utile per provare a decodificarne le pretese. Le violente
reazioni che negli ultimi tempi sono scaturite dalla pubblicazione di vignette
satiriche sulla religione musulmana rap- presentano uno fra i tanti casi in cui
la causticità di determinate forme di satira ha urtato la sensibilità di
credenti di varie fedi religio- se. Riportiamo di seguito una sintesi di alcuni
episodi tratti dalle cronache. 6 Una panoramica storica in HARE, Blasphemy and
Incitement to Religious Hatred: Free Speech Dogma and Doctrine, in AA.VV., ed.
by Hare-Weinstein, Ex- treme Speech and Democracy, Oxford; nella letteratura
italiana, v. a cura di Melloni-Cadeddu-Meloni, Blasfemia, diritti e libertà.
Una discussione dopo le stragi di Parigi, Bologna, 2015; FLORIS, Libertà di
religione e liber- tà di espressione artistica, in Quad. di diritto e politica
ecclesiastica; OZZANO, Il fondamentalismo religioso: implicazioni politiche, in
Nuova infor- mazione bibliografica. BENCIVENGA, Prendiamola con filosofia. Fisionomia
dell’offesa 145 Caso 1: da una vignetta rispunta l’accusa di deicidio al popolo
ebraico Nell’aprile 2002 un gruppo di palestinesi si rifugia all’interno della
Basilica della Natività di Betlemme per sfuggire a una rappresaglia dell’esercito
israeliano. I militari israeliani minacciano di entrare nel- la chiesa;
chiedono che vengano consegnati loro quattro palestinesi, accusati di aver
assassinato Rehavam Zeevi, ministro del governo Sharon. Giorni dopo, nel
quotidiano italiano ‘La Stampa’ compare una vi- gnetta di Giorgio Forattini dal
titolo ‘Carri armati alla mangiatoia’: la vignetta raffigura un tank israeliano
contrassegnato con la stella di David mentre punta il cannone verso una
mangiatoia sulla quale un bambino impaurito, chiaramente identificabile con
Gesù, esclama: ‘Non vorranno mica farmi fuori un’altra volta?!’. La vignetta
provoca lo sdegno e le proteste dell’allora presidente dell’Unione delle
Comunità Ebraiche Amos Luzzatto. Queste in sinte- si le motivazioni, così
riportate da fonte giornalistica: «[u]na vignetta che non esito a definire
orripilante. Ritorna così a galla, come da- to indiscutibile a monte della
caricatura stessa, l’accusa di deicidio che pareva esser scomparsa dopo il
Concilio Vaticano II. E questo proprio nel momento in cui l’Europa è scossa da
una nuova ondata di attentati contro le nostre sinagoghe alla valutazione
politica si aggiunge la teologia, ovvero la peggiore delle soluzioni. Cresce in
modo nascosto e strisciante l’avversità per gli ebrei... Si attribuisce a una
fantomatica malvagità giudaica la responsabilità di quanto sta succedendo a
Betlemme» 8. Caso 2: le vignette danesi e l’insurrezione del mondo islamico per
la rappresentazione del Profeta Il 30 settembre 2005 il quotidiano danese
Jyllands Posten pubblica nella versione on line dodici vignette satiriche su
Maometto, in una delle quali il Profeta è raffigurato con una bomba al posto
del turban- te. Le vignette vengono successivamente ripubblicate da diverse te-
state giornalistiche europee, fra cui, il settimanale satirico francese Charlie
Hebdo. Le proteste sono immediate sia nel continente europeo sia nei paesi di
religione islamica 9: il direttore del giornale danese viene mi- 8 L’Unità. In
Danimarca viene avviato un procedimento penale, poi archiviato, per
bla- Tra sentimenti ed eguale rispetto nacciato di morte, e nelle
settimane successive alla pubblicazione vengono organizzate manifestazioni di
protesta da parte di cittadini islamici e anche da parte di esponenti
governativi che chiedono al governo danese di formulare delle scuse ufficiali.
Dure le prese di po- sizione dei governi di paesi arabi. Una significativa
sintesi delle ragioni della protesta si trova nel cosiddetto dossier
Akkari-Laban pubblicato da due Imam immigrati in Danimarca. Queste le
principali rivendicazioni avanzate dagli Imam: viene chiesto un contatto
costruttivo con la stampa ed in particolare con soggetti delle istituzioni
(relevant decision makers), non sbrigativo, ma condotto con meticolosità e
lungimiranza (with a scientific methodology and a planned and long-term
programme) per rimuovere i malintesi tra le due parti. Si afferma che i
musulmani non vogliono apparire arretrati e limitati, e non vogliono neppure
accusare i danesi d’ideological arrogance. Obiettivo è avere relazioni sicure e
stabili, e una Danimarca prospera per tutti. Si lamenta che i fedeli musulmani
soffrono la mancanza di un riconoscimento ufficiale della fede islamica,
circostanza che ha fra le immediate conseguenze la mancanza del diritto di
costruire moschee. Si afferma infine che i musulmani non abbiano bisogno di
lezioni di democrazia, e si ritiene ‘dittatoria- le’ e inaccettabile l’attuale
modo europeo di concepire e gestire la democrazia 11. Caso 3: una discussa
opera teatrale e l’offesa alla religione cattolica Viene presentato in Italia,
dopo una tournée densa di polemiche in Francia, lo spettacolo teatrale di CASTELLUCCI
(si veda) dal titolo ‘Sul concetto di volto del figlio di Dio’. L’opera
rappresenta la storia di un figlio che accudisce il padre, non più
autosufficiente. Sullo sfondo della scena, una rappresentazione del volto del
Cristo (il famoso ritratto di Antonello da Messina), che a fine spettacolo
viene lacerato e fatto oggetto del lancio di varie cose, fra cui del liquido
nero da molti interpretato come feci. Malgrado i tentativi dell’autore di
spiegare il significato della prosfemia e vilipendio di gruppi di persone.
Anche in Francia viene aperto un procedimento contro Charlie Hebdo, poi
concluso con un’assoluzione. Una sintesi delle vicenda processuali in BASILE,
La pubblicazione delle dodici vignette satiriche sull’Islam costituisce reato
in Italia?, in Notizie di Politeia, La Repubblica; La Repubblica 11
Informazioni tratte dalla voce Wikipedia ‘Akkari-Laban dossier’, nella cui pa-
gina si trova il link alla versione originale del dossier in lingua
araba. Fisionomia dell’offesa 147 pria opera, lo spettacolo è
bersaglio di forti polemiche: si registrano manifestazioni di protesta da parte
di alcuni esponenti del mondo cattolico, e anche il Vaticano arriva a definirla
«un’opera che offende Gesù e i cristiani. Particolarmente significative le
parole usate dal- la Curia milanese in un comunicato ufficiale per criticare la
messa in scena al teatro Parenti: si richiama l’esigenza che sia «riconosciuta
e rispettata la sensibilità di quanti cittadini milanesi vedono nel Volto di
Cristo l’incarnazione di Dio, la pienezza dell’umano e la ragione della propria
esistenza [...]», criticando in questo senso una scelta che «avrebbe potuto
farsi carico più attentamente della “dimensione sociale” della libertà di
espressione Sentimento del pudore e pari dignità sessuale In relazione alle
manifestazioni della sessualità emergono problemi differenti rispetto al
passato in cui Abel si soffermava sul tema della liceità della pornografia;
oggi assumono maggior rilevanza que- stioni legate all’affermazione e al
riconoscimento della pari dignità degli orientamenti sessuali sul piano del
discorso pubblico e anche della regolamentazione normativa. Al centro dell’attenzione
è il fenomeno della cosiddetta ‘omofobia’; nella Risoluzione sull’omofobia in
Europa del gennaio del 2006 essa viene definita come «una paura e un’avversione
irrazionale nei con- fronti dell’omosessualità e di gay, lesbiche, bisessuali e
transessuali, basata sul pregiudizio e analoga al razzismo, alla xenofobia,
all’antisemitismo e al sessismo». La rilevanza penale di espressioni omofobiche
è legge in diversi Paesi europei, non ancora in Italia14. Il modello di
incriminazione privilegiato fa confluire il discorso omofobico nello hate
speech; per Affermazioni di Wells, all’epoca assessore agli Affari generali
della Segreteria di Stato vaticana, cui possono affiancarsi, per identità di
contenuto, le opinioni di Padre Federico Lombardi, v. Corriere della Sera,
Stralcio del comunicato della Curia milanese, così riportato in Avvenire. Una
panoramica in GOISIS, Omofobia e diritto penale. Profili comparatistici, in penalecontemporaneo.it;
DOLCINI, Omofobia e legge penale. Note a margine di alcune recenti proposte di
legge, in Riv. it. dir proc. pen.; ID., Omofobi: nuovi martiri della libertà di
manifestazione del pensiero?, in Riv. it. dir proc. pen.; RICCARDI, Omofobia e
legge penale. Possibilità e li- miti dell’intervento penale, in penalecontemporaneo.it.
Tra sentimenti ed eguale rispetto tali ragioni riteniamo che anche l’insulto
omofobico non si presti a essere presentato in prima istanza come condotta
offensiva di senti- menti: stati affettivi vengono certo in gioco nelle
condotte omofobi- che, ma, come osservato per lo hate speech razzista, adottare
come ipotesi di lettura primaria l’offesa a sentimenti rischia di incentrare la
prospettiva sulla mera reattività emotiva. Con riferimento al tema della
sessualità e della pari dignità degli orientamenti sessuali, si rivelano
particolarmente problematiche le invocazioni dell’intervento penale che
adducano offese al pudore mo- tivate non dal livello di particolare
esplicitezza di condotte sessuali tenute in pubblico, ma in ragione
dell’orientamento sessuale dei sog- getti 15. Detto in altri termini: può
capitare, ed è capitato, che si invo- chino divieti per condotte sessuali dove
il motivo dell’offesa è ricon- ducibile esclusivamente alla tipologia di
relazione e dunque al- l’identità e alla dignità sessuale dei soggetti 16.
Anche in Italia la stam- pa ha dato notizia di denunce per atti osceni a
seguito di semplici ba- ci realizzati in pubblico nel contesto di un rapporto
fra soggetti dello stesso sesso, benché nessuno dei procedimenti, per quanto ci
è noto, sia giunto a una pronuncia di condanna 17. Caso 4: censura televisiva
per un bacio gay Riteniamo particolarmente significativo, per quanto non sia
inte- 15 Si veda il vasto, e grottesco, panorama di incriminazioni in vigore
negli anni Ottanta in alcuni Stati americani. Definirle ‘leggi antisodomia’
appare improprio poiché i divieti attengono al tipo di atto piuttosto che al
contesto della relazione. Ad esempio, in Arizona era penalmente rilevante la
condotta di «un individuo che commetta volontariamente e senza costrizione, in
qualunque modo innaturale, qualunque atto osceno libidinoso sul o con il corpo
o qualunque parte o membro del corpo di un adulto di sesso maschile o
femminile, con l’intento di eccitare, solleticare o gratificare la lussuria, la
passione, o il desiderio sessuale di una qua- lunque delle persone coinvolte»,
v. NUSSBAUM, Disgusto e umanità. Le radici storiche del problema riportano alle
leggi antisodomia, diffuse so- prattutto in ambito angloamericano; su tale tema
in Inghilterra si sviluppò il ce- lebre confronto dialettico tra il filosofo di
Oxford Herbert Hart e il giudice Patrick Devlin. Hart si oppose alle tesi
moralistiche di Devlin con un’opera divenuta un manifesto del liberalismo
giuridico: v. H. L. A. HART [citato da H. P. Grice], Diritto, morale e libertà,
cit., 1968; per una sintesi, v. CADOPPI, Moralità e buon costume (delitti
contro la) (diritto inglese), in Dig. disc. pen. Si tratta di episodi narrati
da organi di stampa; a titolo esemplificativo si veda
http://www.umbria24.it/cronaca/perugia-bacio-gay-tra-le-sentinelle-in-piedi-
alfano-riferisce-in-aula-diretta-streaming; tg1.rai.it/dl/tg1/2010/articoli/-
ContentItem-81e83656-04b5-4485-ac45-e4e5d912bc58.html. Fisionomia
dell’offesa ressato il piano penalistico, un episodio di vera e propria censura
nel- la televisione italiana di Stato, espressamente motivata da un ‘eccesso di
sensibilità’, che ha portato al taglio e alla mancata messa in onda di una
scena comprendente un bacio omosessuale. Viene trasmesso sul canale nazionale
italiano Rai 2 la serie tv statunitense ‘Le regole del delitto perfetto’. La
puntata va in onda con dei tagli rispetto alla versione origi- nale: vengono
infatti rimosse le sequenze ritraenti un bacio fra sog- getti di sesso
maschile. A seguito delle polemiche levatesi contro una simile censura, la
direttrice di Rai Due commenta «Non c’è stata nes- suna censura, semplicemente
un eccesso di pudore dovuto alla sensi- bilità individuale di chi si occupa di
confezionare l’edizione delle se- rie per il prime time» 18. 2. Appartenenza e
gruppalità Negli argomenti addotti da coloro che lamentano un’offesa rico-
nosciamo un’evidente componente emozionale, soprattutto con rife- rimento alla
vignetta sulla religione ebraica e nell’opera teatrale con- testata da una
parte del mondo cattolico. Nel primo caso lo si può desumere dal lessico
(pensiamo alla parola ‘orripilante’ che evoca una sensazione di disgusto);
nell’opera teatrale si è criticato soprat- tutto il gesto del lanciare
materiali assimilati a feci contro l’immagine del Cristo, azione il cui
significato iconoclasta sarebbe stato, forse, percepito in termini più
attenuati senza il richiamo (peraltro non univoco) alle feci, e che invece ha
indotto nei fedeli una sensazione di ‘disgusto morale’. Nel caso della censura
televisiva, la giustificazione offerta in sede pubblica parla di ‘eccessiva
sensibilità’ volta a evitare l’offesa al pudore, mentre appaiono più complesse
le motivazioni ad- dotte in sede pubblica dai fedeli musulmani con riferimento
alle vi- gnette danesi 19. Tutti i suddetti conflitti possono a nostro avviso
inquadrarsi in Corriere della Sera. La
reazione all’offesa religiosa si unisce ad argomenti inerenti la situazione
politica e le condizioni di vita dei musulmani in Danimarca; al di là della
cautela con cui è bene accogliere tali istanze, resta il fatto che la
rappresentazione attra- verso le vignette si presta a essere interpretata anche
come etichettamento dell’in- tera comunità musulmana nei termini di
‘terrorista’, in questo senso andando ol- tre la semplice irrisione sul piano
religioso. Tra sentimenti ed eguale rispetto contrapposizioni di carattere
gruppale, nelle quali cioè le ragioni del- lo scontro si legano a profili che
sono identificativi di un particolare gruppo o categoria di persone da cui si
vuole prendere una ‘distanza’. Intendiamo il concetto di gruppo in un
significato più esteso della sola appartenenza etnico-culturale, e che non è
limitato a gruppi c.d. ‘minoritari’ o contrapposti alla cultura dominante, ma
che è fun- zionale a designare tensioni tra forme di appartenenza che attraver-
sano i confini delle singole realtà geopolitiche 21. Un’appartenenza che si
radica nel sentire dell’individuo, la cui de- finizione può a nostro avviso
esser fatta coincidere con il termine ethos, il quale rimanda letteralmente ai
concetti di abitudine e di usanza, intesi come elementi costitutivi della
diversità fra popoli e fra individui, e che nella filosofia contemporanea è
adoperato per desi- gnare «una complessiva, non necessariamente esplicita,
concezione del be- ne, o uno stile di vita, che può anche avere una radice
religiosa, e che in molti casi si identifica con la “cultura” di una qualche
comunità di appartenenza, con il modo di sentire e giudicare, i costumi, le
norme di questa comunità: in questo senso un ethos può definire l’identità
culturale o religiosa, e lato sensu morale di una persona. Un’ulteriore
connessione può trovarsi nei concetti di categorizzazione e di
autocategorizzazione. Secondo quanto osservato in psicologia sociale, il
sistema cogniti- vo umano per far fronte alla complessità del mondo esterno
sviluppa la tendenza a pensare gli oggetti raggruppandoli in insiemi, accomu-
nandoli sulla base di informazioni e di dati estendibili alla totalità di A
questo livello non vi sono, a nostro avviso, esigenze penalistiche di delimi-
tazione del concetto di appartenenza, le quali invece appaiono evidenti quando
il richiamo al gruppo o alla cultura sia funzionale a introdurre eventuali
fattori di attenuazione della responsabilità penale, come nel caso dei c.d.
‘reati cultural- mente motivati’. In tale ultimo caso la rilevanza sul piano
penalistico è necessa- riamente subordinata a una specificità che deve
consentirne l’accertamento in sede processuale: v., per tutti, DE MAGLIE, I
reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali, Pisa, 2010, pp. 25
ss.; EAD., voce Reati culturalmente condizionati, in Enciclopedia del diritto,
Annali VII, Milano; in senso lato, il problema può riconnettersi alla categoria
generale della c.d. inesigibilità, v., per tutti, FORNASARI, Il principio di
inesigibilità nel diritto penale, Padova. Accenna a tale distinzione KYMLICKA,
La cittadinanza multiculturale, tr. it., Bologna, MONTICELLI, La questione
morale. Fisionomia dell’offesa essi. Tale processo classificatorio può avere a
riferimento anche le persone, e si tratta di un momento essenziale del rapporto
con l’altro: «Il mondo sociale, in altri termini, ci appare articolato in
insiemi omogenei di persone unificate da un qualche tratto. Alcune di queste
suddivisioni sono più importanti e cariche di significato, come l’appartenenza
etnico culturale, la lingua, la religione, la famiglia, le ideologie,
l’orientamento politico; ma anche il genere, l’età, l’orientamento sessuale,
l’occupazione, la zona di residenza, e perfino aspetti molto più marginali come
gli hobby, gli stili di consumo o la preferenza per una squadra di calcio, sono
in grado di diventare potenti elementi di identificazione collettiva. La
tendenza alla gruppalità induce una propensione a classifi-care gli altri
individui, e si manifesta anche in senso riflessivo come percezione di sé
basata sul sentirsi parte di una categoria, ossia come autocategorizzazione;
più in particolare, l’autocategorizzazione si pone come fondamentale momento di
costruzione dell’identità sociale relativamente all’edificazione dell’immagine
di sé e al modellamento delle sfere relazionali. Tale assunto ricorre anche in
ambito antropologico: «l’esperienza della diversità di modi di vivere porta
spesso a dare giudizi di valore, sulla base del sapere garante dell’identità
del proprio gruppo, su di noi rispetto agli altri e sugli altri rispetto a noi.
Categorizzazione e autocategorizzazione rappresentano dunque concetti
essenziali per la comprensione di dinamiche relazionali e comunicative in cui
vengono in gioco ‘appartenenze significative’ dell’individuo, tali da renderlo
particolarmente sensibile a ciò che vie- LEONE-MAZZARA-SARRICA, La psicologia
sociale. Processi mentali, comunica- zione e cultura, Roma-Bari, HAIDT, Menti
tribali. Si vedano, ex plurimis, CRISP-TURNER, Psicologia sociale, tr. it., a
cura di Mosso, Torino; BROWN R., Psicologia sociale del pregiudizio, tr. it.,
Bologna; CARNAGHI-ARCURI, Parole e categorie. La cognizione sociale nei
contesti intergruppo, Milano; TAJFEL, Gruppi umani e categorie sociali, tr.
it., Bologna; RAVENNA, Odiare. Quando si vuole il male di una persona o di un
gruppo, Bologna, ANGIONI G., Fare, dire, sentire, Ci riferiamo a
caratteristiche costitutive dell’identità che siano particolar- mente
totalizzanti o ‘dispotiche’, nel senso che, pur essendo oggetto di scelta, ten-
dono ad assumere una portata fortemente invasiva della sfera personale, anche
fino a generare situazioni di concorrenza e incompatibilità con altre appartenen- Tra
sentimenti ed eguale rispetto ne detto28 sia riguardo alla sua appartenenza a
un gruppo, sia ri- guardo al gruppo in sé e a ciò che lo identifica 29, e anche
riguardo a fatti di conoscenza che si pongono a confutazione o in contrasto con
il patrimonio di conoscenze tramandato e acquisito dal gruppo 30. Secondo la
ricostruzione dello psicologo sociale Jonathan Haidt, l’uomo ha una natura sia
egoista sia gruppista, e possiede una mente ‘tribale’: l’aderenza al gruppo
‘unisce e acceca’, nel senso che crea i presupposti per la socialità e al
contempo può intrappolare le perso- ne nelle matrici morali del gruppo di
appartenenza, ingenerando conflittualità fra gruppi contrapposti. Un risvolto
di tale relazione è l’accentuata emotività che si lega al- le questioni
inerenti l’appartenenza: ma qual è la pretesa che acco- muna le parti in
conflitto? cosa ‘chiedono’ le emozioni in termini di reciprocità? ze. L’esempio
principale è l’identità religiosa; sul tema della costruzione dell’iden- tità e
del particolare ruolo ‘dispotico’ dell’identità religiosa v. PINO, Identità
perso- nale, identità religiosa e libertà individuali, in Quad. di diritto e
politica ecclesiasti- ca. Il linguaggio trasmette l’interazione con gli altri.
Narra le categorizzazioni sociali di cui ci serviamo. Reiterandoli consolida
gli stereotipi. Partecipa alla costruzione e all’alimentazione dei pregiudizi.
E così facendo influenza in modo rilevante la percezione sociale di un
determinato gruppo, v. PUGIOTTO, Le parole sono pietre? I discorsi d’odio e la
libertà di espressione nel diritto costituzionale, in penale
contemporaneo.it Quali
sono queste appartenenze e in base a quali criteri il diritto può attribuire
una rilevanza? L’interrogativo, nella sua estrema complessità, non può essere
affrontato nel presente lavoro; nondimeno va tenuto conto che sia nelle scienze
sociali, sia, di riflesso, nella prospettiva giuridica, si tratta di un
problema aperto che può influire in modo determinante sull’approccio agli
eventuali limiti alla li- bertà di espressione, v. BROWN A., Hate Speech Law. Il
tipo di identità che sembra assumere una rilevanza peculiare sul piano politico
è ciò che CA- STELLS, Il potere delle identità, tr. it., Milano, definisce come
resistenziale’, ossia quella «generata dagli attori che sono in posizioni o
condizioni svalu- tate e/o stigmatizzate da parte della logica del dominio».
Nondimeno, il valore politico dell’identità può risultare condizionato anche
dal grado di ‘dispoticità’ e della conseguentemente combattività nella sfera
pubblica, v. supra, nota 27. 30 Si soffermano su tale ultima tipologia di
conflitto, tra fatti di sentimento e fatti di conoscenza, GUELLA-PICIOCCHI,
Libera manifestazione del pensiero, analizzando in particolare, in riferimento
al contesto statunitense, il tema dell’opposizione all’insegnamento delle
teorie evoluzionistiche negli istituti di istruzione di orientamento
creazionista. HAIDT, Menti tribali. Sul particolare profilo che Haidt definisce
‘principio di sacralità’, il quale porta a ritenere determinate cose (non
semplicemente materiali ma anche teorie e ideologie) come identifica- tive
della moralità del gruppo. Fisionomia dell’offesa Rispetto,
riconoscimento, stima reciproca Il concetto che meglio definisce
l’atteggiamento relazionale che ciascuno esige dai propri simili è il rispetto.
Ogni individuo si forma una propria intuitiva nozione di rispetto, la quale può
fondarsi su istanze più o meno giustificate; non è però a una tale solipsistica
concezione che il diritto può fare riferimento. La parola ‘rispetto’ ha assunto
nel corso della storia significati differenti, ma ciò che ci interessa oggi è
ricostruirne il contenuto dal punto di vista politico, non solo come
atteggiamento individuale, ma soprattutto come principio per la convivenza
nella diversità. Che cosa vuol dire rispettare le persone? Il pensiero
filosofico ha riservato particolare attenzione a tale que- stione, e
soprattutto nell’epoca attuale il tema ha assunto un’innovativa importanza: il
rispetto per le persone e fra le persone rappresenta una aspetto costitutivo
della qualità morale delle democrazie moderne. Si parla oggi non di un generico
rispetto, ma di un rispetto democratico, non gerarchico, che assume come
presupposto l’uguaglianza e la pari dignità: l’eguale rispetto, definito da
un’autorevole interprete «ragione morale alla base dell’ordinamento
democratico» 33. Sia chiaro: l’eguale rispetto rappresenta un’idea che
riconosce im- portanza morale alla ricerca di ragioni comuni (nel senso di
‘meno comprensive’) 34 da porre a fondamento di scelte normative, ma non è una
teorizzazione neutrale o dai caratteri meramente procedurali. È una concezione
eticamente ‘spessa’ che sintetizza il cardine assiologi- co della democrazia:
«un principio morale che richiede il riconosci- mento degli altri come pari in
virtù della comune umanità. Quando si parla di ‘eguale rispetto’ si intende un
atteggiamento di necessario e aprioristico riguardo di cui ogni essere umano è
con- temporaneamente titolare e debitore nei confronti degli altri indivi- Per
tutti v. MORDACCI, Rispetto, Milano. Si sottolinea che l’eguale rispetto
rappresenta un principio comune alle principali strategie di giustificazione
della legittimità democratica, v. GALEOTTI, La politica del rispetto. I
fondamenti etici della democrazia, Roma-Bari. GALEOTTI, La politica del
rispetto. Sulla definizione di ‘concezione comprensiva’, v. VECA, La filosofia
politica: si usa dire che una teoria morale è comprensiva quando essa include e
si estende sull’intero dominio di ciò che per noi vale. GALEOTTI, La politica
del rispetto. Tra sentimenti ed eguale rispetto dui, secondo una reciprocità
fra pari. Lo si definisce ‘rispetto- riconoscimento’ per distinguerlo dal
cosiddetto ‘rispetto-stima’ «che consegue alla considerazione positiva del
carattere, delle condotte, dei risultati conseguiti da una particolare persona»
38, e che è connes- so a una valutazione di meritevolezza che può mutare. La
distinzione fra le due forme di rispetto esprime anche un’indi- cazione sul
valore e sull’importanza che esse assumono in un oriz- zonte democratico:
l’impegno prioritario è il rispetto-riconoscimen- to 39, mentre l’atteggiamento
di stima è quello che più risente di emo- zioni contingenti e di inclinazioni
individuali, e non è un obiettivo proponibile in un contesto pluralista e
culturalmente disomogeneo, nel quale un dissenso intersoggettivo, anche aspro,
tra opinioni e orientamenti etici, dovrebbe considerarsi fisiologico 40. Le
oscillazioni del rispetto-stima rappresentano in definitiva un risvolto della
libertà 36 Viene sottolineato che il rispetto come riconoscimento non può venir
meno di fronte a nessuno, neppure di fronte al criminale più efferato o a chi
si sia reso autore di azioni che travalicano ogni idea di umanità. Chi afferma
che rispetto a determinati comportamenti esiste l’eventualità che un soggetto
perda tale status, procede sulla base di un’ulteriore specificazione, la quale
individua nel rispetto- riconoscimento due componenti distinte: il sentimento
di riguardo e la dispo- sizione ad agire. La perdita del rispetto come
riconoscimento può intaccare solo il sentimento di riguardo: «mentre possiamo
sospendere l’atteggiamento di ri- spetto – smettendo di considerare quell’uomo
degno del nostro riguardo – non possiamo ignorare i vincoli morali delle nostre
azioni nei suoi confronti, v. GALEOTTI, La politica del rispetto, È sulla
reciprocità che si impernia la dimensione morale del rispetto: pensare
moralmente, costruire un ragionamento morale, significa intrattenere con gli
altri una relazione di mutuo riconoscimento, cioè dar loro pari dignità e
pretendere da loro il rispetto e il riconoscimento della nostra dignità», così
BAGNOLI, L’autorità della morale, Milano, GALEOTTI, La politica del rispetto;
DARWALL, Two Kinds of Respect, Ethics. Sottolinea come la nozione stessa di
democrazia apra «a un concetto del rapporto secondo giustizia con l’altro
fondato sul suo riconoscimento, e non sul giudizio inerente alle sue capacità o
alle sue qualità EUSEBI, Laicità e dignità umana nel diritto penale. Sull’importanza
del principio dell’eguale rispetto-riconoscimento nel diritto penale, v.
PULITANÒ, Introduzione alla parte speciale, cit., pp. 26 ss. 40 Si apre qui il
problema, sconfinato, della tolleranza e degli eventuali limiti alla
tolleranza: sul tema v., ex plurimis, GALEOTTI, La tolleranza. Una proposta
plu- ralista, Napoli; WALZER, Sulla tolleranza, tr. it., Roma-Bari; sul tema
dei limiti, v. BOBBIO, L’età dei diritti; POPPER, Tolleranza e responsabili- tà
intellettuale, a cura di Mendus-Edwards, Saggi sulla tolleranza, Milano,
Fisionomia dell’offesa di critica, diritto da considerarsi fondamentale in una
democrazia ispirata al pluralismo assiologico. A nostro avviso le categorie
della stima e del rispetto-riconosci- mento ripropongono con un diverso lessico
l’esigenza di distinguere tra offese alla sensibilità soggettiva e forme di
offesa che appaiano orientate a minare qualcosa di più radicale, ossia il
rapporto di rico- noscimento reciproco fra persone: nel secondo caso emozioni e
sen- timenti entrano in gioco non solo da un punto di vista esteriore/feno-
menico, bensì quale tratto della personalità che si presta a strumen-
talizzazioni in chiave discriminatoria. Ed è in questi termini che si è
affermata l’assoluta rilevanza del rispetto-riconoscimento per una società:
«Fare del riconoscimento il tema centrale di un ragionamento filosofi- co-politico
significa quindi che le società devono impegnarsi a pro- muovere delle regole
capaci di creare e costituire istituzioni tali da non discriminare alcun
soggetto – persona, famiglia, gruppo inclusivo – considerandolo oggetto, o non
umano. Per approfondire tale ultima prospettiva di significato ci appog- giamo
all’elaborazione di Axel Honneth, il quale definisce il ricono- scimento: «un
processo nel quale il singolo può pervenire ad una identità pratica nella
misura in cui abbia la possibilità di accertarsi del riconoscimento di se
stesso attraverso una cerchia sempre più vasta di partner della comunicazione.
Al mancato riconoscimento può conseguire, secondo Honneth, un vulnus definibile
come ‘spre- gio’ o ‘offesa’, il cui effetto è l’alterazione dell’immagine che
una per- sona ha di sé 43. Secondo Honneth le forme di mancato riconoscimento
possono avere differenti gradazioni: si può avere uno spregio che coinvolge la
dimensione fisica, conculcando la libertà di autodeterminazione; e si CERETTI,
Vita offesa, lotta per il riconoscimento e mediazione, cit., p. 66;
nell’elaborazione di Ceretti la centralità del concetto di riconoscimento si
inqua- dra in una prospettiva di applicazione della mediazione ai conflitti
legati all’ap- partenenza. Più diffusamente sul tema del riconoscimento nella
mediazione e nel- la giustizia riparativa, v. ID., Mediazione. Una ricognizione
filosofica, in AA.VV., a cura di Picotti, La mediazione nel sistema penale
minorile, Padova; MANNOZZI-LODIGIANI, La Giustizia riparativa. Formanti,
parole, metodi, Torino, HONNETH, Riconoscimento e disprezzo. Sui fondamenti di
un’etica post- tradizionale, tr. it., Messina. Sul tema vedi anche TAYLOR, La
politica del riconoscimento. Tra sentimenti ed eguale rispetto possono avere
forme di umiliazione che influiscono sulla cosiddetta ‘autocomprensione
normativa’ della persona, escludendola struttu- ralmente dal godimento di
diritti, oppure – ed è questa la forma per la quale il termine ‘spregio’ viene
più comunemente in uso – negandole valore sociale tramite lo svilimento di modi
di vita individuali o collettivi 44. Riguardo a tale ultima dimensione di
significato si è detto che la questione del riconoscimento è cruciale nella
costituzione dell’iden- tità personale, la quale si forma attraverso una «negoziazione
che av- viene via dialogo, in parte esterno e in parte interiore, con altre
per- sone», con l’importante conseguenza che «sia sul piano intimo sia su
quello sociale (quello della politica dell’uguale dignità) la nostra iden- tità
si forma (o deforma) in relazione ai nostri incontri con “altri si-
gnificativi. Ebbene, è fondamentale il passaggio dal piano intimo a quello so-
ciale, in un percorso che deve tenere ben presenti e ben distinti en- trambi i
profili: nella individuazione di un’offesa il piano intimo en- tra in gioco ma
non può rappresentare un criterio assoluto; il richia- mo al piano sociale, e a
una dimensione di normatività oggettivabile, risulta cruciale. Honneth afferma
che «ciò che lo spregio qui sottrae alla persona, in termini di riconoscimento,
è l’approvazione sociale di una forma di autorealizzazione, alla quale essa
stessa ha prima dovuto faticosamente pervenire attraverso l’inco- raggiamento
della solidarietà di un gruppo, v. HONNETH, Riconoscimento e di- sprezzo. CERETTI,
Vita offesa, lotta per il riconoscimento e mediazione. È in base a tale
distinzione, tra piano intimo e piano sociale, che possono eventualmente essere
tematizzate questioni relative a quali siano gli ideali, le cre- denze, le
concezioni valoriali, e più in generale quali profili dell’identità morale
della persona possano essere presi in considerazione dal diritto, v. HÖRNLE,
Prote- zione penale di identità religiose?, Ragion pratica. La studiosa lascia
volutamente in sospeso la questione della soglia al di là della quale uno Sta-
to dovrebbe adoperarsi per promuovere il mutuo riconoscimento, pur non na-
scondendo notevoli perplessità sull’eventuale ricorso al diritto penale, e si
limita a rimarcare che il dare rilevanza a particolari profili dell’identità
morale, come ad esempio la fede religiosa, crei problemi di disuguaglianza
rispetto ad altre forme di propensione alla trascendenza, e pertanto, non
potendosi ragionevolmente ga- rantire a tutte lo stesso regime di tutela, lo
Stato dovrebbe mantenere un atteg- giamento di neutralità astenendosi dal
tutelare l’identità religiosa. Fisionomia dell’offesa Pari dignità
ed eguale rispetto Il disconoscimento è anche un’offesa al sentire, nella
misura in cui tocca corde significative dell’animo; ma non è scontato che
un’offesa al sentire possa anche considerarsi come negazione del
riconoscimento. Il rispetto-riconoscimento non è il riflesso univoco di
reazioni emotive, ma ha più a che fare, naturalmente, con quella dignità ultima
che non si inchina, che pretende il rispetto in forza di un valore
intrinseco della persona, un valore che ciascuno rivendica per sé stesso come
inviolabile: si tratta, in definitiva, della proiezione relazionale del valore
della dignità umana. Parlare di violazione del rispetto-riconoscimento ricalca
prima fa- cie le cadenze dell’offesa alla dignità: un accostamento tutt’altro
che risolutivo, e anzi assai problematico poiché rimanda alle profonde
criticità che sono state espresse con riferimento alla configurabilità della
dignità umana come oggetto di tutela penale 48. L’indeterminatezza penalistica
è la ricaduta di una più generale difficoltà di dare alla dignità un contenuto
e una dimensione oggetti- vi. La forte pregnanza emotiva che innerva tale
concetto lo rende par- ticolarmente esposto a ricostruzioni di parte, e dunque
a un uso che sul piano della politica del diritto appare problematico in
rapporto alle dinamiche di una società pluralista. Il rischio è che il
contenuto del concetto di dignità umana si tramuti nel mero riflesso di concezioni
comprensive, le quali, ove tra- sfuse nella dimensione giuridica,
incrementerebbero dissensi e frammentazioni. In altri termini, la dignità umana
è un concetto «fondamentale ma “manipolabile. Si tratta di obiezioni che hanno
il merito di mettere a nudo da un lato la forza retorica, e dall’altro la
fragilità contenutistica di un ri- chiamo alla dignità umana tout court,
probabilmente anche fino al MORDACCI, Rispetto. Per una panoramica sul
dibattito a livello internazionale v. ROSEN, Dignità. Storia e significato; per
un’approfondita critica dell’appello alla dignità v.CARMI, Dignity – The Enemy
from Within: A Theoretical and Comparative Analysis of Human Dignity as a Free
Speech Justification, in 9 Journal of Constitutional Law. Per una sintesi v. VERONESI, La dignità uma- na tra
teoria dell’interpretazione e topica costituzionale, in Quaderni
costituzionali, RAWLS, Liberalismo politico. CANESTRARI, Libertà di espressione
e libertà religiosa. Tra sentimenti ed eguale rispetto punto di non passare il vaglio
dei principi penalistici; ma sono ragio- ni sufficienti a espungere
radicalmente il valore della dignità dal di- scorso sui problemi di tutela? Il
richiamo alla dignità umana non sembra un postulato da cui prendere le mosse
per l’elaborazione di argomenti di parte, bensì dovrebbe essere considerato
come la dimensione di senso di ogni di- scorso che abbia a che fare con
problemi di convivenza fra uomini. Le difficoltà, financo l’impossibilità, di
un utilizzo del concetto di dignità sul piano tecnico-giuridico non ci sembrano
una ragione suf- ficiente a mettere da parte l’orizzonte simbolico e semantico
che ruota intorno alla dignità. Anche le critiche più radicali ci sembrano
rivolte all’uso piuttosto che al valore sostanziale e alla pertinenza rispetto
alle questioni in gioco53: si sta maneggiando un ‘superconcetto’ che sarebbe
necessario introdurre nel discorso con maggiore cautela, per ragioni di tipo
epistemico ed etico. Pur partendo dal presupposto che il concetto di dignità «è
intuiti- vo, nient’affatto chiaro di per sé», pare difficile poterne fare del
tutto a meno: sebbene sia un’idea imprecisa, il cui contenuto va appro- fondito
in rapporto a nozioni correlate, l’idea di dignità fa comunque la differenza»
55. Martha Nussbaum esorta a non abbandonare le co- È fuorviante contrapporre
in modo meccanico e astratto la dignità uma- na ai diritti che la Costituzione
riconosce», v. AMBROSI, Costituzione italiana e manifestazione di idee razziste
o xenofobe, a cura di Riondato, Discri- minazione razziale, xenofobia, odio
religioso. Diritti fondamentali e tutela penale, Padova. Condivisibilmente,
VERONESI, La dignità umana, sostiene che la dignità non debba essere
identificata né con un diritto, né con la piana conseguenza della violazione di
un diritto, né come un principio auto- nomamente azionabile, evidenziando in
questo senso ragionevoli obiezioni a un appiattimento della dignità sulla
dimensione del diritto positivo. La distinzione fra il concetto di dignità
(concept) e le plurivoche concezioni che da esso derivano (conceptions) è
evidenziato da MCCRUDDEN, Human Dignity, in un discorso che cerca di
evidenziare il rapporto fra il ‘nucleo duro’ del significato (core value) e le
diverse declinazioni che emergono dal discorso giuridico. 54 Per tutti, v. HASSEMER,
Argomentazione con concetti fondamentali. Pretendere di dare una veste
conchiusa e definita della dignità, identifican- dola univocamente in un
interesse ‘a senso unico’, rischia di essere una mossa azzardata sul piano
epistemico e anche una forzatura sul piano etico, ove si pre- tenda di
identificare il contenuto della dignità con istanze fondate su concezioni
comprensive. NUSSBAUM, Creare capacità, tr. it., Bologna. Nel panorama italia-
no, si veda la difesa del valore e del ruolo della dignità proposta da FLICK,
Elogio della dignità (se non ora, quando?), in Politica del diritto, Fisionomia
dell’offesa ordinate tracciate dal concetto di dignità, e a trovare delle nozioni
correlate e specificative che possano aiutare a renderlo meno liquido e più aderente
ai contesti. Un importante suggerimento è quello di focalizzare l’attenzione
sul concetto di rispetto: «La dignità è un’idea difficile da definire con
precisione, e probabil- mente non dovremmo cercare di farlo nell’ambito
politico, poiché di- verse religioni e prospettive laiche la descrivono in modi
differenti. Probabilmente dovremmo evitare che la dignità abbia un conte- nuto
specifico tutto suo: sembra essere un concetto che acquista for- ma attraverso
i legami con altri concetti, come quello di rispetto, e una varietà di principi
politici più specifici. Riteniamo tale passaggio di fondamentale importanza
poiché con- tribuisce a ridisegnare la fisionomia della dignità in termini
relazio- nali e non come valore assoluto, scisso da un rapporto fra individui.
Parlare di rispetto reciproco significa chiamare in gioco non un valo- re
esterno alla relazione, ma focalizza l’attenzione su un bilancia- mento. Le
dinamiche del rispetto-riconoscimento non esauriscono lo spa- zio etico della
dignità ma evidenziano il rapporto di simmetrica reci- procità nel quale devono
essere collocate le pretese avanzate dagli at- tori nella dialettica
pluralista, le quali appaiono tendenzialmente in- terpretabili come riflesso di
due esigenze di fondo: il rifiuto dell’imposizione, sia essa in nome della
neutralità e della verità e il rifiuto di una considerazione diseguale che
deriverebbe dal trionfo della posizione politica avversa» 57. Una ridefinizione
dell’orizzonte di tutela nei termini dell’eguale e reciproco rispetto può
rappresentare a nostro avviso un’opzione epi- stemicamente più cauta di
un’asserita ‘tutela della dignità’: a risultare decisiva non è una ricerca di
fondamenti ontologici del superconcet- to ‘dignità’, ma l’elaborazione di
criteri di bilanciamento fra opposte posizioni secondo una prospettiva di
uguaglianza. 56 NUSSBAUM, La nuova intolleranza. Superare la paura dell’Islam e
vivere in una società più libera, tr. it., Milano. GALEOTTI, La politica del
rispetto. A chiosa della posizione della Galeotti, si è osservato che «il
rispetto-riconoscimento è dunque un atteggiamen- to verso una persona, prima
ancora che nei confronti di un’identità gruppale, che reclama azioni non
umilianti e non degradanti», così CERETTI-CORNELLI, Oltre la paura. Tra
sentimenti ed eguale rispetto Bilanciare le pretese Dignità e capacità umane In
merito al problema dei limiti alla libertà di espressione, la digni- tà umana
mal si presta ad assumere le vesti di argomento ‘a senso uni- co’, tale da
offrire univoca giustificazione a una sola delle pretese che si confrontano, ma
è potenzialmente in grado di valere su più fronti. Parlare di tutela della
dignità assume in primo luogo il significato di un sostegno alle libertà, in
quanto l’attenzione e la cura nei con- fronti della dignità costituiscono da un
lato la condizione generativa «di un “pensiero critico, eterodosso, collidente
con pensieri e senti- menti dominanti”» e dall’altro lato «la condizione nei
soggetti istitu- zionali, della stessa capacità di resistere alla tentazione di
soffocarne la manifestazione. Secondariamente, va tenuto in considerazione che
nella dialettica fra istanze di libertà e richieste di rispetto vi sono più
dignità che en- trano in gioco: quella di colui che manifesta il proprio
pensiero e quella che si considera offesa dalla manifestazione espressiva 59.
An- che nel linguaggio può essere importante esplicitare la connessione fra
dignità e uguaglianza richiamando non semplicemente la dignità di ognuno, ma la
pari dignità come presupposto di una relazione di eguale rispetto 60. Resta
aperto il problema di contestualizzare pari dignità ed eguale rispetto in
relazione a esigenze concrete dell’essere umano, e dunque di limitare la
distanza fra la metafisica di tali concetti e le situazioni da cui scaturiscono
problemi di convivenza. FORTI, Le tinte forti del dissenso nel tempo
dell’ipercomunicazione pulviscola- re. Quale compito per il diritto penale?, in
Riv. it. dir. proc. pen. Evidenzia tale
ambiguità SCHAUER, Speaking of Dignity, ed. by Meyer-Paren, The Constitution of
rights. Human Dignity and American Values, London, the conflation of dignity
and speech, as a general proposition, is mistaken, for although speaking is
sometimes a manifestation of the dignity of the speaker, speech is also often
the instrument through use which the dignity of others is deprived»; cfr.
AMBROSI, Libertà di pensiero e manifesta- zione di opinioni razziste e
xenofobe, in Quaderni costituzionali. Cfr.
SCAFFARDI, Oltre i confini della libertà di espressione. L’istigazione all’odio
razziale, Padova. Si veda anche l’icastica osservazione di Nadia Urbinati,
secondo la quale «eguale libertà è dunque il nome della difesa della dignità
umana nel tempo della modernità, v. URBINATI, Ai confini della democra- zia.
Opportunità e rischi dell’universalismo democratico, Roma.Cfr., con diversità
di accenti, CARUSO, La libertà di espressione in azione. Fisionomia dell’offesa.
Nel contesto penalistico italiano si è fatto di recente carico di tale onere
Gabrio Forti, il quale, attingendo da una recente pubblicazione di Aaron
Barak61, ha definito la dignità umana come «principio complesso che,
necessariamente sganciato da visioni o concezioni fi- losofiche unilaterali, è
suscettibile di scomposizione in entità valoria- li che devono essere
rapportate tra loro. Il richiamo alla distinzio- ne di Barak tra dignità-madre
e diritti-figli è funzionale, per Forti, a evidenziare che la libertà
d’espressione potrebbe incontrare limita- zioni volte alla tutela di altri
‘diritti-figli’ della stessa ‘dignità-madre’, a patto di uscire da un
ragionamento meramente astratto e di procedere a una ‘lettura situazionale’ che
sappia decifrare i contesti e gli specifici bisogni che possono emergere quale
interesse da contrap- porre a eventuali manifestazioni espressive. Si tratta in
altri termini di dare spessore e pregnanza personologi- ca all’interrogativo
sul perché la libertà di espressione sia così impor- tante, al di là del
riconoscimento che le è dato nelle carte costituzionali; e correlativamente, di
chiedersi quale possa essere il peso delle parole nell’economia di vita sia di
chi le esprime sia dei destinatari. Per abbozzare delle coordinate prendiamo le
mosse dal pensiero di John Searle che individua la caratteristica fondamentale
dell’essere umano nell’attitudine a porre in essere atti linguistici («we are
speech act performing primates»), e fa conseguentemente derivare la piena
dignità di un individuo dalla sua capacità di espressione. A nostro avviso non
basta tuttavia configurare una semplice pro- pensione ad atti linguistici, ma
sono necessarie ulteriori connessioni che ne mettano in luce la strumentalità
rispetto a un quadro più va- riegato di capacità e di prospettive concernenti la
realizzazione della persona. Nella riflessione filosofica contemporanea, il
discorso sulle capaci- tà trova una fondamentale elaborazione nel ‘capability
approach’ di BARAK, Human Dignity. The Constitutional Value and the Constitutional Right,
Cambridge, FORTI, Le tinte forti del dissenso. Sulle istanze partecipative
legate al discorso pubblico v. CARUSO, La libertà di espressione in azione,
SEARLE, Social Ontology and Free Speech, The Hedgehog Review: «we attain our
full dignity, our full stature as speech-act peforming animals, when we exercise
our capacities for expression. The need for dignity, self-esteem, and autonomy
come with the genetic territory, and a healthy society has to recognize these
needs and recognize that verbal self-expression is an essential component in
their satisfaction. Tra sentimenti ed
eguale rispetto Martha Nussbaum: si tratta di un’antropologia dei bisogni
dell’uomo pensata come riferimento per le strategie politiche e di
organizzazio- ne della società, basata sull’individuazione di un novero di
capacità le quali integrano e danno sostanza umana all’idea di dignità 65.
L’importanza di tale riflessione nella prospettiva penalistica è stata messa in
luce quale criterio di interpretazione dei bisogni e degli aspetti di
vulnerabilità degli esseri umani al fine di tracciare le coor- dinate per un
apporto del diritto penale alla difesa, al rispetto e an- che alla
‘costruzione’ della dignità umana. Nel condividere la suddetta impostazione,
riteniamo che attraver- so il linguaggio delle capacità si possano meglio
definire anche i con- torni delle istanze di libertà e delle richieste di
rispetto che animano la dialettica sulla libertà di espressione. Ci sembra che
un’immer- sione nelle note caratterizzanti la natura e la socialità umane possa
contribuire a tradurre le pretese in una dimensione meno astratta, per
verificare se e in che termini siano reciprocamente esigibili 67. Entrando nel
dettaglio del catalogo della Nussbaum individuiamo un novero di capacità che
definiscono una base di contenuti funzio- nale non solo alla ricognizione dei
contorni di un’ipotetica dignità of- fesa, ma che si prestano a dare senso e
sostanza alla posizione di chi chiede rispetto per la propria libertà di
esprimere contenuti pur ‘di- scutibili’, fungendo in questo senso da
connessione giustificativa an- che per la posizione di chi invoca il diritto
alla libertà di espressione: 65 «Consideriamo la persona, proprio perché
caratterizzata da attività, mete, progetti, in qualche modo capace di suscitare
un rispetto che trascende l’azione meccanica della natura, eppure bisognosa di
sostegno per portare a compimento molti progetti importanti», v. NUSSBAUM,
Diventare persone, tr. it., Bologna, FORTI, «La nostra arte è un essere
abbagliati dalla verità». L’apporto delle di- scipline penalistiche nella
costruzione della dignità umana, in Jus.L’approccio delle capacità può
rappresentare un’importante coordinata de- scrittiva e una chiave di lettura
delle istanze di tutela; in questo senso condivi- diamo e rilanciamo quale buon
esempio la proposta di ‘lettura situazionale’ basata sull’approccio delle
capacità formulata da Caputo in tema di repressio- ne penale del negazionismo, CAPUTO, La “Menzogna di Auschwitz. A un
livello successivo, relativo al problema della soglia di intervento normati-
vo, TESAURO, Riflessioni in tema di dignità umana, cit., pp. 108 ss., evidenzia
in termini critici come anche tale chiave di lettura non sarebbe però
sufficiente a configurare un substrato di offensività verificabile in termini
conformi allo standard di bilanciamento che dovrebbe supportare eventuali norme
basate sullo schema applicativo del pericolo concreto. Fisionomia
dell’offesa 163 «Sensi, immaginazione, pensiero. Essere in grado di usare
l’imma- ginazione e il pensiero in collegamento con l’esperienza e la produzio-
ne di opere autoespressive, di eventi, scelti autonomamente, di natura
religiosa, letteraria, musicale, e così via. Poter usare la propria mente in
modi protetti dalla garanzia delle libertà di espressione rispetto sia al
discorso politico, sia artistico, nonché della libertà di pratica religiosa. Sentimenti.
Poter provare attaccamento per cose e persone oltre che per noi stessi. Non
vedere il proprio sviluppo emotivo distrutto da ansie o paure eccessive. Ragion
pratica. Essere in grado di formarsi una concezione di ciò che è bene e
impegnarsi in una riflessione critica su come programmare la propria vita.
Appartenenza. Avere le basi sociali per il rispetto di sé e per non essere
umiliati; poter essere trattato come persona dignitosa il cui valore eguaglia
quello altrui. Questo implica, al livello minimo, prote- zione contro la
discriminazione in base a razza, sesso, tendenza sessuale, religione, casta,
etnia, origine nazionale. [...]» 68. Le suddette capacità appaiono connaturate
a una società aperta, presupposto e obiettivo di una tutela delle libertà
strumentale a mettere ogni individuo nella condizione di formarsi una
concezione di ciò che è bene potendo usare la propria mente in modi protetti
dalla libertà di espressione. Emerge però anche un livello minimo di protezione
il quale sem- bra richiamare l’esigenza di un fare attivo da parte della
politica e del- l’ordinamento giuridico, fra le cui finalità viene messo in
evidenza il contrasto alla discriminazione: significa che uno Stato dovrebbe
im- pegnarsi per garantire «le basi sociali per il rispetto di sé e per non
essere umiliati; poter essere trattato come una persona dignitosa il cui valore
eguaglia quello altrui». Ritorna anche nel pensiero della Nussbaum l’esigenza
di prestare attenzione al problema del mancato riconoscimento, qui richiamato
attraverso i concetti del ‘rispetto di sé’ e dell’‘umiliazione’. In altri ter-
mini, quando si creano le condizioni perché un soggetto venga umi- liato si
potrebbero incrinare gli equilibri che costituiscono l’humus per le capacità
umane fondamentali, e potrebbe rendersi necessario un intervento dello Stato
per cercare di ripristinarle; libertà non può si- gnificare umiliazione
dell’altro. Per quanto ispirato alla massima apertura liberale, anche il di- NUSSBAUM,
Diventare persone. Tra sentimenti ed eguale rispetto scorso di Martha Nussbaum
pone il problema di eventuali limiti e suggerisce un approfondimento del
concetto di umiliazione. Rispetto di sé e umiliazione: la concezione di Avishai
Margalit Un tentativo di elaborare una nozione politicamente spendibile – non
soggettivistica o emotivistica – dei concetti di ‘rispetto di sé’ 69 e
‘umiliazione’ si deve ad Avishai Margalit e alla sua teorizzazione sulla
‘società decente’, da intendersi come ‘società che non umilia. La nozione di
umiliazione proposta da Margalit è, per stessa ammis- sione dell’Autore, di
tipo normativo e non psicologico: umiliazione è ogni comportamento o condizione
che costituisce una valida ragione perché una persona consideri offeso il
proprio rispetto di sé. È di particolare importanza, ai fini della presente
indagine, la di- stinzione fra insulto e umiliazione: pur essendo situati lungo
un con- tinuum, rappresentano forme di offesa qualitativamente differenti, la
prima delle quali si rivolge all’onore sociale, mentre la seconda lede il
rispetto di sé inteso come percezione del valore intrinseco della persona.
L’insulto è contraddistinto da contenuti che possono essere in un certo senso
razionalizzati dal destinatario (ad esempio anche in relazione alla verità o
falsità degli asserti), l’umiliazione è più gravo- sa: riprendendo la
distinzione di Williams fra emozioni bianche e rosse, Margalit ritiene che
l’umiliazione sia associabile a un’emozione bianca, la quale comporta che il
soggetto umiliato si 69 Sul concetto di ‘rispetto di sé’, con un’impostazione
differente, si veda anche BAGNOLI, L’autorità della morale; DWORKIN, Giustizia
per i ricci, tr. it., Milano, MARGALIT, La società decente, tr. it., Milano. MARGALIT,
La società decente: questo è un significato normativo piuttosto che psicologico
dell’umiliazione. Il significato normativo non comporta per sé che la persona
che abbia una buona ragione per sentirsi umiliata, di fatto si senta tale.
D’altra parte, il significato psicologico dell’umiliazione non compor- ta che
la persona che si sente umiliata abbia una buona motivazione per questo
sentimento. La sottolineatura è sui motivi per provare umiliazione come
risultato di un comportamento altrui». Nel panorama italiano, cfr. l’ampia analisi
critica di TESAURO, Riflessioni in tema di dignità umana, MARGALIT, La società
decente. WILLIAMS, Vergogna e necessità, tr. it., Bologna, 2007; un’emozione
rossa è un’emozione in cui ci si vede attraverso gli occhi dell’altro, e perciò
si arrossisce. Con un’emozione bianca una persona si vede attraverso l’‘occhio
interno’ della propria coscienza, che può farla impallidire.
Fisionomia dell’offesa 165 guardi col proprio occhio interno ma
applicando al contempo il pun- to di vista del soggetto umiliante, e dunque
senza riuscire ad assume- re una distanza critica dall’addebito, poiché
l’umiliazione attecchisce in contesti di squilibrio fra umiliatore e vittima, e
assume l’effetto di una ‘minaccia esistenziale L’umiliazione è più che un
semplice insulto: «rifiutare un essere umano umiliandolo significa rifiutare il
modo in cui egli esprime se stesso come umano»75, radicalizzando l’addebito su
modi di essere costitutivi dell’individuo e negando l’umanità dell’altro a
causa di un’ap- partenenza significativa 76 che concorre a definirne
l’identità. Risulta perciò fondamentale distinguere quando un’espressione abbia
il significato di forte critica e quando invece sottenda un’umi- liante
esclusione e, di fatto, una discriminazione. 5. Ai confini fra critica e discriminazione
Dal punto di vista concettuale la differenza fra critica e discrimi- nazione
ricalca le due varianti del rispetto: rispetto-stima come at- teggiamento le
cui oscillazioni in positivo o in negativo possono dar luogo a forme di critica
legittima; rispetto-riconoscimento come va- lore che può essere negato
attraverso manifestazioni espressive volte a umiliare e a marginalizzare. Si
aggiunge in questo modo un ulteriore, importante, tassello al- l’itinerario
concettuale che ha preso le mosse dall’esigenza di distin- guere offese ai meri
sentimenti da condotte, e in particolare, da for- me di espressione, che, non
limitandosi a offendere l’emotività sog- gettiva, si facciano veicolo di
umiliazione e di negazione dell’eguale libertà e dignità delle persone.
MARGALIT, La società decente. MARGALIT, La società decente. MARGALIT, La
società decente, cit., pp. 165 ss. Secondo l’Autore, ciò che rende più
pregnante l’umiliazione è la connessione con il concetto di ‘gruppo
inclusivo’: si intende con tale definizione «un gruppo che ha un comune
carattere e una comune cultura, che include molti importanti e vari aspetti
della vita [nel quale] le persone che crescono nel gruppo ne acquisiscono la
cultura, e possiedono le sue particolari caratteristiche». Un tratto
particolarmente significativo riguarda il fatto che l’appartenenza al gruppo è
in parte materia di mutuo riconoscimento, nel senso che l’inclusione nel gruppo
non è determinata da una scelta personale: «esse appartengono [al gruppo] a
causa di quello che sono». 166 Tra sentimenti ed eguale rispetto È
però assai problematico trovare le rispondenze di tali distinzioni all’atto
pratico: «non è così netta, nella percezione viva, la differenza fra l’offesa
alla stima e l’offesa al riconoscimento come semplice per- sona, perché le
persone si identificano non solo con la propria umani- tà, ma soprattutto con
le loro qualità, le loro storie individuali» 77. Sia la critica sia la
discriminazione possono definirsi come forme di espressione ‘irrispettose’, e
il sottile confine che le separa a livello fenomenico espone al rischio, nella
prospettiva giuridica, di continue oscillazioni tra vuoti di tutela ed eccessi
di intervento. Come osserva Michael Rosen, «[è] evidente che il diritto a
comportarsi in maniera irrispettosa debba essere maneggiato con cura.
Probabilmente vi sono dei limiti a ciò che dovrebbe essere permesso ma dovremmo
rifiu- tare l’idea che il linguaggio volto a irritare o insultare violi
automati- camente l’essenza intrinseca di ciò che ha valore nelle persone con
la conseguenza di “deprivarle della loro dignità di esseri umani”» 78.
All’inizio del capitolo abbiamo riportato alcuni episodi tratti dalle cronache
per identificare il tipo di conflitti in cui appare a nostro av- viso più
evidente il coinvolgimento di sensibilità soggettive, esclu- dendo da tale
apparato esemplificativo il tema del discorso d’odio (c.d. hate speech) e della
propaganda razzista. Ora, alla luce dell’esi- genza di distinguere fra critica
ed esclusione/discriminazione, il ri- chiamo al discorso d’odio diviene di
importanza centrale poiché è proprio l’elaborazione teorica in materia di hate
speech 79 a fornire in- teressanti spunti in tal senso. 77 MORDACCI, Rispetto. In
questi termini Michael Rosen rimarca l’esigenza di procedere con cautela nelle
restrizioni a forme di espressione: ROSEN, Dignità.Il tema dello hate speech è
indagato in modo particolarmente approfondito nel panorama anglo-americano, nel
quale l’orientamento maggioritario è di con- trasto alle limitazioni alla
libertà di espressione. In questo senso vi sono forti dif- ferenze rispetto al
panorama europeo, le cui ragioni affondano nella storia geopo- litica dei due
continenti. Quali esempi di contrarietà ai cosiddetti ‘hate speech bans’, pur
con diversità di accenti, v. HEINZE, Hate Speech and Democratic Citizenship,
Oxford; cfr. DWORKIN, Foreword, ed. by Hare-Weinstein, Extreme Speech and
Democracy, cit., pp. V ss.; POST, Hate
Speech, ed by Hare-Weinstein, Extreme Speech and Democracy. Nella vasta
letteratura, v., fra le opere collettanee, ed. by Hare- Weinstein, Extreme
Speech and Democracy, cit.; AA.VV., ed. by Herz-Molnar, The Content and the
Context of Hate Speech: Rethinking Regulation and Responses, Cambridge, 2012. Per un quadro di sintesi sulle differenze emergenti
fra la giu- risprudenza statunitense ed europea v. KISKA, Hate speech: a
Comparison between the European Court of Human Rights and the United States
Supreme Court Juris- prudence, in 25 Regent University Law Review, Fisionomia
dell’offesa La connessione della problematica della tutela di sentimenti al
tema della discriminazione si lega a ragioni di maggiore selettività, mirate a
differenziare offese alla sensibilità, le quali dovrebbero con- siderarsi come
ricaduta di un fisiologico e pluralistico dissenso e co- me evento collaterale
alla libertà di critica, da manifestazioni di ne- gazione della pari dignità e
dunque del rispetto-riconoscimento. 5.1. Offesa ai sentimenti e offesa alla
dignità nello hate speech secondo Jeremy Waldron Un importante contributo viene
dal giurista Jeremy Waldron il quale argomenta sulla dannosità del discorso
d’odio a partire da quel- la che considera una fuorviante commistione fra hate
speech e tutela di sentimenti. Lo studioso sostiene che il disvalore dello hate
speech non vada identificato nello stato psichico negativo concretamente o
potenzial- mente indotto da manifestazioni espressive, e adotta in questo senso
una posizione di contrasto a incriminazioni fondate sulla logica dell’offense
di feinberghiana memoria; la protezione di sentimenti è un effetto solo
indiretto, così come l’induzione di stati psichici nega- tivi è un elemento
collaterale che non esaurisce il disvalore del di- scorso d’odio. L’orizzonte
dello hate speech dovrebbe coincidere con offese alla dignità del singolo in
quanto appartenente a determinati gruppi o credente in determinati ideali; le
forme di critica anche aspre e irriverenti che non rappresentino una
stigmatizzazione dell’individuo in ragione di suoi specifici tratti, dovrebbero
considerarsi al di fuori dell’area di interventi normativi 81. 80 Waldron si
caratterizza per un approccio più disincantato nei confronti del- la libertà di
espressione: l’Autore è aperto a prospettive di regolamentazione nor- mativa
del discorso pubblico e in questo senso si distingue nel panorama statuni-
tense in virtù di una posizione minoritaria, espressa in particolare negli
studi raccolti in WALDRON, The Harm in Hate Speech, Harvard. Per un quadro
generale e un excursus storico sulla libertà di espressione negli Stati Uniti,
v. KALVEN, A Worthy Tradition: Freedom of Speech in America, New York; per una
sintesi del dibattito su pornografia e blasfemia v. POST, Cultural
Heterogeneity and Law: Pornography, Blasphemy, and the First Amendment, in
California Law Review. Interessanti spunti sul tema sono offerti anche da
Robert Post il quale inter- preta la distinzione tra espressioni tollerabili e
intollerabili come riflesso di di- namiche di egemonia sociale delle classi
dominanti: secondo Post il discorso Tra sentimenti ed eguale rispetto
Ricondurre la questione dello hate speech a un problema di offesa a sentimenti
significherebbe sminuirne la portata 82, poiché una con- cezione emotivistica
dell’interesse protetto non dà adeguatamente conto del radicamento del discorso
d’odio e di come esso possa con- taminare l’ambiente sociale anche al di là del
turbamento emotivo indotto su singoli individui. Lo hate speech non appare
pertanto riducibile a un mero insulto dal forte impatto emotivo, ma piuttosto a
un discorso che può intac- care la considerazione sociale dei destinatari
dell’offesa, a detrimento di interessi come l’inclusività (inclusiveness) e la
garanzia (assurance) di non essere discriminati 84. Il punto fondamentale,
secondo Waldron, è distinguere fra espres- sioni che suscitano emozioni e
dunque ‘offendono’ in un senso affine all’offense principle, ed espressioni che
‘aggrediscono’ la dignità del d’odio è ritenuto illegittimo poiché esorbita da
standard che rinviano a norme so- ciali dettate dai gruppi dominanti: quando il
diritto impone una determinata di- stinzione, come quella che richiede di non
accomunare espressioni di fisiologico disaccordo a manifestazioni d’odio, sta
in definitiva imponendo egemonicamente standard sociali di decorosità nei
rapporti intersoggettivi: «This suggests that whenever law chooses to enforce
cultural norms, as for example by enforcing norms that distinguish hate speech
from normal disagreement, law hegemonical- ly imposes a particular vision of
these norms. Hate speech
regulation imagines itself as simply enforcing the given and natural norms of a
decent society, á la Devlin; but from a sociological or anthropological point
of view we know that law is always actually enforcing the mores of the dominant
group that controls the content of law», v. POST, Hate Speech, cit., p. 130. Sembra fondarsi invece sulla ‘non astinenza
epistemica’ che accompagna i divieti in materia di hate speech, e che sarebbe
dunque incompatibile con una dimensione democratica del discorso pubblico, la
critica di fondo di HEINZE, Hate Speech. Nella letteratura italiana, con
diversità di accenti, sul problema della (tendenzialmente impossibile)
‘astinenza epistemica’ del legislatore in materia di regolamentazione del
discorso pubblico VISCONTI C., Aspetti penalistici; TESAURO, Ri- flessioni in
tema di dignità umana. La differenza
risiede nella distinzione «between undermining a person’s dignity and causing
offense to the same individual [...] to protect people from of- fense or from
being offended is to protect them from a certain sort of effect on their
feelings. And that is different from protecting their dignity and the assurance
of their decent treatment in society», WALDRON, The Harm in Hate Speech. WALDRON, The Harm in Hate speech, cit., p. 116; per
un approfondimento critico sul rischio di interpretazioni soggettivistiche, e
un riorientamento della categoria degli hate crimes in una prospettiva
incentrata su dissenso politico e rispetto per le differenze v. PERRY, A Crime
by Any Other Name: The Semantics of Hate, in 4 Journal of Hate Studies. WALDRON, The Harm in Hate
speech. Fisionomia dell’offesa soggetto («offending people and assaulting their
dignity»), intesa come basic social standing, the basis of their recognition as
social equals and as bearers of human rights and constitutional entitlements. Il turbamento che un soggetto possa eventualmente
avvertire, e dunque le emozioni negative che plausibilmente si accompagnano
alle parole87, non sono del tutto irrilevanti (e testimoniano come l’offesa
coinvolga qualcosa di importante per la persona), ma enfatizzarne il rilievo
significherebbe, secondo Waldron, esporsi alla critica che lo hate speech
tuteli meri sentimenti. L’offesa emotiva rappresen- ta una proiezione
soggettiva, ‘metonimica’ nel senso che descrive solo una parte della dimensione
del danno. Perché un’espressione di negazione del riconoscimento dovrebbe
essere ritenuta più grave di una critica irridente che offende il sentire
soggettivo? Fra le ragioni addotte a sostegno della diversa gravità di tali forme
di offesa, anche Waldron richiama l’insondabilità delle emozioni soggettive e
la mutevolezza delle soglie di suscettibilità individuale, the basic
distinction between an attack on the body of beliefs and an attack on the basic
social standing and reputation of a group of people is clear. In every aspect of democratic
society, we distinguish between the respect accorded to a citizen and the
disagreement we might have concerning his or her social and political
convictions. Defaming the group that comprises all Christians, as op- posed to
defaming Christians as members of that group, means defaming the creeds,
Christ, and the saints», WALDRON, The Harm in Hate speech, cit., p. 120. 86 WALDRON, The Harm in Hate speech, cit., p. 59. 87
Assumiamo come presupposto che le parole possano ferire, quantomeno in- ducendo
emozioni negative; il fatto che tali conseguenze possano non essere con-
siderate rilevanti in quanto non integrino la dimensione normativa del danno, è
un problema successivo, ma che non dovrebbe portare a disconoscere una di-
mensione di lesività a livello naturalistico. Sul punto risulta interessante la
posi- zione di Schauer, il quale sostiene che definire aprioristicamente come
‘minore’ il danno provocato da parole, solo perché ‘non fisico’ o meno
visibile, sia altamente opinabile. Riconoscere che un danno, inteso come sofferenza
fisica, possa crearsi, non significa automaticamente inferirne la rilevanza sul
piano giuridico in termi- ni di compressioni di libertà: «If there is a free
speech principle, then a conse- quence will be that a range of distresses and
negative outcomes produced by the relevant category of speech act will be
considered not to have caused harms in the legally redressable sense, but that
is very different from saying pretheoretically that it is a characteristic of
the acts that they are as category less harmful», SCHAUER, The Phenomenology of
Speech and Harm,Ethics. WALDRON, The Harm in Hate Speech. WALDRON, The Harm in
Hate Speech. Tra sentimenti ed eguale rispetto ma non
appaiono queste le ragioni decisive. L’offesa discriminatoria fa leva sulla
diversità per comunicare esclusione da ogni prospettiva di dialogo: in questo
senso realizza un’interazione con lo status sociale e relazionale delle persone
attraverso la negazione del patto etico su cui si fonda la convivenza, ossia la
pari dignità dell’altro 90. L’intru- sione nella sfera di libertà altrui si
realizza attraverso una potenziale compromissione delle trame sociali e
relazionali, e più in generale dell’ambiente sociale in cui dispiegano la
propria esistenza gli indivi- dui destinatari di determinate espressioni. Un’ulteriore
importante precisazione avanzata da JWaldron concerne la distinzione a livello
concettuale tra offese alla reputazio- ne del gruppo ed espressioni
discriminatorie che si riflettono sul sin- golo individuo in quanto
appartenente al gruppo. Troppo spesso, os- serva Waldron, la c.d. ‘diffamazione
di gruppo’ (defamation group) Si è osservato che l’incriminazione di tale
tipologia di espressioni potrebbe essere l’unica eccezione al principio secondo
cui in uno Stato liberale non si do- vrebbero incriminare concezioni di valore
e modi di pensare: «[d]iversamente ac- cade, eccezionalmente, soltanto quando
certi comportamenti manifestano e/o realizzano modi di pensare, convinzioni e
concezioni di valore con i quali viene propagandato e/o trasformato un certo
stile di vita che esclude in modo combat- tivo altre concezioni del bene,
oppure addirittura nega a certi gruppi all’interno della società lo stato di membri
aventi gli stessi diritti», v. WOHLERS, Le fattispecie penali come strumento
per il mantenimento di orientamenti sociali di carattere assiologico [cf. H. P.
Grice, CONCEPTION OF VALUE – AXIOLOGY]? ABEL, La parola e il rispetto, cit.,
pp. 101 ss., il quale individua la c.d. ‘riproduzione della disuguaglianza di
status’ come uno dei possi- bili danni realizzabili dalle parole. D’obbligo il
richiamo alla cosiddetta ‘Critical Race Theory’ quale esempio di teoria che ha
esposto con dovizia argomentativa, per quanto non immune da obie- zioni, le
ricadute dannose del discorso denigratorio basandosi sulle espressioni a sfondo
razziale: in estrema sintesi si sostiene che la diffusione dell’odio, e in
parti- colare l’odio razzista, produrrebbe a livello individuale fenomeni di
ansia, disagio psichico e perdita di autostima tali da poter influire sulla
vita relazionale degli individui, mentre a livello sociale porterebbe alla
formazione di un clima culturale di ostilità fino a poter generare anche il
c.d. ‘Silencing Effect’, ossia l’effetto silenziatore consistente nello
screditare socialmente le minoranze offese fino a minare il loro status di
partner a livello comunicativo in ambito sociale. Per un’ampia e dettagliata
sintesi v. TESAURO, Riflessioni in tema di dignità umana; cfr. PINO, Discorso
razzista e libertà di manifestazione del pensiero, in Politica del diritto; si
veda anche a cura di Thomas-Zanetti, Legge razza diritti. La Critical Race
Theory negli Stati Uniti, Reggio Emilia. Il lessico inglese distingue fra
individual defamation e group defamation intendendo con il secondo termine
l’area di problemi che viene comunemente identificata come hate speech. In many countries, a
different term or set of terms is used by jurist: instead of “hate speech”,
they talk about “group libel” or “group defamation”», v. WALDRON, The Harm in
Hate Speech. Mal- Fisionomia dell’offesa
171 viene intesa come offesa che, indirizzandosi ai valori che fondano
l’identità del gruppo, coinvolgono il singolo solo in termini di disagio
emotivo: non è questa la prospettiva con cui identificare lo hate speech.
L’offesa che dovrebbe rilevare come discorso discriminatorio è quella che
strumentalizza l’appartenenza al gruppo come fattore di degradazione e di
inferiorità della persona. In altri termini, una prospettiva di intervento
normativo non do- vrebbe avere ad oggetto principi o concezioni valoriali in
sé, neppure nella forma mediata di carattere identificativo di un gruppo, e
dunque nella loro dimensione sovraindividuale e impersonale. I cosiddetti ‘va-
lori’, intesi come principi su cui un soggetto impronta la propria vita specie
con riferimento alla sfera morale, possono assumere rilevanza in quanto
elementi costitutivi del modo d’essere degli individui. Al termine di tale
complessa disamina, un dato di fondo sembra difficilmente contestabile:
distinguere fra espressioni di odio e di cri- tica, tra offese alla dignità del
singolo in quanto aderente a un grup- po e offese alla reputazione del gruppo
stesso, e più in generale stabilire la portata offensiva di un’espressione
verbale o simbolica, è un’operazione ermeneutica che necessita di un’attenta
lettura di contesti e situazioni, e che non può essere imbrigliata in
categorizzazioni di carattere ‘assoluto. Ermeneutica del fatto ed ermeneutica
della norma Prima di verificare la rispondenza di tali distinzioni nelle
eventuali prassi applicative, si pone l’esigenza di una riflessione sul piano
dei presupposti del ragionamento. L’individuazione di un confine fra critica e
discriminazione si ri- grado la sostanziale identità sul piano lessicale, la
defamation group non appare perfettamente sovrapponibile a ciò che nel contesto
italiano viene definito diffamazione di gruppo come variante plurisoggettiva
del reato di diffamazione semplice, la quale è volta, quantomeno in via
teorica, a reprimere le medesime offese che rileverebbero ex art. 595 c.p.,
ossia un novero più ampio rispetto a ciò che si potrebbe definire ‘discorso
d’odio’ (v. infra, nota 120). 93 WALDRON, The Harm in Hate Speech. Sul tema, v.
DE MONTICELLI, La questione morale; cfr. RAZ, I va- lori fra attaccamento e
rispetto, tr. it., cur. di Belvisi, Reggio Emilia. Osserva GALEOTTI, La
politica del rispetto, che «culture e tradizioni possono avere un valore
estetico, storico e archeologico, ma non intrinsecamente morale. Il loro valore
morale deriva dal fatto che sono importanti e fonti d’ispi- razione per i loro
membri e non in sé. Tra sentimenti ed eguale rispetto flette sul raggio
applicativo di norme giuridiche, sia vigenti sia in prospettiva de iure
condendo, e dipende in primo luogo dall’interpre- tazione di dinamiche
intersoggettive e di aspetti fattuali: non sempli- cemente conoscenza di fatti,
bensì attribuzione di significato ad azioni ed espressioni. La distinzione fra
questi profili non sembra adeguatamente ap- profondita in sede teorica95, ed è
del tutto trascurata nel contesto giurisprudenziale, ove l’interpretazione del
fatto finisce per essere as- sorbita, e data per scontata, rispetto alla
sussunzione normativa, sen- za riconoscere che le peculiarità del fatto possono
dar luogo a pro- blemi logicamente autonomi e complementari all’ermeneutica
della norma giuridica: problemi «di interpretazione del fatto, e che si riflet-
tono sulla applicazione del diritto» 96. In questa sede ci limitiamo a
evidenziare come la distinzione fra ermeneutica del fatto ed ermeneutica della
norma si ponga a livello concettuale quale richiamo, a nostro avviso
necessario, per eviden- ziare fasi differenti nella gestione epistemica del
ragionamento giu- diziale 97. La soglia di rilevanza penale di manifestazioni
espressive costitui- sce un tema in relazione al quale i rapporti fra
ermeneutica del fatto ed ermeneutica della norma appaiono fortemente
compenetrati; co- me osservato da Richard Abel: «gli sforzi giuridici per
regolare l’espressione sprofondano nell’inelimi- nabile ambiguità dei
significati. Il senso e la valenza morale dei sim- 95 Un’opera dedicata ex
professo al rapporto fra giudicante e interpretazione di elementi
extragiuridici, e più in generale, al tema del ruolo dei valori culturali quale
fattore di influenza nelle decisioni giudiziali, è lo studio di BIANCHI
D’ESPINOSA- CELORIA-GRECO-ODORISIO-PETRELLA-PULITANÒ, Valori socio-culturali
della giuri- sprudenza, cit. 96 PULITANÒ, Nella fabbrica delle interpretazioni
penalistiche,a cura di Biscotti-Borsellino-Pocar-Pulitanò, La fabbrica delle
interpretazioni, Milano. Problema differente è se la distinzione fra
ermeneutica del fatto ed erme- neutica della norma sia meramente
concettualistica, finendo per restare assorbita nella spirale ermeneutica e
nell’intreccio tra fatto e diritto; sul tema, con diversità di accenti, v.
FIANDACA, Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale, in ID., Il
diritto penale tra legge e giudice, Padova; DI GIOVINE O., L’in- terpretazione
nel diritto penale. Tra creatività e vincolo alla legge, Milano DONINI,
Disposizione e norma nell’ermeneutica penale, La fab- brica delle
interpretazioni; PULITANÒ, Nella fabbrica delle interpretazioni penalistiche; PALAZZO,
Testo e contesto. Fisionomia dell’offesa 173 boli variano radicalmente a
seconda di chi parla e di chi ascolta e pos- sono capovolgersi rapidamente,
perfino istantaneamente. Quando si ha a che fare con forme di espressione non
si pone tan- to un problema di conoscenza di fatti, quanto di selezione e
valuta- zione di elementi di contesto chiamati a definirne la dimensione di
significato: l’interpretazione di una manifestazione espressiva non si riduce a
un esame della lessicalità o a un riscontro oggettivo di gesti simbolici senza
tenere in considerazione la relazione intersoggettiva di base e il contesto di
sfondo. Lo studioso, ed eventualmente il giudice, si trovano alle prese con una
complessa ermeneutica finalizzata a concretizzare il volto del fatto punibile,
complementare rispetto all’ermeneutica della norma. Problemi simili sono emersi
con riferimento anche ad altri ambiti, ad esempio nell’interpretazione del
concetto di osceno in rapporto alla libertà di creazione artistica 100, in
relazione all’accertamento del- l’appartenenza culturale di un soggetto quale
eventuale causa di attenuazione della responsabilità101, e anche in relazione
all’interpretazione del gesto del bacio come condotta sessualmente pregnante
piuttosto che come approccio confidenziale e innocente. Come è stato osservato
in dottrina, la ricostruzione del fatto è probabilmente il momento più delicato
del procedimento interpretativo, avvinto in un intreccio col diritto che è
stato definito diabolico: l’interprete non è un semplice spettatore che importa
passiva- ABEL, La parola e il rispetto. FIANDACA, Problematica dell’osceno. FIANDACA,
Problematica dell’osceno. Una caso emblematico è la vicenda giudiziaria
relativa al film ‘Ultimo tango a Parigi’ di Bertolucci, oggi riassunta nel volume
di AA.VV., a cura di Massaro, Ultimo tango a Parigi quarant’anni dopo. Osceno e
comune sentimento del pudore tra arte cine- matografica, diritto e processo
penale, Roma; v. in particolare il saggio di MASSARO, Lo spettacolo
cinematografico osceno tra elementi elastici e difetto di determinatezza. DE
MAGLIE, I reati culturalmente motivati. In relazione a tale ultima questione si
è osservato come l’interpretazione del gesto non possa limitarsi a una statica
rispondenza con pattern comportamentali, ma richieda piuttosto una prospettiva
ermeneutica «incline a prendere in consi- derazione anche il contesto in cui il
contatto fisico si realizza e dunque la complessa dinamica intersoggettiva che
si sviluppa nell’ambito della situazioni coartanti, v. FIANDACA, Ermeneutica e
applicazione giudiziale. GIOVINE O., Considerazioni su interpretazione,
retorica e deontologia in di- ritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen. Tra
sentimenti ed eguale rispetto mente e acriticamente elementi della realtà
all’interno del proprio procedimento cognitivo, ma opera una selezione
determinata dalle peculiari modalità di apprendimento che caratterizzano in
modo dif- ferente ogni singolo individuo, sulla base di fattori che comprendono
il corredo neurobiologico, la dimensione delle esperienze personali, la matrice
culturale 104 e, piaccia o non piaccia, l’ideologia 105. In altri termini, il
giudicante non si limita a prendere atto di ele- menti di fatto, ma interpreta
i significati del fatto selezionando gli aspetti rilevanti per la decisione. In
fase applicativa tali questioni finiscono per restare assorbite, e non
sufficientemente distinte, dal piano strettamente giuridico, e si espongono in
questo senso a una gestione epistemica sulla quale in- combe il rischio di un
uso non adeguatamente sorvegliato di nozioni e di concetti che attengono al
piano socio-psicologico. In altri termini, sarebbe opportuno far sì che
determinate interpre- tazioni dei significati del fatto divenissero oggetto di
analisi ed even- tualmente di confutazione, «piuttosto che essere semplicemente
fatte passare per conoscenza generale o per ciò che i giudici ritengono esse-
re, non sempre correttamente, e non sempre indipendentemente dal 104 Per tutti,
DI GIOVINE O., L’interpretazione nel diritto penale. Per un’approfondita
riflessione, ancora attuale, sull’ideologia del giudice v. GRECO, Premessa,
Cfr. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati. Nel panorama italiano il
problema di una perizia relativa ai profili socio- culturali del fatto si è
posto, soprattutto in passato, con riferimento ai rapporti fra valore artistico
e oscenità, e ad oggi è discusso prevalentemente in relazione ai c.d. reati
‘culturalmente motivati’; in riferimento al tema della perizia artistica v.
LUCIANI, La nozione penalistica di “opera d’arte” di cui all’art. 529 c.p.
Considera- zioni di diritto sostanziale e processuale, a cura di Massaro,
Ultimo tango a Parigi. In relazione alla perizia culturale, oltre al citato
studio di Cristina de Maglie, va menzionato un ulteriore importante contributo
proveniente dall’ambito costituzionalistico nel quale viene tematizzata la
necessità di un avvaloramento epistemico del ragionamento giudiziale attra-
verso l’elaborazione un percorso volto a rendere tendenzialmente più oggettivo
l’accertamento di un conflitto culturale: v. RUGGIU, Il giudice antropologo.
Costitu- zione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali, Milano.
Sempre in tema di reati culturalmente motivati, con riferimento alla
valutazione della motivazione culturale, è frequente riscontrare nella
giurisprudenza di legittimità argomentazioni carenti e approssimative, sovente
esito di posizioni ideologiche pur benintenzionate ma nondimeno fortemente
discutibili: per un esempio v. Cass. pen., sez., con nota di FERLA, Il pugnale
dei Sikh tra esigenze di sicurezza e divieti normativo-culturali, in Giur. it. Fisionomia
dell’offesa loro retroterra culturale,
la saggezza comune dell’umanità» 108. Per tali ragioni ben si comprende che la
valutazione del margine di confine fra espressioni tollerabili ed espressioni
non consentite, anche ove sia tenuta a distanza dalla sensibilità della
vittima, finisca poi per essere esposta, e dipendere in larga misura, anche
dalla sen- sibilità dell’interprete, sia esso studioso teorico o applicatore di
even- tuali norme 109. Si tratta di un fattore problematico del quale va tenu-
to conto sia come chiave di lettura delle oscillazioni riscontrabili nel- la
casistica giurisprudenziale, sia quale elemento di riflessione in rapporto al
ruolo che i giudici assumono, o potrebbero assumere, nel farsi arbitri della
soglia di intervento penale 110. In relazione a un ulteriore profilo, sempre
legato alla ricerca di SCHAUER, Il ragionamento giuridico, tr. it., Bari.
Sottolinea con chiarezza TARUFFO, Senso comune, esperienza e scienza nel
ragionamento del giudice, in ID., Sui confini. Scritti sulla giustizia civile,
Bologna, che il ragionamento del giudice non è determinato da criteri o norme
di carattere giuri- dico, bensì, quando supera i confini di ciò che convenzionalmente
si intende per ‘diritto’, risulta impregnato anche del cosiddetto ‘senso
comune’. Da ciò la neces- sità che il giudice sia «consapevole della
frammentazione e della variabilità delle coordinate conoscitive e valutative
che ormai sono i tratti dominanti della società attuale. In ambito penalistico,
HASSEMER, Perché punire è necessario., osserva, con realismo, che il giudice fa
ricorso a teorie del senso comu- ne sia per questioni inerenti al contenimento
dei tempi del giudizio, ma anche perché il suo ruolo deve restare comunque
centrale rispetto ai pareri della scien- za; nondimeno egli deve assumersi tale
responsabilità epistemica: il giudice penale ha il diritto e il dovere di
apportare il suo sapere fattuale e di assumer- sene la responsabilità. Da
questa responsabilità non può liberarlo alcun pare- re». Sul cosiddetto ‘senso
comune’ v. Supra. Esempio emblematico di ermeneutica del fatto impregnata di
discutibili principi di psicologia del senso comune, per lo più riflesso di
precomprensioni del giudicante, sono le sentenze relative alla vicenda del film
‘Ultimo tango a Parigi, Ultimo tango a Parigi. Un’altra pronuncia, più recente,
in cui risulta altamente opinabile l’ermeneutica del fatto è Trib. Latina,
riportata in SIRACUSANO, Vilipendio religioso e satira: “nuove” incriminazioni
e nuove soluzioni giurisprudenziali, in Stato, Chiese e pluralismo
confessionale; per una critica v. VISCONTI C., Aspetti penalistici. Il fenomeno
è evidente soprattutto in quelle disposizioni che hanno un’importanza politica,
che regolano cioè, in senso lato i rapporti fra lo Stato e i cittadini, e che –
naturalmente – consentano più di un’interpretazione. E, nella possibilità di
una duplice interpretazione, l’una e l’altra certamente, per così dire, politica,
può stabilirsi, attraverso l’esame di una decisione, l’indirizzo ideo- logico
del giudice», v. BIANCHI D’ESPINOSA, Introduzione, in BIANCHI D’ESPINOSA-
CELORIA-GRECO-ODORISIO-PETRELLA-PULITANÒ, Valori socio-culturali della
giurisprudenza. Tra sentimenti ed eguale rispetto una soglia oggettiva di
tollerabilità delle forme di espressione e, più in generale riferibile alle
norme che richiamino, implicitamente o espressamente, fatti di sentimento, è
stato condivisibilmente osserva- to in dottrina che quando vengono in gioco
interessi di tutela assimi- labili in tutto o in parte a sentimenti la tipicità
diviene prevalente- mente valutativa, rimettendo al giudice bilanciamenti che,
teorica- mente, il diritto avrebbe dovuto cristallizzare in astratto 111. Un
caso emblematico è l’onore personale, in relazione al quale si è osservato come
esso non si presti a una predeterminazione esaustiva, ma sia in definitiva
co-determinato dall’incidenza che i diritti costituzionalmente rilevanti
esercitano nel determinarne i limiti di estensione. Si è parlato di una
‘tipicità on balance’ «nel senso che la figura criminosa in questione, lungi
dall’essere ricostruita una volta per tut- te in modo stabile e definitivo
assume una fisionomia variabile che dipende dalle caratteristiche del caso
concreto. In altri termini, un intreccio simbiotico tra fatto e
antigiuridicità, alla luce del quale non è appropriato parlare di un giudizio
di tipicità del tutto indipendente dalla eventuale sussistenza di cause di
giustificazione, con la conse- guenza che le operazioni di bilanciamento
sottese al momento giusti- ficativo finiscono per avere una funzione
indispensabile al fine di integrare la tipicità stessa. Fattispecie così
strutturate, prive cioè di una dimensione lesiva compiutamente apprezzabile in
sede di tipicità, scaricano sul momento applicativo la definizione di requisiti
strutturali, imponendo in via surrogatoria al giudice di tracciare
autonomamente i confini dell’illi- ceità attraverso tecniche di bilanciamento a
vocazione “tipologica. GIUNTA, Verso un rinnovato romanticismo penale? TESAURO,
La diffamazione. TESAURO, La diffamazione. TESAURO, La diffamazione. TESAURO,
La diffamazione. Oltre a tale profilo, e alle connesse implicazioni di teoria
del reato, un simile intreccio fra tipicità e giustificazione rappresenta a
nostro avviso la conferma che l’interpretazione dei conflitti in tema di
libertà di espressione si sottrae a una logica binaria, tale per cui o vi è
offesa o vi è esercizio di libertà; si tratta di un ambito dominato da
situazioni in cui il con- fine tra lecito e lecito non solo non appare
predeterminabile in chiave di tipicità astratta, ma è poroso, labile. Si è
osservato che uno dei limiti della giurispruden- za italiana sul vilipendio
alla religione è quello di adottare, con discutibili percor- si argomentativi,
un’impostazione secondo la quale l’operatività della scriminante dell’esercizio
di un diritto rappresenta un’alternativa che si pone in rapporti dico-
Fisionomia dell’offesa L’incardinamento dei bilanciamenti sottesi alla
giustificazione fra le trame di una tipicità ‘di matrice giudiziale’, se da un
lato può ac- crescere il potenziale di discrezionalità degli applicatori,
dall’altra parte produce l’effetto di concepire il fatto tipico come struttura
in fieri, aperta alla presa in carico di problemi e di istanze sociali che
trovano voce attraverso le cause di giustificazione 116, ricollocandone il
raggio d’azione non semplicemente come elementi tali da neutra- lizzare una
precedente offensività, ma come fattori che influiscono sul disvalore del fatto
in concreto. In questo senso si potrebbe ipotizzare che l’intreccio fra
tipicità e giustificazione finisca per assegnare alle scriminanti un ruolo di
‘re- spiro’ della fattispecie astratta simile a quello svolto dagli elementi
normativi di matrice culturale. Le norme limitative della libertà di
espressione appaiono in questo senso ‘a geometria variabile’117, ossia
modellate su bilanciamenti che risentono dei mutamenti dei costumi e delle
soglie di tollerabilità so- ciale, non fissabili aprioristicamente ma da
determinarsi in relazione a un quadro di contingenze storiche e culturali. A
conferma del fatto che non si possono affrontare tali questioni senza una
chiara messa a fuo- co del contesto che fa da sfondo alle espressioni, ai mondi
morali a confronto e alle contingenze storico-politiche: «[l]a apparentemente
distaccata, analisi di diritto positivo su libertà di parola e repressione
penale è [...] insidiata e talora travolta dal calore dell’urgenza della realtà
così com’è, e quindi dal confronto politico tout court» 118. tomici con
eventuali interessi concorrenti; in questo modo la ricognizione dei conflitti
finisce per adagiarsi su una logica binaria, trascurando, o negando, che ciò
che rende legittimo l’esercizio di una libertà o di una eventuale limitazione
non è la radicale inconfigurabilità di un eventuale controinteresse, ma si
tratta invece di un giudizio legato a contingenze del caso concreto e a criteri
di oppor- tunità della sanzione; v. VISCONTI Aspetti penalistici.Come osservato
da Donini, il mondo dei diritti riflesso nelle cause di giustificazione
riguarda la continua evoluzione della società civile una varietà ed evoluzione
che sottostà all’apparente staticità delle incriminazioni e produce a volte nuove
fattispecie di reato create in via legislativa, ma è capace di bilanciare tali
diritti anche dentro e contro le vecchie incriminazioni, le quali non sanno
darci un’immagine della società se non attraverso il mondo dei diritti, che
cambiano il vero contenuto dei beni protetti dal codice penale, anche se questo
può restare apparentemente invariato per decenni, v. DONINI, Critica
dell’antigiuridicità e collaudo processuale delle categorie. I bilanciamenti
d’interessi dentro e oltre la giustificazione del reato, in Riv. it. dir. proc.
pen. Traggo l’espressione da PULITANÒ, Diritto penale, VII ed., cit., p. 126,
il quale la usa per definire gli elementi normativi di valutazione
culturale. 118 VISCONTI C., Aspetti penalisticiTra sentimenti ed eguale
rispetto SEZIONE II Alla prova dei fatti: blasfemia e propaganda razzista Non
ho niente contro Dio, è il suo fan club che mi spaventa WOODY ALLEN SOMMARIO:
6. Illegittimità o tollerabilità delle restrizioni penalistiche al discorso
pubblico? Il dibattito sui rapporti fra libertà di espressione e sensibilità
religiosa. L’ambiguità dell’art. c.p. Le vignette di Charlie Hebdo: diritto di
offendere o offesa tollerabile? Le norme
sulla propaganda razzista in Italia: quale spazio a sentimenti? Il discorso
razzista fra estremismo politico e insulto discriminatorio. Sinossi.
Illegittimità o tollerabilità delle restrizioni penalistiche al discorso
pubblico? Il tema della potenziale dannosità a livello sociale di determinati
contenuti espressivi chiama in causa l’orizzonte comunicativo del di- scorso
pubblico, il quale per definizione caratterizza il livello di liber- tà e di
apertura della democrazia in rapporto al pluralismo delle idee e ai margini di
tolleranza e di repressione del dissenso. Si tratta dell’area in cui la
legittimazione di eventuali restrizioni normative è più problematica: offese
circoscrivibili alla dialettica fra persone fisiche possono essere ricomprese
nella tutela dell’onore in- L’oggetto della libertà di espressione è il
discorso. Non qualsiasi tipo di di- scorso, bensì il discorso pubblico.
L’esercizio della libertà di espressione ha una vocazione di pubblicità, di
trascendenza nella sfera pubblica. La libertà di espressione è, in questa
misura, il requisito fondamentale della comunicazione politica in democrazia»,
v. ROIG., Libertà di espressione, cit., p. 36. Sull’etica del discorso pubblico
come strumento volto alla realizzazione, e non solo all’affermazione, di
valori, v. VIOLA, La via europea della ragione pubblica, in AA.VV., a cura di
Trujillo- Viola, Identità, diritti, ragione pubblica in Europa, Bologna. Fisionomia
dell’offesa 179 dividuale120, eventualmente come condotte qualificate da
contenuti tali da aggravare la responsabilità, situandosi in un’area di
crimina- lizzazione che, per quanto problematica 121, non è mai stata messa se-
riamente in discussione dal punto di vista della legittimità costitu- zionale
122. Maggiori criticità si addensano su altre fattispecie tese a incrimi- nare
manifestazioni del pensiero, in primo luogo la propaganda raz- zista di cui
all’art. 3 comma 1, lett. a, della legge n. 654 (introdotto dalla c.d. Legge
Mancino, cronologicamente successiva): non atti di istigazione alla
discriminazione o alla violenza 123, ma pa- L’ambito applicativo della
fattispecie di cui all’art. 595 c.p. (diffamazione semplice) non si estende,
secondo giurisprudenza costante, a offese rivolte a col- lettività, anche se
circoscritte, di persone. Per una panoramica della giurispru- denza della Corte
Edu e della giurisprudenza italiana v. CUCCIA, Libertà di espres- sione e
identità collettive, Torino; Nella giurisprudenza italiana, v. Cass. pen., sez.
V, 04/04/2017, n. 16612; cfr. Cass. pen., sez. V, 09/12/2014, n. 51096; più
datata è Cass. pen., sez., in Giur. it., con nota di LARICCIA, Sulla tutela
penale delle confessioni religiose acattoliche; in senso favorevole, v. Cass.
pen, sez. V, 16/01/1986, in Dir. inf., Per una sintesi del problema v. LA ROSA,
Onore, sentimento religioso e libertà di ricerca scientifica, nota a Trib.
Mondovì, 22 febbraio 2007, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Da
ultimo, FIANDACA, Sul bene giuridico. Si veda C. cost., n. 86/1974. Cfr.
ROMANO, Legislazione penale e tutela della per- sona umana (Contributo alla
revisione del Titolo del codice penale), in Riv. it. dir. proc. pen., 1/1989,
p. 61; SIRACUSANO, Problemi e prospettive della tutela penale dell’onore, Verso
un nuovo codice penale, Milano; DONINI, Ana- tomia dogmatica del duello.
L’onore dal gentiluomo al colletto bianco, in Indice pena- le, 2000, pp. 1080
ss.; per una sintesi, nel quadro di una posizione non radicalmente
abolizionista ma tesa a limitare l’intervento penale a offese particolarmente
gravi (attribuzione di fatti non corrispondenti a verità in contesti
comunicativi estesi a più persone), v. GULLO, Diffamazione e legittimazione
dell’intervento penale. Fra i costituzionalisti v. PUGIOTTO, Le parole sono
pietre?, cit., p. 15; MANETTI, Libertà di pensiero e tutela delle identità
religiose. Introduzione ad un’analisi comparata, in Quad. di diritto e politica
ecclesiastica, 1/2008, p. 46. La legittimità del- la tutela dell’onore
individuale non è messa in discussione dalla Corte Edu, la quale si è limitata,
fino ad oggi, a rilevare gli eccessi della risposta penale dell’ordina- mento
italiano, in quanto, secondo la Corte Edu, non dovrebbe essere prevista, sal-
vo casi eccezionali, la sottoposizione a pena detentiva; v. per tutte, Corte
eur. dir. uomo, Sez. II, sent. 24/09/2913, Belpietro c. Italia, ric. n.
42612/10; per una sintesi del problema e per un’analisi della giurisprudenza
italiana più recente sul tema del trattamento sanzionatorio della diffamazione
v. GULLO, Diffamazione e pena detenti- va, in www.penalecontemporaneo.it,
3/2016, pp. 1 ss. 123 Incriminati ai sensi dell’art. 3 della legge n. 654/1975
lett. seconda parte –, e lett. Tra sentimenti ed eguale rispetto role e
discorsi che possono costituirne un volano. Secondariamente, vengono in gioco
le residue ipotesi di vilipendio alla religione, soprattutto l’art. 403 c.p.,
il quale si presenta nelle fogge di un’offesa al- l’onore personale ma sembra
assumere nelle applicazioni giurispru- denziali un ruolo dai contorni più ampi.
È soprattutto con riguardo a tali tipologie di incriminazione che oggi la
dottrina penalistica fa ricorso al lessico dei sentimenti per sot- tolineare in
chiave critica un’asserita impalpabilità del substrato dell’offesa: valga, come
sintesi, il rilievo di Tesauro il quale si chiede se tramite l’incriminazione
della propaganda razzista non si finisca per tutelare emozioni collettive (di
scandalo, imbarazzo, disgusto, inquietudine o paura), e se, dunque, non
assomigli molto da vicino alla tutela penale di un sentimento a cavallo tra
solidarietà e allarme sociale. Insomma, un impasto a metà strada fra sentimenti
individuali di umiliazio- ne pubblica, reputazione di gruppo, uguaglianza
formale senza distinzioni di razza, ordine pubblico ideale, universalismo
morale anti-discriminazione. È plausibile ritenere che dietro tale norma vi
siano anche, in buo- na parte, input che promanano da un disagio socialmente
diffuso di fronte al fenomeno razzista, e che dunque la norma in un certo senso
finisca per assumere anche la funzione di tutela di un sentire democratico. Tale
rilievo, per quanto difficilmente confutabile, non sembra però sufficiente a
chiudere il discorso sulla legittimazione. Al di là delle indiscutibili
criticità, è lo stesso Tesauro a riconoscere che la que- stione non va
declinata in termini meramente concettualistici ma è «irriducibilmente
etico-politica e dagli esiti altamente controvertibili e resta aperta a opposte
soluzioni che convogliano giudizi di valore, preferenze culturali e scelte di
politica criminale. TESAURO, La propaganda razzista; si veda anche SPENA,
Libertà di espressione e reati di opinione. L’analisi destrutturante di Tesauro
evidenzia inoltre come il ricorso al cor- rettivo ermeneutico del pericolo
concreto non appaia sufficiente a contenere l’ambito di applicazione della
disposizione entro una ragionevole area di oggettività, v. TESAURO, Riflessioni
in tema di dignità umana. TESAURO, La propaganda razzista. Nella dottrina
statunitense si è osservato criticamente che i discorsi a favore o contro il
disvalore degli hate crimes sono affetti da un elevato grado di concettualismo,
poiché, attraverso la ricerca di un danno oggettivo riconducibile all’odio,
cercano di rendere meno Fisionomia dell’offesa È una questione
politicamente e costituzionalmente aperta, non archiviabile frettolosamente
dietro l’invocazione, pur benintenziona- ta, dell’art. 21 Cost.: sono in gioco
valori costitutivi della democrazia costituzionale, la cui protezione ha
importanza rilevante anche (non solo) da un punto di vista simbolico. Il
problema di un equilibrio con la libertà di espressione finisce per scaricarsi
sul momento applicativo, alla ricerca di una ragionevolezza con mitezza
attenuata, secondo una formula che è stata adoperata per indicare che il
bilanciamento costituzionale fra valori confliggenti, e l’eventuale sacrificio
di uno di essi (questo il senso della ‘non mitezza’), devono essere comunque
accompagnati da ragionevolezza 128. Previsioni incriminatrici ‘non illegittime’
come quelle che l’ordina- mento italiano annovera nella legge Mancino
necessitano di un regime di sorveglianza speciale: la loro tollerabilità è
legata al grado di ragionevolezza applicativa. Un problema di qualità delle
decisioni giudiziali, i cui esiti di giustizia non possono darsi per scontati:
il ri- spetto del principio costituzionale della libertà di espressione
richiede che le interpretazioni e le applicazioni siano fortemente selettive,
calibrate su criteri fra i quali deve a nostro avviso essere tenuta ben
presente, quantomeno a livello concettuale, la necessità di distingue- re tra
espressioni che offendono la mera sensibilità ed espressioni che veicolano
contenuti di umiliazione. Tale delega alla phronresis giudiziale è motivata
dalla constatazione, a nostro avviso, di una non eliminabilità dall’ordinamento
di fattispecie pur discutibili come quelle che incriminano la propaganda razzista:
troppo forte la risonanza etica e la consustanzialità dei beni in gioco in
rapporto ai valori che la democrazia riconosce come proprio fondamento.
evidente il portato assiologico della scelta di politica del diritto al fine di
restare coerenti con un liberalismo asseritamente neutrale: v. KAHAN, Two
Liberal Falla- cies in the Hate Crimes Debate, in 20 Law and Philosophy. Si
veda anche WOHLERS, Le fattispecie penali come strumento per il mante- nimento
di orientamenti sociali di carattere assiologico?, secondo il quale
rappresentazioni di valore e convinzioni possono essere considerati come
legittimi beni da proteggere nel caso in cui la loro lesione metta in
discussione l’«intesa sociale-normativa dominante. Traggo l’espressione da
SALAZAR, I destini incrociati della libertà di espres- sione e della libertà di
religione: conflitti e sinergie attraverso il prisma del principio di laicità,
in Quad. di diritto e politica ecclesiastica, la quale sottoli- nea che il
bilanciamento fra valori costituzionali potrebbe portare al sacrificio di uno
di essi, non ‘mite’ dunque, ma pur sempre (necessariamente) ragionevole; vi può
essere ragionevolezza senza mitezza, ma non mitezza senza
ragionevolezza. Tra sentimenti ed eguale rispetto Non si tratta però di un
assunto risolutivo, bensì di un fattore che rende ancora più complesso il gioco
di equilibri e che, soprattutto, responsabilizza la figura del giudicante quale
anello ultimo e decisivo di una ‘catena della ragionevolezza’129 necessaria per
affrontare il problema di limiti alla libertà di espressione. A risultare
determinanti saranno doti di sensibilità culturale e ca- pacità interpretativa
dei fenomeni da parte del giudice, nel quadro di una sapienza non ‘algoritmica’
130 bensì auspicabilmente vicina a una saggezza pratica. È tutt’altro che
scontato, e sarebbe ingenuo pensare, che tali doti risiedano in misura
sufficiente nella totalità dei giudici, ma sarebbe forse altrettanto frettoloso
dare per scontato che non vi siano margini per una intelligente e ‘non intollerabile’
gestione dell’arsenale penali- stico in materia di libertà di espressione. Il
problema è aperto, e sollecita l’intero mondo della cultura giuridica a
meditare su percorsi di studio e di formazione funzionali a dare ai soggetti
giudicanti gli strumenti per un’attenta lettura delle vicende e dei contesti
fattuali, non semplicemente delle norme 131. Nel prosieguo compiremo una
sintetica disamina di alcuni recenti sviluppi giurisprudenziali in relazione
alla tutela del sentimento reli- gioso e alla normativa sulla discriminazione
razziale. Il tema del discorso razzista rappresenta la palestra concettuale più
significativa per verificare la tenuta della distinzione fra critica e
discriminazione. 129 Sul tema della ragionevolezza nel diritto penale v. per
tutti PULITANÒ, Ragionevolezza e diritto penale, Napoli, ZAGREBELSKY, Su tre
aspetti della ragionevolezza, in Il principio di ragionevolezza nella
giurisprudenza della Corte costituzionale. Riferimenti comparatistici, in Atti
del Seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, Milano. Osserva
FIANDACA, Il giudice tra giustizia e democrazia nella società complessa, in
ID., Il diritto penale tra legge e giudice, che sarebbe necessario un
affinamento culturale nella preparazione dei magistrati, attraverso uno studio
specifico delle logiche del ragionamento giudiziale e di altri aspetti che
regolano il giudizio di fatto oltre che il giudizio di diritto. Istanze che
vengono rimarcate da VINCENTI, Diritto e menzogna. La questione della giustizia
in Italia, Roma, quando descrive criticamente il giudice contemporaneo come
«funzionario o burocrate, vittorioso in un concorso a cui segue una
progressione in carriera pressoché automatica, formatosi su di una letteratura
accademica di stampo ma- nualistico, spesso obsoleta e comunque aliena dal
ricercare il perché delle regole, abituato a ragionar per massime, naturalmente
assai poco curioso di andare oltre le rappresentazioni istituzionali e poco
propenso ad assumere il dubbio metodico quale cifra del proprio agire. Fisionomia
dell’offesa Quanto alla residua fattispecie di vilipendio di cui all’art. 403
c.p., non si richiede che le espressioni siano discriminatorie; lo schema
tipico rimane quello della condotta di insulto, del tenere a vile. Nondimeno,
si pone l’esigenza di distinguere tra offese al patrimonio ideale delle
confessioni, plausibilmente foriere di affronti alla sensibi- lità dei credenti
ma che oggi dovrebbero considerarsi penalmente ir- rilevanti, da offese
all’onore della persona. Iniziamo dai rapporti fra religione e libertà di
espressione con particolare riferimento alla satira, per sondare alcuni recenti
ap- prodi giurisprudenziali nel contesto italiano e per dedicare una ri-
flessione al caso delle pubblicazioni del settimanale francese Charlie Hebdo,
al centro dell’attenzione dopo i tragici episodi. Il dibattito sui rapporti fra
libertà di espressione e sensibili- tà religiosa In nome di sentimenti
religiosi è stato di recente versato del san- gue; l’esercizio di una libertà
che è cifra simbolica dell’occidente libe- rale ha attivato spirali di violenza
e generato un clima di terrore al cospetto del quale la riflessione sui modi
d’uso della libertà non può abbandonarsi a cliché morali, pur benintenzionati,
o a ingenui ireni- smi. Su un piano fattuale non sembra esservi ragione più
immediata e plausibile della suscettibilità emotiva per dar conto delle
conflittuali- tà emerse; se pure nella prospettiva penalistica i sentimenti
possono difettare di tassatività, dall’altro lato, essi sono però in grado di
pro- durre conseguenze ben visibili, a conferma della loro rilevanza indi-
viduale e sociale. 132 PROSDOCIMI, voce Vilipendio (reati di), in Enciclopedia
del diritto, Milano. Sul vilipendio religioso v. MORMANDO, I delitti contro il
sentimento religioso e contro la pietà dei defunti, in Trattato di diritto
penale. Parte speciale, diretto da Marinucci-Dolcini, vol. V, Padova, 2005, pp.
148 ss.; ID., «Lai- cità penale» e determinatezza. Contenuti e limiti del
vilipendio, in AA.VV., a cura di Dolcini-Paliero, Studi in onore di Giorgio
Marinucci, vol. III, Milano. Per un’accurata e ben documentata silloge di
episodi in cui sono emersi at- triti fra satira e religione v. RUOZZI, Piccolo
manuale di blasfemia audiovisiva. Dal Mistero Buffo televisivo a Southpark, in
AA.VV., a cura di Melloni-Cadeddu- Meloni, Blasfemia, diritti e libertà. Tra
sentimenti ed eguale rispetto Il traumatico ritorno in scena della sensibilità,
o forse, più pro- priamente, della suscettibilità religiosa nel contesto
occidentale costituisce un attacco frontale alla libertà di espressione per
mano di for- ze che hanno usato il linguaggio della violenza e
dell’annientamento dell’altro. A prescindere da quello che sia il giudizio sul
merito delle rappre- sentazioni satiriche danesi e di Charlie Hebdo, va detto
in premessa che le reazioni suscitate «non possono essere assunte a parametro
di un “sentimento religioso” rilevante per il nostro ordinamento. Proprio le
caratteristiche che ne fondano il forte e preoccupante rilievo politico, sullo sfondo
di un te- muto “scontro di civiltà”, e sollecitano adeguate valutazioni e
risposte politiche, impongono di tenere ferma la valutazione di estraneità e
per così dire irricevibilità giuridica. Il sentimento religioso, che può porre
un problema di tutela, non può essere misurato sulle fatwe né su vio- lenze
aizzate politicamente in altri paesi» 134. L’agire violento esclude ogni
prospettiva di considerazione giuri- dica per le istanze avanzate; resta
tuttavia in piedi l’interrogativo su come sia più ragionevole oggi configurare
una tutela del sentimento religioso ‘a misura liberale’. Uno dei nodi di fondo
si identifica nell’al- ternativa fra tutela della/e religioni e tutela delle
persone che profes- sano una religione 135: se la prima ipotesi rappresenta un
retaggio del passato incompatibile con i principi del pluralismo assiologico e
di laicità136, la seconda è aperta a diverse declinazioni. Riorientare la
tutela sulla persona del credente esclude la prospettiva del bene di civiltà;
meno scontato è l’approdo ultimo. Vediamo in che termini la distinzione fra
tutela della confessione e della persona del credente entra oggi in gioco nel
panorama appli- cativo dell’ordinamento italiano. 134 PULITANÒ, Laicità e
diritto penale. Cfr. FERRARI, La blasfemia in Europa, dalla tutela di Dio alla
tutela dei credenti, in resetdoc.org,; CIANITTO, Libertà di espressione liber-
tà di religione: un conflitto apparente?, a cura di Melloni-Cadeddu- Meloni,
Blasfemia, diritti e libertà. Cfr. CANESTRARI, Libertà di espressione e libertà
religiosa, Ex plurimis, PALAZZO, La tutela della religione tra eguaglianza e
secolarizzazione. Fisionomia dell’offesa L’ambiguità dell’art. 403 c.p. La
distinzione tra offesa alle credenze e offesa alla persona trova un punto di
riferimento nell’art. 403 c.p. La fattispecie costituisce, in- sieme all’art.
404 c.p., un residuo delle ipotesi di vilipendio origina- riamente previste,
fra le quali l’art. 402 c.p. (dichiarato costituzionalmente illegittimo con la
sentenza) costituiva la norma più emblematica e dai risvolti più critici.
Davvero il vilipendio alla religione può dirsi decriminalizzato sul piano della
sostanza? L’art. 403 c.p. e l’art. 404 c.p. ne recuperano in parte l’eredità
residua, circoscrivendo le ipotesi di rilevanza penale a una casistica più
definita (quantomeno formalmente) di azioni le quali dovrebbero avere a oggetto
le persone che professano una religione o cose destinate al culto 140. Dopo la
caduta dell’art. 402 c.p., è l’offesa alla persona che potrebbe rendere
legittima una restrizione alla libertà di manifestazione del pensiero,
lasciando fuori dall’area di intervento le forme di critica al patrimonio
ideale di una confes- sione. In realtà l’art. c.p. appare caratterizzato da una
formulazione non particolarmente felice, la quale persiste nella rubrica e nel
te- 138 L’incriminazione del vilipendio della religione cattolica è caduta
sotto la scure della Consulta non per contrasto con l’art. 21 Cost., bensì per
violazione degli artt. 3 e 8 Cost., in linea con un trend interpretativo che
non ha mai asseconda- to le pochissime richieste di illegittimità dei vilipendi
alla religione per violazione dell’art. 21 Cost. Risulta solo un ordinanza, la
n. 479/1989, nella quale è stata sol- levata questione di legittimità
costituzionale dell’art. 403 c.p. per contrasto anche con l’art. 21. In quel
caso la declaratoria della Corte è stata la manifesta inammis- sibilità per la
non pertinenza della questione rispetto al giudizio in corso, senza alcuna
riflessione sul merito dei rapporti tra l’art. 403 c.p. e l’art. 21 Cost. Per
una panoramica della giurisprudenza costituzionale sull’art. 402 c.p., v.
SALAZAR, I «destini incrociati» della libertà di espressione. Sembra aderire a
un recupero pressoché pieno della portata dell’art. c.p. FALCINELLI, Il valore
penale del sentimento religioso, la quale, adesiva- mente alla giurisprudenza,
osserva che il vilipendio generico a una confessione religiosa, anche in assenza
del riferimento a persone determinate, possa rientrare nell’art. 403 c.p., e
che anche l’offesa a simboli, come ad esempio il crocifisso, possa assumere
rilevanza penale ai sensi della medesima disposizione. Di diverso avviso
PULITANÒ, Laicità, multiculturalismo, diritto penale, in AA.VV., a cura di
Risica- to-La Rosa, Laicità e multiculturalismo. Profili penali ed extrapenali,
cit., pp. 245 s. 140 Le condotte descritte dalle fattispecie non sono del tutto
simmetriche: nel caso dell’art. 403 c.p. il vilipendio esprime la modalità di
lesione, mentre nell’art. 404 c.p. è l’offesa alla confessione religiosa a
costituire l’evento strumentale alla realizzazione del vilipendio a cose che
formino oggetto di culto. Tra sentimenti ed eguale rispetto sto141 a
riconoscere la centralità del vilipendio alla confessione reli- giosa 142,
relegando in una posizione strumentale l’offesa a chi la pro- fessa: «l’offesa
alla religione resta il criterio ermeneutico essenziale del settore. Non sono
mancate applicazioni in cui la Corte di Cassazione ha optato per un approccio
repressivo, sostenendo che ai fini dell’inte- grazione dell’art. 403 c.p. sia
sufficiente che le espressioni di vilipen- dio siano genericamente riferite
alla indistinta generalità dei fedeli «tutelando la norma il sentimento
religioso e non la persona (fisica o giuridica) offesa in quanto appartenente
ad una determinata confes- sione religiosa» 144. Tale pronuncia si esprime con
nettezza a favore di un’interpretazione impersonale del vilipendio; sentenze
successive, pur senza la medesima univocità, ne hanno ricalcato gli itinerari
logico-argomentativi, rivelando nel complesso un’adesione (inconscia?)
all’impostazione del defunto art. 402 c.p. In un caso un soggetto è stato
condannato per aver esposto «nel centro di Milano un trittico da lui realizzato
– tre fotocopie in bianco e nero, stampate su tela – raffigurante,
rispettivamente, il Pontefice in carica, un pene con testicoli e il segretario
personale del Pontefice, con la didascalia, Chi di voi non è culo scagli la
prima pietra. E anche nel regime della perseguibilità, prevista d’ufficio, la
quale enfatizza la dimensione istituzionale dell’interesse protetto. 142 Un
problema ben noto alla dottrina penalistica già negli anni Settanta; per
un’approfondita critica agli orientamenti giurisprudenziali che operavano una
sostanziale commistione fra artt. 402 e 403 c.p., applicando quest’ultimo anche
a casi di offesa impersonale a contenuti di fede v. PULITANÒ, Spunti critici. MORMANDO,
I delitti contro il sentimento religioso; sulla stessa li- nea di pensiero v.
FLORIS, Libertà di religione; MANETTI, Libertà di pen- siero e tutela delle
identità religiose, cit., p. 65; PACILLO, I delitti contro le confessioni
religiose, cit., pp. 39 ss. Cfr. ROMANO, Principio di laicità dello Stato,
cit., p. 214: «il fatto vietato e punito resta il vilipendio delle religioni».
Viene fatto notare come il trattamento sanzionatorio più grave per il
vilipendio del ministro di culto con- fermi l’orientamento della tutela verso
l’assetto istituzionale delle confessioni re- ligiose, così SIRACUSANO,
Pluralismo e secolarizzazione dei valori. La di- sposizione è dunque ambigua e
si presta a usi discutibili; in dottrina si è rilevato che per salvarla sul
piano della legittimità costituzionale occorrerebbe prendere sul serio la
direzione personale del vilipendio e il legame da accertarsi in concreto, non
in via presuntiva, del vilipendio alla confessione con l’offesa alla persona,
v. PULITANÒ, Laicità e diritto penale, cit., p. 313; cfr. SERENI, Sulla tutela
penale della libertà religiosa, Cass. pen., sez. Cass. pen., sez. Fisionomia dell’offesa
187 In un secondo episodio vi è stata condanna per aver esposto un cartellone
raffigurante sullo sfondo una sagoma costituita dall’im- magine del Pontefice
in carica, e, in primo piano, un bersaglio costituito da una serie di cerchi
concentrici con l’indicazione di punteggi vari, riportante in calce la scritta:
«1.000 punti, caramelle, preservati- vi, vino e ostie sconsacrate se centri
quel buco di culo da cui quoti- dianamente vomita fiumi di merda» 146. La Corte
di Cassazione sembra riproporre la teoria dei limiti logici, quando afferma che
in materia religiosa la critica è lecita quando – sulla base di dati o di
rilievi già in precedenza raccolti o enunciati – si traduca nella espres- sione
motivata e consapevole di un apprezzamento diverso e talora antitetico,
risultante da una indagine condotta, con serenità di meto- do, da persona
fornita delle necessarie attitudini e di adeguata preparazione: mentre trasmoda
in vilipendio quando – attraverso un giudi- zio sommario e gratuito – manifesti
un atteggiamento di disprezzo verso la religione, disconoscendo alla
istituzione e alle sue essenziali componenti (dogmi e riti) le ragioni di
valore e di pregio ad essa rico- nosciute dalla comunità. In entrambi i casi
menzionati la rilevanza penale delle condotte non appare in discussione; si
pone però la questione se l’offesa sia da considerarsi rivolta alla persona del
Pontefice o piuttosto al ruolo istituzionale e dunque al legame con un certo tipo
di opinioni espres- se dall’istituzione ecclesiastica in tema di etica
sessuale; l’integrazione della diffamazione appare pacifica, meno scontato è il
vilipen- dio alla religione ex art. 403 c.p. Secondo la lettura proposta dalla
Corte tale fattispecie non sem- brerebbe configurarsi come delitto contro
l’onore e la dignità della persona, ma assumerebbe piuttosto le vesti di un
mero surrogato del vecchio vilipendio ex art. 402 c.p., orientato alla tutela
di un interesse affine al bene di civiltà. In occasione della condanna per il
trittico 146 Cass. pen., sez. Per una ricostruzione del panorama
giurisprudenziale sul punto v. SIRACU- SANO, I delitti in materia di religione;
PACILLO, I delitti contro le con- fessioni religiose, cit., pp. 111 ss.; in
termini generali, sulla teoria dei limiti logici v. CARUSO, Tecniche
argomentative della Corte costituzionale e libertà di manifesta- zione del
pensiero, in forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/-
pdf/documenti_forum/paper/0360_caruso. Cass. pen., sez. III, 07/04/2015, n.
41044. 149 Cfr. SIRACUSANO, Vilipendio religioso e satira. Tra sentimenti ed
eguale rispetto raffigurante il Pontefice, la Cassazione ha osservato che: «ai
fini della configurabilità del reato, non occorre che le espressioni offensive
siano rivolte a fedeli ben determinati, ma è sufficiente che le stesse siano genericamente
riferibili alla indistinta generalità degli aderenti alla confessione religiosa.
Perciò il vilipendio di una reli- gione, tanto più se posto in essere
attraverso il vilipendio di coloro che la professano o di un ministro del culto
rispettivo, come nell’ipotesi dell’art. 403 cod. pen., che qui interessa,
legittimamente può limitare l’ambito di operatività dell’art. 21» 150. Si
tratta di un orientamento che inverte il rapporto tra offesa alla persona e
offesa al credo: la religione non appare come elemento qualificante l’offesa
alla persona ma è il bene ultimo di un’incrimi- nazione che concepisce l’offesa
individuale in termini strumentali ed episodici. Appare in questo senso
avvalorata la tesi di chi ha individuato l’interesse protetto dalle nuove
norme, post riforma, in un bene «a carattere superindividuale, la cui
“consistenza” si gioca prevalentemente sul piano ideale, così come sul medesimo
piano si pone la condotta espressiva ritenuta lesiva del bene protetto. Possiamo
in definitiva affermare che l’offesa alla persona del credente resti ancora
oggi marginale, pur in presenza di una disposizione che, nel suo tenore
formale, si presenta come un delitto contro l’onore qualificato dallo status
della persona offesa, ma che di fatto 150 Cass. pen., sez. VISCONTI C., Aspetti
penalistici; cfr. PELISSERO, La parola perico- losa. Il confine incerto del
controllo penale del dissenso, in Questione giustizia. Nel complesso si rimane
ancorati a un sistema che differenzia tra forme di religiosità classiche e
forme di religiosità diversa o c.d. negativa. Il legislatore conferma un favor
verso manifestazioni della spiritualità ancora- te a un’ottica tradizionale che
si identifica nelle forme di organizzazione delle religioni; sul punto gli orientamenti
nella dottrina divergono: da un lato SIRACUSA- NO, Pluralismo e
secolarizzazione dei valori, rileva che
«siamo ben lontani dall’unica possibile prospettiva di tutela nello Stato
laico: quella che si fonda su una considerazione paritaria di tutte le opzioni
individuali in materia di fede, quindi anche delle opzioni agnostiche ed atee»;
diversa è l’opinione di ROMANO, Principio di laicità dello Stato, il quale
riconosce il completo silenzio serbato dal legislatore «su forme di
agnosticismo o di ateismo attivo, prati- cato con personali accenti di
doverosità morale», concludendo tuttavia che esso «non porterebbe ad alcuna
“discriminazione ideologica perché per eventuali offese arrecate a forme
associative ispirate a pur radicate convinzioni areligiose o agnostiche non è
parso seriamente evocabile, nella situazione del nostro Paese, un qualsiasi
rischio per la tranquillità». Fisionomia dell’offesa 189 guarda più
alla matrice dello status che a colui che ne è il rappresentante: la tutela di
un’asserita sensibilità collettiva, legata all’offesa del patrimonio ideale di
una confessione, costituisce ancora oggi il punto di riferimento principale
152. La casistica esaminata appare tutto sommato non particolar- mente
problematica, quantomeno sul piano della rilevanza penale: vi è il
coinvolgimento di soggetti concretamente individuabili, e a fronte di
espressioni ingiuriose resta tutt’al più aperto il problema se si tratti di
vilipendio alla religione o di offese tali da integrare la diffamazione.
Problemi più complessi sorgerebbero se le forme di espressione avessero ad
oggetto non persone reali, ma simboli, icone, e in generale i dogmi di una
confessione. Nel contesto italiano la caduta del vili- pendio ex art. 402 c.p.
dovrebbe deporre per l’irrilevanza penale; il problema merita però di essere
analizzato anche in un’ottica extraor- dinamentale, in riferimento a episodi
dove l’irrisione satirica ha su- scitato reazioni violente, con un’evidente
sovraesposizione del fattore emotivo. Le vignette di Charlie Hebdo: ‘diritto di
offendere’ o offesa tollerabile? Prendiamo in esame quello che è stato definito
uno ‘stress test’ per i modelli di tutela, ossia il caso delle vignette
pubblicate dal setti- manale francese Charlie Hebdo e, originariamente, dal
settimanale danese Jyilland Posten. Anche la dottrina penalistica italiana si è
po- sta l’interrogativo se tali manifestazioni espressive possano assumere
rilevanza penale nell’ordinamento italiano; la risposta, condivisibil- mente
argomentata, è stata di segno negativo 154: nell’attuale panora- ma normativo
le vignette irridenti la religione islamica non sarebbero incriminabili poiché
non rivolte a soggetti determinati ma orientate a ironizzare su dogmi e
contenuti di fede 155. 152 Per un’approfondita disamina del problema della
diffamazione delle reli- gioni in ambito internazionale v. ANGELETTI, La
diffamazione delle religioni nella protezione ultranazionale dei diritti umani,
in AA.VV., a cura di Brunelli, Diritto penale della libertà religiosa. CIANITTO,
Quando la parola ferisce. Blasfemia e incitamento all’odio religioso nella
società contemporanea, Torino, BASILE, La pubblicazione delle dodici vignette,
BASILE, La pubblicazione delle dodici vignette. Tra sentimenti ed eguale
rispetto Al di là della riconducibilità a una norma incriminatrice, è oppor-
tuno chiedersi se i contenuti delle vignette siano accostabili a un’of- fesa ai
sentimenti o al venir meno del rispetto-riconoscimento. Le vignette danesi
(oggi facilmente visualizzabili su internet) non sembrano operare una vera e
propria critica o messa in discussione di asserti religiosi, ma adoperano uno
stile comunicativo particolar- mente forte nelle rappresentazione di figure
sacre, violando in primo luogo il divieto di rappresentazione del Profeta. Si
può a nostro avviso parlare di blasfemia, nel senso di rappre- sentazioni empie
per l’ottica di un fedele, e dunque plausibilmente offensive del sentimento
religioso. Non sembra però potersi chiamare in causa una vera e propria
discriminazione assimilabile a hate speech: solo nel caso di un’unica vignetta,
raffigurante il Profeta con una bomba in testa, si è osservato, a nostro avviso
in modo forse un po’ forzato, che potrebbe veicolare un messaggio
discriminatorio in forza di un’assimilazione dell’Islam a una religione di
guerra e a una considerazione di tutti gli islamici come terroristi. Il
discorso sulle vignette pubblicate nel corso degli anni dal settimanale
francese Charlie Hebdo necessiterebbe di essere sviluppato attraverso
un’analisi dettagliata delle singole immagini: non essendo possibile in questa
sede, ci limitiamo ad alcune considerazioni di li- vello generale sui rapporti
fra libertà di satira ed eguale rispetto. Partiamo da un presupposto:
l’interpretazione dei contesti, gli at- tori delle vicende e le contingenze
storico-sociali sono fattori coessenziali nella configurazione degli equilibri
di rispetto. Conseguen- temente l’interrogativo sulla tollerabilità di
un’espressione satirica appare destinato a ricevere risposte differenti a
seconda dei soggetti coinvolti, dei contesti e delle epoche. L’umorismo e la
satira possono essere gravemente irrispettosi a seconda delle cadenze adoperate
e degli aspetti della persona che mettono in ridicolo. Si tratta di un buon
punto di partenza per uscire dalla ingannatoria ricostruzione che vorrebbe
distinguere tra ‘satira buona’ o vera satira, e ‘satira cattiva’: il fine della
satira è toccare cor- de sensibili, e l’irrispettosità non è un aspetto
patologico, bensì è connaturato al fenomeno satirico. È plausibile che la
satira offenda dal punto di vista emotivo chi ne è oggetto, nel senso che a
nessuno piace essere preso in giro e che l’essere irrisi induce tendenzialmente
emozioni negative. 156 CIANITTO, Libertà di espressione e libertà di religione:
un conflitto apparente?; amplius, v. EAD., Quando la parola ferisce. Fisionomia
dell’offesa. Pensiamo alla solidarietà che il nostro Paese ha giustamente
tributato al giornale francese Charlie Hebdo per l’inaccettabile e brutale
aggressione subita: rimarchiamo che il gesto criminale non ha atte- nuanti, e
l’affermazione della libertà di satira rappresenta un princi- pio fondamentale.
Nondimeno, va considerato che l’appoggio solidale a Charlie è frutto di
un’intrinseca parzialità, poiché concernente un fatto (le vignette sull’Islam)
che non aveva un impatto emotivo pari a quello provato dai fedeli di religione
musulmana. Basta cambiare esempio per accorgersi come anche nel nostro Paese
l’atteggiamento nei confronti della satira muti radicalmente ove vi sia un
diverso coinvolgimento. Si pensi alle vignette pubblicate sempre da Charlie
Hebdo in occasione del terremoto avvenuto nel- l’Italia centrale ad agosto
2016: le risposte dell’opinione pubblica so- no state ben differenti, fino ad
arrivare, da parte di soggetti delle isti- tuzioni, alla definizione di schifo.
Ben diverso era il clima emoti- vo che aveva indotto molti cittadini ad
adottare come effige dei propri profili telematici il logo ‘je suis Charlie’.
Rispetto alle vignette sull’Islam cambia l’atteggiamento perché so- no diverse
le emozioni suscitate nei destinatari, ma la sostanza dei fatti appare non
dissimile: in entrambi i casi la satira ha colto nel se- gno, stimolando
sensazioni forti, probabilmente offendendo emoti- vamente, e suscitando
reazioni sdegnate da parte dei diretti destina- tari, ma sempre di satira si
tratta. A partire da queste premesse, forse poco politically correct ma ade-
renti alla realtà dei fenomeni, si pone il problema su come legittima- re
l’esercizio della satira in quanto potenzialmente irrispettosa e in grado di
dare fastidio 158. Nel contesto penalistico si è talvolta tracciato il confine
fra espres- sioni tollerabili e non tollerabili attraverso una ricerca
‘ontologica’ di cosa sia satira e cosa invece si collochi al di là di essa, al
fine di far derivare da tale ricostruzione effetti sul piano normativo,
adottando. Così le ha definite il Presidente del Senato della Repubblica; la
notizia è re- peribile su
tgcom24.mediaset.it/politica/vignetta-charlie-su-sisma-gras-
so-libero-di-dire-che-fa-schifo.Diritto di satira e libertà di religione godono
entrambi di protezione a li- vello costituzionale, e sono pertanto «due beni,
dunque, destinati ad una convi- venza mite, senza sopraffazioni dell’uno
rispetto all’altro», così COLAIANNI, Dirit- to di satira e libertà di
religione, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Per una definizione e
una panoramica ricostruttiva del genere espressivo della satira, v. RATANO, La
satira italiana nel dopoguerra, Messina- Firenze. Tra sentimenti ed eguale
rispetto una concezione ‘deontologica’ della satira. Un simile modo di
argomentare si caratterizza a nostro avviso per una fallacia che possiamo
ricondurre alla violazione della Legge di Hume in senso inverso, ossia come
ricostruzione fattuale a partire da un presupposto normativo: sarebbe satira
ciò che non viola una certa soglia di continenza e che dunque non offende. Tale
modo di procedere non consente di scindere adeguatamente i confini
identificativi della satira da quelli che debbano essere, eventualmente, i
limiti normativi. Come è stato efficacemente osservato: «Alla fine, sembra
dunque non si possa fare a meno di accettare che la satira non abbia confini,
benché in un senso diverso rispetto a quello che intendono quanti declinano
questa tesi come tesi morale libertaria (“la satira non deve avere confini”);
nel senso, invece, di una tesi con- cettuale che afferma che la libertà di
satira non ha confini certi, poi- ché ci manca la possibilità di realizzare una
precisa delimitazione teori- ca, attraverso la quale stabilire in maniera
incontrovertibile quando ci si è mossi nell’alveo della libertà di satira e
quando invece si è trasceso e si è entrati in un altro terreno, che, per quanto
lo si possa continuare a considerare satirico, diventa sanzionabile dall’ordinamento.
Ciò non significa postulare una ‘amoralità’ della satira, ma al con- trario
pone le condizioni per giudicare in modo distinto il fine dell’espressione
satirica dalle modalità con le quali essa si manifesta: il fine positivo della
satira non è incompatibile con un umorismo par- ticolarmente caustico tale da
essere financo irrispettoso e desacraliz- zante. Quale argomento a sostegno
della libertà di satira si è osservato che una politica di tolleranza, e dunque
non restrittiva, rappresenti un mi- Si veda ad esempio Trib. Latina, quando
osserva che «[l]a satira è, dunque, un punto di vista che si distingue dal
dileggio, dal vilipendio, dall’offesa, perché fornisce una lettura diversa
della realtà e manifesta un giudizio di valore»; e ancor più netta è Cass.
pen., sez. I, 24/02/2006 n. 9246: «La satira, notoriamente, è quella
manifestazione del pensiero (talora di altissimo livello) che nei tempi si è
addossata il compito di ‘castigare ridendo mores’; ovvero, di indicare alla
pubblica opinione aspetti criticabili o esecrabili di persone, al fine di
ottenere, mediante il riso suscitato, un esito finale di carattere etico,
correttivo cioè verso il bene». Per una panoramica sulla giurisprudenza v.
FLORIS, Libertà di religione; INFANTE, Satira: diritto o delitto?, in Dir.
inf.; CAROBENE, Satira, tutela del sentimento religioso e libertà di
espressione. Una sfida per le moderne democrazie, in Calumet. BÒ, Col sorriso
sulle labbra. La satira tra libertà di espressione e dovere di rispetto, in
Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Fisionomia dell’offesa
193 gliore humus per l’attecchimento di principi fondamentali che hanno una
base dialettica e che, ove venissero cristallizzati in una teca al ri- paro da
aggressioni, rischierebbero di trasformarsi in dogmi. Un simile modo di
argomentare è stato definito come ‘utilitarismo delle regole’: l’atteggiamento
di chi ha risolto la ‘questione Charlie’ af- fermando sì la presenza di
un’offesa, ma optando per il pieno risco- noscimento della libertà di espressione,
sarebbe viziato dal fatto che «nel dirigere l’attenzione verso le regole,
l’utilitarismo insinua il so- spetto che le conseguenze di un atto o di una
regola non siano in fondo determinanti per i giudizi e i valori etici di una
persona: che lo siano invece le regole in quanto tali, in quanto vengono
considerate intrinsecamente giuste, quali che siano le conseguenze della loro
appli- cazione» 162. Si può riassumere tale critica anche come un’obiezione di
‘disinte- resse alle conseguenze’: «la sicurezza con la quale si proclama tale
opinione è totalmente aliena dai calcoli pazienti e minuziosi che sa- rebbero
richiesti per sostanziare quella giustificazione (e ne rivela la vanità. L’argomento
definito come ‘utilitarismo delle regole’ è da tenere in seria considerazione
anche nella prospettiva giuridica; tuttavia, ciò che agli occhi del filosofo
appare come un disinteresse alle conseguenze può rappresentare nella
prospettiva penalistica una scelta di prudenza in rapporto a eventi offensivi
la cui prevedibilità non appaia supporta- ta da una base nomologica sufficiente
a legittimare divieti penali. Tenderemmo quindi a ritenere preferibile come
opzione ultima la non restrizione della libertà di satira, ma al di là
dell’atteggiamento BÒ, Col sorriso sulle labbra. BENCIVENGA, Prendiamola con
filosofia. BENCIVENGA, Prendiamola con filosofia. Tutt’altro che risolutivo si
rivela anche il ricorso a criteri di selezione delle condotte ben consolidati
nel pensiero penalistico e avallati dalla Corte costituzionale: ci riferiamo
allo schema del pericolo concreto, in merito al quale, come è stato
efficacemente rilevato da Alessandro Tesauro, anche la selezione delle pro-
prietà universalizzabili del caso concreto da utilizzare come criteri indiziari
di una pericolosità effettiva della condotta, costituisce un’attività
‘normativamente compromessa’, nel senso che non porterà comunque a individuare
criteri di corri- spondenza suscettibili di verifiche empiriche, ma il ruolo
determinante sarà pur sempre giocato da scelte di valore dell’interprete, v.
TESAURO, Riflessioni in tema di dignità umana. Ciò che allora deve spingerci a
non censurare quelle espressioni satiriche che, pur non istigando alla
violenza, mancano gravemente di rispetto ai gruppi deboli e svantaggiati non è
una generica libertà di espressione (questo, in alcuni 194 Tra
sentimenti ed eguale rispetto prudenziale, riteniamo che la soluzione liberale
possa trovare legit- timazione anche attraverso un ragionamento che si richiami
al criterio dell’eguale rispetto e al bilanciamento fra reciproche pretese.
Quando si analizzano i disaccordi in materia di satira religiosa bi- sogna
individuare dei presupposti valoriali per impostare la discus- sione, ossia dei
compromessi sul cui equilibrio ciascuna delle parti possa avere voce in
capitolo: anche «coloro che credono in una reli- gione presa di mira possono
dover considerare che il diritto di ridere di qualunque religione può esso
stesso essere considerato dagli altri come un articolo di fede» 166. La
sostanza di tale argomento è condi- visibile, anche se il percorso concettuale,
con una ‘moltiplicazione di articoli di fede’, rischia di tramutarsi in un
pendio scivoloso. Eguale rispetto dovrebbe significare preservare la libertà di
pro- fessare una religione da un lato, e la fede nella libertà di satira, dal-
l’altra: un impegno a far sì che nessun pregiudizio venga arrecato alle due
libertà. Ebbene, la pretesa di coloro che chiedono restrizioni alla libertà di
satira appare in questo senso sproporzionata poiché mentre vignette ed
espressioni anche ‘urticanti’ non arrecano un vero e pro- prio pregiudizio alla
libertà del credente e alla sua identità religiosa, la pretesa di comprimere la
libertà di espressione altrui risulte- rebbe un vulnus sproporzionato. Si
potrebbe a questo punto prendere in esame un ulteriore argo- mento, basato
sulla maggiore suscettibilità che determinati fedeli, come ad esempio quelli di
religione islamica, adducono sostenendo che ogni offesa alla propria religione
è anche, intrinsecamente, un’of- fesa alla dignità delle persone che la
professano. Ebbene, quale spazio di legittimità può essere riconosciuto a tale
obiezione? Abbiamo introdotto il problema parlando della suscettibilità sog-
casi, come abbiamo visto, è sbagliato) e nemmeno il fatto che quelle
espressioni contribuiscano in qualche modo al raggiungimento della “verità” (in
molti casi, questo è falso); piuttosto, a caldeggiare una politica di
tolleranza nei loro con- fronti è il fatto che consentono ai principi che ci
sono cari di difendersi sempre meglio e mantenersi vivi e tonici, e con essi il
tipo di società nella quale aspiriamo a vivere», v. BÒ, Col sorriso sulle
labbra. TELFER, Umorismo ed eguale rispetto, in AA.VV., a cura di
Carter-Galeotti- Ottonelli, Eguale rispetto, Milano. Utilizzo tale concetto
nell’accezione sviluppata da PINO, Sulla rilevanza giuridica e costituzionale
dell’identità religiosa, in Ragion pratica, ossia come «l’insieme delle
credenze, dei valori, delle appartenenze che un individuo ha in materia
specificamente religiosa», e dunque come aspetto specifico della sfera della
coscienza. 168 WALDRON, The Harm in Hate Speech. Fisionomia dell’offesa
gettiva nella trattazione di Joel Feinberg; in questo caso il discorso è però
differente, poiché riguarda non la suscettibilità di un singolo soggetto, ma di
un gruppo: l’interrogativo è se si tratti di una vulne- rabilità meramente
emozionale o se, diversamente, sia anche ricon- ducibile a una particolare
debolezza sociale del gruppo. Con riferimento a tale seconda ipotesi, esponiamo
le tesi di due Autori già incontrati nel corso dell’indagine. Da un lato,
Margalit osserva che un gruppo vulnerabile, con una storia di umiliazione e
sospetto da parte di coloro che lo circondano, specialmente da parte della
cultura dominante, è suscettibile di interpretare ogni critica come umiliazione.
Waldron tematizza il problema senza richiamare l’eventuale debolezza di un
gruppo, ma incentrando il discorso sulla totale identificazione fra soggetto e
ideologie/credenze. Di fronte all’interrogativo sul peso che possa essere
riconosciuto alla percezione soggettiva nel caso di gruppi vulnerabili, e
dunque al- la rilevanza della vulnerabilità nell’interpretazione
dell’offensività di un’espressione, le posizioni di Margalit e Waldron
divergono: biografia personale e matrici culturali sono fattori che
probabilmente in- fluiscono su prese di posizione concernenti ‘scelte
ultime’170, la cui argomentazione in termini razionali è particolarmente
difficoltosa. Il filosofo israeliano propone i seguenti criteri di
soluzione: un primo criterio, basato
sulla reciprocità secondo cui dovreb- be essere considerato critica qualunque
cosa si desideri offrire ad altri e che si accetterebbe ove venisse offerta a
noi stessi; un secondo criterio, in favore dell’interpretazione del gruppo
vulnerabile, si lega alla «necessità morale di far pendere la bilancia
dell’errore nell’interpretazione verso la parte del debole», e va però
bilanciato da un altro principio secondo cui «qualunque cosa fosse considerata
critica piuttosto che umiliazione se avvenisse “in fami- glia”, cioè
all’interno del gruppo, dovrebbe pure essere considerata tale se proveniente
dall’esterno del gruppo. Diversamente da Margalit, il quale dunque non esclude
una carità interpretativa a favore dei gruppi vulnerabili, Waldron rimarca la
ne- cessità di non assecondare normativamente pretese avanzate in forza di
un’identificazione fra persona e ideali religiosi o politici: richieste
MARGALIT, La società decente. Traggo questo concetto da BOBBIO, L’età dei diritti,
Torino, MARGALIT, La società decente. [H. P. GRICE, principle of conversational helpfulness:
what a decent chap does!] MARGALIT,
La società decente. Tra sentimenti ed eguale rispetto di tutela di questo tipo
sono da considerarsi esorbitanti in un conte- sto pluralista. Vi è l’esigenza
di una limitazione delle pretese sogget- tive, pur tenendo conto che il legame
identificativo fra individuo e ideali può essere così intenso da essere
assimilabile a una ‘seconda pelle’; ma ciò non può giustificare sul piano
politico provvedimenti normativi che limitino le libertà di tutti per
preservare la serenità interiore di alcuni . Sintetizzando: sia Margalit sia
Waldron concordano sulla necessi- tà di prendere atto che determinate
espressioni meritino una partico- lare attenzione da parte del diritto poiché
possono esorbitare dall’or- dinario range della critica e del mero insulto e
divenire forme di umi- liazione e discriminazione della persona. Per Margalit
il discrimine fra insulto e umiliazione può essere diverso a seconda del tipo
di de- stinatari in quanto di fronte a un gruppo cosiddetto vulnerabile
l’interpretazione delle espressioni dovrebbe essere condotta tenendo conto
anche, eventualmente, della peculiare sensibilità; secondo Wal- dron tale
differenziazione non è mai normativamente giustificabile e si presterebbe a
divenire un problematico moltiplicatore di divieti sulla base di pretese
soggettivistiche. Concordiamo con Waldron che l’identificazione fra critica a
fedi e valori e offesa alla persona, rappresenti un argomento knock-out che
sbilancerebbe le posizioni in gioco. Il credente il quale esige che i propri
principi non vengano mai irrisi, adducendo che ciò significherebbe
automaticamente offendere lui come persona, sta implicitamente cercando di sottrarre
le proprie posizioni assiologico-religiose dal dibattito, ponendosi in questo
senso in una posizione di supremazia, limitando la libertà di espressione
altrui secondo criteri che non sono confutabili poiché si sottraggono per
definizione a ogni ti- po di confronto. La prova di tale incommensurabilità fra
posizioni emerge in relazione a un ulteriore test secondo il quale dovrebbe
essere ritenuta of- fensiva un’espressione che nessun membro del gruppo avrebbe
rite- nuto divertente, anche se a pronunciarla fosse stato uno del grup- po
stesso. Tale test trascura a nostro avviso un dato fondamentale, ossia che i
conflitti fra sensibilità nascono proprio dal fatto che vi possono essere
gruppi che non accettano un certo modo di fare ironia tout court; non è un problema
di qualità della satira, ma semplicemente la WALDRON, The Harm in Hate Speech. TELFER,
Umorismo ed eguale rispetto, Fisionomia dell’offesa satira su certi temi
potrebbe non essere ritenuta mai ammissibile. Un test di questo tipo non appare
ad esempio risolutivo se applicato alle vignette sul Profeta Maometto poiché la
religione islamica non sem- bra tollerare alcun tipo di ironia in questo senso.
Bisogna dunque prendere atto che tali test sono poco funzionali quando
pretendono di mettere a confronto pretese fra loro incompatibili poiché
ricondu- cibili a gruppi che non si riconoscono nei medesimi valori. L’analisi
filosofica di Ermanno Bencivenga è in questo senso spie- tata quando osserva
che dal fedele di qualsivoglia religione non si può esigere un atteggiamento
lassista e compromissorio sul rispetto della propria fede. Il carattere
radicale del vincolo è tale per cui l’al- trui libertà di satira non potrebbe
mai essere ritenuta tollerabile. In definitiva, il tema dell’identificazione
fra soggetto e credenze spinge verso esiti illiberali: pretese modulate su una
simile rigidità non possono essere accolte in un contesto pluralista, nel quale
un in- teresse, pur di rango elevato, va comunque calato in una prospettiva di
bilanciamento. Sintetizzando, la risposta all’interrogativo sulla libertà di
satira, anche quando consista in vignette dissacranti come quelle pubblicate in
Danimarca e come alcune di quelle pubblicate dal settimanale Charlie Hebdo,
deve essere a nostro avviso positiva: nessuna rilevanza penale secondo
l’attuale normativa italiana, ma anche nessuna futu- ribile prospettiva di
censura. Attenzione però a non fare della satira un dogma: parlare di libertà
di deridere è una formula schietta ma che rischia di prestar- si a distorsioni.
Esprimersi a favore della libertà di satira non signifi- ca ritenerla
insindacabile; da un lato il riconoscere l’irrispettosità del- la satira può
non essere elemento sufficiente per inferirne l’opportu- nità di una
criminalizzazione; dall’altro l’irrilevanza penale non im- plica la
certificazione di un buon uso della libertà di espressione BENCIVENGA,
Prendiamola con filosofia. Cfr. PINO, Sulla rilevanza giuridica e
costituzionale dell’identità religiosa. Concordiamo in questo senso con
CANESTRARI, Libertà di espressione e liber- tà religiosa. TELFER, Umorismo ed
eguale rispetto, Problema che si riconnette al più ampio tema dei valori e di
un’etica della convivenza le cui polarità non dovrebbero essere determinate
dalle dicotomie del- la liceità e illecità penale: «un’etica non legale e non
penalistica di comportamen- to», come condivisibilmente osservato da DONINI, Il
diritto penale come etica pub- blica, Modena, Tra sentimenti ed eguale rispetto
Non appare opportuno diffondere a livello comunicativo formule come ‘libertà di
offesa’ o ‘diritto di offendere’, mentre è bene riflettere su come gestire da
un punto di vista sociale e comunicativo quelle che possono essere definite
‘offese tollerabili’, o meglio offese che i cittadini devono (imparare a)
tollerare. La liceità dell’irrispettosità umoristica lascia aperto il problema
di una ricostituzione del rispetto reciproco, di luoghi simbolici in cui possa
essere offerta una compensazione a offese che, come nel caso delle reli- gioni,
toccano strati profondi della persona. Riconoscere che le vignette di Charlie
Hebdo possano ferire e abbiano offeso credenti di religione islamica non
significa avallare la bestialità omicida dei terroristi, né comporta quale
immediata implicazione quella di invocare lo strumento penale quale
saracinesca. È però un punto importante per avviare un riconoscimento a
soggetti che abbiano avvertito soggettivamente un’umi- liazione per la
derisione ai propri simboli, anche in virtù del fatto che si tratta di
appartenenti a gruppi deboli o comunque a minoranze, nei confronti dei quali
l’irrisione satirica può comunque rappresentare una forma di amplificazione
della disuguaglianza di status sociale. 8. Le norme sulla propaganda razzista
in Italia: quale spazio a sentimenti? Sentimenti, pari dignità e
discriminazione rappresentano concetti che concorrono a identificare il
retroterra delle norme sulla propaganda razzista, ossia lo hate speech a sfondo
razziale che in Italia è incriminato 180 Si è osservato che l’impatto sociale
dell’irrispettosità satirica e la conse- guente tollerabilità della satira
dovrebbe essere correlata alla categoria di soggetti sui quali la satira va a
incidere: massima libertà ove l’irrisione si rivolga a soggetti che hanno una
posizione di supremazia a livello sociale, mentre più problematico appare il
caso in cui si faccia satira nei confronti di categorie deboli, specie fa-
cendo leva su stereotipi e luoghi comuni. Questo criterio, definito come frutto
di una «precomprensione egualitaria del discorso pubblico», v. CARUSO, La
libertà di espressione in azione, appare in definitiva un bilanciamento tra il
fine morale della satira e la sua ‘moralità interna’, vista attraverso l’egida
assiologica del principio di uguaglianza. Per un interessante commento a una
pronuncia del- la Corte Edu che, tramite l’art. 17 CEDU ha respinto il ricorso
per violazione dell’art. 10 a seguito della condanna di un noto comico francese
per uno spettaco- lo satirico sull’Olocausto, v. PUGLISI, La satira
“negazionista” al vaglio dei giudici di Strasburgo: alcune considerazioni in
«rime sparse» sulla negazione dell’Olocausto, in www.penalecontemporaneo.it,
Fisionomia dell’offesa ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), della legge.
Cominciamo a interrogarci su quale sia l’effettivo rilievo del sentimento nel
richiamo all’odio quale elemento di fattispecie dell’art. della legge, il cui
presupposto è la sussistenza di un’idea di- scriminatoria fondata sulla
diversità determinata da una pretesa su- periorità razziale o da odio etnico
182. Ad una prima lettura emerge come nel corpo della disposizione normativa il
sentimento non definisca l’oggetto di tutela, bensì rappre- senti la nota
caratterizzante il tipo di espressioni che la legge intende vietare. La
prospettiva appare invertita rispetto alle norme che abbia- mo precedentemente
analizzato con riferimento agli altri ‘sentimenti- valori’ menzionati nel
codice: piuttosto che parlare di tutela di senti- menti, l’assetto delle norme
tratteggia una tutela da sentimenti, in rap- porto alla quale l’odio rappresenta
lo stato affettivo da ‘disinnescare’ 183. 181 In un’ottica più ampia, sono
pertinenti al discorso d’odio a sfondo razziale anche altre norme: l’apologia
di genocidio di cui all’art. 8 della legge e le disposizioni della c.d. ‘Legge
Scelba’ che aggravano la cornice sanziona- toria per l’apologia di fascismo nel
caso in cui venga realizzata attraverso ‘idee e metodi razzisti’. Nella
letteratura penalistica, v. a cura di Riondato, Di- scriminazione razziale,
xenofobia, odio religioso. Diritti fondamentali e tutela pena- le, cit.; DE
FRANCESCO, Commento a D.L. conv. con modif. dalla legge. Misure urgenti in
materia di discriminazione razziale, etnica, religiosa, in Leg. pen.; FRONZA,
Osservazioni sull’attività di propa- ganda razzista, in Riv. int. dir. dell’uomo;
VISCONTI C., Il reato di propaganda razzista. Per una panoramica sulle
applicazioni della normativa v. PAVICH-BONOMI, Reati in tema di
discriminazione: il punto sull’evoluzione normativa recente, sui principi e va-
lori in gioco, sulle prospettive legislative e sulla possibilità di
interpretare in senso con- forme a Costituzione la normativa vigente, in
www.penalecontemporaneo.it; FERLA, L’applicazione della finalità di
discriminazione razziale in alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione,
in Riv. it. dir. proc. pen., Evidenzia la peculiarità delle incriminazioni
contro la diffusione e l’incita- mento all’odio, rispetto al problema generale
della cosiddetta ‘tutela penale di sen- timenti’, anche ALONSO ALAMO,
Sentimientos y derecho penal, cit., pp. 59 ss. In realtà, secondo le
indicazioni che emergono principalmente in ambito anglo-americano, va
considerato che l’uso del termine odio, oltre a essere approssimativo, appare
er- rato: «[w]hat has become clear is that the word ‘hate’ is really a misnomer.
An of- fender
need not actually hate his victim in order to have committed a ‘hate crime’;
indeed he may feel no personal hatred towards that particular individual at
all», v. WALTERS, Hate Crime and Restorative Justice, Oxford; cfr. PAREKH, Is
There a Case for Banning Hate Speech?, in AA.VV., ed. by Herz-Molnar, The
Content and the Context of Hate Speech, cit., p. 40. Si veda anche PERRY, A Crime by Any Oth- er Name, Il
concetto di ‘crimine d’odio’ sconta oltretutto un’indeter- minatezza di fondo:
si tratta di una definizione cosiddetta ‘ostensiva’, ossia che pro- cede non
attraverso un’esaustiva esplicazione del definiens (l’odio), ma
attraverso 200 Tra sentimenti ed eguale rispetto Tale precisazione
non risolve ma rilancia l’interrogativo se dietro le norme sulla propaganda
razzista si ponga effettivamente un pro- blema di sentimenti negativi. Nelle
pronunce della giurisprudenza italiana, la maggior parte del- le quali relative
all’applicabilità della circostanza aggravante (art., d.l.), la risposta è
negativa, in quanto è decisamente pre- valente l’orientamento che interpreta il
requisito dell’odio non come tratto affettivo del soggetto attivo, bensì come
sfondo valoriale dei contenuti espressivi e simbolici legati alle condotte 184.
Come osservato dalla Corte di Cassazione: «non può considerarsi sufficiente che
l’odio etnico, nazionale, razziale o religioso sia stato, più o meno
riconoscibilmente, il sentimento che ha ispirato dall’interno l’azione
delittuosa, occorrendo invece che que- sta, per le sue intrinseche
caratteristiche e per il contesto nel quale si colloca, si presenti come
intenzionalmente diretta e almeno poten- zialmente idonea a rendere percepibile
all’esterno ed a suscitare in al- tri il suddetto, riprovevole sentimento o
comunque a dar luogo, in fu- turo o nell’immediato, al concreto pericolo di
comportamenti discri- minatori per ragioni di razza, nazionalità, etnia o
religione» 185. una individuazione del definiendum (l’esempio concreto) il
quale viene successiva- mente ricollegato al definiens. Si tratta delle
cosiddette definizioni mediante esempi, suscettibili di convogliare istanze
normative e culturali che tendono a ricondurre all’odio azioni e condotte le
più diverse: «[c]lassificare un gesto criminale come crimine d’odio è
compatibile in quest’ottica con un’ampia gamma di stati psicologi- ci, dalla
rabbia alla noia, alla paura; perché non parlare, allora, di crimini di rabbia?
Nascosto dietro al concetto di crimine d’odio sembra dunque esserci un altro
significato culturale dell’odio, ossia ciò che motiva gesti di violenza
insensata (normativamente ingiustificati) l’insistenza sul termine “odio” in
una data si- tuazione, più che un fatto descrittivo, è il riflesso dell’impegno
normativo a identificarsi con le sventure della vittima e a prendere le
distanze dal punto di vista dell’aggressore», v. ROYZMAN-MCCAULEY-ROZIN, Da
Platone a Putnam: quattro modi di pensare all’odio. Cass. pen., sez.; si
vedano, ex plurimis, Cass. pen., sez. V, 12/06/2008, n. 38217; Cass. pen., sez.
Un diverso orientamento si pone a sostegno di un’applicazione più ampia, e in
particolare estesa a comprendere anche situazioni in cui vi sia solo la
presenza di soggetto attivo e vittima: «Non è, dunque, richiesta la plateale
ostentazione di tali motiva- zioni sì da ingenerare il rischio di reiterazione
di analoghi comportamenti, essen- do sufficiente che l’azione rechi, in sé, le
prescritte connotazioni, immediatamen- te percepibili nel contesto in cui è
maturata, avuto riguardo al comune sentire ed alla comune accezione
dell’espressione usata» v. Cass. pen., sez. V, 11/07/2006, n. 37609; ulteriori
pronunce sono analizzate in PAVICH-BONOMI, Reati in tema di di- scriminazione,
Cass. pen., sez.; cfr. Cass. pen., sez. Fisionomia dell’offesa. L’orientamento
della giurisprudenza italiana sembra aderire alla concezione dello hate speech
come fattore in grado di alterare in ne- gativo il clima sociale e di inoculare
il germe della discriminazio- ne186. Non viene riservato spazio allo stato
soggettivo dell’agente né alla verifica di un’effettiva diffusione del pensiero
razzista e di un ‘contagio emotivo’, adottando un modello di intervento basato
sul pe- ricolo astratto 187 e orientato alla tutela della dignità umana 188.
Un’eloquente evocazione dei sentimenti la troviamo invece in una pronuncia
ormai datata, relativa alla legge (at-tuazione della Convenzione internazionale
per la prevenzione e la repressione del crimine di Genocidio), e in particolare
all’art. 8 che in- crimina l’istigazione e l’apologia di genocidio 189. Ebbene,
nel 1985 la Corte di Cassazione ebbe a definire la ratio di tutela del reato di
pro- paganda come contrasto della «intollerabile disumanità odioso culto
dell’intolleranza razziale che esprime, orrore che suscita nelle coscienze
civili ferite dal ricordo degli stermini perpetrati dai nazisti e dai calvari
tragicamente attuali di talune popolazioni africane e asiatiche. L’idoneità
della con- dotta ad integrare gli estremi del reato non è già quella generale
di un improbabile contagio di idee e di propositi genocidiari, ma quella più
SPENA, La parola odio. Sovraesposizione, criminalizzazione, interpretazione
dello hate speech, in Criminalia; sul tema, in termini generali, cfr. WALDRON,
The Harm in Hate Speech. L’assunto è presente in Cass. pen., sez. Un’interpre-
tazione correttiva è proposta da FRONZA, Osservazioni sul reato di propaganda
razzista; cfr., per un differente percorso argomentativo volto a rico- noscere
che la propaganda di idee razziste è già di per sé concretamente pericolosa per
la dignità della persona, v. PICOTTI, Diffusione di idee razziste ed
incitamento a commettere atti di discriminazione razziale, ss., nota a
Tribunale Verona, in Giur. merito; contra, v. SCAFFARDI, Oltre i confini della
libertà di espressione; più ampiamente, TESAURO, Riflessioni in tema di dignità
umana. Per tutti v. DE FRANCESCO, Commento a D.L. 26/4/1993 n. 122 conv. con
modif. dalla legge; cfr. AMBROSETTI, Beni giuridici tutelati e struttura delle
fattispecie: aspetti problematici della normativa penale contro la di-
scriminazione razziale, in AA.VV., a cura di Riondato, Discriminazione
razziale, xenofobia, odio religioso; PICOTTI, Istigazione e propaganda della
discri- minazione razziale fra offesa dei diritti fondamentali della persona e
libertà di mani- festazione del pensiero, in AA.VV., a cura di Riondato,
Discriminazione razziale, xenofobia, odio religioso, cit., pp. 134 ss. 189 Sul
tema v. CANESTRARI, voce Genocidio, in Enciclopedia giuridica, Roma. Tra
sentimenti ed eguale rispetto strutturalmente semplice di manifestare
chiaramente l’incondizionato plauso per forme ben identificate di fatti di
Genocidio. Attraverso un lessico ad alto impatto emotivo, la Corte afferma la
legittimità dell’incriminazione dell’apologia di genocidio quale argine all’‘orrore
che suscita nelle coscienze’. Si tratta del caso più emblema- tico in cui una
norma penale italiana finalizzata al contrasto al razzismo e alla
discriminazione viene declinata alla stregua di una vera e propria tutela di
sentimenti; un profilo che è stato puntualmente, an- corché sinteticamente,
messo in evidenza nei commenti critici della dottrina dell’epoca, che ne ha
rilevato altresì la profonda distonia con i principi enunciati dalla Corte
costituzionale in tema di apologia ed istigazione, del tutto disattesi dalla
pronuncia della Cassazione. Tale orientamento rimane un caso isolato
nell’ambito della esigua giurisprudenza, e viene espressamente sconfessato
dall’unica pronun- cia successiva, ad opera della Corte di Assise di Milano che
ne confu- ta l’intero impianto motivazionale al fine di restringere
l’operatività della norma alle sole ipotesi in cui l’apologia sia una «forma di
istiga- zione indiretta, caratterizzata dalla nota interna che in essa
l’induzio- ne alla commissione di un certo fatto si realizza attraverso
l’esaltazione di un fatto analogo. Il discorso razzista fra estremismo politico
e insulto discri- minatorio Veniamo infine ad analizzare alcuni profili di
ermeneutica del fat- to che ricorrono nell’analisi della casistica sul discorso
razzista. La giurisprudenza specifica che affinché siano integrati gli estremi
del- l’espressione discriminatoria deve trattarsi di consapevole
esteriorizzazione di un sentimento di avversione o di discriminazione fon- data
su di un pregiudizio: ma cosa consente di distinguere a livello esteriore una
critica da un pregiudizio? Cass. pen., sez. I, 29/03/1985, n. 507, in Foro it.,
La vicenda è relativa all’esposizione di striscioni inneggianti all’Olocausto
durante una manifestazione sportiva: Mathausen reggia degli ebrei, ‘Una cento
mille Mathausen’, ‘Hitler l’ha insegnato, uccidere l’ebreo non è reato. FIANDACA,
nota a Cass. pen., sez., in Foro it., Corte di Assise di Milano, in Ius
explorer. Cass. pen., sez. Fisionomia dell’offesa Nelle applicazioni della
norma sulla propaganda razzista la giuri- sprudenza ha più volte adoperato il
criterio basato sulla distinzione fra considerazioni che fanno leva sulla
diffusione di determinati com- portamenti presso determinate etnie, e l’offesa
all’etnia tramite inde- bite generalizzazioni. Risultano particolarmente
problematiche le vicende riguardanti contesti di dialettica politica, nei quali
è frequente il ricorso a stereo- tipi che, a seconda delle circostanze, possono
assumere le vesti di veri e propri pregiudizi discriminatori. Il processo ai
leghisti di Verona rappresenta un significativo leading case: sinteticamente,
il fatto ri- guarda l’iniziativa di alcuni consiglieri comunali finalizzata a
mandare via gli zingari dal comune scaligero attraverso un coinvolgimento della
popolazione allertata da un volantino che recitava No ai campi nomadi. Firma
anche tu per mandare via gli zingari. Fra le diverse questioni affrontate dai
giudici, è importante ai fini della presente indagine rilevare quanto osservato
dalla Corte di Cas- sazione in occasione dell’ordinanza di annullamento con
rinvio: «La discriminazione si deve fondare sulla qualità del soggetto
(zingaro, nero, ebreo, ecc.) e non sui comportamenti. La discrimina- zione per
l’altrui diversità è cosa diversa dalla discriminazione per l’altrui
criminosità. In definitiva un soggetto può anche essere legitti- mamente
discriminato per il suo comportamento ma non per la sua qualità di essere
diverso. Tale trend interpretativo rimane costante nella giurisprudenza successiva
avente ad oggetto le dichiarazioni di soggetti politici nel- l’ambito
dell’attività istituzionale e della campagna elettorale. Emergono tuttavia
notevoli criticità in una recente pronuncia della Corte di Cassazione
riguardante una condanna della Corte di Appello di Trieste per un volantino di
promozione elettorale stampato e diffuso in occasione delle elezioni per il
rinnovo del Parlamento Europeo, il quale secondo i giudici di merito 194 Un
riassunto della vicenda in CARUSO, Dialettica della libertà di espressione: il
caso Tosi e la propaganda di idee razziste, a cura di Tega, Le discriminazioni
razziali ed etniche. Profili giuridici di tutela, Roma; si veda anche VISCONTI
C., Il reato di propaganda razzista. Cass. pen., sez. Cass. pen., sez.; Cass.
pen., sez. Tra sentimenti ed eguale rispetto «propagandava idee fondate sulla
superiorità di una razza rispetto alle altre e sull’odio razziale, facendo
ricorso, in particolare, allo slogan “basta usurai – basta stranieri” con
sottinteso, ma evidente riferimen- to a persona di religione ebraica ed
esplicito riferimento a persone di nazionalità non comunitaria e, sul retro del
volantino, alla rappresen- tazione grafica esplicativa dello slogan di
un’Italia assediata da sogget- ti di colore dediti allo spaccio di stupefacenti,
da un Abramo Lincoln attorniato da dollari, da un cinese produttore di merce
scadente, da una donna e un bambino Rom sporchi e pronti a depredare e da un
soggetto musulmano con una cintura formata da candelotti di dinami- te pronti
per un attentato terroristico. La Corte di Cassazione dispone l’annullamento
senza rinvio perché il fatto non sussiste, argomentando proprio sulla base
dell’asse- rita differenza del caso trattato rispetto alla condanna dei
leghisti ve- neti, nel quale, secondo la Corte, appariva invece palese la
discrimi- nazione degli zingari per il solo fatto di essere tali, in quanto il
do- cumento diffuso non indicava alcuna plausibile ragione a sostegno
dell’allontanamento, mentre il diverso caso in esame, «ad avviso del Collegio,
in maniera alquanto grossolana, vuole veicola- re un messaggio di avversione
politica verso una serie di comporta- menti illeciti che, con una
generalizzazione che appare una forzatura anche agl’occhi del destinatario più
sprovveduto, vengono attribuiti a soggetti appartenenti a determinate razze o
etnie: il cinese che vende prodotti contraffatti, l’uomo di colore che spaccia
stupefacenti, la rom che tenta di rapire il bambino, l’arabo che si fa
esplodere in un atten- tato terroristico. E poi Abramo Lincoln, con i suoi
dollari, a rappre- sentare la finanza e le banche, probabilmente da mettere in
relazione alla scritta “basta usurai”». Cass. pen., sez.: secondo la
descrizione riportata in sentenza, «su un lato compariva la propria foto
sovrastata dalla scritta “Vota S.”, sotto la quale si leggeva, a grandi
caratteri, la frase “BASTA USURAI, BASTA STRANIERI”. Sotto, il simbolo del
partito di appartenenza (Destra Sociale – Fiamma Tricolore), con una mano che
vi appone una croce e scrive di fianco “ S.”. Più in basso, l’URL del blog del
candidato; sull’altro lato, in alto la scritta: “Elezioni Europee DIFENDI
L’ITALIA – VOTA S.”. Più sotto, sei caricature che raffigurano: un cittadino
dai tratti somatici asiatici che vende prodotti “made in China; un Abramo Lincoln con tanti dollari che gli
svolazzano intorno; un uomo di colore
che offre droga; un arabo con una cintura di candelotti di dinamite pronto a
farsi esplodere; una donna italiana con un bambino in braccio e, di fianco, una
mendicante rom che allunga le mani in direzione dello stesso. Fisionomia
dell’offesa Non sono però solo considerazioni legate al merito delle afferma-
zioni, definite ‘grossolane’, a far propendere la Corte verso un atteg-
giamento di indulgenza, bensì risulta decisiva l’analisi del quadro contestuale
e in particolare il particolare clima nel quale si svolgono le competizioni
elettorali. Ora, la condivisibile apertura della Corte a una lettura dei fatti
il più possibile aperta alla valutazione di tutti i fattori di contesto e alle
prassi comunicative, anche quelle meno ortodosse, conferma in pri- mo luogo il
carattere storicamente e socialmente condizionato delle soglie di liceità e di
tollerabilità del discorso pubblico. Sul merito dell’interpretazione offerta
dal Collegio, possiamo rite- nere avverato il vaticinio di Costantino Visconti
riguardo l’elevata complessità di scindere, a livello di critica, la persona
dal proprio comportamento: la nitidezza della distinzione è solo apparente, in
quanto vi sono ambiti in cui il discorrere sulle differenze in rapporto a un
contesto pluralistico e multiculturale può condurre a un punto in cui «il
profilo della diversità in sé e quello dei comportamenti costituiscono un
tutt’uno, e non è possibile, né verosimilmente avrebbe senso separarli» 198. In
relazione a tale profilo, l’argomentazione dei giudici appare frettolosa e
superficiale. Ciò che desta a nostro avviso perplessità non è tanto l’esito
assolu- torio, il quale, pur opinabile, può trovare ragioni in un complessivo
atteggiamento di favor libertatis; sorprende però che sia la stessa Cor- te ad
riconoscere che siamo di fronte, evidentemente, ad un messaggio politico che
risente di un pregiudizio per cui determinate atti- vità delittuose vengono
poste in essere prevalentemente dai membri di determinate etnie». Ebbene,
parlare di pregiudizio evoca una connessione immediata con la discriminazione:
come ammonisce Norberto Bobbio, «la conseguenza principale del pregiudizio di
gruppo è la discriminazio- ne»200. In altri termini, quanto affermato dalla
Corte depone per un VISCONTI C., Aspetti penalistici Abel osserva che «è
impossibile distinguere le espressioni illegittime dall’opportunismo di routine
dei politici quando vanno incontro ai pregiudizi popolari, v. ABEL, La parola e
il rispetto. Il legame tra pregiudizio e discriminazione non deve tuttavia
portare a inferire automaticamente la sussistenza di un atteggiamento razzista:
pregiudizio e razzismo, per quanto connessi, non sono sovrapponibili, ma si
tratta di concetti distinti, v. RAVENNA, Odiare. Per tutti, BOBBIO, Elogio
della mitezza e altri scritti morali, Milano. Tra sentimenti ed eguale rispetto
univoco accostamento delle opinioni del volantino al pensiero di-
scriminatorio: sono frutto di pregiudizi razziali. Difficile a questo punto negarne
il disvalore, quantomeno se si abbia a cuore un certo rigore concettuale.
L’atteggiamento della Corte lascia perplessi, in quanto la circo- stanza
legittimante l’esercizio della libertà di espressione è così espli- cata: «si
tratta, peraltro, di un pregiudizio che da sempre viene agita- to nelle
campagne elettorali al fine di recuperare consenso in situa- zioni locali in
cui da parte dell’elettorato viene una richiesta di maggiore sicurezza.
Un’indulgenza indotta dalla consuetudine: ma quale dovrebbe es- sere il ruolo
del diritto penale in rapporto a prassi comunicative becere? La constatazione
di una degradazione del linguaggio e di una brutalizzazione della dialettica in
ambito politico è una buona ragione per chiudere un occhio di fronte a casi come
quello preso in e- same? La risposta travalica i confini della questione e
riporta all’inter- rogativo se il diritto penale debba limitarsi a un’azione di
conserva- zione dei valori o possa anche costituire uno strumento di ‘pedagogia
sociale’. Resta il dubbio se in questo caso l’atteggiamento della Corte di
Cassazione sia da avallare per essersi astenuta dal sindacare il merito di un
discorso politico, o sia invece da criticare per non aver adeguatamente
stigmatizzato la diffusione di pensieri offensivi che essa stessa ha
implicitamente ammesso essere frutto di pregiudizi a base razziale. Sinossi La
connessione fra tutela di sentimenti e rispetto reciproco risulta
particolarmente evidente nella dialettica avente ad oggetto argomenti ad alto
tasso emotivo, dove vengono in gioco ‘appartenenze significative’
dell’individuo. Nell’attuale scenario socio-politico del mondo oc- cidentale
gran parte dei conflitti orbitano intorno al tema dell’appar- tenenza etnica,
della fede religiosa, della identità e pari dignità sessuale. Fra le ragioni
dell’effetto emotigeno vi è il fatto che nel discorso Tale principio viene
esplicitato anche in Cass. pen., sez. Fisionomia dell’offesa concernente le
appartenenze possono emergere problemi di mancato riconoscimento dell’altro e
di categorizzazioni denigratorie. Ne deriva l’esigenza di distinguere fra
espressioni di mera critica o irrisione, pur emotivamente fastidiose ma
comunque espressione della libertà del dissenso, da forme di diniego del
riconoscimento: la priorità politica è la dimensione del rispetto definita
‘rispetto-riconoscimento’, diversa dal ‘rispetto-stima’. L’eguale
rispetto-riconoscimento costituisce la ricaduta relaziona- le più immediata del
valore della dignità umana. Per quanto tale richiamo possa risultare problematico
agli occhi del penalista, esso rappresenta comunque una bussola assiologica se
ci si impegni a modularne l’uso attraverso una lettura non
metafisico-concettuali- stica ma volta a identificarne le proiezioni
relazionali ed esistenziali, ad esempio attraverso la cosiddetta ‘teoria delle
capacità’ elaborata da Martha Nussbaum. Il non facile obiettivo di bilanciare
istanze di libertà e richieste di rispetto porta a identificare un livello
minimo di protezione il quale sembra poter coincidere con l’esigenza di non
essere umiliati e poter essere trattati come persona dignitosa il cui valore
eguaglia quello al- trui. Nell’approfondimento del concetto di ‘umiliazione’,
viene rimarca- ta l’esigenza di distinguere fra espressioni di insulto ed
espressioni che umiliano. La distinzione, comunque afferrabile sul piano
concettuale, appare sfumare nei suoi contorni essenziali al momento delle
applicazioni in ambito giuridico: il processo interpretativo dipende in larga
misura dall’ermeneutica del fatto, ossia dai diversi significati che
determinate espressioni possono assumere a seconda dei contesti e dei soggetti
coinvolti, e si espone a precomprensioni e a usi poco sorvegliati di inferenze
logiche e valoriali. Un rapido riscontro relativo alle norme italiane a tutela
del senti- mento religioso e della pari dignità mostra come il richiamo a
sentimenti sia residuale nelle argomentazioni della giurisprudenza: pre- sente
in minima parte nelle forme di vilipendio, comunque ancorate a un modello di
tutela incentrato sulla religione piuttosto che sulla dignità del credente, e
assente con riguardo alla normativa sul di- scorso razzista. Un ambito,
quest’ultimo, nel quale meritano particolare attenzione, quale esempio di
ermeneutica del fatto, le argomen- tazioni elaborate per tracciare la linea di
confine fra discorso politico ‘estremo’ e discorso discriminatorio. Tra
sentimenti ed eguale rispetto
DILEMMI SOMMARIO: Tutela di sentimenti’: una formula a più significati.
Oltre la prospettiva penalistica: ‘cura dei sentimenti’ come sfida fondata
sulle libertà. Tutela da sentimenti. Idealtipi antropologici e realtà umana dei
conflitti. Dissensi ed estremismo. Quale ruolo per il diritto penale? Il
tormentato pensiero della dottrina penalistica. Precetti pedagogici? Sinossi. Tutela
di sentimenti: una formula a più significati Cerchiamo di riannodare le fila di
un discorso che ha preso le mosse dall’esigenza di riservare attenzione ai
rapporti fra sentimenti, emozioni e diritto penale non solo come problema
esegetico-inter- pretativo ma, più radicalmente, come coordinata per la
riflessione sull’essere e sul dover essere del diritto penale. L’osservazione
di Mar- tha Nussbaum posta in epigrafe al I capitolo ci ricorda che uno sguardo
alla dimensione affettiva è fondamentale per non perdere di vista il substrato
umano dei problemi e soprattutto gli aspetti di vul- nerabilità della persona
che possono motivare il ricorso allo strumen- to giuridico. Parlare di tutela
di sentimenti rimanda al problema del rispetto per le diversità coesistenti
nella società pluralista: alla varietà di pre- ferenze e di assiologie
personali. Il sentimento viene in gioco non semplicemente come stato
psicologico, ma in termini normativi qua- le richiamo metonimico al ‘tutto
della persona’ e al valore di cui sen- timenti ed emozioni rappresentano il
correlato fenomenico, ossia la personalità e l’‘unicità’ del singolo.
L’eventuale orizzonte di tutela dovrebbe in questo senso focaliz- zarsi non su
risvolti contenutistici di stati affettivi o su oggetti (ideali, concezioni,
fedi) caratterizzati da peculiari connotazioni valoriali, ma assumere a
riferimento eventuali attacchi alla persona che adope- 210 Tra sentimenti
ed eguale rispetto rino strumentalmente il sentimento (rectius, il modo
d’essere e l’iden- tità dell’individuo) come fattore degradante per la
negazione della pari dignità 1. Abbiamo individuato nell’eguale e reciproco
rispetto-riconosci- mento l’atteggiamento che meglio si presta a definire sia
il dover es- sere dei rapporti fra singoli, sia la tendenziale equidistanza che
do- vrebbe caratterizzare eventuali interventi normativi 2. Sarebbe corretto
parlare di eguale rispetto come ‘bene giuridico’, per riportare il discorso sul
piano dei concetti endopenalistici? Al di là della scarsa risolutività che una
tale formula assumerebbe sul pia- no teoretico, la sostanza dei problemi appare
diversa: in primo luogo il rispetto non definisce un oggetto di tutela a sé
stante ma si pone piuttosto come parametro per valutare sia i rapporti tra
singoli sia la qualità di eventuali risposte normative che abbiano come
riferimento finalistico la tutela della persona. In secondo luogo, quando si
analizzano le dimensioni sociologica, psicologica e filosofica del rispetto
emerge una complessità che non appare comprimibile e ‘isolabile’ nell’involucro
concettuale che si è soliti definire ‘bene giuridico’3. Possiamo sì parlare di
‘diritto al ri- 1 Cfr. PULITANÒ, Introduzione alla parte speciale. Nelle
moderne democrazie liberali, le ricadute effettuali del valore del rispet- to-riconoscimento
coinvolgono due differenti profili. In primo luogo l’atteggia- mento dello
Stato verso i cittadini: il rispetto-riconoscimento è da intendersi co- me
aspetto complementare del principio di eguaglianza, indicando l’approccio che
la normazione statuale dovrebbe assumere nei rapporti con le diverse voci dello
scenario pluralista e nelle dinamiche fra maggioranze minoranze: «l’eguale
rispetto appare in questa luce come una generalizzazione della dignità e
dell’onore è come l’esito di un processo di costituzione di una comunità di
pari, di una comunità di mutuo riconoscimento: la comunità dell’eguale status
di cittadi- nanza» v. VECA, Dizionario minimo. Le parole della filosofia per
una convivenza democratica, Milano; per uno studio sul tema delle
discriminazioni attuate verso individui o gruppi mediante lo strumento
giuridico, v. SALARDI, Di- scriminazioni, linguaggio e diritto. Profili
teorico-giuridici, Torino; per un quadro, e un’analisi critica, di interventi
normativi nel contesto italia- no che sembrano potersi definire come
‘discriminatori’, v. BARTOLI C., Razzisti per legge. L’Italia che discrimina,
Roma-Bari; per un approfondimen- to sull’atteggiamento della Corte
costituzionale in rapporto a questioni in cui so- no venuti in gioco profili di
discriminazione, v. DODARO, Uguaglianza e diritto penale. Sono numerose le voci
che nella dottrina italiana hanno constatato la crisi di tale costrutto
teorico. In termini generali v., per tutti, FIANDACA, Sul bene giuridico; in
relazione a profili più specifici è stato acclarato il «ruolo di strumento
metodologico di chiarificazione concettuale più che di base cogente- mente
normativa delle scelte di criminalizzazione», così PALAZZO, Tendenze e
prospetto’ per descrivere l’interesse della persona a non essere offesa, ma si
tratta di una formula da prendere con cautela e che necessita di
specificazioni. Il filosofo Darwall osserva che rispettare un individuo
significa prendere sul serio le sue richieste e le sue aspettative sul pia- no
morale in forza non di un dovere impersonale ed esterno alla rela- zione, bensì
in virtù dell’autorità morale che è inerente alla persona stessa, alla quale si
deve rispetto per ragioni di uguaglianza (c.d. rispetto in seconda persona). In
altri termini, le richieste di rispetto traggono legittimazione morale dalla
persona in sé, ed è la persona ad essere destinataria dell’atteggiamento di
riguardo fondato sull’ugua- glianza di status nella relazione di reciprocità.
Di fondamentale importanza è lo sviluppo che Anna Elisabetta Galeotti ha dato
al pensiero di Darwall, contribuendo a illuminare la distinzione tra rispetto e
diritti. Riportiamo per esteso un importante passaggio: «Quando si dice “tutti
hanno diritto di essere rispettati dagli altri” non stiamo parlando di diritto
in senso proprio, perché il diritto al rispetto non ha uno specifico contenuto.
Certamente di fronte a una violazione di diritti, si dice che il trasgressore
non ha rispettato il titolare di dirit- ti. Però non possiamo concludere che il
rispetto sia una qualificazione dell’ottemperamento dei diritti tale che, ogni
qualvolta una persona fa il proprio dovere verso qualcun altro, il rispetto si
manifesta come una qualità intrinseca e inestricabile del dovere morale
ottemperato. Non possiamo concludere in quel modo perché, tra le altre cose,
non siamo contenti di essere rispettati per dovere. Il fatto è che non solo non
vogliamo essere rispettati per un dovere in terza persona, ma neanche spettive
nella tutela penale della persona umana, in AA.VV., a cura di Fioravanti, La
tutela penale della persona. Nuove frontiere, difficili equilibri, Milano. Altri
Autori hanno evidenziato la dissoluzione della funzione critica, sul presup-
posto della negazione di una preesistenza dei beni oggetto di tutela alle
scelte del legislatore, v. DI GIOVINE O., Un diritto penale empatico?,
rimarcando inoltre l’appannamento della capacità descrittiva del concetto, e
suggerendone una dismissione o un sostanzioso restyling, v. FORTI, Le tinte
forti del dissenso. Si veda anche PALIERO, La laicità penale, il quale rimarca
il perdurante ruolo di orientamento del ‘bene giuridico’ in rapporto al
formante legislativo e giurisprudenziale, pur confermando la crisi sostanziale
del costrutto in relazione ai suoi confini. DARWALL, Respect and the Second-Person Standpoint, in
Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association. Si è osservato che il rispetto-riconoscimento è
dunque un atteggiamento verso una persona, prima ancora che nei confronti di
un’identità gruppale, che reclama azioni non umilianti e non degradanti, così
CERETTI-CORNELLI, Oltre la paura. Tra sentimenti ed eguale rispetto per uno in
seconda persona. Non vogliamo essere rispettati per dovere, punto e basta. In
effetti credo che la prospettiva diritti/doveri collassi sempre in qualche
forma di morale impersonale che non soddisfa pro- priamente le nostre
aspettative circa l’essere rispettati. La richiesta reciproca di rispetto pur
se avanzata in termine di diritto non può mai essere soddisfatta per dovere,
anche se ciascuno di noi ha l’obbligo di rispettare gl’altri. La mancanza di
rispetto non si rimedia attraverso l’imposizione di rispettare gli altri, ma
solo attraverso una comprensio- ne autentica di ciò che la richiesta reciproca
implica. Solo allora chi ha mancato di rispetto può riparare il suo torto, non
già facendo per dovere qualche atto, ma riconoscendo la propria mancanza e
riparando l’offesa con un atto individualizzante di riconoscimento. La natura
del rispetto ‘in seconda persona’ implica che il rapporto di reciproco
riconoscimento debba avvenire tramite un atto ‘indivi- dualizzante’, la cui
sostanza è quella di dare valore morale a un soggetto considerandolo nella sua
concretezza di persona umana, non dunque come mera proiezione di una comune
appartenenza di genere che prescinde dalle particolarità che lo caratterizzano.
Un realistico disincanto suggerisce a questo punto una constatazio- ne: il
rispetto, inteso come disposizione comportamentale dell’individuo, non è
coercibile: «[l]a prospettiva dei diritti e dei doveri è una prospettiva
impersonale, che non soddisfa compiutamente le aspettative di ricono- scimento
e rispetto morale. Non le soddisfa perché se il rispetto deve essere ‘in
seconda persona’, un eventuale divieto rappresenta invece una fonte eteronoma
di doveri. Un rispetto giuridicamente imposto può es- sere una componente
importante negli equilibri della convivenza, ma non esaurisce lo spazio morale
delle relazioni e soprattutto non è da considerarsi strumento prioritario da un
punto di vista politico. Rispettare le persone, e rispettarsi fra persone è
prima di tutto un atto ‘sentito’ che discende da disposizioni soggettive sulle
quali influi- scono strumenti di controllo sociale fra i quali può rientrare
anche, eventualmente, il diritto penale; ma se prendiamo sul serio la matrice
affettiva dell’atteggiamento di rispetto8, e dunque la sua natura an- GALEOTTI,
La politica del rispetto. Questa diversa prospettiva dell’atteggiamento di
rispetto viene approfondita in GALEOTTI, Rispetto come riconoscimento, in
AA.VV., a cura di Carter-Galeotti- Ottonelli, Eguale rispetto. PULITANÒ,
Introduzione alla parte speciale. BAGNOLI, L’autorità della morale; MORDACCI,
Rispetto. Dilemmi che di sentimento, ne consegue che l’obiettivo del rispetto
per le per- sone discende in primo luogo dalle possibilità di uno sviluppo
sogget- tivo di tale sentire 9. Emerge un’importante indicazione per definire
il progetto norma- tivo della ‘tutela di sentimenti’: la strategia dei divieti
è del tutto residuale, certo non prioritaria. Il giurista penale è portato a
pensare al concetto di tutela prevalentemente in chiave negativa o ‘difensiva’,
come protezione di un dato oggetto da danni o da pericoli, ma si trat- ta di
un’accezione che rispetto ai problemi in esame appare limitante, e che è
preferibile scorporare in traiettorie differenti. Possiamo individuare una
prima prospettiva che declina il concet- to di tutela come agire positivo, un
‘aver cura’ di sentimenti ed emo- zioni nella dimensione sociale, inteso come
coltivazione di atteggiamenti emotivi che favoriscano un clima favorevole al
reciproco rispetto. Oltre la prospettiva penalistica: ‘cura dei sentimenti’
come sfida fondata sulle libertà Cura dei sentimenti è un concetto estraneo al
tradizionale repertorio di categorie non solo penalistiche, ma più in generale
giuridi- che. Perché si dovrebbe aver cura dei sentimenti nella società con-
temporanea? Una eloquente risposta è fornita da Nussbaum in una cri- tica al
pensiero liberale, reo di non aver adeguatamente tenuto in considerazione
sentimenti ed emozioni, vedendoli come destabilizzanti e più confacenti a
visioni politiche orientate in senso populista, ai fascismi e alle forme
dittatoriali. C’è chi pensa che soltanto le società fasciste o aggressive siano
intensamente emotive e che solo tali società abbiano bisogno di coltiva- re
emozioni. Sono convinzioni sbagliate e pericolose. Cedere sul terreno delle
emozioni, permettere che le forze illiberali vi trovino Non basta dare l’ordine
di farlo perché la gente sia trattata effettivamente con rispetto. Il
riconoscimento reciproco va negoziato, e questo vuol dire coinvol- gere in
tutta la loro complessità il carattere degli individui tanto quanto la
struttura sociale, v. SENNETT, Rispetto. La dignità umana in un mondo di
diseguali, tr. it., a cura di Turnaturi, Bologna. Traggo questo termine dal
lessico di Nussbaum. NUSSBAUM, Emozioni politiche. Tra sentimenti ed eguale
rispetto spazio significa dare loro un grosso vantaggio nel cuore delle persone
e rischiare che queste pensino ai valori liberali come a qualcosa di noioso e
inefficace. Tutti i principi politici, buoni e cattivi, necessitano di supporto
emotivo per consolidarsi nel tempo, e ogni società giusta deve guardarsi dalle
divisioni e dalle gerarchie coltivando sentimenti appropriati di amore e
simpatia» 12. La critica di fondo della studiosa statunitense si può articolare
in due profili. Su un piano filosofico, l’ambizione a un liberalismo politico
(il quale cioè cerchi di mantenere una tendenziale equidistanza senza
promuovere una particolare concezione del bene) avrebbe prodotto teorizzazioni
eccessivamente asettiche sul piano dei valori, o comun- que non adeguatamente
esplicite nell’affermare il sostegno a un pac- chetto di principi. Conseguentemente,
l’immagine di un liberalismo troppo preoccu- pato di presentarsi come
neutrale14 ha disincentivato la riflessione sulle ragioni delle scelte
valoriali degli individui, trascurando le emo- zioni e i sentimenti come
fattori che influenzano gli atteggiamenti verso i valori. La seconda carenza di
fondo è non aver adeguatamente riflettuto sulla ‘psicologia di una società
dignitosa. . Secondo Nussbaum è fondamentale che una riflessione
filosofico-politica prenda le mosse dalla psicologia umana, che cerchi chiavi
di comprensione dei com- portamenti per evitare di elaborare teorie fondate su
immagini stereotipate dell’essere umano. Lo studio delle emozioni e dei
sentimen- NUSSBAUM, Emozioni politiche. Secondo la Nussbaum, quando invece i
liberali hanno tentato di addivenire a un liberalismo più ‘comprensivo’, si è
arrivati a teorizzare una sorta di ‘religione civile’, ossia pacchetti di
principi non adeguatamente inclusivi, bensì escludenti (come esempi vengono
riportati la religione civile di Mill e Comte). Nel panorama statunitense la
critica al tentativo liberale di mostrarsi come asseritamente neutrale ha avuto
ad oggetto anche il pensiero penalistico, visto come del tutto incentrato sul
piano funzionalistico e consequenzialistico, e ten- dente non offrire il giusto
risalto alla componente valoriale nella definizione del danno e della
responsabilità, v. KAHAN, Two Liberal Fallacies. Da tale critica non sono
esenti pensatori fra i più importanti della tradizione liberale, con la sola
esclusione di Rawls, al quale si deve, nello studio intitolato ‘Giustizia come
equità’, un fondamentale richiamo alla psicologia morale ragionevole, v.
NUSSBAUM, Emozioni politiche; cfr. RAWLS, Giustizia come equità. Una
riformulazione, tr. it., a cura di Veca, Milano. Dilemmi ti si pone in questo
senso come passo per identificare matrici di atteggiamenti di pensiero e di
comportamenti che possono rivelarsi problematici, e vieppiù dissonanti, in
rapporto ai principi liberali. Il buon uso pubblico delle emozioni costituisce
il nucleo di una strategia politica che riconosce al fattore affettivo una
peculiare forza normativa e una salienza morale le quali dovrebbero contribuire
a dare sostanza e a vivificare i principi guida del paradigma liberale
attraverso un intelligente stimolo delle coscienze basato su virtuose
interazioni con la sfera emotiva18. Si configura in questo senso un vero e
proprio progetto culturale volto a ‘reinventare la religione civile’ 19, e a
rendere la compagine sociale permeabile a emozioni positive al fine di dare al
rispetto reciproco una dimensione più pregnante. Solo a uno sguardo
superficiale la teorizzazione di Martha Nus- sbaum potrebbe risultare
accomunabile a una sorta di moralismo au- toritario, come tentativo di porre le
fondamenta di un ‘pensiero uni- co’. La studiosa, consapevolmente, ne prende le
distanze: una cultura critica vigile è fondamentale per la stabilità dei valori
liberali. Un’intensa cura delle emozioni può coesistere, anche se talvolta a
fatica, con la presenza di uno spazio critico aperto» 21. Una simile
prospettiva sembra di primo acchito esulare rispetto al campo del diritto
penale. In verità essa contiene un messaggio impor- tante anche per la
prospettiva penalistica: la ‘cura’ dei sentimenti de- Da questo punto di vista,
il percorso additato dalla Nussbaum pare potersi accostare a obiezioni critiche
di altri Autori che hanno rimproverato al pensiero liberale un’eccessiva
‘asetticità’: in altri termini, un punto di vista troppo restritti- vo e
‘astensionistico’ dal punto di vista etico, a esclusivo vantaggio della
prospet- tiva di giustizia e a detrimento di una riflessione sul bene, sia
collettivo sia indivi- duale, v., per tutti, DWORKIN, I fondamenti
dell’eguaglianza liberale. Un progetto politico normativo si legittima se può
essere stabile. Le emozioni sono interessanti perché giocano un ruolo in questa
stabilità» NUSSBAUM, Emozioni politiche. Le strategie proposte da Martha
Nussbaum si ba- sano su esempi tratti dalla storia recente: discorsi pubblici,
sostegno alle arti, educazione alla lettura e alla frequentazione di testi
letterari sono alcune delle parti di un vasto programma che la studiosa pone
come base per favorire lo sviluppo di un ‘sentire democratico’, predisponente
all’ascolto reciproco e alla capa- cità di immedesimarsi nell’altro, per
stimolare negli individui emozioni consone ai valori liberali e per tenere di
conseguenza sotto controllo la tendenza «radicata in tutta la società e, in
ultima analisi, in tutti noi, a proteggere un Sé fragile deni- grando e
mettendo in secondo piano gli altri», v. NUSSBAUM, Emozioni politiche. NUSSBAUM,
Emozioni politiche. NUSSBAUM, Emozioni politiche. NUSSBAUM, Emozioni politiche.
Tra sentimenti ed eguale rispetto finisce un progetto che dà priorità alle
libertà, alla promozione di una dialettica pubblica aperta al confronto anche
aspro fra le idee, volta a creare per i cittadini la possibilità di costruzione
di un’IDENTITÀ DIALOGICA. Tutela da sentimenti Da un altro lato, si pone il
problema di quale strategia politico- sociale debba adottarsi di fronte a
spinte emotive negative: vi sono emozioni e sentimenti per i quali si può porre
un problema di tutela non nel senso di cura, bensì in termini opposti, come
presidio disin- centivante che definiamo ‘tutela da sentimenti’. Si tratta
della pro- spettiva più suscettibile di creare tensioni con i diritti di
libertà, e che riguarda in modo più diretto l’eventuale coinvolgimento dello
stru- mento penale. È abbastanza immediato pensare all’odio come atteggiamento
emotivo che contrasta con l’eguale rispetto; esso rappresenta già oggi, a
prescindere dalla concreta rilevanza assunta in fase applicativa, l’elemento
caratterizzante condotte che molti ordinamenti vietano sotto l’appellativo di
hate speech e hate crimes. Si tratta di un nucleo di atteggiamenti che, per
quanto non definiti esaustivamente dalle fonti normative, presentano quale
minimo comune denominatore l’avversione verso gruppi e categorie di persone che
patiscono una debolezza e una marginalizzazione socialmente significativa. La
formula tutela da sentimenti può assumere un significato più esteso
dell’accezione descrittiva degli ambiti normativi di contrasto all’odio: la si
potrebbe intendere come istanza focalizzata non su at- teggiamenti emozionali
definiti, bensì funzionale alla messa a tema di profili inerenti, più in
generale, la dimensione psico-sociale delle matrici e delle ragioni dei
dissensi. In altri termini, un’istanza che riassume l’esortazione
all’approfondimento della ‘psicologia di una società dignitosa’. Parlare di
odio come tratto univocamente identificativo di manife- stazioni offensive è
un’approssimazione che rischia di peccare per eccesso. Anche nella quotidianità
emerge come l’odio venga usato per definire e per connotare atteggiamenti di
dissenso radicale frequen- temente riscontrabili nel contesto mediatico: ad
esempio, in riferi- mento all’ambiente dei social network, si parla
frequentemente di 22 SPENA, La parola(-)odio, cit., pp. 598 ss.
Dilemmi 217 ‘haters’23, ossia ‘odiatori’, termine col quale si indicano
soggetti che aggrediscono verbalmente gli altri internauti escludendo ogni
possi- bile approccio di mediazione con l’interlocutore. L’atteggiamento
emotivo che definiamo ‘odio’ appare particolar- mente sovraesposto; la tendenza
a focalizzare l’attenzione su di esso può però indurre a trascurare il ruolo di
ulteriori atteggiamenti emo- tivi, altrettanto meritevoli di attenzione come
fattori di degradazione del discorso e della dialettica pubblica. In altri
termini, la realtà psico-sociale è probabilmente più complessa e stratificata e
le contrapposizioni anche estreme non dovrebbero essere ricondotte tout court
all’odio, il quale è forse una componente che, se presa sul serio, potrebbe
essere residuale in rapporto ad altri atteggiamenti antago- nisti dell’eguale
rispetto, quali rabbia, paura, vergogna, invidia, disgusto: più diffusi, e
difficili da riconoscere e da ammettere, anche nei confronti di sé stessi. A
nostro avviso si pone l’esigenza di pensare alla tutela da senti- menti come
istanza normativa che suggerisca di «coltivare una certa attenzione verso i
fattori in grado di favorire la conoscenza delle libertà e le condizioni che
permettono di farne concretamente uso, individuando come punto nodale della
questione l’interrogativo sui «margini di flessibilità di cui dispongono, di
fatto, e soprattutto di cui hanno reale coscienza, le persone nell’espressione
di un “dissenso” rispetto al senso, o meglio, ai sensi che vengono trasmessi
nei rispettivi contesti di vita. In altri termini, il giurista penale deve oggi
considerare che per la Una panoramica in ZICCARDI, L’odio online. Violenza
verbale e ossessioni in rete, Milano. Si tratta di odiatori o semplicemente di
stupidi? L’equiparazione fra intol- leranza, specie in ambito razziale, e
stupidità, proposta in un breve saggio sul- l’analisi psicologica del razzismo
ad opera di BLUM, Razzismo e stupidità, in AA.VV., a cura di
Tappolet-Teroni-Konzelmann Ziv, Le ombre dell’anima, sembra da un lato
suggerire il ridimensionamento della portata di un richiamo all’odio quale matrice
dell’intolleranza, e dall’altro lato sposta sul piano culturale e della
decostruzione dialettica, soprattutto tramite lo strumento del- l’ironia, il
contrasto al discorso razzista. Rabbia e odio sono due emozioni autonome, per
quanto non prive di forti connessioni. Osserva RAVENNA, Odiare, che la rabbia è
sperimenta- ta più di frequente rispetto all’odio, e che quest’ultimo presenta
delle caratteristi- che peculiari che lo rendono distinguibile sia a livello
psicologico che psico- sociale. Sul ruolo politicamente negativo della
vergogna, dell’invidia e del disgu- sto v., per tutti, NUSSBAUM, Emozioni
politiche, FORTI, Le tinte forti del dissenso, Tra sentimenti ed eguale
rispetto comprensione dei percorsi attraverso cui il potere pubblico esprime le
sue istanze repressive, occorra alzare e allargare lo sguardo al con- testo
socio-culturale complessivo in cui i sensi e i relativi dissensi trovano il
loro terreno di generazione. Coerentemente con la suddetta esortazione,
riteniamo che una ra- gionevole attenzione al versante affettivo, orientata a
sondare la dimensione umana dei conflitti e soprattutto lo sfondo
antropologico, possa rappresentare un tassello importante per addivenire a un
qua- dro fenomenicamente più realistico degli atteggiamenti degli indivi- dui
e, conseguentemente, anche a una più dettagliata base di rifles- sione per la
politica penale e per un razionale orientamento alle conseguenze. Appare
infatti poco sensato, in una riflessione sulle dinamiche del reciproco rispetto
a livello espressivo-comunicativo, non prendere in considerazione le matrici
dei dissensi, i canali di diffusione, e più in generale un’idea realistica di
essere umano con cui il diritto si trova a interloquire, anche attraverso
eventuali precetti. Più in generale, si tratta a nostro avviso di ricercare
degli adden- tellati sul piano socio-fenomenico per sondare in modo non concet-
tualistico margini di opportunità, oltre che di legittimità, circa la pro-
spettiva di interventi normativi. Idealtipi antropologici e realtà umana dei
conflitti Sia la ‘cura’ dei sentimenti, sia la tutela ‘da’ sentimenti presup-
pongono che negli individui vi sia la capacità di recepire un certo ti- po di
stimoli cognitivi ed emotivi. Viene da chiedersi quale sia il riscontro che una
tale ambizione trova oggi nella compagine sociale: se si tratti di una
prospettiva rea- listica o se invece presupponga un modello ideal-tipico di
cittadino eccessivamente ottimistico. FORTI, Le tinte forti del dissenso. Osserva
PALAZZO, Tendenze e prospettive nella tutela penale della persona umana, cit.,
p. 404, che «nel configurare il sistema di tutela penale della persona, sarà
del tutto legittimo prestare ascolto alle suggestioni anche di tipo antropolo-
gico che possono provenire dalle convinzioni sociali sull’essere umano; ma,
dal- l’altro, una razionale scelta politico criminale sulla tutela della
persona e sui suoi limiti dovrà necessariamente essere ispirata ai princìpi di
ultima ratio, di tolleranza e di laicità del diritto penale.
Dilemmi La possibilità che la riflessione teorica finisca per fare
affidamen- to su modelli non del tutto aderenti alla realtà sociale costituisce
un avvertimento che la dottrina penalistica non ha mancato di evidenziare.
Alberto Cadoppi in uno scritto sul paternalismo giuridico dall’impronta
fortemente liberale, in tendenziale accordo con la posizione di Feinberg
propensa alla massima valorizzazione dell’autonomia di scelta e della volontà
dell’individuo, evidenzia come il discorso sull’autonomia personale vada preso
con molta attenzione e serietà, per non cadere nell’errore, attribuito anche a
Mill, di elaborare teorie assumendo quale prototipo di persona un soggetto
apparentemente immune da inciampi cognitivi e da condizionamenti emotivi che
potrebbero gettare un alone di problematicità sulla reale consapevolezza delle
scelte adottate 29. Solleva problemi simili con riferimento al tema della
libertà di espressione Visconti, quando si chiede se gli argomenti volti a
ridimensionare l’impatto delle parole offensive, e a metterne in dubbio la
dannosità, siano dettati anche (soprattutto?) da un irenisti- co, e tutt’altro
che giustificato, affidamento su un modello di cittadi- no ‘ragionevole, colto
e tollerante’, in grado di elaborare l’insulto e di non patirne gli effetti.
Tale categoria personologica non appare del tutto rispondente alla realtà; ed è
per tale motivo che Visconti osser- va, condivisibilmente, che è con
riferimento alla tipologia di soggetti che non hanno la ca- pacità di
controllare razionalmente e dialetticamente la potenziale pe- CADOPPI,
Liberalismo, paternalismo e diritto penale. L’osservazione di Cadoppi è volta a
sottolineare in modo puntuale e condivisibile il ri- schio di una tendenza
semplificante nella teorizzazione giuridica, e rilancia la problematizzazione
dell’idea di essere umano, dei modelli di scelta razionale, de- gli interessi
finali che dovrebbero idealmente rappresentarne il fine delle condot- te, tema
pregno di ricadute sul piano politico. Ad esempio, si veda la questione
relativa al benessere individuale, all’ideale normativo di vita buona, alla
distinzione fra interessi volizionali e interessi critici, presente in DWORKIN,
I fondamenti dell’eguaglianza liberale, e ripreso, con diversità di vedute, in
FIAN- DACA, Diritto penale, tipi di morale, e FORTI, Per una discussione sui
limiti morali. A un livello successivo, la problematizzazione del ruolo delle
emozioni, della riflessività, della consapevolezza delle proprie scelte da
parte dell’individuo, si pone in termini funzionali alla lettura e all’interpretazione
delle condotte umane, nel tentativo, sempre fallibile, di trovare dei signi-
ficati: per una tematizzazione di tale problema in ambito criminologico, e sul
rapporto fra riflessività e opacità, v. CERETTI-NATALI, Cosmologie violente, e
bibliografia ivi citata. Tra sentimenti ed eguale rispetto ricolosità di
certe forme di discorso pubblico, o che – peggio – ne strumentalizzerebbero
intenzionalmente i possibili effetti sociali dannosi, che si prospetta di fatto
il problema di una scelta politico-criminale tra l’intervento e l’astensione.
Emerge da tali notazioni una necessità di realismo, di problematizzazione del
modello antropologico di individuo che il diritto pena- le assuma a punto di
riferimento, nella consapevolezza di non poter e non dover dare per scontate
caratteristiche che finiscono per condur- re ad astrazioni perfezionistiche.
Ricollegandoci a quanto osservato da Visconti, il discorso sui limi- ti alla
libertà di espressione sembra talvolta presupporre la presenza di determinate
capacità dell’essere umano le quali appaiono oggi non condivise dalla totalità
degli individui. Tale rilievo si pone in primo luogo per i destinatari di
espressioni offensive, ma è bene allargare la riflessione anche al versante
degli autori, e dunque alle particolari di- sposizioni emotive e di pensiero
che li caratterizzano: il carico emoti- vo della vittima e la spinta emotiva
che anima chi offende sono en- trambi esposti al rischio di atteggiamenti
radicali. All’interno del macro tema del dissenso intersoggettivo riteniamo che
le traiettorie di ricerca per il giurista debbano focalizzarsi su differenti
aspetti, uno dei quali, concernente le matrici cognitive del dis- senso e la
qualità del flusso epistemico che alimenta le opinioni, è stato sinteticamente
messo in luce nel saggio di Gabrio Forti poc’anzi citato. L’Autore evidenzia
come il contesto generativo del senso e del dissenso versi oggi in condizioni
alquanto problematiche, che mettono a dura prova le risorse cognitive dei
singoli e alimentano un gri- giore epistemico il quale si accompagna a uno
sbiadimento globale dell’etica della comunicazione. L’avvento del web, oltre a
indurre la percezione di una deresponsabilizzazione del discorso pubblico, ha
portato a un «sovraccarico informativo che espone ognuno al rischio di
mobilitare non risorse cognitive adeguate, bensì una “ca- VISCONTI C., Aspetti
penalistici; cfr. FORTI, Le tinte forti del dissenso, il quale parla
criticamente di credo neo-liberale, costruito a mi- sura di soggetti capaci di
farsi robustamente valere nell’agone socio-culturale (ivi compresi storici e
intellettuali in grado di rintuzzare con gli argomenti della loro scienza le
farneticazioni negazioniste. Tematizza il problema di una tendenza a elaborare
modelli ‘deontologici’ di persona umana poco rispondenti con la realtà sociale
anche FIANDACA, Diritto penale, tipi di morale. AGOSTINI, Verità avvelenata. Dilemmi
pacità attentiva deteriorata”, generando così risposte meccaniche,
“comportamenti automatici che evitano la paralisi al prezzo della qualità
decisionale. A costituire un rischio per il pensiero critico, e dunque per la
qua- lità etica ed epistemica del discorso pubblico, sarebbe, secondo Forti:
«il manifestarsi in tale contesto di voci che si distaccano — solo perché
rumorose, violente, sorprendenti — dal magma confuso dell’over- crowding
informativo, riuscendo così a incanalare tunnel visions di schiere di followers
a conseguire quella che potremmo definire una ve- ste “istituzionalizzata
mediaticamente” L’aspettativa di poter trar- re da tali voci “salienti”
rassicuranti semplificazioni del complesso e angosciante overcrowding
informativo che ci stringe, sarà potenziata laddove esse si sostengano su una
violenza espressiva che sembri ap- pagare altresì, sia pure con un sortilegio
illusorio, quella nostalgia di fisicità e corporeità che l’immersione
quotidiana nei mondi virtuali e artificiali non può che acutizzare. Come emerge
da tali considerazioni, le cause dell’alterazione della dialettica pubblica e
la conseguente canalizzazione della violenza e dell’aggressività verbale
sembrano doversi ricondurre a una stratifi- cazione di fattori, non a un
univoco atteggiamento emotivo. Dissensi ed estremismo A nostro avviso si può
inquadrare un secondo ambito di problemi legati alle matrici generative dei
dissensi, riguardante più da vicino i microcosmi soggettivi e concernente
l’analisi dei fattori psico-sociali che possono portare un individuo ad aderire
in modo più o meno marcato, se non addirittura ‘estremo’ a certe idee e a
convinzioni fino a porsi in radicale conflittualità con opinioni concorrenti e
con i sog- getti che vi aderiscono. Perché anche soggetti ragionevoli sono
spesso protagonisti di con- trapposizioni radicali? A un primo livello,
relativo a uno stadio che potremmo definire ‘fi- siologico’ del dissenso, una
buona chiave di lettura ci sembra quella proposta di recente da Jonathan Haidt,
il quale rimarca come l’ade- sione a ideologie e credenze sia frutto di scelte
basate su matrici pret- 33 FORTI, Le tinte forti del dissenso. FORTI, Le tinte
forti del dissenso. Tra sentimenti ed eguale rispetto tamente emotive: gli
individui decidono quali idee appoggiare sulla base di emozioni che sono
modellate dall’appartenenza gruppale, e tendono a elaborare narrazioni e
adattamenti per riuscire a trovarsi in sintonia, inconsciamente e
intuitivamente, con le proprie idee, svi- luppando dunque una tendenza a
ricercare conferme alle proprie opinioni la quale rischia di tramutarsi in una
cieca ottusità verso ra- gioni concorrenti. La morale unisce e acceca: ci
unisce in schie- ramenti ideologici che si danno battaglia come se il destino
del mon- do dipendesse dalla vittoria della nostra squadra. Ci acceca rispetto
al fatto che ogni schieramento è composto da brave persone che hanno qualcosa
di importante da dire» 35. Lo studio di Haidt si attesta su un piano
prettamente descrittivo: esplica le ragioni per le quali le persone tendono a
dividersi su argo- menti importanti come la politica e la religione, ma non
fornisce proposte per limitare i dissidi, affermando, con disincanto, che la
no- stra parte intuitiva è alquanto difficile da dominare. Il fatto che gli
esseri umani siano portati ad allinearsi in schiera- menti che si identificano
nei valori del gruppo di appartenenza, svi- luppando una conflittualità su base
gruppale, contribuisce a fornire delle spiegazioni, corroborate da evidenze sperimentali,
sul ruolo dominante giocato dalla componente emotiva piuttosto che da un’as-
serita dimensione ‘razionale’. Se bene intendiamo la posizione di Haidt,
riteniamo si possano instaurare virtuose connessioni con i percorsi di crescita
emotiva che Martha Nussbaum individua quale impegno per uno Stato liberale: per
quanto i disaccordi possano essere forti, Haidt invita a non radi- calizzare le
alternative in senso manicheo ma a leggerle come ricadu- ta di un’emozionalità
istintuale che può essere educata a un maggio- re rispetto delle ragioni
altrui37, in una prospettiva dunque che sa- HAIDT, Menti tribali. Si veda anche
FROMM, Marx e Freud, tr. it., Milano: «l’individuo deve chiudere gli occhi e
non vedere quello che il suo gruppo dichiara inesistente, o deve accettare come
vero ciò che la maggio- ranza considera tale, anche se gli occhi lo
convincessero che ciò è falso. Il gruppo è di importanza così vitale per
l’individuo che per lui le opinioni, le convinzioni e i sentimenti del gruppo
costituiscono la realtà, una realtà più valida di quella che gli trasmettono i
sensi e la ragione. La metafora utilizzata da Haidt è quella dell’elefante e
del suo portatore. Sinteticamente, l’elefante rappresenta la parte emotiva
dell’uomo, il portatore il pen- siero riflessivo, v. HAIDT, Felicità:
un’ipotesi; ID., Menti tribali. Noi tutti siamo risucchiati in comunità morali
tribali. Gravitiamo attorno a valori sacri e condividiamo argomentazioni post
hoc sul perché noi abbiamo ra- Dilemmi remmo portati a ricollegare
alla ‘cura dei sentimenti’. Eccoci però giunti a un ulteriore profilo
problematico: il tipo di conflittualità che oggi desta maggiore preoccupazione
si manifesta attraverso cadenze espressive, e anche attraverso condotte, che
rive- lano un attaccamento a ideali e a credenze in forme tendenti
all’esclusione di ogni tipo di confronto e all’annullamento della posizione
contrapposta. Si tratta di un fenomeno definito come ‘pensiero estremo’, nel
quale l’individuo moderno rischia di scivolare anche a causa di una
destabilizzazione soggettivamente avvertita di fronte al pluralismo etico e
informativo, e dalla quale cerca rifugio e rassicurazione affidandosi a morali
e visioni del mondo autoritarie. Prendiamo a riferimento uno studio del
sociologo francese Gèrald Bronner, il quale identifica quali caratteristiche di
fondo del pen- siero estremo la debole trans-soggettività e l’attitudine
sociopatica39 delle idee. Alla base della concezione di Bronner vi è la
convinzione, ampia- mente argomentata nel corso dell’opera, che le derive
estremiste del pensiero, spesso legate anche a tragici esiti sul piano delle
condotte, non siano affatto da considerarsi come frutto di anomalie sul piano
psichico, ma al contrario possiedano una solida, inquietante raziona- lità.
Partendo dalla consapevolezza che nelle considerazioni e nelle azioni di un
estremista vi è una logica, si possono indagare le matrici di determinate forme
di pensiero. È importante notare come una fra le diverse modalità di adesione a
forme di pensiero estremo sia strettamente legata al contesto de- mocratico:
col concetto di adesione ‘per frustrazione’ si indica il rifu- giarsi di un
soggetto in una convinzione fanatica volta a compensare l’insoddisfazione
dovuta al non possedere o possedere meno di ciò che ritiene di meritare.
Bronner afferma che la democrazia, a causa all’essenza competiti- gione e gli
altri torto. Pensiamo che nell’altro schieramento siano tutti ciechi alla
verità, alla ragione, alla scienza e al buonsenso, ma in effetti siamo tutti
ciechi quando parliamo di ciò che è sacro. E se davvero volete aprire la vostra
men- te, prima di tutto aprite il vostro cuore, v. HAIDT, Menti tribali,
BRONNER, Il pensiero estremo. Come si diventa fanatici, tr. it., Bologna. La
trans-soggettività di un’idea sta a indicare la capacità di essere accolta da
altre persone a parità di condizioni; la sociopatia viene definita come una
carica agonistica intrinseca che implica l’impossibilità per alcuni individui
di vivere insieme ad altri, e per un’idea, di poter coesistere con altre idee,
v. BRONNER, Il pensiero estremo. Tra sentimenti ed eguale rispetto va che
stimola e delle aspettative che non può compiutamente soddi- sfare, possa in un
certo senso favorire la proliferazione e l’adesione a ideologie estremiste le
quali si proiettano in un rapporto di competizione ad excludendum con il
restante mercato delle idee, stimolando forme di particolare aggressività e di
disprezzo nei confronti degli in- terlocutori: «la frustrazione e il desiderio
di affermazione costitui- scono un mix esplosivo in un sistema in cui troppi si
sentono eleggibili benché il numero degli eletti non aumenti, dobbiamo aspet-
tarci di osservare le conseguenze negative che l’amarezza condivisa non
mancherà di produrre. Tirando le fila del discorso, questo breve excursus a
metà fra psicologia sociale e sociologia vorrebbe provare a offrire un quadro
me- no astratto e disincarnato del mondo umano con cui il diritto penale si
trova a fare i conti, al fine di contestualizzare i conflitti legati ad
appartenenze significative, e dunque ad alto grado di pregnanza emotiva, sia in
relazione all’ambiente di diffusione delle idee, sia al sub- strato personologico
dei dissidi 41. Sarebbe infatti ingenuo e irenistico costruire un discorso
soltanto su principi, levando gli occhi al cielo senza cercare di assumere
reali- sticamente consapevolezza dei mondi sociali che si pongono alla base dei
fenomeni. Diversamente, si rischia di cadere nel rischio paventato da Benci-
venga, quando afferma che in discussioni su temi del genere, è abba- stanza
comune prendere posizioni nette, a incrollabile sostegno di de- terminate
regole», mostrando dunque un’aderenza quasi dogmatica a principi, nella
convinzione, o nella speranza, che portare avanti una battaglia in nome di
valori giusti conduca a decisioni anch’esse giuste. L’esperienza storica mostra
come tale aspettativa possa rivelarsi fallace, non a causa del travisamento
etico di regole che riteniamo BRONNER,
Il pensiero estremo. Utilizziamo il termine ‘dissidio’ nell’accezione proposta
da CERETTI-GARLATI, Presentazione, cur. Ceretti-Garlati, Laicità e stato di
diritto, i quali citano in senso adesivo la teorizzazione di Lyotard: dissidio
come conflitto fra interessi contrastanti e orientati a sistemi di riferimento
non condivi- si, in totale asimmetricità. Col concetto di mondo sociale
vogliamo evidenziare ulteriormente come le dinamiche dei conflitti vadano
interpretate prendendo in debita considerazione il concetto di gruppo e
l’importanza che esso riveste nella sfera affettiva e decisio- nale del
singolo; per una sintesi, v. STRAUSS, Il concetto di mondo sociale, tr. it., a
cura di Toscano, Milano, BENCIVENGA, Prendiamola con filosofia. Dilemmi abbiano
autorità su di noi, bensì poiché l’esistenza di un conflitto fra regole
entrambe ‘giuste’ porta comunque a violarne una, la quale avrebbe potuto
(forse) indurre esiti differenti sul piano fattuale. Non potendo però sapere
quale sia all’interno di un dilemma etico l’al- ternativa migliore, bisogna
realisticamente accettare che qualsiasi scelta ci pone di fronte a
responsabilità: «l’aderenza a un principio non ci assolve; la nostra anima
dovrà portare il carico della scelta che abbiamo fatto. In altri termini, quale
esercizio di onestà intellettuale appare preferibile immergere i principi nel
contatto con la realtà, non perché in questo modo si possa risolvere un
dilemma, ma quantomeno perché così facen- do si può avere una migliore percezione
delle contingenze, sostituendo l’ambizione a cristallizzare una scelta con un
più umile discorso che as- suma a propria bussola le categorie della necessità
e della opportunità: è per le strade tortuose, e spesso fra i detriti e le
macerie, della vita quotidiana che le leggi universali vanno applicate, con
tutta l’incertezza che compete a tali applicazioni; e non dobbiamo dimenticarlo.
Quale ruolo per il diritto penale? Il ‘tormentato’ pensiero della dottrina
penalistica Il monito responsabilizzante formulato da Ermanno Bencivenga induce
una comprensibile prudenza, e la complessità del dilemma di fondo si manifesta
in modo evidente anche nel discorso penalistico, dove le riflessioni recenti
sul tema dei rapporti fra libertà di espressione e reciproco rispetto sono
confluite in prese di posizione in bili- co fra il recondito ottimismo in uno
spazio comunicativo senza limi- ti, e la sofferta apertura verso la possibilità
di risposte penali. Un atteggiamento profondamente combattuto, potremmo dire
‘tor- mentato’, di fronte a scelte che comporterebbero in ogni caso il
sacrificio di principi fondamentali; lo ha ben sottolineato Alessandro Te-
sauro quando, in tema di limiti alla propaganda razzista, ha parlato di un ‘Io
diviso’, in senso psicanalitico, tra impegno antirazzista e passione liberal
per la libertà di espressione BENCIVENGA, Prendiamola con filosofia. BENCIVENGA,
Prendiamola con filosofia. TESAURO, Riflessioni in tema di dignità umana. Tra
sentimenti ed eguale rispetto Nell’orizzonte penalistico prevale una linea di
forte cautela, spesso con posizioni ‘ibride’: anche le opere che hanno
approfondito con maggiore dovizia obiezioni demolitorie rispetto a eventuali
incrimina- zioni, sembrano escludere un atteggiamento di completa chiusura Nel
complesso sembra essersi affievolita la tendenza a voler elabo- rare modelli
interpretativi orientati alla ricerca di conclusioni assio- maticamente
deducibili dal diritto positivo, sia con riferimento a norme ordinarie che al
testo costituzionale. Rispetto al mainstream tradizionale, nel quale
l’emancipazione dall’AUTORITARISMO del CODICE FASCISTA puo ragionevolmente
identificarsi come rinascita in senso liberale, l’approccio odierno si scontra
con la complessità delle diverse declinazioni del liberalismo contemporaneo,
ragion per cui è av- vertita l’esigenza di non scivolare in un uso dei principi
liberali emotivamente appagante ma proprio per questo ad alto contenuto
retorico. L’esito ‘scontatamente liberale’48 del dibattito, coincidente con
l’assoluto diniego a ogni forma di responsabilità per l’uso della libertà di
manifestazione del pensiero, è oggi una risposta che rischia di ar- chiviare
troppo prematuramente le questioni. Al fine di ‘guardare in faccia’ i problemi,
autorevoli voci della dot- trina penalistica hanno sollevato interrogativi in
una chiave meno convenzionale: ad esempio riorientando l’attenzione sugli
effetti ne- Ci sembra interpretabile in questo senso lo studio di TESAURO,
Riflessioni in tema di dignità umana, cit., e soprattutto il contributo di
VISCONTI C., Aspetti pena- listici, cit. Anche il lavoro di SPENA, La parola
(-) odio, riconosce che il diritto alla libertà di espressione nel caso del
discorso d’odio è comunque più de- bole e più bilanciabile con interessi
confliggenti; cfr. CANESTRARI, Libertà di espressione e libertà religiosa. Più
netta la chiusura di Autori come CAVALIERE, La discussione intorno alla
punibilità del negazionismo; FRONZA, Criminalizzazione del dissenso. Più
univoche sono invece le aperture di PULITANÒ, Di fronte al negazionismo e al
discorso d’odio; FORTI, Le tinte forti del dissenso. La dottrina penalistica
manifesta con sostanziale univocità, anche se con diversità di accenti, la
contrarietà a restrizioni penalistiche alla libertà di espressione, quale
reazione all’auto- ritarismo delle fattispecie del codice Rocco, v. la sintesi
di VISCONTI C., Aspetti penalistici. Nell’ambito costituzionalistico sembra
prevalere una linea di contrarietà a regolamentazioni del discorso pubblico,
sia con riferimento allo hate speech, sia al negazionismo, v. ex plurimis,
CARUSO, La libertà di espressione in azione; ID., L’hate speech a Strasburgo:
il pluralismo militante del sistema convenzionale, in Quaderni costituzionali;
PUGIOT- TO, Le parole sono pietre?; PARISI, Il negazionismo dell’Olocausto e la
sconfitta del diritto penale, in Quaderni costituzionali; in tema di hate
speech una posizione di non chiusura ai divieti è quella di SCAFFARDI, Oltre i
confini della libertà di espressione. FORTI, Le tinte forti del dissenso.
Dilemmi gativi di un’assoluta deregolamentazione del discorso pubblico (par-
lando di dilagante, confuso ‘overcrowding informativo), o facendo ricorso a
distopie immaginative fondate sulla possibilità che deter- minati atteggiamenti
di pensiero possano effettivamente acquisire consenso 50. Per quanto i profili
di disvalore che si accompagnano alle condot- te comunicative possano apparire
sfuggenti rispetto alle esigenze di concretezza e di verificabilità empirica
richieste dal diritto penale, in sede di speculazione teorica il giurista ha il
compito di dar conto di una complessità di fondo, anche prendendo laicamente
atto che ci si trova di fronte a «grandezze valoriali difficilmente contenibili
nei no- stri beni giuridici» 51. Coglie nel segno, a nostro avviso, chi ha
definito la questione dei limiti penali alla libertà di espressione come ‘sfida
o scommessa’ 52, evidenziando la prospettiva del tutto aleatoria che si lega
sia alle concezioni libertarie sia a quelle regolazioniste. L’incertezza empi-
rico-cognitiva sugli effetti pericolosi o dannosi di determinati con- tenuti
espressivi53 si accompagna al fatto che non è dato sapere quali conseguenze
possano scaturire nel breve e nel lungo periodo da un’assoluta
deregolamentazione del discorso pubblico; e ove si voglia propendere per un
intervento del diritto penale resta da chie- dersi quali possano essere i
metodi e gli effetti di un’eventuale cri- minalizzazione, sia essa solo
minacciata, tramite precetti, o anche applicata. La ragione dell’impasse nella
quale ci si trova al cospetto delle suddette alternative si motiva in primo
luogo con il fatto che il richiamo al diritto penale è, plausibilmente,
percepito come minaccia di sanzione e, in particolare, di una sanzione che si
identifica con la pena detentiva. Ma proprio in merito a tale ultimo profilo,
ossia alla prospettiva lato sensu ‘sanzionatoria’, la dottrina penalistica più
aperturista – che non esclude radicalmente l’eventualità di interventi penali
in materia di libertà di espressione – si fa portatrice di un dif- ferente modo
di intendere, in prospettiva futura, le dinamiche dello 49 FORTI, Le tinte
forti del dissenso. PULITANÒ, Cura della verità e diritto penale, in AA.VV., a
cura di Forti- Varraso-Caputo, «Verità» del precetto e della sanzione penale. FORTI,
Le tinte forti del dissenso.VISCONTI C., Aspetti penalistici. Per tutti,
TESAURO, Riflessioni in tema di dignità umana. Tra sentimenti ed eguale
rispetto strumento penale. Sono emerse riflessioni volte a non limitare lo
sguardo all’angusto orizzonte della pena, proiettate verso nuovi itine- rari,
financo eclettiche ed ‘eterodosse’ rispetto al tradizionale reperto- rio
concettuale penalistico. Ci riferiamo in particolare a interessanti proposte
formulate in relazione ad ambiti specifici (sentimento religioso,
negazionismo), il cui filo conduttore, pur con i dovuti distinguo, appare
potersi individuare in una rivalutazione dell’efficacia ‘virtuosamente
simbolica’ del precetto penale. Precetti pedagogici? Con riferimento alla
tutela del sentimento religioso si è avanzata la proposta di una protezione
giuridico-penale «costruita prevalen- temente (se non esclusivamente) attorno
alla capacità di orien- tamento culturale svolta dai precetti, mettendo
finalmente da parte la forza inutile ed espressiva delle pene in senso stretto»
per addivenire a un sistema di tutela «più mite e ‘relativo’ in quanto radicato
sugli spazi di confronto dischiusi dal precetto penale che sancisce, ma non
punisce. In altri termini, uno strumento normativo che agisca al di fuori
dell’ottica retributiva e di deterrenza, seguendo le coordinate della
prevenzione generale cosiddetta ‘positiva’, ossia quella funzione della pena
tesa a rinsaldare e a confermare valori già acquisiti e (più o me- no) radicati
nei processi di socializzazione dell’individuo, tema ampiamente dibattuto nella
dottrina italiana e non affrontabile nell’eco- nomia del presente lavoro. Al
precetto viene in questo senso assegnata una funzione centrale, sulla base del
presupposto che la prevenzione di forme di offesa lega- te al sentire religioso
debba consistere in un rispetto volontario e spontaneo. Dal piano dei semplici
propositi si passa a una teorizza- 54 MAZZUCATO, Offese alla libertà religiosa
e scelte di criminalizzazione. Riflessioni de iure condendo sulla percorribilità
di una politica mite e democratica, in AA.VV., a cura di De
Francesco-Piemontese-Venafro, Religione e religioni. Per tutti, PULITANÒ,
Diritto penale; PALAZZO, Corso di diritto penale, Torino; FORTI, L’immane
concretezza. Per una sintesi si rinvia a DE FRANCESCO, La prevenzione generale
tra normativi- tà ed empiria, in AA.VV., Scritti in onore di Alfonso M. Stile,
Napoli. Dilemmi 229 zione più dettagliata ipotizzando una norma che faccia
coincidere la sanzione con una formale declaratoria del contenuto del precetto:
il giudice sarebbe chiamato, ove l’agente si rifiuti di riparare le conse-
guenze del reato attraverso percorsi di mediazione con la persona of- fesa, a
«enunciare il disvalore del fatto colpevole nel dispositivo della sentenza,
dandone conto nella motivazione», e ordinandone even- tualmente la
pubblicazione nei casi più gravi. La prospettiva appena descritta sembra
fondarsi su una connes- sione tra proposta dialogica e stigma penale58,
finalizzata a una re- sponsabilizzazione dell’autore in assenza di rimedi
prettamente coer- citivi, cercando di salvaguardare il pluralismo delle parti
dalla violen- za di provvedimenti autoritativi, e delegando alla forza del
precetto la funzione espressiva di un richiamo responsabilizzante 59. Si
inscrive in una traiettoria similare uno studio dedicato al tema del
negazionismo, il quale si distingue nel mainstream penalistico per una
esplicita apertura alla criminalizzazione di condotte che neghino l’Olocausto.
Rileviamo come anche in questo caso le conclusioni di non contrarietà a
interventi penali siano correlate alla proposta di una tipologia di intervento
che non si inquadra nella canonica diade ‘pena detentiva-pena pecuniaria’, ma
che cerca di elaborare soluzioni che valorizzino il dato simbolico del precetto,
veicolato dalla portata dichiarativa della vicenda processuale e
dall’eventuale, conseguente, provvedimento del giudice. Con le parole
dell’Autore: «Si tratterebbe, già nella comminatoria edittale, di pensare a
qualcosa di diverso dalla classica “caditoia” verso la reclusione. Per quanto
la proposta possa spiazzare, e determinare un ripensamento del catalogo delle
pene principali, il calibro della reclusione andrebbe accompa- gnato con
l’immediata conversione in una pena di sostanza espressiva e reputazionale.
Perché non approfondire, ad esempio, la soluzio- MAZZUCATO, Offese alla libertà
religiosa. Per una panoramica sul tema v. AA.VV., a cura di Mannozzi-Lodigiani,
Giu- stizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone, Bologna.
L’ipotesi della mediazione come ‘risposta istituzionalizzata’, ossia elemento
necessario di un percorso processuale di responsabilizzazione, è oggetto di
dibattito in dottri- na; in merito a tale soluzione appare scettico PULITANÒ,
Sulla pena. Fra teoria, principi e politica, in Riv. it. dir. proc. pen.; di
opinione opposta DONINI, La situazione spirituale della ricerca giuridica
penalistica. Profili di diritto sostanziale, in Cass. pen. Di recente, VISCONTI
A., Contenuti ‘informativi’ della sanzione penale e coe- renza del ‘sistema’,
cur. Forti-Varraso-Caputo, Verità del precetto e della sanzione penale. Tra
sentimenti ed eguale rispetto ne della lettura in udienza di un dispositivo
munito di una speciale narrativa, da cui traspaia – con formulazioni più estese
ed efficaci del- l’ordinario – la disapprovazione dell’ordinamento
all’indirizzo del- l’autore delle espressioni negazioniste, al quale
ricollegare, ove possi- bile, una sanzione accessoria di natura
inibitoria/interdittiva e la pub- blicazione della sentenza di condanna? Una
pena/giudizio, dal caratte- re accentuatamente didascalico e “simbolico” per
rispondere al “dia- bolico” del negare, volta a rendere il dispositivo una
sorta di sanzione veritativa che renda giustizia, oltre all’esistenza delle
camere a gas e dei forni crematori, all’esperienza della discriminazione e al
senso di umanità. In tal modo, al contro-logos dell’annientamento, agito dai
negazionisti, verrebbe opposto, con la solennità delle forme del pro- cesso
penale, un potere di nominazione che, sancendo il limite, il confine tra
libertà di espressione e abuso della possibilità di offendere, impedisce che
l’ultima parola sia di menzogna» 60. Anche in questo caso sullo sfondo delle
argomentazioni si pone un modo di pensare al potenziale simbolico del precetto
come risorsa positiva che può contribuire a una responsabilizzazione non
tramite il consueto binario repressivo, ma impegnandosi a contrastare de-
terminate forme di discorso pubblico sul terreno comunicativo, senza cadere in
eccessi punitivi che si esporrebbero a obiezioni sul piano della
proporzionalità. Per quanto si tratti di posizioni che in definitiva avallano
la pro- spettiva di interventi penali quale forma di contrasto alla diffusione
di determinati contenuti di pensiero, collocarle sotto il segno di un trend
repressivo sarebbe a nostro avviso un’approssimazione che non rende giustizia
alla profondità delle opinioni espresse. La sanzione, CAPUTO, La Menzogna di
Auschwitz. Netta è la presa di distanza di DI MARTINO, Assassini della memoria:
strategie argomentative in tema di rilevanza penale del negazionismo, cur. Cocco,
Per un manifesto del neoilluminismo penale, Padova, il quale definisce Meno
convincente, anzi deleteria la sanzione accessoria della pubblicazione della
sentenza: essa finirebbe con l’offrire ancora l’arena che i negazionisti
desiderano, trasmettere l’idea del martirio, risultare paradossalmente
co-funzionale all’offesa: conse- guenze, queste, suscettibili di
controbilanciare pesantemente il perseguito effetto di stigmatizzazione. Ben
vengano, dunque, caveat e ammonimenti sui pericoli di strumentaliz- zazione dei
singoli per bisogni di utilità sociale, purché non si finisca per disco-
noscere, tra i caratteri della norma penale, il connotato di profonda stigmatizzazione
di un fatto, di affilato giudizio etico-sociale, e un’attitudine a sollecitare,
più di ogni altra norma, l’attenzione diffusa per i valori tutelati e la
conseguente di- sapprovazione sociale per l’offesa che li riguardi», v. CAPUTO,
La ‘Menzogna di Auschwitz. Dilemmi pur restando contrassegno formale della
norma penale, viene rivesti- ta con fogge che ne mutano la natura prettamente
afflittiva per dare luogo a forme narrativo-pedagogiche tese a potenziare la
dimensio- ne contenutistica e comunicativa del precetto. Non si può a nostro
avviso parlare di una vera e propria opzione a favore della soluzione
penalistica dei conflitti, quantomeno ove si in- tenda il diritto penale nel
senso tradizionalmente sanzionocentrico. In realtà, le suddette proposte ci
sembrano da inscrivere all’interno di un più complesso movimento di pensiero,
quale ricerca di percorsi che diano pratica attuazione a quella che per ora
sembra ancora rimanere solo una massima elaborata dalla dottrina, ossia che la
ragione del penale non è, solo, l’inflizione della pena: «sul piano delle
norme, la ragione del penale è l’osservanza dei precetti, Quale corollario alle
riflessioni sul ruolo pedagogico dei precetti, riteniamo importante dar conto
di uno studio che il giurista statuni- tense Fredrick Schauer ha dedicato al
tema della forza del diritto, e in particolare al legame fra diritto e forza:
si tratta di un indissolubile nesso di implicazione reciproca o è immaginabile
un diritto senza coercizione? L’interrogativo porta in luce una questione
fondamentale anche (soprattutto) per il giurista penale. Va detto
anticipatamente che lo studio di Schauer non giunge a esiti ‘sconvolgenti’, in
quanto la con- clusione non è nel segno di una superfluità del momento
coercitivo; individua però importanti argomenti a confutazione del fatto che la
coercizione e le sanzioni debbano essere al centro dell’idea di diritto.
Bisogna distinguere due profili: il primo di tipo concettuale, il secondo di
tipo empirico. Dal punto di vista concettuale, Schauer sostiene che l’esistenza
dell’obbligo giuridico sia logicamente distinta dalla sanzione, e l’in-
teriorizzazione di un obbligo non accompagnato da sanzione sia possibile. Se
però ci si sposta sul piano dei riscontri empirici e ci si chiede se la gente
obbedisca, o sarebbe disposta a obbedire, a un di- [Per una critica
all’atteggiamento sanzionocentrico, che cioè assume la pena come principale e
ineluttabile dimensione di senso cui orientare la attività di elaborazione
concettuale», e la controproposta di prediligere una riflessione guidata dalla
precomprensione che la pena non è lo scontato punto di partenza e di arrivo, ma
è e non può non essere il problema (iniziale e finale) che pone le domande
fondamentali, v. FIANDACA, Rocco: è plausibile una de-specializza- zione della
scienza penalistica?, in Criminalia, PULITANÒ, Sulla pena. Fra teoria, principi
e politica. SCHAUER, La forza del diritto, tr. it., Milano-Udine. Tra
sentimenti ed eguale rispetto ritto privo di sanzioni il problema diviene più
articolato; vi sono studi di psicologia sociale che affermano che, in assenza
di sanzioni, il li- vello di obbedienza alle leggi con cui le persone
dissentono è alquanto basso. Ora, se da un lato ciò conferma che un apparato
coercitivo resta importante per assicurare effettività al diritto, Schauer
invita però a considerare che una statuizione giuridica dispiega comunque
effetti, anche quando il diritto si trovi a fare da ‘apripista’ culturale:
«Sarebbe ingenuo credere, senza una prova evidente, che una semplice modifica
legislativa possa ottenere un alto livello di obbedienza senza il supporto
della coercizione e di sanzioni di vario genere. Ma le dinamiche psicologiche e
sociologiche sono complesse. La semplice approvazione di un divieto giuridico,
solo perché enunciato dal dirit- to, può indurre sia un cambiamento di
attitudine che di comportamento. L’Autore prosegue osservando che tale
cambiamento sarà più fa- cilmente verificabile in relazione ad argomenti su cui
i cittadini non hanno un’opinione consolidata piuttosto che su temi oggetto di
divi- sione; nondimeno, anche in assenza di vere e proprie sanzioni il diritto
può avere il potere di modificare comportamenti sociali. Senza addentrarci
ulteriormente nel denso scritto di Schauer, ci sembra che tali osservazioni
rappresentino un input sufficiente per guardare al diritto, e in particolare al
diritto penale, anche come strumento che tramite i precetti, piuttosto che con
le sanzioni, può contribuire a veicolare un messaggio di forte disapprovazione.
Diritto penale ‘simbolico’? È innegabile che si avverta più di una remora ad
avallare questa discussa formula; il termine ‘simbolico’ associato al penale
suscita una condivisibile diffidenza, ma non si può negare che l’aspetto
simbolico, che pure è terreno di pericolose (o inutili) deformazioni del
sistema penale, è un aspetto non trascurabi- le per una efficace comunicazione
politica, anche a livello legislativo. SCHAUER, La forza del diritto. SCHAUER,
La forza del diritto; sul tema, più diffusamente, v. MCA- DAMS, The Expressive
Powers of Law. Theories and Limits, Harvard.Per la precisazione del concetto v.
SCHAUER, La forza del diritto. SCHAUER, La forza del diritto. PULITANÒ, La
cultura giuridica e la fabbrica delle leggi, penalecontemporaneo.it; in termini
adesivi a tale posizione v. FORTI, Le tinte forti Dilemmi Ebbene,
il disagio connesso all’opzione sanzionatorio-detentiva quale eventuale
risposta penale in tema di libertà di espressione, induce a chiedersi se la
dimensione simbolica possa assurgere anche al rango di ‘funzione primaria’,
tramite norme costruite in modo da relegare la restrizione di libertà a
semplice minaccia disinnescabile in virtù di percorsi alternativi per il reo,
o, in termini più radicali, tra- mite un aggiornamento del catalogo delle pene
principali che introduca nuove forme di stigmatizzazione dotate di una
specifica efficacia sul piano comunicativo, come ipotizzato dai contributi
preceden- temente menzionati. Si tratta, com’è evidente, di percorsi innovativi
la cui complessità esigerebbe un’analisi distinta rispetto ai nuclei tematici
del presente lavoro. Riteniamo però che non sia irrealistico pensare al
giudizio pena- le anche quale luogo di confronto e rettifica in un contesto di
dialettica sorvegliata, funzionale a far emergere e a dichiarare i profili di
disvalore di determinate espressioni attraverso la sottolineatura in sede
pubblica del carattere intrinsecamente fallace o della grossolana offensività
dell’eguale rispetto, magari avvalendosi del contribu- to di esperti che ne analizzino
la portata sul piano sociologico e psicologico. Siamo al confine estremo della
legittimità dell’intervento penale: problemi di eccezionale delimitazione di
una libertà che in linea di principio è anche di libertà di ferire, e che per
questo suo potere può tuttavia rendere opportuna una responsabilizzazione, la
quale non do- vrebbe tracimare in censura autoritaria, bensì dovrebbe essere
finalizzata a un’eventuale declaratoria di responsabilità concepita come del
dissenso. Sembra essersi affievolita l’ostilità della dottrina per la funzione
simbolica, rivalutando in tal senso proprio quella ‘finalizzazione enun-
ciativa’ che era stata fortemente stigmatizzata in sede di prima lettura della
nor- mativa sulla repressione penale delle condotte di discriminazione, v.
STORTONI, Le nuove norme contro l’intolleranza: legge o proclama?, in Critica
del diritto. Sul tema dell’uso simbolico del diritto penale, v. per tutti,
nella letteratura italiana, v. BONINI, Quali spazi per una funzione simbolica
del diritto penale?, in Indice penale. Abel ha parlato di ‘trattamento
informale delle dispute’ per indicare il modo in cui la comunità dovrebbe
reagire ai danni della parola, in un procedimento che sembra voler evitare il
ricorso al potere coercitivo ma che appare nondimeno fondato su una proceduta
normativizzata: si parla di una ‘conversazione istituzionalizzata’ ma informale
fra vittima e offensore, nel quale quest’ultimo deve «riconoscere la norma,
ammetterne la violazione ed accettarne la responsabilità, nella convinzione che
un simile scambio sociale di rispetto possa neutra- lizzare l’insulto, ABEL, La
parola e il rispetto. Tra sentimenti ed eguale rispetto confutazione delle
espressioni proferite dal reo, cercando dunque di disinnescarne il potenziale
offensivo sul piano dei contenuti. Di primo acchito tale prospettiva potrebbe
apparire come una sor- ta di ‘tribunale delle opinioni’, esposto al rischio di
torsioni illiberali; tale obiezione, è però ben applicabile anche all’attuale
situazione ordinamentale. Di fatto il sindacato su forme di espressione è
presente anche oggi: un giudizio su opinioni il quale risulta prevalentemente
affidato alla sensibilità culturale del giudicante, senza potersi sottrar- re
alle relative precomprensioni. Si tratta di un procedimento molto delicato
poiché, come osserva Judith Butler, l’uso che lo Stato, attraverso il potere
delle sentenza, fa del linguaggio offensivo e discriminatorio dà luogo a una
ripetizione dello stesso, contribuendo, pur con finalità differenti, a una sua
reiterazione. Nondimeno: [Prendiamo atto della critica formulata da DI MARTINO,
Assassini della memoria: «l’idea della pena-giudizio in quanto tale è
intrinsecamente pro- blematica. La paternale didascalica finisce con l’essere
risibile di fronte ai delin- quenti per convinzione ed ai fanatici; ed è una
ipocrita autoassoluzione dell’ordinamento per le omissioni od i fallimenti
delle sue agenzie educative, di fronte ai miserandi frustrati, reietti e
falliti». La sfiducia verso una prospettiva rieducativa può essere anche
condivisa, ma, più radicalmente, va osservato che l’eventuale approntamento di
sanzioni di tipo ‘espressivo-pedagogico’ non dovrebbe essere letto in una
prospettiva di prevenzione speciale, bensì quale strumento di preven- zione
generale positiva; la ‘risibilità’, che assumiamo come impossibilità fattuale
di indurre un cambiamento di opinione, è un aspetto comunque secondario poiché
l’obiettivo del diritto, nel rispetto della libertà morale della persona anche
quando delinquente per convinzione o fanatico, non è indurre un cambiamento di
opinione coattivo nel reo. Non condividiamo però l’afflato rinunciatario il
qua- le rischia di condurre a un vero e proprio vicolo cieco, e significherebbe
consentire che davvero l’ultima parola sia di menzogna, o di insulto, o di
umiliazione. Pur essendo sostenitori di uno spazio comunicativo libero e
aperto, facciamo fatica a immaginare il diritto spettatore del tutto inerte di
fronte al potere performativo delle parole, soprattutto in tempi in cui
l’indominabilità delle capacità di diffu- sione dei messaggi dovrebbe rendere
più accorti nel formulare prognosi di perico- losità. Un terreno comunque
scivoloso e che necessita di attente riflessioni, senza nutrire eccessiva
fiducia nello strumento normativo, ma anche senza restare avvinti in un
disincanto rinunciatario che amplificherebbe le asserite mancanze del- le
agenzie educative primarie. Si osserva provocatoriamente che «è la decisione
dello Stato, l’enunciazione ratificata dallo Stato, che produce (produce ma non
causa) l’atto dello hate speech, v. BUTLER, Parole che provocano. Per una
politica del performativo, tr. it., Milano. L’atto di produzione a cui si
riferisce la BUTLER riguarda il fatto che prima che una sentenza definisca come
hate speech delle semplici paro- le, queste non erano hate speech; più che una
vera e propria produzione sembra potersi intendere come effetto del potere di
nominazione. La stessa BUTLER specifica successivamente che le parole che lo
Stato adopera per emettere una sen- [Dilemmi «Nessuno ha mai elaborato
un’ingiuria senza ripeterla: la sua reitera- zione rappresenta sia la
continuazione del trauma sia ciò che segna una presa di distanza all’interno
della struttura stessa del trauma, la sua possibilità costitutiva di essere
qualcosa di diverso. Non c’è possibilità di non ripetere. La sola questione che
rimane aperta è: come av- verrà quella ripetizione, in quale sede – giuridica o
non giuridica – e con quale dolore e quali speranze? Una questione aperta e
complessa, la quale carica di responsabilità il momento giudiziario e la
produzione narrativa del giudice. Dovendo fare i conti con la reimmissione in
circolo di parole offensive, ritenia- mo che sarebbe opportuno riflettere su
forme di ritualità che possano dare un valido supporto epistemico all’autorità
giudiziale, contribuen- do a dare la giusta rilevanza e il necessario
approfondimento all’erme- neutica del fatto, con l’auspicio di trasformare il
processo in un mo- mento anche educativo e di apprendimento. Da penalisti, e
dunque da studiosi delle possibilità negative del- l’umano, ci sembra doveroso
interrogarci sul ruolo che lo strumento penale potrebbe eventualmente assumere
in una prospettiva di cura degli equilibri di rispetto, cercando di
privilegiare non la dimensione interdittiva e censoria ma facendo leva sulle
potenzialità di quello che, tra le diverse manifestazioni del giuridico,
rappresenta, piaccia o non piaccia, il più formidabile, e terribile, ‘marcatore
etico’. Sinossi Rispettare le persone, e rispettarsi fra persone è prima di
tutto un atto sentito che discende da disposizioni soggettive. Il progetto
normativo definito ‘tutela di sentimenti’ può essere scorporato in due distinte
traiettorie. La prima, definibile come ‘cura dei sentimenti’, è da intendersi
come promozione di atteggiamenti emotivi che favoriscano un clima favorevole al
reciproco rispetto. La seconda, definibile ‘tutela da sentimenti’, può
identificarsi co- tenza sullo hate speech non sono certo la stessa cosa del
discorso pronunciato dai soggetti di cui si sta giudicando la posizione;
nondimeno, le due cose appaiono «indissociabili in maniera specifica e
consequenziale»; cfr. ABEL, La parola e il rispetto, cit., p. 99. 73
BUTLER, Parole che provocano. Tra sentimenti ed eguale rispetto me strategia
politica di contrasto a spinte emozionali negative, l’odio in primis, ma non
solo. Più in generale, ciò che definiamo come ‘tute- la da sentimenti’
rappresenta un’istanza funzionale alla messa a tema di profili inerenti la
dimensione psico-sociale delle matrici dei dis- sensi, e dunque
all’approfondimento delle concezioni antropologiche che guidano la riflessione
penalistica. Obiettivo di fondo è addivenire a una visione meno astratta e
disincarnata del mondo umano con cui il diritto penale si trova a fare i conti.
Tale atteggiamento di ‘realismo antropologico’ tende oggi a emergere anche
nella dottrina penalistica. Riguardo il tema dei limiti penalistici alla
libertà di espressione e ai problemi dell’eguale e reciproco rispetto, i
penalisti mostrano un atteggiamento meno ‘concettualistico’ rispetto al
passato; emergono posizioni di cauta apertura alla prospettiva di interventi
normativi, modellati sul distacco da prospettive eminentemente sanzionatorie e
fondati sulla valorizzazione del simbolismo positivo del precetto. «[...]
la mentalità sociale è in movimento, ciò che prima si diceva gratis oggi ha un
costo etico, ci sono nuove libertà e nuove dignità e ne conseguono nuo- vi
problemi, di pensiero e di linguaggio. Siamo le parole che usiamo» SERRA M.,
Amaca, Repubblica Bilanci e prospettive. Cura dei sentimenti e attenzione alle
differenze. Tra offesa alla sensibilità e discorso discriminatorio: profili
problematici e spunti di riformulazione per la tutela della dignità del creden-
te. – 2. La priorità delle libertà, l’importanza delle regole. Bilanci e
prospettive Recuperiamo l’interrogativo di fondo da cui è partita la presente
indagine, ossia se il diritto penale di una moderna democrazia libera- le possa
essere invocato a tutela di sentimenti. La tentazione di opporre un assoluto,
per quanto benintenzionato diniego, appare destinata a scontrarsi con un maturo
senso di realtà. Beninteso, non stiamo in questo modo cercando di assegnare
fretto- lose patenti di legittimità a una delle più controverse modalità di esplicazione
dell’intervento penale, ma riteniamo che nell’analisi del problema si debba
cercare di andare oltre le etichette retoriche, senza farsi abbagliare né in
positivo né in negativo dalla ambigua parola ‘sentimento’. Il percorso compiuto
finora riteniamo abbia mostrato come un’asserzione netta, sia in termini
affermativi sia in termini negativi, peccherebbe per approssimazione. Sarebbe
dunque più opportuno partire da una più articolata formulazione
dell’interrogativo: in rela- zione a quali fenomeni e in quali accezioni, al di
là delle scelte dei le- gislatori storici, sentimenti ed emozioni possono
essere ragionevol- mente evocati quali elementi costitutivi e/o integrativi
nella descrizione dell’oggetto di tutela penale? 238 Tra sentimenti ed eguale
rispetto Le incrostazioni di matrice collettivistica, che nel contesto italiano
hanno ammantato gli interessi definiti dai legislatori ‘sentimenti’, hanno
contribuito ad acutizzare, in modo giustificato, la diffidenza della dottrina
penalistica di stampo liberale. Il senso di un nuova tematizzazione del
sentimento quale problema di tutela deve essere in primo luogo funzionale a
svincolare dalle ‘col- lettivizzazioni normative’ un fenomeno legato
all’interiorità dell’indivi- duo e che invece si è prestato, con evidente
slittamento di significato, a divenire veicolo di incriminazioni di stampo
moralistico-identitario. Riteniamo che debba essere presa in considerazione,
quale ulte- riore sfaccettatura, una dimensione di significato che valorizzi la
proiezione universalistica e, per certi versi egualitaria, dei fenomeni
affettivi: sentimenti ed emozioni come ‘addentellato fenomenico’ di una
dotazione universalmente condivisa dagli esseri umani. In base a quest’ultima
prospettiva, declinare determinate questio- ni di interesse penalistico, come
ad esempio i rapporti fra manifesta- zioni espressive e sensibilità, anche come
problema di sentimenti acutizza i dilemmi, poiché il sentimento non può esser
limitato all’eventuale, problematica, identificazione con l’interesse di una
sola delle parti, col rischio di modulare eventuali, ipotetici, interventi
normativi sulle cadenze di uno sterile rivendicazionismo psicologico
soggettivo. Il risvolto di reciprocità egualitaria assume il significato di una
pretesa ‘responsabilizzante’ nei confronti di tutti individui, quale do-
verosa, e in primo luogo spontanea, autolimitazione: «Se ognuno ha diritto alla
propria narrazione individuale, ugualmente non può, in nome dei propri
sentimenti, dichiararla “intoccabile”, af- fermarla come pretesa di verità
assoluta e non metterla in discussione e confrontarla con quella degli altri»
1. È nella distinzione tra ethos ed etica che si inquadra uno dei fon-
damentali tratti costitutivi del pluralismo: ethos come ordine valoriale
costitutivo del singolo, ed etica come limite che tutti i diversi ethe de- vono
osservare, nel rispetto di «ciò che è dovuto da ciascuno a tutti. Lo stesso
diritto a vivere e fiorire secondo il proprio ethos, che si chiede per sé» 2,
secondo dinamiche di simmetrica reciprocità che uni- scono profili di diversità
fattuale e accenti di doverosità normativa. TURNATURI, Emozioni: maneggiare con
cura, DE MONTICELLI, La questione morale, Osservazioni finali La focalizzazione
sul problema di un eguale e reciproco rispetto porta a emersione la duplice
prospettiva di una tutela di sentimenti intesa come ‘cura’ del sentire
individuale e collettivo, e come forma di contrasto a espressioni tese al
disconoscimento dell’altro. Nell’atto di formulare delle osservazioni finali al
presente lavoro emerge l’esigenza di distinguere fra linee di politica
legislativa di va- lenza generale e spunti più dettagliati che richiedono di
essere circo- scritti a singoli campi di materia. Il problema della tutela di
senti- menti non può essere fatto confluire in un unico prospetto di model-
lizzazione normativa, ma necessita di essere affrontato attraverso percorsi
differenti: solo in rapporto al profilo della ‘cura’ si possono a nostro avviso
proporre delle linee generali, mentre il tema, più stret- tamente penalistico,
della tutela da sentimenti richiede di essere più attentamente
contestualizzato. Cura dei sentimenti e attenzione alle differenze Come abbiamo
già specificato, il rapporto fra ‘cura’ e ‘tutela da’ è di complementarietà,
per quanto sia la ‘cura’ a definire la declinazio- ne primaria del problema di
tutela. La dimensione ‘ostativa’, ossia quella della ‘tutela da’, resta una
parte residuale e strumentale al profilo della ‘cura’, finalizzata even-
tualmente ed esclusivamente, al mantenimento di equilibri. Obiettivo di fondo,
probabilmente non raggiungibile mediante il solo strumen- to giuridico, resta
quello di un’adeguata formazione del sentire degli individui, intesa come
capacità di rapportarsi all’altro nelle forme dell’ascolto, del confronto e
anche della critica, da contestualizzarsi in un’arena polifonica aperta alla
pluralità, poiché «di quanta più realtà una sensibilità diventa capace, tanto
più esatto sarà, da un la- to, il sentimento delle differenze e delle priorità»
3. Il ruolo delle agenzie educative diviene in questo senso cruciale, a partire
dalle istituzioni scolastiche: l’arricchimento della giustizia da una
condizione essenzialmente normativa a una condizione etica è l’esito
(un’aspirazione più che un traguardo certo) di un lavoro lungo e 3 DE
MONTICELLI, L’ordine del cuore, Si veda ad esempio la pubblicazione dell’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, Abc: Teaching Human
Rights – Practical Activities for Primary and Secondary Schools, disponibile in
http://www.ineesite.org/-
en/resources/abc_teaching_human_rights_-_practical_activities_for_primary_and_se-
condary. Tra sentimenti ed eguale rispetto lento di educazione dei
sentimenti, al quale partecipano le istituzioni politiche e quelle sociali, la vita
pubblica e quella privata» 5. Qual è il messaggio di fondo che dovrebbe essere
veicolato quale coordinata etica di una cura dei sentimenti? L’atteggiamento
che ragionevolmente si pone a monte del recipro- co rispetto è la capacità di
immedesimazione 6 e soprattutto di usare l’immedesimazione in modo da includere
la differenza. In altri termini, «il rispetto basato sull’idea di dignità umana
risulterà insufficiente a includere tutti i cittadini in termini di
uguaglianza, a me- no che non sia nutrito da uno sforzo immaginativo nei
confronti della vita degli altri e da una comprensione più intima della loro
piena e comune umanità. Ritorna anche in questo caso l’esigenza di non ridurre
la dignità umana a un simulacro dispotico declinato in termini deonto- logici, bensì
a modularne l’essenza su cadenze il più possibile inclusive. L’attenzione alle
differenze può maturare attraverso percorsi di crescita emotiva finalizzati a
migliorare la capacità di apertura all’altro 8, soprattutto ove si riesca a
riconoscere e a dominare un’emo- zione che è tanto tremendamente umana quanto
problematica nelle dinamiche di una società pluralista: la paura. La funzione
primordia- le della paura è la difesa dell’essere umano da fonti di pericolo,
ma la sua attuale variante sociale e adattiva corrisponde a un’emozione
repulsiva e narcisistica, che si declina come una «pre- occupazione offuscante
[e] un’intensa concentrazione su di sé che getta gli altri nell’ombra URBINATI,
Liberi e uguali. L’Autrice rimarca che tale passaggio è propriamente ciò che
denota la cultura dell’individualismo democratico. 6 Richiamiamo il tema
dell’empatia, soprattutto in relazione al suo valore etico per la vita di
relazione: v., per tutti, BOELLA, Sentire l’altro. Conoscere e praticare
l’empatia, Milano, NUSSBAUM, Emozioni politiche, Riteniamo sia da accogliere
positivamente l’iniziativa del governo italiano che ha presentato, per voce
della Ministra dell’Istruzione, il ‘Piano nazionale per l’educazione al
rispetto’, ossia un progetto teso a introdurre nella formazione scolastica
momenti di apprendimento per «promuovere nelle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado un insieme di azioni educative e for- mative volte ad assicurare
l’acquisizione e lo sviluppo di competenze trasversali, sociali e civiche, che
rientrano nel più ampio concetto di educazione alla cittadi- nanza attiva e
globale» e per «promuover[e] azioni specifiche per un uso consa- pevole del
linguaggio e per la diffusione della cultura del rispetto, con l’obiettivo di
arrivare a un reale superamento delle disuguaglianze e dei pregiudizi, coinvol-
gendo le studentesse e gli studenti, le e i docenti, le famiglie». 9
NUSSBAUM, La nuova intolleranza, cit., p. 67. Osservazioni finali 241 Si
pone dunque l’esigenza di non cedere alle chiusure indotte dalla paura, al fine
di «adottare uno sguardo diverso, che dia rilevanza a mentalità, valori, idee,
convinzioni e sensibilità culturali capaci di conferire significati inediti
alle nostre paure» 10. In uno studio dedicato all’intolleranza come effetto della
paura dell’altro, Martha Nussbaum afferma che l’eguale e reciproco rispetto
richiede lo sviluppo dei cosiddetti ‘occhi interni’, ossia dello sguardo
immaginativo, non corporeo, che consente di vedere l’altro 11: è preci- samente
ciò che manca nell’odio, dove il sentire è cieco12 davanti all’individualità
altrui. La promozione di un orizzonte di rispetto si gioca in primo luogo a un
livello che ha a che fare con lo sviluppo di tale profondità di sguardo e di
immaginazione: per rispettare l’altro bisogna ‘sentirlo’ 13, attraverso
capacità di apertura, di ascolto, di discernimento. Tra offesa alla sensibilità
e discorso discriminatorio: profili problematici e spunti di riformulazione per
la tutela della di- gnità del credente Venendo al profilo più strettamente
penalistico, un primo bilancio può essere stilato in relazione al panorama
normativo italiano vigente. L’impressione è che nel complesso il lavoro di
rielaborazione concettuale e di riassetto etico compiuto dalla giurisprudenza e
dalla dottrina abbia condotto a norme il cui coefficiente di compatibilità con
le libertà costituzionali è tutto sommato accettabile. Come già osservato, non
appare possibile in questa sede procedere all’enucleazione di prospettive de
jure condendo calibrate su ogni singolo ambito in cui il codice fa riferimento
a sentimenti come oggetto di tutela. Ci limitiamo a prendere in analisi il
settore in cui, a nostro avviso, CERETTI-CORNELLI, Oltre la paura, NUSSBAUM, La
nuova intolleranza, DE MONTICELLI, L’ordine del cuore. In questo senso la
dimensione della ‘cura’ si proietta verso un rispetto non meramente ‘passivo’,
bensì guarda anche, soprattutto, a un rispetto ‘attivo’. Con la prima accezione
si indica un atteggiamento di astensione dall’ostilità e dalla violenza; il
rispetto ‘attivo’ si traduce in qualcosa di più: «un’attenzione per i bisogni,
le esigenze, gli obiettivi e anche i progetti esistenziali delle persone, il
riconoscimento del fatto che esse attribuiscono valore a qualcosa che sta loro
a cuore e che intendono realizzare», v. MORDACCI, Rispetto, Tra sentimenti ed
eguale rispetto emerge maggiormente l’esigenza di procedere a una
disambiguazione tra forme di intervento a tutela della sensibilità e presidi
contro di- scorsi discriminatori. In quest’ottica l’impianto dei reati a tutela
del sentimento religioso presenta delle criticità che si addensano nella
portata applicativa dell’art. 403 c.p., ossia l’offesa a una confessione
religiosa mediante vili- pendio di persone. Partiamo dal presupposto che sia
ragionevole che lo stato laico tuteli lo spazio umano-personale e sociale in
cui si dispiega la dimen- sione religiosa dell’individuo: il problema è con
quali modalità. Una delle più acute posizioni a difesa della tutela del
sentimento religioso osserva che «discussione non è offesa. A maggior ragione
quando il bene tutelato diventa la dignità e la personalità dell’essere umano
sotto lo specifico profilo della dimensione religiosa», e formula con-
seguentemente la propria proposta normativa, a superamento delle attuali disposizioni,
elaborando una fattispecie che incrimina «i comportamenti o le espressioni
oltraggiose tenuti in pubblico che le- dono intenzionalmente la dignità delle
persone a causa delle loro convinzioni sul significato ultimo dell’esistenza. Ebbene,
concordiamo con le ragioni di fondo di tale proposta, la quale ci sembra
coerente con l’intenzione di circoscrivere l’impianto di tutela alla dignità
della persona e non al prestigio e al patrimonio ideologico della confessione
Resta a nostro avviso il dubbio se sia opportuno mantenere una disposizione
dedicata al fenomeno religioso, la quale potrebbe espor- si al rischio di
assumere nuovamente le vesti di incriminazione surrogatoria del vilipendio,
come del resto oggi sembra capitare per l’art. 403 c.p., il quale tende a
estendersi all’insulto alla confessione MAZZUCATO, Offese alla libertà
religiosa, MAZZUCATO, Offese alla libertà religiosa, La proposta di norma parla
di ‘Offese alla libertà religiosa’, ma il richiamo alla dignità ‘a causa delle
convinzioni sul significato ultimo dell’esistenza’ sem- brerebbe aprire anche
alla tutela della dignità del non credente. Su tale ultima prospettiva si veda,
anche per richiami comparatistici, PACILLO, I delitti contro le confessioni
religiose, Benché non compaia il termine ‘vilipendio’, anche il modello di
norma ipotizzato dalla Mazzucato parla, con formula rischiosa, di
«comportamenti o espressioni oltraggiose tenuti in pubblico, anche rivolti a
cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto». Ad un’attenta
lettura, l’emancipazione dal modello del vilipendio della confessione emerge
però dalla traiettoria dell’offesa, la quale deve «[ledere] intenzionalmente la
dignità delle persone», v. MAZZUCATO, Offese alla libertà religiosa,
Osservazioni finali piuttosto che limitarsi a sanzionare l’offesa alla persona
18. A nostro avviso, un riassetto e, soprattutto, una decisa disambiguazione
della linea di intervento penale potrebbe aversi attraverso un’abrogazione
secca dell’art. 403 c.p., accompagnato da una parallela modifica dell’art.
della legge che estenda ai motivi religiosi il tipo di discorso discriminatorio
suscettibile di assumere rile- vanza penale, secondo una formula che incrimini
«chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico o
religioso. Ciò non porterebbe, ci sembra, ad alcun vuoto di tutela: si tratte-
Anche partendo dal presupposto che la libertà di espressione non sia assoluta,
ma incontri limiti espressamente riconosciuti dall’ordinamento interno e anche
da fonti sovranazionali, incriminare una manifestazione del pensiero
consistente nel ‘tenere a vile’, e dunque nel formulare critiche anche
sferzanti e in grado di ferire la sensibilità del credente, è esposta al
rischio di tracimare in una forma di illegittima compressione della libertà di
critica e di satira; come osserva SERENI, Sulla tutela penale della libertà
religiosa, cit., p. 12, il vilipendio del credente è costantemente a rischio di
trasformarsi in «vilipendio teologale, più prossimo alla iper-sensibilità del credente
rispetto al contenuto della verità di fede, al rigore della sua Autorità
religiosa contro le critiche (anche satiriche) rivol- te a danno della
Divinità, dei suoi simboli e dei suoi ministri di culto». Si è osservato
criticamente che ipotetiche interpretazioni estensive della norma sul
vilipendio ex art. 403 c.p., alla luce del dettato codicistico post riforma
2006, e dunque nel segno dell’uguaglianza fra confessioni religiose, sono da
ritenersi applicabili anche alla tu- tela di religioni come l’Islam: un esito
definito «non nello spirito dei tempi» da PULITANÒ, Laicità, multiculturalismo,
diritto penale,, plausibilmente per evidenziare come l’estensione della tutela,
doverosa in quanto sancita dal principio di uguaglianza, rischi di introdurre
uno strumento giuridico invasivo a disposizione di fedeli di religioni
particolarmente suscettibili. Esprime contrarietà rispetto all’ipotesi di un
presidio penale specifico del fenomeno religioso VISCONTI C., La tutela penale,
cit.,.; si pone a favore di una tutela incentrata sulle fattispecie comuni,
senza necessità di norme ad hoc sulla religione, anche MANTOVANI M., L’oggetto
tutelato nelle fattispecie penali in materia di religione, in AA.VV., a cura di
De Francesco- Piemontese-Venafro, Religione e religioni, Per una posizione
favorevole al mantenimento del vilipendio, considerato prototipo dell’insulto
all’atteggiamento individuale verso il problema religioso, v. STELLA, Il nuovo
Concordato fra l’Italia e la Santa Sede: riflessi di diritto penale, in Jus. Per
un’analisi dei modelli di tutela imperniati sulla persona del credente e che si
identificano nel paradigma dello hate speech, v. CIANITTO, Quando la parola
ferisce, Si veda in particolare il caso della Gran Bretagna, Paese nel quale
non esiste più l’incriminazione per la condotta di Blasphemy (abolita), e che
ha introdotto (Racial and Religious Hatred Act) una fattispecie di reato che
incrimina le manifestazioni di incitamento all’odio religio- so, v. EAD.,
Quando la parola ferisce,.; GIANFREDA, La blasphemy nell’ordinamento inglese di
Common Law e la tutela penale della “religione”: problemi aperti e nuove
prospettive, in AA.VV., a cura di De Francesco-Piemontese- Venafro, Religione e
religioni, Tra sentimenti ed eguale rispetto rebbe di una più netta ridefinizione
di confini tra fattispecie, senza intaccare la soglia ‘inferiore’
dell’intervento penale (il nucleo duro delle offese alla persona e alla sua
dignità), lasciando univocamente al di fuori offese limitate al piano
ideologico, e incentrando l’intervento su espressioni discriminatorie basate su
motivi religiosi Da un lato le offese al singolo potrebbero assumere rilevanza
come delitti contro l’onore (oggi, dopo l’abrogazione dell’ingiuria, resi-
duerebbe la sola diffamazione), eventualmente aggravati ai sensi dell’art. del
d.l. n. (aggravante relativa alle finalità di discriminazione); dall’altro
lato, l’orizzonte del discorso pubblico in mate- ria di critica e satira
religiosa si troverebbe affrancato dall’incom- bente censura del vilipendio,
fermo restando il limite, comunque pro- blematico ma ben più selettivo, di non
tracimare in propaganda discriminatoria. Un impianto di tutela così strutturato
consentirebbe a nostro avvi- so di mantenere aperto uno spazio di illiceità per
forme di espressio- ne volte a negare la pari dignità del credente, le quali
chiamano in gioco un profilo altamente significativo della condizione
esistenziale umana come l’identità religiosa. Al contempo, la necessità di
valu- Si veda in questo senso il parere rilasciato dalla Commissione Europea
per la democrazia attraverso il diritto (c.d. ‘Commissione Venezia’, organo
consultivo del Consiglio d’Europa), nel quale si suggerisce agli Stati membri
l’abrogazione delle leggi sulla blasfemia e il mantenimento di presidi basati
sulle generiche norme che incriminano ingiuria e diffamazione e, soprattutto,
sulle norme che incriminano la diffusione di idee fondate sull’odio religioso,
v. Compilazione di pareri e rapporti della Commissione di Venezia riguardante
la libertà d’espressione e i media, La strada della tutela antidiscriminatoria
è additata anche da DONINI, “Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei
sentimenti, cit., p. 1586, il quale sembra però aprire alla prospettiva di
un’applicazione dei delitti contro la discriminazio- ne solo nei casi di
incitamento alla discriminazione o ad atti discriminazione nei confronti di
persone, lasciando fuori dal raggio dell’intervento penale le offese collettive
che potrebbero, a nostro avviso, essere invece vagliate come eventuali forme di
propaganda razzista, previa opportuna modifica dell’art. 3 della legge n. 654
del 1975. Richiama la prospettiva di una tutela tramite le norme antidiscri-
minazione proprio al fine di tutelare anche i gruppi, e non solo i singoli,
MAZZOLA, Diritto penale e libertà religiosa dopo le sentenze della Corte
costituzionale, in Quad. di diritto e politica ecclesiastica,; cfr. PACILLO, I
delitti contro le con- fessioni religiose, Nella dottrina penalistica italiana
l’autorevole e cristallina posizione di ROMANO, Principio di laicità dello
Stato, a sostegno di un presidio penale speci- fico per le religioni si basa su
argomenti i quali possono, a nostro avviso, essere re- cuperati anche nella
prospettiva da noi delineata. Secondo Romano, la non inopportunità dell’intervento
penale deriva dall’esigenza di mantenere all’interno del si-
Osservazioni finali tare l’illiceità attraverso lo stretto filtro
dell’incriminazione della propaganda discriminatoria potrebbe portare a un più
cauto uso del diritto penale nei rapporti con la libertà di espressione e in
particolare con la satira. Ci sembra questa una futuribile modifica che
potrebbe contribuire a fissare in modo più definito spazi di libertà nella
salvaguardia di un nucleo minimo di rispetto che tenga conto del diritto
liberale di critica e della necessaria distinzione con l’orizzonte della
discriminazione. La priorità delle libertà, l’importanza delle regole Dietro il
velo retorico dei sentimenti si pongono questioni di vitale importanza per la
convivenza, non liquidabili dietro affrettate declaratorie di irrazionalità, e
che richiedono un serio impegno in primo luogo nella prospettiva che abbiamo
definito come cura. Resta aperto, in via residuale, il problema di interventi
limitativi delle libertà. Il giurista penale avverte il disagio di
un’alternativa dilemmatica tra la fedeltà a principi di libertà e la violazione
che potrebbe scaturire dall’avallo di politiche di intervento; sì, perché di
violazione si tratta in quanto un dilemma non ammette vie di fuga ma costringe,
piaccia o non piaccia, ad accollarsi le conseguenze del cosiddetto male minore.
Condividiamo l’atteggiamento combattuto che altre voci, ben più autorevoli,
hanno confessato. Non lo diciamo semplicemente a nostra discolpa, bensì a
conferma della profondità del dilemma che ci attanaglia, nella convinzione che
proclamare in questi casi un’asserita soluzione rischi di sfociare in una
hybris intellettuale, e che sia stema strumenti per marcare l’essenziale
differenza fra libertà di critica, anche in forme aspramente satiriche, e pura
e semplice denigrazione o dileggio: differenza che deve modellarsi su quanto
comunemente accolto per le ingiurie rivolte ai singoli. Il richiamo all’offesa
che caratterizza l’ingiuria contribuisce a connotare in termini personalistici
l’interesse protetto, avvicinandolo univocamente alla, pur problematica,
dimensione della dignità del credente. Fermo restando che le fatti- specie a
tutela dell’onore restano comunque un presidio attivo per le offese ai singoli,
l’estensione dell'art. della legge nella parte relativa alla propaganda si
presterebbe, a nostro avviso, a perseguire l’auspicabile risultato teorizzato
da Romano. Se intendiamo denigrazione o dileggio come forme di disconoscimento
della pari dignità delle persone in quanto credenti in una determinata fede o
visione del mondo, l’incriminazione della propaganda discriminatoria,
debitamente estesa nella formulazione lessicale, può, a nostro avviso,
assolvere in modo meno ambiguo dell’art. c.p. ai predetti scopi di
tutela. Tra sentimenti ed eguale rispetto invece preferibile affrontare i
problemi col dovuto rispetto per la complessità: Un dilemma comporta
un’oscillazione infinita; in quanto la nostra esperienza è teatro di continui
dilemmi, la sua struttura è infinitamen- te provvisoria e le si fa torto
ogniqualvolta si cerchi di rinchiuderla nello steccato di un arrogante e
definitivo pronunciamento, nella superba convinzione di aver già sempre (prima
che un qualsiasi problema si ponga) visto giusto. È comprensibile la tendenza a
optare per la soluzione in grado di lasciare in sospeso il più possibile le
conseguenze di uno dei due mai, per evitare una violazione certa (delle
libertà) nella speranza che il male alternativo non trovi realizzazione.
Riteniamo che questa sia una possibile chiave di lettura, come
autorassicurazione psicologica, di ciò che la filosofia ha definito
utilitarismo delle regole, ossia l’atteggiamento con cui si risponda
all’incertezza di fronte a un conflitto cercando l’applicazione di una regola
ritenuta giusta in quanto tale, quali che siano le conseguenze della sua
applicazione, accettando il rischio di affidarsi a ragionamenti talvolta anche
non adeguatamente orientati sul piano delle possibili conseguenze. Ed è
altrettanto comprensibile che il cultore delle discipline pena- listiche, nella
consapevolezza dei mali insiti nella coercizione, faccia il possibile per
evitare di dare impulso e fornire ragioni allo strumento penale, cercando
piuttosto di contenerne la pervasività. Vorremmo essere sicuri che la fede liberale
ci porti nel giusto; ma un sano senso critico esorta a mettere in conto che
potremmo anche aver torto. In linea di principio, sarebbero da evitare alcuni
degli errori attribuiti a un pensiero irenisticamente liberale, che talvolta
finisce per esaltare la forma a discapito del contesto, magari erigendo
steccati intellettualistici esibiti come fieri esercizi di democrazia. Quello
che a nostro avviso va tenuto presente, e che parte della dottrina penalistica
ha ben messo in luce, è il fatto che non vi sono risposte che possano
considerarsi come esito indefettibile di un’ade- [BENCIVENGA, Prendiamola con
filosofia, BENCIVENGA, Prendiamola con filosofia, ABEL, La parola e il
rispetto, Così, efficacemente, BRUNELLI, Attorno alla punizione del negazionismo,
Osservazioni finali] sione ai principi liberali (quale tipo di liberalismo?) o
come soluzione ricavabile ‘a rime obbligate’ dal testo costituzionale, ma ogni
eventua- le prospettiva resta legata a opzioni politiche che vanno attentamente
commisurate sia a criteri di legittimità sia a criteri di opportunità. La posta
in gioco è estremamente significativa. La difesa dell’eser- cizio di una
libertà del pensiero critico, aperto anche a manifestazioni disturbanti è ciò
che identifica e distingue il nostro mondo liberale, pur con tutti i suoi
difetti, dalle oscurità del fondamentalismo: non dobbiamo dimenticarlo. La
costruzione di una campana di vetro al fine di garantire immunità emotiva agli
individui suscettibili non può far parte dello strumentario giuridico di una
democrazia liberale, la quale può (deve) esigere dai cittadini
responsabilizzazione e capacità di elaborazione della limitata efficacia
pratica delle proprie convinzioni, o, più icasticamente, una certa dose di
robustezza. Si tratta in altri termini di favorire l’interiorizzazione di un
onere di tolleranza consistente nella consapevolezza di poter realizzare il
proprio ethos solo nei limiti di ciò che compete parimenti a tutti». Il
richiamo alla robustezza vale sia come monito a non cadere in uno sterile e
polemogeno sentimentalismo vittimocentrico, acriticamente proclive ad avallare
doglianze di animi suscettibili, ma costituisce a nostro avviso anche un monito
a non dare per scontata tale condizione di tenuta etica nelle persone, dovendosi
mantenere l’occhio vigile e l’orecchio proteso a captare segnali in grado di
mostrare le crepe prima che si arrivi a un collasso. È di tutta evidenza come
nell’attuale momento storico le dinamiche del reciproco rispetto stiano subendo
una particolare curvatura, probabilmente una deformazione, sia sul piano dei
contenuti, sia sul piano dei canali espressivi. Rispetto al passato, anche
recente, siamo oggi portati a constatare quasi quotidianamente, grazie ai o a
causa dei media, condotte che sono dettate da atteggiamenti di repulsione
dell’altro. Se è vero che rinvenirne la dannosità immediata risulta operazione
assai complessa, la quale molto difficilmente riesce a soddisfare appieno i
filtri dell’armamentario concettuale penalistico, non può essere però escluso
che volgere gli occhi al cielo, confidando sul fatto che lo spirito critico e
gli ideali di tolleranza riescano ad avere la meglio, possa rivelarsi un
atteggiamento totalmente alieno dai calcoli PULITANÒ, Laicità e diritto penale,
HÖRNLE, Protezione penale di identità religiose?, HABERMAS, Tra scienza e fede,
tr. it., Roma-Bari Tra sentimenti ed eguale rispetto pazienti e minuziosi che
sarebbero richiesti per sostanziare quella giustificazione. Tali riflessioni ci
vengono suggerite dall’esigenza di non sottovalutare un repertorio ormai troppo
consistente di fatti che rimandano a un passato non del tutto trascorso e con
preoccupanti echi nel tempo presente. Le ragioni del diritto si intrecciano con
un tessuto anche emozionale, il quale costantemente ci ricorda che il diritto è
prioritariamente una risposta alla memoria del male, che esseri umani possono
fare ad altri esseri umani. Tenere ben ferma l’attenzione sui mondi umani e
sulla realtà sociale è un impegno necessario per monitorare la qualità delle
libertà in un contesto pluralista. Il diritto penale non rappresenta lo
strumento più idoneo a svolgere una funzione promozionale, ma riteniamo non
debba essere aprioristicamente tacciato di vena illiberale il proposito di
immaginare strumenti perché vi possa essere anche, eventualmente, un redde
rationem sull’uso della libertà di espressione, non quale forma di soffocamento
ma quale chiamata a dare spiegazioni e ad assumersi la responsabilità di un
certo uso del linguaggio, il quale è performativo non solo nei confronti della
realtà esterna ma anche di sé stessi. Non intendiamo avallare forme di
democrazia protetta, bensì evitare di chiudere aprioristicamente il discorso su
ciò che il diritto, e anche eventualmente il diritto penale, potrebbe fare nelle
forme non BENCIVENGA, Prendiamola con filosofia, VECA, La priorità del male e
l’offerta filosofica, Milano FIANDACA, Laicità, danno criminale e modelli di
democrazia. Secondo quanto osservato da Michele Serra in esergo a questo
capitolo, di fronte a nuove libertà e a nuove dignità conseguono nuovi
problemi, di pensiero e di linguaggio, e le parole che usiamo definiscono gli
altri ma al contempo ci definiscono. Concetto che peraltro rischia di prestarsi
a usi retorici. Cosa vuol dire democrazia protetta? Una democrazia liberale di
tipo aperto ha dei valori da difendere? Certamente non può dirsi che la
democrazia sia una forma di governo relativistica; al contrario, essa «non ha
fedi o valori assoluti da difendere a eccezione di quelli su cui essa stessa si
basa. Nei confronti dei principi democratici, la pratica democratica non può
essere relativistica», v. ZAGREBELSKY, Imparare democrazia, Torino. A partire
da queste premesse, si può concordare con quanto osservato da SALAZAR, I
destini incrociati della libertà di espressione, ossia che non esistono
democrazie indifese, cioè impossibilitate a difendersi se vogliono rimanere
fedeli a se stesse, dovendo semmai distinguersi tra Costituzioni dotate di un
sistema di protezione meno appariscente e quelle che, invece, ne esibiscono uno
maggiormente strutturato». di una censura autoritaria, ma quale veicolo,
tramite i precetti, di richiamo simbolico a valori della convivenza liberale,
nella convinzio- ne che lo strumento giuridico debba essere pensato non soltanto
come un mezzo di giustizia, ma possa anche assumere le vesti di un luogo di
scoperta del giusto. È l’idea che l’istituzione del diritto nella sua essenza
sia precisamente il mezzo che la nostra ragione ha indi- cato non solo per
garantire il dovuto da ciascuno a tutti, ma anche per scoprire attraverso il
confronto e non più lo scontro delle diverse concezioni del bene sempre nuovi
aspetti di questo dovuto. DE MONTICELLI, La
questione morale. Grice: “Falzea interprets, correctly, Roman law as
imperativistic or better, volitive – volontarismo giuridico – My reflections on
“Aspects of Reasons” point to the same direction. Indeed my focus is on the
conversational IMPERATIVE!” Angelo Falzea. Falzea. Keywords: QVOD PRINCIPII
PLACVIT LEGIS HABET RIGOREM, interesse, valore, disvalore, assiologia,
accertare, apparire, efficacia, interesse, does moral philosophy rest on a
mistake, duty cashes on interest, on desire. ‘sentimento condiviso’ -- H. L. A. Hart. Refs.: Luigi
Speranza, “Grice e Falzea” – The Swimming-Pool Library.
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